CON PARTICOLARITÀ 04 gennaio 2016 ore 06:00 CCNL studi professionali: contratti a termine in linea con il Jobs Act di Pietro Zarattini - Esperto di diritto del lavoro Il CCNL per gli studi professionali ha preceduto di qualche mese l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di contratto a termine contenute nel decreto legislativo n. 81/2015, di riordino dei contratti di lavoro, attuativo del Jobs Act. Il coordinamento tra le clausole contrattuali e la nuova disciplina legale mette in evidenza come la disciplina contrattuale di categoria sia sostanzialmente coerente con la disciplina legale in vigore da giugno, ma con alcune particolarità sui limiti alle assunzioni, sui casi di esclusione e sul limite complessivo alla successione di più contratti a termine. Il CCNL per gli studi professionali è stato rinnovato con un anticipo di due mesi rispetto alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, attuativo del Jobs Act, che ha riordinato al Capo III (artt. 19-29) la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. In quel momento il nuovo quadro legale della materia non era ancora compiutamente definito e le clausole contrattuali siglate il 17 aprile facevano ancora riferimento, in diversi passaggi, al D.Lgs. n. 368/2001 che regolava la specifica tipologia contrattuale. Il coordinamento tra queste formulazioni e il disposto del D.Lgs. n. 81 pone in evidenza come la disciplina contrattuale di categoria sia sostanzialmente coerente con la disciplina legale in vigore da giugno pur evidenziando alcune peculiarità, tra le quali spiccano quelle concernenti i limiti posti alle assunzioni, i casi di esclusione ed il limite complessivo alla successione di più contratti a termine. Consulta il DossierJobs Act, riordino dei contratti Numero complessivo di contratti In assenza di una diversa disciplina contrattuale collettiva, la legge dispone a tratto generale che non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Il contratto collettivo di categoria si differenzia in quanto pone limiti quantitativi riferiti non all’organico complessivo ma alla singola struttura e innalza notevolmente il numero delle assunzioni effettuabili con particolare riguardo alle strutture di minori dimensioni, tipiche degli studi professionali: - nelle strutture che occupano fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato sono consentite 3 assunzioni a termine; - per le strutture da 6 a 15 dipendenti a tempo indeterminato il limite è pari al 50% dei lavoratori in forza arrotondato al numero intero superiore (una struttura con 15 dipendenti a tempo indeterminato potrà assumere quindi fino a 8 lavoratori a tempo determinato); - per le strutture che occupano oltre 15 dipendenti a tempo indeterminato il limite è pari al 30% dei lavoratori in forza, sempre con arrotondamento al numero intero superiore. Si rileva ancora una differenza in ordine al criterio di calcolo rispetto al disposto della legge: per il c.c.n.l. la base di computo non è fissa nel corso dell’anno (sempre riferita al numero dei dipendenti in forza al 1° gennaio) ma variabile in funzione del numero dei lavoratori in forza al momento dell’assunzione. Casi di esclusione da limitazioni Il contratto collettivo di categoria, ricalcando in parte il disposto della legge, individua una casistica di ipotesi cui non si applicano i predetti limiti quantitativi alle assunzioni con contratto a tempo determinato. Si tratta dei contratti stipulati: - nella fase di avvio di nuove attività, corrispondente ai primi 18 mesi elevabili a 24 dalla contrattazione territoriale; - per ragioni di carattere sostitutivo; - con lavoratori di età superiore a 55 anni. Va osservato che la formulazione contrattuale non si sovrappone del tutto alla legge in quando non prevede, come quest’ultima, una maggiore flessibilità temporale per le imprese start-up innovative e non considera la riduzione da 55 a 50 anni del limite di età dei lavoratori esclusi, contemplata invece dal D.Lgs. n. 81/2015. Limiti alla successione di contratti a termine Secondo quanto dispone il D.Lgs. n. 81, la durata complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 36 mesi. Ai fini del computo della durata complessiva si tiene conto anche dei rapporti di lavoro somministrato intrattenuti tra lo studio professionale e il lavoratore. La legge ammette infine la possibilità di superare il limite cumulativo sopra indicato per mezzo della stipula “assistita”, presso la DTL, di un ulteriore successivo contratto a termine della durata massima di 12 mesi. Il limite cumulativo di 36 mesi – raggiungibile sommando sia rapporti di lavoro subordinato che somministrato – vale anche per gli studi professionali, varia però la qualità dei rapporti da prendere in considerazione: il CCNL si riferisce infatti espressamente all’insieme dei rapporti a termine intercorsi con lo stesso lavoratore per “qualunque tipo di mansione” e non solamente a quelli che hanno ad oggetto mansioni “di pari livello”. Il contratto collettivo ammette inoltre in via ordinaria la possibilità di stipulare un ulteriore contratto “assistito” per la durata massima di 8 mesi, rinviando alla contrattazione collettiva territoriale la possibilità di elevare tale termine fino a 12 mesi. Sul CCNL per gli studi professionali leggi anche: - Confprofessioni approvato il ccnl studi professionali - CCNL studi professionali operativo il welfare contrattuale - Fondoprofessioni due nuovi bandi per i dipendenti degli studi professionali - CCNL Studi professionali i vantaggi del contratto di reimpiego - Studi professionali congedo parentale a ore e nuovo welfare Copyright © - Riproduzione riservata Copyright © - Riproduzione riservata 12 gennaio 2016 FISCO/ Commercialisti, grave anomalia sul 730 precompilato «Grave anomalia» nella trasmissione dei dati riguardanti le spese sanitarie, all’interno del modello 730 precompilato. La evidenzia l’Associazione nazionale dei Commercialisti (Anc), in una lettera inviata al direttore dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi, spiegando che agli intermediari regolarmente abilitati all’attività di trasmissione Entratel (come gli studi professionali), il sistema Tessera Sanitaria «segnala l’errore, e non consente di completare la procedura di acquisizione della delega (ottenuta dal medico, ndr) poiché non trova corrispondenza tra il codice fiscale e l’indirizzo Pec (Posta elettronica certificata) dell’intermediario» stesso; ciò accade, fa sapere il sindacato, perché dal «portale Ini-Pec, l’Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica di professionisti ed imprese, sono esclusi gli indirizzi Pec degli studi professionali associati, la cui gestione non è attualmente contemplata». Si tratta, osserva l’Anc, di «un’evidente anomalia operativa, che necessita di essere risolta», visto che «a tutti quegli studi professionali associati, regolarmente abilitati all’attività di trasmissione fiscale, viene preclusa la possibilità di essere delegati all’invio dei dati di spesa sanitaria ai fini del 730 precompilato». RINNOVO CCNL 07 gennaio 2016 ore 06:00 Studi professionali, assunzioni incentivate con il contratto di reimpiego di Pietro Zarattini - Esperto di diritto del lavoro Per favorire la stabile occupazione dei lavoratori svantaggiati il CCNL per gli studi professionali introduce il contratto di reimpiego, uno strumento giuridico innovativo che riduce gli oneri retributivi nel periodo iniziale del rapporto e, presupponendo l’assunzione a tempo indeterminato rende applicabile l’esonero contributivo per le nuove assunzioni di cui alla legge di Stabilità. Il contratto di reimpiego però comporta un trattamento più oneroso per il datore di lavoro, rispetto alla disciplina ordinaria, per quanto riguarda la maturazione dei riposi per riduzione di orario. Il CCNL per i dipendenti degli studi professionali dedica il titolo XIV alla disciplina del contratto di reimpiego. Si tratta di uno strumento, introdotto dal recente rinnovo contrattuale, destinato nell’intenzione delle parti a favorire lo stabile inserimento nel settore di specifiche categorie di lavoratori svantaggiati sul mercato del lavoro. A differenza del contratto di sostegno all’occupazione per determinate categorie operante nel terziario, che prevede la costituzione (incentivata) di rapporti a tempo determinato, il contratto di reimpiego presuppone l’assunzione a tempo indeterminato, in modo da rendere applicabile l’esonerocontributivo di cui all’art. 1, commi 118 segg. della legge di Stabilità 2015. Si noti che il testo contrattuale non esclude la possibilità che il rapporto di lavoro venga costituito a tempo parziale. Questo particolare strumento può essere attivato per tutto l’arco di vigenza contrattuale – e dunque fino al 31 marzo 2018 – e non è sottoposto ad ulteriori condizioni, quale ad esempio la circostanza che l’assunzione comporti un incremento netto degli occupati nello studio ovvero limitazioni al recesso del datore di lavoro nell’ambito del periodo di inserimento. L’assunzione di un lavoratore con il contratto di reimpiego consente al datore di lavoro di retribuire il lavoratore, nella fase iniziale del rapporto, con un salario di ingresso di importo inferiore alla retribuzione corrispondente al livello di inquadramento concretamente attribuito in funzione delle mansioni svolte. Sul CCNL per gli studi professionali leggi anche: - Confprofessioni approvato il ccnl studi professionali - CCNL studi professionali operativo il welfare contrattuale Fondoprofessioni due nuovi bandi per i dipendenti degli studi professionali CCNL Studi professionali i vantaggi del contratto di reimpiego Studi professionali congedo parentale a ore e nuovo welfare - CCNL studi professionali contratti a termine in linea con il Jobs Act Soggetti interessati L’art. 55 del CCNL delimita come segue il campo di applicazione dell’istituto, che comprende i lavoratori svantaggiati in possesso di uno dei seguenti requisiti: - soggetti con oltre 50 anni di età; - soggetti disoccupati o inoccupati di lunga durata di cui all'art. 1, lett. d) ed e), D.Lgs. n. 297/2002. Sono disoccupati di lunga durata coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi; sono inoccupati di lunga durata coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, siano alla ricerca di un’occupazione da più di 12 mesi. Sono comunque esclusi dallo speciale regime in esame i soggetti di età inferiore ai 30 anni che rientrano nel campo di applicazione del contratto di apprendistato. I soggetti da assumere con contratto di reimpiego devono certificare il proprio stato attraverso “idonea documentazione (stato di disoccupazione)”. La formulazione contrattuale sembra riferirsi alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro che gli interessato sottoscrivono per ottenere il riconoscimento dello stato di disoccupazione. Secondo Confprofessioni, nel caso di un soggetto precedentemente inoccupato, l’attestazione utile per accedere al contratto di reimpiego può essere costituita da una semplice autocertificazione, nell’ipotesi di disoccupato da oltre 12 mesi il dipendente può altresì fornire prova della data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro subordinato o dell’attività di lavoro autonomo. Livello retributivo Possono essere assunti con contratto di reimpiego lavoratori destinati a qualsiasi tipo di mansione con la sola esclusione di quelle rientranti nel 5° livello (addetti alle pulizie, fattorini, uscieri, custodi). Durante il periodo di inserimento, come detto in premessa, il CCNL prevede una progressione retributiva che si sviluppa secondo i seguenti criteri: - per i primi 18 mesi dalla data di assunzione, la retribuzione può essere inferiore di due livelli rispetto a quello corrispondente all’inquadramento attribuito al lavoratore in funzione della qualifica; - per i successivi 12 mesi, la retribuzione può essere inferiore di un livello rispetto a quello di inquadramento. Per i lavoratori assunti con mansioni di 4° livello, il trattamento economico sarà inferiore di un livello per tutta la durata del periodo. Livello di riferimento per la retribuzione Livello di inquadramento Mesi 1-18 Mesi 19-30 Dal 31° mese Q 2 1 Q 1 3S 2 1 2 3 3S 2 4S 3 3S 3 4 4S 3 4S 5 4 4S 4 5 5 4 3S Riduzione annua dell’orario Per espressa previsione contrattuale, il contratto di reimpiego comporta un trattamento più oneroso per il datore di lavoro, rispetto alla disciplina ordinaria, per quanto riguarda la maturazione dei riposi per riduzione di orario. La regola generale comporta la maturazione dei permessi annui per i nuovi assunti nella misura del 50% a partire dal 12° mese successivo all’assunzione, nella misura del 75% a partire dal 24° mese e in misura intera dopo il 36° mese; per i lavoratori che vengono assunti con contratto di reimpiego il CCNL dispone invece che i permessi matureranno nella misura del 50% a partire dal 6° mese successivo all’assunzione, nella misura del 75% a partire dal 12° mese e in misura intera dopo il 18° mese. Copyright © - Riproduzione riservata RINNOVO CCNL 11 gennaio 2016 ore 06:00 Studi professionali: come gestire la flessibilità dell’orario di lavoro di Pietro Zarattini - Esperto di diritto del lavoro Il contratto collettivo per i dipendenti dagli studi professionali predispone un meccanismo di flessibilità, basato sul calcolo della media plurisettimanale dell’orario normale, che non comporta particolari vincoli procedurali per il datore di lavoro e garantisce ai lavoratori coinvolti un incremento dei riposi retribuiti. Nel commentare la disciplina contrattuale Confprofessioni ha osservato che il datore di lavoro può ricorrere all’articolazione flessibile dell’orario anche per gestire una fase di calo dell’attività lavorativa, per poi compensare le ore di riduzione con successivi periodi di lavoro eccedenti la durata normale settimanale di 40 ore. Il contratto collettivo di categoria fissa in 40 ore settimanali la durata normale del lavoro per i dipendenti degli studi professionali e ne consente la distribuzione su 5 o su 6 giorni, riconoscendo nei due casi differenti quantità di permessi per riduzione annua dell’orario. Regime contrattuale di flessibilità Nell’ipotesi di distribuzione su 5 giorni, l’orariosettimanale viene realizzato attraverso prestazioni di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, con attribuzione di permessi per riduzione annua pari a 40 ore complessive. Nella seconda ipotesi, l’orario settimanale viene distribuito dal lunedì al sabato, anche in misura differenziata in ciascun giorno (per la giornata di sabato il limite all’attività lavorativa è normalmente collocato entro le ore 13). Quando l’orario è distribuito su 6 giorni, la riduzione annua dell’orario è riconosciuta in misura pari a 66 ore complessive. In attuazione del disposto dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 66/2003 (“I contratti collettivi di lavoro possono… riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno”), il CCNL offre al datore di lavoro uno strumento per adeguare le prestazioni dei singoli lavoratori alle variazioni delle esigenze produttive della struttura, stabilendo che l’orario normale settimanale può essere determinato anche con riferimento alla durata media delle prestazioni lavorative rese nel corso di sei mesi. In sostanza il datore di lavoro che intende avvalersi del regime contrattuale di flessibilità può stabilire, previa comunicazione ai lavoratori interessati con congruo anticipo, l’orario normale da adottare in ciascuna settimana nell’arco massimo di un semestre, fermo restando il rispetto della media complessiva di 40 ore settimanali. Occorre tener presente che il limite massimo può essere fissato tra le 41 e le 48 ore settimanali, che non vengono indicati dal contratto collettivo limiti minimi settimanali e che il lavoro straordinario decorre dalla prima ora successiva all’orario definito in regime di flessibilità per ciascuna settimana. Una volta esaurito il periodo programmato, il meccanismo può essere nuovamente applicato in periodi successivi. Nel commentare la disciplina in esame Confprofessioni osserva che, sebbene il contratto collettivo non lo preveda espressamente, il datore può ricorrere all’articolazione flessibile dell’orario anche per gestire una fase di calo dell’attività lavorativa, per poi compensare le ore di riduzione con successivi periodi di lavoro eccedenti la durata normale settimanale di 40 ore, utilizzando in modo inverso lo stesso meccanismo illustrato. Trattamento economico e permessi aggiuntivi I lavoratori interessati al regime di flessibilità ricevono la retribuzione corrispondente all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario con utilizzo dei riposi compensativi. Inoltre, nelle settimane in cui viene superato l’orario normale, sono riconosciute ai lavoratori quote aggiuntive dei permessi per riduzione di orario progressivamente crescenti in funzione dell’entità della flessibilità richiesta: - se l’orario settimanale viene superato fino a 44 ore, l’incremento dei permessi è pari a 30 minuti per ciascuna settimana; - se l’orario settimanale viene fissato tra oltre 44 e fino a 48 ore, l’incremento dei permessi è pari a 60 minuti per ciascuna settimana. I permessi retribuiti “ordinari” sono fruiti entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di maturazione: se non utilizzati vengono liquidati con la retribuzione in atto al momento della scadenza. Per quanto riguarda invece l’eventuale mancata fruizione della quota aggiuntiva del monte ore annuo di permessi, derivante dall’attuazione del regime di flessibilità, le ore così maturate e non fruite verranno liquidate applicando la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario entro il sesto mese successivo a quello corrispondente al termine annuale del programma di flessibilità. Le parti hanno espressamente previsto che le ore maturate non sono soggette ad assorbimento da altri trattamenti in materia di riduzione dell’orario, di permessi e da eventuali altre riduzioni in atto nella struttura lavorativa. Contrattazione di secondo livello Il CCNL demanda alla contrattazione di secondo livello la definizione di specifiche modalità applicative del meccanismo di flessibilità delineato in sede nazionale, con l’auspicio che le modalità siano tali da permettere l’istituzione e la regolamentazione di una “banca delle ore” nella quale accantonare i riposi via via maturati. Gli accordi territoriali/aziendali sono altresì abilitati a definire diverse modalità di attuazione della flessibilità dell’orario di lavoro. Sul CCNL per gli studi professionali leggi anche: - Confprofessioni approvato il ccnl studi professionali - CCNL studi professionali operativo il welfare contrattuale - Fondoprofessioni due nuovi bandi per i dipendenti degli studi professionali - CCNL Studi professionali i vantaggi del contratto di reimpiego - Studi professionali congedo parentale a ore e nuovo welfare - CCNL studi professionali contratti a termine in linea con il Jobs Act - Studi professionali, assunzioni incentivate con il contratto di reimpiego Copyright © - Riproduzione riservata Copyright © - Riproduzione riservata 11 gennaio 2016 Fondi Ue e professionisti, cosa cambia alla luce della legge di Stabilità I piani operativi POR e PON dei fondi FSE e FESR, rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti in quanto equiparati alle piccole e medie imprese. A prescindere dalla forma giuridica rivestita, i professionisti sono individuati come destinatari dei fondi strutturali europei stanziati fino al 2020. È quanto ha previsto la legge di Stabilità 2016, in vigore dal 1° gennaio. La legge ha riconosciuto quanto affermavano la Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e il Regolamento Ue 1303/2013, che equiparavano i professionisti alle PMI. Tutto parte dalla nozione di impresa, che in Europa è molto ampia. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, essa include «qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento».Una definizione in cui non possono non rientrare anche i professionisti. Nel 2014 i professionisti erano stati espressamente individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni, del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni. Nonostante ciò e nonostante gli orientamenti Ue, gran parte dei bandi regionali italiani continuavano ad essere confezionati in maniera da escludere i professionisti, inserendo in molti casi l'iscrizione alla Camera di Commercio come requisito imprescindibile per l'accesso ai fondi. Dunque i bandi regionali sono ora destinati a diventare un'occasione a cui guardare anche per i professionisti. Con l'approvazione della legge di Stabilità «non ci sono più alibi per escludere i professionisti dai Piani operativi regionali e nazionali della programmazione 2014/2020 dei fondi strutturali europei», aveva affermato il presidente di Confprofessioni Gaetano Stella. C'è, poi, il programma Cosme. Il Regolamento Ue 1287/2013 istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (Cosme 2014 - 2020). «L'articolo 5 stanzia per l'attuazione del programma 2.298 milioni di euro, disponendo che non meno del 60% siano destinati a strumenti finanziari. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale. Anche tale regolamento afferma che il programma Cosme dovrebbe riguardare in particolare le PMI, come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Ue», viene ricordato nella documentazione della Camera che accompagna la Legge di Stabilità. Tale Raccomandazione considera impresa «ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica». Cosa sono i Fondi FESR L'obiettivo del FESR è contribuire al potenziamento della coesione economica e sociale, riducendo le disparità regionali. Tale contributo avviene attraverso un sostegno allo sviluppo e attraverso l'organizzazione strutturale delle economie regionali, anche per quanto riguarda la riconversione delle regioni industriali in declino. Si tratta in particolare di finanziamenti riguardanti: investimenti che contribuiscono a creare posti di lavoro durevoli; investimenti nelle infrastrutture; misure di sostegno allo sviluppo regionale e locale, compresa l'assistenza e i servizi alle imprese, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese (PMI); l'assistenza tecnica. Il Fondo Sociale Europeo Il Fondo sociale europeo (FSE) è il principale strumento utilizzato dall'UE per sostenere l'occupazione, aiutare i cittadini a trovare posti di lavoro migliori e assicurare opportunità lavorative più eque per tutti. A questo fine, l'FSE investe nel capitale umano dell'Europa: i lavoratori, i giovani e chi è alla ricerca di un lavoro. Grazie a una dotazione di 10 miliardi di euro l'anno, l'FSE aumenta le prospettive occupazionali di milioni di cittadini europei, prestando particolare attenzione a chi incontra maggiori difficoltà a trovare lavoro. Mercoledì 13/01/2016 26 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 Roma, dal 17 giugno- ld ed. 6 weekend FOOD 8c BEVERAGE Management della Ristorazione Milano, dal 21 marzo - 5a ed. 11 giornate infrasettimanali Management dell' Hôtellerie Milano, dall'8 aprile - 3a ed. 9 giornate infrasettimanali COMMERCIALE Diritto e fiscalità nel mercato dell'Arte Milano, dal 15 aprile - la ed. 6 weekend Management dei Musei e delle Imprese I FISCO Diritto Tributario Milano, dal 26 febbraio - lla ed. lOweekend Transfer Pricing Milano, dal 4 marzo - 4a ed. S weekend Tutela e trasmissione dei patrimoni Milano, dal 4 maggio - 2" ed. 4 giornate Accertamento e contenzioso nazionale e internazionale - advanced program Milano, dal 13 maggio 2016-1' ed. Sweekend Tutte le novità I AFC Amministrazione Finanza e Co Roma, dal 27 maggio 4 weekend Finanza e Co Roma, dal 27 maggio I AFC Amministrazione Finanza e Controllo Milano, dal 29 gennaio - 20" ed. 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P weekend LAVORO resa: bilancio, business pian, budget e ana English - Chinese - Arabie Milano, dal 23 marzo formula serale Summer School Luxury Goods Management Milano,da luglio- laed. 2 settimane intensive i Gestione dell'Impresa agricola e agroalimentare Milano dal 13 maeeio-6a ed i dei costi Roma, dal 18 marzo - 15d ed. 6 weekend Laboratorio di Fin MASTER PART TIME CON DIPLOMA ncia Management dello Sport Informazione Multimediale e Giornalismo Politico - Economico Roma dal 12 maggio - 7a ed. 18 week end non consecutivi Master 24 HR Manager & Digital Organization Milano, dal 20 maggio - Is ed. 8 mesi / 2 gg al mese Master 24 Gestione e Strategia d'impresa Milano, dal 20 maggio - 13a ed. 12 weekend Management delle Imprese Turistiche Roma, dal 12 maggio - 7a ed Milano.dal 25 novembre- 8aed. 5 mesi/ 2 weal mese Master24 Leadership e Empowerment Milano, dal 20 maggio - 8° ed. 7 weekend Criminologia e Reati Economici Milano, dal 21 ottobre - 3a ed. 12 weekend Master24 Marketing, Comunicazione e Media Digitali Milano, dal 21 ottobre- 13aed. 13 weekend Master24 Food & Wine Management Roma, dal 10 novembre - la ed. 7 weekend Management Politico Roma, dal 26 novembre - 3° ed. lOweekend Roma, dal 20 maggio - la ed. 10 giornate infrasettimanali Modelling Milano,dali' 1 aprile-4d ed. Roma, dal 10 giugno - 5d ed. 4 weekend C APTC CTIIITIIPA ARTEECULTURA edit Management Roma, dal 13 Paghe e contributi Milano, dal 4 aprile - 9a ed. 9 giornate non consecutive Diritto del lavoro, contenzioso e relazioni sindacali Milano, dal 13 maggio - 20" ed. 8 weekend LEGALE maggio - 8a ed. 5 weekend BANCHE E FINANZIAMENTI FORMA IL TUO FUTURO A I FISCO Diritto Tributario Milano, dal 26 febbraio - lla ed. lOweekend Transfer Pricing Milano, dal 4 marz Diritto societario ail' 11 marzo- 13aed. - 4a ed. S weekend Tutela e trasmission Business & Legai English Roma.dal ISmarzo- 10aed. Milano.dal 10giugno- llaed. 2 weekend Avvocato d'Affari Roma, da I ISmarzo - 15aed. 9 weekend Modell E-LEARNING24: IMPARARE E SEMPLICE. OVUNQUE. > 200 corsi on line e 9 Master on line con attestato di frequenza. 8 Master on line con diploma. 