SP A G N O LO & A SSO C IA TI
STUDIO LEGALE
RES PO N S A BILITA CIV ILE
VADEMECUM PER ORIENTARSI
NEL MONDO DELLA R.C.
2005
Settore Ricerca e Formazione
www.studiolegalespagnolo.it
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Sommario
La Responsabilità
.
.
La Responsabilità civile
.4
..5
- Responsabilità contrattuale
.6
- Responsabilità precontrattuale
.7
- Responsabilità extracontrattuale
...8
- Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: rapporti e
differenze
.. 9
La Responsabilità extracontrattuale: funzione e presupposti
.13
- Responsabilità oggettiva
.20
- Responsabilità aggravata
..
- Responsabilità per fatto altrui
.. ..
.20
.
20
- Responsabilità per gli atti compiuti dall incapace
.
- Responsabilità dei genitori
.21
. ..23
- Responsabilità degli insegnanti
.25
- Responsabilità dei datori di lavoro
.27
- Responsabilità connesse con una situazione di proprietà, uso
e custodia
..29
Danno cagionato da cose in custodia
......
..29
Danni cagionati dall uso di strade
.. 31
Danno cagionato da animali
.
Danni derivanti da rovina di edifici
..38
- Responsabilità per l esercizio di attività pericolose
- Responsabilità nel trattamento dei dati personali
- Responsabilità del produttore
.
39
.
- Responsabilità derivante dalla circolazione stradale
La Responsabilità del professionista
.36
..41
..
.
.
43
.46
..
..53
- Responsabilità medica
.58
- Responsabilità civile dell avvocato
.68
- Responsabilità civile del notaio
.73
2
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Assicurazione della responsabilità civile
77
- Caratteri generali
.77
- Prescrizione
..78
- Clausole loss occurrence e claims made
..79
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
82
- Riferimenti normativi
..
.82
- Infortunio e malattia professionale indennizzabili
..
.83
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Ambito applicativo
84
..
.85
Rapporti tra azione penale e azione civile
Prescrizione e decadenza
..
.
..86
.
.88
- D. Lgs. 38 del 23 febbraio 2000
.89
Ampliamento soggettivo della copertura assicurativa
.
Infortuni in itinere
.
Indennizzabilità del danno biologico
Schemi di sintesi
.
..89
..90
91
92
3
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
La Responsabilità
La responsabilità è la conseguenza di un comportamento
antigiuridico, che comporta il dovere, per il soggetto cui essa è
attribuita, di sottostare alla sanzione prevista dall ordinamento.
Al concetto di responsabilità è strettamente collegato quello di
illecito, consistente, in termini generali, in qualunque azione od
omissione che violi un comando o un divieto.
Dalla diversa natura delle regole violate si distinguono:
ILLECITI CIVILI
ILLECITI PENALI
diversa reazione
dell ordinamento
RISARCIMENTO
DEL DANNO
PENA E MISURA
DI SICUREZZA
4
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
La Responsabilità civile
La r e spon sa bilit à civile consegue alla violazione di un
dovere giuridico nell ambito dei rapporti tra privati e comporta la
nascita di un obbliga zion e r isa r cit or ia volta alla riparazione
del pregiudizi subito dal soggetto danneggiato.
Contrattuale
Si distingue in
Precontrattuale
Extracontrattuale
5
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
1. Responsabilità contrattuale
La responsabilità contrattuale consiste nella violazione di
un
diritto
relativo,
ossia
nell inadempimento
di
uno
spe cifico obbligo precedentemente e volontariamente
assunto nei confronti di un altro soggetto.
Quando il mancato od inesatto adempimento dipende da
cause imputabili al debitore (es.: negligenza, dimenticanza
etc.), questi è tenuto al risarcimento del danno.
L art. 1218 c.c. stabilisce, al riguardo, una presunzione
r e la t iva di r e spon sa bilit à superabile dal debitore attraverso
la dimostrazione della non imputabilità dell inadempimento. In
altri termini, il creditore deve limitarsi a provare il fatto storico
della mancata attuazione del rapporto obbligatorio e l entità
del danno sofferto mentre è onere del debitore provare che
l inadempimento è dovuto ad una ca usa ogge t t iva a lui
estranea (v. caso fortuito, forza maggiore).
6
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
2. Responsabilità precontrattuale
La
responsabilità
rapporto
giuridico,
precontrattuale
ma
solo
un
non
presuppone
ge ne r ico
obbligo
un
di
correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative
contrattuali.
Sorge nella fase che precede la stipulazione del contratto
e la misura dei danni riparabili è diversa da quella dovuta
nell ipotesi di inadempimento di un contratto.
L in t e r e sse le so, in caso di responsabilità precontrattuale,
non
è
l interesse
alla
conclusione
del
contratto,
bensì
l interesse a non ricevere menomazioni patrimoniali dal fatto
di
svolgere
t r a t t a t ive
cont r a t t u a li
in ut ili
(interesse
negativo).
Il da n no r isa r cibile , quindi, comprende: le spese e le
perdite connesse strettamente con le trattative (cd. danno
emergente ); il vantaggio che la parte avrebbe potuto
procurarsi con altre contrattazioni (cd. lucro cessante).
La dottrina dominante riconduce tale responsabilità all alveo
della responsabilità extracontrattuale.
7
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
1. Responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.)
La
r e sponsa bilit à
e x t r a cont r a t t u a le
consegue
ad
un illecita condotta umana che determina in capo ad un terzo
un danno ingiusto; essa consegue alla violazione dell obbligo
generale del ne m ine m la e de r e (cioè dell obbligo di non
arrecare danno ad altri consociati).
Gli
elementi
dell illecito
extracontrattuale
sono:
la
condotta, commissiva o omissiva ; l e le m e n t o sogge t t ivo
(dolo o colpa); il danno ingiusto; il nesso di causalità tra il
comportamento ed il danno.
Presupposto
della
responsabilità
extracontrattuale
è
l imputabilità, in quanto l autore del fatto deve essere
capace d intendere e di volere.
Fondamento di tale responsabilità è la colpevolezza, che
può comprendere le due distinte ipotesi della colpa e del
dolo.
Accanto alla regola generale (art. 2043 c.c.), fondata sul
principio della colpa, tuttavia, il nostro ordinamento contiene,
nel codice civile (artt. 2047 ss. c.c.) e in talune leggi speciali,
ipotesi tipiche di responsabilità extracontrattuale in cui si
prescinde dalla colpa (cd. r e sponsa bilit à ogge t t iva ) o nelle
quali
il
criterio
di
imputazione
del
danno
non
è
mai
direttamente la colpa, ma, di volta in volta, l e se r cizio di
u n a t t ivit à pe r icolosa , (artt. 2050 e 2054 c.c.), la custodia
di cose (art. 2051 c.c.), la pr opr ie t à di a n im a li (art. 2052
c.c.) o di edifici (art. 2053 c.c.) etc.
8
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
E possibile il concorso t r a le du e r e sponsa bilit à quando
il
comportamento
dell agente
integri,
al
tempo
stesso,
in a de m pim e n t o de ll obbliga zion e a ssun t a e violazione
di dir it t i a ssolut i de ll offe so (es. incidente stradale occorso
a terzo trasportato)1.
1
V. Ca ssa zion e civile , se z. I I I , 2 6 ot t obr e 1 9 9 8 , n . 1 0 6 2 9 :
I n m at eria
di responsabilit à derivant e dalla circolazione dei veicoli, l'art . 2054 c.c. esprime,
in ciascuno dei com m i che lo com pongono, principi di carat t ere generale,
applicabili a t ut t i i sogget t i che da t ale circolazione com unque ricevano danni, e
quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero
contrat t uale
( oneroso
o
grat uit o) .
Consegue
che
il
t rasport at o,
indipendent em ent e dal t it olo del t rasport o, può invocare i prim i due com m i della
disposizione
cit at a
per
far
valere
la
responsabilit à
ext racont rat t uale
del
conducent e ed il com m a 3 per far valere quella solidale del propriet ario, che può
liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenut a cont ro la sua
volont à ovvero che il conducent e aveva fat t o t ut t o il possibile per evit are il
danno. Ove il t rasport o sia avvenut o in base a t it olo cont rat t uale, con l'azione
previst a dall'art . 1681 c.c. - che st abilisce la responsabilit à cont rat t uale del solo
vet t ore per i sinist ri che colpiscono il viaggiat ore durant e il viaggio - può infat t i
concorrere quella extracontrattuale di cui all'art. 2054 c.c. .
9
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Differenze tra responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale
a. Capacità
b. Onere probatorio
c. Danno risarcibile
d. Prescrizione
a. Capacità
La r e spon sa bilit à con t r a t t u a le presuppone la capacità
di agire2 del soggetto.
La
r e sponsa bilit à
e x t r a cont r a t t u a le
presuppone
la
capacità naturale3 dell autore dell illecito.
2
La capacità di agire (art. 2 c.c.) è l idoneità di un soggetto ad acquistare e ad
esercitare da solo diritti soggettivi e ad assumere obblighi, cioè l a t t it u dine a
creare, modificare, estinguere uno o più rapporti giuridici.
Essa si acquista con la m a ggior e e t à (compimento del diciottesimo anno) e si
conserva, di regola, fino alla morte.
Per il compimento di alcuni atti di natura particolare, la legge talvolta richiede
una differente età (v. art. 2, 2° co. c.c.; l. 977/67; art. 84 c.c.).
Costituiscono limitazioni di tale capacità: l interdizione e l inabilitazione.
La capacità di agire è propria, sia pure entro certi limiti, anche dei soggetti
collettivi che la estrinsecano attraverso persone fisiche ad essi legate da un
rapporto organico.
3
La capacità naturale si identifica con la capacità di intendere e di volere.
Più precisamente, si tratta di quel minim o di a t t it u din e psich ica a rendersi
conto delle conseguenze dannose della propria condotta.
10
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
b. Onere della prova
Nella
r e sponsa bilit à
la
con t r a t t ua le
prova
dell adempimento grava sul debitore (art. 1218 c.c).
Alla luce di Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 135334
il creditore dovrà provare la fon t e le ga le o negoziale del
suo diritto e allegare l in a de m pim e n t o de l de bit or e , il
quale
dovrà
provare
l eventuale
avvenuto
esatto
adempimento.
Nella r e spon sa bilit à e x t r a cont r a t t u a le , diversamente,
l onere della prova è a carico del danneggiato.
4
In
particolare,
le
SS.UU.
hanno
affermato
che
in
t em a
di
prova
dell inadem pim ent o di una obbligazione, il credit ore che agisca per la risoluzione
contrattuale, per il risarcim ent o del danno, ovvero per l adem pim ent o deve
solt ant o provare la font e ( negoziale o legale) del suo dirit t o ed il relat ivo t erm ine
di
scadenza,
lim it andosi
alla
m era
allegazione
della
circost anza
dell inadem pim ent o della cont ropart e, m ent re il debit ore convenut o è gravat o
dell onere
della
prova
del
fat t o
est int ivo
dell alt rui
pret esa,
cost it uit o
dall avvenut o adem pim ent o, ed eguale crit erio di ripart o dell onere della prova
deve rit enersi applicabile al caso in cui il debit ore convenut o per l adem pim ent o,
la
risoluzione
o
il
risarcim ent o
inadem pim ent o ex art . 1460 c.c.
del
danno
si
avvalga
dell eccezione
di
Anche nel caso in cui sia dedot t o non
l inadem pim ent o dell obbligazione, m a il suo inesat t o adem pim ent o, al credit ore
ist ant e sarà sufficient e la m era allegazione dell inesat t ezza dell adem pim ent o
( per violazione di doveri accessori, com e quello di inform azione, ovvero per
m ancat a osservanza dell obbligo di diligenza, o per difform it à quant it at ive o
qualit at ive dei beni) , gravando ancora una volt a sul debit ore l onere di
dim ost rare l avvenut o esat t o adem pim ent o .
11
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
In particolare, il danneggiato deve provare:
il danno
il nesso causale tra il fatto e il danno
il dolo o la colpa dell autore dell illecito
c. Danni risarcibili
Nella r e spon sa bilit à
con t r a t t u a le , il risarcimento, se
l inadempimento è colposo, è limitato ai soli danni che erano
prevedibili al momento in cui l obbliga zion e è sor t a (art.
1223 e 1225 c.c.).
In
caso
di
e x t r a cont r a t t u a le ,
r e spon sa bilit à
diversamente,
sono
risarcibili
conse gue n za
im m e dia t a
e
tutti
i
diretta
danni
della
che
siano
condotta
dell agente (art. 2056 c.c.).
d. Prescrizione
Nella r e sponsa bilit à cont r a t t u a le il diritto al risarcimento
dei danni si prescrive nel termine ordinario di 10 anni.
Nella r e spon sa bilit à e x t r a con t r a t t u a le , invece, il diritto
al
risarcimento
si
prescrive
di
regola
in
5
a n n i.
12
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
LA RESPONSABI LI TA EXTRACON TRATTUALE
La responsabilità extracontrattuale (o aquiliana) comporta
l obbligo di risarcire il da nn o in giu st o provocato con la
propria azione od omissione.
