I conflitti interni ed internazionali e la esigenza di una forma di giustizia internazionale Università degli Studi di Parma e Milano-Bicocca 2005 Prof. Marco Scarpati Le vittime della guerra Di norma le guerre dovrebbero coinvolgere soprattutto dei militari Fino al 1915 Le vittime civili durante le operazioni di guerra sono minime e di norma docute ad emergenze non volute dalle forze belligeranti I guerra mondiale Le vittime civili nel corso della I GM rappresentano circa il 10% delle vittime globali II guerra mondiale Nel corso della II G.M. le vittime civili aumentano al 60% delle vittime globali Nei conflitti che vanno dal 1945 al 1970 Le vittime nel corso dei 97 conflitti succedutisi nei 25 anni successivi alla fine della II GM rappresentano il 90% delle vittime globali Ultimi anni Le vittime militari nelle ultime guerre sono ormai residuali Tipologia dei conflitti armati nel mondo moderno Negli ultimi 70 anni le guerre si sono modificate anche in maniera radicale Fino alla metà del XX secolo, tranne casi rari (quali le rivoluzioni) le guerre erano sempre fra fazioni che rappresentavano interessi nazionali diversi Fra il 1945 e il 1970 su 97 conflitti 82 erano conflitti interni Nel 1995 sui 38 conflitti aperti, ben 35 erano interni Nel 2001 su 24 conflitti, i 15 che hanno creato più vittime erano classificabili come interni Nel XX secolo le guerre internazionali hanno causato circa 45 milioni di morti, mentre i conflitti interni ne hanno causati ben 170 milioni La Guerra del Vietnam (guerra mista) ha provocato 70 mila vitime fra i soldati USA e circa 2.300.000 vittime fra i Vietnamiti La II guerra mondiale e i crimini non classificabili come di guerra La II GM per la prima volta pone la comunità internazionale di fronte alla follia delle vittime innocenti della guerra Infatti buona parte dei tantissimi morti che la IIGM ha causato non sono riconducibili alle operazioni belliche, bensì ad azioni svolte esclusivamente contro civili che non erano assolutamente coinvolti in operazioni belliche Non solo: alcune operazioni furono organizzate esclusivamente per ledere alcune categorie della popolazione civile nazionale (e poi estese anche alle medesime categorie dei territori occupati) La comunità internazionale non riuscì a difendere le popolazioni civili, specie quelle che vivevano nei territori interni alla Germania o da questa occupati Il processo di Norimberga come prova generale di giustizia internazionale Alla fine della II GM le nazioni vincitrici decidono di sottoporre ad un processo pubblico le figure più rappresentative del passato regime tedesco Il processo fu voluto dagli Usa e subito da GB e URSS L’idea di responsabilizzare i vertici di un paese in un pubblico processo non piaceva, meglio per Churchill e Stalin una giustizia sommaria Le regole non erano chiare Alla fine i vertici politici e militari furono giudicati non già per crimini contro l’umanità ma per lo più per crimini di guerra (che contenevano i primi) Una sua lontana appendice (il processo Barbie) si trovò invece nel caso opposto di dover far contenere i secondi nei primi I crimini che ledono il comune sentire Dopo la seconda guerra mondiale il diritto internazionale ha iniziato ad occuparsi in maniera sempre più rilevante dei diritti umani I diritti umani sono quei diritti delle persone fisiche (sia singolarmente che quali membri dei gruppi etnici, sociali, religiosi, politici a cui appartengono) che la società internazionale ritiene debbano essere garantiti in ogni nazione civile Le azioni compiute da organi dello Stato o da gruppi che agiscono in nome o per conto di una autorità nazionale che tendono a sopprimere o limitare fortemente i diritti umani fondamentali (vita, libertà religiose o politiche) possono caratterizzarsi come crimini contro l’umanità La giustizia internazionale Nel 1919 nei trattati di pace di Versailles furono poste clausole che prevedevano che i vincitori potevano