La prescrizione delle prestazioni
specialistiche ambulatoriali
Direzione Sanitaria
Presidio Ospedaliero Centrale
AQ.03
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REGIONE LAZIO
La prescrizione delle prestazioni
specialistiche ambulatoriali
REV.
1
DATA
REDATTO
VERIFICATO
19/09/2003
Nicoletta Ciccotosto Dir. Medico DS P.O.C.
Giuseppe Cimarello Dir. Medico DS P.O.C.
Franco Sileoni Dir. Medico DS P.O.C.
Antonino Zingale Dir. Medico DS P.O.C.
Mario Quintarelli Coll. Amm.vo Prof. Esp. DS P.O.C.
Giuseppa Chiossi Coordinatore Poliambulatorio
Silvano Necciari Assistente Amm.vo DS P.O.C.
Francesco Poleggi Coadiutore Amm.vo DS P.O.C.
Egidio Sesti
Dir. Sanit. P.O.C.
APPROVATO
G. Macchia
Dir. San. Azien.
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SOMMARIO
Prefazione
1. Il ricettario regionale
1.1
Caratteristiche compilative della ricetta
1.1.1
Informazioni obbligatorie
1.1.2
Informazioni facoltative
Pagina
3
4
6
6
7
2. Le visite specialistiche
8
3. Le indagini di laboratorio
9
4. Le indagini di diagnostica strumentale
10
5. Le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione
11
6. Le prescrizioni dello specialista
13
7. Le visite specialistiche e gli esami pre e post-ricovero
14
8. Come indicare il diritto o meno all'esenzione
15
9. Destinatari
19
10. Responsabilità
10.1 Matrice delle Responsabilità
19
19
Allegati
20
11. La normativa nazionale e regionale
11.1 Legenda per la lettura degli allegati
20
20
a. La normativa nazionale
21
b. La normativa regionale
25
c. Illustrazione della ricetta
27
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Prefazione
L'atto della prescrizione di un farmaco, di un'indagine diagnostica, di una visita
specialistica, di un intervento terapeutico o di una proposta di ricovero a carico
del Servizio sanitario nazionale, si esplica attraverso l'uso del ricettario
regionale.
La ripetitività con cui il medico compila la ricetta, aumenta però la probabilità
di errori automatici, che possono comportare dei rischi non indifferenti:
1) per il paziente, che può vedersi apporre un rifiuto da parte del farmacista
all’
erogazione del farmaco prescritto o cui può essere richiesto il
pagamento totale di una prestazione di cui necessita;
2) per il medico, cui può essere imputata la responsabilità di una
prescrizione inappropriata o erronea, fino alla richiesta di rifondere il
costo del farmaco.
La buona ricettazione presuppone, da una parte, l'appropriatezza della
prescrizione dal punto di vista clinico - che questa sia quindi riferibile a
prestazioni effettivamente utili al caso trattato, sulla base delle migliori
evidenze scientifiche disponibili - dall'altra, l'accuratezza della sua compilazione
rispetto a requisiti di chiarezza, completezza e correttezza.
Questi ultimi elementi, spesso trascurati nella pratica corrente, rappresentano
in realtà elementi di garanzia per l'assistito e per lo stesso medico prescrittore;
sono funzionali ad una "positiva" relazione tra colleghi e costituiscono le
variabili qualitative fondamentali cui riferire l'affidabilità dei dati della ricetta,
nell'ambito del loro utilizzo all'interno dei sistemi informativi sanitari.
La Direzione Sanitaria del Polo Ospedaliero Centrale ha inteso, con questo
documento, predisporre un primo strumento di sintesi della normativa
nazionale e regionale vigente relativamente alla prescrizione delle prestazioni
specialistiche ambulatoriali, da distribuire ai medici operanti nell'ambito del
Polo Ospedaliero Centrale, quale supporto alla loro attività prescrittiva.
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1. Il ricettario regionale
Il ricettario regionale è costituito da moduli a lettura ottica, bianchi con le
fincature di colore rosso, stampato con modello standard dall’
Istituto
Poligrafico dello Stato. Tutti i medici dipendenti di strutture pubbliche ed i
medici convenzionati con il Ssr sono tenuti ad utilizzarlo per la prescrizione di
farmaci, prodotti galenici e prestazioni da erogare a totale o parziale carico del
Ssn.
