LA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DELLE
IMPRESE ISCRITTE ALL’ALBO DEGLI
AUTOTRASPORTATORI ALLA LUCE DELLE
NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
di Maurizio PIRAINO *
Il legislatore con l’art. 1:
• comma 92, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014),
a modifica ed integrazione dell’art. 9/2° comma del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 284, ha disposto che il Comitato centrale per l’Albo nazionale degli
autotrasportatori è tenuto, tra l’altro, a «verificare l'adeguatezza e regolarità delle
imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività
economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti,
nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante
l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e
delle Camere di commercio» (1), nonché a «svolgere attività di controllo sulle imprese
iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per
l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009» (2);
• comma 248, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità
2015), a modifica ed integrazione dell’art. 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto, tra
l’altro, che «la verifica sulla regolarità del vettore è effettuata limitatamente ai requisiti e
ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del presidente del
Comitato centrale per l’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l’autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione. A decorrere dall’adozione della delibera di cui al
primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore è assolta dal committente mediante
accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale,
dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si
intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo
Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via
elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l’informazione necessaria a
definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti» (3).
In attuazione delle disposizioni recate dall’art. 1, comma 92, lettera a), della legge
27/12/2013, n. 147, e – in particolare – dall’art. 1, comma 248, lettera b), della legge
23/12/2014, n. 190, nelle more dell’implementazione di tale portale, il Comitato centrale
per l’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi:
• con la delibera n. 1/2015 adottata il 23 luglio 2015 ha dato avvio (a decorrere dal 28
luglio 2015 come reso noto il 27 luglio 2015 dallo stesso Albo sul proprio sito internet) (4)
ad una fase di sperimentazione per verificare la regolarità delle imprese iscritte
all’Albo, attivando in via transitoria (in sede di prima attuazione) all’interno del
Portale dell’Automobilista una apposita funzione informatica per consentire:
− fino al 30 settembre 2015, alle sole imprese di autotrasporto, attraverso una
semplice procedura di autenticazione, di verificare la correttezza dei dati relativi
alla propria posizione (5) e di segnalare agli Uffici competenti eventuali
anomalie riscontrate (6);
− a decorrere dal 1° ottobre 2015, all’esito positivo di tale fase sperimentale ed a
seguito di ulteriore delibera di ratifica del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli
autotrasportatori, l’accesso alla medesima funzione informatica anche per i soggetti
committenti dei servizi di autotrasporto per verificare, previa autenticazione, la
regolarità del vettore, come disposto dal nuovo comma 4-quater dell’art. 83-bis (cfr. il
punto 7 della delibera n. 1/2015);
• con la delibera n. 8/2015 adottata il 29 settembre 2015 (per i motivi ivi indicati) (7) il
periodo di sperimentazione della suddetta funzione informatica è stato prorogato
fino al 15 novembre 2015 (cfr. il punto 1 della delibera n. 8/2015 secondo cui: «Il
termine previsto al punto 7 della delibera n. 01/2015 del 23 luglio 2015 è prorogato fino
al 15 novembre 2015»);
• con la delibera n. 11/2015 adottata il 12 novembre 2015 (8) ha disposto che: «Ai sensi
dell'art. 1, comma 248, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), a
decorrere dal 23 novembre 2015, la verifica di regolarità del vettore è assolta dal
committente di servizi di trasporto, previa autenticazione, mediante accesso alla
funzione "Consultazione regolarità imprese", temporaneamente attivata sul Portale
dell'Automobilista, con le modalità descritte nel manuale utente ivi presente» (cfr. il
punto 1 della delibera n. 11/2015).
In particolare, il 17 novembre 2015 sul sito internet dell’Albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi è stato pubblicato il seguente comunicato:
«Nella seduta del 12 novembre 2015, il Comitato Centrale ha adottato la delibera [n.
