ATTUALITÀ IL PREMIO INCENTIVANTE NON PUÒ SOSTITUIRE LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA CONTRIBUTO DI FICIESSE AD UN ALTRO TEMA DI ATTUALITÀ: CRITERI DI ATTRIBUZIONE, AL PERSONALE DELLA G. DI F., DEL "PREMIO INCENTIVANTE” IL PREMIO DEVE COMPENSARE I DISAGI. NO AGLI INTERVENTI “A PIOGGIA” di Carlo Germi E’ stata viva, in questi ultimi mesi, la discussione sull’attribuzione del premio incentivante per l’anno in corso. Riteniamo opportuno, per migliore comprensione del tema, ricordare come è nato questo istituto che nel corso di questi anni ha creato diverse perplessità nella sua applicazione. Il c.d. premio incentivante nasce dall’articolo 53 del d.p.r. 16 marzo 1999 n. 254 che recepisce gli accordi per definire i contenuti del contratto economico, per gli anni 1998 e 1999, e normativi, per gli anni 1998-2001, per gli operatori delle Forze di Polizia ad ordinamento militare. Ecco i suoi contenuti: DPR 16 marzo 1999, n. 254: 53. efficienza dei servizi istituzionali. 1. per ogni forza di polizia ad ordinamento militare sono finalizzate alraggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali da ogni singola amministrazione, nell'ambito delle rispettive quote di competenza, le risorse derivanti da: 30 ATTUALITÀ a) la relativa quota di pertinenza dello stanziamento dello 0,8 per cento di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 449; b) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti previsti dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; c) specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi; d) gli importi derivanti dalla riduzione, pari all'1% per il 1999, al 2% per il 2000 e al 3% per il 2001, degli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario previsti negli appositi capitoli di bilancio; e) gli importi pro-quota, di cui al comma 2 dell'articolo 49. 2. le risorse indicate al comma 1 so- no utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l'impegno del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dal comandante generale dell'arma dei carabinieri e dal comandante generale del corpo della guardia di finanza; c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagio; d) compensare la presenza qualificata; e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi. 3. con distinti decreti del ministro della difesa e del ministro delle finanze, su proposta dei rispettivi comandanti generali, previa informazione alle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 59, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno e le modalità applicativ concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo. 4. le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata. Alla determinazione dei criteri di cui al presente comma si è provveduto, per l'anno 1999, con d.m. 5 settembre 2000 (gazz. uff. 3 ottobre 2000, n. 231); Per l'anno 2000, con d.m. 17 gennaio 2002; per l'anno 2001, con d.m. 4 ottobre 2002; per l'anno 2002, con d.m. 7 novembre 2003. Appare di tutta evidenza quali siano i caratteri dell’emolumento, e come risulti vietata specificamente (comma 4) la sua distribuzione “a pioggia” e come al contrario esso debba remunerare disagi, responsabilità e particolari situazioni di servizio. Vediamo se, nel tempo, i vari decreti 32 ministeriali hanno osservato i dettami della legge. Il D. M. per il 2000 ha evidenziato: 2. 1. i militari che, nel 1999, hanno maturato almeno centottantaquattro giorni - escludendo dal computo i giorni di impiego esclusivo come scrivano, autiere con atpi, addetto mensa, cucina, corriere, vigilanza caserma ed altri incarichi non aventi particolare proiezione operativa - in forza ai seguenti reparti e/o articolazioni: - centro di polizia comunitaria, ad esclusione dell'ufficio comando, dell'ufficio operazioni, delle sezioni comando dipendenti dal servizio repressione contrabbando, dal nucleo speciale repressione frodi comunitarie e gruppi dipendenti; - centro repressione frodi, ad esclusione dell'ufficio comando, ufficio operazioni, sezioni comando dei servizi dipendenti e degli uffici in questi ultimi inquadrati; - centro tutela concorrenza e mercato, ad esclusione dell'ufficio comando, ufficio operazioni, sezioni comando dei servizi dipendenti; - centro tutela radiodiffusione, editoria e mercato mobiliare, ad esclusione dell'ufficio comando, ufficio operazioni, sezioni comando dei servizi dipendenti; - nucleo centrale e regionali di polizia tributaria, ad esclusione dell'ufficio comando, dell'ufficio operazioni, del reparto comando e delle sezioni comando di ogni gruppo di sezioni, g.i.c.o., g.r.f., g.o.a. dipendenti; - nucleo