SP A G N O LO & A SSO C IA TI STUDIO LEGALE RES PO N S A BILITA CIV ILE VADEMECUM PER ORIENTARSI NEL MONDO DELLA R.C. 2005 Settore Ricerca e Formazione www.studiolegalespagnolo.it SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Sommario La Responsabilità . . La Responsabilità civile .4 ..5 - Responsabilità contrattuale .6 - Responsabilità precontrattuale .7 - Responsabilità extracontrattuale ...8 - Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: rapporti e differenze .. 9 La Responsabilità extracontrattuale: funzione e presupposti .13 - Responsabilità oggettiva .20 - Responsabilità aggravata .. - Responsabilità per fatto altrui .. .. .20 . 20 - Responsabilità per gli atti compiuti dall incapace . - Responsabilità dei genitori .21 . ..23 - Responsabilità degli insegnanti .25 - Responsabilità dei datori di lavoro .27 - Responsabilità connesse con una situazione di proprietà, uso e custodia ..29 Danno cagionato da cose in custodia ...... ..29 Danni cagionati dall uso di strade .. 31 Danno cagionato da animali . Danni derivanti da rovina di edifici ..38 - Responsabilità per l esercizio di attività pericolose - Responsabilità nel trattamento dei dati personali - Responsabilità del produttore . 39 . - Responsabilità derivante dalla circolazione stradale La Responsabilità del professionista .36 ..41 .. . . 43 .46 .. ..53 - Responsabilità medica .58 - Responsabilità civile dell avvocato .68 - Responsabilità civile del notaio .73 2 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Assicurazione della responsabilità civile 77 - Caratteri generali .77 - Prescrizione ..78 - Clausole loss occurrence e claims made ..79 Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro 82 - Riferimenti normativi .. .82 - Infortunio e malattia professionale indennizzabili .. .83 - D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Ambito applicativo 84 .. .85 Rapporti tra azione penale e azione civile Prescrizione e decadenza .. . ..86 . .88 - D. Lgs. 38 del 23 febbraio 2000 .89 Ampliamento soggettivo della copertura assicurativa . Infortuni in itinere . Indennizzabilità del danno biologico Schemi di sintesi . ..89 ..90 91 92 3 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ La Responsabilità La responsabilità è la conseguenza di un comportamento antigiuridico, che comporta il dovere, per il soggetto cui essa è attribuita, di sottostare alla sanzione prevista dall ordinamento. Al concetto di responsabilità è strettamente collegato quello di illecito, consistente, in termini generali, in qualunque azione od omissione che violi un comando o un divieto. Dalla diversa natura delle regole violate si distinguono: ILLECITI CIVILI ILLECITI PENALI diversa reazione dell ordinamento RISARCIMENTO DEL DANNO PENA E MISURA DI SICUREZZA 4 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ La Responsabilità civile La r e spon sa bilit à civile consegue alla violazione di un dovere giuridico nell ambito dei rapporti tra privati e comporta la nascita di un obbliga zion e r isa r cit or ia volta alla riparazione del pregiudizi subito dal soggetto danneggiato. Contrattuale Si distingue in Precontrattuale Extracontrattuale 5 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ 1. Responsabilità contrattuale La responsabilità contrattuale consiste nella violazione di un diritto relativo, ossia nell inadempimento di uno spe cifico obbligo precedentemente e volontariamente assunto nei confronti di un altro soggetto. Quando il mancato od inesatto adempimento dipende da cause imputabili al debitore (es.: negligenza, dimenticanza etc.), questi è tenuto al risarcimento del danno. L art. 1218 c.c. stabilisce, al riguardo, una presunzione r e la t iva di r e spon sa bilit à superabile dal debitore attraverso la dimostrazione della non imputabilità dell inadempimento. In altri termini, il creditore deve limitarsi a provare il fatto storico della mancata attuazione del rapporto obbligatorio e l entità del danno sofferto mentre è onere del debitore provare che l inadempimento è dovuto ad una ca usa ogge t t iva a lui estranea (v. caso fortuito, forza maggiore). 6 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ 2. Responsabilità precontrattuale La responsabilità rapporto giuridico, precontrattuale ma solo un non presuppone ge ne r ico obbligo un di correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative contrattuali. Sorge nella fase che precede la stipulazione del contratto e la misura dei danni riparabili è diversa da quella dovuta nell ipotesi di inadempimento di un contratto. L in t e r e sse le so, in caso di responsabilità precontrattuale, non è l interesse alla conclusione del contratto, bensì l interesse a non ricevere menomazioni patrimoniali dal fatto di svolgere t r a t t a t ive cont r a t t u a li in ut ili (interesse negativo). Il da n no r isa r cibile , quindi, comprende: le spese e le perdite connesse strettamente con le trattative (cd. danno emergente ); il vantaggio che la parte avrebbe potuto procurarsi con altre contrattazioni (cd. lucro cessante). La dottrina dominante riconduce tale responsabilità all alveo della responsabilità extracontrattuale. 7 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ 1. Responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) La r e sponsa bilit à e x t r a cont r a t t u a le consegue ad un illecita condotta umana che determina in capo ad un terzo un danno ingiusto; essa consegue alla violazione dell obbligo generale del ne m ine m la e de r e (cioè dell obbligo di non arrecare danno ad altri consociati). Gli elementi dell illecito extracontrattuale sono: la condotta, commissiva o omissiva ; l e le m e n t o sogge t t ivo (dolo o colpa); il danno ingiusto; il nesso di causalità tra il comportamento ed il danno. Presupposto della responsabilità extracontrattuale è l imputabilità, in quanto l autore del fatto deve essere capace d intendere e di volere. Fondamento di tale responsabilità è la colpevolezza, che può comprendere le due distinte ipotesi della colpa e del dolo. Accanto alla regola generale (art. 2043 c.c.), fondata sul principio della colpa, tuttavia, il nostro ordinamento contiene, nel codice civile (artt. 2047 ss. c.c.) e in talune leggi speciali, ipotesi tipiche di responsabilità extracontrattuale in cui si prescinde dalla colpa (cd. r e sponsa bilit à ogge t t iva ) o nelle quali il criterio di imputazione del danno non è mai direttamente la colpa, ma, di volta in volta, l e se r cizio di u n a t t ivit à pe r icolosa , (artt. 2050 e 2054 c.c.), la custodia di cose (art. 2051 c.c.), la pr opr ie t à di a n im a li (art. 2052 c.c.) o di edifici (art. 2053 c.c.) etc. 8 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale E possibile il concorso t r a le du e r e sponsa bilit à quando il comportamento dell agente integri, al tempo stesso, in a de m pim e n t o de ll obbliga zion e a ssun t a e violazione di dir it t i a ssolut i de ll offe so (es. incidente stradale occorso a terzo trasportato)1. 1 V. Ca ssa zion e civile , se z. I I I , 2 6 ot t obr e 1 9 9 8 , n . 1 0 6 2 9 : I n m at eria di responsabilit à derivant e dalla circolazione dei veicoli, l'art . 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei com m i che lo com pongono, principi di carat t ere generale, applicabili a t ut t i i sogget t i che da t ale circolazione com unque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrat t uale ( oneroso o grat uit o) . Consegue che il t rasport at o, indipendent em ent e dal t it olo del t rasport o, può invocare i prim i due com m i della disposizione cit at a per far valere la responsabilit à ext racont rat t uale del conducent e ed il com m a 3 per far valere quella solidale del propriet ario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenut a cont ro la sua volont à ovvero che il conducent e aveva fat t o t ut t o il possibile per evit are il danno. Ove il t rasport o sia avvenut o in base a t it olo cont rat t uale, con l'azione previst a dall'art . 1681 c.c. - che st abilisce la responsabilit à cont rat t uale del solo vet t ore per i sinist ri che colpiscono il viaggiat ore durant e il viaggio - può infat t i concorrere quella extracontrattuale di cui all'art. 2054 c.c. . 9 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale a. Capacità b. Onere probatorio c. Danno risarcibile d. Prescrizione a. Capacità La r e spon sa bilit à con t r a t t u a le presuppone la capacità di agire2 del soggetto. La r e sponsa bilit à e x t r a cont r a t t u a le presuppone la capacità naturale3 dell autore dell illecito. 2 La capacità di agire (art. 2 c.c.) è l idoneità di un soggetto ad acquistare e ad esercitare da solo diritti soggettivi e ad assumere obblighi, cioè l a t t it u dine a creare, modificare, estinguere uno o più rapporti giuridici. Essa si acquista con la m a ggior e e t à (compimento del diciottesimo anno) e si conserva, di regola, fino alla morte. Per il compimento di alcuni atti di natura particolare, la legge talvolta richiede una differente età (v. art. 2, 2° co. c.c.; l. 977/67; art. 84 c.c.). Costituiscono limitazioni di tale capacità: l interdizione e l inabilitazione. La capacità di agire è propria, sia pure entro certi limiti, anche dei soggetti collettivi che la estrinsecano attraverso persone fisiche ad essi legate da un rapporto organico. 3 La capacità naturale si identifica con la capacità di intendere e di volere. Più precisamente, si tratta di quel minim o di a t t it u din e psich ica a rendersi conto delle conseguenze dannose della propria condotta. 10 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ b. Onere della prova Nella r e sponsa bilit à la con t r a t t ua le prova dell adempimento grava sul debitore (art. 1218 c.c). Alla luce di Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 135334 il creditore dovrà provare la fon t e le ga le o negoziale del suo diritto e allegare l in a de m pim e n t o de l de bit or e , il quale dovrà provare l eventuale avvenuto esatto adempimento. Nella r e spon sa bilit à e x t r a cont r a t t u a le , diversamente, l onere della prova è a carico del danneggiato. 4 In particolare, le SS.UU. hanno affermato che in t em a di prova dell inadem pim ent o di una obbligazione, il credit ore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcim ent o del danno, ovvero per l adem pim ent o deve solt ant o provare la font e ( negoziale o legale) del suo dirit t o ed il relat ivo t erm ine di scadenza, lim it andosi alla m era allegazione della circost anza dell inadem pim ent o della cont ropart e, m ent re il debit ore convenut o è gravat o dell onere della prova del fat t o est int ivo dell alt rui pret esa, cost it uit o dall avvenut o adem pim ent o, ed eguale crit erio di ripart o dell onere della prova deve rit enersi applicabile al caso in cui il debit ore convenut o per l adem pim ent o, la risoluzione o il risarcim ent o inadem pim ent o ex art . 1460 c.c. del danno si avvalga dell eccezione di Anche nel caso in cui sia dedot t o non l inadem pim ent o dell obbligazione, m a il suo inesat t o adem pim ent o, al credit ore ist ant e sarà sufficient e la m era allegazione dell inesat t ezza dell adem pim ent o ( per violazione di doveri accessori, com e quello di inform azione, ovvero per m ancat a osservanza dell obbligo di diligenza, o per difform it à quant it at ive o qualit at ive dei beni) , gravando ancora una volt a sul debit ore l onere di dim ost rare l avvenut o esat t o adem pim ent o . 11 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ In particolare, il danneggiato deve provare: il danno il nesso causale tra il fatto e il danno il dolo o la colpa dell autore dell illecito c. Danni risarcibili Nella r e spon sa bilit à con t r a t t u a le , il risarcimento, se l inadempimento è colposo, è limitato ai soli danni che erano prevedibili al momento in cui l obbliga zion e è sor t a (art. 1223 e 1225 c.c.). In caso di e x t r a cont r a t t u a le , r e spon sa bilit à diversamente, sono risarcibili conse gue n za im m e dia t a e tutti i diretta danni della che siano condotta dell agente (art. 2056 c.c.). d. Prescrizione Nella r e sponsa bilit à cont r a t t u a le il diritto al risarcimento dei danni si prescrive nel termine ordinario di 10 anni. Nella r e spon sa bilit à e x t r a con t r a t t u a le , invece, il diritto al risarcimento si prescrive di regola in 5 a n n i. 12 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ LA RESPONSABI LI TA EXTRACON TRATTUALE La responsabilità extracontrattuale (o aquiliana) comporta l obbligo di risarcire il da nn o in giu st o provocato con la propria azione od omissione. Ar t . 