DIRITTO DEL LAVORO 1
Lezione 2
a.a. 2014-2015
Piera Campanella
1
I TEMI
1) Attività sindacale in azienda: rappresentanza e
rappresentatività sindacale
2) Diritti sindacali del titolo III
3) Contratto collettivo
2
LIBERTÀ E ATTIVITÀ SINDACALE NEI LUOGHI DI
LAVORO
3
LO STATUTO DEI
LAVORATORI
 Il
più importante intervento legislativo, a
garanzia delle libertà individuali e
collettive dei lavoratori nei luoghi di
lavoro.
 Legislazione di sostegno e non di
regolamentazione del sindacato, in
un’ottica di attuazione (titolo II) e
sviluppo (titolo III) dell’art. 39, 1° co.,
Cost.
 Titolo II: la libertà sindacale nei luoghi di
lavoro; Titolo III: l’attività sindacale nei
luoghi di lavoro. V. anche Titolo IV (spec.
artt. 28, 30, 31) e Titolo VI (spec. art. 35)
4
RAPPRESENTANZA,
RAPPRESENTATIVITA’ E DIRITTI
SINDACALI
(Titolo III St. lav., TU sulla rappresentanza 10
gennaio 2014)
5
ATTIVITA’ SINDACALE NEI
LUOGHI DI LAVORO
(TITOLO III ST. LAV.)
Artt. 19-27
Dell’attività sindacale
6
I PROTOCOLLI TRIANGOLARI E
GLI ACCORDI INTERCONFEDERALI
-
-
I principali:
Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali,
sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993;
Accordo interconfederale per la costituzione delle RSU del 20 dicembre 1993;
Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 sulla rappresentanza, la
rappresentatività e l’efficacia dei contratti collettivi aziendali
Accordo interconfederale del 21 novembre 2012 sulla produttività
Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 in materia di rappresentanza e
rappresentatività per la stipula dei CCNL
-
-
Vedi ora:
Testo Unico sulla Rappresentanza Confindustria-CGIL, CISL
e UIL del 10 gennaio 2014
7
TITOLO III
DIRITTI SINDACALI E RSA





Riconduzione a specifiche situazioni di “diritto” dello
svolgimento di determinate attività sindacali in azienda da
parte di sindacati particolarmente qualificati, cui
corrisponde un pati del datore.
Obbligo datoriale di collaborare alla riuscita di talune
iniziative del sindacato, in quanto ritenute
dall’ordinamento meritevoli di particolare sostegno.
Inapplicabilità del criterio del normale svolgimento
dell’attività aziendale: solo principi di correttezza e buona
fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), garanzia della sicurezza e
dell’incolumità delle persone, nonché della capacità
produttiva dell’impresa.
I soggetti titolari dei diritti del tit. III: solo RSA (e RSU)
Limiti all’applicazione del tit. III: ne resta fuori la piccola
impresa (art. 35 St. lav.), dove pertanto il sindacato fatica
ad entrare, organizzare i lavoratori e contrattare.
8
RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTATIVITÀ
SINDACALE
9
RAPPRESENTANZA SINDACALE
NEI LUOGHI DI LAVORO
RSA: strutture (non necessariamente
elettive e, quindi, in teoria, anche
plurime) disciplinate dalla legge (ma ora
anche dall’Accordo interconfederale del
28.06.2011 per quanto riguarda la
legittimazione a contrattare e stipulare
contratti collettivi aziendali)
RSU: strutture (elettive e, quindi, unitarie)
ora disciplinate dal TU sulla
rappresentanza del 10 gennaio 2014
10
Art. 19 COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI
AZIENDALI
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite
ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva,
nell’ambito:
[a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;]*
b) delle associazioni sindacali, [non affiliate alle predette
confederazioni,]* che siano firmatarie di contratti collettivi
[nazionali o provinciali]* di lavoro applicati nell’unità
produttiva.
Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze
sindacali possono istituire organi di coordinamento.
11
* Le parole tra parentesi sono state abrogate con referendum nel giugno 1995.
IL TESTO ORIGINARIO DELL’ART. 19 ST.
LAV.:
LA LETT. A) E IL SMR

