Il trust nelle procedure concorsuali Introduzione1 L’utilizzo del trust nelle procedure concorsuali in epoca anteriore alla recente riforma delle procedure concorsuali muoveva dall’intento di superare vincoli posti all’azione degli organi delle procedura fallimentare in sede di liquidazione dell’attivo ovvero dalla necessità di ampliare le possibilità di ricorso alla procedura di concordato preventivo da parte dell’imprenditore in crisi, vincoli da tempo ritenuti incoerenti con le finalità perseguite dall’insolvenza concorsuale. Le ipotesi censite avevano ad oggetto sia il trust con ad oggetto crediti fiscali sia il trust in garanzia allegato alla domanda di concordato preventivo . Nella prima ipotesi, il trust mirava ad evitare che alla chiusura del fallimento e alla cessazione degli organi della procedura, seguisse l’impossibilità di procedere alla riscossione dei crediti fiscali maturati con le attività realizzate dagli organi della procedura, esigibili per normativa tributaria solo dopo la chiusura del fallimento2; nella seconda ipotesi, il trust assolveva alla finalità di permettere ad un terzo interessato al buon esito della procedura concordataria, di integrare le risorse necessarie per soddisfare l’onere concordatario trasferendo al commissario giudiziario, nominato trustee, beni immobili, la cui alienazione doveva consentire il raggiungimento della percentuale concordataria3: l’effetto segregativo insito nella costituzione in trust con riferimento al patrimonio del disponente, l’individuazione nei creditori concordatari dei beneficiari dell’attività di amministrazione e liquidazione dei beni, la nomina a trustee dello stesso commissario costituivano l’articolazione concreta di una garanzia “atipica” fortemente votata alla sicurezza degli esiti liquidatori, in quanto capace di organizzare nell’identità soggettiva del trustee e del commissario, le concorrenti finalità perseguite dai disponenti e dalla procedura concordataria. 1 In questo scritto, si tenterà un esame delle problematiche di maggior rilevanza del trust a seguito della riforma della legge fallimentare, inevitabilmente trascurando ogni diverso aspetto che risulta oggetto nel testo di più ampia e dettagliata analisi. 2 Si veda, GRECO V., La funzione del trust nel fallimento, in Giur. comm., 2005, 708; BARTOLI, La chiusura anticipata a mezzo trust delle procedure fallimentari, titolari di credito di imposta, in Trusts ed attività fiduciarie, 2004, 542. 3 Trib. Parma, 3 marzo 2005, in Fall., 2005, 533 con nota di Panzani; in Trusts e attività fiduciarie, 2005, 409, laddove il trust risultava “caratterizzato: a) dalla devoluzione di patrimonio immobiliare dell’amministratore nonché di suoi congiunti…(…)…; b) dalla nomina a trustee del commissario giudiziale della procedura, garantendo così alla procedura non solo la segregazione del patrimonio dedotto ma altresì la devoluzione delle somme ricavate dalla sua alienazione alla massa dei creditori; c) dalla espressa indicazione delle finalità perseguite con il trust, ovverosia la devoluzione di ogni ricavato dalla vendita degli immobili al soddisfacimento dei creditori in concordato”. 2 Se con riferimento alla prima esperienza, l’intervento della riforma pare restringerne gli spazi di applicazione in quanto gli artt. 106, comma 14 e 117, comma 3 l.f.5 rispettivamente consentono la cessione dei crediti anche fiscali e la loro assegnazione con finalità solutoria, non può per ciò dirsi conclusa la breve storia del trust nelle procedure concorsuali, in quanto la nota flessibilità dello strumento e la sua crescente diffusione pratica determineranno la necessità di una (ri)valutazione di ruolo e funzione dell’istituto, secondo le direttrici comuni della riflessione concorsuale, quale possibile strumento di governo della crisi d’impresa, all’interno degli itinerari normativamente previsti dalla riforma fallimentare, e quale atto di segregazione patrimoniale in essere all’atto dell’apertura del fallimento, con le problematiche connesse agli strumenti di reintegrazione della massa. Nel presente studio, si individueranno pertanto le aree d’intervento del trust, rimandando per l’analisi specifica di ognuna delle figure indicate a quanto più diffusamente esposto nelle parti monografiche del presente volume. La finalità del risanamento nella riforma della legge fallimentare La legge di riforma delle procedure concorsuali ha ridefinito ruolo e finalità dell’intervento concorsuale, aspirando a conferire maggior competitività all’intero sistema economico: in sintesi, sotto l’influenza esercitata da altri modelli ordinamentali6, si è tentato di abbandonare - non senza contraddizioni e cadute sistematiche, solo in parte emendate dal correttivo di cui al d.lgs. n. 169/07 - l’idea darwiniana di un diritto fallimentare come mera liquidazione dei beni dell’imprenditore fallito in favore di una concezione delle procedure che mira in via primaria a porsi come strumento d’emersione 4 Si veda, LICCARDO P. – FEDERICO G., Sub art. 106 in Il nuovo diritto fallimentare. Commentario diretto da Jorio e coordinato da Massimo Fabiani, Bologna, 2007, 1772 ss. 5 PERNOTTI, Sub art. 117, in Il nuovo diritto fallimentare, op. cit., 1903 ss. 6 Si veda sul punto JORIO A., Introduzione a Il nuovo diritto fallimentare, Bologna, 2006, in particolare pag. 9 ss., per il quale “Il confronto poneva crudamente in risalto i principali difetti degli strumenti giudiziali: lentezza e rigidità delle procedure, necessità di seguire schemi precostituiti, esigenza di trattare il ceto creditorio come un unicum, nel rispetto di una generalizzata e per certi versi ormai anacronistica par condicio, perniciosa pubblicità del percorso giudiziale”. 3 e definizione della crisi all’atto del suo primo manifestarsi, riconoscendo un largo spazio alla composizione negoziale della crisi, nell’intento di assicurare per tale via la conservazione dei nuclei produttivi e guardando al fallimento come luogo di liquidazione in via primaria dell’azienda o di suoi rami e solo successivamente, dei singoli beni di pertinenza dell’imprenditore fallito. Da tempo, altri ordinamenti avevano provveduto ad ammodernare i sistemi concorsuali recependo ed in qualche modo riscrivendo i loro processi da insolvenza sulla base del paradigma generale costituito, nella legislazione statunitense, dal BanKruptcy Reform Act del 1978, che definisce nella reorganization disciplinata dal Chapter XI le metodiche per una soluzione concordata della crisi d’impresa7. A fronte di un così esteso ammodernamento delle istituzioni della concorsualità operato negli ordinamenti delle maggiori economie mondiali, il nostro ordinamento manifestava una distanza via via crescente del sistema concorsuale, soprattutto nelle procedure devolute al governo “negoziale” della crisi d’impresa, quali l’amministrazione controllata e il concordato preventivo. Del resto, la necessità di riconoscere un nuovo spazio alla soluzione negoziale della crisi si era manifestata nella diversa considerazione dei concordati stragiudiziali maturata nel tempo dalla giurisprudenza, che aveva riconosciuto piena cittadinanza al concordato stragiudiziale, capace di rimuovere lo stato di insolvenza quand’anche intervenuto solo con una parte del ceto creditorio, in quanto “il pactum de non petendo intervenuto sposta nel tempo la stessa scadenza delle obbligazioni, ove in sua presenza non può non escludersi lo stato di insolvenza del debitore con riferimento alla scadenza originariamente prevista degli obblighi assunti8”. Recentemente innovato dal Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act del 2005, che ha ridimensionato il tradizionale carattere pro-debtor della legislazione statunitense. In tutte le legislazioni dei maggiori stati europei, le procedure concorsuali si propongono quantomeno nelle logiche di innesco come luogo di ridefinizione negoziata dell’insolvenza prevenendo, ad esempio nell’ordinamento francese, la crisi imminente con l’istituto della sauvegarde ovvero ricercand, una sistemazione amichevole dello stato di crisi sotto il controllo del tribunale (reglement amiable), fino a riconoscere allo stesso ceto creditorio un potere di formulare la richiesta di administration order, come previsto dall’Insolvency Act del 1986, modificato dall’Insolvency Act del 2000 e dal successivo Enterprise Act del 2002. 8 Cass., 8 febbraio 1989, n. 795, in Nuova giur. comm., 1990, I, 495, con commento di Ciriello; si veda anche Cass., 28 ottobre 1992, n. 11722, in Fall., 1993, 352; Cass., 19 novembre 1992, n. 12383, ivi, 310, ma soprattutto Cass., 26 febbraio 1990 n. 1439, in Giur. it., 1990, I, 1, 713, con nota di Weigmann. 7 4 A fronte del dinamismo manifestato dalla moderna teoria aziendale in ordine alle metodiche d’intervento sulla crisi d’impresa9, il sistema concorsuale degli strumenti di composizione negoziale dell’insolvenza appariva: a) rigidamente articolato quanto ad amministrazione controllata e concordato preventivo, senza peraltro riconoscere al loro interno alcuno spazio di operatività agli strumenti di soluzione concordata della crisi: l’esperienza condotta da vari uffici giudiziari ha dimostrato che solo con l’ausilio di accordi di salvataggio a latere di procedure di amministrazione controllata, sia stato possibile perseguire le finalità di risanamento cui erano votate nell’autosufficienza normativa; b) fortemente penalizzato dalla soggezione ad azione revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie poste in essere in esecuzione di un piano di risanamento, condannando inevitabilmente all’insuccesso ogni intervento operato all’atto del manifestarsi della crisi: di qui la convinzione, manifestata dai più che le esenzioni costituissero uno strumento essenziale per garantire spazio ed operatività ai tentativi di risanamento aziendale, altrimenti destinati all’inevitabile insuccesso10. L’esenzione dall’azione revocatoria per gli strumenti di composizione negoziale della crisi di impresa e per gli atti a vario titolo agli stessi collegati, come prevista nell’intervento novellatore all’art. 67, comma 3, lett. d) ed e) l.f.11, si pone dunque come un dato di assoluta novità normativa, che recepisce il valore finalistico delle attività realizzate nell’intento di dare attuazione al risanamento dell’impresa, sia esso progettato all’interno di un programma imprenditoriale attestato, sia esso strutturato all’interno di momenti a più elevata valenza processuale, quali gli accordi di ristrutturazione e il concordato preventivo12. Sulla difficoltà di individuare i sintomi della crisi, GUATRI, All’origine delle crisi aziendali: cause apparenti e cause reali, in Finanza, marketing e produzione, 1985, 35 ss.; si veda pure, GABROVIC MEI, La diagnosi della crisi d’impresa, in Riv. dott. comm., 1984, 418 ss.; TEDESCHI TOSCHI, Crisi d’impresa tra crisi di sistema e dottrina manageriale, in Finanza, marketing e produzione, 1990, 77 ss. 10 TERRANOVA, Le procedure concorsuali. Problemi di una riforma, Milano, 2004, 147 ss. 11 NIGRO, Artt. 64-71, La riforma della legge fallimentare, a cura di Nigro e Sandulli, Torino, 2006, 373, Capo Le “esenzioni” dall’azione revocatoria e gli “strumenti” di composizione concordata delle crisi, in AA.VV., Il concordato preventivo e la ristrutturazione del debito di impresa, Torino, 2006, 160; RAGO, Manuale della revocatoria fallimentare, Padova, 2006, 857. 