LA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DELLE IMPRESE ISCRITTE ALL’ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE di Maurizio PIRAINO * Il legislatore con l’art. 1: • comma 92, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), a modifica ed integrazione dell’art. 9/2° comma del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, ha disposto che il Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori è tenuto, tra l’altro, a «verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle Camere di commercio» (1), nonché a «svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009» (2); • comma 248, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), a modifica ed integrazione dell’art. 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto, tra l’altro, che «la verifica sulla regolarità del vettore è effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del presidente del Comitato centrale per l’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall’adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore è assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l’informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti» (3). In attuazione delle disposizioni recate dall’art. 1, comma 92, lettera a), della legge 27/12/2013, n. 147, e – in particolare – dall’art. 1, comma 248, lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190, nelle more dell’implementazione di tale portale, il Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi: • con la delibera n. 1/2015 adottata il 23 luglio 2015 ha dato avvio (a decorrere dal 28 luglio 2015 come reso noto il 27 luglio 2015 dallo stesso Albo sul proprio sito internet) (4) ad una fase di sperimentazione per verificare la regolarità delle imprese iscritte all’Albo, attivando in via transitoria (in sede di prima attuazione) all’interno del Portale dell’Automobilista una apposita funzione informatica per consentire: − fino al 30 settembre 2015, alle sole imprese di autotrasporto, attraverso una semplice procedura di autenticazione, di verificare la correttezza dei dati relativi alla propria posizione (5) e di segnalare agli Uffici competenti eventuali anomalie riscontrate (6); − a decorrere dal 1° ottobre 2015, all’esito positivo di tale fase sperimentale ed a seguito di ulteriore delibera di ratifica del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, l’accesso alla medesima funzione informatica anche per i soggetti committenti dei servizi di autotrasporto per verificare, previa autenticazione, la regolarità del vettore, come disposto dal nuovo comma 4-quater dell’art. 83-bis (cfr. il punto 7 della delibera n. 1/2015); • con la delibera n. 8/2015 adottata il 29 settembre 2015 (per i motivi ivi indicati) (7) il periodo di sperimentazione della suddetta funzione informatica è stato prorogato fino al 15 novembre 2015 (cfr. il punto 1 della delibera n. 8/2015 secondo cui: «Il termine previsto al punto 7 della delibera n. 01/2015 del 23 luglio 2015 è prorogato fino al 15 novembre 2015»); • con la delibera n. 11/2015 adottata il 12 novembre 2015 (8) ha disposto che: «Ai sensi dell'art. 1, comma 248, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), a decorrere dal 23 novembre 2015, la verifica di regolarità del vettore è assolta dal committente di servizi di trasporto, previa autenticazione, mediante accesso alla funzione "Consultazione regolarità imprese", temporaneamente attivata sul Portale dell'Automobilista, con le modalità descritte nel manuale utente ivi presente» (cfr. il punto 1 della delibera n. 11/2015). In particolare, il 17 novembre 2015 sul sito internet dell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi è stato pubblicato il seguente comunicato: «Nella seduta del 12 novembre 2015, il Comitato Centrale ha adottato la delibera [n. 11/2015 del 12/11/2015 – n.d.r.] con la quale si dispone l'attivazione, a decorrere dal 23 novembre 2015, della funzione di accertamento della regolarità delle imprese iscritte all'Albo, temporaneamente collocata all'interno del Portale dell’Automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it). Nel database, appositamente costituito, confluiscono i dati provenienti dal CED della Motorizzazione e dagli Enti previdenziali tenuti ad attestare la regolarità contributiva delle imprese. La funzione offre ai committenti di servizi di trasporto, inclusi i trasportatori che assegnano carichi a subvettori, la possibilità di adempiere all'obbligo di verifica imposto dall'art. 1, comma 248, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, semplicemente digitando i dati identificativi dell’azienda che si vuole sottoporre a verifica e seguendo le istruzioni ivi presenti. Per accedere alla funzione è necessario registrarsi presso il Portale dell’Automobilista con una operazione semplice ed immediata». Premesso ciò, la verifica sulla regolarità del vettore che deve essere eseguita dal committente (preliminarmente alla stipulazione del relativo contratto di trasporto): • dal 1° gennaio 2015 (9) fino al 22 novembre 2015 è stata effettuata ai sensi del nuovo comma 4-bis del predetto art. 83-bis e, cioè, mediante l’acquisizione del documento previsto dal nuovo comma 4-sexies