Più specificatamente, il ricettario regionale può essere usato per la prescrizione
di:
-
farmaci
visite specialistiche
indagini di laboratorio
indagini di diagnostica strumentale
prestazioni di medicina fisica e riabilitazione
prestazioni terapeutiche
ricovero ospedaliero
rasporto in ambulanza
presidi medico-chirurgici ed ausili
cure termali
Per quel che riguarda le prestazioni di specialistica ambulatoriale:
a) In ogni ricetta possono essere prescritte fino ad un massimo di
otto prestazioni della medesima branca.
b) Non possono essere prescritte, in un’
unica ricetta, prestazioni
afferenti a branche diverse.
La ricetta ha validità di trenta giorni, periodo durante il quale l'assistito deve
presentare la richiesta per l'effettuazione della prestazione o per la
prenotazione della stessa.
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Nel caso in cui la prestazione presenti una lista di attesa superiore al periodo di
validità della ricetta, tale validità deve intendersi estesa fino al momento
dell’
effettiva erogazione della prestazione.
Va richiesto il rinnovo della ricetta se la prenotazione è stata effettuata
dall'interessato in tempo utile e l'erogazione è ritardata da fattori contingenti e
dipendenti dall'organizzazione dell'erogatore.
Qualora il medico prescrittore ne ravvisi la necessità, è opportuno che segnali
l’
urgenza della prestazione, contestualmente al quesito diagnostico.
La distribuzione dei ricettari regionali avviene per tramite dei Coordinatori dei
Poliambulatori ove previsti, o per mezzo delle Direzioni Sanitarie nei restanti
casi, secondo la regolamentazione vigente.
Il medico è responsabile dell’utilizzo e della corretta custodia del ricettario. In
caso di furto o smarrimento del ricettario, il medico è obbligato a presentare
immediata denuncia alla competente Autorità giudiziaria, precisando la
numerazione dello stesso, e a darne comunicazione al Direttore Sanitario del
Polo Ospedaliero Centrale.
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1.1 CARATTERISTICHE COMPILATIVE DELLA RICETTA
1.1.1 INFORMAZIONI OBBLIGATORIE
a) Codice fiscale (1)
b) Cognome e nome dell’
assistito (2)
Nel caso il paziente richieda l’
anonimato è consentito indicare soltanto
le iniziali del nome e cognome.
c) Prescrizione - Richiesta – Proposta (3)
Le prestazioni specialistiche vengono richieste nell’ambito del
Nomenclatore-Tariffario regionale rispettando le limitazioni previste
dalle norme vigenti.
d) Quesito/Sospetto diagnostico – Diagnosi (4)
Il medico, su richiesta dell’assistito, può omettere la diagnosi; in tal
caso appone sulla richiesta la formula “Omessa diagnosi s esplicita
richiesta del paziente” seguita dalla firma del paziente stesso e dalla
propria controfirma. Si può indicare il sospetto diagnostico o la
diagnosi su foglio separato in busta chiusa.
e) Codice regionale, cogn. e nome del medico prescrittore, timbro e
firma (5)
Nel caso il Medico di famiglia o pediatra di libera scelta venga
sostituto, deve essere apposto un doppio timbro (del medico titolare
con codice regionale e del sostituto) e la firma del medico sostituto. I
medici che operano nelle strutture a gestione diretta delle Aziende Usl
o nelle Aziende ospedaliere devono apporre il timbro che ne identifichi
l’
Unità Operativa e ne sono i diretti responsabili della corretta custodia.
f) Data della prescrizione (6)
g) Codice di Esenzione (7)
Nel caso di paziente affetto da patologia cronica ed invalidante o
malattia rara, da invalidità o condizione prevista dalla normativa
vigente.
h) Asl e provincia di residenza dell’
assistito (8)
Qualora l’assistito risieda in una Asl diversa da quella di appartenenza
del medico, quest’
ultimo deve riportare, negli appositi campi, il codice
della Asl e la sigla della provincia di residenza dell’assistito.
i) Età dell’
assistito (9)
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Nel caso l’assistito sia esente, dalla partecipazione alla spesa per le
prestazioni sanitarie, per età: minore di 6 anni e superiore a 65 anni,
con reddito familiare lordo complessivo inferiore a 36.151,98 Euro, il
medico è tenuto ad indicare l’
età dell’assistito.