Il filtro selettivo della rappresentatività sindacale

Dal sostegno nelle pubbliche istituzioni alla
promozione nei luoghi di lavoro


La formula del sindacato maggiormente
rappresentativo (smr)
Smr: una rappresentatività irradiata e presunta.
Il favore per le confederazioni storiche (CGILCISL-UIL)
12
IL TESTO ORIGINARIO DELL’ART. 19 ST.
LAV.:
LA LETT. B)

Il rinvio all’effettività dell’azione sindacale
Lo sfavore dell’ordinamento per il sindacato
aziendale, incapace di farsi portavoce di interessi
a più ampio raggio

13
ART. 19 ST. LAV.: IL CARATTERE
“APERTO” DELLA NORMA
Iniziativa dei lavoratori:
Sono organismi di rappresentanza di tutti i lavoratori
presenti nella comunità aziendale, iscritti e non iscritti al
sindacato, tant’è che devono essere costituiti per loro
iniziativa.
Legame con il sindacato: nell’ambito di…:
Devono però essere necessariamente collegati ad un
sindacato, cioè formati nel suo ambito.
Carattere “aperto” della disposizione, che ne ha consentito
l’applicazione ad organismi già esistenti: delegati e CdF
Patto federativo CGIL-CISL-UIL 1972: CdF come organismi
unitari di base nei luoghi di lavoro con poteri di
contrattazione aziendale
14
PROFILI DI LEGITTIMITA’
COSTITUZIONALE DEL VECCHIO ART.
19 ST. LAV.

Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 39, c.
1, Cost.


Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 3
Cost.
Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 39, c.
2 ss., Cost.
15
SMR
CRITERI GIURISPRUDENZIALI
 criteri
quantitativi: gli iscritti
 criteri qualitativi: nazionalità;
intercategorialità; esercizio continuativo
attività di autotutela; capacità di
influenzare l’assetto economico e sociale
del Paese.
In conclusione: criteri calibrati su quelle che
erano le caratteristiche del sindacato
confederale tradizionalmente
maggioritario nel nostro Paese: CGILCISL-UIL.
16
IL SMR E LA
CONTRATTAZIONE
Il filtro selettivo del smr nella legislazione
dell’emergenza e della flessibilità
 La contrattazione con funzione gestionale
distributiva di sacrifici (contrattazione collettiva
in perdita)
 Il smr controllore delle doti di flessibilità da
inserire nell’ordinamento (v., ad es., art. 4, c. 11,
L. n. 223/1991)
 La crisi della mr

17
NUOVO ART. 19 ST. LAV.






La caducazione completa della lett. a): espunzione della formula del smr
dall’art. 19
La caduta di alcuni segmenti lessicali della lett. b): abrogazione delle
parole “nazionali e provinciali”
Muta così il filtro selettivo utilizzato ai fini del raccordo tra RSA e
sindacato esterno: diventa quello della sottoscrizione di contratti collettivi
applicati nell’unità produttiva
Si esprime un orientamento del tutto opposto a quello del vecchio art. 19,
che privilegiava il sindacato confederale o quantomeno quello proiettato
sul piano nazionale e provinciale, ma emerge il problema di una
rappresentatività condizionata al POTERE DI ACCREDITAMENTO
DEL DATORE DI LAVORO. Infatti, con il nuovo art. 19:
la rappresentatività si misura sulla base dei rapporti di forza; chi è in
grado di imporsi alla controparte, in un sistema conflittuale e non
regolato come il nostro, vuol dire che è massimamente credibile, cioè più
di ogni altro in grado di rappresentare i lavoratori nel loro complesso. Ma
siamo sicuri che un sindacato, solo per non aver voluto firmare il
contratto collettivo, può dirsi non rappresentativo? (V. vicenda FIATFIOM e C. Cost. n. 231/2013)
18 e la
Inoltre, poiché l’esercizio dei diritti sindacali segue l’attività negoziale
sua buona riuscita, l’art. 19 St. lav. esclude la presenza di RSA in tutte
quelle unità produttive ove non sia applicato un contratto collettivo.
PROFILI DI LEGITTIMITA’
COSTITUZIONALE DEL NUOVO ART. 19 ST.
LAV.
Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 39, c. 1, Cost.: la questione
del potere di accreditamento datoriale
 Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 3 Cost.: la questione della
ragionevolezza del criterio
 Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 2 Cost.: la questione della
lesione dei diritti inviolabili degli iscritti
Nelle sentenze n. 492/1995, n. 244/1996 e n. 345/1996, la Corte
Costituzionale ha superato ogni censura di incostituzionalità.
Ha tuttavia richiesto una interpretazione rigorosa del criterio dell’art. 19 St.
lav., postulando:
A. la partecipazione attiva al processo di formazione del contratto collettivo;
B. La stipulazione di un contratto normativo (anche se la Corte di
Cassazione non si è sempre pronunciata in tal senso).