11/2015 del 12/11/2015 – n.d.r.] con la quale si dispone l'attivazione, a decorrere dal 23
novembre 2015, della funzione di accertamento della regolarità delle imprese iscritte
all'Albo, temporaneamente collocata all'interno del Portale dell’Automobilista
(www.ilportaledellautomobilista.it). Nel database, appositamente costituito, confluiscono i
dati provenienti dal CED della Motorizzazione e dagli Enti previdenziali tenuti ad attestare
la regolarità contributiva delle imprese. La funzione offre ai committenti di servizi di
trasporto, inclusi i trasportatori che assegnano carichi a subvettori, la possibilità di
adempiere all'obbligo di verifica imposto dall'art. 1, comma 248, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, semplicemente digitando i dati identificativi dell’azienda che si vuole
sottoporre a verifica e seguendo le istruzioni ivi presenti. Per accedere alla funzione è
necessario registrarsi presso il Portale dell’Automobilista con una operazione semplice ed
immediata».
Premesso ciò, la verifica sulla regolarità del vettore che deve essere eseguita dal
committente (preliminarmente alla stipulazione del relativo contratto di trasporto):
• dal 1° gennaio 2015 (9) fino al 22 novembre 2015 è stata effettuata ai sensi del nuovo
comma 4-bis del predetto art. 83-bis e, cioè, mediante l’acquisizione del documento
previsto dal nuovo comma 4-sexies del medesimo art. 83-bis, consistente in
un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi,
dalla quale risultasse che l’azienda fosse in regola con i versamenti dei contributi
assicurativi e previdenziali, che il vettore era tenuto a fornire al committente stesso
all’atto della conclusione del contratto (10);
• dal 23 novembre 2015 viene assolta esclusivamente mediante l’accesso all’apposita
funzione informatica attivata dal Comitato centrale per l’Albo nazionale degli
autotrasportatori (11).
In mancanza di tale verifica da parte del committente i nuovi commi 4-ter e comma 4quinquies dell’art. 83-bis prevedono rispettivamente che:
• il committente sia obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli
eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di
trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, previdenziali ed
assicurativi agli enti competenti relativi alle prestazioni ricevute nel corso della
durata del contratto di trasporto, con l’esclusione delle sanzioni amministrative (di cui
risponde solo il responsabile dell’inadempimento), e con possibilità di esercitare l’azione
di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali;
• in caso di contratto stipulato in forma non scritta il committente (oltre agli oneri di
cui al comma 4-ter) si assuma anche gli oneri relativi all’inadempimento degli
obblighi fiscali e delle violazioni del codice della strada commesse
nell’espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.
In considerazione della particolarità e complessità delle modalità:
• di accertamento della violazione da parte del committente dell’obbligo di verificare
preventivamente la regolarità del vettore al quale intenda affidare l’effettuazione dei
servizi di autotrasporto di merci;
• di applicazione degli oneri previsti dal sopra richiamato art. 83-bis, commi 4-ter e 4quinquies, nei confronti del committente che abbia omesso di esperire detta verifica
sulla regolarità del vettore;
che presuppongono una specifica e laboriosa attività d’ufficio che difficilmente potrà
concludersi nell’immediatezza del controllo stradale del veicolo adibito al trasporto di cose
per conto di terzi, si rammenta che con la circolare n. 300/A/9221/14/108/44 del 31
dicembre 2014 (12) il Ministero dell’Interno ha fatto «riserva di approfondire la tematica
con una direttiva in corso di predisposizione, che terrà conto anche delle nuove
disposizioni introdotte dalla stessa legge n. 190/2014 all’art. 83-bis del DL 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e s.m.i., in materia
di responsabilità del committente per le verifiche della regolarità contributiva e fiscale che
deve compiere nei confronti del vettore a cui affida il trasporto».