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Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress DIRITTO SOCIETARIO Cassazione: vdutozioni nelfako in bilancio Mercoledì Mercoledì 13/01/2016 13/01/2016 1 Direttore DirettoreResponsabile Responsabile Diffusione Diffusione Testata Testata Roberto Roberto Napoletano Napoletano 145.182 145.182 II nuovo falso m bilancio comprende anche le valutaziom. Almeno quando queste ultime sono state effettuate in violazione di cnteri determinati sul piano normativo oppure indiscussi su quello tecnico. A queste conclusioni è approdata la Corte di cassazione con la sentenza n. 890 depositata LA CONTRAPPOSIZIONE Se questa li nea interpretativa, più severa, non si consoliderà rispetto alla precedente, potrebbero essere chiamate a intervenire le Sezioni unite Cassazione. Le motivazioni che spiegano il dietrofront della Corte sull'applicazione della fattispecie riscritta dalla legge 69/2015 Falso in bilancio con valutazoni Se la riforma avesse escluso il peso penale si avrebbe un'abrogazione del nuovo reato I due orientamenti Falso in bilancio anche per le «stime Ilcontrasto Sull'attuale normativa che regola il falso in bilancio, la Cassazione ha emesso due sentenze di segno diverso negli ultimi mesi. La prima, illustrata e commentata sul Sole 24 Ore del 31 luglio 2015 (a sinistra in alto), è più favorevole all'imputato, perché circoscrive il reato escludendo che possano rientrarvi le valutazioni. La seconda sentenza è stata anticipata dal Sole 24 Ore sabato 14 novembre 2015 (sulla base di un'informazione provvisoria della Cassazione) e torna a considerare le valutazioni quale elemento che può dare luogo al reato di falso in bilancio. Entrambe le pronunce (qui a destra i princìpi di diritto die esprimono) sono state rese dalla Quinta sezione penale, sia pure in composizione diversa II principio più «morbido» Cassazione, Quinta sezione penale,sentenza n. 33774delBO luglio 2015 «Insamma, non si può ignorare, in una interpretazione che faccia buona applicazione dei criteri ermeneutici propri della materia penale, il non giustificato revirement nella formulazione della fattispecie, con ritorno alla locuzione "fatti materiali" (in luogo del riferimento al più ampio ed esaustivo concetto di "informazioni"), espressamente epurati di quell'aggancio alle 'Valutazioni", che invece aveva voluto la riforma del 2002, anche rìcorrendoall'esplicita previsione di una soglia di punibilità calibrata proprio su di esse» L'interpretazione più severa Cassazione, Quinta sezione penale, sentenza n. 890 del 12 gennaio 2016 «Può allora affermarsi il principio secondo cui nell'articolo 2621 c.c, il riferimento ai "fatti materiali" oggetto di falsa rappresentazione non vale a escludere la rilevanza penale egli enunciati valutativi che sono anche essi predicabili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati. Infatti, qualora intervengano in contesti che implichino accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o, comunque, tecnicamente indiscussi, anche gli enunciati valutativi sono idonei ad assolvere ad una funzione informativa e possono quindi dirsi veri o falsi» Giovanni Negri MILANO > Continua da paginal L'estate passata, infatti, un'altra pronuncia della stessa Cassazione - la 33774, depositata il 30 luglio - si era invece attestata sull'irrilevanza penale delle valutazioni nel falso in bilancio. Se tutto questo preluda già a un futuro pronunciamento delle Sezioni unite è presto per dirlo, anche perché bisognerà attendere se è destinata a consolidarsi una delle due linee interpretative del nuovo articolo 2621 del Codice civile. Intanto, con le motivazioni depositate ieri, i giudici della Quinta sezione prendono posizione in PROFESSIONISTI maniera netta sostenendo che una tesi diversa avrebbe effetti dirompenti, visto che - ammettono essi stessi - la stragrande maggioranza delle voci di bilancio è fruttodiunaqualchevalutazione. Così, se la riforma avesse fatto evaporare il peso penale delle valuta norme anticorruzone valorizzate adesso dalla Cassazione in una prospettivafinalistica per la quale cancellare la punibilità delle valutazioni avrebbe la conseguenza di legittimare la costituzione di fondi neri da utilizzare anche per il pagamento di tangenti) ha modificato in zioni, di fatto si avrebbe maniera profonda le vecchie un'abrogazione della nuova fattispecie del Codice civile. In fattispecie; ipotesi quest'ultima particolare a conservare rilevanza che i giudici, scrivono, deve penale è l'esposizione nei bilanci essere bollata come o nelle comunicazioni sociali di «improponibile a fronte di fatti materiali rilevanti, con la alternative e più pertinenti esegesi cancellazione di quell' del dato normativo». Quali siano espressione, «ancorché oggetto di queste più plausibili esegesi è valutazioni», che era stata oggetto del nucleo della sentenza utilizzata dal precedente che parte dalla considerazione che intervento del 2OO2. Intervento la legge n. 69 del 2015 (che che fa dire alla Cassazione che contiene un pacchetto di non ci può essere discussione sulla punibilità delle falsità che riguardano enun ciati descrittivi, cioè fatti di rilievo verificatisi nel corso della gestione, con la precisazione che falso non è il fatto in sé, ma solo la Pag. 1 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Estratto Estrattoda dapag. pag. rappresentazione che ne viene data. Diverso è il discorso, come detto, per il falso valutativo. La sentenza sottolinea allora che il bilancio è composto in larga parte da enunciati estimativi o valutativi, frutto di operazioni concettuali che associano a determinate componenti un dato numerico nell'espressione di un giudiziodi valore. « Nonpuòallora dubitarsi - osserva la sentenza - che nella nozione di rappresentazione dei fatti materiali e rilevanti (da intendere nelle accezioni anzidette) non possano non ricomprendersi anche e soprattutto tali valutazioni». Igiudicinoneludonopoil'obiezione per la quale ogni valutazione ha in sé un coefficiente di soggettività e, di conseguenza, di opinabilità che non deve automaticamente essere oggetto di sanzione penale. Tuttavia ricordano che quando la valutazione deve essere parametrata a criteri predeterminati, di legge o di prassi universalmente accettate, costituisce falsità l'elusione da quei criteri nel senso di discordanza da un vero legale rappresentato da un modello di verità convenzionale che può essere conseguito solo nel rispetto di quei parametri. E la Cassazione fa un passo ulteriore sottolineando che le valutazioni espresse in bilancio non sono allora frutto di semplici congetture o arbitrari giudizi di valore, ma devono uniformarsi a criteri valutativi determinati dalla disciplina civilistica - tra i quali il nuovo articolo 2426 del Codice civile- dalle direttive e regolamenti di diritto comunitario (da ultimo, ricorda la Corte, la direttiva 2Oi3/34/ Ue), dagli standard internazionali las/Ifrs e da prassi contabili generalmente accettate come per esempio i principi contabili nazionali elaborati dall'Oic. «Il mancato rispetto - conclude la sentenza che ha confermato il giudizio di merito della Corte d'appello di Torino sulla rilevanza penale della dissimulata esistenza di un'elevatissima - il 62% del totale - percentuale di crediti di tali parametri comporta la falsità della rappresentazione valutativa, ancor'oggi punibile ai sensi del nuovo articolo 2621 del Codice civile, nonostante la soppressione dell'inutile inciso "ancorché PROFESSIONISTI Mercoledì Mercoledì 13/01/2016 13/01/2016 1 Direttore DirettoreResponsabile Responsabile Diffusione Diffusione Testata Testata Roberto Roberto Napoletano Napoletano 145.182 145.182 II quadro. Per i giudici rileva la violazione di criteri predeterminati come i principi contabili o il Codice civile Rischio reato per le stime «atipiche» Antonio Iorio L'interpretazione della Corte di cassazione fornita con la sentenza 890/16, secondo cui nel nuovo delitto di false comunicazioni sociali è inclusa la rilevanza penale dienunciati valutativi, potrebbe avere in concreto conseguenze particolarmente importanti. Per comprendere appieno queste potenziali conseguenze, occorre però partire da alcune circostanze oggettive che non pare siano state tenute in debita considerazione dalla sentenza La prima è il dato letterale: la norma ante-modifiche sanzionava i fatti materiali non corrispondenti al vero «ancorché oggetto di valutazioni» e la legge 69/2015 ha abrogato questa dizione. Questa evidente differenza, operando un'interpretazione letterale, non potrebbe che portare a determinate conclusioni in merito alla perseguibilità attuale delle valutazioni. A fronte di questa differenza, la sentenza evidenzia che «è ormai universalmente riconosciuto che il significato di un qualsiasi enunciato dipende dall'uso che se ne fa nel contesto dell'enunciazione, sicché non è la sua struttura linguistica bensì la sua pubbliche di vigilanza), che anche nella versione vigente fa ancora riferimento alle valutazioni, quasi a voler rimarcare la differente gravita della condotta tra chi effettua false comunicazioni sociali (per le quali larilevanza delle valutazioni è stata, almeno letteralmente, abrogata) e chi, invece, ostacola le funzioni di vigilanza (anche attraverso mendaci valutazioni). A parte la condivisibilità o meno dell'interpretazione della Corte, sulla quale è da auspicare a questo punto un intervento delle Sezioni unite, occorre al momento confrontarsi con queste conclusioni. Che appaiono molto delicate per tutti coloro che, a vario titolo, possono essere interessati-quali soggetti attivi - al nuovo reato di false comunicazioni sociali. In sostanza, la sentenza ritiene che anche le valutazioni sono rilevanti nel delitto, quando violano criteri predeterminati in via IL PROBLEMA Non si tiene conto del fatto che, in realtà, le regole sono in molti casi tutt'altro che oggettive e immutabili IL COMMENTO Ma le stime non sono datioggettivi di Antonio Iorio * pagina 33 normativa (è il caso delle regole previste dal Codice civile) o siano tecnicamente indiscussi (si pensi ai princìpi contabili). In altre parole, se l'importo indicato in bilancio nella valutazione di poste non ha rispettato i criteri prescritti dal Codice o dai princìpi contabili, si è in destinazione comunicativa ad presenza di un fatto materiale assegnare una possibile funzione penalmente rilevante. È evidente informativa a un qualsiasi che una simile interpretazione enunciato», per poi concludere non tiene conto del fatto che, in che in passato era stato previsto realtà, le "regole predeterminate" «un inutile inciso». C'è poi una di valutazione sono in molti casi seconda circostanza: la tutt'altro che oggettive e Cassazione (Quinta sezione determinabili, come invece penale, sentenza 33774/2015) ritiene la Cassazione. Il rischio solo alcuni mesi fa era giunta a allora è che in presenza di tutt'altre conclusioni, operando valutazioni differenti (operate dagli organi inquirenti), seppur un distinguo molto sottile e non particolarmente rilevanti tutt'altro che sommario: rispetto a quelle formulate da prendendo atto del dato letterale coloro che hanno redatto e del nuovo delitto - nel quale approvato il bilancio (ferma rispetto al passato risultavano restando ovviamente la abrogate le valutazioni sussistenza delle altre condizioni precisava che la valutazione di previste dalla norma), si rientri poste inesistenti o l'attribuzione nell'ambito penale. Occorre, di un valore a una realtà infatti, ricordare che, rispetto al insussistente rappresentavano passato, sono state abrogate le fatti materiali non rispondenti al soglie di punibilità che avevano vero e non valutazioni, con la proprio la principale funzione di conseguenza che continuavano a delimitare la rilevanza penale essere perseguite, anche a delle valutazioni. seguito delle nuove fattispecie di false comunicazioni sociali. C'è poi (circostanza evidenziata dalla precedente sentenza per giungere a conclusioni opposte) il testo del delitto previsto dall'articolo 2638 del Codice civile (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità Pag. 2 Estratto Estrattoda dapag. pag. Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress DIRITTO SOCIETARIO Cassazione: vdutozioni nelfako in bilancio Mercoledì Mercoledì 13/01/2016 13/01/2016 1 Direttore DirettoreResponsabile Responsabile Diffusione Diffusione Testata Testata Roberto Roberto Napoletano Napoletano 145.182 145.182 II nuovo falso m bilancio comprende anche le valutaziom. Almeno quando queste ultime sono state effettuate in violazione di cnteri determinati sul piano normativo oppure indiscussi su quello tecnico. A queste conclusioni è approdata la Corte di cassazione con la sentenza n. 890 depositata LA CONTRAPPOSIZIONE Se questa li nea interpretativa, più severa, non si consoliderà rispetto alla precedente, potrebbero essere chiamate a intervenire le Sezioni unite Cassazione. Le motivazioni che spiegano il dietrofront della Corte sull'applicazione della fattispecie riscritta dalla legge 69/2015 Falso in bilancio con valutazoni Se la riforma avesse escluso il peso penale si avrebbe un'abrogazione del nuovo reato I due orientamenti Falso in bilancio anche per le «stime Ilcontrasto Sull'attuale normativa che regola il falso in bilancio, la Cassazione ha emesso due sentenze di segno diverso negli ultimi mesi. La prima, illustrata e commentata sul Sole 24 Ore del 31 luglio 2015 (a sinistra in alto), è più favorevole all'imputato, perché circoscrive il reato escludendo che possano rientrarvi le valutazioni. La seconda sentenza è stata anticipata dal Sole 24 Ore sabato 14 novembre 2015 (sulla base di un'informazione provvisoria della Cassazione) e torna a considerare le valutazioni quale elemento che può dare luogo al reato di falso in bilancio. Entrambe le pronunce (qui a destra i princìpi di diritto die esprimono) sono state rese dalla Quinta sezione penale, sia pure in composizione diversa II principio più «morbido» Cassazione, Quinta sezione penale,sentenza n. 33774delBO luglio 2015 «Insamma, non si può ignorare, in una interpretazione che faccia buona applicazione dei criteri ermeneutici propri della materia penale, il non giustificato revirement nella formulazione della fattispecie, con ritorno alla locuzione "fatti materiali" (in luogo del riferimento al più ampio ed esaustivo concetto di "informazioni"), espressamente epurati di quell'aggancio alle 'Valutazioni", che invece aveva voluto la riforma del 2002, anche rìcorrendoall'esplicita previsione di una soglia di punibilità calibrata proprio su di esse» L'interpretazione più severa Cassazione, Quinta sezione penale, sentenza n. 890 del 12 gennaio 2016 «Può allora affermarsi il principio secondo cui nell'articolo 2621 c.c, il riferimento ai "fatti materiali" oggetto di falsa rappresentazione non vale a escludere la rilevanza penale egli enunciati valutativi che sono anche essi predicabili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati. Infatti, qualora intervengano in contesti che implichino accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o, comunque, tecnicamente indiscussi, anche gli enunciati valutativi sono idonei ad assolvere ad una funzione informativa e possono quindi dirsi veri o falsi» Giovanni Negri MILANO > Continua da paginal L'estate passata, infatti, un'altra pronuncia della stessa Cassazione - la 33774, depositata il 30 luglio - si era invece attestata sull'irrilevanza penale delle valutazioni nel falso in bilancio. Se tutto questo preluda già a un futuro pronunciamento delle Sezioni unite è presto per dirlo, anche perché bisognerà attendere se è destinata a consolidarsi una delle due linee interpretative del nuovo articolo 2621 del Codice civile. Intanto, con le motivazioni depositate ieri, i giudici della Quinta sezione prendono posizione in PROFESSIONISTI maniera netta sostenendo che una tesi diversa avrebbe effetti dirompenti, visto che - ammettono essi stessi - la stragrande maggioranza delle voci di bilancio è fruttodiunaqualchevalutazione. Così, se la riforma avesse fatto evaporare il peso penale delle valuta norme anticorruzone valorizzate adesso dalla Cassazione in una prospettivafinalistica per la quale cancellare la punibilità delle valutazioni avrebbe la conseguenza di legittimare la costituzione di fondi neri da utilizzare anche per il pagamento di tangenti) ha modificato in zioni, di fatto si avrebbe maniera profonda le vecchie un'abrogazione della nuova fattispecie del Codice civile. In fattispecie; ipotesi quest'ultima particolare a conservare rilevanza che i giudici, scrivono, deve penale è l'esposizione nei bilanci essere bollata come o nelle comunicazioni sociali di «improponibile a fronte di fatti materiali rilevanti, con la alternative e più pertinenti esegesi cancellazione di quell' del dato normativo». Quali siano espressione, «ancorché oggetto di queste più plausibili esegesi è valutazioni», che era stata oggetto del nucleo della sentenza utilizzata dal precedente che parte dalla considerazione che intervento del 2OO2. Intervento la legge n. 69 del 2015 (che che fa dire alla Cassazione che contiene un pacchetto di non ci può essere discussione sulla punibilità delle falsità che riguardano enun ciati descrittivi, cioè fatti di rilievo verificatisi nel corso della gestione, con la precisazione che falso non è il fatto in sé, ma solo la Pag. 1 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Estratto Estrattoda dapag. pag. rappresentazione che ne viene data. Diverso è il discorso, come detto, per il falso valutativo. La sentenza sottolinea allora che il bilancio è composto in larga parte da enunciati estimativi o valutativi, frutto di operazioni concettuali che associano a determinate componenti un dato numerico nell'espressione di un giudiziodi valore. « Nonpuòallora dubitarsi - osserva la sentenza - che nella nozione di rappresentazione dei fatti materiali e rilevanti (da intendere nelle accezioni anzidette) non possano non ricomprendersi anche e soprattutto tali valutazioni». Igiudicinoneludonopoil'obiezione per la quale ogni valutazione ha in sé un coefficiente di soggettività e, di conseguenza, di opinabilità che non deve automaticamente essere oggetto di sanzione penale. Tuttavia ricordano che quando la valutazione deve essere parametrata a criteri predeterminati, di legge o di prassi universalmente accettate, costituisce falsità l'elusione da quei criteri nel senso di discordanza da un vero legale rappresentato da un modello di verità convenzionale che può essere conseguito solo nel rispetto di quei parametri. E la Cassazione fa un passo ulteriore sottolineando che le valutazioni espresse in bilancio non sono allora frutto di semplici congetture o arbitrari giudizi di valore, ma devono uniformarsi a criteri valutativi determinati dalla disciplina civilistica - tra i quali il nuovo articolo 2426 del Codice civile- dalle direttive e regolamenti di diritto comunitario (da ultimo, ricorda la Corte, la direttiva 2Oi3/34/ Ue), dagli standard internazionali las/Ifrs e da prassi contabili generalmente accettate come per esempio i principi contabili nazionali elaborati dall'Oic. «Il mancato rispetto - conclude la sentenza che ha confermato il giudizio di merito della Corte d'appello di Torino sulla rilevanza penale della dissimulata esistenza di un'elevatissima - il 62% del totale - percentuale di crediti di tali parametri comporta la falsità della rappresentazione valutativa, ancor'oggi punibile ai sensi del nuovo articolo 2621 del Codice civile, nonostante la soppressione dell'inutile inciso "ancorché PROFESSIONISTI Mercoledì Mercoledì 13/01/2016 13/01/2016 1 Direttore DirettoreResponsabile Responsabile Diffusione Diffusione Testata Testata Roberto Roberto Napoletano Napoletano 145.182 145.182 II quadro. Per i giudici rileva la violazione di criteri predeterminati come i principi contabili o il Codice civile Rischio reato per le stime «atipiche» Antonio Iorio L'interpretazione della Corte di cassazione fornita con la sentenza 890/16, secondo cui nel nuovo delitto di false comunicazioni sociali è inclusa la rilevanza penale dienunciati valutativi, potrebbe avere in concreto conseguenze particolarmente importanti. Per comprendere appieno queste potenziali conseguenze, occorre però partire da alcune circostanze oggettive che non pare siano state tenute in debita considerazione dalla sentenza La prima è il dato letterale: la norma ante-modifiche sanzionava i fatti materiali non corrispondenti al vero «ancorché oggetto di valutazioni» e la legge 69/2015 ha abrogato questa dizione. Questa evidente differenza, operando un'interpretazione letterale, non potrebbe che portare a determinate conclusioni in merito alla perseguibilità attuale delle valutazioni. A fronte di questa differenza, la sentenza evidenzia che «è ormai universalmente riconosciuto che il significato di un qualsiasi enunciato dipende dall'uso che se ne fa nel contesto dell'enunciazione, sicché non è la sua struttura linguistica bensì la sua pubbliche di vigilanza), che anche nella versione vigente fa ancora riferimento alle valutazioni, quasi a voler rimarcare la differente gravita della condotta tra chi effettua false comunicazioni sociali (per le quali larilevanza delle valutazioni è stata, almeno letteralmente, abrogata) e chi, invece, ostacola le funzioni di vigilanza (anche attraverso mendaci valutazioni). A parte la condivisibilità o meno dell'interpretazione della Corte, sulla quale è da auspicare a questo punto un intervento delle Sezioni unite, occorre al momento confrontarsi con queste conclusioni. Che appaiono molto delicate per tutti coloro che, a vario titolo, possono essere interessati-quali soggetti attivi - al nuovo reato di false comunicazioni sociali. In sostanza, la sentenza ritiene che anche le valutazioni sono rilevanti nel delitto, quando violano criteri predeterminati in via IL PROBLEMA Non si tiene conto del fatto che, in realtà, le regole sono in molti casi tutt'altro che oggettive e immutabili IL COMMENTO Ma le stime non sono datioggettivi di Antonio Iorio * pagina 33 normativa (è il caso delle regole previste dal Codice civile) o siano tecnicamente indiscussi (si pensi ai princìpi contabili). In altre parole, se l'importo indicato in bilancio nella valutazione di poste non ha rispettato i criteri prescritti dal Codice o dai princìpi contabili, si è in destinazione comunicativa ad presenza di un fatto materiale assegnare una possibile funzione penalmente rilevante. È evidente informativa a un qualsiasi che una simile interpretazione enunciato», per poi concludere non tiene conto del fatto che, in che in passato era stato previsto realtà, le "regole predeterminate" «un inutile inciso». C'è poi una di valutazione sono in molti casi seconda circostanza: la tutt'altro che oggettive e Cassazione (Quinta sezione determinabili, come invece penale, sentenza 33774/2015) ritiene la Cassazione. Il rischio solo alcuni mesi fa era giunta a allora è che in presenza di tutt'altre conclusioni, operando valutazioni differenti (operate dagli organi inquirenti), seppur un distinguo molto sottile e non particolarmente rilevanti tutt'altro che sommario: rispetto a quelle formulate da prendendo atto del dato letterale coloro che hanno redatto e del nuovo delitto - nel quale approvato il bilancio (ferma rispetto al passato risultavano restando ovviamente la abrogate le valutazioni sussistenza delle altre condizioni precisava che la valutazione di previste dalla norma), si rientri poste inesistenti o l'attribuzione nell'ambito penale. Occorre, di un valore a una realtà infatti, ricordare che, rispetto al insussistente rappresentavano passato, sono state abrogate le fatti materiali non rispondenti al soglie di punibilità che avevano vero e non valutazioni, con la proprio la principale funzione di conseguenza che continuavano a delimitare la rilevanza penale essere perseguite, anche a delle valutazioni. seguito delle nuove fattispecie di false comunicazioni sociali. C'è poi (circostanza evidenziata dalla precedente sentenza per giungere a conclusioni opposte) il testo del delitto previsto dall'articolo 2638 del Codice civile (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità Pag. 2 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 33 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 liillliill II giudizio di fatto salva dall'omesso versamento I LIMITI DEL «PASSAGGIO» IN CASSAZIONE II giudizio di fatto salva dall'omesso versamento I LIMITI DEL «PASSAGGIO» IN CASSAZIONE Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress La Corte di cassazione si muove sul filo di un equilibrio fra l'impossibilità di adempiere del contribuente e la rilevanza penale dei suoi comportamenti. E arriva a una sentenza che riafferma la possibilità di escludere la punibilità in tema di omessi versamenti Iva, ma solo dopo una valutazione sul fatto del giudice di merito. La Cassazione (sentenza n. 49666/2015) ha, infatti, annullato con rinvio al giudice di merito un'ordinanza con la quale il tribunale di Pesaro aveva disposto il sequestro conservativo, in relazione a omesso versamento Iva. Il contribuente (società) aveva proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento del provvedimento. L'indagato affermava di essere stato impedito ad assolvere Pobbligazione tributaria «per crisi di liquidità a lui non imputabile» in quanto, operando nel settore della pubblica amministrazione, aveva sofferto cronici ritardi nei tempi di pagamento, mentre si era andata ad accumulare una pesante situazione debitoria nei confronti dell'Erario per omessi versamenti delle varie imposte. La Cassazione ha rilevato che il Tribunale non ha motivato la propria decisione. Nel caso di specie, a fronte di un'argomentata censura avanzata dal ricorrente innanzi al Tribunale del riesame, corredata da ampie allegazioni documentali, l'ordinanza si è limitata a riassumere gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro conservativo. In tema di omesso versamento Iva la Cassazione ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato la necessità che risulti che il soggetto PROFESSIONISTI obbligato al pagamento abbia adottato tutte le iniziative per corrispondere il pagamento e che la crisi di liquidità non sia allo stesso imputabile per renderlo esente da responsabilità, per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. L'elemento soggettivo del reato è costituito dalla condotta omissiva che presuppone l'esistenza della possibilità di adempiere il pagamento. