Rassegna giurisprudenziale sulle procedure ad evidenza pubblica (ottobre 2013 – novembre 2013) a cura di Francesco Armenante 1 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 1° ottobre 2013 n. 4873 Sul criterio applicabile in caso di discordanza tra prezzo in cifre e prezzo in lettere Nel caso di discordanza fra i dati indicati nel modulo di offerta e relativi sia al prezzo che alla percentuale di ribasso, si deve dare prevalenza al ribasso percentuale indicato in lettere, consentendo sia l'identificazione dell'offerta, sia la correzione delle eventuali discordanze. Il criterio di correzione delle offerte di cui all’art. 119 del D.P.R. n. 207/2010, pur se previsto solo per i ribassi sui prezzi unitari, intende esprimere un principio generale applicabile a tutti i casi d’errore evidente e riconoscibile (o riconosciuto) con la normale diligenza. --------------------------------------------CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 3 ottobre 2013 n. 4884 Sulle conseguenze derivanti dal superamento del termine di validità dell’offerta Non può ricondursi effetto viziante del procedimento di gara al superamento del termine di 180 giorni per la validità dell’offerte, previsto dal capitolato speciale di appalto; detto termine, fissato nell’interesse dell’ Amministrazione, è infatti disponibile da parte di quest’ultima. E’ pertanto legittimo il comportamento dell’Ente aggiudicatore il quale, una volta scaduto detto termine, si è attivato, con scelta discrezionale non sindacabile nel merito, per ottenere la dichiarazione delle ditte partecipanti di mantenere ferma l’offerta come originariamente articolata. Sulle modalità di nomina della Commissione di gara Nell’adottare il provvedimento di nomina della commissione di gara, l’ Amministrazione appaltante non è tenuta ad allegare i curricula dei singoli componenti e tantomeno a specificare per ciascun nominativo il grado di idoneità tecnico/professionale a svolgere il munus assegnato. Incombe, invece, su chi sostiene il difetto di competenza tecnica l’onere di fornire gli elementi su cui si fonda detta affermazione. Sugli effetti del mutamento in corso di gara del legale rappresentante di un’impresa Il mutamento in prosieguo di gara del legale rappresentante della società che ha sottoscritto l’offerta non incide sulla regolarità delle precedente fase di qualificazione ed ammissione delle imprese che, in base al principio tempus regit actum, ha necessariamente assunto a riferimento, ai fini della verifica dei requisiti di moralità, l’assetto societario in atto alla data di scadenza del termine per la proposizione dell’offerta e, tantomeno, sulla capacità del nuovo rappresentante p.t. a confermare l’offerta. Ogni successiva verifica in ordine alla permanenza dei requisiti morali rifluisce al momento dell’aggiudicazione e della stessa esecuzione del contratto, che presuppongono la permanenza dei requisiti di moralità e di affidabilità delle imprese affidatarie del servizio. ---------------------------------------------------------TAR BASILICATA, SEZ. I - sentenza 2 ottobre 2013 n. 575 Sul principio di continuità delle operazioni di gara Non può ritenersi violato il principio di continuità e concentrazione delle operazioni di gara in una sola seduta (nel caso, come nella specie, di procedura di evidenza pubblica secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso), quando il seggio di gara decide di sospendere la gara per verificare più attentamente e più serenamente la regolarità e/o conformità alle prescrizioni della lex 2 specialis di gara della documentazione, presentata dai concorrenti. In particolare, non può ritenersi che sia incongruo il periodo di sospensione delle operazioni di gara (nella specie, la sospensione era durata 12 giorni), motivata con riferimento alla decisione del seggio di gara di voler necessariamente acquisire il Decreto Ministeriale di commissariamento di un concorrente (nella specie, si trattava di un Istituto di Vigilanza), per le gravi irregolarità commesse dai precedenti amministratori. ___________________________________ CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 4 ottobre 2013 n. 4906 Sull’eterointegrazione del bando Il bando - in assenza di sue puntuali previsioni per il caso di possesso di attestazione relativa alla categoria OS12 - si deve interpretare in senso conforme a legge e al principio di massima partecipazione alle gare: deve, pertanto, essere considerato senz’altro integrato dalle disposizioni regolamentari sulla qualificazione, aventi portata imperativa e perciò inderogabili, vigenti al momento della sua pubblicazione. ---------------------------------TAR BASILICATA, SEZ. I - sentenza 2 ottobre 2013 n. 578 Sulla necessità di una procedura comparativa anche in caso di concessione di un bene demaniale Nel caso di terreni di proprietà comunale, l’Amministrazione, una volta deciso di volerli concedere ad un soggetto privato, ai sensi dell’art. 3, comma 1, R.D. n. 2240/1923 ed in applicazione dei principi di trasparenza, eguaglianza e non discriminazione, deve indire un procedimento di evidenza pubblica, per darli in concessione al migliore offerente, sia perché da tale concessione il Comune ricava un’entrata, sia perché la concessione di un bene pubblico costituisce un’occasione di guadagno per il soggetto privato che utilizza tale bene (alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale era stato dato in concessione un terreno di proprietà comunale, per l’installazione di una antenna radiofonica, senza un procedimento di evidenza pubblica, quantomeno tra i soggetti che occupano attualmente il terreno stesso). ----------------------------------TAR ABRUZZO - L’AQUILA, SEZ. I - sentenza 5 ottobre 2013 n. 830 Sulla doverosità dell’esclusione di un plico aperto. La mera circostanza che il plico contenente la documentazione di gara e l’offerta sia pervenuto aperto implica l'esclusione della partecipante, indipendentemente dal soggetto cui sia addebitabile l'erronea apertura, stante l'esigenza di assicurare la garanzia dei principi di par condicio e di segretezza delle offerte (nella specie il plico spedito dalla ricorrente era arrivato aperto presso la P.A. appaltante; l'accertamento era stato effettuato e dichiarato dal dipendente addetto al protocollo). --------------------------------------------TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. I - sentenza 9 ottobre 2013 n. 4527 Sulla necessità della firma in calce all’offerta