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
DELIBERA N. 11/2015 DEL 12 NOVEMBRE 2015
IL PRESIDENTE
del Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
VISTA la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante «Istituzione dell'albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e
istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada»;
VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante «Riordino della
Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori»;
VISTO il d.P.R. 10 luglio 2009, n. 123 recante «Regolamento di riorganizzazione e
funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato
Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori»;
VISTO il d.P.R. 9 luglio 2010, n. 134 recante «Regolamento contabile del Comitato
Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori»;
VISTO il d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72 recante «Regolamento di organizzazione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed, in particolare, l'art. 6, comma 10;
VISTO il decreto ministeriale 9 aprile 2014, n. 140 con il quale è stato costituito, per
la durata di un triennio, il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;
VISTO il d.P.C.M. 7 novembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre
2014, al reg. 1, foglio 4487, con il quale è stato conferito alla dr.ssa Maria Teresa DI
MATTEO l'incarico dirigenziale di livello dirigenziale generale di direzione del Comitato
Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;
VISTO l'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità
2014) con il quale, a modifica ed integrazione dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 284, si dispone che il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori è tenuto, tra l'altro, a «verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese
iscritte in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla
congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità
della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel
CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i
sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle Camere di commercio»;
VISTO l'art. 1, comma 248 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità
2015) con il quale, a modifica ed integrazione dell'art. 83 bis del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si dispone,
tra l'altro, che «la verifica sulla regolarità del vettore è effettuata limitatamente ai requisiti e
ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del presidente del
Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo
periodo, la verifica sulla regolarità del vettore è assolta dal committente mediante accesso
ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia
sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo
svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa
opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e
dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei
vettori iscritti»;
VISTO il decreto del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori n. 1475/ATM681 del 17 dicembre 2014 con il quale, in seno al Comitato
Centrale, è stato costituito un Sottocomitato temporaneo con il compito di procedere, entro
il 28 febbraio 2015, alla definizione delle attività connesse alle verifiche di cui all'art. 9,
comma 2, lett. 1-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284;
VISTO il Protocollo d'intesa in data 30 dicembre 2014, registrato in data 27 gennaio
2015, n. 24, uff. IV, tra il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori ed il
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, per il tramite
del CED della Motorizzazione, stipulato per dare attuazione alle disposizioni recate dall'art.
1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 1, comma 248 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 tramite la realizzazione del «Progetto per l'attuazione della
normativa in materia di regolarità delle imprese iscritte all'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi»;
VISTO il verbale conclusivo dei lavori del Sottocomitato temporaneo, relativo alla
seduta dell'11 febbraio 2015, in base al quale, all'esito della discussione, si stabilisce che
«il requisito di "regolarità" dell'impresa, nei termini indicati dalle leggi di stabilità 2014 e
2015, possa conseguirsi avendo riguardo allo stato di complessiva vigenza dell'impresa
stessa, desumibile dalla posizione presso:
1. l'Albo degli autotrasportatori, con relativo accertamento dell'avvenuto regolare
versamento della quota di iscrizione;
2. la CCIAA, relativamente alla posizione anagrafica societaria e al codice
fiscale/partita IVA;
3. il REN – Registro elettronico nazionale;
4. l'INPS con particolare riferimento alla regolarità previdenziale;
5. l'INAIL con particolare riferimento alla regolarità assicurativa;
6. l'ANIA con particolare riferimento alla assicurazione dei veicoli sulla base dei
collegamenti telematici già in essere»;
