Documentazione per le Commissioni
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA
Riforma della rete europea dei servizi per l’impiego
EURES
(Proposta di regolamento COM(2014)6)
n. 20
19 marzo 2014
Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Documentazione per le Commissioni
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL’UNIONE EUROPEA
Riforma della rete europea dei servizi per l’impiego
EURES
(Proposta di regolamento COM(2014)6)
n. 20
19 marzo 2014
Il dossier è stato curato dall’UFFICIO RAPPORTI CON L’UNIONE EUROPEA
( 066760.2145 -  [email protected])
Il paragrafo ‘Il quadro nazionale’ è stato curato dal SERVIZIO STUDI, Dipartimento
Lavoro ( 066760.4884)
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documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.
La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale
utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
INDICE
SCHEDA DI LETTURA
1
DATI IDENTIFICATIVI
3
RIFORMA DELLA RETE EUROPEA DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO (EURES)
4

Finalità/Motivazioni
4

Contenuti (COM(2014)6)
7

Base giuridica
14

Sussidiarietà
15

Proporzionalità
15

Valutazione della Commissione europea
15

Valutazione del Governo
15

Il quadro nazionale (a cura del Servizio Studi)
16

Esame presso le istituzioni dell’UE
18

Esame presso altri Parlamenti nazionali
18

Esame presso il Senato
18
1
Scheda di lettura
2
3
DATI IDENTIFICATIVI
Tipi di atto
Proposta di regolamento
Data di adozione
17 gennaio 2014
Articolo 46 del TFUE
Base giuridica
Settori di intervento
EURES – mobilità della manodopera
Esame presso le Istituzioni
dell’UE
La proposta è all’esame della Commissione EMPL del
Parlamento europeo
Assegnazione
Assegnata alla XI Commissione (Lavoro) il 21 gennaio
2014
Segnalazione da parte del
Governo
Si
4
RIFORMA DELLA RETE EUROPEA DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO (EURES)
Finalità/Motivazioni
La proposta di regolamento (COM(2014)6) è volta a migliorare l'accesso dei
lavoratori ai servizi di sostegno alla mobilità lavorativa nel territorio
dell'Unione, attraverso, in primo luogo, la riforma di EURES, la rete europea dei
servizi per l'impiego.
Il mercato del lavoro dell’UE, in effetti, risulta frammentato e, soprattutto,
squilibrato. A fronte di mercati in cui si registra un eccesso di domanda di
lavoro, ve ne sono altri in cui è piuttosto l’offerta di lavoro a rimanere
insoddisfatta. Una maggiore possibilità per i lavoratori di spostarsi verso una
maggiore offerta permetterebbe di riequilibrare i mercati, garantendo
occupazione e crescita economica, in linea con l'obiettivo di occupazione di
Europa 2020 per la crescita inclusiva (tasso di occupazione del 75 per cento
per le donne e gli uomini di età compresa tra 20-64).
Di recente è aumentata la mobilità dagli Stati membri più gravemente colpiti dalla crisi
verso quelli che presentano una situazione migliore Peraltro, la persistente carenza di
manodopera, per esempio, in Germania, così come dall'alto tasso di disoccupazione che
continua a caratterizzare, per esempio, Spagna e Portogallo, gli attuali livelli di mobilità
non sono commisurati alle enormi disparità tra i Paesi, in particolare in termini di tassi
di disoccupazione.
Flussi di lavoratori: tasso di emigrazione (in % della popolazione totale) per i paesi
selezionati
Fonte: Commissione europea
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Flussi di lavoratori: tasso di immigrazione (in % della popolazione totale) per i paesi
selezionati
Fonte: Commissione europea
Gli ultimi dati disponibili (Commissione europea, European Vacancy Monitor
N°10, Settembre 2013.) mostrano che, malgrado la disoccupazione record in
Europa, in 19 paesi dell'Unione Europea rimangono vacanti due milioni di posti
di lavoro (quarto trimestre 2012). Sebbene l'esistenza di posti vacanti sia una
caratteristica delle normali dinamiche del mercato del lavoro, tuttavia una parte
significativa di questi posti può essere ricondotta a carenze di manodopera che
non possono essere soddisfatte in loco.
La disoccupazione in settori in declino coesiste con la nuova domanda di
manodopera dei settori in crescita. I primi risultati di una recente indagine
(Eurofound Third European Company Survey: Primi risultati.) dimostrano che
quattro su dieci stabilimenti europei (39 per cento – in aumento del 3 per cento
rispetto all’indagine precedente relativa al 2009) hanno difficoltà a trovare
lavoratori con le competenze necessarie. Problemi a trovare dipendenti
adeguatamente qualificati sono più comuni nel settore manifatturiero (43 per
cento) e meno comuni nei servizi finanziari (30 per cento).
La mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE è relativamente bassa, se
paragonata alle dimensioni del mercato del lavoro e alla popolazione attiva
dell'UE. Solo circa 7,5 milioni di forza lavoro europea, su circa 241 milioni
(pari al 3,1 per cento), esercita un'attività lavorativa in un altro Stato membro.
A fronte di un crescente numero di lavoratori che manifestano la loro
intenzione di muoversi (circa 2,9 milioni di cittadini all’anno), solo una
limitata percentuale di essi (circa 325.000 persone) si trasferisce
effettivamente in un altro Stato membro. I problemi pratici più comuni previsti o
incontrati sono la carenza di idonee conoscenze linguistiche per accedere a
un lavoro e le difficoltà a trovare lavoro.
