Empoli 25 FEBBRAIO 2014
A) LA LEGGE DI STABILITA’ E ALTRI PROVVEDIMENTI DI FINE ANNO DOPO
TELEFISCO 2014
1) La disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni
2) Le altre novita che riguardano il reddito d’impresa:
- Il nuovo rendimento nozionale ACE
- La stralcio dei crediti e la deducibilità fiscale
- Nuova disciplina dei leasing per imprese e professionisti
- La nuova deduzione Irap per incremento occupazionale
- Svalutazioni e Rivalutazioni
3) La riapertura della rivalutazione di quote e terreni
4) Il nuovo quadro RW
B) LA LIQUIDAZIONE SOCIETARIA: ADEMPIMENTI CONTABILI,
RESPONSABILITA’ DEI LIQUIDATORI E IMPLICAZIONI FISCALI
LEGGE DI STABILITA’
2014 n. 147/13
Rivalutazione beni d’impresa
e delle partecipazioni
RIVALUTAZIONE 2013
Dovrebbe ritenersi che sia
rivalutazione anche solo civilistica
> obiettivi ( NON POSSIBILE
SECONDO RISPOSTA DATA A
TELEFISCO 2014)
PECULIARITA’
MA LA RISPOSTA E’
CRITICABILE
Puo’ essere
riconosciuto il
maggior valore
fiscale , ma non e’
obbligatorio
Vantaggi:
1)
Condizioni migliori per accesso al credito
2)
Possibilita di copertura perdite per societa’
di capitali
3)
Possibilita di copertura prelevamenti dei
soci eccedenti il capitale per societa’ di
persone
Condizioni generali rivalutazione
Contab. ORDINARIA
Soggetti
IMPRESE
Contab. SEMPLIFICATA
Telefisco 2014 :Comprese societa’ in
liquidazione
Tempistica
Beni detenuti esercizio in corso al 31.12.12
Beni esistenti esercizio in corso al 31.12.13
Beni
rivalutabili
IMMOBILIZZAZIONI materiali e immateriali
E i beni merce ???
PARTECIPAZIONI di controll e collegamento
Proroga
Oggetto della proroga
Prorogato anche il
riallineamento
C.146: si applicano
le disposizioni
dell’art. 14 L.
342/2000
Riallineamento
Disallineamento esistente nel bilancio 2012
Fattispecie
1
Rivalutazioni volontarie
2
Trasformazioni con accettazione valori peritali
3
Disavanzi di fusione o scissione o conferimento
Problema:
Rapporto tra riallineamento ex L. Stabilità 2014°
riallineamento ex art. 176 Tuir
Confronto tra riallineamento da operazioni straordinarie
e riallineamento da L. S.
Riall. 12/16%
Costo sostitutiva
Riall l.s. 16/12%
Modalita versamento
In unica soluzione
O in tre rate annuali
Riall. Per ammortamenti dal periodo di opzione
Per cessioni da quarto successivo opzione
Riconoscimento fiscale
Nuovo valore
Rall. L. s.. Per ammortamenti
Dal terzo successivo per cessioni dal quartp
7
Riall. Azienda o ramo
d’azienda
Oggetto
Riall. L. s. Singoli beni immobilizzati
Riall. Riserva di capitale non in
sospensione
Effetto patrimonio
netto
Riall l. s Riserva in sospensione
Affrancabile con sost. 10%
8
Ambito oggettivo
Data di necessaria
detenzione
31.12.2012 e
detenuti anche nel
2013
1) Leasing: solo se riscattati entro
2012
quindi
2) Mutamento della contabilizzazione
: 2012 beni merce, 2013
immobilizzi no rivalutazione
Ambito oggettivo
Operazioni straordinarie
1) Se il bene al 31.12.2012
apparteneva alla societa’ avente
causa di un operazione neutrale
si intende detenuto ab origine
dalla societa’ dante causa ( circ.
11/09, par. 2)
2) Il bene rivalutato non si intende
ceduto se viene trasferito a causa
di un’operazione neutrale ( circ.
11/09, par. 6)
Categorie Omogenee
1
Beni materiali
“ordinari”
Verifica al
31.12.13
Per COEFFICIENTE ed
ANNO di acquisizione
Aree edificabili
Aree non edificabili
Fabbr. strum. per NATURA
2
IMMOBILI
Fabbr. strum. per DESTINAZIONE
Fabbr. PATRIMONIO
Fabbr. strum. sia per
NATURA che per
DESTINAZIONE
Categoria
strumentalità per
destinazione
C.M. 57/E/2001
Categorie Omogenee
VEICOLI
3
4
Beni mobili
registrati
Beni immateriali
Particolarità per
deducibilità limitata
AEREI
NAVI
No categorie
Rivalutazione del singolo bene
5
Partecipazioni
Medesima società
Limite Economico
Criterio del
VALORE D’USO
Valore del bene non
superiore a quello
attribuibile in base a:
Criterio del
VALORE DI MERCATO
Verifica effettuata con valore al 31/12/2013
Al netto della quota di ammortamento su valore
pre - rivalutazione
Metodologie
I
Rivalutazione COSTO STORICO
II
Rivalutazione COSTO STORICO e
FONDO di AMMORTAMENTO
III
Riduzione FONDO di AMMORTAMENTO
Problema del
Valore di sostituzione che
non puo’ essere superato
vedi cir. 11/09
dividere il saldo attivo per gli anni residui da
Passaggi
successivi per incrementare
ammortizzare
benemoltiplicato
ed il fondo
Calcolare qualeil valore
per il coefficiente
d’ammortamento determina l’importo di cui al
punto 1
Sommare il risultato ottenuto al costo storico
Rideterminare opportunamente il fondo
d’ammortamento
Esempio : Bene costo storico 300.000 ammortizzato al 31.12.2012 per
270.000, residuo quindi 30.000. Valore di mercato 310.000. Valore di
sostituzione 350.000. Si determina un saldo attivo di 280.000 su cui
viene versata l’imposta sostitutiva pari al 16% di 280.000, cioe’ 44800. Il
coefficiente d’ammortamento e’ pari al 3% e dieci anni residui di
ammortamento .
saldo attivo pari a 280.000 deve essere ammortizzato in dieci anni quindi
quota annuale 28.000
28.000 : 0,03 = 933.333 ( montante)
933.333 + 300.000 = 1.233.333 ( nuovo valore lordo rivalutato)
Valore massimo di iscrizione nell’attivo = 350.000
Decremento del fondo = 350.000 – 310.000 = 40.000 quindi fondo
decrementato da 270.000 a 40.000.
