Lorenzo Benatti
[email protected]
Parma 15 aprile 2010
 Il
mercato inteso perciò come insieme di
scambi, operatori e prassi, nel quale è
presente una pluralità di soggetti offerenti
ed acquirenti, è quale risulta delineato
dalle norme che lo regolano.
 L’art. 41 cost.: «l’iniziativa economica
privata è libera», ma va integrato con
quanto stabilito in sede comunitaria:
“economia di mercato aperta in regime di
concorrenza”.
 Art.
41, comma 2, cost.: «non può svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana».


La norma non prevede un controllo sugli scopi
perseguiti
attraverso
l’esercizio
dell’attività
economica, ma precisa che la legge deve regolare
forme e modalità dell’esercizio della concorrenza.
La tutela della libertà e dignità dell’uomo riguarda
la libertà di scelta, la capacità di adottare una
decisione consapevole. Il compratore libero e
consapevole è responsabile esclusivo delle proprie
scelte.
 Tali
obiettivi sono perseguiti attraverso una
serie di discipline previste dal nostro
ordinamento:






la disciplina della concorrenza per garantire il
potere di scelta,
la disciplina della pubblicità, per garantire la
consapevolezza della scelta.
la disciplina della responsabilità del produttore per
merci difettose,
la disciplina sulle vendite porta a porta,
la disciplina sul credito al consumo,
la disciplina sulla trasparenza dei servizi bancari e
finanziari.
 Art.
41, comma 3, cost.: «la legge determina i
programmi e i controlli opportuni perché
l’attività economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini sociali».

Lo Stato può intervenire nel mercato sia come
imprenditore (è esplicitamente ammessa l’impresa
pubblica a fianco di quella privata), sia come
regolatore, non solo per delimitare il mercato, ma
anche per indirizzarlo. Così vengono in rilievo, oltre
alle discipline in precedenza elencate, quelle
relative alle licenze, alla capacità di agire, alla
responsabilità di impresa.
 L’Italia
ha
aderito fin dall’inizio alle
iniziative
di
integrazione
a
livello
continentale, che sono culminate con il
trattato di Lisbona e l’istituzione dell’Unione
Europea.
 L’Unione è disciplina da due trattati: Trattato
UE e Trattato di funzionamento dell’UE (già
trattato CE).






Parlamento Europeo, eletto a suffragio universale con poteri di
controllo politico, di partecipazione alla formazione di atti
comunitari e di approvazione del bilancio;
Consiglio dell’UE, composto dagli Stati membri, principale
organo decisionale ove si adottano i più importanti atti
comunitari;
Commissione europea, custode dei trattati con poteri di
iniziative in materia legislativa e funzioni esecutive;
Corte di giustizia e Tribunale di primo grado, cui spetta
l’accertamento e l’interpretazione uniforme del diritto
comunitario;
Corte dei conti che controlla la gestione finanziaria;
Sono poi previste la Banca Centrale Europea e la Banca Europea
per gli investimenti.




Il regolamento ha portata generale ed è obbligatorio in tutti i
suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri (art. 288, 2° comma, TFUE).
La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto
riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la
competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai
mezzi. Per essere concretamente applicata essa deve essere
recepita da parte degli organi legislativi nazionali (art. 288, 3°
comma, TFUE)
La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i
destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi (art.
288, 4° comma, TFUE).
Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti (art. 288, 5°
comma, TFUE).
Normalmente il provvedimento (regolamento,
direttiva o decisione) sono adottati da parte del
Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della
Commissione (art. 289, 1° comma, TFUE).
 Casi particolari (individuati dai trattati):