1.1.2 INFORMAZIONI FACOLTATIVE
j) S, I, H (10)
a. S Nel caso in cui il medico di base debba trascrivere una
prescrizione richiesta dallo specialista, dovrà biffare la casella S
“suggerita”.
b. I Nel caso di prescrizione di presidi medico-chirurgici o ausili
(esempio: siringhe per insulina e strisce reattive per pazienti
diabetici), il medico prescrittore dovrà biffare la casella I
“integrativa”.
c. H Nel caso in cui il medico prescrittore effettui una proposta di
“ricovero”, dovrà biffare la casella H “ricovero”.
k) Indirizzo dell’
assistito (11)
l) Sesso dell’
assistito (12)
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2. Le visite specialistiche
La richiesta di visita specialistica ha scopo di consulenza diagnostica
o terapeutica e quindi deve essere correlata dal quesito diagnostico o
dalla diagnosi. Qualora lo specialista ritenga necessarie ulteriori
indagini, per assolvere al compito di consulenza, formula
direttamente le relative richieste utilizzando il ricettario regionale.
In una ricetta può essere prescritta una sola visita specialistica e le prestazioni
relative al quesito diagnostico afferenti alla medesima branca.
Per Visita specialistica – prima visita - si definisce la visita in cui viene
affrontato per la prima volta un preciso problema del paziente, tale da motivare
il suo ricorso alla struttura ambulatoriale specialistica.
Per Visita di controllo - visita successiva alla prima – si definisce la visita
nella quale un problema già noto viene rivalutato.
L’
assistito può accedere direttamente, senza richiesta del medico curante
(Accesso Diretto), alle seguenti specialità:
-
odontoiatria
ostetricia e ginecologia
pediatria
psichiatria
oculistica, per le prestazioni optometriche
attività dei servizi di prevenzione e consultoriali
In questo caso (Accesso Diretto) il medico della struttura erogatrice che
effettua la prestazione prescrive, direttamente su proprio ricettario regionale, la
prestazione eseguita per le suddette specialità.
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3. Le indagini di Laboratorio
Le indagini di laboratorio comprendono tutti gli accertamenti di natura chimica
e microbiologica che vengono effettuati da laboratori di analisi pubblici e privati
accreditati.
Le esatte dizioni delle indagini prescrivibili sono indicate nel Nomenclatoretariffario regionale, cui il prescrittore si riferisce per indicare esattamente la
tipologia di indagine richiesta.
Nel caso di prestazioni seriate, da eseguirsi in giorni diversi per la
determinazione dello stesso quesito clinico (esempio: ricerca sangue occulto
nelle feci per tre giorni consecutivi; dosaggio ormonale ai 7°, 14° e 21° del
ciclo mestruale), queste possono essere prescritte, in un’
unica ricetta, sempre
nel limite delle otto prestazioni della medesima branca e nel limite di validità di
trenta giorni della ricetta.
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4. Le indagini di diagnostica strumentale
Le prestazioni di diagnostica strumentale, attraverso l'utilizzo di specifiche
tecniche strumentali servono alla formulazione della diagnosi e della terapia del
medico prescrittore.
Le prestazioni di diagnostica strumentale possono essere
direttamente dallo specialista, o su richiesta del medico curante.
effettuate
L’
operatore sanitario che esegue l'indagine diagnostica, su indicazione del
Medico prescrittore, ha facoltà di subordinare l’
esecuzione della prestazione ad
ulteriori accertamenti o a visita preliminare, effettuata direttamente o da altri
specialisti del ramo, richiedendoli direttamente su proprio ricettario regionale. Il
medico specialista, essendo responsabile della prestazione, è il solo in grado di
esprimere un giudizio obiettivo sull’
effettiva utilità del trattamento.
Il medico di famiglia o pediatra di libera scelta ha solo un potere di proposta,
non vincolante per lo specialista.
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5. Le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione
Con l’
introduzione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), il Ssn persegue il
fine di razionalizzare l’
uso delle risorse, nella garanzia di risposta ai bisogni dei
cittadini e di qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate. Le Regioni
disciplinano i criteri e le modalità per contenere la richiesta di prestazioni non
efficaci e non appropriate anche in relazione alle modalità di erogazione.