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale del riesame. La Cassazione, dunque, non ha voluto annullare senza rinvio. Per far questo avrebbe dovuto ritenere che l'impossibilità di adempiere andava configurata come causa di giustificazione (discriminante) dell'omesso versamento. E pur vero che la mancanza di liquidità esclude la volontà di adempiere. Ma tale mancanza esclude, prima ancora della volontà, la stessa possibilità di adempiere, quindi sembra configurarsi come causa di giustificazione. Dal che discende l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio al Tribunale. Ma la Cassazione ha deciso in modo discutibile proprio per evitare di annullare l'ordinanza senza rinvio. Collegando l'elemento soggettivo alla concreta possibilità di adempiere la Cassazione ha potuto salvare "capra e cavoli", dar rilievo all'impossibilità di adempiere e non chiudere il processo. Enrico De Mita Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 36 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Cassazione. I giudici sottolineano che una scadenza amministrativa non può estendersi al processo tributario Consiglio di Stato. Il titolo non ha effetti in Italia Dichiarazioni sempre correggibili Semaforo verde anche durante la lite su un atto fondato su dati errati in Unico Luara Ambrosi II contribuente può sempre correggere la dichiarazione presentata e ciò anche durante il processo tributario instaurato su un provvedimento fondato sui dati errati dallo stesso dichiarati. A confermare questo importante principio è l'ordinanza 313/2016 della Cassazione depositata ieri. Una cooperativa ha ricevuto unacartelladi pagamento per Ires e Irap, in conseguenza della quale scopriva degli errori commessi nella dichiarazione presentata. Ha rettificato, pertanto, la propria posizione, presentando una dichiarazione integrativa. Nel con- IN CONTENZIOSO Al contribuente va riconosciuta la possibilità di opporsi alla maggior pretesa derivante da un suo errore Il quadro 011 LA NORMA La norma dispone che le dichiarazioni possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o di u n maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare non oltre il termine per la presenta zione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle dichiarazioni puòessere utilizzato in compensazione 02 I LA GIURISPRUDENZA • Sempre emendabile la dichiarazione dei redditi anche se è già in corso un contenzioso con l'amministrazione (Cassazione, ordinanza 22443/2012) • La dichiarazione può essere emendata anche in sede di impugnazione dell'atto impositivo con ilqualeil contribuente scopre l'errore e ciò alfine di non assoggettare ad imposte non dovute i redditi conseguiti (Cassazione, sentenza 4049/2015) • È sempre emendabile la dichiarazione in sede contenziosa poiché i termini di decadenza previsti per la dichiarazione integrativa e la richiesta di rimborso valgono solo ai fini amministrati vi. Pertanto ilgiudice deve valutare le prove prodotte al fine di attestare la legittimità dell'atto alla luce dei principi di capacità contributiva (Cassazione, sentenza 6665/2015) decadenza di 48 mesi previsto per l'istanza di rimborso. In ogni caso, poi, non esplica alcun effetto sul processo tributario instaurato dal contribuente per contestare la tempo, contro la cartella ricevuta ha presentato ricorso dinanzi al giudice tributario. Entrambi i gradi di merito, tuttavia, hanno confermato la legittimità della pretesa sul presupposto che la dichiarazione integrativa era stata presentata oltre il termine annuale di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998. Ha presentato ricorso per Cassazione, rilevando un'errata interpretaziune della norma. La Suprema Corte, in accoglimento della doglianza, ha riformato la decisione di appello. L'orientamento ormai consolidatodellagiurisprudenza dilegittimità afferma Pemendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'amministrazione fiscale, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiara- pretesa fiscale, poiché anche in virtù dei principi di capacità contributiva (articolo 53 della Costituzione), non può estendersi un'eventuale decadenzaamministrativa nel processo tributario.Infatti, sebbene ci si opponga a una pretesa fondata su dati (errati) forniti dal contribuente, l'oggetto del contenzioso none la « dichiarazione integrativa» bensì la fondatezza della pretesa tributaria, alla luce degli elementi prodotti dalle parti. Pertanto va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla maggior pretesa, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella determinazione dell'imposta dovuta. Tuttavia a volte gli uffici delle Entrate insistono nel ritenere emendabile solo l'ultima dichiarazione presentata ed entro il termine di scadenzadi quella dell'anno successivo. Sarebbe così zione. Quest'ultima, infatti, non si auspicabile che, alla luce di un così costante e consolidato configura quale atto negoziale e orientamento sul punto, dispositivo, ma si tratta di una meraesternazionediscienzaodigiudi rivedessero la propria posizione. zio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti. Costituisce, così, un momento dell'iter procedimentale volto all'accertamento delPobbligazione tributaria. Il termine annuale previsto dall'articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/98 è finalizzato all'utilizzo in compensazione del credito eventualmente utilizzato e non interferisce sul termine di PROFESSIONISTI Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 34 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 PAGINAACURADI Rosanna Acierno Doppia via per l'impugnazione del diniego di autotutela di atti di valore inferiore a 2omila euro. Uno strumento che è diventato particolarmente importante perché è (anche) attraverso l'autotutela che è possibile far valere il principio del "favor rei" dopo la riforma delle sanzioni. Accade di frequente che l'Ufficio dell'agenzia delle Entrate emetta un provvedimento di diniego in risposta a un'istanza di autotutela presentata dal contribuente per ottenere l'annullamento dell'atto impositivo perché presuntivamente viziato, ad esempio, da errori di calcolo o perché basato su presupposti impositivi asseritamente non corretti. In proposito è bene ricordare che, per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, le controversie riguardanti il diniego di autotutela in materia tributaria rientrano nella giurisdizione tributaria (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenze 16776/2005, 2870/2009,3698/2009,7388/2007, 9669/2009 e Corte di Cassazione, sentenza 15451/2010). Tuttavia, ferma restando l'impugnabilità, non si ravvisano chiarimenti di prassi e di giurisprudenza circa le modalità da seguire qualora l'atto impositivo di cui è stato negato l'annullamento in autotutela riporti un valore della lite (inteso come maggiori impostemì netto di sanzioni e interessi, o solo come sanzioni, in caso di atto di contestazione) non superiore a 2omila euro. In tal caso, infatti, non è chiaro se il contribuente che intenda impugnare il provvedimen Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Contenzioso. Le indicazioni peri contribuenti - In ogni caso necessario attivarsi entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento Le iniziative del Soie. Fino al 28 gennaio Autotutela, due vie contro il «no» Per gli atti di valore fino a 20mila euro è possibile il ricorso ma anche il reclamo to di diniego di autotutela debba procedere direttamente con la notifica del ricorso o debba, invece, necessariamente proporre reclamo mediazione e poi, in caso di mancata risposta da parte dell'Ufficio nei 90 giorni successivi, costituirsi in giudizio mediante il deposito del reclamo/ ricorso presso la Commissione tributaria provinciale. In realtà, porterebbe a escludere il reclamo la circostanza più volte chiarita dalla C orte PROFESSIONISTI Le linee guida AUTOTUTELA E REGOLE SUL DINIEGO Perconsolidatoorientamento giurisprudenziale di legittimità, le controversie riguardanti il diniego di autotutela in materia tributaria rientrano nella giurisdizione tributaria. Tuttavia, non si ravvisano chiarimenti di prassi edi giurisprudenza circa le modalità da seguire qualora l'atto impositivo di cui sia stato negato l'annullamento in autotutela riporti un valore della lite non superiore a 20milaeuro LE LITI CATASTALI EI RECLAMI Dali0 gennaio 2016, secondo quanto previsto dal decreto di riforma del contenzioso tributario (Digs 156/2015), ferma restando la preclusione del reclamo mediazione a tutti gli atti di valore indeterminabile, sono reclamabili tutti gli atti di classamento con cui l'Ufficio provinciale Territorio dell'agenzia delle Entrate rettifica il classa mento di un immobile, rideterminando il valore della rendita catastale Secondo la giurisprudenza di legittimità, il provvedimento di diniego può essere annullato solo per vizi propri, come per esempio nel caso di difetto di motivazione, ma non per illegittimità della pretesa tributaria, potendo essere verificata soltanto l'eventuale lesione di ragioni di rilevante interesse generale, quali la corretta contribuzione alle spese dello stato (Corte Cassazione, sentenza 23765/2015) CONCORDATO E RICHIESTE AI GIUDICI Le nuove disposizioni non modificano la preclusione dell'accertamento con adesione. Pertanto, continua a non essere possibile la presentazione di alcuna istanza di accertamento con adesione, rimanendo invece possibile soltanto la proposta di mediazione e la richiesta del riesame dell'atto in autotutela. Quest'ultima non sospende, però, i termini per l'impugnazione che - a pena di inammissibilità - va fatta entro 60 giorni dalla notifica dell'atto LA DOPPIA STRADA PER LA TUTELA Sotto un profilo operativo, in assenza di chiarimenti che possano risolvere il dubbio circa le modalità di impugnazione di provvedimenti di diniego di autotutela di atti impositivi fino a 20mila euro, e alfine di scongiurare i rischi connessi all'eventuale dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il contribuente potrebbe ritenere opportuno proporre sia ricorso che, in via meramente cautelativa, reclamo I DUBBI SUI TERMINI DI RECLAMO Non è chiaro se il reclamo va considerato obbligatorio solo per gli atti di classamento notificati dall°gennaio2016o anche per quegli atti notificati a decorrere dal 2 novembre 2015 il cui termine di impugnazione scadeoèscadutodopo il 1° gennaio 2016. In ogni caso, trattandosi di controversie di valore indeterminabile, come già accade, il contributo unificato da versare al momento del deposito del ricorso in Ctp sarà pari a 120 euro ILPUNTO L'impugnazione può essere molto importante per far vaierei! «favor rei» dopo la riforma delle sanzioni amministrative Suprema, secondo cui il giudice tributario, nel pronunciarsi sul diniego di autotutela, non possa mai sostituirsi all'Ufficio nell'esercizio discrezionale di quel potere di autotutela che la legge a esso soltanto riserva. Confermando, infatti, l' impugnabilità del diniego di autotutela dinanzi al Collegio tributario, da ultimo la Corte Suprema ha precisato che il sindacato da parte delgiudice tributario deve riguardare soltanto il corretto esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, nei limiti e nei modi in cui esso è suscettibile di controllo giurisdizionale (Corte di Cassazione, sentenza 23765/2015). Pertanto, questo principio porterebbe a ritenere che, non potendo essere messa in discussione la pretesa tributaria, Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 34 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 il provvedimento di rigetto di autotutela debba essere impu Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress gnato per vizi propri soltanto mediante ricorso, a prescindere dal valore della lite dell'atto sottostante. Tuttavia, in via meramente cautelativa, in assenza di chiarimenti giurisprudenziali e di prassi che possano risolvere il dubbio circa le modalità di impugnazione di provvedimenti di diniego di autotutela di atti impositivi fino a 2omila euro, il contribuente potrebbe ritenere opportuno proporre sia ricorso che reclamo. In tal caso, fermo restando la necessità di eccepire vizi di legittimità, quali la carenza assoluta di motivazione del diniego, potrebbe essere opportuno, innanzitutto, impugnare, entro il termine di 60 giorni dalla sua notifica, il provvedimento mediante ricorso da presentare prima all'Ufficio che lo ha emesso e poi entro il termine dei 30 giorni successivi costituirsi in giudizio. Contestualmente, eccependo le stesse motivazioni, si potrebbe proporre, sempre entro il termine di 60 giorni dalla notifica del diniego, reclamo. In questo modo, qualora il giudice tributario adito dovesse ritenere inammissibile il ricorso per non aver esperito preventivamente il reclamo mediazione, il contribuente potrebbe comunque scongiurare la definitività del diniego attendendo i 90 giorni concessi all'Ufficio per esprimersi in merito alle eccezioni di diritto sollevate e poi costituirsi nuovamente in giudizio. Ovviamente, in tal caso, l'unica controindicazione sarebbe rappresentata dal pagamento di un doppio contributo unificato. PROFESSIONISTI Pag. 2 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 33 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Accertamento. Recupero del 2015 in linea con i 14,2 miliardi dell'anno precedente Orlandi: la lotta alTevasione è una priorità Giovanni Parente ROMA «Un fatto straordinario. Avendo messo traivalorilapriorità della lotta all'evasione U messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha cancellato l'ambiguità di fondo. Spesso si cerca di trovare giustificazioni perché da un lato si cerca di combattere e dall'altro si cerca di giustificare. L'Agenzia c'è. Ho ringraziato il Capo dello Stato perché è una battaglia che si vince e si perde tutti insieme. Occorre un moto comune dei cittadini». A precisarlo è stato ieri la di per puntare ai casi di maggior rischio. Inoltre in linea con le indicazioni Ocse c'è un sollecitamento del contribuente per invitarlo a mettersi in regola. Per la prima volta abbiamo individuato ormila contribuenti che non avevano trasmesso la dichiarazione Iva entro il termine. Poi sono stati in 47 mila a presentarla». AlPobiezionecheconlemodifiche della delega fiscale sui reati tributari è stato stimato che salterebbero 9mila processi, Orlandi ha replicato che «il reato di frode e RIPRODUZIONE RISERVATA Al vertice. Il direttore dell'agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi fiscale è stato riscritto, ampliato e sono state inserite una serie di violazioni che prima non rettrice delle Entrate, c'erano». Altro tema all'ordine RossellaOrlandi, intervistata del giorno sono i controlli alle durante la trasmissione «Ballarò»diRaÌ3. Il Presidente multinazionali dopo che Apple Mattarella, aveva, infatti, posto ha aderito al verbale pagando l'accento sulla gravita del 318 milioni di euro. «Stiamo fenomeno evasione in Italia lavorando anche su altri casi citando le cifre del Centro studi di ha sottolineato Orlandi - e Confindustria: il «nero» vale 122,2 comunque l'anno scorso ILPUNTO «II messaggio di abbiamo controllato il 40% delle fine anno del presidente multinazionali di rilevanti Mattarella, con il riferimento dimensioni in Italia». Infine il capitolo relativo agli illeciti fiscali, ha all'innalzamento a 3mila euro cancellato ogni ambiguità» della soglia perii contante. «L'importante è il risultato, ossia il tracciamento. Si può miliardi di euro, ossia il 7,5% del ottenere con limiti e obblighi prodotto interno lordo (Pil). che in Italia ci sono ma non TornandoaRossellaOrlandUa sempre funzionano oppure con direttrice dell'Agenzia ha fatto gli incentivi ai pagamenti notare come «l'evasione aumenti tracciabili. Bisogna renderli più nel momento in cui aumenta la semplici e meno costosi». pressione fiscale o in cui c'è crisi; ma se per stare sul mercato si evadono le tasse, c'è concorrenza sleale». Comunque lo scenario si sta modificando perché «gli accordi internazionali che l'Italia ha firmato comportano un'elevata tracciabilità». A tal proposito Orlandi haricordato il ruolo degliaccordiFatca. Per quanto riguarda il recupero 2015, l'Agenzia è «in linea» con i 142 miliardi incassati nel 2014. Un risultato raggiunto «nonostante un anno complesso per la nostra organizzazione che, tra l'altro, ha fatto fronte a eventi straordinari come la voluntary disclosure per cui stimiamo 3,9 miliardi di imposte» anche se il lavoro vero partirà nel 2016 e «l'Agenzia dovrà fare i3omila controlli per circa 5Oomila accertamenti in contraddittorio». Sollecitata dalle domande del conduttore Massimo Giannini, Orlandi ha precisato che «non servono i blitz, ma un lavoro serio come quello che stiamo portando avanti di analisi su banche dati PROFESSIONISTI Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 34 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Contenzioso. Le indicazioni peri contribuenti - In ogni caso necessario attivarsi entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento Le iniziative del Soie. Fino al 28 gennaio Telefìsco, arriva l'app Per gli iscritti gratis il Quotidiano del fìsco Telefìsco, arriva l'app Per gli iscritti gratis il Quotidiano del fìsco Si avvicina l'appuntamento con la venticinquesima edizione di Telefisco, il convegno dell'Esperto risponde dedicato alle novità tributarie dell'anno, con la partecipazione degli esperti del Sole 24 Ore e i chiarimenti dell'agenzia delle Entrate. Giovedì 28 gennaio, nelle 13 sedi principali e nelle numerose sedi collegate in tutta Italia, la legge di Stabilità e le norme di attuazione della delega fiscale saranno al centro dell'attenzione dei relatori e dei partecipanti. L'evento è aperto al contributo di ulteriori partner - istituti di credito, Ordini professionali e organismi associativi localiper individuare insieme al Sole 24 Ore nuove sedi di svolgimento del più autorevole appuntamento annuale con le novità tributarie. Inoltre, i singoli professionisti che si registreranno online all'evento avranno diritto fino al 28 gennaio all'accesso gratuito al Quotidiano del Fisco, appuntamento quotidiano con gli approfondimenti fiscali del Sole 24 Ore. Tuttavia Telefisco è molto di più di un semplice convegno è un insieme di iniziative che vengono realizzate nell'arco di diversi mesi e rimangono a disposizione degli utenti tutto l'anno. Oltre all'evento, vi sono il forum online de «L'esperto risponde», pubblicazioni dedicate e altre iniziative correlate. In questo ambito, da quest'anno • l'invio "quesiti" al Forum esperto risponde; • la dispensa pdf sfogliabile anche su dispositivi mobili; • il programma dell'evento; • l'elenco delle sedi; • la possibilità di registrarsi alle sedi dell'evento; • le Faq; • i contatti. Inoltre nella App è previsto il rimando al sito ufficiale di Telefisco2io6 per ulteriori servizi quali la diretta streaming e ondemand, e il forume completo dell'Esperto risponde. O www.ilsole24ore.com/ telefisco Per informazioni su modalità di attivazione delle sedi e sui costi www.ilsole24ore.com/ iscrizioneteleflsco Per l'iscrizione a Telefisco 2016 II programma del convegno aggiungeremo anche una App disponibile su los e Android per tab let e mobile. L'applicazione offrirà una serie di informazioni e alcuni servizi. È previsto che l'app contenga: • la presentazione dell'iniziativa; PROFESSIONISTI Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 35 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Legge di Stabilità. Accanto al 22%, al 10% e al 4% dal 1° gennaio per le coop sociosanitarie scatta il 5% Vecchia Iva sui contratti in corso La nuova aliquota non si applica sulle prestazioni «concordate» nel 2015 Gian Paolo Tosoni v ' Debutta in Italia la quarta aliquota Iva, fissata nella misura del Spercento. Il comma 960 dell'unico articolo della legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) riscrive i primi due commi dell'articolo io del Dpr 633/72 e introduce una nuova sezione della tabella A (Parte II bis). Quindi dal 1° gennaio 2016 abbiamo l'aliquota ordinaria del 22% e tre aliquote ridotte del 4% (tabella A parte seconda), 5% (tabella A parte II bis) e 10% (tabella A parte terza). L'introduzione di una terza aliquota ridotta sembra tuttavia non essere perfettamente in linea con la direttiva comunitaria, che ne vorrebbe al massimo due e comunque di misura non inferiore, se nuova, al 5 per cento. Il campo d'azione Fatto sta che dal 1° gennaio la nuova aliquota del 5% si applica per alcune prestazioni, naturalmente esenti ai sensi dell'articolo io del decreto Iva, qualora siano effettuate da cooperative sociali e loro consorzi (legge 8 novembrei99i, n.381) nei confronti di determinati soggetti. Anche se le più titolate sono le cooperative di tipo A, che hanno per oggetto la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, non sono escluse quelle di tipo B finalizzate all'inserimento lavorativo. L'aliquota Iva del 5% riguarda alcune prestazioni sociosanitarie rivolte a favore di anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, malati di Aids, handiccapati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e devianza, di migranti senza fissa dimora richiedenti asilo, detenuti, don- L'identikit 011 QUATTRO ALIQUOTE Con la legge di Stabilità 2016 le aliquote Iva di ventano quattro: 4%tabella Apa rte II; 5% tabella A parte II bis; 10% tabella A parte III; 22% aliquota ordinaria 021 RISCHIO EUROPA L'introduzionedi una terza aliquota ridotta sembra tuttavia non essere perfettamente in linea con la direttiva comunitaria, che ne vorrebbe al massimodue. La misura del 5% si giustifica comunque pervia del fatto che la stessa Europa vieta l'introduzionedi nuove aliquoteinferiori a quel limite 031 IL CAMPO D'AZIONE La nuova aliquota del 5% si applica dal 1° gennaio 2016 per alcune prestazioni, naturalmente esenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto Iva, qualora siano effettuate da cooperative sociali e loro consorzi nei confronti di determinati soggetti. Anche se le più titolate sono le cooperative di tipo A, che hanno per oggetto la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, non sono escluse quelle di tipo B finalizzate all'inserimento lavorativo 041 PRIMA II regime Iva delle prestazioni socio sanitarie fino al 31 dicembre 2015, ovvero anche successivamente sulla base di contratti o convenzioni stipulate entro tale data, prevede che sono soggettea Iva con aliquota del 4% le prestazioni socio-sanitarie ed educative, compresa l'assistenza ovunqueresain favore degli anziani e inabili adulti.tossicodipendentiemalati di aids, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale. In base al "vecchio" regime, inoltre, lecooperativesociali hanno la facoltà di optare per l'esenzione Iva ai sensi dell'articolo 1, comma 331 della legge 296/2006 051 DAL2016 Le regole dal 1° gennaio 2016, a eccezione di quelle derivanti da contratti o convenzioni in corso a tale data, prevedonoinvece: per le prestazioni svolte da cooperative sociali, Iva al 5 per cento; per le prestazioni svolte da altri soggetti, comprese le cooperative di lavoro, Iva al 22% ovvero esente (articolo 10, Dpr 633/1972) qualora ne ricorrano le condizioni 06 I DA CHIARIRE II quadro, tuttavia, non è ancora chiaro. Occorre per esempio stabilire, per le prestazioni effettuate dali0 gennaio 2016, quale applicazione abbia l'articolo 10, punto 8 del Digs 460/1997 che dispone che le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991 sonoin ogni caso considerate onlus. Alcune prestazioni indicate nell'articolo 10del Dpr 633/72-comele prestazioni di ricovero ospedaliera o in generale le prestazioni sociosanitarie - se svolte dalle onlus sono esenti da Iva. Quindi la facoltà di optare per l'esenzione da Iva da parte delle coop sociali, di cui al comma 331 della legge 296/06, abrogata per legge di Stabilità 2016, potrebbe rientrare con una norma preesistente a regime. E poi: le prestazioni naturalmente esenti da Iva svolte singolarmente, come nell'ipotesi in cui una cooperativa sociale che gestisce una clinica sanitaria organizzi e fornisca una visita medica a una persona svantaggiata, sono esenti da Iva oppure si applica l'aliquota del 5 per cento Le altre prestazioni sono quelle alcune operazioni l'applicazione della esenzione da Iva ai sensi di ricovero ospedaliere, le prestazioni educative dell'infanzia e dellagioventù, le prestazioni di asili, case di riposo e simili e le prestazioni sociosanitarie compresa l'assistenza domiciliare a favore delle persone svantaggiate più ne vittime di tratta a scopo sopra individuate. Viene sessuale e lavorativo. Le contestualmente abrogato prestazioni sono quelle indicate ilpunto4ibisdella tabella A parte ai numeri 18,19,20,21 e 27 ter 2°, che prevedeva la aliquota Iva del citato articolo io. Il punto 18 del 4% per le prestazioni socio contemplale prestazioni sanitarie sanitarie, di assistenza per le quali l'articolo 132 della domiciliare eccetera effettuate da direttiva Ue 212/ oó prevede qualsiasi società cooperativa, l'esenzione. Si può trattare del anche non sociale, sia caso in cui la cooperativa sociale direttamente sia in esecuzione di gestisca una struttura sociocontratti di appalto e di sanitaria e fatturi ai pazienti convenzioni. Il comma 962 abroga il comma 331 della legge una prestazione complessa 296/2006 che consentiva alle comprendente anche la visite cooperative sociali di optare per mediche che il medico deve l'assimilazione alle onlus che fatturare esente alla cooperativa. significava, per PROFESSIONISTI dell'articolo io del Dpr 633/72. Infine il comma 963 prevede che le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente al 1° gennaio 2016. Il quadro Tuttavia per le prestazioni svolte dal 1° gennaio 2016, a eccezione di quelle derivanti da contratti o convenzioni in corso a tale data, l'applicazione dell'Iva dovrebbe seguire le seguenti regole: O prestazioni svolte da cooperative sociali: Iva 5%; O prestazioni svolte da altri soggetti, comprese le cooperative di lavoro: Iva 22%, ovvero esente da Iva ai sensi dell'articolo io ricorrendone le condizioni. Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 35 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress I dubbi II quadro non è ancora chiaro e formuliamo almeno due dubbi. Le cooperative sociali sono di diritto onlus ai sensi dell'articolo io, comma 8 del Digs 460/1997; quindi quando l'articolo io del Dpr 633 prevede l'esenzione (ad esempio prestazioni ospedaliere) possono ancora non applicare l'Iva nei confronti di persone svantaggiate? Le prestazioni naturalmente esenti da Iva svolte singolarmente, come nell'ipotesi in cui una cooperativa sociale che gestisce una clinica sanitaria organizzi e fornisca una visita medica a una persona svantaggiata, sono esenti da Iva o si applica l'aliquota del 5 per cento L'elenco del 5% Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— ' Prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggettea vigilanza • Prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cllniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da onlus, compresa la somministrazione di medicinali presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali • Prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da onlus • Prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù > Prestazioni sociosanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità PROFESSIONISTI Pag. 2 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Prestito forzoso per le imprese Nei primi 11 mesi del 2015 lo split payment deWIva ha arenato 6 mld di euro di liquidità a favore deWerario. E nel 2016, per la Cna, diventeranno 16 mld Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Lo split payment costa alle imprese diversi miliardi di euro di liquidità L'imposta versata all'erario direttamente dai committenti pubblici nei primi 11 mesi del 2015 si è attestata a 5,8 miliardi di euro Ma nel 2016, con il meccanismo della scissione dei pagamenti ormai a regime, si potrebbe salire fino a 16 miliardi di euro La denuncia arriva da Damele Vaccarino, presidente della Cna, che ieri ha chiesto nuovamente l'abolizione dello split payment Stroppa a pag 27 IVA/ Uallarme sugli effetti sulla liquidità delle aziende. Recuperato 1 mld di evasione Drenati alle imprese 16 mld € Vaccarino'Cna): lo split payment deve essere abolito DI VALERIO STROPPA L) split payment costa lile imprese diversi niliardi di euro di iquidità. Questo il prezzo occulto sopportato dagli operatori economici per consentire il recupero dell'evasione, stimato dal governo in circa un miliardo annuo di maggiore Iva. L'imposta versata all'erario direttamente dai committenti pubblici nei primi 11 mesi del 2015 si è attestata a 5,8 miliardi di euro. Ma nel 2016, con il meccanismo della scissione dei pagamenti ormai a regime, tale cifra potrebbe salire fino a 16 miliardi di euro. Con effetti negativi su artigiani e imprese che, non riuscendo a compensare integralmente il credito nei confronti dell'erario, sono costretti a chiederne il rimborso (erogato solo dopo diversi mesi). La denuncia arriva da Daniele Vaccarino, presidente della Cna, che ieri è ha chiesto nuovamente l'abolizione dello split payment. «Gli ultimi dati ufficiali sull'Iva mettono pienamente in luce i danni e le distorsioni che lo split payment sta creando alla liquidità delle imprese, soprattutto quelle più piccole», afferma Vaccarino, «parliamo di un gettito che, secondo le nostre stime, nel 2016 sarà molto vicino ai 16 miliardi di euro. È scontato che l'80% di questa cifra dovrà essere restituita alle imprese, con le modalità della compensazione o attraverso il rimborso. Ma non possiamo nasconderei, sulla base dell'esperienza di PROFESSIONISTI ogni giorno, che i tempi dei Daniele Vaccarino rimborsi sono sempre lunghi, nonostante gli obblighi assunti con l'Europa». Si ricorda che il meccanismo dello split payment, introdotto dalla legge n. 190/2014 e operativo dal 1° gennaio 2015, pone a carico delle p.a. il versamento dell'Iva relativa a forniture effettuate da privati nei confronti degli enti. L'istituto implementato dall'Italia, che ha incassato l'ok dell'Ue, è finalizzato quindi a eliminare la «perdita» dell'imposta dovuta ai diversi passaggi tra il committente pubblico e l'operatore privato. Un buco finanziario che, secondo la relazione tecnica alla legge di stabilità 2015, in passato costava all'erario tra i 741 e 1.235 milioni di euro ogni anno. Lo split payment dovrebbe consentire di recuperare a regime 988 milioni di euro all'anno. Con l'effetto collaterale, rileva Cna, di mettere in ginocchio l'equilibrio finanziario a breve termine delle imprese, costringendole a ricorrere al più oneroso canale bancario. «Come abbiamo denunciato più volte», conclude Vaccarino, «quest'anticipazione obbligata dell'Iva non ha senso, ha solo il risultato certo di mandare le imprese in crisi di liquidità e di incrementarne le difficoltà. C'è una sola cosa da fare per disinnescare questa mina: abolire subito lo split payment». ———Riproduzione riservata——| Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 28 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Uannuncio del commissario alla fiscalità Pierre Moscovici al Parlamento europeo Società, base comune Ue sprint È in arrivo la direttiva sull'imponibile delle imprese DI DOMENICO MOROSINI Nel 2016 una nuova tassazione per le società Ue. Lo ha confermato il commissario alla fiscalità, Pierre Moscovici, intervenendo lunedì, di fronte alla commissione fiscale speciale del Parlamento Ue, sul tax ruling. «Abbiamo un problema serio con l'evasione fiscale e la mancanza di trasparenza. Troppe persone hanno ha sottolineato Moscovici. I deputati della maggior parte dei gruppi politici hanno invitato il commissario ad andare anche oltre i recenti accordi in seno all'Ocse e G20 contro l'erosione base imponibile e spostamento profitto (Beps). Progetto Beps. Entro gennaio, secondo l'agenda annunciata da Moscovici arriverà il pacchetto di misure di contrasto all'evasione. Il pacchetto, secondo il commissario è da considerare come pietra angolare del suo lavoro nei prossimi mesi. In esso saranno incluse proposte giuridiche e non giuridiche concentrandosi sia sui rapporti di diritto interno (Ue) sia con i paesi terzi. Moscovici ha anche ricordato il pacchetto trasparenza fiscale e il piano d'azione per le iniziative di tassazione delle imprese, che sono già in corso. Egli ha tuttavia rilevato le difficoltà che il Consiglio dei ministri Ue potrà avere nel raggiungere l'accordo su misure così ambiziose, in quanto è prevista l'unanimità come regola per la fiscalità e alcuni stati membri stanno mostrando resistenza. La base imponibile consolidata comune per le società base in due fasi.La Commissione è a favore di una base comune consolidata per l'imposta sulle società (Ccctb), ma sta adottando un approccio in due tempi. Il consolidamento dovrebbe seguire nella fase due, ha detto Moscovici, aggiungendo che «Inizieremo con la direttiva anti Beps alla fine di gennaio, per questo abbiamo già PROFESSIONISTI un accordo a livello di G20 e l'Ocse». II reporting paese per paese. Per quanto riguarda la raccomandazione del Parlamento che la rendicontazione paese per paese dei profitti realizzati, imposte pagate e sovvenzioni ricevute dalle multinazionali dovrebbero essere rese obbligatorie e pubbliche, Moscovici ha detto che la valutazione d'impatto per una tale misura è in corso e che si arriverà a delle proposte, probabilmente nella primavera del 2017, insieme con i suoi colleghi di Jonathan Hill e Vera Jourova. Ha tuttavia avvertito che una tale misura non dovrebbe comportare effetti negativi sulla concorrenza per le imprese con sede nell'Ue. Aiuti di stato in paesi Benelux. Facendo riferimento alle decisioni prese dal commissario concorrenza Margrethe Vestager sugli aiuti di stato in Lussemburgo (Fiat), Paesi Bassi (Starbucks) e Belgio (schema «profitto Eccesso»), molti deputati hanno sollecitato che l'imposta che gli stati dovranno recuperare dalle società non dovrebbe andare agli stessi paesi « colpevoli», ma altrove, come in altri casi di concorrenza. L'aliquota fiscale effettiva minima. Molti deputati hanno chiesto una posizione al commissario alla fiscalità, Moscovici, sulla fattibilità di un tax rate effettivo minimo, ma così come il ministro delle finanze lussemburghese Pierre Gramegna, Moscovici ha sottolineato che la discussione sul punto in seno al Consiglio è difficile. Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 35 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Agevolazioni. Alle 12 apre lo sportello telematico peri finanziamenti a tasso zero per giovani e donne Nuove imprese, domande da oggi ROMA v < Apre oggi, alle 12, lo sportello telematico per i finanziamenti a tasso zero destinati a nuove imprese. L'agevolazione, per la quale sono disponibili complessivamente 50 milioni, si rivolge a giovani con meno di 35 anni e alle donne che avviano una micro o piccola impresa. La domanda si presenta solo online, sulla piattaforma informatica del soggetto gestore Invitalia. Il primo passo è dunque quello di registrarsi ai servizi online di Invitalia per poi compilare direttamente in rete la domanda nell'area riservata, caricare il business pian e la documentazione da allegare. «Nuove imprese a tasso zero» è la misura che sostituisce il vecchio regime dell'Autoimprenditorialità e prevede finanziamenti a tasso zero, che possono coprire fino al 75% delle spese totali e con re tempi di istruttoria saranno contenuti in 60 giorni. Invitalia ricorda che «Nuove imprese a tasso zero» non è tecnicamente un bando: quindi non ci sono scadenze, né graduatorie e le domande vengono valutate in base all'ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento fondi. Dopo la verifica formale, è previsto un esame di merito che comprende anche un colloquio con gli esperti della società controllata dal Tesoro. Ci sono alcune "regole di ingaggio" da tenere presenti per avere maggiori chance di andare avanti. Sul sito di Invitalia, nella sezione "presenta la domanda", si può utilizzare lo schema per elaborare un piano d'impresa dettagliato. Innanzitutto, va verificata la copertura finanziaria tenendo presente che il 25% delle spese e il valore dell'Iva (non agevolabile) dovrà comunque essere sostenuto con fondi propri o con un prestito a tassi normali. Determinante, per stituzione che deve avvenire entro chi supererà la prima selezione, 8 anni. Si rivolge a imprese sarà la fase del colloquio con gli costituite in forma societaria da esperti, al quale dovranno non più di 12 mesi, comprese le partecipare le persone con ruoli coop, la cui compagine societaria strategici nella gestione sia composta per oltre metà dei dell'impresa. Se anche l'ultimo soci e delle rispettive quote da passaggio sarà superato, dopo la giovani tra 18 635 anni e/o da comunicazione dell'ammissione donalle agevolazioni ci saranno 20 giorni pr presentare i documenti FINO A 1,5 MILIONI L'aiuto necessari alla stipula del può coprire fino al 75% delle contratto di finanziamento. C.Fo. spese totali La restituzione deve L'anticipazione La circolare La corsa alle agevolazioni per le «imprese a tasso zero» inizia oggi. SulSole 24 Ore del 13 ottobre scorso la circolare 75445 con la quale il ministero dello Sviluppo economico aveva fissato il termine per la presentazione delle domande e dato i primi chiarimenti sulquadro normativo del nuovo bonus da 50 milioni dedicato alle donneeagli under 35 avvenire entro 8 anni ne. Possono concorrere anche le società non ancora formate purché la costituzione, da parte di sole persone fisiche, avvenga entro 45 giorni dall'ammissione al beneficio. Possono essere finanziati programmi d'investimento non superiori a 1,5 milioni da realizzare entro due anni. Quanto alle spese ammissibili, includono suolo aziendale (nel limite del 10% del programma fabbricati (40% per industria, artigianato, commercio, servizi, innovazione sociale; 70% per turismo), macchinari e impianti (100%), brevetti, formazione e consulenze specialistiche (5%). Le domande dovranno essere firmate digitalmente e i PROFESSIONISTI Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 36 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Reddito di impresa. Le novità in vigore a partire dal periodo d'imposta 2016 Soprawenienze attive, tutte le modifiche ai raggi x Angelo D'Ugo Alessandro Germani < L'articoloi3commailettera a) del decreto legislativo numero 147/15 ha modificato la disciplina delle soprawenienze attive ai sensi dell'articolo 88 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) con decorrenza dal periodo di imposta 2016 prevedendo: • l'intassabilità dei soli versamenti a fondo perduto o in conto capitale (comma 4); • la tassazione della rinuncia dei soci ai crediti per la parte che eccede il relativo valore fiscale (comma 4bis); • la modifica della disciplina delle riduzioni dei debiti in sede di procedure concorsuali (comma 4ter). La rinuncia del socio al credito comporterà quindi: • lanonimponibilitàperlasocietà della soprawenienza attiva da conversione del debito in equity nel limite del valore fiscale in capo al socio del credito rinunciato; • l'incremento del costo fiscale della partecipazione del socio nel limite di quello del credito rinunciato (articolo 94, comma 6 del Tuir). I comportamenti Come chiarito dal nuovo principio Oic (Organismo italiano contabilità) 28, la rinuncia riguarda sia i crediti finanziari sia quelli commerciali, purché risulti da unatto formale da cui si evinca, inequivocabilmente, la volontà di patrimonializzare la partecipata. Questa dovrà effettuare una variazione in aumento pari alla differenza fra il valore nominale del credito e: • il costo fiscal e, in caso di rettifica ai sensi dell'articolo 106 o 101 del Tuir; • il corrispettivo pagato, in caso di acquisto del credito ad un valore inferiore al nominale. Invece, in caso di svalutazione tassata, il costo fiscale coinciderà sempre con il valo re nominale del credito e la successiva rinuncia del socio non determinerà alcuna soprawenienza attiva imponibile sulla partecipata. PROFESSIONISTI Il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dovrà comunicare alla partecipata il valore fiscale del credito. In assenza di tale comunicazione lo stesso è assunto pari a zero, generando per l'intera rinuncia una soprawenienza attiva integralmente tassata in capo alla società. La relazione ministeriale al provvedimento ha chiarito che questa modifica equipara il regime dell'acquisto del credito a sconto e la successiva rinuncia da parte del socio all'ipotesi di apporto di somme alla società partecipata e definizione a saldo e stralcio del debito di quest'ultima con il creditore terzo in quanto entrambe le operazioni vengono ad essere ora tassate. Queste disposizioni si applicano anche ai casi di conversione del credito in partecipazioni, ove il valore fiscale delle stesse equivarrà a quello del credito convcrtito, al netto delle perdite rilevate al momento della conversione. Le ricadute Per il principio di derivazione dal bilancio le novità non si estendono all'Irap e le società debitrici che in base all'Oic 28 contabilizzano la rinuncia nell'equity, senza transito da conto economico, non dovranno effettuare alcuna variazione in aumento. Controverso risulta, invece, il coordinamento fra l'articolo 94, comma 6 del Tuir, per il quale la rinuncia al credito effettuata con finalità di sostegno alla partecipata è indeducibile, incrementando il costo della partecipazione, e l'articolo 101 comma 5 del Tuir, in quanto la cancellazione del credito può integrare gli elementi certi e precisi per de significativa e ricorrendo gli elementi certi e precisi, la perdita su crediti di natura commerciale potrebbe essere considerata deducibile, a fronte di una soprawenienza attiva tassata in capo alla società, fatta salva la possibilità per il fisco di sindacare le perdite da operazioni infragruppo che celano atti di liberalità (circolare dell'agenzia delle Entrate 2Ó/E/13). Le procedure concorsuali Le novità impattano anche sulle procedure concorsuali. Le riduzioni dei debiti, infatti, non costituiscono soprawenienza attiva nelle seguenti procedure liquidatorie: • concordato fallimentare e preventivo liquidatorio ; • procedure estere equivalenti in Stati con scambio di informazioni. Nelle procedure risanatorie, invece (concordato in continuità, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato o procedure estere equivalenti), le riduzioni dei debiti non costituiscono soprawenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, comprese quelle trasferite al consolidato, senza considerare il limite dell'So per cento e gli interessi passivi e oneri ai sensi dell'articolo 96 comma 4 del Tuir. Queste disposizioni si applicano anche alle rinunce dei soci. Pertanto il meccanismo di calcolo delle soprawenienze previsto per le procedure concorsuali opera anche per le rinunce effettuate nell'ambito di tali procedure. durre la perdita. Infatti, anche la rinuncia a crediti commerciali con finalità finanziaria dovrebbe comportare l'applicazione dell'articolo 94 del Testo unico delle imposte sui redditi, senza possibilità di deduzione. Viceversa, in presenza di una partecipazione non Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 39 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress INGIUNZIONE AFFITTO Contro il decreto solo con citazione L'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in relazione al mancato pagamento di canoni di affitto di azienda, come tale soggetta al rito delle locazioni, e ammissibile se introdotta con citazione Corte di cassazione, Sezione VI-3, ordinanza n 60 depositata il 7gennaio 2016 PROFESSIONISTI Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 CORTE iil CASSAZIOM'Falso in bilancio, le valutazoni non sono sparite di scena __ DeAngelis a pag 26 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE Falso in bilancio, valutazioni ancora in campo II riferimento ai fatti materiali e l'espunzione dalla nuova veste delPart. 2621 c.c. della locuzione «ancorché oggetto di valutazione» non vale a escludere la rilevanza penale delle valutazioni nel nuovo reato di falso in bilancio. Quando i fatti materiali, anche attraverso valutazioni, violino parametri di stima normativamente determinati o comunque tecnicamente indiscussi anche i non corretti criteri valutativi possono determinare il reato de quo. È quanto asserisce la Cassazione con sentenza 12 novembre 2015 (RG 23955/2015) depositata ieri e registrata con n. 890/2016 depositata ieri. Il precedente orientamento della Cassazione. La quinta sezione della Cassazione torna a esprimersi sul falso in bilancio con la decisione in commento. Le motivazioni di tale pronuncia (di cui fino ad oggi era nota solo la massima), erano particolarmente attese, in quanto la Suprema corte contraddice quanto precedentemente affermato con la sentenza 16/6/2015 (dep.30/7/15), n. 33774. In essa, infatti, a seguito della novella subita dall'ari. 2621, c.c. attraverso la legge n. 69/2015, era sancita l'irrilevanza penale delle valutazioni nella configurazione del nuovo reato di falso in bilancio, che prevede la punibilità dei «fatti materiali non rispondenti» al vero, ma non fa più riferimento alla circostanza che gli stessi possano anche derivare da valutazioni. Da ciò scaturiva, secondo la pronuncia n. 33774, l'irrilevanza delle valutazioni ai fini della configurazione del reato. H nuovo orientamento della Cassazione. Di avviso diametralmente opposto la sentenza n. 890/2016 che prende a riferimento l'indebita valutazione di crediti a valore nominale senza tener conto di una rilevante quantità di crediti incagliati e quindi non tenendo minimamente nota del presumibile valore di realizzo. In merit» a tale circostanza, la Cassazione, fornisce una nuova chiave di lettura dell'ari. 2621 c.c., ritenendo che la rimozione dal testo previgente della locuzione « ancorché oggetto di valutazioni» non possa, di per sé, assumere alcuna decisiva rilevanza. Quella in esame, infatti, è tipica proposizione «concessiva» introdotta da congiunzione (ancorché) notoriamente equipollente ad altre tipiche e similari (sebbene, benché, quantunque, anche se, et similia). «Ed è risaputo che una proposizione siffatta ha finalità ancillare, meramente esplicativa e chiarificatrice del nucleo sostanziale della proposizione principale. Nel caso di specie, il suo precipuo significato si coglie in funzione della precisazione, ritenuta opportuna onde fugare possibili dubbi (agitati in sede interpretativa), che nei fatti materiali oggetto di esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sodali dirette ai soci o al pubblico, sono da intendersi ricompresi anche quelli oggetto di valutazione», si legge in sentenza. La qualificazione materiale si riconnette, secondo altro passaggio della motivazione, al concetto tecnico di materialità o «materiality» che gli economisti anglo-americani hanno adottato come criterio fondamentale di redazione del bilancio di esercizio e della revisione. Per questa via il termine «materialità» «... è sostanzialmente sinonimo di essenzialità, nel senso che nella redazione del bilancio, devono trovare ingresso ed essere valutati solo dati informativi essenziali ai fini dell'informazione, restandone al di fuori tutti i profili marginali e secondari...». In definitiva, il principio della «materialità» è strettamente correlato, secondo la Cassazione a quello della «true and far wiew» che è stato tradotto dal nostro legislatore dall'articolo 2423 c.c. con l'espressione « rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società e del risultato economico di esercizio». Spetterà al giudice valutare se i fatti materiali, anche eventualmente dipendenti da valutazioni, risultino rilevanti ai fini del reato di cui al 2621 c.c. Luciano De Angelis PROFESSIONISTI Pag. 1 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 36 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 se all'estero, dall'accesso alle facoltà a numero chiuso fino alle abilitazione professionali sono molteplici: di recente la Cassazione ha escluso gli abogados, abilitati in Spagna a difendere magistrature superiori, dalla difesa nelle aule del Consiglio di Stato e della Cassazione (n. 25210/2015). Per l'albo degli ingegneri, anni or sono la C orte di giustizia (29 gennaio 2009, C-3ii) ha escluso l'iscrivibilità di un ingegnere meccanico laureatosi con titolo triennale, che aveva chiesto in Spagna al ministero dell'Educazione e delle Scienze l'omologazione del titolo di studio italiano, at-L'economista spagnolo non è un commercialista Cassazione. I giudici sottolineano che una scadenza amministrativa non può estendersi al processo tributario Consiglio di Stato. Il titolo non ha effetti in Italia L'economista spagnolo non è un commercialista Guglielmo Saporito Strada sbarrata per gli economisti spagnoli, nell'accesso all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili: lo sottolinea il Consiglio di Stato con la sentenza 8 gennaio 2016 n. 32. Un aspirante dottore commercialista, laureatosi in Italia, aveva chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "economista", conseguito in Spagna, per potersi iscrivere all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili in Italia. In Spagna, l'economista non deve aver superato né tirocinio né esame di abilitazione e nemmeno dimostrare una specifica formazione professionale post-laurea. Sulla base di queste circostanze, il Consiglio di Stato ha sbarrato la strada al professionista, sottolineando che la direttiva comunitaria 2005/367 Ce (decreto legislativo 206 del 2007), in tema di riconoscimento di titoli professionali, impedisce l'ingresso automatico in un albo nazionale. Infatti, il riconoscimento di titoli di studio non basta per l'iscrizione all'albo qualora si intenda ottenere l'attribuzione di uno status per il quale l'ordinamento nazionale richieda un esame o una formazione professionale specifica, ulteriore rispetto al diploma di laurea. Proprio perché il titolo di economista posseduto dal ricorrente risultava conseguibile in Spagna sulla base della semplice laurea, senza necessità né di esame di abilitazione né di ulteriore formazione professionale, si è escluso che detto titolo bastasse per iscriversi in Italia all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. La suggestione di vie traver L'economista spagnolo non è un commercialista Guglielmo Saporito Strada sbarrata per gli economisti spagnoli, nell'accesso all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili: lo sottolinea il Consiglio di Stato con la sentenza 8 gennaio 2016 n. 32. Un aspirante dottore commercialista, laureatosi in Italia, aveva chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "economista", conseguito in Spagna, per potersi iscrivere all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili in Italia. In Spagna, l'economista non deve aver superato né tirocinio né esame di abilitazione e nemmeno dimostrare una specifica formazione professionale post-laurea. Sulla base di queste circostanze, il Consiglio di Stato ha sbarrato la strada al professionista, sottolineando che la direttiva comunitaria 2005/367 Ce (decreto legislativo 206 del 2007), in tema di riconoscimento di titoli professionali, impedisce l'ingresso automatico in un albo nazionale. Infatti, il riconoscimento di titoli di studio non basta per l'iscrizione all'albo qualora si intenda ottenere l'attribuzione di uno status per il quale l'ordinamento nazionale richieda un esame o una formazione professionale specifica, ulteriore rispetto al diploma di laurea. Proprio perché il titolo di economista posseduto dal ricorrente risultava conseguibile in Spagna sulla base della semplice laurea, senza necessità né di esame di abilitazione né di ulteriore formazione professionale, si è escluso che detto titolo bastasse per iscriversi in Italia all'albo dei dottori commercialisti e degli se all'estero, dall'accesso alle facoltà a numero chiuso fino alle abilitazione professionali sono molteplici: di recente la Cassazione ha escluso gli abogados, abilitati in Spagna a difendere magistrature superiori, dalla difesa nelle aule del Consiglio di Stato e della Cassazione (n. 25210/2015). Per l'albo degli ingegneri, anni or sono la C orte di giustizia (29 gennaio 2009, C-3ii) ha escluso l'iscrivibilità di un ingegnere meccanico laureatosi con titolo triennale, che aveva chiesto in Spagna al ministero dell'Educazione e delle Scienze l'omologazione del titolo di studio italiano, at-STRADA SBARRATA Nella sentenza si sottolinea che la direttiva comunitaria impedisce l'ingresso automatico in un albo nazionale esperti contabili. La suggestione di vie traver L'economista spagnolo non è un commercialista Guglielmo Saporito Strada sbarr tivando una procedura di due fasi: dapprima vedersi riconosciuta l'equivalenza della laurea triennale italiana al titolo universitario spagnolo di ingegnere tecnico industriale, specialità meccanica. Successivamente, l'interessato aveva chiesto di ottenere in Italia, senza aver sostenuto l'esame di Stato, l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere. La Corte di giustizia ha escluso la possibilità di iscrizione all'albo per carenza della formazione prevista dal sistema italiano di istruzione, dando peso alla carenza di un esame e di un'esperienza professionale acquisita in uno Stato dell'Unione. ta per gli economisti spagnoli, nell'accesso all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili: lo sottolinea il Consiglio di Stato con la sentenza 8 gennaio 2016 n. 32. Un aspirante dottore commercialista, laureatosi in Italia, aveva chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "economista", conseguito in Spagna, per potersi iscrivere all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili in Italia. In Spagna, l'economista non deve aver superato né tirocinio né esame di abilitazione e nemmeno dimostrare una specifica formazione professionale post-laurea. Sulla base di queste circostanze, il ©RIPRODUZIONE RISERVATA Consiglio di Stato ha s ...L'appello è manifestamente fondato... 7... Infatti, come correttamenteevidenziatodalla difesa erariale, la direttiva comunitaria 2005/36/CEsulla basedellaquale l'odierno appellato ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo professionale conseguitoin Spagna, è costantemente interpretata dallestesseistituzioni europee nel senso di non consentire l'automatico riconoscimento di titoli conseguiti in altro Statodell'Unione, qualora qu estasia richiestoalfine di ottenere l'attribuzione di un titolo perilquale l'ordinamento nazionale richiede un esame o una formazione professionale specifica, ulteriore rispettoaldiplomadi laurea. Orbene, non risulta contestato che il titolo di "economista" possedutodall'originarioricorrente risulta conseguibilein Spagna sulla basedella semplice laurea, senza necessità né di esamedi abilitazione né di alcuna ulteriore formazione professionale: ne discende in modo pressoché vincolato l'impossibilità chetale titolo possa consenti rein Italia l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (per la quale, come è noto, nel nostro ordinamento non è sufficiente il mero possesso del 8. Alla luce dei superiori rilievi, s'impone la riforma della sentenza appellata con la conseguente reiezione del ricorso di primo grado. Pqm IlConsiglio di Statoin sede definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respingeilricorsodi primogrado. arrato la strada al professionista, sottolineando che la direttiva comunitaria 2005/367 Ce (decreto legislativo 206 del 2007), in tema di riconoscimento di titoli professionali, impedisce l'ingresso automatico in un albo nazionale. Infatti, il riconoscimento di titoli di studio non basta per l'iscrizione all'albo qualora si intenda ottenere l'attribuzione di uno status per il quale l'ordinamento nazionale richieda un esame o una formazione professionale specifica, ulteriore rispetto al diploma di laurea. Proprio perché il titolo di economista posseduto dal ricorrente risultava conseguibile in Spagna sulla base della semplice laurea, senza necessità né di esame di abilitazione né di ulteriore formazione professionale, si è escluso che detto titolo bastasse per iscriversi in Italia all'albo dei dottori commercialisti e degli se all'estero, dall'accesso alle facoltà a numero chiuso fino alle abilitazione professionali sono molteplici: di recente la Cassazione ha escluso gli abogados, abilitati in Spagna a difendere magistrature superiori, dalla difesa nelle aule del Consiglio di Stato e della Cassazione (n. 25210/2015). Per l'albo degli ingegneri, anni or sono la C orte di giustizia (29 gennaio 2009, C-3ii) ha escluso l'iscrivibilità di un ingegnere meccanico laureatosi con titolo triennale, che aveva chiesto in Spagna al ministero dell'Educazione e delle Scienze l'omologazione del titolo di studio italiano, at-STRADA SBARRATA Nella sentenza si sottolinea che la dirett PROFESSIONISTI Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 31 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Cassa ragionieri guarda al futuro Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Sicurezza previdenziale e solidità per la Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri. Queste le colonne portanti del forum «U futuro previdenziale degli esperti contabili» che si terrà domani a partire dalle 10.30 presso la Sala Cristallo dell'Hotel Nazionale in piazza Montecitorio 131 a Roma. «Con l'approvazione della legge di stabilità gli esperti contabili saranno ammessi di diritto nella Cassa di previdenza dei ragionieri permettendo il raggiungimento di due grandi risultati: da una parte, la consegna a questi professionisti della sicurezza previdenziale; dall'altra», ha sottolineato Luigi Pagliuca, presidente della Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri, «una rinnovata solidità alla Cnpr, che passa da una proiezione di stabilità a 30 anni (così come da norma vigente) a una a 50 anni, prevista dalla legge Fornero». Al forum interverranno Massimo Cassano, sottosegretario al ministero del lavoro; Lello Di Gioia, presidente della commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di previdenza e assistenza; Francesco Marinello, presidente commissione ambiente del senato; Maria Spilabotte, vicepresidente commissione lavoro del senato; Giuseppe Galati, membro della commissione bilancio della camera; Colomba Mongiello, membro della commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori; Alberto Oliveti, presidente Adepp; Davide Di Russo, vicepresidente Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili; Marco Cuchel, presidente Associazione nazionale commercialisti; Giuseppe Diretto, presidente Unione nazionale commercialisti ed esperti contabili; Marco Micocci, professore ordinario di matematica finanziaria. PROFESSIONISTI Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 36 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress CONSULENTI DEL LAVORO