1 Borghi più belli d'Italie) COMUNE DI CASTELMOLA Provincia di Messina E-mail: [email protected] P.I. 00435020839 C.F. 87000290830 Tei. 0942-28195/85 Fax 0942-28238 NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIO DEL COMUNE DI CASTELMOLA (ME) PER IL TRIENNIO 2015-2018. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che con atto de! Consiglio Comunale n. 21 del 28.06.2012, è stato eletto il Revisore Unico di questo Comune, per il triennio 2012- 2015 e che detto incarico è scaduto il 04.07.2015; Considerato che per l'incarico di Revisore dei Conti è necessario affidare tale prestazione a un professionista abilitato, in possesso dei requisiti di legge e dotare in tal modo l'Ente dell'indispensabile organo di revisione economico-finanziaria; Considerato, altresì, che il revisore unico ove non nominato alla scadenza, è automaticamente prorogato per non più di quarantacinque giorni, (fino al 18.08.2015) ,in applicazione del disposto di cui all'alt 3 del DI, 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito con modificazioni, dall'ari. 1, comma I, della legge 15 luglio 1994, r. 444, recepita nella Regione Sicilia con l'ari. 1, della L.R. 28 marzo 1995, n.22; Visto l'articolo 1, comma 732, della :egge 27.12.2006 n. 296 e successive modifiche all'art. 234 del Tuel ; Richiamata la sentenza n. 402 del 21.02.2013 con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha confermato che la disposizione contenuta nell'ari. 234, comma 3, del D.Lgs. ha previsto, che la funzione di revisione sia esercita da un organo monocratico nei comuni fino a 15.000 abitanti si applica direttamente in Sicilia; Visto l'ari. 156 de! D.lgs 267/2000 " classi demografiche e popolazioni residenti " Considerato che la popolazione del Comune di Castelmola alla data del 31.12.2014 risulta essere di 1.099 abitanti; Visto il DI. n.138/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, con il quale il legislatore ha proceduto a disciplinare le modalità di nomina dei revisori negli Enti Locali; Vista la circolare del Ministero dell'Interno FL n° 7/2012 che al punto 4 prevede che le disposizioni legislative del Regolamento non si applicano alle Regioni a Statuto Speciale sino a quando le stesse non avranno legiferato recependo le previsioni della normativa statale in materia,, fatto salvo il caso in cui gli statuti non prevedano che per quanto disciplinato dalla normativa regionale si applichi quella statale; Vista la deliberazione n. 40 del 10 giugno 2012 della Corte dei Conti-Sezione Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva, la quale ritiene che l'ari. 16, comma 25, del DI n.138/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 (a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.... ), non può ritenersi applicabile immediatamente e direttamente agli enti locali della Regione Siciliana; Analoghe argomentazioni possono invocarsi per la norma statale oggi sottoposta allo scrutinio del Collegio che, pertanto, non può ritenersi applicabile immediatamente e direttamente agli enti locali della Regione Siciliana, fermo restando per il legislatore regionale l'obbligo di provvedere, in tempi ragionevolmente brevi e nei modi e con le specifiche che riterrà più confacenti alla particolare realtà dell'Isola, ad un recepimento della norma in questione che appare palesemente orientata ad un miglioramento delle funzione di controllo interno dell'ente locale, attraverso un potenziamento dei requisiti di professionalità specifica e di terzietà ed indipendenza dell' Organo di Revisione; Preso atto che la Regione Sicilia è a statuto speciale e non ha ancora legiferato in merito all'applicazione delle norme su citate; Visto il D. Lgs, del 28.06.2005 n. 139 in applicazione del quale l'Ordine dei dottori commercialisti e l'Ordine dei Ragionieri e Periti Commerciali sono stati unificati nell' "Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili" presso il quale è istituito l'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; Ritenuto, pertanto, che il Revisore Unico dei Conti deve essere eletto tra gli iscritti albo ordinario o albo o elenco speciale unico tenuto dall'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al Registro dei Revisori Contabili, fermo restando, per l'Ordinamento siciliano, che l'unico requisito obbligatorio per l'assunzione dell'incarico di Revisore è quello previste dall'art.9 comma 1 della L.R. 15.11.1993 che recita " II presidente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti, dei collegi sindacali in enti o società la cui nomina sia di competenza della Regione, degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ed al controllo della Regione, degli enti locali, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 in attuazione della direttiva CEE n. 84/253 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili " ovvero l'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili istituito con D. Lgs. 88/1992); Ritenuto opportuno, al fine di garantire la massima inumazione e trasparenza all'azione amministrativa, addivenire alla pubblicazione di un avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte dei liberi professionisti che, evendo le caratteristiche necessarie, siano interessati