il provvedimento è adottato dal Parlamento europeo con la
partecipazione del Consiglio o da parte di questo ultimo
con la partecipazione del Parlamento (art. 289, 2° comma,
TFUE).
il provvedimento è adottato su iniziativa di un gruppo di
Stati membri o del Parlamento europeo, o su
raccomandazione della Banca centrale europea o, ancora,
su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea
per gli investimenti (art. 289, 4° comma, TFUE).
 Corte
di giustizia e dottrina attribuiscono ai
trattati comunitari il ruolo di Carta
Costituzionale dell’Unione. Essa in forza
della legge di ratifica e dell’orientamento
della giurisprudenza italiana fornisce un più
preciso contenuto anche alla costituzione
economica nazionale.
 L'Unione
instaura un mercato interno. Si
adopera
per
lo
sviluppo
sostenibile
dell'Europa,
basato
su
una
crescita
economica equilibrata e sulla stabilità dei
prezzi, su un'economia sociale di mercato
fortemente competitiva, che mira alla piena
occupazione e al progresso sociale, e su un
elevato livello di tutela e di miglioramento
della qualità dell'ambiente. Essa promuove il
progresso scientifico e tecnologico.
 Ai
fini enunciati all'articolo 3 del trattato
sull'Unione europea, l'azione degli Stati
membri e dell'Unione comprende, alle
condizioni previste dai trattati, l'adozione di
una politica economica che è fondata sullo
stretto
coordinamento
delle
politiche
economiche degli Stati membri, sul mercato
interno e sulla definizione di obiettivi
comuni,
condotta
conformemente
al
principio di un'economia di mercato aperta e
in libera concorrenza.
 Gli
Stati membri attuano la loro politica
economica allo scopo di contribuire alla
realizzazione degli obiettivi dell'Unione
definiti all'articolo 3 del trattato sull'Unione
europea e nel contesto degli indirizzi di
massima di cui all'articolo 121, paragrafo 2.
Gli Stati membri e l'Unione agiscono nel
rispetto dei principi di un'economia di
mercato aperta e in libera concorrenza,
favorendo un'efficace allocazione delle
risorse, conformemente ai principi di cui
all'articolo 119.
 L'obiettivo
principale del Sistema europeo di
banche centrali, in appresso denominato
«SEBC», è il mantenimento della stabilità dei
prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei
prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche
generali nell'Unione al fine di contribuire alla
realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti
nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Il
SEBC agisce in conformità del principio di
un'economia di mercato aperta e in libera
concorrenza, favorendo una efficace allocazione
delle risorse e rispettando i principi di cui
all'articolo 119.
 modello
di economia mista definito
«principio di economia di mercato aperta in
regime di concorrenza».
 protocollo 27 allegato ai trattati impegna
l’Unione ad adottare misure, in conformità a
quanto disposto dai trattati, volte ad
assicurare che la concorrenza nel mercato
interno non sia falsata.
 limitate


deroghe :
al fine di garantire la pubblica sicurezza,
l’ordine pubblico, la moralità pubblica, la
salute, la protezione della flora e della fauna,
del patrimonio artistico, storico, archeologico,
della proprietà industriale e commerciale (art.
36 TFUE) e dell’ambiente.
con finalità di solidarietà sociale, prevedendo
interventi di incentivazione e sostegno delle
regioni arretrate (107 ss., 174 ss. TFUE), della
occupazione (art. 145 ss. TFUE), le politiche
sociali, di istruzione e formazione professionale
(151 ss. TFUE) e della cultura (art. 167 TFUE), e
così via.
 Si
ritiene che la promozione dei valori
economici e patrimoniali sia comunque
subordinata a quelli attinenti alla persona
umana. In caso contrario gli atti sarebbero
annullabili ai sensi degli artt. 263 e 264 TFUE

Il principio di economia di mercato fondata sulla
concorrenza persegue, così come tutta la normativa
comunitaria, una pluralità di fini:








promozione della pace e del benessere dei popoli (art. 3 TUE),
garanzia per i cittadini di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia
(art. 3 TUE),
assicurazione della libera circolazione delle persone (art. 3 TUE),
instaurazione di un mercato interno (art. 3 TUE),
promozione di uno sviluppo economico e sociale sostenibile
dell’Europa perseguendo la piena occupazione (art. 3 TUE, art. 147, §
2, TFUE, art. 208, § 2, 2° comma TFUE),
lotta alla povertà, consolidamento della democrazia e dello Stato
diritto e rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei
«paesi in via di sviluppo» (art. 208, § 2, 2° comma TFUE),
promozione di un progresso sociale (art. 3 TUE),
tutela dell’ambiente (art. 3 TUE, artt. 11 e 191 TFUE),

promozione del progresso scientifico e tecnologico (art. 3 TUE),

lotta contro l’esclusione sociale e le discriminazioni (art. 3 TUE, art. 19
TFUE),

