CON PARTICOLARITÀ
04 gennaio 2016 ore 06:00
CCNL studi professionali: contratti a termine in
linea con il Jobs Act
di Pietro Zarattini - Esperto di diritto del lavoro
Il CCNL per gli studi professionali ha preceduto di qualche mese l’entrata in vigore delle
disposizioni in materia di contratto a termine contenute nel decreto legislativo n. 81/2015, di
riordino dei contratti di lavoro, attuativo del Jobs Act. Il coordinamento tra le clausole contrattuali e
la nuova disciplina legale mette in evidenza come la disciplina contrattuale di categoria sia
sostanzialmente coerente con la disciplina legale in vigore da giugno, ma con alcune particolarità
sui limiti alle assunzioni, sui casi di esclusione e sul limite complessivo alla successione di più
contratti a termine.
Il CCNL per gli studi professionali è stato rinnovato con un anticipo di due mesi rispetto alla data di
entrata in vigore del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, attuativo del Jobs Act, che ha riordinato al
Capo III (artt. 19-29) la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
In quel momento il nuovo quadro legale della materia non era ancora compiutamente definito e le
clausole contrattuali siglate il 17 aprile facevano ancora riferimento, in diversi passaggi, al D.Lgs.
n. 368/2001 che regolava la specifica tipologia contrattuale.
Il coordinamento tra queste formulazioni e il disposto del D.Lgs. n. 81 pone in evidenza come la
disciplina contrattuale di categoria sia sostanzialmente coerente con la disciplina legale in vigore
da giugno pur evidenziando alcune peculiarità, tra le quali spiccano quelle concernenti i limiti
posti alle assunzioni, i casi di esclusione ed il limite complessivo alla successione di più contratti a
termine.
Consulta il DossierJobs Act, riordino dei contratti
Numero complessivo di contratti
In assenza di una diversa disciplina contrattuale collettiva, la legge dispone a tratto generale che
non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% dei
lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
Il contratto collettivo di categoria si differenzia in quanto pone limiti quantitativi riferiti non
all’organico complessivo ma alla singola struttura e innalza notevolmente il numero delle
assunzioni effettuabili con particolare riguardo alle strutture di minori dimensioni, tipiche degli studi
professionali:
- nelle strutture che occupano fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato sono consentite 3
assunzioni a termine;
- per le strutture da 6 a 15 dipendenti a tempo indeterminato il limite è pari al 50% dei lavoratori
in forza arrotondato al numero intero superiore (una struttura con 15 dipendenti a tempo
indeterminato potrà assumere quindi fino a 8 lavoratori a tempo determinato);
- per le strutture che occupano oltre 15 dipendenti a tempo indeterminato il limite è pari al 30%
dei lavoratori in forza, sempre con arrotondamento al numero intero superiore.
Si rileva ancora una differenza in ordine al criterio di calcolo rispetto al disposto della legge: per il
c.c.n.l. la base di computo non è fissa nel corso dell’anno (sempre riferita al numero dei dipendenti
in forza al 1° gennaio) ma variabile in funzione del numero dei lavoratori in forza al momento
dell’assunzione.
Casi di esclusione da limitazioni
Il contratto collettivo di categoria, ricalcando in parte il disposto della legge, individua una casistica
di ipotesi cui non si applicano i predetti limiti quantitativi alle assunzioni con contratto a tempo
determinato. Si tratta dei contratti stipulati:
- nella fase di avvio di nuove attività, corrispondente ai primi 18 mesi elevabili a 24 dalla
contrattazione territoriale;
- per ragioni di carattere sostitutivo;
- con lavoratori di età superiore a 55 anni.
Va osservato che la formulazione contrattuale non si sovrappone del tutto alla legge in quando
non prevede, come quest’ultima, una maggiore flessibilità temporale per le imprese start-up
innovative e non considera la riduzione da 55 a 50 anni del limite di età dei lavoratori esclusi,
contemplata invece dal D.Lgs. n. 81/2015.
Limiti alla successione di contratti a termine
Secondo quanto dispone il D.Lgs. n. 81, la durata complessiva dei rapporti di lavoro a tempo
determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una
successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e indipendentemente
dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 36 mesi. Ai fini del computo
della durata complessiva si tiene conto anche dei rapporti di lavoro somministrato intrattenuti tra lo
studio professionale e il lavoratore.
La legge ammette infine la possibilità di superare il limite cumulativo sopra indicato per mezzo
della stipula “assistita”, presso la DTL, di un ulteriore successivo contratto a termine della durata
massima di 12 mesi.
Il limite cumulativo di 36 mesi – raggiungibile sommando sia rapporti di lavoro subordinato che
somministrato – vale anche per gli studi professionali, varia però la qualità dei rapporti da
prendere in considerazione: il CCNL si riferisce infatti espressamente all’insieme dei rapporti a
termine intercorsi con lo stesso lavoratore per “qualunque tipo di mansione” e non solamente a
quelli che hanno ad oggetto mansioni “di pari livello”.
Il contratto collettivo ammette inoltre in via ordinaria la possibilità di stipulare un ulteriore contratto
“assistito” per la durata massima di 8 mesi, rinviando alla contrattazione collettiva territoriale la
possibilità di elevare tale termine fino a 12 mesi.
Sul CCNL per gli studi professionali leggi anche:
- Confprofessioni approvato il ccnl studi professionali
- CCNL studi professionali operativo il welfare contrattuale
- Fondoprofessioni due nuovi bandi per i dipendenti degli studi professionali
- CCNL Studi professionali i vantaggi del contratto di reimpiego
- Studi professionali congedo parentale a ore e nuovo welfare
Copyright © - Riproduzione riservata
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12 gennaio 2016
FISCO/ Commercialisti, grave anomalia sul 730
precompilato
«Grave anomalia» nella trasmissione dei dati riguardanti le spese sanitarie, all’interno del modello
730 precompilato. La evidenzia l’Associazione nazionale dei Commercialisti (Anc), in una lettera
inviata al direttore dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi, spiegando che agli intermediari
regolarmente abilitati all’attività di trasmissione Entratel (come gli studi professionali), il sistema
Tessera Sanitaria «segnala l’errore, e non consente di completare la procedura di acquisizione della
delega (ottenuta dal medico, ndr) poiché non trova corrispondenza tra il codice fiscale e l’indirizzo
Pec (Posta elettronica certificata) dell’intermediario» stesso; ciò accade, fa sapere il sindacato,
perché dal «portale Ini-Pec, l’Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica di professionisti ed
imprese, sono esclusi gli indirizzi Pec degli studi professionali associati, la cui gestione non è
attualmente contemplata». Si tratta, osserva l’Anc, di «un’evidente anomalia operativa, che necessita
di essere risolta», visto che «a tutti quegli studi professionali associati, regolarmente abilitati
all’attività di trasmissione fiscale, viene preclusa la possibilità di essere delegati all’invio dei dati di
spesa sanitaria ai fini del 730 precompilato».
RINNOVO CCNL
07 gennaio 2016 ore 06:00
Studi professionali, assunzioni incentivate con
il contratto di reimpiego
di Pietro Zarattini - Esperto di diritto del lavoro
Per favorire la stabile occupazione dei lavoratori svantaggiati il CCNL per gli studi professionali
introduce il contratto di reimpiego, uno strumento giuridico innovativo che riduce gli oneri retributivi
nel periodo iniziale del rapporto e, presupponendo l’assunzione a tempo indeterminato rende
applicabile l’esonero contributivo per le nuove assunzioni di cui alla legge di Stabilità. Il contratto di
reimpiego però comporta un trattamento più oneroso per il datore di lavoro, rispetto alla disciplina
ordinaria, per quanto riguarda la maturazione dei riposi per riduzione di orario.
Il CCNL per i dipendenti degli studi professionali dedica il titolo XIV alla disciplina del contratto di
reimpiego. Si tratta di uno strumento, introdotto dal recente rinnovo contrattuale, destinato
nell’intenzione delle parti a favorire lo stabile inserimento nel settore di specifiche categorie di
lavoratori svantaggiati sul mercato del lavoro.
A differenza del contratto di sostegno all’occupazione per determinate categorie operante nel
terziario, che prevede la costituzione (incentivata) di rapporti a tempo determinato, il contratto di
reimpiego presuppone l’assunzione a tempo indeterminato, in modo da rendere applicabile
l’esonerocontributivo di cui all’art. 1, commi 118 segg. della legge di Stabilità 2015. Si noti che il
testo contrattuale non esclude la possibilità che il rapporto di lavoro venga costituito a tempo
parziale.
Questo particolare strumento può essere attivato per tutto l’arco di vigenza contrattuale – e
dunque fino al 31 marzo 2018 – e non è sottoposto ad ulteriori condizioni, quale ad esempio la
circostanza che l’assunzione comporti un incremento netto degli occupati nello studio ovvero
limitazioni al recesso del datore di lavoro nell’ambito del periodo di inserimento.
L’assunzione di un lavoratore con il contratto di reimpiego consente al datore di lavoro di retribuire
il lavoratore, nella fase iniziale del rapporto, con un salario di ingresso di importo inferiore alla
retribuzione corrispondente al livello di inquadramento concretamente attribuito in funzione delle
mansioni svolte.
Sul CCNL per gli studi professionali leggi anche:
- Confprofessioni approvato il ccnl studi professionali
-
CCNL studi professionali operativo il welfare contrattuale
Fondoprofessioni due nuovi bandi per i dipendenti degli studi professionali
CCNL Studi professionali i vantaggi del contratto di reimpiego
Studi professionali congedo parentale a ore e nuovo welfare
- CCNL studi professionali contratti a termine in linea con il Jobs Act
Soggetti interessati
L’art. 55 del CCNL delimita come segue il campo di applicazione dell’istituto, che comprende i
lavoratori svantaggiati in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- soggetti con oltre 50 anni di età;
- soggetti disoccupati o inoccupati di lunga durata di cui all'art. 1, lett. d) ed e), D.Lgs. n.
297/2002. Sono disoccupati di lunga durata coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o
cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12
mesi; sono inoccupati di lunga durata coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività
lavorativa, siano alla ricerca di un’occupazione da più di 12 mesi. Sono comunque esclusi dallo
speciale regime in esame i soggetti di età inferiore ai 30 anni che rientrano nel campo di
applicazione del contratto di apprendistato.
I soggetti da assumere con contratto di reimpiego devono certificare il proprio stato attraverso
“idonea documentazione (stato di disoccupazione)”.
La formulazione contrattuale sembra riferirsi alla dichiarazione di immediata disponibilità al
lavoro che gli interessato sottoscrivono per ottenere il riconoscimento dello stato di
disoccupazione. Secondo Confprofessioni, nel caso di un soggetto precedentemente inoccupato,
l’attestazione utile per accedere al contratto di reimpiego può essere costituita da una semplice
autocertificazione, nell’ipotesi di disoccupato da oltre 12 mesi il dipendente può altresì fornire
prova della data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro subordinato o dell’attività di lavoro
autonomo.
Livello retributivo
Possono essere assunti con contratto di reimpiego lavoratori destinati a qualsiasi tipo di mansione
con la sola esclusione di quelle rientranti nel 5° livello (addetti alle pulizie, fattorini, uscieri,
custodi).
Durante il periodo di inserimento, come detto in premessa, il CCNL prevede una progressione
retributiva che si sviluppa secondo i seguenti criteri:
- per i primi 18 mesi dalla data di assunzione, la retribuzione può essere inferiore di due livelli
rispetto a quello corrispondente all’inquadramento attribuito al lavoratore in funzione della
qualifica;
- per i successivi 12 mesi, la retribuzione può essere inferiore di un livello rispetto a quello di
inquadramento.
Per i lavoratori assunti con mansioni di 4° livello, il trattamento economico sarà inferiore di un
livello per tutta la durata del periodo.
Livello di riferimento per la retribuzione
Livello di inquadramento
Mesi 1-18
Mesi 19-30
Dal 31° mese
Q
2
1
Q
1
3S
2
1
2
3
3S
2
4S
3
3S
3
4
4S
3
4S
5
4
4S
4
5
5
4
3S
Riduzione annua dell’orario
Per espressa previsione contrattuale, il contratto di reimpiego comporta un trattamento più
oneroso per il datore di lavoro, rispetto alla disciplina ordinaria, per quanto riguarda la
maturazione dei riposi per riduzione di orario.
La regola generale comporta la maturazione dei permessi annui per i nuovi assunti nella misura
del 50% a partire dal 12° mese successivo all’assunzione, nella misura del 75% a partire dal 24°
mese e in misura intera dopo il 36° mese; per i lavoratori che vengono assunti con contratto di
reimpiego il CCNL dispone invece che i permessi matureranno nella misura del 50% a partire dal
6° mese successivo all’assunzione, nella misura del 75% a partire dal 12° mese e in misura intera
dopo il 18° mese.
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RINNOVO CCNL
11 gennaio 2016 ore 06:00
Studi professionali: come gestire la flessibilità
dell’orario di lavoro
di Pietro Zarattini - Esperto di diritto del lavoro
Il contratto collettivo per i dipendenti dagli studi professionali predispone un meccanismo di
flessibilità, basato sul calcolo della media plurisettimanale dell’orario normale, che non comporta
particolari vincoli procedurali per il datore di lavoro e garantisce ai lavoratori coinvolti un
incremento dei riposi retribuiti. Nel commentare la disciplina contrattuale Confprofessioni ha
osservato che il datore di lavoro può ricorrere all’articolazione flessibile dell’orario anche per
gestire una fase di calo dell’attività lavorativa, per poi compensare le ore di riduzione con
successivi periodi di lavoro eccedenti la durata normale settimanale di 40 ore.
Il contratto collettivo di categoria fissa in 40 ore settimanali la durata normale del lavoro per i
dipendenti degli studi professionali e ne consente la distribuzione su 5 o su 6 giorni, riconoscendo
nei due casi differenti quantità di permessi per riduzione annua dell’orario.
Regime contrattuale di flessibilità
Nell’ipotesi di distribuzione su 5 giorni, l’orariosettimanale viene realizzato attraverso prestazioni
di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, con attribuzione di permessi per riduzione annua pari a
40 ore complessive. Nella seconda ipotesi, l’orario settimanale viene distribuito dal lunedì al
sabato, anche in misura differenziata in ciascun giorno (per la giornata di sabato il limite all’attività
lavorativa è normalmente collocato entro le ore 13). Quando l’orario è distribuito su 6 giorni, la
riduzione annua dell’orario è riconosciuta in misura pari a 66 ore complessive.
In attuazione del disposto dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 66/2003 (“I contratti collettivi di lavoro
possono… riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non
superiore all’anno”), il CCNL offre al datore di lavoro uno strumento per adeguare le prestazioni
dei singoli lavoratori alle variazioni delle esigenze produttive della struttura, stabilendo che l’orario
normale settimanale può essere determinato anche con riferimento alla durata media delle
prestazioni lavorative rese nel corso di sei mesi.
In sostanza il datore di lavoro che intende avvalersi del regime contrattuale di flessibilità può
stabilire, previa comunicazione ai lavoratori interessati con congruo anticipo, l’orario normale
da adottare in ciascuna settimana nell’arco massimo di un semestre, fermo restando il rispetto
della media complessiva di 40 ore settimanali. Occorre tener presente che il limite massimo può
essere fissato tra le 41 e le 48 ore settimanali, che non vengono indicati dal contratto collettivo
limiti minimi settimanali e che il lavoro straordinario decorre dalla prima ora successiva all’orario
definito in regime di flessibilità per ciascuna settimana. Una volta esaurito il periodo programmato,
il meccanismo può essere nuovamente applicato in periodi successivi.
Nel commentare la disciplina in esame Confprofessioni osserva che, sebbene il contratto collettivo
non lo preveda espressamente, il datore può ricorrere all’articolazione flessibile dell’orario anche
per gestire una fase di calo dell’attività lavorativa, per poi compensare le ore di riduzione con
successivi periodi di lavoro eccedenti la durata normale settimanale di 40 ore, utilizzando in modo
inverso lo stesso meccanismo illustrato.
Trattamento economico e permessi aggiuntivi
I lavoratori interessati al regime di flessibilità ricevono la retribuzione corrispondente all’orario
settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario con
utilizzo dei riposi compensativi.
Inoltre, nelle settimane in cui viene superato l’orario normale, sono riconosciute ai lavoratori
quote aggiuntive dei permessi per riduzione di orario progressivamente crescenti in funzione
dell’entità della flessibilità richiesta:
- se l’orario settimanale viene superato fino a 44 ore, l’incremento dei permessi è pari a 30 minuti
per ciascuna settimana;
- se l’orario settimanale viene fissato tra oltre 44 e fino a 48 ore, l’incremento dei permessi è pari a
60 minuti per ciascuna settimana.
I permessi retribuiti “ordinari” sono fruiti entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di
maturazione: se non utilizzati vengono liquidati con la retribuzione in atto al momento della
scadenza. Per quanto riguarda invece l’eventuale mancata fruizione della quota aggiuntiva del
monte ore annuo di permessi, derivante dall’attuazione del regime di flessibilità, le ore così
maturate e non fruite verranno liquidate applicando la maggiorazione prevista per il lavoro
straordinario entro il sesto mese successivo a quello corrispondente al termine annuale del
programma di flessibilità.
Le parti hanno espressamente previsto che le ore maturate non sono soggette ad assorbimento
da altri trattamenti in materia di riduzione dell’orario, di permessi e da eventuali altre riduzioni in
atto nella struttura lavorativa.
Contrattazione di secondo livello
Il CCNL demanda alla contrattazione di secondo livello la definizione di specifiche modalità
applicative del meccanismo di flessibilità delineato in sede nazionale, con l’auspicio che le
modalità siano tali da permettere l’istituzione e la regolamentazione di una “banca delle ore” nella
quale accantonare i riposi via via maturati.
Gli accordi territoriali/aziendali sono altresì abilitati a definire diverse modalità di attuazione della
flessibilità dell’orario di lavoro.
Sul CCNL per gli studi professionali leggi anche:
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11 gennaio 2016
Fondi Ue e professionisti, cosa cambia alla luce della legge di
Stabilità
I piani operativi POR e PON dei fondi FSE e FESR, rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei
2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti in quanto equiparati alle piccole e medie imprese. A
prescindere dalla forma giuridica rivestita, i professionisti sono individuati come destinatari dei fondi strutturali
europei stanziati fino al 2020. È quanto ha previsto la legge di Stabilità 2016, in vigore dal 1° gennaio.
La legge ha riconosciuto quanto affermavano la Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e il
Regolamento Ue 1303/2013, che equiparavano i professionisti alle PMI. Tutto parte dalla nozione di impresa, che in
Europa è molto ampia. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, essa include «qualsiasi entità che esercita
un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento».Una
definizione in cui non possono non rientrare anche i professionisti.
Nel 2014 i professionisti erano stati espressamente individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni,
del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020,
sia diretti che erogati tramite Stati e regioni. Nonostante ciò e nonostante gli orientamenti Ue, gran parte dei bandi
regionali italiani continuavano ad essere confezionati in maniera da escludere i professionisti, inserendo in molti casi
l'iscrizione alla Camera di Commercio come requisito imprescindibile per l'accesso ai fondi. Dunque i bandi
regionali sono ora destinati a diventare un'occasione a cui guardare anche per i professionisti.
Con l'approvazione della legge di Stabilità «non ci sono più alibi per escludere i professionisti dai Piani operativi
regionali e nazionali della programmazione 2014/2020 dei fondi strutturali europei», aveva affermato il presidente di
Confprofessioni Gaetano Stella.
C'è, poi, il programma Cosme. Il Regolamento Ue 1287/2013 istituisce un programma per la competitività delle
imprese e le piccole e le medie imprese (Cosme 2014 - 2020). «L'articolo 5 stanzia per l'attuazione del programma
2.298 milioni di euro, disponendo che non meno del 60% siano destinati a strumenti finanziari. Gli stanziamenti
annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale. Anche
tale regolamento afferma che il programma Cosme dovrebbe riguardare in particolare le PMI, come definite nella
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Ue», viene ricordato nella documentazione della Camera che
accompagna la Legge di Stabilità.
Tale Raccomandazione considera impresa «ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti
un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività
a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica».
Cosa sono i Fondi FESR
L'obiettivo del FESR è contribuire al potenziamento della coesione economica e sociale, riducendo le disparità
regionali. Tale contributo avviene attraverso un sostegno allo sviluppo e attraverso l'organizzazione strutturale delle
economie regionali, anche per quanto riguarda la riconversione delle regioni industriali in declino.
Si tratta in particolare di finanziamenti riguardanti: investimenti che contribuiscono a creare posti di lavoro durevoli;
investimenti nelle infrastrutture; misure di sostegno allo sviluppo regionale e locale, compresa l'assistenza e i servizi
alle imprese, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese (PMI); l'assistenza tecnica.
Il Fondo Sociale Europeo
Il Fondo sociale europeo (FSE) è il principale strumento utilizzato dall'UE per sostenere l'occupazione, aiutare i
cittadini a trovare posti di lavoro migliori e assicurare opportunità lavorative più eque per tutti. A questo fine, l'FSE
investe nel capitale umano dell'Europa: i lavoratori, i giovani e chi è alla ricerca di un lavoro. Grazie a una dotazione
di 10 miliardi di euro l'anno, l'FSE aumenta le prospettive occupazionali di milioni di cittadini europei, prestando
particolare attenzione a chi incontra maggiori difficoltà a trovare lavoro.
Mercoledì
13/01/2016
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FONDOPROFESSIONI
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DIRITTO
SOCIETARIO
Cassazione:
vdutozioni
nelfako in
bilancio
Mercoledì
Mercoledì
13/01/2016
13/01/2016
1
Direttore
DirettoreResponsabile
Responsabile
Diffusione
Diffusione Testata
Testata
Roberto
Roberto Napoletano
Napoletano
145.182
145.182
II nuovo falso m
bilancio comprende
anche le valutaziom.
Almeno quando queste
ultime sono state
effettuate in violazione
di cnteri determinati sul
piano normativo oppure
indiscussi su quello
tecnico. A queste
conclusioni è approdata
la Corte di cassazione
con la sentenza n. 890
depositata
LA CONTRAPPOSIZIONE Se
questa li nea interpretativa, più
severa, non si consoliderà
rispetto alla precedente,
potrebbero essere chiamate a
intervenire le Sezioni unite
Cassazione. Le motivazioni che spiegano il dietrofront della Corte sull'applicazione
della fattispecie riscritta dalla legge 69/2015 Falso in bilancio con valutazoni Se la
riforma avesse escluso il peso penale si avrebbe un'abrogazione del nuovo reato
I due orientamenti Falso in bilancio anche per le «stime Ilcontrasto Sull'attuale normativa che regola il
falso in bilancio, la Cassazione ha emesso due sentenze di segno diverso negli ultimi mesi. La prima,
illustrata e commentata sul Sole 24 Ore del 31 luglio 2015 (a sinistra in alto), è più favorevole
all'imputato, perché circoscrive il reato escludendo che possano rientrarvi le valutazioni. La seconda
sentenza è stata anticipata dal Sole 24 Ore sabato 14 novembre 2015 (sulla base di un'informazione
provvisoria della Cassazione) e torna a considerare le valutazioni quale elemento che può dare luogo al
reato di falso in bilancio. Entrambe le pronunce (qui a destra i princìpi di diritto die esprimono) sono
state rese dalla Quinta sezione penale, sia pure in composizione diversa II principio più «morbido»
Cassazione, Quinta sezione penale,sentenza n. 33774delBO luglio 2015 «Insamma, non si può ignorare,
in una interpretazione che faccia buona applicazione dei criteri ermeneutici propri della materia penale, il
non giustificato revirement nella formulazione della fattispecie, con ritorno alla locuzione "fatti
materiali" (in luogo del riferimento al più ampio ed esaustivo concetto di "informazioni"), espressamente
epurati di quell'aggancio alle 'Valutazioni", che invece aveva voluto la riforma del 2002, anche
rìcorrendoall'esplicita previsione di una soglia di punibilità calibrata proprio su di esse» L'interpretazione
più severa Cassazione, Quinta sezione penale, sentenza n. 890 del 12 gennaio 2016 «Può allora
affermarsi il principio secondo cui nell'articolo 2621 c.c, il riferimento ai "fatti materiali" oggetto di falsa
rappresentazione non vale a escludere la rilevanza penale egli enunciati valutativi che sono anche essi
predicabili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati. Infatti, qualora intervengano in
contesti che implichino accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o,
comunque, tecnicamente indiscussi, anche gli enunciati valutativi sono idonei ad assolvere ad una
funzione informativa e possono quindi dirsi veri o falsi»
Giovanni Negri MILANO >
Continua da paginal L'estate
passata, infatti, un'altra pronuncia
della stessa Cassazione - la 33774,
depositata il 30 luglio - si era invece
attestata sull'irrilevanza penale delle
valutazioni nel falso in bilancio. Se
tutto questo preluda già a un futuro
pronunciamento delle Sezioni unite
è presto per dirlo, anche perché
bisognerà attendere se è destinata a
consolidarsi una delle due linee
interpretative del nuovo articolo
2621 del Codice civile. Intanto, con
le motivazioni depositate ieri, i
giudici della Quinta sezione
prendono posizione in
PROFESSIONISTI
maniera netta sostenendo che una tesi
diversa avrebbe effetti dirompenti,
visto che - ammettono essi stessi - la
stragrande maggioranza delle voci di
bilancio è
fruttodiunaqualchevalutazione. Così,
se la riforma avesse fatto evaporare il
peso penale delle valuta
norme anticorruzone valorizzate
adesso dalla Cassazione in una
prospettivafinalistica per la quale
cancellare la punibilità delle
valutazioni avrebbe la
conseguenza di legittimare la
costituzione di fondi neri da
utilizzare anche per il pagamento
di tangenti) ha modificato in
zioni, di fatto si avrebbe
maniera profonda le vecchie
un'abrogazione della nuova
fattispecie del Codice civile. In
fattispecie; ipotesi quest'ultima
particolare a conservare rilevanza
che i giudici, scrivono, deve
penale è l'esposizione nei bilanci
essere bollata come
o nelle comunicazioni sociali di
«improponibile a fronte di
fatti materiali rilevanti, con la
alternative e più pertinenti esegesi cancellazione di quell'
del dato normativo». Quali siano espressione, «ancorché oggetto di
queste più plausibili esegesi è
valutazioni», che era stata
oggetto del nucleo della sentenza utilizzata dal precedente
che parte dalla considerazione che intervento del 2OO2. Intervento
la legge n. 69 del 2015 (che
che fa dire alla Cassazione che
contiene un pacchetto di
non ci può
essere discussione sulla punibilità
delle falsità che riguardano enun
ciati descrittivi, cioè fatti di rilievo
verificatisi nel corso della gestione,
con la precisazione che falso non è
il fatto in sé, ma solo la
Pag.
1
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Estratto
Estrattoda
dapag.
pag.
rappresentazione che ne viene
data. Diverso è il discorso, come
detto, per il falso valutativo. La
sentenza sottolinea allora che il
bilancio è composto in larga
parte da enunciati estimativi o
valutativi, frutto di operazioni
concettuali che associano a
determinate componenti un dato
numerico nell'espressione di un
giudiziodi valore. «
Nonpuòallora dubitarsi - osserva
la sentenza - che nella nozione di
rappresentazione dei fatti
materiali e rilevanti (da intendere
nelle accezioni anzidette) non
possano non ricomprendersi
anche e soprattutto tali
valutazioni».