del medesimo art. 83-bis, consistente in un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risultasse che l’azienda fosse in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali, che il vettore era tenuto a fornire al committente stesso all’atto della conclusione del contratto (10); • dal 23 novembre 2015 viene assolta esclusivamente mediante l’accesso all’apposita funzione informatica attivata dal Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori (11). In mancanza di tale verifica da parte del committente i nuovi commi 4-ter e comma 4quinquies dell’art. 83-bis prevedono rispettivamente che: • il committente sia obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi agli enti competenti relativi alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, con l’esclusione delle sanzioni amministrative (di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento), e con possibilità di esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali; • in caso di contratto stipulato in forma non scritta il committente (oltre agli oneri di cui al comma 4-ter) si assuma anche gli oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali e delle violazioni del codice della strada commesse nell’espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito. In considerazione della particolarità e complessità delle modalità: • di accertamento della violazione da parte del committente dell’obbligo di verificare preventivamente la regolarità del vettore al quale intenda affidare l’effettuazione dei servizi di autotrasporto di merci; • di applicazione degli oneri previsti dal sopra richiamato art. 83-bis, commi 4-ter e 4quinquies, nei confronti del committente che abbia omesso di esperire detta verifica sulla regolarità del vettore; che presuppongono una specifica e laboriosa attività d’ufficio che difficilmente potrà concludersi nell’immediatezza del controllo stradale del veicolo adibito al trasporto di cose per conto di terzi, si rammenta che con la circolare n. 300/A/9221/14/108/44 del 31 dicembre 2014 (12) il Ministero dell’Interno ha fatto «riserva di approfondire la tematica con una direttiva in corso di predisposizione, che terrà conto anche delle nuove disposizioni introdotte dalla stessa legge n. 190/2014 all’art. 83-bis del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e s.m.i., in materia di responsabilità del committente per le verifiche della regolarità contributiva e fiscale che deve compiere nei confronti del vettore a cui affida il trasporto». MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi DELIBERA N. 11/2015 DEL 12 NOVEMBRE 2015 IL PRESIDENTE del Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi VISTA la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada»; VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori»; VISTO il d.P.R. 10 luglio 2009, n. 123 recante «Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori»; VISTO il d.P.R. 9 luglio 2010, n. 134 recante «Regolamento contabile del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori»; VISTO il d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed, in particolare, l'art. 6, comma 10; VISTO il decreto ministeriale 9 aprile 2014, n. 140 con il quale è stato costituito, per la durata di un triennio, il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori; VISTO il d.P.C.M. 7 novembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2014, al reg. 1, foglio 4487, con il quale è stato conferito alla dr.ssa Maria Teresa DI MATTEO l'incarico dirigenziale di livello dirigenziale generale di direzione del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori; VISTO l'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con il quale, a modifica ed integrazione dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, si dispone che il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori è tenuto, tra l'altro, a «verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle Camere di commercio»; VISTO l'art. 1, comma 248 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) con il quale, a modifica ed integrazione dell'art. 83 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si dispone, tra l'altro, che «la verifica sulla regolarità del vettore è effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore è assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti»; VISTO il decreto del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori n. 1475/ATM681 del 17 dicembre 2014 con il quale, in seno al Comitato Centrale, è stato costituito un Sottocomitato temporaneo con il compito di procedere, entro il 28 febbraio 2015, alla definizione delle attività connesse alle verifiche di cui all'art. 9, comma 2, lett. 1-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284; VISTO il Protocollo d'intesa in data 30 dicembre 2014, registrato in data 27 gennaio 2015, n. 24, uff. IV, tra il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori ed il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, per il tramite del CED della Motorizzazione, stipulato per dare attuazione alle disposizioni recate dall'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 1, comma 248 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 