In forza di quanto previsto dall'art. 46, comma 1 bis, d.lgs. n. 163 del 2006, aggiunto dall'art. 4 d.l. n. 70/2011, deve ritenersi legittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante ha escluso un 3 concorrente da una gara di appalto, che sia motivato con riferimento al fatto che l’offerta reca le firme e i timbri del legale rappresentante dell'impresa e del professionista che la ha redatta sul frontespizio o sulla prima pagina piuttosto che in calce. Infatti, nelle gare pubbliche, condizione essenziale perché l'offerta tecnica possa ritenersi sottoscritta sia dal rappresentante dell'impresa che dal professionista che la ha redatta è che le firme risultino apposte in calce ad ogni documento al quale si riferiscono, non essendo configurabile alcuna equipollenza fra la firma riportata in calce e quella riportata in testa e, tanto meno sul frontespizio di un testo di più pagine, atteso che è soltanto con la firma in calce che si esprime il senso della consapevole assunzione della paternità di un testo e della responsabilità in ordine al suo contenuto. ________________________ CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 9 ottobre 2013 n. 4964 Sull’indicazione degli oneri di sicurezza solo per i servizi e per le forniture. In base ad una corretta interpretazione del quadro normativo di riferimento, si deve escludere che le imprese partecipanti a procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici siano tenute ad indicare nella propria offerta, a pena di esclusione, gli oneri per la sicurezza aziendale. Infatti, con riguardo alle modalità di verifica dell’adeguatezza di detti oneri - operazione che ovviamente va effettuata per tutti i contratti pubblici ai sensi dell’art. 86, comma 3-bis del codice dei contratti - occorre distinguere i lavori da una parte ed i servizi e forniture dall’altra; solo per questi ultimi l’art. 87, comma 4, del predetto codice, impone uno specifico obbligo dichiarativo alle imprese concorrenti, laddove per i lavori si deve invece fare riferimento alla quantificazione effettuata dalla stazione appaltante. -----------------------------------------CORTE DI GIUSTIZIA U.E., SEZ. V - sentenza 10 ottobre 2013 (causa C-94/12) Sulla potata generale dell’istituto dell’avvalimento Gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letti in combinato disposto con l’articolo 44, paragrafo 2, della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale come quella in discussione nel procedimento principale (art. 49, comma 6 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), la quale vieta, in via generale, agli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi, per una stessa categoria di qualificazione, delle capacità di più imprese. --------------------------------------------TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. VIII - sentenza 10 ottobre 2013 n. 4556 Sulla decorrenza del termine di impugnazione in caso di presenza del rappresentante della ditta Va dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il ricorso avverso gli atti di una gara di appalto di servizi che sia stato proposto oltre il termine decadenziale decorrente dalla piena conoscenza del provvedimento di esclusione, nel caso in cui: 1) in una prima seduta, in presenza del rappresentante della ditta interessata, espressamente incaricato, la commissione di gara abbia chiaramente e formalmente contestato a tale ditta l’irregolarità dell’avvalimento frazionato del requisito economicofinanziario costituito dal fatturato globale; 2) in una seconda seduta, sempre alla presenza del medesimo rappresentante, il presidente della commissione di gara abbia escluso la ditta stessa per tale ragione. In tal caso, infatti, deve ritenersi che l'impresa interessata abbia avuto piena e tempestiva 4 conoscenza dell’atto di per sé lesivo dell’interesse alla partecipazione alla gara; con la conseguenza che la piena conoscenza dell’esclusione, acquisita anteriormente alla formale comunicazione prevista dall’art. 79, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici), o in assenza di questa, vale, comunque, a far decorrere il termine di decadenza previsto per l'impugnazione. ----------------------------TAR L AZIO - ROMA, SEZ. II - sentenza 14 ottobre 2013 n. 8797 Sul potere di non aggiudicare ai sensi dell’art. 81 comma 3 del codice dei contratti. E’ legittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante ha stabilito di non aggiudicare una gara, bandita per l’affidamento diretto in cottimo fiduciario ex art. 125, comma 8, seconda parte, d.lgs. n. 163 del 2006, di un appalto di lavori di importo inferiore ai 40.000 euro, motivato con riferimento al fatto che il ribasso praticato con l’unica offerta presentata è troppo esiguo e/o non congruo, nel caso in cui, dagli atti di gara, si evinca che l’effettiva intenzione dell’Amministrazione era quella di acquisire un certo numero di offerte e di mettere a confronto le offerte che sarebbero effettivamente pervenute in riscontro alla lettera di invito. In tal caso, infatti, non può fondatamente ritenersi che l’Amministrazione sia vincolata, pur in presenza di una unica offerta e con un ribasso così esiguo, a procedere all’affidamento dei lavori, anche e soprattutto in ragione dell’ampia discrezionalità della P.A. sussistente, per principio consolidato anche alla luce del disposto del comma 3 dell’articolo 81 del codice degli appalti, nella materia della valutazione della congruità dell’offerta. ----------------------------------CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA - sentenza 16 ottobre 2013 n. 23 Sulla dichiarazione ex art 38 da parte dei procuratori 1. In tema di dichiarazione circa il possesso dei requisiti di moralità professionale prescritti per l’ammissione alle procedure di affidamento di concessioni e di appalti pubblici, l’art. 38, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006, con la locuzione di “amministratori muniti del potere di rappresentanza”, ha inteso riferirsi ad un’individuata cerchia di persone fisiche che, in base alla disciplina codicistica e dello statuto sociale, sono abilitate ad agire per l’attuazione degli scopi societari e che, proprio in tale veste qualificano in via ordinaria, quanto ai requisiti di moralità e di affidabilità, l’intera compagine sociale. In diverso modo si atteggia la posizione del procuratore “ad negotia”, il quale è di norma figura eventuale e non necessaria nell’assetto istituzionale delle società di capitali; per tale figura, in difetto di espressa previsione della lex specialis, non occorre rendere detta dichiarazione. 