N. 01010/2014 REG.PROV.CAU. N. 01102/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2014, proposto da: Società Agricola Masere di Daina Giacomo e C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, Società Agricola Fiordaliso s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Zooveneta s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Agricola Le Rose s.s. di Pompeo Andretta, in persona del legale rappresentante pro tempore, Azienda Agricola Bosco di Volta Luigi, Società Agricola Due Soli s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, Allevamento Zanta Brunetta, Olivieri Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, Agricola Primula s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, Agricola Filippo s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, Alpi Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Michele Bianchi, Marco Pascarella, Agricola Zambello s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, Agricola Euroalleva s.s. di Muzzini Diego e Sciena Flavio, in persona del legale rappresentante pro tempore, Regina Pezzetti, Paolo Benedini, Asolat Soc. Agricola di Rech & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, Agrirocca Soc Agricola di Rech Emanuele & C s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, Soc Agricola Semplice Quater, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Pierpaolo Salvatore Pugliano e dall’Avv. Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, n. 7; contro A.G.E.A. – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del Presidente pro tempore, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; nei confronti di Confagricoltura Abruzzo, Elda Grassi; per la riforma dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II TER n. 00452/2014, resa tra le parti, concernente la riforma della politica agricola comune – istruzioni applicative generali per la presentazione della domanda unica di pagamento ai sensi del reg. CE 1782/2003 - pascolamento da parte di terzi – mcp Visto l’art. 62 c.p.a.; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.G.E.A. – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Viste le memorie difensive; Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2014 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l’Avv. Pugliano e l’Avvocato dello Stato Varrone; - ritenuto sul piano del fumus boni iuris che, impregiudicata restando ogni valutazione del T.A.R. Lazio, in sede di merito, circa la legittimità degli atti impugnati, pare evidente in essi, almeno in questa fase di sommaria delibazione, il difetto dei motivi che hanno indotto l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ad escludere, ai fini dell’ammissibilità della superficie dichiarate a pascolo magro, il pascolamento da parte dei terzi, con significativa innovazione rispetto ai consolidati principi del disaccoppiamento e della condizionalità; - considerato altresì, sul piano del periculum in mora, che le imprese appellanti, le quali tutte ricorrono al pascolamento da parte di terzi, non potrebbero presentare entro il 15 maggio 2014, senza la richiesta sospensiva, la domanda di aiuti per l’anno 2014, con effetti negativi sulla loro attività economica anche per le annualità 2015 e seguenti; - ritenuto che, pertanto, l’appello cautelare debba essere accolto, con conseguente sospensione dei provvedimenti impugnati in prime cure e trasmissione della presente ordinanza al T.A.R. Lazio, sede di Roma, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., per la sollecita fissazione dell’udienza di merito in ordine al ricorso originario e a quello per motivi aggiunti; - considerato, altresì, che la complessità delle questioni, oggetto del presente giudizio, costituisce grave ed eccezionale motivo che, ai sensi dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., per compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio cautelare; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello (Ricorso numero: 1102/2014) e per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado, sospendendo l’efficacia degli atti gravati dai ricorrenti in prime cure. Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R. Lazio, sede di Roma, per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati: Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente Roberto Capuzzi, Consigliere Dante D'Alessio, Consigliere Silvestro Maria Russo, Consigliere Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 06/03/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) IL PRESIDENTE