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La figura che segue illustra la grande potenzialità che offre l’esercizio del
diritto alla mobilità se effettivamente attivato
Quota di coloro che prevedono di lavorare all'estero in futuro (e tra questi, la quota di
coloro che vorrebbero farlo nel corso del prossimo anno), 2011-2012
Fonte: Commissione europea
L'interesse per la mobilità lavorativa mostrato dai lavoratori non trova peranto
realizzazione nella pratica. La limitata trasparenza delle offerte di lavoro e un
sostegno insufficiente per superare le difficoltà pratiche, come trovare un
lavoro e adeguarsi alla cultura e alla lingua di altri Stati membri, ostacolano
l'esercizio volontario del diritto della libera circolazione dei lavoratori.
Da tempo l’UE si è dotata di uno strumento per agevolare la mobilità dei
lavoratori: EURES costituisce la piattaforma informatica che consente l’incontro
tra domanda e offerta di lavoro, mettendo in comune le informazione degli Stati
membri. Più in particolare, EURES è una rete volta a promuovere la
collaborazione tra la Commissione europea e i servizi pubblici per l'impiego
(SPI) dei paesi membri dello Spazio economico europeo (SEE) (gli Stati membri
dell'UE, oltre a Norvegia, Islanda e Liechtenstein), al fine di scambiare
informazioni sulle offerte di lavoro e di agevolare la mobilità dei lavoratori
all'interno dell'UE.
La rete EURES è stata istituita con la decisione della Commissione 93/569/CE,
relativa all'applicazione del regolamento (CEE) n. 1612/68, in materia di libera
circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità. Alla rete aderivano i servizi per
l'occupazione degli Stati membri, la Commissione delle Comunità europee, partner
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pubblici o privati dei servizi per l'ocucpazione. Tali soggetti collaboravano per lo scambio
di informazioni su offerte e domande di lavoro per un'occupazione in un altro Stato
membro, sulla situazione e l'andamento del mercato del lacoro e sulle condizioni di vita e
di lavoro negli Stati membri.
Tuttavia, negli anni di applicazione, la piattaforma EURES non è riuscita a
veicolare se non una quota limitata di domande di lavoro verso l’offerta,
mettendo in luce numerosi limiti.
Si stima che, in media, solo il 30 per cento delle offerte di lavoro a livello
nazionale sia segnalato sul portale EURES. Tale percentuale varia
notevolmente da un Paese all'altro: dall'80 per cento della Repubblica ceca allo 0
per cento della Bulgaria e della Croazia. Attualmente a livello europeo non è
operato alcuno scambio elettronico automatizzato di curriculum vitae (CV) o di
altre informazioni sul profilo dei richiedenti lavoro. La mancanza di trasparenza
sui CV limita le possibilità per i datori di lavoro di trovare potenziali candidati con
le necessarie abilità e competenze richieste. In tal modo non solo si riducono le
opportunità dei datori di lavoro di scegliere da soli, ma si limita anche l'efficacia
dell'assistenza loro prestata dai consulenti EURES che, anziché avere accesso
diretto ai CV, devono dipendere da un accesso indiretto tramite i consulenti
EURES di altri Paesi.
I dati raccolti per il 2012 sull’attività di EURES indicano che 29.079 disoccupati
hanno trovato un posto di lavoro con l'aiuto di un consulente EURES. Circa un
quarto dei collocamenti effettuati è assistita da consulenti EURES nello Stato membro (in
entrata) di destinazione e tre quarti di consulenti EURES nel paese di provenienza (in
uscita) (In Italia, nel 2012 sono stati 4.255 i soggetti che hanno trovato lavoro grazie ad
EURES).
Contenuti (COM(2014)6)
La più recente riforma della rete EURES è stata fatta con la decisione di
esecuzione della Commissione 2012/733/UE, che attua il regolamento (UE) n.
492/2011, entrata in vigore lo scorso 1° gennaio. Tuttavia, le carenze messe in
luce dall’esperienza hanno consigliato la Commissione di proporne un'ulteriore
riforma, con la presentazione, lo scorso gennaio, di una proposta di regolamento
maggiormente articolata.
La riforma interviene in un panorama estremamente frammentato delle
strutture di intermediazione di manodopera, sia a livello dei singoli Stati sia tra
gli Stati membri.
La fine del monopolio nella fornitura di servizi per l'impiego ha portato alla nascita di
un significativo numero e di una notevole varietà di fornitori di servizi nel mercato
del lavoro. Oltre al tradizionale ruolo svolto dal servizi pubblici per l’impiego (SPI), altri
attori quali servizi per l'impiego privati e del terzo settore, i comuni, le università e le
organizzazioni di volontariato sono sempre più attivi nella fornitura di una vasta
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gamma di servizi ai clienti. Le relazioni tra questi servizi per l'impiego sono caratterizzate
spesso dalla cooperazione in varie forme (ad esempio, scambio di posti vacanti
attraverso accordi, come in Germania o nei Paesi Bassi), dalla complementarietà dei
servizi (ad esempio, i servizi subappaltati per disoccupati di lunga durata, nel Regno
Unito, e di valutazione e la prova di abilità, in Francia), nonché dalla concorrenza, ad
esempio nel caso delle procedure di appalto e di subappalto. Tuttavia, l’azione di tali
soggetti, spesso, risulta limitata, rispetto alle potenzialità di EURES, ad esempio,
per i servizi privati, a pagamento e, per questo, meno accessibile peri giovani e le PMI. A
loro volta, gli SPI, pur fornendo un servizio gratuito universale, non necessariamente
hanno la capacità di soddisfare effettivamente le richieste.
