ATTUALITÀ
IL PREMIO INCENTIVANTE
NON PUÒ SOSTITUIRE
LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
CONTRIBUTO DI FICIESSE AD UN ALTRO TEMA DI ATTUALITÀ:
CRITERI DI ATTRIBUZIONE, AL PERSONALE DELLA G. DI F., DEL "PREMIO INCENTIVANTE”
IL PREMIO DEVE COMPENSARE I DISAGI. NO AGLI INTERVENTI “A PIOGGIA”
di Carlo Germi
E’ stata viva, in questi ultimi mesi, la
discussione sull’attribuzione del premio incentivante per l’anno in corso.
Riteniamo opportuno, per migliore
comprensione del tema, ricordare come è nato questo istituto che nel corso di questi anni ha creato diverse
perplessità nella sua applicazione.
Il c.d. premio incentivante nasce
dall’articolo 53 del d.p.r. 16 marzo
1999 n. 254 che recepisce gli accordi per definire i contenuti del contratto economico, per gli anni 1998 e
1999, e normativi, per gli anni
1998-2001, per gli operatori delle
Forze di Polizia ad ordinamento militare.
Ecco i suoi contenuti: DPR 16 marzo
1999, n. 254:
53. efficienza dei servizi istituzionali.
1. per ogni forza di polizia ad ordinamento militare sono finalizzate alraggiungimento di qualificati obiettivi
ed a promuovere reali e significativi
miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali da ogni singola amministrazione, nell'ambito delle rispettive quote di competenza, le risorse derivanti da:
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ATTUALITÀ
a) la relativa quota di pertinenza dello stanziamento dello 0,8 per cento
di cui all'articolo 2, comma 10, della
legge 23 dicembre 1998, n. 449;
b) i risparmi di spesa e di gestione
nelle misure e limiti previsti dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
c) specifiche disposizioni normative
che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei
servizi;
d) gli importi derivanti dalla riduzione, pari all'1% per il 1999, al 2% per
il 2000 e al 3% per il 2001, degli
stanziamenti relativi ai compensi per
lavoro straordinario previsti negli appositi capitoli di bilancio;
e) gli importi pro-quota, di cui al
comma 2 dell'articolo 49.
2. le risorse indicate al comma 1 so-
no utilizzate per attribuire compensi
finalizzati a:
a) fronteggiare particolari situazioni
di servizio;
b) incentivare l'impegno del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dal comandante
generale dell'arma dei carabinieri e
dal comandante generale del corpo
della guardia di finanza;
c) compensare l'impiego in compiti
od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o
disagio;
d) compensare la presenza qualificata;
e) compensare l'incentivazione della
produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi.
3. con distinti decreti del ministro della difesa e del ministro delle finanze,
su proposta dei rispettivi comandanti
generali, previa informazione alle
rappresentanze militari centrali, ai
sensi dell'articolo 59, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al
31 dicembre di ciascun anno e le
modalità applicativ concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal
presente articolo.
4. le risorse di cui al comma 1 non
possono comportare una distribuzione
indistinta e generalizzata.
Alla determinazione dei criteri di cui
al presente comma si è provveduto,
per l'anno 1999, con d.m. 5 settembre
2000 (gazz. uff. 3 ottobre 2000, n.
231);
Per l'anno 2000, con d.m. 17 gennaio
2002; per l'anno 2001, con d.m. 4 ottobre 2002; per l'anno 2002, con
d.m. 7 novembre 2003.
Appare di tutta evidenza quali siano i
caratteri dell’emolumento, e come risulti vietata specificamente (comma 4)
la sua distribuzione “a pioggia” e come al contrario esso debba remunerare disagi, responsabilità e particolari
situazioni di servizio.
Vediamo se, nel tempo, i vari decreti
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ministeriali hanno osservato i dettami
della legge.
