I conflitti interni ed
internazionali e la esigenza
di una forma di giustizia
internazionale
Università degli Studi di Parma e Milano-Bicocca
2005
Prof. Marco Scarpati
Le vittime della guerra

Di norma le guerre dovrebbero coinvolgere soprattutto dei militari





Fino al 1915
 Le vittime civili durante le operazioni di guerra sono minime e di
norma docute ad emergenze non volute dalle forze belligeranti
I guerra mondiale
 Le vittime civili nel corso della I GM rappresentano circa il 10%
delle vittime globali
II guerra mondiale
 Nel corso della II G.M. le vittime civili aumentano al 60% delle
vittime globali
Nei conflitti che vanno dal 1945 al 1970
 Le vittime nel corso dei 97 conflitti succedutisi nei 25 anni
successivi alla fine della II GM rappresentano il 90% delle vittime
globali
Ultimi anni
 Le vittime militari nelle ultime guerre sono ormai residuali
Tipologia dei conflitti
armati nel mondo moderno

Negli ultimi 70 anni le guerre si sono modificate anche in maniera
radicale

Fino alla metà del XX secolo, tranne casi rari (quali le rivoluzioni)
le guerre erano sempre fra fazioni che rappresentavano interessi
nazionali diversi

Fra il 1945 e il 1970 su 97 conflitti 82 erano conflitti interni

Nel 1995 sui 38 conflitti aperti, ben 35 erano interni

Nel 2001 su 24 conflitti, i 15 che hanno creato più vittime erano
classificabili come interni

Nel XX secolo le guerre internazionali hanno causato circa 45
milioni di morti, mentre i conflitti interni ne hanno causati ben
170 milioni

La Guerra del Vietnam (guerra mista) ha provocato 70 mila vitime
fra i soldati USA e circa 2.300.000 vittime fra i Vietnamiti
La II guerra mondiale e i crimini
non classificabili come di guerra




La II GM per la prima volta pone la comunità internazionale di
fronte alla follia delle vittime innocenti della guerra
Infatti buona parte dei tantissimi morti che la IIGM ha causato
non sono riconducibili alle operazioni belliche, bensì ad azioni
svolte esclusivamente contro civili che non erano assolutamente
coinvolti in operazioni belliche
Non solo: alcune operazioni furono organizzate esclusivamente
per ledere alcune categorie della popolazione civile nazionale (e
poi estese anche alle medesime categorie dei territori occupati)
La comunità internazionale non riuscì a difendere le
popolazioni civili, specie quelle che vivevano nei territori
interni alla Germania o da questa occupati
Il processo di Norimberga come
prova generale di giustizia
internazionale

Alla fine della II GM le nazioni vincitrici decidono di
sottoporre ad un processo pubblico le figure più rappresentative
del passato regime tedesco
 Il processo fu voluto dagli Usa e subito da GB e URSS
 L’idea
di responsabilizzare i vertici di un paese in un pubblico
processo non piaceva, meglio per Churchill e Stalin una
giustizia sommaria

Le regole non erano chiare
 Alla
fine i vertici politici e militari furono giudicati non già
per crimini contro l’umanità ma per lo più per crimini di
guerra (che contenevano i primi)
 Una sua lontana appendice (il processo Barbie) si trovò invece
nel caso opposto di dover far contenere i secondi nei primi
I crimini che ledono il comune sentire



Dopo la seconda guerra mondiale il diritto internazionale
ha iniziato ad occuparsi in maniera sempre più rilevante
dei diritti umani
I diritti umani sono quei diritti delle persone fisiche (sia
singolarmente che quali membri dei gruppi etnici,
sociali, religiosi, politici a cui appartengono) che la
società internazionale ritiene debbano essere garantiti
in ogni nazione civile
Le azioni compiute da organi dello Stato o da gruppi che
agiscono in nome o per conto di una autorità nazionale
che tendono a sopprimere o limitare fortemente i diritti
umani fondamentali (vita, libertà religiose o politiche)
possono caratterizzarsi come crimini contro l’umanità
La giustizia internazionale