alla nomina suddetta; Visti: - Il D.M 25.09.1997, n. 475 " Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali" - Il D.M 20.05.2005 n. 139 " Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali" Visto l'art. 6 comma 3 del DI. n.78/2010 convcrtito con la legge 122 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; Visto il D. Lgs. n. 33/2013 " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto il D.Lgs. 18.08.200C n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; RENDE NOTO CHE II Comune di Castelmola (ME) deve precedere alla nomina del Revisore Unico per il triennio 2015 / 2018; II Revisore Unico come previsto dall'art 234 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, verrà scelto tra i soggetti di cui al comma 2 dell'ari 234 del D.Lgs. n.267/2000 ( per i soggetti di cui alle lettere b) e e) dell'ari 234 comma 2 del D.Lgs. n.267/2000 a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. N.139 del 28.06.2005, in applicazione del quale l'Ordine dei Dottori Commercialisti e l'Ordine dei Ragionieri e Periti Commerciali sono stati unificati nell' "Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili", il candidato alla carica di Revisore Unico dovrà essere iscritto alla sezione A dell'albo albo ordinario o albo o elenco speciale tenuto dall'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili), fermo restando, per l'Ordinamento Siciliano, e quindi immediatamente applicabile in quanto Regione a Statuto Speciale il rispetto ed il possesso dell'unico requisito obbligatorio di cui all'ari 9 della LR. n.15/1993 secondo cui ciascun membro debba essere comunque iscritto nel registro dei revisori contabili istituito con il decreto legislativo 27.01.1992 n. 88, in attuazione della Direttiva CEE n.84/253 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili; la durata dell'incarico, le cause di cessazione, d'incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all'affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità del Revisore sono stabiliti dagli artt. 234-241 del D.Lgs.n. 267/00; Che il compenso base annuo spettante a! Revisore Unico sarà stabilito dal Consiglio Comunale con la Delibera di nomina in base alle disposizioni il D.M. 31/10/2031 " Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degl' organi di revisione economico - finanziaria degli Enti Locali " e al D.M. 20.05.2005 pubblicato sulla G.U. n 128 c!el 04.06.2005 "aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli Enti locali ed all'ari. 241 del D. Lgs. n. 267/00." con applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) e b) del suddetto decreto se dovute tabella A e C; Che al Revisore dei Conti, avente la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede l'Ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'accesso al Comune secondo quanto verrà stabilito nel procedimento di nomina, tjttavia l'Amministrazione potrà decidere ai fini della razionalizzazione della spesa d: non prevedere alcun rimborso spese. Che i! Revisore non deve trovarsi nelle condizioni di incapacità di cui all'art. 2382 del codice civile né nelle situazioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all'art. 236 dell'ordinamento finanziario secondo cui valgono per i Revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art.2399 del codice civile, intendendosi per Amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'Ente locale; L'incarico di revisione econo^ico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperte tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, da! segretario e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle comunità montane e delle unioni di comuni, relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza; I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente 'ocale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesse; Per i limiti all'affidamento dì incarichi e per il divieto d; cumulo si applica la normativa statale e regionale vigente in materia; LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, con i corretti dati anagrafici ed il codice fiscale, deve contenere dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui al presente avviso; elenco degli Enti Locali presso i quali, eventualmente, è svolta o è stata svolta la funzione di Revisore dei Conti ed autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30/6/2003, n.196) limitatamente al procedimento in questione e deve essere corredata dalla seguente documentazione: A. Certificazione di iscrizione all'elenco unico del dottori commercialisti ed esperti contabili e/o al registro dei revisori contabili sopra menzionato o dichiarazione sostitutiva resa al sensi del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti il numero di iscrizione e l'anno; B. Curricuium vitae dettagliato; C. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. ,1. 445/2000 con la quale il soggetto concorrente dichiara: 1. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di cui all'ari 2382 del codice civile; 2. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all'ari. 236, comma 1, D.Lgs. n.267/00, secondo cui valgono per i Revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale". 