L'Enpacl si allinea alle direttive Anac È online sul sito delPEnpacl, l'Ente di previdenza dei Consulenti del lavoro, la nuova sezione «Amministrazione trasparente», attraverso la quale è possibile conoscere come vengono utilizzati i contributi degli iscritti, i rendimenti del patrimonio e i costi amministrativi e di gestione, secondo quanto previsto dalla determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, approvata dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac). PROFESSIONISTI Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 32 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Online costi, contributi e rendimenti patrimoniali Enpacl trasparente Via alle misure volute dalTAnac ha creato un'apposita sezione sul proprio sito internet denominata «Amministrazione si legge nella nota, «vi si trovano i bilanci preventivi e consuntivi nonché i bilanci tecnici, l'organigramma e i relativi curricula del personale interno, le indennità del consiglio di amministrazione, gli incarichi conferiti a consulenti esterni e tanto altro ancora». Inoltre, come già rilevato da ItahaOggi nel corso dei mesi precedenti, quasi tutte le Casse sono state richiamate all'ordine^ dall'Anac per ' n ^ l'adozione del «modello 231» di organizzazione e gestione. Si tratta di un modello LU Ente nazionale di * previdenza dei Consulenti del lavoro taglia il traguardo dell'operazione trasparenza. È stata, infatti, portata a compimento la procedura che permetterà a chiunque di sapere come vengono utilizzati i contributi degli iscritti, i rendimenti del patrimonio e tutti costi sostenuti. Ad annunciarlo, tramite una nota, lo stesso ente di previdenza guidato da Alessandro Visparelli. L'Enpacl è quindi tra le prime Casse di previdenza a mettersi in regola con quanto previsto dalla Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, approvata dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) guidata da Raffaele Cantone. Benché non obbligati a livello normativo, infatti, per l'Anac gli enti di previdenza svolgono delle attività di interesse generale e quindi anche loro devono attivarsi per prevenire i fenomeni di corruzione (si veda ItaliaOggi del 6 novembre 2015). E, in linea con quanto previsto, l'ente LU Ente nazionale di * previdenza dei Consulenti del lavoro taglia il traguardo dell'operazione trasparenza. È stata, infatti, portata a compimento la procedura che permetterà a chiunque di sapere come vengono utilizzati i contributi degli iscritti, i rendimenti del patrimonio e tutti costi sostenuti. Ad annunciarlo, tramite una nota, lo stesso ente di previdenza guidato da Alessandro Visparelli. L'Enpacl è quindi tra le prime Casse di previdenza a mettersi in regola con quanto previsto dalla Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, approvata dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) guidata da Raffaele Cantone. Benché non obbligati a livello normativo, infatti, per l'Anac gli enti di previdenza svolgono delle attività di interesse generale e quindi anche loro devono attivarsi per prevenire i fenomeni di corruzione (si veda ItaliaOggi del 6 novembre 2015). E, in linea con quanto previsto, l'ente di organizzazione e gestione, già utilizzato dalle più grandi società, volto a individuare i responsabili dei procedimenti amministrativi interni e quindi a prevenire la corruzione di dirigenti e amministratori. Richiamo, però, dal quale è stato tenuto esente l'Enpacl dato che è stato il primo ente di previdenza a adottare, sin dal 2010, il «modello 231» di prevenzione dei rischi da reato. Nel corso del 2015, inoltre, l'ente di previdenza guidato da Alessandro Visparelli ha portato a termine anche la certificazione SA8000 (Social accontability), che va ad aggiungersi al Sistema I qualità ISO9000. La norma identifica uno standard internazionale di certificazione redatto dal Cepaa (Council of economical priorities accreditation agency) e volto a certificare alcuni aspetti della gestione aziendale attinenti alla responsabilità sociale d'impresa. LU Ente nazionale di * previdenza dei Consulenti del lavoro taglia il traguardo dell'operazione trasparenza. È stata, infatti, portata a compimento la procedura che permetterà a chiunque di sapere come vengono utilizzati i contributi degli iscritti, i rendimenti del patrimonio e tutti costi sostenuti. Ad annunciarlo, tramite una nota, lo stesso ente di previdenza guidato da Alessandro Visparelli. L'Enpacl è quindi tra le prime Casse di previdenza a mettersi in regola con quanto previsto dalla Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, approvata dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) guidata da Raffaele Cantone. Benché non obbligati a livello normativo, infatti, per l'Anac gli enti di previdenza svolgono delle attività di interesse generale e quindi anche loro devono attivarsi per prevenire i fenomeni di corruzione (si veda ItaliaOggi del PROFESSIONISTI Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 37 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 Licenziamenti. Per la Cassazione il concetto d'immediatezza va rapportato alla complessità dei rilievi addebitati Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Per la contestazione termini «relativi» Giuseppe Bulgarini d'Elei Nell'ambito di un procedimento disciplinare il concetto d'immediatezza della contestazione va inteso in senso relativo e non assoluto. Lo ha affermato la Cassazioneconlasentenza28i/i6, rimarcando che un intervallo temporale anche rilevante tra il compimento degli addebiti e l'esercizio del potere disciplinare può giustificarsi in presenza di un'organizzazione aziendale complessa e della necessità di completare le indagini ispettive. Ripercorrendo un insegnamento espresso in precedenti decisioni, la Corte ha segnalato che il seguito degli accertamenti interni, era venuto a conoscenza delle condotte inadempienti del dipendente (un negligente presidio delle procedure di controllo interne che aveva consentito al vicedirettore dell'Ufficio la sottrazione di denaro). L'azione disciplinare si era poi conclusa con un licenziamento per giusta causa. Il direttore di filiale, che in primo e in secondo grado era risultato soccombente, aveva impugnato la sentenza d'appello sul presupposto, tra gli altri, che l'azione disciplinare era stata proposta tardivamente. A supporto di questa conclusione, la difesa del diret principio di tempestività dell'azione disciplinare va messo in relazione con il tempo necessario al datore per acquisire una compiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di addebito, nonché della loro riconducibilità al lavoratore. Rimarca la Cassazione, a questo proposito, che laregolaper cui l'esercizio del potere disciplinare deve essere ravvicinato rispetto alla conoscenza dei fatti risponde all'esigenza, da un lato, di garantire al lavoratore l'effettivo esercizio del diritto di difesa e, dall'altro, di tutelare il legittimo affidamento del medesimo dipendente, in presenza di un ritardo nella contestazione, sulla mancanza di rilievo disciplinare attribuito dal datore alla condotta inadempiente. In questo contesto, ad avviso della Cassazione, il criterio dell'immediatezza va inteso in senso relativo e direttamente rapportato agli accertamenti che il datore deve compiere per avere un quadro preciso dei fatti passibili di censura disciplinare e delle relative responsabilità. Nel caso in esame il dipendente, direttore di un Ufficio postale, aveva ricevuto una lettera di contestazione disciplinare a distanza di oltre sette mesi dalla data in cui il datore di lavoro, Poste Italiane, a tore aveva evidenziata che il contenuto della contestazione disciplinare era essenzialmente la trasposizione degli addebiti già operata nella relazione interna consegnata a Poste Italiane. La Cassazione non ha condiviso questa tesi e ha rimarcato che, alla luce delle dimensioni aziendali e della necessità di completamento dell'indagine ispettiva, di cui la relazione in terna non costituiva il passaggio conclusivo, il lasso temporale intercorso risultava assolutamente compatibile e non aveva pregiudicato il diritto di difesa del lavora tore, né aveva indotto il dipendente a ritenere che il datore avesse deciso di soprassedere dall'azione disciplinare. PROFESSIONISTI Pag. 1 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 37 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 la convalida attraverso una speciale procedura da eseguire presso le Dti o i centri per l'impiego o, in alternativa, attraverso la sottoscrizione di apposita dichiarazione da parte del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di cessazione del rapporto di lavoro trasmessa al centro per l'impiego. Conl'ultimo decreto semplificazioni (articolo 26 del Digs 151/2015), è stata sentita l'esigenza di intervenire nuovamente, rendendo però più formale e pesante l'obbligo della convalida attraverso la riproposizione di quel modulo elettronico che nel 2007 era fallito. Dal 12 marzo dimissioni e risoluzioni solo online Corte diritti dell'uomo. Possibile un'ingerenza di portata limitata - II lavoratore era poi Stato licenziatoAdempimenti. Aregime la procedura prevista dal Jobs act per evitare gli abusi Dal 12 marzo dimissioni e risoluzioni solo online Nevio Bianchi Barbara Massara Dal 12 marzo le dimissioni e la risoluzione consensuale sono efficaci solo se comunicate per via telematica. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, viene definita la nuova ennesima procedura con cui le dimissioni, ma anche le risoluzioni consensuali, per essere valide devono essere comunicate telematicamente al datore di lavoro e alla dirczione territoriale del Lavoro, attraverso il sito del governo (www. lavoro.gov.it Cliclavoro). L'articolo 26 del Digs 151/2015, che ha previsto la nuova procedura "telematica" di convalida, stabilisce infatti che quest'ultima entri a regime dal 60° giorno successivo all'entrata in vigore del decreto ministeriale, avvenuta il 12 gennaio 2016. Le nuove regole non sono applicabili, per previsione di legge, al lavoro domestico, alle dimissioni/risoluzioni intervenute nelle sedi protette (sede sindacale, Dti o commissione di certificazione) nonché alle dimissioni/ risoluzioni delle lavoratrici madri già obbligate alla convalida in base all'articolo 55, comma 4, del Digs 151/2001. Per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, che evidentemente risulta in Italia ancora sentito, il legislatore del 2007 (legge 188/2007) aveva tentato di introdurre l'obbligo della forma scritta attraverso la previsione di un apposito modulo ministeriale, ma questo tentativo era fallito prima di nascere con la relativa abrogazione da parte della legge 133/2008. Successivamente la riforma Fornero, e in particolare l'articolo 4, commi 17-23, ha introdotto dal 18 luglio 2O12 l'obbligo del Dal 12 marzo dimissioni e risoluzioni solo online Nevio Bianchi Barbara Massara Dal 12 marzo le dimissioni e la risoluzione consensuale sono efficaci solo se comunicate per via telematica. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, viene definita la nuova ennesima procedura con cui le dimissioni, ma anche le risoluzioni consensuali, per essere valide devono essere comunicate telematicamente al datore di lavoro e alla dirczione territoriale del Lavoro, attraverso il sito del governo (www. lavoro.gov.it - Cliclavoro). L'articolo 26 del Digs 151/2015, che ha previsto la nuova procedura "telematica" di convalida, stabilisce infatti che quest'ultima entri a regime dal 60° giorno successivo all'entrata in vigore del decreto ministeriale, avvenuta il 12 gennaio 2016. Le nuove regole non sono applicabili, per previsione di legge, al lavoro domestico, alle dimissioni/risoluzioni intervenute nelle sedi protette (sede sindacale, Dti o commissione di certificazione) nonché alle dimissioni/ risoluzioni delle lavoratrici madri già obbligate alla convalida in base all'articolo 55, comma 4, del Digs 151/2001. Per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, che evidentemente risulta in Italia ancora sentito, il legislatore del 2007 (legge 188/2007) aveva tentato di introdurre l'obbligo della forma scritta attraverso la previsione di un apposito modulo ministeriale, ma questo tentativo era fallito prima di nascere con la relativa abrogazione da parte della legge 133/2008. Successivamente la riforma Fornero, e in particolare l'articolo 4, commi 17 la convalida attraverso una speciale procedura da eseguire presso le Dti o i centri per l'impiego o, in alternativa, attraverso la sottoscrizione di apposita dichiarazione da parte del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di cessazione del rapporto di lavoro trasmessa al centro per l'impiego. Conl'ultimo decreto semplificazioni (articolo 26 del Digs 151/2015), è stata sentita l'esigenza di intervenire nuovamente, rendendo però più formale e pesante l'obbligo della convalida attraverso la riproposizione di quel modulo elettronico che nel 2007 era fallito. SICUREZZA Necessario un doppio accredito se l'iter viene espletato dal lavoratore In alternativa ci si può affidare a un soggetto abilitato -23, ha introdotto dal 18 luglio 2O12 l'obbligo del Dal 12 marzo dimissioni e risoluzioni solo online Nevio Bianchi Barbara Massara Dal 12 La nuova procedura, che è stata definita con il Dm del 15 dicembre, prevede che il lavoratore effettui la comunicazione in via autonoma o, in alternativa, avvalendosi di un soggetto abilitato alla trasmissione (patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazioni). Qualora il lavoratore intenda procedere in autonomia, dovrà avvalersi dell'apposito sistema informatico Smv messo a disposizione, prelevare dal sito del ministero del Lavoro (www. lavoro.gov.it - Cliclavoro) lo specifico modulo predisposto per effettuare la comunicazione di dimissione/risoluzione consensuale/revoca delle dimissioni e della risoluzione consensuale, e trasmetterlo attraverso la procedura alla Pec del proprio datore marzo le dimissioni e la risoluzione consensuale sono efficaci solo se comunicate per via telematica. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, viene definita la nuova ennesima procedura con cui le dimissioni, ma anche le risoluzioni consensuali, per essere valide devono essere comunicate telematicamente al datore di lavoro e alla dirczione territoriale del Lavoro, attraverso il sito del governo (www. lavoro.gov.it - Cliclavoro). L'articolo 26 del Digs 151/2015, che ha previsto la nuova procedura "telematica" di convalida, stabilisce infatti che quest'ultima entri a regime dal 60° giorno successivo all'entrata in vigore del decreto ministeriale, avvenuta il 12 gennaio 2016. di lavoro nonché alla Dti. Per poter operare in questo modo il lavoratore dovrà preventivamente dotarsi sia di un'utenza per accedere al portale Cliclavoro, sia del Pin rilasciato dall'Inps, strumenti entrambi funzionali ad accertare l'identità del lavoratore che effettua la comunicazione. Il modulo online da utilizzare contiene fortunatamente dati semplici, quali quelli identificativi del lavoratore e dell'azienda, la tipologia contrattuale e relativa decorrenza, nonché la tipologia di comunicazione e la relativa decorrenza. Molti di questi dati (sezioni i2-3) saranno in automatico compilati dal sistema per i rapporti di lavoro iniziati dal 2008 (data di entrata in vigore della comunicazione obbligatoria telematica), posto che il sistema chiederà le informazioni necessarie per risalire alla comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/ variazione di quel rapporto di lavoro. I lavoratori che decideranno invece di avvalersi di un soggetto abilitato non dovranno dotarsi né di utenza per l'accesso aCliclavoro né di un Pin Inps, in quanto il soggetto abilitato si assumerà la responsabilità di identificare il lavoratore per conto del quale sta effettuando l'adempimento. II sistema invierà in automatico il modulo compilato e validato temporalmente all'indirizzo Pec del datore di lavoro, nonché alla Dti che riceverà una notifica nel proprio cruscotto. Questi ultimi soggetti (aziende e Dti), a differenza del lavoratore e dei soggetti abilitati che utilizzeranno attivamente la funzionalità di trasmissione del modulo, potranno solo leggere i moduli trasmessi. ©RIPRODUZIONE RISERVATA Le nuove regole non sono applicabili, per previsione di legge, al lavoro domestico, alle dimissioni/risoluzioni intervenute nelle sedi protette (sede sindacale, Dti o commissione di certificazione) nonché alle dimissioni/ risoluzioni delle lavoratrici madri già obbligate alla convalida in base all'articolo 55, comma 4, del Digs 151/2001. Per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, che evidentemente risulta in Italia ancora sentito, il legislatore del 2007 (legge 188/2007) aveva tentato di introdurre l'obbligo della forma scritta attraverso la previsione di un apposito modulo ministeriale, ma questo tentativo era fallito prima di nascere con la relativa abrogazione da parte della legge 133/2008. Successivamente la riforma Fornero, e in particolare l'articolo 4, commi 17 la convalida attraverso una speciale procedura da eseguire presso le Dti o i centri per l'impiego o, in alternativa, attraverso la sottoscrizione di apposita dichiarazione da parte del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di cessazione del rapporto di lavoro trasmessa al centro per l'impiego. Conl'ultimo decreto semplificazioni (articolo 26 del Digs 151/2015), è stata sentita l'esigenza di intervenire nuovamente, rendendo però più formale e pesante l'obbligo della convalida attraverso la riproposizione di quel modulo elettronico che nel 2007 era fallito. SICUREZZA Necessario un doppio accredito se l'iter viene espletato dal lavoratore In alternativa ci si può affidare a un soggetto abilitato -23, ha introdotto dal 18 luglio 2O12 l'obbligo del Dal 12 marzo dimissioni e risoluzioni solo onli PROFESSIONISTI Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 31 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress In G.U. // decreto del ministero del lavoro. Procedura operativa dal prossimo 13 marzo Dimissioni con doppio codice Per la procedura online il pin Inps e utenza cliclavoro DI DANIELE GIRIGLI Per comunicare le dimissioni dal lavoro o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, occorre registrarsi a www.cliclavoro.it e richiedere il Pin alFInps. In alternativa, ci si può rivolgere a un soggetto abilitato: patronati, sindacati, enti bilaterali e commissioni di certificazioni. A stabilirlo è il decreto 15 dicembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'll gennaio scorso che approva il modulo per dimissioni e risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, gli standard e le regole tecniche per la compilazione e trasmissione al datore di lavoro e alla dirczione territoriale del lavoro. L'operatività delle nuove regole è fissata a partire dal 12 marzo. Tre scelte. Il decreto attua la riforma Jobs act (digs n. 151/2015), che ha previsto la modalità telematica quale via esclusiva, «a pena d'inefficacia», per la rassegnazione delle dimissioni e la comunicazione garantire l'identità del soggetto che effettua l'adempimento (ciò al fine di evitare che possano agire terze persone per conto del lavoratore); b) in secondo luogo, il lavoratore deve registrarsi al sito del ministero del lavoro cliclavoro; e) infine, può procedere al form online per la trasmissio ;: J;:::: ....... Le dì missioni onl i ne .... i Dal 12 marzo Tre scelte Due vie Diventano efficaci le nuove regole per comunicare dimissioni e risoluzioni consensuali dal lavoro II modulo consente tre scelte: 1) dimissioni; 2) risoluzione consensuale; 3) revoca Per inviare il modulo (dimissioni, risoluzione consensuale o revoca), si può scegliere tra due modalità: far da sé oppure rivolgersi ai soggetti abilitati ne della comunicazione. Terminati i passaggi, il lavoratore avrà inviato la comunicazione di dimissioni o di risoluzione consensuale, ovvero la revoca di una precedente comunicazione, al lavoro al datore di lavoro (nella propria casella di posta elettronica certificata) e alla dirczione territoriale del lavoro. Soggetti abilitati. È la via più semplice a cominciare dal fatto che il lavoratore non deve essere in possesso di Pin dell'Inps né della registrazione al portale cliclavoro: è il soggetto abilitato che si assume la responsabilità dell'accertamento dell'identità del lavoratore che richiede la della risoluzione consensuale del trasmissione del modulo. Dal 12 marzo 2016. L'efficacia della lavoro. Il provvedimento approva il nuovo «modulo» e la nuova procedura è fissata al 12 marzo 2016, ossia dal procedura per attribuire la data sessantesimo giorno successivo certa di trasmissione («marca temporale»). Il modulo consente all'entrata in vigore del decreto. Fino ad allora, pertanto, non tre opzioni: a) dimissioni; b) occorre seguire le nuove risoluzione consensuale; e) revoca. L'ultima scelta consente disposizioni. Sanzioni fino a 30 di revocare la comunicazione (di mila euro. Infine vale la pena ricordare che per la nuova dimissioni o risoluzione procedura resta la maxi pena a consensuale) precedentemente carico del datore di lavoro: salvo inviata, nel termine di sette giorni dalla data di trasmissione. che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione Due vie. Per effettuare la amministrativa da 5 mila a 30 comunicazioni (quale che sia la mila euro il datore d lavoro che scelta: dimissioni, risoluzione alteri i moduli telematici. consensuale o revoca), il lavoratore può scegliere tra due diverse modalità operative: procedere in autonomia o, in alternativa, rivolgersi a un «soggetto abilitato»: patronati, sindacati, enti bilaterali e commissioni di certificazione. Procedura autonoma. La procedura, in tal caso, prevede tre passaggi: a) prima di tutto, il lavora- tore deve richiedere, se non ancora in suo possesso, il codice Pin all'Inps, che serve a PROFESSIONISTI Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 37 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Corte diritti dell'uomo. Possibile un'ingerenza di portata limitata - II lavoratore era poi Stato licenziatoAdempimenti. Aregime la procedura prevista dal Jobs act per evitare gli abusi Controllabile la mail «aziendale» II dipendente aveva usato a fini personali l'account creato per servizio clienti Marina Castellaneta II controllo della posta elettronica aziendale da parte del datore di lavoro è sì un'ingerenza nel diritto alla vita privata, ma è compatibile con la Convenzione dei diritti dell'uomo se di portata limitata. È la Corte europea a scriverlo nella sentenza depositata ieri nel caso Barbulescu contro Romania. A rivolgersi a Strasburgo un cittadino rumeno, dipendente di una società privata che, su richiesta del datore di lavoro, aveva creato un account per rispondere ai quesiti dei clienti. Era sorta una controversiaperchéildatoredi lavoro sosteneva che l'indirizzo mail era stato usato per fini personali. Di qui il licenziamento e poi, dopo i procedimenti dinanzi ai giudici nazionali, l'approdo a Strasburgo su ricorso del lavoratore. Prima di tutto, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto che le mail rientrano nel di l'orario lavorativo. Non solo: il datore di lavoro era entratonell'account del lavoratore credendo che vi fossero comunicazioni con i clienti. Un elemento decisivo, per la Corte, che da anche rilievo al fatto che l'azienda non ha controllato altri dati o documenti contenuti nel computer del dipendente. Segno della ragionevolezza e della proporzionalità dell'ingerenza. Inoltre, il lavoratore ha potuto rivolgersi ai giudici nazionali per verificare un'eventuale violazione della privacy e non ha spiegato perché ha utilizzato l'account aziendale per fini personali. Per escludere, poi, la violazione della Convenzione, la Corte considera che durante il procedimento giurisdizionale nazionale sono stati utilizzati diversi accorgimenti per non svelare l'identità delle persone con cui il dipendente si era scambiato mail e il contenuto dei ritto alla corrispondenza e, quindi, messaggi è stato diffuso in modo limitato, solo per dimostrare che sonotutelatedalParticoloSdella Convenzione che assicura il diritto nonsi trattava diattività al rispetto della vita privata, nella professionali, senza che lo stesso quale sono incluse telefonate e contenuto sia stato determinante mail anche dagli uffici. Inoltre, a per il licenziamento. Di qui la meno che non sia avvertito del conclusione di un giusto contrario, il lavoratore ha una rabilanciamento tra i diversi diritti in gioco. IL PRINCIPIO È legittimo che i I datore verifichi se durante l'orario di lavoro le mansioni affidate vengono regolarmente svolte gionevole aspettativa alla tutela della propria privacy tanto più che, nel caso di specie, non è stato chiarito se il datore di lavoro avesse avvisato il dipendente del controllo sulla posta elettronica e, quindi, sul trattamento dei dati. Detto questo, però, la Corte valuta la proporzionalità dell'ingerenza, distinguendo tra l'account personale e quello aziendale. Nel caso arrivato a Strasburgo, l'account era stato attivato su richiesta dell'azienda ed è indiscutibile che il lavoratore sapesse che era proibito utilizzare computer e risorse aziendali per fini personali. Un elemento che fa propendere la Corte europea verso la legittimità dell'ingerenza nella vita privata del dipendente, tanto più che il datore di lavoro ha il diritto di verificare l'adempimento dei compiti professionali durante PROFESSIONISTI Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Verifica della clientela, sanzioni amministrative con l'oblazione mmiiim Martelli a pas 26 mumm // digs depenalizzazioni contiene la riforma sulla adeguata verifica Antiriciclaggio limitato Sanzioni amministrative ma con oblazione DI CRISTINA BARTELLI Un compromesso sulla depenalizzazione delle sanzioni antiriciclaggio sulla adeguata verifica della clientela. Ministero dell'economia (nella persona del sottosegretario Enrico Zanetti) e ministero della giustizia hanno raggiunto un'intesa sul doppio binario su cui dovrà agire il restyling della disciplina sanzionatoria. Far transitare la materia antiriciclaggio dal punto di vista penale nel decreto legislativo omnicomprensivo sulle depenalizzazioni che sarà esaminato definitivamente nel consiglio dei ministri di venerdì prossimo e il restyling procedurale più attinente alla materia antiriciclaggio nel decreto di attuazione della legge di delegazione comunitaria. «È un buon compromesso tra le diverse posizioni in campo» commenta Zanetti a ItahaOggi, «si è trovato un punto di equilibrio tra la depenalizzazione tout court e le esigenze di semplificazione procedurale della parte non penale». La scelta dunque è quella di lasciare nel decreto legislativo sulle depenalizzazioni la modifica in sanzione amministrativa per la non corretta identificazione e adeguata verifica della clientela e per la registrazione (articolo 55 comma 1 e comma 4 del digs 23172007). In questo caso è elevata la sanzione amministrativa: si passerà infatti da una sanzione che aveva un minimo di 2.600 euro e un massimo di 13 mila a una che prevede una misura minima di 5 mila euro e una massima di 30 mila. Sul punto però almeno in fase transitoria sarà previsto il meccanismo dell'oblazione, per cui chi pagherà senza impugnare il provvedimento sanzionatorio potrà beneficiare di una riduzione del 50% sugli importi, riportando dunque l'asticella ai valori «pre depenalizzazione». «In questo modo», spiega Zanetti, «l'obiettivo del tavolo di semplificazione sull'antiriciclaggio è mantenuto. Si espunge la parte penale che viene in quest» modo anticipata dalla delega. Non approfondire gli aspetti poi messi nel decreto depenalizzazione avrebbe messo a repentaglio l'intervento nella delega. Riaprire il fascicolo sarebbe stato controproducente» . Ecco dunque la strada individuata e illustrata ieri ai partecipanti al tavolo sulla riforma delle sanzioni antiriciclaggio. Le sanzioni amministrative saranno affiancate dalla misura dell'oblazione ma resta da stabilire se avrà natura transitoria o dovrà essere rideterminata con un provvedimento Enrico Zanetti successivo. La sede dove operare è quella della legge di delegazione comunitaria, che all'articolo 14 prevede il recepimento della nuova direttiva antiriciclaggio. In quel contesto sarà possibile dunque intervenire. Il recepimento della quarta direttiva sarà la sede dove i tecnici del ministero dell'economia potranno intervenire per una rimodulazione procedurale, prima fra tutte l'abrogazione dell'archivio unico informatico e la semplificazione dei processi di conservazione. Secondo Zanetti, il provvedimento di depenalizzazione preparato dal ministero della giustizia mette al riparo anche gli interventi in caso di comportamenti frodatori delle fattispecie non più perseguibili da un punto di vista penale: «È stato trovato un punto di equilibrio per cui i comportamenti depenalizzati escono dall'area antiriciclaggio ma mantengono la loro rilevanza autonoma. Per gli atteggiamenti frodatori il disvalore rimane inalterato, se poi si evidenzia la necessità che sia mantenuta la tipicità propria si potrebbe ripensare alla cosa sempre nella delegazione ma ora l'intervento in questa direzione ha la sua organicità». ——©Riproduzione riservata——H PROFESSIONISTI Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 29 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 2015 Restanti Giacenti Pervenuti Definiti 2014 Giacenti Pervenuti Definiti L'andamento dei reati tributari a Milano Illecito Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Dichiarazione infedele Omessa dichiarazione Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Occultamento o distruzione di documenti contabili Omesso versamento di ritenute dovute o certificate Omesso versamento di lva Indebita compensazione Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte TOTALI Illecito Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Dichiarazione infedele Omessa dichiarazione Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Occultamento o distruzione di documenti contabili Omesso versamento di ritenute dovute o certificate Omesso versamento di lva Indebita compensazione Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte TOTALI 2014 Giacenti Pervenuti Definiti 2015 Restanti Giacenti Pervenuti Definiti Var.