Bene iscritto per 350.000, fondo per 40.000 > valore rivalutato = 310.000
Passaggi successivi per incrementare
il bene ed il fondo
Imposta sostitutiva
Beni ammortizzabili
16%
Beni NON ammortizzabili
12%
Da calcolarsi sul SALDO ATTIVO LORDO
Versamento in tre rate annuali senza
interessi
Effetti Fiscali
Ammortamenti
Valore riconosciuto
dal 2016
Plafond spese di manutenzione
Valore riconosciuto
dal 2017
Cessioni
Imposte differite anticipate
Saldo Attivo ambito civilistico
Imputato al capitale sociale o allocato in
apposita riserva
Art. 13 L.342/2000
Legittima distribuzione poiche derogato art. 2423
Conseguenze
In caso di riduzione cap soc. si applica articolo
2445/2482 ( esecuzione delibera dopo 90 gg da
iscrizione reg. imprese
Utilizzo per copertura perdite > del. Assem. Straord.
Senza attesa dei 90 gg
Saldo Attivo ambito civilistico
Natura fiscale della riserva se rivalutazione
solo civilistica circ. 22/09
Riserva di utili non in sospensione di imposta
Per soggetti Irpef la distribuzione e’ priva di effetti in
capo al socio
Saldo Attivo
Riserva in sospensione moderata
Bene ceduto entro il 2017
Conseguenze
Valore non riconosciuto
Credito d’imposta per sostitutiva
Riserva liberata
Saldo Attivo
Distribuzione del saldo attivo ante 2017
Valori riconosciuti dallo stesso esercizio
Semplificata
ordinaria
Disciplina del saldo attivo
Affrancamento del Saldo Attivo
Sostitutiva del 10% ( sul saldo attivo netto o
lordo ??)
Costo globale
rivalutazione: 24,4 (
saldo attivo netto)
Contro 31,4%
Tassazione normale
Telefisco 2014 : non possibile affrancamento della riserva creata con
precedente rivalutazione
LE MODIFICHE ALL’ACE
E ALLE PERDITE SU CREDITI
La nuova ACE
pag.
COSA CAMBIA
IL
RENDIMENTO
ANNO 2013 = 3%
ANNO 2014 = 4%
ANNO 2015 = 4,5%
ANNO 2016 = 4,75%
GLI ACCONTI
La determinazione degli acconti deve essere effettuata
senza tener conto dell’incremento dell’ACE
Deduzione perdite su crediti
Si prescinde dagli elementi certi e precisi se avviene la
Cancellazione dei crediti operata in applicazione di principi
contabili
( legge stabilita comma 160 che modifica ultimo periodo art. 101
comma 5 del Tuir)
Decorrenza:
Periodo d’imposta in corso al
31.12.2013
Deduzione perdite su crediti
I casi in cui il credito e’ stornato dall’attivo patrimoniale (
interpretativo 1 del Doc. 12)
1) Crediti minori per effetto di
riconoscimento giudiziale
2) Transazioni
3) Prescrizioni
4) Cessione
TELEFISCO 2014: RICONOSCIUTO IL DIRITTO DELLA DEDUZIONE PER
PRESCRIZIONE ESEGUITA IN ESERCIZI PRECEDENTI IL 2012, MA IN
CASO DI MANCATO ESERCIZIO PENDE IL DUBBIO DELLA LIBERALITA’
Deduzione perdite su crediti
Cessione di crediti ( OIC 15, par. D.VII a) e D VII b)
1) Cessione pro soluto
2) Cessione pro solvendo
Non va eseguito lo storno quando l’acquirente
in realta’ ha solo l’incarico di riscuotere il
credito
E quando il credito e’ svalutato in
contropartita di un fondo
ATTENZIONE AL NUOVO DOCUMENTO OIC 15
Viene previsto che lo stralcio del credito possa avvenire solo quando
1) non vi sono piu’ i diritti contrattuali per incassare i flussi
finanziari
Oppure
2) Quando tali diritti sono trasferiti a terzi insieme al rischio di
insolvenza
Quindi la cessione del credito pro solvendo non permettera’ piu’ lo
stralcio del credito dall’attivo patrimoniale
Deduzione IMU per immobili
strumentali
Per immobili strumentali:
1) Per natura ( devono ritenersi compresi quelli
locati a terzi)
2) Per destinazione
30% imu per 2013
20% imu per 2013
Nessuna deduzione ai fini IRAP
Deducibilita’ IMU vale sia per imprese che per
professionisti
Esclusi:
1)Immobili merce ( che non pagano
IMU da parte del costruttore se non
locati)
2)Immobili patrimonio
TELEFISCO 2014 : IL RICHIAMO ALL’ART. 99 TUIR NON SIGNIFICA CHE SI DEBBA
APPLICARE IL PRINCIPIO DI CASSA IN SENSO STRETTO, QUINDI IMU PAGATA NEL
2013 RELATIVA AL 2012 NON RISULTA DEDUCIBILE.
LE MODIFICHE AI LEASING
Le modifiche al Leasing
CONTRATTI
FINO AL 28
APRILE 2012
RICORDARSI CHE:
pag.
PER AVERE LA DEDUCIBILITA’ FISCALE E’ NECESSARIO CHE IL
CONTRATTO DI LEASING ABBIA UNA DURATA MINIMA
ANCORATA ALLA NORMA FISCALE
CONTRATTI
DAL 29
APRILE 2012
AL 31.12.13
LA DEDUZIONE FISCALE NON E’ VINCOLATA ALLA DURATA
DEL LEASING.
BENI MOBILI DEDUCIBILI IN 2/3 AMMORTAMENTO.
IMMOBILI DEDUCIBILI CON REGOLE DI 11 ANNI E 18 ANNI
CONTRATTI
DAL 2014
DEDUZIONE FISCALE NON VINCOLATA A DURATA
BENI MOBILI DEDUCIBILI IN 1/2 AMMORTAMENTO.
IMMOBILI DEDUCIBILI IN MINIMO 12 ANNI
TELEFISCO 2014 : IL PERIODO DI 4 ANNI PER LEASING AUTOVETTURE NON VALE
NEL CASO DI CONCESSIONE IN USO A DIPENDENTI ( META’ PERIODO
D’IMPOSTA)
PROFESSIONISTI
MODIFICATO ART. 54 COMMA 2 TUIR
RIDOTTO PERIODO DI DEDUZIONE LEASING DA 15
A 12 ANNI
MA
NON E’ STATO RIMOSSO L’ART. 1 COMMA 335
DELLA L. 296/2006 CHE RENDE INDEDUCIBILE OGNI
CANONE PER LEASING STIPULATI DAL 2010 IN POI
QUINDI ???