Nonostante le modifiche introdotte, che riguardano principalmente il
coinvolgimento dei servizi per l'impiego privati (SPrI), ad avviso della
Commissione è necessario un ulteriore intervento che riguardi le principali
carenze di EURES, non incise dalla riforma. Esse riguardano, in particolare:
 la insufficiente trasparenza del mercato del lavoro, a causa della
incompleta disponibilità di offerte di lavoro e di CIV;
 l'insufficiente messa in contatto automatizzata delle offerte di lavoro e
dei CIV, a causa della limitata interfacciabilità dei dati provenienti dai
diversi sistemi nazionali;
 un accesso ineguale ai servizi EURES nell'UE, in quanto i richiedenti
lavoro e i datori di lavoro non ricevono sistematicamente le informazioni
necessarie (mainstreaming);
 carenze nei servizi di sostegno;
 insufficiente scambio di informazioni e insufficiente cooperazione tra gli
Stati membri.
La proposta di regolamento, composta da 37 articoli suddivisi in sei Capi,
riproduce in parte la normativa vigente, peraltro contestualmente abrogata
(articolo 35) e introduce alcune novità. In particolare, si fa confluire nel
regolamento parte delle disposizioni attualmente contenute nella decisione del
2012, rendendo in tal modo più stringente la disciplina stessa.
L’elemento caratterizzante l’impianto della riforma è il migliore
inquadramento dei soggetti privati nella cornice di EURES, riconoscendo ai
Servizi pubblici per l’impiego il ruolo di coordinamento.
Capo I - Disposizioni generali
Gli articoli 1 e 2 recano le definizioni generali: in particolare, al fine di
agevolare la mobilità dei lavoratori all'inerno dell'UE, la proposta di regolamento
prevede norme per la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione
europea per la condivisione dei dati sulle domande e sulle offerte di lavoro e
sui curricula vitae (CV) nonchè per il collocamento dei lavoratori.
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Capo II - Istituzione della rete EURES
Le norme (articoli 3-13) delineano la struttura della rete.
Alla luce di tali premesse, le norme dispongono: la ricostituzione della rete
EURES (articolo 3), la sua composizione (articolo 4) e i suoi obiettivi (articolo 5).
In particolare, EURES è composta dalla Commissione europea, tramite
l'Ufficio europeo di coordinamento; dagli uffici di coordinamento nazionali,
responsabili dell'applicazione del regolamento nei rispettivi Stati membri; dai
partner di EURES, ossia gli organismi autorizzati dagli Stati membri a fornire
sostegno.
Si segnala che la Rete Eures in Italia è composta da 64 consulenti (Eures
Advisers) e circa 400 referenti. Al Coordinamento Nazionale, istituito presso il
Ministero del lavoro, fanno capo esperti di mobilità dislocati su tutto il territorio
nazionale presso i servizi per l’impiego e gli uffici del lavoro delle regioni e delle province.
A livello regionale, il Line Manager ha la funzione di collegamento tra il
coordinamento nazionale e i consulenti Eures. Secondo l’ultimo monitoraggio,
nell’anno 2011/2012, grazie alla rete Eures sono quasi 3.000 i giovani italiani che
hanno fatto un’esperienza all’estero e oltre 900 i lavoratori stranieri che hanno trovato
lavoro in Italia.
I successivi articoli 6 e 7 delineano le responsabilità dell'ufficio europeo di
coordinamento e degli uffici di coordinamento nazionale: il primo, tra gli altri
compiti, definisce il quadro di EURES e fornisce appoggio alla rete, tramite la
gestione e lo sviluppo di un portale europeo e dei servizi informatici
connessi, svolge attività di informazione e comunicazione, svolge un programma
comune di formazione del personale di EURES, si impegna ad effettuare
un'analisi della mobilità geografica e professionale e a monitorare e valutare le
attività di EURES (articolo 6). Gli uffici nazionali di coordinamento devono
cooperare con la Commissione e gli altri Stati membri, organizzare l'attività
di EURES nello Stato membro, coordinare le azioni statali a livello nazionale e
con gli altri Stati membri. Inoltre, l'ufficio di coordinamento nazionale cura
l'attuazione a livello nazionale dell'attività di sostegno dell'ufficio europeo
di coordinamento, in particolare, la raccolta e la convalida delle informazioni sui
partner di EURES; le attività propedeutiche alla formazione connesse con le
attività di EURES; la selezione del personale partecipante al programma comune
di formazione e ad attività di apprendimento reciproco; nonchè la raccolta e
l'analisi dei dati. Infine, l'ufficio di coordinamento nazionale convalida, aggiorna
e diffonde le informazioni relative alle condizioni di vita e di lavoro, alle procedure
amministrative in materia di occupazione, alle norme applicabili ai lavoratori, agli
apprendistati e ai tirocini, alla situazione dei lavoratori transfrontalieri. Sono
previsti, inoltre, compiti di collaborazione e sostegno degli organismi
nazionali partecipanti ad EURES presenti sul territorio nazionale. Infine, la
norma dispone che ciascuno Stato membro provvede a che il proprio ufficio
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di coordinamento nazionale disponga del personale e delle altre risorse
necessarie per l'espletamento dei suoi compiti, come definiti dal regolamento
(articolo 7).
