LA CNPADC E LE PRESTAZIONI EROGATE ......................................................................................................... 2
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DELLA MATERNITA’..................................................................... 2
L’indennità di maternità................................................................................................................................. 2
L’indennità per interruzione di gravidanza.................................................................................................. 3
Il contributo a sostegno della maternità ........................................................................................................ 3
EROGAZIONI A TITOLO ASSISTENZIALE A FRONTE DI EVENTI CON PARTICOLARE INCIDENZA SUL BILANCIO
FAMILIARE ......................................................................................................................................................... 4
ASSEGNI A FAVORE DEI FIGLI PORTATORI DI HANDICAP ................................................................................ 5
SPESE DI OSPITALITÀ IN CASE DI RIPOSO PER ANZIANI, CRONICI O LUNGODEGENTI. .................................. 6
RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE............................................................. 6
SPESE FUNEBRI.................................................................................................................................................. 7
BORSE DI STUDIO .............................................................................................................................................. 7
POLIZZA SANITARIA .......................................................................................................................................... 8
Polizza Sanitaria Base a favore degli associati.............................................................................................. 8
Estensione della Polizza Sanitaria base – Polizza integrativa...................................................................... 8
Il servizio di accesso alla rete odontoiatrica di Blue Assistance per CNPADC.......................................... 9
PER SAPERNE DI PIU’......................................................................................................................................... 9
A cura di:
Guido Cresto, Luca Quer, Marcello Alessandro Resca, Verdiana Federica Santarossa, Stefania Telesca
Delegati Cassa per la circoscrizione di Torino, Pinerolo e Ivrea
Guida alle prestazioni assistenziali
Delegati Cassa
LA CNPADC E LE PRESTAZIONI EROGATE
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti (CNPADC) è l’ente di diritto
privato che assicura, senza scopo di lucro e in autonomia gestionale, organizzativa e contabile, le
funzioni di previdenza e assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, iscritti agli Albi professionali,
e dei loro familiari. In virtù delle disposizioni vigenti sono obbligatoriamente iscritti alla CNPADC,
e quindi Associati, i Dottori Commercialisti iscritti agli Albi professionali che esercitano la libera
professione con carattere di continuità, anche se in pensione.
Le prestazioni della Cassa si dividono in prestazioni di natura Previdenziale e prestazioni di natura
Assistenziale
Prestazioni Previdenziali
Prestazioni Assistenziali
Pensione di vecchiaia
In caso di Gravidanza
• Indennità di maternità
• Interruzione della gravidanza
Pensione di vecchiaia anticipata (ex anzianità) Intervento economico per stato di bisogno
Pensione unica contributiva
Assegno ai genitori di figli portatori di handicap
Supplemento di pensione
Rimborso spese per assistenza infermieristica
domiciliare
Pensione di invalidità
Rimborso spese funebri
Pensione di inabilità
Rimborso spese case di riposo
Pensione in totalizzazione
Borse di studio
Pensione ai superstiti
Polizza sanitaria “base” gratuita (estendibile ai
familiari)
Le prestazioni assistenziali vengono finanziate col contributo integrativo, fatta eccezione per
l’indennità di maternità, che viene finanziata attraverso il contributo di maternità versato da tutti gli
iscritti alla Cassa e dallo Stato. Negli ultimi anni l’avanzo corrente risultante dal bilancio d’esercizio
viene assegnato nella misura del 2% (massimo previsto dallo statuto) alla riserva per prestazioni
assistenziali.
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DELLA MATERNITA’
L’indennità di maternità
E’ il diritto, riconosciuto a tutela delle Dottoresse Commercialiste libere professioniste, ad
un’indennità di maternità per un periodo di cinque mesi – dai due mesi antecedenti il parto ai tre mesi
successivi. La medesima tutela è inoltre estesa ai casi di adozione o affidamento.
Spetta:
- in caso di parto;
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Delegati Cassa
- in caso di adozione, a condizione che il figlio adottivo non abbia superato i 6 anni di età per
l’adozione nazionale oppure i 18 anni in caso di adozione internazionale;
- in caso di affidamento, anche temporaneo, non preadottivo.
