Sentenza n. 9771/2015 pubbl. il 01/09/2015
RG n. 58305/2013
N. R.G. 58305/2013
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto
Presidente estensore
Alessandra Dal Moro
Giudice
Guido Vannicelli
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 58305/2013 promossa da:
ALBERTO MOLERI, ANTONINO MOLITANO, LUIGI SIRONI, ERMENEGILDO
MASCARETTI,
GIANFRANCO
BRUSCHI,
elettivamente
domiciliati
in
VIA
VINCENZO MONTI, 6 20123 MILANO, rappresentati e difesi dall’avv. CAMPANA
NICOLA,
ATTORI
CONTRO
SANT’AMBROEUS SOCIETA’ COOPERATIVA, elettivamente domiciliato in VIA
SAVONA, 94 20144 MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. TINELLI SAMANTHA,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni all’udienza del 24 marzo 2015 che si
riportano di seguito:
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REPUBBLICA ITALIANA
Sentenza n. 9771/2015 pubbl. il 01/09/2015
RG n. 58305/2013
CONCLUSIONI NELL’INTERESSE DEGLI ATTORI
Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
respinta, previe le più opportune declaratorie,
in via principale:
- accertata la nullità/annullabilità delle delibere del 10, 20 e 29 gennaio 2013,
conflitto di interessi della maggioranza assembleare, annullare la deliberazione
assembleare, del 3 maggio 2013;
- condannare la società Cooperativa Sant’ Ambroeus alle spese, diritti ed onorari del
presente giudizio, con sentenza provvisoriamente esecutiva;
in via istruttoria: con ogni più ampia riserva di produrre ulteriore documentazione
e di articolare capitoli di prova per interpello e per testimoni sui fatti e sulle
circostanze narrate, nei modi e nei termini di cui all'art.183 c.p.c. 6 c.c.
CONCLUSIONI NELL’INTERESSE DELLA CONVENUTA
La deducente Cooperativa Sant’Ambroeus, come sopra rappresentata e difesa,
CHIEDE
che il Tribunale di Milano, nella persona del Giudice designato, ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, Voglia:
- accertare la regolarità delle delibere del 10, 20, e 29 gennaio 2013 e per l’effetto
rigettare tutte le domande formulate dagli attori, dichiarando valida ed efficace la
delibera dell’assemblea dei soci in data 3 maggio 2013;
- con vittoria di spese di giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Gli attori, nella loro qualità di soci della Cooperativa Sant’Ambroeus, hanno
impugnato, con citazione ritualmente notificata, le delibere 10, 20 e 29 gennaio
2013 dell’amministratore unico, e la delibera dell’assemblea dei soci in data 3
maggio 2013 per abuso di potere e conflitto d’interessi.
Le delibere dell’amministratore Walter Grilli impugnate in questa sede riguardano
l’ammissione alla cooperativa di nuovi soci. Esse sarebbero contrarie alle
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dell’allora Amministratore unico sig. Grilli Walter, nonché l’abuso di potere ed il
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disposizioni
dello
statuto
sociale1
perché
i
nuovi
soci
sarebbero
legati
all’amministratore da amicizia o parentela, e risulterebbero, inoltre, privi dei
requisiti professionali per l’espletamento delle attività che formano l’oggetto sociale
della cooperativa.
La delibera dell’assemblea dei soci del 3 maggio 2013 sarebbe poi invalida poiché
adottata in conflitto di interessi e con abuso di potere. In tesi, l’ammissione alla
cooperativa di detti soci troverebbe fondamento nella volontà dell’amministratore
unico di precostituirsi una maggioranza a lui favorevole.
A sostegno di tale tesi, gli attori hanno lamentato che i nuovi soci compiacenti
avrebbero ottenuto compensi senza apparente titolo giustificativo o per prestazioni
mai eseguite.
La convenuta si è ritualmente costituita in giudizio formulando innanzi tutto
eccezione di carenza di legittimazione ad agire di alcuni degli attori, e ha domandato
nel merito il rigetto della domanda.
Il Tribunale ritiene che l’impugnazione non possa essere accolta.
Appare anzitutto superfluo esaminare l’eccezione di carenza di legittimazione attiva
degli attori sigg. Antonino Militano, Gianfranco Bruschi e Ermenegildo Mascaretti,
posto che non risulta contestato in fatto che almeno gli altri impugnanti Alberto
Moleri e Luigi Sironi siano attualmente soci della cooperativa e abbiano espresso
voto contrario alla delibera assembleare.
