libro di testo:
“Manuale di metodologia peritale”
a cura del Prof. Saverio Fortunato
Isegnamento:
Devianze e tecnologie
educative e di contrasto
(laboratorio)
tenuto da
Andreassi Marinelli
Francesco
Un utile strumento di lavoro

Note introduttive

di Saverio Fortunato

Questo libro nasce da uno sviluppo della tesi di
specializzazione in Criminologia clinica, da me
discussa alla Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Modena, sul tema: “Scienze
dello spirito e scienze criminali, per una critica
epistemologica alla perizia neuropsichiatrica
forense, in tema di sospetto nell’abuso
all’infanzia, come tentativo di ricondurla a dei
criteri di scientificità con ragionamento
d’indagine a base logica”; relatore prof. Ivan
Galliani, Ordinario di Neurologia e Psichiatria
forense.
frutto delle esperienze professionali maturate nel
campo peritale

Questo lavoro di studio e di ricerca è anche
il frutto delle esperienze professionali
maturate nel campo peritale dove,
purtroppo, la realtà che s’incontra nei
tribunali, spesso, è “Terra di Nessuno”. Nel
campo clinico si tende a confondere la
diagnosi con la perizia, nel campo Tecnico
si riesce a dire ai magistrati tutto e il
contrario di tutto e, talvolta, persino con la
stessa relazione, sostituendovi la sola
copertina. Mi è capitato, infatti, come
Consulente del giudice, di ritrovarmi
davanti la stessa relazione, utilizzata una
volta per affermare un risultato di vero e
un’altra di falso, ora a nome di un
consulente ora di un altro.
Un metodo scientifico e non
un coniglio dal cappello

E’ anche capitato, che qualche CTP
(che difendeva una banca) mi offrisse
delle scritture comparative come
autografe, pur non essendo tali, in
modo che io, comparando il falso con
il falso, giungessi inevitabilmente ad
un risultato di vero.

Offrire ai periti e consulenti una
metodologia del metodo della ricerca,
non significa pensare di avere periti
sapientissimi, come lo erano i Sofisti,
ma periti consapevoli della lezione
socratica di “sapere di non sapere”,
giacché è questo l’atteggiamento del
vero ricercatore scientifico.
Il collegio dei periti
Il Collegio dei periti, di cui sono vicepresidente da
alcuni anni, ha attivato un Corso di studio sulla
Metodologia peritale, dove, insieme a tale
disciplina da me insegnata, c’è anche lo studio del
diritto, insegnato da vari magistrati, che
s’alternano.
Spicca tra questi, per acume e professionalità, il
Sostituto Procuratore della Repubblica Jacqueline
Monica Magi, la quale, altresì, in questo manuale
onora l’autore e l’editore di un suo contributo
originale. Magi riesce a suggerire al consulente
tecnico delle modalità operative che lo aiutano
tanto nel campo peritale quanto in quello
investigativo.
..agire da ricercatore..
Magi riesce a percorrere i due campi del sapere
senza che l'uno invada l'altro, percorrendo col
dono dell'analisi un confine sottile, mai dannoso.
Non invita il consulente del Pm ad agire da
sceriffo, ma da ricercatore scientifico, che usa
l’ingegno, l’intelletto, l’acume per suggerire al Pm
quelle finalità che solo la competenza specialistica
o tecnica può meglio individuare. Magi scrive il
suo capitolo con grande umiltà. Ella aiuta,
sorregge, incoraggia il consulente tecnico ad
essere un uomo o una donna di scienza. Diffida da
quel professionista che sotto la spinta del “Dio
denaro” oscilla come un pendolo accettando
incarichi un po’ di qua (lavorando con i giudici) e
un po’ di la (lavorando con i privati). Certo, mette
in guardia che lavorare solo per il Pm è meno
lucrativo che lavorare per i privati.
Ma ella sollecita il perito scientifico a scoprire la
differenza, che non è solo una questione di filosofia
del diritto e di etica, ma possiamo ben dire, che è
ontologia dell’essere.
Un altro contributo lodevole proviene da Cesare
Marziali, giudice presso il Tribunale di Ancona, il
quale, con certosina analisi scompone e ricompone
tutte quelle contraddizioni giurisprudenziali e
dottrinali, che ruotano attorno alla perizia sulla
capacità d’intendere e volere, dove i periti si
trovano a dire al giudice tutto e il contrario di tutto.
La metodologia
Marziali, nella sua acuta analisi da me interamente condivisa, fa un passo
avanti affermando che è un errore metodologico affidare la perizia sulla
capacità d’intendere e volere allo psicologo anziché allo psichiatra.
Meritano particolare nota di ringraziamento anche i contributi lodevoli, sui
Metodi della metodologia, scritti da Francesco Donato, che ci mette in
guardia sulle tecniche del sopralluogo giudiziario, da dove possono avere
origine errori investigativi e peritali; da Francesco Giacca e Francesco
Andreassi Marinelli, i quali, nel rispettivo campo d’azione, ci aiutano a
comprendere aspetti clinici, tecnici e teorici sulla metodologia del metodo
peritale. Infine, le note filosofiche di Giuseppe Guida aiutano il perito,
che agisce come il ricercatore scientifico, a “pensare di pensare”, prima di
rispondere al giudice non con certezze, ma allontanandosi il più possibile
dall’errore.
Prefazione del
prof.Francesco Sidoti
Un doppio ringraziamento, da parte mia, va al prof. Francesco
Sidoti per avermi onorato come prefatore di quest’opera, di cui ha
ben descritto sia i limiti che i pregi e per aver deciso l’adozione del
testo nel Corso di laurea che presiede all’università di L’Aquila.
Un altro ringraziamento va al Collegio Periti, nella persona del
presidente dott. Vanni Vinicio Dogi, per l’adozione del testo nei
corsi peritali ed, in ultimo, ma non ultimo, un ringraziamento
particolare lo rivolgo al Consigliere del Collegio dei Periti
Alessandro Romiti, che coordina egregiamente i Corsi di
metodologia peritale e mi ha tanto incoraggiato a scrivere questo
libro, con una tenacia indomabile.
Prima edizione
Quest’opera è alla sua prima edizione e
sicuramente necessita di essere ampliata,
approfondita e perfezionata, pertanto, da me
sarà apprezzato ogni suggerimento che mi
verrà offerto in tal senso.
Saverio Fortunato
E-mail: [email protected]
E-mail Andreassi-Marinelli: [email protected]
Siti preferiti