Al riguardo, stante il fatto che la descrizione dei compiti assegnati all'ufficio
nazionale di coordinamento sembrerebbe più dettagliata rispetto a quella recata
dalla normativa vigente (articolo 5 della decisione della Commissione
n.2012/733/UE), appare opportuno che il Governo chiarisca se la clausola per
cui si debba provvedere al personale e alle altre risorse necessarie, previsto in
capo agli Stati membri dall'articolo 7 in esame, possa comportare ulteriori oneri,
rispetto alle risorse a legislazione vigente, in termini di disponibilità finanziarie,
umane e strutturali, al fine di adeguare l'attuale struttura, funzionante presso il
Ministero del lavoro, ai compiti dettagliamente previsti dal regolamento in esame.
Appare inoltre opportuno un chiarimento del Governo in ordine all’adeguatezza
delle risorse eventualmente attribuibili a valere sul Fondo sociale europeo.
Si segnala che il Governo, nella relazione trasmessai ai sensi della legge
n. 234/2012 (cfr. infra), si limita ad affermare di non rilevare conseguenze
finanziarie derivanti dall'applicazione del regolamento e sottolinea che esso si
applica anche ai cittadini di paesi terzi (soggiornanti di lungo periodo, coloro
che svolgono ricerca scientifica e lavoratori altamente qualificati titolari di Carta
Blu).
Gli articoli 8 e 9 riguardano i partner EURES: l'articolo 8 delinea un sistema
di autorizzazione dei partner di EURES, tra cui anche i servizi per l'impiego, da
parte di un sistema istituito da ciascuno Stato membro che provvede anche a
monitorare l'attività di tali partner e a verificarne la conformità alla
legislazione nazionale ed europea; l'autorizzazione è rilasciata sulla base della
conformità a criteri minimi comuni definiti nell'allegato al regolamento in
esame. Gli Stati membri possono comunque prevedere criteri o requisiti
supplementari.
I partner EURES possono intervenire inserendo i dati relativi alle offerte di
lavoro oppure alla disponibilità di domande di lavoro e di CV, oppure
erogando servizi di sostegno ai lavoratori. Possono essere richiesti dagli Stati
membri di partecipare, anche mediante il pagamento di una tariffa, al
funzionamento della piattaforma nazionale, allo scambio di informazioni, al ciclo
di programmazione e alla raccolta dei dati, secondo modalità definite da ciascuno
Stato membro (articolo 9).
Si segnala che il regolamento in esame appare delineare un sistema nuovo,
basato sul principio dell'autorizzazione rilasciata sulla base della conformità a
requisiti minimi comuni, in luogo dell'attuale sistema di accreditamento
previsto dalla decisione di esecuzione della Commissione 2012/733/UE.. Appare
11
al riguardo opportuno che il Governo confermi che l'attuazione delle norme in
esame non richiede la previsione di strutture ulteriori rispetto a quelle in funzione
attualmente. Si segnala, inoltre, che l'assenza di un'indicazione stringente in
norma delle caratteristiche dei partner EURES, ampliando il novero dei soggetti
aderenti alla rete, permetterà l'accesso alla rete medesima di un maggior numero
di utenti.
L'articolo 10 disciplina il ruolo dei Servizi pubblici per l'Impiego (SPI): ad
essi, sottoposti al medesimo regime autorizzativo previsto per i partner (per
l'esonero dal quale è previsto un periodo di massimo cinque anni), lo Stato
membro può delegare compiti o attività generali, quali lo sviluppo e la gestione
dei sistemi nazionali di autorizzazione dei parner di EURES o l'elaborazione e la
diffusione di informazioni generali e può affidare la prestazione dei servizi di
sostegno ai servizi per l'impiego nazionali. L'articolo 11 disciplina il ruolo del
gruppo di coordinamento, composto dai rappresentanti dell'ufficio europeo di
coordinamento e degli uffici di coordinamento nazionali. Tale organismo sostiene
l'attuazione del regolamento attraverso lo scambio di informazioni e
l'elaborazione di orientamenti. I successivi articoli 12 e 13 disicplinano la tutela e
l'uso del marchio EURES (articolo 12) e la cooperazione della rete EURES
con altri servizi e reti di informazione e consulenza dell'Unione (articolo 13).
Al riguardo, appare opportuno che il Governo, in considerazione delle
funzioni già svolte dai servizi pubblici per l' impiego, chiarisca se l'attuale
struttura e le risorse previste a legislazione vigente per gli SPI siano adeguate
all'espletamento anche dei compiti ad essi attribuiti dal regolamento.