2. In talune ipotesi, nella modulazione degli assetti societari, la prassi mostra l’emersione di figure di procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori; in tal caso il procuratore speciale finisce col rientrare a pieno titolo nella figura cui si richiama l’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006, poiché da un lato si connota come amministratore di fatto ai sensi dell’art. 2639, comma 1, cod. civ. e, d’altro lato, in forza della procura rilasciatagli, assomma in sé anche il ruolo di rappresentante della società, sia pure eventualmente solo per una serie determinata di atti. 3. Nel caso in cui una norma circa le dichiarazioni da rendere in sede di gara non sia univoca e sussistano indirizzi giurisprudenziali non uniformi, ove la lex specialis non contenga al riguardo una specifica comminatoria di esclusione, quest’ultima potrà essere disposta non già per la mera omessa dichiarazione, ma soltanto là dove sia effettivamente riscontrabile l’assenza del requisito. 4. Nel caso in cui la lex specialis faccia generico rinvio all’art. 38, comma 1 del d.lgs. n. 163 del 2006, non prendendo affatto in considerazione le posizioni dei procuratori speciali, né di altro soggetto 5 diverso da quelli desumibili in via immediata dal menzionato art. 38, non può disporsi l’esclusione dalla gara di una ditta per mancata dichiarazione anche in ordine a detta figura, ove peraltro non sia stata dimostrata, né tantomeno assunta in via di ipotesi, l’esistenza di mende a carico del procuratore "ad negotia", così che dall’invocata verifica possa sortire l’effetto preclusivo dell’ammissione alla gara per il difetto del requisito in questione. -----------------------------------Ha rilevato in generale la sentenza in rassegna che, in materia di dichiarazione circa il possesso del requisito della moralità professionale, esistono in giurisprudenza due orientamenti contrapposti: a) un primo orientamento predica che si debba rimanere ancorati, con rigore ermeneutico, al dato formale della norma, che richiede la compresenza della qualità di amministratore e del potere di rappresentanza, in tal modo "prevenendo malcerte indagini sostanzialistiche" (Sez. V, n. 513 del 25 gennaio 2011,) che non sembrano permesse dal dato normativo ed i cui esiti sarebbero imprevedibili ex ante da parte delle imprese (sez. III, n. 1471 del 16 marzo 2013; Sez. V, n. 95 del 10 gennaio 2013; n. 3340 del 6 giugno 2012; n. 2970 del 22 maggio 2012; n. 6163 del 21 novembre 2011). Tale conclusione è sorretta dalla valenza limitativa della norma della partecipazione alle gare e, quindi, non suscettibile di interpretazione estensiva. Non sono, quindi dovute dichiarazioni nei confronti del procuratore e dell’institore. Vale al riguardo anche il principio di tassatività delle cause di esclusione enunciato al comma 1 bis dell’art. 46 del codice dei contratti. b) un secondo indirizzo giurisprudenziale, che si può definire sostanzialista, supera il dato formale dell’art. 38 ed estende l’obbligo della dichiarazione della sussistenza dei requisiti morali e professionali a quei procuratori che, per avere consistenti poteri di rappresentanza dell’impresa, "siano in grado di trasmettere, con il proprio comportamento, la riprovazione dell’ordinamento nei riguardi della propria condotta al soggetto rappresentato" (Cons. St., sez. VI, n. 178 del 18 gennaio 2012; n. 6374 del 12 dicembre 2012; n. 5150 del 28 settembre 2012: sez. IV, n. 6664 del 21 dicembre 2012). Tale seconda opzione assegna un’area di discrezionalità valutativa della stazione appaltante in ordine alla selezione delle posizioni per le quali vada assolto l’obbligo di dichiarazione ex art. 38, in base allo spessore dell’ingerenza del procuratore nella gestione societaria, e dà luogo alla possibile emersione ex post di condizioni impeditive della partecipazione alle gare. L’indirizzo in questione trae preminente giustificazione nella ratio dell’art. 38 che, attraverso l’indagine sulle persone fisiche che operano nell’interesse dell’impresa, tende a prevenire ogni ricaduta di condotte che siano incorse in giudizi riprovevoli sull’affidabilità e moralità dell’ente che aspira all’affidamento della pubblica commessa. Verrebbe meno ogni possibile schermo o copertura di amministratori strictu jure dotati dei requisiti di onorabilità rispetto procuratori che non ne siano sprovvisti. ______________________ CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 16 ottobre 2013 n. 5035 Sulla legittimità di una gara riservata alle associazioni di volontariato 1. Nel caso in cui la lex specialis della gara (nella specie per l’affidamento dei servizi di trasporto sanitario) limiti in maniera esplicita la partecipazione alla procedura alle sole associazioni di volontariato, essendo rivolta esclusivamente ai soggetti indicati all’art. 9 del DGRM n. 292 del 2 marzo 2012 iscritti nei registri generali delle organizzazioni di volontariato di cui all’art. 6 della legge 266/1991, è legittima l’esclusione dalla gara di una cooperativa sociale non appartenente alle associazioni di volontariato e non iscritta nei registri generali di cui sopra (nella specie peraltro risultava che la cooperativa sociale esclusa - come emergeva dalla visura camerale in atti - aveva tra i propri scopi quelli economici, potendo svolgere attività commerciali inconciliabili con lo scopo solidaristico e volontaristico proprio delle associazioni di volontariato). 6 2. Nonostante alcune similitudini e affinità dell’attività delle associazioni di volontariato e delle cooperative sociali, il legislatore statale ha disciplinato l’organizzazione e il funzionamento dei due soggetti con due leggi distinte (nn. 266 e 381 del 1991) differenziandone i tratti distintivi e valorizzando, per le associazioni di volontariato, il carattere volontario, spontaneo e gratuito della attività, privo di alcun connotato di lucro anche indiretto a favore dei propri appartenenti il cui impegno, nella associazione, non può essere in alcun modo retribuito (art. 2 della legge n. 266/1991). Di contro, le cooperative sociali hanno, come fine ultimo o prevalente, quello mutualistico, di soddisfacimento dei bisogni dei soci e alla loro base vi è la comune volontà dei membri, di tutelare i propri interessi di consumatori, operatori culturali, ai fini di un possibile inserimento nel mercato del lavoro di soci in quanto persone svantaggiate ecc.. 3. Sussiste l'onere dell'interessato di immediata impugnazione delle clausole del bando o della lettera di invito, nel caso in cui queste ultime prescrivano il possesso di requisiti di ammissione o di partecipazione alla gara la cui carenza determina immediatamente l'effetto escludente, configurandosi il successivo atto di esclusione come meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodotta; solo il carattere dubbio, equivoco o ambiguo della clausola, nel senso cioè di non rendere immediatamente percepibile l'effetto preclusivo alla partecipazione per chi sia privo di un determinato requisito soggettivo richiesto dal bando, ne esclude l'immediata lesività e ne consente l'impugnazione unitamente all'atto di esclusione, applicativo della clausola stessa suscettibile di diverse interpretazioni. 