Http://www.criminologia.it
 Http://www.criminologie.net
 Http://members.xoom.it/criminologia
Attualità sulla consulenza tecnica in medicina legale
per un giusto risarcimento del danno alla persona
(il danno esistenziale)
A cura di Andreassi Marinelli Francesco

I tempi sono sempre ristretti pertanto sulle
consulenze tecniche non si può dormire
Danno e Risarcimento

Nell'ambito del diritto civile, la responsabilità è
distinta in danno da responsabilità
contrattuale e in danno da fatti illeciti
extracontrattuali. In quest'ultimo caso il
principio generale è quello sancito dall'articolo
2043 c.c., che dispone " qualunque fatto doloso
o colposo che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbliga colui che ha commesso (o
provocato per qualsivoglia omissione) il fatto a
risarcire il danno.
fatto colposo del danneggiato

L'articolo 1227 però prevede
anche il fatto colposo del
danneggiato:
 se la condotta dell'offeso è tale
da interrompere il nesso
causale tra la lesione e l'azione
o
l’omissione
dell'autore,
l'offeso dovrà sopportare da
solo integralmente il danno che
dal fatto proprio sia derivato.
Il danno alla persona = danno
alla validità

Il danno alla persona deve essere
inteso come danno alla validità.
Tale validità deve essere intesa
come “efficienza psico-somatica
allo svolgimento di qualsiasi
attività umana lavorativa ed
extra lavorativa”. Il danno, in
relazione
alla
durata
della
menomazione
può
essere
transitorio
o
permanente
(impossibilità
del
ripristino
dell'integrità somato-psichica).
Danno emergente e lucro
cessante

Secondo la distinzione indicata dall'articolo
1223 del codice civile il danno può consistere
in una perdita sofferta ossia danno
emergente (diminuzione del patrimonio,
anche per esempio a causa della spesa per
le cure mediche), oppure in guadagno
mancante ossia lucro cessante (diminuita
produttività della persona ossia dell'efficienza,
cioè della sua capacità lavorativa, sia
generica che specifica ).
Danno presente e danno
futuro