Ar t . 2 0 4 3 c.c.:
Qualunque fat t o doloso o
colposo che cagiona ad alt ri un danno ingiust o
obbliga colui che ha com m esso il fat t o a
risarcire il danno .
Funzione della responsabilità extracontrattuale
La responsabilità aquiliana, tradizionalmente intesa quale
sa n zione r e pr e ssiva a carico del danneggiante, assume
oggi
una
funzione
m eram ente
r ipa r a t or ia
del
danno
ingiusto provocato al danneggiato.
Quale st r um e nt o di r ie qu ilibr io e conom ico de l da nn o,
la
responsabilità
extracontrattuale
mira
a
solle va r e
il
da nn e ggia t o da l pe so de l da n no in giu st a m e n t e pa t it o
per trasferirlo su chi per legge deve risponderne.
13
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
At ipicit à de ll ille cit o civile
Gli illeciti civili, a differenza degli illeciti penali, sono atipici
in quanto, ai sensi dell art. 2043 c.c., qu a lun qu e fa t t o
doloso o colposo ca gion i a d a lt r i un da nn o in giu st o
comporta l obbligo risarcitorio5.
Presupposti
a. Fatto doloso o colposo
b. D anno ingiusto
c. N esso di causalità tra il fatto e il danno
d. I mputabilità
5
V. Ca ssa zion e pe na le , se z. V, 1 5 se t t e m br e 1 9 9 3 :
L'art . 2043 c.c. delinea
una fat t ispecie a st rut t ura com plessa, qualificat a dall a t ipicit à de ll ille cit o civile
ed indifferent e all'individuazione del crit erio sogget t ivo di im put azione della
responsabilit à, poiché t ut t a la norm at iva civilist ica sui fat t i illecit i è ispirat a al
principio di equivalenza t ra dolo e colpa in ordine alle conseguenze del fat t o
dannoso. Pertanto, è irrilevante stabilire, in relazione all'obbligazione risarcitoria, se
un illecit o, font e di responsabilit à civile olt re che penale, sia im put abile a t it olo di
dolo ovvero di colpa, poiché in ent ram bi i casi sussist e l'obbligo di risarcire il
danno .
14
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
a.
Fatto doloso e colposo
Il fatto è doloso quando l autore agisce con la coscienza e
volontà di cagionare l evento dannoso.
In particolare, nella st r u t t u r a de l dolo si distinguono due
componenti
psicologiche:
la
rappresentazione,
cioè
la
visione anticipata del fatto illecito (m om e n t o conoscit ivo);
la risoluzione, seguita da uno sforzo del volere diretto alla
realizzazione del fatto rappresentato (momento volitivo).
Il fatto è colposo, invece, quando l evento dannoso non è
voluto, ma è cagionato per negligenza, imprudenza o
imperizia ovvero per in osse r va nza di le ggi, regolamenti,
ordini o discipline.
In relazione al grado di diligenza richiesto si distingue tra
colpa: lieve, determinata dalla violazione della diligenza
media (art. 1176 c.c.); grave, che deriva dalla inosservanza
di quel minimo di diligenza che tutti dovrebbero avere;
lievissima, che si ha quando, per legge o per accordo, si
pretenda una diligenza superiore alla media.
15
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
b.
Danno ingiusto
E ingiusto il danno che sia:
1. non iure
2. contra ius
1. Danno non iure
Il danno è n on iu r e quando la condotta lesiva non è
giustificata dall ordinamento giuridico (inesistenza di una
causa di giustificazione).
Tra
le
ca use
di
giu st ifica zion e
che
escludono
l antigiuridicità del fatto vi rientrano:
la legittima difesa (art. 2044 c.c.)
lo stato di necessità (art. 2045 c.c.)
il conse n so de ll a ve nt e dir it t o (art. 50 c.p.)
l esercizio del diritto (art. 51 c.p.)
2. Danno contra ius
Il danno è cont r a ius quando la lesione consiste nella
violazione
di
una
sit ua zion e
giu r idica
sogge t t iva
meritevole di t u t e la da parte dell ordinamento giuridico
(diritti assoluti, diritti relativi, possesso, interessi legittimi,
chance ed aspettative).
16
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
c.
Il
Nesso di causalità
soggetto
è
responsabile
se
l e ve n t o
da n noso
è
ca usa lm e n t e r icon ducibile , sia in termini materiali che
giuridici, alla sua condotta attiva od omissiva.
1. Causalità materiale
Perché sussista la responsabilità è necessario che la
condotta, secondo un giudizio di regolarità causale, costituisca
conditio sine qua non dell evento (artt. 40 e 41 c.p.).
Il nesso di causalità è interrotto quando l evento si verifica
per il sopravvenire di una causa da sola sufficiente a
produrlo (art. 41, 2° co., c.p.) (Es.:ricovero in ospedale di
persona
ferita
e
suo
decesso
causato
da
incendio
del
nosocomio).
Concorso del fatto colposo del danneggiato
Se il fatto colposo della vittima ha concorso a cagionare il
danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della
colpa e l entità delle conseguenze che ne sono derivate (artt.
1227, 1° co. e 2056 c.c.).
Pluralità dei danneggiati
Se il fatto dannoso è imputabile a più pe r son e tutte sono
obbligate in solido al risarcimento del danno.
Chi risarcisce il danno ha regresso contro ciascuno degli
altri nella misura determinata dalla gravità della colpa e
17
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
dall entità delle conseguenze che ne sono derivate (art. 2055
c.c.).
2.Causalità giuridica
Sono risarcibili solo i danni che siano conseguenza
immediata e diretta dell illecito (artt. 1223 e 2056 c.c.).
Il
danno
è
giu r idica m e n t e
considerato
ca u sa t o
dalla
dall illecito
giurisprudenza
quando,
pur
non
essendone conseguenza diretta ed immediata, rientra nel
novero delle conseguenze normali ed ordinarie del fatto6.
Non sono risarcibili i danni che il danneggiato avrebbe
potuto evitare usando l or din a r ia dilige n za (artt. 1227, 2°
co. e 2056 c.c.).
6
Ca ssa zion e civile , se z. I I I , 2 fe bbr a io 2 0 0 1 , n . 1 5 1 6 :
I n caso di lesioni
personali cagionat e da sinist ro st radale at t ribuibile alla responsabilit à di t erzi, il
danno subit o dal coniuge della vit t im a prim aria, che, per solidariet à fam iliare,
rinunci alla propria at t ivit à lavorat iva per dedicarsi all'assist enza alla vit t im a st essa
del sinist ro, si configura com e danno da lucro cessant e diret t o, sia pure di nat ura
conseguenziale, a carico di det t o coniuge, che subisce la ingiust a m enom azione
della propria sfera pat rim oniale. I n t ale ipot esi, il ne sso di ca u sa lit à del danno
m enzionat o rispet t o alla condot t a im put abile si pone in t erm ini di causalit à non già
materiale, m a giuridica, secondo l'" id qu od ple r um qu e a ccidit " , post o che il
conducent e dell'aut ovet t ura che guidi in m odo im prudent e ben può prevedere che
la vit t im a della sua condot t a sia un padre o una m adre di fam iglia, e che, quindi, le
conseguenze
dell'event o
possano
essere
plurioffensive
( cosiddet t o
colpa
cosciente) .
18
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Non
sono
risarcibili,
quindi,
i
danni
eziologicamente
imputabili ad un comportamento contrario a buona fede del
danneggiato.
d.
Imputabilità
L imputabilità consiste nella riferibilità del fatto ad una
persona capace di intendere e di volere.
Tale capacità, che deve sussistere nel momento in cui viene
commesso il fatto, si identifica con l attitudine psichica a
r e nde r si
con t o
condotta
e
a
delle conseguenze dannose della propria
de cide r e
a ut on om a m e n t e
il
proprio
comportamento.
Chi non è imputabile non risponde del danno, a meno
che lo stato di incapacità derivi da sua colpa (art. 2046 c.c.).
19
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
La responsabilità oggettiva
Il soggetto risponde per i danni riconducibili al suo
comportamento a prescindere dal dolo o dalla colpa sulla base
del solo nesso di causalità.
Esempi:
Responsabilità dei padroni e dei committenti (art.
2049 c.c.)
Responsabilità del produttore (D.P.R. n. 224/1988)
Responsabilità da cose in custodia (art. 2051)
La responsabilità aggravata
Si tratta della responsabilità riconducibile ad un soggetto il
quale può liberarsene dando la prova positiva di aver fatto
tutto il possibile per evitare il verificarsi del danno.
Esempi:
Responsabilità dei sorveglianti
Responsabilità dei genitori
Responsabilità degli insegnanti
20
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
La responsabilità per fatto altrui
Rientrano in tale categoria quelle norme (artt. 2047, 2048,
2049 c.c.) che prevedono a carico di un soggetto, legato da un
particolare rapporto con il danneggiante, l obbligo le ga le di
risarcire i danni provocati dal fatto illecito del medesimo.
Re sponsa bilit à pe r gli a t t i com piu t i da ll in ca pa ce
In caso di danno cagionato da persona incapace di
intendere e di volere il risarcimento è dovuto da chi è tenuto
alla sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire
il fatto (art. 2047 c.c.).
Fondamento
Il sorvegliante risponde dei danni provocati dall incapace
per colpa pr opr ia , ossia per non avere diligentemente
sorvegliato l incapace (r e spon sa bilit à pe r fa t t o a lt r u i a
t it olo di colpa pe r sona le ). L incapace, quindi, è solo lo
strumento attivo del danno.
Pr e su ppost i de ll a r t . 2 0 4 7 c.c.:
1. Fa t t o
ille cit o
compiuto
da
sogge t t o
in ca pa ce
di
intendere e di volere;
2. Obbligo di sorveglianza dell incapace.
21
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
1. Fa t t o ille cit o de ll in ca pa ce di in t e n de r e e di vole r e
La responsabilità ex art. 2047 c.c. presuppone che il danno
sia
arrecato
dall incapace
mediante
un
fatto
obbiettivamente illecito.
Il danno deve colpire un terzo e non l incapace stesso.
2. Obbligo di sorveglianza
L obbligo di sorveglianza sorge o in virtù di un vincolo
giuridico (ossia in ragione della qualità, ufficio o specifica
attività professionale) o per libe r a sce lt a del soggetto il quale
accogliendo l incapace nella sua sfera personale e familiare,
assume il com pit o di pr e ve n ir e che il comportamento di
questi possa arrecare ad altri nocumento.
Prova liberatoria
Il sorvegliante per evitare l imputazione di responsabilità
per il fatto illecito dell incapace, ex art. 2047 c.c., deve
provare che il fatto dannoso era inevitabile nonostante il
diligente esercizio del dovere di sorveglianza o che non è stato
possibile impedirlo per legittimo impedimento.
Equo indennizzo
Il
danneggiato
che
non
ottiene
dal
sorvegliante
il
risarcimento del danno può chiedere che il giudice condanni
l incapace a corrispondere un e quo in de nn izzo (art. 2047, 2°
co., c.c.)
22
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
La responsabilità dei genitori
I genitori o il tutore sono responsabili del danno cagionato
dal fatto illecito dei figli m in or i non emancipati o delle
pe r son e sogge t t e a t ut e la che abitano con essi, se non
provano di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048 c.c.).
Fondamento
I genitori o il tutore rispondono del fatto illecito del minore
a titolo di colpa pe r sona le perché rientra nei compiti che la
legge gli impone quello di e vit a r e il com pim e n t o di ille cit i
da parte dei figli o dei soggetti sottoposti a tutela.
Presupposti:
1 . Danno pr ovoca t o da m in or e non emancipato che sia
capace di intendere e di volere o da soggetto sottoposto a
tutela.
L art. 2048 c.c. si applica nei soli casi in cui il minore cagioni
ad altri un dann o in giu st o e non nell ipotesi in cui egli si
procuri una lesione.
2 . Rapporto di coabitazione con i genitori o il tutore.
E necessario che il minore sia convivente con il soggetto
responsabile.
La
coabitazione
viene
meno
quando
il
minore
abbia
stabilmente lasciato la casa familiare sottraendosi così ad ogni
possibilità di controllo e vigilanza.
23
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Prova liberatoria
La prova liberatoria consiste nella prova di n on a ve r
pot u t o im pe dir e il fa t t o, ossia nella prova di aver impartito
una e duca zione a de gua t a alle proprie condizioni sociali e
familiari e di aver operato una vigila n za a de gua t a all età e al
grado di maturità del soggetto.
La giurisprudenza prevalente7 ritiene che l inadeguatezza
dell educazione impartita e della vigilanza esercitata possa
essere
desunta,
in
mancanza
di
prova
contraria,
dalle
modalità dello stesso fa t t o ille cit o, che ben possono rivelare
il grado di maturità e di educazione del minore.