SUBENTRO: SI APPLICANO LE VECCHIE
REGOLE ( CIRC. 10/2006)
LEASE BACK : DIVENTANO DEDUCIBILI
I CANONI ANCHE PER IMMOBILI
ACQUISTATI DOPO IL 2009
Telefisco 2014
Nel caso di leasing su immobili che
necessitano spese di ristrutturazione e
dette spese vengono sostenute fuori
contratto dall’utilizzatore, LA
DEDUCIBILITA’ DELLE SPESE SEGUE IL
PRINCIPIO DEL MINOR PERIODO TRA
LA DURATA DELL’UTILITA’ E IL
TERMINE DEL CONTRATTO
Telefisco 2014
Nel caso di leasing su immobili ADIBITI PROMISCUAMENTE ad
esercizio arte e professione i canoni saranno deducibili al 50% al
netto della quota terreno
Le spese di manutenzione e ammodernamento sostenute su
immobili in leasing, non essendo capitalizzabili, sono deducibili al
50% nel limite del 5% del valore dei beni ammortizzabili. Eccedenza
in cinque esercizi
DEDUZIONI IRAP PER
INCREMENTO DELLA BASE
OCCUPAZIONALE
pag. 131
LA NUOVA DEDUZIONE IRAP
La legge di stabilità, per abbattere il cuneo fiscale, ha introdotto una deduzione ai
fini IRAP consistente nella possibilità di dedurre dalla base imponibile IRAP i costi per
il personale dipendente di nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato,
nel limite massimo di 15.000 euro per ogni nuova singola assunzione
Il risparmio massimo annuale è di euro 585,00, pari al 3,90% di euro 15.000.
la deduzione in commento spetta – al verificarsi delle condizioni - per il
periodo d'imposta in cui è avvenuta la nuova assunzione con contratto a
tempo indeterminato e per i due successivi, salvo che intervenga la
decadenza
pag. 131
LA NUOVA DEDUZIONE IRAP
Sono ammessi a fruire dell'agevolazione i contribuenti che rientrano tra i "soggetti
passivi dell'imposta", ad eccezione delle Pubbliche amministrazioni, cioè:
a) le società di capitali e gli enti commerciali (limitatamente ai lavoratori impiegati
nell’attività commerciale eventualmente esercitata) ivi inclusi i trust (esercenti in via
esclusiva o principale attività commerciali);
b) le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate
nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali;
c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate;
d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli con volume d’affari
annuo non superiore a 7.000 euro, che si avvalgono del regime speciale di esonero
degli adempimenti IVA, sempreché non vi abbiano rinunciato;
e) gli enti privati residenti e le società e gli enti non residenti.
pag. 131
LA NUOVA DEDUZIONE IRAP
Il beneficio è condizionato all’incremento del numero di lavoratori dipendenti
assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale,
rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente
occupati nel periodo d'imposta precedente.
Per verificare la spettanza del beneficio occorre quindi che si verifichi un
innalzamento del numero dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato
rispetto alla media del periodo precedente, per cui occorre fare un raffronto con il
dato storico
Per il calcolo della media dei lavoratori occupati deve essere utilizzata la media
aritmetica.
pag. 131
LA NUOVA DEDUZIONE IRAP
La deduzione è data dal minore valore tra:
1) il minore dei seguenti importi
a) costo effettivo del personale neoassunto sostenuto relativo ai dipendenti assunti
nel periodo d'imposta e per il quale s'intende fruire della deduzione;
b) valore massimo di 15.000 euro ragguagliato ad anno;
2) l'incremento del costo del personale risultante dal bilancio di esercizio.
Si incappa nella decadenza del beneficio nel caso in cui il livello occupazionale
raggiunto non venga mantenuto.
La nuova deduzione spetta a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2014, per cui operativamente la concreta fruizione avverrà con la
predisposizione della Dichiarazione IRAP 2015
SVALUTAZIONI E PERDITE DI
IMMOBILIZZAZIONI
Profilo civilistico
OIC 16 , PAR. D XIII
Minor valore derivante da perdita durevole Voce B 10 C
1) Possibili cause: errori di progettazione, mutamenti tecnologici, minor
sfruttamento del bene a causa di produzione
2) Documenti a supporto nel bilancio: perizie di esperti, piani futuri di impiego
3) Ipotesi di cespite destinato alla vendita in presenza di valore di realizzo inferiore
al valore contabile
OIC 16 , PAR. D IX
Minor valore derivante da perdita per incendio o altri eventi indipendenti
1) Va considerata come alienazione e imputata all’ area straordinaria voce E 21 (
rimborsi di terzi in voce E 20)
SVALUTAZIONI E PERDITE DI BENI
Profilo fiscale
Circ. 26/12 e ris 98/13
1) La svalutazione e’ indeducibile
2) I minori ammortamenti possono essere integrati con variazioni diminutive fino a
concorrenza del dato tabellare
3) Ai fini Irap si assume il valore del bene ante svalutazione e lo si divide per gli
anni di vita utile residua, determinando cosi’ la quota deducibile. Eventuale
differenza con quanto imputato a conto economico e’ oggetto di variazione
diminutiva
4) Se la societa’ avendo svalutato avesse in precedenza rilevato quote di
ammortamento minori a quelle tabellari, ora a seguito della svalutazione puo’
dedurre fino alla quota tabellare
Cespite acquistato nel 2008, valore 100, quote di ammortamento
previste dal D.M. 31.12.1988 pari a 10. Fine ammortamento nel
2017. Invece l’azienda decide di stanziare a conto economico quote
di ammortamento pari a 8, quindi con conclusione del processo di
ammortamento ipotizzata nel 2020.
Poi nel 2012 viene eseguita una svalutazione pari a 20. Quindi il
bene, che presentava un residuo pari ad 68 ( 100 meno 4 anni di
ammortamento per 8 ciascuno) , viene svalutato a 48, La
conclusione dell’ammortamento viene mantenuta nel 2020, quindi
la quota di ammortamento imputata a conto economico risulta
essere 48/ anni residui al 2020, cioe’ 48/9= 5,3.
Ris. 98/13 : diritto a dedurre la quota tabellare cioe’ 10
 Variazione diminutiva l’una ai fini Ires per 4,7 in ogni periodo d’imposta fino al
2017, mentre si avra’ una variazione in diminuzione per 3,7 nel 2018 e variazioni in
aumento per 5,3 nel 2019 e 2020.
