VI Programma Quadro - Contratti con il Personale
La negoziazione e la gestione dei
contratti nel VI Programma Quadro:
le esperienze degli atenei italiani
a confronto
1 dicembre 2003,
Aula Magna Rettorato
Università degli studi di Roma Tre
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VI Programma Quadro - Contratti con il Personale
Il personale di ricerca
progetti finanziati nel VI P.Q.
La definizione del budget richiesta al coordinatore
è strettamente collegata alla pianificazione delle
attività descritte nell’allegato I:
- contenuti (descrizione delle attività – Gantt)
- tempistica (mesi/WP-Pert)
- associazione fra WP e deliverables
- mesi/uomo necessari per ottenerli
- risorse di budget indispensabili
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3 elementi da considerare nell’individuazione dei
costi di progetto
il costo deve essere a) reale
b) economico
c) necessario
• reale = non stimato, sostenuto per realizzare il
progetto, contabilizzato dal contraente, facilmente
identificabile e verificabile da parte del certificatore
esterno;
• economico = minimizza il costo in rapporto alle risorse
necessarie a realizzare l’attività; coniuga la qualità con
l’ottenimento del risultato (efficienza) e il rapporto fra
risultato da raggiungere e costo (efficacia)
• necessario = è indispensabile per realizzare il progetto
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Il personale di ricerca
6 tipologie di rapporto da formalizzare:
• contratto di lavoro subordinato a t.d.:
collaboratori di ricerca
• contratto di lavoro subordinato a t.d.:
supporto strumentale alla ricerca
• contratti di collaborazione coordinata e
continuativa
• contratti di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c.
• assegni di ricerca
• borse di studio: dottorato di ricerca; borse di
ricerca
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Contratto di lavoro subordinato t.d.
collaboratori di ricerca
• necessario idoneo regolamento di Ateneo
• D. Lgs. 368/2001 (accordo quadro sul lavoro a t.d.) – art.4
possibilità di proroga qualora il primo contratto attivato sia di durata
inferiore a tre anni e la motivazione del rinnovo sia oggettiva e
l’attività da svolgere la medesima
• alcuni Atenei compreso Padova, non ammettono per questi contratti
una durata superiore ai 3 anni
• il C.C.N.L. attualmente in vigore rispetto al limite numerico citato
all’art.19.7, esclude i contratti a t.d. attivati per lo svolgimento di
progetti di di ricerca
• D.L. n.105/2003 ha ammesso per gli enti di ricerca, le università e
altre istituzioni la possibilità di attivare i contratti t.d. per attività di
ricerca a valere di fondi comunitari ed internazionali (limite
precedente posto dall’art.34 della finanziaria 2002)
•
D.L. N.126 – 29.09.03 – Art.11 c.11 (Legge finanziaria per il 2004)
ribadisce la possibilità per i centri di ricerca, nonché per le Università
di attivare contratti di lavoro. a progetto a t.d. i cui oneri non siano a
carico dei F.F.O. delle Università
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Contratto di lavoro subordinato t.d.
Collaboratori di ricerca
criticità
L’attivazione di questa tipologia di contratti implica:
• costo degli oneri a carico ente: circa il 43,5%
• malattia e gravidanza, non consentono lo
spostamento del termine del contratto
• la durata max. di tre anni può rappresentare un
problema se il coinvolgimento di un collaboratore
di ricerca avviene ad es. nell’ambito di un Progetto Integrato
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Contratto di lavoro subordinato a t.d.:
supporto strumentale alla ricerca
• rispetto alla tipologia precedente, quella prevista
dal C.C.N.L ex art. 19 c.6 sembra essere adatta
per la formalizzazione del rapporto per un tecnico
o per una figura da dedicare alla gestione
amministrativa del contratto, il secondo, da addebitare alla categoria “consortium management
activities” , laddove non si opti per l’imputazione
del costo di un amministrativo strutturato