3. di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'ari. 236, commi 2 e 3, D.Lgs. n.267/2000, secondo cui: "2. L'incarico di revisione econornico-finanziaria non pub essera esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi ne/la circoscrizione territoriale di competenza". "3. i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso". 4. di non trovarsi in conflitto di interesse con ''incarico da assumere. 5. di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti; 6. di impegnarsi, senza riserva alcuna, ne! caso di conferimento dell'incarico, ad espletarlo secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro, previste dagli art. 235, 239 e 240 del D.Lgs.n,267/00; 7. Il rispetto dei limiti di cui all'art.238, comma 1, D.Lgs. n.267/2000 secondo cui ciascun revisore non può, assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune cor popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate al comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane al comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; 8. Di accettare ì'ìncaricc in caso di ncrrina; D. Copia documento d'identità personale; MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: Gli interessati a ricoprire l'incarico dì componente di Revisore Unico del Comune di Castelmola per il periodo sopra indicato, possono fare pervenire, a mano o per posta, entro le ore 12.00 del 06 Agosto 2015 all'Ufficio Protocollo la domanda di cui sopra corredata dalla superiore documentazione indirizzata al Comune di Castelmola (ME) alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio Comunale e del Sindaco. Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non verranno sottoposte al Consiglio Comunale, in ogni caso, le richieste pervenute oltre tale termine e rimane a carico dei soli interessati l'onere del rispetto della scadenza. Non saranno considerate valide, ai fini della sottoposizione della candidatura al Consiglio Comunale, eventuali domande già pervenute all'Ente in data precedente alia pubblicazione del presente avviso. Si fa presente il Consiglio comunale di Castelmola (ME), ove lo riterrà opportuno,potrà individuare il professionista da nominare quale Revisore dei Conti anche al di fuo'i delle domande pervenute che hanno il solo ed esclusivo scopo di sottoporre al Consiglio comunale una lista di possibili candidati. AVVERTENZE: Ai sensi del D.Lgs, 30 giugno 2003, ii. 196, si precisa che il trattamento del dati personali, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti del concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di qui trattasi. L'ufficio incaricate del procedimento ai sensi della legge 241 del 1990 e ss.mm.ii è il Settore Finanze ed il Responsabile del Servizi:: Finanziare. Il presente avviso pubblicato all'albe pretorio on-!ine. II Resptìfisàbitè frét$ervizio Finanziario stino) Al Comune di Castelmola (ME) Via Aloide De Gasperi, 98030 - Castelmola (ME) Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio Comunale Alla cortese attenzione del Sindaco Oggetto: Disponibilità a ricoprire la carica di Revisore Unico del Comune di CASTELMOLA per il triennio 2015/2018. Il sottoscritto Nato a il Residente in Via Codice Fiscale Partita IVA Tei. Fax e-mailPEC Visti gli artt.46 e 47 del D.P.R. n445 del 28/10/2000. DICHIARA La propria disponibilità ad essere nominato Revisore Unico del Comune di CASTELMOLA (ME) per II triennio 2015/2018. A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'ari.76 del DPR. N.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: - di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili1 al n - di essere iscritto all'Ordine del Dottori Commercialisti di al n - di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di cui all'art. 2382 del codice civile. - di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 236, comma 1, D.Lgs. n.267/2000, secondo cui valgono per i Revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile ' possesso dell'unico requisito obbligatorio di cui all'art 9 della L.R. 15 del 1993 secondo cui ciascun membro debba essere comunque iscritto nel registro dei revisori contabili istituito con il decreto legislativo 27.01.1992 n. 88, in attuazione della Difettiva CEE n 84/253 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili; -che non sussistono motivi di incompatibilità ed ineleggibilità come indicati dall'art.236 commi 2 e 3 del D.Lgs. n.267/2000; -che non sussistono conflitti di interesse con l'incarico da assumere; - di aver rispettato i limiti di assunzione di incarichi di cui all'art. 238 D.Lgs. n. 267/2000; - di avere svolto la funzione di Revisore dei Conti (se la risposta è affermativa allegare elenco; - di accettare l'incarico in caso di nomina; - di impegnarsi, nel caso di conferimento e di accettazione dell'incarico, ad espletarlo secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro, previste dagli art. 235, 239 e 240 del D.Lgs. n.267/2000; - di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti; -di acconsentire al trattamento del propri dati personali da parte del Comune di Castelmola (ME) a norma della Legge n.196/2003. Allega alla presente: 1. Curriculum vitae datato e sottoscritto; 2. Fotocopia di documento d'identità in corso di validità. FIRMA