4. E’ legittima la clausola della lex specialis relativa ad una gara per l’affidamento dei servizi di trasporto sanitario che riserva la partecipazione alle associazioni di volontariato (con implicita esclusione, fra l’altro, delle cooperative sociali), atteso che tale clausola è conforme al disposto dell’art. 10-bis della legge regionale Marche n. 36/2008 comma 4, lettera (a) a norma del quale gli enti sanitari possono organizzare il servizio di trasporto sanitario «con convenzioni stipulate con le associazioni di volontariato, la CRI, altri enti pubblici accreditati, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute». La formulazione di tale norma è precisa ed è specialmente significativo il divieto di «sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute» che equivale ad un positivo divieto di qualsivoglia compenso o corrispettivo diverso dal rimborso spese in senso stretto; condizioni che evidentemente non possono essere accettate da tutti. _____________________ CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 18 ottobre 2013 n. 5069 Sull’obbligo di specificare le parti del servizio svolte da ogni impresa raggruppata 1. L'obbligo di cui all’art. 37, c. 4, del D.lgs. n. 163/2006 circa la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate o raggruppande, si deve considerare legittimamente assolto sia nel caso d’indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia nell'ipotesi d’indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite tra le singole imprese. E ciò in ossequio al principio della tassatività delle cause di esclusione, ormai sancito dal successivo art. 46, c. 1-bis, del codice dei contratti pubblici, donde l’impossibilità di reputare incongrue o illegittime le dichiarazioni di riparto tra le predette imprese sol perché non ne rechino la puntigliosa suddivisione in valori ed in percentuali, dovendo tener conto anche dell’oggetto del servizio e della complessità, o meno, della relativa esecuzione. 2. E’ legittima la clausola di un capitolato d’appalto la quale richiede ai concorrenti che «… l’offerta economica dovrà contenere anche la dichiarazione che l’offerta tiene conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché alle condizioni di lavoro…», senza richiedere una ripartizione esatta e predefinita dei costi per la sicurezza (con particolare riferimento agli oneri per la sicurezza da rischio specifico). Tale clausola, infatti, non 7 rappresenta certo un invito all’omissione, né tampoco impone il divieto della manifestazione dei costi per la sicurezza de quibus, ma prevede la loro incorporazione nel complesso dell’offerta economica ed è da ritenere giustificata in relazione alla complessiva semplicità della prestazione oggetto d’appalto (nella specie si trattava dell’appalto tendente ad ottenere «…azioni di informazione e comunicazione rivolte ai cittadini consumatori sulla valorizzazione e la promozione del consumo dell'olio italiano extravergine di oliva di qualità...»). _________________________ CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - ordinanza 17 ottobre 2013 n. 4114 Sulla possibilità di nominare un esperto per la verifica delle specifiche tecniche delle offerte Sussiste in capo alla stazione appaltante il potere di conferire un incarico ad un tecnico esperto, per un approfondimento (di carattere tecnico) sulla corrispondenza dell’offerta proposta alle specifiche tecniche richieste per la partecipazione alla procedura di evidenza pubblica. _____________________________ CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 18 ottobre 2013 n. 5070 Sulla decorrenza del termine di impugnazione dalla sola comunicazione ex art. 79 1. Anche nel caso in cui il disciplinare di gara preveda che «… la comunicazione di cui all’art. 11, comma 10 d.lgs. 163/06 si intende effettuata ad ogni effetto di legge mediante pubblicazione del relativo provvedimento sull’albo pretorio di quest’Azienda e sul sito internet…», non può ritenersi irricevibile un ricorso proposto oltre i termini che decorrono dalla data di pubblicazione dell’aggiudicazione all’albo pretorio, giacché tale pubblicità, di per sé sola, non è idonea, nel sistema previsto dall’art. 79, c. 5, del codice dei contratti pubblici a determinare la decorrenza del termine d’impugnazione. Infatti, il termine d’impugnazione può decorrere solo dalla ricezione della comunicazione di cui al citato art. 79, c. 5, lett. a), sempre che sia accompagnata dal provvedimento lesivo e dalla sua motivazione e tranne che non si dimostri la piena conoscenza anteriore della motivazione dell’atto in forza del quale v’è tale aggiudicazione. _________________________ CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 18 ottobre 2013 n. 5060 Sull’illegittimità di una gara in caso di criteri generici di valutazione E’ illegittima una gara di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel caso in cui, in violazione dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163 del 2006, manchi una predeterminazione di precisi e puntuali criteri per l'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi tecnici dell’offerta; solo, infatti, la presenza di criteri sufficientemente puntuali consente la verifica dell'operato dell'amministrazione da parte del privato, nonché l'effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo. ----------------------------------A titolo esemplificativo, si è dedotto che il criterio 1 (“Progetto complessivo: architettura del progetto in riferimento alle esigenze espresse nel capitolato tecnico e d’oneri e modalità adottate per l’erogazione dei servizi e rapporti con i committenti”), cui è attribuito il maggior punteggio nell’àmbito del parametro di bando “Qualità” (15 punti su 40), era eccessivamente generico ed ampio. 