(recurring staff costs)
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Contratti di collaborazione coordinata e
continuativa
• l’entrata in vigore della Legge Biagi, per il momento esclude
l’Università e le P.A. in genere dall’applicazione del così detto
“lavoro a progetto”
• resta ammesso per l’Università il ricorso al CO.CO.CO
• dall’1/1/2004 gli oneri attualmente al 14% (2/3 a carico Ente
1/3 a carico collaboratore) passeranno al 17,39%, con un aumento dello 0,20% ogni anno sino ad arrivare al 19%; resta
invariato l’INAIL al 0,05% (2/3 a carico Ente , 1/3 a carico
collaboratore)
• Decreto Min.del Lavoro e delle Politiche Sociali art.4 c.5 e circolare n.138 INPS: per le lavoratrici madri iscritte alla gestione separata è corrisposta indennità di maternità 2 mesi prima
del parto e tre mesi dopo. l’indennità è corrisposta dall’INPS a
seguito di apposita domanda
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Contratti di collaborazione coordinata e
continuativa
criticità
• sono necessari 5 anni di contributi per avere diritto al trattamento previdenziale, salvo l’ipotesi della maternità
• per i cittadini stranieri l’eventuale ricongiunzione
dei versamenti previdenziali effettuati in Stati
diversi, c.d. “totalizzazione dei periodi” è soggetta
a normativa diversa secondo quanto previsto dalla
convenzione bilaterale in vigore con lo Stato di
provenienza del lavoratore
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Legge delega nr.30 del 14 febbraio 2003
D.Lgs. di attuazione nr. 276/2003
La nuova forma del “lavoro a progetto”:
• durata determinata o determinabile;
• programma di lavoro e fasi individuate dal committente;
• autonomia di realizzazione da parte del lavoratore in funzione
del risultato, senza vincoli di subordinazione;
• corrispettivo in rapporto alla qualità e quantità del lavoro realizzato;
• tutela per la maternità, la malattia e l’infortunio; in caso di
maternità, la durata del rapporto è prorogata di 180 gg
• durata complessiva superiore a 30 gg. per anno solare con lo
stesso committente o compenso superiore a 5.000 €
Possibile armonizzazione in tempi relativamente brevi anche per le
P.A. sino ad arrivare alla soppressione dei Co.co.co ed optare per la
stipulazione di contratti di lavoro a “progetto”
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Contratto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c.
• strumento applicabile per consulenze specialistiche finalizzate
alla consegna di un prodotto necessario alla realizzazione del
progetto di ricerca;
• non crea criticità la sua attivazione con i cittadini comunitari;
• per i cittadini extracomunitari è praticamente non attuabile in
quanto questa tipologia contrattuale rientra nelle quote di immigrazione;
• per i cittadini stranieri non residenti : la ritenuta forfettaria è
del 30%; anche ai CO.COC.CO.formalizzati con cittadini non
residenti si applica la stessa ritenuta.
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Assegni di ricerca
• la forma di contratto è riconducibile alla tipologia
CO.CO.CO.
• diversamente dai CO.CO.CO., non sono soggetti ad
IRPEF (in virtù di quanto previsto all’art.51 c.6
L.449/97 e art. 4 L.476/84; non sono soggetti ad
IRAP, ma prevedono la contribuzione INPS;
• l’importo dell’assegno e le modalità di attribuzione
sono determinate dai regolamenti interni delle singole
Università
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Borse di studio
• attivazione di borse di dottorato: non sono più soggette ad
IRAP; sono esenti da ritenute fiscali, ma sono soggette a
contribuzione INPS
• sono di più semplice attivazione in un progetto IP o NoE,
perché la durata di 5 anni assicura la loro possibile armonizzazione con i regolamenti e calendari di bando interni a
ciascun Ateneo
• attivazione di borse di studio/ricerca: selezione pubblica,
livelli retributivi di mercato, sottoscrizione di apposito contratto: sono soggette ad IRAP e a ritenute fiscali a scaglioni
di reddito .
