Seminario universitario di alta
formazione in tema di cooperazione
Il finanziamento
delle cooperative
Prof. Maurizio CAVANNA
UNIVERSITÀ di TORINO
Torino, 8 giugno 2010
Forme di finanziamento





Capitale
Riserve
Strumenti finanziari
(partecipativi, di debito, ibridi)
Prestito sociale
Fondi mutualistici
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Le ragioni dell’investimento
in società
a) Redditività dell’investimento
b) Possibilità di influire sulla gestione
della società in funzione delle azioni
sottoscritte
Nessuno dei due obiettivi è facile
da raggiungere nelle cooperative
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Il capitale delle
cooperative
Tesi tradizionale: il capitale ha
rilevanza modesta
L’atto costitutivo segnala non il capitale,
ma solo i conferimenti dei soci fondatori
Le cooperative non devono indicare il
capitale negli atti e nella corrispondenza
4
Segue
Approccio più moderno: il capitale
cooperativo ha una funzione diversa
rispetto alle società lucrative, ma non
perde la propria funzione di
promozione dell’attività
garanzia per i terzi
5
Segue
Se infatti talvolta (spesso) il capitale
può essere irrisorio …
… altre volte invece è il legislatore ad
imporre dei minimi (6,3 mln di Euro
per le banche popolari e 2 mln per le
banche di credito cooperativo)
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Le particolarità del
capitale delle cooperative
Tendenziale equiparazione tra capitale e
patrimonio
(per effetto dell’obbligo di imputazione alla
riserva legale)
… cui si aggiunge l’indivisibilità delle riserve,
per le cooperative agevolate
(non a caso è il patrimonio, e non il capitale ad
essere preso a riferimento per fissare
l’ammontare massimo dei prestiti sociali)
7
Segue
Nelle cooperative il capitale non svolge
la funzione organizzativa, tipica di
s.p.a. e s.r.l. per l’attribuzione del voto,
stante la regola del voto pro capite
… ma, in caso di voto plurimo, nulla
impedisce che i voti aggiuntivi siano dati
in ragione dell’entità del conferimento
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Tipi di conferimento
Sono ammessi i conferimenti in natura
e di crediti
In tal caso non operano i limiti previsti
per i conferimenti in denaro
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Il socio d’opera nelle
cooperative-s.r.l.
È stato introdotto nella disciplina delle
s.r.l. con la riforma del 2003, ma
sinora è stato assai poco utilizzato
– in generale, a causa degli elevati costi
della garanzia richiesta …
– … nonché per le incertezze interpretative
– specificamente, per le interferenze di tipo
lavoristico con la disciplina cooperativa
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Il problema dei
conferimenti asimmetrici


È ammessa la non corrispondenza tra
entità dei conferimenti e numero delle
azioni o misura della quota assegnate
– ma il valore totale dei conferimenti
non deve essere inferiore al capitale
Dubbia la compatibilità con il capitale
variabile e il principio di democraticità
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Le riserve nelle
cooperative
Le riserve per le cooperative
costituiscono un surrogato del
capitale sociale, svolgendo funzione
propulsiva e di garanzia
Esse possono essere
LEGALI OBBLIGATORIE FACOLTATIVE
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La riserva legale
Si deve destinare a riserva legale
almeno il 30% degli utili netti annui,
indipendentemente dalla sua entità
rispetto al capitale
TUTTI gli utili, non solo quelli
derivanti da attività con i terzi – quindi
compresi quelli “ristornabili”
13
Segue


La percentuale è portata al 30% con la
riforma del 2003: è la regola generale
ma resta fissata nella precedente
misura del 20% per le cooperative che
non avessero adottato le clausole
mutualistiche ex lege Basevi al 1.1.04
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Riserve e mutualità
prevalente