Da ultimo, v. rimessione alla Corte Cost. della questione di costituzionalità
dell’art. 19 St. lav. da parte dei Tribunali di Modena, Vercelli e Torino.
19
e C. Cost. n. 231/2013.
L’ART. 19 ST. LAV.
DOPO CORTE COST. N. 231 DEL 2013
La Corte, con pronuncia additiva, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, 1° comma,
lett. b), St. lav., nella parte in cui non prevede
che la rappresentanza sindacale aziendale possa
essere costituita anche nell’ambito di
associazioni sindacali che, pur non firmatarie
dei contratti collettivi applicati nell’unità
produttiva, abbiano comunque partecipato
alla negoziazione relativa agli stessi contratti
quali rappresentanti dei lavoratori
20
dell’azienda.
RAPPRESENTANZE SINDACALI
UNITARIE (RSU)
Nel settore privato (per il settore pubblico, v. D.Lgs. n. 165/2001)
LA NASCITA




Protocollo luglio 1993 e AI 20.12.93 (ATTENZIONE: NON SONO
PREVISTE, QUINDI, DALLO STATUTO DEI LAVORATORI!!!)
Nate nell’ambito di una riforma per via negoziale del sistema di
contrattazione collettiva a fini di contenimento delle spinte rivendicative
sul piano salariale ed inflattive sul piano macroeconomico.
L’EVOLUZIONE
Trovano conferma nell’AI 15.4.09 (v. punto 3.5.) e nell’AI 28.06.2011 (v.
punto 1 e 4), sia pur affiancate qui dalle RSA, a cui quest’ultimo Accordo
attribuisce poteri negoziali. L’AI prende sostanzialmente atto del fatto
che il successo delle RSU e, dunque, la loro stessa esistenza è
condizionata dall’effettiva presenza di un contesto di c.d. unità sindacale.
21
Trovano ulteriore e più recente disciplina nel Protocollo d’intesa del 31
maggio 2013 e nel TU del 10 gennaio 2014.
RAPPORTI
RSA/RSU
In ogni unità produttiva con più di 15 dipendenti deve
essere adottata una sola forma di rappresentanza
Quando in una tale unità produttiva non siano state mai
costituite rappresentanze sindacali, le oo.ss. firmatarie del
TU concordano che qualora si opti per la RSA, alla scadenza
di questa, l’eventuale passaggio alle RSU deve essere deciso
a maggioranza (cioè dalle oo.ss. che rappresentino
a livello nazionale il 50%+1)
Dal tenore di tali clausole è evidente l’impegno delle parti firmatarie a evitare la
compresenza di RSA e RSU, favorendo il passaggio verso queste ultime 22
. Se si opta per le RSU il consenso ottenuto dalle oo.ss.
vale ai fini della misurazione della rappresentatività per la stipula dei CCNL (v. oltre).
L’ORGANIZZAZIONE SU BASE UNITARIA E IL
CARATTERE ELETTIVO DELLE RSU
Le elezioni sono aperte a tutti i lavoratori subordinati, iscritti e
non, (anche a termine) sulla base di liste sindacali, anche di
oo.ss. non rappresentative, purché aderenti agli accordi del
2011 e del 2013, costituite in associazione con proprio statuto
e con lista corredata da un minimo di 5% di firme tra i
lavoratori dell’unità produttiva con diritto di voto nelle
aziende con oltre 60 dipendenti e 3 firme nelle aziende di
dimensioni inferiori.
Le RSU, che durano un triennio e, se scadute vanno rinnovate
entro 6 mesi, sono elette con voto proporzionale.
Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un
componente la RSU ne determina la decadenza e la 23
sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria
appartenenza del sostituito.
POTERI DELLE RSU
 Subentrano
alle RSA nell’esercizio dei
diritti sindacali, dei diritti di informazione
e consultazione (una quota di diritti
sindacali resta comunque anche in capo ai
sindacati stipulanti il CCNL).
 Le
RSU hanno anche il potere di
negoziare e stipulare contratti collettivi
aziendali (v. infra).
24
DAL SINDACATO MAGGIORMENTE
RAPPRESENTATIVO AL SINDACATO
COMPARATIVAMENTE PIU’ RAPPRESENTATIVO
25
RAPPORTI LEGGE-CONTRATTO COLLETTIVO E
RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE
26
ESEMPI DI NORME LEGISLATIVE
CHE CONSENTONO AI
CONTRATTI COLLETTIVI DI
DEROGARE IN PEIUS ALLA
LEGGE (C.D. CONTRATTI
27
COLLETTIVI
IN DEROGA)
L. N. 223/1991, ART. 4, C. 11
Gli accordi sindacali stipulati (nell’azienda dalle RSA o in
mancanza di queste dalle associazioni di categoria
aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale) nel corso delle
procedure di cui al presente articolo (cioè, le procedure di
licenziamento collettivo dei lavoratori dell’impresa), che
prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori
ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga
all’art. 2103 c.c., la loro assegnazione a mansioni diverse da
quelle svolte.
28
L. N. 428/1990, ART. 47, C. 5 (COME
MOD. DAL D.LGS. N. 18/2001)
Qualora il trasferimento riguardi aziende nei confronti delle quali vi
sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato
preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di
sottoposizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la
continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata e
nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi (con le
RSU, ovvero le RSA - o in mancanza con i sindacati di
categoria comparativamente più rappresentativi - e i
sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo
applicato nell’impresa interessata dal trasferimento) sia stato
raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale
dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua
con l’acquirente non trova applicazione l’art. 2112 c.c. (…)
29
ART. 2120, C. 2 COD. CIV. (COME
MOD. DALLA L. N. 297/1982)
1.
2.
In ogni caso di cessazione del rapporto di
lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha
diritto ad un trattamento di fine rapporto
(TFR). Tale trattamento si calcola sommando
una quota pari (…) all’importo della
retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per
13,5. (…)
Salvo diversa previsione dei contratti
collettivi, la retribuzione annua, ai fini del
comma precedente, comprende tutte le somme
(…) corrisposte in dipendenza del rapporto di
lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione
di quanto è corrisposto a titolo di rimborso
spese.
30
ART. 8 D.L. N. 138/2011 CONV.
IN L. N. 148/2011
1.
I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello
aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze
sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di
legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo
interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare
specifiche intese (…) finalizzate alla maggiore occupazione, alla
qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di
partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro
irregolare, agli incrementi di produttività e di salario, alla
gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e
all’avvio di nuove attività.
2bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli
derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni
internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al
comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di
legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed
alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi
nazionali di lavoro.
31
ORIGINE DELLA NOZIONE DI
RAPPRESENTATIVITÀ COMPARATA
32
L. N. 549/1995, ART. 2, C. 25
L'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel
senso che, in caso di pluralita' di contratti collettivi intervenuti per la
medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il
calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali e' quella stabilita
dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative nella categoria.
D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989, art. 1
c. 1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di
previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle
retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle
organizzazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale, ovvero da
accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di 33
importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. (4) (8) ((9))
RAPPRESENTANZA E
RAPPRESENTATIVITA’
SINDACALE NEL TU DEL 10
GENNAIO 2014
34
LE RAPPRESENTANZE SINDACALI IN AZIENDA
NEL TU SULLA RAPPRESENTANZA DEL 10.01.2014