7
V. tra le altre, Ca ssa zione civile , se z. I I I , 2 9 m a ggio 2 0 0 1 , n . 7 2 7 0 :
L'inadeguat ezza dell educazione im part it a e della vigilanza esercitata su un minore,
fondam ent o della responsabilit à dei genit ori per il fat t o illecit o dal suddet t o
com m esso, può esser rit enut a, in m ancanza di prova cont raria, dalle m odalit à dello
st esso fat t o illecit o, che ben possono rivelare il grado di m at urit à e di educazione
del m inore, conseguent i al m ancat o adem pim ent o dei doveri incom bent i sui
genitori, ai sensi dell'art. 147 c.c.
24
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
La responsabilità degli insegnanti
I precettori e coloro che in se gn a n o un m e st ie r e o un
arte sono responsabili del danno cagionato da fatto illecito dei
loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, se non
provano di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048, 2° co.
c.c.).
Fondamento
Gli insegnanti e tutti coloro che per incarico pubblico o
privato impartiscono un insegnamento rispondono del fatto
illecito dei loro allievi per colpa pr opr ia , ossia per n on a ve r
osservato il proprio dovere di vigilanza.
Presupposti
1. Fa t t o ille cit o de ll a llie vo o apprendista.
L art. 2048, 2° co., c.c. presuppone un fatto illecito, ossia
un fatto che procuri danni a un terzo.
Se il danno è procurato dall allievo a se st e sso la
responsabilità
della
scuola
o
dell insegnante
ha
natura
contrattuale (Cass. Civ., S.U., n. 9346/02)8.
8
V. Ca ssa zion e civile , se z. u n ., 2 7 giugno 2 0 0 2 , n . 9 3 4 6 : Nel caso di danno
arrecat o
dall'allievo
a
se
st esso,
la
responsabilit à
dell'ist it ut o
scolast ico
e
dell'insegnant e non va ricondot t a nell'am bit o della responsabilit à ext racont rat t uale,
bensì in quello della responsabilit à cont rat t uale, con conseguent e applicazione del
regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. .
25
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
2. Dovere di vigilanza.
Il dovere di vigilanza varia in relazione al gr a do di
maturazione degli alunni.
La giurisprudenza ritiene che con l avvicinarsi degli alunni
all e t à de l pie n o disce r nim e nt o, l espletamento del dovere di
vigilanza non richiede la cont inua pr e se n za degli insegnanti
purché non manchino le più elementari misure organizzative
dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi
Prova liberatoria
La prova liberatoria consiste nella dimostrazione di aver
adottato in via pr e ve n t iva le m isu r e or ga n izza t ive idon e e
ad evitare il fatto illecito.
Occorre
la
dimostrazione
che
è
stata
esercitata
una
sorveglianza idonea ad impedire il fatto e cioè correlata al
grado di prevedibilità di quanto può accadere.
26
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
La responsabilità dei datori di lavoro
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni
arrecati
dal
fatto
illecito
dei
loro
allievi
e
commessi
nell esercizio delle incombenze a cui sono adibiti (art. 2049
c.c.).
Fondamento
L art. 2049 c.c. prevede una forma di responsabilità
oggettiva per fatto altrui, indipendente, cioè, dalla colpa del
soggetto responsabile.
Il fondamento di tale responsabilità viene rinvenuto nel
principio secondo cui chi si appropria dell attività lavorativa
altrui deve rispondere delle conseguenze dannose derivanti
dall attività stessa.
Presupposti
1.Rapporto di preposizione
Con il rapporto di preposizione un soggetto si appropria
de ll a t t ivit à a lt r u i.
Esso va riconosciuto non solo in presenza di un rapporto
contrattuale, ma anche effettuale che leghi due soggetti dei
quali uno esplichi, in posizion e di subor din a zion e , un attività
per conto dell altro, il quale conservi un pot e r e di dir e zione e
di sorveglianza sulla condotta del primo.
27
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
2.N e sso
di
occa siona lit à
n e ce ssa r ia
tra
m a n sion i
affidate e fatto illecito del preposto
E
necessario
un
collega m e nt o
fu nzion a le
tra
lo
svolgimento dell incarico e l evento lesivo, nel senso che le
mansioni
e
possibile
o
le
incombenze
comunque
affidate
agevolato
devono
il
aver
reso
comportamento
produttivo del danno9 .
9
V. Ca ssa zion e civile , se z. I I I , 2 2 m a ggio 2 0 0 1 , n . 6 9 7 0 : La responsabilit à
indiret t a di cui all'art . 2049 c.c. per il fat t o dannoso com m esso da un dipendent e
post ula l'esist enza di un rapport o di lavoro ed un collegam ent o t ra fat t o dannoso
del dipendent e st esso e m ansioni da quest i esplet at e, senza che sia, all'uopo,
richiest a la prova di un vero e proprio nesso di causalit à, risult ando sufficient e,
viceversa, l'esist enza di un rapport o di cd. " occasionalit à necessaria" , da int endersi
nel senso che l'incom benza svolt a abbia det erm inat o una sit uazione t ale da
agevolare e r e n de r e possibile il fa t t o ille cit o e l'e ve n t o da n n oso, e ciò anche
se il dipendent e abbia operat o olt re i lim it i delle sue com pet enze, o persino
t rasgredendo gli ordini ricevut i, purché sem pre ent ro l'am bit o delle proprie
mansioni .
28
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Responsabilità connesse con una situazione di
proprietà, uso, custodia
Rientrano in tale categoria quelle norme (artt. 2051, 2052,
2053 c.c.) che prevedono a carico di un soggetto che si trova in
un r a ppor t o qua lifica t o con la cosa l obbligo di risarcire i
danni provocati da quest ultima.
D anno cagionato da cose in custodia
Ciascuno è responsabile del danno cagionato da cose che
ha in cu st odia , salvo che provi il ca so for t u it o (art. 2051
c.c.).
Fondamento
L orientamento prevalente afferma la n a t u r a ogge t t iva
della responsabilità del custode perché, ai fini della sua
configurabilità, è sufficiente l esistenza di un m e r o n e sso di
causalità tra la cosa in custodia e il danno.
Nessuna rilevanza, a tal fine, assume il comportamento del
custode, il quale, per andare esente da responsabilità, dovrà
dimostrare l esistenza del fortuito.
29
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Presupposti
1. Rapporto di custodia
Ha la custodia della cosa chi esercita un e ffe t t ivo pot e r e
fisico su di essa, cui inerisce il dove r e di cont r ollo e di
vigilanza in modo da impedire che essa produca danni a terzi.
2. Relazion e dir e t t a t r a cosa in cust odia e d e ve n t o
dannoso
Il
danno
deve
verificarsi
nell ambito
del
dinamismo
conn a t ur a t o a lla cosa o dallo sviluppo di un a ge nt e da n noso
sorto nella cosa, anche se provocato da elementi esterni.
Prova liberatoria
Per liberarsi da responsabilità il custode dovrà dimostrare il
ca so for t u it o, ossia l esistenza di una ca u sa im pr e vist a ed
in e vit a bile e st r a n e a a lla sua con dot t a (anche il fatto del
terzo o la colpa del danneggiato) idonea a interrompere il nesso
causale tra cosa e danno.
30
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Danni cagionati dall uso di strade
La Pubblica Am m in ist r a zion e è tenuta alla esecuzione e
manutenzione delle opere pubbliche per
e vit a r e
da n n i
a ll u t e n t e delle strade.
Tale attività rientra nella piena discrezionalità della P.A.
Limite al potere discrezionale della P.A.
Nell attività
di
costruzione
e
manutenzione
di
opere
pubbliche il potere discrezionale della P.A. trova un limite sia
nelle n or m e di le gge , regolamentari e tecniche, sia nelle
r e gole di com un e pr ude n za e diligenza ed, in particolare,
nella norma primaria e fondamentale del neminem laedere .
Obblighi della P.A.
In applicazione del principio del neminem laedere la P.A. è
tenuta a far si che il bene demaniale n on pr e se n t i pe r
l u t e n t e u na sit ua zion e di pe r icolo occu lt o che dia luogo alla
c.d. insidia o trabocchetto.
Insidia o trabocchetto
L insidia o trabocchetto ricorre quando lo stato dei luoghi è
caratterizzato dal duplice e concorrente requisito:
non visibilità oggettiva del pericolo
non prevedibilità soggettiva dello stesso
31
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Regime giuridico
La giurisprudenza ha ritenuto inapplicabile la disciplina di
cui all art. 2051 c.c. alla P.A. nel caso in cui sul bene demaniale
di
sua
proprietà
n on
possibile ,
sia
per
la
notevole
estensione e per le modalità di uso ge n e r a le e diretto degli
utenti, un cont inu o e d e ffica ce cont r ollo idoneo a impedire
l insorgere di situazioni di pericolo.
Onere della prova
Il
ha
danneggiato
l onere
di
provare
l esistenza
de ll insidia ed il nesso causale tra essa ed il danno.
Generalmente, la giurisprudenza non richiede la prova
de lla colpa dell ente proprietario o concessionario della strada,
ritenendola in re ipsa.
Insidia e concorso di colpa del danneggiato
La giurisprudenza ha per lungo tempo ritenuto inapplicabile
il concorso di colpa del danneggiato all ipotesi di responsabilità
della P.A. per i danni da insidia ritenendo l art. 1227 c.c.
espressione del principio di autoresponsabilità.
Si
è
affermato,
integralmente
quest ultimo
infatti,
alla
P.A.
caso,
egli
o
che
al
il
fatto
è
danneggiato
abbia
diritto
ad
imputabile
o
senza
che,
in
alcun
tipo
di
risarcimento.
La
giurisprudenza
recente
ha
sostenuto,
invece,
l applicabilità dell a r t . 1 2 2 7 c.c. all ipotesi di insidia in quanto
la
norma
non
sarebbe
espressione
del
principio
di
autoresponsabilità, ma del principio di ca u sa lit à per cui al
32
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che
non è a lui causalmente imputabile (Cass. Civ., n. 17152/02)10.
Danni ad utenti di autostrade
La giurisprudenza ha ritenuto inapplicabile l a r t . 2 0 5 1
c.c. nei confronti della P.A. proprietaria dell autostrada o del
concessionario
della
medesima,
poiché
l estensione
dell autostrada è tale da non consentire una vigilanza e un
controllo idonei ad evitare l insorgenza di situazioni di pericolo.
Il danneggiato potrà agire per il risarcimento ex a r t . 2 0 4 3
c.c. (v. Cass. Civ., sez. III, 4 dicembre 1998, n. 12314).
La r e spon sa bilit à con t r a t t u a le de ll e nt e pr opr ie t a r io o
conce ssion a r io de ll a u t ost r a da
Un indirizzo giurisprudenziale più recente ha affermato la
natura contrattuale della responsabilità del gestore in quanto il
pedaggio costituisce un prezzo pubblico per
10
la m essa a
Cassazione civile, sez. III, 3 dicembre 2002, n. 17152: La sussistenza della
responsabilit à della p.a. per i danni da insidia o t rabocchet t o st radale ( cioè per
avere
colposam ent e
creat o
una
sit uazione
ogget t ivam ent e
pericolosa
e
sogget t ivam ent e im prevedibile) non è incom pat ibile con la possibilit à che una
concorrent e condot t a colposa della vit t im a cont ribuisca alla produzione del danno.
Ne consegue che l'accert am ent o della im prevedibilit à del pericolo non esclude a
priori l'afferm azione della corresponsabilit à del danneggiat o, ex art . 1227 com m a 1
c.c. I l relat ivo accert am ent o, t ut t avia, è affidat o al giudice del m erit o, ed è
incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato .
33
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
disposizione di un bene o di un opera già com piut am ent e
realizzat i per fini di int eresse generale (Cass. Civ., sez. III, 13
gennaio 2003, n. 298).
Regime giuridico
Il nuovo indirizzo giurisprudenziale afferma che per le
autostrade, destinate alla percorrenza veloce in condizioni di
sicurezza,
è
ammissibile
l apprezzamento
sull effettiva
possibilit à di con t r ollo e di vigila n za con conseguente
configurabilità del rapporto di custodia ex art. 2051 c.c.
L art.
2051
c.c.,
quindi,
si
applicherà nell ipotesi
di
situazioni di pe r icolo im m a ne n t e connesse alla struttura
de ll a u t ost r a da .
Si applicherà, invece, l art. 2043 c.c. (insidia) nell ipotesi di
situazioni di pe r icolo pr ovoca t e da gli u t e nt i o da una
r e pe n t in a e im pr e ve dibile a lt e r a zion e de lle cose , che non
consenta all ente proprietario di rimuovere o segnalare la
situazione di pericolo.
Cassazione Civile n. 19653/2004 e art. 2051 c.c.
La S.C. con sentenza n. 19653/04, superando il precedente
orientamento,
de ll a r t .
ha
2051
pa t r im on ia le
affermato
c.c.
nel
di n ot e vole
l a pplica bilit à
ca so
di
be n e
ge n e r a lizza t a
de m a n ia le
o
e st e n sion e , in quanto queste
caratteristiche rilevano solo come circostanze che possono
assumere rilievo, previa valutazione del caso concreto, ai fini
dell individuazione del ca so for t u it o e cioè dell onere che la
34
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
P.A. deve assolvere per sottrarsi a responsabilità ai sensi
dell art. 2051 c.c.