 Ai fini Irap il valore fiscale riconosciuto ante rivalutazione viene diviso per gli anni
residui dell’ammortamento quindi pertanto 68/9 = 7,5. da cui variazione
diminutiva di 2,2
PERDITE DEL BENE A SEGUITO DI EVENTO
ESTERNO
Profilo fiscale
TELEFISCO 2014
Imputazione della sopravvenienza passiva a
conto economico e’ deducibile sia ai fini Ires
sia ai fini Irap
Tassabili gli eventuali rimborsi ( salvo norme
eccezionali come ad esempio D.L. 76/13
Terremoto Emilia)
SVALUTAZIONI E PERDITE DI BENI MERCE
a) beni fungibili
Profilo civilistico
ART. 2426 PUNTO 9: minor valore tra costo e mercato
Quindi si prescinde dalla «durevolezza» della perdita dovendo valutare le giacenze
ad una data puntuale
Profilo fiscale
Art. 92, comma 5 del Tuir
> Deducibile la «svalutazione» se valore normale e’ calcolato come media
dell’ultimo mese dell’esercizio
SVALUTAZIONI E PERDITE DI BENI MERCE
a) beni non fungibili
Profilo civilistico
ART. 2426 PUNTO 9: minor valore tra costo e mercato
Quindi si prescinde dalla «durevolezza» della perdita dovendo valutare le giacenze
ad una data puntuale
Profilo fiscale
Ris. 78/13
> Svalutazione non deducibile ( indirizzo contrastato in dottrina vedi ADC 168/2007)
RIVALUTAZIONE DI BENI MERCE MEDIANTE
MUTAMENTO DI METODO CONTABILE
es. passaggio da Fifo a Lifo
Doc OIC 29 , par. A III b)
In certi casi e’ possibile segnalando il mutamento in nota integrativa
Profili contabili
Effetto cumulativo : utile da rilevare quale componente straordinario voce E 20
Dare: rimanenze iniziali Avere Proventi straordinari
Effetto sul risultato ordinario : va segnalato solo in nota integrativa il maggior utile
dell’esercizio
RIVALUTAZIONE DI BENI MERCE NON
FUNGIBILI
Telefisco 2014 : la rivalutazione non ha efficacia fiscale cosi’ come la svalutazione
non e’ rilevante
Legge di stabilita’ 2014
Comma 156
Proroga rivalutazione
partecipazioni e terreni
RIAPERTURA RIVALUTAZIONE
PARTECIPAZIONI E TERRENI
1) al primo periodo, le parole «1º luglio 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «1º gennaio 2014»;
2) al secondo periodo, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2014»;
3) 3) al terzo periodo, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2014».
RIAPERTURA RIVALUTAZIONE
PARTECIPAZIONI E TERRENI
Possesso
Redazione
perizia
1.1.2014
30.06.2014
30.06.2015
30.06.2016
Versamento
imposta
(1° rata)
Versamento
2° rata
(interessi 3%
annuo)
Versamento
3° rata
(interessi 3%
annuo)
RIAPERTURA RIVALUTAZIONE
PARTECIPAZIONI E TERRENI
Partecipazioni non
qualificate
Partecipazioni qualificate
2%
4%
Valore di perizia
Terreni
4%
RIAPERTURA RIVALUTAZIONE
PARTECIPAZIONI E TERRENI
TASSAZIONE ORDINARIA
Terreni non edificabili Opzione per l’imposta sostitutiva del 20%
Terreni edificabili
Tassazione ordinaria sulla plusvalenza
possibilità di tassazione separata
Partecipazioni non
qualif.
Tassazione al 20% della plusvalenza
Partecipazioni
qualificata
Tassazione aliquote Irpef ordinarie del 49,72%
con
RIAPERTURA RIVALUTAZIONE
PARTECIPAZIONI E TERRENI
Il recupero delle sostitutive precedenti
La norma
Art. 7, co. 2, lett. ee) ff) gg) D.L. 70/2011
La compensazione
Deduco da quanto devo pagare quanto già versato
Rimborso
Nel caso di primo versamento maggiore non è
possibile il rimborso della differenza
Applicazione
Sia con riguardo alle partecipazioni che ai terreni
Rideterminazione valori terreni
partecipazioni
LA NUOVA PREVISIONE
Procedure ammesse:
1. Compensazione nuova imposta – vecchia imposta ( eseguibile anche bloccando
le rate residue della precedente rivalutazione 2012/2013 – circ. 47/11)
2. Compensazione possibile anche senza eseguire la nuova rivalutazione ma
utilizzando le rate ancora a debito della rivalutazione 2012/2013 ( – circ.
47/11)
3. Versamento nuova imposta e rimborso vecchia imposta
versamento
- 48 mesi da
RIAPERTURA RIVALUTAZIONE
PARTECIPAZIONI E TERRENI
Valutazioni in diminuzione circ. 1/13
Circ. 1/13 risposta 4.1 : due alternative:
a) indicare il corrispettivo ai fini delle imposte indirette almeno quanto
quello periziato ( con pagamento di imposte indirette piu’ elevato
poiche’ eseguito su un valore piu’ alto rispetto a quello pattuito
b) Eseguire entro 30.6.2014 nuova perizia con valore meno elevato
senza versare nulla o compensando la rata precedentemente
versata
Nuovo valore inferiore- conseguenze
Partecipazioni : cessione a corrispettivo inferiore a
quello di perizia determina una minusvalenza
indeducibile ( art. 5, comma 6 L.448/2001)
Terreni : se il corrispettivo di cessione e’ inferiore al
valore rivalutato ritorna valido il costo storico ( circ.
81/2002)
Rideterminazione valori terreni
partecipazioni
PARTECIPAZIONI RICEVUTE IN DONAZIONE O
SUCCESSIONE
Successione - art. 68, c. 6 Tuir: valore rilevante ai fini imposta
successione dato da art. 16 D.L. 346/90 – valore contabile
 il costo ereditato può essere inferiore rispetto al costo riconosciuto
in capo al de cuius (irrilevanti le rivalutazioni del de cuius)
Donazione: si assume come costo quello del donante
 rilevanti le rivalutazioni del donante
Rideterminazione valori terreni
partecipazioni
PARTECIPAZIONI RICEVUTE IN SUCCESSIONE
O DONAZIONE E RIVALUTAZIONE
Successione
1. Discontinuità di valori tra de cuius ed erede
2. Necessaria
pronuncia
esplicita
delle
Entrate
per
legittimare la detrazione dalla nuova imposta sostitutiva
pagata da erede dalla vecchia imposta sostitutiva pagata
dal de cuius
Rideterminazione valori terreni
partecipazioni
PARTECIPAZIONI RICEVUTE IN SUCCESSIONE
O DONAZIONE E RIVALUTAZIONE
Donazione
Continuità dei valori donante donatario e oggettività del valore
rivalutato (R.M. 141/2003)
Legittimo (?) scontare da imposta versata da donatario quella
versata da donante
Donante ha rivalutato da 50.000 a 100.000 versando 4% =
4000.
