Sentenza n. 9771/2015 pubbl. il 01/09/2015 RG n. 58305/2013 N. R.G. 58305/2013 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Marianna Galioto Presidente estensore Alessandra Dal Moro Giudice Guido Vannicelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 58305/2013 promossa da: ALBERTO MOLERI, ANTONINO MOLITANO, LUIGI SIRONI, ERMENEGILDO MASCARETTI, GIANFRANCO BRUSCHI, elettivamente domiciliati in VIA VINCENZO MONTI, 6 20123 MILANO, rappresentati e difesi dall’avv. CAMPANA NICOLA, ATTORI CONTRO SANT’AMBROEUS SOCIETA’ COOPERATIVA, elettivamente domiciliato in VIA SAVONA, 94 20144 MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. TINELLI SAMANTHA, CONVENUTA CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le conclusioni all’udienza del 24 marzo 2015 che si riportano di seguito: pagina http://bit.ly/1NrpCLq 1 di 6 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 9771/2015 pubbl. il 01/09/2015 RG n. 58305/2013 CONCLUSIONI NELL’INTERESSE DEGLI ATTORI Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, in via principale: - accertata la nullità/annullabilità delle delibere del 10, 20 e 29 gennaio 2013, conflitto di interessi della maggioranza assembleare, annullare la deliberazione assembleare, del 3 maggio 2013; - condannare la società Cooperativa Sant’ Ambroeus alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con sentenza provvisoriamente esecutiva; in via istruttoria: con ogni più ampia riserva di produrre ulteriore documentazione e di articolare capitoli di prova per interpello e per testimoni sui fatti e sulle circostanze narrate, nei modi e nei termini di cui all'art.183 c.p.c. 6 c.c. CONCLUSIONI NELL’INTERESSE DELLA CONVENUTA La deducente Cooperativa Sant’Ambroeus, come sopra rappresentata e difesa, CHIEDE che il Tribunale di Milano, nella persona del Giudice designato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, Voglia: - accertare la regolarità delle delibere del 10, 20, e 29 gennaio 2013 e per l’effetto rigettare tutte le domande formulate dagli attori, dichiarando valida ed efficace la delibera dell’assemblea dei soci in data 3 maggio 2013; - con vittoria di spese di giudizio. RAGIONI IN FATTO E DIRITTO Gli attori, nella loro qualità di soci della Cooperativa Sant’Ambroeus, hanno impugnato, con citazione ritualmente notificata, le delibere 10, 20 e 29 gennaio 2013 dell’amministratore unico, e la delibera dell’assemblea dei soci in data 3 maggio 2013 per abuso di potere e conflitto d’interessi. Le delibere dell’amministratore Walter Grilli impugnate in questa sede riguardano l’ammissione alla cooperativa di nuovi soci. Esse sarebbero contrarie alle pagina http://bit.ly/1NrpCLq 2 di 6 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 dell’allora Amministratore unico sig. Grilli Walter, nonché l’abuso di potere ed il Sentenza n. 9771/2015 pubbl. il 01/09/2015 RG n. 58305/2013 disposizioni dello statuto sociale1 perché i nuovi soci sarebbero legati all’amministratore da amicizia o parentela, e risulterebbero, inoltre, privi dei requisiti professionali per l’espletamento delle attività che formano l’oggetto sociale della cooperativa. La delibera dell’assemblea dei soci del 3 maggio 2013 sarebbe poi invalida poiché adottata in conflitto di interessi e con abuso di potere. In tesi, l’ammissione alla cooperativa di detti soci troverebbe fondamento nella volontà dell’amministratore unico di precostituirsi una maggioranza a lui favorevole. A sostegno di tale tesi, gli attori hanno lamentato che i nuovi soci compiacenti avrebbero ottenuto compensi senza apparente titolo giustificativo o per prestazioni mai eseguite. La convenuta si è ritualmente costituita in giudizio formulando innanzi tutto eccezione di carenza di legittimazione ad agire di alcuni degli attori, e ha domandato nel merito il rigetto della domanda. Il Tribunale ritiene che l’impugnazione non possa essere accolta. Appare anzitutto superfluo esaminare l’eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori sigg. Antonino Militano, Gianfranco Bruschi e Ermenegildo Mascaretti, posto che non risulta contestato in fatto che almeno gli altri impugnanti Alberto Moleri e Luigi Sironi siano attualmente soci della cooperativa e abbiano espresso voto contrario alla delibera assembleare. Quanto alle delibere dell’amministratore unico Walter Grilli, occorre premettere che l’art. 5, titolo III, dello statuto permette l’ammissione di nuovi soci limitatamente a quei soggetti aventi, ovvero “in grado di acquisire la professionalità necessaria all’esercizio di mestieri attinenti alla natura dell’attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo”. Non è contestato che l’attività della Cooperativa attenga a promozione e vendita di prodotti commerciali, di lavori di pulizia in generale, di attività di segreteria, di call 1 art. 5 titolo III. pagina http://bit.ly/1NrpCLq 3 