A partire dall’AI 28.06.2011 si rivitalizzano le RSA sul piano
contrattuale (v. infra in questa lezione e anche e, stabilendone una
durata in carica pari a 3 anni (come le RSU), le si abilita a
contrattare, nonché, se in possesso di una rappresentatività
maggioritaria sul piano associativo (v. infra, nella parte relativa alla
contrattazione collettiva aziendale della lezione 3), a stipulare
contratti collettivi aziendali efficaci per tutto il personale in forza e
vincolanti per tutte le associazioni sindacali, espressione delle
Confederazioni sindacali firmatarie dello stesso accordo. Detti
contratti dovranno, tuttavia, essere sottoposti al voto dei lavoratori a
seguito di richiesta avanzata da determinate oo.ss. ovvero da
determinate percentuali minime di lavoratori.
Le RSU hanno il potere di contrattare e di stipulare, a maggioranza
dei propri componenti, contratti collettivi aziendali efficaci per tutto il
personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali,
espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie dell’AI, operanti
35
all’interno dell’azienda (v. anche infra nella parte relativa alla
contrattazione collettiva aziendale).
LA RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE PER
L’AMMISSIONE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
NAZIONALE
(AI 28.06.2011; PROTOCOLLO 31.05.2013; TU 10.01.2014)
<<Ai fini della certificazione della rappresentatività delle oo.ss. per la
contrattazione collettiva nazionale di categoria, si assumono come base i
dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali
conferite dai lavoratori. Il numero delle deleghe viene certificato
dall’INPS (…) a seguito di convenzione fra INPS e parti stipulanti il
presente AI. I dati così raccolti e certificati, trasmessi complessivamente
al CNEL, saranno da ponderare con i consensi ottenuti nelle elezioni
periodiche delle RSU da rinnovare ogni 3 anni, e trasmessi dalle
Confederazioni sindacali al CNEL>>.
Se non vi sono RSU, sarà rilevato solo il dato degli iscritti.
Il dato degli iscritti viene raccolto dall’INPS su dichiarazione aziendale,
quello dei voti dai Comitati provinciali dei garanti. La ponderazione, come
media semplice tra la percentuale degli iscritti e la percentuale dei voti,
viene, invece, effettuata dal CNEL, a cui dovranno pertanto essere
trasmessi i dati.
36
Si richiede una rappresentatività minima del 5% come media tra iscritti
e
voti per l’ammissione alla contrattazione collettiva nazionale (v. amplius
infra nella parte relativa alla contrattazione collettiva: lezione 3).
DIRITTI SINDACALI
37
DIRITTO DI ASSEMBLEA
(ART. 20 ST. LAV.)
Titolarità ed esercizio del diritto:
 titolarità individuale e potere di convocazione delle RSA anche
separatamente (o RSU, se esistenti, nonché oo.ss. aderenti alle
associazioni stipulanti il CCNL):
 “I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’unità produttiva”
Funzione:
 Istituto di democrazia diretta, destinato a consentire ai lavoratori, anche
non iscritti a sindacati, di partecipare alla elaborazione e decisione delle
politiche contrattuali e sindacali.
Oggetto:
 Deve riguardare “materie di interesse sindacale e del lavoro”:
 una tematica è sindacale se il sindacato l’abbia fatta storicamente oggetto
della propria attenzione ed iniziativa sindacale complessivamente intesa.
 Anche tematiche di carattere non strettamente rivendicativo-aziendale,
bensì politico in senso ampio (politica fiscale, sanitaria, politica economica
in generale), non invece aspetti che afferiscono al campo della politica in
senso stretto (composizione del Governo, ecc.).
38
SEGUE: ASSEMBLEA
Modalità di svolgimento:
 Durante l’orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue retribuite per
ciascun lavoratore (elevabili dalla contrattazione collettiva).
 Nessun limite fuori dall’orario di lavoro.
 No partecipazione del datore, se non espressamente invitato, né
dei suoi collaboratori (dirigenti dell’azienda) in sua vece.
 Sì partecipazione dei dirigenti sindacali esterni previa
comunicazione al datore dei nominativi.
Limiti al diritto di assemblea:
 Generalmente provvede la contrattazione collettiva
 I limiti per la giurisprudenza (v., tra le altre, Cass., 12 gennaio
1998, n. 203, in Giust. civ., 1998, I, p. 1663, nota di Manganiello):
 1) possono riguardare solo le modalità di esercizio;
 2) possono derivare unicamente dall’esigenza di tutelare altri
interessi costituzionalmente garantiti (incolumità delle persone,
salvaguardia o sicurezza degli impianti, garanzia dei servizi
pubblici essenziali.
39
REFERENDUM
(ART. 21 ST. LAV.)









