FONDO MUTUALISTICO A COPERTURA DEI DANNI DA FITOPATIE AGLI IMPIANTI PRODUTTIVI Con delibera del Comitato di Gestione di data 25.06.15 è stato approvato: Art. 6 del Regolamento VERSAMENTO E DETERMINAZIONE CONTRIBUTI Art. 9 del Regolamento DANNI INDENNIZZABILI L’entità del contributo associativo 2015 è stabilita nella misura del 0,05% del valore assicurato delle polizze sulle rese agevolate 2015. Art. 10 del Regolamento VALORE IN RISCHIO Il valore degli impianti produttivi è quello stabilito dal Decreto Ministeriale di individuazione dei prezzi mercuriali delle produzioni agricole. Per impianti con età superiore a 8 anni verrà applicato un deprezzamento pari al 5% annuo per i frutteti ed al 3% annuo per i vigneti con il massimo del 50%. Per impianti frutticoli di età superiore a 25 anni e viticoli superiore a 35 anni non si riconosce alcun indennizzo (valori indicati nella tabella in fondo al documento). Art. 12 del Regolamento SOGLIA, FRANCHIGIA E LIMITE DI INDENNIZZO I danni indennizzabili devono essere superiori al 30% del reddito medio ordinario. Superata tale soglia verrà applicato per partita assicurata uno scoperto del 50%. I danni subiti dalle Imprese aderenti in conseguenza a gravi manifestazioni delle fitopatie (Scopazzi, Flavescenza dorata e Sharka) che determinano un drastico calo di reddito per estirpo obbligatorio. Oltre tali punteggi verrà applicato esclusivamente lo scoperto del 50%. Art. 13 del Regolamento ESCLUSIONI Il diritto all’indennizzo è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni: - qualifica di agricoltore attivo; - estirpazione dell’intero appezzamento originario omogeneo per varietà, portainnesto ed età, o comunque di una porzione omogenea non inferiore a 2000 mq; gli impianti devono presentare una percentuale di piante sintomatiche oltre la percentuale prevista da specifici provvedimenti della Giunta Provinciale (min 10% Sharka o 20% Scopazzi e Flavescenza dorata); - constatazione ufficiale della presenza ed incidenza della malattia con relazione di tecnici autorizzati; - consegna di tutta la documentazione richiesta dal Comitato di Gestione; disposizioni in seguito all’estirpo immediato delle piante infette nonché alla lotta ed alla prevenzione; non aver richiesto contributi pubblici per la medesima finalità su misure diverse; il rispetto delle indicazioni sul rinnovo varietale ove stabilito dalle rispettive Organizzazioni di produttori. - Rimane comunque esclusa la possibilità di indennizzo per estirpo di impianti abbandonati. Art. 15 del Regolamento DETERMINAZIONE DELLA RISERVA VOLONTARIA Aggiornato a giugno 2015 Non è prevista alcuna riserva volontaria. Regole di Funzionamento FRUTTETI VALORE ANNO IN IMPIANTO RISCHIO 1991 12.500 1992 12.500 1993 12.500 1994 12.500 1995 12.834 1996 13.509 1997 14.220 1998 14.968 1999 15.756 2000 16.586 2001 17.458 2002 18.377 2003 19.345 2004 20.363 2005 21.434 2006 22.563 2007 23.750 2008 25.000 2009 25.000 2010 25.000 2011 25.000 2012 25.000 2013 25.000 2014 25.000 2015 25.000 VIGNETI VALORE ANNO IN IMPIANTO RISCHIO 1981 9.000 1982 9.000 1983 9.000 1984 9.000 1985 9.000 1986 9.210 1987 9.495 1988 9.788 1989 10.091 1990 10.403 1991 10.725 1992 11.057 1993 11.399 1994 11.751 1995 12.114 1996 12.489 1997 12.875 1998 13.274 1999 13.684 2000 14.107 2001 14.544 2002 14.993 2003 15.457 2004 15.935 2005 16.428 2006 16.936 2007 17.460 2008 18.000 2009 18.000 2010 18.000 2011 18.000 2012 18.000 2013 18.000 2014 18.000 2015 18.000