Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 75 14.04.2014 Il “Certificato antipedofilia” Arriva un nuovo adempimento a carico dei datori di lavoro che instaurano rapporti di lavoro con minori d’età Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Varie Il 22 marzo 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 39/2014, recante l’ “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI”. In pratica, il nuovo adempimento impone ai datori di lavoro che intendono assumere minori “per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori”, di chiedere il certificato penale al fine di verificare l’assenza di condanne per reati legati a pedopornografia e sfruttamento sessuale dei minori. In caso di inadempimento, scatta una sanzione che va da 10.000 euro a 15.000 euro. La norma è entrata in vigore il 6 aprile 2014. Premessa Un tema che ha fatto discutere non poco negli ultimi giorni è quello legato al c.d. “certificato antipedofilia”, che i datori di lavoro dal 6 aprile scorso devono possedere in caso di assunzione che comporti un “contatto diretto e regolare” con personale under18. Infatti, a seguito alla sua entrata in vigore, da più parti sono giunti dubbi e perplessità sulle modalità di applicazione della norma (D.Lgs. n. 39/2014). L’ultimo intervento in ordine cronologico è quello della Fondazione Studi CdL, che chiedeva di chiarire con urgenza una serie situazioni di competenza prettamente giuslavoristica, come per esempio la necessità di capire se la norma si riferisse ai rapporti di lavoro instaurati dalla data di entrata in vigore in avanti oppure a quelli già preesistenti. Dubbi questi, chiariti direttamente dal Ministro del Welfare, Giuliano Poletti, il quale è intervenuto durante il Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info “question time” alla Camera lo scorso 9 aprile 2014, e dallo stesso Ministero della Giustizia mediante una “scheda pratica” pubblicata sul proprio sito. La Direttiva comunitaria La L. n. 96/2013 ha delegato il Governo per il recepimento della Direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, tenutosi il 13 dicembre 2011, in materia di “lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”, sostituendo la Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. La delega è stata attuata con il D.Lgs. n. 39/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014 ed entrato in vigore il 6 aprile 2014. Direttiva 2011/93/UE Gli atti puniti sono i seguenti: prostituzione minorile (art. 600-bis); pornografia minorile (art. 600-ter); detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater); pornografia virtuale (art. 600-quinquies); adescamento di minorenni (art. 600undecies). Il certificato penale L’art. 2 del D.Lgs n. 39/2014 impone che il certificato penale sia “richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori”. La fedina, inoltre, serve a “verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”. Il datore di lavoro che non adempie al suddetto obbligo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, che va da euro 10.000 a euro 15.000. I costi del certificato penale Per entrare in possesso del certificato penale, il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda: 9 1 marca da bollo da 16 euro; 9 1 marca per diritti da 7,08 euro se il certificato è richiesto con urgenza; Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 2 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info 9 1 marca per diritti da 3,54 euro se il certificato è richiesto senza urgenza. Per le P.A. e i gestori di pubblici servizi il certificato penale è gratuito. Quindi i costi di cui sopra sono valevoli solo per i datori di lavoro privati. I costi I chiarimenti dei Ministeri (Lavoro e Giustizia) Richiesta senza urgenza: Richiesta con urgenza: 19,54 euro 23,08 euro Nonostante il Ministero della Giustizia abbia pubblicato la settimana scorsa una circolare chiarificatrice in merito al nuovo adempimento introdotto, sono comunque giunti da più parti numerosi dubbi circa l’operatività della norma. Dubbi questi, che sono stati prontamente affrontati sia dal Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, sia dal Ministero della Giustizia. I chiarimenti giunti dai due Dicasteri possono essere così riassunti: 9 la normativa è destinata ad essere applicata solo ai nuovi rapporti di lavoro instaurati con soggetti la cui attività comporti contatti diretti e regolari con minori. Quindi, l’obbligo di richiedere il certificato penale ricade solo per le assunzioni effettuate dopo il 6 aprile 2014, e non anche per quelli preesistenti; 9 il certificato deve essere richiesto dal datore di lavoro privato, inteso anche come associazione/organizzazione di volontariato; 9 l’obbligo di richiedere il certificato sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione; 9 la richiesta non va ripetuta alla scadenza della validità del certificato (sei mesi) e non va presentata per le persone già impiegate alla data di entrata in vigore della normativa (6 aprile 2014); 9 la richiesta va presentata dal datore di lavoro, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, o da persona da lui delegata, utilizzando l’apposito modello, previa acquisizione del consenso della persona interessata; 9 le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi che intendano instaurare con la persona un rapporto di lavoro di tipo contrattuale si avvalgono dei modulo già in uso per le Pubbliche Amministrazioni a norma dell’articolo 39 del T.U. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 3 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Le Faq del Ministero della Giustizia Infine, si riportano le ultime FAQ aggiornate e pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia. D. Dal 6 aprile 2014 chi assume nuovi dipendenti per lo svolgimento di attività a contatto con i minori dovrà richiedere il certificato del casellario ai sensi dell’art. 25 bis del D.P.R. 313/2002. L'obbligo c'è anche nei confronti di chi è già stato assunto? R. L’obbligo per il datore di lavoro sorge all’atto dell’assunzione e quando, scaduto il termine di durata previsto, il datore di lavoro stipuli altro e nuovo contratto con lo stesso lavoratore. D. In quali casi il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere il certificato ai sensi dell'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002? R. In tutti i casi in cui si instaura con la persona un rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive, per attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori. L’obbligo non sorge, invece, per le forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro. D. I certificati valgono 6 mesi. Il datore di lavoro dovrà quindi richiedere il certificato ai sensi dell’art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 per i suoi dipendenti ogni 6 mesi? R. No. Il certificato va richiesto solo al momento dell'assunzione. D. In attesa del certificato richiesto dal datore di lavoro si può procedere alla stipula del contratto? R. Si. In attesa dell'acquisizione del certificato, se il datore di lavoro è pubblico può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di certificazione; se il datore è privato, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. D. Le esenzioni dal bollo sono soltanto quelle indicate nel D.P.R. 642/72, tabella allegata B? R. Le esenzioni indicate nel D.P.R. 642/72 sono quelle principali. Altri casi di esenzione potrebbero però essere presenti in normative specifiche. D. Con riferimento alle prescrizioni del D.Lgs. 39/2014, cosa si intende per “attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori”? R. Per attività professionali o attività volontarie organizzate si intendono tutte le professioni o i lavori (ad es. quelle di insegnante, bidello, pediatra, allenatore, educatore) per i quali l’oggetto della prestazione comporta un contatto diretto e regolare con i minori a fronte di uno specifico rapporto di lavoro. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 4 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info D. Attività professionali quali ad esempio quella di medico odontoiatra o medico pediatra che comportano attività verso i minori è assoggettata alle prescrizioni del D.L. 39/2014 con riferimento ai propri lavoratori dipendenti? R. Sì. D. Sono la vice-presidente di una Associazione Culturale che organizza, tra le altre cose, corsi di scuola di musica primaria (quindi rivolti principalmente a minorenni). Per l'organizzazione di questi corsi ci avvaliamo della collaborazione di professionisti che rilasciano regolare fattura come titolari di partita Iva. Ci dobbiamo ritenere datori di lavoro e quindi richiedere per questi professionisti il certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 25-bis del D.P.R. 313/2002? R. Sì, qualora l'attività svolta dal professionista sia oggetto di un contratto, comunque qualificato, che faccia sorgere un rapporto di lavoro con prestazioni corrispettive. - Riproduzione riservata - Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 5 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info