Capo III - Piattaforma informatica comune
Gli articoli 14-17 disciplinano l'organizzazione e il funzionamento della
piattaforma informatica comune, finalizzata alla messa in contatto delle offerte
e delle domande di lavoro in ciascuno Stato membro e nell'UE, attraverso il
portale EURES. In particolare, l'articolo 14 prevede che ciascuno Stato
membro renda accessibili sul portale EURES tutte le offerte e tutte le
domande e CV disponibili presso i propri SPI nonchè quelli forniti dai partner
EURES, impegnandosi a garantire la qualità dei dati e la tracciabilità delle
fonti. Al fine di garantire l'accesso al portale EURES da tutti i siti di ricerca di
lavoro, gli SPI concludo accordi con altri servizi per l'impiego operanti sul
territorio e gli Stati membri istituiscono una piattaforma nazionale per
consentire il trasferimento al portale EURES delle informazioni fornite dagli
organismi disposti a collaborare con il portale. Gli Stati membri provvedono
inoltre a sviluppare soluzioni a sportello unico per i lavoratori tranfrontalieri
(articolo 15). L'articolo 16 prevede la definizione da parte della Commissione di
una classificazione europea delle abilità, delle competenze, delle qualifiche
12
e della professioni per facilitare la trasmissione online delle domande di lavoro
su tutto il territorio del'UE. Gli Stati membri collaborano tra loro e con la
Commissione per assicurare l'interoperabilità tra i sistemi nazionali e il
sistema di classificazione europeo. A tale fine, ciascuno Stato membro, entro
il 1° gennaio 2017, provvede alla redazione di un primo inventario, da
aggiornare con regolarità, per stabilire la corrispondenza tra le classificazioni
nazionali e quella europea. Il successivo articolo 17 prevede che gli SPI
forniscano ai lavoratori e ai datori di lavoro anche servizi di assistenza per
l'iscrizione al portale attraverso la piattaforma nazionale.
Al riguardo, in considerazione del fatto che l'Italia si è già dotata di un
portale nazionale per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (Cliclavoro),
istituito presso il Ministero del lavoro, e che ne è prevista l'implementazione per
supportare l'attuazione del piano Garanzia Giovani (Youth Garantee), appare
opportuno che il Governo chiarisca se, sulla base delle disposizioni del
regolamento, si possano creare i presupposti per un'integrazione delle
funzioni già espletate dal portale o se, piuttosto, saranno necessarie nuove
strutture e, di conseguenza, nuovi investimenti. Appaiono opportuni
chiarimenti anche sulle modalità con cui si prevede di effettuare, entro il
termine stringente del 1° gennaio 2017, l'inventario dei sistemi di
classificazione utilizzati in Italia, considerando che l'attività di intermediazione
tra domanda e offerta di lavoro è articolata in molteplici livelli e che la
competenza organizzativa è delle regioni e delle province autonome.
Si segnala che Cliclavoro, oltre a svolgere un ruolo di intermediatore e di
collettore delle opportunità di lavoro presenti sul web, favorendo l’incontro tra
domanda e offerta, fornisce anche una serie di servizi fondamentali, tra cui la
redazione dell’Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro (il registro elettronico
del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in cui sono iscritte le Agenzie per
il lavoro autorizzate e accreditate), l’accesso e la cooperazione con Eures, la
dislocazione geografica dei principali sportelli per il lavoro distribuiti sul territorio
nazionale (Cerca servizi), le richieste per la gestione da parte dei Centri per
l'impiego e sportelli per l’immigrazione del nulla osta al lavoro dei cittadini
extracomunitari, la gestione del sistema per l’invio delle Comunicazioni
Obbligatorie online (che permette l’invio delle comunicazioni relative
all’instaurazione, cessazione, proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro).
Capo IV- Servizi di sostegno
Gli articoli 18-24 disciplinano i servizi di sostegno che gli SPI e i partner
EURES sono tenuti ad erogare ai soggetti richiedenti. In particolare, l'articolo
18 prevede che gli Stati membri provvedano a che i lavoratori e i datori di lavoro
usufruiscano a livello nazionale di servizi di sostegno erogati direttamente dagli
13
SPI o, attraverso la delega, l'esternalizzazione o altri tipi di accordi, da altri
soggetti, nonchè dai partner EURES. I servizi forniti ai lavoratori sono a
titolo gratuito, mentre quelli erogati ai datori di lavoro possono essere soggetti
al pagamento di una specifica tariffa. L'articolo 19 prevede che gli Stati
membri assicurino che i lavoratori, in particolare i lavoratori frontalieri, e i
datori di lavoro ricevano informazioni generali sulle misure di aiuto alla
mobilità disponibili a livello nazionale, con il sostegno dell'ufficio europeo di
coordinamento che, tra l'altro, aiuta gi Stati membri a garantire un'adeguata
copertura linguistica.
Gli articoli 20 e 21 disciplinano la tipologia dei servizi di sostegno forniti,
rispettivamente, ai lavoratori e ai datori di lavoro, anche con riferimento alle
possibiità esistenti in altri Stati membri (a questo scopo, la norma prevede che gli
SPI concludano accordi con gli SPI degli altri Stati membri).
In particolare, tra i servizi di sostegno ai lavoratori, si segnalano le informazioni
sulle condizioni di vita e di lavoro; le informazioni sulle misure attive a favore del mercato
del lavoro e sulle modalità per accedervi; l'assistenza nella redazione dei CV e delle
domande di lavoro; la messa online di tali domande; il follow-up di un eventuale
collocamento all'interno dell'UE nel quadro del piano d'azione individuale; la trasmissione
della pratica ad un altro partner di EURES; un aiuto supplementare nella ricerca di lavoro,
se esiste una probabilità ragionevole di collocamento all'interno dell'UE (articolo 20). I
servizi di sostegno ai datori di lavoro possono consistere in informazioni sulle
disposizioni applicabili al momento dell'assunzione; promozione di EURES come
strumento utile per soddisfare l'offerta di lavoro; informazioni ed orientamenti sui fattori
che agevolino l'assunzione; informazione e orientamenti sulla formulazione dei profili
individuali richiesti; aiuto nell'iscrizione al portale EURES; trasmissione di una pratica ad
un altro partner EURES; fornitura dei recapiti utili degli organismi che aiutano i nuovi
assunti in altro Paese membro ad integrarsi (articolo 21).