Igiudicinoneludonopoil'obiezione
per la quale ogni valutazione ha
in sé un coefficiente di
soggettività e, di conseguenza, di
opinabilità che non deve
automaticamente essere oggetto
di sanzione penale. Tuttavia
ricordano che quando la
valutazione deve essere
parametrata a criteri
predeterminati, di legge o di
prassi universalmente accettate,
costituisce falsità l'elusione da
quei criteri nel senso di
discordanza da un vero legale
rappresentato da un modello di
verità convenzionale che può
essere conseguito solo nel
rispetto di quei parametri. E la
Cassazione fa un passo ulteriore
sottolineando che le valutazioni
espresse in bilancio non sono
allora frutto di semplici
congetture o arbitrari giudizi di
valore, ma devono uniformarsi a
criteri valutativi determinati dalla
disciplina civilistica - tra i quali
il nuovo articolo 2426 del Codice
civile- dalle direttive e
regolamenti di diritto
comunitario (da ultimo, ricorda
la Corte, la direttiva 2Oi3/34/
Ue), dagli standard internazionali
las/Ifrs e da prassi contabili
generalmente accettate come per
esempio i principi contabili
nazionali elaborati dall'Oic. «Il
mancato rispetto - conclude la
sentenza che ha confermato il
giudizio di merito della Corte
d'appello di Torino sulla
rilevanza penale della
dissimulata esistenza di
un'elevatissima - il 62% del
totale - percentuale di crediti di
tali parametri comporta la falsità
della rappresentazione valutativa,
ancor'oggi punibile ai sensi del
nuovo articolo 2621 del Codice
civile, nonostante la soppressione
dell'inutile inciso "ancorché
PROFESSIONISTI
Mercoledì
Mercoledì
13/01/2016
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1
Direttore
DirettoreResponsabile
Responsabile
Diffusione
Diffusione Testata
Testata
Roberto
Roberto Napoletano
Napoletano
145.182
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II quadro. Per i giudici rileva la violazione di criteri predeterminati come i
principi contabili o il Codice civile Rischio reato per le stime «atipiche»
Antonio Iorio L'interpretazione della
Corte di cassazione fornita con la
sentenza 890/16, secondo cui nel
nuovo delitto di false comunicazioni
sociali è inclusa la rilevanza penale
dienunciati valutativi, potrebbe
avere in concreto conseguenze
particolarmente importanti. Per
comprendere appieno queste
potenziali conseguenze, occorre
però partire da alcune circostanze
oggettive che non pare siano state
tenute in debita considerazione dalla
sentenza La prima è il dato letterale:
la norma ante-modifiche sanzionava
i fatti materiali non corrispondenti al
vero «ancorché oggetto di
valutazioni» e la legge 69/2015 ha
abrogato questa dizione. Questa
evidente differenza, operando
un'interpretazione letterale, non
potrebbe che portare a determinate
conclusioni in merito alla
perseguibilità attuale delle
valutazioni. A fronte di questa
differenza, la sentenza evidenzia che
«è ormai universalmente
riconosciuto che il significato di un
qualsiasi enunciato dipende dall'uso
che se ne fa nel contesto
dell'enunciazione, sicché non è la
sua struttura linguistica bensì la sua
pubbliche di vigilanza), che anche
nella versione vigente fa ancora
riferimento alle valutazioni, quasi
a voler rimarcare la differente
gravita della condotta tra chi
effettua false comunicazioni
sociali (per le quali larilevanza
delle valutazioni è stata, almeno
letteralmente, abrogata) e chi,
invece, ostacola le funzioni di
vigilanza (anche attraverso
mendaci valutazioni). A parte la
condivisibilità o meno
dell'interpretazione della Corte,
sulla quale è da auspicare a questo
punto un intervento delle Sezioni
unite, occorre al momento
confrontarsi con queste
conclusioni. Che appaiono molto
delicate per tutti coloro che, a
vario titolo, possono essere
interessati-quali soggetti attivi - al
nuovo reato di false
comunicazioni sociali. In sostanza,
la sentenza ritiene che anche le
valutazioni sono rilevanti nel
delitto, quando violano criteri
predeterminati in via
IL PROBLEMA Non si tiene
conto del fatto che, in realtà,
le regole sono in molti casi
tutt'altro che oggettive e
immutabili
IL COMMENTO Ma le
stime non sono
datioggettivi di Antonio
Iorio * pagina 33
normativa (è il caso delle regole
previste dal Codice civile) o
siano tecnicamente indiscussi (si
pensi ai princìpi contabili). In
altre parole, se l'importo indicato
in bilancio nella valutazione di
poste non ha rispettato i criteri
prescritti dal Codice o dai
princìpi contabili, si è in
destinazione comunicativa ad
presenza di un fatto materiale
assegnare una possibile funzione penalmente rilevante. È evidente
informativa a un qualsiasi
che una simile interpretazione
enunciato», per poi concludere
non tiene conto del fatto che, in
che in passato era stato previsto realtà, le "regole predeterminate"
«un inutile inciso». C'è poi una
di valutazione sono in molti casi
seconda circostanza: la
tutt'altro che oggettive e
Cassazione (Quinta sezione
determinabili, come invece
penale, sentenza 33774/2015)
ritiene la Cassazione. Il rischio
solo alcuni mesi fa era giunta a
allora è che in presenza di
tutt'altre conclusioni, operando
valutazioni differenti (operate
dagli organi inquirenti), seppur
un distinguo molto sottile e
non particolarmente rilevanti
tutt'altro che sommario:
rispetto a quelle formulate da
prendendo atto del dato letterale coloro che hanno redatto e
del nuovo delitto - nel quale
approvato il bilancio (ferma
rispetto al passato risultavano
restando ovviamente la
abrogate le valutazioni sussistenza delle altre condizioni
precisava che la valutazione di
previste dalla norma), si rientri
poste inesistenti o l'attribuzione nell'ambito penale. Occorre,
di un valore a una realtà
infatti, ricordare che, rispetto al
insussistente rappresentavano
passato, sono state abrogate le
fatti materiali non rispondenti al soglie di punibilità che avevano
vero e non valutazioni, con la
proprio la principale funzione di
conseguenza che continuavano a delimitare la rilevanza penale
essere perseguite, anche a
delle valutazioni.
seguito delle nuove fattispecie di
false comunicazioni sociali. C'è
poi (circostanza evidenziata
dalla precedente sentenza per
giungere a conclusioni opposte)
il testo del delitto previsto
dall'articolo 2638 del Codice
civile (ostacolo all'esercizio delle
funzioni delle autorità
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II nuovo falso m
bilancio comprende
anche le valutaziom.
Almeno quando queste
ultime sono state
effettuate in violazione
di cnteri determinati sul
piano normativo oppure
indiscussi su quello
tecnico. A queste
conclusioni è approdata
la Corte di cassazione
con la sentenza n. 890
depositata
LA CONTRAPPOSIZIONE Se
questa li nea interpretativa, più
severa, non si consoliderà
rispetto alla precedente,
potrebbero essere chiamate a
intervenire le Sezioni unite
Cassazione. Le motivazioni che spiegano il dietrofront della Corte sull'applicazione
della fattispecie riscritta dalla legge 69/2015 Falso in bilancio con valutazoni Se la
riforma avesse escluso il peso penale si avrebbe un'abrogazione del nuovo reato
I due orientamenti Falso in bilancio anche per le «stime Ilcontrasto Sull'attuale normativa che regola il
falso in bilancio, la Cassazione ha emesso due sentenze di segno diverso negli ultimi mesi. La prima,
illustrata e commentata sul Sole 24 Ore del 31 luglio 2015 (a sinistra in alto), è più favorevole
all'imputato, perché circoscrive il reato escludendo che possano rientrarvi le valutazioni. La seconda
sentenza è stata anticipata dal Sole 24 Ore sabato 14 novembre 2015 (sulla base di un'informazione
provvisoria della Cassazione) e torna a considerare le valutazioni quale elemento che può dare luogo al
reato di falso in bilancio. Entrambe le pronunce (qui a destra i princìpi di diritto die esprimono) sono
state rese dalla Quinta sezione penale, sia pure in composizione diversa II principio più «morbido»
Cassazione, Quinta sezione penale,sentenza n. 33774delBO luglio 2015 «Insamma, non si può ignorare,
in una interpretazione che faccia buona applicazione dei criteri ermeneutici propri della materia penale, il
non giustificato revirement nella formulazione della fattispecie, con ritorno alla locuzione "fatti
materiali" (in luogo del riferimento al più ampio ed esaustivo concetto di "informazioni"), espressamente
epurati di quell'aggancio alle 'Valutazioni", che invece aveva voluto la riforma del 2002, anche
rìcorrendoall'esplicita previsione di una soglia di punibilità calibrata proprio su di esse» L'interpretazione
più severa Cassazione, Quinta sezione penale, sentenza n. 890 del 12 gennaio 2016 «Può allora
affermarsi il principio secondo cui nell'articolo 2621 c.c, il riferimento ai "fatti materiali" oggetto di falsa
rappresentazione non vale a escludere la rilevanza penale egli enunciati valutativi che sono anche essi
predicabili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati. Infatti, qualora intervengano in
contesti che implichino accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o,
comunque, tecnicamente indiscussi, anche gli enunciati valutativi sono idonei ad assolvere ad una
funzione informativa e possono quindi dirsi veri o falsi»
Giovanni Negri MILANO >
Continua da paginal L'estate
passata, infatti, un'altra pronuncia
della stessa Cassazione - la 33774,
depositata il 30 luglio - si era invece
attestata sull'irrilevanza penale delle
valutazioni nel falso in bilancio. Se
tutto questo preluda già a un futuro
pronunciamento delle Sezioni unite
è presto per dirlo, anche perché
bisognerà attendere se è destinata a
consolidarsi una delle due linee
interpretative del nuovo articolo
2621 del Codice civile. Intanto, con
le motivazioni depositate ieri, i
giudici della Quinta sezione
prendono posizione in
PROFESSIONISTI
maniera netta sostenendo che una tesi
diversa avrebbe effetti dirompenti,
visto che - ammettono essi stessi - la
stragrande maggioranza delle voci di
bilancio è
fruttodiunaqualchevalutazione. Così,
se la riforma avesse fatto evaporare il
peso penale delle valuta
norme anticorruzone valorizzate
adesso dalla Cassazione in una
prospettivafinalistica per la quale
cancellare la punibilità delle
valutazioni avrebbe la
conseguenza di legittimare la
costituzione di fondi neri da
utilizzare anche per il pagamento
di tangenti) ha modificato in
zioni, di fatto si avrebbe
maniera profonda le vecchie
un'abrogazione della nuova
fattispecie del Codice civile. In
fattispecie; ipotesi quest'ultima
particolare a conservare rilevanza
che i giudici, scrivono, deve
penale è l'esposizione nei bilanci
essere bollata come
o nelle comunicazioni sociali di
«improponibile a fronte di
fatti materiali rilevanti, con la
alternative e più pertinenti esegesi cancellazione di quell'
del dato normativo». Quali siano espressione, «ancorché oggetto di
queste più plausibili esegesi è
valutazioni», che era stata
oggetto del nucleo della sentenza utilizzata dal precedente
che parte dalla considerazione che intervento del 2OO2. Intervento
la legge n. 69 del 2015 (che
che fa dire alla Cassazione che
contiene un pacchetto di
non ci può
essere discussione sulla punibilità
delle falsità che riguardano enun
ciati descrittivi, cioè fatti di rilievo
verificatisi nel corso della gestione,
con la precisazione che falso non è
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data. Diverso è il discorso, come
detto, per il falso valutativo. La
sentenza sottolinea allora che il
bilancio è composto in larga
parte da enunciati estimativi o
valutativi, frutto di operazioni
concettuali che associano a
determinate componenti un dato
numerico nell'espressione di un
giudiziodi valore. «
Nonpuòallora dubitarsi - osserva
la sentenza - che nella nozione di
rappresentazione dei fatti
materiali e rilevanti (da intendere
nelle accezioni anzidette) non
possano non ricomprendersi
anche e soprattutto tali
valutazioni».
Igiudicinoneludonopoil'obiezione
per la quale ogni valutazione ha
in sé un coefficiente di
soggettività e, di conseguenza, di
opinabilità che non deve
automaticamente essere oggetto
di sanzione penale. Tuttavia
ricordano che quando la
valutazione deve essere
parametrata a criteri
predeterminati, di legge o di
prassi universalmente accettate,
costituisce falsità l'elusione da
quei criteri nel senso di
discordanza da un vero legale
rappresentato da un modello di
verità convenzionale che può
essere conseguito solo nel
rispetto di quei parametri. E la
Cassazione fa un passo ulteriore
sottolineando che le valutazioni
espresse in bilancio non sono
allora frutto di semplici
congetture o arbitrari giudizi di
valore, ma devono uniformarsi a
criteri valutativi determinati dalla
disciplina civilistica - tra i quali
il nuovo articolo 2426 del Codice
civile- dalle direttive e
regolamenti di diritto
comunitario (da ultimo, ricorda
la Corte, la direttiva 2Oi3/34/
Ue), dagli standard internazionali
las/Ifrs e da prassi contabili
generalmente accettate come per
esempio i principi contabili
nazionali elaborati dall'Oic. «Il
mancato rispetto - conclude la
sentenza che ha confermato il
giudizio di merito della Corte
d'appello di Torino sulla
rilevanza penale della
dissimulata esistenza di
un'elevatissima - il 62% del
totale - percentuale di crediti di
tali parametri comporta la falsità
della rappresentazione valutativa,
ancor'oggi punibile ai sensi del
nuovo articolo 2621 del Codice
civile, nonostante la soppressione
dell'inutile inciso "ancorché
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II quadro. Per i giudici rileva la violazione di criteri predeterminati come i
principi contabili o il Codice civile Rischio reato per le stime «atipiche»
Antonio Iorio L'interpretazione della
Corte di cassazione fornita con la
sentenza 890/16, secondo cui nel
nuovo delitto di false comunicazioni
sociali è inclusa la rilevanza penale
dienunciati valutativi, potrebbe
avere in concreto conseguenze
particolarmente importanti. Per
comprendere appieno queste
potenziali conseguenze, occorre
però partire da alcune circostanze
oggettive che non pare siano state
tenute in debita considerazione dalla
sentenza La prima è il dato letterale:
la norma ante-modifiche sanzionava
i fatti materiali non corrispondenti al
vero «ancorché oggetto di
valutazioni» e la legge 69/2015 ha
abrogato questa dizione. Questa
evidente differenza, operando
un'interpretazione letterale, non
potrebbe che portare a determinate
conclusioni in merito alla
perseguibilità attuale delle
valutazioni. A fronte di questa
differenza, la sentenza evidenzia che
«è ormai universalmente
riconosciuto che il significato di un
qualsiasi enunciato dipende dall'uso
che se ne fa nel contesto
dell'enunciazione, sicché non è la
sua struttura linguistica bensì la sua
pubbliche di vigilanza), che anche
nella versione vigente fa ancora
riferimento alle valutazioni, quasi
a voler rimarcare la differente
gravita della condotta tra chi
effettua false comunicazioni
sociali (per le quali larilevanza
delle valutazioni è stata, almeno
letteralmente, abrogata) e chi,
invece, ostacola le funzioni di
vigilanza (anche attraverso
mendaci valutazioni). A parte la
condivisibilità o meno
dell'interpretazione della Corte,
sulla quale è da auspicare a questo
punto un intervento delle Sezioni
unite, occorre al momento
confrontarsi con queste
conclusioni. Che appaiono molto
delicate per tutti coloro che, a
vario titolo, possono essere
interessati-quali soggetti attivi - al
nuovo reato di false
comunicazioni sociali. In sostanza,
la sentenza ritiene che anche le
valutazioni sono rilevanti nel
delitto, quando violano criteri
predeterminati in via
IL PROBLEMA Non si tiene
conto del fatto che, in realtà,
le regole sono in molti casi
tutt'altro che oggettive e
immutabili
IL COMMENTO Ma le
stime non sono
datioggettivi di Antonio
Iorio * pagina 33
normativa (è il caso delle regole
previste dal Codice civile) o
siano tecnicamente indiscussi (si
pensi ai princìpi contabili). In
altre parole, se l'importo indicato
in bilancio nella valutazione di
poste non ha rispettato i criteri
prescritti dal Codice o dai
princìpi contabili, si è in
destinazione comunicativa ad
presenza di un fatto materiale
assegnare una possibile funzione penalmente rilevante. È evidente
informativa a un qualsiasi
che una simile interpretazione
enunciato», per poi concludere
non tiene conto del fatto che, in
che in passato era stato previsto realtà, le "regole predeterminate"
«un inutile inciso». C'è poi una
di valutazione sono in molti casi
seconda circostanza: la
tutt'altro che oggettive e
Cassazione (Quinta sezione
determinabili, come invece
penale, sentenza 33774/2015)
ritiene la Cassazione. Il rischio
solo alcuni mesi fa era giunta a
allora è che in presenza di
tutt'altre conclusioni, operando
valutazioni differenti (operate
dagli organi inquirenti), seppur
un distinguo molto sottile e
non particolarmente rilevanti
tutt'altro che sommario:
rispetto a quelle formulate da
prendendo atto del dato letterale coloro che hanno redatto e
del nuovo delitto - nel quale
approvato il bilancio (ferma
rispetto al passato risultavano
restando ovviamente la
abrogate le valutazioni sussistenza delle altre condizioni
precisava che la valutazione di
previste dalla norma), si rientri
poste inesistenti o l'attribuzione nell'ambito penale. Occorre,
di un valore a una realtà
infatti, ricordare che, rispetto al
insussistente rappresentavano
passato, sono state abrogate le
fatti materiali non rispondenti al soglie di punibilità che avevano
vero e non valutazioni, con la
proprio la principale funzione di
conseguenza che continuavano a delimitare la rilevanza penale
essere perseguite, anche a
delle valutazioni.
seguito delle nuove fattispecie di
false comunicazioni sociali. C'è
poi (circostanza evidenziata
dalla precedente sentenza per
giungere a conclusioni opposte)
il testo del delitto previsto
dall'articolo 2638 del Codice
civile (ostacolo all'esercizio delle
funzioni delle autorità
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liillliill II giudizio di fatto salva
dall'omesso versamento I LIMITI
DEL «PASSAGGIO» IN
CASSAZIONE II giudizio di fatto
salva dall'omesso versamento I
LIMITI DEL «PASSAGGIO» IN
CASSAZIONE
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La Corte di cassazione si
muove sul filo di un equilibrio
fra l'impossibilità di
adempiere del contribuente e
la rilevanza penale dei suoi
comportamenti. E arriva a una
sentenza che riafferma la
possibilità di escludere la
punibilità in tema di omessi
versamenti Iva, ma solo dopo
una valutazione sul fatto del
giudice di merito. La
Cassazione (sentenza n.
49666/2015) ha, infatti,
annullato con rinvio al giudice
di merito un'ordinanza con la
quale il tribunale di Pesaro
aveva disposto il sequestro
conservativo, in relazione a
omesso versamento Iva. Il
contribuente (società) aveva
proposto ricorso per
Cassazione chiedendo
l'annullamento del
provvedimento. L'indagato
affermava di essere stato
impedito ad assolvere
Pobbligazione tributaria «per
crisi di liquidità a lui non
imputabile» in quanto,
operando nel settore della
pubblica amministrazione,
aveva sofferto cronici ritardi
nei tempi di pagamento,
mentre si era andata ad
accumulare una pesante
situazione debitoria nei
confronti dell'Erario per
omessi versamenti delle varie
imposte. La Cassazione ha
rilevato che il Tribunale non
ha motivato la propria
decisione. Nel caso di specie,
a fronte di un'argomentata
censura avanzata dal
ricorrente innanzi al Tribunale
del riesame, corredata da
ampie allegazioni
documentali, l'ordinanza si è
limitata a riassumere gli
orientamenti della
giurisprudenza di legittimità
in materia di sequestro
conservativo. In tema di
omesso versamento Iva la
Cassazione ha ricordato che la
giurisprudenza di legittimità
ha affermato la necessità che
risulti che il soggetto
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obbligato al pagamento abbia
adottato tutte le iniziative per
corrispondere il pagamento e
che la crisi di liquidità non sia
allo stesso imputabile per
renderlo esente da
responsabilità, per
insussistenza dell'elemento
soggettivo del reato.
L'elemento soggettivo del
reato è costituito dalla
condotta omissiva che
presuppone l'esistenza della
possibilità di adempiere il
pagamento. L'ordinanza
impugnata è stata quindi
annullata con rinvio al
Tribunale del riesame. La
Cassazione, dunque, non ha
voluto annullare senza rinvio.
Per far questo avrebbe dovuto
ritenere che l'impossibilità di
adempiere andava configurata
come causa di giustificazione
(discriminante) dell'omesso
versamento. E pur vero che la
mancanza di liquidità esclude
la volontà di adempiere. Ma
tale mancanza esclude, prima
ancora della volontà, la stessa
possibilità di adempiere,
quindi sembra configurarsi
come causa di giustificazione.
Dal che discende
l'annullamento dell'ordinanza
senza rinvio al Tribunale. Ma
la Cassazione ha deciso in
modo discutibile proprio per
evitare di annullare
l'ordinanza senza rinvio.
Collegando l'elemento
soggettivo alla concreta
possibilità di adempiere la
Cassazione ha potuto salvare
"capra e cavoli", dar rilievo
all'impossibilità di adempiere
e non chiudere il processo.
Enrico De Mita
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Cassazione. I giudici sottolineano che una scadenza amministrativa non può
estendersi al processo tributario Consiglio di Stato. Il titolo non ha effetti in Italia
Dichiarazioni sempre correggibili Semaforo verde anche durante la lite su un atto
fondato su dati errati in Unico
Luara Ambrosi II contribuente può
sempre correggere la dichiarazione
presentata e ciò anche durante il
processo tributario instaurato su un
provvedimento fondato sui dati
errati dallo stesso dichiarati. A
confermare questo importante
principio è l'ordinanza 313/2016
della Cassazione depositata ieri.
Una cooperativa ha ricevuto
unacartelladi pagamento per Ires e
Irap, in conseguenza della quale
scopriva degli errori commessi nella
dichiarazione presentata. Ha
rettificato, pertanto, la propria
posizione, presentando una
dichiarazione integrativa. Nel con-
IN CONTENZIOSO Al
contribuente va
riconosciuta la possibilità
di opporsi alla maggior
pretesa derivante da un
suo errore
Il quadro 011 LA NORMA La norma dispone che le dichiarazioni possono
essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano
determinato l'indicazione di un maggior reddito o di u n maggior debito
d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare non oltre
il termine per la presenta zione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta
successivo. L'eventuale credito risultante dalle dichiarazioni puòessere
utilizzato in compensazione 02 I LA GIURISPRUDENZA • Sempre
emendabile la dichiarazione dei redditi anche se è già in corso un contenzioso
con l'amministrazione (Cassazione, ordinanza 22443/2012) • La dichiarazione
può essere emendata anche in sede di impugnazione dell'atto impositivo con
ilqualeil contribuente scopre l'errore e ciò alfine di non assoggettare ad imposte
non dovute i redditi conseguiti (Cassazione, sentenza 4049/2015) • È sempre
emendabile la dichiarazione in sede contenziosa poiché i termini di decadenza
previsti per la dichiarazione integrativa e la richiesta di rimborso valgono solo
ai fini amministrati vi. Pertanto ilgiudice deve valutare le prove prodotte al fine
di attestare la legittimità dell'atto alla luce dei principi di capacità contributiva
(Cassazione, sentenza 6665/2015)
decadenza di 48 mesi previsto per
l'istanza di rimborso. In ogni caso,
poi, non esplica alcun effetto sul
processo tributario instaurato dal
contribuente per contestare la
tempo, contro la cartella ricevuta
ha presentato ricorso dinanzi al
giudice tributario. Entrambi i
gradi di merito, tuttavia, hanno
confermato la legittimità della
pretesa sul presupposto che la
dichiarazione integrativa era stata
presentata oltre il termine annuale
di cui all'articolo 2, comma 8-bis,
del Dpr 322/1998. Ha presentato
ricorso per Cassazione, rilevando
un'errata interpretaziune della
norma. La Suprema Corte, in
accoglimento della doglianza, ha
riformato la decisione di appello.
L'orientamento ormai
consolidatodellagiurisprudenza
dilegittimità afferma
Pemendabilità, in via generale, di
qualsiasi errore, di fatto o di
diritto, contenuto in una
dichiarazione resa dal
contribuente all'amministrazione
fiscale, anche se non direttamente
rilevabile dalla stessa dichiara-
pretesa fiscale, poiché anche in
virtù dei principi di capacità
contributiva (articolo 53 della
Costituzione), non può estendersi
un'eventuale
decadenzaamministrativa nel
processo tributario.Infatti, sebbene
ci si opponga a una pretesa fondata
su dati (errati) forniti dal
contribuente, l'oggetto del
contenzioso none la «
dichiarazione integrativa» bensì la
fondatezza della pretesa tributaria,
alla luce degli elementi prodotti
dalle parti. Pertanto va riconosciuta
la possibilità per il contribuente, in
sede contenziosa, di opporsi alla
maggior pretesa, allegando errori,
di fatto o di diritto, commessi nella
determinazione dell'imposta
dovuta. Tuttavia a volte gli uffici
delle Entrate insistono nel ritenere
emendabile solo l'ultima
dichiarazione presentata ed entro il
termine di scadenzadi quella
dell'anno successivo. Sarebbe così
zione. Quest'ultima, infatti, non si auspicabile che, alla luce di un così
costante e consolidato
configura quale atto negoziale e
orientamento sul punto,
dispositivo, ma si tratta di una
meraesternazionediscienzaodigiudi rivedessero la propria posizione.
zio, modificabile in ragione
dell'acquisizione di nuovi elementi
di conoscenza e di valutazione sui
dati riferiti. Costituisce, così, un
momento dell'iter procedimentale
volto all'accertamento
delPobbligazione tributaria. Il
termine annuale previsto
dall'articolo 2, comma 8-bis, del
Dpr 322/98 è finalizzato all'utilizzo
in compensazione del credito
eventualmente utilizzato e non
interferisce sul termine di
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PAGINAACURADI Rosanna Acierno Doppia
via per l'impugnazione del diniego di autotutela
di atti di valore inferiore a 2omila euro. Uno
strumento che è diventato particolarmente
importante perché è (anche) attraverso
l'autotutela che è possibile far valere il principio
del "favor rei" dopo la riforma delle sanzioni.
Accade di frequente che l'Ufficio dell'agenzia
delle Entrate emetta un provvedimento di
diniego in risposta a un'istanza di autotutela
presentata dal contribuente per ottenere
l'annullamento dell'atto impositivo perché
presuntivamente viziato, ad esempio, da errori di
calcolo o perché basato su presupposti
impositivi asseritamente non corretti. In
proposito è bene ricordare che, per consolidato
orientamento giurisprudenziale di legittimità, le
controversie riguardanti il diniego di autotutela
in materia tributaria rientrano nella giurisdizione
tributaria (Corte di Cassazione, Sezioni Unite,
sentenze 16776/2005,
2870/2009,3698/2009,7388/2007, 9669/2009 e
Corte di Cassazione, sentenza 15451/2010).