speciale di polizia valutaria, ad esclusione dell'ufficio comando, dell'ufficio operazioni, del reparto comando e delle sezioni comando di ogni gruppo di sezioni dipendente; - nucleo provinciale di polizia tributaria, ad esclusione della squadra comando e dell'autodrappello; - g.i.c.o., ad esclusione della sezione comando; - compagnia, ad esclusione della squadra comando e dell'autodrappello; ATTUALITÀ - tenenza, ad esclusione della squadra comando; - brigata; - distaccamento; - equipaggi delle unità navali e nuclei sommozzatori; - piloti in stato di pronto intervento aereo ed equipaggi fissi di volo; - sezioni di polizia giudiziaria, purché classificati almeno "nella media" secondo l'ultima valutazione caratteristica notificata relativamente ad un periodo del 1999 - escludendo quelle relative a corsi o situazioni diverse dal normale incarico del militare partecipano alla distribuzione della somma di cui all'art. 4, secondo iseguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo spettante nel 1999: - livello parametro -V 1 - VI 1,2 - VI-bis 1,3 - VII 1,4 - VII-bis 1,5 - VIII 1,6 - IX 1,8 3. 1. tutti i militari che, pur non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2, siano stati in forza ad un reparto e/o articolazione per almeno centottantaquattro giorni e purché classificati al- meno "nella media" secondo l'ultima valutazione caratteristica notificata relativamente ad un periodo del 1999 -escludendo quelle relative a corsi o situazioni diverse dal normale incarico del militare – partecipano alla distribuzione della somma di cui all'art. 4, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo spettante nel 1999: - livello parametro - V 0,8 -V1 - VI-bis 1,1 - VII 1,2 - VII-bis 1,3 - VIII 1,4 - IX 1,6 4. 1. la somma destinata agli incentivi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto è pari a l. 27.500.000.000. 5. 1. i militari titolari di incarichi validi ai fini della concessione della medaglia militare al merito di lungo comando partecipano alla distribuzione della somma di l. 7.000.000.000, sulla base dei seguenti parametri: - incarico parametro - comando di reparti dipendenti da zone operative; - comandante di gruppo, comandante di compagnia, comandante di nucleo provinciale di polizia tributaria, comandante di stazione navale, comandante di sezione aerea, comandante di tenenza, comandante di sezione operativa navale, comandante di brigata, comandante di squadriglia navale, comandante di distaccamento: 1,5 altri incarichi di comando: 12. l'incentivo di cui al comma 1 spetta in proporzione al periodo di comando svolto nel 1999, escluse le situazioni di carattere interinale. 6. 1. alla ripartizione della somma di cui all'art. 4 non partecipano: - gli ufficiali di complemento; - i militari formalmente distaccati presso organismi ed enti vari e/o impegnati nella frequenza di corsi o di 34 altre attività addestrative di formazione, specializzazione, qualificazione ed abilitazione, per periodi di almeno centottantaquattro giorni complessivi nel 1999; - i finanzieri ausiliari; gli ufficiali di grado superiore a tenente colonnello. 2. alla ripartizione della somma di cui all'art. 5 non partecipano: - gli ufficiali di complemento; - gli ufficiali di grado superiore a tenente colonnello. 3. alla ripartizione delle somme di cui agli articoli 4 e 5 partecipano gli ufficiali che alla data del 1° gennaio 1999 abbiano maturato il trattamento economico di cui all'art. 43, commi 22 e 23 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 4. gli ufficiali promossi al grado di colonnello nel corso del 1999 beneficiano degli incentivi in proporzione al periodo trascorso, nel 1999, nel grado di tenente colonnello, con riferimento al quale dovranno verificarsi le condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5. 7. 1. l'indennità di presenza qualificata di cui all'art. 16 del decreto del presidente della repubblica 10 maggio 1996, n. 359, è corrisposta con le modalità vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del presidente della repubblica n. 254 del 1999 ed è cumulabile con le indennità di cui all'art. 42 del decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 395. L’esame del decreto mette in luce come già nel primo decreto non siano stati fatti sforzi per essere aderenti allo spirito della norma. Anche i decreti degli anni successivi non si sono scostati più di tanto dal primo: si è, in definitiva, scelto di remunerare da un lato la presenza, dall’altro l’incarico. Per quest’anno il Cocer, dimostrando coerenza rispetto al percorso innovativo intrapreso sin dal suo insediamento, allorchè gli è