Proprio per quest'ultima categoria, il giudice,
anche se non vincolato all'altrui parere (iudex
peritus peritorum) , di regola ricorre all'opera del
consulente tecnico ossia del medico specialista.
Inoltre il danno alla persona si suddivide in
danno
presente
e
danno
futuro
(aggravamento) indicato quest'ultimo almeno
come grandemente probabile. Con
l'articolo
1226 si stabilisce che il danno che non può
essere provato nel suo preciso ammontare è
liquidato dal giudice con valutazione equitativa
(esempio nel caso di un minore od un pensionato
che non producono reddito).
Punti di validità



Il sistema tradizionale fu ideato dal
Cazzaniga che divide la stima del danno in
due tempi:
1) accertamento del grado della iniziale
menomazione (in notazione percentuale,
fatto 100 il valore complessivo della
persona);
2) traduzione di questo grado percentuale (i
cosiddetti punti di invalidità) in somma di
danaro
(espressione
monetaria
del
risarcimento = punti X valore pecuniario del
punto). A parte poi è la considerazione e
quantificazione del danno morte.
sistematizzazione dottrinale del
Gerin


Il sistema tradizionale viene definitivamente innovato con la
sistematizzazione dottrinale del Gerin nel 1952 finalizzata ad
un più equo e congruo risarcimento (specie dei soggetti che
non producono reddito: disoccupati, pensionati) :
la validità della persona, definita come efficienza psicosomatica allo svolgimento di qualsiasi attività, è bene
patrimoniale e, in quanto tale, suscettibile di valutazione
economica e risarcibilità se compromessa ( indipendentemente
dall'effettivo impiego lavorativo della validità).
danno biologico

Successivamente deve accertarsi se la menomazione in
esame abbia comportato o meno un danno incidente sulla
capacità lavorativa specifica dell'individuo. Validità della
persona nella dottrina va assumendo la definizione di danno
biologico e finalmente nel 1981 la corte di cassazione
sancisce il principio cardine che il danno biologico
permanente deve essere considerato risarcibile anche se
non coinvolge la capacità di produrre reddito ed anzi
indipendentemente da quest'ultima, le cui menomazioni
debbono essere separatamente risarcite:
Incapacità temporanea

1) incapacità temporanea (anche detta a volte
danno biologico temporaneo e distinta in totale o
ITT e parziale o ITP ) di attendere alle ordinarie
occupazioni (inabilità per quale periodo e per quanti
giorni;
giorni poi moltiplicati per una diaria
giornaliera attuale : per esempio 50 euro per la totale
è 25 per la parziale);
capacità lavorativa specifica

2) incidenza sulla capacità lavorativa specifica.
Se ne deve indicare globalmente la misura
percentuale; anche se il Fiori considera quanto
meno presuntuoso pensare di valutare, in modo così
analitico e dettagliato come la percentuale, tale
menomazione del lavoro e proprio per questa
ragione ha suggerito una scala di gravità suddivisa
in otto classi a partire dai danni alla salute superiori
al 20%, quindi giudizio medico legale che non
numerico.
capacità lavorativa specifica





Il Gerin applica invece un principio semi quantitativo;
infine nella pratica attuale si è imposto il concetto che
la menomazione della capacità lavorativa specifica si
esprima in forma descrittiva:
 non menoma la capacità lavorativa specifica,
 menoma in maniera parziale la capacità lavorativa
specifica, ma senza usura,
 menoma in maniera parziale la capacità lavorativa
specifica, con più o meno usura,
 menoma in maniera totale la capacità lavorativa
specifica.
miglioramento o aggravamento


Comunque se il giudice chiede di indicare la percentuale non
potremo fare a meno di fornirgliela, ma con prudenza e in un
range abbastanza ampio.
Inoltre si deve indicare se lo stato del periziando è suscettibile
di miglioramento o aggravamento, fornendo in caso affermativo
tutte le notizie utili su tale evoluzione. Infine l'ultimo quesito
medico legale è quello se siano congrue le spese mediche
sostenute in proprio e documentate, valutando se siano state
necessarie e comunque utili, e valutando altresì la necessità e
l’entità di quelle future che sono quasi sicuramente da
sostenere.
danno biologico permanente

Il danno biologico permanente ( danno
all'integrità psicofisica della persona in sé e
per sé considerata) si pone quindi in
posizione autonoma (tertium genius) rispetto
alle tradizionali categorie del danno
patrimoniale in senso stretto (da inabilità
temporanea, da diminuzione della capacità
lavorativa specifica, per spese mediche) e del
danno extra patrimoniale ( o morale).
Danno morale e danno esistenziale