Tuttavia, ferma restando l'impugnabilità, non si
ravvisano chiarimenti di prassi e di
giurisprudenza circa le modalità da seguire
qualora l'atto impositivo di cui è stato negato
l'annullamento in autotutela riporti un valore
della lite (inteso come maggiori impostemì netto
di sanzioni e interessi, o solo come sanzioni, in
caso di atto di contestazione) non superiore a
2omila euro. In tal caso, infatti, non è chiaro se
il contribuente che intenda impugnare il
provvedimen
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Contenzioso. Le indicazioni peri contribuenti - In ogni caso necessario attivarsi entro 60
giorni dalla notifica del provvedimento Le iniziative del Soie. Fino al 28 gennaio
Autotutela, due vie contro il «no» Per gli atti di valore fino a 20mila euro è possibile il
ricorso ma anche il reclamo
to di diniego di autotutela debba
procedere direttamente con la
notifica del ricorso o debba,
invece, necessariamente proporre
reclamo mediazione e poi, in
caso di mancata risposta da parte
dell'Ufficio nei 90 giorni
successivi, costituirsi in giudizio
mediante il deposito del reclamo/
ricorso presso la Commissione
tributaria
provinciale. In realtà,
porterebbe a escludere il
reclamo la circostanza più
volte chiarita dalla C orte
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Le linee guida AUTOTUTELA E REGOLE SUL DINIEGO
Perconsolidatoorientamento giurisprudenziale di legittimità, le controversie
riguardanti il diniego di autotutela in materia tributaria rientrano nella
giurisdizione tributaria. Tuttavia, non si ravvisano chiarimenti di prassi edi
giurisprudenza circa le modalità da seguire qualora l'atto impositivo di cui
sia stato negato l'annullamento in autotutela riporti un valore della lite non
superiore a 20milaeuro LE LITI CATASTALI EI RECLAMI Dali0
gennaio 2016, secondo quanto previsto dal decreto di riforma del
contenzioso tributario (Digs 156/2015), ferma restando la preclusione del
reclamo mediazione a tutti gli atti di valore indeterminabile, sono
reclamabili tutti gli atti di classamento con cui l'Ufficio provinciale
Territorio dell'agenzia delle Entrate rettifica il classa mento di un
immobile, rideterminando il valore della rendita catastale Secondo la
giurisprudenza di legittimità, il provvedimento di diniego può essere
annullato solo per vizi propri, come per esempio nel caso di difetto di
motivazione, ma non per illegittimità della pretesa tributaria, potendo
essere verificata soltanto l'eventuale lesione di ragioni di rilevante interesse
generale, quali la corretta contribuzione alle spese dello stato (Corte
Cassazione, sentenza 23765/2015) CONCORDATO E RICHIESTE AI
GIUDICI Le nuove disposizioni non modificano la preclusione
dell'accertamento con adesione. Pertanto, continua a non essere possibile la
presentazione di alcuna istanza di accertamento con adesione, rimanendo
invece possibile soltanto la proposta di mediazione e la richiesta del
riesame dell'atto in autotutela. Quest'ultima non sospende, però, i termini
per l'impugnazione che - a pena di inammissibilità - va fatta entro 60 giorni
dalla notifica dell'atto LA DOPPIA STRADA PER LA TUTELA Sotto un
profilo operativo, in assenza di chiarimenti che possano risolvere il dubbio
circa le modalità di impugnazione di provvedimenti di diniego di autotutela
di atti impositivi fino a 20mila euro, e alfine di scongiurare i rischi
connessi all'eventuale dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il
contribuente potrebbe ritenere opportuno proporre sia ricorso che, in via
meramente cautelativa, reclamo I DUBBI SUI TERMINI DI RECLAMO
Non è chiaro se il reclamo va considerato obbligatorio solo per gli atti di
classamento notificati dall°gennaio2016o anche per quegli atti notificati a
decorrere dal 2 novembre 2015 il cui termine di impugnazione
scadeoèscadutodopo il 1° gennaio 2016. In ogni caso, trattandosi di
controversie di valore indeterminabile, come già accade, il contributo
unificato da versare al momento del deposito del ricorso in Ctp sarà pari a
120 euro
ILPUNTO L'impugnazione
può essere molto importante
per far vaierei! «favor rei»
dopo la riforma delle
sanzioni amministrative
Suprema, secondo cui il giudice
tributario, nel pronunciarsi sul
diniego di autotutela, non possa
mai sostituirsi all'Ufficio
nell'esercizio discrezionale di quel
potere di autotutela che la
legge a esso soltanto riserva.
Confermando, infatti, l'
impugnabilità del diniego di
autotutela dinanzi al Collegio
tributario, da ultimo la Corte
Suprema ha precisato che il
sindacato da parte delgiudice
tributario deve riguardare soltanto
il corretto esercizio del potere
discrezionale
dell'amministrazione, nei limiti e
nei modi in cui esso è suscettibile
di controllo giurisdizionale (Corte
di Cassazione, sentenza
23765/2015). Pertanto, questo
principio porterebbe a ritenere
che, non potendo essere messa in
discussione la pretesa tributaria,
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il provvedimento di rigetto di
autotutela debba essere impu
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gnato per vizi propri soltanto
mediante ricorso, a prescindere
dal valore della lite dell'atto
sottostante. Tuttavia, in via
meramente cautelativa, in
assenza di chiarimenti
giurisprudenziali e di prassi che
possano risolvere il dubbio circa
le modalità di impugnazione di
provvedimenti di diniego di
autotutela di atti impositivi fino
a 2omila euro, il contribuente
potrebbe ritenere opportuno
proporre sia ricorso che reclamo.
In tal caso, fermo restando la
necessità di eccepire vizi di
legittimità, quali la carenza
assoluta di motivazione del
diniego, potrebbe essere
opportuno, innanzitutto,
impugnare, entro il termine di 60
giorni dalla sua notifica, il
provvedimento mediante ricorso
da presentare prima all'Ufficio
che lo ha emesso e poi entro il
termine dei 30 giorni successivi
costituirsi in giudizio.
Contestualmente, eccependo le
stesse motivazioni, si potrebbe
proporre, sempre entro il termine
di 60 giorni dalla notifica del
diniego, reclamo. In questo
modo, qualora il giudice
tributario adito dovesse ritenere
inammissibile il ricorso per non
aver esperito preventivamente il
reclamo mediazione, il
contribuente potrebbe comunque
scongiurare la definitività del
diniego attendendo i 90 giorni
concessi all'Ufficio per
esprimersi in merito alle
eccezioni di diritto sollevate e
poi costituirsi nuovamente in
giudizio. Ovviamente, in tal
caso, l'unica controindicazione
sarebbe rappresentata dal
pagamento di un doppio
contributo unificato.
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Accertamento. Recupero del 2015 in linea con i 14,2 miliardi dell'anno precedente
Orlandi: la lotta alTevasione è una priorità
Giovanni Parente ROMA «Un fatto
straordinario. Avendo messo
traivalorilapriorità della lotta
all'evasione U messaggio di fine
anno del Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, ha
cancellato l'ambiguità di fondo.
Spesso si cerca di trovare
giustificazioni perché da un lato si
cerca di combattere e dall'altro si
cerca di giustificare. L'Agenzia c'è.
Ho ringraziato il Capo dello Stato
perché è una battaglia che si vince e
si perde tutti insieme. Occorre un
moto comune dei cittadini». A
precisarlo è stato ieri la di
per puntare ai casi di maggior
rischio. Inoltre in linea con le
indicazioni Ocse c'è un
sollecitamento del contribuente
per invitarlo a mettersi in regola.
Per la prima volta abbiamo
individuato ormila contribuenti
che non avevano trasmesso la
dichiarazione Iva entro il termine.
Poi sono stati in 47 mila a
presentarla».
AlPobiezionecheconlemodifiche
della delega fiscale sui reati
tributari è stato stimato che
salterebbero 9mila processi,
Orlandi ha replicato che «il reato
di frode
e RIPRODUZIONE RISERVATA Al vertice. Il direttore
dell'agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi
fiscale è stato riscritto, ampliato
e sono state inserite una serie di
violazioni che prima non
rettrice delle Entrate,
c'erano». Altro tema all'ordine
RossellaOrlandi, intervistata
del giorno sono i controlli alle
durante la trasmissione
«Ballarò»diRaÌ3. Il Presidente
multinazionali dopo che Apple
Mattarella, aveva, infatti, posto
ha aderito al verbale pagando
l'accento sulla gravita del
318 milioni di euro. «Stiamo
fenomeno evasione in Italia
lavorando anche su altri casi citando le cifre del Centro studi di ha sottolineato Orlandi - e
Confindustria: il «nero» vale 122,2 comunque l'anno scorso
ILPUNTO «II messaggio di abbiamo controllato il 40% delle
fine anno del presidente
multinazionali di rilevanti
Mattarella, con il riferimento dimensioni in Italia». Infine il
capitolo relativo
agli illeciti fiscali, ha
all'innalzamento a 3mila euro
cancellato ogni ambiguità»
della soglia perii contante.
«L'importante è il risultato,
ossia il tracciamento. Si può
miliardi di euro, ossia il 7,5% del ottenere con limiti e obblighi
prodotto interno lordo (Pil).
che in Italia ci sono ma non
TornandoaRossellaOrlandUa
sempre funzionano oppure con
direttrice dell'Agenzia ha fatto
gli incentivi ai pagamenti
notare come «l'evasione aumenti tracciabili. Bisogna renderli più
nel momento in cui aumenta la
semplici e meno costosi».
pressione fiscale o in cui c'è
crisi; ma se per stare sul mercato
si evadono le tasse, c'è
concorrenza sleale». Comunque
lo scenario si sta modificando
perché «gli accordi
internazionali che l'Italia ha
firmato comportano un'elevata
tracciabilità». A tal proposito
Orlandi haricordato il ruolo
degliaccordiFatca. Per quanto
riguarda il recupero
2015, l'Agenzia è «in linea» con
i 142 miliardi incassati nel 2014.
Un risultato raggiunto
«nonostante un anno complesso
per la nostra organizzazione che,
tra l'altro, ha fatto fronte a eventi
straordinari come la voluntary
disclosure per cui stimiamo 3,9
miliardi di imposte» anche se il
lavoro vero partirà nel 2016 e
«l'Agenzia dovrà fare i3omila
controlli per circa 5Oomila
accertamenti in contraddittorio».
Sollecitata dalle domande del
conduttore Massimo Giannini,
Orlandi ha precisato che «non
servono i blitz, ma un lavoro
serio
come quello che stiamo portando
avanti di analisi su banche dati
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Contenzioso. Le indicazioni peri
contribuenti - In ogni caso necessario
attivarsi entro 60 giorni dalla notifica del
provvedimento Le iniziative del Soie. Fino
al 28 gennaio Telefìsco, arriva l'app Per
gli iscritti gratis il Quotidiano del fìsco
Telefìsco, arriva l'app Per gli iscritti gratis
il Quotidiano del fìsco
Si avvicina l'appuntamento
con la venticinquesima
edizione di Telefisco, il
convegno dell'Esperto
risponde dedicato alle novità
tributarie dell'anno, con la
partecipazione degli esperti
del Sole 24 Ore e i
chiarimenti dell'agenzia delle
Entrate. Giovedì 28 gennaio,
nelle 13 sedi principali e nelle
numerose sedi collegate in
tutta Italia, la legge di
Stabilità e le norme di
attuazione della delega fiscale
saranno al centro
dell'attenzione dei relatori e
dei partecipanti. L'evento è
aperto al contributo di
ulteriori partner - istituti di
credito, Ordini professionali e
organismi associativi localiper individuare insieme al
Sole 24 Ore nuove sedi di
svolgimento del più
autorevole appuntamento
annuale con le novità
tributarie. Inoltre, i singoli
professionisti che si
registreranno online all'evento
avranno diritto fino al 28
gennaio all'accesso gratuito al
Quotidiano del Fisco,
appuntamento quotidiano con
gli approfondimenti fiscali del
Sole 24 Ore. Tuttavia
Telefisco è molto di più di un
semplice convegno è un
insieme di iniziative che
vengono realizzate nell'arco
di diversi mesi e rimangono a
disposizione degli utenti tutto
l'anno. Oltre all'evento, vi
sono il forum online de
«L'esperto risponde»,
pubblicazioni dedicate e altre
iniziative correlate. In questo
ambito, da quest'anno
• l'invio "quesiti" al Forum
esperto risponde; • la
dispensa pdf sfogliabile
anche su dispositivi mobili;
• il programma dell'evento; •
l'elenco delle sedi; • la
possibilità di registrarsi alle
sedi dell'evento; • le Faq; • i
contatti. Inoltre nella App è
previsto il rimando al sito
ufficiale di Telefisco2io6
per ulteriori servizi quali la
diretta streaming e
ondemand, e il forume
completo dell'Esperto
risponde. O
www.ilsole24ore.com/
telefisco Per informazioni su
modalità di attivazione delle
sedi e sui costi
www.ilsole24ore.com/
iscrizioneteleflsco Per
l'iscrizione a Telefisco 2016
II programma del convegno
aggiungeremo anche una
App disponibile su los e
Android per tab let e mobile.
L'applicazione offrirà una
serie di informazioni e
alcuni servizi. È previsto
che l'app contenga: • la
presentazione dell'iniziativa;
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Legge di Stabilità. Accanto al 22%, al 10% e al 4% dal 1° gennaio per le coop
sociosanitarie scatta il 5% Vecchia Iva sui contratti in corso La nuova aliquota non
si applica sulle prestazioni «concordate» nel 2015
Gian Paolo Tosoni v ' Debutta in
Italia la quarta aliquota Iva, fissata
nella misura del Spercento. Il
comma 960 dell'unico articolo della
legge di Stabilità 2016 (legge
208/2015) riscrive i primi due
commi dell'articolo io del Dpr
633/72 e introduce una nuova
sezione della tabella A (Parte II bis).
Quindi dal 1° gennaio 2016
abbiamo l'aliquota ordinaria del
22% e tre aliquote ridotte del 4%
(tabella A parte seconda), 5%
(tabella A parte II bis) e 10%
(tabella A parte terza).
L'introduzione di una terza aliquota
ridotta sembra tuttavia non essere
perfettamente in linea con la
direttiva comunitaria, che ne
vorrebbe al massimo due e
comunque di misura non inferiore,
se nuova, al 5 per cento. Il campo
d'azione Fatto sta che dal 1° gennaio
la nuova aliquota del 5% si applica
per alcune prestazioni, naturalmente
esenti ai sensi dell'articolo io del
decreto Iva, qualora siano effettuate
da cooperative sociali e loro
consorzi (legge 8 novembrei99i,
n.381) nei confronti di determinati
soggetti. Anche se le più titolate
sono le cooperative di tipo A, che
hanno per oggetto la gestione di
servizi socio sanitari ed educativi,
non sono escluse quelle di tipo B
finalizzate all'inserimento
lavorativo. L'aliquota Iva del 5%
riguarda alcune prestazioni
sociosanitarie rivolte a favore di
anziani, inabili adulti,
tossicodipendenti, malati di Aids,
handiccapati psicofisici, minori
anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e devianza, di
migranti senza fissa dimora
richiedenti asilo, detenuti, don-
L'identikit 011 QUATTRO ALIQUOTE Con la legge di Stabilità 2016 le aliquote Iva di
ventano quattro: 4%tabella Apa rte II; 5% tabella A parte II bis; 10% tabella A parte III; 22%
aliquota ordinaria 021 RISCHIO EUROPA L'introduzionedi una terza aliquota ridotta sembra
tuttavia non essere perfettamente in linea con la direttiva comunitaria, che ne vorrebbe al
massimodue. La misura del 5% si giustifica comunque pervia del fatto che la stessa Europa
vieta l'introduzionedi nuove aliquoteinferiori a quel limite 031 IL CAMPO D'AZIONE La
nuova aliquota del 5% si applica dal 1° gennaio 2016 per alcune prestazioni, naturalmente
esenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto Iva, qualora siano effettuate da cooperative sociali e
loro consorzi nei confronti di determinati soggetti. Anche se le più titolate sono le cooperative
di tipo A, che hanno per oggetto la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, non sono
escluse quelle di tipo B finalizzate all'inserimento lavorativo 041 PRIMA II regime Iva delle
prestazioni socio sanitarie fino al 31 dicembre 2015, ovvero anche successivamente sulla base
di contratti o convenzioni stipulate entro tale data, prevede che sono soggettea Iva con aliquota
del 4% le prestazioni socio-sanitarie ed educative, compresa l'assistenza ovunqueresain favore
degli anziani e inabili adulti.tossicodipendentiemalati di aids, degli handicappati psicofisici, dei
minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro
consorzi, sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.
In base al "vecchio" regime, inoltre, lecooperativesociali hanno la facoltà di optare per
l'esenzione Iva ai sensi dell'articolo 1, comma 331 della legge 296/2006 051 DAL2016 Le
regole dal 1° gennaio 2016, a eccezione di quelle derivanti da contratti o convenzioni in corso
a tale data, prevedonoinvece: per le prestazioni svolte da cooperative sociali, Iva al 5 per cento;
per le prestazioni svolte da altri soggetti, comprese le cooperative di lavoro, Iva al 22% ovvero
esente (articolo 10, Dpr 633/1972) qualora ne ricorrano le condizioni 06 I DA CHIARIRE II
quadro, tuttavia, non è ancora chiaro. Occorre per esempio stabilire, per le prestazioni
effettuate dali0 gennaio 2016, quale applicazione abbia l'articolo 10, punto 8 del Digs
460/1997 che dispone che le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991 sonoin ogni caso
considerate onlus. Alcune prestazioni indicate nell'articolo 10del Dpr 633/72-comele
prestazioni di ricovero ospedaliera o in generale le prestazioni sociosanitarie - se svolte dalle
onlus sono esenti da Iva. Quindi la facoltà di optare per l'esenzione da Iva da parte delle coop
sociali, di cui al comma 331 della legge 296/06, abrogata per legge di Stabilità 2016, potrebbe
rientrare con una norma preesistente a regime. E poi: le prestazioni naturalmente esenti da Iva
svolte singolarmente, come nell'ipotesi in cui una cooperativa sociale che gestisce una clinica
sanitaria organizzi e fornisca una visita medica a una persona svantaggiata, sono esenti da Iva
oppure si applica l'aliquota del 5 per cento
Le altre prestazioni sono quelle alcune operazioni l'applicazione
della esenzione da Iva ai sensi
di ricovero ospedaliere, le
prestazioni educative
dell'infanzia e dellagioventù, le
prestazioni di asili, case di riposo
e simili e le prestazioni
sociosanitarie compresa
l'assistenza domiciliare a favore
delle persone svantaggiate più
ne vittime di tratta a scopo
sopra individuate. Viene
sessuale e lavorativo. Le
contestualmente abrogato
prestazioni sono quelle indicate
ilpunto4ibisdella tabella A parte
ai numeri 18,19,20,21 e 27 ter
2°, che prevedeva la aliquota Iva
del citato articolo io. Il punto 18 del 4% per le prestazioni socio
contemplale prestazioni sanitarie sanitarie, di assistenza
per le quali l'articolo 132 della
domiciliare eccetera effettuate da
direttiva Ue 212/ oó prevede
qualsiasi società cooperativa,
l'esenzione. Si può trattare del
anche non sociale, sia
caso in cui la cooperativa sociale direttamente sia in esecuzione di
gestisca una struttura sociocontratti di appalto e di
sanitaria e fatturi ai pazienti
convenzioni. Il comma 962
abroga il comma 331 della legge
una prestazione complessa
296/2006 che consentiva alle
comprendente anche la visite
cooperative sociali di optare per
mediche che il medico deve
l'assimilazione alle onlus che
fatturare esente alla cooperativa. significava, per
PROFESSIONISTI
dell'articolo io del Dpr 633/72.
Infine il comma 963 prevede che
le nuove disposizioni si
applicano alle operazioni
effettuate sulla base di contratti
stipulati, rinnovati o prorogati
successivamente al 1° gennaio
2016. Il quadro Tuttavia per le
prestazioni svolte dal 1° gennaio
2016, a eccezione di quelle
derivanti da contratti o
convenzioni in corso a tale data,
l'applicazione dell'Iva dovrebbe
seguire le seguenti regole: O
prestazioni svolte da cooperative
sociali: Iva 5%; O prestazioni
svolte da altri soggetti, comprese
le cooperative di lavoro: Iva
22%, ovvero esente da Iva ai
sensi dell'articolo io ricorrendone
le condizioni.
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I dubbi II quadro non è ancora
chiaro e formuliamo almeno
due dubbi. Le cooperative
sociali sono di diritto onlus ai
sensi dell'articolo io, comma 8
del Digs 460/1997; quindi
quando l'articolo io del Dpr 633
prevede l'esenzione (ad
esempio prestazioni
ospedaliere) possono ancora
non applicare l'Iva nei
confronti di persone
svantaggiate? Le prestazioni
naturalmente esenti da Iva
svolte singolarmente, come
nell'ipotesi in cui una
cooperativa sociale che gestisce
una clinica sanitaria organizzi e
fornisca una visita medica a
una persona svantaggiata, sono
esenti da Iva o si applica
l'aliquota del 5 per cento
L'elenco del 5%
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' Prestazioni sanitarie di
diagnosi, cura e
riabilitazione rese alla
persona nell'esercizio delle
professioni e arti sanitarie
soggettea vigilanza •
Prestazioni di ricovero e cura
rese da enti ospedalieri o da
cllniche e case di cura
convenzionate nonché da
società di mutuo soccorso
con personalità giuridica e da
onlus, compresa la
somministrazione di
medicinali presidi sanitari e
vitto, nonché le prestazioni
di cura rese da stabilimenti
termali • Prestazioni
educative dell'infanzia e
della gioventù e quelle
didattiche di ogni genere rese
da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche
amministrazioni e da onlus •
Prestazioni proprie dei
brefotrofi, orfanotrofi, asili,
case di riposo per anziani e
simili, delle colonie marine,
montane e campestri e degli
alberghi e ostelli per la
gioventù > Prestazioni sociosanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriale,
in comunità
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Prestito forzoso per le imprese
Nei primi 11 mesi del 2015 lo split payment deWIva ha arenato 6 mld di euro
di liquidità a favore deWerario. E nel 2016, per la Cna, diventeranno 16 mld
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Lo split payment costa alle imprese diversi
miliardi di euro di liquidità L'imposta versata
all'erario direttamente dai committenti pubblici
nei primi 11 mesi del 2015 si è attestata a 5,8
miliardi di euro Ma nel 2016, con il meccanismo
della
scissione dei pagamenti ormai a regime, si
potrebbe salire fino a 16 miliardi di euro La
denuncia arriva da Damele Vaccarino, presidente
della Cna, che ieri ha chiesto nuovamente
l'abolizione dello split payment Stroppa a pag 27
IVA/ Uallarme sugli effetti sulla liquidità delle aziende. Recuperato
1 mld di evasione Drenati alle imprese 16 mld € Vaccarino'Cna): lo
split payment deve essere abolito
DI VALERIO STROPPA L) split
payment costa lile imprese diversi
niliardi di euro di iquidità. Questo
il prezzo occulto sopportato dagli
operatori economici per
consentire il recupero
dell'evasione, stimato dal governo
in circa un miliardo annuo di
maggiore Iva. L'imposta versata
all'erario direttamente dai
committenti pubblici nei primi 11
mesi del 2015 si è attestata a 5,8
miliardi di euro. Ma nel 2016, con
il meccanismo della scissione dei
pagamenti ormai a regime, tale
cifra potrebbe salire fino a 16
miliardi di euro. Con effetti
negativi su artigiani e imprese
che, non riuscendo a compensare
integralmente il credito nei
confronti dell'erario, sono costretti
a chiederne il rimborso (erogato
solo dopo diversi mesi). La
denuncia arriva da Daniele
Vaccarino, presidente della Cna,
che ieri è ha chiesto nuovamente
l'abolizione dello split payment.
«Gli ultimi dati ufficiali sull'Iva
mettono pienamente in luce i
danni e le distorsioni che lo split
payment sta creando alla liquidità
delle imprese, soprattutto quelle
più piccole», afferma Vaccarino,
«parliamo di un gettito che,
secondo le nostre stime, nel 2016
sarà molto vicino ai 16 miliardi di
euro. È scontato che l'80% di
questa cifra dovrà essere restituita
alle imprese, con le modalità della
compensazione o attraverso il
rimborso. Ma non possiamo
nasconderei, sulla base
dell'esperienza di
PROFESSIONISTI
ogni giorno, che i tempi dei
Daniele Vaccarino
rimborsi sono sempre lunghi,
nonostante gli obblighi assunti
con l'Europa». Si ricorda che il
meccanismo dello split
payment, introdotto dalla legge
n. 190/2014 e operativo dal 1°
gennaio 2015, pone a carico
delle p.a. il versamento dell'Iva
relativa a forniture effettuate da
privati nei confronti degli enti.
L'istituto implementato
dall'Italia, che ha incassato l'ok
dell'Ue, è finalizzato quindi a
eliminare la «perdita»
dell'imposta dovuta ai diversi
passaggi tra il committente
pubblico e l'operatore privato.
Un buco finanziario che,
secondo la relazione tecnica
alla legge di stabilità 2015, in
passato costava all'erario tra i
741 e 1.235 milioni di euro
ogni anno. Lo split payment
dovrebbe consentire di
recuperare a regime 988
milioni di euro all'anno. Con
l'effetto collaterale, rileva Cna,
di mettere in
ginocchio l'equilibrio finanziario
a breve termine delle imprese,
costringendole a ricorrere al più
oneroso canale bancario. «Come
abbiamo denunciato più volte»,
conclude Vaccarino,
«quest'anticipazione obbligata
dell'Iva non
ha senso, ha solo il risultato certo
di mandare le imprese in crisi di
liquidità e di incrementarne le
difficoltà. C'è una sola cosa da
fare per disinnescare questa
mina: abolire subito lo split
payment». ———Riproduzione
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Uannuncio del commissario alla fiscalità Pierre Moscovici al
Parlamento europeo Società, base comune Ue sprint È in arrivo la
direttiva sull'imponibile delle imprese
DI DOMENICO MOROSINI Nel
2016 una nuova tassazione per le
società Ue. Lo ha confermato il
commissario alla fiscalità, Pierre
Moscovici, intervenendo lunedì,
di fronte alla commissione fiscale
speciale del Parlamento Ue, sul
tax ruling. «Abbiamo un
problema serio con l'evasione
fiscale e la mancanza di
trasparenza. Troppe persone
hanno ha sottolineato Moscovici.
I deputati della maggior parte dei
gruppi politici hanno invitato il
commissario ad andare anche
oltre i recenti accordi in seno
all'Ocse e G20 contro l'erosione
base imponibile e spostamento
profitto (Beps). Progetto Beps.
Entro gennaio, secondo l'agenda
annunciata da Moscovici arriverà
il pacchetto di misure di contrasto
all'evasione. Il pacchetto,
secondo il commissario è da
considerare come pietra angolare
del suo lavoro nei prossimi mesi.
In esso saranno incluse proposte
giuridiche e non giuridiche
concentrandosi sia sui rapporti di
diritto interno (Ue) sia con i paesi
terzi. Moscovici ha anche
ricordato il pacchetto trasparenza
fiscale e il piano d'azione per le
iniziative di tassazione delle
imprese, che sono già in corso.