Quanto alle delibere dell’amministratore unico Walter Grilli, occorre premettere che
l’art. 5, titolo III, dello statuto permette l’ammissione di nuovi soci limitatamente a
quei soggetti aventi, ovvero “in grado di acquisire la professionalità necessaria
all’esercizio di mestieri attinenti alla natura dell’attività della Cooperativa e che, per la
loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano
partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo
esercizio ed al suo sviluppo”.
Non è contestato che l’attività della Cooperativa attenga a promozione e vendita di
prodotti commerciali, di lavori di pulizia in generale, di attività di segreteria, di call
1
art. 5 titolo III.
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assunta con il voto determinante dei nuovi soci legati all’amministratore, e dunque
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center, di custodia e tanto meno di servizi di biglietteria in mostre, convegni o
impianti sportivi.
Ebbene, reputa il Tribunale che le attività svolte dalla cooperativa siano di contenuto
affatto semplice, e che pertanto esse siano alla portata di un’ampia platea di
aspiranti. Né d’altra parte gli attori hanno idoneamente specificamente spiegato le
ammessi come nuovi soci con le delibere impugnate. Non si può infatti far
evidentemente derivare tale incapacità dal mero fatto che i nuovi soci svolgano o
abbiano svolto attività differenti, e ciò:
- in mancanza di ogni allegazione circa l’incapacità di tali soggetti ad imparare un
nuovo lavoro, dato il semplice contenuto delle mansioni previste
- e stante la possibilità che l’una e l’altra attività possano essere espletate in
situazione di cd ‘doppio lavoro’.
Neppure ricorre alcuna norma statutaria che vieti l’ammissione alla cooperativa di
parenti o amici dell’amministratore.
Con riferimento, poi, alla delibera dell’assemblea dei soci, occorre premettere, in
diritto, che le fattispecie abusive, come ricostruite dalla costante e condivisibile
giurisprudenza di legittimità, sono connotate dal fatto che il voto del socio abusante,
in violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, è
finalizzato a danneggiare altri soci in assenza di ragioni giustificatrici ispirate
all’interesse sociale. Costituiscono sintomi di abuso, tra l'altro, la mancanza di
motivazione, l'esclusivo vantaggio proprio o di terzi perseguito dal socio di
maggioranza, e la mancanza di vantaggio o il danno all'interesse sociale.
L’elemento distintivo dell’abuso è ravvisato dunque nel danno provocato al socio di
minoranza, accompagnato dalla mancanza di una sua giustificazione sul piano
dell’interesse societario.
Si è infatti rettamente statuito che “Il vizio di una deliberazione assembleare (nella
specie, di una SPA) costituito dal cosiddetto eccesso di potere si verifica tutte le volte in
cui la delibera stessa sia stata adottata ad esclusivo beneficio dei soci di maggioranza
in danno di quelli di minoranza, essendo in tal caso applicabile l'art. 1375 cod. civ., in
forza del quale il contratto deve essere eseguito in buona fede, atteso che le
determinazioni dei soci durante lo svolgimento del rapporto associativo debbono
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circostanze da cui far derivare l’inettitudine a espletare dette mansioni dei soggetti
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essere considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti di esecuzione, dacché
preordinati alla migliore attuazione del contratto sociale” 2.
Ebbene, non è possibile affermare, ad avviso del Collegio, che la delibera che ha
designato il consiglio di amministrazione in sostituzione dell’amministratore unico
sia viziata da abuso di potere.
risponde indubbiamente all’interesse sociale, poiché l’esistenza di un organo gestorio
è, di per sé, indispensabile per la vita della società.
Le doglianze degli attori, si badi bene, attengono in verità non tanto al carattere
pregiudizievole della nomina del Cda in sé e per sé considerata, ma piuttosto agli atti
gestori compiuti dal consiglio di amministrazione nominato con la delibera
impugnata, valutazione, quest’ultima, che esula tuttavia dal sindacato richiesto in
questa sede, in cui si deve meramente delibare la validità della delibera alla luce del
principio di corretto esercizio del diritto di voto da parte delle maggioranze, in
conformità all’interesse sociale.
La rispondenza della delibera di nomina del Cda ad un essenziale interesse sociale
porta ad escludere che la nomina medesima possa avere avuto l’unico scopo di
danneggiare i soci di minoranza.
Alla luce dei rilievi che precedono, che superano e assorbono ogni altra questione
posta dalle parti, la domanda va dunque respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo
all’attività svolta e tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa
o assorbita, così decide:
1. respinge la domanda degli attori;
2. condanna altresì gli attori a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si
liquidano in € 6.000,00 per compenso d’avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per
spese generali.
2
Cass. n. 9353 del 2003; enfasi aggiunta.
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Al riguardo è sufficiente considerare che la nomina del Consiglio di amministrazione
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Milano, 25 giugno 2015.
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Il Presidente estensore
- Marianna Galioto -
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