tramite la realizzazione del «Progetto per l'attuazione della normativa in materia di regolarità delle imprese iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi»; VISTO il verbale conclusivo dei lavori del Sottocomitato temporaneo, relativo alla seduta dell'11 febbraio 2015, in base al quale, all'esito della discussione, si stabilisce che «il requisito di "regolarità" dell'impresa, nei termini indicati dalle leggi di stabilità 2014 e 2015, possa conseguirsi avendo riguardo allo stato di complessiva vigenza dell'impresa stessa, desumibile dalla posizione presso: 1. l'Albo degli autotrasportatori, con relativo accertamento dell'avvenuto regolare versamento della quota di iscrizione; 2. la CCIAA, relativamente alla posizione anagrafica societaria e al codice fiscale/partita IVA; 3. il REN – Registro elettronico nazionale; 4. l'INPS con particolare riferimento alla regolarità previdenziale; 5. l'INAIL con particolare riferimento alla regolarità assicurativa; 6. l'ANIA con particolare riferimento alla assicurazione dei veicoli sulla base dei collegamenti telematici già in essere»; VISTA la nota n. 465/ATM13 del 16 marzo 2015 con la quale è stato richiesto all'INPS e all'INAIL «di poter avviare un percorso di cooperazione istituzionale, anche su base convenzionale, al fine di acquisire, tramite collegamento telematico, l'attestazione di regolarità contributiva delle imprese di autotrasporto iscritte all'Albo, nelle forme e con le modalità che formeranno oggetto di apposita consensuale definizione»; VISTA la delibera n. 01/2015 del 23 luglio 2015 con la quale, per le finalità sopraindicate, è stato stabilito di: − attivare un apposita funzione informatica, collocata in sede di prima attuazione all'interno del Portale dell'automobilista; − consentire, in via sperimentale, fino al 30 settembre 2015, l'accesso alla funzione informatica alle sole imprese di autotrasporto iscritte all'Albo, ai fini della verifica della propria posizione e della segnalazione agli Uffici competenti di eventuali anomalie; − consentire, a decorrere dal 1° ottobre 2015, l'accesso alla funzione ai soggetti committenti di servizi di autotrasporto, ai fini della verifica sulla regolarità del vettore prevista dall'art. 83 bis, comma 4 quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; − demandare, all'esito positivo della fase di sperimentazione, al Presidente del Comitato Centrale l'adozione di apposita delibera di ratifica dell'attivazione definitiva della funzione informatica; VISTA la delibera n. 08/15 del 29 settembre 2015 con la quale, per i motivi ivi indicati, il periodo di sperimentazione della suddetta funzione informatica è stato prorogato fino al 15 novembre 2015; PRESO ATTO dell'avvenuto svolgimento di attività congiunta di natura tecnica intercorsa tra l'INPS ed il CED della Motorizzazione civile al fine di implementare le procedure informatiche finalizzate all'avvio della cooperazione applicativa per lo scambio telematico dei dati di interesse; CONSIDERATO che: − all'esito positivo dei controlli effettuati sulla funzionalità del sistema, può considerarsi positivamente concluso il periodo di sperimentazione della funzione informatica di consultazione regolarità imprese, temporaneamente attivata sul Portale dell'Automobilista; − sulla base dei collegamenti telematici approntati con i sistemi informativi INPS/INAIL, per come assicurati dalle attività tecniche espletate, è possibile attivare in via definitiva la funzione informatica per consentire l'accesso ai soggetti committenti di servizi di autotrasporto, ai fini della verifica sulla regolarità del vettore prevista dall'art. 83 bis, comma 4 quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; TENUTO CONTO che, per consentire la conclusione dei test di funzionalità in corso di esecuzione, la funzione è attivabile a decorrere dal 23 novembre 2015; VISTA la conforme deliberazione assunta dal Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori nella seduta del 12 novembre 2015; TUTTO ciò premesso e considerato DELIBERA 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 248 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), a decorrere dal 23 novembre 2015, la verifica di regolarità del vettore è assolta dal committente di servizi di trasporto, previa autenticazione, mediante accesso alla funzione «Consultazione regolarità imprese», temporaneamente attivata sul Portale dell'Automobilista, con le modalità descritte nel manuale utente ivi presente. IL PRESIDENTE DEL COMITATO Maria Teresa DI MATTEO RIFERIMENTI OPERATIVI (1) Cfr. la nuova lettera l-ter) dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 284/2005, che è stata aggiunta dall’art. 1, comma 92, lettera a), della legge n. 147/2013. (2) Cfr. la nuova lettera l-quater) dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 284/2005, che è stata anch’essa aggiunta dall’art. 1, comma 92, lettera a), della legge n. 147/2013. (3) Cfr. il nuovo comma 4-quater del citato art. 83-bis, che è stato così sostituito dall’art. 1, comma 248, lettera b), della legge n. 190/2014. (4) Il 27/7/2015 l’Albo nazionale degli autotrasportatori sul proprio sito internet, oltre alla delibera n. 1/2015 