Nel 1919 nei trattati di pace di Versailles furono poste
clausole che prevedevano che i vincitori potevano
processare innanzi a Tribunali militari tutti quegli individui
accusati di aver commesso violazioni delle leggi e delle
consuetudini militari (art. 228.1)
Si poteva anche processare avanti a un Tribunale
speciale Guglielmo II per offesa suprema contro la morale
internazionale e l’autorità sovrana dei trattati (art. 227.1)
Ciò non avvenne:


I criminali di guerra furono processati dalla Corte Suprema
di Lipsia (una giurisdizione interna) e su 900 casi evidenziati
solo 12 furono poi processati (e solo 6 condannati)
Il Kaiser si rifugiò in Olanda e la corona olandese lo
protesse dalla estradizione che, del resto, nessuna delle
nazioni vincitrici chiese
La responsabilità penale internazionale

Si può giudicare un capo di una nazione?







Per la dottrina dominante fino al 1945 non era possibile
Il capo di Stato rappresenta la nazione ed ha agito in suo
nome ed è quella che deve rispondere delle sue colpe
È sempre possibile processare soldati ufficiali nemici
Tutto cambia con la seconda guerra mondiale che finisce
con due processi agli ex capi delle nazioni
Le N.U. fin dall’inizio decidono che si deve creare un
codice che punisca i crimini internazionali, ma i tempi non
erano maturi (la guerra fredda fermò la sua realizzazione)
Negli anni 90 riprendono i negoziati per la creazione di
una corte penale internazionale
Il tragitto che portò alla sua relazione non fu semplice per
alcuni dubbi giuridici che dovevano essere risolti
Gli Stati possono delinquere?






Gli Stati sono delle Personalità giuridiche
A chi accreditare la responsabilità internazionali per gli
illeciti compiuti a nome dello Stato?
Negli Stati di norma le responsabilità delle scelte politiche
sono collettive anche perché vengono prese da gruppi
qualificati (la dichiarazione di guerra è atto complesso)
Essendo collettive le responsabilità vengono fatte valere
con strumenti quali la ritorsione o la rappresaglia
Nel diritto penale la responsabilità è sempre personale
Nel D.I. la responsabilità è di norma collettiva, a volte
anche quando sono privati ad agire

Ambasciata a Teheran (Corte Internazionale di Giustizia)
Mancata vigilanza della sicurezza
 Komehini diede copertura politica alla azione

Responsabilità nei crimini internazionali


Nei crimini internazionali chi è responsabile?
La responsabilità è divenuta duplice



Lo Stato, che ne risponde essendo sottoposto alle sanzioni
tipiche del diritto internazionale
L’organo che ha agito che ne risponderà essendo sottoposto
alle sanzioni più tipiche del diritto penale
Quale è il discrimine ce lo indica il Tribunale di Norimberga

Gli individui hanno doveri che trascendono l’obbligo nazionale
di obbedienza imposto dal singolo Stato. I crimini int. sono
compiuti da uomini e non da enti astratti, e le norme di diritto
internazionale possono essere attuate coercitivamente solo
punendo gli individui che commettono tali crimini. […] Colui che
viola la legge della guerra non può godere di immunità quando
agisce in ossequio all’autorità dello Stato, se lo Stato,
nell’autorizzare l’azione, va al di là della competenza che gli
deriva dal diritto internazionale
Quali sono i crimini internazionali
Crimini di guerra
 Crimini contro l’umanità
 Genocidio
 Crimini contro la pace


Non lo sono i cosiddetti crimini transnazionali
 Tratta
di esseri umani
 Traffico di droga
 Pirateria
 Riduzione in schiavitù
Crimini di guerra I


Si tratta di violazioni dello jus in bello (o di quella
parte del diritto umanitario che si occupa della
difesa delle persone umane durante lo svolgimento
delle operazioni belliche)
Alcune di queste violazioni sono collegate a
violazioni del diritto scritto (quale, ad esempio, le
regole delle Convenzioni di Ginevra o della
Convenzione de L’Aja sulle leggi o usi di guerra in
materia di malati o feriti) o di quello consuetudinario
di guerra.
 Corte
di Lipsia 1919: il caso della nave ospedale
Llandovery Castle che fu affondata dalla marina
prussiana ben conscia della realtà di non belligeranza
dell’equipaggio
I crimini di guerra II