12 L’ampiezza di tale spazio di composizione negoziale della crisi ha comportato altresì un riallineamento della sanzione penale: si veda al riguardo, BRICHETTI-MUCCIARELLI-SANDRELLI, Artt. 216-241, in Il nuovo diritto fallimentare, op. cit., 2741 ss. 9 5 Il nuovo concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione Non è questa la sede per procedere ad un esame esteso delle innovazioni introdotte, quanto piuttosto ad una sintesi significativa delle innovazioni di maggior significato ai fini delle possibilità di intervento del trust13. Qui basti osservare come : a) l’abolizione della amministrazione controllata ha prodotto l’allargamento del campo di intervento del concordato preventivo, chiamato a regolare, unitamente al nuovo istituto degli accordi di ristrutturazione, non solo l’insolvenza dell’impresa ma anche lo stato ad essa prodromico, quale la crisi. L’assenza di una definizione normativa dello stato di crisi, pur a fronte dell’introduzione del secondo comma dell’art. 160 l.f. ad opera dell’art. 36, d.l. n. 273/05 (come convertito in l. n. 51/06), pone problemi di qualificazione e delimitazione dell’area di intervento, laddove si consideri il possibile innesco di comportamenti opportunistici a forte valenza antisociale, la possibile evanescenza dello stesso concetto di crisi, con l’impropria devoluzione all’interprete del suo significato sociale14. Le procedure pre-fallimentari non sono più procedure destinate all’imprenditore sfortunato ed onesto, ma si propongono quali modelli di soluzione della crisi d’impresa con un raggio d’azione pari a quello della procedura fallimentare: sono procedure incentrate sul nuovo ruolo del ceto creditorio, ad iniziare dall’estesa autonomia riconosciuta alle pattuizioni trasfuse nei nuovi concordati preventivi e negli accordi di ristrutturazione; riducono ma forse solo ridefiniscono il ruolo dei tribunali ed in genere, delle istituzioni della giuridicità concorsuale; b) la riscrittura della procedura concordataria muove dal superamento della rigida divisione tipologica tra concordato preventivo con cessione dei beni e concordato con garanzia, solo in parte attenuata sotto la vigenza della legge fallimentare del ‘42, dal riconoscimento Si veda JORIO A., Introduzione a Il nuovo diritto fallimentare, op. cit. Si veda DEMARCHI, Sub art. 163, in AMBROSINI–DEMARCHI, in Il nuovo concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, Milano, 2005, per il quale “la temporanea difficoltà di adempiere di cui all’art. 187 l. fall. non si identifica con il generale concetto di crisi, ma ne costituisce uno dei possibili aspetti”; contra, GALLETTI, La ripartizione del rischio da insolvenza, Bologna, 2006, 195 per il quale lo stato di crisi non è “troppo lontano dal contenuto semantico del previdente sintagma temporanea difficoltà ad adempiere”; TERRANOVA, Stato di crisi, stato d’insolvenza, incapienza patrimoniale, in Dir. fall., 2006, I, 569-570, per il quale “già prima la crisi in cui versa chi propone il concordato, doveva intendersi come insolvenza”. 13 14 6 del concordato preventivo misto15. All’interno del nuovo quadro normativo, la “cessio bonorum” è solo una delle possibili soluzioni della crisi d’impresa che la normativa introdotta elenca senza alcuna pretesa compiutezza sistematica, aprendo alla ristrutturazione dei debiti , alla suddivisione dei creditori in classi e alla definizione dell’esposizione debitoria anche mediante accollo e altre operazioni straordinarie16 (ivi comprese l’emissione di strumenti finanziari o titoli di debito17), non escludendo peraltro la cessione delle attività d’impresa ad un assuntore18. Ciò significa che la qualificazione della proposta concordataria, secondo la vecchia distinzione tipologica, ha perso ogni rilevanza in favore di processi interpretativi mai prima conosciuti. Del pari, non deve escludersi che in forza della nuova collocazione sistematica della procedura concordataria, sia possibile formulare una proposta di concordato che abbia ad oggetto solo una parte del patrimonio dell’imprenditore in crisi19, che contempli la suddivisione in classi omogenee del ceto creditorio in relazione alle differenti caratteristiche dei crediti20; c) l’accordo di ristrutturazione introdotto dall’art. 182 bis l.f. consente una disciplina semplificata di definizione della crisi, capace di interagire con la crisi d’impresa in una logica mediana rispetto all’alternativa contrattualità/processo concorsuale, pur nell’identità dei presupposti soggettivi ed oggettivi normati, quali imprenditore non piccolo e stato di crisi. L’analisi interpretativa deve superare la lettera della norma in quanto non risulta coerente con le finalità perseguite dal legislatore Si veda per una panoramica delle problematiche interessate dalla distinzione, PANZANI L., Ipotesi tipiche ed atipiche di concordato, in Fall., 1994, 341. 16 Quali fusioni e scissioni eterogenee, trasformazioni ex art. 2499 c.c. finalizzate comunque al risanamento dell’impresa, compresa l’assegnazione ai creditori di azioni, quote, obbligazioni anche convertibili; si veda sul punto SANTONI, Contenuto del piano di concordato preventivo e modalità di soddisfacimento dei creditori, in Banca borsa tit. cred., 2006, I, 520-521. 17 Sulla categoria di strumenti finanziari, CORSI, La nuova s.p.a.: gli strumenti finanziari, in Giur. comm., 2003, I, 415; WEIGMANN, Luci ed ombre del nuovo diritto azionario, in Società, 2003, 276; MIGNONE, Sub art. 2346 in Il nuovo diritto societario, commentario diretto da Cottino, Bonfante, Cagnasso e Montalenti, I, Bologna 2004, 235; PORZIO, Commento agli artt. 24622510, in La riforma delle società a cura di Sandulli e Santoro, Torino, 2003, 229; TASSINARI , Il finanziamento della società mediante mezzi diversi dal conferimento, in CACCAVALE, MANGIALO, MALTONI e TASSINARI, La riforma delle società a responsabilità limitata, Milano, 2003; D’AMBROSIO, I titoli di debito nella nuova società a responsabilità limitata, in Società, 2003, 1341 ss. 18 Istituto questo possibile nella previdente normativa, solo nell’ipotesi di concordato fallimentare; si veda al riguardo, TERRANOVA, L’assuntore di concordato fallimentare, Milano, 1976. 19 Si veda al riguardo, AMBROSINI, Il concordato preventivo e egli accordi di ristrutturazione, in Trattato di diritto commerciale, Padova, 2008, 35, per il quale “alla luce della ridisegnata fisionomia dell’istituto concordatario…nulla sembra ostare ad una proposta che circoscriva la cessione ad una parte soltanto del patrimonio dell’imprenditore in crisi”. 20 Al pari di quanto previsto già nel Bankruptcy Code statunitense del 1978. Si veda GALLETTI, La formazione delle classi nel concordato preventivo, pubblicato sul sito www.ilcaso.it, nel febbraio 2007. 15 7 circoscrivere la ristrutturazione dei debiti ai soli processi di ridefinizione dell’equilibrio finanziario in vista della conservazione dell’impresa, ben potendo realizzarsi per il suo tramite sia la liquidazione dell’impresa in crisi21, sia il trasferimento degli assetti proprietari. In particolare, l’obiettivo della ristrutturazione, con qualsiasi modalità perseguita, può essere raggiunto attraverso la previsione di un pagamento per i creditori aderenti al patto svincolato dalle rigide regole imposte della par condicio creditorum22: nel correttivo introdotto con il d.lgs. n. 169/07 il rafforzamento della struttura bifasica originariamente prevista dall’art. 182 bis l.f. risulta attuato dal divieto per i creditori, per titolo e causa anteriori alla pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese, di iniziare o proseguire azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio del debitore per sessanta giorni, con correlativa sospensione delle prescrizioni e decadenze, senza peraltro alcuna esplicita posizione in ordine alla prededucibilità ex art. 111, comma 2 l.f. dei crediti sorti in “occasione e funzione” dello stesso accordo. Sul punto, appare corretto ritenere che gli accordi di ristrutturazione siano estranei al novero delle procedure concorsuali, per la centralità negoziale assegnata alla volontà dei soggetti partecipi, per la struttura del processo di omologazione, con impossibilità di giovarsi della prededuzione dei crediti nella successiva procedura concorsuale23. In conclusione, gli accordi di ristrutturazione e il nuovo concordato preventivo recepiscono anche nella dimensione terminologica, l’esperienza fin qui condotta nei tentativi di risanamento e ristrutturazione aziendale: se la ristrutturazione dei debiti è l’oggetto unico della prima procedura, nel concordato preventivo si pone come una delle finalità perseguibili (art. 160, comma 1, lett. a) l.f.), nell’intento di rendere le procedure quanto mai aperte e funzionali alla progettazione negoziale del risanamento, superando AMBROSINI, Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, op. cit., 160. BOGGIO, Gli accordi di salvataggio delle imprese in crisi. Ricostruzione di una disciplina, Milano, 2007, 149 ss., laddove osserva: “In altre parole, si deve comprendere se siffatti accordi non tendano a realizzare anche finalità non lecite o se comunque, il loro contenuto non sia tale da porsi in contrasto con le regole non derogabili dell’ordinamento”. 23 La tesi dell’autonomia degli accordi di ristrutturazione rispetto al concordato preventivo risulta orami acquisita: si veda in tal senso, LO CASCIO, La nuova legge fallimentare: dal progetto di legge delega alla miniriforma per decreto legge, in Fall., 2005, 362; AMBROSINI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella nuova legge fallimentare: prime riflessioni, in Fall., 2005, 949; JORIO A., Le soluzioni concordate delle crisi d’impresa tra “privatizzazione” e tutela giudiziaria, ivi, 1547; PRESTI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, nel vol. coll. a cura di AMBROSINI S., La riforma della legge fallimentare. Profili della nuova disciplina, Bologna, 2006, 384; contra VERNA, Sugli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis legge fallimentare, in Dir. fall., 2005, I, 871, VALENSISE, Sub art. 182 bis, in NIGRO e SANDULLI, La riforma della legge fallimentare, Torino, 2006, II, 1088. 