L’art. 2514 c.c. impone la clausola di
indivisibilità – clausola mutualistica, v.
l. Basevi
Regole diverse valgono per i soci
finanziatori
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L’indivisibilità delle
riserve
Funzione della
indivisibilità
Ruolo antilucrativo
(l. Basevi)
Patrimonializzazione
(l. Pandolfi)
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Strumenti finanziari: i
precedenti
Scopo: incentivare e valorizzare
l’investimento in cooperativa
Si tenta di perseguirlo attraverso
la creazione, a fianco dei cooperatori,
di un binario parallelo di soci solo
interessati alla remunerazione
dell’investimento
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l. n. 59/92
A) Soci sovventori
– Le azioni di sovvenzione presuppongono la
creazione statutaria di fondi per lo sviluppo
tecnologico o per la ristrutturazione o il
potenziamento aziendale
– Non vi sono limiti all’investimento
– Ad ogni socio sovventore possono essere dati più
voti, ma il totale dei voti dei sovventori non può
(poteva) eccedere il terzo dei voti spettanti a
tutti i soci
– Trattamento economico di favore (con limiti)
18
segue
B) Azioni di partecipazione cooperativa
– Lo statuto deve prevedere l’adozione di
procedure di programmazione pluriennali
finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento
aziendale
– Non possono essere messe per ammontare
superiore al valore contabile delle riserve
indivisibili
– Non attribuiscono diritto di voto
– Garantiscono un trattamento economico
privilegiato
19
Segue
Scarsa la loro utilizzazione anche per
alcuni dubbi. Sui sovventori, ad es.:
– Si tratta di finanziamenti o di apporti a
capitale?
– A quale organo della società va riservata
la loro emissione (assemblea ordinaria,
straordinaria, CdA)?
– Un cooperatore può essere ad un tempo
anche sovventore?
20
La riforma del 2003
Il d. lgs. 5/2003 introduce la figura
generale degli strumenti finanziari
le azioni di sovvenzione e di
partecipazione cooperativa, pur non
abrogate, sono assorbite nella
categoria generale
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Le tipologie degli
strumenti finanziari
La legge non fissa un perimetro
definito per la fattispecie e lascia
ampio spazio all’autonomia statutaria,
nella previsione dei contenuti degli
strumenti finanziari
È difficile “tipizzare”,
meglio limitarsi a descrivere
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L’art. 2526 c.c.:
le “species” di strumenti
Lo strumento finanziario è un genus,
che contempla al suo interno tre
species:
a) le azioni che partecipano al capitale e
danno alcuni diritti patrimoniali e anche
amministrativi, escluso lo scambio
mutualistico (strumenti partecipativi)
23
Segue
b) i titoli di debito, come le obbligazioni
(e simili)
c) i titoli ibridi o misti, che uniscono in sé
i caratteri dell’una e dell’altra species
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I soci finanziatori
Che si tratti di veri e propri soci emerge da
una serie di indici:
1. la rubrica dell’art. 2526 c.c.
2. il riferimento in diverse norme ai soci
“cooperatori” (che presuppone i “finanziatori”)
3. la disciplina dei conferimenti
4. il richiamo alle regole del recesso per i soci
finanziatori
5. il voto in assemblea generale
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Gli strumenti di debito


I titolari di strumenti di debito, invece,
non sono soci
Trattandosi di obbligazioni, trovano
applicazione le regole (e i limiti)
generali
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Strumenti ibridi o misti:
azioni o titoli di debito?
Per alcuni, lo strumento ibrido si
differenzia dall’azione perché l’apporto
del suo titolare non va a capitale ma si
conta nel netto se irredimibile, ovvero
nei debiti; tutto questo a prescindere
dall’attribuzione di diritti di voto
extrassembleari
27
Segue
Altri invece distinguono a seconda che
il titolo riservi o meno al sottoscrittore
un diritto di voto
In caso positivo, lo stesso attribuirà la
qualità di socio se, oltre all’apporto a
capitale, sussistano altri requisiti (in
tema di recesso, informazione e
controllo)
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Strumenti finanziari nelle
coop.-s.p.a.: la disciplina

Divieto di emissione:
– Banche popolari, banche di credito
cooperativo
– dubbi per le cooperative edilizie e le
cooperative di assicurazione

Limiti alla loro remunerazione: non
sono nella legge (contra, il parere
dell’Agenzia delle Entrate)
29
Segue


Possono essere create riserve divisibili
dedicate ai soci finanziatori
Al socio spetta il diritto di intervento e voto,
proporzionale, con il tetto massimo del terzo
dei voti presenti in ciascuna assemblea
i soci finanziatori non saranno mai in
maggioranza
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Segue

Competenze all’emissione:
– Se sono titoli di debito: il consiglio di
amministrazione
– Se sono azioni emesse a seguito di
aumento di capitale a pagamento:
l’assemblea straordinaria
– Se invece si tratta di azioni emesse
gratuitamente: l’assemblea ordinaria
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Strumenti finanziari nelle
coop.-s.r.l.: i dubbi
Le posizioni
della dottrina
Alcuni ritengono per lo più consentita
l’emissione degli strumenti di debito,
non quella degli strumenti partecipativi
(grave limite per coop.-s.r.l.)
Una tesi minoritaria ammette anche i
soci finanziatori, facendo prevalere la
disciplina cooperativa su quella della srl
Interpretazione del Ministero delle Attività
Produttive: sì all’emissione di azioni di
sovvenzione
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I prestiti sociali


