La crisi di impresa e le procedure concorsuali Fabio Zuliani Dottore commercialista e revisore contabile in Udine Consulente tecnico del Giudice presso i Tribunali di Udine e Gorizia 1Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile Fabio Zuliani - dottore commercialista e revis PARTE PRIMA L’ORIGINE DELLA CRISI AZIENDALE Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 2 Crisi di impresa e metodi di uscita Il fenomeno della crisi di impresa trova origine in fattori eterogenei che possono manifestarsi unitariamente o simultaneamente e coinvolgono l’intero sistema dei rapporti tra i soggetti che a questa sono in qualche modo collegati: azionisti, manager, fornitori, banche e lavoratori e più in generale tutti gli stakeholders. Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 3 Crisi da fattori interni crisi d'inefficienza (perdita di redditività, aumento dei costi fissi rispetto a quelli variabili) crisi da sovra capacità/rigidità (impianti produttivi troppo grandi rispetto al fabbisogno di mercato) crisi da decadimento dei prodotti (mancata innovazione, perdita di competitività) crisi legate ad errori strategici ed inerzie organizzative (errori gestionali di lungo periodo) crisi comportamentali (legate ad atteggiamenti“poco corretti” e alle volte “non legali” del management) Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 4 Crisi da fattori esterni e generali - 1 situazione economica generale (tasso di sviluppo economico, saggio di disoccupazione, inflazione, ecc.): è forse la variabile fondamentale da qualificare per direzionare correttamente un programma di sviluppo; stato delle istituzioni: l'elemento politicoistituzionale, il quadro normativo in cui un soggetto aziendale è chiamato ad operare, il livello di tassazione sui redditi, la politica del lavoro, possono costituire delle minacce o delle enormi possibilità di sviluppo per ogni azienda; Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 5 Crisi da fattori esterni e generali - 2 livello dei servizi e delle infrastrutture: costituisce variabile fondamentale sia nella genesi d'impresa (per esempio nelle scelte di location), sia nelle dinamiche di successivo sviluppo; politica del territorio: conoscere in anticipo la sua direzione può rappresentare un fattore di successo, mentre una politica del territorio ostile può rappresentare una causa di crisi aziendale; Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 6 Crisi da fattori esterni e generali - 3 situazione demografica: (indice di mortalità, speranza di vita, ecc.): elemento fondamentale per direzionare in modo corretto l'offerta di prodotti/servizi; livello di istruzione: elemento importantissimo per le aziende sia in fase di reperimento di personale o di manodopera specializzata, Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 7 Crisi da fattori esterni e generali - 4 tutela ambientale: può rappresentare un elemento ostativo per le imprese che sono chiamate a sopportare maggiori costi, ma anche può essere un’opportunità di sviluppo con ritorni non immediatamente misurabili e ravvisabili in termini d’immagine aziendale ed approvazione della comunità sociale in cui ogni impresa vive ed opera. Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 8 Crisi da fattori tecnologici livello della ricerca scientifica: se basso, costituisce un ostacolo alla competitività dell'azienda, riducendone l'innovazione dei prodotti e dei processi, nonché rendendo l'impresa più vulnerabile; situazione tecnologica: l'incapacità di saper tradurre le teorie scientifiche generali ed astratte in applicazioni tecniche di immediato utilizzo per le aziende rappresenta un freno allo sviluppo dell'azienda stessa; conoscenze o know-how stato delle scoperte scientifiche. Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 9 RIASSUMENDO…… Non esiste, quindi, una causa univoca che conduce l’impresa in uno stato di crisi. Ogni fattore ha delle sue ripercussioni ben specifiche che si manifesta in tempi ben precisi: ad esempio, la riduzione di redditività (elemento economico) precede la tensione finanziaria (elemento finanziario). Non sempre c’è una sola causa, ma vi sono diverse concause che spesse volte producono l’effetto di accelerare della crisi. Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 10 RIMEDI non esiste un solo rimedio per condurre l’impresa fuori dallo stato di crisi, ma possono essere adottate diverse soluzioni. L’elemento più importante da tenere in considerazione è il TEMPO Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 11 FATTORE TEMPORALE TEMPO TRASCORSO dall’inizio (conoscenza) della crisi TEMPO RESIDUO (stimato) necessario alla risoluzione dei problemi prima del peggioramento ed irreversibilità della tensione. Da questi due elementi dipendono tutte le azioni da intraprendere. Le diverse tipologie di soluzioni vanno anche ragguagliate alla tipologia di impresa e la flessibilità della stessa e al momento nel quale interviene il professionista. Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 12 MISURE “CIVILISTICAMENTE” ADOTTABILI (casi di crisi lieve) Trasformazione aziendale (art. 2498 e seguenti c.c.) Affitto di azienda (art. 2562 c.c rinviato dal 2561 c.c.) Fusione (art. 2501 e seguenti c.c.) Scissione (art. 2506 e seguenti c.c.) Creazioni di new-co e trasferimenti di asset aziendali – assegnazione di quote o azioni; Operazioni sul capitale ricapitalizzazione con ingresso di nuovi soci (apporto di finanza fresca) Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 13 IRREVERSIBILITA’ Se la crisi diventa irreversibile, sfocia in uno stato di insolvenza (decozione) e le manovre operative di salvataggio si riducono drasticamente o addirittura si annullano completamente lasciando spazio solo alla dichiarazione di fallimento. Nelle situazioni di insolvenza grave risulta pericoloso porre in essere determinate operazioni di salvataggio, poiché in caso di successivo fallimento potrebbero far emergere elementi distrattivi punibili (anche) penalmente. Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 14 FALLIMENTO – quadro normativo la legge fallimentare italiana è disciplinata dal R.D. 16 marzo 1942 n. 267 riformato in maniera sostanziale prima dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e successivamente dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169 e da ultimo con la Legge 30 luglio 2010 n. 122 in tema di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti. Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 15 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 Il R.D. del 1942 disciplina compiutamente: 1) il fallimento; 2) il concordato preventivo; 3) il concordato fallimentare; 4) la liquidazione coatta amministrativa. Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 16 FALLIMENTO – quadro normativo Tuttavia la sola legge fallimentare non copre, da sola, tutto l’universo delle procedure concorsuali, poiché è stata approvata una norma particolare per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (D.Lgs. n° 270 del 1999 la c.d. Prodi bis) mentre un altro dispositivo di legge è stato attuato per le “grandissime” imprese in stato di insolvenza (D.L. n° 347 del 2003 convertito in Legge n° 39 del 2004; c.d. decreto Parmalat). Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 17 Che cos’è il fallimento ????? Il fallimento è un processo esecutivo e più precisamente un processo espropriativo, con cui si realizza la responsabilità patrimoniale di un debitore. In particolare, il FALLIMENTO è il processo esecutivo che si applica quando il debitore è un IMPRENDITORE COMMERCIALE NON PICCOLO (si fa riferimento ai parametri di fallibilità). Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 18 Art. 5 L.F. Stato d'insolvenza. L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. (squilibrio finanziario non superabile con mezzi ordinari nei termini ragguagliati all’ordinaria scadenza dei debiti – cfr. C. 26.2.90 n. 1439) La nuova disciplina, al fine di contenere anche il numero dei fallimenti, ha introdotto le c.d. soglie di fallibilità che rappresentano un elemento importante per i creditori. Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 19 Concetto di insolvenza Ai fini dell’accertamento dell’insolvenza non è necessario che vi siano una serie di inadempimenti, poiché risulta sufficiente anche solo uno che ponga in evidenza il dissesto patrimoniale e l’evidente impossibilità del debitore di soddisfare regolarmente e con MEZZI NORMALI le proprie obbligazioni (C. S.U. 11.2.03 n. 1997) Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 20 Art. 5 L.F. Stato d'insolvenza La norma fallimentare si esprime facendo riferimento all’IMPRENDITORE inteso come operatore economico “persona fisica” e rinviando agli amministratori di società di capitali. E’ molto importante comprendere la distinzione tra: il fallimento della società di persone e della ditta individuale e il fallimento delle società di capitali Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 21 DIFFERENZE Mentre nelle prime si fa riferimento alla figura dell’imprenditore illimitatamente responsabile, nelle seconde la figura dell’imprenditore è sostituita dall’amministratore unico o dai consiglieri di amministrazione (che nelle società di piccole dimensioni coincidono spesso con i soci). Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 22 DIFFERENZE Mentre nelle società di persone l’imprenditore illimitatamente responsabile risponde sempre con i suoi beni personali presenti e futuri, nelle società di capitali gli amministratori rispondono illimitatamente solo nei casi in cui abbiamo operato con dolo o colpa grave e abbiano posto in essere azioni rischiose, azzardate o manifestamente imprudenti e solo dopo l’azione di responsabilità promossa dai soci o, in caso di fallimento dal curatore fallimentare o dal Procuratore della Repubblica. Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 23 I parametri di fallibilità La novellata disciplina del fallimento, anche allo scopo di contenere il numero dei ricorsi per fallimento, ha introdotto le c.d. soglie di fallibilità che rappresentano un elemento importante non solo per l’imprenditore (che è in grado immediatamente di comprendere se la sua impresa può o meno essere assoggettata a fallimento (o altre procedure concorsuali) ma anche (e soprattutto) per i creditori che potranno valutare le loro azioni a difesa del credito. Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 24 I parametri di fallibilità A tal fine l’art. 1 L.F. recita Art. 1 - Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 25 I parametri di fallibilità a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 26 Credito minimo per presentare ricorso di fallimento L’ultimo comma dell’art. 15 L.F. impone un limite quantitativo per la proposizione dell’istanza di fallimento. (€ 30.000). Il Tribunale può rigettare la domanda solo dopo aver esaminato i parametri di cui all’art. 1 L.F., mentre non è possibile il rigetto de plano delle domande di fallimento che non portano crediti scaduti e certi in an e quando inferiori a tale soglia. Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 27 I parametri di fallibilità I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento. Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 28 FINALITA’ DEL FALLIMENTO E MODALITA’ OPERATIVE La finalità principale del fallimento è rappresentata dall’attività liquidatoria dei beni dell’imprenditore fallito e la distribuire del ricavato di tale attività tra i creditori secondo principi di “pari trattamento” c.d. par condicio creditorum disciplinati dalla Legge e basati su regole fisse con ordine di privilegi. La parità di trattamento viene attuata anche attraverso le azioni ripristinatorie, recuperatorie e revocatorie che mirano ad allineare tra di loro i diversi creditori prima del riparto finale. L’attività liquidatoria viene espletata dal curatore fallimentare, con il parere del comitato dei creditori e la vigilanza del Giudice Delegato. Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 29 Iniziativa per la dichiarazione di fallimento Art. 6 L.F.: il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere presentata da: a) Il debitore (l’iniziativa avrà effetti sui profili penali); b) Da uno o più creditori; c) Dal Pubblico Ministero (art. 7 L.F.) quando l’insolvenza derivi da un procedimento penale o civile. La riforma ha abrogato l’art. 8 L.F. che prevedeva la dichiarazione di fallimento d’ufficio. Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 30 Dichiarazione di fallimento Art. 9 L.F. – competenza territoriale; Art. 10 L.F. – fallimento dell’imprenditore che ha cessato l’esercizio della propria impresa (riferimento: cancellazione dal Registro delle Imprese); Art. 11 L.F. – fallimento dell’imprenditore defunto (problematiche inerenti la successione); Art. 12 L.F. – morte del fallito (dopo la dichiarazione del fallimento; Caso non normato: fallimento dell’imprenditore fallito Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 31 Art. 15 L.F. – procedimento per la dichiarazione di fallimento 1) 2) 3) 4) Richiesta di eventuale ulteriore documentazione da parte del Tribunale (Presidente del Tribunale o Giudice Relatore) Convocazione del debitore e dell’istante (compreso il PM se l’istanza parte dalla sua iniziativa); Audizione del debitore (ammissibilità di produzione di memorie difensive); Decisione del Tribunale riunito in Camera di Consiglio (esposizione del Giudice Relatore). Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 32 Art. 16 L.F. – sentenza dichiarativa di fallimento La sentenza dichiarativa di fallimento è pronunciata in camera di consiglio. Con la sentenza il tribunale: 1) Nomina il giudice delegato per la procedura; 2) Nomina il curatore; 3) Ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito; 4) Stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza; 5) Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza di cui al numero precedente per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione. La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 17, secondo comma. Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 33 Art. 16 L.F. – sentenza dichiarativa di fallimento Ulteriori indicazioni riportate nella sentenza dichiarativa di fallimento: art. 101 L.F. termine per la presentazione delle domande tardive di credito (12 o 18 mesi); Termine perentorio per il deposito delle domande tempestive di credito. LA SENTENZA DI FALLIMENTO E’ UN ATTO PUBBLICO DAL MOMENTO IN CUI VIENE PORTATO A CONOSCENZA DEI TERZI: 1) AFFISSIONE SULLA PORTA DEL TRIBUNALE; 2) ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE. Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 34 Reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento Contro la sentenza che dichiara il fallimento è possibile proporre reclamo in Appello; Contro la decisione della Corte d’Appello e ammissibile il ricorso per Cassazione entro il termine di 30 giorni dalla notificazione Rif. art. 18 L.F. Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 35 ORGANI DEL FALLIMENTO Gli organi del fallimento sono: il Giudice Delegato (al quale spettano funzioni di direzione e supervisione – rispetto della Legge -durante lo svolgimento della procedura concorsuale) Il Curatore Fallimentare (al quale spetta la funzione esecutiva dell’attività liquidatoria) Il Comitato dei Creditori (al quale spettano funzioni di vigilanza sull’operato del liquidatore attraverso l’espressione di pareri e autorizzazioni) Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 36 Funzioni principali del curatore Le disposizioni che riguardano il curatore fallimentare sono indicate negli art. 27 e ss. L.F.. Tra le principali: 1)Redige l’inventario dei beni (art. 87 e ss. L.F.) 2)Forma l’elenco dei creditori e propone le ammissioni al passivo (art. 95 L.F.); 3)Formula il programma di liquidazione (art. 104 ter L.F.); 4)Valuta le proposte che pervengono durante la procedura; 5)Resiste in giudizio; 6)subentra e/o scioglie contratti; 7)Promuove azioni civili contro il fallito (art. 146 L.F.); 8)Relaziona alla Procura della Repubblica (art. 33 L.F.) Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 37 Comitato dei creditori Il comitato dei creditori (artt. 40 e ss. L.F.) ha assunto un ruolo centrale dopo la riforma del diritto fallimentare ed è chiamato ad esprimere pareri di convenienza e ad autorizzare determinati atti del curatore o su richiesta del G.D. 1) Viene nominato dal G.D. su istanza del curatore entro 30 giorni dalla sentenza; 2) Nomina al suo interno il Presidente e ha funzioni consultive; 3) Vengono applicate le regole del collegio sindacale e possono percepire un compenso per l’opera svolta. Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 38 Impostazione della norma fallimentare riformata La nuova norma fallimentare trae spunto dal chapter 11 del Bankruptcy Code americano. Il chapter 11 statunitense riguarda una parte della normativa fallimentare americana attraverso la quale si da corso ad un’attività di riorganizzazione più che di liquidazione volta principalmente al RISANAMENTO DELL’IMPRESA Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 39 Le altre procedure concorsuali: cenni liquidazione coatta amministrativa concordato preventivo concordato fallimentare accordi di ristrutturazione ex artt. 67 L.F. e 182 L.F. Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 40 La liquidazione coatta amministrativa La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale che si applica ad alcune categorie d’impresa predeterminate dalla legge: Imprese bancarie e assicurative Società con partecipazione dell’Istituto per la ricostruzione industriale Imprese finanziate dal fondo per il finanziamento dell’industria meccanica Società cooperative Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 41 La liquidazione coatta amministrativa 1. Finalità pubbliche: strumento al servizio di interessi pubblici; 2. Il commissario liquidatore ha le funzioni del curatore fallimentare; 3. L’Autorità di Vigilanza ricopre il ruolo del Giudice Delegato nel fallimento; 4. Segue percorsi amministrativi, ma anche giudiziari. Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 42 La liquidazione coatta amministrativa Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa proviene da un organo amministrativo e, per applicare tutta la norma fallimentare, (in particolare la parte relativa alle azioni revocatorie e penale) è necessario presentare il ricorso per l’accertamento dello STATO DI INSOLVENZA da parte del Tribunale competente Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 43 Il concordato preventivo il Concordato preventivo è una procedura concorsuale attraverso la quale l'imprenditore ricerca un accordo con i suoi creditori per non essere dichiarato fallito o comunque per cercare di superare la crisi in cui versa l'impresa Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 44 Il concordato preventivo Segue delle regole ben precise descritte dagli articoli 160 e seguenti della legge fallimentare. Il concordato ha subito una notevole variazione dalla vecchia normativa e, attualmente, è impostato su regole più elastiche che lo rendono uno strumento concorsuale più accessibile. La più importante variazione riguarda la percentuale di pagamento dei creditori chirografari (eliminato il minimo del 40%) e l’introduzione delle classi di creditori. Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 45 Il concordato fallimentare La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori, da un terzo e dal fallito (art. 124 l. fall.). Nel primo e nel secondo caso può essere presentata anche prima che sia stato reso esecutivo lo stato passivo, ma è necessario che sia stata tenuta la contabilità per consentire al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. Il fallito può presentare la proposta di concordato solo dopo 1 anno dalla dichiarazione di fallimento ed entro due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 46 Accordi di ristrutturazione dei debiti 1.Gli accordi ex art. 67 L.F. 2.Gli accordi ex art. 182 bis L.F. 3.La transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. Offrono la possibilità di sottrarre i creditori che accettano dalle azioni revocatorie che potrebbero essere attivate in caso di fallimento dell’impresa Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 47 FINE PRIMA PARTE Fabio Zuliani Dottore commercialista e revisore contabile in Udine Consulente tecnico del Giudice presso i Tribunali di Udine e Gorizia 48 Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile Fabio Zuliani - dottore commercialista e revis