Lavoro & Previdenza
La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici
N. 75
14.04.2014
Il “Certificato antipedofilia”
Arriva un nuovo adempimento a carico dei datori di
lavoro che instaurano rapporti di lavoro con minori d’età
Categoria: Previdenza e Lavoro
Sottocategoria: Varie
Il 22 marzo 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 39/2014, recante l’ “Attuazione della
direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la
pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI”. In pratica, il nuovo adempimento
impone ai datori di lavoro che intendono assumere minori “per lo svolgimento di attività professionali o
attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori”, di chiedere il
certificato penale al fine di verificare l’assenza di condanne per reati legati a pedopornografia e
sfruttamento sessuale dei minori. In caso di inadempimento, scatta una sanzione che va da 10.000 euro a
15.000 euro.
La norma è entrata in vigore il 6 aprile 2014.
Premessa
Un tema che ha fatto discutere non poco negli ultimi giorni è quello legato al
c.d. “certificato antipedofilia”, che i datori di lavoro dal 6 aprile scorso devono
possedere in caso di assunzione che comporti un “contatto diretto e regolare”
con personale under18.
Infatti, a seguito alla sua entrata in vigore, da più parti sono giunti dubbi e
perplessità sulle modalità di applicazione della norma (D.Lgs. n. 39/2014).
L’ultimo intervento in ordine cronologico è quello della Fondazione Studi CdL,
che chiedeva di chiarire con urgenza una serie situazioni di competenza
prettamente giuslavoristica, come per esempio la necessità di capire se la
norma si riferisse ai rapporti di lavoro instaurati dalla data di entrata in vigore
in avanti oppure a quelli già preesistenti. Dubbi questi, chiariti direttamente
dal Ministro del Welfare, Giuliano Poletti, il quale è intervenuto durante il
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“question time” alla Camera lo scorso 9 aprile 2014, e dallo stesso Ministero
della Giustizia mediante una “scheda pratica” pubblicata sul proprio sito.
La Direttiva
comunitaria
La L. n. 96/2013 ha delegato il Governo per il recepimento della Direttiva
2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, tenutosi il 13 dicembre
2011, in materia di “lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori
e la pornografia minorile”, sostituendo la Decisione quadro 2004/68/GAI del
Consiglio.
La delega è stata attuata con il D.Lgs. n. 39/2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014 ed entrato in vigore il 6 aprile 2014.
Direttiva
2011/93/UE
Gli atti puniti sono i seguenti:
ƒ
prostituzione minorile (art. 600-bis);
ƒ
pornografia minorile (art. 600-ter);
ƒ
detenzione di materiale pornografico (art.
600-quater);
ƒ
pornografia virtuale (art. 600-quinquies);
ƒ
adescamento di minorenni (art. 600undecies).
Il certificato
penale
L’art. 2 del D.Lgs n. 39/2014 impone che il certificato penale sia “richiesto dal
soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di
attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti
diretti e regolari con minori”.
La fedina, inoltre, serve a “verificare l'esistenza di condanne per taluno dei
reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive
all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”.
Il datore di lavoro che non adempie al suddetto obbligo è soggetto ad
una sanzione amministrativa pecuniaria, che va da euro 10.000 a euro
15.000.
I costi del
certificato
penale
Per entrare in possesso del certificato penale, il datore di lavoro dovrà
allegare alla domanda:
9 1 marca da bollo da 16 euro;
9 1 marca per diritti da 7,08 euro se il certificato è richiesto con
urgenza;
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9 1 marca per diritti da 3,54 euro se il certificato è richiesto senza
urgenza.
Per le P.A. e i gestori di pubblici servizi il certificato penale è gratuito.
Quindi i costi di cui sopra sono valevoli solo per i datori di lavoro privati.
I costi
I chiarimenti dei
Ministeri (Lavoro
e Giustizia)
Richiesta senza urgenza:
Richiesta con urgenza:
19,54 euro
23,08 euro
Nonostante il Ministero della Giustizia abbia pubblicato la settimana scorsa
una circolare chiarificatrice in merito al nuovo adempimento introdotto, sono
comunque giunti da più parti numerosi dubbi circa l’operatività della norma.
Dubbi questi, che sono stati prontamente affrontati sia dal Ministro del
Lavoro, Giuliano Poletti, sia dal Ministero della Giustizia.