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Borse di studio
criticità
• Svincolare il limite di durata e di entità vigente per le borse
attribuite sui finanziamenti a valere del Bilancio di Ateneo
• l’attivazione di un rapporto nell’ambito dell’azione Marie
Curie, non consente l’attribuzione di una borsa di
studio/ricerca: obbligo comunitario di riconoscere non solo la
borsa “stipend” ma di assicurare anche la “social sicurity” : è
necessario optare per un rapporto di lavoro subordinato o
parasubordinato - Co.co.co
• qualora si opti per un contratto a t.d. di tipo subordinato, in
presenza di uno specifico regolamento, è necessario armonizzare eventuali limiti di corrispettivo imposti con l’ammontare della borsa M.C. costituito da:
stipendo + mobility allowance + indennità per lo sviluppo
della carriera
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Ulteriore criticità
• Obblighi che le Università assumono con la firma del contratto
nei confronti della Commissione e dei partner in materia di
proprietà intellettuale: L. 383/2001 art. 24 bis c.1: il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore
• il diritto di essere riconosciuto autore o inventore è un diritto
morale, i diritti economici sul bene prodotto nello svolgimento
dell’azione di ricerca sono invece disponibili
• il diritto attribuito al ricercatore non riguarda solo le invenzioni brevettabili, ma anche le conoscenze preesistenti messe
a disposizione del partenariato e quelle sviluppate durante
l’attività di ricerca
• la questione riguarda sia il personale strutturato che quello
addizionale
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Criticità per i rapporti di lavoro con cittadini
extra comunitari
• Ricorso alle convenzioni bilaterali per ovviare alla doppia imposizione fiscale ( normalmente art.20)
• la residenza fiscale è riferita ai cittadini che operano in
uno Stato per più di 183 gg
• se si applica la convenzione bilaterale, il cittadino
extra-comunitario reclutato con Co.co.co. non paga
neanche INPS (v.circolare 124 del 12.6.1996: soggetti
non residenti); se il ricercatore viene assunto con contratto subordinato a t.d. deve pagare l’INPDAP
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Criticità per i rapporti di lavoro con cittadini
extra comunitari
• non tutte le convenzioni hanno le stesse norme: è
necessaria un’ analisi caso per caso
• D.Lgs. 286/1998 art. 3 c. 4: definizione delle quote
max. di stranieri extracomunitari da ammettere: visti di
ingresso rilasciati per lavoro subordinato e per lavoro
autonomo entro il limite di tali quote
• al di fuori delle quote la possibilità d’ingresso è definita
all’ art.27 c.1 solo per rapporti di lavoro subordinato,
per professori e ricercatori
• 2005: prevista istituzione presso le Prefetture di
Sportelli unici per l’immigrazione
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Imputabilità costo personale di ricerca
permanente per i contraenti “AC”
• Art.20 II.20 c.2 contratto tipo RS&T : possibilità di
imputare al contributo UE il costo del personale che
dipende da fondi esterni addizionali: la nota 9 precisa “contratti stipulati per consentire al personale
permanente di svolgere attività addizionale necessaria la progetto”
• Lavoro addizionale significa compenso/salario
addizionale, contratto/incarico addizionale!!!
• L’attuale stato giuridico dei professori lo consente?
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Imputabilità costo personale di ricerca
permanente per i contraenti “AC”
• Come stabilire quali attività svolte dai docenti sono a carico
del corrispettivo coperto dall’ FFO ministeriale?
• L’art.10 del DPR 382/80 indica l’impegno didattico dei
docenti universitari (350/250 h) per la definizione del
rapporto a tempo pieno e definito
• L’art.18 richiama l’obbligo per i docenti di presentare ogni 3
anni al CdF di appartenenza una relazione sul lavoro scientifico realizzato
• L.art.17 indica le modalità per la concessione dell’anno sabatico da dedicare alle attività di ricerca scientifica: tale periodo è valido sia ai fini della carriera che del trattamento
economico
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Imputabilità costo personale di ricerca
permanente per i contraenti “AC”
• Sembrerebbe esserci quindi anche un compito di
attività di ricerca: come definire quale sia la ricerca
imputabile ai “compiti istituzionali” dei docenti?
• L. 448 del 23.12.98: possibilità di attribuire compensi
incentivanti a valere dei Bilanci universitari per attività
realizzata dai docenti nei progetti UE e internazionali
• modalità di conferimento degli incarichi addizionali:
possibile riferimento al D.Lgs. 165/2001 per incarichi
retribuiti non compresi nei compiti e doveri d’ufficio
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Imputabilità costo personale di ricerca
permanente per i contraenti “AC”
• Nessun problema circa la legittimità dell’imputazione
delle ore dedicate dai docenti all’attività di coordinamento e gestione della ricerca, da addebitare alla categoria “consortium management costs”
• criticità nella parametrazione del costo orario: l’indicazione del costo orario deve essere certa, non stimata; auspicabile l’adozione di tariffari ai quali ricorrere
anche per l’eventuale imputazione di spese per l’utilizzo di attrezzature già presenti nella struttura di
ricerca
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