processare innanzi a Tribunali militari tutti quegli individui accusati di aver commesso violazioni delle leggi e delle consuetudini militari (art. 228.1) Si poteva anche processare avanti a un Tribunale speciale Guglielmo II per offesa suprema contro la morale internazionale e l’autorità sovrana dei trattati (art. 227.1) Ciò non avvenne: I criminali di guerra furono processati dalla Corte Suprema di Lipsia (una giurisdizione interna) e su 900 casi evidenziati solo 12 furono poi processati (e solo 6 condannati) Il Kaiser si rifugiò in Olanda e la corona olandese lo protesse dalla estradizione che, del resto, nessuna delle nazioni vincitrici chiese La responsabilità penale internazionale Si può giudicare un capo di una nazione? Per la dottrina dominante fino al 1945 non era possibile Il capo di Stato rappresenta la nazione ed ha agito in suo nome ed è quella che deve rispondere delle sue colpe È sempre possibile processare soldati ufficiali nemici Tutto cambia con la seconda guerra mondiale che finisce con due processi agli ex capi delle nazioni Le N.U. fin dall’inizio decidono che si deve creare un codice che punisca i crimini internazionali, ma i tempi non erano maturi (la guerra fredda fermò la sua realizzazione) Negli anni 90 riprendono i negoziati per la creazione di una corte penale internazionale Il tragitto che portò alla sua relazione non fu semplice per alcuni dubbi giuridici che dovevano essere risolti Gli Stati possono delinquere? Gli Stati sono delle Personalità giuridiche A chi accreditare la responsabilità internazionali per gli illeciti compiuti a nome dello Stato? Negli Stati di norma le responsabilità delle scelte politiche sono collettive anche perché vengono prese da gruppi qualificati (la dichiarazione di guerra è atto complesso) Essendo collettive le responsabilità vengono fatte valere con strumenti quali la ritorsione o la rappresaglia Nel diritto penale la responsabilità è sempre personale Nel D.I. la responsabilità è di norma collettiva, a volte anche quando sono privati ad agire Ambasciata a Teheran (Corte Internazionale di Giustizia) Mancata vigilanza della sicurezza Komehini diede copertura politica alla azione Responsabilità nei crimini internazionali Nei crimini internazionali chi è responsabile? La responsabilità è divenuta duplice Lo Stato, che ne risponde essendo sottoposto alle sanzioni tipiche del diritto internazionale L’organo che ha agito che ne risponderà essendo sottoposto alle sanzioni più tipiche del diritto penale Quale è il discrimine ce lo indica il Tribunale di Norimberga Gli individui hanno doveri che trascendono l’obbligo nazionale di obbedienza imposto dal singolo Stato. I crimini int. sono compiuti da uomini e non da enti astratti, e le norme di diritto internazionale possono essere attuate coercitivamente solo punendo gli individui che commettono tali crimini. […] Colui che viola la legge della guerra non può godere di immunità quando agisce in ossequio all’autorità dello Stato, se lo Stato, nell’autorizzare l’azione, va al di là della competenza che gli deriva dal diritto internazionale Quali sono i crimini internazionali Crimini di guerra Crimini contro l’umanità Genocidio Crimini contro la pace Non lo sono i cosiddetti crimini transnazionali Tratta di esseri umani Traffico di droga Pirateria Riduzione in schiavitù Crimini di guerra I Si tratta di violazioni dello jus in bello (o di quella parte del diritto umanitario che si occupa della difesa delle persone umane durante lo svolgimento delle operazioni belliche) Alcune di queste violazioni sono collegate a violazioni del diritto scritto (quale, ad esempio, le regole delle Convenzioni di Ginevra o della Convenzione de L’Aja sulle leggi o usi di guerra in materia di malati o feriti) o di quello consuetudinario di guerra. Corte di Lipsia 1919: il caso della nave ospedale Llandovery Castle che fu affondata dalla marina prussiana ben conscia della realtà di non belligeranza