del 23/7/2015, aveva pubblicato anche il «manuale utente» elaborato il 16 luglio 2015 dal Centro Elaborazione Dati (CED) della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (aggiornato in accordo alle evoluzioni del servizio) per fornire un supporto per l’utilizzo dell’applicazione «Consultazione Regolarità Posizione Albo» inserita nel Portale dell’Automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it). Gli «indicatori di regolarità» vengono visualizzati in forma di semaforo secondo i criteri forniti dalla corrispondente normativa per ciascuna delle condizioni che concorrono a determinare la regolarità complessiva dell’impresa [ad esempio, per la verifica dell’iscrizione all’Albo oppure al REN (per le imprese soggette a questo obbligo) l’indicatore assumerà il colore verde nel caso di iscrizione attiva ed il colore rosso negli altri casi]. (5) Con riferimento all’iscrizione all’Albo, al REN (ove richiesto) ed alla Camera di Commercio, al pagamento della quota annuale di iscrizione all’Albo ed alla regolarità contributiva (DURC – acronimo di documento unico di regolarità contributiva) per come attestato in via telematica dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), dall’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) e dalle Casse Edili, con la possibilità di controllare anche il parco veicolare nella propria disponibilità e la copertura assicurativa dei veicoli sulla base delle indicazioni fornite dall’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e pure il dato relativo al numero dei propri dipendenti ed alle rispettive qualifiche professionali comunicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il sistema informatico UNILAV. (6) Erano attivi a tal fine un numero verde 800 232323 ed una casella mail dedicata [email protected] ove effettuare le segnalazioni; si precisa che, nella fase di sperimentazione, alcun provvedimento è stato assunto in ordine alla verifica di regolarità delle imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori, considerato che il Comitato centrale per l’Albo si era riservato di avviare le opportune istruttorie solamente all’esito della fase di sperimentazione. (7) Tra cui: la necessità di maggiormente pubblicizzare la possibilità per le imprese di verificare la propria posizione e, conseguentemente, di testare ulteriormente le funzionalità del sistema, atteso l’esiguo numero delle imprese all’epoca registrate; l’indisponibilità a quella data, per ragioni di ordine tecnico, non connesse alla funzionalità del sistema, della totalità dei dati relativi alla posizione contributiva di tutte le imprese iscritte all’Albo; la correzione allora in atto, in relazione alla sperimentazione avviata, di alcune anomalie relative a dati acquisiti in via telematica dai soggetti istituzionali collegati; la possibilità di testare ulteriori funzionalità del sistema in relazione alle implementazioni in corso in quel momento. (8) «PRESO ATTO dell'avvenuto svolgimento di attività congiunta di natura tecnica intercorsa tra l'INPS ed il CED della Motorizzazione civile al fine di implementare le procedure informatiche finalizzate all'avvio della cooperazione applicativa per lo scambio telematico dei dati di interesse; CONSIDERATO che: − all'esito positivo dei controlli effettuati sulla funzionalità del sistema, può considerarsi positivamente concluso il periodo di sperimentazione della funzione informatica di consultazione regolarità imprese, temporaneamente attivata sul Portale dell'Automobilista; − sulla base dei collegamenti telematici approntati con i sistemi informativi INPS/INAIL, per come assicurati dalle attività tecniche espletate, è possibile attivare in via definitiva la funzione informatica per consentire l'accesso ai soggetti committenti di servizi di autotrasporto, ai fini della verifica sulla regolarità del vettore prevista dall'art. 83 bis, comma 4-quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; TENUTO CONTO che, per consentire la conclusione dei test di funzionalità in corso di esecuzione, la funzione è attivabile a decorrere dal 23 novembre 2015». (9) Data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2015 (n. 190/2014), il cui art. 1, comma 248, lettera b), ha integralmente riformulato il testo del comma 4-quater del citato art. 83-bis, al pari di quello dei commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quinquies, 4-sexies e 5. (10) Si trattava, in pratica, del cosiddetto «DURC» ossia del documento unico di regolarità contributiva che attesta la regolarità contributiva di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché in tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAL e Cassa Edile. (11) E non più, quindi, attraverso l’acquisizione del DURC dall’impresa a cui intende affidare lo svolgimento dei servizi di autotrasporto di merci. (12) Con tale circolare sono state fornite le prime disposizioni operative conseguenti alla soppressione delle disposizioni riguardanti la scheda di trasporto di cui all’art. 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005 per effetto dell’entrata in vigore della legge 23/12/2014, n. 190 (art. 1, comma 247, lettera c). * Ispettore Capo della Polizia Stradale