% Restanti "uovi casi Illecito Dichiarazione fra 431 127 555 543 332 156 535 866 77 33 3.655 dolenta mediante uso di fatture o altri doc 325 43 325 355 185 90 885 1.395 132 26 3.761 menti per operazioni inesistenti Dichiarazio 319 53 419 383 216 101 786 1.441 117 24 3.859 e fraudolenta mediante altri artifici Dichiar 437 117 461 515 301 145 634 820 92 35 3.557 zione infedele Omessa dichiarazione Emissio 420 93 470 533 285 151 749 912 94 35 3.742 e di fatture o altri documenti per operazi 350 30 371 440 176 85 612 962 132 15 3.173 ni inesistenti Occultamento o distruzione 295 60 302 266 162 89 399 559 98 19 2.249 di documenti contabili Omesso versamento 475 di +7,69 riten Dati riferiti al periodo 1° gennaio — 30 ottobre di ciascun anno. Fonte: Procura di Milano te dovute o certificate Omesso versamento di lva Indebita compensazione Sottrazione fraudo Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress // dato emerge dal bilancio sociale 2015 della procura del capoluogo lombardo Delega fiscale, tribunali in tilt Solo a Milano archiviati 1.178 procedimenti tributari DI CRISTINA BARTELLI E VALERIO STROPPA La delega fiscale manda ko solo a Milano 1.178 procedimenti penali tributari. Tante sono le richieste di archiviazione trasmesse lo scorso 23 ottobre dai pm del Dipartimento criminalità economica, guidato dal procuratore aggiunto Francesco Greco, relative a casi di infedele dichiarazione, omessi versamenti di ritenute e omessi versamenti Iva. Reati, questi, per i quali il digs n. 158/2015 ha elevato le soglie di punibilità penale, facendo cadere le accuse, per il principio del favor rei, verso i contribuenti imputati di evasioni sotto soglia. È quanto emerge dal Bilancio di responsabilità sociale 2014-2015 della Procura di Milano. Ma l'attenuazione della risposta penale sugli illeciti tributari non è l'unica ragione delle archiviazioni, «in quanto diversi procedimenti aperti, anche per importi considerevoli, hanno risentito delle modifiche introdotte per esempio in tema di sostituto d'imposta e/o abuso del diritto», osserva il PROFESSIONISTI documento della Procura. La depenalizzazione dell'abuso del diritto è avvenuta con il digs n. 128/2015. Tuttavia anche la giurisprudenza di legittimità ha indirettamente fatto cadere analoghi processi («si pensi alla recente sentenza della Cassazione che ha ravvisato l'abuso del diritto nel fenomeno delle stock lending», aggiungono i pm meneghini, «con la conseguente chiusura di molti procedimenti in corso anche a Milano). Il quadro che emerge dai numeri parla di una diminuzione dei nuovi fascicoli fiscali, di una riduzione delle definizioni e di un conseguente aumento delle giacenze (si veda tabella in pagina). In ogni caso, puntualizza il rapporto, per giudicare compiutamente gli effetti delle novità normative bisognerà attendere ancora qualche mese, anche per «verificare le conseguenze economiche di tale vasta depenalizzazione sugli incassi dell'erario». Sul punto, si segnala che tra il 2010 e il 2014 gli incassi correlati a processi penali per frode fiscale, dichiarazione infedele e omessa dichiarazione hanno superato i 3,6 miliardi di euro. Ai quali si aggiungono i versamenti effettuati a seguito dei 6.172 decreti penali di condanna adottati nel quinquennio, soprattutto nei casi di omessi versamenti. Tra le novità del 2015 va evidenziata poi la creazione del nuovo pool denominato come anticipato da ItaliaOggi del 17 novembre scorso. Obiettivo primario del team di magistrati sarà quello di individuare chi si sottrae volutamente al pagamento delle imposte. L'applicazione di tale reato, disciplinato dall'articolo 11 del digs n. 74/2000, «è del tutto carente (nel 2014 le notizie di reato sono state 36, solo 15, invece, nei primi dieci mesi del 2015) e l'attività di Equitalia ha registrato forti difficoltà (risulta riscosso solo il 4% delle cartelle iscritte a ruolo)», evidenzia il bilancio sociale. Sul punto, la Procura sta lavorando a un apposito protocollo di collaborazione con la società di riscossione. Il pool si occuperà anche di perseguire l'autoriciclaggio, incluso quello sui capitali che hanno aggirato la voluntary disclosure e Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 29 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress ancora nascosti oltre confine. A seguito dell'elevato numero di pratiche di collaborazione volontaria che l'Agenzia delle entrate trasmetterà ai pm «dovranno essere esaminati dalla Procura di Milano alcune migliaia di rapporti bancari esteri». Senza dimenticare le segnalazioni di operazioni sospette ai fini antiriciclaggio già inviate dalla Uif e dalla Gdf connesse alla disclosure, «che hanno già dato luogo a diversi procedimenti». PROFESSIONISTI Pag. 2 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 29 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Commissioni tributarie., 11 mln per i dipendenti Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Arrivano 11 milioni di euro per il personale amministrativo delle commissioni tributarie. Ma a percepire il compenso aggiuntivo, derivante dal gettito del contributo unificato versato dai contribuenti nelle liti con il fisco, saranno solo le commissioni «virtuose». Si tratta cioè di 33 Ctp e Ctr per U 2011 e di 85 per U 2012, che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato fissato rispettivamente al 5 e al 10%. Per quanto riguarda i dipendenti del Mef, il riparto ha trovato attuazione il 5 gennaio 2016 con la determina predisposta dal Dipartimento dell'amministrazione generale. Le somme, pari a 2,4 milioni di euro per il 2011 e a 8,4 milioni per il 2012, saranno assegnate sulla base di un meccanismo variabile, che tiene conto sia della media del personale in servizio nelle annualità di riferimento presso ciascuna commissione sia del prodotto tra dotazione organica e flussi di ricorsi (pervenuti e definiti). I sindacati hanno sollevato diverse critiche a tale meccanismo di attribuzione. Una su tutte l'effetto paradossale per cui gli uffici "storicamente virtuosi", ossia quelli con elevate percentuali di definizione, si sono ritrovati esclusi dal premio in quanto privi di arretrati da smaltire. La concertazione tra il Mef e le sigle di categoria si è conclusa quindi con la non sottoscrizione della proposta presentata dall'amministrazione. «Auspichiamo che per gli anni a seguire ci possa essere una svolta radicale nella distribuzione di tali somme e si possa raggiungere un accordo che superi l'attuale applicazione letterale e restrittiva della norma», osserva la FpCgil in una nota. Mentre il Cnpct, coordinamento del personale delle commissioni tributarie, sta predisponendo una class action finalizzata a estendere l'erogazione del gettito da contributo unificato a tutte le Ctp e Ctr. La legge (art. 37 del di n. 98/2011 e art. 12 del di n. 16/2012) stabilisce che U 50% del contributo unificato incassato dall'erario debba essere destinata a incentivo delle commissioni virtuose: il 25% ai giudici tributari e il 25% al personale amministrativo. Il restante 50% del gettito, invece, viene distribuito a pioggia tra tutti i giudici (si vedaltaliaOggi del 20 giugno scorso). Valerio Stroppa PROFESSIONISTI Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 32 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Modifiche in arrivo in seconda lettura Ddl concorrenza, aria di primavera Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress DI BEATRICE MIGLIORINI Ddl concorrenza in aria di primavera. Il testo, al vaglio della commissione industria del senato dalla metà di ottobre, non uscirà dalla commissione prima della fine del mese. Successivamente inizierà l'esame dell'aula di palazzo Madama che, però, non sarà l'ultimo. Il testo, infatti, si appresta a subire delle modifiche rispetto all'impianto normativo elaborato dalla camera anche sul fronte delle professioni. «Entro domani pomeriggio dovranno essere presentate le proposte di modifica al testo e ci aspettiamo ha spiegato a ItaliaOggi il relato Luigi Marino (Pd), «non credo, però, che riusciremo a esaminarle prima di una decina di giorni. Complessivamente, quindi», ha proseguito Marino, «contiamo di approvare il testo in commissione entro la fine del mese in modo che, poi, l'aula abbia il tempo di esaminarlo. Di una cosa, però, siamo sicuri, le modifiche saranno fatte». E, a catturare l'attenzione degli addetti ai lavori è, in particolare, il capitolo relativo alla possibilità di partecipazione di capitali privati a società tra professionisti e non solo. «L'obiettivo che ci siamo posti», ha sottolineato il relatore, «è quello di riuscire a modificare il testo in modo che sia quanto più possibile conforme alle peculiarità del nostro paese. Sarà, inoltre, necessario eliminare delle discrepanze normative che si sono venute a creare per determinate categorie come notai, avvocati e farmacisti. Senza considerare, poi, che dovremo valutare l'opportunità di aggiungere al testo alcune disposizioni La speranza, quindi, è che nel corso dell'iter del ddl vi sia un confronto ampio, per quanto informale, tra i membri delle commissioni di camera e senato, in modo che il testo possa sperare di essere approvato in terza lettura da Montecitorio. cosa, però, siamo sicuri, le modifiche saranno fatte». E, a catturare l'attenzione degli addetti ai lavori è, in particolare, il capitolo relativo alla possibilità di partecipazione di capitali privati a società tra professionisti e non solo. «L'obiettivo che ci siamo posti», ha sottolineato il relatore, «è quello di riuscire a modificare il testo in modo che sia quanto più possibile conforme alle peculiarità del nostro paese. Sarà, inoltre, necessario eliminare delle discrepanze normative che si sono venute a creare per determinate categorie come notai, avvocati e farmacisti. Senza considerare, poi, che dovremo valutare l'opportunità di aggiungere al testo alcune disposizioni La speranza, quindi, è che nel corso dell'iter del ddl vi sia un confronto ampio, per quanto informale, tra i membri delle commissioni di camera e senato, in modo che il testo possa sperare di essere approvato in terza lettura da Montecitorio. PROFESSIONISTI Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 12 Direttore Responsabile Diffusione Testata Giorgio Gandola 42.467 Debutta tra cinque giorni la European Professional Card (Epc): ora i professionisti hanno a disposizione procedure uniformi e molto più snelle Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress La tessera professionale Ue rende simili le pi wecllire Conto alla rovescia. Tra 5 giorni arriva la nuova Epc: perora riguarderà agenti immobiliari, infermieri, farmacisti, fisioterapisti e guide alpine MARCO CONTI Tra cinque giorni debuttalanuovatesseraprofessionale europea. Stiamo parlando della European Professional Card (Epc), che, dopo essere stata introdotta dalParlamento europeo e dal Consiglio dell'Ue nel 2013 ( direttiva n.55) entra ora nella fase esecutiva. Ameno di improbabili colpi di PROFESSIONISTI scena, tutti gliStatìmembri hanno infatti trasmesso nei mesi scorsi a Strasburgo la documentazione necessaria al via libera dellaEpc entro il termine stabilito, fissato appunto il 18 gennaio prossimo. ConlaEpcsivuolesemplificare il processo di riconoscimento e introdurre una maggiore efficienza economica e operativa a vantaggio dei professionisti e delle autorità competenti. Il via libera arriva subito per cinque categorie (agenti immobiliari, infermieri, farmacisti, fisioterapisti e guide alpine), ma in futuro la lista si arricchirà di altre categorie professionali. Come riportato nella direttiva, ogni stato membro d'origine (nelnostro caso, l'Italia), Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 12 Direttore Responsabile Diffusione Testata Giorgio Gandola 42.467 Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress consente al professionista di richiedere il rilascio della tessera professionaleeuropeamedianteun o strumento on line (quindi niente carta) fornito dalla Commissione europea La procedura elettronica crea automaticamente un f fascicolo di informazionedelmercato interno (regolamento Imi) per il singolo richiedente. La direttiva si applica anche ai cittadini che hanno effettuato un tirocinio prof essionale al di fuori dello Stato membro d'origine. Si tratta di una novità molto importante per il mercato del lavoro nel vecchio continente, in particolare per i professionisti, che hanno ora a disposizione procedure uniformi e molto più snelle per esercitare la propria attività, oltre che nel proprio Paese d'origine, anche in tutti gli altriPaesi dell'Ue. Laprocedura onlinevaeffettuataunasolavoltae sarà valevole pertuttiiPaesi Ue in cui il professionista vorrà Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— esercitare lapropriaattività, sia temporaneamentesiaperun periodo prolungato. Nello specifico, la carta professionale avrà una durata di diciotto mesi nel caso di soggiorno temporaneo, o durataindefinitanel caso di trasferimento definitivo all'estero. Al termine della richiesta on line, le autoritàcompetenti dello stato membro confermano, entro sette giorni, la ricezione della domanda e informano il richiedente di eventuali documenti mancanti. Tra i controlli che le autorità devono effettuare entro tre settimane sull'intero dossier vi sono la verifica che il richiedente sia legalmente stabilito nello Stato membro, nonché l'autenticità e la validità di tutti i documenti necessari rilasciati della Stato stesso. Dal canto loro, le autorità deiPaesi ospitantiinformeranno tempestivamente i richiedenti il da farsi nel caso, ad esempio, manchi una determinata qualifica, diploma o certificazione per poter esercitare nello stesso Stato. PROFESSIONISTI Pag. 2 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 15 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress AMMORTIZZATORI La Lombardia rinnova la Cassa È stato firmato ieri l'accordo in Regione Lombardia tra le parti sodali e l'assessorato al Lavoro per il rinnovo della cassa integrazione in deroga e dell'intesa regionale sull'anticipazione sociale ai cassintegrati per il 2016. Sulla base di quanto previsto nella legge di stabilità, il 2016 sarà l'ultimo anno in cui le regioni avranno il compito di gestire ed erogare la cassa in deroga. Nel 2016 ogni azienda che non può accedere agli ammortizzatori potrà contare su un massimo di 3 mesi di sospensione in deroga in caso di crisi temporanea di mercato. La riforma degli ammortizzatori fissata dal Jobs act ha infatti previsto dal prossimo luglio l'attivazione di modalità di indennità per sospensione dal lavoro in caso di crisi erogate dal Fondo di integrazione salariale presso l'Inps o (nel caso dell'artigianato e della somministrazione) da fondi bilaterali. Quanto all'anticipazione sociale, l'intesa rinnova per tutto il 2016 l'accordo che, con la collaborazione della Fondazione Welfare Ambrosiano e di Finlombarda, permette alle banche di erogare le anticipazioni delle indennità di cassa ai lavoratori interessati. I sindacati lombardi hanno chiesto e ottenuto che durante l'anno questa anticipazione possa essere estesa non solo a chi viene messo in cassa straordinaria o in deroga, maancheatutte le altre forme nuove di sospensione dal lavoro previste dal Jobs Act. FORMAZIONE PROFESSIONALE Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 35 Direttore Responsabile Diffusione Testata Giovanni Morandi 274.329 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress L'ANALISI Infortuni e cassa I numeri calano DATI positivi quelli che emergono da uno degli ultimi rapporti di Assolombarda Milano Monza e Brianza sulla situazione delle imprese in regione. Secondo i dati raccolti dall'associazione degli imprenditori, la sicurezza del lavoro in Lombardia si è rafforzata. Nei primi dieci mesi del 2015 gli infortuni nelle fabbriche del territorio sono scesi del 5,4%, confermando il trend di costante riduzione degli ultimi anni. Tra il 2010 e il 2014, la caduta degli infortuni sul posto di lavoro in Lombardia ha raggiunto un tasso del 29%. ALTRETTANTO positivo è, sempre secondo i dati di Assolombarda, anche l'andamento economico della Lombardia rispetto ai benchmark delle altre regioni concorrenti in Europa. Nel complesso, la fiducia delle imprese manifatturiere si ridimensiona ovunque, ma l'associazione di categoria registra differenze importanti tra i tenitori. Nel Milanese, ad esempio, un forte accumulo di scorte di prodotti finiti si accompagna a previsioni ancora elevate. Di conseguenza, questo potrebbe rappresentare un segnale di imprese che si preparano a una ripartenza dell'attività. «La discesa FORMAZIONE PROFESSIONALE dell'indice-si legge ancora nel rapporto di Assolombarda - è invece un chiaro segnale di decelerazione in Italia, Francia e Spagna, dove si lega a un calo delle previsioni di produzione, e in Germania, dove discende da una riduzione della domanda estera. Sul fronte consumatori, sia nel Nord-Ovest sia in Italia la fiducia prosegue nel trend di forte ascesa cominciato a luglio 2015». «ALLA LUCE di ciò evidenzia anche per il trimestre in corso (ossia il quarto, ndr) pare delinearsi perla Lombardia un mantenimento dell'intonazione positiva dell'attività manifatturiera, in recupero dal Gli ultimi dati dell'lstat sul prodotto interno lordo delle regioni italiane rilevano che la Lombardia accusa ancora un -6%, più ampio che nelle precedenti stime, ma in linea con Emilia-Romagna e minore che in Veneto e Piemonte. Infine, continua a rafforzarsi il mercato del lavoro lombardo: -37,9% la cassa integrazione tra gennaio e ottobre (calo più forte che nelle regioni benchmark nazionali) e +14% gli awiamenti nei primi nove mesi del 2015 rispetto al 2014. Pag. 1 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 18 Direttore Responsabile Diffusione Testata Virman Cusenza 139.923 Contratti, il governo: «II Jobs act non si tocca» ^Renzi a Cgil Cisl e Uil: «È finito il tempo dei rinvii, senza accordi interveniamo noi» LA RIFORMA ROMA Arriva il Annamaria Furlan, Carmelo Barbagallo e Susanna Camusso primo no ad alcuni punti fondamentali del documento unitario sulla riforma dei contratti e delle relazioni industriali che Cgil Cisl e Uil si apprestano ad approvare domani. Ed è un no secco e di peso. A decretarlo è Matteo Renzi. Il premier proprio non ci sta ad assistere al rientro dalla finestra (attraverso la contrattazione aziendale) l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, dopo che il suo governo lo ha fatto uscire dalla porta principale con il contratto a tutele crescenti. «Aver eliminato l'articolo 18 è l'operazione più di sinistra che abbiamo fatto» rivendica Renzi, durante un'intervista a Repubblica Tv. «Ora ci sono più garanzie di prima, chi ha un contratto a tutele crescenti, ad esempio, va in banca e ottiene un mutuo» dice. Il concetto è chiaro: il Jobs act non si tocca, indietro non si torna. Per gli industriali è una sponda importante. Certo il rischio che anche Confindustria non vede di buon occhio - è che il governo scenda in campo e decida lui l'esito della partita. Ieri Renzi lo ha ribadito: «O fanno gli accordi nascondono delusione e disaccordo. act che il governo per ora non ha II presidente di Federmeccanica, esercitato). Ieri Renzi, pur senza Fabio Storchi - che sta portando ricorrere a toni sprezzanti utilizzati avanti un difficilissimo match sul in tempi non troppo lontani, o ci pensiamo noi. Io sono rinnovo del contratto di categoria pronto: è il tempo della legge parla di «distanze enormi» e sulla rappresentanza. È il tempo di mettere la parola fine a questo definisce le proposte sindacali del sensazione - anche del governo, costante rinvio». LE DISTANZE La a giudicare dalla parole del premier I sindacati considerano la loro - è che il punto di mediazione proposta - che abbraccia l'intero raggiunto tra le tre organizzazioni arco delle relazioni industriali dal sindacali sia troppo poco modello contrattuale, alla innovativo, se non addirittura solo partecipazione fino alle regole un modo di prendere tempo, sulla rappresentanza - un grande proprio per evitare la paventata risultato, raggiunto dopo anni di legge sul salario minimo legale (è polemiche interne. Ma gli l'unica parte della delega del Jobs industriali non FORMAZIONE PROFESSIONALE Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 18 Direttore Responsabile Diffusione Testata Virman Cusenza 139.923 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress non ha lesinato la sua "solita" stoccata al sindacato: «È una grande istituzione democratica, e in Italia ce ne sono tantissimi, forse troppi». Un concetto, quest'ultimo, che Confindustria sicuramente condivide. Quello che però non piace agli industriali - e per questo vorrebbero evitare un intervento legislativo - è la messa in discussione che il premier fa del ruolo di mediazione delle parti sociali. Ma di fronte a quello che considerano un tentativo sindacale di riportare indietro nel tempo le lancette dell'orologio, potrebbe essere i male minore. Intanto l'altra notte il tavolo per il contratto degli alimentaristi è saltato, dopo che le imprese hanno detto no alla richiesta di aumento salariale di 150 euro e alle deroghe al Jobs act. GiusyFranzese © RIPRODUZIONE RISERVATA FORMAZIONE PROFESSIONALE Pag. 2 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 17 Direttore Responsabile Diffusione Testata Marco Travaglio 45.694 » SALVATORE CANNAVO T1 governo di Matteo Renzi ha ri1 dato vita all'unità sindacale. JL Domani 14 gennaio, Cgil, Cisl e Uil approveranno il documento comune sul modello contrattuale che ristabilisce l'unità di intenti tra le tre sigle. Il fatto che stavolta, in casa Cgil, non ci sia l'opposizione della Fiom aiuta a capire la portata dell'evento. Reso possibile dalla volontà, da Marchionne a Renzi, di dichiarare conclusa l'era dei contratti nazionali. NONÈUNCASOcheilcontrattonazionale costituisca il cuore del documento unitario "II contratto nazionale con la determinazione delleretribuzioni, dovràcontinuare a svolgere un ruolo di regolatore salariale" - anche se i tre sindacati offrono ampie aperture alle richieste delle imprese. Gli aumenti retributivi, infatti, devono essere agganciati a "indicatori, che tengano conto: a) delle dinamiche macroe- Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Ih azienda n premier segue il "modello Marchionne": zero euro in busta paga. Confindustria resta alla finestra Contratti, Renzi ricompatta il fronte sindacale conomiche, non solo riferite all'inflazione; b) degli indicatori di crescita economica e degli andamenti settoriali, anche attraverso misure variabili". La concessione alle imprese, in cambio dellasalvaguardia del contratto nazionale, è relativa anche allo sviluppo della contrattazione aziendale per la quale viene chiesto di rendere strutturale la detassazione. Si chiede, ancora, di aprire i "consigli di sorveglianza" delle aziende, quando ci sono, alle rappresentanze dei lavoratori in una forma di economia partecipata. Allo stesso tempo, il documento prevede l'autodifesa anche sull'altro punto, considerato insidioso, il salario minimo legale. E quindi si legge che "l'esigibilità universale dei minimi salariali definiti dai Ccnl, in alternativa all'ipotesi del salario minimo legale, va sancita attraverso un intervento legislativo di sostegno, che definisca l'erga omnes dei Ceni, dando attuazione a quanto previsto dall'alt. 39 della FORMAZIONE PROFESSIONALE Costituzione". Il salario minimo, quindi, è quello stabilito dal contratto e ha valore universale. LA RITROVATA UNITÀ dei tre sindacati chiama in causa la Confindustria che finora è stata a guardare. Il primo, duro, pronunciamento è stato quello del presidente di Federmeccanica che ha bocciato senza termini il documento sindacale. Nessun aumentonei contratti All'opera n fronte sindacalesi ricompatta sul rinnovo dei contratti LaPresse nazionali, dice Fabio Storchi in una intervista a Repubblica, ma solo aperture su previdenza integrativa e sanità privata da pagare ai dipendenti al posto degli aumenti (con un notevole risparmio). La chiusura di Storchi, però, oltre a non rappresentare tutta Confindustria serve soprattutto a tenere teso il confronto per il rinnovo del contratto metalmeccanico. La trattativa è in corso e, dopo tanti annianchequilanovità-vedeun ruoloattivodellaFiom di Maurizio Landini che punta a un accordo unitario. Fa da contraltare, invece, il comparto dei chimici che invece l'accordo l'ha siglato. Dal canto loro, le segreterie di gil, Cisl e Uil puntano a rafforzarsi in questa partita in attesa che gli industriali dicano laloro. Il documento è stato letto con attenzione dal governo e sembra apprezzato dal ministro Poletti ma, ancora ieri, Renzi ha attaccato i sindacati. Che, quindi, si difendono come possono. © RIPRODUZIONE RISERVATA Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 9 Direttore Responsabile Diffusione Testata Giovanni Morandi 274.329 Camusso gela Renzi: non s'impicci «I contratti spettano alle parti sociali» La kader Cgil: «II governo perni a rinnovare Vintesa sul pubblico» Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress CONTROPARTI Sopra, il leader della Cgil, Susanna Camusso (Ansa), durante una manifestazione. Sotto, il presidente di Federmeccanica, Fabio Storchi (ImagoEconomia) Olivia Posani ROMA SEGRETARIO Susanna Camusso, è vero che domani, di fronte a 5 mila delegati della Cgil, presenterete a Bologna una