8 ________________________________ CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 21 ottobre 2013 n. 5122 Sull’esclusione di un’impresa per mancanza del requisito della moralità professionale 1. Ai fini di ritenere insussistente il requisito della moralità professionale, l’art. 38, comma 1, lett. c) del codice dei contratti pubblici impone alla Stazione appaltante, in presenza di una condanna penale, di eseguire una specifica valutazione del precedente penale oggetto di dichiarazione, in relazione alla sussistenza di due autonomi e concorrenti elementi: a) la gravità del reato; b) la sua incidenza sulla moralità professionale; l’assenza di uno dei due suddetti elementi rende privo di effetto per i fini considerati l’eventuale sussistenza dell’altro e, al contempo, ognuno di essi necessita, ai fini dell’esclusione dell’impresa dalla gara, di una puntuale ed adeguata valutazione da parte della Stazione appaltante. L’Amministrazione nel valutare tali elementi, pur non potendo prescindere dalla vincolatività della sentenza quanto ai fatti accertati dal giudice penale, deve comunque acclarare in via autonoma la sussistenza della gravità e della incidenza del reato commesso, tenendo conto anche degli spazi non coperti dal giudicato che pure emergano in maniera obiettiva ed inequivoca. 2. E’ illegittimo il provvedimento di esclusione di una impresa dalla gara per difetto del requisito della moralità professionale dell’impresa ex art. 38 comma 1 lett. c) del codice dei contratti pubblici, nel caso in cui l’Amministrazione abbia omesso di effettuare in modo autonomo ed esaustivo quella specifica e circostanziata valutazione in ordine alla sussistenza della gravità e della incidenza del reato commesso dal direttore tecnico. Va al riguardo precisato che l’inerenza del reato non è di per sé elemento sufficiente per poter oggettivamente ritenere che il reato commesso sia incidente sulla moralità professionale, né tanto meno per ritenere sussistente il requisito della gravità. 3. E’ illegittimo il provvedimento di esclusione di una impresa dalla gara per difetto del requisito della moralità professionale dell’impresa, adottato - senza autonoma valutazione - perché il direttore tecnico è stato condannato circa 9 anni prima per il reato di gestione illecita dei rifiuti derivanti dalla tritovagliatura, classificati invece come rifiuti biodegradabili di cucine e mense, atteso che in tal caso gli elementi (gravità e incidenza) necessari non sono direttamente desumibili in modo oggettivo dallo stesso precedente penale in sé considerato, senza bisogno quindi di specifiche ed autonome valutazioni al riguardo. Occorre infatti considerare in proposito che: a) si tratta di un reato contravvenzionale e non di un delitto; b) si tratta di un comportamento connotato da un ridotto grado di offensività, come emerge dalla sentenza resa in sede penale laddove si legge che “tenuto conto dell’entità del fatto (quantità di rifiuti) e delle emergenze dei certificati penali…..equa ed adeguata appare la mera sanzione pecuniaria”; c) la fattispecie di cui all’art. 51, comma 4, della l. 22/97 è comunque meno grave rispetto alle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo; d) i fatti contestati sono risalenti nel tempo; d) il precedente penale è del pari risalente e comunque inconferente; e) l’operatività della recidiva deve nella specie essere autonomamente valutata trattandosi di una contravvenzione. ----------------------------------------------------TAR PUGLIA - BARI, SEZ. II - sentenza 22 ottobre 2013 n. 1429 Sulla possibilità di regolarizzazione in caso di omessa previsione in ordine ai costi per la sicurezza Nell’ipotesi in cui la lex specialis nulla abbia specificato in ordine all’onere d’indicare - a pena di esclusione - i costi di sicurezza aziendale, l’esclusione della ditta che abbia omesso tale indicazione verrebbe a colpire (in contrasto con i principi di certezza del diritto, di tutela dell’affidamento e del favor partecipationis) i concorrenti che hanno presentato un’offerta perfettamente conforme alle prescrizioni stabilite dal bando e dall’allegato modulo d’offerta; legittimamente, pertanto, la stazione appaltante, in osservanza del suddetto principio del favor partecipationis, ammette a partecipare alla procedura di evidenza pubblica la medesima ditta. 9 ________________________________ CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 23 ottobre 2013 n. 5131 Sulla legittimazione ad impugnare gli atti di gara In materia di controversie aventi ad oggetto gare di appalto, il tema della legittimazione al ricorso (o titolo) è declinato nel senso che tale legittimazione deve essere correlata ad una situazione differenziata e dunque meritevole di tutela, in modo certo, per effetto della partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione; chi volontariamente e liberamente si è astenuto dal partecipare ad una selezione non è dunque legittimato a chiederne l’annullamento ancorché vanti un interesse di fatto a che la competizione venga nuovamente bandita; a tale regola generale si può fare eccezione solamente in tre tassative ipotesi e cioè quando si contesti in radice l’indizione della gara; all’inverso, si contesti che una gara sia mancata, avendo l’amministrazione disposto l’affidamento in via diretta del contratto; si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti. ______________________________ TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III QUATER - sentenza 24 ottobre 2013 n. 9136 Sull’inammissibilità di un avvalimento generico E’ illegittima l’aggiudicazione di una gara di appalto in favore di una ditta che, per dimostrare il possesso del requisito della capacità economico-finanziaria e tecnica desumibile dal fatturato globale d’impresa conseguito nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, ha prodotto, quale contratto di avvalimento, un generico impegno a mettere a disposizione dell'impresa ausiliata le risorse necessarie. Tale contratto, infatti, non soddisfa l’esigenza secondo cui l'operatore economico che fa affidamento per i requisiti prescritti sulle capacità di altri soggetti ha l’onere di provare compiutamente alla stazione appaltante la disponibilità in maniera effettiva e continua dei mezzi e delle risorse necessarie, dovendo l’Amministrazione appaltante