L’indennità di maternità viene calcolata in base al reddito professionale percepito dalla avente diritto
nel secondo anno precedente a quello dell’evento ed è pari ai cinque dodicesimi dell’80% di tale
reddito.
In ogni caso, l’importo dell’indennità di maternità non può essere inferiore ad un importo minimo
fissato annualmente né superiore ad un importo massimo, pari a cinque volte l’indennità minima. Per
il 2014 l’importo minimo è di € 4.948,32, quello massimo di € 24.741,60.
Al momento della liquidazione delle indennità di maternità, viene applicata una ritenuta d’acconto
del 20%, salvo che non si benefici di un regime fiscale agevolato.
Per richiedere l’indennità di maternità l’avente diritto dovrà presentare domanda con i relativi allegati,
a partire dal settimo mese di gravidanza e comunque entro il termine perentorio di 180 gg. dalla data
del parto.
Per effettuare la domanda è disponibile il servizio on line DIM di Domanda d’Indennità di Maternità.
E’ anche possibile inoltrare la domanda alla Cassa mediante raccomandata.
L’erogazione dell’indennità di maternità è successiva al parto e subordinata alla presentazione del
certificato di nascita da parte della richiedente.
L’indennità per interruzione di gravidanza
Il diritto all’indennità opera con diverse modalità a seconda del periodo in cui è avvenuta
l’interruzione di gravidanza: prima del terzo mese di gravidanza, tra il terzo ed il sesto mese di
gravidanza oppure successivamente al sesto mese di gestazione.
L’importo da corrispondere alla Dottoressa Commercialista avente diritto è commisurato tenuto conto
del momento d’interruzione di gravidanza.
1. Aborto anteriormente al terzo mese di gravidanza. In tal caso, spetta un contributo fisso, a
prescindere dal reddito dichiarato. Tale contributo è pari ad 1/5 dell’importo minimo
dell’indennità di maternità previsto per l’anno in cui è avvenuta l’interruzione di gravidanza.
2. Aborto tra il terzo e il sesto mese di gravidanza. In tal caso spetta un contributo pari all’80%
di 1/12 del reddito professionale quale risulta dalla dichiarazione effettuata nell’anno
precedente l’interruzione.
3. Successivamente al sesto mese di gravidanza, spetta un contributo pari all’indennità di
maternità: 5/12 dell’80% quale risulta dalla dichiarazione effettuata nell’anno precedente
l’interruzione.
Per tutte le casistiche, al momento della liquidazione delle indennità d’interruzione della gravidanza
viene applicata una ritenuta d’acconto del 20%, salvo che non si benefici di un regime fiscale
agevolato.
La domanda di indennità prevista in caso di interruzione della gravidanza di cui al punto 1 deve essere
presentata entro e non oltre il termine perentorio di un anno dalla data dell'evento. La domanda di
indennità prevista in caso di interruzione della gravidanza di cui ai punti 2 e 3 deve essere presentata
entro e non oltre il termine perentorio di 180 gg. dalla data dell’evento .
Per effettuare la domanda è disponibile il servizio on line DIM . In alternativa è possibile inoltrare la
domanda alla Cassa mediante PEC ([email protected]) o raccomandata.
Il contributo a sostegno della maternità
Per aiutare le neo mamme che incontrano difficoltà nel conciliare attività professionale e maternità
durante i primi mesi di vita, a partire dal 27 giugno 2014 è stato introdotto questo nuovo istituto, ad
integrazione dell’indennità di maternità.
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Delegati Cassa
E’ pari al 20% dell’indennità di maternità percepita, con un minimo, per gli eventi intercorsi nel
corso del 2015, di € 1.715,00 e fino a concorrenza dell’importo massimo di indennità di maternità di
legge (per il 2014, € 24.741,60).
Al momento della liquidazione del contributo viene applicata una ritenuta d’acconto del 20%, salvo
che non si benefici di un regime fiscale agevolato.
Il contributo è erogabile esclusivamente in presenza di regolare posizione contributiva.