Donatario rivaluta a 150.000 = 150.000 x 4% = 6000 – 4000 =
2000
Rideterminazione valori terreni
partecipazioni
TERRENI RICEVUTI IN DONAZIONE O
SUCCESSIONE
AREE LOTTIZZATE - art. 68, c. 2 Tuir: valore normale al momento
di inizio lottizzazione
AREE EDIFICABILI - art. 68, c. 2 Tuir: si assume come costo quello
rilevante di fini della denuncia di successione o donazione
(valore normale)
Verificare effettiva convenienza alla rivalutazione
Art. 9 , L. 97/13 ( Legge Europea)
Provvedimento 18.12.2013
Circ. 38 del 23.12.2013
Quadro RW ( art. 4 e 5 D.L. 167/90)
a)
1) Abrogate le sezioni I ( trasferimenti per motivi legati a spese
correnti) e III ( flussi finanziari). Obblighi di comunicazione dei flussi a
carico degli intermediari
2) Sezione II ( detenzione):
La locuzione al «termine del periodo d’imposta» viene sostituita da «
i soggetti che… detengono nel periodo d’imposta..» quindi obbligo
anche se alla fine del periodo l’attivita’ non e’ piu’ esistente
b) Abrogato il tetto soglia pari a € 10.000
c)
Introdotto il concetto di titolare effettivo
Per titolare effettivo s'intende:
a) in caso di società:1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino
un'entitàNozione
giuridica, attraverso
possesso o ilart.
controllo
direttotecnico
o indiretto
di una percentuale
di titolareil effettivo,
2 allegato
al D.Lgs
231/07
sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica,
anche tramite azioni al portatore, purchè non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un
mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa
comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la
percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità
giuridica;
b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e
distribuiscono fondi:1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone
fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di
persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di
un'entità giuridica.
Criterio circ. 38/13 Titolare effettivo
Partecipazione in stati collaborativi
• In RW si indica la
partecipazione
• Partecipazione in
stati non
collaborativi
• In RW si indica il bene
detenuto dalla societa’ (
cumulativamente salvo
detenere apposito prospetto)
WHITE LIST
Distinzione tra stati collaborativi e stati non collaborativi
NON WHITE LIST MA COLLABORATIVI
ESEMPIO 1 :Cinque persone fisiche detengono la
1 : comproprieta’
di bene
proprieta’ di unEsempio
immobile
all’estero
il cui valore e’ €
500.000
• Ciascuno dichiara il valore intero dell’immobile
riportando la quota di possesso del 20% ( criterio
modificato rispetto alla circ. 45/10)
ESEMPIO 2 :Detenzione partecipazione superiore
2 : partecipazione 26% societa’ white list
al 25% inEsempio
societa’
white list
• RW per quota di partecipazione
ESEMPIO 3 : Detenzione partecipazione 50% societa’
italiana che detiene 100% di societa’ estera la quale a
sua volta detiene investimenti all’estero
• NO RW per quota di partecipazione, No RW per societa’
Italiana la quale e’ esclusa dall’obbligo di monitoraggio (
Telefisco 2014 : non si compila nemmeno se la societa’
partecipata estera e’ ubicata in paese non collaborativo)
ESEMPIO 4 : Detenzione partecipazione 15% societa’
4 : partecipazione
15% societa’
whiteche
list e 50%
Italiana 50%
whiteEsempio
list piu’
50% societa’
italiana
detiene
societa’ white list
• SI RW per quota di partecipazione, da
indicare al 40% in quanto titolare effettivo
Esempio 5 : partecipazione 26%
societa’ non w.l.
partecipazione 26% societa’ non w.l. che detiene
investimenti in italia
• SI RW ma per quota di partecipazione,
nonostante la societa’ sia non w.l. poiche’ i
beni sono detenuti in italia
Esempio 6 : partecipazione 26% societa’ non w.l.
partecipazione 26% societa’ non w.l. che detiene
investimenti all’estero
• SI RW per i beni esteri valore complessivo
ESONERI:
esoneri
Persone fisiche che prestano lavoro
all’estero per lo Stato Italiano o per
Organizzazioni Internazionali > esonero
totale
Persone fisiche che prestano lavoro
all’estrro in zone di frontiera > esonero
limitato al paese ove si lavora
Art. 9 , L. 97/13 ( Legge Europea)
Modifiche al monitoraggio valutazione
Quadro RW ( art. 4 e 5 D.L. 167/90)
1) Sezione II ( detenzione):
d) Se l’attivita’ viene affidata in gestione a societa’
fiduciaria o altro intermediario finanziario, l’obbligo non
sussiste se i flussi finanziari sono aggottati a ritenuta o
imposta sostitutiva ( prima l’esonero non era
condizionato alla ritenuta)
VALORE DA INDICARE
Va indicato il valore iniziale e quello finale con la stessa
modalita con cui viene eseguita la valorizzazione per
Indicazione del valore
IVAFE
Per conti correnti obbligo di monitoraggio esiste sempre
anche se non dovuta IVAFE ( importi inferiori € 5.000)
Per conti correnti in paesi non collaborativo occorre
indicare oltre a valore iniziale e finale anche
ammontare massimo raggiunto nel periodo d’imposta
Per immobile stesso valore utilizzato per IVIE
Esoneri oggettivi
Riscossione dei redditi esteri per il tramite di un sostituto
che applica ritenuta, quindi:
1) attivita finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o amministrazione a
intermedieri residenti
2) contratti produttivi di redditi finanziari
3) Attivita’ finanziarie e patrimoniali i cui redditi sono riscossi da intermediario
residente
SANZIONI :
Violazione all’obbligo: Nuove
dal 3 Sanzioni
al 15%edell’ammontare
non dichiarato
Decorrenza
( prima era dal 10 al 50%), se il paese estero e’ black list la
sanzione e’ dal 6 al 30%
Omessa presentazione ravveduta entro 90 gg : sanzione fissa €
258
Viene meno la confisca per equivalente
In base al principio del favor rei, le nuove sanzioni sono
certamente applicabili anche al passato ( Unico 2013
compreso)
I documenti contabili nella liquidazione
Situazione dei conti alla data di effetto di scioglimento: prospetto
che indica i saldi dei conti alla data di effetto della causa di
scioglimento
Amministratori
Rendiconto della gestione: vero e proprio bilancio intermedio
Bilancio iniziale di liquidazione: stato patrimoniale a valori di
realizzo stralcio – budget della liquidazione
Primo bilancio di liquidazione: vero e proprio bilancio con specifica
informativa e suddivisione C.E. in 2 periodi  riflessi fiscali
Liquidatori
Bilanci annuali di liquidazione: veri e propri bilanci
Bilancio finale di liquidazione: S.P. semplificato con C.E. di periodo e
riepilogativo + piano di riparto
79
argomento
I criteri di valutazione nella liquidazione
Criteri di
funzionamento
Criteri di
funzionamento
adattati
Criteri di
liquidazione
Relativamente alle poste interessate
dall’esercizio provvisorio
Messa in liquidazione post 31.12 ma
ante approvazione bilancio
Nel rendiconto degli amministratori
Dal bilancio iniziale di liquidazione
80
argomento
Situazione dei conti
– inventario contabile dei conti aperti alla data di
scioglimento  bilancio di verifica
– Prima base per redazione bilancio iniziale di liquidazione
La “Situazione dei conti alla data di effetto della liquidazione” (art.