essere in grado di valutare se mediante l’avvalimento il concorrente sia effettivamente in condizione equivalente ad un soggetto autosufficiente circa il possesso dei requisiti. ______________________ TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III QUATER - sentenza 28 ottobre 2013 n. 9196 Sulla possibilità di sostituire un componente la Commissione di gara 1. A fronte dell’impossibilità oggettiva di un componente la commissione di gara a proseguire i lavori (nella specie, per gravi motivi di salute debitamente comprovati da certificazioni mediche), non può che procedersi alla sua sostituzione, e ciò anche se non era stato individuato, all’atto della formazione della commissione, un supplente. Nell’ordinamento vigente non esiste, infatti, un principio di assoluta immodificabilità delle commissioni giudicatrici delle gare pubbliche di appalto, atteso che esso è destinato ad incontrare deroghe in caso d’indisponibilità da parte di uno dei commissari a svolgere le proprie funzioni; di conseguenza non possono ritenersi viziate le operazioni di gara per il fatto che un componente della commissione giudicatrice è stato sostituito per indisponibilità in un momento in cui l’organo collegiale non aveva ancora iniziato le operazioni valutative, che sono state successivamente dalla stessa effettuate con un sostituto che aveva le medesime qualità e la medesima esperienza del sostituito. Sulla “competenza” dei commissari di gara 10 2. Il principio che impone che i membri della commissioni di gara siano provvisti di specifica e documentata esperienza di settore rapportata alla peculiarità della gara da svolgere, è non solo immanente nel sistema (art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006), ma anche di stretta derivazione costituzionale, dal momento che un adeguato livello di professionalità dei componenti l'organo è l'unica garanzia di un effettivo rispetto dei valori costituzionali richiamati dall'art. 97 Cost.. 3. Il requisito generale dell'esperienza "nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto", previsto dall’art. 84 d.lgs. n. 163 del 2006) per i componenti delle commissioni di gara deve essere inteso gradatamente e in modo coerente con la poliedricità delle competenze di volta in volta richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare; non è necessario, pertanto, che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti i possibili ambiti oggetto di gara, in quanto è la commissione, unitariamente considerata, che deve garantire quel grado di conoscenze tecniche richiesto, nella specifica fattispecie, in ossequio al principio di buon andamento della P.A. Sull’irrilevanza del dritto sopravvenuto 4. In tema di procedure ad evidenza pubblica vale il principio di tutela dell’affidamento dei concorrenti, per cui le gare devono essere svolte in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando, ossia al momento di indizione della relativa procedura. Nel caso di jus superveniens è fatto solo salvo l’esercizio del potere di autotutela; ma è noto che l’esercizio di tale potere è facoltativo. Sulle modalità di custodia dei plichi 5. In presenza del generale obbligo di custodia dei documenti di una gara pubblica da parte della Stazione appaltante, è da presumere che lo stesso sia stato assolto con l’adozione delle ordinarie garanzie di conservazione degli atti amministrativi, tali da assicurare la genuinità ed integrità dei plichi per cui la generica doglianza, secondo la quale le buste contenenti le offerte non sarebbero state adeguatamente custodite, è irrilevante allorché non sia stato addotto alcun elemento concreto e specifico atto a far ritenere che possa essersi verificata la sottrazione o la sostituzione dei plichi, la manomissione delle offerte o un altro fatto rilevante al fini della regolarità della procedura. Né assume rilevanza la mancata dettagliata indicazione nei verbali di gara delle specifiche modalità di custodia dei plichi stessi e degli strumenti utilizzati per garantire la segretezza delle offerte, dovendosi piuttosto avere riguardo al fatto che, in concreto, non si sia verificata l’alterazione della documentazione allegata dai concorrenti. _______________________________ TAR LAZIO - ROMA, SEZ. I TER - sentenza 4 novembre 2013 n. 9376 Sulla nullità di una clausola che commina l’esclusione nel caso di documento di identità scaduto 1. A seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento del principio della tassatività della cause di esclusione dalle gare, deve ritenersi che l’esclusione dalla gara possa essere disposta dall’Amministrazione solo in presenza di una delle fattispecie descritte dalla stessa norma (incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, violazione del principio segretezza delle offerte) o, comunque, in caso di violazione di norme di divieto o di mancato adempimento di obblighi aventi una precisa fonte legislativa o regolamentare; in tal modo viene escluso il potere della stazione appaltante di ampliare discrezionalmente la gamma degli adempimenti richiesti a pena di esclusione e, di conseguenza, viene meno il potere di autolimitare il campo di applicazione del dovere di "soccorso istruttorio". 2. La clausola del disciplinare di gara la quale prevede espressamente l’allegazione, "a pena di esclusione", della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare ovvero del rappresentante che abbia sottoscritto la dichiarazione, alla stregua del principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare, deve ritenersi nulla e l’allegazione del documento di identità scaduto 11 deve ricondursi nella categoria dell’irregolarità, come tale, suscettibile di regolarizzazione, mediante produzione di un documento in corso di validità o dell’autodichiarazione prevista dall’art. 45 del d.P.R. n. 445/2000, attestante l’invarianza dei dati contenuti nel documento di identità scaduto. In tal caso, infatti, non si determina alcuna violazione della par condicio, non incidendo tale documento sulla sussistenza dei requisiti o sulla regolarità dell’offerta e non facendo venir meno l’imputabilità della dichiarazione resa al soggetto che l’ha sottoscritta, e si ottiene altresì la massima partecipazione, in aderenza al principio di concorrenza. _________________________________________ CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA - sentenza 6 novembre 2013 n. 24 Sulla configurazione del socio di maggioranza In tema di dichiarazione nelle gare di appalto del