dell’equipaggio I crimini di guerra II Anche la guerra deve rispettare regole poste dalla comunità internazionale a protezione delle popolazioni civili e a garanzia del mantenimento della pace I) La guerra è giusta (cioè secondo giustizia) quando la violenza è delimitata alle azioni strettamente necessarie che si svolgono nei luoghi circoscritti e che coinvolgono solo le persone deputate alla difesa (gli eserciti) Solo i crimini di guerra che coinvolgono (anche) civili sono qualificabili come crimini contro l’umanità. Non sono qualificabili come civili i membri di eserciti o i gruppi organizzati di ribelli (anche se la sentenza del processo Barbie ha qualificato come crimini contro l’umanità l’uccisione di membri dei gruppi partigiani) I crimini di guerra III II) una guerra è giuridicamente giusta quando gli eserciti o le fazioni che si affrontano sono abbastanza equilibrate Come qualificare quindi la guerra moderna (fatta di bombardamenti da aerei a 10.000 metri di altezza)? In realtà la parità viene intesa come parità di diritto di colpire da parte di entrambi i belligeranti. I gruppi (in via teorica) si devono concedere vicendevolmente il diritto di colpirsi e di uccidere membri dell’altro gruppo III) La guerra è giuridicamente giusta quando l’obiettivo strategico che ne è alla base è conosciuto dalle fazioni belligeranti e non riguarda uno dei diritti umani fondamentali La guerra, cioè, non deve terminare con l’annientamento del nemico, ma con modifiche politiche precise e limitate Crimini di guerra IV Si tratta di violazioni dello jus in bello (o di quella parte del diritto umanitario che si occupa della difesa delle persone umane durante lo svolgimento delle operazioni belliche) Alcune di queste violazioni sono collegate a violazioni del diritto scritto (quale, ad esempio, le regole delle Convenzioni di Ginevra o della Convenzione de L’Aja sulle leggi o usi di guerra in materia di malati o feriti) o di quello consuetudinario di guerra. Corte di Lipsia 1919: il caso della nave ospedale Llandovery Castle che fu affondata dalla marina prussiana ben conscia della realtà di non belligeranza dell’equipaggio Crimini di guerra V Sono tali quei crimini contro la popolazione civile in territori sottoposti ad un regime di occupazione militare Caso delle Fosse Ardeatine Violenze sessuali sistematiche e prostituzione forzata (come fu per il caso Washi Awochi nell’indonesia occupata dai giapponesi nel corso della II GM) Sono tali quelli che si attuano attraverso violenze nei confronti dei prigionieri di guerra Guantanamo 2003 Cocciolone 1991 Abu Grahib 2004 Crimini di guerra VI Il conflitto nel quale scaturiscono deve avere natura nazionale o internazionale? Per molti anni si è sostenuto che il conflitto interno non era degno di nota per il diritto internazionale, essendo una questione interna ad una nazione sovrana 1995 TPY caso Tadic: si tratta del primo caso sottoposto al TPY e la corte speciale sentenziò che sono qualificabili come crimini di guerra anche quelle violazioni particolarmente gravi del D. Umanitario che si svolgono nel corso di conflitti armati non internazionali Statuto della CPI: all’articolo 8 (lettera c) si ammette che si possa avere crimini di guerra anche nel caso di conflitti non di carattere internazionale (ma nei lavori preparatori diverse furono le remore) La condotta illecita (cioè il comportamento lesivo di un diritto soggettivo) deve essere compiuta nel corso di un conflitto armato e deve essere legato ad esso. Elemento soggettivo: deve essere doloso Il crimine contro l’umanità I Il fatto che la guerra classica (dove si scontravano su territori limitati gli eserciti di nazioni nemiche) sia ormai una lontana memoria, ha fatto emergere una nuova realtà di crimini che, pur derivando dallo scontro armato, non limitano i propri effetti alle fazioni in guerra ma si estendono alle popolazioni civili Il crimine contro l’umanità nasce nella guerra, ma