Quest'ultimo è quantificato in una somma
che va da un quarto ad un terzo o alla
metà dell'indennizzo per il danno
biologico. I danni patrimoniali in senso
stretto ed extra patrimoniali in senso
stretto sono soli eventuali; l'unico danno
che sempre è comunque si determina è
quello biologico; ma dove anche questo
non si determini, oggi come oggi vediamo,
in molti settori e molte situazioni, che può
evidenziarsi
comunque
un
danno
esistenziale, concetto importantissimo su
cui torneremo più tardi..
Punteggio di invalidità

Si tenga presente che, nel riferirsi al grado di
invalidità, si parla anche di punteggio di
invalidità: si potrà dire che il danneggiato ha
riportato il 50% (ma anche 50 punti) di
invalidità. Il medico fa riferimento per la
quantificazione della riduzione del valore
integrità fisico-psichica posta a 100, alle
tabelle delle menomazioni nelle quali sono
riportate le valutazioni del grado percentuale
di invalidità permanente in tutte le sue forme;
linee guida ( barémes )

un valido testo è edito dalla Giuffrè "Guida alla valutazione
medico legale del danno biologico e dell' invalidità permanente
" di Luvoni, Mongili, Bernardi dove sono riportate le percentuali
riferite alla R.C. ( responsabilità civile ossia danno biologico),
all'I.L. ( infortunistica del lavoro), all'I.P. ( infortunistica privata).
La parte che più conta nelle linee guida ( barémes ) è
l’omogeneità descrittiva, diagnostica e motivazionale, che è
componente essenziale ed obiettiva della valutazione, cui
segue, come componente solo di suggerimento e di
indicazione, l’espressione numerica del danno; al punto che, in
termini di contenzioso, è sulla prima componente che dovrebbe
discutersi, non potendo la seconda subire variazioni di
sostanza una volta ammessa la prima.
Valore punto

Per la liquidazione si fa riferimento alle tabelle di capitalizzazione,
dove è indicato il valore punto, e quelle del tribunale di Milano
sono le più applicate nel territorio nazionale.
 Una valutazione leggermente diversa è data alle lesioni con danni
“micropermanenti” ossia di moderata entità che causino una
invalidità inferiore al 10%: l’origine di tale distinzione è da ricondurre
alla legge antiinfortunistica D.P.R. 30 giugno 1968; il D.L. 28
marzo 2000 n. 70 stabilisce due fasce per la liquidazione ( fino al
5% e fino al 10%), infine la Legge n. 57 del 5 marzo 2001 la cui
normativa è riconducibile esclusivamente alla liquidazione del danno
alla persona derivato da incidenti stradali (per tutti gli altri eventi che
provocano una lesione con danno alla persona di lieve entità si
applicherebbero le tabelle elaborate dai singoli tribunali).
Le micropermanenti


L’esigenza della legge è quella di risparmiare risorse
economiche (secondo l’ISVAP le micropermanenti sono il
70% di tutti gli incidenti stradali con feriti) che altrimenti
vengono sottratte alla liquidazione dei danni gravi e mortali.
Il calcolo del risarcimento del danno biologico
micropermanente può essere sintetizzato nella seguente
formula:
CM X 1.200.000 £ X N X Y % dove si intende per CM
il coefficiente moltiplicatore che è indicato nella tabella
allegato A, alla legge, 1.200.000 il valore punto, N è la %
di invalidità, Y% rappresenta il coefficiente demoltiplicatore
relativo all’età del danneggiato.
Il danno morale (pretium doloris)


Il danno morale (pretium doloris) è dovuto solo in conseguenza
di comportamenti dannosi che, per quanto colposi (art. 2059 c.
c.) e quindi non volontari, costituiscono anche reato. Viene
risarcito, di regola, con un importo calcolato in una percentuale
che va dal 25 al 50% del danno biologico (sia del permanente,
che nel temporaneo).
Il diritto di risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal
fatto illecito (art. 2947 c.c.) mentre i danni materiali ( riportati dai
veicoli) negli incidenti stradali in due anni. Invece i danni alla
persona da incidenti stradali si prescrivono nei termini previsti
dal C.P. per il reato ravvisato nel caso specifico (art. 157 c.p.) ,
ad esempio per omicidio colposo in dieci anni, per lesioni gravi
cinque anni. Per interrompere la prescrizione basta l'invio di una
raccomandata A.R.
Danno esistenziale