L’
erogazione delle prestazioni ricomprese nelle specialità Medicina fisica
riabilitativa ambulatoriale è subordinata alla sussistenza di taluni presupposti
relativi alla presenza di quadri patologici definiti, all’
età degli assistiti, ad un
specifiche modalità di erogazione, inerenti la durata minima della prestazione,
la non associabilità con altre prestazioni definite etc.
Le prestazioni “totalmente escluse”, cioè non rimborsabili dal Ssn sono:
Esercizio assistito in acqua, Idromassoterapia, Ginnastica vascolare in acqua,
Diatermia ad onde corte e microonde, Agopuntura con moxa revulsivante,
Ipertermia nas, Massoterapia distrettuale-riflessogena, Presso terapia o Pressodepressoterapia intermittente, Trazione scheletrica, Ionoforesi, Fotoferesi
terapeutica.
La Regione Lazio ha ridefinito le “Prestazioni parzialmente escluse dai LEA”
includendovi le prestazioni di: Laserterapia antalgica, Elettroterapia
Antalgica Diadinamica, Elettroterapia Antalgica Elettroanalgesia
Transcutanea, Ultrasonoterapia.
Tali prestazioni sono erogabili a carico del Ssr, nel rispetto dei limiti di
prescrivibilità, per le seguenti indicazioni cliniche:
1) artropatie infiammatorie e degenerative con limitazione funzionale
motoria o in fase di acuzie flogistica;
2) esiti di intervento sull’apparato locomotorio eseguiti in artroscopia o a
cielo aperto (inclusa protesizzazione articolare);
3) poli e mononeuropatie periferiche e centrali, compresi gli esiti di
intervento neurochirurgico;
4) esiti di fratture, lussazioni e traumi articolari distorsivi (comprese
miopatie);
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5) patologia infiammatoria acuta e degenerativa riacutizzata della colonna
vertebrale, con limitazione dell’attività quotidiana e/o lavorativa;
6) tendinopatie acute con limitazione funzionale.
Tali prestazioni devono essere erogate sulla base della predisposizione di una
cartella riabilitativa, da compilarsi a carico della struttura erogatrice, che riporti
il programma riabilitativo individuale, con la specifica del numero di sedute o,
per le prestazioni prescrivibili in ciclo, del numero dei cicli previsto per il
raggiungimento degli obiettivi terapeutici predefiniti.
Pertanto, la ricetta con prescrizione di prestazioni di medicina fisica e di
riabilitazione, da erogare secondo cicli di terapia, può contenere sino a tre cicli
per dieci sedute, fatto salvo che per le specifiche patologie individuate nel
DM 20 ottobre 1998 e di seguito indicate, per le quali ciascuna ricetta può
contenere un numero non superiore a sei cicli per dieci sedute:
1) fase acuta o immediatamente post-acuta delle disabilità conseguenti a
patologie neurologiche di origine traumatica, vascolare, neoplastica o
iatrogena;
2) fase acuta delle disabilità temporanee, secondarie a patologie
traumatiche od ortopediche a carico della spalla, dell’anca, del ginocchio
e del femore, del rachide e del bacino;
3) disabilità correlate agli esiti di ustioni gravi;
4) fase post-acuta delle disabilità secondarie ad interventi chirurgici di
mastectomia con linfoadenectomia ascellare e ad interventi a carico dei
visceri endotoracici;
5) fase post-acuta o di riacutizzazione delle disabilità secondarie o gravi
patologie osteoarticolari.
Il medico prescrittore può formulare una prescrizione sul ricettario unico
regionale o, in alternativa, indirizzare il paziente a visita specialistica fisiatrica
con richiesta corredata dal sospetto diagnostico.
Nel caso in cui il paziente venga indirizzato a visita specialistica fisiatrica, lo
specialista prescrive direttamente tutte le indagini ritenute necessarie per la
risposta al quesito del medico di famiglia o pediatra di libera scelta e,
successivamente, le prestazioni ritenute più opportune.
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6. Le prescrizioni dello specialista
Poiché i medici specialisti, siano essi dipendenti del Ssr o medici convenzionati
con esso, sono forniti di ricettario regionale, eventuali accertamenti che si
rendessero necessari per il paziente - sia quando questo sia stato inviato dal
proprio medico di famiglia o pediatra di libera scelta, che nel caso si sia rivolto
spontaneamente allo specialista - devono essere richiesti direttamente dal
professionista.