Esercizio del diritto: convocazione a cura delle RSA congiuntamente o RSU
nel suo complesso.
Funzione: Istituto di democrazia diretta, destinato a far emergere
l’opinione dei lavoratori, anche non iscritti al sindacato, su determinate
problematiche.
Oggetto:Materie inerenti all’attività sindacale
Criterio di valutazione analogo a quello dell’assemblea.
Modalità:In ambito aziendale e fuori dell’orario di lavoro. Ulteriori
modalità possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
Il referendum nella prassi contrattuale:Funzione secondaria rispetto
all’assemblea.
In tempi recenti, rivalutazione dell’istituto, come strumento per ridurre lo
scollamento tra base e sindacato.
Ricorso al referendum:ex ante, per l’approvazione di piattaforme
contrattuali o ipotesi di accordo; ex post, per approvare contratti collettivi
già conclusi.
Efficacia del referendum: efficacia giuridica circoscritta solo ai rapporti
tra sindacati e lavoratori iscritti. Efficacia “politica” negli altri casi (Cass.,
28 novembre 1994, n. 10119, in Giust. Civ., 1995, I, 1265).
40
DIRITTO DI AFFISSIONE
(ART. 25 ST. LAV.)
Titolarità del diritto:
 RSA o RSU e oo.ss. aderenti alle
associazioni stipulanti il CCNL
applicato nell’unità produttiva
Modalità di esercizio:
 si esercita “all’interno dell’unità
produttiva”
 Il datore ha l’obbligo di
predisporre apposite bacheche
sindacali.
Funzione:
 Consentire il collegamento tra il
personale dell’unità produttiva ed
il sindacato, in questo caso, però,
senza la partecipazione diretta
dei lavoratori, che restano fruitori
dell’attività di comunicazione.
Oggetto:
 L’affissione abbia ha ad oggetto
pubblicazioni, testi e comunicati
“inerenti a materie di interesse
sindacale e del lavoro”.
 Interpretazione estensiva, anche
perché il datore non ha poteri di
controllo sul contenuto degli
scritti e la defissione da parte
dello stesso è generalmente
negata, con qualche dubbio per il
caso di pubblicazioni a contenuto
diffamatorio o integranti gli
estremi di un reato.
41
PROSELITISMO E CONTRIBUTI SINDACALI
(ART. 26 ST. LAV.)
Contenuto del diritto:
 Riconoscimento ai singoli lavoratori
del diritto “di raccogliere contributi e
di svolgere opera di proselitismo per
le loro organizzazioni sindacali
all’interno dei luoghi di lavoro, senza
pregiudizio del normale svolgimento
dell’attività aziendale”.
 L’attività di proselitismo è qualcosa
di più della mera propaganda, in
quanto comprende, oltre a
comportamenti manifestativi, anche
comportamenti operativi, tesi a
promuovere l’ingresso di nuovi
elementi nell’organizzazione
sindacale.
Titolarità ed esercizio del diritto:
 Titolarità individuale per la
soddisfazione di interessi collettivi
propri del sindacato di afferenza,
senza alcuna distinzione tra le varie
oo.ss.
Limiti:
 Rispetto del normale svolgimento
dell’attività aziendale.
 Proselitismo non certo circoscritto solo ai
momenti di pausa, ma comunque
subordinato ad una verifica concreta di
compatibilità con il normale svolgimento
dell’attività aziendale.
I commi abrogati dell’art. 26: le trattenute
sindacali.
 Diritto delle oo.ss. a percepire i
contributi sindacali tramite ritenuta sul
salario, con obbligo del datore di
procedervi, pena l’antisindacalità della
condotta.
 Previsione sovente recuperata dai
contratti collettivi. Ma il problema resta
per chi non è firmatario di contratti
collettivi. La giurisprudenza risolve il
problema, configurando nel caso di
specie un’ipotesi di cessione (da parte del
lavoratore) del (proprio) credito
(retributivo al sindacato): come noto, la
cessione, per il codice civile, non richiede
il consenso del contraente ceduto (nel
42
caso di specie, il datore)
LOCALI
(ART. 27 ST. LAV.)
Titolarità del diritto
RSA o RSU
Contenuto del diritto
Utilizzazione di appositi locali per l’esercizio dell’attività
sindacale, posti a disposizione dell’azienda
Nelle imprese con almeno 200 dipendenti
Obbligo per il datore di lavoro di porre permanentemente a
disposizione delle rappresentanze sindacali un idoneo locale
comune nell’unità produttiva.
Nelle imprese con meno di 200 dipendenti
Obbligo per il datore di lavoro di porre di volta in volta a
disposizione un idoneo locale per le riunioni nell’unità
produttiva.
43
PERMESSI PER I DIRIGENTI
SINDACALI AZIENDALI
(ARTT. 23 E 24)
Permessi retribuiti
Funzione:
 Per l’espletamento del proprio
mandato sindacale: esercizio di
tutto il complesso delle attività
e delle funzioni inerenti alla
sfera di competenza delle
strutture sindacali aziendali.
Titolarità del diritto:
 Membri di RSA o di RSU
Permessi non retribuiti
Funzione:
 Per la partecipazione a
trattative sindacali o congressi e
convegni di natura sindacale.
 Il riferimento a queste attività
è esemplificativa: v. Cass., 8
novembre 1996, n. 9765, in
Giust. civ., 1997, I, 1885, con
nota di Zanotelli, che ne ha
ammesso la fruizione anche per
la partecipazione a corsi di
formazione sindacale.
Titolarità:
 Membri di RSA o RSU
 OO.SS. aderenti alle
associazioni stipulanti il CCNL.
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PERMESSI E ASPETTATIVE SINDACALI
(TITOLO IV: ARTT. 30 E 31 ST. LAV.)
PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI PER LO SVOLGIMENTO DI
COMPITI IN STRUTTURE SINDACALI ESTERNE.