2 0 4 3 c.c.: Qualunque fat t o doloso o colposo che cagiona ad alt ri un danno ingiust o obbliga colui che ha com m esso il fat t o a risarcire il danno . Funzione della responsabilità extracontrattuale La responsabilità aquiliana, tradizionalmente intesa quale sa n zione r e pr e ssiva a carico del danneggiante, assume oggi una funzione m eram ente r ipa r a t or ia del danno ingiusto provocato al danneggiato. Quale st r um e nt o di r ie qu ilibr io e conom ico de l da nn o, la responsabilità extracontrattuale mira a solle va r e il da nn e ggia t o da l pe so de l da n no in giu st a m e n t e pa t it o per trasferirlo su chi per legge deve risponderne. 13 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ At ipicit à de ll ille cit o civile Gli illeciti civili, a differenza degli illeciti penali, sono atipici in quanto, ai sensi dell art. 2043 c.c., qu a lun qu e fa t t o doloso o colposo ca gion i a d a lt r i un da nn o in giu st o comporta l obbligo risarcitorio5. Presupposti a. Fatto doloso o colposo b. D anno ingiusto c. N esso di causalità tra il fatto e il danno d. I mputabilità 5 V. Ca ssa zion e pe na le , se z. V, 1 5 se t t e m br e 1 9 9 3 : L'art . 2043 c.c. delinea una fat t ispecie a st rut t ura com plessa, qualificat a dall a t ipicit à de ll ille cit o civile ed indifferent e all'individuazione del crit erio sogget t ivo di im put azione della responsabilit à, poiché t ut t a la norm at iva civilist ica sui fat t i illecit i è ispirat a al principio di equivalenza t ra dolo e colpa in ordine alle conseguenze del fat t o dannoso. Pertanto, è irrilevante stabilire, in relazione all'obbligazione risarcitoria, se un illecit o, font e di responsabilit à civile olt re che penale, sia im put abile a t it olo di dolo ovvero di colpa, poiché in ent ram bi i casi sussist e l'obbligo di risarcire il danno . 14 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ a. Fatto doloso e colposo Il fatto è doloso quando l autore agisce con la coscienza e volontà di cagionare l evento dannoso. In particolare, nella st r u t t u r a de l dolo si distinguono due componenti psicologiche: la rappresentazione, cioè la visione anticipata del fatto illecito (m om e n t o conoscit ivo); la risoluzione, seguita da uno sforzo del volere diretto alla realizzazione del fatto rappresentato (momento volitivo). Il fatto è colposo, invece, quando l evento dannoso non è voluto, ma è cagionato per negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per in osse r va nza di le ggi, regolamenti, ordini o discipline. In relazione al grado di diligenza richiesto si distingue tra colpa: lieve, determinata dalla violazione della diligenza media (art. 1176 c.c.); grave, che deriva dalla inosservanza di quel minimo di diligenza che tutti dovrebbero avere; lievissima, che si ha quando, per legge o per accordo, si pretenda una diligenza superiore alla media. 15 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ b. Danno ingiusto E ingiusto il danno che sia: 1. non iure 2. contra ius 1. Danno non iure Il danno è n on iu r e quando la condotta lesiva non è giustificata dall ordinamento giuridico (inesistenza di una causa di giustificazione). Tra le ca use di giu st ifica zion e che escludono l antigiuridicità del fatto vi rientrano: la legittima difesa (art. 2044 c.c.) lo stato di necessità (art. 2045 c.c.) il conse n so de ll a ve nt e dir it t o (art. 50 c.p.) l esercizio del diritto (art. 51 c.p.) 2. Danno contra ius Il danno è cont r a ius quando la lesione consiste nella violazione di una sit ua zion e giu r idica sogge t t iva meritevole di t u t e la da parte dell ordinamento giuridico (diritti assoluti, diritti relativi, possesso, interessi legittimi, chance ed aspettative). 16 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ c. Il Nesso di causalità soggetto è responsabile se l e ve n t o da n noso è ca usa lm e n t e r icon ducibile , sia in termini materiali che giuridici, alla sua condotta attiva od omissiva. 1. Causalità materiale Perché sussista la responsabilità è necessario che la condotta, secondo un giudizio di regolarità causale, costituisca conditio sine qua non dell evento (artt. 40 e 41 c.p.). Il nesso di causalità è interrotto quando l evento si verifica per il sopravvenire di una causa da sola sufficiente a produrlo (art. 41, 2° co., c.p.) (Es.:ricovero in ospedale di persona ferita e suo decesso causato da incendio del nosocomio). Concorso del fatto colposo del danneggiato Se il fatto colposo della vittima ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l entità delle conseguenze che ne sono derivate (artt. 1227, 1° co. e 2056 c.c.). Pluralità dei danneggiati Se il fatto dannoso è imputabile a più pe r son e tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Chi risarcisce il danno ha regresso contro ciascuno degli altri nella misura determinata dalla gravità della colpa e 17 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ dall entità delle conseguenze che ne sono derivate (art. 2055 c.c.). 2.Causalità giuridica Sono risarcibili solo i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell illecito (artt. 1223 e 2056 c.c.). Il danno è giu r idica m e n t e considerato ca u sa t o dalla dall illecito giurisprudenza quando, pur non essendone conseguenza diretta ed immediata, rientra nel novero delle conseguenze normali ed ordinarie del fatto6. Non sono risarcibili i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l or din a r ia dilige n za (artt. 1227, 2° co. e 2056 c.c.). 6 Ca ssa zion e civile , se z. I I I , 2 fe bbr a io 2 0 0 1 , n . 1 5 1 6 : I n caso di lesioni personali cagionat e da sinist ro st radale at t ribuibile alla responsabilit à di t erzi, il danno subit o dal coniuge della vit t im a prim aria, che, per solidariet à fam iliare, rinunci alla propria at t ivit à lavorat iva per dedicarsi all'assist enza alla vit t im a st essa del sinist ro, si configura com e danno da lucro cessant e diret t o, sia pure di nat ura conseguenziale, a carico di det t o coniuge, che subisce la ingiust a m enom azione della propria sfera pat rim oniale. I n t ale ipot esi, il ne sso di ca u sa lit à del danno m enzionat o rispet t o alla condot t a im put abile si pone in t erm ini di causalit à non già materiale, m a giuridica, secondo l'" id qu od ple r um qu e a ccidit " , post o che il conducent e dell'aut ovet t ura che guidi in m odo im prudent e ben può prevedere che la vit t im a della sua condot t a sia un padre o una m adre di fam iglia, e che, quindi, le conseguenze dell'event o possano essere plurioffensive ( cosiddet t o colpa cosciente) . 18 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Non sono risarcibili, quindi, i danni eziologicamente imputabili ad un comportamento contrario a buona fede del danneggiato. d. Imputabilità L imputabilità consiste nella riferibilità del fatto ad una persona capace di intendere e di volere. Tale capacità, che deve sussistere nel momento in cui viene commesso il fatto, si identifica con l attitudine psichica a r e nde r si con t o condotta e a delle conseguenze dannose della propria de cide r e a ut on om a m e n t e il proprio comportamento. Chi non è imputabile non risponde del danno, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa (art. 2046 c.c.). 19 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ La responsabilità oggettiva Il soggetto risponde per i danni riconducibili al suo comportamento a prescindere dal dolo o dalla colpa sulla base del solo nesso di causalità. Esempi: Responsabilità dei padroni e dei committenti (art. 2049 c.c.) Responsabilità del produttore (D.P.R. n. 224/1988) Responsabilità da cose in custodia (art. 2051) La responsabilità aggravata Si tratta della responsabilità riconducibile ad un soggetto il quale può liberarsene dando la prova positiva di aver fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi del danno. Esempi: Responsabilità dei sorveglianti Responsabilità dei genitori Responsabilità degli insegnanti 20 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ La responsabilità per fatto altrui Rientrano in tale categoria quelle norme (artt. 2047, 2048, 2049 c.c.) che prevedono a carico di un soggetto, legato da un particolare rapporto con il danneggiante, l obbligo le ga le di risarcire i danni provocati dal fatto illecito del medesimo. Re sponsa bilit à pe r gli a t t i com piu t i da ll in ca pa ce In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto (art. 2047 c.c.). Fondamento Il sorvegliante risponde dei danni provocati dall incapace per colpa pr opr ia , ossia per non avere diligentemente sorvegliato l incapace (r e spon sa bilit à pe r fa t t o a lt r u i a t it olo di colpa pe r sona le ). L incapace, quindi, è solo lo strumento attivo del danno. Pr e su ppost i de ll a r t . 2 0 4 7 c.c.: 1. Fa t t o ille cit o compiuto da sogge t t o in ca pa ce di intendere e di volere; 2. Obbligo di sorveglianza dell incapace. 21 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ 1. Fa t t o ille cit o de ll in ca pa ce di in t e n de r e e di vole r e La responsabilità ex art. 2047 c.c. presuppone che il danno sia arrecato dall incapace mediante un fatto obbiettivamente illecito. Il danno deve colpire un terzo e non l incapace stesso. 2. Obbligo di sorveglianza L obbligo di sorveglianza sorge o in virtù di un vincolo giuridico (ossia in ragione della qualità, ufficio o specifica attività professionale) o per libe r a sce lt a del soggetto il quale accogliendo l incapace nella sua sfera personale e familiare, assume il com pit o di pr e ve n ir e che il comportamento di questi possa arrecare ad altri nocumento. Prova liberatoria Il sorvegliante per evitare l imputazione di responsabilità per il fatto illecito dell incapace, ex art. 2047 c.c., deve provare che il fatto dannoso era inevitabile nonostante il diligente esercizio del dovere di sorveglianza o che non è stato possibile impedirlo per legittimo impedimento. Equo indennizzo Il danneggiato che non ottiene dal sorvegliante il risarcimento del danno può chiedere che il giudice condanni l incapace a corrispondere un e quo in de nn izzo (art. 2047, 2° co., c.c.) 22 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ La responsabilità dei genitori I genitori o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli m in or i non emancipati o delle pe r son e sogge t t e a t ut e la che abitano con essi, se non provano di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048 c.c.). Fondamento I genitori o il tutore rispondono del fatto illecito del minore a titolo di colpa pe r sona le perché rientra nei compiti che la legge gli impone quello di e vit a r e il com pim e n t o di ille cit i da parte dei figli o dei soggetti sottoposti a tutela. Presupposti: 1 . Danno pr ovoca t o da m in or e non emancipato che sia capace di intendere e di volere o da soggetto sottoposto a tutela. L art. 2048 c.c. si applica nei soli casi in cui il minore cagioni ad altri un dann o in giu st o e non nell ipotesi in cui egli si procuri una lesione. 2 . Rapporto di coabitazione con i genitori o il tutore. E necessario che il minore sia convivente con il soggetto responsabile. La coabitazione viene meno quando il minore abbia stabilmente lasciato la casa familiare sottraendosi così ad ogni possibilità di controllo e vigilanza. 23 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Prova liberatoria La prova liberatoria consiste nella prova di n on a ve r pot u t o im pe dir e il fa t t o, ossia nella prova di aver impartito una e duca zione a de gua t a alle proprie condizioni sociali e familiari e di aver operato una vigila n za a de gua t a all età e al grado di maturità del soggetto. La giurisprudenza prevalente7 ritiene che l inadeguatezza dell educazione impartita e della vigilanza esercitata possa essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fa t t o ille cit o, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore. 7 V. tra le altre, Ca ssa zione civile , se z. I I I , 2 9 m a ggio 2 0 0 1 , n . 