2487-bis, c.c.): è una situazione contabile (piano dei conti) a saldi
aperti, senza alcuna scrittura di pre-assestamento
81
argomento
– stato patrimoniale
– conto economico
– nota integrativa
– relazione sulla gestione
Criteri di
funzionamento
adattati
Rendiconto degli amministratori
Il “Rendiconto della gestione degli Amministratori” (art. 2487-bis,
c.c.): è un bilancio infrannuale riferito alla frazione di esercizio
compresa fra la data di chiusura dell’ultimo bilancio approvato e la
data delle consegne ai liquidatori: si applicano criteri di
valutazione di “funzionamento” adattati
82
argomento
Il bilancio iniziale di liquidazione: è una situazione patrimoniale (senza CE),
redatta dai liquidatori, in pari data del rendiconto della gestione; si applicano
criteri di valutazione “di realizzo (attivo) ed estinzione (passivo)”
 Budget della liquidazione
 Determina le scelte dei liquidatori in ordine alle possibilità di gestione
della procedura
OIC 5, punto 4.2: è rilevante per i liquidatori per la valutazione dell’obbligo di
proporre istanza di fallimento in caso di insufficienza dei fondi liquidi esistenti e
realizzabili
83
Dinamica gestionale del fondo rischi ed oneri
Ipotesi iniziale
Costi :
Liquidatore 10
Interessi passivi 5
Ricavi
Affitti attivi 3
Saldo = 10 +5-3 = 12 ( costi)
Dare
Scrittura contabile al momento di redazione del bilancio
Rettifiche da liquidazione
12liquidazione
iniziale di
Avere
Fondo rischi ed oneri 12
Pertanto il patrimonio netto di liquidazione viene
ridotto di 12
In nota integrativa va redatta una tabella che elenchi le
specifiche voci
Si manifesta l’addebito di interessi passivi per 5 e l’accredito di
affitti attivi per 3
Dare
Scrittura contabile esercizio I di liquidazione
Fondo rischi 5
Avere
Banca 5
-----------------------------------------------Dare Banca 3
Avere Fondo rischi 3
--------------------------------------------------Saldo Fondo 10 ( 12 – 5 + 3)
Si manifesta l’addebito di compensi al liquidatore per
11 ( 1 in piu’ rispetto alla previsione)
Scrittura contabile esercizio II di liquidazione
Dare
Fondo rischi 10
Competenze liquidatore 1 ( conto economico)
Avere
Banca 11
argomento
Le principali operazioni contabili nel
bilancio iniziale di liquidazione
Valutazioni a criterio di realizzo - stralcio
• Stralcio beni immateriali non recuperabili
• Eliminazione crediti inesigibili
• Iscrizione del fondo per costi ed oneri da liquidazione
rettifiche di
• Stralcio costi pluriennali
liquidazione
• Iscrizione maggiori/minori valori realizzo attività passività
argomento
Le principali operazioni contabili nel
bilancio iniziale di liquidazione
L’iscrizione delle poste patrimoniali ai valori di realizzo - stralcio
implica la rilevazione delle rettifiche di liquidazione, il cui saldo
incide sul patrimonio netto di liquidazione senza alcun effetto
economico
differenze tra valori di funzionamento e valori di liquidazione
argomento
Stato patrimoniale - attivo
Fabbricati industriali
Valori
Rettifiche
Valori
30.6.2013
liquidazione
1.7.2013
350.000
145.000
495.000
Mobili e arredi
30.000
-
30.000
-
Impianti specifici
45.000
-
45.000
-
Magazzino
20.000
-
5.000
15.000
Clienti
70.000
-
70.000
Cassa
1.000
-
1.000
516.000
65.000
581.000
Totale attivo
90
argomento
Bilancio del primo esercizio di liquidazione
+
Allegati
1.
stato patrimoniale
2.
conto economico
a) situazione dei conti
3.
nota integrativa
b) rendiconto
4.
relazione sula gestione
5.
relazione collegio sindacale
6.
relazione revisore contabile
c)
osservazioni
liquidatori
dei
d) bilancio iniziale
liquidazione
di
91
argomento
Bilancio esercizi di liquidazione successivi
1.
stato patrimoniale
2.
conto economico
3.
nota integrativa
4.
relazione di gestione
5.
relazione collegio sindacale
6.
relazione revisore contabile
NOTA INTEGRATIVA
 criteri di valutazione
RELAZIONE DI GESTIONE
a) andamento
b) prospettive, anche temporali
c)
principi e criteri adottati per
realizzarla
92
argomento
Bilancio finale di liquidazione
Stato patrimoniale
CONTENUTO
Cassa e banche
Crediti – beni da assegnare ai
soci
Capitale
netto
di
liquidazione
93
argomento
Bilancio finale di liquidazione
Conto economico
PROBLEMA = contenuto + arco temporale di riferimento
Ultimo periodo
Ultimo periodo
o
e
Intera procedura
Intera procedura
OIC 5
p. 6.2.2.2.
94
argomento
Bilancio finale di liquidazione
Piano di riparto
Capitale netto di
liquidazione
Parte
del
netto
di
liquidazione spettante a
• azioni
• quote
95
argomento
Approvazione del bilancio finale di liquidazione
1. approvazione tacita in assenza di reclami
Non vi sono opposizioni da parte dei soci entro 90 gg dall’iscrizione dell’avvenuto
deposito del BFL
2. approvazione esplicita da assemblea
BFL approvato dai soci in assemblea totalitaria e con voto unanime
3. approvazione tacita a seguito di rilascio da parte dei soci di
quietanza senza riserve
Non vi sono opposizioni da parte dei soci a fronte del pagamento della parte a
ciascuno spettante del residuo attivo
96
argomento
Responsabilità di soci e liquidatori
Liquidatori e soci
Liquidatori
1
2
3
Per condurre una
Responsabilità
Responsabilità speciale
liquidazione non in
generale verso i
per i debiti fiscali
bonis (?)
O.I.C. 5 su istanza
creditori non
soddisfatti
(art. 36 - 602/73)
(art. 2495 C.C.)
fallimento
97
argomento
Significato di « colpa»
A
par condicio – rispetto privilegi
B
Prededuzione per i costi di procedura ?
C
Deposito bilancio finale con passivita’ non accollate ne’
estinte ( Trib Catania 9.4.2009)
LA LIQUIDAZIONE:
ASPETTI FISCALI
LA DATA DI EFFETTO
Imprese
individuali
Società di
persone
Rileva la data
Il giorno in cui si
indicata nella
dichiarazione
resa ai fini IVA.
verifica l'evento
che l'ha generata
(es. decisione dei
soci).
Società di
capitali
Iscrizione nel
registro delle
imprese della
delibera che
accerta la causa di
scioglimento.