Il D. M. per il 2000 ha evidenziato:
2. 1. i militari che, nel 1999, hanno
maturato almeno centottantaquattro
giorni - escludendo dal computo i
giorni di impiego esclusivo come scrivano, autiere con atpi, addetto mensa,
cucina, corriere, vigilanza caserma ed
altri incarichi non aventi particolare
proiezione operativa - in forza ai seguenti reparti e/o articolazioni:
- centro di polizia comunitaria, ad
esclusione dell'ufficio comando, dell'ufficio operazioni, delle sezioni comando dipendenti dal servizio repressione contrabbando, dal nucleo speciale repressione frodi comunitarie e
gruppi dipendenti;
- centro repressione frodi, ad esclusione dell'ufficio comando, ufficio operazioni, sezioni comando dei servizi dipendenti e degli uffici in questi ultimi
inquadrati;
- centro tutela concorrenza e mercato,
ad esclusione dell'ufficio comando, ufficio operazioni, sezioni comando dei
servizi dipendenti;
- centro tutela radiodiffusione, editoria
e mercato mobiliare, ad esclusione
dell'ufficio comando, ufficio operazioni, sezioni comando dei servizi dipendenti;
- nucleo centrale e regionali di polizia
tributaria, ad esclusione dell'ufficio comando, dell'ufficio operazioni, del reparto comando e delle sezioni comando di ogni gruppo di sezioni, g.i.c.o.,
g.r.f., g.o.a. dipendenti;
- nucleo speciale di polizia valutaria,
ad esclusione dell'ufficio comando,
dell'ufficio operazioni, del reparto comando e delle sezioni comando di
ogni gruppo di sezioni dipendente;
- nucleo provinciale di polizia tributaria, ad esclusione della squadra comando e dell'autodrappello;
- g.i.c.o., ad esclusione della sezione
comando;
- compagnia, ad esclusione della squadra comando e dell'autodrappello;
ATTUALITÀ
- tenenza, ad esclusione della squadra comando;
- brigata;
- distaccamento;
- equipaggi delle unità navali e nuclei
sommozzatori;
- piloti in stato di pronto intervento
aereo ed equipaggi fissi di volo;
- sezioni di polizia giudiziaria, purché classificati almeno "nella media"
secondo l'ultima valutazione caratteristica notificata relativamente ad un
periodo del 1999 - escludendo quelle
relative a corsi o situazioni diverse
dal normale incarico del militare partecipano alla distribuzione della
somma di cui all'art. 4, secondo iseguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo spettante nel 1999:
- livello parametro
-V 1
- VI 1,2
- VI-bis 1,3
- VII 1,4
- VII-bis 1,5
- VIII 1,6
- IX 1,8
3. 1. tutti i militari che, pur non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2,
siano stati in forza ad un reparto e/o
articolazione per almeno centottantaquattro giorni e purché classificati al-
meno "nella media" secondo l'ultima
valutazione caratteristica notificata
relativamente ad un periodo del
1999 -escludendo quelle relative a
corsi o situazioni diverse dal normale
incarico del militare – partecipano alla distribuzione della somma di cui
all'art. 4, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo
spettante nel 1999:
- livello parametro
- V 0,8
-V1
- VI-bis 1,1
- VII 1,2
- VII-bis 1,3
- VIII 1,4
- IX 1,6
4. 1. la somma destinata agli incentivi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto è pari a l.
27.500.000.000.
5. 1. i militari titolari di incarichi validi ai fini della concessione della medaglia militare al merito di lungo comando partecipano alla distribuzione
della somma di l. 7.000.000.000,
sulla base dei seguenti parametri:
- incarico parametro
- comando di reparti dipendenti da
zone operative;
- comandante di gruppo, comandante di compagnia, comandante di nucleo provinciale di polizia tributaria,
comandante di stazione navale, comandante di sezione aerea, comandante di tenenza, comandante di sezione operativa navale, comandante
di brigata, comandante di squadriglia navale, comandante di distaccamento: 1,5 altri incarichi di comando: 12. l'incentivo di cui al comma 1
spetta in proporzione al periodo di
comando svolto nel 1999, escluse le
situazioni di carattere interinale.
6. 1. alla ripartizione della somma di
cui all'art. 4 non partecipano:
- gli ufficiali di complemento;
- i militari formalmente distaccati
presso organismi ed enti vari e/o impegnati nella frequenza di corsi o di
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altre attività addestrative di formazione, specializzazione, qualificazione
ed abilitazione, per periodi di almeno centottantaquattro giorni complessivi nel 1999;
- i finanzieri ausiliari;
gli ufficiali di grado superiore a tenente colonnello.
2. alla ripartizione della somma di
cui all'art. 5 non partecipano:
- gli ufficiali di complemento;
- gli ufficiali di grado superiore a tenente colonnello.
3. alla ripartizione delle somme di
cui agli articoli 4 e 5 partecipano gli
ufficiali che alla data del 1° gennaio
1999 abbiano maturato il trattamento economico di cui all'art. 43, commi 22 e 23 della legge 1° aprile
1981, n. 121.
4. gli ufficiali promossi al grado di
colonnello nel corso del 1999 beneficiano degli incentivi in proporzione al
periodo trascorso, nel 1999, nel grado di tenente colonnello, con riferimento al quale dovranno verificarsi le
condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5.
7. 1. l'indennità di presenza qualificata di cui all'art. 16 del decreto del
presidente della repubblica 10 maggio 1996, n. 359, è corrisposta con
le modalità vigenti prima dell'entrata
in vigore del decreto del presidente
della repubblica n. 254 del 1999 ed
è cumulabile con le indennità di cui
all'art. 42 del decreto del presidente
della repubblica 31 luglio 1995, n.
395.
L’esame del decreto mette in luce come già nel primo decreto non siano
stati fatti sforzi per essere aderenti allo spirito della norma.