7 2 7 0 : L'inadeguat ezza dell educazione im part it a e della vigilanza esercitata su un minore, fondam ent o della responsabilit à dei genit ori per il fat t o illecit o dal suddet t o com m esso, può esser rit enut a, in m ancanza di prova cont raria, dalle m odalit à dello st esso fat t o illecit o, che ben possono rivelare il grado di m at urit à e di educazione del m inore, conseguent i al m ancat o adem pim ent o dei doveri incom bent i sui genitori, ai sensi dell'art. 147 c.c. 24 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ La responsabilità degli insegnanti I precettori e coloro che in se gn a n o un m e st ie r e o un arte sono responsabili del danno cagionato da fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, se non provano di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048, 2° co. c.c.). Fondamento Gli insegnanti e tutti coloro che per incarico pubblico o privato impartiscono un insegnamento rispondono del fatto illecito dei loro allievi per colpa pr opr ia , ossia per n on a ve r osservato il proprio dovere di vigilanza. Presupposti 1. Fa t t o ille cit o de ll a llie vo o apprendista. L art. 2048, 2° co., c.c. presuppone un fatto illecito, ossia un fatto che procuri danni a un terzo. Se il danno è procurato dall allievo a se st e sso la responsabilità della scuola o dell insegnante ha natura contrattuale (Cass. Civ., S.U., n. 9346/02)8. 8 V. Ca ssa zion e civile , se z. u n ., 2 7 giugno 2 0 0 2 , n . 9 3 4 6 : Nel caso di danno arrecat o dall'allievo a se st esso, la responsabilit à dell'ist it ut o scolast ico e dell'insegnant e non va ricondot t a nell'am bit o della responsabilit à ext racont rat t uale, bensì in quello della responsabilit à cont rat t uale, con conseguent e applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. . 25 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ 2. Dovere di vigilanza. Il dovere di vigilanza varia in relazione al gr a do di maturazione degli alunni. La giurisprudenza ritiene che con l avvicinarsi degli alunni all e t à de l pie n o disce r nim e nt o, l espletamento del dovere di vigilanza non richiede la cont inua pr e se n za degli insegnanti purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi Prova liberatoria La prova liberatoria consiste nella dimostrazione di aver adottato in via pr e ve n t iva le m isu r e or ga n izza t ive idon e e ad evitare il fatto illecito. Occorre la dimostrazione che è stata esercitata una sorveglianza idonea ad impedire il fatto e cioè correlata al grado di prevedibilità di quanto può accadere. 26 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ La responsabilità dei datori di lavoro I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro allievi e commessi nell esercizio delle incombenze a cui sono adibiti (art. 2049 c.c.). Fondamento L art. 2049 c.c. prevede una forma di responsabilità oggettiva per fatto altrui, indipendente, cioè, dalla colpa del soggetto responsabile. Il fondamento di tale responsabilità viene rinvenuto nel principio secondo cui chi si appropria dell attività lavorativa altrui deve rispondere delle conseguenze dannose derivanti dall attività stessa. Presupposti 1.Rapporto di preposizione Con il rapporto di preposizione un soggetto si appropria de ll a t t ivit à a lt r u i. Esso va riconosciuto non solo in presenza di un rapporto contrattuale, ma anche effettuale che leghi due soggetti dei quali uno esplichi, in posizion e di subor din a zion e , un attività per conto dell altro, il quale conservi un pot e r e di dir e zione e di sorveglianza sulla condotta del primo. 27 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ 2.N e sso di occa siona lit à n e ce ssa r ia tra m a n sion i affidate e fatto illecito del preposto E necessario un collega m e nt o fu nzion a le tra lo svolgimento dell incarico e l evento lesivo, nel senso che le mansioni e possibile o le incombenze comunque affidate agevolato devono il aver reso comportamento produttivo del danno9 . 9 V. Ca ssa zion e civile , se z. I I I , 2 2 m a ggio 2 0 0 1 , n . 6 9 7 0 : La responsabilit à indiret t a di cui all'art . 2049 c.c. per il fat t o dannoso com m esso da un dipendent e post ula l'esist enza di un rapport o di lavoro ed un collegam ent o t ra fat t o dannoso del dipendent e st esso e m ansioni da quest i esplet at e, senza che sia, all'uopo, richiest a la prova di un vero e proprio nesso di causalit à, risult ando sufficient e, viceversa, l'esist enza di un rapport o di cd. " occasionalit à necessaria" , da int endersi nel senso che l'incom benza svolt a abbia det erm inat o una sit uazione t ale da agevolare e r e n de r e possibile il fa t t o ille cit o e l'e ve n t o da n n oso, e ciò anche se il dipendent e abbia operat o olt re i lim it i delle sue com pet enze, o persino t rasgredendo gli ordini ricevut i, purché sem pre ent ro l'am bit o delle proprie mansioni . 28 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Responsabilità connesse con una situazione di proprietà, uso, custodia Rientrano in tale categoria quelle norme (artt. 2051, 2052, 2053 c.c.) che prevedono a carico di un soggetto che si trova in un r a ppor t o qua lifica t o con la cosa l obbligo di risarcire i danni provocati da quest ultima. D anno cagionato da cose in custodia Ciascuno è responsabile del danno cagionato da cose che ha in cu st odia , salvo che provi il ca so for t u it o (art. 2051 c.c.). Fondamento L orientamento prevalente afferma la n a t u r a ogge t t iva della responsabilità del custode perché, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente l esistenza di un m e r o n e sso di causalità tra la cosa in custodia e il danno. Nessuna rilevanza, a tal fine, assume il comportamento del custode, il quale, per andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare l esistenza del fortuito. 29 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Presupposti 1. Rapporto di custodia Ha la custodia della cosa chi esercita un e ffe t t ivo pot e r e fisico su di essa, cui inerisce il dove r e di cont r ollo e di vigilanza in modo da impedire che essa produca danni a terzi. 2. Relazion e dir e t t a t r a cosa in cust odia e d e ve n t o dannoso Il danno deve verificarsi nell ambito del dinamismo conn a t ur a t o a lla cosa o dallo sviluppo di un a ge nt e da n noso sorto nella cosa, anche se provocato da elementi esterni. Prova liberatoria Per liberarsi da responsabilità il custode dovrà dimostrare il ca so for t u it o, ossia l esistenza di una ca u sa im pr e vist a ed in e vit a bile e st r a n e a a lla sua con dot t a (anche il fatto del terzo o la colpa del danneggiato) idonea a interrompere il nesso causale tra cosa e danno. 30 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Danni cagionati dall uso di strade La Pubblica Am m in ist r a zion e è tenuta alla esecuzione e manutenzione delle opere pubbliche per e vit a r e da n n i a ll u t e n t e delle strade. Tale attività rientra nella piena discrezionalità della P.A. Limite al potere discrezionale della P.A. Nell attività di costruzione e manutenzione di opere pubbliche il potere discrezionale della P.A. trova un limite sia nelle n or m e di le gge , regolamentari e tecniche, sia nelle r e gole di com un e pr ude n za e diligenza ed, in particolare, nella norma primaria e fondamentale del neminem laedere . Obblighi della P.A. In applicazione del principio del neminem laedere la P.A. è tenuta a far si che il bene demaniale n on pr e se n t i pe r l u t e n t e u na sit ua zion e di pe r icolo occu lt o che dia luogo alla c.d. insidia o trabocchetto. Insidia o trabocchetto L insidia o trabocchetto ricorre quando lo stato dei luoghi è caratterizzato dal duplice e concorrente requisito: non visibilità oggettiva del pericolo non prevedibilità soggettiva dello stesso 31 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Regime giuridico La giurisprudenza ha ritenuto inapplicabile la disciplina di cui all art. 2051 c.c. alla P.A. nel caso in cui sul bene demaniale di sua proprietà n on possibile , sia per la notevole estensione e per le modalità di uso ge n e r a le e diretto degli utenti, un cont inu o e d e ffica ce cont r ollo idoneo a impedire l insorgere di situazioni di pericolo. Onere della prova Il ha danneggiato l onere di provare l esistenza de ll insidia ed il nesso causale tra essa ed il danno. Generalmente, la giurisprudenza non richiede la prova de lla colpa dell ente proprietario o concessionario della strada, ritenendola in re ipsa. Insidia e concorso di colpa del danneggiato La giurisprudenza ha per lungo tempo ritenuto inapplicabile il concorso di colpa del danneggiato all ipotesi di responsabilità della P.A. per i danni da insidia ritenendo l art. 1227 c.c. espressione del principio di autoresponsabilità. Si è affermato, integralmente quest ultimo infatti, alla P.A. caso, egli o che al il fatto è danneggiato abbia diritto ad imputabile o senza che, in alcun tipo di risarcimento. La giurisprudenza recente ha sostenuto, invece, l applicabilità dell a r t . 1 2 2 7 c.c. all ipotesi di insidia in quanto la norma non sarebbe espressione del principio di autoresponsabilità, ma del principio di ca u sa lit à per cui al 32 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile (Cass. Civ., n. 17152/02)10. Danni ad utenti di autostrade La giurisprudenza ha ritenuto inapplicabile l a r t . 2 0 5 1 c.c. nei confronti della P.A. proprietaria dell autostrada o del concessionario della medesima, poiché l estensione dell autostrada è tale da non consentire una vigilanza e un controllo idonei ad evitare l insorgenza di situazioni di pericolo. Il danneggiato potrà agire per il risarcimento ex a r t . 2 0 4 3 c.c. (v. Cass. Civ., sez. III, 4 dicembre 1998, n. 12314). La r e spon sa bilit à con t r a t t u a le de ll e nt e pr opr ie t a r io o conce ssion a r io de ll a u t ost r a da Un indirizzo giurisprudenziale più recente ha affermato la natura contrattuale della responsabilità del gestore in quanto il pedaggio costituisce un prezzo pubblico per 10 la m essa a Cassazione civile, sez. III, 3 dicembre 2002, n. 17152: La sussistenza della responsabilit à della p.a. per i danni da insidia o t rabocchet t o st radale ( cioè per avere colposam ent e creat o una sit uazione ogget t ivam ent e pericolosa e sogget t ivam ent e im prevedibile) non è incom pat ibile con la possibilit à che una concorrent e condot t a colposa della vit t im a cont ribuisca alla produzione del danno. Ne consegue che l'accert am ent o della im prevedibilit à del pericolo non esclude a priori l'afferm azione della corresponsabilit à del danneggiat o, ex art . 1227 com m a 1 c.c. I l relat ivo accert am ent o, t ut t avia, è affidat o al giudice del m erit o, ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato . 33 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ disposizione di un bene o di un opera già com piut am ent e realizzat i per fini di int eresse generale (Cass. Civ., sez. III, 13 gennaio 2003, n. 298). Regime giuridico Il nuovo indirizzo giurisprudenziale afferma che per le autostrade, destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è ammissibile l apprezzamento sull effettiva possibilit à di con t r ollo e di vigila n za con conseguente configurabilità del rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. L art. 2051 c.c., quindi, si applicherà nell ipotesi di situazioni di pe r icolo im m a ne n t e connesse alla struttura de ll a u t ost r a da . Si applicherà, invece, l art. 2043 c.c. (insidia) nell ipotesi di situazioni di pe r icolo pr ovoca t e da gli u t e nt i o da una r e pe n t in a e im pr e ve dibile a lt e r a zion e de lle cose , che non consenta all ente proprietario di rimuovere o segnalare la situazione di pericolo. Cassazione Civile n. 19653/2004 e art. 2051 c.c. La S.C. con sentenza n. 19653/04, superando il precedente orientamento, de ll a r t . ha 2051 pa t r im on ia le affermato c.c. nel di n ot e vole l a pplica bilit à ca so di be n e ge n e r a lizza t a de m a n ia le o e st e n sion e , in quanto queste caratteristiche rilevano solo come circostanze che possono assumere rilievo, previa valutazione del caso concreto, ai fini dell individuazione del ca so for t u it o e cioè dell onere che la 34 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ P.A. deve assolvere per sottrarsi a responsabilità ai sensi dell art. 2051 c.c. La Cassazione, inoltre, con la medesima sentenza, ha affermato che il danneggiato, allorquando invochi la responsabilità di cui all art. 2051 c.c. contro una P.A. per un danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto a uso generale, non è on e r a t o da lla dim ost r a zion e della verificazione del danno in conseguenza dell esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente dell e ve n t o da nn oso e del n e sso ca u sa le tra esso e la cosa11. 11 Ca ssa zione civile , se z. I I I , 1 ot t obr e 2 0 0 4 , n . 