Egli ha tuttavia rilevato le
difficoltà che il Consiglio dei
ministri Ue potrà avere nel
raggiungere l'accordo su misure
così ambiziose, in quanto è
prevista l'unanimità come regola
per la fiscalità e alcuni stati
membri stanno mostrando
resistenza. La base imponibile
consolidata comune per le società
base in due fasi.La Commissione
è a favore di una base comune
consolidata per l'imposta sulle
società (Ccctb), ma sta adottando
un approccio in due tempi. Il
consolidamento dovrebbe seguire
nella fase due, ha detto
Moscovici, aggiungendo che
«Inizieremo con la direttiva anti
Beps alla fine di gennaio, per
questo abbiamo già
PROFESSIONISTI
un accordo a livello di G20 e
l'Ocse». II reporting paese per
paese. Per quanto riguarda la
raccomandazione del Parlamento
che la rendicontazione paese per
paese dei profitti realizzati,
imposte pagate e sovvenzioni
ricevute dalle multinazionali
dovrebbero essere rese
obbligatorie e pubbliche,
Moscovici ha detto che la
valutazione d'impatto per una
tale misura è in corso e che si
arriverà a delle proposte,
probabilmente nella primavera del 2017, insieme con i suoi
colleghi di Jonathan Hill e Vera Jourova. Ha tuttavia avvertito
che una tale misura non dovrebbe comportare effetti negativi
sulla concorrenza per le imprese con sede nell'Ue. Aiuti di stato
in paesi Benelux. Facendo riferimento alle decisioni prese dal
commissario concorrenza Margrethe Vestager sugli aiuti di stato
in Lussemburgo (Fiat), Paesi Bassi (Starbucks) e Belgio
(schema «profitto Eccesso»), molti deputati hanno sollecitato
che l'imposta che gli stati dovranno recuperare dalle società non
dovrebbe andare agli stessi paesi « colpevoli», ma altrove, come
in altri casi di concorrenza. L'aliquota fiscale effettiva minima.
Molti deputati hanno chiesto una posizione al commissario alla
fiscalità, Moscovici, sulla fattibilità di un tax rate effettivo
minimo, ma così come il ministro delle finanze lussemburghese
Pierre Gramegna, Moscovici ha sottolineato che la discussione
sul punto in seno al Consiglio è difficile.
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Agevolazioni. Alle 12 apre lo sportello telematico peri finanziamenti a tasso zero per giovani e donne
Nuove imprese, domande da oggi
ROMA v < Apre oggi, alle 12, lo sportello
telematico per i finanziamenti a tasso zero
destinati a nuove imprese. L'agevolazione, per
la quale sono disponibili complessivamente 50
milioni, si rivolge a giovani con meno di 35
anni e alle donne che avviano una micro o
piccola impresa. La domanda si presenta solo
online, sulla piattaforma informatica del
soggetto gestore Invitalia. Il primo passo è
dunque quello di registrarsi ai servizi online di
Invitalia per poi compilare direttamente in rete
la domanda nell'area riservata, caricare il
business pian e la documentazione da allegare.
«Nuove imprese a tasso zero» è la misura che
sostituisce il vecchio regime
dell'Autoimprenditorialità e prevede
finanziamenti a tasso zero, che possono coprire
fino al 75% delle spese totali e con re
tempi di istruttoria saranno
contenuti in 60 giorni. Invitalia
ricorda che «Nuove imprese a
tasso zero» non è tecnicamente un
bando: quindi non ci sono
scadenze, né graduatorie e le
domande vengono valutate in
base all'ordine cronologico di
arrivo, fino ad esaurimento fondi.
Dopo la verifica formale, è
previsto un esame di merito che
comprende anche un colloquio
con gli esperti della società
controllata dal Tesoro. Ci sono
alcune "regole di ingaggio" da
tenere presenti per avere
maggiori chance di andare
avanti. Sul sito di Invitalia, nella
sezione "presenta la domanda",
si può utilizzare lo schema per
elaborare un piano d'impresa
dettagliato. Innanzitutto, va
verificata la copertura
finanziaria tenendo presente che
il 25% delle spese e il valore
dell'Iva (non agevolabile) dovrà
comunque essere sostenuto con
fondi propri o con un prestito a
tassi normali. Determinante, per
stituzione che deve avvenire entro chi supererà la prima selezione,
8 anni. Si rivolge a imprese
sarà la fase del colloquio con gli
costituite in forma societaria da
esperti, al quale dovranno
non più di 12 mesi, comprese le
partecipare le persone con ruoli
coop, la cui compagine societaria strategici nella gestione
sia composta per oltre metà dei
dell'impresa. Se anche l'ultimo
soci e delle rispettive quote da
passaggio sarà superato, dopo la
giovani tra 18 635 anni e/o da
comunicazione dell'ammissione
donalle agevolazioni ci saranno 20
giorni pr presentare i documenti
FINO A 1,5 MILIONI L'aiuto
necessari alla stipula del
può coprire fino al 75% delle
contratto di finanziamento. C.Fo.
spese totali La restituzione deve
L'anticipazione La
circolare La corsa alle
agevolazioni per le
«imprese a tasso zero»
inizia oggi. SulSole 24
Ore del 13 ottobre
scorso la circolare
75445 con la quale il
ministero dello
Sviluppo economico
aveva fissato il termine
per la presentazione
delle domande e dato i
primi chiarimenti
sulquadro normativo
del nuovo bonus da 50
milioni dedicato alle
donneeagli under 35
avvenire entro 8 anni
ne. Possono concorrere anche
le società non ancora formate
purché la costituzione, da
parte di sole persone fisiche,
avvenga entro 45 giorni
dall'ammissione al beneficio.
Possono essere finanziati
programmi d'investimento
non superiori a 1,5 milioni da
realizzare entro due anni.
Quanto alle spese ammissibili,
includono suolo aziendale (nel
limite del 10% del programma
fabbricati (40% per industria,
artigianato, commercio,
servizi, innovazione sociale;
70% per turismo), macchinari
e impianti (100%), brevetti,
formazione e consulenze
specialistiche (5%). Le
domande dovranno essere
firmate digitalmente e i
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Reddito di impresa. Le novità in vigore a partire dal periodo d'imposta 2016
Soprawenienze attive, tutte le modifiche ai raggi x
Angelo D'Ugo Alessandro Germani
< L'articoloi3commailettera a) del
decreto legislativo numero 147/15
ha modificato la disciplina delle
soprawenienze attive ai sensi
dell'articolo 88 del Testo unico delle
imposte sui redditi (Tuir) con
decorrenza dal periodo di imposta
2016 prevedendo: • l'intassabilità
dei soli versamenti a fondo perduto
o in conto capitale (comma 4); • la
tassazione della rinuncia dei soci ai
crediti per la parte che eccede il
relativo valore fiscale (comma 4bis); • la modifica della disciplina
delle riduzioni dei debiti in sede di
procedure concorsuali (comma 4ter). La rinuncia del socio al credito
comporterà quindi: •
lanonimponibilitàperlasocietà della
soprawenienza attiva da
conversione del debito in equity nel
limite del valore fiscale in capo al
socio del credito rinunciato; •
l'incremento del costo fiscale della
partecipazione del socio nel limite
di quello del credito rinunciato
(articolo 94, comma 6 del Tuir). I
comportamenti Come chiarito dal
nuovo principio Oic (Organismo
italiano contabilità) 28, la rinuncia
riguarda sia i crediti finanziari sia
quelli commerciali, purché risulti da
unatto formale da cui si evinca,
inequivocabilmente, la volontà di
patrimonializzare la partecipata.
Questa dovrà effettuare una
variazione in aumento pari alla
differenza fra il valore nominale del
credito e: • il costo fiscal e, in caso
di rettifica ai sensi dell'articolo 106
o 101 del Tuir; • il corrispettivo
pagato, in caso di acquisto del
credito ad un valore inferiore al
nominale. Invece, in caso di
svalutazione tassata, il costo fiscale
coinciderà sempre con il valo
re nominale del credito e la
successiva rinuncia del socio
non determinerà alcuna
soprawenienza attiva
imponibile sulla partecipata.
PROFESSIONISTI
Il socio, con dichiarazione
sostitutiva di atto notorio,
dovrà comunicare alla
partecipata il valore fiscale del
credito. In assenza di tale
comunicazione lo stesso è
assunto pari a zero, generando
per l'intera rinuncia una
soprawenienza attiva
integralmente tassata in capo
alla società. La relazione
ministeriale al provvedimento
ha chiarito che questa
modifica equipara il regime
dell'acquisto del credito a
sconto e la successiva rinuncia
da parte del socio all'ipotesi di
apporto di somme alla società
partecipata e definizione a
saldo e stralcio del debito di
quest'ultima con il creditore
terzo in quanto entrambe le
operazioni vengono ad essere
ora tassate. Queste
disposizioni si applicano
anche ai casi di conversione
del credito in partecipazioni,
ove il valore fiscale delle
stesse equivarrà a quello del
credito convcrtito, al netto
delle perdite rilevate al
momento della conversione.
Le ricadute Per il principio di
derivazione dal bilancio le
novità non si estendono
all'Irap e le società debitrici
che in base all'Oic 28
contabilizzano la rinuncia
nell'equity, senza transito da
conto economico, non
dovranno effettuare alcuna
variazione in aumento.
Controverso risulta, invece, il
coordinamento fra l'articolo
94, comma 6 del Tuir, per il
quale la rinuncia al credito
effettuata con finalità di
sostegno alla partecipata è
indeducibile, incrementando il
costo della partecipazione, e
l'articolo 101 comma 5 del
Tuir, in quanto la
cancellazione del credito può
integrare gli elementi certi e
precisi per de
significativa e ricorrendo gli
elementi certi e precisi, la
perdita su crediti di natura
commerciale potrebbe essere
considerata deducibile, a fronte
di una soprawenienza attiva
tassata in capo alla società, fatta
salva la possibilità per il fisco di
sindacare le perdite da
operazioni infragruppo che
celano atti di liberalità
(circolare dell'agenzia delle
Entrate 2Ó/E/13). Le procedure
concorsuali Le novità impattano
anche sulle procedure
concorsuali. Le riduzioni dei
debiti, infatti, non costituiscono
soprawenienza attiva nelle
seguenti procedure liquidatorie:
• concordato fallimentare e
preventivo liquidatorio ; •
procedure estere equivalenti in
Stati con scambio di
informazioni. Nelle procedure
risanatorie, invece (concordato
in continuità, accordo di
ristrutturazione dei debiti, piano
attestato o procedure estere
equivalenti), le riduzioni dei
debiti non costituiscono
soprawenienza attiva per la
parte che eccede le perdite,
pregresse e di periodo,
comprese quelle trasferite al
consolidato, senza considerare
il limite dell'So per cento e gli
interessi passivi e oneri ai sensi
dell'articolo 96 comma 4 del
Tuir. Queste disposizioni si
applicano anche alle rinunce dei
soci. Pertanto il meccanismo di
calcolo delle soprawenienze
previsto per le procedure
concorsuali opera anche per le
rinunce effettuate nell'ambito di
tali procedure.
durre la perdita. Infatti, anche la
rinuncia a crediti commerciali
con finalità finanziaria
dovrebbe comportare
l'applicazione dell'articolo 94
del Testo unico delle imposte
sui redditi, senza possibilità di
deduzione. Viceversa, in
presenza di una partecipazione
non
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INGIUNZIONE AFFITTO
Contro il decreto solo con
citazione L'opposizione a
decreto ingiuntivo emesso in
relazione al mancato
pagamento di canoni di
affitto di azienda, come tale
soggetta al rito delle
locazioni, e ammissibile se
introdotta con citazione Corte
di cassazione, Sezione VI-3,
ordinanza n 60 depositata il
7gennaio 2016
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CORTE iil CASSAZIOM'Falso in
bilancio, le valutazoni non sono
sparite di scena __ DeAngelis a pag
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SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE Falso in bilancio, valutazioni ancora in campo
II riferimento ai fatti materiali e l'espunzione dalla nuova veste delPart. 2621 c.c. della locuzione «ancorché oggetto di
valutazione» non vale a escludere la rilevanza penale delle valutazioni nel nuovo reato di falso in bilancio. Quando i fatti
materiali, anche attraverso valutazioni, violino parametri di stima normativamente determinati o comunque tecnicamente
indiscussi anche i non corretti criteri valutativi possono determinare il reato de quo. È quanto asserisce la Cassazione con
sentenza 12 novembre 2015 (RG 23955/2015) depositata ieri e registrata con n. 890/2016 depositata ieri. Il precedente
orientamento della Cassazione. La quinta sezione della Cassazione torna a esprimersi sul falso in bilancio con la decisione
in commento. Le motivazioni di tale pronuncia (di cui fino ad oggi era nota solo la massima), erano particolarmente attese,
in quanto la Suprema corte contraddice quanto precedentemente affermato con la sentenza 16/6/2015 (dep.30/7/15), n.
33774. In essa, infatti, a seguito della novella subita dall'ari. 2621, c.c. attraverso la legge n. 69/2015, era sancita
l'irrilevanza penale delle valutazioni nella configurazione del nuovo reato di falso in bilancio, che prevede la punibilità dei
«fatti materiali non rispondenti» al vero, ma non fa più riferimento alla circostanza che gli stessi possano anche derivare da
valutazioni. Da ciò scaturiva, secondo la pronuncia n. 33774, l'irrilevanza delle valutazioni ai fini della configurazione del
reato. H nuovo orientamento della Cassazione. Di avviso diametralmente opposto la sentenza n. 890/2016 che prende a
riferimento l'indebita valutazione di crediti a valore nominale senza tener conto di una rilevante quantità di crediti incagliati
e quindi non tenendo minimamente nota del presumibile valore di realizzo. In merit» a tale circostanza, la Cassazione,
fornisce una nuova chiave di lettura dell'ari. 2621 c.c., ritenendo che la rimozione dal testo previgente della locuzione «
ancorché oggetto di valutazioni» non possa, di per sé, assumere alcuna decisiva rilevanza. Quella in esame, infatti, è tipica
proposizione «concessiva» introdotta da congiunzione (ancorché) notoriamente equipollente ad altre tipiche e similari
(sebbene, benché, quantunque, anche se, et similia). «Ed è risaputo che una proposizione siffatta ha finalità ancillare,
meramente esplicativa e chiarificatrice del nucleo sostanziale della proposizione principale. Nel caso di specie, il suo
precipuo significato si coglie in funzione della precisazione, ritenuta opportuna onde fugare possibili dubbi (agitati in sede
interpretativa), che nei fatti materiali oggetto di esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sodali
dirette ai soci o al pubblico, sono da intendersi ricompresi anche quelli oggetto di valutazione», si legge in sentenza. La
qualificazione materiale si riconnette, secondo altro passaggio della motivazione, al concetto tecnico di materialità o
«materiality» che gli economisti anglo-americani hanno adottato come criterio fondamentale di redazione del bilancio di
esercizio e della revisione. Per questa via il termine «materialità» «... è sostanzialmente sinonimo di essenzialità, nel senso
che nella redazione del bilancio, devono trovare ingresso ed essere valutati solo dati informativi essenziali ai fini
dell'informazione, restandone al di fuori tutti i profili marginali e secondari...». In definitiva, il principio della «materialità»
è strettamente correlato, secondo la Cassazione a quello della «true and far wiew» che è stato tradotto dal nostro legislatore
dall'articolo 2423 c.c. con l'espressione « rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed
economica della società e del risultato economico di esercizio». Spetterà al giudice valutare se i fatti materiali, anche
eventualmente dipendenti da valutazioni, risultino rilevanti ai fini del reato di cui al 2621 c.c. Luciano De Angelis
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se all'estero, dall'accesso alle facoltà a numero chiuso fino alle abilitazione professionali sono molteplici: di recente la
Cassazione ha escluso gli abogados, abilitati in Spagna a difendere magistrature superiori, dalla difesa nelle aule del
Consiglio di Stato e della Cassazione (n. 25210/2015). Per l'albo degli ingegneri, anni or sono la C orte di giustizia (29
gennaio 2009, C-3ii) ha escluso l'iscrivibilità di un ingegnere meccanico laureatosi con titolo triennale, che aveva chiesto in
Spagna al ministero dell'Educazione e delle Scienze l'omologazione del titolo di studio italiano, at-L'economista spagnolo
non è un commercialista Cassazione. I giudici sottolineano che una scadenza amministrativa non può estendersi al processo
tributario Consiglio di Stato. Il titolo non ha effetti in Italia L'economista spagnolo non è un commercialista Guglielmo
Saporito Strada sbarrata per gli economisti spagnoli, nell'accesso all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili: lo
sottolinea il Consiglio di Stato con la sentenza 8 gennaio 2016 n. 32. Un aspirante dottore commercialista, laureatosi in Italia,
aveva chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "economista", conseguito in Spagna, per potersi iscrivere all'albo
dei dottori commercialisti ed esperti contabili in Italia. In Spagna, l'economista non deve aver superato né tirocinio né esame
di abilitazione e nemmeno dimostrare una specifica formazione professionale post-laurea. Sulla base di queste circostanze, il
Consiglio di Stato ha sbarrato la strada al professionista, sottolineando che la direttiva comunitaria 2005/367 Ce (decreto
legislativo 206 del 2007), in tema di riconoscimento di titoli professionali, impedisce l'ingresso automatico in un albo
nazionale. Infatti, il riconoscimento di titoli di studio non basta per l'iscrizione all'albo qualora si intenda ottenere
l'attribuzione di uno status per il quale l'ordinamento nazionale richieda un esame o una formazione professionale specifica,
ulteriore rispetto al diploma di laurea. Proprio perché il titolo di economista posseduto dal ricorrente risultava conseguibile in
Spagna sulla base della semplice laurea, senza necessità né di esame di abilitazione né di ulteriore formazione professionale,
si è escluso che detto titolo bastasse per iscriversi in Italia all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. La
suggestione di vie traver L'economista spagnolo non è un commercialista Guglielmo Saporito Strada sbarrata per gli
economisti spagnoli, nell'accesso all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili: lo sottolinea il Consiglio di Stato con
la sentenza 8 gennaio 2016 n. 32. Un aspirante dottore commercialista, laureatosi in Italia, aveva chiesto il riconoscimento del
titolo professionale di "economista", conseguito in Spagna, per potersi iscrivere all'albo dei dottori commercialisti ed esperti
contabili in Italia. In Spagna, l'economista non deve aver superato né tirocinio né esame di abilitazione e nemmeno
dimostrare una specifica formazione professionale post-laurea. Sulla base di queste circostanze, il Consiglio di Stato ha
sbarrato la strada al professionista, sottolineando che la direttiva comunitaria 2005/367 Ce (decreto legislativo 206 del 2007),
in tema di riconoscimento di titoli professionali, impedisce l'ingresso automatico in un albo nazionale. Infatti, il
riconoscimento di titoli di studio non basta per l'iscrizione all'albo qualora si intenda ottenere l'attribuzione di uno status per il
quale l'ordinamento nazionale richieda un esame o una formazione professionale specifica, ulteriore rispetto al diploma di
laurea. Proprio perché il titolo di economista posseduto dal ricorrente risultava conseguibile in Spagna sulla base della
semplice laurea, senza necessità né di esame di abilitazione né di ulteriore formazione professionale, si è escluso che detto
titolo bastasse per iscriversi in Italia all'albo dei dottori commercialisti e degli se all'estero, dall'accesso alle facoltà a numero
chiuso fino alle abilitazione professionali sono molteplici: di recente la Cassazione ha escluso gli abogados, abilitati in
Spagna a difendere magistrature superiori, dalla difesa nelle aule del Consiglio di Stato e della Cassazione (n. 25210/2015).
Per l'albo degli ingegneri, anni or sono la C orte di giustizia (29 gennaio 2009, C-3ii) ha escluso l'iscrivibilità di un ingegnere
meccanico laureatosi con titolo triennale, che aveva chiesto in Spagna al ministero dell'Educazione e delle Scienze
l'omologazione del titolo di studio italiano, at-STRADA SBARRATA Nella sentenza si sottolinea che la direttiva
comunitaria impedisce l'ingresso automatico in un albo nazionale esperti contabili. La suggestione di vie traver L'economista
spagnolo non è un commercialista Guglielmo Saporito Strada sbarr tivando una procedura di due fasi: dapprima vedersi
riconosciuta l'equivalenza della laurea triennale italiana al titolo universitario spagnolo di ingegnere tecnico industriale,
specialità meccanica. Successivamente, l'interessato aveva chiesto di ottenere in Italia, senza aver sostenuto l'esame di Stato,
l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere. La Corte di giustizia ha escluso la possibilità di iscrizione all'albo
per carenza della formazione prevista dal sistema italiano di istruzione, dando peso alla carenza di un esame e di
un'esperienza professionale acquisita in uno Stato dell'Unione. ta per gli economisti spagnoli, nell'accesso all'albo dei dottori
commercialisti ed esperti contabili: lo sottolinea il Consiglio di Stato con la sentenza 8 gennaio 2016 n. 32. Un aspirante
dottore commercialista, laureatosi in Italia, aveva chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "economista",
conseguito in Spagna, per potersi iscrivere all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili in Italia. In Spagna,
l'economista non deve aver superato né tirocinio né esame di abilitazione e nemmeno dimostrare una specifica formazione
professionale post-laurea. Sulla base di queste circostanze, il ©RIPRODUZIONE RISERVATA Consiglio di Stato ha s
...L'appello è manifestamente fondato... 7... Infatti, come correttamenteevidenziatodalla difesa erariale, la direttiva
comunitaria 2005/36/CEsulla basedellaquale l'odierno appellato ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo professionale
conseguitoin Spagna, è costantemente interpretata dallestesseistituzioni europee nel senso di non consentire l'automatico
riconoscimento di titoli conseguiti in altro Statodell'Unione, qualora qu estasia richiestoalfine di ottenere l'attribuzione di un
titolo perilquale l'ordinamento nazionale richiede un esame o una formazione professionale specifica, ulteriore
rispettoaldiplomadi laurea. Orbene, non risulta contestato che il titolo di "economista" possedutodall'originarioricorrente
risulta conseguibilein Spagna sulla basedella semplice laurea, senza necessità né di esamedi abilitazione né di alcuna ulteriore
formazione professionale: ne discende in modo pressoché vincolato l'impossibilità chetale titolo possa consenti rein Italia
l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (per la quale, come è noto, nel nostro ordinamento non
è sufficiente il mero possesso del 8. Alla luce dei superiori rilievi, s'impone la riforma della sentenza appellata con la
conseguente reiezione del ricorso di primo grado. Pqm IlConsiglio di Statoin sede definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respingeilricorsodi primogrado.
arrato la strada al professionista, sottolineando che la direttiva comunitaria 2005/367 Ce (decreto legislativo 206 del 2007), in
tema di riconoscimento di titoli professionali, impedisce l'ingresso automatico in un albo nazionale. Infatti, il riconoscimento
di titoli di studio non basta per l'iscrizione all'albo qualora si intenda ottenere l'attribuzione di uno status per il quale
l'ordinamento nazionale richieda un esame o una formazione professionale specifica, ulteriore rispetto al diploma di laurea.
Proprio perché il titolo di economista posseduto dal ricorrente risultava conseguibile in Spagna sulla base della semplice
laurea, senza necessità né di esame di abilitazione né di ulteriore formazione professionale, si è escluso che detto titolo
bastasse per iscriversi in Italia all'albo dei dottori commercialisti e degli se all'estero, dall'accesso alle facoltà a numero chiuso
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difendere magistrature superiori, dalla difesa nelle aule del Consiglio di Stato e della Cassazione (n. 25210/2015). Per l'albo
degli ingegneri, anni or sono la C orte di giustizia (29 gennaio 2009, C-3ii) ha escluso l'iscrivibilità di un ingegnere
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Cassa ragionieri guarda
al futuro
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Sicurezza previdenziale e solidità per la
Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri.
Queste le colonne portanti del forum «U
futuro previdenziale degli esperti contabili»
che si terrà domani a partire dalle 10.30
presso la Sala Cristallo dell'Hotel Nazionale
in piazza Montecitorio 131 a Roma. «Con
l'approvazione della legge di stabilità gli
esperti contabili saranno ammessi di diritto
nella Cassa di previdenza dei ragionieri
permettendo il raggiungimento di due grandi
risultati: da una parte, la consegna a questi
professionisti della sicurezza previdenziale;
dall'altra», ha sottolineato Luigi Pagliuca,
presidente della Cassa nazionale di
previdenza dei ragionieri, «una rinnovata
solidità alla Cnpr, che passa da una
proiezione di stabilità a 30 anni (così come da
norma vigente) a una a 50 anni, prevista dalla
legge Fornero». Al forum interverranno
Massimo Cassano, sottosegretario al
ministero del lavoro; Lello Di Gioia,
presidente della commissione parlamentare di
controllo sull'attività degli enti gestori di
previdenza e assistenza; Francesco Marinello,
presidente commissione ambiente del senato;
Maria Spilabotte, vicepresidente
commissione lavoro del senato; Giuseppe
Galati, membro della commissione bilancio
della camera; Colomba Mongiello, membro
della commissione parlamentare di controllo
sull'attività degli enti gestori; Alberto Oliveti,
presidente Adepp; Davide Di Russo,
vicepresidente Consiglio nazionale dottori
commercialisti ed esperti contabili; Marco
Cuchel, presidente Associazione nazionale
commercialisti; Giuseppe Diretto, presidente
Unione nazionale commercialisti ed esperti
contabili; Marco Micocci, professore
ordinario di matematica finanziaria.
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CONSULENTI DEL LAVORO
L'Enpacl si allinea alle direttive
Anac È online sul sito
delPEnpacl, l'Ente di previdenza
dei Consulenti del lavoro, la
nuova sezione «Amministrazione
trasparente», attraverso la quale è
possibile conoscere come
vengono utilizzati i contributi
degli iscritti, i rendimenti del
patrimonio e i costi
amministrativi e di gestione,
secondo quanto previsto dalla
determinazione n. 8 del 17 giugno
2015, approvata dall'Autorità
nazionale anticorruzione (Anac).