per certi versi è agli antipodi della guerra, perché viola le logiche e il diritto della belligeranza. Non si affrontano belligeranti e le forze in campo (un esercito anche non regolare e dei civili disarmati) non sono neppure teoricamente pari. Si scontrano un agente (armato) e una vittima (disarmata) Ha più le caratteristiche di un reato (e cioè di un illecito civile) che di una azione di guerra La finalità è quella di terrorizzare le vittime (incolpevole) I crimini contro l’Umanità II Le vittime sono assolutamente solo vittime La vittima ha la sensazione di non avere alcuna possibilità di difesa contro una forza assolutamente soverchiante La reazione della vittima è impossibile o non proporzionata alla capacità di colpire del carnefice Nasce da una politica ufficiale di discriminazione verso un gruppo determinato di persone (la distruzione fisica di una etnia, lo stupro etnico, la distruzione del patrimonio culturale e storico di una minoranza…) Tribunale per la ex Jugoslavia: “Il crimine contro l’Umanità si verifica in forza del combinato operare di discorsi o progetti che preparano o giustificano azioni discriminatorie, dall’imponenza degli effetti distruttivi, nonché dalla specificità della loro natura, per cui l’obiettivo è minare quanto si ritiene rappresenti le fondamenta del gruppo” Crimini contro l’umanità III Previsti da: Norimberga art. 6 CPY art. 5 CP Rwanda art. 3 CPI art. 7 La norma esiste dal 1945 ed è diventata di rango consuetudinario (fa parte dello jus cogens) E’ diritto irrinunciabile Non è necessario che le condotte siano prevista come fattispecie di reato Non è necessario che le condotte siano legate o in coincidenza di un conflitto armato Crimini contro l’umanità IV Si deve trattare di violazioni perpetrate su larga scala o in maniera sistematica e almeno in parte tollerate dallo Stato, dal Governo, o da altra entità appartenente al potere pubblico. Possono essere commessi nel quadro di una politica statale o da chi, di fatto, controlla il territorio o che si autoproclama amministratore di quel territorio Non deve essere un atto sporadico, perché occorre che chi lo compie sia cosciente del fatto che tale condotta è permessa o tollerata dal regime caso della denuncia fatta contro appartenente ad una etnia nel corso di una operazione di pulizia etnica Deve essere una offesa alla dignità umana Crimini contro l’umanità V L’elemento soggettivo è il DOLO (anche Eventuale) Cioè la coscienza dell’esistenza di un contesto di violazioni generalizzate dei diritti umani e l’accettazione che l’evento possa avvenire Per alcuni è sufficiente la COLPA con previsione dell’evento Caso del camionista che trasporta persone verso il campo di concentramento (o del capo stazione che permette la raccolta delle vittime) Per nessuno invece si deve considerare come possibile il caso della negligenza Il caso di FOCA Il crimine dei crimini: il genocidio Si caratterizza dalla intenzione di commettere un atto che ha il solo scopo di distruggere in tutto o in parte un gruppo etnico, razziale o religioso La definizione è del 1944, da parte del polacco Rafael Lemkin Non entra nelle convenzioni che danno corpo a Norimberga e Tokyo, più che altro per grossa miopia politica da parte dei vincitori (che non avevano luccicato per l’opposizione alle politiche razziali – antisemite e contro gli zingari - di Hitler) Nel 1948 l’a.g delle N.U. elabora la convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio La definizione è oggi diventata jus cogens Il genocidio II La definizione ha dei limiti che negli anni si sono evidenziati Non contempla lo sterminio di gruppi politici attraverso la uccisione sistematica dei membri del gruppo stesso Non contempla il cd genocidio culturale, cioè la distruzione sistematica di lingue e culture Non contempla la purificazione etnica (cioè l’espulsione forzata di persone di un gruppo etnico) In questi casi si tratta di crimini contro l’umanità e non