La Cassazione, inoltre, con la medesima sentenza, ha
affermato
che
il
danneggiato,
allorquando
invochi
la
responsabilità di cui all art. 2051 c.c. contro una P.A. per un
danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto a
uso generale, non è on e r a t o da lla dim ost r a zion e della
verificazione del danno in conseguenza dell esistenza di una
situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì
esclusivamente dell e ve n t o da nn oso e del n e sso ca u sa le
tra esso e la cosa11.
11
Ca ssa zione civile , se z. I I I , 1 ot t obr e 2 0 0 4 , n . 1 9 6 5 3 :
È configurabile, a
carico della p.a. ( o del gest ore) , una responsabilit à ex art . 2051 c.c. allorquando il
bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso risulti adibito
all'uso generale e diret t o della collet t ivit à ( anche per il t ram it e di pagam ent o di una
t assa o di un corrispet t ivo) e si present i di not evole est ensione, ipot esi che
com unque non è ravvisabile ove si t rat t i di edificio. Tali carat t erist iche del bene,
quando ricorrano congiunt am ent e, rilevano solt ant o com e circost anze, le quali - in
ragione dell'incidenza che abbiano pot ut o avere sull'esplet am ent o della vigilanza
connessa alla relazione di cust odia del bene ed avut o riguardo alle peculiarit à
dell'evento - possono assum ere rilievo, sulla base di una specifica e adeguat a
valut azione del caso concret o, ai fini dell'individuazione del caso fort uit o e, quindi,
dell'onere che la p.a. ( o il gest ore) deve assolvere per sot t rarsi alla responsabilit à,
una volt a che sia dim ost rat a l'esist enza del nesso causale . (Nella specie, la Corte
Cass. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilità dell'art.
2051 c.c., in relazione alle lesioni riportate da una donna inciampata, lungo il
percorso di uscita da un palazzetto dello sport, nella pavimentazione in gomma che
presentava una sporgenza anomala non segnalata nè transennata).
35
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Danno cagionato da animali
Il proprietario di un animale o ch i se n e se r ve per il
tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati
dall animale, sia che fosse sotto la sua custodia , sia che fosse
smarrito o fuggito, salvo che provi il ca so for t u it o (art. 2052
c.c.).
Ambito di applicazione
Tutti gli animali siano essi domestici, randagi o feroci
rientrano nella previsione dell art. 2052 c.c.
Il danno cagionato dalla fa un a se lva t ica , appartenente al
patrimonio indisponibile dello Stato ex legge 27 dicembre 1977,
n. 968, è risarcibile alla stregua dei principi di cui all a r t . 2 0 4 3
c.c. e non in base alla presunzione stabilita nell art. 2052 c.c.
Presupposti:
1.Rapporto di custodia.
Ai sensi dell art. 2052 c.c. è responsabile chi, avendo la
piena ed e sclusiva dispon ibilit à di fa t t o dell animale, è in
grado di prevenire e controllare i pericoli inerenti all uso.
Se nessun soggetto ha un potere d uso dell animale la
custodia incombe sul proprietario.
36
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
2. D a nn o pr odot t o da fa t t o pr opr io de ll a n im a le .
Il
danno
deve
essere
riconducibile
a
fatto
proprio
dell animale, secundum o cont ra nat uram , comprendendosi in
tale
concetto
qualsiasi
atto
o
moto
dell animale
a
pr e scinde r e da ll a gir e de ll u om o.
Prova liberatoria
Il custode dell animale può liberarsi da responsabilità
fornendo la prova del ca so for t uit o, costituito da un fattore
esterno (anche il fatto del terzo o la colpa del danneggiato) che
deve presentare i caratteri dell imprevedibilità, inevitabilità
ed assoluta eccezionalità.
37
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
D a nn i de r iva n t i da r ovina de ll e dificio
Il proprietario di un edificio o di a lt r a cost r u zion e è
responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che
provi che questa non è dovuta a dife t t o di m a n ut e n zion e o a
vizio di costruzione (art. 2053 c.c.)
Presupposti
1. Danno da rovina di una costruzione
Per rovina si intende qualsiasi disgregazione, sia pure
limitata, degli e le m e n t i st r u t t u r a li della costruzione o degli
e le m e n t i a cce ssor i in essa st a bilm e n t e incor por a t i dalla
quale possa derivare un danno a terzi.
2. Titolarità del diritto di proprietà sulla costruzione
Responsabile
è
chi
risulta
essere
proprietario
della
costruzione al momento del verificarsi del danno.
La norma viene estesa in via analogica a coloro che hanno
un dir it t o r e a le di godim e nt o sull edificio, che comporti
l obbligo di manutenzione sul medesimo, quale l usufrutto, l uso
e l abitazione.
Prova liberatoria
La responsabilità può essere superata solo con la prova che
l evento non sia da attribuire a vizio di cost r u zion e o a
dife t t o di m a nu t e n zion e e, quindi, con la prova del caso
fortuito, della forza maggiore o di altri fatti posti in essere da un
terzo o dallo stesso danneggiato.
38
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Re sponsa bilit à pe r l e se r cizio di a t t ivit à pe r icolose
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di
un a t t ivit à pe r icolosa , per sua natura o per la natura dei
m e zzi a dope r a t i, è tenuto al risarcimento, se non prova di
aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (art.
2050 c.c.).
Fondamento
La norma si basa sul principio secondo cui chi pone in
essere un attività pericolosa deve organizzarla preventivamente
secondo m oda lit à idon e e a d e vit a r e che la pe r icolosit à si
t r a duca in da nn o. L adozione di tali misure rappresenta lo
sforzo
di
diligenza
reputato
normale
in
relazione
alle
caratteristiche dell attività svolta (se l onere di diligenza non è
stato rispettato si presume la colpa del danneggiante).
Presupposti
1. Attività pericolosa
Costituiscono attività pericolose quelle così qualificate dalla
legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, nonché
quelle
che
comportano
una
r ile va n t e
possibilit à
de l
ve r ifica r si de l da nn o, per la loro stessa natura o per le
caratteristiche dei mezzi adoperati.
Esempi:
Lavori eseguiti su pubblica strada
Attività farmaceutica
39
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Produzione e distribuzione di gas in bombole
Gara motociclistica
2. D a nn o
de r iva n t e
da ll e se r cizio
di
un a t t ivit à
pericolosa
E
necessario che il danno sia riconducibile all esercizio
dell attività pericolosa, nel senso della imprescindibilità del
r a ppor t o
di
derivazione
del
danno
dallo
svolgimento
de ll a t t ivit à .
Prova liberatoria
La prova liberatoria consiste nella pr ova posit iva di aver
a dot t a t o t ut t e le m isu r e offe r t e da lla t e cnica a t t e a d
im pe dir e l e ve nt o da nnoso.
Il fatto del terzo o del danneggiato può produrre effetti
liberatori solo se la sua incidenza e rilevanza sia tale da
escludere il nesso causale tra attività pericolosa ed evento.
Natura oggettiva della responsabilità ex art. 2050 c.c.
La Corte di Cassazione con sentenza 4 maggio 2004, n.
8457 qualifica per la prima volta la responsabilità ex art. 2050
c.c. quale r e spon sa bilit à ogge t t iva , in cui non rileva la colpa
di chi ha posto in essere l attività pericolosa.
Secondo tale impostazione, la prova di aver adottato tutte
le misure idonee ad evitare il danno opera sul piano del nesso
eziologico quale causa di esclusione della responsabilità del
danneggiante, pari al caso fortuito.
40
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Responsabilità nel trattamento dei dati personali
Chiunque ha dir it t o a lla pr ot e zion e de i da t i pe r sona li
che lo riguardano (art. 1 d.lgs.196/03).
Modalità del trattamento (art. 11 d. lgs. n. 196/03)
I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
trattati in modo lecito e corretto;
raccolti e registrati secondo scopi determinati, espliciti
e
legittimi,
ed
utilizzati
in
altre
operazioni
del
trattamento in termini compatibili con tali scopi;
esatti e se necessario aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalità per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
conservati in una forma che consenta l identificazione
dell interessato e per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali
sono stati raccolti o successivamente trattati.
Danni derivanti dal trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali effettuato in violazione
delle norme di legge per esso previste comporta l obbligo di
risarcire i da n n i pa t r im on iali e n on pa t r im on ia li ai sensi
dell art. 2050 c.c. (art. 15 d. lgs. 196/03)
41
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Prova liberatoria
L aver considerato l attività di trattamento dei dati personali
quale
a t t ivit à
pe r icolosa ,
ai
sensi
dell a r t .
2050
c.c.,
comporta che il danneggiante per liberarsi da ogni responsabilità
dovrà dimostrare di aver adottato t u t t e le ca ut e le idon e e a d
evitare il danno.
Misure idonee ad evitare danni
Sono reputate misure idonee ad evitare il danno:
il rispetto delle prescrizioni impartite dal Garante al
titolare del trattamento;
l osservanza delle modalità di trattamento;
il rispetto dei requisiti dei dati di cui all art. 11 d.lgs. n.
196/03;
l osservanza delle disposizioni dei codici deontologici e
di buone condotta di cui all art. 12 d.lgs. 196/03.
42
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Responsabilità derivante dalla circolazione stradale
Il conducente di un ve icolo senza guida di rotaie è
obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla
circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il
possibile per evitare il danno (art. 2054 c.c.).
Presupposti
1. Circolazione del veicolo
Per circolazione deve intendersi il transito, la fermata o la
sosta dei veicoli in determinati spa zi a pe r t i a lla cir cola zione ,
a prescindere dalla qualificazione pubblica o privata dell area.
2. D anno derivante da circolazione stradale
Il danno deve presentarsi come conseguenza immediata e
diretta del fatto di un veicolo in circolazione e deve intendersi
come conseguenza normale della stessa secondo un calcolo di
regolarità statistica.
Prova liberatoria
Il conducente deve dimostrare l inevitabilità del fatto
dannoso, ossia che il danno si è prodotto per ca usa e sclusiva
dell a lt r o conduce n t e o dello stesso danneggiato ovvero per
caso fortuito o forza maggiore.
43
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Caso fortuito
Per caso fortuito si intende l avvenimento improvviso ed
esorbitante dalla normalità dei com por t a m e nt i u m a n i che
non consenta alcuna manovra per evitare il danno e che
costituisca l unica causa cui sia ricollegabile l evento.
A titolo esemplificativo, non rientrano nel caso fortuito la
presenza di fango, ghiaccio o macchie di olio sul manto stradale.
Scontro tra veicoli
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova
contraria,
che
ciascuno
dei
conducenti
abbia
concorso
ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Per scontro si intende la collisione m a t e r ia le tra veicoli,
ossia qualsiasi urto che avvenga sia frontalmente, sia di fianco,
sia da tergo tra due veicoli in movimento o tra uno in moto e
uno fermo.
La presunzione di eguale concorso a carico dei conducenti
opera anche nel caso in cui uno dei veicoli non abbia riportato
danni (Corte Cost. n. 205/1972).
Prova contraria
La presunzione è superata ove risulti provata la diversa
m isu r a de l concor so ovvero il com por t a m e nt o colposo
e sclu sivo di u no solo de i con du ce n ti (per avere l altro fatto
tutto il possibile per evitare il danno ed essersi esattamente
uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune
prudenza).
44
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Re sponsa bilit à de l pr opr ie t a r io, de ll u su fr ut t u a r io e
de ll a cqu ir e n t e con pa t t o di r ise r va to dominio.
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l usufruttuario o
l acquirente con patto di riservato dominio è responsabile in
solido col conducente, se non prova che la circolazione è
avvenuta contro la sua volontà (art. 2054, 3° co., c.c.).
Fondamento
La norma prevede una ipotesi di r e spon sa bilit à pe r fa t t o
altrui
mirante
generica
del
a
r a ffor za r e
danneggiato,
la
ga r a n zia
nell ipotesi
di
pa t r im on ia le
non
sufficiente
solvibilità del conducente.
Prova liberatoria
La prova liberatoria consiste nella dimostrazione che il
veicolo ha circolato contro la volontà del proprietario.
Non basta la prova di un mancato generico consenso all uso
del veicolo da parte di altri, ma è necessaria la prova
dell adozione dei mezzi idonei ad evitare la messa in circolazione
del veicolo stesso.
45
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
La responsabilità del produttore
In via contrattuale:
Art. 1490 e ss. c.c.
responsabilità contrattuale del
venditore in relazione ai vizi della cosa venduta.
In via extracontrattuale:
Art.
2043
c.c.
-
responsabilità
aquiliana
del
produttore (con onere della prova a carico del
danneggiato);
Artt. 2049
2051 c.c.
responsabilità per danni
derivanti da e r r or i de gli a dde t t i alla fabbricazione
o al controllo o da ca t t ivo fun ziona m e n t o de i
macchinari;
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 e D.lgs. 2 febbraio
2001, n. 25
responsabilità per danni da prodotti
difettosi.
Prima del D.P.R. n. 224/88
Contrattuale
art. 1490 e ss. c.c.
Extracontrattuale
art. 2043 e ss. c.c.