Anche la guerra deve rispettare regole poste dalla
comunità internazionale a protezione delle popolazioni
civili e a garanzia del mantenimento della pace
I) La guerra è giusta (cioè secondo giustizia) quando la
violenza è delimitata alle azioni strettamente necessarie
che si svolgono nei luoghi circoscritti e che coinvolgono
solo le persone deputate alla difesa (gli eserciti)
Solo i crimini di guerra che coinvolgono (anche) civili sono
qualificabili come crimini contro l’umanità.
Non sono qualificabili come civili i membri di eserciti o i
gruppi organizzati di ribelli (anche se la sentenza del
processo Barbie ha qualificato come crimini contro
l’umanità l’uccisione di membri dei gruppi partigiani)
I crimini di guerra III





II) una guerra è giuridicamente giusta quando gli eserciti o
le fazioni che si affrontano sono abbastanza equilibrate
Come qualificare quindi la guerra moderna (fatta di
bombardamenti da aerei a 10.000 metri di altezza)?
In realtà la parità viene intesa come parità di diritto di
colpire da parte di entrambi i belligeranti. I gruppi (in via
teorica) si devono concedere vicendevolmente il diritto di
colpirsi e di uccidere membri dell’altro gruppo
III) La guerra è giuridicamente giusta quando l’obiettivo
strategico che ne è alla base è conosciuto dalle fazioni
belligeranti e non riguarda uno dei diritti umani
fondamentali
La guerra, cioè, non deve terminare con l’annientamento
del nemico, ma con modifiche politiche precise e limitate
Crimini di guerra IV


Si tratta di violazioni dello jus in bello (o di quella
parte del diritto umanitario che si occupa della
difesa delle persone umane durante lo svolgimento
delle operazioni belliche)
Alcune di queste violazioni sono collegate a
violazioni del diritto scritto (quale, ad esempio, le
regole delle Convenzioni di Ginevra o della
Convenzione de L’Aja sulle leggi o usi di guerra in
materia di malati o feriti) o di quello consuetudinario
di guerra.
 Corte
di Lipsia 1919: il caso della nave ospedale
Llandovery Castle che fu affondata dalla marina
prussiana ben conscia della realtà di non belligeranza
dell’equipaggio
Crimini di guerra V

Sono tali quei crimini contro la popolazione civile in
territori sottoposti ad un regime di occupazione
militare
 Caso
delle Fosse Ardeatine
 Violenze sessuali sistematiche e prostituzione forzata
(come fu per il caso Washi Awochi nell’indonesia
occupata dai giapponesi nel corso della II GM)

Sono tali quelli che si attuano attraverso violenze
nei confronti dei prigionieri di guerra
 Guantanamo
2003
 Cocciolone 1991
 Abu Grahib 2004
Crimini di guerra VI

Il conflitto nel quale scaturiscono deve avere natura
nazionale o internazionale?





Per molti anni si è sostenuto che il conflitto interno non era degno
di nota per il diritto internazionale, essendo una questione interna
ad una nazione sovrana
1995 TPY caso Tadic: si tratta del primo caso sottoposto al TPY e
la corte speciale sentenziò che sono qualificabili come crimini di
guerra anche quelle violazioni particolarmente gravi del D.
Umanitario che si svolgono nel corso di conflitti armati non
internazionali
Statuto della CPI: all’articolo 8 (lettera c) si ammette che si possa
avere crimini di guerra anche nel caso di conflitti non di carattere
internazionale (ma nei lavori preparatori diverse furono le remore)
La condotta illecita (cioè il comportamento lesivo di un diritto
soggettivo) deve essere compiuta nel corso di un conflitto
armato e deve essere legato ad esso.
Elemento soggettivo: deve essere doloso
Il crimine contro l’umanità I