di genocidio Il giudice competente per l’eventuale giudizio può essere sia quello nazionale che quello internazionale (il CPI o un tribunale ad hoc) Il genocidio III Elementi oggettivi che caratterizzano la condotta (art. II della Convenzione) Compiere azioni tendente all’uccisione sistematica di membri di un gruppo nazionale, etnico, razziale, religioso • Non basta l’uccisione di un solo membro del gruppo se non coordinata con altre uccisioni Causare ai membri di tali gruppi gravi danni fisici o mentali • Da notare la divisione fra fisici e mentali Infliggere deliberatamente al gruppo protetto condotte di vita disumane intese a provocarne la distruzione fisica totale o parziale • Deve riguardare il gruppo e deve essere premeditata • Il caso dei campi di concentramento Il genocidio IV Altri elementi oggettivi Imporre loro misure di restrizione alla riproduzione • Sterilizzazione, aborto obbligatorio, impedimenti al matrimonio… Trasferire forzatamente i figli (fanciulli) di un determinato gruppo ad un altro • Il trasferimento deve essere fatto allo scopo di far perdere ai fanciulli l’identificazione con il gruppo di appartenenza • Si attua anche con la loro dispersione in più gruppi • Non lo è il trasferimento di adulti Fu proposto (dalla Siria) anche un’altra fattispecie: misure intese ad obbligare i membri di un gruppo ad abbandonare le proprie case per sfuggire alla minaccia di maltrattamenti (fu respinta perché non tendente direttamente alla distruzione del gruppo) Il genocidio V Sono ricomprese (ex art III conv 48, 4.3 TPY e 2.3 TPR) Le intese miranti a commettere genocidio L’incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio Il tentato genocidio La complicità in genocidio Qual è l’elemento soggettivo? Si tratta di un reato complesso per la cui commissione occorre prevedere che il soggetto abbia l’intento di colpire al fine di distruggere in tutto o in parte un determinato gruppo nazionale, etnico, razziale, religioso. La sua finalità, quindi, non deve essere solo quella di uccidere, ma nel contempo di farlo avendo quale finalità quella di distruggere il gruppo a cui tale persona appartiene o si riteneva appartenesse. Il dolo richiesto è quindi solo quello speciale Non appare possibile né il dolo eventuale, né quello generico e tanto meno la negligenza. Due casi di genocidio Il caso Akayesu Borgomastro di Taba, città del Rwanda, membro dell’etnia Hutu, nella sua città fra il 7 aprile e la fine di giugno del 1994 furono uccisi 2000 tutsi Imputato al CPRW per induzione ed apologia del genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra, fu giudicato colpevole con sentenza del 2 settembre 1998 (la prima) Colpevole perché sarebbe stato a conoscenza dei massacri avvenuti nel suo comune e non avrebbe adottato le misure necessarie per impedirli Hutu e Tutsie hanno la stessa lingua e cultura: appartengono a differenti gruppi stabili le cui caratteristiche sono oggettive? • I caratteri possono essere anche soggettivi e percepiti solo da parte di coloro che vogliono determinare il genocidio: stabilità, percezione esterna della appartenenza, sua trasmissibilità per via ereditaria…. Fu genocidio Due casi di genocidio Il caso Krstic Serbo, capo militare sottoposto a Ratko Mladic Imputato alternativamente di genocidio o sterminio e crimini contro l’umanità o di omicidio in violazione alle leggi di guerra per la strage di Srebrenica (una enclave bosniaca nella Drina, territorio bosniaco ma a maggioranza serba) I militari raccolsero gli uomini adulti della città (3 - 4.000 persone) e li portarono fuori città in più aree. In due giorni li uccisero tutti seppellendoli in fosse comuni È agli atti la registrazione della sua telefonata nella quale ordina ai militari di Srebrenica di “ucciderli tutti, uno a uno” Egli era informato della azione in corso e prese parte, in quanto capo militare, sia alla uccisione dei civili musulmani della enclave che alla successiva