promozione della giustizia e della protezione sociale, della parità di
trattamento tra donne e uomini (art. 3 TUE , art. 2 TUE e 8 TFUE),

promozione della coesione economica, rispetto delle diversità culturali
e salvaguardia dello sviluppo del patrimonio culturale (art. 3 TUE, art.
167, § 4, TFUR),

garanzia dei servizi di interesse economico generale (art. 14 TFUE),

garanzia della salute umana (art. 168, § 1, TFUE),

protezione dei consumatori (art. 12, TFUE),

tutela degli animali (art. 13 TFUE).
Nell’ordinamento comunitario il mercato costituisce
uno strumento per il raggiungimento delle finalità
fondamentali dell’Unione, adempiendo ad una
funzione sociale: sviluppo del sistema economico e
selezionando gli imprenditori in competizione, e
consentendo alla concorrenza di attuare una
distribuzione della ricchezza.
 Nelle ipotesi in cui l’applicazione di una norma
contrasti con valori gerarchicamente prevalenti
l’interpretazione della norma dovrà avvenire dando
massima attenzione si principi fondamentali
dell’ordinamento facendoli prevalere anche sul
contenuto della disposizione.

 il
principio è incompatibile sia con una economia
centralista o pianificata, sia con un’economia
dominata da cartelli oligopolistici;
 possono
esistere
imprese
pubbliche
e
partecipazioni statali, anche se sono guardate
con disfavore in quanto possono distorcere il
mercato e falsare la concorrenza; la loro
presenza è consentita a condizione che operino
come imprese in regime concorrenziale al pari
delle private (v. artt. 37 e 106 TFUE).
1.

2.
3.
Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei
monopoli nazionali che presentano un carattere
commerciale, in modo che venga esclusa qualsiasi
discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per
quanto
riguarda
le
condizioni
relative
all'approvvigionamento e agli sbocchi.
Le disposizioni del presente articolo si applicano a
qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato
membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza
sensibilmente, direttamente o indirettamente, le
importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Tali
disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato
delegati.
Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura
contraria ai principi enunciati nel paragrafo 1 o tale da
limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi
doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati
membri.
...
1.
2.
3.
...
Le imprese incaricate della gestione di
servizi di interesse economico generale o
aventi carattere di monopolio fiscale sono
sottoposte alle norme dei trattati, e in
particolare alle regole di concorrenza, nei
limiti in cui l'applicazione di tali norme non
osti all'adempimento, in linea di diritto e di
fatto, della specifica missione loro affidata.
Lo sviluppo degli scambi non deve essere
compromesso in misura contraria agli
interessi dell'Unione.
...
 il
principio garantisce la tutela del
consumatore vista però come possibilità di
svolgere al meglio il proprio ruolo nel
meccanismo concorrenziale per rendere più
efficiente il funzionamento del mercato
interno.
 Nel principio dell’economia di mercato aperta
e in regime di concorrenza si possono
individuare due profili:


quello strutturale, il mercato interno,
quello dinamico, la concorrenza.
 Art.



26 TFUE:
1.
L'Unione
adotta
le
misure
destinate
all'instaurazione o al funzionamento del mercato
interno, conformemente alle disposizioni pertinenti
dei trattati.
2. Il mercato interno comporta uno spazio senza
frontiere interne, nel quale è assicurata la libera
circolazione delle merci, delle persone, dei servizi
e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati.
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione,
definisce gli orientamenti e le condizioni necessari
per garantire un progresso equilibrato nell'insieme
dei settori considerati.
 Art.
119 TFUE: l’Unione e gli Stati membri
adottano politiche comuni sul mercato
interno,
 Art. 170 § 2 TFUE: l'Unione deve favorire
l'interconnessione e l'interoperabilità delle
reti nazionali, nonché l'accesso a tali reti,
 Art. 173 TFUE: L'Unione e gli Stati membri
provvedono affinché siano assicurate le
condizioni necessarie alla competitività
dell'industria dell'Unione.


Tutela della persona umana (art. 6, § 2,
Tratt. UE e art. 1 della Carta dir. fond. UE).
La dignità umana è inviolabile.
Due direzioni
a)
b)
divieto inderogabile di commercializzazione
dell’individuo e della sua dignità;
il libero sviluppo della personalità umana
genera nuovi bisogni individuali e collettivi.