Il fatto che la guerra classica (dove si scontravano su
territori limitati gli eserciti di nazioni nemiche) sia ormai una
lontana memoria, ha fatto emergere una nuova realtà di
crimini che, pur derivando dallo scontro armato, non limitano
i propri effetti alle fazioni in guerra ma si estendono alle
popolazioni civili
Il crimine contro l’umanità nasce nella guerra, ma per certi
versi è agli antipodi della guerra, perché viola le logiche e il
diritto della belligeranza. Non si affrontano belligeranti e le
forze in campo (un esercito anche non regolare e dei civili
disarmati) non sono neppure teoricamente pari.
Si scontrano un agente (armato) e una vittima (disarmata)
Ha più le caratteristiche di un reato (e cioè di un illecito
civile) che di una azione di guerra
La finalità è quella di terrorizzare le vittime (incolpevole)
I crimini contro l’Umanità II





Le vittime sono assolutamente solo vittime
La vittima ha la sensazione di non avere alcuna possibilità
di difesa contro una forza assolutamente soverchiante
La reazione della vittima è impossibile o non proporzionata
alla capacità di colpire del carnefice
Nasce da una politica ufficiale di discriminazione verso un
gruppo determinato di persone (la distruzione fisica di una
etnia, lo stupro etnico, la distruzione del patrimonio
culturale e storico di una minoranza…)
Tribunale per la ex Jugoslavia: “Il crimine contro l’Umanità si
verifica in forza del combinato operare di discorsi o progetti che
preparano o giustificano azioni discriminatorie, dall’imponenza degli
effetti distruttivi, nonché dalla specificità della loro natura, per cui
l’obiettivo è minare quanto si ritiene rappresenti le fondamenta del
gruppo”
Crimini contro l’umanità III

Previsti da:
 Norimberga
art. 6
 CPY
art. 5
 CP Rwanda art. 3
 CPI art. 7

La norma esiste dal 1945 ed è diventata di rango
consuetudinario (fa parte dello jus cogens)
 E’
diritto irrinunciabile
 Non è necessario che le condotte siano prevista come
fattispecie di reato
 Non è necessario che le condotte siano legate o in
coincidenza di un conflitto armato
Crimini contro l’umanità IV



Si deve trattare di violazioni perpetrate su larga scala o
in maniera sistematica e almeno in parte tollerate dallo
Stato, dal Governo, o da altra entità appartenente al
potere pubblico.
Possono essere commessi nel quadro di una politica
statale o da chi, di fatto, controlla il territorio o che si
autoproclama amministratore di quel territorio
Non deve essere un atto sporadico, perché occorre che
chi lo compie sia cosciente del fatto che tale condotta è
permessa o tollerata dal regime


caso della denuncia fatta contro appartenente ad una etnia
nel corso di una operazione di pulizia etnica
Deve essere una offesa alla dignità umana
Crimini contro l’umanità V

L’elemento soggettivo è il DOLO (anche Eventuale)
 Cioè
la coscienza dell’esistenza di un contesto di
violazioni generalizzate dei diritti umani e
l’accettazione che l’evento possa avvenire

Per alcuni è sufficiente la COLPA con previsione
dell’evento
 Caso
del camionista che trasporta persone verso il
campo di concentramento (o del capo stazione che
permette la raccolta delle vittime)

Per nessuno invece si deve considerare come
possibile il caso della negligenza
 Il
caso di FOCA
Il crimine dei crimini: il genocidio





Si caratterizza dalla intenzione di commettere un atto che
ha il solo scopo di distruggere in tutto o in parte un gruppo
etnico, razziale o religioso
La definizione è del 1944, da parte del polacco Rafael
Lemkin
Non entra nelle convenzioni che danno corpo a
Norimberga e Tokyo, più che altro per grossa miopia
politica da parte dei vincitori (che non avevano luccicato
per l’opposizione alle politiche razziali – antisemite e
contro gli zingari - di Hitler)
Nel 1948 l’a.g delle N.U. elabora la convenzione per la
prevenzione e la repressione del crimine di genocidio
La definizione è oggi diventata jus cogens
Il genocidio II

La definizione ha dei limiti che negli anni si sono
evidenziati
Non contempla lo sterminio di gruppi politici attraverso la
uccisione sistematica dei membri del gruppo stesso
 Non contempla il cd genocidio culturale, cioè la
distruzione sistematica di lingue e culture
 Non contempla la purificazione etnica (cioè l’espulsione
forzata di persone di un gruppo etnico)
 In questi casi si tratta di crimini contro l’umanità e non di
genocidio