Per sfuggire alle limitazioni dell'articolo 2059 c.c. si può far riferimento
all'articolo 2043 c.c. e a molti articoli della Costituzione per imporre
definitivamente la legittimità e la prassi della valutazione del danno
esistenziale ed i profili collegati alla sua risarcibilità. Certo che se l'esigenza
di tale concetto è reale, la sua definizione è ancora nebulosa anche se
ormai l'espressione danno esistenziale risale già almeno al 1991 quando
Cendon si esprimeva su alcune sentenze che avevano attribuito al danno
biologico l'attitudine a ricomprendere tutte le conseguenze negative che
interessavano la sfera esistenziale della persona, al di là naturalmente delle
strette lesioni dell'integrità psicofisica del danneggiato ( danno biologico in
senso stretto ). Ma da questo primo riferimento del danno esistenziale ad
una forma subiettiva del danno morale nei limiti dell'articolo 2059 c. c. si
passa anche alla sua ricomprensione ( come componente dinamica ) nel
danno biologico, specie nella componente psichica del danno biologico,
come turbativa, avente valore di malattia, della personalità e delle attitudini
extra lavorative e di vita di relazione del soggetto leso.

Secondo altri rappresenterebbe un aspetto del danno
psicologico e da considerarsi diverso dal danno psichico di
sicura competenza psichiatrica è quindi medica. Certo è che
comunque il DSM-IV consente l’inquadramento clinico delle
reazioni psico-patologiche da lutto, come in quelle da
mobbing o da molestie sessuali, in varie categorie nosograficopsichiatriche : nel “disturbo post-traumatico da stress”, o nella
categoria del “disturbo dell’adattamento” o infine nella categoria
dell’episodio depressivo maggiore o del “disturbo depressivo
maggiore”. Per costante giurisprudenza , nella perizia
psichiatrica è comunque richiesta
ristoro solo in via equitativa

l’adesione ad un modello diagnostico di tipo medico,
con esclusione di interpretazioni di carattere
puramente psicanalitico (Bandini, Lagazzi, 2000),
interpretazioni psicologiche e psicanalitiche che
invece possono e devono darsi nel campo del danno
esistenziale, che non è ritenuto essere campo di
valutazione medica. È certo comunque di non
trattarsi di danno patrimoniale e quindi può trovare
ristoro solo in via equitativa, valutata e quantificata
attraverso la sensibilità e l’esperienza del giudice.
…ancora danno esistenziale…

In realtà non vi è alcuna differenza fra le due tipologie di danno
in fatto di perdita di chanches sociali o relazionali; l’unica
differenza è che il danno esistenziale è diretto, mentre la
perdita di opportunità sociali e relazionali nel campo del danno
psichico è mediata appunto dalla malattia/disturbo psichico. La
confusione definitoria si estende da teorie che vedono il danno
esistenziale essere parte di un danno extra patrimoniale
(biologico oppure morale), a teorie che danno ad esso una
valenza autonoma e nuova nel piano di merito, ad una teoria
che fa ricomprendere in esso l'intero danno biologico ( danno
esistenziale cosiddetto biologico ) e non biologico ( danno
esistenziale cosiddetto non biologico).
…danno esistenziale...

Il danno esistenziale configurerebbe così tutti i pregiudizi arrecati al singolo
nei vari aspetti di realizzazione della propria personalità nella società.
Nozione che non vuole affiancarsi né sostituire il danno biologico bensì
inglobarlo quale uno dei possibili danni esistenziali. In questo modo però il
danno esistenziale non produrrebbe un aumento dell'indennizzo in quanto
non sarebbe una nuova categoria di danno aggiuntivo ma costituirebbe
semplicemente la sommatoria dei danni già affermatesi nella prassi. A mio
modesto parere le vere peculiarità del danno esistenziale consistono nel
fatto che non può essere ricompreso nel danno biologico, né nel danno
patrimoniale e neppure nella sofferenza e patemi d'animo del danno morale
(articolo 2059 c. c.) peraltro quest’ultimo vincolato a fattispecie di reato. In
effetti per capire la valenza di tale danno si deve considerare le pretese
risarcitorie avanzate a titolo di danno esistenziale pure in assenza di lesioni
psicofisiche.
…distinzione...