PERIODO ANTE LIQUIDAZIONE
Imprese
minori
(semplificati)
Imprese
individuali in
ordinaria
Società di
Reddito
Reddito
Reddito
determinato in
base al conto
della gestione
(art. 2277 2487-bis)
determinato ex
art. 66 Tuir
determinato in
base conto
economico
capitali
PERIODO ANTE LIQUIDAZIONE
È possibile il ragguaglio temporale di taluni componenti, ex
art. 110, co. 5, del Tuir (ad esempio, ammortamenti,
spese di manutenzione, accantonamenti, etc. …).
Rilevanza di tale frazione temporale ai fini di tutte le norme
che
“ripartiscono”
posizioni
fiscali
soggettive,
indipendentemente dal fatto che il dato articolo di legge
parli:
- di più periodi d’imposta (es. perdite pregresse ex art. 84)
o
- di più esercizi (es. plusvalenze rateizzate).
PERIODO DI LIQUIDAZIONE
SOCIETÀ DI PERSONE E IMPRESE INDIVIDUALI
1. La liquidazione si chiude nel medesimo periodo d’imposta: il
reddito d'impresa è determinato in base al bilancio finale di
liquidazione che deve essere redatto anche dai soggetti
in contabilità semplificata (di cui all'art. 66 del Tuir).
2. La liquidazione termina entro tre esercizi: il reddito d'impresa
relativo ai periodi intermedi è determinato in via provvisoria.
Necessità di un conguaglio finale.
3. La liquidazione si protrae per più di tre esercizi (o omesso bilancio
finale): i redditi relativi agli esercizi intermedi divengono
definitivi.
PERIODO DI LIQUIDAZIONE
SOCIETÀ DI CAPITALI
1. La liquidazione si chiude nel medesimo periodo d’imposta: il
reddito d'impresa è determinato in base al bilancio finale di
liquidazione.
2. La liquidazione termina entro cinque esercizi: il reddito
d'impresa relativo ai periodi intermedi è determinato in via
provvisoria. Necessità di un conguaglio finale.
3. La liquidazione si protrae per più di cinque esercizi (o
omesso bilancio finale): i redditi relativi agli esercizi
intermedi divengono definitivi.
PERIODO DI LIQUIDAZIONE
IRAP
Ai fini IRAP, la tassazione è sempre a titolo definitivo (Circolare
12 novembre 1998, n. 263/E).
REDDITO DELLA LIQUIDAZIONE
Rilevanza del primo bilancio intermedio:
Il liquidatore ha l’obbligo di indicare i criteri di valutazione
adottati per le attività e passività.
Svalutazione delle poste immateriali
Circ. 3/5/ 1996, n. 108/E, nega
che
la
liquidazione
possa
presentare
una
specificità
tributaria  continuo l’ammortamento
CONSEGUENZE
A) Principio di derivazione e procedure contabili per oneri e
proventi della liquidazione > contrasto > variazioni nel
modello Unico
B) Svalutazione delle immobilizzazioni materiali > minus al
momento del realizzo
C) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali non
realizzabili > variazione diminutiva per ammortamento e
deduzione extracontabile eventuale costo residuo
D) Effetti ai fini Irap
LE PERDITE
Imprese individuali e società di persone
Ante liquidazione
Rilevano / sono imputate a ciascun socio in ossequio ai criteri generali → art. 8
del Tuir.
Generate nel corso della liquidazione
Rilevano solo in sede di bilancio finale, indipendentemente dalla durata della
procedura.
LE PERDITE
ANTE LIQUIDAZIONE
SONO GIA’ TRANSITATE IN UNICO DEI SOCI
SOGGETTI
IRPEF
PERIODI DI LIQUIDAZIONE
RILEVANO SOLO IN CHIUSURA DI PROCEDURA
LE PERDITE PER SOGGETTI IRPEF
Periodi intermedi = utile ( attribuito
Per trasparenza ai soci)
Situazione
particolare
Bilancio Finale = perdita
Deve ritenersi che al socio spetti il rimborso
Di quanto pagato nei periodi intermedi
LE PERDITE PER SOGGETTI IRPEF
Liquidazione si protrae oltre tre esercizi: la locuzione
« se la liquidazione si chiude in perdita» si riferisce
All’ultimo esercizio o all’intera liquidazione ?
Situazione
particolare
Es. 1 periodo: perdita 100
2 periodo: utile 10
3 periodo: utile 5
4 periodo : utile 15
Perdita complessiva = 70, attribuibile ai soci
* rimborso imposte pagate nei periodi intermedi ?
* Oppure perdita attribuibile = 100
LE PERDITE PER SOGGETTI IRPEF
Liquidazione si protrae oltre tre esercizi: la locuzione
« se la liquidazione si chiude in perdita» si riferisce
All’ultimo esercizio o all’intera liquidazione ?
Situazione
particolare
Es. 1 periodo: perdita 10
2 periodo: utile 10
3 periodo: utile 5
4 periodo : utile 15
Non c’e’ una perdita di liquidazione,
Quindi quella parziale di 10 non e’ attribuibile
LE PERDITE (post D.L. 98/2011)
MODIFICATO ART. 84 TUIR CO. 1-2
Periodo
realizzo
perdite
Realizzate nei primi
3 periodi d’imposta
(nuove attività)
Realizzate a partire
dal 4° periodo
d’imposta
Utilizzabili al 100%
no vincolo
temporale
Utilizzabili 80%
reddito
no vincolo
temporale
LE PERDITE (post D.L. 98/2011)
perdite ante liquidazione
perdite “intermedie”
Utilizzabili periodi intermedi
Utilizzabili in sede di conguaglio
No vincoli temporali
Il riporto può in ogni caso essere effettuato nei limiti
dell’80% del reddito imponibile
Non applicazione del limite dell’80% per le perdite “compensate” in
sede di conguaglio finale ( Assonime 33/11), tesi che dovrebbe
Essere applicabile anche quando non c’e’ conguaglio, ma sempre in
relazione all’ultimo esercizio
LE PERDITE soc. capitali, situazioni particolari
perdite prodotte negli esercizi
intermedi prima dell’utile >
compensazione
perdite “intermedie” generate
dopo che si formato utile
Imposte pagate sugli esercizi intermedi in utile, vanno considerate
a titolo di acconto, e quindi diventano un credito d’imposta
rimborsabile
A CHI ????
Circ. 77/11 , dopo la riforma societaria con la cancellazione della societa’
si ha l’estinzione giuridica della medesima, quindi il rimborso va erogato
pro quota ai soci o al designato da questi ultimi
Continua….