Protezione dei consumatori:



art. 12 TFUE «nella definizione e nell'attuazione di
altre politiche o attività dell'Unione sono prese in
considerazione le esigenze inerenti alla protezione
dei consumatori».
Art. 169, § 1, TFUE: «al fine di promuovere gli
interessi dei consumatori ed assicurare un livello
elevato di protezione dei consumatori, l'Unione
contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli
interessi economici dei consumatori nonché a
promuovere il loro diritto all'informazione,
all'educazione
e
all'organizzazione
per
la
salvaguardia dei propri interessi.
Cfr. anche art. 38 Carta dir. fond. UE.



Eguaglianza e non discriminazione (art. 18, 19, 45
§ 2, TFUE; artt. 20, 21 Carta dir. fond. UE)
valore indivisibile ed universale comune agli Stati
membri secondo il Preambolo della Carta dei diritti
fondamentali
trova applicazione sotto diversi aspetti:





cittadinanza dell’Unione (art. 20 ss TFUE),
parità di trattamento tra uomini e donne (artt. 3 TUE,153 e
157 TFUE, 23 Carta dir. fond. UE)
lotta alla discriminazione (art. 3 TUE)
emancipazione dei disabili (art. 26 Carta dir. fond. UE).
Questo principio deve essere rispettato anche nei
rapporti contrattuali privati con assolutezza ed
inderogabilità.

Coesione economica e sociale e di solidarietà.
sviluppato dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia ed è stato esplicitato in numerose
disposizioni comunitarie:






promozione regioni meno evolute
tutela dei lavoratori,
accesso alla sicurezza ed assistenza sociale,
protezione della salute e della famiglia,
tutela ambientale, ecc.
contribuiscono allo sviluppo del mercato interno,
il cui buon funzionamento produce a sua volta
una ricaduta positiva in termini di solidarietà.


Tutela dell’ambiente. Sii vedano gli artt. 191 ss
TFUE. Inoltre l’Unione promuovere uno «sviluppo
sostenibile» (art. 3, § 3 TUE) e «un elevato livello
di protezione dell’ambiente e il miglioramento di
quest’ultimo» (art. 114, § 3 TFUE). L’art. 4, § 2,
lett. e TUE, prevede «una politica nel settore
dell’ambiente». Si vedano anche art. 11 TFUE.
Tre ricadute sul mercato:



obbligo commercializzazione prodotti e svolgimento di
attività che siano rispettosi dell’ambiente;
adozione di tecniche e modalità di produzione e di
sfruttamento delle risorse che salvaguardino la natura;
sviluppo del mercato delle tecnologie ecologicamente
compatibili.




Tutela della proprietà:
art. 17, comma 1, Carta dir. fond. UE: «ogni
individuo ha il diritto di godere della proprietà dei
beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di
disporre e di lasciarli in eredità» … «l’uso dei beni
può essere regolato dalla legge nei limiti imposti
dall’interesse generale».
cfr. art. 36 TFUE per proprietà industriale e
commerciale.
La proprietà delle imprese può essere pubblica o
privata (artt. 37 e 106 e 345 TFUE. Eventuali
monopoli nazionali di carattere commerciale non
devono discriminare tra i cittadini comunitari.

Libertà di iniziativa economica privata. Non
esplicitata ma desumibile da:








gli obbiettivi fissati nei Trattati,
le libertà fondamentali ivi previste,
la tutela contro cartelli ed abusi di posizione
dominante (artt. 101, 102 TFUE),
la libera circolazione delle merci (artt. 28 ss., 34
ss. TFUE),
la libera circolazione dei lavoratori (art. 45 ss
TFUE),
la libera prestazione dei servizi (art. 56 ss TFUE),
il diritto di stabilmento (art. 49 ss TFUE),
la libera circolazione dei capitali (art. 63 ss TFUE).

Carta dir fond. UE:





art. 15: la libertà professionale
art.16 la libertà d’impresa.
Cfr. anche trattati CECA ed EURATOM.
Manca una definizione comunitaria di impresa.
Corte di giustizia, ma con riferimento al diritto
della concorrenza: una organizzazione unitaria
di elementi personali, materiali ed immateriali
perseguenti in maniera durevole un risultato
economico determinato.