1 9 6 5 3 : È configurabile, a carico della p.a. ( o del gest ore) , una responsabilit à ex art . 2051 c.c. allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso risulti adibito all'uso generale e diret t o della collet t ivit à ( anche per il t ram it e di pagam ent o di una t assa o di un corrispet t ivo) e si present i di not evole est ensione, ipot esi che com unque non è ravvisabile ove si t rat t i di edificio. Tali carat t erist iche del bene, quando ricorrano congiunt am ent e, rilevano solt ant o com e circost anze, le quali - in ragione dell'incidenza che abbiano pot ut o avere sull'esplet am ent o della vigilanza connessa alla relazione di cust odia del bene ed avut o riguardo alle peculiarit à dell'evento - possono assum ere rilievo, sulla base di una specifica e adeguat a valut azione del caso concret o, ai fini dell'individuazione del caso fort uit o e, quindi, dell'onere che la p.a. ( o il gest ore) deve assolvere per sot t rarsi alla responsabilit à, una volt a che sia dim ost rat a l'esist enza del nesso causale . (Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., in relazione alle lesioni riportate da una donna inciampata, lungo il percorso di uscita da un palazzetto dello sport, nella pavimentazione in gomma che presentava una sporgenza anomala non segnalata nè transennata). 35 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Danno cagionato da animali Il proprietario di un animale o ch i se n e se r ve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall animale, sia che fosse sotto la sua custodia , sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il ca so for t u it o (art. 2052 c.c.). Ambito di applicazione Tutti gli animali siano essi domestici, randagi o feroci rientrano nella previsione dell art. 2052 c.c. Il danno cagionato dalla fa un a se lva t ica , appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato ex legge 27 dicembre 1977, n. 968, è risarcibile alla stregua dei principi di cui all a r t . 2 0 4 3 c.c. e non in base alla presunzione stabilita nell art. 2052 c.c. Presupposti: 1.Rapporto di custodia. Ai sensi dell art. 2052 c.c. è responsabile chi, avendo la piena ed e sclusiva dispon ibilit à di fa t t o dell animale, è in grado di prevenire e controllare i pericoli inerenti all uso. Se nessun soggetto ha un potere d uso dell animale la custodia incombe sul proprietario. 36 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ 2. D a nn o pr odot t o da fa t t o pr opr io de ll a n im a le . Il danno deve essere riconducibile a fatto proprio dell animale, secundum o cont ra nat uram , comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dell animale a pr e scinde r e da ll a gir e de ll u om o. Prova liberatoria Il custode dell animale può liberarsi da responsabilità fornendo la prova del ca so for t uit o, costituito da un fattore esterno (anche il fatto del terzo o la colpa del danneggiato) che deve presentare i caratteri dell imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità. 37 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ D a nn i de r iva n t i da r ovina de ll e dificio Il proprietario di un edificio o di a lt r a cost r u zion e è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a dife t t o di m a n ut e n zion e o a vizio di costruzione (art. 2053 c.c.) Presupposti 1. Danno da rovina di una costruzione Per rovina si intende qualsiasi disgregazione, sia pure limitata, degli e le m e n t i st r u t t u r a li della costruzione o degli e le m e n t i a cce ssor i in essa st a bilm e n t e incor por a t i dalla quale possa derivare un danno a terzi. 2. Titolarità del diritto di proprietà sulla costruzione Responsabile è chi risulta essere proprietario della costruzione al momento del verificarsi del danno. La norma viene estesa in via analogica a coloro che hanno un dir it t o r e a le di godim e nt o sull edificio, che comporti l obbligo di manutenzione sul medesimo, quale l usufrutto, l uso e l abitazione. Prova liberatoria La responsabilità può essere superata solo con la prova che l evento non sia da attribuire a vizio di cost r u zion e o a dife t t o di m a nu t e n zion e e, quindi, con la prova del caso fortuito, della forza maggiore o di altri fatti posti in essere da un terzo o dallo stesso danneggiato. 38 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Re sponsa bilit à pe r l e se r cizio di a t t ivit à pe r icolose Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un a t t ivit à pe r icolosa , per sua natura o per la natura dei m e zzi a dope r a t i, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (art. 2050 c.c.). Fondamento La norma si basa sul principio secondo cui chi pone in essere un attività pericolosa deve organizzarla preventivamente secondo m oda lit à idon e e a d e vit a r e che la pe r icolosit à si t r a duca in da nn o. L adozione di tali misure rappresenta lo sforzo di diligenza reputato normale in relazione alle caratteristiche dell attività svolta (se l onere di diligenza non è stato rispettato si presume la colpa del danneggiante). Presupposti 1. Attività pericolosa Costituiscono attività pericolose quelle così qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, nonché quelle che comportano una r ile va n t e possibilit à de l ve r ifica r si de l da nn o, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati. Esempi: Lavori eseguiti su pubblica strada Attività farmaceutica 39 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Produzione e distribuzione di gas in bombole Gara motociclistica 2. D a nn o de r iva n t e da ll e se r cizio di un a t t ivit à pericolosa E necessario che il danno sia riconducibile all esercizio dell attività pericolosa, nel senso della imprescindibilità del r a ppor t o di derivazione del danno dallo svolgimento de ll a t t ivit à . Prova liberatoria La prova liberatoria consiste nella pr ova posit iva di aver a dot t a t o t ut t e le m isu r e offe r t e da lla t e cnica a t t e a d im pe dir e l e ve nt o da nnoso. Il fatto del terzo o del danneggiato può produrre effetti liberatori solo se la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere il nesso causale tra attività pericolosa ed evento. Natura oggettiva della responsabilità ex art. 2050 c.c. La Corte di Cassazione con sentenza 4 maggio 2004, n. 8457 qualifica per la prima volta la responsabilità ex art. 2050 c.c. quale r e spon sa bilit à ogge t t iva , in cui non rileva la colpa di chi ha posto in essere l attività pericolosa. Secondo tale impostazione, la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno opera sul piano del nesso eziologico quale causa di esclusione della responsabilità del danneggiante, pari al caso fortuito. 40 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Responsabilità nel trattamento dei dati personali Chiunque ha dir it t o a lla pr ot e zion e de i da t i pe r sona li che lo riguardano (art. 1 d.lgs.196/03). Modalità del trattamento (art. 11 d. lgs. n. 196/03) I dati personali oggetto di trattamento devono essere: trattati in modo lecito e corretto; raccolti e registrati secondo scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e se necessario aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l identificazione dell interessato e per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. Danni derivanti dal trattamento dei dati personali Il trattamento dei dati personali effettuato in violazione delle norme di legge per esso previste comporta l obbligo di risarcire i da n n i pa t r im on iali e n on pa t r im on ia li ai sensi dell art. 2050 c.c. (art. 15 d. lgs. 196/03) 41 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Prova liberatoria L aver considerato l attività di trattamento dei dati personali quale a t t ivit à pe r icolosa , ai sensi dell a r t . 2050 c.c., comporta che il danneggiante per liberarsi da ogni responsabilità dovrà dimostrare di aver adottato t u t t e le ca ut e le idon e e a d evitare il danno. Misure idonee ad evitare danni Sono reputate misure idonee ad evitare il danno: il rispetto delle prescrizioni impartite dal Garante al titolare del trattamento; l osservanza delle modalità di trattamento; il rispetto dei requisiti dei dati di cui all art. 11 d.lgs. n. 196/03; l osservanza delle disposizioni dei codici deontologici e di buone condotta di cui all art. 12 d.lgs. 196/03. 42 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Responsabilità derivante dalla circolazione stradale Il conducente di un ve icolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054 c.c.). Presupposti 1. Circolazione del veicolo Per circolazione deve intendersi il transito, la fermata o la sosta dei veicoli in determinati spa zi a pe r t i a lla cir cola zione , a prescindere dalla qualificazione pubblica o privata dell area. 2. D anno derivante da circolazione stradale Il danno deve presentarsi come conseguenza immediata e diretta del fatto di un veicolo in circolazione e deve intendersi come conseguenza normale della stessa secondo un calcolo di regolarità statistica. Prova liberatoria Il conducente deve dimostrare l inevitabilità del fatto dannoso, ossia che il danno si è prodotto per ca usa e sclusiva dell a lt r o conduce n t e o dello stesso danneggiato ovvero per caso fortuito o forza maggiore. 43 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Caso fortuito Per caso fortuito si intende l avvenimento improvviso ed esorbitante dalla normalità dei com por t a m e nt i u m a n i che non consenta alcuna manovra per evitare il danno e che costituisca l unica causa cui sia ricollegabile l evento. A titolo esemplificativo, non rientrano nel caso fortuito la presenza di fango, ghiaccio o macchie di olio sul manto stradale. Scontro tra veicoli Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Per scontro si intende la collisione m a t e r ia le tra veicoli, ossia qualsiasi urto che avvenga sia frontalmente, sia di fianco, sia da tergo tra due veicoli in movimento o tra uno in moto e uno fermo. La presunzione di eguale concorso a carico dei conducenti opera anche nel caso in cui uno dei veicoli non abbia riportato danni (Corte Cost. n. 205/1972). Prova contraria La presunzione è superata ove risulti provata la diversa m isu r a de l concor so ovvero il com por t a m e nt o colposo e sclu sivo di u no solo de i con du ce n ti (per avere l altro fatto tutto il possibile per evitare il danno ed essersi esattamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza). 44 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Re sponsa bilit à de l pr opr ie t a r io, de ll u su fr ut t u a r io e de ll a cqu ir e n t e con pa t t o di r ise r va to dominio. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l usufruttuario o l acquirente con patto di riservato dominio è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà (art. 2054, 3° co., c.c.). Fondamento La norma prevede una ipotesi di r e spon sa bilit à pe r fa t t o altrui mirante generica del a r a ffor za r e danneggiato, la ga r a n zia nell ipotesi di pa t r im on ia le non sufficiente solvibilità del conducente. Prova liberatoria La prova liberatoria consiste nella dimostrazione che il veicolo ha circolato contro la volontà del proprietario. Non basta la prova di un mancato generico consenso all uso del veicolo da parte di altri, ma è necessaria la prova dell adozione dei mezzi idonei ad evitare la messa in circolazione del veicolo stesso. 