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Online costi, contributi e rendimenti patrimoniali
Enpacl trasparente Via alle misure volute dalTAnac
ha creato un'apposita sezione sul proprio sito internet denominata «Amministrazione si legge nella nota, «vi si trovano i
bilanci preventivi e consuntivi nonché i bilanci tecnici, l'organigramma e i relativi curricula del personale interno, le
indennità del consiglio di amministrazione, gli incarichi conferiti a consulenti esterni e tanto altro ancora». Inoltre, come già
rilevato da ItahaOggi nel corso dei mesi precedenti, quasi tutte le Casse sono state richiamate all'ordine^ dall'Anac per ' n ^
l'adozione del «modello 231» di organizzazione e gestione. Si tratta di un modello LU Ente nazionale di * previdenza dei
Consulenti del lavoro taglia il traguardo dell'operazione trasparenza. È stata, infatti, portata a compimento la procedura che
permetterà a chiunque di sapere come vengono utilizzati i contributi degli iscritti, i rendimenti del patrimonio e tutti costi
sostenuti. Ad annunciarlo, tramite una nota, lo stesso ente di previdenza guidato da Alessandro Visparelli. L'Enpacl è quindi
tra le prime Casse di previdenza a mettersi in regola con quanto previsto dalla Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015,
approvata dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) guidata da Raffaele Cantone. Benché non obbligati a livello
normativo, infatti, per l'Anac gli enti di previdenza svolgono delle attività di interesse generale e quindi anche loro devono
attivarsi per prevenire i fenomeni di corruzione (si veda ItaliaOggi del 6 novembre 2015). E, in linea con quanto previsto,
l'ente LU Ente nazionale di * previdenza dei Consulenti del lavoro taglia il traguardo dell'operazione trasparenza. È stata,
infatti, portata a compimento la procedura che permetterà a chiunque di sapere come vengono utilizzati i contributi degli
iscritti, i rendimenti del patrimonio e tutti costi sostenuti. Ad annunciarlo, tramite una nota, lo stesso ente di previdenza
guidato da Alessandro Visparelli. L'Enpacl è quindi tra le prime Casse di previdenza a mettersi in regola con quanto previsto
dalla Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, approvata dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) guidata da Raffaele
Cantone. Benché non obbligati a livello normativo, infatti, per l'Anac gli enti di previdenza svolgono delle attività di
interesse generale e quindi anche loro devono attivarsi per prevenire i fenomeni di corruzione (si veda ItaliaOggi del 6
novembre 2015). E, in linea con quanto previsto, l'ente di organizzazione e gestione, già utilizzato dalle più grandi società,
volto a individuare i responsabili dei procedimenti amministrativi interni e quindi a prevenire la corruzione di dirigenti e
amministratori. Richiamo, però, dal quale è stato tenuto esente l'Enpacl dato che è stato il primo ente di previdenza a
adottare, sin dal 2010, il «modello 231» di prevenzione dei rischi da reato. Nel corso del 2015, inoltre, l'ente di previdenza
guidato da Alessandro Visparelli ha portato a termine anche la certificazione SA8000 (Social accontability), che va ad
aggiungersi al Sistema I qualità ISO9000. La norma identifica uno standard internazionale di certificazione redatto dal
Cepaa (Council of economical priorities accreditation agency) e volto a certificare alcuni aspetti della gestione aziendale
attinenti alla responsabilità sociale d'impresa. LU Ente nazionale di * previdenza dei Consulenti del lavoro taglia il
traguardo dell'operazione trasparenza. È stata, infatti, portata a compimento la procedura che permetterà a chiunque di
sapere come vengono utilizzati i contributi degli iscritti, i rendimenti del patrimonio e tutti costi sostenuti. Ad annunciarlo,
tramite una nota, lo stesso ente di previdenza guidato da Alessandro Visparelli. L'Enpacl è quindi tra le prime Casse di
previdenza a mettersi in regola con quanto previsto dalla Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, approvata dall'Autorità
nazionale anticorruzione (Anac) guidata da Raffaele Cantone. Benché non obbligati a livello normativo, infatti, per l'Anac
gli enti di previdenza svolgono delle attività di interesse generale e quindi anche loro devono attivarsi per prevenire i
fenomeni di corruzione (si veda ItaliaOggi del
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Licenziamenti. Per la Cassazione il concetto d'immediatezza va rapportato alla complessità dei rilievi addebitati
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Per la contestazione termini «relativi»
Giuseppe Bulgarini d'Elei
Nell'ambito di un procedimento
disciplinare il concetto
d'immediatezza della contestazione
va inteso in senso relativo e non
assoluto. Lo ha affermato la
Cassazioneconlasentenza28i/i6,
rimarcando che un intervallo
temporale anche rilevante tra il
compimento degli addebiti e
l'esercizio del potere disciplinare
può giustificarsi in presenza di
un'organizzazione aziendale
complessa e della necessità di
completare le indagini ispettive.
Ripercorrendo un insegnamento
espresso in precedenti decisioni, la
Corte ha segnalato che il
seguito degli accertamenti interni,
era venuto a conoscenza delle
condotte inadempienti del
dipendente (un negligente presidio
delle procedure di controllo
interne che aveva consentito al
vicedirettore dell'Ufficio la
sottrazione di denaro). L'azione
disciplinare si era poi conclusa
con un licenziamento per giusta
causa. Il direttore di filiale, che in
primo e in secondo grado era
risultato soccombente, aveva
impugnato la sentenza d'appello
sul presupposto, tra gli altri, che
l'azione disciplinare era stata
proposta tardivamente. A
supporto di questa conclusione, la
difesa del diret
principio di tempestività
dell'azione disciplinare va messo
in relazione con il tempo
necessario al datore per acquisire
una compiuta e meditata
conoscenza dei fatti oggetto di
addebito, nonché della loro
riconducibilità al lavoratore.
Rimarca la Cassazione, a questo
proposito, che laregolaper cui
l'esercizio del potere disciplinare
deve essere ravvicinato rispetto
alla conoscenza dei fatti risponde
all'esigenza, da un lato, di
garantire al lavoratore l'effettivo
esercizio del diritto di difesa e,
dall'altro, di tutelare il legittimo
affidamento del medesimo
dipendente, in presenza di un
ritardo
nella contestazione, sulla
mancanza di rilievo disciplinare
attribuito dal datore alla condotta
inadempiente. In questo contesto,
ad avviso della Cassazione, il
criterio dell'immediatezza va
inteso in senso relativo e
direttamente rapportato agli
accertamenti che il datore deve
compiere per avere un quadro
preciso dei fatti passibili di
censura disciplinare e delle
relative responsabilità. Nel caso in
esame il dipendente, direttore di
un Ufficio postale, aveva ricevuto
una lettera di contestazione
disciplinare a distanza di oltre sette
mesi dalla data in cui il datore di
lavoro, Poste Italiane, a
tore aveva evidenziata che il
contenuto della contestazione
disciplinare era essenzialmente la
trasposizione degli addebiti già
operata nella relazione interna
consegnata a Poste Italiane. La
Cassazione non ha condiviso
questa tesi e ha rimarcato che,
alla luce delle dimensioni
aziendali e della necessità di
completamento dell'indagine
ispettiva, di cui la relazione in
terna non costituiva il passaggio
conclusivo, il lasso temporale
intercorso risultava
assolutamente compatibile e non
aveva pregiudicato il diritto di
difesa del lavora tore, né aveva
indotto il dipendente a ritenere
che il datore avesse deciso di
soprassedere dall'azione
disciplinare.
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la convalida attraverso una speciale procedura da eseguire presso le Dti o i centri per l'impiego o, in alternativa, attraverso la
sottoscrizione di apposita dichiarazione da parte del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di cessazione del rapporto di
lavoro trasmessa al centro per l'impiego. Conl'ultimo decreto semplificazioni (articolo 26 del Digs 151/2015), è stata sentita
l'esigenza di intervenire nuovamente, rendendo però più formale e pesante l'obbligo della convalida attraverso la
riproposizione di quel modulo elettronico che nel 2007 era fallito. Dal 12 marzo dimissioni e risoluzioni solo online Corte
diritti dell'uomo. Possibile un'ingerenza di portata limitata - II lavoratore era poi Stato licenziatoAdempimenti. Aregime la
procedura prevista dal Jobs act per evitare gli abusi Dal 12 marzo dimissioni e risoluzioni solo online Nevio Bianchi Barbara
Massara Dal 12 marzo le dimissioni e la risoluzione consensuale sono efficaci solo se comunicate per via telematica. Con la
pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, viene definita la nuova ennesima
procedura con cui le dimissioni, ma anche le risoluzioni consensuali, per essere valide devono essere comunicate
telematicamente al datore di lavoro e alla dirczione territoriale del Lavoro, attraverso il sito del governo (www. lavoro.gov.it Cliclavoro). L'articolo 26 del Digs 151/2015, che ha previsto la nuova procedura "telematica" di convalida, stabilisce infatti
che quest'ultima entri a regime dal 60° giorno successivo all'entrata in vigore del decreto ministeriale, avvenuta il 12 gennaio
2016. Le nuove regole non sono applicabili, per previsione di legge, al lavoro domestico, alle dimissioni/risoluzioni
intervenute nelle sedi protette (sede sindacale, Dti o commissione di certificazione) nonché alle dimissioni/ risoluzioni delle
lavoratrici madri già obbligate alla convalida in base all'articolo 55, comma 4, del Digs 151/2001. Per contrastare il fenomeno
delle dimissioni in bianco, che evidentemente risulta in Italia ancora sentito, il legislatore del 2007 (legge 188/2007) aveva
tentato di introdurre l'obbligo della forma scritta attraverso la previsione di un apposito modulo ministeriale, ma questo
tentativo era fallito prima di nascere con la relativa abrogazione da parte della legge 133/2008. Successivamente la riforma
Fornero, e in particolare l'articolo 4, commi 17-23, ha introdotto dal 18 luglio 2O12 l'obbligo del Dal 12 marzo dimissioni e
risoluzioni solo online Nevio Bianchi Barbara Massara Dal 12 marzo le dimissioni e la risoluzione consensuale sono efficaci
solo se comunicate per via telematica. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto ministeriale del 15 dicembre
2015, viene definita la nuova ennesima procedura con cui le dimissioni, ma anche le risoluzioni consensuali, per essere valide
devono essere comunicate telematicamente al datore di lavoro e alla dirczione territoriale del Lavoro, attraverso il sito del
governo (www. lavoro.gov.it - Cliclavoro). L'articolo 26 del Digs 151/2015, che ha previsto la nuova procedura "telematica"
di convalida, stabilisce infatti che quest'ultima entri a regime dal 60° giorno successivo all'entrata in vigore del decreto
ministeriale, avvenuta il 12 gennaio 2016. Le nuove regole non sono applicabili, per previsione di legge, al lavoro domestico,
alle dimissioni/risoluzioni intervenute nelle sedi protette (sede sindacale, Dti o commissione di certificazione) nonché alle
dimissioni/ risoluzioni delle lavoratrici madri già obbligate alla convalida in base all'articolo 55, comma 4, del Digs
151/2001. Per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, che evidentemente risulta in Italia ancora sentito, il
legislatore del 2007 (legge 188/2007) aveva tentato di introdurre l'obbligo della forma scritta attraverso la previsione di un
apposito modulo ministeriale, ma questo tentativo era fallito prima di nascere con la relativa abrogazione da parte della legge
133/2008. Successivamente la riforma Fornero, e in particolare l'articolo 4, commi 17 la convalida attraverso una speciale
procedura da eseguire presso le Dti o i centri per l'impiego o, in alternativa, attraverso la sottoscrizione di apposita
dichiarazione da parte del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di cessazione del rapporto di lavoro trasmessa al centro per
l'impiego. Conl'ultimo decreto semplificazioni (articolo 26 del Digs 151/2015), è stata sentita l'esigenza di intervenire
nuovamente, rendendo però più formale e pesante l'obbligo della convalida attraverso la riproposizione di quel modulo
elettronico che nel 2007 era fallito. SICUREZZA Necessario un doppio accredito se l'iter viene espletato dal lavoratore In
alternativa ci si può affidare a un soggetto abilitato -23, ha introdotto dal 18 luglio 2O12 l'obbligo del Dal 12 marzo
dimissioni e risoluzioni solo online Nevio Bianchi Barbara Massara Dal 12 La nuova procedura, che è stata definita con il
Dm del 15 dicembre, prevede che il lavoratore effettui la comunicazione in via autonoma o, in alternativa, avvalendosi di un
soggetto abilitato alla trasmissione (patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazioni).
Qualora il lavoratore intenda procedere in autonomia, dovrà avvalersi dell'apposito sistema informatico Smv messo a
disposizione, prelevare dal sito del ministero del Lavoro (www. lavoro.gov.it - Cliclavoro) lo specifico modulo predisposto
per effettuare la comunicazione di dimissione/risoluzione consensuale/revoca delle dimissioni e della risoluzione
consensuale, e trasmetterlo attraverso la procedura alla Pec del proprio datore marzo le dimissioni e la risoluzione
consensuale sono efficaci solo se comunicate per via telematica. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto
ministeriale del 15 dicembre 2015, viene definita la nuova ennesima procedura con cui le dimissioni, ma anche le risoluzioni
consensuali, per essere valide devono essere comunicate telematicamente al datore di lavoro e alla dirczione territoriale del
Lavoro, attraverso il sito del governo (www. lavoro.gov.it - Cliclavoro). L'articolo 26 del Digs 151/2015, che ha previsto la
nuova procedura "telematica" di convalida, stabilisce infatti che quest'ultima entri a regime dal 60° giorno successivo
all'entrata in vigore del decreto ministeriale, avvenuta il 12 gennaio 2016. di lavoro nonché alla Dti. Per poter operare in
questo modo il lavoratore dovrà preventivamente dotarsi sia di un'utenza per accedere al portale Cliclavoro, sia del Pin
rilasciato dall'Inps, strumenti entrambi funzionali ad accertare l'identità del lavoratore che effettua la comunicazione. Il
modulo online da utilizzare contiene fortunatamente dati semplici, quali quelli identificativi del lavoratore e dell'azienda, la
tipologia contrattuale e relativa decorrenza, nonché la tipologia di comunicazione e la relativa decorrenza. Molti di questi dati
(sezioni i2-3) saranno in automatico compilati dal sistema per i rapporti di lavoro iniziati dal 2008 (data di entrata in vigore
della comunicazione obbligatoria telematica), posto che il sistema chiederà le informazioni necessarie per risalire alla
comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/ variazione di quel rapporto di lavoro. I lavoratori che decideranno invece di
avvalersi di un soggetto abilitato non dovranno dotarsi né di utenza per l'accesso aCliclavoro né di un Pin Inps, in quanto il
soggetto abilitato si assumerà la responsabilità di identificare il lavoratore per conto del quale sta effettuando l'adempimento.
II sistema invierà in automatico il modulo compilato e validato temporalmente all'indirizzo Pec del datore di lavoro, nonché
alla Dti che riceverà una notifica nel proprio cruscotto. Questi ultimi soggetti (aziende e Dti), a differenza del lavoratore e dei
soggetti abilitati che utilizzeranno attivamente la funzionalità di trasmissione del modulo, potranno solo leggere i moduli
trasmessi. ©RIPRODUZIONE RISERVATA Le nuove regole non sono applicabili, per previsione di legge, al lavoro
domestico, alle dimissioni/risoluzioni intervenute nelle sedi protette (sede sindacale, Dti o commissione di certificazione)
nonché alle dimissioni/ risoluzioni delle lavoratrici madri già obbligate alla convalida in base all'articolo 55, comma 4, del
Digs 151/2001. Per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, che evidentemente risulta in Italia ancora sentito, il
legislatore del 2007 (legge 188/2007) aveva tentato di introdurre l'obbligo della forma scritta attraverso la previsione di un
apposito modulo ministeriale, ma questo tentativo era fallito prima di nascere con la relativa abrogazione da parte della legge
133/2008. Successivamente la riforma Fornero, e in particolare l'articolo 4, commi 17 la convalida attraverso una speciale
procedura da eseguire presso le Dti o i centri per l'impiego o, in alternativa, attraverso la sottoscrizione di apposita
dichiarazione da parte del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di cessazione del rapporto di lavoro trasmessa al centro per
l'impiego. Conl'ultimo decreto semplificazioni (articolo 26 del Digs 151/2015), è stata sentita l'esigenza di intervenire
nuovamente, rendendo però più formale e pesante l'obbligo della convalida attraverso la riproposizione di quel modulo
elettronico che nel 2007 era fallito. SICUREZZA Necessario un doppio accredito se l'iter viene espletato dal lavoratore In
alternativa ci si può affidare a un soggetto abilitato -23, ha introdotto dal 18 luglio 2O12 l'obbligo del Dal 12 marzo
dimissioni e risoluzioni solo onli
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In G.U. // decreto del ministero del lavoro. Procedura operativa dal
prossimo 13 marzo Dimissioni con doppio codice Per la procedura
online il pin Inps e utenza cliclavoro
DI DANIELE GIRIGLI Per
comunicare le dimissioni dal
lavoro o la risoluzione
consensuale del rapporto di
lavoro, occorre registrarsi a
www.cliclavoro.it e richiedere il
Pin alFInps. In alternativa, ci si
può rivolgere a un soggetto
abilitato: patronati, sindacati, enti
bilaterali e commissioni di
certificazioni. A stabilirlo è il
decreto 15 dicembre 2015,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
7 dell'll gennaio scorso che
approva il modulo per dimissioni
e risoluzioni consensuali del
rapporto di lavoro, gli standard e
le regole tecniche per la
compilazione e trasmissione al
datore di lavoro e alla dirczione
territoriale del lavoro.
L'operatività delle nuove regole è
fissata a partire dal 12 marzo. Tre
scelte. Il decreto attua la riforma
Jobs act (digs n. 151/2015), che
ha previsto la modalità telematica
quale via esclusiva, «a pena
d'inefficacia», per la
rassegnazione delle dimissioni e
la comunicazione
garantire l'identità del soggetto
che effettua l'adempimento (ciò
al fine di evitare che possano
agire terze persone per conto
del lavoratore); b) in secondo
luogo, il lavoratore deve
registrarsi al sito del ministero
del lavoro cliclavoro; e) infine,
può procedere al form online
per la trasmissio
;: J;:::: ....... Le dì missioni onl i ne .... i Dal 12 marzo
Tre scelte Due vie Diventano efficaci le nuove regole
per comunicare dimissioni e risoluzioni consensuali dal
lavoro II modulo consente tre scelte: 1) dimissioni; 2)
risoluzione consensuale; 3) revoca Per inviare il modulo
(dimissioni, risoluzione consensuale o revoca), si può
scegliere tra due modalità: far da sé oppure rivolgersi ai
soggetti abilitati
ne della comunicazione. Terminati
i passaggi, il lavoratore avrà
inviato la comunicazione di
dimissioni o di risoluzione
consensuale, ovvero la revoca di
una precedente comunicazione, al
lavoro al datore di lavoro (nella
propria casella di posta elettronica
certificata) e alla dirczione
territoriale del lavoro. Soggetti
abilitati. È la via più semplice a
cominciare dal fatto che il
lavoratore
non deve essere in possesso di
Pin dell'Inps né della
registrazione al portale
cliclavoro: è il soggetto abilitato
che si assume la responsabilità
dell'accertamento dell'identità del
lavoratore che richiede la
della risoluzione consensuale del trasmissione del modulo. Dal 12
marzo 2016. L'efficacia della
lavoro. Il provvedimento
approva il nuovo «modulo» e la nuova procedura è fissata al 12
marzo 2016, ossia dal
procedura per attribuire la data
sessantesimo giorno successivo
certa di trasmissione («marca
temporale»). Il modulo consente all'entrata in vigore del decreto.
Fino ad allora, pertanto, non
tre opzioni: a) dimissioni; b)
occorre seguire le nuove
risoluzione consensuale; e)
revoca. L'ultima scelta consente disposizioni. Sanzioni fino a 30
di revocare la comunicazione (di mila euro. Infine vale la pena
ricordare che per la nuova
dimissioni o risoluzione
procedura resta la maxi pena a
consensuale) precedentemente
carico del datore di lavoro: salvo
inviata, nel termine di sette
giorni dalla data di trasmissione. che il fatto non costituisca reato,
è punito con la sanzione
Due vie. Per effettuare la
amministrativa da 5 mila a 30
comunicazioni (quale che sia la
mila euro il datore d lavoro che
scelta: dimissioni, risoluzione
alteri i moduli telematici.
consensuale o revoca), il
lavoratore può scegliere tra due
diverse modalità operative:
procedere in autonomia o, in
alternativa, rivolgersi a un
«soggetto abilitato»: patronati,
sindacati, enti bilaterali e
commissioni di certificazione.
Procedura autonoma. La
procedura, in tal caso, prevede
tre passaggi: a) prima di tutto, il
lavora-
tore deve richiedere, se non
ancora in suo possesso, il codice
Pin all'Inps, che serve a
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Corte diritti dell'uomo. Possibile un'ingerenza di portata limitata - II lavoratore era poi Stato
licenziatoAdempimenti. Aregime la procedura prevista dal Jobs act per evitare gli abusi Controllabile la mail
«aziendale» II dipendente aveva usato a fini personali l'account creato per servizio clienti
Marina Castellaneta II controllo
della posta elettronica aziendale da
parte del datore di lavoro è sì
un'ingerenza nel diritto alla vita
privata, ma è compatibile con la
Convenzione dei diritti dell'uomo se
di portata limitata. È la Corte
europea a scriverlo nella sentenza
depositata ieri nel caso Barbulescu
contro Romania. A rivolgersi a
Strasburgo un cittadino rumeno,
dipendente di una società privata
che, su richiesta del datore di
lavoro, aveva creato un account per
rispondere ai quesiti dei clienti. Era
sorta una
controversiaperchéildatoredi lavoro
sosteneva che l'indirizzo mail era
stato usato per fini personali. Di qui
il licenziamento e poi, dopo i
procedimenti dinanzi ai giudici
nazionali, l'approdo a Strasburgo su
ricorso del lavoratore. Prima di
tutto, la Corte europea dei diritti
dell'uomo ha riconosciuto che le
mail rientrano nel di
l'orario lavorativo. Non solo: il
datore di lavoro era
entratonell'account del lavoratore
credendo che vi fossero
comunicazioni con i clienti. Un
elemento decisivo, per la Corte,
che da anche rilievo al fatto che
l'azienda non ha controllato altri
dati o documenti contenuti nel
computer del dipendente. Segno
della ragionevolezza e della
proporzionalità dell'ingerenza.
Inoltre, il lavoratore ha potuto
rivolgersi ai giudici nazionali per
verificare un'eventuale
violazione della privacy e non ha
spiegato perché ha utilizzato
l'account aziendale per fini
personali. Per escludere, poi, la
violazione della Convenzione, la
Corte considera che durante il
procedimento giurisdizionale
nazionale sono stati utilizzati
diversi accorgimenti per non
svelare l'identità delle persone
con cui il dipendente si era
scambiato mail e il contenuto dei
ritto alla corrispondenza e, quindi, messaggi è stato diffuso in modo
limitato, solo per dimostrare che
sonotutelatedalParticoloSdella
Convenzione che assicura il diritto nonsi trattava diattività
al rispetto della vita privata, nella professionali, senza che lo stesso
quale sono incluse telefonate e
contenuto sia stato determinante
mail anche dagli uffici. Inoltre, a
per il licenziamento. Di qui la
meno che non sia avvertito del
conclusione di un giusto
contrario, il lavoratore ha una rabilanciamento tra i diversi diritti
in gioco.
IL PRINCIPIO È legittimo che i I
datore verifichi se durante l'orario di
lavoro le mansioni affidate vengono
regolarmente svolte
gionevole aspettativa alla tutela
della propria privacy tanto più
che, nel caso di specie, non è stato
chiarito se il datore di lavoro
avesse avvisato il dipendente del
controllo sulla posta elettronica e,
quindi, sul trattamento dei dati.
Detto questo, però, la Corte valuta
la proporzionalità dell'ingerenza,
distinguendo tra l'account
personale e quello aziendale. Nel
caso arrivato a Strasburgo,
l'account era stato attivato su
richiesta dell'azienda ed è
indiscutibile che il lavoratore
sapesse che era proibito utilizzare
computer e risorse aziendali per
fini personali. Un elemento che fa
propendere la Corte europea verso
la legittimità dell'ingerenza nella
vita privata del dipendente, tanto
più che il datore di lavoro ha il
diritto di verificare l'adempimento
dei compiti professionali durante
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Verifica della clientela,
sanzioni amministrative
con l'oblazione mmiiim
Martelli a pas 26 mumm
// digs depenalizzazioni contiene la riforma sulla adeguata verifica
Antiriciclaggio limitato Sanzioni amministrative ma con oblazione
DI CRISTINA BARTELLI Un compromesso sulla depenalizzazione delle sanzioni antiriciclaggio sulla adeguata
verifica della clientela. Ministero dell'economia (nella persona del sottosegretario Enrico Zanetti) e ministero della
giustizia hanno raggiunto un'intesa sul doppio binario su cui dovrà agire il restyling della disciplina sanzionatoria.
Far transitare la materia antiriciclaggio dal punto di vista penale nel decreto legislativo omnicomprensivo sulle
depenalizzazioni che sarà esaminato definitivamente nel consiglio dei ministri di venerdì prossimo e il restyling
procedurale più attinente alla materia antiriciclaggio nel decreto di attuazione della legge di delegazione
comunitaria. «È un buon compromesso tra le diverse posizioni in campo» commenta Zanetti a ItahaOggi, «si è
trovato un punto di equilibrio tra la depenalizzazione tout court e le esigenze di semplificazione procedurale della
parte non penale». La scelta dunque è quella di lasciare nel decreto legislativo sulle depenalizzazioni la modifica
in sanzione amministrativa per la non corretta identificazione e adeguata verifica della clientela e per la
registrazione (articolo 55 comma 1 e comma 4 del digs 23172007). In questo caso è elevata la sanzione
amministrativa: si passerà infatti da una sanzione che aveva un minimo di 2.600 euro e un massimo di 13 mila a
una che prevede una misura minima di 5 mila euro e una massima di 30 mila. Sul punto però almeno in fase
transitoria sarà previsto il meccanismo dell'oblazione, per cui chi pagherà senza impugnare il provvedimento
sanzionatorio potrà beneficiare di una riduzione del 50% sugli importi, riportando dunque l'asticella ai valori «pre
depenalizzazione». «In questo modo», spiega Zanetti, «l'obiettivo del tavolo di semplificazione sull'antiriciclaggio
è mantenuto. Si espunge la parte penale che viene in quest» modo anticipata dalla delega. Non approfondire gli
aspetti poi messi nel decreto depenalizzazione avrebbe messo a repentaglio l'intervento nella delega. Riaprire il
fascicolo sarebbe stato controproducente» . Ecco dunque la strada individuata e illustrata ieri ai partecipanti al
tavolo sulla riforma delle sanzioni antiriciclaggio. Le sanzioni amministrative saranno affiancate dalla misura
dell'oblazione ma resta da stabilire se avrà natura transitoria o dovrà essere rideterminata con un provvedimento
Enrico Zanetti successivo. La sede dove operare è quella della legge di delegazione comunitaria, che all'articolo
14 prevede il recepimento della nuova direttiva antiriciclaggio. In quel contesto sarà possibile dunque intervenire.
Il recepimento della quarta direttiva sarà la sede dove i tecnici del ministero dell'economia potranno intervenire
per una rimodulazione procedurale, prima fra tutte l'abrogazione dell'archivio unico informatico e la
semplificazione dei processi di conservazione. Secondo Zanetti, il provvedimento di depenalizzazione preparato
dal ministero della giustizia mette al riparo anche gli interventi in caso di comportamenti frodatori delle fattispecie
non più perseguibili da un punto di vista penale: «È stato trovato un punto di equilibrio per cui i comportamenti
depenalizzati escono dall'area antiriciclaggio ma mantengono la loro rilevanza autonoma. Per gli atteggiamenti
frodatori il disvalore rimane inalterato, se poi si evidenzia la necessità che sia mantenuta la tipicità propria si
potrebbe ripensare alla cosa sempre nella delegazione ma ora l'intervento in questa direzione ha la sua organicità».