46
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224
Il produttore è responsabile del danno cagionato dai
difetti del suo prodotto (art. 1)
Fondamento
La
responsabilità
dall accertamento
della
del
colpa,
produttore,
rappresenta
svincolata
un ipotesi
di
r e sponsa bilit à ogge t t iva . Essa, tuttavia, è temperata dalle
prove di esonero di cui all art. 6 D.P.R. n. 224/88.
Definizione di prodotto
Ex art. 2 D.P.R. n. 224/88, come modificato dal D.lgs. n.
25/01, è prodotto:
ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene
mobile o immobile;
l elettricità;
i prodotti agricoli del suolo e quelli dell allevamento,
della pesca e della caccia (anche se non hanno subito
trasformazioni).
Definizione di produttore
Ex art. 3 D.P.R. n. 224/88, come modificato dal D.lgs. n.
25/01, è produttore:
il
fabbricante
del
prodotto
finito
o
di
una
sua
componente;
il produttore della materia prima;
47
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
l agricoltore;
l allevatore;
il pescatore;
il cacciatore;
chi si presenti come tale apponendo il proprio nome,
marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla
confezione;
chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, importi
nella Comunità Europea un prodotto per la vendita, la
locazione, la locazione finanziaria, o qualsiasi altra
forma di distribuzione;
chi si presenti come importatore nella Comunità
europea apponendo il proprio nome, marchio o altro
segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione.
Prodotto difettoso
Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che
ci si può le git t im a m e nt e a t t e n de r e
ovvero la sicurezza
offe r t a n or m a lm e n t e dagli altri esemplari della stessa serie
(art. 5 D.P.R. n. 224/88).
Per giudicare la difettosità bisogna tener conto di tutte le
circostanze, tra cui:
il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione,
la sua presentazione, le caratteristiche palesi, le
istruzioni e le avvertenze;
l uso cui il prodotto può essere ragionevolmente
destinato
e
i
comportamenti
ragionevolmente
prevedibili;
48
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
il tempo in cui il prodotto è messo in circolazione.
Cause di esclusione della responsabilità
Ex art. 6 D.P.R. 224/88 la responsabilità è esclusa se:
il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
il difetto che ha cagionato il danno non esisteva
quando
il
produttore
ha
messo
il
prodotto
in
circolazione;
il produttore non ha fabbricato il prodotto per la
vendita o per qualsiasi forma di distribuzione a titolo
oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell esercizio
della sua attività professionale;
il difetto è dovuto alla obbligatoria conformità ad una
norma giuridica o ad un provvedimento vincolante;
lo stato di conoscenze scientifiche, al momento in cui il
produttore ha messo in circolazione il prodotto, non
permetteva ancora di considerare il prodotto difettoso;
nel caso del produttore o fornitore di una parte
componente o di una materia prima, il difetto è
interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui
è stata incorporata la parte o la materia prima o alla
conformità di questa alle istruzioni date dal produttore
che l ha utilizzata.
Onere della prova (art. 8 D.P.R. n. 224/88)
Il danneggiato deve provare:
49
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
il danno;
il difetto;
il nesso causale tra il difetto e il danno.
Pluralità di responsabili
Se più persone sono responsabili del danno tutte sono
obbligate in solido al risarcimento (art. 9 D.P.R. n. 224/88).
Per il riparto si fa riferimento alla gr a vit à de lle e ve n t u a li
colpe, alla e n t it à de lle con se gue n ze che ne sono derivate e
alla dimensione del rischio riferibile a ciascuno.
Colpa del danneggiato
Ex art. 10 D.P.R. n. 224/88 nell ipotesi di con cor so di
colpa del danneggiato il risarcimento è diminuito in relazione
alla gr a vit à de lla colpa e all e nt it à de lle conse gu e n ze che
ne sono derivate.
Il
risarcimento
non
è
dovuto
se
il
danneggiato
era
consapevole del difetto e del relativo pericolo e ciononostante vi
si sia volontariamente esposto.
Danno risarcibile
E risarcibile (art. 11 D.P.R. n. 224/88):
50
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
il
danno
cagionato
dalla
morte
o
dalle
lesioni
personali;
la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa
dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente
destinato
all uso
o
consumo
privato
e
così
principalmente utilizzata dal danneggiato;
il danno a cose per la parte eccedente la misura di 387
euro.
Clausole di esonero della responsabilità
E
nullo
qualsiasi
preventivamente,
patto
nei
che
confronti
escluda
del
o
limiti
danneggiato,
la
responsabilità del produttore (art. 12 D.P.R. n. 224/88).
Responsabilità del fornitore
Ex
art.
4
D.P.R.
n.
224/88
il
fornitore
che
abbia
distribuito il prodotto nell esercizio di un attività commerciale è
responsabile quando il produttore non sia stato in dividua t o o
abbia omesso di comunicare al danneggiato l identità o il
domicilio della persona che gli ha fornito il prodotto.
Pr e scr izion e e de ca de n za (artt. 13 e 14 D.P.R. n.
224/88)
51
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Il diritto al risarcimento si prescrive in t r e a nn i dal giorno
in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere
conoscenza
del
danno,
del
difetto
e
dell'identità
del
responsabile.
Tale diritto è soggetto al termine di decadenza di 1 0 a n ni
dal giorno della messa in circolazione del prodotto.
Responsabilità secondo altre disposizioni di legge
L art. 15 precisa che disposizioni del D.P.R. n. 224/88:
non escludono né limitano i diritti che siano attribuiti
al danneggiato da altre leggi;
non si applicano ai danni cagionati dagli incidenti
nucleari previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n.
1860, e successive modificazioni.
52
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
La responsabilità del professionista
Il professionista intellettuale
Il professionista intellettuale è colui che esercita un attività,
caratterizzata dall impiego di intelligenza e cultura in misura
prevalente rispetto all impiego di lavoro manuale, in piena
autonomia e con fa colt à di sce lt a dei comportamenti da
tenere e dei mezzi tecnici da adottare.
Con t r a t t o d ope r a in t e lle t t ua le
Si tratta del contratto in forza del quale il professionista
assume nei confronti di un altro soggetto l obbligo di eseguire
una prestazione il cui contenuto è di n a t ur a int e lle t t ua le
verso il pagamento di un compenso liberamente pattuito o
determinato secondo le tariffe e gli usi (artt. 2230 e ss. c.c.).
Ele m e n t i de l cont r a t t o d ope r a int e lle t t ua le
Carattere intellettuale della prestazione
Discrezionalità del prestatore d opera nell esecuzione
della prestazione
L obbligazione assunta è generalmente un obbligazione
di mezzi.
Obbligazione di mezzi
Le obbligazioni inerenti l esercizio di un attività professionale
sono di regola obbligazioni di mezzi e non di risultato in quanto
il
professionista,
assumendo
l incarico,
si
im pe gn a
a
53
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
pr e st a r e
la
pr opr ia
ope r a
per
raggiungere
il
risultato
desiderato, non per conseguirlo.
L obbligazione del professionista consiste nel mettere a
disposizion e de l clie nt e la propria diligenza, perizia e
ca pa cit à t e cn ica in vista del raggiungimento di un determinato
risultato utile.
Esempio: l avvocato non si obbliga a vincere la causa,
bensì a compiere tutti gli atti processuali necessari e a fornire al
cliente le conoscenze tecniche che la causa richiede.
Responsabilità del professionista intellettuale
L inadempimento del professionista, non potendo essere
desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile sperato
dal cliente, si concretizza nella violazione dei doveri connessi
allo
svolgimento
dell attività
professionale,
e
cioè
nell inosservanza della diligenza prevista dal 2° co. dell art.
1176 c.c.
Onere probatorio
L orientamento tradizionale ritiene che il creditore debba
fornire la prova dell inadempimento, del danno e del nesso
causale tra inadempimento e danno. Il professionista per
liberarsi dalla responsabilità ha l onere di provare la causa
dell ina de m pim e n t o a lu i non im pu t a bile (forza maggiore,
caso fortuito, problemi tecnici di speciale difficoltà).
Tale orientamento va oggi riletto alla luce dei principi
enunciati nella sentenza della Cass. civ., S.U., 30 ottobre 2001,
n. 13533. La S.C. ritiene, infatti, che il cliente potrà limitarsi a
54
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto,
mentre il professionista è gravato dell onere della prova del
fatto
estintivo
costitutivo
dell avvenuto
adempimento
o
dell esatto adempimento.
In tale prospettiva la distinzione tra prestazioni di facile
esecuzione e prestazioni di particolare difficoltà rileva non quale
criterio di distribuzione della prova, ma per la valutazione del
grado di diligenza, restando a carico del professionista la prova
della particolare difficoltà.
Limitazioni di responsabilità
Ar t . 2 2 3 6 c.c.:
professionist a
problem i
Se la prest azione del
im plicha
t ecnici
di
la
soluzione
speciale
difficolt à,
di
il
prest at ore d opera non risponde dei danni, se
non in caso di dolo o colpa grave
Tale limitazione, tuttavia, riguarda soltanto i casi di colpa
per
imperizia.
Per
i
danni
ricollegabili
a
negligenza
o
imprudenza, il professionista risponde, invece, anche solo per
colpa lieve, anche nel caso in cui la prestazione implichi la
soluzione di problemi tecnici particolarmente difficili12.
12
Da ultimo, v. Cassazione civile, sez. II, 2 marzo 2005, n. 4427: In relazione
alla inosservanza dell'obbligo di esplet are la visura dei regist ri im m obiliari in
occasione di una com pravendit a im m obiliare, il not aio non può invocare la
lim it azione di responsabilit à previst a per il professionist a dall'art . 2236 c.c. con
55
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Problemi tecnici di speciale difficoltà
La nozione di
problema tecnico di speciale difficoltà
è
stata variamente interpretata dalla giurisprudenza.
Un orientamento13 ritiene che la limitazione di responsabilità
di cui all art. 2236 c.c. trovi applicazione solo con riferimento ai
ca si n on su fficie n t e m e n t e st udia t i o sperimentati dalla
scienza o non ancora dibattuti con riferimento ai metodi
terapeutici da seguire.
Altro orientamento14 estende la nozione di speciale difficoltà
a tutti gli interventi che richiedono un a bilit à supe r ior e a
quella professionale media.
riferim ent o al caso di prest azione im plicant e la soluzione di problem i t ecnici di
speciale difficolt à, in quant o t ale inosservanza non è riconducibile ad un'ipot esi di
im perizia, cui si applica quella lim it azione, m a a negligenza o im prudenza, cioè alla
violazione del dovere della norm ale diligenza professionale m edia esigibile ai sensi
del comma 2 dell'art. 1176 c.c., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve .
13
V. Ca ssa zione civile , se z. I I I , 2 fe bbr a io 2 0 0 5 , n . 2 0 4 2 : I n t em a di
responsabilit à del m edico, la lim it azione di responsabilit à alle ipot esi di dolo e colpa
grave di cui all'art. 2236, comma 2, c.c. non ricorre con riferimento ai danni causati
al pazient e per negligenza o im perizia, m a solt ant o per i casi im plicant i risoluzione
di problem i t ecnici di part icolare difficolt à t rascendent i la preparazione m edia o non
ancora sufficient em ent e st udiat i dalla scienza m edica, incom bendo in t al caso al
medico di fornirne la relativa prova .
14
V. Ca ssa zione civile , se z. I I , 2 3 a pr ile 2 0 0 2 , n . 5 9 2 8
La disposizione
dell'art . 2236 c.c., secondo cui quando la prest azione professionale im plica la
soluzione di problem i t ecnici di speciale difficolt à, il professionist a non risponde dei
danni se non in caso di dolo o di colpa grave, deve int endersi nel senso che
l'im pegno int ellet t uale richiest o in t ali casi sia superiore a quello professionale
m edio, con conseguent e presupposizione di preparazione e dispendio di at t ivit à
anch'esse superiori alla m edia; l'onere di dim ost rare la sussist enza di quel " quid
56
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Colpa grave
L orientamento prevalente15 ritiene sussistente la colpa
grave nel caso in cui si verifichi la violazione del livello minimo
di perizia esigibile dal buon professionista.
La giurisprudenza più recente amplia il concetto di colpa
grave
facendovi
rientrare
anche
le
ipotesi
di
mancato
aggiornamento del professionista o i casi di imprudenza per
avere
il
professionista
affrontato
il
caso
senza
adeguate
cognizioni tecniche.
pluris" che pot rebbe com port are una at t enuazione della responsabilit à incom be in
ogni caso sul professionist a .
15
V. Ca ssa zione civile , se z. I I I , 1 5 ge nn a io 2 0 0 1 , n . 4 9 9 :
I n t em a di
responsabilit à professionale la relazione t ra gli art . 1176 e 2236 c.c. è di
int egrazione per com plem ent arit à e non già per specialit à, cosicché vale com e
regola generale quella della diligenza del buon professionist a ( art . 1176, com m a 2)
con riguardo alla nat ura dell'at t ivit à prest at a, m ent re quando la prest azione im plica
la soluzione di problem i t ecnici di part icolare difficolt à opera la successiva norm a
dell'art . 2236 c.c., delim it ando la responsabilit à professionale al dolo o alla colpa
grave .