21 22 8 le condizioni di rigidità procedimentale che condizionavano pesantemente l’operatività tanto dell’amministrazione controllata quanto del concordato preventivo, con l’unico limite della insussistenza di estremi penalmente rilevanti24. Contratti di salvataggio dell’impresa, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo e trust Le innovazioni che hanno investito il tradizionale assetto delle procedure concorsuali ridefiniscono in modo assai incisivo gli spazi della contrattualità finalizzata alla composizione della crisi d’impresa, permettendo per la prima volta di assegnare visibilità e ruolo agli strumenti negoziali comunemente adoperati negli interventi di risanamento e ristrutturazione aziendale. Laddove prima lo sguardo dell’interprete era per intero assorto dal pactum de non petendo e dalla verifica della sua capacità di rimozione della insolvenza, ora si estende allo studio dei contratti di salvataggio e al loro contenuto complesso: all’occhio del civilista, i contratti di salvataggio si presentano nelle ipotesi più complesse come “architettura contrattuale multilivello25” costituita da un contratto quadro cui seguono altri negozi che mirano a realizzarne il programma contrattuale26. Gli accordi di salvataggio si propongono come nuovo baricentro di un’area di intervento sulla crisi d’impresa, che può assumere connotazioni meramente contrattuali 24 La nullità si pone come sanzione di comportamenti osservati dall’imprenditore nel solo intento di avvantaggiare un creditore, operando in suo favore una distrazione di beni destinati a far parte dell’attivo fallimentare e realizzando in tal modo la condotta tipica della bancarotta preferenziale: si veda BRICHETTI-MUCCIARELLI-SANDRELLI, op. cit.; LANZI, Osservazioni su taluni riflessi penalistici della riforma della legge fallimentare, in Fall., 2006, 13446. 25 Così ROPPO, Profili strutturali e funzionali dei contratti di “salvataggio” ( o di ristrutturazione dei debiti d’impresa), Riv. dir. priv., 2007, 286. 26 Per la qualificazione del contratto di salvataggio come contratto con comunione di scopo, si veda BOGGIO, op. cit., 109; FRASCAROLI SANTI, Crisi d’impresa e soluzioni stragiudiziali, in Tratt. dir. comm. pubb. econ., diretto da Galgano, XXXVII, Padova, 269, per la quale si tratterebbe di un contratto innominato cui applicare analogicamente norme e principi dei contratti plurilaterali e associativi; contra ZICCARDI, Concordato stragiudiziale, in Diz. dir. priv., a cura di Irti, 3, Milano, 1981, per il quale si tratta di un contratto innominato con causa transattiva mista, con rimando necessitato alla disciplina della transazione. 9 come i piani di risanamento attestati ovvero riversarsi all’interno di accordi di ristrutturazione e di proposte concordatarie27. Pur nello schematismo semplificatorio di una sommaria descrizione, si può dire che gli accordi di salvataggio, abbiano o meno l’evidenza concorsuale degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo, si caratterizzano di norma: a) per il compimento di una serie di atti in una dimensione temporale in molti casi solo approssimativamente indicata dalle parti contraenti, quali dilazioni di pagamento, rinunce totali o parziali agli interessi o addirittura ad una parte del capitale, emissione di titoli di debito con valenza novativa, conversione di crediti in capitale, con assunzione altresì di nuove obbligazioni di parte del ceto creditorio quale la concessione di nuova finanza; b) per un sistema di controlli sull’esecuzione del piano stesso28, spesso prevalentemente incentrato sulla dimensione industriale, con un raccordo debole con le attività di assistenza finanziaria richieste al ceto creditorio ovvero con le attività di predisposizione e realizzazione della liquidazione dell’attivo in relazione alle diversificate esigenze del ceto creditorio. Di qui, la necessità di provvedere: a) alla corretta formalizzazione dell’accordo, secondo modalità e termini non facilmente riconducibili alle categorie comunemente adoperate per i contratti; b) alla devoluzione, al suo interno, di una chiara ed inequivoca definizione dei termini economici della relazione con il ceto creditorio partecipe dell’accordo di ristrutturazione, ovvero progettazione di modalità di soddisfazione che assicurino il voto favorevole nel concordato preventivo; c) all’individuazione di strumenti di organizzazione del consenso e di governo del piano tanto più estesi quanto più è complessa la ristrutturazione composta nel piano, soprattutto laddove la ristrutturazione venga perseguita nel concordato preventivo per il tramite di modalità diverse dalla classica cessio bonorum. Le finalità perseguibili per il tramite degli accordi di salvataggio (siano essi stragiudiziali che proceduralmente articolati per il tramite di accordi di ristrutturazione e 27 28 Si veda JORIO A., Introduzione a Il nuovo diritto fallimentare, op. cit.; BOGGIO, op. cit., 100. SCHLESINGHER, Convenzioni bancarie di salvataggio, in Fall., 1997, 894. 10 concordato preventivo) rendono possibile la devoluzione al loro interno di strumenti negoziali comunemente adoperati nella pratica degli interventi aziendali, tra cui può assumere una particolare rilevanza il trust e gli atti di destinazione previsti dal nuovo art. 2645 ter c.c. relativamente a beni immobili29. Va comunque preliminarmente osservato che: a) le possibilità d’intervento del trust, nelle composizioni negoziali della crisi d’impresa, sono inversamente proporzionali alla dinamica processuale chiamata al loro governo. All’ampiezza regolativa dell’accordo di salvataggio e di ristrutturazione, legato solo alla prevalente dimensione progettuale del salvataggio, come già definita nell’assenso acquisito dal ceto creditorio maggioritario e nella valutazione di fattibilità operata dal tribunale in sede di omologazione, fa riscontro nel concordato preventivo un procedimento che assume nella segregazione del patrimonio dell’imprenditore in crisi e nella sua (totale o parziale) devoluzione al pagamento del ceto creditorio per il tramite del commissario giudiziale, un dato di sicura valenza normativa, rilevante ai fini della delimitazione degli spazi di operatività del trust; b) la segregazione di beni del patrimonio dell’imprenditore in crisi, per il tramite del trust, assume connotazioni specifiche e per molti versi caratterizzanti rispetto alle ipotesi ordinariamente censite, in quanto attuata in un momento di sicura rilevanza per il ceto creditorio quale appunto la crisi d’impresa30. La coerenza tra segregazione patrimoniale realizzata e accordo di salvataggio costituisce un aspetto di rilievo nella valutazione di meritevolezza concreta del trust e delle obbligazioni assunte dal trustee31, essendo evidenti le ricadute sistematiche quanto a validità, interpretazione, effetti ed amministrazione del trust insite nel collegamento 29 Per un esaustivo esame sul rapporto fra art. 2645 ter c.c. e trust si rinvia a PICCIOTTO A., Brevi note sull’art. 2645 ter: il trust e l’araba fenice, in Contratto e impresa, 2006, 1314. 30 Si veda per tutti, ROVELLI, Il ruolo del trust nella composizione negoziale dell’insolvenza di cui all’art 182 bis l.f., in Trusts e attività fiduciarie, 2007, 398 ; LO CASCIO, Il concordato preventivo e il trust, in Il fall., 2007, 251 ss. 31 Cfr. Midland Bank Plc v. Wyatt, in 1995, 1, Family law reports 696 e in Trust e attività fiduciarie, 2003, 299. Per un’analisi diffusa delle problematiche interessate dalla segregazione e dall’azione esecutiva promossa dai creditori estranei, si veda Trib. Reggio Emilia, 14 maggio 2007, Est. Fanticini, consultabile su www.ilcaso.it, ora anche in Contratti, 2008, 1, 15 ss., con nota di Reali; LUPOI M., La giurisprudenza italiana sui trusts, in Trusts, Quaderni, n. 5, 2005. 11 negoziale32. In altri termini, il trust si pone all’interno di un accordo di salvataggio come “strumento” di una più ampia architettura contrattuale, alternativa o ausiliaria ad un procedimento di governo della crisi: per ciò solo deve necessariamente esplicitare la funzione assolta, anche al fine di evitare i rischi connessi ad una sua interpretazione in chiave elusiva, in quanto contrastante, ex artt. 15, 16 e 18 della Convenzione de L’Aja, con norme inderogabili o di applicazione necessaria della lex fori o con principi di ordine pubblico33. Sotto tale ultimo profilo, appare evidente come l’atto istitutivo del trust non possa pregiudicare il diritto all’azione esecutiva o cautelare dei creditori estranei all’accordo di salvataggio, in quanto la sospensione di giorni sessanta, prevista in via eccezionale per gli accordi di ristrutturazione (art. 182 bis, comma 3 l.f.), costituisce il limite massimo di compressione del diritto di credito, come tale possibile solo all’interno di un “procedimento ad evidenza concorsuale” quale quello delineato dall’art. 182 bis l.f. In tale ottica, la scelta della tipologia di trust (trust con beneficiari e trust di scopo) e con essa la scelta della legge straniera regolativa, deve necessariamente essere coerente: a) con lo stato di crisi dell’impresa e la qualificazione operata in relazione alle cause e circostanze del dissesto34, in quanto le funzioni assolte dal trust sono fortemente incise dalla natura della crisi e dalla necessità di procedere ad una modulazione consequenziale dei diritti e degli obblighi propri dei soggetti partecipi dell’atto istitutivo e del connesso atto dispositivo; b) con l’accordo di salvataggio, inteso quale complesso delle intese perfezionate in occasione della predisposizione di un piano attestato ovvero di un accordo di ristrutturazione o di una proposta di concordato preventivo: appare evidente come termini di durata, doveri del trustee, individuazione dei beneficiari o dello Sulla assoluta libertà di scelta della legge regolatrice da parte del disponente, si veda CARBONE S.M., Autonomia privata, scelta regolatrice del trust e riconoscimento dei suoi effetti nella Convenzione de L’Aja del 1985, in Trust e attività fiduciarie, 2000, 139; LUZZATO, La legge applicabile e riconoscimento di trusts secondo la Convenzione de L’Aja, ivi, 2000, 7; per un esame attento della A., Trust: la giurisprudenza italiana fino ad oggi, in giurisprudenza, si veda TONELLI http://www.filodiritto.com/diritto/privato/civile/trustgiurisprudenzaitalianatonelli.htm. 33 Si veda al riguardo, per accuratezza di analisi, FANTICINI, MONEGAT, TONELLI, MONTEFAMEGLIO, MARULLO, Il trust , in MONTEFAMEGLIO (a cura di), La protezione dei patrimoni, Rimini, 2006, 172 ss. 34 BALCREDI M., Crisi d’impresa e ristrutturazione finanziaria, Milano, 1995, 55; GUATRI, Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, Milano 1995; BASTIA P., Pianificazione e controllo dei risanamenti aziendali, Torino, 1996; SCIARELLI S., La crisi d’impresa. Il percorso gestionale di risanamento nelle piccole e medie imprese, Padova, 1995. 