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2015 Restanti Giacenti Pervenuti Definiti 2014 Giacenti Pervenuti Definiti L'andamento dei reati tributari a
Milano Illecito Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Dichiarazione infedele Omessa dichiarazione Emissione di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Occultamento o distruzione di documenti contabili Omesso
versamento di ritenute dovute o certificate Omesso versamento di lva Indebita compensazione Sottrazione
fraudolenta al pagamento di imposte TOTALI Illecito Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Dichiarazione infedele
Omessa dichiarazione Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Occultamento o
distruzione di documenti contabili Omesso versamento di ritenute dovute o certificate Omesso versamento di lva
Indebita compensazione Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte TOTALI 2014 Giacenti Pervenuti
Definiti 2015 Restanti Giacenti Pervenuti Definiti Var.% Restanti "uovi casi Illecito Dichiarazione fra 431 127
555 543 332 156 535 866 77 33 3.655 dolenta mediante uso di fatture o altri doc 325 43 325 355 185 90 885
1.395 132 26 3.761 menti per operazioni inesistenti Dichiarazio 319 53 419 383 216 101 786 1.441 117 24
3.859 e fraudolenta mediante altri artifici Dichiar 437 117 461 515 301 145 634 820 92 35 3.557 zione infedele
Omessa dichiarazione Emissio 420 93 470 533 285 151 749 912 94 35 3.742 e di fatture o altri documenti per
operazi 350 30 371 440 176 85 612 962 132 15 3.173 ni inesistenti Occultamento o distruzione 295 60 302 266
162 89 399 559 98 19 2.249 di documenti contabili Omesso versamento 475 di +7,69 riten Dati riferiti al
periodo 1° gennaio — 30 ottobre di ciascun anno. Fonte: Procura di Milano te dovute o certificate Omesso
versamento di lva Indebita compensazione Sottrazione fraudo
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// dato emerge dal bilancio sociale 2015 della procura del capoluogo
lombardo Delega fiscale, tribunali in tilt Solo a Milano archiviati
1.178 procedimenti tributari
DI CRISTINA BARTELLI E
VALERIO STROPPA La delega
fiscale manda ko solo a Milano
1.178 procedimenti penali
tributari. Tante sono le richieste
di archiviazione trasmesse lo
scorso 23 ottobre dai pm del
Dipartimento criminalità
economica, guidato dal
procuratore aggiunto Francesco
Greco, relative a casi di infedele
dichiarazione, omessi versamenti
di ritenute e omessi versamenti
Iva. Reati, questi, per i quali il
digs n. 158/2015 ha elevato le
soglie di punibilità penale,
facendo cadere le accuse, per il
principio del favor rei, verso i
contribuenti imputati di evasioni
sotto soglia. È quanto emerge dal
Bilancio di responsabilità sociale
2014-2015 della Procura di
Milano. Ma l'attenuazione della
risposta penale sugli illeciti
tributari non è l'unica ragione
delle archiviazioni, «in quanto
diversi procedimenti aperti, anche
per importi considerevoli, hanno
risentito delle modifiche
introdotte per esempio in tema di
sostituto d'imposta e/o abuso del
diritto», osserva il
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documento della Procura. La
depenalizzazione dell'abuso del
diritto è avvenuta con il digs n.
128/2015. Tuttavia anche la
giurisprudenza di legittimità ha
indirettamente fatto cadere
analoghi processi («si pensi alla
recente
sentenza della Cassazione che
ha ravvisato l'abuso del diritto
nel fenomeno delle stock
lending», aggiungono i pm
meneghini, «con la
conseguente chiusura di molti
procedimenti in corso anche a
Milano). Il quadro che emerge
dai numeri parla di una
diminuzione dei nuovi fascicoli
fiscali, di una riduzione delle
definizioni e di un conseguente
aumento delle giacenze (si veda
tabella in pagina). In ogni caso,
puntualizza il rapporto, per
giudicare compiutamente gli
effetti delle novità normative
bisognerà attendere ancora
qualche mese, anche per
«verificare le conseguenze
economiche di tale vasta
depenalizzazione sugli incassi
dell'erario». Sul punto, si
segnala che tra il 2010 e il 2014
gli incassi correlati a processi
penali per frode fiscale,
dichiarazione infedele e omessa
dichiarazione hanno
superato i 3,6 miliardi di euro. Ai
quali si aggiungono i versamenti
effettuati a seguito dei 6.172
decreti penali di condanna
adottati nel quinquennio,
soprattutto nei casi di omessi
versamenti. Tra le novità del
2015 va evidenziata poi la
creazione del nuovo pool
denominato come anticipato da
ItaliaOggi del 17 novembre
scorso. Obiettivo primario del
team di magistrati sarà quello di
individuare chi si sottrae
volutamente al pagamento delle
imposte. L'applicazione di tale
reato, disciplinato dall'articolo
11 del digs n. 74/2000, «è del
tutto carente (nel 2014 le
notizie di reato sono state 36,
solo 15, invece, nei primi dieci
mesi del 2015) e l'attività di
Equitalia ha registrato forti
difficoltà (risulta riscosso solo
il 4% delle cartelle iscritte a
ruolo)», evidenzia il bilancio
sociale. Sul punto, la Procura
sta lavorando a un apposito
protocollo di collaborazione
con la società di riscossione. Il
pool si occuperà anche di
perseguire l'autoriciclaggio,
incluso quello sui capitali che
hanno aggirato la voluntary
disclosure e
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ancora nascosti oltre confine. A
seguito dell'elevato numero di
pratiche di collaborazione
volontaria che l'Agenzia delle
entrate trasmetterà ai pm
«dovranno essere esaminati
dalla Procura di Milano alcune
migliaia di rapporti bancari
esteri». Senza dimenticare le
segnalazioni di operazioni
sospette ai fini antiriciclaggio
già inviate dalla Uif e dalla Gdf
connesse alla disclosure, «che
hanno già dato luogo a diversi
procedimenti».
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Commissioni tributarie., 11 mln
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Arrivano 11 milioni di euro per il personale amministrativo
delle commissioni tributarie. Ma a percepire il compenso
aggiuntivo, derivante dal gettito del contributo unificato
versato dai contribuenti nelle liti con il fisco, saranno solo le
commissioni «virtuose». Si tratta cioè di 33 Ctp e Ctr per U
2011 e di 85 per U 2012, che hanno raggiunto gli obiettivi di
smaltimento dell'arretrato fissato rispettivamente al 5 e al 10%.
Per quanto riguarda i dipendenti del Mef, il riparto ha trovato
attuazione il 5 gennaio 2016 con la determina predisposta dal
Dipartimento dell'amministrazione generale. Le somme, pari a
2,4 milioni di euro per il 2011 e a 8,4 milioni per il 2012,
saranno assegnate sulla base di un meccanismo variabile, che
tiene conto sia della media del personale in servizio nelle
annualità di riferimento presso ciascuna commissione sia del
prodotto tra dotazione organica e flussi di ricorsi (pervenuti e
definiti). I sindacati hanno sollevato diverse critiche a tale
meccanismo di attribuzione. Una su tutte l'effetto paradossale
per cui gli uffici "storicamente virtuosi", ossia quelli con
elevate percentuali di definizione, si sono ritrovati esclusi dal
premio in quanto privi di arretrati da smaltire. La
concertazione tra il Mef e le sigle di categoria si è conclusa
quindi con la non sottoscrizione della proposta presentata
dall'amministrazione. «Auspichiamo che per gli anni a seguire
ci possa essere una svolta radicale nella distribuzione di tali
somme e si possa raggiungere un accordo che superi l'attuale
applicazione letterale e restrittiva della norma», osserva la FpCgil in una nota. Mentre il Cnpct, coordinamento del personale
delle commissioni tributarie, sta predisponendo una class
action finalizzata a estendere l'erogazione del gettito da
contributo unificato a tutte le Ctp e Ctr. La legge (art. 37 del di
n. 98/2011 e art. 12 del di n. 16/2012) stabilisce che U 50% del
contributo unificato incassato dall'erario debba essere destinata
a incentivo delle commissioni virtuose: il 25% ai giudici
tributari e il 25% al personale amministrativo. Il restante 50%
del gettito, invece, viene distribuito a pioggia tra tutti i giudici
(si vedaltaliaOggi del 20 giugno scorso). Valerio Stroppa
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Modifiche in arrivo in seconda lettura
Ddl concorrenza, aria di primavera
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DI BEATRICE MIGLIORINI Ddl concorrenza in aria di primavera. Il testo, al
vaglio della commissione industria del senato dalla metà di ottobre, non uscirà dalla
commissione prima della fine del mese. Successivamente inizierà l'esame dell'aula
di palazzo Madama che, però, non sarà l'ultimo. Il testo, infatti, si appresta a subire
delle modifiche rispetto all'impianto normativo elaborato dalla camera anche sul
fronte delle professioni. «Entro domani pomeriggio dovranno essere presentate le
proposte di modifica al testo e ci aspettiamo ha spiegato a ItaliaOggi il relato Luigi
Marino (Pd), «non credo, però, che riusciremo a esaminarle prima di una decina di
giorni. Complessivamente, quindi», ha proseguito Marino, «contiamo di approvare
il testo in commissione entro la fine del mese in modo che, poi, l'aula abbia il tempo
di esaminarlo. Di una cosa, però, siamo sicuri, le modifiche saranno fatte». E, a
catturare l'attenzione degli addetti ai lavori è, in particolare, il capitolo relativo alla
possibilità di partecipazione di capitali privati a società tra professionisti e non solo.
«L'obiettivo che ci siamo posti», ha sottolineato il relatore, «è quello di riuscire a
modificare il testo in modo che sia quanto più possibile conforme alle peculiarità
del nostro paese. Sarà, inoltre, necessario eliminare delle discrepanze normative che
si sono venute a creare per determinate categorie come notai, avvocati e farmacisti.
Senza considerare, poi, che dovremo valutare l'opportunità di aggiungere al testo
alcune disposizioni La speranza, quindi, è che nel corso dell'iter del ddl vi sia un
confronto ampio, per quanto informale, tra i membri delle commissioni di camera e
senato, in modo che il testo possa sperare di essere approvato in terza lettura da
Montecitorio. cosa, però, siamo sicuri, le modifiche saranno fatte». E, a catturare
l'attenzione degli addetti ai lavori è, in particolare, il capitolo relativo alla possibilità
di partecipazione di capitali privati a società tra professionisti e non solo.
«L'obiettivo che ci siamo posti», ha sottolineato il relatore, «è quello di riuscire a
modificare il testo in modo che sia quanto più possibile conforme alle peculiarità
del nostro paese. Sarà, inoltre, necessario eliminare delle discrepanze normative che
si sono venute a creare per determinate categorie come notai, avvocati e farmacisti.
Senza considerare, poi, che dovremo valutare l'opportunità di aggiungere al testo
alcune disposizioni La speranza, quindi, è che nel corso dell'iter del ddl vi sia un
confronto ampio, per quanto informale, tra i membri delle commissioni di camera e
senato, in modo che il testo possa sperare di essere approvato in terza lettura da
Montecitorio.
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Debutta tra cinque giorni la European Professional Card (Epc): ora i professionisti hanno a disposizione procedure
uniformi e molto più snelle
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La tessera professionale Ue rende simili le pi
wecllire Conto alla rovescia. Tra 5 giorni arriva
la nuova Epc: perora riguarderà agenti
immobiliari, infermieri, farmacisti, fisioterapisti
e guide alpine
MARCO CONTI Tra cinque giorni
debuttalanuovatesseraprofessionale
europea. Stiamo parlando della
European Professional Card (Epc), che,
dopo essere stata introdotta
dalParlamento europeo e dal Consiglio
dell'Ue nel 2013 ( direttiva n.55) entra
ora nella fase esecutiva. Ameno di
improbabili colpi di
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scena, tutti gliStatìmembri hanno
infatti trasmesso nei mesi scorsi a
Strasburgo la documentazione
necessaria al via libera dellaEpc
entro il termine stabilito, fissato
appunto il 18 gennaio prossimo.
ConlaEpcsivuolesemplificare il
processo di riconoscimento e
introdurre una maggiore
efficienza economica e operativa
a
vantaggio dei professionisti e
delle autorità competenti. Il via
libera arriva subito per cinque
categorie (agenti immobiliari,
infermieri, farmacisti,
fisioterapisti e guide alpine),
ma in futuro la lista si arricchirà
di altre categorie professionali.
Come riportato nella direttiva,
ogni stato membro d'origine
(nelnostro caso, l'Italia),
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consente al professionista di
richiedere il rilascio della tessera
professionaleeuropeamedianteun
o strumento on line (quindi niente
carta) fornito dalla Commissione
europea La procedura elettronica
crea automaticamente un f
fascicolo di
informazionedelmercato interno
(regolamento Imi) per il singolo
richiedente. La direttiva si
applica anche ai cittadini che
hanno effettuato un tirocinio prof
essionale al di fuori dello Stato
membro d'origine. Si tratta di una
novità molto importante per il
mercato del lavoro nel vecchio
continente, in particolare per i
professionisti, che hanno ora a
disposizione procedure uniformi
e molto più snelle per esercitare
la propria attività, oltre che nel
proprio Paese d'origine, anche in
tutti gli altriPaesi dell'Ue.
Laprocedura
onlinevaeffettuataunasolavoltae
sarà valevole pertuttiiPaesi Ue in
cui il professionista vorrà
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esercitare lapropriaattività, sia
temporaneamentesiaperun
periodo prolungato. Nello
specifico, la carta professionale
avrà una durata di diciotto mesi
nel caso di soggiorno
temporaneo, o durataindefinitanel
caso di trasferimento definitivo
all'estero. Al termine della
richiesta on line, le
autoritàcompetenti dello stato
membro confermano, entro sette
giorni, la ricezione della
domanda e informano il
richiedente di eventuali
documenti mancanti. Tra i
controlli che le autorità devono
effettuare entro tre settimane
sull'intero dossier vi sono la
verifica che il richiedente sia
legalmente stabilito nello Stato
membro, nonché l'autenticità e la
validità di tutti i documenti
necessari rilasciati della Stato
stesso. Dal canto loro, le autorità
deiPaesi ospitantiinformeranno
tempestivamente i richiedenti il
da farsi nel caso, ad esempio,
manchi una determinata
qualifica, diploma o
certificazione per poter esercitare
nello stesso Stato.
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AMMORTIZZATORI La
Lombardia rinnova la Cassa
È stato firmato ieri l'accordo
in Regione Lombardia tra le
parti sodali e l'assessorato al
Lavoro per il rinnovo della
cassa integrazione in deroga
e dell'intesa regionale
sull'anticipazione sociale ai
cassintegrati per il 2016.
Sulla base di quanto previsto
nella legge di stabilità, il
2016 sarà l'ultimo anno in
cui le regioni avranno il
compito di gestire ed
erogare la cassa in deroga.
Nel 2016 ogni azienda che
non può accedere agli
ammortizzatori potrà contare
su un massimo di 3 mesi di
sospensione in deroga in
caso di crisi temporanea di
mercato. La riforma degli
ammortizzatori fissata dal
Jobs act ha infatti previsto
dal prossimo luglio
l'attivazione di modalità di
indennità per sospensione
dal lavoro in caso di crisi
erogate dal Fondo di
integrazione salariale presso
l'Inps o (nel caso
dell'artigianato e della
somministrazione) da fondi
bilaterali. Quanto
all'anticipazione sociale,
l'intesa rinnova per tutto il
2016 l'accordo che, con la
collaborazione della
Fondazione Welfare
Ambrosiano e di
Finlombarda, permette alle
banche di erogare le
anticipazioni delle indennità
di cassa ai lavoratori
interessati. I sindacati
lombardi hanno chiesto e
ottenuto che durante l'anno
questa anticipazione possa
essere estesa non solo a chi
viene messo in cassa
straordinaria o in deroga,
maancheatutte le altre forme
nuove di sospensione dal
lavoro previste dal Jobs Act.
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L'ANALISI
Infortuni e cassa I
numeri calano
DATI positivi quelli che
emergono da uno degli ultimi
rapporti di Assolombarda Milano
Monza e Brianza sulla situazione
delle imprese in regione.
Secondo i dati raccolti
dall'associazione degli
imprenditori, la sicurezza del
lavoro in Lombardia si è
rafforzata. Nei primi dieci mesi
del 2015 gli infortuni nelle
fabbriche del territorio sono scesi
del 5,4%, confermando il trend
di costante riduzione degli ultimi
anni. Tra il 2010 e il 2014, la
caduta degli infortuni sul posto
di lavoro in Lombardia ha
raggiunto un tasso del 29%.
ALTRETTANTO positivo è,
sempre secondo i dati di
Assolombarda, anche
l'andamento economico della
Lombardia rispetto ai benchmark
delle altre regioni concorrenti in
Europa. Nel complesso, la
fiducia delle imprese
manifatturiere si ridimensiona
ovunque, ma l'associazione di
categoria registra differenze
importanti tra i tenitori. Nel
Milanese, ad esempio, un forte
accumulo di scorte di prodotti
finiti si accompagna a previsioni
ancora elevate. Di conseguenza,
questo potrebbe rappresentare un
segnale di imprese che si
preparano a una ripartenza
dell'attività. «La discesa
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dell'indice-si legge ancora nel
rapporto di Assolombarda - è
invece un chiaro segnale di
decelerazione in Italia, Francia e
Spagna, dove si lega a un calo
delle previsioni di produzione, e
in Germania, dove discende da
una riduzione della domanda
estera. Sul fronte consumatori,
sia nel Nord-Ovest sia in Italia la
fiducia prosegue nel trend di
forte ascesa cominciato a luglio
2015». «ALLA LUCE di ciò evidenzia anche per il trimestre
in corso (ossia il quarto, ndr)
pare delinearsi perla Lombardia
un mantenimento
dell'intonazione positiva
dell'attività manifatturiera, in
recupero dal Gli ultimi dati
dell'lstat sul prodotto interno
lordo delle regioni italiane
rilevano che la Lombardia
accusa ancora un -6%, più ampio
che nelle precedenti stime, ma in
linea con Emilia-Romagna e
minore che in Veneto e
Piemonte. Infine, continua a
rafforzarsi il mercato del lavoro
lombardo: -37,9% la cassa
integrazione tra gennaio e
ottobre (calo più forte che nelle
regioni benchmark nazionali) e
+14% gli awiamenti nei primi
nove mesi del 2015 rispetto al
2014.
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Contratti, il
governo: «II
Jobs act non
si tocca»
^Renzi a Cgil Cisl e Uil: «È finito il tempo
dei rinvii, senza accordi interveniamo noi»
LA RIFORMA ROMA Arriva il
Annamaria Furlan, Carmelo Barbagallo e Susanna Camusso
primo no ad alcuni punti
fondamentali del documento
unitario sulla riforma dei contratti e
delle relazioni industriali che Cgil
Cisl e Uil si apprestano ad
approvare domani. Ed è un no secco
e di peso. A decretarlo è Matteo
Renzi. Il premier proprio non ci sta
ad assistere al rientro dalla finestra
(attraverso la contrattazione
aziendale) l'articolo 18 dello Statuto
dei lavoratori, dopo che il suo
governo lo ha fatto uscire dalla
porta principale con il contratto a
tutele crescenti. «Aver eliminato
l'articolo 18 è l'operazione più di
sinistra che abbiamo fatto»
rivendica Renzi, durante
un'intervista a Repubblica Tv. «Ora
ci sono più garanzie di prima, chi ha
un contratto a tutele crescenti, ad
esempio, va in banca e ottiene un
mutuo» dice. Il concetto è chiaro: il
Jobs act non si tocca, indietro non si
torna. Per gli industriali è una
sponda importante. Certo il rischio che anche Confindustria non vede
di buon occhio - è che il governo
scenda in campo e decida lui l'esito
della partita. Ieri Renzi lo ha
ribadito: «O fanno gli accordi
nascondono delusione e disaccordo. act che il governo per ora non ha
II presidente di Federmeccanica,
esercitato). Ieri Renzi, pur senza
Fabio Storchi - che sta portando
ricorrere a toni sprezzanti utilizzati
avanti un difficilissimo match sul
in tempi non troppo lontani,
o ci pensiamo noi. Io sono
rinnovo del contratto di categoria pronto: è il tempo della legge
parla di «distanze enormi» e
sulla rappresentanza. È il tempo
di mettere la parola fine a questo definisce le proposte sindacali del
sensazione - anche del governo,
costante rinvio». LE DISTANZE La
a giudicare dalla parole del premier
I sindacati considerano la loro
- è che il punto di mediazione
proposta - che abbraccia l'intero
raggiunto tra le tre organizzazioni
arco delle relazioni industriali dal sindacali sia troppo poco
modello contrattuale, alla
innovativo, se non addirittura solo
partecipazione fino alle regole
un modo di prendere tempo,
sulla rappresentanza - un grande proprio per evitare la paventata
risultato, raggiunto dopo anni di legge sul salario minimo legale (è
polemiche interne. Ma gli
l'unica parte della delega del Jobs
industriali non
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non ha lesinato la sua "solita"
stoccata al sindacato: «È una
grande istituzione democratica, e in
Italia ce ne sono tantissimi, forse
troppi». Un concetto, quest'ultimo,
che Confindustria sicuramente
condivide. Quello che però non
piace agli industriali - e per questo
vorrebbero evitare un intervento
legislativo - è la messa in
discussione che il premier fa del
ruolo di mediazione delle parti
sociali. Ma di fronte a quello che
considerano un tentativo sindacale
di riportare indietro nel tempo le
lancette dell'orologio, potrebbe
essere i male minore. Intanto l'altra
notte il tavolo per il contratto degli
alimentaristi è saltato, dopo che le
imprese hanno detto no alla
richiesta di aumento salariale di
150 euro e alle deroghe al Jobs act.
GiusyFranzese ©
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Marco Travaglio
45.694
» SALVATORE CANNAVO T1 governo di
Matteo Renzi ha ri1 dato vita all'unità
sindacale. JL Domani 14 gennaio, Cgil, Cisl
e Uil approveranno il documento comune sul
modello contrattuale che ristabilisce l'unità di
intenti tra le tre sigle. Il fatto che stavolta, in
casa Cgil, non ci sia l'opposizione della Fiom
aiuta a capire la portata dell'evento. Reso
possibile dalla volontà, da Marchionne a
Renzi, di dichiarare conclusa l'era dei
contratti nazionali.
NONÈUNCASOcheilcontrattonazionale
costituisca il cuore del documento unitario "II contratto nazionale con la determinazione
delleretribuzioni, dovràcontinuare a svolgere
un ruolo di regolatore salariale" - anche se i
tre sindacati offrono ampie aperture alle
richieste delle imprese. Gli aumenti
retributivi, infatti, devono essere agganciati a
"indicatori, che tengano conto: a) delle
dinamiche macroe-
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Ih azienda n premier segue il "modello Marchionne": zero euro in busta paga.
Confindustria resta alla finestra Contratti, Renzi ricompatta il fronte sindacale
conomiche, non solo riferite
all'inflazione; b) degli indicatori di
crescita economica e degli
andamenti settoriali, anche
attraverso misure variabili". La
concessione alle imprese, in
cambio dellasalvaguardia del
contratto nazionale, è relativa
anche allo sviluppo della
contrattazione aziendale per la
quale viene chiesto di rendere
strutturale la detassazione. Si
chiede, ancora, di aprire i "consigli
di sorveglianza" delle aziende,
quando ci sono, alle rappresentanze
dei lavoratori in una forma di
economia partecipata. Allo stesso
tempo, il documento prevede
l'autodifesa anche sull'altro punto,
considerato insidioso, il salario
minimo legale. E quindi si legge
che "l'esigibilità universale dei
minimi salariali definiti dai Ccnl,
in alternativa all'ipotesi del salario
minimo legale, va sancita
attraverso un intervento legislativo
di sostegno, che definisca l'erga
omnes dei Ceni, dando attuazione a
quanto previsto dall'alt. 39 della
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Costituzione". Il salario minimo,
quindi, è quello stabilito dal
contratto e ha valore universale.
LA RITROVATA UNITÀ dei tre
sindacati chiama in causa la
Confindustria che finora è stata a
guardare. Il primo, duro,
pronunciamento è stato quello del
presidente di Federmeccanica che
ha bocciato senza termini il
documento sindacale. Nessun
aumentonei contratti
All'opera n
fronte
sindacalesi
ricompatta sul
rinnovo dei
contratti
LaPresse
nazionali, dice Fabio Storchi in una
intervista a Repubblica, ma solo
aperture su previdenza integrativa e
sanità privata da pagare ai
dipendenti al posto degli aumenti
(con un notevole risparmio). La
chiusura di Storchi, però, oltre a
non rappresentare tutta
Confindustria serve soprattutto a
tenere teso il confronto per il
rinnovo del contratto
metalmeccanico. La trattativa è in
corso e, dopo tanti annianchequilanovità-vedeun
ruoloattivodellaFiom di Maurizio
Landini che punta a un accordo
unitario. Fa da contraltare, invece,
il comparto dei chimici che invece
l'accordo l'ha siglato. Dal canto
loro, le segreterie di gil, Cisl e Uil
puntano a rafforzarsi in questa
partita in attesa che gli industriali
dicano laloro. Il documento è stato
letto con attenzione dal governo e
sembra apprezzato dal ministro
Poletti ma, ancora ieri, Renzi ha
attaccato i sindacati. Che, quindi, si
difendono come possono. ©
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Camusso gela Renzi: non s'impicci «I contratti
spettano alle parti sociali» La kader Cgil: «II governo
perni a rinnovare Vintesa sul pubblico»
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CONTROPARTI Sopra, il leader della Cgil, Susanna Camusso (Ansa), durante una manifestazione. Sotto, il presidente di
Federmeccanica, Fabio Storchi (ImagoEconomia)
Olivia Posani ROMA
SEGRETARIO Susanna
Camusso, è vero che domani, di
fronte a 5 mila delegati della
Cgil, presenterete a Bologna una
proposta di carta di diritti
fondamentali dei lavoratori per
cambiare il Jobs act e
reintrodyre l'articolo 18? «Noi
avviarne una consultazione
straordinaria degli iscritti della
Cgil su una proposta di legge di
iniziativa popolare per
ricostruire i diritti universali dei
lavoratori, TROPPE SIGLE?
«L'iscrizione al sindacato è
libera. Decide il lavoratore
quanti devono essere»
indipendentemente dal rapporto
contrattuale che hanno. Tutti,
lavoratori dipendenti e
autonomi, devono avere i
fondamentali diritti del e nel
lavoro. Devono poter usufruire
del riposo, della maternità, della
formazione, degli
ammortizzatori, della proprietà
intellettuale e della tutela
giuridica».
CONGIUNTURA
Allora come è nato l'equivoco che,
volete il reintegro per i licenziamenti
illegittimi «C'è una forte tentazione di
leggere tutto questo come Fanti-jòfe
act Noi vogliamo essere molto più
ambiziosi, pensare al futuro,
riscrivere l'intero diritto del lavoro.
L'insieme delle leggi e delle apparenti
deregolazioni intervenute negli anni
non hanno dato frutti. Forse bosogna
ricostruire un punto di universalità dei
diritti per tutti i lavoratori. C'è
bisogno di diritti che permettano a
ognuno di essere un lavoratore non
subalterno ma subordinato».
Domani Cgil, Cisl e Uil presentano
anche l'intesa raggiunta sul nuovo
modello contrattuale. Renzi ha detto
"Cioè sarà lui a definire un salario
minimo contrattuale. «Come il
presidente del Consiglio sa, noi
siamo pronti. Forse parlava a
Confindustria. Resta il fatto che le
democrazie considerano il modello
di relazioni industriali una
prerogativa delle parti sociali, non
l'oggetto dell'intervento del
governo. Peraltro, sarebbe bene che
lui iniziasse a fare la sua parte
rinnovando i contratti
pubblici». Renzi dice che ci sono
troppi sindacati. «L'articolo 39
della Costituzione prevede che
l'iscrizione al sindacato sia libera, quindi è il volere e la
libertà dei lavoratori a decidere
quanti sindacati ci sono». Moiri
osservatori sostengono che ij
sindacato è arrivato a una intesa
unitaria solo per non farsi
scavalcare dal «Osservatori che
hanno uno sguardo strabico. Non
si discute mai l'oggetto dei
conflitti. Il problemema per loro è
solo misurarsi sulle dichiarazioni
di Renzi». Federmeccanica vuole
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superare la centralità del contratto
nazionale spostando tutto sul
contratto aziendale, ma introduce
forme di welfare integrativo. «La
Federmeccanica sostiene che gli
aumenti contrattuali valgono per il
5% dei lavoratori. E l'altro
95%? E poi tutto il sistema di
previdenza complementare e la
sanità integrativa stanno nei
contratti da lungo tempo. Possono
rientrare nella contrattazione
aziendale. Quel che non va bene è
sostenere che essendoci
contrattazione sul welfare, non c'è
più bisogno del salario». Se la
Confindustria risponde picche alla
proposta sindacale che cosa accade
«Le relazioni industriali dipendono
dal confronto tra le parti, che
richiede tempo e può determinare
conflitto. Bisogna costruire delle
mediazioni. Noi siamo convinti che
occorra più partecipazione, non più
esclusione». La vostra proposta di
modello contrattuale cosa può
portare in termini di produttività e
di aumento di ricchezza
«L'obiettivo è di redistribuire
ricchezza verso il lavoro». Per il
sindacato il contratto nazionale
disegna anche i paletti per il
contratto aziendale. Non è un po'
troppo «E' sempre stato così. La
contrattazione di primo livello ha
una funzione regolatoria. Serve
all'insieme del sistema, evitare
dumping al suo interno e alle
aziende per capire l'insieme dei
costi». jn tempi di inflazione zero,
le imprese minacciano di riprendersi
i soldi dati in più con i contratti. E'
un rischio reale «Diciamo che è un
tentativo per non dare aumenti».