45 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ La responsabilità del produttore In via contrattuale: Art. 1490 e ss. c.c. responsabilità contrattuale del venditore in relazione ai vizi della cosa venduta. In via extracontrattuale: Art. 2043 c.c. - responsabilità aquiliana del produttore (con onere della prova a carico del danneggiato); Artt. 2049 2051 c.c. responsabilità per danni derivanti da e r r or i de gli a dde t t i alla fabbricazione o al controllo o da ca t t ivo fun ziona m e n t o de i macchinari; D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 e D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 25 responsabilità per danni da prodotti difettosi. Prima del D.P.R. n. 224/88 Contrattuale art. 1490 e ss. c.c. Extracontrattuale art. 2043 e ss. c.c. 46 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 Il produttore è responsabile del danno cagionato dai difetti del suo prodotto (art. 1) Fondamento La responsabilità dall accertamento della del colpa, produttore, rappresenta svincolata un ipotesi di r e sponsa bilit à ogge t t iva . Essa, tuttavia, è temperata dalle prove di esonero di cui all art. 6 D.P.R. n. 224/88. Definizione di prodotto Ex art. 2 D.P.R. n. 224/88, come modificato dal D.lgs. n. 25/01, è prodotto: ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile; l elettricità; i prodotti agricoli del suolo e quelli dell allevamento, della pesca e della caccia (anche se non hanno subito trasformazioni). Definizione di produttore Ex art. 3 D.P.R. n. 224/88, come modificato dal D.lgs. n. 25/01, è produttore: il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente; il produttore della materia prima; 47 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ l agricoltore; l allevatore; il pescatore; il cacciatore; chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla confezione; chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, importi nella Comunità Europea un prodotto per la vendita, la locazione, la locazione finanziaria, o qualsiasi altra forma di distribuzione; chi si presenti come importatore nella Comunità europea apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione. Prodotto difettoso Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può le git t im a m e nt e a t t e n de r e ovvero la sicurezza offe r t a n or m a lm e n t e dagli altri esemplari della stessa serie (art. 5 D.P.R. n. 224/88). Per giudicare la difettosità bisogna tener conto di tutte le circostanze, tra cui: il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze; l uso cui il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti ragionevolmente prevedibili; 48 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ il tempo in cui il prodotto è messo in circolazione. Cause di esclusione della responsabilità Ex art. 6 D.P.R. 224/88 la responsabilità è esclusa se: il produttore non ha messo il prodotto in circolazione; il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione; il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell esercizio della sua attività professionale; il difetto è dovuto alla obbligatoria conformità ad una norma giuridica o ad un provvedimento vincolante; lo stato di conoscenze scientifiche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto difettoso; nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o la materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che l ha utilizzata. Onere della prova (art. 8 D.P.R. n. 224/88) Il danneggiato deve provare: 49 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ il danno; il difetto; il nesso causale tra il difetto e il danno. Pluralità di responsabili Se più persone sono responsabili del danno tutte sono obbligate in solido al risarcimento (art. 9 D.P.R. n. 224/88). Per il riparto si fa riferimento alla gr a vit à de lle e ve n t u a li colpe, alla e n t it à de lle con se gue n ze che ne sono derivate e alla dimensione del rischio riferibile a ciascuno. Colpa del danneggiato Ex art. 10 D.P.R. n. 224/88 nell ipotesi di con cor so di colpa del danneggiato il risarcimento è diminuito in relazione alla gr a vit à de lla colpa e all e nt it à de lle conse gu e n ze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto se il danneggiato era consapevole del difetto e del relativo pericolo e ciononostante vi si sia volontariamente esposto. Danno risarcibile E risarcibile (art. 11 D.P.R. n. 224/88): 50 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ il danno cagionato dalla morte o dalle lesioni personali; la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato; il danno a cose per la parte eccedente la misura di 387 euro. Clausole di esonero della responsabilità E nullo qualsiasi preventivamente, patto nei che confronti escluda del o limiti danneggiato, la responsabilità del produttore (art. 12 D.P.R. n. 224/88). Responsabilità del fornitore Ex art. 4 D.P.R. n. 224/88 il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell esercizio di un attività commerciale è responsabile quando il produttore non sia stato in dividua t o o abbia omesso di comunicare al danneggiato l identità o il domicilio della persona che gli ha fornito il prodotto. Pr e scr izion e e de ca de n za (artt. 13 e 14 D.P.R. n. 224/88) 51 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Il diritto al risarcimento si prescrive in t r e a nn i dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile. Tale diritto è soggetto al termine di decadenza di 1 0 a n ni dal giorno della messa in circolazione del prodotto. Responsabilità secondo altre disposizioni di legge L art. 15 precisa che disposizioni del D.P.R. n. 224/88: non escludono né limitano i diritti che siano attribuiti al danneggiato da altre leggi; non si applicano ai danni cagionati dagli incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni. 52 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ La responsabilità del professionista Il professionista intellettuale Il professionista intellettuale è colui che esercita un attività, caratterizzata dall impiego di intelligenza e cultura in misura prevalente rispetto all impiego di lavoro manuale, in piena autonomia e con fa colt à di sce lt a dei comportamenti da tenere e dei mezzi tecnici da adottare. Con t r a t t o d ope r a in t e lle t t ua le Si tratta del contratto in forza del quale il professionista assume nei confronti di un altro soggetto l obbligo di eseguire una prestazione il cui contenuto è di n a t ur a int e lle t t ua le verso il pagamento di un compenso liberamente pattuito o determinato secondo le tariffe e gli usi (artt. 2230 e ss. c.c.). Ele m e n t i de l cont r a t t o d ope r a int e lle t t ua le Carattere intellettuale della prestazione Discrezionalità del prestatore d opera nell esecuzione della prestazione L obbligazione assunta è generalmente un obbligazione di mezzi. Obbligazione di mezzi Le obbligazioni inerenti l esercizio di un attività professionale sono di regola obbligazioni di mezzi e non di risultato in quanto il professionista, assumendo l incarico, si im pe gn a a 53 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ pr e st a r e la pr opr ia ope r a per raggiungere il risultato desiderato, non per conseguirlo. L obbligazione del professionista consiste nel mettere a disposizion e de l clie nt e la propria diligenza, perizia e ca pa cit à t e cn ica in vista del raggiungimento di un determinato risultato utile. Esempio: l avvocato non si obbliga a vincere la causa, bensì a compiere tutti gli atti processuali necessari e a fornire al cliente le conoscenze tecniche che la causa richiede. Responsabilità del professionista intellettuale L inadempimento del professionista, non potendo essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile sperato dal cliente, si concretizza nella violazione dei doveri connessi allo svolgimento dell attività professionale, e cioè nell inosservanza della diligenza prevista dal 2° co. dell art. 1176 c.c. Onere probatorio L orientamento tradizionale ritiene che il creditore debba fornire la prova dell inadempimento, del danno e del nesso causale tra inadempimento e danno. Il professionista per liberarsi dalla responsabilità ha l onere di provare la causa dell ina de m pim e n t o a lu i non im pu t a bile (forza maggiore, caso fortuito, problemi tecnici di speciale difficoltà). Tale orientamento va oggi riletto alla luce dei principi enunciati nella sentenza della Cass. civ., S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533. La S.C. ritiene, infatti, che il cliente potrà limitarsi a 54 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre il professionista è gravato dell onere della prova del fatto estintivo costitutivo dell avvenuto adempimento o dell esatto adempimento. In tale prospettiva la distinzione tra prestazioni di facile esecuzione e prestazioni di particolare difficoltà rileva non quale criterio di distribuzione della prova, ma per la valutazione del grado di diligenza, restando a carico del professionista la prova della particolare difficoltà. Limitazioni di responsabilità Ar t . 2 2 3 6 c.c.: professionist a problem i Se la prest azione del im plicha t ecnici di la soluzione speciale difficolt à, di il prest at ore d opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave Tale limitazione, tuttavia, riguarda soltanto i casi di colpa per imperizia. Per i danni ricollegabili a negligenza o imprudenza, il professionista risponde, invece, anche solo per colpa lieve, anche nel caso in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici particolarmente difficili12. 12 Da ultimo, v. Cassazione civile, sez. II, 2 marzo 2005, n. 4427: In relazione alla inosservanza dell'obbligo di esplet are la visura dei regist ri im m obiliari in occasione di una com pravendit a im m obiliare, il not aio non può invocare la lim it azione di responsabilit à previst a per il professionist a dall'art . 2236 c.c. con 55 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Problemi tecnici di speciale difficoltà La nozione di problema tecnico di speciale difficoltà è stata variamente interpretata dalla giurisprudenza. Un orientamento13 ritiene che la limitazione di responsabilità di cui all art. 2236 c.c. trovi applicazione solo con riferimento ai ca si n on su fficie n t e m e n t e st udia t i o sperimentati dalla scienza o non ancora dibattuti con riferimento ai metodi terapeutici da seguire. Altro orientamento14 estende la nozione di speciale difficoltà a tutti gli interventi che richiedono un a bilit à supe r ior e a quella professionale media. riferim ent o al caso di prest azione im plicant e la soluzione di problem i t ecnici di speciale difficolt à, in quant o t ale inosservanza non è riconducibile ad un'ipot esi di im perizia, cui si applica quella lim it azione, m a a negligenza o im prudenza, cioè alla violazione del dovere della norm ale diligenza professionale m edia esigibile ai sensi del comma 2 dell'art. 1176 c.c., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve . 13 V. Ca ssa zione civile , se z. I I I , 2 fe bbr a io 2 0 0 5 , n . 2 0 4 2 : I n t em a di responsabilit à del m edico, la lim it azione di responsabilit à alle ipot esi di dolo e colpa grave di cui all'art. 2236, comma 2, c.c. non ricorre con riferimento ai danni causati al pazient e per negligenza o im perizia, m a solt ant o per i casi im plicant i risoluzione di problem i t ecnici di part icolare difficolt à t rascendent i la preparazione m edia o non ancora sufficient em ent e st udiat i dalla scienza m edica, incom bendo in t al caso al medico di fornirne la relativa prova . 14 V. Ca ssa zione civile , se z. I I , 2 3 a pr ile 2 0 0 2 , n . 5 9 2 8 La disposizione dell'art . 2236 c.c., secondo cui quando la prest azione professionale im plica la soluzione di problem i t ecnici di speciale difficolt à, il professionist a non risponde dei danni se non in caso di dolo o di colpa grave, deve int endersi nel senso che l'im pegno int ellet t uale richiest o in t ali casi sia superiore a quello professionale m edio, con conseguent e presupposizione di preparazione e dispendio di at t ivit à anch'esse superiori alla m edia; l'onere di dim ost rare la sussist enza di quel " quid 56 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Colpa grave L orientamento prevalente15 ritiene sussistente la colpa grave nel caso in cui si verifichi la violazione del livello minimo di perizia esigibile dal buon professionista. La giurisprudenza più recente amplia il concetto di colpa grave facendovi rientrare anche le ipotesi di mancato aggiornamento del professionista o i casi di imprudenza per avere il professionista affrontato il caso senza adeguate cognizioni tecniche. pluris" che pot rebbe com port are una at t enuazione della responsabilit à incom be in ogni caso sul professionist a . 15 V. Ca ssa zione civile , se z. I I I , 1 5 ge nn a io 2 0 0 1 , n . 4 9 9 : I n t em a di responsabilit à professionale la relazione t ra gli art . 1176 e 2236 c.c. è di int egrazione per com plem ent arit à e non già per specialit à, cosicché vale com e regola generale quella della diligenza del buon professionist a ( art . 1176, com m a 2) con riguardo alla nat ura dell'at t ivit à prest at a, m ent re quando la prest azione im plica la soluzione di problem i t ecnici di part icolare difficolt à opera la successiva norm a dell'art . 2236 c.c., delim it ando la responsabilit à professionale al dolo o alla colpa grave . 