32 12 scopo risultino conseguenti all’articolazione dei patti e delle intese raggiunte, realizzando una condizione strumentale al buon esito dell’accordo raggiunto. La meritevolezza e/o liceità del trust dipendono in gran parte dalla meritevolezza e/o liceità del piano e/o dell’accordo di ristrutturazione stipulato o raggiunto, con diversità di approccio interpretativo a seconda della condizione di tipicità, o di parziale tipicità o di atipicità riconosciuta all’accordo medesimo35; sono del pari evidenti i riflessi negativi prodotti sull’atto segregativo dalla nullità dell’accordo laddove ad esempio realizzi la dolosa distrazione di beni destinati a far parte di una procedura fallimentare ormai ineludibile36. Trust negli accordi di salvataggio: trust con funzione solutoria Gli accordi di salvataggio dell’impresa in crisi sono per loro natura caratterizzati dalla necessità di reperire nuova finanza e di assicurare in via rapida, liquidità per il tramite di operazioni di valorizzazione degli assets e dei beni aziendali ritenuti non strategici: la volatilità più volte registrata di alcuni assets aziendali strettamente connessi alla continuità aziendale (going concern) si traduce per le procedure concorsuali in una perdita effettiva di valori economici, laddove non corretta da momenti di gestione forte e professionalizzata, capaci a loro volta di assicurare le condizioni per l’erogazione di nuova finanza. Una delle criticità di maggior rilievo nei piani di risanamento e ristrutturazione è normalmente connessa alla gestione e smobilizzo di beni di difficile e complessa alienazione quali partecipazioni in società, soprattutto se estere, diritti di privativa industriale, crediti in portafoglio. Per la parziale tipizzazione degli accordi di salvataggio ad opera dell’art. 182 bis l.f., si veda PRESTI, op. cit., 18; per la tipizzazione integrale degli accordi, BOGGIO, op. cit., 143: “Ciò consente oggi di affermare il ricorrere della tipizzazione legale della figura giuridica degli accordi di salvataggio… Si tratta di un risultato di sicuro interesse che tuttavia impone la successiva verifica di liceità, in concreto dei singoli accordi stipulati”; in senso contrario, CAIAFA, Accordi di ristrutturazione dei debiti: natura giuridica e giudizio di omologazione, in Dir. fall., 2006, II, 539. 36 GRILLI, Profili penalistici degli accordi stragiudiziali per la composizione delle crisi d’impresa nel diritto vigente, in Le procedure stragiudiziali per la composizione delle crisi di impresa. I protagonisti, a cura di Bonfatti e Falcone, Milano, 1999, 95 ss., BRICHETTIMUCCIARELLI-SANDRELLI, op. cit., 2741 ss.; LANZI, op. cit., 1446. 35 13 Il trust istituito all’interno di un accordo di salvataggio può rispondere a diverse finalità connesse alla sua coerente attuazione, quali: a) separare i diritti segregati dal patrimonio del debitore, con evidente attenuazione dei rischi connessi all’aggressione esecutiva promossa in capo al debitore disponente, aggressione che proprio per la sua natura marcatamente individuale può alterare la coerenza delle azioni programmate nel piano di risanamento; b) attribuire ad un soggetto professionalizzato la liquidazione di beni di difficile monetizzazione, secondo regole e metodologie condivise dal ceto creditorio. Il trust potrebbe rivestire una particolare utilità laddove si tratti di assicurare il governo a fini liquidatori, di partecipazioni ritenute strategiche nel piano di risanamento. La focalizzazione delle attività sul risanamento interno dell’impresa si traduce spesso nella difficoltà di assicurare un’attenta gestione di partecipazioni critiche, su cui il ceto creditorio può riversare energie professionali o gestionali specifiche, in una logica di valorizzazione che utilizzi anche altre leve o risorse: si pensi alla crisi di una società partecipe di un gruppo, in cui l’interesse del ceto bancario è motivato sia dal valore della partecipazione, sia dall’andamento della società partecipata anch’essa fortemente esposta verso istituti di credito, con la necessità di assicurare tempestività e coerenza tra attività di liquidazione e consolidamento del debito negoziate all’interno del piano di risanamento. In tali operazioni, laddove si attui una conversione dei crediti in capitale, risulta avvertita l’esigenza che la gestione delle partecipazioni non venga operata con i rigidi criteri regolativi della partecipazione societaria, in quanto l’articolazione delle relazioni interne alla compagine societaria in maggioranza e minoranza mal si adatta alla gestione di una società in crisi e all’unità di intenti definita nell’accordo di salvataggio37; c) garantire la massima trasparenza nell’ambito di suddette operazioni di alienazione dei beni in trust, con la redazione da parte del trustee, di un rendiconto periodico sul proprio operato. Il trustee provvederà alla liquidazione dei beni all’atto 37 Si veda infra per le ipotesi di voting trust. 14 dell’inadempimento del debitore, distribuendo il ricavato a tutti coloro che risultino suoi debitori e restituendo l’eventuale residuo al debitore.38 La modularità dello strumento va peraltro correttamente parametrata alla natura ed estensione della crisi governata con l’accordo. La scelta preliminare è tra trust con beneficiari e trust di scopo. Le finalità normalmente perseguite attraverso gli accordi di salvataggio rendono evidenti gli spazi di operatività per il beneficiary trust, con possibile graduazione dei diritti dei beneficiari (con posizioni stabili e con posizioni instabili) a seconda della crisi governata. Se nell’ipotesi di insolvenza, lo stadio ormai avanzato del dissesto potrà essere negozialmente governato con il riconoscimento ai creditori di una posizione di assoluta preminenza quale quella assicurata dal trust con beneficiari stabili, titolari di un diritto incondizionato in danno del trustee (c.d. vested interest, con facoltà di richiedere al trustee di porre termine al trust prima della sua naturale cessazione al verificarsi di eventi o condizioni definite nell’accordo di salvataggio, ovvero alla scadenza di un termine espressamente indicato39), nelle ipotesi di composizione negoziale di una crisi di impresa connessa a contingenze del settore e/o dei mercati, è possibile che le parti giungano ad una definizione della posizione e dei diritti dei beneficiari più articolata: i beneficiari possono essere designati sia preventivamente, sia in forza di meccanismi di individuazione e selezione determinati nell’accordo di salvataggio e trasfusi nell’atto istitutivo del trust; possono altresì essere distinti in beneficiari del reddito e beneficiari del fondo, vedere fortemente ridotti i loro diritti laddove l’atto istitutivo preveda in capo al trustee: (i) il potere di “creare un interesse beneficiario” (power of appointment40), (ii) il potere di revocare la loro designazione o di provvedere al loro ampliamento numerico41, (iii) il potere di condizionarne l’esistenza e/o l’operatività ad eventi e/o accadimenti esterni, a Si veda in particolare, SACCHI M., Trusts a scopo di garanzia. Un possibile orientamento giurisprudenziale, in Rass. dir. civ., 2000, 55 ss. 39 Si veda LUPOI, L’atto istitutivo di trust, Milano, 2005, 97-98; per il riconoscimento del diritto di azione contro il trustee, nella forma del pignoramento presso il debitore e non presso terzi, si veda MONEGAT, in La protezione dei patrimoni, op. cit., 193. 40 Così, nella difficile traduzione, LUPOI, L’atto istitutivo di trust, op. cit., 81. 41 Si vedano le clausole tipo per la definizione di molteplici figure di beneficiari, LUPOI, in L’atto istitutivo di trust, op. cit. 38 15 valutazioni discrezionali del trustee42aprendo pertanto il tema della tutela della posizione dei beneficiari al di là dei diritti intangibili di rendiconto43 e di informazione circa l’esistenza del trust44. Nell’ipotesi in cui siano individuati esattamente i beneficiari e la finalità solutoria perseguita per il tramite del trust, il trustee dovrà assicurare l’adempimento di quanto previsto nell’atto istitutivo (deed of trust), realizzando con la dismissione dei beni, la soddisfazione dei creditori beneficiari secondo le regole istitutive del trust, che possono nel consenso delle parti dell’accordo di salvataggio - prevedere deroghe alla par condicio creditorum, sia in forza di una prelazione convenzionalmente definita nell’atto istitutivo, sia in ragione della previsione di modalità di soddisfazione diverse per alcuni dei creditori beneficiari45. Alcuni accorgimenti pratici, poi, saranno necessari in tale ambito, considerato che il diritto dei trust prevede principi che non possono essere in alcun modo elusi, non solo nella stesura dell’atto istitutivo di trust, ma altresì nel corso della durata del trust stesso, al fine di evitare pericolose situazioni di impasse. Uno fra essi, e forse il più importante, è prevedere specificatamente che all’atto della dazione solutoria al beneficiario, questi cessi di esser tale, dismettendo in tal modo ogni diritto e/o facoltà connessa. All’atto pratico ciò comporterà che questi, ricevuto quanto di spettanza, manlevi il trustee, riconoscendo e approvando il suo operato. Parimenti, laddove l’atto istitutivo dovesse prevedere la possibilità per il trustee di effettuare pagamenti parziali al Cosicché la loro posizione risulti di contingent interest fino alla scadenza di un termine e/o fino al verificarsi di un determinato evento, per assumere successivamente la posizione di vested interest. 43 LUPOI, L’atto istitutivo di trust, op. cit. Né va sottaciuta la circostanza che l’atto istitutivo del trust può graduare anche le ragioni dei beneficiari, come nell’ipotesi di protective trust, che assicura una protezione accentuata dei beni in trust dalle azioni dei creditori del beneficiary, con la perdita di ogni suo diritto di credito alla ricezione dei “benefici” del trust ovvero (come nell’ipotesi di spendthrift trust) con l’attribuzione al beneficiario di un “interest” intrasferibile, per cui i suoi creditori, al pari del beneficiario titolare, non possono in alcun modo disporre dei beni: sul punto, per i riflessi della qualificazione operata sugli strumenti a tutela degli atti elusivi, si veda DE MARIA, Il trust e l’azione revocatoria ordinaria nel diritto italiano, in Atti del Convegno “Il trust quale legittimo strumento di tutela del patrimonio”, Torino, 13 marzo 2003; TUCCI, Trust concorso dei creditori e azione revocatoria, in Trusts, 2003, 33 ; DE NOVA, Trust: negozio istitutivo e negozi dispositivi, ivi, 2000, 162. 