Per il riconoscimento del diritto al contributo a sostegno della maternità non occorre presentare alcuna
domanda: la Cassa, a seguito del riconoscimento dell'indennità di maternità, provvede d'ufficio alla
definizione dello stesso.
EROGAZIONI A TITOLO ASSISTENZIALE A FRONTE DI EVENTI CON
PARTICOLARE INCIDENZA SUL BILANCIO FAMILIARE
Lo stato di bisogno viene accertato su quattro criteri di massima:
a. eventi straordinari, ovvero dovuti a caso fortuito o forza maggiore, che abbiano rilevante incidenza
sul bilancio familiare ed espongano a spese ed esborsi documentati, urgenti o di primaria necessità,
anche per lo svolgimento dell'attività professionale, e non siano ordinariamente sostenibili;
b. eventi che comportino, per fatto di malattia accertato da struttura sanitaria pubblica, una
interruzione per più di tre mesi dell'attività professionale di dottore commercialista da parte di un
iscritto da almeno tre anni che non sia già titolare di pensione a carico della Cassa o di altra gestione
previdenziale;
c. eventi che comportino il sostenimento di spese per intervento chirurgico e relativa degenza, dovuti
a fatto di malattia, da parte di iscritto alla Cassa da almeno tre anni, che non abbia potuto esercitare,
in maniera assoluta, l'attività professionale per almeno tre mesi;
d. decesso dell'iscritto o pensionato che abbia procurato, a causa della cessazione dell'attività
professionale svolta, situazione di grave difficoltà finanziaria al coniuge superstite ovvero ai figli
minori o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.
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Delegati Cassa
Per particolari fattispecie non rientranti nelle casistiche sopra descritte, il Consiglio di
Amministrazione può ugualmente disporre un intervento economico ritenuto adeguato al singolo
caso.
Sono stati recentemente innalzati ed uniformati tutti i limiti reddituali a cui collegare lo stato di
bisogno, crescenti al crescere della numerosità del nucleo familiare:
ANNO DI
PRESENTAZIONE
DOMANDA
Unico
componente
Due
componenti
Tre
componenti
Quattro o più
componenti
2015
35.250,00
45.800,00
52.850,00
58.100,00
Se nel nucleo familiare del richiedente sono presenti uno o più figli portatori di handicap i limiti di
reddito sono i seguenti:
Nucleo familiare con portatori di handicap
Limite reddituale (Euro)
1 genitore + 1 figlio con handicap
63.400,00 (limite base)
Per ogni ulteriore componente
Maggiorazione del 40% del limite base
Per ogni ulteriore componente portatore di handicap
Maggiorazione del 60% del limite base
Il Consiglio di Amministrazione è competente ad accertare la sussistenza dello stato di bisogno e alla
determinazione dell'importo da erogare, ad eccezione dell'evento sopra indicato alla lettera b, delegato
al Direttore Generale, la cui misura è determinata tenendo conto del periodo di interruzione
dell'attività professionale e del reddito professionale dichiarato.
Il sussidio è erogabile esclusivamente in presenza di regolare posizione contributiva.
Per richiedere il contributo economico per stato di bisogno il richiedente deve presentare domanda in
forma libera, entro 2 anni dalla data dell’evento (si prescinde dal termine dei due anni solo in caso di
gravi impedimenti documentati).
La domanda dovrà essere il più possibile descrittiva dell’evento generatore dello stato di bisogno,
corredata, a titolo indicativo, della seguente documentazione:
1. Documento di riconoscimento del richiedente;
2. Stato di famiglia;
3. Documentazione medica;
4. Documentazione relativa alle spese sostenute;
5. Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensibili;
6. Copia delle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno precedente l’istanza da tutti i
componenti il nucleo familiare.
ASSEGNI A FAVORE DEI FIGLI PORTATORI DI HANDICAP
Viene corrisposto un assegno annuo ai Dottori Commercialisti con figli portatori di handicap di
€ 5.200,00.
Spetta:
ai Dottori Commercialisti, genitori di figli portatori di handicap, iscritti alla Cassa da almeno
5 anni;
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Delegati Cassa
ai Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa in data antecedente al riconoscimento
dell'handicap da parte della Commissione medica, con età inferiore a 35 anni al momento
della presentazione della domanda.
ai pensionati Cassa, genitori di figli portatori di handicap;
al coniuge superstite dell'iscritto/pensionato Cassa
ai portatori di handicap, orfani di iscritti alla Cassa.