Permessi
Titolarità:
Componenti degli organi
direttivi nazionali e
provinciali dei sindacati
firmatari di contratti collettivi
applicati nell’unità
produttiva.
Contenuto del diritto:
Permessi retribuiti secondo le
norme dei contratti di lavoro,
per la partecipazione alle
riunioni degli organi direttivi
nazionali e provinciali



Aspettative
Titolarità:
Lavoratori che ricoprono
cariche sindacali provinciali e
nazionali.



Contenuto del diritto:
aspettativa non retribuita per
tutta la durata del mandato
(questo è possibile anche per
lavoratori che esercitino
funzioni pubbliche elettive).
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GUARENTIGIE PER I DIRIGENTI SINDACALI AZIENDALI
(ART. 22 E L’ART. 18, COMMI 8-9-10)
TUTELA SPECIALE A FAVORE DEI DIRIGENTI SINDACALI IN MATERIA DI TRASFERIMENTO E
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE.
Licenziamento dei dirigenti di
RSA o RSU
Tutela privilegiata sul piano
processuale:
 Ordinanza per la provvisoria
reintegrazione nel posto di lavoro,
ove il giudice ritenga prima facie
non sufficientemente provate o
irrilevanti le ragioni del datore di
lavoro.
Sanzioni più forti per il datore di
lavoro:
 Oltre le normali sanzioni per
l’inottemperanza dell’ordine di
reintegrazione, il datore è
condannato a versare per ogni
giorno di ritardo, una somma pari
all’importo della retribuzione
dovuta al fondo adeguamento
pensioni.
Trasferimento dei dirigenti di
RSA o RSU
Tutela privilegiata:
 Il trasferimento dei dirigenti di
RSA o RSU può essere disposto
solo previo nulla-osta delle
associazioni sindacali di
appartenenza, a pena di nullità.
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CAMPO DI APPLICAZIONE DEL TIT. III ST. LAV.
(TITOLO VI: ART. 35 ST. LAV.)
Le disposizioni del titolo III si applicano
per le imprese industriali e commerciali:
 si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o
reparto autonomo che occupa più di 15 dipendenti
per le imprese agricole:
 Le medesime disposizioni si applicano anche a tali imprese
che che occupino più di 5 dipendenti.
Ai fini del raggiungimento della consistenza occupazionale
indicata è sufficiente che l’impresa industriali o
commerciali che nell’ambito dello stesso comune occupano
più di 15 dipendenti e alle imprese agricole che nel
medesimo ambito territoriale occupano più di 5 dipendenti
anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente
considerata, non raggiunge tali limiti.
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Diritto sindacale 2-015