L'articolo 22 prevede che i partner EURES forniscano assistenza anche
successivamente all'assunzione e, in questo caso, in deroga al principio
generale della gratuità dei servizi, può essere richiesto ai lavoaratori il
pagamento di una tariffa.
Gli articoli 22 e 23 prevedono che gli Stati membri assicurino il
coordinamento tra i servizi di sostegno e le prestazioni di sicurezza sociale
e incoraggino lo sviluppo di un accesso integrato online. Infine, è disposto il
divieto di limitazione dell'accesso alle misure nazionali a favore del
mercato del lavoro, se motivato dalla necessità di trovare un lavoro presso un
altro Stato membro (articolo 24).
Al riguardo, si segnala che tale ulltima disposizione introduce il principio della
parità di trattamento in caso di mobilità in uscita che si affianca al principio
della parità di trattamento in caso di mobilità in entrata, già sancito
dall'articolo 5 del regolamento UE n. 492/2011.
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Capo V - Relazione con le politiche di mobilità
Gli articoli 25-30 dettano disposizioni in materia di scambio di informazioni.
In particolare, gli articoli 25 e 26 prevedono che gli Stati membri provvedono al
monitoraggio dei flussi e dei modelli di mobilità lavorativa sulla base delle
statistiche Eurostat e dei dati nazionali disponibili, raccogliendo e analizzando le
informazioni necessarie. Gli uffici nazionali di coordinamento condividono le
informazioni nell'ambito della rete EURES e sulla base di tali informazioni gli
Stati membri elaborano le loro politiche a favore del'occupazione. L'articolo
27 dispone che tutti i partecipanti ad EURES scambiano le informazioni sulle
condizioni di vita e di lavoro nonchè sulle procedure esistenti negli Stati
membri, anche con riferimento ai lavoratori frontalieri. L'articolo 28 prevede
l'elaborazione annuale, da parte dell'ufficio nazionale di coordinamento, del
programma di lavoro, che sarà esaminato congiuntamente con l'ufficio europeo
di coordinamento. L'articolo 29 prevede la messa in opera da parte degli Stati
membri di procedure per la produzione e la raccolta dei dati sulle attività
svolte a livello nazionale e di quelli relativi ad EURES. Sulla base delle
informazioni raccolte, è prevista la presentazione ogni due anni di una
relazione della Commissione europea sulla mobilità lavorativa all'interno
del'UE e sui servizi forniti ai lavoratori (articolo 30).
Capo VI - Disposizioni finali
Gli articoli 31-37 prevedono disposizioni per l'attuazione del regolamento.
In particolare, l'articolo 31 dispone che l'attuazione avvenga nel rispetto della
normativa europea sulla protezione dei dati personali. Il successivo articolo
32 prevede che la Commissione europea presenti una valutazione ex post del
funzionamenteo e degli effetti del regolamento, cinque anni dopo l'entrata in
vigore. La norma dispone anche il conferimento alla Commissione del potere di
adottare atti delegati (articolo 33), l'istituzione dei un comitato EURES che
assista la Commissione (articolo 34), l'abrogazione delle disposizioni vigente
incompatibili con il regolamento (articolo 35). I successivi articoli 36 e 37
dispongono, rispettivamente, sull'applicazione e sull'entrata in vigore del
regolamento.
Base giuridica
La proposta di regolamento si basa sull'articolo 46 del TFUE, che dispone
che il Parlamento europeo e il Consiglio stabiiscono, mediante direttive o
regolamenti, le misure necessarie per attuare la libera circolazione dei
lavoratori, assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni
nazionali del lavoro e istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte
e le domande di lavoro.
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Sussidiarietà
La proposta di regolamento reca disposizioni volte ad agevolare la messa in
contatto e la compensazione a livello transfrontaliero delel domande e delle
offerte di lavoro e dei curricula vitae (CV) e il conseguente collocamento dei
lavoratori. Pertanto, tali obiettivi, presupponendo un quadro comune di
cooperazione tra gli organismi degli Stati membri, non potrebbero essere
conseguiti dagli Stati membri singolarmente, richiedendo, quindi, un intervento a
livello di Unione europea.
Proporzionalità
Il principio di proporzionalità, ad avviso della Commissione, appare
rispettato in quanto la proposta si limita a quanto è necessario per il
raggiungimento degli obiettivi.
Valutazione della Commissione europea
Sulla base di varie opzioni strategiche utili al superamento delle carenze
riscontrate nel funzionamento della rete EURES, la Commissione europea ha
ritenuto che la migliore soluzione fosse quella di sostituire il regolamento
attualmente in vigore (n. 492/2011) e la decisione di attuazione con un unico
strumento che combini le disposizioni delle normative abrogate e, nel contempo,
intervenga nei settori in cui sono state registrate le maggiori mancanze.
Valutazione del Governo
Sulla proposta di regolamento il Governo ha inviato al Parlamento una
segnalazione in data 28 gennaio 2014, ai sensi della legge n. 234/2012.