VISTA la nota n. 465/ATM13 del 16 marzo 2015 con la quale è stato richiesto
all'INPS e all'INAIL «di poter avviare un percorso di cooperazione istituzionale, anche su
base convenzionale, al fine di acquisire, tramite collegamento telematico, l'attestazione di
regolarità contributiva delle imprese di autotrasporto iscritte all'Albo, nelle forme e con le
modalità che formeranno oggetto di apposita consensuale definizione»;
VISTA la delibera n. 01/2015 del 23 luglio 2015 con la quale, per le finalità
sopraindicate, è stato stabilito di:
− attivare un apposita funzione informatica, collocata in sede di prima attuazione
all'interno del Portale dell'automobilista;
− consentire, in via sperimentale, fino al 30 settembre 2015, l'accesso alla funzione
informatica alle sole imprese di autotrasporto iscritte all'Albo, ai fini della verifica
della propria posizione e della segnalazione agli Uffici competenti di eventuali
anomalie;
− consentire, a decorrere dal 1° ottobre 2015, l'accesso alla funzione ai soggetti
committenti di servizi di autotrasporto, ai fini della verifica sulla regolarità del
vettore prevista dall'art. 83 bis, comma 4 quater del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
− demandare, all'esito positivo della fase di sperimentazione, al Presidente del
Comitato Centrale l'adozione di apposita delibera di ratifica dell'attivazione
definitiva della funzione informatica;
VISTA la delibera n. 08/15 del 29 settembre 2015 con la quale, per i motivi ivi
indicati, il periodo di sperimentazione della suddetta funzione informatica è stato prorogato
fino al 15 novembre 2015;
PRESO ATTO dell'avvenuto svolgimento di attività congiunta di natura tecnica
intercorsa tra l'INPS ed il CED della Motorizzazione civile al fine di implementare le
procedure informatiche finalizzate all'avvio della cooperazione applicativa per lo scambio
telematico dei dati di interesse;
CONSIDERATO che:
− all'esito positivo dei controlli effettuati sulla funzionalità del sistema, può
considerarsi positivamente concluso il periodo di sperimentazione della funzione
informatica di consultazione regolarità imprese, temporaneamente attivata sul
Portale dell'Automobilista;
− sulla base dei collegamenti telematici approntati con i sistemi informativi
INPS/INAIL, per come assicurati dalle attività tecniche espletate, è possibile
attivare in via definitiva la funzione informatica per consentire l'accesso ai soggetti
committenti di servizi di autotrasporto, ai fini della verifica sulla regolarità del
vettore prevista dall'art. 83 bis, comma 4 quater del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
TENUTO CONTO che, per consentire la conclusione dei test di funzionalità in corso
di esecuzione, la funzione è attivabile a decorrere dal 23 novembre 2015;
VISTA la conforme deliberazione assunta dal Comitato centrale per l'Albo nazionale
degli autotrasportatori nella seduta del 12 novembre 2015;
TUTTO ciò premesso e considerato
DELIBERA
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 248 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di
stabilità 2015), a decorrere dal 23 novembre 2015, la verifica di regolarità del vettore è
assolta dal committente di servizi di trasporto, previa autenticazione, mediante accesso
alla funzione «Consultazione regolarità imprese», temporaneamente attivata sul Portale
dell'Automobilista, con le modalità descritte nel manuale utente ivi presente.
IL PRESIDENTE DEL COMITATO
Maria Teresa DI MATTEO
RIFERIMENTI
OPERATIVI
(1) Cfr. la nuova lettera l-ter) dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 284/2005, che è stata aggiunta
dall’art. 1, comma 92, lettera a), della legge n. 147/2013.
(2) Cfr. la nuova lettera l-quater) dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 284/2005, che è stata
anch’essa aggiunta dall’art. 1, comma 92, lettera a), della legge n. 147/2013.
(3) Cfr. il nuovo comma 4-quater del citato art. 83-bis, che è stato così sostituito dall’art. 1, comma 248,
lettera b), della legge n. 190/2014.
(4) Il 27/7/2015 l’Albo nazionale degli autotrasportatori sul proprio sito internet, oltre alla delibera n. 1/2015
del 23/7/2015, aveva pubblicato anche il «manuale utente» elaborato il 16 luglio 2015 dal Centro
Elaborazione Dati (CED) della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (aggiornato in accordo alle evoluzioni del servizio) per fornire un supporto
per l’utilizzo dell’applicazione «Consultazione Regolarità Posizione Albo» inserita nel Portale
dell’Automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it). Gli «indicatori di regolarità» vengono visualizzati in
forma di semaforo secondo i criteri forniti dalla corrispondente normativa per ciascuna delle condizioni
che concorrono a determinare la regolarità complessiva dell’impresa [ad esempio, per la verifica
dell’iscrizione all’Albo oppure al REN (per le imprese soggette a questo obbligo) l’indicatore assumerà il
colore verde nel caso di iscrizione attiva ed il colore rosso negli altri casi].