57 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ La responsabilità del medico La responsabilità civile del medico nei confronti del paziente consegue all inadempimento del con t r a t t o d ope r a intellettuale e alla violazione dei dove r i in e r e n t i lo svolgimento della professione medica. Concorso di responsabilità Sussiste il cum u lo de lla r e spon sa bilit à cont r a t t u a le e de lla r e spon sa bilit à condotta extracontrattuale professionale del medico, quando oltre a l errata costituire inadempimento contrattuale, si concretizza in un fatto illecito causativo di una lesione di diritti assoluti del paziente (es. diritto alla vita e alla salute). Errore di diagnosi e prognosi L inadempimento può realizzarsi tanto nella fase diagnostica, quanto nella fase terapeutica. L errore, infatti, può verificarsi o quando il medico non riconosce a causa di negligenza, imprudenza o imperizia i sintomi di una malattia noti alla scienza ovvero quando non individua le conseguenze prevedibili, sulla base dei dati statistici, della malattia o dell infortunio. 58 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Obbligo di informazione Il medico è tenuto a fornire al paziente la più completa informazione in ordine alla diagnosi, alla prognosi, alle alternative diagnostico terapeutiche e alle prevedibili conseguenze delle scelte operate. Il dovere di informazione rientra tra i dove r i a cce ssor i all obbligo primario della prestazione medica, il cui adempimento risulta indispensabile ai fini della corretta esecuzione della stessa. L informazione, propedeutica rispetto all eventuale consenso, dovrà essere chiara, precisa e tener conto della ca pa cit à di e com pr e nsion e del live llo cu lt u r a le del paziente. Nel caso di prognosi gravi le informazioni dovranno essere fornite con prudenza e senza escludere elementi di speranza. Consenso del paziente Il consenso del paziente deve essere consapevole, completo e libero, ossia non viziato da errore, violenza e dolo. Il consenso, salvo i casi in cui l intervento sia particolarmente rischioso, non richiede la forma scritta e può dedursi da un comportamento concludente che riveli in maniera inequivoca la volontà di sottoporsi al trattamento sanitario. 59 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Esclusione del consenso Il consenso non è richiesto tutte le volte in cui il medico si trovi ad intervenire in st a t o di n e ce ssit à o urgenza (situazione di pericolo attuale di un danno grave alla persona da lui non volontariamente causata né altrimenti evitabile se non con il trattamento medico) e non sia possibile ottenere la manifestazione di volontà del paziente o dei suoi familiari. Il consenso non è richiesto, inoltre, in tutti i casi in cui in base ad una va lu t a zione pr ognost ica è certo o è altamente probabile che il paziente, se fosse stato in condizione di esprimere validamente il proprio consenso, avrebbe accettato di sottoporsi al trattamento medico (consenso presunto). Esempio: Patologia non prevista che si presenta al chirurgo nel corso di un intervento. N a t u r a de ll obbliga zione L obbligazione del medico è generalmente un obbligazione di mezzi. In alcuni casi, tuttavia, il medico si impegna al raggiungimento di un determinato risultato Esempi: a) interventi di chirurgia estetica b) interventi di sterilizzazione 60 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Colpa del medico La colpa del professionista deve essere valutata in relazione al gr a do di difficolt à de ll in t e r ve n t o che il medico è tenuto ad effettuare sul paziente. Criteri di valutazione della diligenza Il medico è tenuto ad un cost a n t e a ggior na m e n t o e deve conoscere tutti i rimedi che non siano ignoti alla scienza ed alla pratica. La colpa per chi è in possesso del diplom a di specializzazione andrà valutata con riferimento alle cognizioni di cui deve essere in possesso il medico specialista. L a r t . 2 2 3 6 c.c. e la spe cia le difficolt à in a m bit o medico La speciale difficoltà in ambito medico è individuata a volte nel ca so in su fficie n t e m e n t e st udia t o da lla scie n za e non dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da seguire, altre volte nel ca so ch e r ich ie de un im pe gno in t e lle t t u a le superiore a quello professionale medio. 61 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Re sponsa bilit à de ll e nt e ospe da lie r o Il rapporto che si instaura tra l ente ospedaliero, sia esso pubblico o privato, ed il paziente ha natura contrattuale. Contratto di spedalità La giurisprudenza16 ritiene che l accettazione del malato in ospedale comporti la conclusione di un con t r a t t o a t ipico di spedalità in base al quale la struttura assume nei confronti del paziente oltre all obbligo di cura anche obblighi di protezione e l obbligo di assicurare l e fficie n t e or ga n izza zion e de lla struttura stessa. Re sponsa bilit à a u t on om a de ll e n t e ospe da lie r o Alla luce di quanto detto, è configurabile una r e sponsa bilit à cont r a t t u a le 17 dell ente ospedaliero per le 16 V. Ca ssa zion e civile , se z. I I I , 1 4 lu glio 2 0 0 4 , n . 1 3 0 6 6 : I l rapport o che si inst aura t ra pazient e e casa di cura privat a ( o ent e ospedaliero) ha font e in un a t ipico con t r a t t o a prest azioni corrispet t ive con e ffe t t i pr ot e t t ivi nei confront i del t erzo, da cui, a front e dell'obbligazione al pagam ent o del corrispet t ivo ( che ben può essere adem piut a dal pazient e, dall'assicurat ore, dal S.s.n. o da alt ro ent e) , insorgono a carico della casa di cura ( o dell ent e) , accant o a quelli di t ipo " lat o sensu" alberghieri, obblighi di m essa a disposizione del personale m edico ausiliario, del personale param edico e dell'apprest am ent o di t ut t e le at t rezzat ure necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze . 17 V. Ca ssa zione civile , se z. I I I , 2 8 m a ggio 2 0 0 4 , n . 1 0 2 9 7 : L ent e ospedaliero risponde a t it olo cont rat t uale per i danni subit i da un privat o a causa della non diligent e esecuzione della prest azione m edica da part e di un proprio dipendent e. Tale responsabilit à discende dall'art . 1228 c.c., secondo cui il debit ore 62 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ ca r e n ze or ga n izza t ive di medici, assistenti e personale paramedico. Tale responsabilità può non essere dovuta ai comportamenti dei singoli facenti parte dell organizzazione ospedaliera, ma far capo alla struttura complessivamente organizzata. Sono considerati casi di responsabilità autonoma della struttura: utilizzo di materiale non sterilizzato; utilizzo di sangue infetto e malattie contratte nei locali della struttura; imperizia del personale paramedico; scambio o rapimento di neonato; imperfetta ristorazione; violazione delle leggi sulla sicurezza e in materia sanitaria; suicidio di paziente affidato al reparto psichiatrico. Responsabilità solidale tra medico e struttura Se il danno procurato al paziente è imputabile sia al medico che alla struttura entrambi rispondono in via solidale ex art. 2055 c.c. che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde dei fatti dolosi e colposi di questi . 63 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Responsabilità del medico dipendente Inizialmente la giurisprudenza, ritenendo il medico che esegue la prestazione estraneo al rapporto contrattuale tra struttura e paziente, qualificava in termini extracontrattuali la responsabilità dello stesso per i danni causati da suoi errori diagnostici o terapeutici. La giurisprudenza più recente18 supera l orientamento precedente, affermando che il cont a t t o socia le che si instaura tra medico e paziente, connotato dall affidamento che il malato pone sull esercente una professione protetta, sia idon e o a da r vita ad un rapporto di natura contrattuale. Responsabilità del Primario La giurisprudenza19 ritiene che il primario, sebbene non possa essere chiamato a rispondere di tutto quanto accade nel suo reparto, non essendo esigibile un controllo analitico di tutte le attività terapeutiche che vi si compiono, abbia il dovere di in for m a r si su llo st a t o di ogn i pa zie n t e ricoverato, di se gu ir ne il de cor so e di con t r olla r e che le ist r u zion i da t e dagli altri medici siano corrette ed adeguate. Tale dovere sussiste anche nel caso in cui il primario abbia affidato il malato ad un m e dico sot t or dina t o, in quanto l affidamento determina la responsabilità del medico affidatario 18 A partire dalla sent. Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589. 19 Ex multis v. Cass. civ., sez. III, 26 maggio 2000, n. 6318. 64 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ per gli eventi a lui imputabili che colpiscano il paziente, ma non e sim e il pr im a r io da ll obbligo di a ssu m e r e le in izia t ive per necessarie provvedimenti richiesti da esigenze terapeutiche. At t ivit à d e qu ipe Nel caso di attività d equipe ciascun componente risponde della pr opr ia con dot t a . La divisione della responsabilità è dovuta alla necessità che ciascuno si concentri sul proprio lavoro, facendo a ffida m e n t o su lla pr ofe ssion a lit à de gli altri. Il pr incipio di a ffida m e n t o, tuttavia, non può ope r a r e quando il caso concreto presenti elementi tali da rendere prevedibile la negligenza altrui20. Nell ambito di una equipe medico-chirurgica il m e dico in posizione infe r ior e , che ritenga che il trattamento terapeutico disposto dal superiore costituisca un rischio per il paziente o sia inidoneo alle sue esigenze, è tenuto ad esprimere il proprio dissenso; diversamente, sarà ritenuto corresponsabile dell esito negativo del trattamento terapeutico. 20 V. Cass. pen., sez. IV, 18 maggio 2005, n. 18568. 65 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Cliniche private In passato, la giurisprudenza riteneva che le cliniche private non rispondessero dei danni cagionati ai pazienti assistiti presso le proprie strutture da pe r son a le sa n it a r io n on dipe nde nt e , con il quale il paziente avesse instaurato un rapporto dir e t t o e fiduciario. La clinica rispondeva solo dei danni derivati dal comportamento colposo dei pr opr i dipe n de n t i e dei danni connessi alla struttura stessa. La giurisprudenza più recente21 supera tale orientamento, ritenendo che la casa di cura risponde a t it olo con t r a t t u a le ex art. 1218 c.c. del danno causato anche nell ipotesi in cui il medico n on r isu lt i in se r it o n e ll or ga n izza zion e a zie n da le della casa di cura (Cass. Civ., S.U., 1 luglio 2002, n. 9556). Onere probatorio La S.C.22, ai fini della distribuzione dell onere della prova, distinguendo tra prestazione di facile esecuzione e non, ha affermato il principio in base al quale se l intervento da cui è derivato il danno non è di difficile e se cu zion e (interventi di routine) spetta al medico provare che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente o che gli esiti peggiorativi siano stati causati da eventi imprevisti o imprevedibili; se, invece, è di 21 Da ultimo, v. Cassazione civile, sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066. V. Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 16 febbraio 2001, n. 2335; 19 maggio 1999, n. 4852; 4 febbraio 1998, n. 1127; 30 maggio 1996, n. 5005; 16 novembre 1988, n. 6220. 22 66 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ pa r t icola r e difficolt à spetta al medico provare la natura complessa della prestazione ed al paziente quali siano state le modalità di esecuzione ritenute inadeguate. Di recente, tuttavia, la Cassazione23, allineandosi alla sentenza delle S.U. del 30 ottobre 2001, n. 13533 in tema di onere della prova dell inadempimento e dell inesatto adempimento e mutando l orientamento tradizionale, è giunta ad affermare che: il paziente che deduce l inesatto adempimento dell obbligazione sanitaria deve provare il contratto e il danno (aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie), limitandosi ad allegare l inadempimento del sanitario; il medico deve provare l e sa t t o a de m pim e nt o. Più precisamente, trattandosi di obbligazione di mezzi, in cui l inadempimento è nell adempimento costituito della dal difetto prestazione, il di diligenza sanitario deve provare che la prestazione professionale è stata eseguita in m odo dilige n t e e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. 