Tracciabilità pagamenti
DIFFERENZA TRA:
Tracciabilità
Piena tracciabilità
TRACCIABILITA’
COMMA 1
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire
infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti
della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti
pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e
alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari
o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa,
dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto
dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari
relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione
dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui
conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono
essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
PIENA TRACCIABILITA’
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Comma 5
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli
altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara
(CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante
e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime
transitorio, sino all’adeguamento dei sistemi telematici delle
banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere
inserito nello spazio destinato alla trascrizione della
motivazione del pagamento
ESENZIONI
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prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia
tramite amministrazione diretta ex articolo 125,
comma 3, del Codice dei contratti
movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni
eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da
soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma
sottoposti ad un controllo analogo
fondo economale
ANCORA
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risarcimenti eventualmente corrisposti dalle imprese
assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle
stazioni appaltanti assicurate
indennizzi ed i risarcimenti dei danni corrisposti a
seguito di procedure espropriative
incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165
PAGAMENTO RIPARTITO
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Secondo la AVCP non è obbligatorio indicare il CIG
nel caso di amministrazione diretta ai sensi dell’art.
125, comma 3, del codice appalti.
Ora, se questo è vero, è altrettanto vero che il bene
usato per l’opera può appartenere a titolo originario
alla amministrazione o a titolo derivativo (per averlo
acquistato da terzi)
In questo caso pare assurdo consentire di non
inserire il CIG
SOLUZIONE
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Stipulare un solo contratto a consegne ripartite.
Dal punto di vista civile, infatti, un contratto può essere a
esecuzione istantanea (acquisto al supermercato, per esempio)
o ripartita (somministrazione di un bene).
Al fine di evitare di indicare il CIG per ogni acquisto, allora,
occorrerebbe la stipula di un contratto a monte di una certa
durata, cui attribuire un CIG (esempio acquisto di brecciolino
fino ad € tot), e qualificare gli adempimenti di volta in volta
effettuati a favore del fornitore come atti esecutivo dell’unico
contratto
ESEMPIO
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Somministrazione di energia elettrica.
Alla base vi è una gara (con CIG), e a valle le
fatture, pagamenti della prima gara, ciascuna
indicante il CIG (codice identificativo gara) e
non un codice identificativo pagamento
PER CONCLUDERE
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Gara = CIG = contratto
Pagamento = CIG dell’originario contratto
CESSIONE DI CREDITO
PARERE AVCP nr. 10 del 2010
Per quanto riguarda le cessioni di credito, tale strumento di
finanziamento, assai utilizzato dalle imprese, potrebbe vanificare le
previsioni sulla tracciabilità dei pagamenti se non venisse precisato,
almeno contrattualmente, che anche i cessionari dei crediti sono
tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti
all’appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti
dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti
finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e
cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto
corrente dedicato.
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INDICAZIONI OPERATIVE
art. 185 TUEL
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1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere
dell'ente locale di provvedere al pagamento delle spese.
2. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento di contabilità
nel rispetto delle leggi vigenti e contiene almeno i seguenti elementi:
a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
b) la data di emissione;
c) l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa è allocata e la relativa
disponibilità, distintamente per competenza o residui;
d) la codifica;
e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza,
nonché, ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA;
f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata
con il creditore;
g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
h)
le
eventuali
modalità
agevolative
di
pagamento
se
richieste
dal
creditore;
i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.
3. Il mandato di pagamento è controllato, per quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della
liquidazione, dal servizio finanziario, che provvede altresì alle operazioni di contabilizzazione e di
trasmissione al tesoriere.
4. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di
pagamento, e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato
di pagamento. Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso l'ente locale emette il
relativo mandato ai fini della regolarizzazione.
NOTARE CHE
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Nell’elenco dell’art. 185 manca il CIG
Ma questo non vuol dire che non vada
indicato:
Occorre inserirlo nella lett: g), cioè la
causale e gli estremi dell'atto esecutivo
che legittima l'erogazione della spesa;
PERTANTO
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Occorre indicare il CIG nella determina e,
successivamente, in tutti gli atti fino al
pagamento, anzi, come lo chiama il
legislatore, lo strumento di pagamento.
CRITICA
La cessione del credito è res inter alios acta,
pertanto non è opponibile al cessionario il
patto intercorso tra cedente e ceduto con il
quale il primo (cessionario) si obbliga ad
usare bonifici o altri strumenti pienamente
tracciabili e a inserire CIG e CUP
ACCORDI QUADRO
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CIG principale
CIG derivato
FONDO CASSA
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L’eventuale costituzione di un fondo cassa
cui attingere per spese giornaliere, salvo
obbligo di rendicontazione, deve essere
effettuata tramite bonifico bancario o postale
o altro strumento di pagamento idoneo a
consentire la tracciabilità delle operazioni, in
favore di uno o più dipendenti.”
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