Pubblicazione DM Mipaaf attuazione della riforma della PAC Sinteticamente, rinviando al testo per maggiori dettagli, il provvedimento amministrativo, che era stato diffuso sul sito del Mipaaf immediatamente dopo la firma, prevede quanto segue. Agricoltore attivo (articolo 1): si introduce la contestata regola in base alla quale per le partite IVA "agricole" attivate dopo il primo agosto 2014 la qualifica di agricoltore attivo è riservata solo al caso in cui i soggetti beneficiari possano dimostrare la significatività dell'attività agricola. Mantenimento di una superficie agricola (articolo 2): si precisano le condizioni da garantire per il mantenimento delle superfici agricole ammissibili a pagamento. Si fa notare che per i pascoli, in assenza di disposizioni regionali o provinciali, è necessario garantire un carico di bestiame di 0,2 UBA/ha calcolato su base annua (presenza media dei capi per anno) e applicando uno o più turni annuali di pascolo di durata complessiva di almeno sessanta giorni. Questo requisito, decisamente, più rigoroso rispetto a quello applicato sinora, può essere derogato da provvedimenti delle Regioni e Province autonome. Si evidenzia infine come pure le Regioni e le PP.AA. (art. 2 comma 5) possano derogare di fatto al principio del pascolamento diretto autorizzando, su determinate superfici individuate catastalmente dove il pascolo conto terzi costituisce un uso o consuetudine locale, il pascolamento di animali appartenenti a codici allevamento non intestati al richiedente. Attività agricola minima (articolo 3): si tratta dell'attività da effettuare sulle superfici mantenute naturalmente idonee alla coltivazione o al pascolo. In questo caso non è sempre obbligatoria la presenza di animali sui pascoli. Anche in questo caso le Regioni e le PP.AA. possono derogare il carico minimo di bestiame annuo e il periodo di pascolamento ordinariamente fissato in sessanta giorni. Ricognizione preventiva (articolo 4): si precisa il contenuto delle informazioni che saranno oggetto della rilevazione effettuata con la ricognizione ed in particolare l'elenco dei beneficiari e le potenziali superfici ammissibili ai fini dell'assegnazione/attivazione dei diritti. Valore unitario iniziale, valore unitario nazionale e convergenza (articoli 5-7): si descrive il meccanismo di calcolo per definire il valore dei diritti dal 2015 al 2019. Notevole il chiarimento, richiesto da Agrinsieme, al comma 6 dell'articolo 7, laddove si precisa il valore dei diritti per gli agricoltori che non hanno importi di riferimento nel 2014 e pari ad un quinto del valore finale nel 2019. Greening e messa a riposo (articoli 8-12): in questi articoli si precisano alcuni dettagli della gestione delle superfici agricole ai fini del pagamento di inverdimento e della messa a riposo anche in relazione alla redazione del piano colturale. Degna di nota la previsione che impedisce per il 2015 l'applicazione di "misure equivalenti" di sviluppo rurale in luogo degli impegni di inverdimento (art. 9). Importanti anche le regole per la gestione dei terreni a riposo (articolo 10); tra queste si segnala il divieto di sfalcio dal primo marzo al 31 luglio di ogni anno per le superfici delle aree "direttiva uccelli" e "direttiva habitat" e per quelle a set-aside se utilizzate come Aree di Interesse Ecologico - AIE. Si sottolinea come questa previsione, molto vincolante, può essere derogata da provvedimenti delle autorità di gestione delle aree in questione e dalle Regioni e Province Autonome. Infine si rimarca con soddisfazione la possibilità di coltivare le specie azotofissatrici anche nelle aree vulnerabili ai nitrati (art. 11, comma 3); possibilità che in origine, come si ricorderà, era stata preclusa. Riduzione pascoli permanenti (articolo 14): si prevede la soppressione della riduzione dell'80 per cento delle superfici a pascoli permanenti che era stata prevista con il DM Mipaaf del 18 novembre scorso. Sui pascoli con tara continuano ad applicarsi solo le riduzioni previste dal DM citato con una variazione: le superfici a "pascolo tradizionale" indicate dalle Regioni e PP.AA. sono considerate ammissibili per il 50 per cento e non più per il 30 per cento così come sinora previsto. Premi settore latte (articolo 15): è la contestatissima norma che modifica completamente il criterio di concessione dei pagamenti accoppiati per il latte bovino. Mentre sinora il premio veniva concesso, in base anche al documento di attuazione approvato in Consiglio dei Ministri a fine luglio 2014, agli allevamenti che raggiungevano una certa resa media annua fissata a livello regionale, con questo decreto il premio viene invece concesso ai capi "appartenenti ad allevamenti iscritti, nell'anno di riferimento della domanda, nei Libri genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine ed iscritti ai controlli funzionali latte, che partoriscono nell'anno ...". Al di là della imprecisione del riferimento agli "allevamenti" (e non già ai capi) iscritti ai Libri/Registri, la previsione, come noto, sarà oggetto di un ricorso al TAR promosso dalla Confederazione, giuste le decisioni degli organi. Trattenute sul trasferimento dei titoli (articolo 16): si prevede che l'affitto dei titoli senza terra determinerà una trattenuta, da riversare alla riserva nazionale, del trenta per cento. Da notare che questa previsione si applica solo ai trasferimenti dei titoli che saranno assegnati e quindi opererà verosimilmente solo dopo la loro fissazione. Va pure segnalato che Confagricoltura ha ottenuto che la trattenuta non si applichi ai trasferimenti definitivi (vendite e similari) dei titoli ma solo alle cessioni temporanee. Riserva, piccoli agricoltori e norme transitorie (artt. 17-19): gli articoli citati stabiliscono alcune condizioni per l'accesso alla riserva ed al regime dei piccoli agricoltori. L'articolo 19 prevede in particolare la possibilità di emanare decreti con la semplice comunicazione (non intesa) in Conferenza Stato-Regioni. Si tratta della procedura utilizzata per la predisposizione del decreto “semplificazione” approvato il 20 marzo scorso.