di 6 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 assunta con il voto determinante dei nuovi soci legati all’amministratore, e dunque Sentenza n. 9771/2015 pubbl. il 01/09/2015 RG n. 58305/2013 center, di custodia e tanto meno di servizi di biglietteria in mostre, convegni o impianti sportivi. Ebbene, reputa il Tribunale che le attività svolte dalla cooperativa siano di contenuto affatto semplice, e che pertanto esse siano alla portata di un’ampia platea di aspiranti. Né d’altra parte gli attori hanno idoneamente specificamente spiegato le ammessi come nuovi soci con le delibere impugnate. Non si può infatti far evidentemente derivare tale incapacità dal mero fatto che i nuovi soci svolgano o abbiano svolto attività differenti, e ciò: - in mancanza di ogni allegazione circa l’incapacità di tali soggetti ad imparare un nuovo lavoro, dato il semplice contenuto delle mansioni previste - e stante la possibilità che l’una e l’altra attività possano essere espletate in situazione di cd ‘doppio lavoro’. Neppure ricorre alcuna norma statutaria che vieti l’ammissione alla cooperativa di parenti o amici dell’amministratore. Con riferimento, poi, alla delibera dell’assemblea dei soci, occorre premettere, in diritto, che le fattispecie abusive, come ricostruite dalla costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, sono connotate dal fatto che il voto del socio abusante, in violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, è finalizzato a danneggiare altri soci in assenza di ragioni giustificatrici ispirate all’interesse sociale. Costituiscono sintomi di abuso, tra l'altro, la mancanza di motivazione, l'esclusivo vantaggio proprio o di terzi perseguito dal socio di maggioranza, e la mancanza di vantaggio o il danno all'interesse sociale. L’elemento distintivo dell’abuso è ravvisato dunque nel danno provocato al socio di minoranza, accompagnato dalla mancanza di una sua giustificazione sul piano dell’interesse societario. Si è infatti rettamente statuito che “Il vizio di una deliberazione assembleare (nella specie, di una SPA) costituito dal cosiddetto eccesso di potere si verifica tutte le volte in cui la delibera stessa sia stata adottata ad esclusivo beneficio dei soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, essendo in tal caso applicabile l'art. 1375 cod. civ., in forza del quale il contratto deve essere eseguito in buona fede, atteso che le determinazioni dei soci durante lo svolgimento del rapporto associativo debbono pagina http://bit.ly/1NrpCLq 4 di 6 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 circostanze da cui far derivare l’inettitudine a espletare dette mansioni dei soggetti Sentenza n. 9771/2015 pubbl. il 01/09/2015 RG n. 58305/2013 essere considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti di esecuzione, dacché preordinati alla migliore attuazione del contratto sociale” 2. Ebbene, non è possibile affermare, ad avviso del Collegio, che la delibera che ha designato il consiglio di amministrazione in sostituzione dell’amministratore unico sia viziata da abuso di potere. risponde indubbiamente all’interesse sociale, poiché l’esistenza di un organo gestorio è, di per sé, indispensabile per la vita della società. Le doglianze degli attori, si badi bene, attengono in verità non tanto al carattere pregiudizievole della nomina del Cda in sé e per sé considerata, ma piuttosto agli atti gestori compiuti dal consiglio di amministrazione nominato con la delibera impugnata, valutazione, quest’ultima, che esula tuttavia dal sindacato richiesto in questa sede, in cui si deve meramente delibare la validità della delibera alla luce del principio di corretto esercizio del diritto di voto da parte delle maggioranze, in conformità all’interesse sociale. La rispondenza della delibera di nomina del Cda ad un essenziale interesse sociale porta ad escludere che la nomina medesima possa avere avuto l’unico scopo di danneggiare i soci di minoranza. Alla luce dei rilievi che precedono, che superano e assorbono ogni altra questione posta dalle parti, la domanda va dunque respinta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo all’attività svolta e tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: 1. respinge la domanda degli attori; 2. condanna altresì gli attori a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 6.000,00 per compenso d’avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. 2 Cass. n. 9353 del 2003; enfasi aggiunta. pagina http://bit.ly/1NrpCLq 5 di 6 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 Al riguardo è sufficiente considerare che la nomina del Consiglio di amministrazione Sentenza n. 9771/2015 pubbl. il 01/09/2015 RG n. 58305/2013 Milano, 25 giugno 2015. pagina http://bit.ly/1NrpCLq 6 di 6 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 Il Presidente estensore - Marianna Galioto -