Il giudice competente per l’eventuale giudizio può
essere sia quello nazionale che quello internazionale (il
CPI o un tribunale ad hoc)
Il genocidio III

Elementi oggettivi che caratterizzano la condotta
(art. II della Convenzione)
 Compiere
azioni tendente all’uccisione sistematica di
membri di un gruppo nazionale, etnico, razziale,
religioso
• Non basta l’uccisione di un solo membro del gruppo se non
coordinata con altre uccisioni
 Causare
ai membri di tali gruppi gravi danni fisici o
mentali
• Da notare la divisione fra fisici e mentali
 Infliggere
deliberatamente al gruppo protetto condotte
di vita disumane intese a provocarne la distruzione
fisica totale o parziale
• Deve riguardare il gruppo e deve essere premeditata
• Il caso dei campi di concentramento
Il genocidio IV

Altri elementi oggettivi
 Imporre
loro misure di restrizione alla riproduzione
• Sterilizzazione, aborto obbligatorio, impedimenti al
matrimonio…
 Trasferire
forzatamente i figli (fanciulli) di un
determinato gruppo ad un altro
• Il trasferimento deve essere fatto allo scopo di far perdere ai
fanciulli l’identificazione con il gruppo di appartenenza
• Si attua anche con la loro dispersione in più gruppi
• Non lo è il trasferimento di adulti

Fu proposto (dalla Siria) anche un’altra fattispecie:
misure intese ad obbligare i membri di un gruppo ad
abbandonare le proprie case per sfuggire alla minaccia
di maltrattamenti (fu respinta perché non tendente
direttamente alla distruzione del gruppo)
Il genocidio V

Sono ricomprese (ex art III conv 48, 4.3 TPY e 2.3 TPR)








Le intese miranti a commettere genocidio
L’incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio
Il tentato genocidio
La complicità in genocidio
Qual è l’elemento soggettivo?
Si tratta di un reato complesso per la cui commissione
occorre prevedere che il soggetto abbia l’intento di colpire al
fine di distruggere in tutto o in parte un determinato gruppo
nazionale, etnico, razziale, religioso. La sua finalità, quindi,
non deve essere solo quella di uccidere, ma nel contempo di
farlo avendo quale finalità quella di distruggere il gruppo a
cui tale persona appartiene o si riteneva appartenesse.
Il dolo richiesto è quindi solo quello speciale
Non appare possibile né il dolo eventuale, né quello
generico e tanto meno la negligenza.
Due casi di genocidio

Il caso Akayesu
Borgomastro di Taba, città del Rwanda, membro dell’etnia
Hutu, nella sua città fra il 7 aprile e la fine di giugno del 1994
furono uccisi 2000 tutsi
 Imputato al CPRW per induzione ed apologia del genocidio,
crimini contro l’umanità e crimini di guerra, fu giudicato
colpevole con sentenza del 2 settembre 1998 (la prima)
 Colpevole perché sarebbe stato a conoscenza dei massacri
avvenuti nel suo comune e non avrebbe adottato le misure
necessarie per impedirli
 Hutu e Tutsie hanno la stessa lingua e cultura: appartengono a
differenti gruppi stabili le cui caratteristiche sono oggettive?

• I caratteri possono essere anche soggettivi e percepiti solo da
parte di coloro che vogliono determinare il genocidio: stabilità,
percezione esterna della appartenenza, sua trasmissibilità per
via ereditaria….

Fu genocidio
Due casi di genocidio

Il caso Krstic
Serbo, capo militare sottoposto a Ratko Mladic
 Imputato alternativamente di genocidio o sterminio e crimini
contro l’umanità o di omicidio in violazione alle leggi di guerra per
la strage di Srebrenica (una enclave bosniaca nella Drina,
territorio bosniaco ma a maggioranza serba)
 I militari raccolsero gli uomini adulti della città (3 - 4.000 persone)
e li portarono fuori città in più aree. In due giorni li uccisero tutti
seppellendoli in fosse comuni
 È agli atti la registrazione della sua telefonata nella quale ordina ai
militari di Srebrenica di “ucciderli tutti, uno a uno”
 Egli era informato della azione in corso e prese parte, in quanto
capo militare, sia alla uccisione dei civili musulmani della enclave
che alla successiva liquidazione dei militari musulmani arrestati
 Salvò le donne e i bambini.
 La difesa oppose che proprio per questo non poteva parlarsi di
genocidio, giacchè mancava l’elemento oggettivo della finalità
della distruzione di una etnia