proposta di carta di diritti fondamentali dei lavoratori per cambiare il Jobs act e reintrodyre l'articolo 18? «Noi avviarne una consultazione straordinaria degli iscritti della Cgil su una proposta di legge di iniziativa popolare per ricostruire i diritti universali dei lavoratori, TROPPE SIGLE? «L'iscrizione al sindacato è libera. Decide il lavoratore quanti devono essere» indipendentemente dal rapporto contrattuale che hanno. Tutti, lavoratori dipendenti e autonomi, devono avere i fondamentali diritti del e nel lavoro. Devono poter usufruire del riposo, della maternità, della formazione, degli ammortizzatori, della proprietà intellettuale e della tutela giuridica». CONGIUNTURA Allora come è nato l'equivoco che, volete il reintegro per i licenziamenti illegittimi «C'è una forte tentazione di leggere tutto questo come Fanti-jòfe act Noi vogliamo essere molto più ambiziosi, pensare al futuro, riscrivere l'intero diritto del lavoro. L'insieme delle leggi e delle apparenti deregolazioni intervenute negli anni non hanno dato frutti. Forse bosogna ricostruire un punto di universalità dei diritti per tutti i lavoratori. C'è bisogno di diritti che permettano a ognuno di essere un lavoratore non subalterno ma subordinato». Domani Cgil, Cisl e Uil presentano anche l'intesa raggiunta sul nuovo modello contrattuale. Renzi ha detto "Cioè sarà lui a definire un salario minimo contrattuale. «Come il presidente del Consiglio sa, noi siamo pronti. Forse parlava a Confindustria. Resta il fatto che le democrazie considerano il modello di relazioni industriali una prerogativa delle parti sociali, non l'oggetto dell'intervento del governo. Peraltro, sarebbe bene che lui iniziasse a fare la sua parte rinnovando i contratti pubblici». Renzi dice che ci sono troppi sindacati. «L'articolo 39 della Costituzione prevede che l'iscrizione al sindacato sia libera, quindi è il volere e la libertà dei lavoratori a decidere quanti sindacati ci sono». Moiri osservatori sostengono che ij sindacato è arrivato a una intesa unitaria solo per non farsi scavalcare dal «Osservatori che hanno uno sguardo strabico. Non si discute mai l'oggetto dei conflitti. Il problemema per loro è solo misurarsi sulle dichiarazioni di Renzi». Federmeccanica vuole Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 9 Direttore Responsabile Diffusione Testata Giovanni Morandi 274.329 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress superare la centralità del contratto nazionale spostando tutto sul contratto aziendale, ma introduce forme di welfare integrativo. «La Federmeccanica sostiene che gli aumenti contrattuali valgono per il 5% dei lavoratori. E l'altro 95%? E poi tutto il sistema di previdenza complementare e la sanità integrativa stanno nei contratti da lungo tempo. Possono rientrare nella contrattazione aziendale. Quel che non va bene è sostenere che essendoci contrattazione sul welfare, non c'è più bisogno del salario». Se la Confindustria risponde picche alla proposta sindacale che cosa accade «Le relazioni industriali dipendono dal confronto tra le parti, che richiede tempo e può determinare conflitto. Bisogna costruire delle mediazioni. Noi siamo convinti che occorra più partecipazione, non più esclusione». La vostra proposta di modello contrattuale cosa può portare in termini di produttività e di aumento di ricchezza «L'obiettivo è di redistribuire ricchezza verso il lavoro». Per il sindacato il contratto nazionale disegna anche i paletti per il contratto aziendale. Non è un po' troppo «E' sempre stato così. La contrattazione di primo livello ha una funzione regolatoria. Serve all'insieme del sistema, evitare dumping al suo interno e alle aziende per capire l'insieme dei costi». jn tempi di inflazione zero, le imprese minacciano di riprendersi i soldi dati in più con i contratti. E' un rischio reale «Diciamo che è un tentativo per non dare aumenti». Prevedete che a determinare gli aumenti contrattuali d'ora in poi sarà un indicatore macroeconomico. Quale «Pensiamo a una pluralità di indicatori, a una serie di parametri che considerano la produttività nazionale e su fattori economici di distribuzione del reddito». contrattazione aziendale e/o territoriale legata alla produttività e alla partecipazione dei lavoratori secondo il modello tedesco. Affondo del premier: si mettano d'accordo o ci pensiamo noi «O sindacati e Confindustria fanno l'accordo o ci pensiamo L'annuncio di Furlan La noi. E' tempo di mettere fine ai continui rinvii». segretaria confederale Così il premnier Renzi ha della Cisl, Annamaria spronato ieri le parti Furlan, ha dato a trovare un'intesa l'annuncio proprio a QN sociali sui contratti. Per poi il 2 gennaio: «su aggiungere: «I sindacati contratti aziendali e sono una grande produttività siamo tutti istituzione democratica», d'accordo, anche la ma «personalmente credo Cgil» Cgil e industriali che ce ne sono tantissimi e II dibattito ha visto io aggiungo: 'forse discutere, sempre sulle troppi'». colonne di QN, Franco Martini (Cgil), che apre alla Furlan, e Fabio Storchi (Federmeccanica): il suo no è al modello tedesco Landini e Sacconi II dibattito su QN continua: Landini (Fiom) chiede di difendere il contratto nazionale, Sacconi (Ned, ex ministro del Lavoro) sposa le tesi di Federmeccanica Cgil, Cisl e Uil hanno messo a punto una proposta unitaria che verrà presentata domani a Confindustria. La proposta prevede contratto nazionale più CONGIUNTURA Pag. 2 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 9 Direttore Responsabile Diffusione Testata Norma Rangeri 11.151 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress DIRITTI • Novanta articoli per tutto il mondo del lavoro: autonomi e dipendenti La Cgil lancia il nuovo statuto dei lavoratori Roberto Ciccarelli La proposta di un nuovo statuto dei lavoratori e delle lavoratrici è stato presentato ieri dalla Cgil in un'assemblea con i rappresentanti delle camere del lavoro toscane all'Obihall di Firenze. Il documento è il risultato di un lungo e ambizioso lavoro e conta su quasi 90 articoli. Il sindacato di Corso Italia lo sottoporrà a una consultazione straordinaria degli iscritti che partirà il 18 gennaio e si concluderà il 19 marzo. Il testo sarà l'oggetto di una legge di iniziativa popolare. Due sono i quesiti sui quali gli iscritti sono invitati a esprimersi: il primo è sul testo che prevede l'estensione di modelli di partecipazione a tutti i lavoratori, regole per la rappresentanza che uniscano pubblico/ privato, aziende di grandi/piccole dimensioni, lavoratori standard/atipici e introduce norme specifiche per i lavoratori autonomi; il secondo è sul mandato a proporre un referendum abrogativo diritto alla maternità/paternità, a una «pensione dignitosa», alla formazione continua, al reintegro del lavoratore per i licenziamenti illegittimi ripristinando l'articolo 18 anche per le aziende sotto i 15 addetti cancellato dalla riforma Fornero e dal Jobs Act. La Carta propone inoltre di ridurre o cancellare il record mondiale italiano della precarietà. Nel nostro paese esistono 47 tipologie di contratti precari precarietà che comprendono l'ossimorico «contratto a tutele crescenti» del Jobs Act: un contratto del Jobs Act che per la Cgil ha che ha creato una nuova categoria di deregolamentato e precarizzato il lavoro. Inizia così la sfida al governo «stabilmente precari» e durerà fino alla fine degli incentivi alle imprese. Renzi che nel 2017, dopo quello sulle riforme costituzionali previsto a «Vanno tutte ottobre, dovrebbe portare al voto gli ricondotte alle modalità italiani contro la riforma della scuola di svolgimento di lavoro». «Tutti i o lo «Sblocca Italia». Con la lavoratori devono avere proposta del nuovo Statuto dei gli stessi diritti» si legge lavoratori la Cgil intende sfidare il nel volantino distribuito presidente del Consiglio sul terreno dell'iniziativa. Un dell'universalismo. Il Jobs Act elemento problematico ha «cancellato le norme sul contrasto al lavoro sommerso e minato il diritto a lavorare in sicurezza» e ha proseguito la tradizione delle leggi che hanno precarizzato il lavoro, colpito l'equilibrio tra la legge e la contrattazione, bloccato la contrattazione nel pubblico impiego ed esteso la derogabilità a leggi e contratti. La «Carta dei diritti universali del lavoro» presenta una contro-strategia: vuole «ricostruire il diritto del lavoro», estenderlo a tutti i lavoratori, indipendentemente dalle tipologie contrattuali: subordinati, atipici, autonomi, pubblici e privati, di qualsiasi impresa. O dove il precariato ha diviso, la Cgil si propone di riunificare. Si parla di garantire il del testo è rappresentato dal diritto al sostegno al reddito. Da un lato, il sindacato chiede giustamente di garantirlo a tutti i lavoratori, anche per periodi dell'anno e di contrazione dell'attività produttiva. Dall'altro lato, parla di un «sistema assicurativo che Bismarck contro quello di Beveridge. La scelta del criterio assicurativo e non di quello universalistico del Welfare potrebbe essere stata adottata per la mancanza di risorse che attualmente impedisce di adottare una misura di integrazione universalistica al reddito garantito dalla fiscalità generale. Ma un «nuovo» sta Consultazione degli iscritti dal 18 gennaio. Il progetto di una legge di iniziativa popolare e un referendum contro il Jobs Act luto del lavoro dovrebbe contenere una riforma del welfare e una del fisco, riformando radicalmente le misure di sussidio e assistenza oggi profondamente inique e ripristinando la progressività della tassazione sui redditi come, tra l'altro, prefigura Antony Atkinson nel suo recente Disuguaglianza. Che cosa si può fare. Chiedere, invece, di rafforzare il sistema assicurativo rischia di incidere sulle aliquote assistenziali dell'Inps a carico dei lavoratori indipendenti, proprio quei soggetti che lo preveda trattamenti economici tali da Così argomentato sembra che la Cgil faccia una scelta: il welfare alla FORMAZIONE PROFESSIONALE Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 9 Direttore Responsabile Diffusione Testata Norma Rangeri 11.151 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress statuto della Cgil intende tutelare. Come potrebbero i precari pagarsi un'assistenza del genere dato che tutti gli studi dimostrano la loro povertà? La proposta della Carta è una risposta alle sollecitazioni giunte, da sinistra e da un vivace movimento associativo dei freelance, da dieci anni a questa parte. La sollecitazione a ripensare una cultura basata sull'egemonia del lavoro dipendente sembra essere stata colta dalla Cgil all'interno di un rinnovato universalismo giuridico - che rischia tuttavia di restare troppo astratto - e dell'idea della «contrattazione inclusiva» rivolta ai «precari o lavoratori degli appalti, lavoratori di diverse aziende di uno stesso sito o di una filiera». Il problema è: come «includere» i lavoratori che svolgono attività fuori dai contratti nazionali e da quelli aziendali? Questioni aperte che, si spera, verranno affrontate nel dibattito annunciato da Serena Sorrentino, segretaria nazionale della Cgil, ieri a Firenze: «Con la proposta del nuovo Statuto dei lavoratori ci assumiamo una grande responsabilità, vogliamo aprire un dibattito nel Paese». FORMAZIONE PROFESSIONALE Pag. 2 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 18 Direttore Responsabile Diffusione Testata Marco Travaglio 45.694 LA CLASSE ÈQuella per le pensioni non è una "spesa" ma salario differito. È ora di ricordarselo Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Sì alla busta arancione dell'Inps a patto che dica proprio tutto 1 stato uno sgambetto del Parlamento, ™f dice il presidente dell'Inps, Tito Boeri, J a far saltare l'invio della "busta aran-» SALVATORE CANNAVÒ cione" agli iscritti all'istituto previdenziale. Quella busta, di cui si parla da anni, avrebbe infatti un effetto esplosivo perché spiegherebbe nei dettagli, a ogni futuro pensionato, quale sarebbe l'esatto importo della propria pensione stante le attuali leggi. IL PARLAMENTO, dice Boeri, avrebbe bocciato l'invio del documento così delicato perché irritato dalle sue proposte di attacco alle pensioni "d'oro" e ai vitalizi. Spiegazione plausibile, vista la qualità media della classe politica italiana, più attenta a interessi meschini tuato da sempre a considerare quella pensionistica una "spesa" che si aggiunge alla spesa generale dello Stato. Dei circa 800 miliardi di spese complessive iscritte nel bilancio pubblico, circa 300 sono computate alla previdenza. Ma di queste, 235-250 miliardi (a seconda dei diversi calcoli legati alle pensioni assistenziali, non coperte da contributi) sono pagate proprio dai contributi, cioè dalla voce "salario differito". Non si tratta quindi di elargizione pubblica. Ristabilire questa verità elementare significherebbe riportare il tassello pensionistico nelle mani dei suoi legittimi proprietari, i la voratori e le imprese che pagano i contributi. Le manovre di aggiustamento si possono anche fare a condizione che obbediscano a una logica di sistema e non al pagamento degli interessi sul debito, OGGI SI che ai destini del Paese. La protesta, garbata, di Boeri è corretta perché, effettivamente, tutti PAGAMEDIAMENTEIL33%per poter garantirsi una pensione fu tura (commercianti, avrebbero diritto a sapere come stanno artigiani e professionisti pagano però molto esattamente le cose e come sarà il proprio meno) che, dunque, vista l'eliminazione dei futuro. Soprattutto i giovani, ormai abituati a pensare che ìavoce relativa alla pensione futura vari automatismi, difficilmente supererà quella sia solo un orpello in busta paga e una riga in percentuale. La busta arancione chiunque può più nel disavanzo generale dello Stato. Quella farsela dasolo. E così capirebbe che la salvaguardia delle pensioni, in ultima istanza, busta, allora, avrebbe senso se si spiegasse davvero come stanno le cose. Innanzitutto, se dipende esclusivamente dall'allargamento dell'occupazione e dal miglioramento delle si spiegasse che la voce "contributi retribuzioni. Le altre strade sono scorciatoie previdenziali" è solo una componente del che non portano da nessuna parte. salario e non una tassa Siamo abi FORMAZIONE PROFESSIONALE Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 30 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 NEI BANDI / costi di sicurezza contano Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress DI DARIO FERRARA Niente appalti senza costì di sicurezza interni. Deve essere esclusa dalla gara l'impresa che in sede di offerta economica non ha indicato gli oneri necessari a evitare gli infortuni, anche se nn incombente del genere non risulta richiesto dal bando. E ciò perché si tratta di un precetto imperativo per qualsiasi tipo di procedura pubblica, quale che sia la posta in palio: lavori, servizi o forniture. Lo ribadisce il Consiglio di stato con la sentenza 5873/15. Secondo palazzo Spada il principio secondo cui ogni impresa che partecipa a un appalto pubblico deve indicare gli oneri di sicurezza aziendali è un obbligo che integra «dall'esterno» la legge di gara: se non si adegua, dunque, l'azienda resta fuori dalla procedura benché il bando non preveda l'estromissione ad hoc. , TEMI PREVIDENZIALI Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Claudio Cerasa 25.000 ROTTAMACTOVAM Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Spesa pubblica, pensioni e lavoro. Le tendenze che in Europa mettono nell'angolo gli under 35. Un dossier Milano. Più di tre anni fa la cancelliera tedesca Angela Merkel usò tre numeretti per descrivere la posizione dell'Europa nell'economia mondiale e le difficoltà che deve affrontare: il Vecchio continente ha il 7 per cento della popolazione mondiale, produce il 25 per cento del pil totale e consuma il 50 per cento delle spese per welfare globali. La pesantezza espressa in queste cifre può spiegare in parte il rallentamento dell'economia europea in generale, ma non dice abbastanza su un continente a cui la definizione di "vecchio" è azzeccata non solo per storia e demografia, ma anche per quanto riguarda i beneficiari delle politiche pubbliche. Il think tank brussellese Bruegel ha pubblicato uno studio di tre economisti, Butti, Wilson e Wolff, intitolato "II crescente divario intergenerazionale in Europa", che mostra come il peso della crisi economica sia stato scaricato sui giovani. Già la Banca d'Italia nell'indagine sui "Bilanci delle famiglie italiane" aveva mostrato come abbia operato questa tendenza in Italia negli ultimi 20 anni: per gli over 64 il reddito e la ricchezza medi sono aumentati del 15 e del 60 per cento, mentre per gli under 34 sono scesi del 10 e del 60 per cento. Ma la dinamica di apertura della forbice intergenerazionale così evidente nel nostro paese, come mostrano i dati raccolti dai tre economisti, riguarda tutto il continente: "Durante la crisi economica e finanziaria, il divario tra giovani e anziani nell'Unione europea è aumentato in termini di benessere economico e allocazione di risorse da parte dei governi. Mentre i tassi di disoccupazione e povertà giovanile sono aumentati, la spesa pubblica si è spostata da istruzione, famiglie e bambini verso i pensionati". I dati sono impressionanti. La disoccupazione giovanile è aumentata di 8 punti percentuali, 3 in più rispetto ai lavoratori più anziani, e il tasso di povertà è aumentato tra i giovani mentre è sceso per i pensionati. Tre sono i fattori strutturali attraverso cui il sistema europeo ha spinto la divaricazione tra le generazioni: lavoro, spesa pubblica e pensioni. Nei periodi di recessione i giovani perdono il lavoro molto più facilmente, in parte perché hanno meno esperienza, ma soprattutto perché hanno contratti temporanei e rappresentano quindi i costi più facili da tagliare. In questo senso il dualismo del mercato del lavoro che tutela fortemente gli insider e lascia senza garanzie gli outsider, non fa altro che scaricare i costi della contrazione occupazionale sugli ultimi arrivati. Il secondo punto riguarda la composizione della spesa pubblica. Durante una normale crisi finanziaria gli stati possono intervenire per estendere le garanzie di welfare ai giovani, ma non lo hanno potuto fare durante una crisi dei debiti sovrani in cui la TEMI PREVIDENZIALI preoccupazione principale è mettere a posto i bilanci. Il problema è che il consolidamento fiscale è avvenuto spostando le risorse dai giovani agli anziani: i dati sulla composizione della spesa pubblica dicono che dal 2008 al 2013 c'è stata una riduzione delle risorse per salute (meno 0,2 per cento), istruzione (meno 0,4) e famiglie (meno 0,2) mentre sono aumentate quelle per gli anziani (più 2,1), "i pensionati sono stati i principali beneficiari degli aggiustamenti fiscali, per loro la spesa è aumentata in tutti i paesi europei". C'è poi da aggiungere che durante la crisi molti paesi hanno riformato il sistema pensionistico per garantirne la sostenibilità, ma il peso delle riforme non è stato suddiviso in parti uguali: in tutti i paesi sono stati avvantaggiati gli attuali pensionati a scapito di quelli futuri. C'è solo un'eccezione, l'Italia, che grazie alla riforma Fornero ha migliorato le prospettive pensionistiche dei giovani. E non è un caso che sia la riforma più contestata degli ultimi anni. La vecchia Europa dovrà affrontare il futuro con una pesante eredità, un ambiente sempre più ostile per i giovani. Twitter @luaanocapone Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 RIFORMA MADIA Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Decreti Pa verso il Cdm Per le Camere di'commercio riordino in 4 mesi Colombo e Ludovico • pagina 19 Pacchetto Madia. Ultimi ritocchi al testo atteso venerdì' in Cdm che porterà gli enti da 105 a 60 - Saranno ridefiniti i diritti annuali pagati dalle imprese L'ANALISI Camere di commercio, riordino in 4 mesi I forestali che passano nei Carabinieri restano in sede a stipendio invariato, per gli altri ipotesi mobilità Davide Colombo Marco Ludovico ROMA II piano di riordino delle Camere di commercio previsto dalla delega Pa dovrebbe concludersi entro quattro mesi dallapubblicazione del decreto attuativo. È questo l'unico punto fermo di quello che si sta rivelando come uno dei più tormentati tra i testi attesi in questo primo giro d'implementazione della riforma Madia. Il decreto, previsto dall'articolo io della delega, dovrebbe arrivare domani in versione definitiva al vaglio del preconsiglio e venerdì in Consiglio dei ministri insieme con gli altri nove decreti e il regolamento di delegificazione annunciato per tagliare il timingdelle autorizzazioni digrandi opere o grandi impianti produttivi. Con il riordino, messo a punto con il concerto tra ministero per lo Sviluppo economico, Economia e ministero delle Semplificazioni e della Pa, verranno rideterminati anche i diritti annuali a carico delle imprese tenendo conto della riduzione che è stata decisa con il DI 90/20146 che prevede un ENTRATEINCALO Previsto u n taglio progressivo dei diritti per 400 milioni. Le nuove ta riffe sa ranno ridefinite in base ai costi standard delle nuove Cdc taglio del 35% per il 2015, del 40% per il 2016 e del 50% dal 2017, con una riduzione a regime di 400 milioni circa delle entrate previste per gli enti post-riordino. Tariffe e diritti camerali dovrebbero essere ridefiniti sulla base di «costi standard» delle nuove Camere di commercio, fissati dal Mise, sentite la Società per gli studi di setto- CONGIUNTURA re (Sose) e Unioncamere. Sulla nuova geografia delle rete cameralegliobiettivisononoti: sidovrà passare dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento di due o più Camere di commercio. Ma è prevista anche la possibilità di singoli enti non accorpati sulla base di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese iscritte nel registro delle imprese. Fuori dall'intervento il sistema delle Camere di commercio all'estero, che sono associazioni private. Tra le decisioni ancora tutte da svelare c'è la ridefinizione dicompiti e funzioni delle nuove Camere di commercio, che non dovranno in nessun caso sovrapporsi ad altre funzioni pubbliche e che saranno vagliate dal ministero dello Sviluppo sulla base di definiti «standard nazionali di qualità dei servizi». Fissato il perimetro di funzioni e servizi, dovranno poi essere definiti i criteri di gestione della transizione al nuovo, compreso il trattamento del personale dipendente, circa 7mila addetti cui si aggiungono i 3mila delle aziende speciali controllate (le quali ultime verranno invece riordinate con l'applicazione del nuovo testo unico sulle società partecipate). Ieri le categorie del pubblico impiego di Cgil, Cisl e Uil hanno definito «inaccettabile» l'ipotesi, che è circolata, di un taglio agli organici delle Camere di Commercio del 15%: si ritroverebbero «a rischio in mille» e se dovesse essere confermato «ci opporremo con tutti i mezzi», 1.500 operai forestali in vista delPaccorpamento previsto nei Carabinieri. Più in generale su questo fronte si prevede che i 7mi] a appartenenti della Forestale potranno rimanere nelle loro sedi, a stipendio invariato, se accetteranno di entrare nell'Arma. Chi non vorrà indossare la divisa da carabiniere, invece, rischia di essere soggetto a mobilità. È l'ipotesi contenuta nello schema di decreto legislativo "disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia". Il testo non è ancora chiuso ma potrebbe già andare al prossimo Consiglio dei ministri. Più avanti ci sarà l'altro atteso provvedimento sul riordino dei ruoli e delle carriere. Lo schema sulla razionalizzazione sancisce dunque il passaggio del- la Forestale nelle fila dei Carabinieri, con l'incognita di quanti potrebbero non accettare la novità. Per questo si lima il testo per ridurre al minimo il rischio concreto - di una mole di ricorsi. Si eliminano, poi, una serie di duplicazioni e moltiplicazioni tra le forze dell'ordine: sono soppresse, per esempio, le squadre nautiche di Ps e Arma, la Guardia di Finanza diventa sul mare protagonista. I rispettivi ministeri, poi, con una serie di protocolli definiranno la "gestione associata dei servizi strumentali": per la gestione unica, in sostanza, di poligoni, mense, pulizia, manutenzione, equipaggiamenti, veicoli (si veda II Sole24). Le forze di polizia a competenza generale sanciscono inoltre una ripartizione, già nei fatti, delle specialità: la Ps, da una parte, hanno scritto in una nota. Sempre annovera Stradale, Ferroviaria, sul fronte dei tagli al personale Postale e delle Comunicazioni e di derivanti dalla riforma, per oggi è Frontiera; l'Arma, dall'altra parte, annunciato un presidio sindacale costituisce una sorta di polo davanti alla sede del ministero specializzato tra ambientale, delle Politiche agricole: è forestale e agroalimentare. Il organizzato da Fai, Fiai e Uila con decreto prevede poi una i delegati del Corpo "razionalizzazione della forestaledelloStatoperdiscuteredell dislocazione delle forze di e prospettive occupazionali dei polizia" sul territorio, privilegiando l'impegno della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dei carabinieri nel resto del paese Tornando al riordino delle Camere di commercio, va detto che un piano di accorpamenti previsto dall'autoriforma del sistema è in corso e hagià portato ai primi risultati: dopo la fusione delle Camere di Venezia e Rovigo è arrivata quella di Campobasso e Isernia. Secondo il prospetto pubblicato sul sito di Unioncamere, che non comprende la regione Lombardia, l'obiettivo finale degli accorpamenti via autoriforma è lo stesso previsto dalla delega Pa: 60 enti. Si tratterà di capire se, dopo il varo del decreto legislativo, quel percorso proseguirà più speditamente o verrà aggiornato. Tra gli altri obiettivi della riforma camerale su cui non ci sono invece margini di mediazione resta la nuova governance: consigli e giunte dovranno avere meno componenti degli attuali (quanti non è noto) ed è poi previsto che gli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti siano gratuiti. ©RIPRÛDUZIÛNERISERVATA Pag. 1 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 Da Smilaacirca mille società II piano dovrebbe portare alla riduzione delle società a partecipazione pubblico-privato da Smila a circa mille: si punta a ridurre lefinalità per cui possono essere costituite nuove società, che potranno essere solo Spa o Srl. Si introducono obblighi di riduzione del personale e norme sulla mobilità con una situazione a cavallo fra le crisi d'impresa e l'operazione che si sta provando con le Pro vince Si passa da 105 a 60 enti Entro 4 mesi dalla pubblicazione del decreto attuativo - se non ci saranno correzioni -il riordino delleCamere di commercio sarà compiuto. Si passa da 105 a 60 enti con una ridefinizionedelle funzioni attribuite edei diritti annuali dovuti dalleaziende iscritte. La riforma allinea la rete attaglio già disposto con il decreto 90 del 2014 e che, dal 2017, prevede il dimezzamentoa 400 milioni del budget a regime CAMERE COMMERCIO • PARTECIPATE C \Ml_K \ DI C OMM1 PCIO INDUSTRIA AR11GIMSMO E KORK 01 TUR A I provvedimenti in arrivo in Consiglio dei ministri C \Ml_K \ DI C OMM1 PCIO INDUSTRIA AR11GIMSMO E KORK 01 TUR A CAMERE COMMERCIO • PARTECIPATE SERVIZI PUBBLICI LOCALI • TAGLIA ENTI C \Ml_K \ DI C OMM1 PCIO INDUSTRIA Si passa da 105 a 60 enti Entro 4 mesi dalla pubblicazione del decreto attuativo - se non ci saranno correzioni -il riordino delleCamere di commercio sarà compiuto. Si passa da 105 a 60 enti con una ridefinizionedelle funzioni attribuite edei diritti annuali dovuti dalleaziende iscritte. La riforma allinea la rete attaglio già disposto con il decreto 90 del 2014 e che, dal 2017, prevede il dimezzamentoa 400 milioni del budget a regime Da Smilaacirca mille società II piano dovrebbe portare alla riduzione delle società a partecipazione pubblico-privato da Smila a circa mille: si punta a ridurre lefinalità per