liquidazione dei militari musulmani arrestati Salvò le donne e i bambini. La difesa oppose che proprio per questo non poteva parlarsi di genocidio, giacchè mancava l’elemento oggettivo della finalità della distruzione di una etnia I crimini contro la Pace I E’ una delle previsioni più antiche: punire i colpevoli di turbative della pace che inducono le nazioni al conflitto Fu previsto da Norimberga (art. 6) e Tokyo (art. 5) Si attua con la pianificazione, preparazione, inizio o scatenamento di una guerra di aggressione, o di una guerra in violazione di trattati internazionali, o la partecipazione ad un piano comune o ad una cospirazione finalizzata a scatenare una guerra Lo Statuto della CPI lo prevede (art. 5), ma chiede agli Stati parte di giungere ad un trattato per la sua migliore definizione La discussione fu complessa anche per l’applicazione del principio a Norimberga: quale peso dare al patto Briand-Kellog che nel 1928 prevedeva il divieto di guerra come forma di aggressione? I crimini contro la Pace II Il Tribunale di Norimberga ritenne che la Guerra di aggressione non è soltanto vietato tra gli Stati ma anche che si trattava di un crimine che comportava responsabilità personale di chi lo commetteva Nel 1974 l’AG delle NU votò una risoluzione con la quale si forniva una prima definizione di Aggressione come violazione del D.I. da parte di uno Stato. Dubbi su legittima difesa preventiva L’AG aveva tale potere? Per i cinque membri del consiglio di sicurezza no, essendo solo in tale organo il potere. Kuwait 1990: per alcuni fu guerra di aggressione. L’Assemblea degli Stati parte della CPI sta cercando di formulare la definizione di guerra di aggressione, ma non vi è ancora riuscita. La Corte penale internazionale Il terrorismo internazionale E’ argomento che fu al centro di discussione e trattati per la sua definizione Non esiste un consenso generalizzato alla sua definizione anche se, in realtà, le differenti definizioni non si distanziano di troppo Molte nazioni del terzo mondo non ritenevano di poter condividere l’opinione che i movimenti di liberazione nazionale potessero essere qualificati terroristi In effetti i problemi sono più politici che giuridici: diversi gruppi di liberazione nazionale sono stati accusati di avere utilizzato o di essere disponibili ad utilizzare mezzi che creano terrore ANC in Sudafrica Palestina contro Israele Israele contro il Regno Unito La definizione di terrorismo I In base al diritto internazionale (convenzioni e giurisprudenza) si può definire terrorista Chiunque commetta un’azione criminosa (omicidio, strage, dirottamento di aerei o di mezzi di trasporto collettivi, sequestro di persona o di gruppi di persone, attentati dinamitardi contro edifici o costruzioni civili…) contro civili (o anche militari, semprechè non impegnati in azioni belliche)… …allo scopo di scopo di coartare un governo, un’Organizzazione internazionale o un’entità non statale (come una ONG o una Multinazionale) diffondendo il terrore nella popolazione civile… …per una motivazione politica o ideologica La definizione di terrorismo II Su tale definizione non concorda una parte importante del mondo moderno: La Convenzione araba contro il terrorismo del 1998 (entrata in vigore nel 1999) dopo avere fornito (all’art. 1.2) una definizione di terrorismo simile a quella di prima, al secondo articolo esclude che tale definizione possa applicarsi a “tutti i casi di lotta, con qualunque mezzo, inclusa la lotta armata, contro l’occupazione e l’aggressione, per la liberazione e l’autodeterminazione, in conformità ai principi del diritto internazionale tale esclusione però non vale in relazione ad “atti che possano pregiudicare l’integrità territoriale di ogni Stato arabo” In altri termini la definizione è fatta per favorire tutti quegli arabi e non che vogliono lottare contro i paesi non arabi per il trionfo delle politiche arabe… Altro elemento essenziale Elemento essenziale