57
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
La responsabilità del medico
La responsabilità civile del medico nei confronti del
paziente consegue all inadempimento del con t r a t t o d ope r a
intellettuale
e
alla
violazione
dei
dove r i
in e r e n t i
lo
svolgimento della professione medica.
Concorso di responsabilità
Sussiste il cum u lo de lla r e spon sa bilit à cont r a t t u a le e
de lla
r e spon sa bilit à
condotta
extracontrattuale
professionale
del
medico,
quando
oltre
a
l errata
costituire
inadempimento contrattuale, si concretizza in un fatto illecito
causativo di una lesione di diritti assoluti del paziente (es. diritto
alla vita e alla salute).
Errore di diagnosi e prognosi
L inadempimento
può
realizzarsi
tanto
nella
fase
diagnostica, quanto nella fase terapeutica.
L errore, infatti, può verificarsi o quando il medico non
riconosce a causa di negligenza, imprudenza o imperizia i
sintomi di una malattia noti alla scienza ovvero quando non
individua
le
conseguenze
prevedibili,
sulla
base
dei
dati
statistici, della malattia o dell infortunio.
58
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Obbligo di informazione
Il medico è tenuto a fornire al paziente la più completa
informazione in ordine alla diagnosi, alla prognosi, alle
alternative
diagnostico terapeutiche
e
alle
prevedibili
conseguenze delle scelte operate.
Il dovere di informazione rientra tra i dove r i a cce ssor i
all obbligo primario della prestazione medica, il cui adempimento
risulta indispensabile ai fini della corretta esecuzione della
stessa.
L informazione,
propedeutica
rispetto
all eventuale
consenso, dovrà essere chiara, precisa e tener conto della
ca pa cit à
di
e
com pr e nsion e
del
live llo
cu lt u r a le
del
paziente.
Nel caso di prognosi gravi le informazioni dovranno essere
fornite con prudenza e senza escludere elementi di speranza.
Consenso del paziente
Il
consenso
del
paziente
deve
essere
consapevole,
completo e libero, ossia non viziato da errore, violenza e dolo.
Il
consenso,
salvo
i
casi
in
cui
l intervento
sia
particolarmente rischioso, non richiede la forma scritta e può
dedursi da un comportamento concludente che riveli in maniera
inequivoca la volontà di sottoporsi al trattamento sanitario.
59
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Esclusione del consenso
Il consenso non è richiesto tutte le volte in cui il medico si
trovi
ad
intervenire
in
st a t o
di
n e ce ssit à
o
urgenza
(situazione di pericolo attuale di un danno grave alla persona da
lui non volontariamente causata né altrimenti evitabile se non
con il trattamento medico) e non sia possibile ottenere la
manifestazione di volontà del paziente o dei suoi familiari.
Il consenso non è richiesto, inoltre, in tutti i casi in cui in
base ad una va lu t a zione pr ognost ica è certo o è altamente
probabile che il paziente, se fosse stato in condizione di
esprimere validamente il proprio consenso, avrebbe accettato di
sottoporsi al trattamento medico (consenso presunto).
Esempio: Patologia non prevista che si presenta al chirurgo
nel corso di un intervento.
N a t u r a de ll obbliga zione
L obbligazione del medico è generalmente un obbligazione
di mezzi.
In
alcuni
casi,
tuttavia,
il
medico
si
impegna
al
raggiungimento di un determinato risultato
Esempi: a) interventi di chirurgia estetica
b) interventi di sterilizzazione
60
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Colpa del medico
La colpa del professionista deve essere valutata in relazione
al gr a do di difficolt à de ll in t e r ve n t o che il medico è tenuto
ad effettuare sul paziente.
Criteri di valutazione della diligenza
Il medico è tenuto ad un cost a n t e a ggior na m e n t o e deve
conoscere tutti i rimedi che non siano ignoti alla scienza ed alla
pratica.
La
colpa
per
chi
è
in
possesso
del
diplom a
di
specializzazione andrà valutata con riferimento alle cognizioni
di cui deve essere in possesso il medico specialista.
L a r t . 2 2 3 6 c.c. e la
spe cia le difficolt à
in a m bit o
medico
La speciale difficoltà in ambito medico è individuata a volte
nel ca so in su fficie n t e m e n t e st udia t o da lla scie n za e non
dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da seguire, altre
volte nel ca so
ch e
r ich ie de
un
im pe gno
in t e lle t t u a le
superiore a quello professionale medio.
61
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Re sponsa bilit à de ll e nt e ospe da lie r o
Il rapporto che si instaura tra l ente ospedaliero, sia esso
pubblico o privato, ed il paziente ha natura contrattuale.
Contratto di spedalità
La giurisprudenza16 ritiene che l accettazione del malato in
ospedale comporti la conclusione di un con t r a t t o a t ipico di
spedalità in base al quale la struttura assume nei confronti del
paziente oltre all obbligo di cura anche obblighi di protezione e
l obbligo
di
assicurare
l e fficie n t e
or ga n izza zion e
de lla
struttura stessa.
Re sponsa bilit à a u t on om a de ll e n t e ospe da lie r o
Alla
luce
di
quanto
detto,
è
configurabile
una
r e sponsa bilit à cont r a t t u a le 17 dell ente ospedaliero per le
16
V. Ca ssa zion e civile , se z. I I I , 1 4 lu glio 2 0 0 4 , n . 1 3 0 6 6 : I l rapport o che si
inst aura t ra pazient e e casa di cura privat a ( o ent e ospedaliero) ha font e in un
a t ipico con t r a t t o a prest azioni corrispet t ive con e ffe t t i pr ot e t t ivi nei confront i
del t erzo, da cui, a front e dell'obbligazione al pagam ent o del corrispet t ivo ( che ben
può essere adem piut a dal pazient e, dall'assicurat ore, dal S.s.n. o da alt ro ent e) ,
insorgono a carico della casa di cura ( o dell ent e) , accant o a quelli di t ipo " lat o
sensu" alberghieri, obblighi di m essa a disposizione del personale m edico ausiliario,
del personale param edico e dell'apprest am ent o di t ut t e le at t rezzat ure necessarie,
anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze .
17
V. Ca ssa zione civile , se z. I I I , 2 8
m a ggio 2 0 0 4 , n . 1 0 2 9 7 :
L ent e
ospedaliero risponde a t it olo cont rat t uale per i danni subit i da un privat o a causa
della non diligent e esecuzione della prest azione m edica da part e di un proprio
dipendent e. Tale responsabilit à discende dall'art . 1228 c.c., secondo cui il debit ore
62
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
ca r e n ze or ga n izza t ive di medici, assistenti e personale
paramedico.
Tale responsabilità può non essere dovuta ai comportamenti
dei singoli facenti parte dell organizzazione ospedaliera, ma far
capo alla struttura complessivamente organizzata.
Sono considerati casi di responsabilità autonoma della
struttura:
utilizzo di materiale non sterilizzato;
utilizzo di sangue infetto e malattie contratte nei locali
della struttura;
imperizia del personale paramedico;
scambio o rapimento di neonato;
imperfetta ristorazione;
violazione
delle
leggi
sulla
sicurezza
e
in
materia
sanitaria;
suicidio di paziente affidato al reparto psichiatrico.
Responsabilità solidale tra medico e struttura
Se il danno procurato al paziente è imputabile sia al medico
che alla struttura entrambi rispondono in via solidale ex art.
2055 c.c.
che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde dei fatti
dolosi e colposi di questi .
63
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Responsabilità del medico dipendente
Inizialmente la giurisprudenza, ritenendo il medico che
esegue la prestazione estraneo al rapporto contrattuale tra
struttura e paziente, qualificava in termini extracontrattuali la
responsabilità dello stesso per i danni causati da suoi errori
diagnostici o terapeutici.
La
giurisprudenza
più
recente18
supera
l orientamento
precedente, affermando che il cont a t t o socia le che si instaura
tra medico e paziente, connotato dall affidamento che il malato
pone sull esercente una professione protetta, sia idon e o a da r
vita ad un rapporto di natura contrattuale.
Responsabilità del Primario
La giurisprudenza19 ritiene che il primario, sebbene non
possa essere chiamato a rispondere di tutto quanto accade nel
suo reparto, non essendo esigibile un controllo analitico di tutte
le attività terapeutiche che vi si compiono, abbia il dovere di
in for m a r si
su llo
st a t o
di
ogn i
pa zie n t e
ricoverato, di
se gu ir ne il de cor so e di con t r olla r e che le ist r u zion i da t e
dagli altri medici siano corrette ed adeguate.
Tale dovere sussiste anche nel caso in cui il primario abbia
affidato il malato ad un m e dico sot t or dina t o, in quanto
l affidamento determina la responsabilità del medico affidatario
18
A partire dalla sent. Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589.
19
Ex multis v. Cass. civ., sez. III, 26 maggio 2000, n. 6318.
64
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
per gli eventi a lui imputabili che colpiscano il paziente, ma non
e sim e il pr im a r io da ll obbligo di a ssu m e r e le in izia t ive
per
necessarie
provvedimenti
richiesti
da
esigenze
terapeutiche.
At t ivit à d e qu ipe
Nel caso di attività d equipe ciascun componente risponde
della pr opr ia con dot t a . La divisione della responsabilità è
dovuta alla necessità che ciascuno si concentri sul proprio
lavoro, facendo a ffida m e n t o
su lla
pr ofe ssion a lit à
de gli
altri.
Il pr incipio di a ffida m e n t o, tuttavia, non può ope r a r e
quando il caso concreto presenti elementi tali da rendere
prevedibile la negligenza altrui20.
Nell ambito di una equipe medico-chirurgica il m e dico in
posizione infe r ior e , che ritenga che il trattamento terapeutico
disposto dal superiore costituisca un rischio per il paziente o sia
inidoneo alle sue esigenze, è tenuto ad esprimere il proprio
dissenso;
diversamente,
sarà
ritenuto
corresponsabile
dell esito negativo del trattamento terapeutico.
20
V. Cass. pen., sez. IV, 18 maggio 2005, n. 18568.
65
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Cliniche private
In passato, la giurisprudenza riteneva che le cliniche private
non rispondessero dei danni cagionati ai pazienti assistiti presso
le proprie strutture da pe r son a le sa n it a r io n on dipe nde nt e ,
con il quale il paziente avesse instaurato un rapporto dir e t t o e
fiduciario.
La
clinica
rispondeva
solo
dei
danni
derivati
dal
comportamento colposo dei pr opr i dipe n de n t i e dei danni
connessi alla struttura stessa.
La giurisprudenza più recente21 supera tale orientamento,
ritenendo che la casa di cura risponde a t it olo con t r a t t u a le ex
art. 1218 c.c. del danno causato anche nell ipotesi in cui il
medico n on r isu lt i in se r it o n e ll or ga n izza zion e a zie n da le
della casa di cura (Cass. Civ., S.U., 1 luglio 2002, n. 9556).
Onere probatorio
La S.C.22, ai fini della distribuzione dell onere della prova,
distinguendo tra prestazione di facile esecuzione e non, ha
affermato il principio in base al quale se l intervento da cui è
derivato il danno non è di difficile e se cu zion e (interventi di
routine) spetta al medico provare che la prestazione sia stata
eseguita in modo diligente o che gli esiti peggiorativi siano stati
causati da eventi imprevisti o imprevedibili; se, invece, è di
21
Da ultimo, v. Cassazione civile, sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066.
V. Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 16 febbraio 2001, n. 2335; 19 maggio 1999,
n. 4852; 4 febbraio 1998, n. 1127; 30 maggio 1996, n. 5005; 16 novembre 1988,
n. 6220.
22
66
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
pa r t icola r e difficolt à spetta al medico provare la natura
complessa della prestazione ed al paziente quali siano state le
modalità di esecuzione ritenute inadeguate.
Di recente, tuttavia, la Cassazione23, allineandosi alla
sentenza delle S.U. del 30 ottobre 2001, n. 13533 in tema di
onere
della
prova
dell inadempimento
e
dell inesatto
adempimento e mutando l orientamento tradizionale, è giunta
ad affermare che:
il
paziente
che
deduce
l inesatto
adempimento
dell obbligazione sanitaria deve provare il contratto e il
danno
(aggravamento
della
situazione
patologica
o
insorgenza di nuove patologie), limitandosi ad allegare
l inadempimento del sanitario;
il
medico
deve provare
l e sa t t o
a de m pim e nt o.
Più
precisamente, trattandosi di obbligazione di mezzi, in cui
l inadempimento
è
nell adempimento
costituito
della
dal
difetto
prestazione,
il
di
diligenza
sanitario
deve
provare che la prestazione professionale è stata eseguita
in m odo dilige n t e e che gli esiti peggiorativi siano stati
determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
23
V. Cass. civ., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297
67
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
La r e spon sa bilit à civile de ll a vvoca t o
L avvocato stipula con il cliente un con t r a t t o d ope r a
intellettuale che può avere come oggetto:
l espletamento di un mandato alle liti;
la c.d. loca t io ope r is (es. redazione di un contratto
scritto o di un parere).
