Dr.ssa A.M.Resta Responsabile Servizio Farmaceutico ZT3 19/12/2015 1 Normativa di riferimento • Con D.Lvo n. 193 del 06/04/2006 (entrato in vigore il 10/06/2006) si da applicazione alla Direttiva 2004/28/CE ( nota come codice europeo dei medicinali veterinari) • D.Lvo n. 158 del 16/03/2006, attuazione della direttiva 2003/74/CE( concernente il divieto di utilizzare alcune sostanze a azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni animali • Legge n. 49/2006 D.Lvo 143 del 24/07/07 che integra il 193 19/12/2015 2 I medicinali veterinari vengono classificati in: • Medicinale veterinario • Sostanza • Premiscele per alimenti medicamentosi • Alimento medicamentoso • Medicinale ad azione immunologica • Medicinale omeopatico 19/12/2015 3 MEDICINALE VETERINARIO (AI SENSI DEL D.LVO 6/04/2006,N.193) • Ogni sostanza od associazione di sostanze presentate come aventi proprietà curative o profilattiche delle malattie animali; • Ogni sostanza od associazione usata allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante azione farmacologica, immunologica o metabolica, oppure di stabilire una diagnosi clinica 19/12/2015 4 E per sostanza? Ogni materia indipendentemente dall’origine. Tale origine può essere: 1. Umana, come sangue 2. Animale, come microorganismi, animali interi, tossine, sostanze ottenute per estrazione, derivati ematici 3. Vegetale, come microorganismi, piante etc 4. Chimica, come elementi, materie chimiche naturali e prodotti di trasformazione e di sintesi 19/12/2015 5 Le prescrizioni medico veterinarie ( ricette) Su ogni confezione deve essere riportato il regime di dispensazione: 1. Ricette non ripetibile in triplice copia 2. Ricetta non ripetibile 3. Ricetta ripetibile 4. Ricetta ministeriale per i prodotti Tabella II A e allegato III bis D.M n. 46 10 marzo 2006 19/12/2015 6 La ricetta non ripetibile in triplice copia (validità dieci gg lavorativi escluso quello di emissione art. 77 D.L 193/06) si utilizza per: • Premiscele medicate ( art.76 c.3) • Immunologici • Chemioterapici • Antibiotici • Antiparassitari • Corticosteroidi •Ormonali escluso le prostaglandine, gonadotropine e i fattori di rilascio delle stesse • Antinfiammatori • Sost. psicotrope ( ad eccezione di quelle per le quali è richiesta la RMR L. 46/2006), • Sost.neurotrope tranquillanti ( No DPR 309/90 e L. 46/06) • Beta-agonisti 19/12/2015 7 La ricetta in triplice copia trova inoltre applicazione per: • • • • Animali da compagnia quando il medicinale non è presentato esclusivamente in confezioni autorizzate per solo animali da affezione Uso improprio ( off-label) in animali zootecnici Scorte art.81/82/(4 D.Lvo 193/06 Scorte art.85 D.Lvo 193/06 19/12/2015 8 Modello di ricetta triplice copia Si compone di fogli autocopianti sovrapposti di cui: • l’ originale rosa riporta la dicitura “ copia per il farmacista” •La prima copia colorata in giallo riporta la sigla “copia per l’utilizzatore finale” •La seconda copia, azzurra, riporta la dicitura “ copia destinata all’ASL competente per il territorio”dove ha sede l’utilizzatore finale •La terza copia, bianca, riporta la dicitura “ copia per il veterinario” 19/12/2015 9 Formalismi RTC Deve essere compilata in ogni sua parte con inchiostro indelebile e deve indicare: 1. Codice di allevamento ( obbligatorio per tutti gli animali di azienda ed anche gli equini) 2. I dati identificativi degli animali ( cioè quello che risulta all’anagrafe zootecnica dell’Asl) 3. I tempi di sospensione, trattamento, posologia 4. Nel caso di scorta di impianto, gli estremi dell’autorizzazione dell’impianto ( firma il titolare impianto) 5. Nel caso di scorta propria, gli estremi autorizzativi e firma del professionista responsabile 19/12/2015 10 Adempimenti farmacista Deve apporre: Timbro, firma, data e prezzo Numero di lotto del medicinale consegnato È tenuto a conservare 5 anni la copia originale ( rosa) Restituisce la copia all’acquirente (gialla) Invia la copia azzurra entro una settimana dalla spedizione alla ASL competente Le ricette vanno numerate, devono riportare il lotto del medicinale venduto, tenute separatamente dalle ricette per uso umano e conservate insieme alla fattura di acquisto o bolla di consegna 