del terrorismo è la non identificazione personale della vittima: essa non è mai scelta per il suo stato sociale, le sue condizioni fisiche, il colore della pelle, l’ideologia, i beni che possiede La vittima deve essere civile e casuale ed è sacrificata solo al fine di spargere il terrore e imporre alle autorità di tenere un certo comportamento Depersonalizzazione della vittima A differenza invece che nel genocidio dove la vittima è, seppure con motivazioni abnormi e aberranti, scelta Terrorismo e diritti umani Il terrorismo ha, di norma, motivazioni politiche importanti (ribellarsi contro stati oppressori, contro strutture autoritarie, contro il nazionalismo e il razzismo …) ma è sempre una risposta errata, non rispettando i diritti umani delle vittime Ciò che provoca sempre è un irrigidimento dei governi vittime delle azioni terroristiche ed una riduzione dei diritti umani di tutta la popolazione ovvero alla introduzione di discriminazioni tra cittadini e stranieri Lo straniero visto come potenziale colpevole e nemico Abu Ghraib e Guantanamo e la riduzione dei diritti dei prigionieri I diritti dei terroristi I sospettati di atti di terrorismo vanno sempre tutelati nel loro rapporto con la giustizia Arresto va eseguito solo in presenza di gravi sospetti e l’uso della forza deve essere limitato solo a quello necessario per il fermo e proporzionato all’azione Dopo l’arresto devono godere di tutti i diritti spettanti ai normali detenuti • Non possono quindi essere sottoposti a trattamenti disumani o degradanti, a tortura, a cessione ad altri Stati senza essere sottoposti al procedimento previsto dall’ordinamento a tale fine (vedi il caso della Svezia – CIA – Egitto) Hanno diritto ad un processo equo e sollecito nel quale siano portate a conoscenza della difesa le accuse e le prove che ne sono alla base • il caso Rasul e altri contro Bush e il diritto al Habeas Corpus (decisione della Corte Suprema degli USA del 28 giugno 2004 I diritti umani dei terroristi e la Corte Europea dei diritti umani Il caso Mc Caan e altri c. Regno Unito Febbraio 1988: i servizi segreti inglesi per l’antiterrorismo scoprono che l’IRA sta preparando per l’8 marzo un attentato dinamitardo a Gibilterra 6 Marzo 1988: vengono identificati 3 terroristi che cercano di entrare a Gibilterra con una vecchia auto. La polizia decide di non arrestarli alla frontiera e li segue invece nella città. Un caso fortuito (una sirena di un auto della polizia che non partecipa all’azione suona per farsi spazio nel traffico) fa scattare l’operazione per timore di reazioni dei tre, ma mentre i poliziotti stanno eseguendo gli arresti i tre terroristi vengono uccisi per il timore che possano fare esplodere la bomba in mezzo alla gente Nelle loro sacche e nell’auto non viene rinvenuto nulla Il caso viene chiuso come “esecuzione legittima” I parenti ricorrono alla CEDU per violazione dell’art 2 della Conv. (diritto alla vita) Il caso Mc Caan e altri c. Regno Unito II La Corte, il 5 settembre 1995, condanna (10 a 9) il Regno Unito per violazione dell’art. 2 della Convenzione Il diritto alla vita e ai trattamenti umani sono valori fondamentali Le norme che tutelano tali valori vanno applicate con rigore e l’uso della forza va consentito solo se assolutamente necessario La vita può essere privata solo se è necessario e in ogni caso occorre un rigoroso esame delle modalità che portarono all’azione Per la Corte l’uso della forza e l’azione non fu sproporzionato viste le notizie che i militari avevano riguardo le intenzioni del gruppo dell’IRA Era la preparazione dell’azione ad essere contraria all’art. 2 CEDU: i 3 non erano stati arrestati all’ingresso a Gibilterra per raccogliere le prove e in tal modo si erano messi in pericolo i civili e non fu preso in considerazione che i terroristi fossero lì solo per una ispezione Da tali circostanze si presume che l’uso della forza in tale circostanza non era strettamente necessario