La responsabilità dell avvocato è per lo più di natura
contrattuale.
Può
configurarsi,
tuttavia,
una
responsabilità
extracontrattuale dello stesso nei confronti dell avversario
dell assistito, del suo difensore e di eventuali altri terzi.
Obbligazione di mezzi
Se il contratto ha per oggetto l espletamento di un
m a n da t o a lle liti l obbligazione dell avvocato si configura come
un obbligazione di mezzi e non di risultato.
L avvocato si im pe gn a a pr e st a r e la pr opr ia ope r a in
m odo dilige n t e per raggiungere il risultato desiderato, ma non
può garantirlo, essendo incerto ed aleatorio l esito del giudizio.
L inadempimento dell obbligazione assunta, pertanto, non
può essere desunto dal mero mancato raggiungimento del
risultato utile cui mira il cliente, ma dalla violazione dei doveri
di dilige n za , inerenti lo svolgimento dell attività professionale
(incuria o ignoranza di norme di legge o violazione del dovere di
informare il cliente in ordine alle questioni di fatto e di diritto
68
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
che rendano difficoltoso il perseguimento di un determinato
interesse).
Obbligazione di risultato
Se il contratto ha per oggetto la r e da zion e
di un
contratto o la for m u la zion e di u n pa r e r e la prestazione
dell avvocato consiste in un obbliga zion e
di r isu lt a t o, in
quanto l opus richiesto realizza di per se stesso l interesse
perseguito dal cliente.
In questi casi il m a n ca t o r a ggiu ngim e n t o de l r isu lt a t o
costituisce inadempimento.
Limitazione di responsabilità
Se la prestazione implica la soluzione di pr oble m i t e cn ici
di spe cia le difficolt à il professionista risponde solo in caso di
dolo o colpa grave (art. 2236 c.c.).
I problemi tecnici di speciale difficoltà sono quelli che
importano un im pe gn o
professionale
medio
con
in t e lle t t ua le
conseguente
superiore a quello
presupposizione
di
preparazione e dispendio di energie anch esse superiori alla
media.
La giurisprudenza è solita individuare un problem a t ecnico
di speciale difficoltà :
nell interpretazione della legge;
nella risoluzione di questioni opinabili;
nella necessità di opporsi ad una soluzione che appare
pacifica.
69
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Criteri di valutazione
Nel valutare la condotta dell avvocato bisogna tener conto
del
fatto
che
egli
gode
di
un ampia
discrezionalità
nell individuazione della linea difensiva da intraprendere.
Un limite a tale discrezionalità, tuttavia, è rappresentato
dal dove r e di in for m a zion e de l clie n t e , e cioè dal dovere di
rappresentare al proprio assistito la linea difensiva che si
intende intraprendere, le possibilità di riuscita della causa, le
difficoltà eventuali, i concreti sviluppi dell affare da lui curato e,
se del caso, sconsigliargli di intraprendere l azione.
Esempio: l avvocato deve informare il cliente del proprio
intendimento di non agire per l intervenuta prescrizione del
diritto (v. Cass. civ, 29 novembre 1973, n. 3298)
Onere probatorio
L orientamento tradizionale ritiene che il cliente ha l onere
di provare la dife t t osa o in a de gua t a pr e st a zion e , il danno
ed il nesso causale tra danno e inadempimento.
L avvocato,
invece,
può
difendersi
provando
l im possibilit à a lu i n on im pu t a bile della e sa t t a e se cu zion e
della prestazione.
70
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Tale orientamento va riletto alla luce dei principi enunciati
dalla sentenza Cass. Civ., S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533, per
cui:
al cliente spetterà provare il contratto e il danno,
limitandosi ad allegare l inadempimento o l inesatto
adempimento;
all avvocato,
dell a vve n ut o
invece,
spetterà
a de m pim e nt o
fornire
o
la
prova
dell esatto
adempimento.
Omissione e accertamento del nesso di causalità
La S.C. ha di recente affermato che il rapporto causale tra
la condotta del professionista e il danno del cliente sussiste
quando l opera dell avvocato, se correttamente e prontamente
svolta, avrebbe avuto se r ie e d a ppr e zza bili possibilit à di
successo24.
Il cliente, quindi, potrà ottenere il risarcimento del danno in
misura proporzionale alle probabilità di successo nella lite
(perdita di chances).
Appello tardivo
Nel caso in cui un avvocato propone tardivamente un atto di
appello, il n e sso ca usa le tra la condotta colposa dell avvocato
e il danno del cliente sussiste solo se si accerta, sia pure in base
a criteri probabilistici, che il gravame, se tempestivamente
proposto, avrebbe avuto successo.
24
V. Cass. civ., 6 febbraio 1998, n. 1286.
71
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Il cliente deve allegare le circostanze che avrebbero portato
ad un esito favorevole del giudizio (es. erroneità della pronuncia
da impugnare, nuovi documenti o altri mezzi di prova).
Prescrizione
La m a n ca t a in t e r r u zion e de lla pr e scr izion e non sempre
comporta l obbligo di risarcire i danni, se viene provato che la
domanda non aveva possibilità di successo.
In ogni caso, il difensore ha il dovere di informare il cliente
della decisione di non interrompere la prescrizione. La violazione
di tale dovere può comportare l obbligo di risarcimento dei
danni.
72
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
La responsabilità civile del notaio
La responsabilità civile del n otaio nei confronti del cliente
ha natura essenzialmente contrattuale, dal momento che tra le
parti sorge un contratto avente ad oggetto l attività che il
professionista si impegna a svolgere nell interesse del cliente.
La responsabilità del notaio, diversamente, ha natura
extracontrattuale verso i terzi non destinatari diretti dell atto.
Obblighi
La
prestazione
del
notaio,
pur
rivestendo
i
caratteri
dell obbliga zion e di m e zzi e non di risultato, non può ritenersi
circoscritta al compito di mero accertamento della volontà delle
parti e di direzione nella compilazione dell atto, estendendosi,
per converso, a tutte quelle ulteriori attività, preparatorie e
successive, funzionali ad assicurare la serietà e la certezza del
rogito e, in particolare, il conseguimento dello scopo tipico del
negozio divisato dalle parti (Cass. civ, sez. II, 28 gennaio 2003,
n. 1228).
Identificazione dei sottoscrittori
L art. 49 della legge notarile dispone che il notaio è tenuto
ad identificare i sottoscrittori valut ando t ut t i gli elem ent i at t i a
formare il suo convincimento .
La ce r t e zza de ll ide nt it à de lla pe r son a non può esser
fondata sul mero controllo dei documenti d identità, ma deve
essere corroborata dalle in da gin i ch e il ca so con cr e t o
73
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
richiede e, se del caso, dall intervento di due fidefacienti (Cass.
civ., sez. I, 19 novembre 1987, n. 85109)
Benefici fiscali
Il notaio è responsabile nei confronti del cliente se n on
garantisce il trattamento fiscale favorevole.
Rientra tra gli obblighi del notaio, ex art. 1176 c.c., prestare
alle
parti
adeguata
assistenza
fiscale,
informandole
dell esistenza in loro favore di eventuali esenzioni fiscali. In
assenza di tale informazione, il notaio è responsabile del danno
causato al cliente in conseguenza della mancata fruizione dei
benefici fiscali, sempre che non sia possibile per il contribuente
ottenere la restituzione dell imposta pagata in eccedenza.
La S.C. ha affermato che versa in colpa pr ofe ssion a le il
notaio il quale provveda alla registrazione di un atto nel termine
ordinario previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, e non nel
più
breve
termine
previsto
per
il
conseguimento
di
un
trattamento fiscale più favorevole (Cass. civ, sez. III, 4 marzo
1981, n. 1254).
Visure ipotecarie e catastali
Rientra tra gli obblighi del notaio, che deve stipulare un
contratto di compravendita immobiliare, lo svolgimento delle
a t t ivit à
a cce ssor ie
e
successive
necessarie
per
il
conseguimento del risultato voluto dalle parti ed, in particolare,
il compimento delle c.d. visu r e ca t a st a li e ipotecarie allo
scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà,
salvo espresso esonero per concorde volontà delle parti, dettata
74
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
da motivi di urgenza o da altre ragioni (v. Cass. civ., sez. II, 2
marzo 2005, n. 4427).
Rientra tra gli obblighi del notaio anche la preventiva
verifica, attraverso le visure, delle risultanze del registro
generale, ove il registro particolare non sia aggiornato, salvo
che, per il numero elevato di formalità da espletare, ciò
costituirebbe un attività eccessivamente onerosa; nel qual caso,
tuttavia, il notaio non può senz altro ritenersi esentato dalla
consultazione del registro generale, ma è tenuto ad avvertire il
cliente che le visure effettuale non sono aggiornate (Cass. civ.,
sez. II, 23 settembre 2003, n. 1330).
Obbligo di trascrizione
Il notaio deve curare che la trascrizione di un atto venga
eseguita nel più br e ve t e r m ine possibile ed è tenuto a
risarcire i danni in caso di ritardo.
Spetta
al
giudice
di
merito,
tenendo
conto
delle
determinanti del caso concreto attinenti sia ai tempi e ai mezzi
di normale impiego per l esecuzione dell iscrizione, sia alle
evenienze non imputabili al notaio, individuare il termine nel
quale quell adempimento deve essere eseguito e stabilire se
l indugio del professionista giustifichi l affermazione della sua
responsabilità verso il cliente (Cass. civ., sez. II, 19 gennaio
2000, n. 566).
75
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Dovere di informazione
Sul notaio grava anche un dove r e di in for m a zione , quale,
ad esempio, il dovere di spiegare, qualora le circostanze lo
richiedano, gli effetti dell atto e di illustrare il significato di
singole clausole ed espressioni (Cass. civ., 26 maggio 1993, n.
5926).
Il coadiutore
Il coadiutore è la persona che viene nominata dalla pubblica
amministrazione su proposta del notaio assente o impedito, per
esercitare temporaneamente le fu n zion i n ot a r ili nello studio
del notaio coadiuvato.
Il not a io coa diuva t o risponde in solido con il coadiutore
per i danni causati da quest ultimo a coloro che richiedono la
prestazione notarile e ai terzi, trattandosi di un rapporto che ha
la natura giuridica di mandato con rappresentanza (Cass. civ.,
sez. III, 25 maggio 1981, n. 3433).
76
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Assicurazione della responsabilità civile
Caratteri generali
Art. 1917 c.c.
Nell assicurazione della responsabilità civile, l assicuratore
è obbligato a tenere indenne l assicurato di quanto questi, in
conseguenza
del
fatto
accaduto
durante
il
tempo
dell assicurazione, deve pagare ad un terzo, in dipendenza della
responsabilità dedotta nel contratto.
Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L assicuratore:
ha la facoltà, previa comunicazione all assicurato, di
pa ga r e
dir e t t a m e n t e
al
danneggiato
l indennità
dovuta;
ha l obbligo di pa ga m e n t o dir e t t o se l assicurato lo
richiede.
L assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in
causa l assicuratore.
Le spese sostenute per resistere all azione del danneggiato
contro l assicurato sono a carico dell assicuratore nei limiti del
quarto della somma assicurata.
77
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una
somma superiore al capitale assicurato, le spe se giu dizia li si
ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del
rispettivo interesse.
Prescrizione
Art. 2952 c.c.
diritto al pagamento
1 anno
dalle singole scadenze
delle rate di premio
altri diritti derivanti
1 anno
dal contratto di ass.
dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui
diritti derivanti dal
2 anni
il diritto si fonda
contratto di riassicuraz.
Nell assicu r a zion e de lla r e sponsa bilit à civile il termine
decorre dal giorno in cui il terzo ha r ich ie st o il r isa r cim e n t o
all assicurato o ha promosso contro questo l azione.
La comunicazione all assicuratore della richiesta del terzo
danneggiato o dell azione da questo proposta sospende il corso
della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia
divenuto
liquido
ed
esigibile
oppure
il
diritto
del
terzo
danneggiato non sia prescritto.
Tale disposizione si applica anche all azione del riassicurato
verso il riassicuratore per il pagamento dell indennità.
78
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Clausole loss occurrence e claims made
Esistono
tre
temporalmente
diversi
criteri
l ambito
di
idonei
operatività
a
circoscrivere
della
garanzia
assicurativa:
a) il primo tiene conto della ca u sa or igin a r ia del danno (act
committed) (art. 1917 c.c.);
b) Il secondo fa riferimento al momento di manifestazione
del danno (clausola loss occurrence);
c) Il terzo, infine, utilizzato nelle ipotesi di clausola claims
made, tiene conto della r ich ie st a di r isa r cim e nt o (la
clausola in questione rappresenta una deroga all art.
1 9 1 7 c.c., in cui la copertura assicurativa opera con
riferimento agli eventi accaduti durante il periodo di
validità temporale della garanzia).
Attualmente
le
polizze
di
responsabilità
civile
sono
impostate secondo i criteri sub b) e c)
79
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Loss occurrence
E operante la polizza efficace al momento in cui il danno si
manifesta anche se la causa originaria dello stesso si sia
verificata in precedenza.