possesso del requisito della moralità professionale, deve ritenersi che l’espressione “socio di maggioranza” di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1, del d.lgs n. 163 del 2006, e alla lettera m-ter) del medesimo comma va riferita - oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale - anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%. --------------------------------------------TAR VENETO, SEZ. I - sentenza 8 novembre 2013 n. 1242 Sull’illegittimità di una revoca della gara con motivazione generica E’ illegittima la revoca dell’aggiudicazione definitiva - seppure non ancora efficace - di una gara di appalto, nel caso in cui non sia stata preceduta dalla comunicazione, alla ditta interessata, dell’avvio del relativo procedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.; e ciò a maggior ragione nel caso in cui il provvedimento di secondo grado sia genericamente motivato con riferimento ad aspetti di sicura valenza discrezionale che attengono ad evenienze interpretative della lex specialis di gara da parte della stazione appaltante, la cui definitiva elezione richiede necessariamente una adeguata partecipazione dialettica della ditta interessata, riconosciuta aggiudicataria definitiva, sia per motivi deflattivi del possibile contenzioso, sia per costringere la P.A. ad una conveniente motivazione del provvedimento sfavorevole (1). --------------------------------------------CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 12 novembre 2013 n. 5384 Sull’inammissibilità di un contratto di avvalimento del tutto generico 1. Nonostante l’ampia formulazione dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006 e la funzione propria dell’istituto dell’avvalimento (che è quella di consentire in concreto la concorrenza aprendo il mercato ad operatori economici di per sé privi di requisiti di carattere economico-finanziario, tecnicoorganizzativo), non può ritenersi valido ed efficace il contratto di avvalimento da cui non emerga un serio impegno dell’ausiliaria di mettere a disposizione dell’ausiliata le proprie risorse per tutta la durata dell’appalto; la dichiarazione di avvalimento non può quindi consistere in una dichiarazione meramente formale e riproduttiva della disposizione di legge, ma deve contenere la volontà seria dell’ausiliaria di mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto i mezzi dei quali la ditta ausiliata è carente. ----------------------------------12 Alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto che il contratto di avvalimento presentato era da ritenere estremamente generico, mancando ogni riferimento all’oggetto dell’avvalimento, contenendo solamente il richiamo all’attestazione SOA rilasciata per la categoria OG11, sicché non era dato sapere se oggetto dell’avvalimento era la sola attestazione SOA o invece se la ditta ausiliaria si era impegnata a mettere a disposizione della impresa concorrente tutte le risorse di cui dispone necessarie per l’espletamento dell’appalto; né risultava alcuna indicazione del possesso da parte dell’ausiliaria dei requisiti richiesti dal bando e che intendeva mettere a disposizione dell’ausiliata. Tale contratto, pertanto, non era idoneo a garantire l’Amministrazione sull’impegno dell’ausiliaria ad integrare con i propri mezzi le carenze dell’ausiliata per tutta la durata dell’appalto. ---------------------------------TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III BIS - sentenza 12 novembre 2013 n. 9670 Sulla dichiarazione sostitutiva anche per conto dei cessati dalla carica 1. Nelle gare di appalto, la dichiarazione ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 non deve essere necessariamente resa "personalmente" dagli amministratori cessati dalla carica, atteso che - come ritenuto dalla giurisprudenza - il possesso dei requisiti di ordine generale può essere anche attestato da un solo legale rappresentante della società concorrente, purché, comunque, tale attestazione sia resa ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000 e sia espressamente riferita a ciascuno dei soggetti suindicati. 2. La dicitura contenuta nella dichiarazione sostitutiva "per quanto a propria conoscenza" non è idonea ad escludere la responsabilità del dichiarante e non rende invalida la dichiarazione stessa, assumendo soltanto valenza di mero richiamo al dato normativo dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000. Sull’irrilevanza di notizie di reato conosciute a mezzo stampa 3. Non può determinare l’esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del codice dei contratti pubblici (secondo cui sono escluse dalla partecipazione alle gare le imprese “che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”), la circostanza che - in base a notizie di stampa risulti una indagine penale, a quanto pare non ancora approdata neppure alla fase dibattimentale, a carico di ex manager della società ausiliaria (nella specie si trattava della società ausiliaria Fondiaria Sai S.p.A., facente capo in precedenza al gruppo Ligresti). Né, per la verità, la stazione appaltante, in disparte ogni valutazione in ordine alla natura dei reati contestati ed alla loro non inerenza a rapporti contrattuali con pubbliche amministrazioni, avrebbe potuto ritenere accertata la fattispecie di cui alla norma codicistica in virtù di simili notizie di stampa, come tali inidonee da sole a supportare un provvedimento espulsivo a carico del concorrente. Sul requisito della regolarità con gli obblighi tributari 4. Il requisito di ordine generale di cui all’art. 38, comma 2, lett. g) del codice dei contratti pubblici è riferito alla commissione di violazioni "definitivamente accertate" rispetto agli obblighi tributari. E’ pertanto evidente che la pendenza di un contenzioso dinanzi al giudice tributario non rende definitivo l’accertamento notificato dagli uffici fiscali al concorrente. Sull’inapplicabilità dei principi in tema di commissione in caso di offerte con il maggior ribasso 5. La disciplina in materia di commissioni di gara prevista dall’art. 84 del codice dei contratti pubblici è applicabile esclusivamente alle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Né è possibile ritenere che la citata disposizione codicistica integri un principio generale esportabile alle gare da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, poiché in tali ultime procedure selettive non si rinvengono quei profili di discrezionalità tecnica con riferimento ai quali il legislatore delegato ha dettato la prescrizione cautelativa in questione. 