Una volta effettuato l’
accertamento, il medico specialista dovrebbe consegnare
al paziente, in busta chiusa per il suo medico curante, le conclusioni
diagnostiche ed i consigli terapeutici.
Nel caso in cui lo specialista ritenga opportuno eseguire o procedere ad
ulteriori esami strumentali o di laboratorio o a consulenze di altri specialisti,
formula direttamente le proprie richieste sul ricettario regionale.
Allo stesso modo, nel caso intenda rivedere il paziente entro trenta giorni,
procede alla formulazione della richiesta sul proprio ricettario regionale.
Laddove questa procedura incontrasse oggettive difficoltà, la prestazione può
essere richiesta anche dal medico di famiglia o pediatra di libera scelta, con la
trascrizione della prescrizione richiesta dallo specialista, barrando la casella
“suggerita”.
Non è compito del medico di famiglia o pediatra di libera scelta trascrivere
esami richiesti dallo specialista per rispondere al quesito diagnostico o
terapeutico.
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7. La richiesta di visite specialistiche ed esami pre e
post-ricovero
La normativa vigente ribadisce che il rimborso per DRG ricomprende tutti i costi
collegati al ricovero ospedaliero, riferibili a: esami utili a formulare la diagnosi,
controlli atti a verificare l’
operabilità del paziente, sala operatoria, degenza,
prestazioni post-dimissione comprendenti anche medicazioni e rimozione di
punti di sutura.
La richiesta di prestazioni correlate al ricovero programmato, sia in regime di
ricovero ordinario che di Day Hospital, relativamente agli accertamenti di preospedalizzazione, non deve essere effettuata dal medico di famiglia o pediatra
di libera scelta.
La prescrizione e gli accertamenti devono essere effettuati presso la struttura
di ricovero, su richiesta del competente medico del reparto interessato. In
particolare, al fine di evitare che gli accessi in Day Hospital si risolvano in
semplici visite di controllo, il medico del reparto di Day Hospital dovrà indicare
il numero di accessi necessari, la cadenza ed il
motivo per cui devono essere effettuati.
Alla stessa maniera gli esami e le visite post-dimissione, inerenti la patologia
oggetto del ricovero, effettuati entro trenta giorni dalla dimissione, devono
essere prescritti da medici del reparto in cui è stato effettuato il ricovero.
Le prestazioni ambulatoriali collegate al ricovero ospedaliero sono quindi: da
prescriversi da parte del medico della struttura di ricovero, gratuite per
l’
assistito, improprie se prescritte dal medico di famiglia o pediatra di libera
scelta.
Comportamenti opportunistici delle strutture di ricovero, in tale ambito,
costituiscono un illecito amministrativo.
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8. Come indicare il diritto o meno all'esenzione
Nella stessa ricetta non possono essere richieste prestazioni erogabili in regime
di esenzione dal ticket insieme ad altre prestazioni non esenti.
1a. In caso di prestazioni non soggette ad esenzione, riferibili ad assistiti
di età compresa tra i 6 ed i 65 anni, non esenti ad altro titolo, il medico è
tenuto a barrare tutto il riquadro “Esenzione”.
1b. In caso di esenzione dal ticket sulle prestazioni sanitarie, per motivi di
reddito, con riferimento a:
- disoccupati (compresi i lavoratori in mobilità) e familiari a carico con
reddito familiare inferiore a Euro 8.263,31, Euro 11.362,05 se con
coniuge a carico, incrementato di Euro 516,45 per ogni figlio a carico;
- pensionati sociali e familiari a carico con reddito familiare inferiore a Euro
8.263,31, Euro 11.362,05 se con coniuge a carico, incrementato di Euro
516,45 per ogni figlio a carico;
- pensionati al minimo ultrasessantenni;
il medico deve barrare tutto il riquadro “Esenzione”della ricetta
1c. In caso di esenzione dal ticket sulle prestazioni sanitarie, per età: minore
di 6 anni e superiore a 65 anni, con reddito familiare lordo mil riquadro
“Esenzione” della ricetta ed indicare l’
età del paziente nello specifico
riquadro.
1d. In caso di gravidanza il medico deve barrare tutto il riquadro "esenzione"
della ricetta e riportare nel quesito diagnostico la settimana di gestazione.
1e. In caso di prestazioni finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori - art.
