FONDO MUTUALISTICO A COPERTURA DEI DANNI DA
FITOPATIE AGLI IMPIANTI PRODUTTIVI
Con delibera del Comitato di Gestione di data 25.06.15 è stato approvato:
Art. 6 del Regolamento
VERSAMENTO E
DETERMINAZIONE CONTRIBUTI
Art. 9 del Regolamento
DANNI INDENNIZZABILI
L’entità del contributo associativo 2015 è stabilita nella misura del 0,05% del valore
assicurato delle polizze sulle rese agevolate 2015.
Art. 10 del Regolamento
VALORE IN RISCHIO
Il valore degli impianti produttivi è quello stabilito dal Decreto Ministeriale di
individuazione dei prezzi mercuriali delle produzioni agricole. Per impianti con età
superiore a 8 anni verrà applicato un deprezzamento pari al 5% annuo per i frutteti ed
al 3% annuo per i vigneti con il massimo del 50%. Per impianti frutticoli di età
superiore a 25 anni e viticoli superiore a 35 anni non si riconosce alcun indennizzo
(valori indicati nella tabella in fondo al documento).
Art. 12 del Regolamento
SOGLIA, FRANCHIGIA E LIMITE DI
INDENNIZZO
I danni indennizzabili devono essere superiori al 30% del reddito medio ordinario.
Superata tale soglia verrà applicato per partita assicurata uno scoperto del 50%.
I danni subiti dalle Imprese aderenti in conseguenza a gravi manifestazioni delle
fitopatie (Scopazzi, Flavescenza dorata e Sharka) che determinano un drastico calo
di reddito per estirpo obbligatorio.
Oltre tali punteggi verrà applicato esclusivamente lo scoperto del 50%.
Art. 13 del Regolamento
ESCLUSIONI
Il diritto all’indennizzo è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
-
qualifica di agricoltore attivo;
-
estirpazione dell’intero appezzamento originario omogeneo per varietà,
portainnesto ed età, o comunque di una porzione omogenea non inferiore a
2000 mq; gli impianti devono presentare una percentuale di piante
sintomatiche oltre la percentuale prevista da specifici provvedimenti della
Giunta Provinciale (min 10% Sharka o 20% Scopazzi e Flavescenza dorata);
-
constatazione ufficiale della presenza ed incidenza della malattia con relazione
di tecnici autorizzati;
-
consegna di tutta la documentazione richiesta dal Comitato di Gestione;
disposizioni in seguito all’estirpo immediato delle piante infette nonché alla lotta
ed alla prevenzione;
non aver richiesto contributi pubblici per la medesima finalità su misure
diverse;
il rispetto delle indicazioni sul rinnovo varietale ove stabilito dalle rispettive
Organizzazioni di produttori.
-
Rimane comunque esclusa la possibilità di indennizzo per estirpo di impianti
abbandonati.
Art. 15 del Regolamento
DETERMINAZIONE DELLA
RISERVA VOLONTARIA
Aggiornato a giugno 2015
Non è prevista alcuna riserva volontaria.
Regole di Funzionamento
FRUTTETI
VALORE
ANNO
IN
IMPIANTO
RISCHIO
1991
12.500
1992
12.500
1993
12.500
1994
12.500
1995
12.834
1996
13.509
1997
14.220
1998
14.968
1999
15.756
2000
16.586
2001
17.458
2002
18.377
2003
19.345
2004
20.363
2005
21.434
2006
22.563
2007
23.750
2008
25.000
2009
25.000
2010
25.000
2011
25.000
2012
25.000
2013
25.000
2014
25.000
2015
25.000
VIGNETI
VALORE
ANNO
IN
IMPIANTO
RISCHIO
1981
9.000
1982
9.000
1983
9.000
1984
9.000
1985
9.000
1986
9.210
1987
9.495
1988
9.788
1989
10.091
1990
10.403
1991
10.725
1992
11.057
1993
11.399
1994
11.751
1995
12.114
1996
12.489
1997
12.875
1998
13.274
1999
13.684
2000
14.107
2001
14.544
2002
14.993
2003
15.457
2004
15.935
2005
16.428
2006
16.936
2007
17.460
2008
18.000
2009
18.000
2010
18.000
2011
18.000
2012
18.000
2013
18.000
2014
18.000
2015
18.000
Scarica

delibere di funzionamento 2015