Nella relazione trasmessa il 19 febbraio 2014, il Governo, affermato il
rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nonchè della
correttezza della base giuridica individuata, valuta positivamente la proposta
di regolamento, condividendone la finalità della creazione di una mobilità equa,
utile a risolvere gli squilibri del mercato del lavoro europeo, e ne auspica una
sollecita adozione.
Il Governo giudica, inoltre, la proposta conforme all'interesse nazionale.
Nella relazione, in particolare, si sottolinea l'importanza di avere ricondotto alla
nozione di offerta di lavoro anche l'apprendistato e il tirocinio, strumenti
fondamentali per facilitare il passaggio dall'istruzione al lavoro. Il Governo rinvia,
inoltre, alle parti del regolamento che in Italia risultano già attuati, con
particolare riferimento alla necessità di informare gli utenti sui diritti alla sicurezza
sociale di coloro che intendono spostarsi nell'ambito del territorio dell'UE (articolo
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23 della proposta di regolamento): la guida informativa redatta dal Ministero del
lavoro è disponibile on line sul sito della Commissione europea. Inoltre, su
richiesta dei rappresentanti della rete EURES, il Ministero del lavoro - DG per le
politiche previdenziali e assicurative fornisce informazioni riguardanti aspetti
specifici della protezione assicurativa e previdenziale nonchè sulla legislazione di
settore.
Nel merito della proposta, il Governo auspica una migliore specificazione
della composizione del gruppo di coordinamento, previsto dall'articolo 11, per
rendere inequivoca la composizione. Risulterebbe opportuno, inoltre, inserire la
previsione della possibilità da parte degli Stati membri di acquisire
informazioni da EURES, dal momento che l'attuale formulazione dell'articolo 14,
comma 1, sembrerebbe presupporre che le informazioni provengano unicamente
dagli Stati membri verso EURES e non anche il contrario. Sempre con riferimento
all'articolo 14, il Governo auspica l'inserimento della previsione di un confronto
tra gli Stati membri e la Commissione cui è assegnato il compito di adottare le
norme tecniche e i formati necessari a definire la piattaforma informatica
comune. Infine, con riferimento al comitato EURES istituito dall'articolo 34 il
Governo italiano ritiene utile una migliore specificazione del suo ruolo e della
sua composizione, dal momento che, in mancanza, esso sembra potersi
identificare con il gruppo di coordinamento di cui all'articolo 11.
Si segnala che anche nella Relazione programmatica 2014 il Governo
affronta il tema della mobilità dei lavoratori, auspicando l’adozione di misure volte
a favorire: un utilizzo reale degli strumenti nazionali ed europei di validazione e
certificazione delle competenze; il miglioramento della preparazione,
dell’attuazione e delle attività di follow-up delle azioni di mobilità, nonché
una maggiore diffusione e utilizzo di tali azioni; una maggiore inclusione dei
soggetti svantaggiati; infine, l’estensione della mobilità anche in paesi non
anglofoni.
Il quadro nazionale (a cura del Servizio Studi)
Incontro domanda e offerta di lavoro
La consapevolezza che i servizi per il lavoro costituiscono un presupposto
essenziale per promuovere l’occupazione e favorire l’incontro tra domanda e
offerta è andata crescendo nel corso degli anni, in parallelo con l’apertura del
relativo mercato e l’affermarsi di forme di cooperazione tra operatori pubblici e
privati. Nel nostro ordinamento, infatti, l’attività di mediazione tra domanda e
offerta di lavoro può essere svolta sia da soggetti pubblici (Centri per l’impiego ed
altri), sia da soggetti privati autorizzati o accreditati (Agenzie per il lavoro). Il
D.Lgs. 276/2003 (cosiddetto Decreto Biagi) ha infatti liberalizzato il sistema del
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collocamento, consentendo anche a soggetti privati di svolgere le attività di
mediazione.
Nonostante tale sistema normativo avanzato, il livello dei servizi resi
complessivamente, in termini quantitativi e qualitativi, resta ancora
migliorabile sotto vari aspetti. I dati dimostrano che la nuova occupazione
intermediata dai Centri pubblici per l’impiego (CPI) è molto bassa, mentre la
collaborazione tra operatori pubblici (oltre ai Centri per l’impiego si tratta delle
Università, delle Istituzioni scolastiche, degli Enti locali) e privati (in primis le
Agenzie per il lavoro), sebbene in un quadro assai diversificato sul territorio
nazionale, nel complesso è ancora assai limitata1.
Per quanto riguarda i soggetti intermediati dai CPI, dai recenti dati forniti
dall’ISFOL2 emerge che questi sono pari al 3,1% del totale dei dipendenti
occupati nell’anno. Per quanto attiene alle risorse finanziarie, invece, l’Italia
dedica ai CPI lo 0,03% del Pil, contro una media UE dello 0,25%: un
investimento di circa 500 milioni di euro, pari quasi alla metà di quanto spende la
Spagna e distante dagli 8.872 milioni della Germania e 5.047 milioni della
Francia.