È comune la prassi che, con apposita
clausola statutaria, prevede la raccolta
di prestiti volontari tra i soci
È una prassi frequente soprattutto
nelle cooperative di consumo, ove
talvolta la raccolta supera il fatturato
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La disciplina (per rinvio)
del T.U. bancario
I prestiti beneficiano, a certe
condizioni, di agevolazioni fiscali
La fattispecie della raccolta dei prestiti
sociali è regolata in via generale dal
d.lgs. 385/93, art. 3, tramite rinvio a
delibera del CICR (1994 e 2005)
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Gli elementi fondamentali
della disciplina
1. La raccolta deve essere prevista da statuto e
deve riguardare solo soci iscritti da tre mesi
2. Il limite massimo dell’ammontare dei prestiti
non deve eccedere il triplo del patrimonio in
base all’ultimo bilancio approvato (in certi casi
si può arrivare al quintuplo)
3. Deve essere oggetto di regolamentazione
accessibile al socio e non può collegarsi
all’emissione o gestione di mezzi di pagamento
o strumenti a vista
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Natura giuridica
Si tratta di un mutuo avente lo scopo
di finanziare l’impresa; è regolato in
conto corrente
Il rapporto in esame presuppone la
qualità di socio in capo al mutuante:
se questi esce dalla società, il mutuo si
scioglie
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I prestiti obbligatori

Oltre che facoltativo (la regola), il
prestito può essere imposto al socio
(prestito obbligatorio)
Quote di
cointeressenza
Sovrapprezzo
Riserve
individualizzate
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Quote di cointeressenza
Le quote di cointeressenza sono
frequenti nel settore agricolo: qui la
raccolta è finalizzata all’acquisto di
beni destinati all’attività produttiva
Dubbi operativi: calcolo della restituzione
del prestito
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Riserve individualizzate
È un prestito forzoso che si realizza
attraverso trattenute sugli utili e sui
ristorni
È discusso, ma si può dire che quella in
esame non è una vera riserva
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Successiva introduzione delle
clausole inerenti i prestiti
sociali
Possono essere introdotte a maggioranza o
è necessaria l’unanimità dei soci?
Nonostante la sua ampia diffusione,
l’obbligo di finanziamento sembra violare il
divieto di imporre ai soci conferimenti
ulteriori rispetto a quelli sottoscritti
Di qui il fondamento della tesi che richiede
l’unanimità
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Il finanziamento esterno:
i fondi mutualistici
I fondi mutualistici sono istituiti dalla
legge n.59/92
FILOSOFIA:
– Collaborazione intercooperativa
– Giustificazione della diversità delle
cooperative
– Valorizzazione del solidarismo
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Natura dei fondi
I fondi sono patrimoni autonomi
Essi sono gestiti da associazioni di
rappresentanza tramite s.p.a. o
associazioni senza scopo di lucro
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Formazione dei fondi

I fondi sono alimentati:
– dal 3% degli utili annuali versati da
cooperative aderenti alle associazioni di
rappresentanza
– dalla devoluzione dei patrimoni residui
– dal finanziamento dello Stato
– da contributi di privati
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Destinazione dei fondi:
promozionale
Costituzione di nuove cooperative o
partecipazione ad altre cooperative
Finanziamento di nuove imprese e di
iniziative di sviluppo della cooperazione
Gestione di corsi di formazione professionale
di promozione di studi o ricerche su temi
economici o sociali di interesse cooperativo
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Fondi mutualistici come
espressione della mutualità di
sistema
I fondi sono detti “mutualistici”: ma in
un’accezione diversa rispetto alla
gestione di servizio
MUTUALITA’ di SISTEMA
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Calcolo del 3% - Circolari
del Ministero del Lavoro



Il calcolo dell’utile è fatto secondo i
criteri civilistici
Ai fini della definizione della base
contributiva non rilevano gli
accantonamenti a riserva indivisibile e
a fronte di rischi e oneri
Deducibilità dei ristorni
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Il finanziamento delle cooperative (dott. M. Cavanna)