44 Il principio generale del diritto dei trust da sempre riconosce, e ciò è stato recentemente confermato [Court of Appeal, M.J. Beloff, Q.C. Pres. Nutting, Q.C., D.A.J. Vaughan, Esq., C.B.E., Q.C., 10 settembre 2004 (in the matter of internine trust and intertraders trust and in the matter of the trusts (Jersey) Law, 1984, articles 47 and 49; and in the matter of the representation of Sheik Mohammed Ali M. Alhamrani, Aheikh Siraj Ali M. Alhamrani, Aheikh Khalid Ali M. Alhamrani, Sheikh Abdulaziz Ali M. Alhamrani and Sheik Ahmed Ali M. Alhamrani, in T.&A.F., 2006, 282)], il potere indiscusso del giudice di ordinare al trustee la divulgazione delle informazioni e dei documenti del trust persino quando (e ciò può avvenire nelle tipologie di trust previste per i casi in esame) la posizione beneficiaria del richiedente sia incerta. Un recente provvedimento [Privy Council, Lord Nicholls of Birkenhead, Lord Hope of Craighead, Lord Hutton, Lord Hobhouse of Woodborough, Lord Walzer of Gestingthorpe del 28 marzo 2003 (Schmidt v. Rosewood Trust Ltd)] ha però ribaltato un orientamento in materia di diritto d’informazione dei beneficiari, prima ritenuto prevalente, con riferimento. 42 45 Si veda SACCHI M., op. cit., 48 ss.; SALVATORI, L’utilizzazione del trust a servizio dell’impresa, Rivista notariato, 2006, 130. 16 creditore-beneficiario, tali attività dovranno essere ricondotte ad un suo generico power of advancement46 che fin dall’atto istitutivo deve essergli riconosciuto al fine di garantire un’autonomia operativa e gestionale necessaria alle operazioni di liquidazione dei beni: in tali ipotesi, il pagamento parziale da parte del trustee non ha natura di dazione discrezionale (soggetta ad eventuale eccezioni di parte degli altri beneficiari) ma in quanto espressione del suo generico power of advancement appositamente riconosciutogli, non può essere oggetto di eccezione e rilievo da parte degli altri beneficiari. A fronte di pagamenti parziali operati, pur non cessando la posizione beneficiaria del creditore ancora non integralmente saldato, deve comunque prevedersi una sua manleva parziale in favore del trustee, sia sull’an sia sul quantum che hanno determinato la sua parziale soddisfazione. Nella pratica sottoscrizione degli accordi di salvataggio, l’atto istitutivo del trust demanda al trustee è in via primaria il compito di procedere all’esitazione dei beni, salva la facoltà allo stesso riconosciuta di provvedere alla loro (totale o parziale) dazione in favore di parte del ceto creditorio: appaiono evidenti in tali ipotesi i richiami ad una modalità di adempimento diversa da quella originariamente dovuta, realizzando una datio in solutum nell’ipotesi che si riconosca all’atto istitutivo del trust, quale prestazione dell’aliud, il valore di atto immediatamente estintivo delle obbligazioni precedentemente contratte, dovendo altrimenti propendersi per un patto di adempimento o di prestazione in luogo di adempimento, con i problemi qualificatori connessi alla diversa strutturazione del patto47. Dalla sommaria esposizione operata, appaiono evidenti le problematiche connesse al trust con beneficiari, i rischi insiti nell’errata e/o non calibrata modulazione dei diritti e delle posizioni interessate dalla sua concreta operatività (ovverosia l’essere beneficiari con un diritto vested o contingent) ed i riflessi indotti sugli accordi di salvataggio: l’alternativa del trust di scopo costituisce una strada già in parte esplorata48. Sul punto si veda LUPOI M., Il trust nel diritto civile, op. cit., e KESSLER J., Drafiting. Trusts and will trusts, London, 2000, 127. Per l’indicazione come trust solutori dei soli trust nei quali il trasferimento costituisce adempimento di obbligazione sinallagmatica, si veda LUPOI M, Trusts, II ed., Milano, 2001, 592. Sulla datio in solutum si veda, RODOTÀ, Dazione in pagamento (dir. civ.), Ed. D, XI, Milano, 1962, 734; CANNATA, L’adempimento delle obbligazioni, Tr. Res., IX, Torino, 1987; DI MAJO, Dell’adempimento in generale, Comm. SB, Bologna-Roma, 1994, 337. 48 Trib. Trieste, 23 settembre 2005, Giudice Tavolare, est. A. Picciotto in T.&A.F., 2006, 83 con la quale il giudice tavolare ordinava l’intavolazione a nome del trustee del diritto di proprietà su di un immobile trasferitogli dal Comune di Duino 46 47 17 Il trust di scopo, ammesso pacificamente dalle principali leggi del modello internazionale49, manifesta le sue potenzialità negoziali laddove la possibile conflittualità esistente nel ceto creditorio e la diversificazione degli interessi in concorso non consentono il riconoscimento ai singoli creditori di una posizione forte propria del beneficiario, dovendo l’interesse del ceto creditorio essere “mediato” dalle funzioni obbligatoriamente assunte dal guardiano50 rispetto alla gestione operata dal trustee: i diritti di rendiconto e di informativa (e quindi sostanzialmente anche di ingerenza e di veto) riconosciuti ai beneficiari, verrebbero trasferiti in capo al guardiano indicato e scelto nell’accordo di salvataggio, chiamato ad assicurare la coerenza fra l’operato del trustee e lo scopo del trust, come consacrato nell’accordo di salvataggio. La funzione di garanzia normalmente assolta dal trust, quanto alle obbligazioni gravanti sul disponente può essere ulteriormente rafforzata dalla previsione di modalità di gestione estremamente prudenziali e di strumenti rivolti all’accertamento dell’inadempienza maturata in capo al disponente: l’integrità del fondo in trust potrà essere assicurata dall’obbligo assunto dal trustee di non assumere alcuna obbligazione ulteriore; l’inadempienza del disponente potrà essere accertata con modalità analoghe a quelle previste per i contratti autonomi di garanzia, in forza di semplice richiesta operata dal ceto creditorio e/o da un suo mandatario (banca capofila) individuato nell’accordo di salvataggio. Il trustee, con la supervisione obbligatoria ex lege del guardiano, dovrà pertanto procedere alla realizzazione dello scopo del trust provvedendo alla liquidazione e ai pagamenti in favore dei creditori, secondo le modalità o i piani di riparto precedentemente concordati con essi: la posizione del singolo creditore degrada a quella Aurisina per procedere alla costruzione di un asilo nido con fondi versati al trust, dall’altro disponente, la Fondazione della Cassa di Risparmio di Trieste. Il giudice tavolare, chiamato al vaglio di conformità del trust per i meccanismi propri della legge tavolare, per altro si trattava del primo trust posto in essere in Italia da un Ente pubblico, ha decretato la validità del trust di scopo che sia redatto in ossequio alle norme imperative della legge applicabile prescelta, nel caso di specie quella di Jersey, e della legge italiana. 49 Il trust di scopo è ammesso dalla Leggi di Jersey, Guerseney, Bahamas, Cayman, BVI, Malta, Isola di Mann, Dubai e molte altre; è invece radicalmente nullo per la legge inglese laddove non persegua fini esclusivamente caritatevoli , si veda per tutti HAYTON and MARSHALL, The law of trusts and equitable remedies, London, 2005,424 ss. 50 Proprio perché nei trusts di scopo mancano i beneficiari, e quindi coloro di fatto preposti a controllare l’operato del trustee, tutte le leggi che ammettono trust di scopo a fini non caritatevoli, impongono a pena di nullità la costante presenza di un guardiano il quale, nell’esercizio dei suoi poteri fiduciari e mai personali, assicura la corretta gestione del trust. Sul punto si rinvia a LUPOI M., op. cit., ed altresì al Trib. di Trieste, cit., ove il giudice espressamente nella sua motivazione evidenzia come vi sia nel trust di specie un guardiano la cui presenza viene prevista come imprescindibile. 18 di mero destinatario dell’attività del trustee, in quanto ogni potere di ingerenza è controllo risulta attribuito al guardiano del trust51. Particolare rilevanza può assumere negli accordi di salvataggio di gruppi di imprese, l’utilizzo di un voting trust52, soprattutto laddove collegato ad operazioni di conversione di credito in capitale: in tali ipotesi, appare evidente come l’accordo di salvataggio costituisca il c.d. voting trust agreement, prevedendo il formale trasferimento delle azioni e/o partecipazioni ad un trustee allo scopo di attribuirgli l’esercizio del diritto di voto in assemblea, in ottemperanza alle condizioni concordate tra i soci e i finanziatori nel medesimo accordo di salvataggio. Il valore del trust in tali ipotesi è fortemente connesso al possibile ampliamento della compagine sociale per effetto di operazioni di conversione del credito in capitale, con possibile emersione di conflitti tra vecchi e nuovi soci in ordine alla gestione da assicurare alle società partecipate: il voting trust consente nell’immediato di unificare le attività gestionali e di indirizzo delle imprese, assicurando per tale via coerenza al piano di salvataggio altrimenti condannato alla continua rinegoziazione delle scelte strategiche operate dai vari interlocutori. Atti istitutivi di trust possono altresì essere introdotti all’interno delle procedure di concordato preventivo, in cui all’ordinaria cessione dei beni al ceto creditorio, con devoluzione al commissario ed al liquidatore delle attività successive all’omologazione, si sostituisca l’individuazione e la determinazione di modalità di soddisfazione più articolate e complesse, in cui parte del ceto creditorio venga soddisfatto dall’attività di monetizzazione e smobilizzo realizzate da un trustee all’uopo nominato, pur sempre sotto il controllo del commissario giudiziale. Non a caso nel trust triestino sopra citato, la Fondazione della Cassa di Risparmio di Trieste insieme al Comune di Duino Aurisina, hanno unanimemente ritenuto di ricorrere ad un trust di scopo, rinunciando ciascuno di essi ai diritti che avrebbero avuto laddove fossero stati nominati invece i beneficiari del trust, nella consapevolezza che ciò avrebbe assicurato la migliore e più efficace attività del trustee, monitorata dal guardiano da entrambi nominato, nel quale entrambi riponevano la massima fiducia. Si veda TONELLI A., op. cit. 52 Un esempio di voting trust, posto in essere per regolare il diritto di voto in assemblea è quello che ha dato spunto all’importante decreto Trib. Bologna del 16 giugno 2003, est. V. De Robertis, in T.&A.F., 2003, 580 con il quale è stata ordinata la prima trascrizione in Italia, sul registro delle imprese, di quote sociali a nome del trustee. Per il testo integrale dell’atto istitutivo, si veda T.&A.F., 2004, 144. 