Anche i decreti degli anni successivi
non si sono scostati più di tanto dal
primo: si è, in definitiva, scelto di remunerare da un lato la presenza,
dall’altro l’incarico. Per quest’anno il
Cocer, dimostrando coerenza rispetto
al percorso innovativo intrapreso sin
dal suo insediamento, allorchè gli è
stato sottoposto, per l’ approvazione
ATTUALITÀ
il D. M., non lo ha approvato ed ha
chiesto un tavolo tecnico per approfondire le tematiche interessate
con la seguente delibera:
Delibera n. 01/47/10°
Oggetto:fondo unico per l’efficienza
dei servizi istituzionali – anno 2006.
vista la nota n. 207003/07
datata 22 giugno 2007 pervenuta
dal comando generale – ufficio rappresentanza militare, con la quale si
chiede di esprimere il parere in merito alla bozza del d.m. concernente
l’oggetto;
constatato che in assenza di
precisi riferimenti che premino la produttività e che le risorse nel tempo sono state per lo più distribuite a pioggia ad esclusione di alcuni benefit riconosciuti solo ad alcune situazioni
specifiche;
rilevato che nella bozza del
d.m. che definisce la ripartizione delle risorse, tali benefit vengono riproposti negli artt. 10, 11 e 12;
attese le numerosissime richieste provenienti dal personale e
tendenti ad ottenere il riconoscimento
di ulteriori specifiche premialità anche per altri incarichi di servizio. se
recepite, alimenterebbero una rincorsa ingiustificata all’istituto, tradendo
lo spirito della norma;
al fine di invertire tale tendenza e recuperare il senso intimo
posto a base del premio incentivante
mediante l’abolizione, sin da subito,
di tutti i benefit sinora riconosciuti;
ritenendo che debba essere
attivato un tavolo tecnico che definisca chiaramente i criteri che devono
essere applicati per procedere alla
premialità del personale con particolare riferimento alla produttività collettiva, riferita in modo più specifico
all’effettiva presenza nel turno di servizio,
delibera di chiedere:
- l’abolizione degli articoli 10, 11 e
12 della bozza in oggetto;
- spalmare le relative risorse recupe-
rate sulle presenze di cui all’art. 7;
- chiedere al comandante generale di
avviare un tavolo tecnico tra le competenti articolazioni e questo organismo al fine di definire criteri e modalità per procedere alla distribuzione
in base ai principi fissati con d.p.r.
16 marzo 1999, n. 254;
- condizionare il parere favorevole
all’accoglimento delle predette richieste.
In data 2 agosto 2007 il comandante
generale ha preannunciato l’ istituzione di un tavolo tecnico con il cocer, del quale fa riserva comunicare
la data di avvio.
Abbiamo ritenuto che l’occasione fosse favorevole per chiedere ai rappresentanti del cocer di cercare di risolvere attraverso lo strumento offerto
alcune problematiche pressanti, due
fra tutte:
- i fondi per legge devono andare a
situazioni di disagio istituiamo pertanto due indennità che altre forze di
polizia hanno da tempo introdotto:
- l’indennità di cambio turno
- l’indennità di turni disagiati in relazione ai luoghi (alta montagna, porti, aeroporti).
- la prima nasce dalla constatazione
quotidiana che non tutti i comandanti
rispettano le disposizioni che impongono la programmazione settimanale
del servizio, una somma che premi il
disagio del cambio turno oltre che
consentire la remunerazione di un disagio, costringerebbe i comandanti
ad una attenta programmazione.
- la seconda porterebbe ad una perequazione con appartenenti ad altre
amministrazioni che a parità di disagi percepiscono compensi maggiori
in situazioni particolari.
Nell’ottobre il Comando Generale ha
inviato al Ministro lo schema di Decreto Ministeriale e nelle more dell’approvazione ha richiesto la quantificazione degli oneri trasmettendo ai reparti i criteri di rilevamento.
L’ esame rileva un sostanziale mante-
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nimento dei criteri degli anni precedenti con qualche significativo segnale che speriamo costituisca un primo
cambiamento di rotta in applicazione
dei criteri previsti dalla norma.
Ancora una volta si parla di presenza e di incarico di comando, per almeno 184 giorni nel 2006, per il parametro pieno, un parametro notevolmente ridotto per i militari nelle stesse
condizioni ma per un periodo inferiore, un emolumento sostanziale, 3000
euro lordi, per i militari che nel 2006
siano stati trasferiti d’ autorità in Sicilia, Sardegna, Calabria, se ufficiali,
Lombardia, Piemonte, Veneto, se appartenenti alle altre categorie. Sono
poi, però, varie le restrizioni relative
a situazioni soggettive del militare,
relativamente alla valutazione caratteristica, alla situazione familiare, se
prima assegnazione.
Pur con le varie restrizioni che limiteranno notevolmente i beneficiari si
tratta comunque di una applicazione
coerente dei fondi assegnati che ci
auspichiamo costituisca l’inizio di un
percorso che tenda a remunerare i
tanti “disagi” e le tante situazioni
difficili che quotidianamente, i militari
della Guardia di Finanza devono affrontare.
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il premio incentivante non può sostituire la contrattazione