Si persegue rimozione degli ostacoli alla
circolazione ed allo stabilimento di soggetti
degli Stati membri ed alla armonizzazione delle
normative interne in materia di società,
mercati mobiliari, assicurazioni e banche.
Promozione convezioni per realizzare una
disciplina uniforme dei profili internazionali
dell’attività.
Formare un diritto commerciale europeo: il
brevetto europeo e comunitario, il gruppo
europeo di interesse economico e la Società
Europea.




Autonomo funzionamento
comune
o
autonomia
economiche delle imprese:
art. 101 ss TFUE;
art. 107 TFUE, § 1.
Gli artt. 34 e 35 TFUE.
del mercato
delle
scelte









1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra
imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche
concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che
abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco
della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli
consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero
altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli
investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni
dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno
svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri
contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi
commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di
pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate
inapplicabili:
…….






È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura
in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati
membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più
imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su
una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi
d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non
eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo
tecnico, a danno dei consumatori;
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri
contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti,
determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la
concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione
da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari,
che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non
abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
 Salvo
deroghe contemplate dai trattati, sono
incompatibili con il mercato interno, nella
misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero
mediante risorse statali, sotto qualsiasi
forma che, favorendo talune imprese o
talune produzioni, falsino o minaccino di
falsare la concorrenza.
 Art.
34: Sono vietate fra gli Stati membri le
restrizioni
quantitative
all'importazione
nonché
qualsiasi
misura
di
effetto
equivalente.
 Art. 35: Sono vietate fra gli Stati membri le
restrizioni quantitative all'esportazione e
qualsiasi misura di effetto equivalente.


Il principio di autonomo funzionamento del
mercato interno non ha portata assoluta, ma
relativa. Ognuna di queste disposizioni prevede
casi di disapplicazione quando ciò sia funzionale
al raggiungimento di altri obiettivi ritenuti
meritevoli di maggiore tutela (cfr. art. 101, § 3,
107, § 2 e 36 TFUE).
Il principio


si rivolge ai legislatori ed alle autorità comunitarie e
nazionali come parametro di riferimento da
rispettare in sede di emanazione di provvedimenti
è uno dei criteri di valutazione della legittimità
delle limitazioni private poste alla concorrenza
adottato dalla giurisprudenza.


Divieto dell’abuso del diritto. art. 54
Carta dir. fond. UE, ai sensi del quale
nessuna disposizione in essa contenuta
«deve essere interpretata nel senso di
comportare il diritto di esercitare
un’attività o compiere un atto che miri alla
distruzione dei diritti o delle libertà» ivi
riconosciuti o «di imporre a tali diritti
limitazioni più ampie di quelle previste»
dall’art. 52 della stessa.
Cfr. art. 102 TFUE.
 Proporzionalità.



Art. 5, § 4 TUE: «In virtù del principio di
proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione
dell'Unione si limitano a quanto necessario per il
conseguimento degli obiettivi dei trattati».
Cfr. anche art. 352 TFUE.
Secondo la formulazione più nota elaborata dalla
Corte di giustizia, tale principio è rivolto alle
istituzioni dell’Unione, obbligandole a «vegliare,
nell’esercizio dei loro poteri, affinché gli oneri
imposti agli operatori economici non oltrepassino
ciò che è necessario per raggiungere gli obbiettivi
che sono tenute a realizzare».
 Gli
elementi strutturali sono conciliabili con
diversi modelli di mercato compresi quelli
connotati da un forte dirigismo statale.
 Art. 2, § 3, comma 1, TUE: L'Unione instaura un
mercato interno. Si adopera per lo sviluppo
sostenibile dell'Europa, basato su una crescita
economica equilibrata e sulla stabilità dei
prezzi, su un'economia sociale di mercato
fortemente competitiva, che mira alla piena
occupazione e al progresso sociale, e su un
elevato livello di tutela e di miglioramento
della qualità dell'ambiente. Essa promuove il
progresso scientifico e tecnologico.
 La
concorrenza è disciplinata nel Capo I del
Titolo VII della Parte III TFUE,art. 101
sull’antitrust e art. 107 ss sugli aiuti concessi
dallo stato
 nonché negli artt. 116 e 117 TFUE, relativi alla
eliminazione di distorsioni alla concorrenza
provocate da disposizioni legislative
regolamentari o amministrative, emanate o
emanande, degli Stati membri.
Qualora la Commissione constati che una disparità
esistente
nelle
disposizioni
legislative,
regolamentari o amministrative degli Stati membri
falsa le condizioni di concorrenza sul mercato
interno e provoca, per tal motivo, una distorsione
che deve essere eliminata, essa provvede a
consultarsi con gli Stati membri interessati.
 Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un
accordo che elimini la distorsione in questione, il
Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando
secondo la procedura legislativa ordinaria,
stabiliscono le direttive all'uopo necessarie. Può
essere adottata ogni altra opportuna misura prevista
dai trattati.