Il diritto all’assegno è escluso se all’interno del nucleo familiare è già in essere il medesimo beneficio
presso altro Ente previdenziale.
Per poter accedere al sussidio, il reddito per nucleo familiare non può superare determinati limiti,
stabiliti con incrementi percentuali che tengono conto della composizione familiare e sono
annualmente rivalutati. Per il 2015 i limiti di reddito sono i seguenti:
Nucleo familiare con portatori di handicap
Limite reddituale (Euro)
1 genitore + 1 figlio con handicap
63.400,00 (limite base)
Per ogni ulteriore componente
Maggiorazione del 40% del limite base
Per ogni ulteriore componente portatore di handicap
Maggiorazione del 60% del limite base
Il sussidio è erogabile esclusivamente in presenza di regolare posizione contributiva.
Per conseguire l’assegno per genitori di figli portatori di handicap il richiedente deve presentare
l'apposita domanda, tramite PEC ([email protected]) o raccomandata con la relativa
documentazione.
SPESE DI OSPITALITÀ IN CASE DI RIPOSO PER ANZIANI, CRONICI O
LUNGODEGENTI.
Ha titolo a richiedere il contributo assistenziale il pensionato o il coniuge superstite che abbia ottenuto
di dimorare permanentemente in casa di riposo pubblica o privata per anziani, cronici o lungodegenti
e che sostenga a proprio carico la retta, che non sia già soggetta a rimborso parziale o totale da parte
di altri enti assistenziali pubblici o privati.
Recentemente è stata ampliata la platea anche a tutti i familiari di primo grado e ai fratelli risultanti
dallo stato di famiglia dell’iscritto.
Il beneficio assistenziale concesso dalla Cassa è costituito dal contributo sulla spesa sostenuta dal
pensionato per retta di dimora sino a concorrenza massima di € 900,00 mensili (prima erano € 750).
Per l’anziano, il cronico ed il lungodegente non autosufficienti, l’importo mensile massimo è elevato
a € 1.900,00 (precedentemente € 1.584).
Requisiti specifici e modalità di conseguimento del rimborso spese case di riposo o istituti di ricovero
sono indicati ogni anno (generalmente nel mese di dicembre) nei relativi Bandi di concorso, pubblicati
unitamente alla relativa modulistica sul sito web www.cnpadc.it.
L’interessato può presentare la domanda, insieme alla documentazione richiesta, nei termini fissati
dal Bando di concorso a pena di inammissibilità.
RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE
E’ il contributo di partecipazione alle spese sostenute per l'assistenza domiciliare prestata da personale
infermieristico o da collaboratori domestici a iscritti e pensionati Cassa, ai loro familiari (legati da
vincolo di coniugio o di parentela in linea retta di primo grado), ai fratelli degli "iscritti non
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Delegati Cassa
pensionati", ai fratelli degli "iscritti titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa", che versano
in stato di non autosufficienza, che siano presenti nello stato di famiglia ed a carico degli iscritti o
pensionati della Cassa. Lo stato di non autosufficienza potrà essere sia temporaneo che permanente.
Spetta agli iscritti o pensionati Cassa, che abbiano sostenuto a proprio carico la spesa, anche se la
documentazione risulta intestata ai destinatari della prestazione, purché nello stato di famiglia ed a
carico degli iscritti o pensionati della Cassa.
Il rimborso per le spese di assistenza domiciliare è erogabile esclusivamente in presenza di regolare
posizione contributiva.
Per richiedere il rimborso per assistenza domiciliare occorre presentare, tramite PEC
([email protected]) o raccomandata, l'apposita domanda con la relativa
documentazione entro l'anno successivo a quello di sostenimento della spesa.
SPESE FUNEBRI
Può essere richiesto dall’iscritto o pensionato della Cassa, un contributo per le spese di onoranze
funebri, in caso di decesso dell’iscritto, del coniuge, dei figli ovvero dei genitori, facenti parte del
nucleo familiare ed a carico, per il sostenimento delle spese di onoranze funebri documentate.
