Caserta – 12 dicembre 2011
Introduzione ai nuovi principi di revisione
internazionali ISA
Stefano Pizzutelli
Componente della Commissione per lo studio e la
statuizione dei principi di revisione
IL COLLEGIO SINDACALE
INCARICATO
DELLA REVISIONE LEGALE LINEE GUIDA PER
L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
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IL COLLEGIO SINDACALE INCARICATO
DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
COLLEGIO SINDACALE
Organo sociale
a composizione plurima
e paritetica
REVISIONE LEGALE
DEI CONTI
FUNZIONE
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IL COLLEGIO SINDACALE INCARICATO
DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
FONTI NORMATIVE
• Codice civile (artt. 2397-2409, art. 2409-bis;
art. 2409-septies; art. 2429)
• D.Lgs. n. 39/2010 (VIII Direttiva)
PROBLEMA
Il D.Lgs. n. 39/2010 regola la revisione legale dei conti
con riferimento precipuo a revisore singolo e società di revisione
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IL COLLEGIO SINDACALE INCARICATO
DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
DEFINIZIONI
COLLEGIO SINDACALE:
il “RESPONSABILE DELLA REVISIONE”: il riferimento è al
collegio nella sua interezza
PERSONALE PROFESSIONALE: ausiliari e dipendenti del
sindaco
INIZIO E CESSAZIONE DELL’INCARICO
LE ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL’INCARICO DI REVISIONE
ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL’INCARICO
L’impostazione della revisione legale è fondata sullo svolgimento di attività preliminari
dirette ad assumere la decisione di accettare o mantenere l’incarico attraverso
l’acquisizione di una comprensione della natura e della portata dell’incarico
Il codice civile non dispone nulla in merito alle valutazioni
che il COLLEGIO SINDACALE deve eseguire prima di accettare l’incarico
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INIZIO E CESSAZIONE DELL’INCARICO
ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL’INCARICO
 verificare l’adeguatezza delle competenze e le
capacità di svolgere l’incarico, inclusa la disponibilità
di tempo e di risorse
 verificare l’integrità del cliente
 verificare di essere in grado di poter rispettare i
principi deontologici, inclusa l’indipendenza
 stabilire se siano presenti le condizioni indispensabili
per lo svolgimento dell’incarico e acquisire la
comune comprensione con la direzione delle stesse
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INIZIO E CESSAZIONE DELL’INCARICO
ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL’INCARICO
 AUSPICABILE: una riunione preliminare antecedente
alla nomina !
per effettuare collegialmente le indicate valutazioni

Le valutazioni vanno documentate nelle carte di lavoro
(cfr. Linea guida R. 30.60)
7
Inizio e cessazione dell’incarico
VALUTAZIONE DELL’INCARICO
I
sindaci accettano l’incarico solo se ritengono di
disporre collegialmente delle competenze, delle
capacità e della disponibilità di risorse adeguate
 I sindaci acquisiscono adeguate informazioni
sull’integrità della società
Fattori da tenere in considerazione:
•
•
•
•
•
•
conoscenza del settore
disponibilità di personale adeguato
possibilità di ricorrere ad esperti
capacità di completare l’incarico nei termini
reputazione della società e del management
situazione finanziaria ed economica della società
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INIZIO E CESSAZIONE DELL’INCARICO
TERMINI DELL’INCARICO
 Identificano
le condizioni per effettuare la revisione
del bilancio
 Contengono
la chiara individuazione delle relative
responsabilità
 Sono trattati nell’ISA 210
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INIZIO E CESSAZIONE DELL’INCARICO
TERMINI DELL’INCARICO
I termini dell’incarico includono:
 obiettivo e portata della revisione
 responsabilità del collegio sindacale in merito
all’espressione del giudizio
 responsabilità della direzione
 identificazione
del
quadro
normativo
sull’informazione finanziaria applicabile
 riferimento alla diversa forma ed al contenuto previsti
per le relazioni da emettere in relazione ai diversi
esiti del lavoro svolto
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INIZIO E CESSAZIONE DELL’INCARICO
TERMINI DELL’INCARICO
Il collegio sindacale può giungere allo loro definizione
mediante:
 una lettera di incarico
 altro idoneo accordo scritto che identifica i termini
dell’incarico:
• delibera assembleare di nomina che individui
espressamente le condizioni indispensabili per lo
svolgimento dell’incarico
• delibera assembleare di nomina che dia mandato
all’organo amministrativo per la definizione dei
termini dell’incarico
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INIZIO E CESSAZIONE DELL’INCARICO
MODALITÀ
 I sindaci, se preventivamente informati della proposta di