Si potrebbe così giungere ad una più chiara mediazione tra le precedenti
ipotesi: si propone quindi la distinzione tra danno esistenziale puro e danno
esistenziale biologico partendo dal presupposto che qualsiasi turbamento
della vita relazionale del soggetto provoca un danno esistenziale; si fa
riferimento alla prima sottocategoria ogniqualvolta il diritto leso non dipenda
da alterazioni fisico psichiche (per esempio nel mobbing, nei casi di
immissioni fastidiose o presunte dannose come il rumore o le radiazioni non
ionizzanti: elettrosmog e luci artificiali ); al contrario ove tale incidenza
negativa sulla sfera personale abbia come presupposto una lesione
medicalmente accertabile (danno biologico), si verterà nell'ambito del danno
esistenziale biologico. In effetti l'umanità è fatta più di sentire che di
corporeità. Il sentire, il cogitare (cogito ergo sum) è veramente l'umano
essere, il corpo è lo scrigno, l’involucro prezioso di questo essere. Siamo,
nel danno esistenziale, proprio nell’ambito vittimologico e tanto più è alto il
grado di danno tanto più viene percepito come danno ingiusto; siamo quindi
proprio nelle pertinenze valutative dello psicologo e più precipuamente del
criminologo, che è il vero specialista della vittimologia.
Modello bipolare e modello
anglosassone

La dignità risarcitoria del danno esistenziale è stata portata
avanti sulla base di una denuncia propria dei limiti del modello
risarcitorio italiano cosiddetto bipolare (danno alla salute/
danno patrimoniale); esso cioè non sarebbe più in grado di
tutelare in modo adeguato beni e nuovi interessi attraverso le
due voci del danno alla salute ed al patrimonio. Nell'area
ricoperta dal danno esistenziale, come nel diritto anglosassone,
non sono argomentate infatti lesioni dell'integrità psicofisica in
sé per sé considerata; e neppure quei perturbamenti dello stato
d'animo normalmente protetti dalle coordinate dell'articolo 2059
del codice civile.
Danno alla dignità

La dimensione massima del danno esistenziale
corrisponderebbe al pregiudizio biologico subito da un neonato
che abbia riportato il 100% di invalidità; si tratta infatti della
massima estensione temporale dell'annullamento di tutte
attività realizzatrici della persona. Il danno esistenziale in effetti
discende sia dalla consapevolezza di un danno fisico, che da
un danno psichico, che da un danno morale ma anche della
problematica patrimoniale, è cioè sempre presente è
discendente da qualsiasi danno alla persona, al patrimonio, alla
serenità familiare e comunque alla dignità.
Diritto alla felicità



Il danno esistenziale lo vedo come danno conseguente alla lesione di un
"civil right" nel senso di un diritto assistito dalle garanzie costituzionali. Diritto
alla propria migliore realizzazione possibile, diritto alla felicità. Infine è da
ricordare che la giuridica rilevanza del danno esistenziale è stata sancita
con la sentenza N.° 7713/2000 della Cassazione con cui ha riconosciuto
la risarcibilità di tale danno. Un’utile proposta di Tabella per la valutazione
del danno psichico ed esistenziale (come linee guida o barémes) è
pubblicata nel volume “Il danno psichico” Mobbing, bulling e wrongful life:
uno strumento psicologico e legale per le nuove perizie e gli interventi
preventivi nelle organizzazioni
di Riccardo Dominici e Gianni Montesarchio (edito dalla Franco Angeli nel
2003).
Schema peritale
Abilità personali

Gli autori (vedasi da pagina 205) hanno
individuato una serie di abilità personali
(capacita di relazioni sociali, di relazioni
intime, affetti, vita sessuale,
comportamento alimentare, cura della
persona, hobby individuali, attività ludiche
di gruppo, tono dell’umore, capacità di
proiettarsi nel futuro, di seguire i propri
interessi economici, capacità lavorativa)
che sono state prima descritte nella
valenza normale e poi modulate
descrittivamente in cinque gradi di
deterioramento relazionale e appunto
Reversibilità


ad ogni fascia è stata assegnata un range
percentuale di danno, fatta 100 la normalità:
prima fascia fino al 6%, seconda 6-18%, terza
19-31%, quarta 32-57%, quinta 58-83%.
Andrà anche valutata la reversibilità nel tempo dei
suddetti sintomi e se è raggiungibile attraverso
approcci psicoterapeutici, ma il danneggiato non è
in nessun modo obbligato a sottoporvisi e quindi il
rifiuto delle cure è irrilevante ai fini del diritto alla
liquidazione del danno e non lo lede.
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libro di testo: “Manuale di metodologia peritale