85 Legge 388/2000 - e ad altre condizioni previste da specifiche
normative non riportate in questo capitolo, il medico deve barrare tutto il
riquadro "Esenzione" della ricetta e riportare nel quesito diagnostico gli
estremi di legge.
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2. In caso di esenzione riferita alle malattie croniche ed invalidanti, il
medico è tenuto a riportare nel riquadro “Esenzione” dell’
esenzione,
barrando la lettera A. (Le Aziende Sanitarie Locali sono tenute, al momento
del rilascio del tesserino, a comunicare le prestazioni sanitarie correlate
fruibili in regime di esenzione dalla partecipazione al costo).
3. In caso di esenzione riferita alle malattie rare, il medico è tenuto a
riportare nel riquadro “ESENZIONE ”l’
intero codice della patologia per cui
il paziente usufruisce dell’
esenzione, barrando la lettera A.
4. In caso di esenzione dal ticket sulle prestazioni sanitarie, per invalidità:
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a) invalidi civili (dal 67 al 99%);
b) invalidi sul lavoro (dal 67 al 99%);
c) invalidi di servizio dalla II^ alla V^ categoria;
d) infortuni sul lavoro, affetti da malattie professionali;
e) soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie,
(riportare nel quesito diagnostico gli estremi di legge);
trasfusioni
f) invalidi di guerra dalla VI^ alla VIII^ categoria per le prestazioni
correlate all'invalidità;
g) invalidi del lavoro sino al 66% per le prestazioni correlate all'invalidità
il medico deve barrare la lettera A e riportare, nel riquadro
“Esenzione”all’
esenzione più /INV.
5. In caso di esenzione dal ticket sulle prestazioni sanitarie, per grandi
invalidità:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
grandi invalidi di servizio di Ia categoria;
invalidi di guerra (titolari pensione diretta vitalizia);
invalidi di guerra dalla I^ alla V^ categoria;
invalidi civili al 100%;
grandi invalidi del lavoro;
vittime del terrorismo e criminalità organizzata (riportare nel quesito
diagnostico gli estremi di legge);
g) ciechi assoluti;
h) sordomuti.
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il medico deve barrare la lettera R e riportare, nel riquadro “Esenzione”della
ricetta, gli estremi del documento attestante il diritto all’
esenzione più /INV.
I Direttori Generali delle Aziende Asl e delle Aziende Ospedaliere dispongono
verifiche sulla regolarità delle prescrizioni in regime di esenzione, da parte dei
medici dipendenti e convenzionati e sulla veridicità delle dichiarazioni di
esenzione da parte degli assistiti. In caso di violazione delle disposizioni, si
applicano le sanzioni previste dal codice penale.
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9. Destinatari
Tutto il personale Medico delle Unità Operative che ha rapporti diretti con gli
utenti afferenti ai Presidi Ospedalieri in materia di prestazioni di Specialistica
ambulatoriale e di dimissione ospedaliera.
10. Responsabilità
La Responsabilità della corretta applicazione della presente normativa è
demandata a tutto il personale Medico prescrittore di prestazioni Specialistiche
ambulatoriali o di dimissioni protette.
10.1 Matrice delle Responsabilità
DIRETTORE GENERALE
Controllo esenzioni e verifiche
DIRETTORE SANITARIO
Distribuzione e informativa
DIRIGENTE MEDICO
Compilazione e corretta custodia
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Allegati
11. La normativa nazionale e regionale
Le indicazioni di natura normativa sono state suddivise in normativa nazionale
e regionale e devono leggersi ed usarsi come testo in continua evoluzione.
11.1
Legenda per la lettura degli allegati
FONTI
GU Gazzetta Ufficiale
BURL Bollettino Ufficiale Regione Lazio
NORMATIVA NAZIONALE
L Legge
DLgs Decreto Legislativo
DPR Decreto del Presidente della Repubblica
DPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
DM Decreto Ministeriale
Circ. Circolare ministeriale
NORMATIVA REGIONALE
DGR Delibera della Giunta Regionale
Circ. Circolare regionale
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allegato [a]
La normativa nazionale
Conferenza Stato Regioni 14 febbraio 2002 (Repertorio Atti n. 1386)
“Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi
applicativi sulle liste di attesa”.
L 28 dicembre 2001, n. 448 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato”. GU 29 dicembre 2001, n. 301.