Centri per l’impiego
Il D.Lgs. 469/1997 attribuisce alle province la gestione e l'erogazione dei servizi di
collocamento attraverso i Centri per l'impiego distribuiti sul territorio, mentre le regioni, cui
sono attribuite funzioni di programmazione e politica attiva del lavoro, mantengono
funzioni di indirizzo. I CPI coordinano e programmano le iniziative volte all'inserimento
attraverso servizi di orientamento e formazione: il servizio di orientamento è volto alla
ricerca di un percorso costruito su misura dell’utente attraverso la consulenza di
professionisti che potranno far ricorso a risorse specifiche, mentre attraverso il servizio di
formazione si sottopone all’utente una serie di proposte formative presenti su tutto il
territorio.
Agenzie private per il lavoro
Le attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e di somministrazione di
lavoro possono essere esercitate anche dalle Agenzie per il lavoro, costituite da soggetti
privati a ciò autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e iscritti all’Albo
informatico (D.Lgs. 276/2003), che si affiancano ai Centri per l’impiego organizzati dalle
province.
L’attività svolta dalle API si sostanzia, tra l’altro, nella raccolta dei curricula, nella
promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nell'orientamento
professionale. Non rientra invece tra le attività che possono essere svolte dalle API
autorizzate all'intermediazione lo svolgimento di servizi e di corsi di formazione, a meno
che non siano finalizzati all'inserimento lavorativo, come lo svolgimento di corsi
organizzati per rispondere a specifiche richieste da parte dei datori di lavoro e volte
all’inserimento di determinate figure professionali.
1
2
Italia Lavoro: La collaborazione tra gli operatori pubblici e privati
ISFOL: Studio del sistema italiano dei Servizi per l’impiego (marzo 2014).
18
Si ricorda, infine, che nel documento conclusivo approvato il 16 ottobre
2013 dall'XI Commissione Lavoro della Camera dei deputati sull'indagine
conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con
particolare riguardo alla disoccupazione giovanile, è stata evidenziata la
necessità di una riforma del sistema di servizi per l'impiego, la quale
preveda anche la valorizzazione delle strutture accreditate. In particolare,
l'indagine ha precisato come i centri per l'impiego non appaiano funzionali
all'occupazione e all'incrocio tra domanda e offerta, ma solamente come
strumento di erogazione di determinate prestazioni assistenziali, ritenendo di
conseguenza necessaria una rivisitazione dell'istituto fondata "sulla
partnership pubblico-privato e sulla collaborazione tra più soggetti, oltre
che sull'interoperabilità tra le diverse strutture". Ciò appare in linea con le
esigenze a cui la proposta di regolamento in esame intende rispondere.
Si ricorda che. al fine di assicurare l’attuazione, a decorrere dal 1° gennaio
2014, della c.d. "Garanzia per i giovani" (Youth Guarantee) il D.L. 76/2013 ha
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali una apposita
Struttura di missione, con compiti propositivi e istruttori, che opera in via
sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, in attesa della definizione del processo di
riordino sul territorio nazionale delle competenze in materia di servizi per
l'impiego.
Esame presso le istituzioni dell’UE
Alla data del 19 marzo 2014, la proposta risulta all’esame della
Commissione EMPL del Parlamento europeo.
Esame presso altri Parlamenti nazionali
Alla data del 19 marzo 2014, risulta che la proposta di regolamento è stata
approvata dal Parlamento portoghese (11 marzo 2014) ed è in corso di esame
presso i Parlamenti della Repubblica ceca, della Finlandia, della Germania, di
Malta, della Polonia, della Romania, della Slovacchia, della Spagna e della
Svezia, Austria, Belgio e Croazia.
Esame presso il Senato
L'11ª Commissione del Senato (Lavoro e previdenza sociale) ha approvato,
in data 26 febbraio 2014, una risoluzione (Doc. XVIII, n. 54) in favore della
proposta di regolamento, formulando, nel contempo alcune osservazioni.
In particolare, con riferimento alla situazione nazionale, adavviso della Commissione
11a, occorrerebbe:
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 procedere alla riforma dei servizi pubblici per l’impiego (SPI), garantendo servizi
uniformi, anche attraverso la definizione di livelli essenziali delle prestazioni o di
funzioni minime;
 integrare nella rete degli SPI l’attività degli altri soggetti che operano nel settore
dell’intemediazione di manodopera, garantendo l’adozione di standard omogenei
dei regolamenti di accreditamento in tutte le regioni, al fine di rendere effettiva la
nuova configurazione delle partnership prevista dalla proposta di regolamento della
Commissione europea;
 evitare duplicazioni e sovrapposizioni dei sistemi informatici vigenti rispetto alla
nuova rete EURES;
 prevedere standard e obiettivi di valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei
servizi rispetto alle finalità della proposta di regolamento.
A livello di Unione, invece, ad avviso della Commissione 11a, occorrerebbe:
 assumere il tirocinio, se considerato alla stregua di un’attività lavorativa, in accordo
con l’articolo 2 della proposta, come strettamente finalizzato all’accesso ai servizi
della rete EURES;
 considerare come offerta di lavoro anche l’offerta di lavoro in somministrazione;
 chiarire che la messa in contatto automatizzata attraverso la piattaforma
informatica comune compete a chi ha l’onere della traduzione delle informazioni
relative alle offerte di lavoro;
 chiarire la composizione e l’eventuale interazione tra i livelli di coordinamento della
rete EURES;
 prevede strumenti di supporto alla promozione della conoscenza negli Stati
membri della rete EURES;
 garantire il miglioramento dei servizi con particolare riferimento alle categorie
svantaggiate.
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Riforma della rete europea dei servizi per l`impiego EURES n. 20 19