23 V. Cass. civ., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297 67 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ La r e spon sa bilit à civile de ll a vvoca t o L avvocato stipula con il cliente un con t r a t t o d ope r a intellettuale che può avere come oggetto: l espletamento di un mandato alle liti; la c.d. loca t io ope r is (es. redazione di un contratto scritto o di un parere). La responsabilità dell avvocato è per lo più di natura contrattuale. Può configurarsi, tuttavia, una responsabilità extracontrattuale dello stesso nei confronti dell avversario dell assistito, del suo difensore e di eventuali altri terzi. Obbligazione di mezzi Se il contratto ha per oggetto l espletamento di un m a n da t o a lle liti l obbligazione dell avvocato si configura come un obbligazione di mezzi e non di risultato. L avvocato si im pe gn a a pr e st a r e la pr opr ia ope r a in m odo dilige n t e per raggiungere il risultato desiderato, ma non può garantirlo, essendo incerto ed aleatorio l esito del giudizio. L inadempimento dell obbligazione assunta, pertanto, non può essere desunto dal mero mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma dalla violazione dei doveri di dilige n za , inerenti lo svolgimento dell attività professionale (incuria o ignoranza di norme di legge o violazione del dovere di informare il cliente in ordine alle questioni di fatto e di diritto 68 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ che rendano difficoltoso il perseguimento di un determinato interesse). Obbligazione di risultato Se il contratto ha per oggetto la r e da zion e di un contratto o la for m u la zion e di u n pa r e r e la prestazione dell avvocato consiste in un obbliga zion e di r isu lt a t o, in quanto l opus richiesto realizza di per se stesso l interesse perseguito dal cliente. In questi casi il m a n ca t o r a ggiu ngim e n t o de l r isu lt a t o costituisce inadempimento. Limitazione di responsabilità Se la prestazione implica la soluzione di pr oble m i t e cn ici di spe cia le difficolt à il professionista risponde solo in caso di dolo o colpa grave (art. 2236 c.c.). I problemi tecnici di speciale difficoltà sono quelli che importano un im pe gn o professionale medio con in t e lle t t ua le conseguente superiore a quello presupposizione di preparazione e dispendio di energie anch esse superiori alla media. La giurisprudenza è solita individuare un problem a t ecnico di speciale difficoltà : nell interpretazione della legge; nella risoluzione di questioni opinabili; nella necessità di opporsi ad una soluzione che appare pacifica. 69 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Criteri di valutazione Nel valutare la condotta dell avvocato bisogna tener conto del fatto che egli gode di un ampia discrezionalità nell individuazione della linea difensiva da intraprendere. Un limite a tale discrezionalità, tuttavia, è rappresentato dal dove r e di in for m a zion e de l clie n t e , e cioè dal dovere di rappresentare al proprio assistito la linea difensiva che si intende intraprendere, le possibilità di riuscita della causa, le difficoltà eventuali, i concreti sviluppi dell affare da lui curato e, se del caso, sconsigliargli di intraprendere l azione. Esempio: l avvocato deve informare il cliente del proprio intendimento di non agire per l intervenuta prescrizione del diritto (v. Cass. civ, 29 novembre 1973, n. 3298) Onere probatorio L orientamento tradizionale ritiene che il cliente ha l onere di provare la dife t t osa o in a de gua t a pr e st a zion e , il danno ed il nesso causale tra danno e inadempimento. L avvocato, invece, può difendersi provando l im possibilit à a lu i n on im pu t a bile della e sa t t a e se cu zion e della prestazione. 70 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Tale orientamento va riletto alla luce dei principi enunciati dalla sentenza Cass. Civ., S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533, per cui: al cliente spetterà provare il contratto e il danno, limitandosi ad allegare l inadempimento o l inesatto adempimento; all avvocato, dell a vve n ut o invece, spetterà a de m pim e nt o fornire o la prova dell esatto adempimento. Omissione e accertamento del nesso di causalità La S.C. ha di recente affermato che il rapporto causale tra la condotta del professionista e il danno del cliente sussiste quando l opera dell avvocato, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto se r ie e d a ppr e zza bili possibilit à di successo24. Il cliente, quindi, potrà ottenere il risarcimento del danno in misura proporzionale alle probabilità di successo nella lite (perdita di chances). Appello tardivo Nel caso in cui un avvocato propone tardivamente un atto di appello, il n e sso ca usa le tra la condotta colposa dell avvocato e il danno del cliente sussiste solo se si accerta, sia pure in base a criteri probabilistici, che il gravame, se tempestivamente proposto, avrebbe avuto successo. 24 V. Cass. civ., 6 febbraio 1998, n. 1286. 71 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Il cliente deve allegare le circostanze che avrebbero portato ad un esito favorevole del giudizio (es. erroneità della pronuncia da impugnare, nuovi documenti o altri mezzi di prova). Prescrizione La m a n ca t a in t e r r u zion e de lla pr e scr izion e non sempre comporta l obbligo di risarcire i danni, se viene provato che la domanda non aveva possibilità di successo. In ogni caso, il difensore ha il dovere di informare il cliente della decisione di non interrompere la prescrizione. La violazione di tale dovere può comportare l obbligo di risarcimento dei danni. 72 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ La responsabilità civile del notaio La responsabilità civile del n otaio nei confronti del cliente ha natura essenzialmente contrattuale, dal momento che tra le parti sorge un contratto avente ad oggetto l attività che il professionista si impegna a svolgere nell interesse del cliente. La responsabilità del notaio, diversamente, ha natura extracontrattuale verso i terzi non destinatari diretti dell atto. Obblighi La prestazione del notaio, pur rivestendo i caratteri dell obbliga zion e di m e zzi e non di risultato, non può ritenersi circoscritta al compito di mero accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell atto, estendendosi, per converso, a tutte quelle ulteriori attività, preparatorie e successive, funzionali ad assicurare la serietà e la certezza del rogito e, in particolare, il conseguimento dello scopo tipico del negozio divisato dalle parti (Cass. civ, sez. II, 28 gennaio 2003, n. 1228). Identificazione dei sottoscrittori L art. 49 della legge notarile dispone che il notaio è tenuto ad identificare i sottoscrittori valut ando t ut t i gli elem ent i at t i a formare il suo convincimento . La ce r t e zza de ll ide nt it à de lla pe r son a non può esser fondata sul mero controllo dei documenti d identità, ma deve essere corroborata dalle in da gin i ch e il ca so con cr e t o 73 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ richiede e, se del caso, dall intervento di due fidefacienti (Cass. civ., sez. I, 19 novembre 1987, n. 85109) Benefici fiscali Il notaio è responsabile nei confronti del cliente se n on garantisce il trattamento fiscale favorevole. Rientra tra gli obblighi del notaio, ex art. 1176 c.c., prestare alle parti adeguata assistenza fiscale, informandole dell esistenza in loro favore di eventuali esenzioni fiscali. In assenza di tale informazione, il notaio è responsabile del danno causato al cliente in conseguenza della mancata fruizione dei benefici fiscali, sempre che non sia possibile per il contribuente ottenere la restituzione dell imposta pagata in eccedenza. La S.C. ha affermato che versa in colpa pr ofe ssion a le il notaio il quale provveda alla registrazione di un atto nel termine ordinario previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, e non nel più breve termine previsto per il conseguimento di un trattamento fiscale più favorevole (Cass. civ, sez. III, 4 marzo 1981, n. 1254). Visure ipotecarie e catastali Rientra tra gli obblighi del notaio, che deve stipulare un contratto di compravendita immobiliare, lo svolgimento delle a t t ivit à a cce ssor ie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti ed, in particolare, il compimento delle c.d. visu r e ca t a st a li e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, salvo espresso esonero per concorde volontà delle parti, dettata 74 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ da motivi di urgenza o da altre ragioni (v. Cass. civ., sez. II, 2 marzo 2005, n. 4427). Rientra tra gli obblighi del notaio anche la preventiva verifica, attraverso le visure, delle risultanze del registro generale, ove il registro particolare non sia aggiornato, salvo che, per il numero elevato di formalità da espletare, ciò costituirebbe un attività eccessivamente onerosa; nel qual caso, tuttavia, il notaio non può senz altro ritenersi esentato dalla consultazione del registro generale, ma è tenuto ad avvertire il cliente che le visure effettuale non sono aggiornate (Cass. civ., sez. II, 23 settembre 2003, n. 1330). Obbligo di trascrizione Il notaio deve curare che la trascrizione di un atto venga eseguita nel più br e ve t e r m ine possibile ed è tenuto a risarcire i danni in caso di ritardo. Spetta al giudice di merito, tenendo conto delle determinanti del caso concreto attinenti sia ai tempi e ai mezzi di normale impiego per l esecuzione dell iscrizione, sia alle evenienze non imputabili al notaio, individuare il termine nel quale quell adempimento deve essere eseguito e stabilire se l indugio del professionista giustifichi l affermazione della sua responsabilità verso il cliente (Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 2000, n. 566). 75 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Dovere di informazione Sul notaio grava anche un dove r e di in for m a zione , quale, ad esempio, il dovere di spiegare, qualora le circostanze lo richiedano, gli effetti dell atto e di illustrare il significato di singole clausole ed espressioni (Cass. civ., 26 maggio 1993, n. 5926). Il coadiutore Il coadiutore è la persona che viene nominata dalla pubblica amministrazione su proposta del notaio assente o impedito, per esercitare temporaneamente le fu n zion i n ot a r ili nello studio del notaio coadiuvato. Il not a io coa diuva t o risponde in solido con il coadiutore per i danni causati da quest ultimo a coloro che richiedono la prestazione notarile e ai terzi, trattandosi di un rapporto che ha la natura giuridica di mandato con rappresentanza (Cass. civ., sez. III, 25 maggio 1981, n. 3433). 76 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Assicurazione della responsabilità civile Caratteri generali Art. 1917 c.c. Nell assicurazione della responsabilità civile, l assicuratore è obbligato a tenere indenne l assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell assicurazione, deve pagare ad un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L assicuratore: ha la facoltà, previa comunicazione all assicurato, di pa ga r e dir e t t a m e n t e al danneggiato l indennità dovuta; ha l obbligo di pa ga m e n t o dir e t t o se l assicurato lo richiede. L assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l assicuratore. Le spese sostenute per resistere all azione del danneggiato contro l assicurato sono a carico dell assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. 77 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spe se giu dizia li si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Prescrizione Art. 2952 c.c. diritto al pagamento 1 anno dalle singole scadenze delle rate di premio altri diritti derivanti 1 anno dal contratto di ass. dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui diritti derivanti dal 2 anni il diritto si fonda contratto di riassicuraz. Nell assicu r a zion e de lla r e sponsa bilit à civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha r ich ie st o il r isa r cim e n t o all assicurato o ha promosso contro questo l azione. La comunicazione all assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. Tale disposizione si applica anche all azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell indennità. 