51 19 Né deve infine escludersi la possibilità che terzi53 interessati al buon esito della procedura concordataria devolvano beni o diritti all’interno di un trust con la finalità, già registrata in giurisprudenza54, di garantire una percentuale di soddisfazione del ceto creditorio che ne assicuri il voto favorevole: l’interesse comunque connesso alla procedura dovrà essere salvaguardato con la nomina a guardiano o a trustee del commissario giudiziale, in quanto la diversificazione prevista nelle forme di soddisfazione del ceto creditorio non riduce la procedura concordataria a regolazione privatistica dell’insolvenza. Trust nella gestione di titoli e nell’emissione di un prestito obbligazionario La disposizione di cui alla lett. a) dell’art. 160 l.f. espressamente consente, fra le operazioni straordinarie dirette alla ristrutturazione dei debiti, l’attribuzione ai creditori concorrenti o a società da questi partecipate, di vari strumenti finanziari: in particolare, la norma fa riferimento alle azioni (per s.p.a. e per s.a.p.a., ex artt. 2346 e 2352 c.c.) e alle quote (di s.r.l. ex art. 2468 c.c.) nonché alle obbligazioni incluse quelle convertibili, estendendo altresì la rilevanza concordataria ad ogni altro strumento finanziario o titolo di debito. Quanto al primo richiamo, è chiaro il rimando agli strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali ed anche amministrativi, ad eccezione del voto in assemblea generale degli azionisti (artt. 2346, comma 6 e 2349, comma 2 c.c.); quanto 53 Particolare attenzione, in sede di stesura dell’atto istitutivo di trust, dovrà prestarsi circa la qualifica da assegnare a tali “terzi” apportatori di beni all’interno del fondo in trust. Si afferma questo perché il terzo che apporta beni al trust, normalmente non si vuole che assuma mai la qualifica di disponente del trust (a meno che ovviamente non sia l’originario disponente, nel qual caso di terzo non potrà parlarsi) al fine di non fargli acquisire i diritti che alcune leggi del modello internazionale, a differenza di quella inglese, riconoscono in capo al disponente del trust. La legge di Jersey, ad esempio, dopo l’ultima modifica entrata in vigore il 27 ottobre 2006, in Quaderni citt., n. 8, ha riconosciuto, nella nuova stesura del suo articolo 9A, una serie di poteri al disponente del trust che appiano invero molto pericolosi. Il rischio infatti che sia dichiarato simulato (sham) un trust nel quale il disponente si riserva così tanti poteri di ingerenza e controllo sul trustee è invero altissimo. Se da un canto quindi questi poteri vanno negati fin dalla redazione dell’atto istitutivo in capo al colui che è il disponente del trust, d’altro canto non può non comprendersi come in simili trust di garanzia, facenti parte di programmi più ampi destinati alla ristrutturazione o al risanamento di imprese in crisi, tali poteri debbano essere tout court scongiurati 54 Trib. Parma, 3 marzo 2005, in Fall. 2005, 533, cit. 20 alla seconda ipotesi, è del pari evidente il richiamo ai titoli di debito oggi emettibili da parte delle s.r.l. ai sensi dell’art. 2483 c.c. Appare evidente come la gestione di strumenti finanziari possa essere devoluta nella proposta di concordato agli organi della procedura ovvero realizzata per il tramite di un trust, come di consueto avviene nella gestione di eurobonds. L’ordinamento concorsuale italiano ha per la prima volta previsto con l. 5 luglio 2004, n. 166 (c.d. “legge Parmalat”), la suddivisione in classi del ceto creditorio abilitando, ex art. 4 bis, il commissario straordinario alla formulazione di una proposta di concordato avente ad oggetto la devoluzione di ogni attivo ad una newco, integralmente posseduta dal commissario, con un aumento di capitale operato da parte del ceto creditorio mediante compensazione dei crediti vantati nei confronti della società veicolo, secondo ratios predefiniti nella proposta: il concordato fallimentare ha avuto esecuzione mediante l’assegnazione ai creditori, per il tramite della fondazione, delle azioni di nuova emissione. Pur nella sintesi propria di una sommaria descrizione di un’operazione complessa ed articolata, deve nella sede rimarcarsi il ruolo svolto dalla fondazione nella assegnazione delle azioni di nuova emissione, funzione questa che può essere assolta anche da un trust di scopo all’uopo istituito55, con la finalità precipua di provvedere alla soddisfazione del ceto creditorio nei limiti di quanto convenuto negli accordi di salvataggio. Del pari, negli accordi di salvataggio si potrà dedurre l’emissione di un prestito obbligazionario ovvero di strumenti finanziari da distribuire al ceto creditorio partecipe dell’accordo: il piano può provvedere la costituzione di una società in cui l’imprenditore in crisi conferisce un immobile, o cespiti, o assets di sicuro valore economico (ad es. privative industriali), trasferendo ad un trustee la partecipazione totalitaria posseduta affinché amministri la società stessa senza operare alcuna distribuzione di utili56. In tale ipotesi, il trust deve avere la durata dei titoli emessi, cosicché qualora sia intervenuto il loro pagamento, il trustee procederà al trasferimento delle partecipazioni in favore dell’imprenditore in crisi; in caso contrario, il trustee, d’intesa con il guardiano, procederà ad assicurare il rimborso con le modalità ritenute più opportune. 55 56 Nel rispetto dei canoni sopra richiamati. E’ l’ipotesi considerata dal Trib. Milano, 27 dicembre 1996, in Le società, 1997, 585 ss. 21 Segue: il trust nelle operazioni di nuova finanza Nella normalità dei contratti di salvataggio, è necessario richiedere nuova finanza al ceto creditorio più qualificato, chiamato al sostegno finanziario dell’impresa per tutta la durata del piano57. Il reperimento di nuova finanza costituisce uno dei momenti di maggiore criticità gestionale delle crisi d’impresa, soprattutto laddove sia necessario a garantire il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo di ristrutturazione ovvero la percentuale dedotta a motivo di soddisfazione nel concordato preventivo . Il finanziamento dell’impresa in crisi, soprattutto della grande impresa, normalmente richiede l’apporto di un pool di istituti di credito, di difficile gestione nei momenti congiunturali che normalmente caratterizzano i turnaraound: le istruzioni della Banca d’Italia definiscono i requisiti di contenuto e procedimentali delle operazioni di salvataggio che contemplino la conversione, almeno in parte, dei crediti in capitale dell’impresa, espressamente precisando che gli istituti di credito partecipanti all’operazione devono designarne una come capofila, con l’obbligo: a) di verificare l’approvazione del piano da parte delle banche interessate; b) di trasmettere alla Banca d’Italia copia del piano e della delibera di approvazione del proprio consiglio di amministrazione, ed inoltre c) di controllare la corretta esecuzione del piano ed il sostanziale conseguimento degli obiettivi intermedi e finali, comunicando alla Banca d’Italia gli scostamenti di rilievo rispetto alle previsioni58. A fronte di un piano industriale estremamente dettagliato, con attività da realizzarsi in un arco di tempo non preventivamente definibile anche per le variabili di mercato, la decisione sulle modalità, tempi e criteri di apporto di nuova finanza possono assumere carattere di assoluta criticità laddove demandati - come spesso accade - al rinnovo delle valutazioni originariamente espresse dallo stesso pool di istituti, rinnovo questo spesso Si veda sul punto, GUERRA, Ristrutturazione del debito e assistenza finanziaria all’impresa: il c.d. consolidamento dei crediti bancari, in Banca borsa tit. cred., 1995, I, 807; CASTIELLO D’ANTONIO, Sulla chiusura della procedura di concertazione interbancaria per la composizione stragiudiziale della crisi di impresa, in Dir. banc., 2000, I, 580; SCHLESINGER, op. cit., 894. 58 GRANATA , Convenzioni stragiudiziali, revocatorie , rischi legali e rischi operativi, in PACCHI PESUCCI, L’interprete e l’operatore dinanzi alla crisi dell’impresa, Milano, 2001, 249. 57 22 non facile per la maturata discordanza di opinioni e strategie in ordine al valore e agli esiti dell’intervento in atto. A differenza di altri ordinamenti che conoscono un sistema di garanzie mobiliari non possessorie sui beni aziendali59, la recente introduzione da parte dall’art. 46 T.U. B. di un modello generale di garanzia senza spossessamento, volto a tutelare i finanziatori in armonia con le moderne esigenze dell’impresa60, ha comunque ingenerato dubbi di rilievo applicativo di non facile composizione 61. Il riconoscimento, recentemente attuato dalla giurisprudenza62, del pegno rotativo consente di aprire un varco significativo nella costituzione di garanzie non possessorie: in particolare, si è affermato che per la costituzione in pegno non è necessaria una situazione di spossessamento palese del datore della garanzia, essendo legittime forme di spossessamento attenuato, con l’adozione di tecniche che consentano ai creditori chirografari di conoscere quali beni risultino vincolati a garanzia e quali costituiscano garanzia generica del proprio credito63. L’elasticità che caratterizza il trust nelle operazioni di finanziamento, la possibilità di una sua modellazione in relazione alle esigenze manifestate dalle operazioni di risanamento, possono costituire un vantaggio competitivo rispetto alle garanzie tipiche conosciute dal nostro ordinamento, soprattutto laddove si voglia assicurare sostegno finanziario a piani industriali che abbiano in sé elementi di credibilità gestionale e patrimoniale rilevanti e tangibili per il ceto creditorio. Si veda l’Uniform Commercial Code (UCC) statunitense che permette la costituzione in garanzia di beni produttivi senza compromettere i diritti dei terzi: particolarmente significative sono le disposizioni di cui al § 9-204-(1) che consente la costituzione di garanzie non solo su beni presenti nel patrimonio del debitore ma anche su quelli che acquisterà in futuro (after-acquired property) e le disposizioni di cui ai §§ 9-203 (3) e )-306 (2) con cui si prevede l’estensione del vincolo ai proceeds del collaterale: si veda per tutti TUCCI, Garanzie sui crediti dell’impresa e tutela dei finanziamenti. L’esperienza statunitense ed italiana, Milano, 1974, 105, che rileva come il § 9-102 dell’UCC disponga che l’intera sezione dell’art. 9 si applichi ad ogni accordo di garanzia su personal property. 60 Si veda CARRIERO G., La nuova disciplina dei privilegi nel finanziamento dell’impresa, in Foro it., 1994, V, c. 227.; TUCCI, Il legislatore italiano degli anni novanta e il paradosso dei privilegi (dall’art. 46 del Testo Unico in materia bancaria al nuovo art. 37 nonies, introdotto dalla Merloni ter), in Giur. it., 1999, 1985. 61 PRESTI, Il privilegio per i finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese, in Banca borsa tit. cred., I, 594. 62 Si veda tra le prime, Cass., 28 maggio 1998, n. 5264; in senso favorevole, GABRIELLI, Il pegno anomalo, Padova, 1990; LENER, Pegno di titoli dematerializzati e di titoli di gestione patrimoniale: nuove indicazioni della giurisprudenza, in Banca borsa tit. cred., II, 587. 