cui possono essere costituite nuove società, che potranno essere solo Spa o Srl. Si introducono obblighi di riduzione del personale e norme sulla mobilità con una situazione a cavallo fra le crisi d'impresa e l'operazione che si sta provando con le Pro vince Distretti più ampi Un decreto delegato prevede di ridisegnare i servizi pubblici locali su distretti più ampi degli attuali. La delega prevede anche l'individuazione di funzioni essenziali con la soppressione dei regimi di esclusiva non conformi ai principi in materia di concorrenza. Con in più incentivi e premialità agli enti locali che scelgono di aggregare la gestione AR11GIMSMO E KORK 01 TUR A CAMERE COMMERCIO • PARTECIPATE SERVIZI PUBBLICI LOCALI • TAGLIA ENTI C \Ml_K \ DI C OMM1 PCIO INDUSTRIA Si passa da 105 a 60 enti Entro 4 mesi dalla pubblicazione del decreto attuativo - se non ci saranno correzioni -il riordino delleCamere di commercio sarà compiuto. Si passa da 105 a 60 enti con una ridefinizionedelle funzioni attribuit Sforbiciata sugli enti minori In consiglio dei ministri è in arrivo la prima sforbiciata sugli enti minori, con l'obiettivo di sfoltire il complesso di organismi doppioni o le microrealtà. La norma si inserisce all'interno del disegno più ampio volto a riformare tutta la macchina dello Stato. La riforma prevede infatti anche interventi sui ministeri fino agli enti di ricerca edei diritti annuali dovuti dalleaziende iscritte. La riforma allinea la rete attaglio già disposto con il decreto 90 del 2014 e che, dal 2017, prevede il dimezzamentoa 400 milioni del budget a regime Da Smilaacirca mille società II piano dovrebbe portare alla riduzione delle società a partecipazione pubblico-privato da Smila a circa mille: si punta a ridurre lefinalità pe TAG LI A TEM PI cui possono es Termini accelerati su via libera In consiglio dei ministri è in arrivo, oltre ai dieci decreti delegati, anche un regolamento che da attuazione all'articolo 4 della legge delega e prevede poteri sostitutivi a Palazzo Ghigi per fissare termini accelera ti sulle autorizzazioni. L'obiettivo è ridurre i tempi che spesso hanno bloccato lo sviluppo di grandi infrastrutture fondamentali per la crescita delpaese ere costituite nuove società, che potranno essere solo Spa o Srl. Si introducono obblighi di riduzione del personale e norme sulla mobilità con una situazione a cavallo fra le crisi d'impresa e l'operazione che si sta provando con le Pro vince Distretti più ampi Un decreto delegato prevede di ridisegnare i servizi pubblici locali su distretti più ampi degli attuali. La delega prevede anche l'individuazio GUARDIA FORESTALE • AGENDA DIGITALE e di funzioni essenziali con la soppr Assorbimento nei carabinieri La bozza del decreto legislativo sancisce l'assorbimento dei Forestali nell'arma dei Carabinieri, cui sono attribuite tutte le funzioni già svolte ad eccezione della lotta agli incendi boschivi che vengono trasferite ai Vigili delfuoco. Indosseranno la divisa dell'Arma, dunque,)' settemila forestali, ad eccezione di quote limitate che transiteranno nei vigili del fuoco (120), Guardia difinanza (30) e Polizia di Stato (120) ssione dei regimi di esclusiva non conformi ai principi in materia di concorrenza. Con in più incentivi e premialità agli enti locali che scelgono di aggregare la gestione AR11GIMSMO E KORK 01 TUR A CAMERE COMMERCIO • PARTECIPATE SERVIZI PUBBLICI LOCALI • TAGLIA ENTI C \Ml_K \ DI C OMM1 PCIO INDUSTRIA Si passa da 105 a 60 enti Entro 4 mesi dalla pubblicazione del decreto attuativo - se non ci saranno correzioni -il riordino delleCamere di commer Arrivail Pin unico Attraverso la riforma del codice dell'amministrazione digitale si punta a rendere più accessibili i servizi online mediante la previsione di un codice Pin unico per dialogare con tutte le amministrazioni pubbliche. Questo è solo uno degli aspetti della riforma della Pa volti a rendere la Pa più trasparente: un altro decreto attuativo prevede la semplificazione delle norme anticorruzione io sarà compiuto. Si passa da 105 a 60 enti con una ridefinizionedelle funzioni attribuit Sforbiciata sugli enti minori In consiglio dei ministri è in arrivo la prima sforbiciata sugli enti minori, con l'obiettivo di sfoltire il complesso di organismi doppioni o le microrealtà. La norma si inserisce all'interno del disegno più ampio volto a riformare tutta la macchina dello Stato. La riforma prevede infat Nomine, meno discrezionalità Peri dirigenti sanitari si limiterà la discrezionalità nelle nomine dei managerdelle Asl. Le Regioni sceglieranno i direttori generali non solo basandosi sulla rosa di candidati ricavata dall'elenco nazionale attraverso la commissione ad hoc, ma la selezione a werrà tra coloro che hanno aderito al bando, previo a wiso della Regione, esprimendo il loro interesse per la postazione in palio i anche interventi sui ministeri fino agli enti di ricerca edei diritti annuali dovuti dalleaziende iscritte. La riforma allinea la rete attaglio già disposto con il decreto 90 del 2014 e che, dal 2017, prevede il dimezzamentoa 400 milioni del budget a regime Da Smilaacirca mille società II piano dovrebbe portare alla riduzione delle società a partecipazione pubblico-privato da Smila a circa mille: si punta a ridu CONGIUNTURA Pag. 2 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Decisioni entro 60 giorni La nuova conferenza dei servizi si svolgerà perlopiù senza riunioni fisiche ma solo con l'invio per posta elettronica dei documenti. E ledecisionifinali scatteranno entro 60 giorni, posto che si considererà come acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse. Previsto un unico rappresentante per le amministrazioni statali, uno per ogni regione e uno per ogni comune CONFERENZA SERVIZI DIRIGENTI SANITARI • AUTORITÀ PORTUALI CONFERENZA SERVIZI Decisioni entro 60 giorni La nuova conferenza dei servizi si svolgerà perlopiù senza riunioni fisiche ma solo con l'invio per posta elettronica dei documenti. E ledecisionifinali scatteranno entro 60 giorni, posto che si considererà come acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse. Previsto un unico rappresentante per le amministrazioni statali, uno per ogni regione e uno per ogni comune Gli enti scendono da 19 a 15 Tra i decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione, anche la riduzione da 19 a 15 delle autorità portuali. L'autorità portuale è un ente pubblico tra i cui scopi istituzionali c'è la gestione e l'organizzazione di beni e servizi nel rispettivo ambito portuale. Tale ente è stato istituito in Italia nell994 nell'ambito del riassetto della legislazione in materia portuale CONFERENZA SERVIZI Decisioni entro 60 giorni La nuova conferenza dei servizi si svolgerà perlopiù senza riunioni fisiche ma solo con l'invio per posta elettronica dei documenti. E ledecisionifinali scatteranno entro 60 giorni, posto che si considererà come acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse. Previsto un unico rappresentante per le amministrazioni statali, uno per ogni regione e uno CONGIUNTURA Pag. 3 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Intervista. La commissaria Ue: le sofferenze sono un problema, allontanano la ripresa «Bad bank, ora l'Italia decida» Vestager: sì ai fondi pubblici ma nel rispetto delle banche concorrenti Da due mesi non passa quasi giorno senza che tra Roma e Bruxelles vi sia un nervoso botta-e-nsposta. La difficile situazione bancaria italiana aizza gli animi, preoccupa l'establishment comumtario,imponesuiduefrontiscelteimpopolari. Inquesta intervista, la commissaria alla Concorrenza, MargretheVestager,chiariscequalisianoleregole europee,perchésonostatedeciseeperchédevono essere applicate. Beda Romano > continua a pagina 7 I salvataggi bancari LA PARTITA CON BRUXELLES Le regole sugli aiuti di Stato «Servono perché tutti gli attori siano trattati equamente ma prevedono una certa flessibilità): Il rapporto Roma-Bruxelles «Rapporto molto costruttivo con il governo italiano, spero si trovi una soluzione» «Bad bank, sì ai fondi pubblici ma rispettando la concorrenza» La commissaria Ue Vestager: il governo italiano si decida > Continua da paginal Beda Romano BRUXELLES Dal nostro corrispondente In questo senso, si difende dai rimproveri rimbalzati sulla stampa italiana in queste settimane. Avverte in questo inizio del 2016 che l'ipotesi di creare una bad bank è ormai "urgente", tanto più che «l'assenza di soluzione su questo fronte rallenta la velocità della ripresa economica». Il governo italiano ha deciso in novembre di ristrutturare quattro banche locali: Banca delle Marche, Banca Popolare delTEtruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti. La tesi in Italia è che questa decisione - la quale ha comportato perdite per gli obbligazionisti subordinati - è stata imposta dalla Commissione europea. È così La Commissione non può imporre nulla. Lavora con i governi. Sono le autorità nazionali a prendere la decisione ultima. Se si decide l'uso di denaro pubblico, ciò comporta una risoluzione della banca e l'applicazione di regole precise. Ciò è quanto è successo. Il governo avrebbe potuto CONGIUNTURA utilizzare denaro privato per salvare i quattro istituti di credito in difficoltà o lasciare che le banche fallissero. Ha scelto un'altra strada. Un'altra tesi è che il governo abbia seguito questa strada per compiacere k Commissione, e godere di un occhio di riguardo quando si tratterà di valutare tra qualche settimana le richieste di flessibilità sul fronte dei conti pubblici. Le cose nonfunzionano inquesto modo. Le regole sugli aiuti di Stato si applicano allo stesso modo a tutti i paesi perché l'obiettivo è digarantire una concorrenza leale in un mercato, quello bancario, sempre più europeo e sempre più internazionale. Se alcune banche ricevono aiuto pubblico, allora bisogna garantire equo trattamento alle banche che non godono dello stesso vantaggio. Altrequestioni, come quelle dibilancio, non c'entrano. Ci si chiede in Italia perché l'uso del Fondo di risoluzione (come è avvenuto per il salvataggio delle quattro banche regionalDodelFondodituteladei depositi (come dovrebbe avvenire per compensare gli obbligazionisti subordinati che hanno subito perdite) sia equiparato ad aiuto pubblico. Se è lo Stato a gestire l'uso del denaro d'autorità, per legge, allora questo non può essere consideratodenaroprivato, ancheseifondiprovengonodalsetto reprivato. Il governo tedesco ha potuto salvare le proprie banche tra il 2008 e U 2014. La Germania ha speso 197 miliardi di euro sotto forma di ricapitalizzazioni e 465 miliardi di euro sotto forma di garanzie. E vero. Le regole allora consentivano più facilmente l'uso del denaro pubblico. Eravamo nelpienodellacrisifinanziara.Le norme sono cambiate nell'estate del 2013 dopo che i contribuenti europei hanno speso quasi 600 miliardi di euro (pari al 5% del prodotto interno lordo europeo) per sal varebanche in crisi. È stato deciso che gli investitori dovessero essere responsabilizzati. Devono godere di eventuali profitti, ma anche subire eventuali perdite. Al tempo stesso, è essenziale che sappiano quale tipo di attività finanziaria abbiano acquistato e che siano protetti da eventuali raggiri o frodi. Le regole sono cambiate Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress nuovamente all'ini ziodi quest'anno. Sì. Dal 1° di gennaio, l'uso di denaro pubblico nei salvataggi bancarie permesso solo dopoché tutti gli azionisti e gli obbligazionisti hanno subito perdite. La logica è chiara: gli investitori devono essere ulteriormente responsabilizzati. Siamo in una fase di cambiamento, e non è sempre facile adattarsi. Addirittura, alcuni investitori hanno scoperto all'improwisodiessereazionistidiuna banca. Nonio avevanocapito nell'acquistare particolari attività finanziarie. In questo senso, ebene che un paese si doti di fondi di solidarietà per alleviare le difficoltà nel caso di necessità. Sono pienamente consapevole delle sofferenze che possono essere provocate da una crisi bancaria La tesi italiana è che il paese ha subito una grave e lunga recessioneechediquestobisogna tenere conto. Una parte dell'establishment suggerisce di allentare le regole sugli aiuti di Statoperconsentireunapproccio sistemico alla crisi del settore creditizio. Cosa ne pensa L'uso del denaro pubblico è consentito, ma bisogna sapere che questo ha conseguenze perché bisogna garantire la posizione di banche che non godranno dello stesso aiuto. Le regole sugli aiutidi Statoservono perché tutti gli attori sul mercato siano trattati equamente, ma prevedono anche una certa flessibilità che deve essere usata entro limiti prefissati. Agire diversamente rappresenterebbe un cambiamento di linea radicale. Ero ministra delle Finanze danese quando l'Ecofin decise le nuove regole: molti ministri erano critici dell'usodel denaro pubblicoper salvare le banche. Più in generale, Commissario Ue. Margrethe Vestager, 47 anni SOFFERENZE «L'assenza di soluzione su questo fronte rallenta la velocità della ripresa economica» IL CASO GERMANIA «Le regole allora consentivano con più facilità l'uso di denaro statale, poi sono mutate» banche che sul mercato operano senza sostegno pubblico. Laquestioneèormaiurgente. Sì. Tocca al governo decidere la tempistica e il modello da seguire. Ha l'impressione che in qualche modo il governo stia trascinando i piedi Il governo deve essere sicuro di ciò che guardiamo sempre con vuole. Pensa che attenzione alla stabilità unacertapoliticizzazione del finanziaria. Questa è un settore creditizio influenzi la prerequisito per dare vigore partita In generale, il settore all'economia. Lo stesso governo bancario è sempre più privato, italiano ha adottato una riforma sempre meno legato alla dell'industria bancaria per politica. È ancora presto per rafforzare il settore. È una giudicare la situazione italiana, iniziativa che valutiamo con alla luce della recente riforma grande favore per rendere il bancaria. A me sembra che la settore più robusto e più forte. situazione debba essere Una possibilità di cui si discute affrontata in modo pragmatico, da tempo tra Roma e Bruxelles non ideologico e che in fin dei è l'idea di creare una bad bank conti il settore creditizio debba in cui riversare gli attivi di essere prudente, anche noioso, cattiva qualità del settore dedicato a servire l'economia. creditizio, liberando così i Le sofferenze in Italia bilanci bancari. Siamo vicini a rappresentano ormai il 16,7% un accordo Il governo italiano del totale dei credi ti (a ti tolo di deve decidereciò che vuole. confronto in Francia sono il 4%, Deve decidere in questo in Spagna il 7%). È preoccupata frangente se usare denaro per lastabilità finanziaria pubblico o se non usare denaro pubblico. Nel primo caso, bisogna trovare una soluzione che limiti il danno per le altre CONGIUNTURA No. Ciò detto, l'elevato ammontare di sofferenze rappresenta un rischio. Il problemaè che l'assenza di soluzione su questo fronte rallenta la velocità della ripresa economica. Un'ultima domanda su un altro aspetto controverso del settore bancario: i crediti d'imposta(deferredtaxassets, ininglese), molto presenti nei bilanci bancari italiani. La Commissione europea sta valutando se si tratta di aiuto di Stato. A che punto è la vos tra analisi Abbiamo un rapporto molto costruttivo con il governo italiano. Spero che si possa trovare una soluzione rapidamente. ©RIPRODUZIONE RISERVATA Pag. 2 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 6 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 I salvataggi bancari IL GOVERNO «Banche solide» «Le quattro banche ora sono solide. Ci vuole la commissione d'inchiesta ma no processi show» «Massima trasparenza» «Chi ha sbagliato paghi, massima trasparenza anche grazie all'impegno di Cantone» Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Boschi ok, niente scheletri nell'armadio Renzi: rispetto Consob e Bankitalia, nessuna revisione di competenze ma se qualcuno ha sbagliato risponda Emilia Patta ROMA v ' IlcasoBancaEtruria?Ilgoverno non ha nessuno scheletro nell'armadio e chi ha sbagliato pagherà. Lunedì sera il ritorno della ministra Maria Elena Boschi in tv dopo le polemiche natalizie sulla vicenda salva-banche e sul ruolo del padre, Pier Luigi, ex vicepresidente della Etruria («la responsabilità penale è personale e un'indagine non è una sentenza di condanna», è stata la risposta di Boschi a chi le chiedeva se si dimetterà in caso di avviso di garanzia al padre). Ieri il mantello dello stesso premier Matteo Renzi, che non a caso martedì 19 siederà accanto a Boschi nei banchi del governo durante per il voto sulla mozione di sfiducia all'intero governo presentata dalle opposizioni. Dunque la posizione della ministra per le Riforme e per i Rapporti con il Parlamento «è la nostra», dice Renzi in un'intervista a Repubblica.it. «La sua è una posizione nostra, perché se passa la linea che chi ha il padre indagato deve dimettersi il primo dovrei essere io. La responsabilità penale in Italia è personale». Il premier rivendica poi le misure prese con il salva-banche, che ha permesso di mettere al riparo i risparmi di un milione di correntisti, e assicura che non ci sono stati né ci saranno favoritismi: «Con il nostro governo non ci sono impuniti. Non guardiamo in faccia a nessuno e chi ha sbagliato pagherà. Il sistema bancario italiano noi abbiamo iniziato a cambiarlo e continueremo a farlo. E non abbiamo scheletri nell'armadio». Il caso di papa Boschi, ad esempio, è per il premier proprio la prova che da parte del governo non ci sono stati favoritismi: «È stato il governo della Repubblica a commissariare il Cda deve siedeva Pier Luigi Boschi. Li abbiamo sanzionati noi, li abbiamo mandati a casa. Perché la legge è uguale per tutti». Quanto alla commissione di CONGIUNTURA Al governo. La ministra delle Riforme Maria Elena Boschi e il premier Matteo Renzi Compattezza nel governo • Lunedì sera in tv la ministra Maria Elena Boschi sulle polemiche legate alla vicenda del salva-banche e al ruolo del padre, Pier Luigi, ex vicepresidente di Banca Etruria, ha sottolineato che «la responsabilità penale è personale e un'indagine non è una sentenza di condanna». Il premier Matteo Renzi non a caso martedì 19 siederà accanto a Boschi nei banchi del governo durante il voto sulla mozione di sfiducia all'intero governo presentata dalle opposizioni La posizione • Per Renzi «se passa la linea che chi ha il padre indagato deve dimettersi, il primo dovrei essere io. La responsabilità penale in Italia è personale», ribadisce. E rivendica le misure prese con il salva-banche, che ha perm esso di mettere al riparo i risparmi di un milione di correntisti, e assicura che non ci sono stati né ci sarannofavoritismi: «Con il nostro governo non ci sono impuniti. Non guardiamo in faccia a nessuno e chi ha sbagliato pagherà» La commissione d'inchiesta • Quanto alla commissione di inchiesta o di indagine parlamentare più volte annunciata ma anche oggetto di vari dubbi da parte della maggioranza, Renzi si dice favorevole. D'altra parte era stato proprio lui il primo a parlarne prima di Natale. Ma con precisi paletti. «Io sono molto convinto, ma voglio mettere le cose in ordine: se si farà deve essere una commissione di inchiesta non su una banca ma sul sistema bancario degli ultimi 15 anni» inchiesta o di indagine più volte annunciata ma anche oggetto di vari dubbi da parte della maggioranza (ad esempio, viene spiegato, bisogna trovare il modo di impedire che i lavori della commissione interferiscano con le indagini della magistratura), Renzi si dice favorevole. D'altra parte era stato proprio lui il primo a parlarne prima di Natale. Ma con precisi paletti. «Io sono molto convinto, ma voglio mettere le cose in ordine: se si farà deve essere una commissione di inchiesta non su una banca ma sul sistema bancario degli ultimi 15 anni, periodo nel quale sono suc cesse cose nel silenzio della politica che ha fatto fintadi non vedere autentici errori del sistema bancario». Insomma, «massima trasparenza e discussione nel merito ma non processi show». C'è poi la questione Consob e Bankitalia, che Renzi torna a difendere, sì, ma senza stracciarsi le vesti. Sull'ipotesi di revisione delle Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 6 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 competenze dei due istituti, in particolare, «il premier chiarisce che la questione «non è all'ordine del giorno» e che Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress IL PREMIER «La scelta dei ministro di non dimettersi è la nostra posizione. Se valesse chechi haiipadre indagatesi debba dimettere, il primoa doverlo fare sarei io» Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— «Consob e Bankitalia sono due istituzioni che il governo ha il dovere di proteggere, ma se qualcuno ha sbagliato va messo in condizione di rispondere. Massimo rispetto del governo, ma certo bisogna fare molto di più per il funzionamento degli organismi». In vista del confronto in Aula sulla mozione di sfiducia la temperatura politica sulla vicenda banche resta altissima. Non solo per la "campagna" del M5S che continua a chiedere le dimissioni della ministra Boschi, ma anche per voce di Forza Italia. «Renzi non vuole che gli italiani sappiano la verità sulla vicenda delle quattro banche salvate dal governo e sulla truffa ai danni del governo - dice il solitamente pacato capogruppo azzurro in Senato -. Non si spiega altrimenti la formula dubitativa che ha usato sull'istituzione della commissione di inchiesta che Fi e Lega hanno chiesto con immediatezza». ©RIPRODUZIONE RISERVATA CONGIUNTURA Pag. 2 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 20 Direttore Responsabile Diffusione Testata Luciano Fontana 369.391 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress O La sentenza Falso in bilancio, la Cassazione «salva» la nuova legge di Luigi Ferrarella "T" T ero che la nuova legge sul falso in \ / bilancio sconta una «non sempre V ineccepibile formulazione», talora «persino in rapporto all'ortodossia sintatticogrammaticale». E vero che questa «approssimazione» di «scarso tecnicismo» dipende dai «problematici equilibrismi strategici e compromissori» del legislatore nel marasma di emendamenti «che a volte finiscono per stravolgere il significato inizialmente concepito». Ma, nella nuova legge, la Cassazione «salva» lo stesso la punibilità di quelle «vantazioni» (dei magazzini, dei crediti incagliati, degli immobili, dei derivati) che nell'estate 2015 la stessa V sezione di Cassazione (ma con altri giudici nel processo all'ex sondaggista di Berlusconi Luigi Crespi) aveva ritenuto non più punibili dalT«intervento ortopedico» del legislatore, che aveva soppresso— nella frase «fatti materiali non rispondenti al vero» — l'inciso «ancorché oggetto di valutazioni». Non è un problema insuperabile, indica ora la Cassazione in una seconda sentenza (relatore Paolo Antonio Bruno, presidente Aniello Nappi) nella quale ravvisa che l'inciso soppresso fosse «inutile» perché quell'«ancorché» aveva solo «finalità anculare, meramente chiarificatrice» del fatto che nei fatti materiali esposti nei bilanci «fossero da intendersi» già «ricompresi anche quelli oggetto di valutazione». A questa conclusione la Cassazione muove da una esegesi di tre termini «squisitamente tecnici e non comuni» in quanto trasposti da «formule lessicali in uso nelle scienze economiche anglo-americane e soprattutto nella legislazione comunitaria». Fatti qui non vuoi dire «eventi del mondo fenomenico», ma «dato informativo della realtà che i bilanci «improponibile abrogazione della fattispecie» — «sarebbe illogica» perché «anche le valutazioni, ove non rispondenti al vero, sono in grado di condizionare negativamente le scelte». Il vero tutelato dalla legge non è dunque il vero oggettivo della realtà calata nel bilancio, ma ü vero Jegate, cioè «la corrispondenza della stima» a «quanto prescritto da disciplina civilistica, direttive e regolamenti comunitari, standard tecnici universamente riconosciuti» (las/Ifrs) e Ed è «l'elusione di questi predeterminati parametri» a costituire ancora falso in bilancio «nel senso di discordanza dal vero legate, ossia dal modello di verità convenzionale conseguibile con l'osservanza di quei criteri». [email protected] © RIPRODUZIONE RISERVATA 8 Anni È la pena massima di reclusione prevista per il falso in bilancio nel caso in cui si tratti di società quotate e équipa rate portano all'esterno»; materiah' significa «essenziali», nel senso di lasciar fuori dai bilanci «i profili marginali e secondari»; e rilevanti vuoi dire che le informazioni non devono essere «fuorvianti» e cioè «tali da influenzare in modo distorto le decisioni degli utilizzatori». Ma se «fatto in senso lato è il dato informativo», e se «matériau e ritevanti sono solo le informazioni essenziali e capaci di influenzare le opzioni degli utilizzatori», allora per la Cassazione «l'esclusione delle valutazioni» dal perimetro di reato — oltre ad avere l'effetto di «frustrare le finalità della legge» Verdetto difforme Diversamente dall'estate 2015, ora per la Suprema Corte anche le «valutazioni» (magazzino, crediti, immobili) restano punibili (molto più severa di quella di Berlusconi su altri punti) e a «risolversi in una CONGIUNTURA Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 13/01/2016 35 Direttore Responsabile Diffusione Testata Luciano Fontana 369.391 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Piccole (e micro) imprese con i fondi a tasso zero Invitalia: under 35 e donne, finanziamenti fino a 1,5 milioni imprenditoriale valido e credibile. Non è necessario avere una società già costituita, ma si può creare anche dopo l'approvazione del progetto». I settori finanziabili sono: ROMA Finanziamenti a tasso produzione di beni in industria, zero per aspiranti imprenditori artigianato e trasformazione di tutta Italia: da mezzogiorno dei prodotti agricoli; fornitura di oggi gli interessati, giovani di servizi a imprese e persone; under 35 e donne di tutte le età commercio di beni e servizi e che vogliono avviare una micro turismo. Possono essere ammessi anche progetti su o piccola impresa, possono filiera turistico-culturale e collegarsi al sito innovazione sociale. Esclusi www.invitalia.it per chiedere dalle agevolazioni pesca, un finanziamento fino a un massimo di i milione e mezzo acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli. di euro. Il progetto si chiama «Nuove imprese a tasso zero». La vicenda • Lo stanziamento iniziale è di Da circa 50 milioni: la domanda va mezzogiorno presentata solo online, sulla di oggi gli piattaforma informatica di interessati, Invitalia. Chi vuole chiedere gli giovani incentivi deve quindi registrarsi under 35 che e poi entrare nell'area riservata vogliono per compilare sul web la avviare domanda, caricare il business un'impresa, pian e la documentazione da possono allegare. «Nuove imprese a chiedere tasso zero» non è un bando, precisano i promotori del finanziament progetto: quindi non ci sono i a tasso zero scadenze, né graduatorie. Le • Possono domande vengono valutate in farlo tramite base all'orla dine cronologico di arrivo, fino piattaforma ad esaurimento fondi. Dopo la informatica verifica formale, è previsto un lnvitalia • Lo esame di merito che comprende anche un colloquio stanziamento è di 50 con gli esperti di Invita milioni lia. L'esito della valutazione viene comunicato normalmente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Le società che superano la selezione possono ricevere un finanziamento a tasso zero, che può coprire fino al 75% delle spese totali e che deve essere restituito massimo entro 8 anni. «Diamo prestiti senza interessi - spiega Tad di Invitalia, Domenico Arcuri ma solo ai business pian che ci convincono davvero. È quindi importante inviarci un progetto Gli incentivi di Francesco Di Frischia di Francesco Di Frischia CONGIUNTURA Pag. 1