 1.
Quando vi sia motivo di temere che
l'emanazione o la modifica di disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative
provochi una distorsione ai sensi dell'articolo
precedente, lo Stato membro che vuole
procedervi consulta la Commissione. La
Commissione, dopo aver consultato gli Stati
membri, raccomanda agli Stati interessati le
misure idonee ad evitare la distorsione in
questione.
 2. …
A
tali norme primarie vanno aggiunti i numerosi
regolamenti
attuativi
del
regime
concorrenziale, tra i quali va menzionato quello
sul controllo delle concentrazioni tra imprese.
La materia è disciplinata dal Regolamento n.
4064/89, oggetto di prossima revisione.
 La
concorrenza si realizza attraverso un
meccanismo caratterizzato da tre elementi:



conflitto,
scelta,
selezione.
 Ogni
deviazione da tale schema produce un
fallimento del meccanismo concorrenziale ed
impone
all’ordinamento
comunitario
di
intervenire
 Il
processo
competizione–scelta–selezione
contribuisce a realizzare la razionalizzazione
del processo produttivo nel suo complesso e ad
attuare una oggettiva selezione professionale e
razionalizzazione della produzione.
 La concorrenza giuridicamente regolata fa del
mercato uno strumento per realizzare una
distribuzione imparziale della ricchezza e
perciò anche un quantum di giustizia sociale.
 Il
processo
competizione–scelta–selezione
contribuisce a realizzare la razionalizzazione
del processo produttivo nel suo complesso e ad
attuare una oggettiva selezione professionale e
razionalizzazione della produzione.
 La concorrenza giuridicamente regolata fa del
mercato uno strumento per realizzare una
distribuzione imparziale della ricchezza e
perciò anche un quantum di giustizia sociale.
 Questa
fase è regolata principalmente dagli
artt. 101 ss TFUE, di cui si è detto. In
particolare, gli artt. 101 e 102 TFUE mirano a
creare un regime di concorrenza non falsata ed
effettiva a livello comunitario. Essi si applicano
esclusivamente alle pratiche restrittive che
possono pregiudicare il commercio fra gli Stati
membri, restando invece soggetti alle discipline
antitrust nazionali i comportamenti restrittivi
della concorrenza con effetti puramente interni
ai singoli mercati nazionali.
 Il
consumatore, facendosi giudice della qualità
dei beni e della congruità dei prezzi, preferisce
l’una all’altra merce. Il consumatore, al fine di
compiere adeguatamente la scelta e di
adempiere al meglio al ruolo assegnatogli, deve
essere consapevole. L’art. 161, § 1, TFUE,
relativo alla protezione dei consumatori,
impone all’Unione di contribuire «a promuovere
il loro diritto all’informazione».
 Questo diritto assume la veste giuridica di
obblighi di informazione e di trasparenza
gravanti sulle imprese.
 La
fase della selezione è quella nella quale gli
effetti della scelta si riverberano sugli
imprenditori conducendo alla sopravvivenza
solo di quelli più meritevoli.
 L’istituto della competizione economica trova il
suo completamento ed il suo correttivo nei
principi dell’equilibrio degli scambi e della
lealtà della concorrenza. Entrambi sono
contenuti nel «quarto comma» del Preambolo
del TFUE. Ciò trova conferma in diverse
disposizioni dei trattati.
Lorenzo Benatti
[email protected]
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Lezione 15-04-2010 - Dipartimento di Economia