78 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Clausole loss occurrence e claims made Esistono tre temporalmente diversi criteri l ambito di idonei operatività a circoscrivere della garanzia assicurativa: a) il primo tiene conto della ca u sa or igin a r ia del danno (act committed) (art. 1917 c.c.); b) Il secondo fa riferimento al momento di manifestazione del danno (clausola loss occurrence); c) Il terzo, infine, utilizzato nelle ipotesi di clausola claims made, tiene conto della r ich ie st a di r isa r cim e nt o (la clausola in questione rappresenta una deroga all art. 1 9 1 7 c.c., in cui la copertura assicurativa opera con riferimento agli eventi accaduti durante il periodo di validità temporale della garanzia). Attualmente le polizze di responsabilità civile sono impostate secondo i criteri sub b) e c) 79 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Loss occurrence E operante la polizza efficace al momento in cui il danno si manifesta anche se la causa originaria dello stesso si sia verificata in precedenza. Tale criterio è per lo più utilizzato in materia di RCA. Claims made La garanzia è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all assicuratore du r a nt e il periodo di validità della polizza anche se originate da atti e/o omissioni posti in essere antecedentemente al momento di stipula della polizza. Tale clausola è solitamente accompagnata: da un apposita clausola che de lim it a t e m por a lm e n t e la ga r a n zia (di solito 2 o 3 anni) ai sinistri accaduti in precedenza; da un apposita clausola che estende la copertura assicurativa anche ai sinistri accaduti durante il periodo di validità della garanzia, ma denunciati successivamente (di solito entro 2 anni dalla risoluzione del contratto); dalla dichiarazione del contraente o dell assicurato con la quale si attesta di non aver ricevuto in precedenza 80 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ nessuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai termini di polizza. 81 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro Riferimenti normativi R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 Il decreto determina Cost it u zion e de ll I .N .A.I .L. il ca r a t t e r e pubblicist ico dell assicurazione infortuni e malattie professionali e introduce principi cardine tuttora al centro del sistema; D .P.R. 3 0 giugn o 1 9 6 5 , n . 1 1 2 4 Te st o un ico de lle disposizion i pe r l a ssicu r a zion e obbliga t or ia con t r o gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Rende obbligatorio, per il datore di lavoro, assicurare i propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; D.Lgs. 2 3 fe bbr a io 2 0 0 0 , n . 3 8 - D isposizion i in m a t e r ia di a ssicu r a zione con t r o gli in for t u n i su l la vor o e le malattie professionali Disciplina l indennizzabilità del da n no biologico patito dal lavoratore. 82 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Infortunio e malattia professionale Elementi cost it ut ivi de ll in for t u nio in de nn izza bile 1. Infortunio (evento lesivo accidentale); 2. Causa esterna e violenta; 3. Occasione di lavoro; 4. Eventuali conseguenze patrimoniali. Ele m e n t i cost it u t ivi de lla m a la t t ia pr ofe ssion a le indennizzabile 1. Riconoscimento della natura pr ofe ssion a le della malattia da parte dell I.N.A.I.L. 2. Responsabilità del datore di lavoro per: violazione della normativa antinfortunistica; violazione dell art. 2087 c.c. 83 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 Ex a r t . 1 0 , l assicurazione esonera il dator e di la vor o dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l assicurazione predetta, permane la r e sponsa bilit à civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l infortunio è derivato. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la se n t e n za pe na le stabilisca che l infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro. Ex art. 1 1 , l I st it ut o Assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dall a r t . 1 0 , salvo il dir it t o di regresso per le somme pagate a titolo d indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La pe r sona civilm e n t e r e spon sa bile deve, altresì, versare all Istituto Assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell ulteriore rendita dovuta. 84 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ La disciplina del D.P.R. n. 1124/65 1. Copre i casi di infortunio e malattie professionali subite dal dipendente in occasione della pr opr ia a t t ivit à lavorativa. 2. Esonera, in via generale, il da t or e di la vor o dalla responsabilità civile per gli infortuni cagionati da un dipendente ad a lt r i la vor a t or i, ad eccezione dei casi nei quali l infortunio o la malattia siano imputabili a reati pe r se guibili d ufficio commessi: dallo stesso datore di lavoro; da a lt r i dipe n de n t i preposti alla direzione o alla sorveglianza del lavoro; da qualsiasi altro dipendente (Corte Cost. n. 22/67) Re a t i pe r se gu ibili d ufficio Omicidio volontario (art. 575 c.p.); Omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.); Omicidio colposo (art. 589 c.p.); Lesioni personali dolose, che comportino invalidità permanente o una malattia guaribile in un periodo superiore a 20 giorni (art. 582, 1° co., c.p.); Lesioni gravi o gravissime colpose, quando i fatti siano in violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all igiene del lavoro con 85 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ conseguente insorgere di malattie professionali (L. n. 689/81). Conseguenze INFORTUNIO Re a t o pe r se gu ibile d u fficio Condanna penale definitiva Pe r dit a de ll e son e r o OBBLIGO DI RISARCIMENTO REGRESSO INAIL DANNO DIFFERENZIALE Al datore di lavoro spetta fare fronte: 1) all azione di rivalsa dell I.N.A.I.L.; 2) alle richieste di integrazione de l r isa r cim e n t o del danno, rispetto a quanto corrisposto dall I.N.A.I.L., da parte: dell infortunato; degli aventi causa dell infortunato (caso morte). 86 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Provvedimenti del giudice penale diversi dalla condanna definitiva In caso di pr oscioglim e n t o ist r u t t or io, archiviazione, se nt e n za ist r u t t or ia , patteggiamento, m or t e de l r e o e amnistia sia l I.N.A.I.L. che il lavoratore possono chiedere l accertamento del fatto- reato in sede civile. Qualora lo stesso venga riconosciuto, l I.N.A.I.L. ha diritto al regresso ed al lavoratore spetta il da nn o diffe r e n zia le ovvero la differenza monetaria tra valutazione civilistica del danno e valutazione indennitaria. Assoluzione del datore di lavoro L assoluzione del datore di lavoro in sede penale inibisce il ricorso al giudice civile da parte del lavoratore. Al contrario, l I.N.A.I.L., se non è stata parte del procedimento penale, potrà chiedere l accertamento del fattoreato in sede civile e svolgere l azione di regresso. 87 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Pr e scr izion e e de ca de n za de ll a zion e de ll I .N .A.I .L. Ex art 112 D .P.R. 1124/ 65, l azione di regresso dell I.N.A.I.L. si prescrive in tre anni dalla data di passaggio in giudicato della se n t e n za pe n a le di conda n na o di assoluzione del datore di lavoro. In caso di pr oscioglim e n t o ist r u t t or io, archiviazione, se nt e n za ist r u t t or ia o patteggiamento, l azione di regresso dell I.N.A.I.L. deve essere proposta giudizialmente entro il termine di decadenza di tre anni. Prescrizione del diritto del lavoratore Il diritto del lavoratore al risarcimento del danno differenziale nei confronti del datore di lavoro è soggetto alla prescrizione di t r e a nn i, a far tempo dalla data di passaggio in giu dica t o de l pr ovve dim e n t o pe na le , e al termine di decadenza di t r e a nn i qualora il procedimento penale si concluda per m or t e de l r e o, amnistia o pr e scr izion e de l reato. 88 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 Riforma dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali: 1. Am plia m e n t o sogge t t ivo de lla cope r t u r a assicurativa; 2. Pr e vision e spe cifica de ll in for t un io in it in e r e ; 3. Ricon oscim e n t o de ll in de nn izza bilit à de l da nn o biologico. 1. Ampliamento soggettivo della copertura assicurativa Il D.Lgs. 38/00 ha notevolmente ampliato l ambito soggettivo della tutela infortunistica, ricomprendendovi anche: i lavoratori dell area dirigenziale (art. 4) i lavoratori parasubordinati (art. 5) gli sportivi professionisti (art. 6) Con riguardo agli sportivi, va rilevato che l art. 51 L. n . 289/02 ha esteso la tutela infortunistica anche agli sportivi dilettanti (a decorrere dal 1° luglio 2003). 89 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ 2. Infortunio in itinere Con la nuova normativa è stato dato riconoscimento legislativo esplicito al c.d. infor t u n io in it in e r e , ossia a ll in for t un io occor so a l dipe n de n t e du r a nt e il n or m a le t r a git t o da ll a bit a zion e a l lu ogo di la vor o e vice ve r sa (art 12). Principi guida per la risarcibilità dell infortunio in itinere: a) è necessario che tra il percorso seguito dal lavoratore e l evento sussista un n e sso di ca u sa lit à : il percorso deve essere quello normale tra l abitazione e il posto di lavoro; b) è necessario che tra l itinerario seguito dal lavoratore e l a t t ivit à la vor a t iva sussista un nesso almeno occasionale; ne consegue che l itinerario non deve essere scelto dal lavoratore per ragioni personali e che l evento deve essersi verificato in orari collegabili al lavoro; c) l uso dell a u t o pr iva t a da parte del lavoratore deve essere necessitato ; al riguardo, bisogna tenere conto degli orari di lavoro e di quelli dei mezzi pubblici: se l orario di lavoro non è compatibile con l uso dei mezzi pubblici, si deve ritenere necessitato l uso dell auto privata, a condizione che la distanza tra abitazione e luogo di lavoro sia apprezzabile; d) in ordine alla necessità di utilizzare l auto privata, rilevano anche le con dizion i pe r sona li del lavoratore (es. condizioni fisiche che rendano difficoltoso l uso dei mezzi pubblici). 90 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ 3. Indennizzabilità del danno biologico Il D.Lgs. 38/00 estende la garanzia assicurativa al danno biologico (art. 13) che: a) viene definito come la lesione all integrità psicofisica del lavoratore accertabile mediante una valutazione medico legale; b) viene indennizzato indipendentemente dalla capacità di produrre reddito del danneggiato. Con la riforma è stato, inoltre, modificato il sistema di valutazione e calcolo della r e n dit a pe r in va lidit à permanente. In base all attuale disciplina: N e ssun in de nn izzo per gradi di menomazione in fe r ior i a l 6%; Indennizzo in ca pit a le del solo danno biologico per gradi di menomazione pa r i o su pe r ior i a l 6 % ed in fe r ior i a l 16%; Indennizzo in r e n dit a per gradi di menomazione pa r i o supe r ior i a l 1 6 % , di cui una quota per danno biologico e una ulteriore quota aggiuntiva per conseguenze patrimoniali delle menomazioni. 91 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ Schemi di sintesi RISARCIMENTI CUI ERA TENUTO IL DATORE DI LAVORO CIVILMENTE RESPONSABILE PRIMA DELL ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. N. 38/00 all I.N.A.I.L. Il valore capitale della rendita erogata all infortunato o ai suoi aventi causa (artt. 10 e 11 D.P.R. 1124/65) all infortunato o ai suoi aventi causa: a) danno biologico b) danno morale c) r iva lsa I N PS per il va lor e de lla rendita (casi IP>2/3 della totale) d) da nn o pa t r im on ia le e cce de n t e la rivalsa INAIL/INPS e) ogni altro danno dimostrato 92 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ RISARCIMENTO CUI E TENUTO IL DATORE DI LAVORO CIVILMENTE RESPONSABILE DOPO L ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. N.N38/00 PATRIMONIALE valore capitale della artt. 10 e 11 D.P.R. 1124/65 RIVALSA INAIL rendita per IP>16% temporanea spese diverse art. 14 L. 222/84 RIVALSA INPS valore capitale della rendita per IP>2/3 artt. 2043/2087 c.c. DANNO eventuale differenza DIFFERENZIALE (AL tra danno civilistico DANNEGGIATO) e rivalsa INAIL MORALE artt. 2059 c.c e 185 c.p. D AN N O SPETTAN TE AL LAVORATORE 93 Settore Ricerca e Formazione [email protected] SPAGNOLO & ASSOCIATI La responsabilità civile STUDIO LEGALE ____________________________ BIOLOGICO indennizzo INAIL (capitale e valore d.lgs. 38/00 RIVALSA INAIL capitale della rendita) per danno biologico dal 6 al 100% di IP danno biologico da temporanea art. 2043 c.c. EVEN TUALE D AN N O danno biologico per BIOLOGICO IP da 1 a 5% DIFFERENZIALE eventuale differenza tra danno biologico civilisticamente determinato per IP da 6 a 100% A cura dell Avv. Tiziana Cantarella 94 Settore Ricerca e Formazione [email protected] This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.