19/12/2015 11 Ricetta non ripetibile su ricettario personale La ricetta vale tre mesi e si utilizza per: Farmaci prescritti ad animali da reddito diversi da quelli rientranti nella ricetta triplice copia •Farmaci veterinari omeopatici prescritti sia ad animali da compagnia che produttori •Prescrizioni galeniche magistrali di sostanze diverse da quelle che richiedono la RTC e destinate ad animali da compagnia •Prescrizioni in deroga, effettuate per animali da compagnia, di un medicinale autorizzato per l’uso su un’altra specie, in mancanza di medicinale veterinario con un farmaco per uso umano • 19/12/2015 12 Formalismi della RNR La ricetta deve essere completa dei dati del Medico, dati animale, dati della prescrizione, data e firma del medico Il farmacista Appone sulla ricetta:timbro, data spedizione, prezzo e la ricetta va conservata per 5 anni se rilasciate per animali produttori di alimenti,6 mesi se rilasciate per animali da compagnia ad eccezzione delle prescrizioni di stupefacenti di tabella II sez. B C che devono essere conservate per 2 anni dalla data dell’ultima registrazione sul registro 19/12/2015 13 Prescrizione di medicinali uso umano destinati a curare animali da compagnia La ricetta vale 3 mesi se il medicinale, quando prescritto per l’uomo, è assoggettato a RR La ricetta vale 30 giorni se il medicinale, quando prescritto per l’uomo, è assoggettato a RNR( es. Gardenale,Luminale) È di 30 giorni anche per i medicinali compresi nella tabella II sez.E ( es. Valium gtt) 19/12/2015 14 RR su carta semplice intestata Viene utilizzata per : Farmaci prescritti ad animali da compagnia e per essi registrati( eccezionfatta per quelli che richiedono una RNR o che non richiedono ricetta) Alcuni chemioterpici, antibiotici e antiparassitari orali destinati agli animali d’azienda che producono per autoconsumo La ricetta è valida fino a 5 volte in 3 mesi, il farmacista ritira la prescrizione al termine della sua validità senza doverla conservare. 19/12/2015 15 Medicinali omeopatici Richiedono ricetta medica veterinaria non ripetibile 19/12/2015 16 RMR legge 49- 2006 ( validità 30 giorni) I formalismi prescrittivi da controllare sono: Specie,proprietario animale,dose prescritta, posologia, indirizzo e telefono medico veterinario, data, firma e dizione” uso veterinario nello spazio destinato ai bollini autoadesivi” e timbro personale Tale modello è utilizzato come autoprescrizione per approvvigionamento per uso professionale urgente e nello spazio riservato al nome del proprietario animale dovrà essere scritto “ autoprescrizione” 19/12/2015 17 Adempimenti farmacista Annotazione del documento dell’acquirente Data, timbro e prezzo praticato Registrazione di scarico sul registro Conservazione ricetta 2 anni dall’ultima registrazione sul registro 19/12/2015 18 Medicinali veterinari non soggetti a prescrizione Sono definiti con il DM 28 settembre 1993 3 Dlvo 47/1997 alcuni esempi: Medicinali (antibiotici e sulfamidici)destinati a pesci d’acquario, uccelli domestici, piccioni, etc, Soluzioni a base di iodio Antibiotici aminoglucosidici orali uso esterno in animali zootecnici etc 19/12/2015 19 Sanzioni per il farmacista Vendita di medicinali veterinari senza ricetta se prevista come obbligatoria ( art.76 c.1 e 2 D.L193/06) amministrativa Sanzione pecuniaria da € 1.549,00 a € 9.296,00 ( art.108 c. 11 D.L 193/06) Vendita di medicinali veterinari da parte di non farmacisti e in luogo diverso dalla farmacia, salvo quanto disposto dall’art.70 c. 2 D.L 193/06 amministrativa Sanzione pecuniaria da € 10.29,00 a € 61.974,00 ( art.108 c. 1 D.L.193/06) Omessa conservazione documenti di entrata e uscita per i m.v. abbligo di ricetta amministrativa Sanzione pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 ( art.108 c. 13e 17 D.L.193/06) Mancata segnalazione di sospette reazioni avverse art.91 c.3 d.L 193/06 amministrativa Sanzione pecuniaria da € 5.164,00 a € 30.987,00 ( art.108 c. 13 D.L.193/06) Commercializzazione sostanze farmacologicamente attive non rispettando le condizioni di cui art.69 c. 1,2 e 4 amministrativa Sanzione pecuniaria da € 10.329,00 a € 61.974,00 ( art.108 c. 1 D.L.193/06) 19/12/2015 20 Grazie per l’attenzione 19/12/2015 21