I crimini contro la Pace I





E’ una delle previsioni più antiche: punire i colpevoli di
turbative della pace che inducono le nazioni al conflitto
Fu previsto da Norimberga (art. 6) e Tokyo (art. 5)
Si attua con la pianificazione, preparazione, inizio o
scatenamento di una guerra di aggressione, o di una guerra in
violazione di trattati internazionali, o la partecipazione ad un
piano comune o ad una cospirazione finalizzata a scatenare
una guerra
Lo Statuto della CPI lo prevede (art. 5), ma chiede agli Stati
parte di giungere ad un trattato per la sua migliore definizione
La discussione fu complessa anche per l’applicazione del
principio a Norimberga: quale peso dare al patto Briand-Kellog
che nel 1928 prevedeva il divieto di guerra come forma di
aggressione?
I crimini contro la Pace II






Il Tribunale di Norimberga ritenne che la Guerra di
aggressione non è soltanto vietato tra gli Stati ma anche
che si trattava di un crimine che comportava
responsabilità personale di chi lo commetteva
Nel 1974 l’AG delle NU votò una risoluzione con la quale
si forniva una prima definizione di Aggressione come
violazione del D.I. da parte di uno Stato.
Dubbi su legittima difesa preventiva
L’AG aveva tale potere? Per i cinque membri del consiglio
di sicurezza no, essendo solo in tale organo il potere.
Kuwait 1990: per alcuni fu guerra di aggressione.
L’Assemblea degli Stati parte della CPI sta cercando di
formulare la definizione di guerra di aggressione, ma non
vi è ancora riuscita.
La Corte penale internazionale
Il terrorismo internazionale




E’ argomento che fu al centro di discussione e trattati
per la sua definizione
Non esiste un consenso generalizzato alla sua
definizione anche se, in realtà, le differenti definizioni
non si distanziano di troppo
Molte nazioni del terzo mondo non ritenevano di poter
condividere l’opinione che i movimenti di liberazione
nazionale potessero essere qualificati terroristi
In effetti i problemi sono più politici che giuridici: diversi
gruppi di liberazione nazionale sono stati accusati di
avere utilizzato o di essere disponibili ad utilizzare
mezzi che creano terrore

ANC in Sudafrica
Palestina contro Israele

Israele contro il Regno Unito

La definizione di terrorismo I

In base al diritto internazionale (convenzioni e
giurisprudenza) si può definire terrorista
Chiunque commetta un’azione criminosa (omicidio, strage,
dirottamento di aerei o di mezzi di trasporto collettivi,
sequestro di persona o di gruppi di persone, attentati
dinamitardi contro edifici o costruzioni civili…) contro civili
(o anche militari, semprechè non impegnati in azioni
belliche)…
 …allo scopo di scopo di coartare un governo,
un’Organizzazione internazionale o un’entità non statale
(come una ONG o una Multinazionale) diffondendo il
terrore nella popolazione civile…
 …per una motivazione politica o ideologica

La definizione di terrorismo II

Su tale definizione non concorda una parte importante del
mondo moderno:




La Convenzione araba contro il terrorismo del 1998 (entrata in
vigore nel 1999) dopo avere fornito (all’art. 1.2) una definizione di
terrorismo simile a quella di prima,
al secondo articolo esclude che tale definizione possa applicarsi
a “tutti i casi di lotta, con qualunque mezzo, inclusa la lotta
armata, contro l’occupazione e l’aggressione, per la liberazione e
l’autodeterminazione, in conformità ai principi del diritto
internazionale
tale esclusione però non vale in relazione ad “atti che possano
pregiudicare l’integrità territoriale di ogni Stato arabo”
In altri termini la definizione è fatta per favorire tutti quegli
arabi e non che vogliono lottare contro i paesi non arabi per
il trionfo delle politiche arabe…
Altro elemento essenziale