stato sottoposto, per l’ approvazione ATTUALITÀ il D. M., non lo ha approvato ed ha chiesto un tavolo tecnico per approfondire le tematiche interessate con la seguente delibera: Delibera n. 01/47/10° Oggetto:fondo unico per l’efficienza dei servizi istituzionali – anno 2006. vista la nota n. 207003/07 datata 22 giugno 2007 pervenuta dal comando generale – ufficio rappresentanza militare, con la quale si chiede di esprimere il parere in merito alla bozza del d.m. concernente l’oggetto; constatato che in assenza di precisi riferimenti che premino la produttività e che le risorse nel tempo sono state per lo più distribuite a pioggia ad esclusione di alcuni benefit riconosciuti solo ad alcune situazioni specifiche; rilevato che nella bozza del d.m. che definisce la ripartizione delle risorse, tali benefit vengono riproposti negli artt. 10, 11 e 12; attese le numerosissime richieste provenienti dal personale e tendenti ad ottenere il riconoscimento di ulteriori specifiche premialità anche per altri incarichi di servizio. se recepite, alimenterebbero una rincorsa ingiustificata all’istituto, tradendo lo spirito della norma; al fine di invertire tale tendenza e recuperare il senso intimo posto a base del premio incentivante mediante l’abolizione, sin da subito, di tutti i benefit sinora riconosciuti; ritenendo che debba essere attivato un tavolo tecnico che definisca chiaramente i criteri che devono essere applicati per procedere alla premialità del personale con particolare riferimento alla produttività collettiva, riferita in modo più specifico all’effettiva presenza nel turno di servizio, delibera di chiedere: - l’abolizione degli articoli 10, 11 e 12 della bozza in oggetto; - spalmare le relative risorse recupe- rate sulle presenze di cui all’art. 7; - chiedere al comandante generale di avviare un tavolo tecnico tra le competenti articolazioni e questo organismo al fine di definire criteri e modalità per procedere alla distribuzione in base ai principi fissati con d.p.r. 16 marzo 1999, n. 254; - condizionare il parere favorevole all’accoglimento delle predette richieste. In data 2 agosto 2007 il comandante generale ha preannunciato l’ istituzione di un tavolo tecnico con il cocer, del quale fa riserva comunicare la data di avvio. Abbiamo ritenuto che l’occasione fosse favorevole per chiedere ai rappresentanti del cocer di cercare di risolvere attraverso lo strumento offerto alcune problematiche pressanti, due fra tutte: - i fondi per legge devono andare a situazioni di disagio istituiamo pertanto due indennità che altre forze di polizia hanno da tempo introdotto: - l’indennità di cambio turno - l’indennità di turni disagiati in relazione ai luoghi (alta montagna, porti, aeroporti). - la prima nasce dalla constatazione quotidiana che non tutti i comandanti rispettano le disposizioni che impongono la programmazione settimanale del servizio, una somma che premi il disagio del cambio turno oltre che consentire la remunerazione di un disagio, costringerebbe i comandanti ad una attenta programmazione. - la seconda porterebbe ad una perequazione con appartenenti ad altre amministrazioni che a parità di disagi percepiscono compensi maggiori in situazioni particolari. Nell’ottobre il Comando Generale ha inviato al Ministro lo schema di Decreto Ministeriale e nelle more dell’approvazione ha richiesto la quantificazione degli oneri trasmettendo ai reparti i criteri di rilevamento. L’ esame rileva un sostanziale mante- 36 nimento dei criteri degli anni precedenti con qualche significativo segnale che speriamo costituisca un primo cambiamento di rotta in applicazione dei criteri previsti dalla norma. Ancora una volta si parla di presenza e di incarico di comando, per almeno 184 giorni nel 2006, per il parametro pieno, un parametro notevolmente ridotto per i militari nelle stesse condizioni ma per un periodo inferiore, un emolumento sostanziale, 3000 euro lordi, per i militari che nel 2006 siano stati trasferiti d’ autorità in Sicilia, Sardegna, Calabria, se ufficiali, Lombardia, Piemonte, Veneto, se appartenenti alle altre categorie. Sono poi, però, varie le restrizioni relative a situazioni soggettive del militare, relativamente alla valutazione caratteristica, alla situazione familiare, se prima assegnazione. Pur con le varie restrizioni che limiteranno notevolmente i beneficiari si tratta comunque di una applicazione coerente dei fondi assegnati che ci auspichiamo costituisca l’inizio di un percorso che tenda a remunerare i tanti “disagi” e le tante situazioni difficili che quotidianamente, i militari della Guardia di Finanza devono affrontare.