Circ. Ministero della salute del 13 dicembre 2001, n. 13
“Indicazioni per l’
applicazione dei regolamenti relativi all’
esenzione per malattie
croniche e rare”. GU 21 febbraio 2002, n. 44, S.O. n. 32.
DPCM 29 novembre 2001 “Definizione livelli essenziali di assistenza”. GU 8
febbraio 2002, n. 33, S.O. n. 26.
DM 21 maggio 2001, n. 296 “Regolamento di aggiornamento del decreto
Ministeriale 28 maggio 1999, recante norme di individuazione delle malattie
croniche e invalidanti ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 29 aprile 199, n. 124”. GU del 19 luglio 2001, n. 166.
DM 18 maggio 2001, n. 279 “Regolamento di istituzione della rete nazionale
delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative
prestazioni sanitarie, ai sensi dell’
art. 5, comma 1, lettera b), del DLgs 29 aprile
1998, n. 124”. GU 12luglio 2001, n. 160, S.O. n. 180.
L 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato”. GU 29 dicembre 2000, n.302, S.O. n.219/L.
L 3 novembre 2000, n. 325 “Disposizioni inerenti all'adozione delle misure
minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15
della legge 31dicembre 1996, n. 675”. GU 9 novembre 2000, n. 262.
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DPR 28 luglio 2000, n. 272 “Regolamento di esecuzione dell’accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri
di libera scelta”. GU 2 ottobre 2000, n. 230, S.O. n. 165/L.
DPR 28 luglio 2000, n. 271 “Regolamento di esecuzione dell’accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti
ambulatoriali interni”. GU 2 ottobre 2000, n. 230 S.O. n. 165/L.
DPR 28 luglio 2000, n. 270 “Regolamento di esecuzione dell’accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale”. GU 2 ottobre 2000, n.230, S.O. n. 165/L.
DLgs 19 giugno 1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del Servizio
sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n .
419”. GU 16 luglio 1999, n. 165,S.O. n. 132.
DM 28 maggio 1999, n. 329 “Regolamento recante norme di individuazione
delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a),
del DLgs. 29 aprile 1998, n. 124.”GU 25 settembre 1999, n. 226.
Circ. ministeriale 9 dicembre 1998 prot. n.100/SCPS/16.14060 “Visita
specialistica – quesito”.
L 23 novembre 1998, n. 407 “Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata”GU 26 novembre 1998, n. 277.
DM 20 ottobre 1998 “Individuazione delle patologie assoggettate a
specifiche modalità prescrittive delle prestazioni ambulatoriali di medicina fisica
e riabilitazione”. GU 5 gennaio 1999, n. 3.
DPR 8 luglio 1998, n. 371 “Regolamento recante norme concernenti
l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie
pubbliche e private”. GU 27 ottobre 1998, n. 251.
DLgs 29 aprile 1998, n. 124 “Ridefinizione del sistema di partecipazione al
costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma
dell'articolo 59, comma 50, della L 27 dicembre 1997, n. 449”. GU 30 aprile
1998, n. 99.
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L 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica”. GU 30 dicembre 1997, n. 302, S. O. n. 255.
Circ. ministeriale 1 aprile 1997 prot. n. 21.4075/100/SCPS
“Trasmissione delle prime indicazioni per l’
applicazione del DM 22 luglio 1996,
con allegati”.
L 31 dicembre 1996, n. 675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali”. GU dell’8 gennaio 1996, n. 3.
L 23 dicembre 1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione dellafinanza
pubblica”. GU 28 dicembre 1996, n. 303.
DM 22 luglio 1996 “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale e relative tariffe”. GU 14
settembre1996, n. 216 S.O., n. 150.
L 24 dicembre 1993, n. 537 “Interventi correttivi di finanza pubblica”. GU 28
dicembre 1993, n. 303, S.O.
DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”. GU 30
dicembre 1992, n. 305, S.O.
L 25 febbraio 1992, n. 210 “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni
e somministrazioni di emoderivati”. GU 6 marzo 1992, n. 55.
DM 1 febbraio 1991 “Rideterminazione delle forme morbose che danno
diritto all’
esenzione della spesa sanitaria”. GU 7 febbraio 1991, n. 32, S.O.
L 20 ottobre 1990, n. 302 “Norme a favore delle vittime del terrorismo e
della criminalità”. GU 25 ottobre 1990, n. 250.