L'ammontare del contributo è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione come
dettagliato nella seguente tabella.
Anno
Importo del contributo
Importo del contributo in caso
di commorienza
2014
2.000,00
4.000,00
2015
3.000,00
6.000,00
In presenza di più soggetti aventi titolo, il contributo viene ripartito proporzionalmente tra gli stessi.
In caso di parziale rimborso da parte di altri enti di assistenza pubblica e privata, la Cassa interviene
ad erogare la differenza, in considerazione dei predetti limiti massimi erogabili.
L’assegno di partecipazione alle spese funerarie è erogabile esclusivamente in presenza di regolare
posizione contributiva.
Per richiedere il rimborso delle spese funebri, occorre presentare, tramite PEC
([email protected]) o raccomandata, l’apposita domanda con la relativa
documentazione delle spese, entro due anni dall’evento.
BORSE DI STUDIO
Il Consiglio di Amministrazione emana annualmente bandi di concorso a borse di studio, suddivisi
per categorie di classi scolastiche, per i quali hanno titolo al beneficio i figli degli iscritti o dei
pensionati a carico della Cassa, ovvero i titolari di pensione indiretta o di reversibilità, che associno
il requisito del merito a quello dello stato di bisogno secondo il limite reddituale determinato nel
bando di concorso.
Il C.d.A., inoltre, eroga contributi a titolo di borse di studio riservati ai dottori commercialisti iscritti
alla Cassa non titolari di pensione per la frequenza di corsi universitari ed extra universitari di
specializzazione, di qualificazione, per il conseguimento di qualificazioni specifiche dell'area delle
professioni economico-finanziarie, master, e simili.
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Guida alle prestazioni assistenziali
Delegati Cassa
L’ assegnazione delle borse di studio – sia per i figli di Dottore Commercialista sia per il Dottore
Commercialista – è effettuata in base a criteri reddituali, modulati secondo la composizione del nucleo
familiare e, per quanto riguarda gli studenti, a parità di reddito in base a criteri di merito (votazione
scolastica).
La borsa di studio è erogabile esclusivamente in presenza di regolare posizione assicurativocontributiva
Requisiti specifici, importi e modalità di conseguimento delle borse di studio sono indicati ogni anno
(generalmente nel mese di dicembre) nei relativi Bandi di concorso, pubblicati unitamente alla
relativa modulistica sul sito web www.cnpadc.it.
L’interessato può presentare la domanda, insieme alla documentazione richiesta, nei termini fissati
dal Bando di concorso a pena di inammissibilità.
POLIZZA SANITARIA
Polizza Sanitaria Base a favore degli associati
La Cassa a favore di ciascun associato, pensionato, familiare a carico e del coniuge, eroga prestazioni
di tutela sanitaria mediante la stipulazione di una polizza assicurativa ad integrazione delle prestazioni
assistenziali previste.
La polizza sanitaria è gestita dalla compagnia Reale Mutua attraverso la Blue Assistance, numero
verde 800.555.266.
La polizza prevede un piano sanitario di base gratuito per tutti i dottori commercialisti con un
massimale di € 260.000,00. La polizza base prevede una copertura delle spese sostenute nei casi di
Grande Intervento Chirurgico, Grande Evento Morboso e delle Prestazioni accessorie alle
Principali.
Tra le prestazioni accessorie vanno evidenziate in particolare le prestazioni di:
prevenzione GA.G a favore dei soli iscritti alla cassa con pagamento di prestazioni effettuate una
volta l’anno in strutture sanitarie convenzionate con la società assicuratrice. Le prestazioni sono
indicate e differenziate per sesso e per età dell’associato.
long term care GA.Q, grazie alla quale la società indennizza le spese per servizi di assistenza,
sanitaria e non, richiesti dall’assicurato che si trovi in stato di non autosufficienza inteso come
impossibilità fisica totale e permanente, di poter effettuare da solo almeno tre dei seguenti atti della
vita quotidiana: capacità di lavarsi, nutrirsi, deambulare e vestirsi. Le prestazioni potranno essere
corrisposte alternativamente, in seguito a richiesta dell’assicurato in unica soluzione, o sotto forma di
rendita
mensile
ed
hanno
una
durata
massima
per
cinque
anni.