NON E’ POSSIBILE CEDERE IL CREDITO AI SOCI AFFINCHE
QUESTI LO UTILIZZINO IN COMPENSAZIONE CON LE LORO
IMPOSTE , POICHE’ L’ART. 43 BIS DEL D.P.R.600/73 AMMETTE
LA CESSIONE DEL CREDITO SOLO QUANDO QUESTO SIA
STATO CHIESTO A RIMBORSO
La revoca della liquidazione D.L. 16/12
1. Revoca intervenuta nell’anno di effetto
Revoca interviene prima dell’invio della dichiarazione del
periodo ante liquidazione: la revoca intervenuta nel corso
dello stesso periodo d’imposta di messa in liquidazione
annulla qualunque distinzione in termini di periodi d’imposta
Tutto si riunifica → unico periodo
117
La revoca della liquidazione
2. Revoca intervenuta successivamente alla data di
invio
della
dichiarazione
del
periodo
ante
liquidazione, ma prima dell’invio della dichiarazione
del primo periodo di liquidazione
CONSEGUENZE:
a.La dichiarazione ante perde efficacia e verra’ predisposta
una unica dichiarazione per l’intero periodo d’imposta.
La revoca della liquidazione
3. Revoca intervenuta successivamente alla data di
invio della dichiarazione del
primo periodo di
liquidazione : le dichiarazioni risultano definitive e
dal periodo d’imposta di revoca vengono inviate in
modalita’ordinaria
Fiscalita’ dell’assegnazione nella fase di
liquidazione: il profilo della societa’
Bene merce ( art. 85 comma 2
Tuir) > ricavo pari al valore
normale
Bene strumentale ( art.
86 comma 1, lett. c)
Tuir) > Plusvalenza data
da differenza tra valore
normale e costo non
ammortizzato
Partecipazioni ( art. 97
comma 1 Tuir) > plusvalenza
pex o meno a seconda dei
casi ( rientra nella casistica
pex anche l’assegnazione
della partecipazione ai soci)
Casi Particolari
1) Assegnazione di azienda
2) Assegnazione di contratto di leasing
ELEMENTO COMUNE A TUTTE LE ASSEGNAZIONI
In assenza di passaggio a conto economico del componente positivo occorre eseguire
una variazione in aumento nel modello unico
Fiscalita’ dell’assegnazione nella fase di
liquidazione: il profilo della societa’, l’aspetto Irap
Base imponibile di cui all’art. 5 D.Lgs
446/07
« presa diretta dal bilancio»
In assenza di componenti a conto
economico non dovrebbero esservi risvolti
rilevanti
Base imponibile di cui all’art. 5 bis D.Lgs 446/07
« base da tuir»
Le plusvalenze sono irrilevanti, mentre peri ricavi
viene citato solo comma 1 dell’art. 85 Tuir, mentre
le assegnazioni sono nel comma 2, quindi non
dovrebbero esservi risvolti rilevanti
Iva
Art. 2, 2°
comma, n. 6)
Corte Ue e Circ. 40/02
Le assegnazioni ai soci
fatte a qualsiasi titolo
da società di ogni tipo
e
oggetto
sono
imponibili
Non sussiste imposizione di un bene prelevato
da un soggetto passivo per suo uso privato
quando tale bene non ha consentito una
deduzione in ragione del suo acquisto presso
un soggetto che non ha la qualità di soggetto
passivo, e ciò anche se spese che hanno
consentito una deduzione Iva versata a monte
sono state successivamente sostenute per tale
bene.
SE SONO STATE SOSTENUTE MANUTENZIONI STRAORDINARIE O RISTRUTTURAZIONI NEL
DECENNIO PRECEDENTE L’ASSEGNAZIONE OCCORRE ESEGUIRE LA RETTIFICA DELLA
DETRAZIONE
Autoconsumo o assegnazione
di immobili
• Iva detratta a monte: operazione esente a valle, salvo opzione per
imponibilita’, ma attenzione alla rettifica ex 19 bis 2 DRP 633/72 se
l’immobile e’ stato acquistato da meno di dieci anni
Altre indirette: imposta di registro art. 40 comma 2 DRP 131/86 : e’
alternativa all’Iva anche l’operazione esente ex art. 10 punto 8 bis (
abitativi) e 27 quinquies ( iva indetraibile all’acquisto ) >
abitativi
registro 9% o 2%
strumentali
registro fisso € 200
* Dal 2014 € 50 + 50
Ipocatastali 4%
Ma se l’esenzione deriva dall’articolo 10 punto 8 ter ( immobili strumentali) non
c’e’ alternativita’ quindi registro tassa fissa e ipocatastali al 4% ( 4% applicabile
anche se operazione avviene in Iva)
Resta fermo pero’ il problema della
rettifica della detrazione se l’acquisto
e’ avvenuto da non piu’ di 10 anni
Nel caso di impresa individuale
l’autoconsumo e’ esente da Iva e non
vi sono imposte indirette da
trasferimento
ATTENZIONE: SE L’ASSEGNAZIONE AVVIENE DA PARTE DEL COSTRUTTORE O
RISTRUTTURATORE ENTRO IL QUINQUENNIO SUCCESSIVO AD ULTIMAZIONE
L’OPERAZIONE AVVIENE NECESSARIAMENTE IN IVA
Fiscalita’ dell’assegnazione nella fase di
liquidazione: il profilo del socio di societa’ di
persone
Assegnazione incrementa utile societa’ che viene imputato per trasparenza al socio
incrementando il costo della partecipazione. Poi la distribuzione riduce il costo della
medesima ma senza creare effetti reddituali
Confronto tra somma o valore normale del bene assegnato e
valore fiscale della partecipazione non determina mai
un’eccedenza tassabile sul socio
Fiscalita’ dell’assegnazione nella fase di
liquidazione: il profilo del socio di societa’ di
capitale
SOCIO PERSONA FISICA
Assegnazione in
contropartita di Riserve di
utile: dividendo in natura
Assegnazione in
contropartita di Riserve di
capitale: riduzione valore
partecipazione
CIRC. 26/04: EVENTUALE ECCEDENZA DA «SOTTOZERO» E’ QUALIFICABILE COME
DIVIDENDO
Fiscalita’ dell’assegnazione nella fase di
liquidazione: il profilo del socio di societa’ di
capitale
SOCIO SOCIETA’ CAPITALI
Assegnazione in
contropartita di Riserve di
utile: dividendo in natura
tassazione al 5%
Assegnazione in contropartita di
Riserve di capitale: plusvalenza
pex da realizzo della
partecipazione se sussistono i
requisiti
EVENTUALE MINUSVALENZA INDEDUCIBILE SE SUSSTONO I REQUISITI PEX
Prezzo pagato per la partecipazione = valore fiscalmente
riconosciuto: 3.000
ESEMPIO
Valore normale del bene assegnato = 6.000, mentre il valore
contabile è 4.500
Ripartizione capitale e riserve di capitale: 4.000
• Confronto tra 3000 e 4000 = 1000 plus pex ( o
meno)
• Differenziale di 2000 e’ qualificabile come riserva
di utile tassabile al 5%
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