63 PISCITELLO, Costituzione in pegno di beni dell’impresa e spossessamento, in CAPRIO L. e PRESTI G., Le garanzie nel credito alle imprese, Torino, 2001, 205 per il quale: “La recisione di ogni relazione apparente tra datore della garanzia e beni vincolati non appare infatti indispensabile per tutelare i creditori chirografari”. 59 23 Con richiamo indiretto a quanto previsto dall’indenture trust statunitense64, e nei ristretti limiti sopra evidenziati dalla specificità del sistema italiano di circolazione dei beni mobili fondato sul possesso, la costituzione di un trust in garanzia avente ad oggetto i beni aziendali (quali ad esempio, prodotti finiti, scorte, materie prime), con determinazione di regole e modalità di evidenza esterna di tale costituzione65, permette di realizzare una forma di garanzia mobiliare senza spossessamento del debitore, della cui necessaria introduzione nel nostro ordinamento da più tempo se ne è avvertita l’esigenza: l’impresa conserva la disponibilità “mediata” dei beni produttivi, con modalità di gestione subordinate all’assenso del trustee esterno o del guardiano, normalmente individuato nell’istituto di credito capofila. Il ricorso al c.d. trust auto-dichiarato appare in tali ipotesi coerente con le finalità perseguite66: con tale strumento infatti, il proprietario dei beni, mantenendo la piena ed esclusiva proprietà degli stessi, muta semplicemente il titolo giuridico in base al quale li detiene, da proprietario in senso civilistico, a proprietario a titolo di trust, imprimendo sugli stessi il vincolo di destinazione che è rappresentato dal soddisfacimento della finalità del trust istitutivo. Diversamente, se si ricorre al trasferimento di beni, diritti, partecipazioni dell’impresa o di terzi all’interno di un trust, ciò consente comunque a tutti gli istituti di credito partecipi del pool di beneficiare della garanzia, con eguale rango ed indipendentemente dal momento in cui il rapporto di finanziamento si sia instaurato, superando così la graduazione nel privilegio pignoratizio che restringe soggettivamente le potenzialità insite nella garanzia concessa. I vantaggi di tale forma di garanzia sono vari ed evidenti: a) il trust permette di semplificare il processo decisionale altrimenti votato nel suo rinnovarsi, a tempi spesso incompatibili con le dinamiche aziendali: la banca capofila, quale trustee, procede all’erogazione delle somme oggetto di Si veda GAMBARO, Il trust in Italia, in Commentario alla convenzione relativa alla legge sui trusts e al loro riconoscimento, in Nuove leggi civili commentate, 1993, II, 1222; SACCHI M., op. cit., 56. 65 La soluzione presuppone necessariamente che al terzo sia resa nota la limitata legittimazione a disporre del trustee, con difficoltà di pratica applicazione quanto ai beni mobili per i quali non è previsto alcun sistema di pubblicità. 66 Trib. Milano, 8 ottobre 2002, in T.&A.F., 2003, 270 e Trib. Reggio Emilia, 8 giugno 2007, cit., che ha origine da un trust auto-dichiarato dal socio accomandatario di s.a.s. in liquidazione, su beni di sua personale proprietà destinati a soddisfare il ceto creditorio in caso di in capienza dei beni sociali. 64 24 finanziamento in esito al monitoraggio dell’andamento del piano e alla valutazione di coerenza connesse al fabbisogno effettivo dell’impresa. In particolare, il trust potrebbe assolvere una serie di funzioni, solo qui in via meramente esemplificativa indicate: - il trustee, in qualità di depositario delle somme erogate dalle banche finanziatrici, assume l’obbligo di provvedere alla loro erogazione all’imprenditore secondo le necessità indicate nel piano di risanamento o a soggetti diversi, comunque indicati nel piano, come nel caso di finanziamenti finalizzati alla costruzione di opere67: in particolare, al trustee è conferito il mandato a valutare e monitorare l’andamento del piano di risanamento, la realizzazione degli obiettivi programmati o la natura del disallineamento con devoluzione al suo giudizio insindacabile delle possibilità di riuscita del piano di risanamento; - il trustee quale titolare dei beni aziendali acquistati con mezzi finanziari messi a disposizione dal ceto creditorio (es. magazzino merci, prodotti finiti, materie prime) , garantisce il loro utilizzo secondo modalità di corretta gestione, come definite nel contratto di salvataggio68; b) la parità nella garanzia dei finanziatori69, qualunque sia il momento in cui sia stato concesso il finanziamento, permetterà di acquisire nuove adesioni e consentirà l’ampliamento della compagine dei soggetti “investitori”, assecondando gli esiti dell’opera di risanamento. Bisogna per altro verso porsi il problema del possibile conflitto di interessi della banca capofila rispetto sia agli altri istituti di credito sia all’operazione in generale realizzata: ed invero, la prassi largamente diffusa negli accordi di ristrutturazione, di procedere alla nomina di una banca capofila deve essere attentamente valutata con la posizione e gli obblighi inerenti la funzione assolta dal trustee, essendo evidenti i rischi insiti nel loro mancato governo. Nel qual caso il pagamento potrà essere effettuato direttamente dal trustee: si veda GIACOMELLI, Brevi osservazioni sui trusts economici, in Atti dell’incontro di studi del CSM, 3 e 4 luglio 2003. 68 Si veda in particolare, SACCHI M., Trusts a scopo di garanzia. Un possibile orientamento giurisprudenziale, in Rass. dir. civ., 2000, 48 ss. 69 Si veda sul punto GAMBARO, op. cit., 1219, nt. 26. 67 25 Quanto al primo profilo, il possibile conflitto esistente tra la banca capofila nominata trustee e la sua posizione di beneficiaria, va esaminato con riferimento al mandato conferito e alla normale coesistenza/coincidenza - per disciplina comunemente adottata dal ceto bancario - dell’interesse individuale con l’interesse di ceto mandante: a fini cautelativi, si potrà prevedere la nomina di più trustee fra cui la banca capofila, rendendo pertanto impossibile l’attribuzione di vantaggi al trustee beneficiario senza il concorso degli altri trustee. Discorso più articolato va infine operato con riferimento all’interesse indiretto (pre) esistente l’assunzione delle funzioni di trustee da parte dell’istituto di credito capofila: l’insorgenza di ogni possibile conflitto nel compimento delle operazioni demandate al trustee può essere in nuce elusa dalla previsione dell’intervento di un guardiano, chiamato ad esprimere il proprio consenso su ogni operazione realizzata dal trustee. Spazi operativi altrettanto estesi possono essere riservati al trustee nella gestione del portafoglio crediti maturato e maturando da parte dell’impresa in crisi. Le tecniche normalmente adoperate quali la cessione dei crediti in garanzia o prosolvendo, come pure il mandato in rem propriam costituiscono un aggravio improprio delle attività del ceto creditorio, chiamato al governo di posizioni creditorie che spesso rimandano a rapporti sottostanti e alla loro precaria e/o non lineare evoluzione, senza peraltro che il creditore ne sia stato partecipe o possegga le cognizioni interessate dal settore: del pari, la possibilità di estensione della garanzia anche a crediti eventuali e futuri rispetto a quelli indicati non soddisfa per intero le necessità insite in un accordo di salvataggio in cui la determinazione per relationem dei crediti oggetto di garanzia pignoratizia o atipica non risulta spesso facilmente componibile con le dinamiche del risanamento e con un approccio flessibile alla crisi indotto anche dal contesto in cui opera l’impresa: il limite delle forme ordinarie di garanzia, siano esse tipiche che atipiche, risiede nell’impossibilità di ampliamento ed estensione dei soggetti partecipi in corso di realizzazione. La costituzione di un trust autodichiarato avente ad oggetto i crediti permette di conservare in capo all’impresa mutuataria la titolarità dei diritti garantendo così continuità alle fasi di gestione e riscossione, con esclusione di ogni potere di 26 disposizione, subordinato al placet di un guardiano, a tutela dei creditori beneficiari del trust deed. Rispetto alla mero atto istitutivo di trust su crediti del diritto inglese, in cui il trust “opera semplicemente come incarico conferito al trustee di versare ai creditori quanto necessario ad estinguere i pagamenti dovuti dal costituente nei confronti di detti creditori70”, la disciplina del trasferimento dei crediti può avvenire sulla base di un contratto quadro che mira all’individuazione dei crediti ceduti al trustee, in quanto maturati o in corso di maturazione nel corso dell’attività di impresa per un periodo di tempo determinato71. L’atto istitutivo del trust può prevedere anche le percentuali di riparto in caso di soddisfazione parziale ovvero i criteri di graduazione da rispettare nei pagamenti, in caso di previsione di cause di prelazione convenzionalmente pattuite. Il limite posto all’ampio dispiegarsi della garanzia costituita dal trust è il limite posto in genere alle alienazioni in garanzia dall’art. 2744 c.c.: non è questa la sede per procedere ad un esame approfondito delle conclusioni cui sono sinora pervenuti dottrina72 e giurisprudenza73, quanto piuttosto evidenziare come l’insidia insita nel patto commissorio della sproporzione esistente tra garanzia ed ammontare del credito74, va attentamente evitata con la previsione di un’attività di stima dei beni da parte di un terzo arbitratore. A conclusione dell’analisi proposta, l’operatività del trust nella risoluzione della crisi d’impresa sconta per molti versi i limiti che sono comunque connessi alla qualità del dissesto e alla necessità insite nel suo diversificato governo: gli accordi di salvataggio rimandano necessariamente agli strumenti comunemente devoluti al governo della Così ANDREOLI, Il trust. Nella prassi bancaria e finanziaria, Padova, 1998. Si pensi ai crediti derivanti da prestazione di servizi nei confronti di entità statali, quali le regioni, province e comuni, Aziende Sanitarie Locali, ovvero i crediti derivanti da erogazioni di finanziamenti sotto varie forme, quali il leasing. 72 Per una considerazione come norma a tutela della contrattazione libera delle parti, altrimenti pregiudicata dallo stato di coazione morale in cui si trova il debitore, RUBINO, La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm. Cicu e Messineo, Milano, 1971, 1027; ovvero come norma volta ad impedire l’illecito vantaggio conseguito dal creditore nella acquisizione del bene, PUGLIESE, Intorno alla validità della vendita a scopo di garanzia , in Riv, dir. civ., 1955, 1072; ovvero nella tutela della par condicio creditorum, ANDRIOLI, Divieto di patto commissorio, in Comm. a cura di Scialoja e Branca, Libro VI, Tutela dei diritti, art. 27402899, Bologna-Roma, 51; ovvero come riserva allo stato di ogni potere di realizzazione coattiva della pretesa creditoria, FRAGALI, Del mutuo, in Comm. SB; Libro IV-Delle obbligazioni, 1813-1822, Bologna-Roma, 1966, 239; nella necessità di prevenire il danno insito nella diffusione del patto come clausola di ogni operazione di finanziamento, BIANCA, Il divieto di patto commissorio, Malino, 1957, 216 ss., 346. 