(5) Con riferimento all’iscrizione all’Albo, al REN (ove richiesto) ed alla Camera di Commercio, al
pagamento della quota annuale di iscrizione all’Albo ed alla regolarità contributiva (DURC – acronimo di
documento unico di regolarità contributiva) per come attestato in via telematica dall’INPS (Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale), dall’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni
sul Lavoro) e dalle Casse Edili, con la possibilità di controllare anche il parco veicolare nella propria
disponibilità e la copertura assicurativa dei veicoli sulla base delle indicazioni fornite dall’ANIA
(Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e pure il dato relativo al numero dei propri
dipendenti ed alle rispettive qualifiche professionali comunicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali attraverso il sistema informatico UNILAV.
(6) Erano attivi a tal fine un numero verde 800 232323 ed una casella mail dedicata
[email protected] ove effettuare le segnalazioni; si precisa che, nella fase di sperimentazione,
alcun provvedimento è stato assunto in ordine alla verifica di regolarità delle imprese iscritte all’Albo
degli autotrasportatori, considerato che il Comitato centrale per l’Albo si era riservato di avviare le
opportune istruttorie solamente all’esito della fase di sperimentazione.
(7) Tra cui: la necessità di maggiormente pubblicizzare la possibilità per le imprese di verificare la propria
posizione e, conseguentemente, di testare ulteriormente le funzionalità del sistema, atteso l’esiguo
numero delle imprese all’epoca registrate; l’indisponibilità a quella data, per ragioni di ordine tecnico,
non connesse alla funzionalità del sistema, della totalità dei dati relativi alla posizione contributiva di
tutte le imprese iscritte all’Albo; la correzione allora in atto, in relazione alla sperimentazione avviata, di
alcune anomalie relative a dati acquisiti in via telematica dai soggetti istituzionali collegati; la possibilità
di testare ulteriori funzionalità del sistema in relazione alle implementazioni in corso in quel momento.
(8) «PRESO ATTO dell'avvenuto svolgimento di attività congiunta di natura tecnica intercorsa tra l'INPS ed
il CED della Motorizzazione civile al fine di implementare le procedure informatiche finalizzate all'avvio
della cooperazione applicativa per lo scambio telematico dei dati di interesse;
CONSIDERATO che:
− all'esito positivo dei controlli effettuati sulla funzionalità del sistema, può considerarsi positivamente
concluso il periodo di sperimentazione della funzione informatica di consultazione regolarità imprese,
temporaneamente attivata sul Portale dell'Automobilista;
− sulla base dei collegamenti telematici approntati con i sistemi informativi INPS/INAIL, per come
assicurati dalle attività tecniche espletate, è possibile attivare in via definitiva la funzione informatica
per consentire l'accesso ai soggetti committenti di servizi di autotrasporto, ai fini della verifica sulla
regolarità del vettore prevista dall'art. 83 bis, comma 4-quater del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
TENUTO CONTO che, per consentire la conclusione dei test di funzionalità in corso di esecuzione, la
funzione è attivabile a decorrere dal 23 novembre 2015».
(9) Data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2015 (n. 190/2014), il cui art. 1, comma 248, lettera
b), ha integralmente riformulato il testo del comma 4-quater del citato art. 83-bis, al pari di quello dei
commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quinquies, 4-sexies e 5.
(10) Si trattava, in pratica, del cosiddetto «DURC» ossia del documento unico di regolarità contributiva che
attesta la regolarità contributiva di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali,
assistenziali ed assicurativi, nonché in tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di
INPS, INAL e Cassa Edile.
(11) E non più, quindi, attraverso l’acquisizione del DURC dall’impresa a cui intende affidare lo svolgimento
dei servizi di autotrasporto di merci.
(12) Con tale circolare sono state fornite le prime disposizioni operative conseguenti alla soppressione delle
disposizioni riguardanti la scheda di trasporto di cui all’art. 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005 per
effetto dell’entrata in vigore della legge 23/12/2014, n. 190 (art. 1, comma 247, lettera c).
* Ispettore Capo della Polizia Stradale
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la verifica della regolarità delle imprese iscritte all`albo degli