Tale criterio è per lo più utilizzato in materia di RCA.
Claims made
La garanzia è operante per le richieste di risarcimento
presentate per la prima volta all assicuratore du r a nt e
il
periodo di validità della polizza anche se originate da atti e/o
omissioni posti in essere antecedentemente al momento di
stipula della polizza.
Tale clausola è solitamente accompagnata:
da un apposita clausola che de lim it a t e m por a lm e n t e
la ga r a n zia (di solito 2 o 3 anni) ai sinistri accaduti in
precedenza;
da un apposita clausola che estende la copertura
assicurativa anche ai sinistri accaduti durante il periodo di
validità della garanzia, ma denunciati successivamente
(di solito entro 2 anni dalla risoluzione del contratto);
dalla dichiarazione del contraente o dell assicurato con
la quale si attesta di non aver ricevuto in precedenza
80
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
nessuna richiesta di risarcimento e di non essere a
conoscenza di atti o fatti che possano dare luogo a
richieste di risarcimento indennizzabili ai termini di
polizza.
81
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro
Riferimenti normativi
R.D. 17 agosto 1935, n. 1765
Il
decreto
determina
Cost it u zion e de ll I .N .A.I .L.
il
ca r a t t e r e
pubblicist ico
dell assicurazione infortuni e malattie professionali e introduce
principi cardine tuttora al centro del sistema;
D .P.R. 3 0 giugn o 1 9 6 5 , n . 1 1 2 4
Te st o un ico de lle
disposizion i pe r l a ssicu r a zion e obbliga t or ia con t r o gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Rende obbligatorio, per il datore di lavoro, assicurare i
propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
D.Lgs. 2 3 fe bbr a io 2 0 0 0 , n . 3 8 - D isposizion i in m a t e r ia
di a ssicu r a zione con t r o gli in for t u n i su l la vor o e le
malattie professionali
Disciplina l indennizzabilità del da n no biologico patito dal
lavoratore.
82
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Infortunio e malattia professionale
Elementi cost it ut ivi de ll in for t u nio in de nn izza bile
1. Infortunio (evento lesivo accidentale);
2. Causa esterna e violenta;
3. Occasione di lavoro;
4. Eventuali conseguenze patrimoniali.
Ele m e n t i
cost it u t ivi
de lla
m a la t t ia
pr ofe ssion a le
indennizzabile
1. Riconoscimento
della
natura
pr ofe ssion a le
della
malattia da parte dell I.N.A.I.L.
2. Responsabilità del datore di lavoro per:
violazione della normativa antinfortunistica;
violazione dell art. 2087 c.c.
83
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
Ex a r t . 1 0 , l assicurazione esonera il dator e di la vor o
dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.
Nonostante
l assicurazione
predetta,
permane
la
r e sponsa bilit à civile a carico di coloro che abbiano riportato
condanna penale per il fatto dal quale l infortunio è derivato.
Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro
quando
la
se n t e n za
pe na le
stabilisca
che
l infortunio
sia
avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della
direzione o sorveglianza del lavoro.
Ex
art.
1 1 , l I st it ut o
Assicuratore deve pagare le
indennità anche nei casi previsti dall a r t . 1 0 , salvo il dir it t o di
regresso per le somme pagate a titolo d indennità e per le spese
accessorie contro le persone civilmente responsabili.
La
pe r sona
civilm e n t e
r e spon sa bile
deve,
altresì,
versare all Istituto Assicuratore una somma corrispondente al
valore capitale dell ulteriore rendita dovuta.
84
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
La disciplina del D.P.R. n. 1124/65
1. Copre i casi di infortunio e malattie professionali subite
dal dipendente in occasione della pr opr ia a t t ivit à
lavorativa.
2. Esonera, in via generale, il da t or e di la vor o dalla
responsabilità civile per gli infortuni cagionati da un
dipendente ad a lt r i la vor a t or i, ad eccezione dei casi
nei quali l infortunio o la malattia siano imputabili a reati
pe r se guibili d ufficio commessi:
dallo stesso datore di lavoro;
da a lt r i dipe n de n t i preposti alla direzione o alla
sorveglianza del lavoro;
da qualsiasi altro dipendente (Corte Cost. n. 22/67)
Re a t i pe r se gu ibili d ufficio
Omicidio volontario (art. 575 c.p.);
Omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.);
Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
Lesioni personali dolose, che comportino invalidità
permanente o una malattia guaribile in un periodo
superiore a 20 giorni (art. 582, 1° co., c.p.);
Lesioni gravi o gravissime colpose, quando i fatti siano
in violazione di norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all igiene del lavoro con
85
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
conseguente insorgere di malattie professionali (L. n.
689/81).
Conseguenze
INFORTUNIO
Re a t o pe r se gu ibile d u fficio
Condanna penale definitiva
Pe r dit a de ll e son e r o
OBBLIGO DI RISARCIMENTO
REGRESSO INAIL
DANNO DIFFERENZIALE
Al datore di lavoro spetta fare fronte:
1)
all azione di rivalsa dell I.N.A.I.L.;
2)
alle richieste di integrazione de l r isa r cim e n t o
del
danno,
rispetto
a
quanto
corrisposto
dall I.N.A.I.L., da parte:
dell infortunato;
degli aventi causa dell infortunato (caso morte).
86
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Provvedimenti del giudice penale diversi dalla
condanna definitiva
In caso di pr oscioglim e n t o ist r u t t or io, archiviazione,
se nt e n za ist r u t t or ia , patteggiamento, m or t e de l r e o e
amnistia sia l I.N.A.I.L. che il lavoratore possono chiedere
l accertamento del fatto- reato in sede civile.
Qualora lo stesso venga riconosciuto, l I.N.A.I.L. ha diritto al
regresso ed al lavoratore spetta il da nn o diffe r e n zia le ovvero
la differenza monetaria tra valutazione civilistica del danno e
valutazione indennitaria.
Assoluzione del datore di lavoro
L assoluzione del datore di lavoro in sede penale inibisce il
ricorso al giudice civile da parte del lavoratore.
Al
contrario,
l I.N.A.I.L.,
se
non
è
stata
parte
del
procedimento penale, potrà chiedere l accertamento del fattoreato in sede civile e svolgere l azione di regresso.
87
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Pr e scr izion e e de ca de n za de ll a zion e de ll I .N .A.I .L.
Ex
art
112
D .P.R.
1124/ 65,
l azione
di
regresso
dell I.N.A.I.L. si prescrive in tre anni dalla data di passaggio in
giudicato
della
se n t e n za
pe n a le
di
conda n na
o
di
assoluzione del datore di lavoro.
In caso di pr oscioglim e n t o ist r u t t or io, archiviazione,
se nt e n za ist r u t t or ia o patteggiamento, l azione di regresso
dell I.N.A.I.L. deve essere proposta giudizialmente entro il
termine di decadenza di tre anni.
Prescrizione del diritto del lavoratore
Il
diritto
del
lavoratore
al
risarcimento
del
danno
differenziale nei confronti del datore di lavoro è soggetto alla
prescrizione di t r e a nn i, a far tempo dalla data di passaggio
in giu dica t o de l pr ovve dim e n t o pe na le , e al termine di
decadenza di t r e a nn i qualora il procedimento penale si
concluda per m or t e de l r e o, amnistia o pr e scr izion e de l
reato.
88
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38
Riforma dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e malattie professionali:
1. Am plia m e n t o
sogge t t ivo
de lla
cope r t u r a
assicurativa;
2. Pr e vision e spe cifica de ll in for t un io in it in e r e ;
3. Ricon oscim e n t o
de ll in de nn izza bilit à
de l
da nn o
biologico.
1. Ampliamento soggettivo della copertura assicurativa
Il
D.Lgs.
38/00
ha
notevolmente
ampliato
l ambito
soggettivo della tutela infortunistica, ricomprendendovi anche:
i lavoratori dell area dirigenziale (art. 4)
i lavoratori parasubordinati (art. 5)
gli sportivi professionisti (art. 6)
Con riguardo agli sportivi, va rilevato che l art. 51 L. n .
289/02 ha esteso la tutela infortunistica anche agli sportivi
dilettanti (a decorrere dal 1° luglio 2003).
89
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
2. Infortunio in itinere
Con la nuova normativa è stato dato riconoscimento
legislativo
esplicito
al
c.d.
infor t u n io
in
it in e r e ,
ossia
a ll in for t un io occor so a l dipe n de n t e du r a nt e il n or m a le
t r a git t o da ll a bit a zion e a l lu ogo di la vor o e vice ve r sa (art
12).
Principi guida per la risarcibilità dell infortunio in itinere:
a) è necessario che tra il percorso seguito dal lavoratore e
l evento sussista un n e sso di ca u sa lit à : il percorso deve
essere quello normale tra l abitazione e il posto di lavoro;
b) è necessario che tra l itinerario seguito dal lavoratore e
l a t t ivit à
la vor a t iva
sussista
un
nesso
almeno
occasionale; ne consegue che l itinerario non deve essere
scelto dal lavoratore per ragioni personali e che l evento
deve essersi verificato in orari collegabili al lavoro;
c)
l uso dell a u t o pr iva t a da parte del lavoratore deve essere
necessitato ; al riguardo, bisogna tenere conto degli
orari di lavoro e di quelli dei mezzi pubblici: se l orario di
lavoro non è compatibile con l uso dei mezzi pubblici, si
deve
ritenere
necessitato
l uso
dell auto
privata,
a
condizione che la distanza tra abitazione e luogo di lavoro
sia apprezzabile;
d) in ordine alla necessità di utilizzare l auto privata, rilevano
anche
le
con dizion i
pe r sona li
del
lavoratore
(es.
condizioni fisiche che rendano difficoltoso l uso dei mezzi
pubblici).
90
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
3. Indennizzabilità del danno biologico
Il D.Lgs. 38/00 estende la garanzia assicurativa al danno
biologico (art. 13) che:
a) viene definito come la lesione all integrità psicofisica
del lavoratore accertabile mediante una valutazione
medico legale;
b) viene
indennizzato
indipendentemente
dalla
capacità di produrre reddito del danneggiato.
Con la riforma è stato, inoltre, modificato il sistema di
valutazione
e
calcolo
della
r e n dit a
pe r
in va lidit à
permanente.
In base all attuale disciplina:
N e ssun in de nn izzo per gradi di menomazione in fe r ior i a l
6%;
Indennizzo in ca pit a le del solo danno biologico per gradi di
menomazione pa r i o su pe r ior i a l 6 %
ed in fe r ior i a l
16%;
Indennizzo in r e n dit a per gradi di menomazione pa r i o
supe r ior i a l 1 6 % , di cui una quota per danno biologico e
una ulteriore quota aggiuntiva per conseguenze patrimoniali
delle menomazioni.
91
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
Schemi di sintesi
RISARCIMENTI CUI ERA TENUTO IL DATORE DI LAVORO
CIVILMENTE RESPONSABILE PRIMA DELL ENTRATA IN VIGORE
DEL D.LGS. N. 38/00
all I.N.A.I.L.
Il valore capitale della rendita erogata
all infortunato o ai suoi aventi causa
(artt. 10 e 11 D.P.R. 1124/65)
all infortunato o ai suoi aventi causa:
a)
danno biologico
b)
danno morale
c)
r iva lsa I N PS per il va lor e de lla rendita (casi
IP>2/3 della totale)
d)
da nn o
pa t r im on ia le
e cce de n t e
la
rivalsa
INAIL/INPS
e)
ogni altro danno dimostrato
92
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
RISARCIMENTO
CUI
E
TENUTO
IL
DATORE
DI
LAVORO
CIVILMENTE RESPONSABILE DOPO L ENTRATA IN VIGORE DEL
D.LGS. N.N38/00
PATRIMONIALE
valore capitale della
artt. 10 e 11 D.P.R.
1124/65
RIVALSA INAIL
rendita per IP>16%
temporanea
spese diverse
art. 14 L. 222/84
RIVALSA INPS
valore capitale della
rendita per IP>2/3
artt. 2043/2087 c.c.
DANNO
eventuale differenza
DIFFERENZIALE (AL
tra danno civilistico
DANNEGGIATO)
e rivalsa INAIL
MORALE
artt. 2059 c.c e 185 c.p.
D AN N O
SPETTAN TE
AL
LAVORATORE
93
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
SPAGNOLO & ASSOCIATI
La responsabilità civile
STUDIO LEGALE
____________________________
BIOLOGICO
indennizzo INAIL
(capitale e valore
d.lgs. 38/00
RIVALSA INAIL
capitale della
rendita) per danno
biologico dal 6 al
100% di IP
danno biologico da
temporanea
art. 2043 c.c.
EVEN TUALE D AN N O
danno biologico per
BIOLOGICO
IP da 1 a 5%
DIFFERENZIALE
eventuale differenza
tra danno biologico
civilisticamente
determinato per IP
da 6 a 100%
A cura dell Avv. Tiziana Cantarella
94
Settore Ricerca e Formazione
[email protected]
This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
Scarica

Responsabilità civile - Spagnolo & Associati