73 Si veda quale leading case Cass., 3 giugno 1983, n. 3800, in Giur. it., 1984, I, I, 1649; Cass. SS.UU., 3 aprile 1989, n. 1611, in Foro it., 1989, I, 1428. 74 Sul punto, si veda LUMINOSO, La vendita con riscatto, artt. 1500-1509, in Tratt. Schlesinger, 246. 70 71 27 patologia contrattuale, con le insidie sempre possibili in un quadro caratterizzato dalla complessità dell’oggetto normato (crisi d’impresa e numero dei soggetti coinvolti) laddove le procedure concorsuali, la posizione di terzietà che ne connota il funzionamento, la definizione tendenzialmente stabile della posizione del ceto creditorio, unitamente all’ammontare predeterminato dei costi interessati dal loro svolgimento, costituiscono motivi ancora forti nell’opzione che ne sorregge la scelta. E’ pertanto prevedibile che, contrariamente alle previsioni del legislatore della competitività, si registri una fase di coesistenza e combinazione degli strumenti piuttosto che di sostituzione dell’opzione negoziale rispetto all’azione esplicata dalle procedure concorsuali. Il trust nel successivo fallimento: cenni sull’azione revocatoria L’esame delle problematiche poste dall’azione revocatoria volutamente tralascia ogni disamina dei profili di contiguità concretamente esistenti con i principi di cui all’art. 18 della Convenzione de L’Aja, che consente al giudice di negare il riconoscimento di un trust interno nel caso in cui il ricorso all’istituto e alla disciplina straniera appaia fraudolento75: qui basti ricordare come l’art. 15 della Convenzione de L’Aja nel richiamare quale principio inderogabile, la “protezione dei creditori in caso di insolvenza”, necessariamente individua nell’atto istitutivo del trust e nel connesso atto dispositivo l’oggetto dell’indagine valutativa interessata dal principio medesimo76. I possibili esiti fraudolenti perseguiti anche per il tramite del trust vanno pertanto arginati in primis mediante la sua corretta interpretazione in forza della legge regolativa, in relazione anche agli strumenti a tutela dei creditori ivi predisposti77: l’atto di trust, pur Su cui diffusamente, Trib. Bologna, 1 ottobre 2003, n. 4545, in Trusts e attività fiduciarie, 2004, 67 che afferma: “Rientra anche nei poteri del giudice, dunque, fare applicazione dell’art. 18; tuttavia, l’utilizzo di detta norma, lungi dall’essere obbligatorio o al contrariocapriccioso, potrà avvenire soltanto in maniera conforme alla ratio del legislatore della ratifica”; per una compiuta analisi, si veda di recente Trib. Reggio Emilia, 14 maggio 2007, cit. 76 Per un’analisi dettagliata dei differenti profili interessati dalle valutazioni di nullità dell’atto istitutivo e dell’atto dispositivo, si veda Trib. Lucca, 23 settembre 1997, App. Firenze , 8 gennaio 2001, in Trusts e attività fiduciarie, 2002, 167. 77 Si veda RIALE, nota a Trib. Reggio Emilia, cit., 29 ss. 75 28 apparentemente lecito e meritevole di tutela, sarà nullo ogni qualvolta nasconda un obiettivo “ripugnante78” per l’ordinamento giuridico italiano, non potendo violare norme di applicazione necessaria o imperative previste dal nostro legislatore (“sham” per il diritto inglese79). Al di là dei rimedi indicati per le ipotesi di più grave violazione del principio di protezione dei creditori in caso di insolvenza, appare evidente come saranno i creditori del settlor a richiedere la reintegrazione del patrimonio oggetto dell’atto dispositivo o di dotazione del trust: vanno dunque considerati gli effetti e le condizioni dell’atto di disposizione del settlor in riferimento ai principi che configurano gli estremi di applicabilità dell’art. 2901 c.c. e 64 e 67 l.f., quali gratuità ed onerosità del trasferimento, tempo di insorgenza del credito verso il settlor (ovverosia prima o dopo l’atto di dotazione), non senza osservare in questa sede come proprio la natura lineare dell’atto segregativo si traduce nella immediata evidenza dell’eventuale finalità elusiva allo stesso sottesa80. Anche nell’ipotesi di trust oggetto di aggressione revocatoria, la finalità perseguita mira alla dichiarazione di inefficacia dell’atto dispositivo, ovverosia, dell’atto di trasferimento al fiduciario e/o dell’atto con il quale i beni sono sottoposti al suo controllo: in altri termini, l’azione revocatoria ha ad oggetto i negozi di trasferimento dei beni al trustee, non l’atto istitutivo del trust81. Appare opportuno muovere dall’esame delle problematiche legate alla revocatoria del trust in continuità con l’analisi operata all’interno degli accordi di salvataggio, per provvedere solo successivamente ad un analisi del trust avulso da ogni dinamica propria delle modalità di composizione negoziale della crisi. Così indicato nella sentenza Trib. Bologna, 1 ottobre 2003, cit. L’ipotesi ricorrente è quella del trust devoluto alla corresponsione di un mantenimento ai beneficiari laddove nella realtà miri all’occultamento ai creditori del patrimonio del disponente: HIGH COURT OF JUSTICE, Gran Bretagna 10 giugno 1994, in Trusts e attività fiduciarie, 2003, 299; ipotesi pure ricorrente è quella in cui il trust non abbia di fatto beneficiari pur a fronte della loro enunciazione generica nell’atto istitutivo, ovvero in cui siano strategicamente previsti meccanismi che consentano sempre e comunque al disponente di mantenere un controllo sui beni devoluti in trust, di fatto privando i beneficiari del diritto d’azione in danno del debitore inadempiente. 80 Come evidenziato nell’analisi compiuta degli strumenti di reazione al trust in frode ai creditori da LUPOI M., La reazione dell’ordinamento di fronte a trust elusivi, in Trusts, 2005, 333. 81 Così TUCCI, Trust concorso dei creditori e azione revocatoria, op. cit., 30, per il quale “l’atto pregiudizievole, impugnabile in sede revocatoria, è l’atto con cui il disponente istituisce il trust e mai un eventuale atto del fiduciario (trustee) poiché, essendo i beni entrati nel patrimonio di quest’ultimo già segregati, non si potrà mai porre per lui un problema di conservazione della garanzia patrimoniale”. 78 79 29 La riforma della legge fallimentare ha profondamente innovato la revocatoria fallimentare82, introducendo una serie di esenzioni dalla revoca all’art. 67, comma 3 lett. d) ed e), l.f. estremamente significative. Al di là delle differenze in ordine alle condizioni di operatività dell’esonero, le norme provvedono all’individuazione degli atti sottratti a revocatoria in modo sostanzialmente simile: non sono aggredibili mediante azione revocatoria gli accordi di salvataggio e gli atti compiuti in esecuzione degli stessi, quali gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore (art. 67, comma 3, lett. d) l.f.), e gli atti, i pagamenti, e le garanzie concesse in esecuzione…dell’accordo omologato ai sensi dell’art. 182 bis (art. 67, comma 3, lett. e) l.f.). L’interpretazione della norma ha dato luogo a non pochi problemi e costituirà oggetto di un sindacato giurisdizionale sicuramente non facile: le espressioni utilizzate dal legislatore consentono di ritenere esonerati dall’aggressione revocatoria solo gli atti (compresi i pagamenti e le garanzie) previsti nel piano di risanamento o nell’accordo omologato, che ne siano puntuale esecuzione, con estraneità di tutti gli altri atti che sebbene genericamente riconducibili all’operazione di salvataggio, rientrino genericamente nelle attività interessate dalla normale continuazione dell’impresa83. Orbene, appare evidente come gli accordi di salvataggio (trasfusi in piani di risanamento attestati o in accordi di ristrutturazione) assicurano agli atti esecutivi, ivi compreso il trust, l’esonero da azioni revocatorie in quanto la ragionevolezza attestata ai sensi dell’art. 2501 bis, comma 4, c.c., ovvero il vaglio operato dal Tribunale in sede di omologazione assegnano stabilità agli atti realizzati all’interno del loro perimetro programmatico. Al di fuori delle ipotesi indicate, nel caso di trust realizzati al di fuori di accordi di salvataggio, l’analisi della revocabilità del trust nel successivo fallimento deve necessariamente muovere dagli esiti ultimi della giurisprudenza in relazione alle più consuete forme di segregazione patrimoniale (quali il fondo patrimoniale), attesa la recente diffusione operativa del trust. Rinviando ad altra sede ogni disamina della NIGRO, op. cit., 373, RAGO, op. cit. D’AMBROSIO, op. cit., 991, per il quale: ‹‹La formula impiegata dal legislatore legittima l’esenzione non di tutti gli atti cronologicamente successivi alla redazione del piano ma solo di quelli che ne siano la traduzione, più o meno fedele, dei suoi passaggi disegnati a monte››. 82 83 30 problematica riguardo alla natura del trust, va in questa sede osservato come - al di là di trust costituiti nel solo intento di sottrarre beni alla aggressione concorsuale, dove è evidente la gratuita illiceità dell’atto segregativo - sia miope ogni considerazione atomistica del trust che ne scinda i legami con i rapporti esistenti tra le parti: il rilievo di metodo operato dalla dottrina84, secondo cui per “l’individuazione della natura onerosa o gratuita degli atti di segregazione patrimoniale deve aversi riguardo ai rapporti sottostanti tra disponente e beneficiari del trust”, assume valore cogente ed ultimativo proprio in ragione dell’ottica sottesa agli accordi di salvataggio. Ai fini della qualificazione delle operazioni in trust indicate, appare quindi necessario muovere dalle finalità dallo stesso perseguite, operando la distinzione tra trust con funzioni solutorie e trust con funzioni di garanzia, pur nella consapevolezza che la contiguità spesso registrata negli atti istitutivi rischia di rendere accademica e fuorviante la loro esatta qualificazione. La revocabilità pertanto dipende dalla qualificazione concretamente assegnata alla fattispecie concreta, potendo incorrere nella sanzione di inefficacia: a) il trust che realizzi nell’anno anteriore una sproporzione rilevante a norma dell’art. 67, comma 1, n. 1) l.f. ovvero persegua una finalità solutoria o generali funzioni di garanzia, a norma dell’art. 67, comma 1, nn. 2 e 3 l.f. salvo che i creditori beneficiari non provino la propria inscientia decotionis; b) il trust che realizzi nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento un atto a titolo oneroso o comunque latu sensu costitutivo di un diritto di prelazione per debiti anche di terzi contestualmente creati, laddove il curatore provi la scientia decotionis dei creditori beneficiari dello stato di insolvenza. dott. Pasquale Liccardo Magistrato in Bologna 84 TUCCI, Trust, concorso dei creditori e azione revocatoria, op. cit. 31