Il limite massimale annuo per assicurato corrisponde a € 12.000,00 per persona o per familiare.
Estensione della Polizza Sanitaria base – Polizza integrativa
E’ prevista l’estensione dell’assicurazione base al nucleo familiare con un premio a carico di ciascun
assicurato e variabile in base al numero dei familiari assicurati: in presenza di un solo familiare
assicurato oltre l’iscritto € 99,50, di due € 199,00, di tre o più € 298,50.
La copertura base può essere estesa sottoscrivendo individualmente un piano integrativo a proprio
carico direttamente con la Compagnia, al costo di € 1.000. E’ possibile sottoscrivere il piano
integrativo anche per i propri familiari, al costo di € 1.000 se maggiorenni o 750,00 se minorenni.
Entrambe le domande, con l’indicazione dei familiari da assicurare e quantificazione del premio,
devono essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno, utilizzando l’apposita modulistica
prevista. Il nucleo familiare è composto dal capo nucleo e dai suoi familiari conviventi come risultanti
dallo stato di famiglia.
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Guida alle prestazioni assistenziali
Delegati Cassa
Il servizio di accesso alla rete odontoiatrica di Blue Assistance per CNPADC
Blue Assistance mette a disposizione di tutti gli iscritti alla CNPADC il servizio di accesso alla rete
odontoiatrica convenzionata presente su tutto il territorio nazionale.
Il servizio avrà validità fino al 31 Dicembre 2015 e sarà esteso all’intero nucleo famigliare dell’iscritto
alla CNPADC (nuclei famigliari fino a 5 persone).
Il network odontoiatrico convenzionato con Blue Assistance è composto, ad oggi, da quasi 1.000
strutture presenti sull’intero territorio nazionale e distribuite, a livello regionale. Si rimanda all’elenco
completo
ed
aggiornato
del
network
odontoiatrico
consultabile
su
www.incontrailtuodentista.it/network.php
L’intero nucleo famigliare (nuclei fino a 5 persone), nel periodo di validità del servizio, potrà accedere
al network di medici odontoiatri convenzionati ed ottenere le prestazioni erogate ad un tariffario
vantaggioso ed unico su tutto il territorio nazionale. Il servizio di accesso alla rete odontoiatrica
convenzionata prevede una modalità di accesso completamente on line attraverso l’utilizzo del portale
www.incontrailtuodentista.it
Il Dottore Commercialista iscritto a CNPADC, per poter fruire del servizio, deve accedere al portale
www.incontrailtuodentista.it utilizzando il codice PIN di 16 caratteri (valido fino al 31 Dicembre
2015) che è stato inviato via mail da CNPADC. Il sistema propone una serie di informazioni della
struttura odontoiatrica convenzionata, tra le quali il riferimento telefonico da contattare per
prenotare la visita.
Il sistema genera un voucher in .pdf che rappresenta il documento che l’iscritto CNPADC ed il suo
nucleo famigliare devono portare con loro e consegnare alla struttura selezionata per poter essere
riconosciuti come assistiti Blue Assistance ed ottenere l’erogazione delle prestazioni odontoiatriche
al tariffario in convenzione.
Inoltre, il sistema propone la stampa del nomenclatore tariffario odontoiatrico completo.
PER SAPERNE DI PIU’
Per avere risposta a eventuali quesiti è possibile:
• Interpellare i delegati Cassa presenti sul territorio
• Guido Cresto
• Luca Quer
• Marcello Alessandro Resca
• Verdiana Federica Santarossa
• Stefania Telesca
• Partecipare, previa prenotazione, agli sportelli previdenziali organizzati con cadenza mensile
presso l’Ordine
• Consultare il sito della Cassa www.cnpadc.it
• Utilizzare il numero verde 800.545.130 o il servizio PAT (Prenotazione Assistenza
Telefonica) attivabile all’interno dei servizi online del sito della Cassa.
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