Prevedete che a determinare gli
aumenti contrattuali d'ora in poi
sarà un indicatore macroeconomico.
Quale «Pensiamo a una pluralità di
indicatori, a una serie di parametri
che considerano la produttività
nazionale e su fattori economici di
distribuzione del reddito».
contrattazione aziendale e/o
territoriale legata alla
produttività e alla
partecipazione dei lavoratori
secondo il modello tedesco.
Affondo del premier: si
mettano d'accordo o ci
pensiamo noi «O sindacati
e Confindustria fanno
l'accordo o ci pensiamo
L'annuncio di Furlan La noi. E' tempo di mettere
fine ai continui rinvii».
segretaria confederale
Così il premnier Renzi ha
della Cisl, Annamaria
spronato ieri le parti
Furlan, ha dato
a trovare un'intesa
l'annuncio proprio a QN sociali
sui contratti. Per poi
il 2 gennaio: «su
aggiungere: «I sindacati
contratti aziendali e
sono una grande
produttività siamo tutti istituzione democratica»,
d'accordo, anche la
ma «personalmente credo
Cgil» Cgil e industriali che ce ne sono tantissimi e
II dibattito ha visto
io aggiungo: 'forse
discutere, sempre sulle troppi'».
colonne di QN, Franco
Martini (Cgil), che apre
alla Furlan, e Fabio
Storchi
(Federmeccanica): il suo
no è al modello tedesco
Landini e Sacconi II
dibattito su QN continua:
Landini (Fiom) chiede di
difendere il contratto
nazionale, Sacconi (Ned, ex
ministro del Lavoro) sposa
le tesi di Federmeccanica
Cgil, Cisl e Uil hanno messo
a punto una proposta unitaria
che verrà presentata domani a
Confindustria. La proposta
prevede contratto nazionale
più
CONGIUNTURA
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DIRITTI • Novanta articoli per tutto il mondo del lavoro: autonomi e
dipendenti La Cgil lancia il nuovo statuto dei lavoratori
Roberto Ciccarelli La proposta di un
nuovo statuto dei lavoratori e delle
lavoratrici è stato presentato ieri dalla
Cgil in un'assemblea con i
rappresentanti delle camere del lavoro
toscane all'Obihall di Firenze. Il
documento è il risultato di un lungo e
ambizioso lavoro e conta su quasi 90
articoli. Il sindacato di Corso Italia lo
sottoporrà a una consultazione
straordinaria degli iscritti che
partirà il 18 gennaio e si
concluderà il 19 marzo. Il
testo sarà l'oggetto di una
legge di iniziativa
popolare. Due sono i
quesiti sui quali gli iscritti
sono invitati a esprimersi:
il primo è sul testo che
prevede l'estensione di
modelli di partecipazione
a tutti i lavoratori, regole
per la rappresentanza che
uniscano pubblico/
privato, aziende di
grandi/piccole
dimensioni, lavoratori
standard/atipici e
introduce norme
specifiche per i lavoratori
autonomi; il secondo è
sul mandato a proporre
un referendum abrogativo
diritto alla maternità/paternità, a
una «pensione dignitosa», alla
formazione continua, al reintegro
del lavoratore per i licenziamenti
illegittimi ripristinando l'articolo 18
anche per le aziende sotto i 15 addetti
cancellato dalla riforma Fornero e dal
Jobs Act. La Carta propone inoltre di
ridurre o cancellare il record mondiale
italiano della precarietà. Nel nostro
paese esistono 47 tipologie di contratti
precari precarietà che comprendono
l'ossimorico «contratto a tutele
crescenti» del Jobs Act: un contratto
del Jobs Act che per la Cgil ha
che ha creato una nuova categoria di
deregolamentato e precarizzato il
lavoro. Inizia così la sfida al governo «stabilmente precari» e durerà fino alla
fine degli incentivi alle imprese.
Renzi che nel 2017, dopo quello
sulle riforme costituzionali previsto a «Vanno tutte
ottobre, dovrebbe portare al voto gli ricondotte alle modalità
italiani contro la riforma della scuola di svolgimento di
lavoro». «Tutti i
o lo «Sblocca Italia». Con la
lavoratori devono avere
proposta del nuovo Statuto dei
gli stessi diritti» si legge
lavoratori la Cgil intende sfidare il
nel volantino distribuito
presidente del Consiglio sul terreno
dell'iniziativa. Un
dell'universalismo. Il Jobs Act
elemento problematico
ha «cancellato le norme sul contrasto
al lavoro sommerso e minato il diritto
a lavorare in sicurezza» e ha
proseguito la tradizione delle leggi
che hanno precarizzato il lavoro,
colpito l'equilibrio tra la legge e la
contrattazione, bloccato la
contrattazione nel pubblico impiego
ed esteso la derogabilità a leggi e
contratti. La «Carta dei diritti
universali del lavoro» presenta una
contro-strategia: vuole «ricostruire il
diritto del
lavoro», estenderlo a tutti i lavoratori,
indipendentemente dalle tipologie
contrattuali: subordinati, atipici,
autonomi, pubblici e privati, di qualsiasi
impresa. O dove il precariato ha diviso, la
Cgil si propone di riunificare. Si parla di
garantire il
del testo è rappresentato
dal diritto al sostegno al
reddito. Da un lato, il
sindacato chiede
giustamente di
garantirlo a tutti i
lavoratori, anche per
periodi dell'anno e di
contrazione dell'attività
produttiva. Dall'altro
lato, parla di un
«sistema assicurativo
che
Bismarck contro quello di
Beveridge. La scelta del criterio
assicurativo e non di quello
universalistico del Welfare
potrebbe essere stata adottata per la
mancanza di risorse che
attualmente impedisce di adottare
una misura di integrazione
universalistica al reddito garantito
dalla fiscalità generale. Ma un
«nuovo» sta Consultazione degli
iscritti dal 18 gennaio. Il progetto di
una legge di iniziativa popolare e
un referendum contro il Jobs Act
luto del lavoro dovrebbe contenere una
riforma del welfare e una del fisco,
riformando radicalmente le misure di
sussidio e assistenza oggi profondamente
inique e ripristinando la progressività
della tassazione sui redditi come, tra
l'altro, prefigura Antony Atkinson nel suo
recente Disuguaglianza. Che cosa si può
fare. Chiedere, invece, di rafforzare il
sistema assicurativo rischia di incidere
sulle aliquote assistenziali dell'Inps a
carico dei lavoratori indipendenti, proprio
quei soggetti che lo
preveda trattamenti economici tali da
Così argomentato sembra che la Cgil
faccia una scelta: il welfare alla
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statuto della Cgil intende tutelare. Come
potrebbero i precari pagarsi un'assistenza
del genere dato che tutti gli studi
dimostrano la loro povertà? La proposta
della Carta è una risposta alle
sollecitazioni giunte, da sinistra e da un
vivace movimento associativo dei
freelance, da dieci anni a questa parte. La
sollecitazione a ripensare una cultura
basata sull'egemonia del lavoro
dipendente sembra essere stata colta dalla
Cgil all'interno di un rinnovato
universalismo giuridico - che rischia
tuttavia di restare troppo astratto - e
dell'idea della «contrattazione inclusiva»
rivolta ai «precari o lavoratori degli
appalti, lavoratori di diverse aziende di
uno stesso sito o di una filiera». Il
problema è: come «includere» i
lavoratori che svolgono attività fuori dai
contratti nazionali e da quelli aziendali?
Questioni aperte che, si spera, verranno
affrontate nel dibattito annunciato da
Serena Sorrentino, segretaria nazionale
della Cgil, ieri a Firenze: «Con la
proposta del nuovo Statuto dei lavoratori
ci assumiamo una grande responsabilità,
vogliamo aprire un dibattito nel Paese».
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Marco Travaglio
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LA CLASSE ÈQuella per le pensioni non è una "spesa" ma salario differito. È ora di ricordarselo
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Sì alla busta arancione dell'Inps a
patto che dica proprio tutto
1 stato uno sgambetto del Parlamento, ™f dice
il presidente dell'Inps, Tito Boeri, J a far
saltare l'invio della "busta aran-»
SALVATORE CANNAVÒ cione" agli iscritti
all'istituto previdenziale. Quella busta, di cui si
parla da anni, avrebbe infatti un effetto
esplosivo perché spiegherebbe nei dettagli, a
ogni futuro pensionato, quale sarebbe l'esatto
importo della propria pensione stante le attuali
leggi. IL PARLAMENTO, dice Boeri, avrebbe
bocciato l'invio del documento così delicato
perché irritato dalle sue proposte di attacco
alle pensioni "d'oro" e ai vitalizi. Spiegazione
plausibile, vista la qualità media della classe
politica italiana, più attenta a interessi
meschini
tuato da sempre a considerare quella
pensionistica una "spesa" che si aggiunge alla
spesa generale dello Stato. Dei circa 800
miliardi di spese complessive iscritte nel
bilancio pubblico, circa 300 sono computate
alla previdenza. Ma di queste, 235-250
miliardi (a seconda dei diversi calcoli legati
alle pensioni assistenziali, non coperte da
contributi) sono pagate proprio dai contributi,
cioè dalla voce "salario differito". Non si tratta
quindi di elargizione pubblica. Ristabilire
questa verità elementare significherebbe
riportare il tassello pensionistico nelle mani dei
suoi legittimi proprietari, i la
voratori e le imprese che pagano i contributi.
Le manovre di aggiustamento si possono anche
fare a condizione che obbediscano a una logica
di sistema e non al pagamento degli interessi
sul debito, OGGI SI
che ai destini del Paese. La protesta, garbata,
di Boeri è corretta perché, effettivamente, tutti PAGAMEDIAMENTEIL33%per poter
garantirsi una pensione fu tura (commercianti,
avrebbero diritto a sapere come stanno
artigiani e professionisti pagano però molto
esattamente le cose e come sarà il proprio
meno) che, dunque, vista l'eliminazione dei
futuro. Soprattutto i giovani, ormai abituati a
pensare che ìavoce relativa alla pensione futura vari automatismi, difficilmente supererà quella
sia solo un orpello in busta paga e una riga in percentuale. La busta arancione chiunque può
più nel disavanzo generale dello Stato. Quella farsela dasolo. E così capirebbe che la
salvaguardia delle pensioni, in ultima istanza,
busta, allora, avrebbe senso se si spiegasse
davvero come stanno le cose. Innanzitutto, se dipende esclusivamente dall'allargamento
dell'occupazione e dal miglioramento delle
si spiegasse che la voce "contributi
retribuzioni. Le altre strade sono scorciatoie
previdenziali" è solo una componente del
che non portano da nessuna parte.
salario e non una tassa Siamo abi
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Pierluigi Magnaschi
41.297
NEI BANDI / costi di
sicurezza contano
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DI DARIO FERRARA Niente
appalti senza costì di sicurezza
interni. Deve essere esclusa
dalla gara l'impresa che in sede
di offerta economica non ha
indicato gli oneri necessari a
evitare gli infortuni, anche se nn
incombente del genere non
risulta richiesto dal bando. E ciò
perché si tratta di un precetto
imperativo per qualsiasi tipo di
procedura pubblica, quale che
sia la posta in palio: lavori,
servizi o forniture. Lo ribadisce
il Consiglio di stato con la
sentenza 5873/15. Secondo
palazzo Spada il principio
secondo cui ogni impresa che
partecipa a un appalto pubblico
deve indicare gli oneri di
sicurezza aziendali è un obbligo
che integra «dall'esterno» la
legge di gara: se non si adegua,
dunque, l'azienda resta fuori
dalla procedura benché il bando
non preveda l'estromissione ad
hoc. ,
TEMI PREVIDENZIALI
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Claudio Cerasa
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ROTTAMACTOVAM
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Spesa pubblica, pensioni e lavoro.
Le tendenze che in Europa mettono
nell'angolo gli under 35. Un dossier
Milano. Più di tre anni fa la cancelliera
tedesca Angela Merkel usò tre numeretti
per descrivere la posizione dell'Europa
nell'economia mondiale e le difficoltà che
deve affrontare: il Vecchio continente ha il
7 per cento della popolazione mondiale,
produce il 25 per cento del pil totale e
consuma il 50 per cento delle spese per
welfare globali. La pesantezza espressa in
queste cifre può spiegare in parte il
rallentamento dell'economia europea in
generale, ma non dice abbastanza su un
continente a cui la definizione di
"vecchio" è azzeccata non solo per storia e
demografia, ma anche per quanto riguarda
i beneficiari delle politiche pubbliche. Il
think tank brussellese Bruegel ha
pubblicato uno studio di tre economisti,
Butti, Wilson e Wolff, intitolato "II
crescente divario intergenerazionale in
Europa", che mostra come il peso della
crisi economica sia stato scaricato sui
giovani. Già la Banca d'Italia nell'indagine
sui "Bilanci delle famiglie italiane" aveva
mostrato come abbia operato questa
tendenza in Italia negli ultimi 20 anni: per
gli over 64 il reddito e la ricchezza medi
sono aumentati del 15 e del 60 per cento,
mentre per gli under 34 sono scesi del 10 e
del 60 per cento. Ma la dinamica di
apertura della forbice intergenerazionale
così evidente nel nostro paese, come
mostrano i dati raccolti dai tre economisti,
riguarda tutto il continente: "Durante la
crisi economica e finanziaria, il divario tra
giovani e anziani nell'Unione europea è
aumentato in termini di benessere
economico e allocazione di risorse da
parte dei governi. Mentre i tassi di
disoccupazione e povertà giovanile sono
aumentati, la spesa pubblica si è spostata
da istruzione, famiglie e bambini verso i
pensionati". I dati sono impressionanti. La
disoccupazione giovanile è aumentata di 8
punti percentuali, 3 in più rispetto ai
lavoratori più anziani, e il tasso di povertà
è aumentato tra i giovani mentre è sceso
per i pensionati. Tre sono i fattori
strutturali attraverso cui il sistema europeo
ha spinto la divaricazione tra le
generazioni: lavoro, spesa pubblica e
pensioni. Nei periodi di recessione i
giovani perdono il lavoro molto più
facilmente, in parte perché hanno meno
esperienza, ma soprattutto perché hanno
contratti temporanei e rappresentano
quindi i costi più facili da tagliare. In
questo senso il dualismo del mercato del
lavoro che tutela fortemente gli insider e
lascia senza garanzie gli outsider, non fa
altro che scaricare i costi della contrazione
occupazionale sugli ultimi arrivati. Il
secondo punto riguarda la composizione
della spesa pubblica. Durante una normale
crisi finanziaria gli stati possono
intervenire per estendere le garanzie di
welfare ai giovani, ma non lo hanno potuto
fare durante una crisi dei debiti sovrani in
cui la
TEMI PREVIDENZIALI
preoccupazione principale è mettere a
posto i bilanci. Il problema è che il
consolidamento fiscale è avvenuto
spostando le risorse dai giovani agli
anziani: i dati sulla composizione della
spesa pubblica dicono che dal 2008 al
2013 c'è stata una riduzione delle risorse
per salute (meno 0,2 per cento), istruzione
(meno 0,4) e famiglie (meno 0,2) mentre
sono aumentate quelle per gli anziani (più
2,1), "i pensionati sono stati i principali
beneficiari degli aggiustamenti fiscali, per
loro la spesa è aumentata in tutti i paesi
europei". C'è poi da aggiungere che
durante la crisi molti paesi hanno
riformato il sistema pensionistico per
garantirne la sostenibilità, ma il peso delle
riforme non è stato suddiviso in parti
uguali: in tutti i paesi sono stati
avvantaggiati gli attuali pensionati a
scapito di quelli futuri. C'è solo
un'eccezione, l'Italia, che grazie alla
riforma Fornero ha migliorato le
prospettive pensionistiche dei giovani. E
non è un caso che sia la riforma più
contestata degli ultimi anni. La vecchia
Europa dovrà affrontare il futuro con una
pesante eredità, un ambiente sempre più
ostile per i giovani. Twitter
@luaanocapone
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RIFORMA MADIA
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Decreti Pa verso il
Cdm Per le Camere
di'commercio riordino
in 4 mesi Colombo e
Ludovico • pagina 19
Pacchetto Madia. Ultimi ritocchi al testo atteso venerdì' in Cdm che porterà gli enti da
105 a 60 - Saranno ridefiniti i diritti annuali pagati dalle imprese L'ANALISI Camere di
commercio, riordino in 4 mesi I forestali che passano nei Carabinieri restano in sede a
stipendio invariato, per gli altri ipotesi mobilità
Davide Colombo Marco Ludovico
ROMA II piano di riordino delle
Camere di commercio previsto dalla
delega Pa dovrebbe concludersi
entro quattro mesi
dallapubblicazione del decreto
attuativo. È questo l'unico punto
fermo di quello che si sta rivelando
come uno dei più tormentati tra i
testi attesi in questo primo giro
d'implementazione della riforma
Madia. Il decreto, previsto
dall'articolo io della delega,
dovrebbe arrivare domani in
versione definitiva al vaglio del preconsiglio e venerdì in Consiglio dei
ministri insieme con gli altri nove
decreti e il regolamento di
delegificazione annunciato per
tagliare il timingdelle autorizzazioni
digrandi opere o grandi impianti
produttivi. Con il riordino, messo a
punto con il concerto tra ministero
per lo Sviluppo economico,
Economia e ministero delle
Semplificazioni e della Pa, verranno
rideterminati anche i diritti annuali a
carico delle imprese tenendo conto
della riduzione che è stata decisa
con il DI 90/20146 che prevede un
ENTRATEINCALO Previsto u
n taglio progressivo dei diritti
per 400 milioni. Le nuove ta
riffe sa ranno ridefinite in base
ai costi standard delle nuove
Cdc
taglio del 35% per il 2015, del
40% per il 2016 e del 50% dal
2017, con una riduzione a regime
di 400 milioni circa delle entrate
previste per gli enti post-riordino.
Tariffe e diritti camerali
dovrebbero essere ridefiniti sulla
base di «costi standard» delle
nuove Camere di commercio,
fissati dal Mise, sentite la Società
per gli studi di setto-
CONGIUNTURA
re (Sose) e Unioncamere. Sulla
nuova geografia delle rete
cameralegliobiettivisononoti:
sidovrà passare dalle attuali 105 a
non più di 60 mediante
accorpamento di due o più
Camere di commercio. Ma è
prevista anche la possibilità di
singoli enti non accorpati sulla
base di una soglia dimensionale
minima di 75.000 imprese iscritte
nel registro delle imprese. Fuori
dall'intervento il sistema delle
Camere di commercio all'estero,
che sono associazioni private. Tra
le decisioni ancora tutte da svelare
c'è la ridefinizione dicompiti e
funzioni delle nuove Camere di
commercio, che non dovranno in
nessun caso sovrapporsi ad altre
funzioni pubbliche e che saranno
vagliate dal ministero dello
Sviluppo sulla base di definiti
«standard nazionali di qualità dei
servizi». Fissato il perimetro di
funzioni e servizi, dovranno poi
essere definiti i criteri di gestione
della transizione al nuovo,
compreso il trattamento del
personale dipendente, circa 7mila
addetti cui si aggiungono i 3mila
delle aziende speciali controllate
(le quali ultime verranno invece
riordinate con l'applicazione del
nuovo testo unico sulle società
partecipate). Ieri le categorie del
pubblico impiego di Cgil, Cisl e
Uil hanno definito «inaccettabile»
l'ipotesi, che è circolata, di un
taglio agli organici delle Camere
di Commercio del 15%: si
ritroverebbero «a rischio in mille»
e se dovesse essere confermato «ci
opporremo con tutti i mezzi»,
1.500 operai forestali in vista
delPaccorpamento previsto nei
Carabinieri. Più in generale su
questo fronte si prevede che i 7mi]
a appartenenti della Forestale
potranno rimanere nelle loro sedi,
a stipendio invariato, se
accetteranno di entrare nell'Arma.
Chi non vorrà indossare la divisa
da carabiniere, invece, rischia di
essere soggetto a mobilità. È
l'ipotesi contenuta nello schema di
decreto legislativo "disposizioni in
materia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia". Il testo non è
ancora chiuso ma potrebbe già
andare al prossimo Consiglio dei
ministri. Più avanti ci sarà l'altro
atteso provvedimento sul riordino
dei ruoli e delle carriere. Lo
schema sulla razionalizzazione
sancisce dunque il passaggio del-
la Forestale nelle fila dei
Carabinieri, con l'incognita di
quanti potrebbero non accettare la
novità. Per questo si lima il testo
per ridurre al minimo il rischio concreto - di una mole di ricorsi.
Si eliminano, poi, una serie di
duplicazioni e moltiplicazioni tra
le forze dell'ordine: sono
soppresse, per esempio, le squadre
nautiche di Ps e Arma, la Guardia
di Finanza diventa sul mare
protagonista. I rispettivi ministeri,
poi, con una serie di protocolli
definiranno la "gestione associata
dei servizi strumentali": per la
gestione unica, in sostanza, di
poligoni, mense, pulizia,
manutenzione, equipaggiamenti,
veicoli (si veda II Sole24). Le
forze di polizia a competenza
generale sanciscono inoltre una
ripartizione, già nei fatti, delle
specialità: la Ps, da una parte,
hanno scritto in una nota. Sempre annovera Stradale, Ferroviaria,
sul fronte dei tagli al personale
Postale e delle Comunicazioni e di
derivanti dalla riforma, per oggi è Frontiera; l'Arma, dall'altra parte,
annunciato un presidio sindacale
costituisce una sorta di polo
davanti alla sede del ministero
specializzato tra ambientale,
delle Politiche agricole: è
forestale e agroalimentare. Il
organizzato da Fai, Fiai e Uila con decreto prevede poi una
i delegati del Corpo
"razionalizzazione della
forestaledelloStatoperdiscuteredell dislocazione delle forze di
e prospettive occupazionali dei
polizia" sul territorio,
privilegiando l'impegno della
Polizia di Stato nei comuni
capoluogo e dei carabinieri nel
resto del paese Tornando al
riordino delle Camere di
commercio, va detto che un piano
di accorpamenti previsto
dall'autoriforma del sistema è in
corso e hagià portato ai primi
risultati: dopo la fusione delle
Camere di Venezia e Rovigo è
arrivata quella di Campobasso e
Isernia. Secondo il prospetto
pubblicato sul sito di
Unioncamere, che non comprende
la regione Lombardia, l'obiettivo
finale degli accorpamenti via
autoriforma è lo stesso previsto
dalla delega Pa: 60 enti. Si tratterà
di capire se, dopo il varo del
decreto legislativo, quel percorso
proseguirà più speditamente o
verrà aggiornato. Tra gli altri
obiettivi della riforma camerale su
cui non ci sono invece margini di
mediazione resta la nuova
governance: consigli e giunte
dovranno avere meno componenti
degli attuali (quanti non è noto)
ed è poi previsto che gli incarichi
diversi da quelli nei collegi dei
revisori dei conti siano gratuiti.
©RIPRÛDUZIÛNERISERVATA
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Da Smilaacirca mille società II piano dovrebbe portare alla riduzione delle società a partecipazione pubblico-privato da Smila a circa
mille: si punta a ridurre lefinalità per cui possono essere costituite nuove società, che potranno essere solo Spa o Srl. Si introducono
obblighi di riduzione del personale e norme sulla mobilità con una situazione a cavallo fra le crisi d'impresa e l'operazione che si sta
provando con le Pro vince Si passa da 105 a 60 enti Entro 4 mesi dalla pubblicazione del decreto attuativo - se non ci saranno
correzioni -il riordino delleCamere di commercio sarà compiuto. Si passa da 105 a 60 enti con una ridefinizionedelle funzioni attribuite
edei diritti annuali dovuti dalleaziende iscritte. La riforma allinea la rete attaglio già disposto con il decreto 90 del 2014 e che, dal
2017, prevede il dimezzamentoa 400 milioni del budget a regime CAMERE COMMERCIO • PARTECIPATE C \Ml_K \ DI C OMM1
PCIO INDUSTRIA AR11GIMSMO E KORK 01 TUR A I provvedimenti in arrivo in Consiglio dei ministri C \Ml_K \ DI C OMM1
PCIO INDUSTRIA AR11GIMSMO E KORK 01 TUR A CAMERE COMMERCIO • PARTECIPATE SERVIZI PUBBLICI LOCALI
• TAGLIA ENTI C \Ml_K \ DI C OMM1 PCIO INDUSTRIA Si passa da 105 a 60 enti Entro 4 mesi dalla pubblicazione del decreto
attuativo - se non ci saranno correzioni -il riordino delleCamere di commercio sarà compiuto. Si passa da 105 a 60 enti con una
ridefinizionedelle funzioni attribuite edei diritti annuali dovuti dalleaziende iscritte. La riforma allinea la rete attaglio già disposto con
il decreto 90 del 2014 e che, dal 2017, prevede il dimezzamentoa 400 milioni del budget a regime Da Smilaacirca mille società II piano
dovrebbe portare alla riduzione delle società a partecipazione pubblico-privato da Smila a circa mille: si punta a ridurre lefinalità per
cui possono essere costituite nuove società, che potranno essere solo Spa o Srl. Si introducono obblighi di riduzione del personale e
norme sulla mobilità con una situazione a cavallo fra le crisi d'impresa e l'operazione che si sta provando con le Pro vince Distretti più
ampi Un decreto delegato prevede di ridisegnare i servizi pubblici locali su distretti più ampi degli attuali. La delega prevede anche
l'individuazione di funzioni essenziali con la soppressione dei regimi di esclusiva non conformi ai principi in materia di concorrenza.