Elemento essenziale del terrorismo è la non
identificazione personale della vittima: essa non è mai
scelta per il suo stato sociale, le sue condizioni
fisiche, il colore della pelle, l’ideologia, i beni che
possiede
La vittima deve essere civile e casuale ed è sacrificata
solo al fine di spargere il terrore e imporre alle autorità
di tenere un certo comportamento
Depersonalizzazione della vittima
A differenza invece che nel genocidio dove la vittima
è, seppure con motivazioni abnormi e aberranti, scelta
Terrorismo e diritti umani


Il terrorismo ha, di norma, motivazioni politiche
importanti (ribellarsi contro stati oppressori, contro
strutture autoritarie, contro il nazionalismo e il
razzismo …) ma è sempre una risposta errata, non
rispettando i diritti umani delle vittime
Ciò che provoca sempre è un irrigidimento dei
governi vittime delle azioni terroristiche ed una
riduzione dei diritti umani di tutta la popolazione
ovvero alla introduzione di discriminazioni tra
cittadini e stranieri
Lo straniero visto come potenziale colpevole e nemico
 Abu Ghraib e Guantanamo e la riduzione dei diritti dei
prigionieri

I diritti dei terroristi

I sospettati di atti di terrorismo vanno sempre tutelati nel
loro rapporto con la giustizia
 Arresto
va eseguito solo in presenza di gravi sospetti e
l’uso della forza deve essere limitato solo a quello
necessario per il fermo e proporzionato all’azione
 Dopo l’arresto devono godere di tutti i diritti spettanti ai
normali detenuti
• Non possono quindi essere sottoposti a trattamenti disumani o
degradanti, a tortura, a cessione ad altri Stati senza essere
sottoposti al procedimento previsto dall’ordinamento a tale fine
(vedi il caso della Svezia – CIA – Egitto)
 Hanno
diritto ad un processo equo e sollecito nel quale
siano portate a conoscenza della difesa le accuse e le
prove che ne sono alla base
• il caso Rasul e altri contro Bush e il diritto al Habeas Corpus
(decisione della Corte Suprema degli USA del 28 giugno 2004
I diritti umani dei terroristi e la Corte
Europea dei diritti umani






Il caso Mc Caan e altri c. Regno Unito
Febbraio 1988: i servizi segreti inglesi per l’antiterrorismo
scoprono che l’IRA sta preparando per l’8 marzo un attentato
dinamitardo a Gibilterra
6 Marzo 1988: vengono identificati 3 terroristi che cercano di
entrare a Gibilterra con una vecchia auto. La polizia decide di non
arrestarli alla frontiera e li segue invece nella città. Un caso
fortuito (una sirena di un auto della polizia che non partecipa
all’azione suona per farsi spazio nel traffico) fa scattare
l’operazione per timore di reazioni dei tre, ma mentre i poliziotti
stanno eseguendo gli arresti i tre terroristi vengono uccisi per il
timore che possano fare esplodere la bomba in mezzo alla gente
Nelle loro sacche e nell’auto non viene rinvenuto nulla
Il caso viene chiuso come “esecuzione legittima”
I parenti ricorrono alla CEDU per violazione dell’art 2 della Conv.
(diritto alla vita)
Il caso Mc Caan e altri c. Regno Unito II

La Corte, il 5 settembre 1995, condanna (10 a 9) il Regno
Unito per violazione dell’art. 2 della Convenzione






Il diritto alla vita e ai trattamenti umani sono valori fondamentali
Le norme che tutelano tali valori vanno applicate con rigore e
l’uso della forza va consentito solo se assolutamente necessario
La vita può essere privata solo se è necessario e in ogni caso
occorre un rigoroso esame delle modalità che portarono all’azione
Per la Corte l’uso della forza e l’azione non fu sproporzionato
viste le notizie che i militari avevano riguardo le intenzioni del
gruppo dell’IRA
Era la preparazione dell’azione ad essere contraria all’art. 2
CEDU: i 3 non erano stati arrestati all’ingresso a Gibilterra per
raccogliere le prove e in tal modo si erano messi in pericolo i civili
e non fu preso in considerazione che i terroristi fossero lì solo per
una ispezione
Da tali circostanze si presume che l’uso della forza in tale
circostanza non era strettamente necessario
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