13 ------------------------------------------------TAR CALABRIA - CATANZARO, SEZ. II - sentenza 25 novembre 2013 n. 1093 Sulla doverosità dell’esclusione in caso di dichiarazioni mendaci e sul falso innocuo 1. E’ legittima la esclusione di una ditta da una gara di appalto, motivata con riferimento al fatto che sono risultate false le dichiarazioni degli amministratori e legali rappresentanti con poteri di firma della medesima ditta, di non aver riportato condanne penali definitive e di non avere procedimenti penali in corso per reati comportanti la perdita o sospensione della capacità di contrattare con la P.A.; infatti, la dichiarazione non veritiera costituisce un'autonoma fattispecie di esclusione dalle gare di appalto, che trova la sua giustificazione nell'art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in tema di autocertificazione, il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ovverosia dall'ammissione alla gara. 2. La teoria penalistica del c.d. falso innocuo non può trovare applicazione nelle procedure di evidenza pubblica, atteso che il falso è innocuo quando non incide neppure minimamente sugli interessi tutelati, mentre nelle procedure di evidenza pubblica la completezza delle dichiarazioni già di per sé costituisce un valore da perseguire perché consente, anche in coerenza con il principio di buon andamento dell'Amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla gara: pertanto, una dichiarazione inaffidabile, perché falsa o incompleta, è già di per sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l'impresa meriti o non di partecipare alla procedura competitiva. ----------------------CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 22 novembre 2013 n. 5542 Sulle idonee referenze bancarie 1. Ai sensi dell’art. 41 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, è legittima l’esclusione dalla gara di una ditta che, ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, ha fatto riferimento ad una referenza rilasciata da un istituto di credito (nella specie, il Monte dei Paschi di Siena) che tuttavia non ha rapporti diretti con la ditta stessa, ma solo con la controllante; invero, ai sensi dell’art. 41 cit., la banca che fornisce la referenza deve mantenere rapporti diretti con il soggetto imprenditoriale che utilizza la referenza medesima. Sulla derogabilità del principio di continuità delle operazioni di gara 4. Nelle gare di appalto, il principio di concentrazione e continuità delle operazioni di gara è un principio solo tendenziale, derogabile in presenza di ragioni oggettive quali la complessità delle operazioni di valutazione delle offerte, il numero delle offerte in gara, l'eventuale indisponibilità dei membri della commissione, la correlata necessità di nominare sostituti ecc. che giustifichino il ritardo anche in relazione al preminente interesse alla effettuazione di scelte ponderate; tale principio è applicabile anche alla fase della verifica di anomalia, disciplinata dall’art. 88 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, atteso che anche detta fase può condurre ad una dilatazione della tempistica di espletamento delle operazioni di gara, senza che tale evento possa implicare illegittimità della procedura. Ciò tanto più laddove dalla durata della stessa non sia fatta discendere, neppure in via ipotetica o perplessa, alcuna possibile lesione ai principi di trasparenza e regolarità della gara. ________________________ 14 TAR PIEMONTE, SEZ. I - sentenza 22 novembre 2013 n. 1252 Sulle conseguenze del rifiuto ingiustificato di stipulare un contratto E’ legittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante ha revocato in autotutela l’aggiudicazione di una gara di appalto (nella specie, si trattava dell'affidamento in concessione del servizio di gestione di una casa per anziani, con contestuale adeguamento e ristrutturazione di parti della struttura) e, contestualmente, ha disposto l’incameramento della cauzione provvisoria prestata dalla ditta risultata vittoriosa, che sia motivato con riferimento al fatto che l’impresa aggiudicataria, asserendo - ma non dimostrando effettivamente - che la P.A. abbia preteso la stipula di un contratto contenente obbligazioni più onerose e diverse da quelle specificate dal Capitolato speciale, senza alcuna valida causa di giustificazione si è sostanzialmente rifiutata di stipulare il contratto di appalto; in tal caso, infatti, la mancata stipula del contratto deve ritenersi addebitabile unicamente a fatto e colpa della medesima aggiudicataria. _______________________________________ CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 26 novembre 2013 n. 5607. Sulla dimidiazione della cauzione provvisoria 1. L’art 113 del codice dei contratti pubblici, in materia di cauzione definitiva, richiama l’art 75, comma 7, che a sua volta prescrive il dimezzamento dell’importo laddove il concorrente sia dotato della certificazione di qualità. La caratterizzazione immediatamente precettiva della normativa primaria in subiecta materia consente di ritenere che la lex specialis regolatrice della procedura di gara debba essere etero-integrata mediante la diretta applicazione delle norme che prevedono la dimidiazione dell’importo della garanzia. Sugli istituti abilitati al rilascio della polizza fideiussoria 2. Dall’articolo 75, comma 3, del codice dei contratti pubblici (secondo cui la fidejussione bancaria o assicurativa deve essere rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art 107 del D. Lgs. n. 385/1993, autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) si evince che le garanzie possono essere rilasciate da soggetti reputati affidabili in quanto iscritti in un elenco speciale a seguito di un procedimento di controllo e di verifica dei requisiti ad opera della Banca d’Italia. 3. In linea di massima, ai fini della costituzione della cauzione nelle gare di appalto, il soggetto contraente va identificato con l’aggiudicatario, con la conseguenza che in sede di stipulazione della polizza non possono che rilevare le sue condizioni soggettive (fattispecie di gara nella quale altra società fungeva da mera società-veicolo di cui l’aggiudicatario, quale socio unico e operatore economico selezionato all’esito della procedura, si sarebbe avvalso, ai fini dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali). ------------------------------------------------------- 15