Con in più incentivi e premialità agli enti locali che scelgono di aggregare la gestione AR11GIMSMO E KORK 01 TUR A CAMERE
COMMERCIO • PARTECIPATE SERVIZI PUBBLICI LOCALI • TAGLIA ENTI C \Ml_K \ DI C OMM1 PCIO INDUSTRIA Si
passa da 105 a 60 enti Entro 4 mesi dalla pubblicazione del decreto attuativo - se non ci saranno correzioni -il riordino delleCamere di
commercio sarà compiuto. Si passa da 105 a 60 enti con una ridefinizionedelle funzioni attribuit Sforbiciata sugli enti minori In
consiglio dei ministri è in arrivo la prima sforbiciata sugli enti minori, con l'obiettivo di sfoltire il complesso di organismi doppioni o le
microrealtà. La norma si inserisce all'interno del disegno più ampio volto a riformare tutta la macchina dello Stato. La riforma prevede
infatti anche interventi sui ministeri fino agli enti di ricerca edei diritti annuali dovuti dalleaziende iscritte. La riforma allinea la rete
attaglio già disposto con il decreto 90 del 2014 e che, dal 2017, prevede il dimezzamentoa 400 milioni del budget a regime Da
Smilaacirca mille società II piano dovrebbe portare alla riduzione delle società a partecipazione pubblico-privato da Smila a circa
mille: si punta a ridurre lefinalità pe TAG LI A TEM PI cui possono es Termini accelerati su via libera In consiglio dei ministri è in
arrivo, oltre ai dieci decreti delegati, anche un regolamento che da attuazione all'articolo 4 della legge delega e prevede poteri
sostitutivi a Palazzo Ghigi per fissare termini accelera ti sulle autorizzazioni. L'obiettivo è ridurre i tempi che spesso hanno bloccato lo
sviluppo di grandi infrastrutture fondamentali per la crescita delpaese ere costituite nuove società, che potranno essere solo Spa o Srl.
Si introducono obblighi di riduzione del personale e norme sulla mobilità con una situazione a cavallo fra le crisi d'impresa e
l'operazione che si sta provando con le Pro vince Distretti più ampi Un decreto delegato prevede di ridisegnare i servizi pubblici locali
su distretti più ampi degli attuali. La delega prevede anche l'individuazio GUARDIA FORESTALE • AGENDA DIGITALE e di
funzioni essenziali con la soppr Assorbimento nei carabinieri La bozza del decreto legislativo sancisce l'assorbimento dei Forestali
nell'arma dei Carabinieri, cui sono attribuite tutte le funzioni già svolte ad eccezione della lotta agli incendi boschivi che vengono
trasferite ai Vigili delfuoco. Indosseranno la divisa dell'Arma, dunque,)' settemila forestali, ad eccezione di quote limitate che
transiteranno nei vigili del fuoco (120), Guardia difinanza (30) e Polizia di Stato (120) ssione dei regimi di esclusiva non conformi ai
principi in materia di concorrenza. Con in più incentivi e premialità agli enti locali che scelgono di aggregare la gestione
AR11GIMSMO E KORK 01 TUR A CAMERE COMMERCIO • PARTECIPATE SERVIZI PUBBLICI LOCALI • TAGLIA ENTI C
\Ml_K \ DI C OMM1 PCIO INDUSTRIA Si passa da 105 a 60 enti Entro 4 mesi dalla pubblicazione del decreto attuativo - se non ci
saranno correzioni -il riordino delleCamere di commer Arrivail Pin unico Attraverso la riforma del codice dell'amministrazione digitale
si punta a rendere più accessibili i servizi online mediante la previsione di un codice Pin unico per dialogare con tutte le
amministrazioni pubbliche. Questo è solo uno degli aspetti della riforma della Pa volti a rendere la Pa più trasparente: un altro decreto
attuativo prevede la semplificazione delle norme anticorruzione io sarà compiuto. Si passa da 105 a 60 enti con una ridefinizionedelle
funzioni attribuit Sforbiciata sugli enti minori In consiglio dei ministri è in arrivo la prima sforbiciata sugli enti minori, con l'obiettivo
di sfoltire il complesso di organismi doppioni o le microrealtà. La norma si inserisce all'interno del disegno più ampio volto a riformare
tutta la macchina dello Stato. La riforma prevede infat Nomine, meno discrezionalità Peri dirigenti sanitari si limiterà la discrezionalità
nelle nomine dei managerdelle Asl. Le Regioni sceglieranno i direttori generali non solo basandosi sulla rosa di candidati ricavata
dall'elenco nazionale attraverso la commissione ad hoc, ma la selezione a werrà tra coloro che hanno aderito al bando, previo a wiso
della Regione, esprimendo il loro interesse per la postazione in palio i anche interventi sui ministeri fino agli enti di ricerca edei diritti
annuali dovuti dalleaziende iscritte. La riforma allinea la rete attaglio già disposto con il decreto 90 del 2014 e che, dal 2017, prevede il
dimezzamentoa 400 milioni del budget a regime Da Smilaacirca mille società II piano dovrebbe portare alla riduzione delle società a
partecipazione pubblico-privato da Smila a circa mille: si punta a ridu
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Decisioni entro 60 giorni La nuova
conferenza dei servizi si svolgerà
perlopiù senza riunioni fisiche ma
solo con l'invio per posta elettronica
dei documenti. E ledecisionifinali
scatteranno entro 60 giorni, posto
che si considererà come acquisito
l'assenso delle amministrazioni che
non si sono espresse. Previsto un
unico rappresentante per le
amministrazioni statali, uno per
ogni regione e uno per ogni comune
CONFERENZA SERVIZI
DIRIGENTI SANITARI •
AUTORITÀ PORTUALI
CONFERENZA SERVIZI
Decisioni entro 60 giorni La nuova
conferenza dei servizi si svolgerà
perlopiù senza riunioni fisiche ma
solo con l'invio per posta elettronica
dei documenti. E ledecisionifinali
scatteranno entro 60 giorni, posto
che si considererà come acquisito
l'assenso delle amministrazioni che
non si sono espresse. Previsto un
unico rappresentante per le
amministrazioni statali, uno per
ogni regione e uno per ogni comune
Gli enti scendono da 19 a 15 Tra i
decreti attuativi della riforma della
pubblica amministrazione, anche la
riduzione da 19 a 15 delle autorità
portuali. L'autorità portuale è un
ente pubblico tra i cui scopi
istituzionali c'è la gestione e
l'organizzazione di beni e servizi nel
rispettivo ambito portuale. Tale ente
è stato istituito in Italia nell994
nell'ambito del riassetto della
legislazione in materia portuale
CONFERENZA SERVIZI
Decisioni entro 60 giorni La nuova
conferenza dei servizi si svolgerà
perlopiù senza riunioni fisiche ma
solo con l'invio per posta elettronica
dei documenti. E ledecisionifinali
scatteranno entro 60 giorni, posto
che si considererà come acquisito
l'assenso delle amministrazioni che
non si sono espresse. Previsto un
unico rappresentante per le
amministrazioni statali, uno per
ogni regione e uno
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Intervista. La commissaria Ue: le sofferenze sono un problema, allontanano la
ripresa «Bad bank, ora l'Italia decida» Vestager: sì ai fondi pubblici ma nel rispetto
delle banche concorrenti
Da due mesi non passa quasi giorno senza che tra Roma e
Bruxelles vi sia un nervoso botta-e-nsposta. La difficile
situazione bancaria italiana aizza gli animi, preoccupa
l'establishment
comumtario,imponesuiduefrontiscelteimpopolari.
Inquesta intervista, la commissaria alla Concorrenza,
MargretheVestager,chiariscequalisianoleregole
europee,perchésonostatedeciseeperchédevono essere
applicate. Beda Romano > continua a pagina 7
I salvataggi bancari LA PARTITA CON BRUXELLES Le regole sugli aiuti di Stato «Servono perché tutti
gli attori siano trattati equamente ma prevedono una certa flessibilità): Il rapporto Roma-Bruxelles
«Rapporto molto costruttivo con il governo italiano, spero si trovi una soluzione»
«Bad bank, sì ai fondi pubblici ma
rispettando la concorrenza» La
commissaria Ue Vestager: il
governo italiano si decida
> Continua da paginal Beda
Romano BRUXELLES Dal nostro
corrispondente In questo senso, si
difende dai rimproveri rimbalzati
sulla stampa italiana in queste
settimane. Avverte in questo inizio
del 2016 che l'ipotesi di creare una
bad bank è ormai "urgente", tanto
più che «l'assenza di soluzione su
questo fronte rallenta la velocità
della ripresa economica». Il
governo italiano ha deciso in
novembre di ristrutturare quattro
banche locali: Banca delle Marche,
Banca Popolare delTEtruria e del
Lazio, Cassa di Risparmio di
Ferrara e Cassa di Risparmio della
Provincia di Chieti. La tesi in Italia
è che questa decisione - la quale ha
comportato perdite per gli
obbligazionisti subordinati - è stata
imposta dalla Commissione
europea. È così La Commissione
non può imporre nulla. Lavora con i
governi. Sono le autorità nazionali a
prendere la decisione ultima. Se si
decide l'uso di denaro pubblico, ciò
comporta una risoluzione della
banca e l'applicazione di regole
precise. Ciò è quanto è successo. Il
governo avrebbe potuto
CONGIUNTURA
utilizzare denaro privato per
salvare i quattro istituti di credito
in difficoltà o lasciare che le
banche fallissero. Ha scelto
un'altra strada. Un'altra tesi è che
il governo abbia seguito questa
strada per compiacere k
Commissione, e godere di un
occhio di riguardo quando si
tratterà di valutare tra qualche
settimana le richieste di
flessibilità sul fronte dei conti
pubblici. Le cose nonfunzionano
inquesto modo. Le regole sugli
aiuti di Stato si applicano allo
stesso modo a tutti i paesi perché
l'obiettivo è digarantire una
concorrenza leale in un mercato,
quello bancario, sempre più
europeo e sempre più
internazionale. Se alcune banche
ricevono aiuto pubblico, allora
bisogna garantire equo
trattamento alle banche che non
godono dello stesso vantaggio.
Altrequestioni, come quelle
dibilancio, non c'entrano. Ci si
chiede in Italia perché l'uso del
Fondo di risoluzione (come è
avvenuto per il salvataggio delle
quattro banche
regionalDodelFondodituteladei
depositi (come dovrebbe avvenire
per compensare gli
obbligazionisti subordinati che
hanno subito perdite) sia
equiparato ad aiuto pubblico. Se è
lo Stato a gestire l'uso del denaro
d'autorità, per legge, allora questo
non può essere
consideratodenaroprivato,
ancheseifondiprovengonodalsetto
reprivato. Il governo tedesco ha
potuto salvare le proprie banche
tra il 2008 e U 2014. La
Germania ha
speso 197 miliardi di euro sotto
forma di ricapitalizzazioni e 465
miliardi di euro sotto forma di
garanzie. E vero. Le regole
allora consentivano più
facilmente l'uso del denaro
pubblico. Eravamo
nelpienodellacrisifinanziara.Le
norme sono cambiate nell'estate
del 2013 dopo che i contribuenti
europei hanno speso quasi 600
miliardi di euro (pari al 5% del
prodotto interno lordo europeo)
per sal varebanche in crisi. È
stato deciso che gli investitori
dovessero essere
responsabilizzati. Devono
godere di eventuali profitti, ma
anche subire eventuali perdite.
Al tempo stesso, è essenziale
che sappiano quale tipo di
attività finanziaria abbiano
acquistato e che siano protetti
da eventuali raggiri o frodi. Le
regole sono cambiate
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nuovamente all'ini ziodi quest'anno.
Sì. Dal 1° di gennaio, l'uso di denaro
pubblico nei salvataggi bancarie
permesso solo dopoché tutti gli
azionisti e gli obbligazionisti hanno
subito perdite. La logica è chiara: gli
investitori devono essere
ulteriormente responsabilizzati.
Siamo in una fase di cambiamento, e
non è sempre facile adattarsi.
Addirittura, alcuni investitori hanno
scoperto
all'improwisodiessereazionistidiuna
banca. Nonio avevanocapito
nell'acquistare particolari attività
finanziarie. In questo senso,
ebene che un paese si doti di
fondi di solidarietà per alleviare
le difficoltà nel caso di necessità.
Sono pienamente consapevole
delle sofferenze che possono
essere provocate da una crisi
bancaria La tesi italiana è che il
paese ha subito una grave e lunga
recessioneechediquestobisogna
tenere conto. Una parte
dell'establishment suggerisce di
allentare le regole sugli aiuti di
Statoperconsentireunapproccio
sistemico alla crisi del settore
creditizio. Cosa ne pensa L'uso
del denaro pubblico è consentito,
ma bisogna sapere che questo ha
conseguenze perché bisogna
garantire la posizione di banche
che non godranno dello stesso
aiuto. Le regole sugli aiutidi
Statoservono perché tutti gli
attori sul mercato siano trattati
equamente, ma prevedono anche
una certa flessibilità che deve
essere usata entro limiti
prefissati. Agire diversamente
rappresenterebbe un
cambiamento di linea radicale.
Ero ministra delle Finanze danese
quando l'Ecofin decise le nuove
regole: molti ministri erano critici
dell'usodel denaro pubblicoper
salvare le banche. Più in
generale,
Commissario Ue. Margrethe Vestager, 47 anni SOFFERENZE «L'assenza
di soluzione su questo fronte rallenta la velocità della ripresa economica»
IL CASO GERMANIA «Le regole allora consentivano con più facilità
l'uso di denaro statale, poi sono mutate»
banche che sul mercato operano
senza sostegno pubblico.
Laquestioneèormaiurgente. Sì.
Tocca al governo decidere la
tempistica e il modello da
seguire. Ha l'impressione che in
qualche modo il governo stia
trascinando i piedi Il governo
deve essere sicuro di ciò che
guardiamo sempre con
vuole. Pensa che
attenzione alla stabilità
unacertapoliticizzazione del
finanziaria. Questa è un
settore creditizio influenzi la
prerequisito per dare vigore
partita In generale, il settore
all'economia. Lo stesso governo bancario è sempre più privato,
italiano ha adottato una riforma sempre meno legato alla
dell'industria bancaria per
politica. È ancora presto per
rafforzare il settore. È una
giudicare la situazione italiana,
iniziativa che valutiamo con
alla luce della recente riforma
grande favore per rendere il
bancaria. A me sembra che la
settore più robusto e più forte.
situazione debba essere
Una possibilità di cui si discute affrontata in modo pragmatico,
da tempo tra Roma e Bruxelles non ideologico e che in fin dei
è l'idea di creare una bad bank
conti il settore creditizio debba
in cui riversare gli attivi di
essere prudente, anche noioso,
cattiva qualità del settore
dedicato a servire l'economia.
creditizio, liberando così i
Le sofferenze in Italia
bilanci bancari. Siamo vicini a
rappresentano ormai il 16,7%
un accordo Il governo italiano
del totale dei credi ti (a ti tolo di
deve decidereciò che vuole.
confronto in Francia sono il 4%,
Deve decidere in questo
in Spagna il 7%). È preoccupata
frangente se usare denaro
per lastabilità finanziaria
pubblico o se non usare denaro
pubblico. Nel primo caso,
bisogna trovare una soluzione
che limiti il danno per le altre
CONGIUNTURA
No. Ciò detto, l'elevato
ammontare di sofferenze
rappresenta un rischio. Il
problemaè che l'assenza di
soluzione su questo fronte rallenta
la velocità della ripresa
economica. Un'ultima domanda
su un altro aspetto controverso
del settore bancario: i crediti
d'imposta(deferredtaxassets,
ininglese), molto presenti nei
bilanci bancari italiani. La
Commissione europea sta
valutando se si tratta di aiuto di
Stato. A che punto è la vos tra
analisi Abbiamo un rapporto
molto costruttivo con il governo
italiano. Spero che si possa
trovare una soluzione
rapidamente. ©RIPRODUZIONE
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I salvataggi bancari IL GOVERNO «Banche solide» «Le quattro banche ora sono solide. Ci vuole la
commissione d'inchiesta ma no processi show» «Massima trasparenza» «Chi ha sbagliato paghi, massima
trasparenza anche grazie all'impegno di Cantone»
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Boschi ok, niente scheletri nell'armadio Renzi: rispetto Consob e
Bankitalia, nessuna revisione di competenze ma se qualcuno ha
sbagliato risponda
Emilia Patta ROMA v '
IlcasoBancaEtruria?Ilgoverno non ha
nessuno scheletro nell'armadio e chi
ha sbagliato pagherà. Lunedì sera il
ritorno della ministra Maria Elena
Boschi in tv dopo le polemiche
natalizie sulla vicenda salva-banche
e sul ruolo del padre, Pier Luigi, ex
vicepresidente della Etruria («la
responsabilità penale è personale e
un'indagine non è una sentenza di
condanna», è stata la risposta di
Boschi a chi le chiedeva se si
dimetterà in caso di avviso di
garanzia al padre). Ieri il mantello
dello stesso premier Matteo Renzi,
che non a caso martedì 19 siederà
accanto a Boschi nei banchi del
governo durante per il voto sulla
mozione di sfiducia all'intero
governo presentata dalle
opposizioni. Dunque la posizione
della ministra per le Riforme e per i
Rapporti con il Parlamento «è la
nostra», dice Renzi in un'intervista a
Repubblica.it. «La sua è una
posizione nostra, perché se passa la
linea che chi ha il padre indagato
deve dimettersi il primo dovrei
essere io. La responsabilità penale in
Italia è personale». Il premier
rivendica poi le misure prese con il
salva-banche, che ha permesso di
mettere al riparo i risparmi di un
milione di correntisti, e assicura che
non ci sono stati né ci saranno
favoritismi: «Con il nostro governo
non ci sono impuniti. Non
guardiamo in faccia a nessuno e chi
ha sbagliato
pagherà. Il sistema bancario
italiano noi abbiamo iniziato a
cambiarlo e continueremo a
farlo. E non abbiamo scheletri
nell'armadio». Il caso di papa
Boschi, ad esempio, è per il
premier proprio la prova che da
parte del governo non ci sono
stati favoritismi: «È stato il
governo della Repubblica a
commissariare il Cda deve
siedeva Pier Luigi Boschi. Li
abbiamo sanzionati noi, li
abbiamo mandati a casa. Perché
la legge è uguale per tutti».
Quanto alla commissione di
CONGIUNTURA
Al governo. La ministra delle Riforme Maria Elena Boschi e il premier Matteo Renzi
Compattezza nel governo • Lunedì sera in tv la ministra Maria Elena Boschi sulle polemiche legate
alla vicenda del salva-banche e al ruolo del padre, Pier Luigi, ex vicepresidente di Banca Etruria, ha
sottolineato che «la responsabilità penale è personale e un'indagine non è una sentenza di
condanna». Il premier Matteo Renzi non a caso martedì 19 siederà accanto a Boschi nei banchi del
governo durante il voto sulla mozione di sfiducia all'intero governo presentata dalle opposizioni La
posizione • Per Renzi «se passa la linea che chi ha il padre indagato deve dimettersi, il primo dovrei
essere io. La responsabilità penale in Italia è personale», ribadisce. E rivendica le misure prese con il
salva-banche, che ha perm esso di mettere al riparo i risparmi di un milione di correntisti, e assicura
che non ci sono stati né ci sarannofavoritismi: «Con il nostro governo non ci sono impuniti. Non
guardiamo in faccia a nessuno e chi ha sbagliato pagherà» La commissione d'inchiesta • Quanto alla
commissione di inchiesta o di indagine parlamentare più volte annunciata ma anche oggetto di vari
dubbi da parte della maggioranza, Renzi si dice favorevole. D'altra parte era stato proprio lui il
primo a parlarne prima di Natale. Ma con precisi paletti. «Io sono molto convinto, ma voglio mettere
le cose in ordine: se si farà deve essere una commissione di inchiesta non su una banca ma sul
sistema bancario degli ultimi 15 anni»
inchiesta o di indagine più volte
annunciata ma anche oggetto di
vari dubbi da parte della
maggioranza (ad esempio, viene
spiegato, bisogna trovare il
modo di impedire che i lavori
della commissione interferiscano
con le indagini della
magistratura), Renzi si dice
favorevole. D'altra parte era stato
proprio lui il primo a parlarne
prima di Natale. Ma con precisi
paletti. «Io sono molto convinto,
ma voglio mettere le cose in
ordine: se si farà deve essere
una commissione di inchiesta
non su una banca ma sul sistema
bancario degli ultimi 15 anni,
periodo nel quale sono suc
cesse cose nel silenzio della
politica che ha fatto fintadi non
vedere autentici errori del
sistema bancario». Insomma,
«massima trasparenza e
discussione nel merito ma non
processi show». C'è poi la
questione Consob e Bankitalia,
che Renzi torna a difendere, sì,
ma senza stracciarsi le vesti.
Sull'ipotesi di revisione delle
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competenze dei due istituti, in
particolare, «il premier chiarisce
che la questione «non è
all'ordine del giorno» e che
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IL PREMIER «La scelta dei ministro
di non dimettersi è la nostra
posizione. Se valesse chechi
haiipadre indagatesi debba
dimettere, il primoa doverlo fare
sarei io»
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«Consob e Bankitalia sono due
istituzioni che il governo ha il
dovere di proteggere, ma se
qualcuno ha sbagliato va messo
in condizione di rispondere.
Massimo rispetto del governo,
ma certo bisogna fare molto di
più per il funzionamento degli
organismi». In vista del
confronto in Aula sulla mozione
di sfiducia la temperatura politica
sulla vicenda banche resta
altissima. Non solo per la
"campagna" del M5S che
continua a chiedere le dimissioni
della ministra Boschi, ma anche
per voce di Forza Italia. «Renzi
non vuole che gli italiani
sappiano la verità sulla vicenda
delle quattro banche salvate dal
governo e sulla truffa ai danni
del governo - dice il solitamente
pacato capogruppo azzurro in
Senato -. Non si spiega altrimenti
la formula dubitativa che ha
usato sull'istituzione della
commissione di inchiesta che Fi
e Lega hanno chiesto con
immediatezza».
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O La sentenza Falso in bilancio, la Cassazione «salva» la nuova legge
di Luigi Ferrarella
"T" T ero che la nuova legge sul falso in \ /
bilancio sconta una «non sempre V
ineccepibile formulazione», talora «persino
in rapporto all'ortodossia sintatticogrammaticale». E vero che questa
«approssimazione» di «scarso tecnicismo»
dipende dai «problematici equilibrismi
strategici e compromissori» del legislatore
nel marasma di emendamenti «che a volte
finiscono per stravolgere il significato
inizialmente concepito». Ma, nella nuova
legge, la Cassazione «salva» lo stesso la
punibilità di quelle «vantazioni» (dei
magazzini, dei crediti incagliati, degli
immobili, dei derivati) che nell'estate 2015
la stessa V sezione di Cassazione (ma con
altri giudici nel processo all'ex sondaggista
di Berlusconi Luigi Crespi) aveva ritenuto
non più punibili dalT«intervento
ortopedico»
del legislatore, che aveva soppresso— nella
frase «fatti materiali non rispondenti al vero»
— l'inciso «ancorché oggetto di valutazioni».
Non è un problema insuperabile, indica ora
la Cassazione in una seconda sentenza
(relatore Paolo Antonio Bruno, presidente
Aniello Nappi) nella quale ravvisa che
l'inciso soppresso fosse «inutile» perché
quell'«ancorché» aveva solo «finalità
anculare, meramente chiarificatrice» del fatto
che nei fatti materiali esposti nei bilanci
«fossero da intendersi» già «ricompresi
anche quelli oggetto di valutazione». A
questa conclusione la Cassazione muove da
una esegesi di tre termini «squisitamente
tecnici e non comuni» in quanto trasposti da
«formule lessicali in uso nelle scienze
economiche anglo-americane e soprattutto
nella legislazione comunitaria». Fatti qui non
vuoi dire «eventi del mondo fenomenico»,
ma «dato informativo della realtà che i
bilanci
«improponibile abrogazione della
fattispecie» — «sarebbe illogica» perché
«anche le valutazioni, ove non rispondenti
al vero, sono in grado di condizionare
negativamente le scelte». Il vero tutelato
dalla legge non è dunque il vero oggettivo
della realtà calata nel bilancio, ma ü vero
Jegate, cioè «la corrispondenza della
stima» a «quanto prescritto da disciplina
civilistica, direttive e regolamenti
comunitari, standard tecnici universamente
riconosciuti» (las/Ifrs) e Ed è «l'elusione di
questi predeterminati parametri» a
costituire ancora falso in bilancio «nel
senso di discordanza dal vero legate, ossia
dal modello di verità convenzionale
conseguibile con l'osservanza di quei
criteri». [email protected] ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
8 Anni È la
pena massima
di reclusione
prevista per il
falso in
bilancio nel
caso in cui si
tratti di società
quotate e
équipa rate
portano all'esterno»; materiah' significa
«essenziali», nel senso di lasciar fuori dai
bilanci «i profili marginali e secondari»; e
rilevanti vuoi dire che le informazioni non
devono essere «fuorvianti» e cioè «tali da
influenzare in modo distorto le decisioni
degli utilizzatori». Ma se «fatto in senso lato
è il dato informativo», e se «matériau e
ritevanti sono solo le informazioni essenziali
e capaci di influenzare le opzioni degli
utilizzatori», allora per la Cassazione
«l'esclusione delle valutazioni» dal perimetro
di reato — oltre ad avere l'effetto di
«frustrare le finalità della legge»
Verdetto difforme Diversamente
dall'estate 2015, ora per la Suprema
Corte anche le «valutazioni»
(magazzino, crediti, immobili)
restano punibili
(molto più severa di quella di Berlusconi su
altri punti) e a «risolversi in una
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Piccole (e micro) imprese con i
fondi a tasso zero Invitalia: under
35 e donne, finanziamenti fino a
1,5 milioni
imprenditoriale valido e
credibile. Non è necessario
avere una società già costituita,
ma si può creare anche dopo
l'approvazione del progetto». I
settori finanziabili sono:
ROMA Finanziamenti a tasso produzione di beni in industria,
zero per aspiranti imprenditori artigianato e trasformazione
di tutta Italia: da mezzogiorno dei prodotti agricoli; fornitura
di oggi gli interessati, giovani di servizi a imprese e persone;
under 35 e donne di tutte le età commercio di beni e servizi e
che vogliono avviare una micro turismo. Possono essere
ammessi anche progetti su
o piccola impresa, possono
filiera turistico-culturale e
collegarsi al sito
innovazione sociale. Esclusi
www.invitalia.it per chiedere
dalle agevolazioni pesca,
un finanziamento fino a un
massimo di i milione e mezzo acquacoltura e produzione
primaria di prodotti agricoli.
di euro. Il progetto si chiama
«Nuove imprese a tasso zero». La vicenda •
Lo stanziamento iniziale è di
Da
circa 50 milioni: la domanda va mezzogiorno
presentata solo online, sulla
di oggi gli
piattaforma informatica di
interessati,
Invitalia. Chi vuole chiedere gli giovani
incentivi deve quindi registrarsi under 35 che
e poi entrare nell'area riservata
vogliono
per compilare sul web la
avviare
domanda, caricare il business
un'impresa,
pian e la documentazione da
possono
allegare. «Nuove imprese a
chiedere
tasso zero» non è un bando,
precisano i promotori del
finanziament
progetto: quindi non ci sono
i a tasso zero
scadenze, né graduatorie. Le
• Possono
domande vengono valutate in
farlo tramite
base all'orla
dine cronologico di arrivo, fino piattaforma
ad esaurimento fondi. Dopo la informatica
verifica formale, è previsto un lnvitalia • Lo
esame di merito che
comprende anche un colloquio stanziamento
è di 50
con gli esperti di Invita
milioni
lia. L'esito della valutazione
viene comunicato
normalmente entro 60 giorni
dalla presentazione della
domanda. Le società che
superano la selezione possono ricevere un
finanziamento a tasso zero, che
può coprire fino al 75% delle
spese totali e che deve essere
restituito massimo entro 8
anni. «Diamo prestiti senza
interessi - spiega Tad di
Invitalia, Domenico Arcuri ma solo ai business pian che ci
convincono davvero. È quindi
importante inviarci un progetto
Gli incentivi di
Francesco Di
Frischia di Francesco
Di Frischia
CONGIUNTURA
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FISCO/ Commercialisti, grave anomalia sul 730