DL 25 novembre 1989, n. 382 “Misure in materia di assistenza specialistica
e farmaceutica”. GU 26 febbraio 2002.
DM 7 novembre 1989, n. 404 “Regolamento concernente termini di
decorrenza dell’adozione del codice fiscale, come numero distintivo nei rapporti
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con il servizio sanitario nazionale nei riguardi
codice e disposizioni per agevolarne
l’
attribuzione”. GU 21 dicembre 1989, n. 297.
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dei cittadini sprovvisti di tale
DM 11 luglio 1988, n. 350 “Disciplina dell’impiego nel servizio sanitario
nazionale del ricettario standardizzato a lettura automatica”. GU 17 agosto
1988, n.192.
L 2 aprile 1968, n. 482 “Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie
presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private”. GU 30 aprile 1968, n.
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allegato [b]
La normativa regionale
Circ. regione Lazio 13 maggio 2003 prot. n. 47639 “Corretto utilizzo del
ricettario regionale”.
Circ. regione Lazio 22 gennaio 2003 prot. n. 5715/4A -10A/321
“Validità della ricetta”.
DGR 20 dicembre 2002, n.1725 “Indicazioni regionali sulle modalità di
accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche ambulatoriali e di ricovero
e indirizzi applicativi sui tempi e sulle liste di attesa. Attuazione del PSR 20022004”. BURL 19 aprile 2003, n.11.
DGR 31 ottobre 2002, n. 1431 “Livelli essenziali di assistenza:
individuazione dei criteri di erogazione delle prestazioni di cui all’allegato 2B del
DPCM 29 novembre 2001- assistenza odontoiatrica - medicina fisica e
riabilitazione”.
Circ. regione Lazio 9 agosto 2002 prot. n. 39319 “Malattie croniche e
invalidanti di cui al DM 329/99 e successivi aggiornamenti introdotto dal DM 21
maggio 2001 n. 296 e dal DM 18 maggio 2001 n. 279. Scadenzario del
riconoscimento delle esenzioni”.
DGR 28 giugno 2002, n. 863 “Livelli essenziali di assistenza: individuazione
dei criteri di erogazione delle prestazioni di cui all'allegato 2B del DPCM 29
novembre 2001”. BURL 30 luglio 2002, n. 21, S.O. n. 2.
Circ. regione Lazio 14 giugno 2002 prot.n.30260/3577 “Liste e tempi di
attesa per le prestazioni sanitarie”.
DGR 8 marzo 2002, n. 301 “Livelli Essenziali di Assistenza Prestazioni
Allegato 2b”. BURL 20 aprile 2002, n. 11.
DGR 1 marzo 2002, n. 255 “Presa d'atto del DPCM 29 novembre 2001
Definizione dei livelli essenziali di assistenza. Primo provvedimento pubblicato
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sulla Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n.33, supplemento ordinario n. 26”.
BURL 20 aprile 2002, n. 11.
DGR 7 dicembre 2001, n. 1887 “Modifiche e integrazioni alla DGR 30
dicembre 1997, n. 9376, alla DGR 8 giugno 1999, n. 3082, alla DGR 7 marzo
2000, n. 712, alla DGR 25
luglio 2000, n. 1735. Indicazioni cliniche per
l'erogabilità a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale”. BURL n. 6 del 28 febbraio 2002.
Circ. regione Lazio 28 gennaio 1999, n. 3 “Disposizioni relative al regime
di esenzione in applicazione dell’art.68 e 70 della L3 dicembre 1998 n. 448 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - e dell’
art.1, com.
4 e 5 del DLgs 29 aprile 1998, n.124 relativo alla ridefinizione del sistema di
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime di esenzione”.
DGR 3 novembre 1998, n. 5836 “Linee guida per la rimodulazione
dell'attività specialistica. Individuazione dei criteri per la gestione delle liste di
attesa. Adeguamento del Sistema informativo per l'assistenza specialistica
(S.I.A.S.).”BURL 10 dicembre 1998, n. 34.
DGR 30 dicembre 1997, n. 9376 “Approvazione nomenclatore tariffario
regionale delle prestazioni ambulatoriali di diagnostica strumentale e di
laboratorio erogabili nell’
ambito del Ssr e relative tariffe”.
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allegato [c]
L'illustrazione della ricetta
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illustrazioni e grafica a cura di Barbara De Masi
LEGENDA
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