I chiarimenti giunti dai due Dicasteri possono essere così riassunti:
9 la normativa è destinata ad essere applicata solo ai nuovi rapporti di
lavoro instaurati con soggetti la cui attività comporti contatti diretti e
regolari con minori. Quindi, l’obbligo di richiedere il certificato penale
ricade solo per le assunzioni effettuate dopo il 6 aprile 2014, e non
anche per quelli preesistenti;
9 il certificato deve essere richiesto dal datore di lavoro privato, inteso
anche come associazione/organizzazione di volontariato;
9 l’obbligo di richiedere il certificato sorge solo quando si intenda
stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvalga di semplici
forme di collaborazione;
9 la richiesta non va ripetuta alla scadenza della validità del certificato
(sei mesi) e non va presentata per le persone già impiegate alla data
di entrata in vigore della normativa (6 aprile 2014);
9 la richiesta va presentata dal datore di lavoro, munito di documento
di riconoscimento in corso di validità, o da persona da lui delegata,
utilizzando l’apposito modello, previa acquisizione del consenso della
persona interessata;
9 le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi che
intendano instaurare con la persona un rapporto di lavoro di tipo
contrattuale si avvalgono dei modulo già in uso per le Pubbliche
Amministrazioni a norma dell’articolo 39 del T.U.
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Le Faq del
Ministero della
Giustizia
Infine, si riportano le ultime FAQ aggiornate e pubblicate sul sito del Ministero
della Giustizia.
D. Dal 6 aprile 2014 chi assume nuovi dipendenti per lo svolgimento di
attività a contatto con i minori dovrà richiedere il certificato del casellario
ai sensi dell’art. 25 bis del D.P.R. 313/2002. L'obbligo c'è anche nei confronti
di chi è già stato assunto?
R. L’obbligo per il datore di lavoro sorge all’atto dell’assunzione e quando,
scaduto il termine di durata previsto, il datore di lavoro stipuli altro e nuovo
contratto con lo stesso lavoratore.
D. In quali casi il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere il certificato ai
sensi dell'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002?
R. In tutti i casi in cui si instaura con la persona un rapporto contrattuale
con prestazioni corrispettive, per attività che comportino un contatto
diretto e regolare con i minori. L’obbligo non sorge, invece, per le forme di
collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di
lavoro.
D. I certificati valgono 6 mesi. Il datore di lavoro dovrà quindi richiedere il
certificato ai sensi dell’art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 per i suoi dipendenti
ogni 6 mesi?
R. No. Il certificato va richiesto solo al momento dell'assunzione.
D. In attesa del certificato richiesto dal datore di lavoro si può procedere
alla stipula del contratto?
R. Si. In attesa dell'acquisizione del certificato, se il datore di lavoro è
pubblico può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di
certificazione; se il datore è privato, una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.
D. Le esenzioni dal bollo sono soltanto quelle indicate nel D.P.R. 642/72,
tabella allegata B?
R. Le esenzioni indicate nel D.P.R. 642/72 sono quelle principali. Altri casi di
esenzione potrebbero però essere presenti in normative specifiche.
D. Con riferimento alle prescrizioni del D.Lgs. 39/2014, cosa si intende per
“attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino
contatti diretti e regolari con minori”?
R. Per attività professionali o attività volontarie organizzate si intendono
tutte le professioni o i lavori (ad es. quelle di insegnante, bidello, pediatra,
allenatore, educatore) per i quali l’oggetto della prestazione comporta un
contatto diretto e regolare con i minori a fronte di uno specifico rapporto di
lavoro.
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D. Attività professionali quali ad esempio quella di medico odontoiatra o
medico pediatra che comportano attività verso i minori è assoggettata alle
prescrizioni del D.L. 39/2014 con riferimento ai propri lavoratori
dipendenti?
R. Sì.
D. Sono la vice-presidente di una Associazione Culturale che organizza, tra
le altre cose, corsi di scuola di musica primaria (quindi rivolti
principalmente a minorenni). Per l'organizzazione di questi corsi ci
avvaliamo della collaborazione di professionisti che rilasciano regolare
fattura come titolari di partita Iva. Ci dobbiamo ritenere datori di lavoro e
quindi richiedere per questi professionisti il certificato penale del casellario
giudiziale ai sensi dell’art. 25-bis del D.P.R. 313/2002?
R. Sì, qualora l'attività svolta dal professionista sia oggetto di un contratto,
comunque qualificato, che faccia sorgere un rapporto di lavoro con
prestazioni corrispettive.
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