nomina, tengono una riunione preliminare per definire di
comune accordo la proposta di termini dell’incarico,
riportandoli nella lettera di incarico
È opportuno che l’individuazione dei termini e la
quantificazione dei tempi e delle risorse siano anteriori alla
nomina, perché l’assemblea è tenuta alla determinazione
del corrispettivo
N!
I compensi devono essere determinati in modo da garantire la qualità e
l’affidabilità dei lavori
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INIZIO E CESSAZIONE DELL’INCARICO
INDIPENDENZA
I sindaci non accettano l’incarico, ovvero, in corso di
svolgimento, vi rinunciano, qualora tra essi, o la rete
a cui appartengono e la società sussistano
relazioni:
 finanziarie
 d’affari
 di lavoro
 di altro genere, dirette o indirette
dalle quali un terzo informato, obiettivo e
ragionevole
trarrebbe
la
conclusione
che
l’indipendenza del sindaco risulti compromessa
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INIZIO E CESSAZIONE DELL’INCARICO
INDIPENDENZA
 Principi di indipendenza previsti nell’art. 10, comma 12,
D.Lgs. 39/2010
 Nelle more del previsto regolamento attuativo:
• Art. 2409- quinquies c.c. (incompatibilità sindacorevisore)
• Codice deontologico
• Norme di comportamento del collegio sindacale
• Code of Ethics for Professional Accountants (IFAC)
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INIZIO E CESSAZIONE DELL’INCARICO
MINACCE PER L’INDIPENDENZA
 Autoriesame (controllo di dati o elementi che egli stesso o




appartenenti alla sua rete hanno contribuito a determinare
o a redigere)
Interesse personale (conflitto di interessi o interesse
finanziario - dipendenza finanziaria)
Esercizio del patrocinio legale o di attività di consulente
tecnico di parte
Familiarità, eccessiva fiducia, confidenzialità
Intimidazione
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INIZIO E CESSAZIONE DELL’INCARICO
VALUTAZIONE DELL’INDIPENDENZA
RETE
DIPENDENTI
E AUSILIARI
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INIZIO E CESSAZIONE DELL’INCARICO
RETE
Struttura alla quale appartiene al sindaco:
 che è finalizzata alla cooperazione e
 che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei
costi, o fa capo ad una proprietà, un controllo o una
direzione comuni e condivida prassi e procedure comuni di
controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno
stesso nome ovvero una parte rilevante delle risorse
professionali
N!
La ripartizione dei costi senza cooperazione nello svolgimento
dell’attività non costituisce rete
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INIZIO E CESSAZIONE DELL’INCARICO
 Laddove l’analisi delle minacce dovesse evidenziare che
esse siano eccessive e non siano disponibili o non possono
essere applicate misure di salvaguardia adeguate per
ridurle ad un livello accettabile, il candidato sindaco non
accetta l’incarico ovvero vi rinuncia
 Quando un componente ha notizia di una situazione che
possa mettere a rischio l’indipendenza propria o di un altro
componente informa il collegio e gli amministratori affinché
procedano alla sostituzione del sindaco non indipendente.
In caso di inerzia, il collegio sindacale convoca l’assemblea
ai sensi dell’art. 2406, comma 2, c.c.
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INIZIO E CESSAZIONE DELL’INCARICO
MISURE DI SALVAGUARDIA
 acquisizione di informazioni e loro documentazione in



relazione ai rapporti e alle relazioni intrattenute
periodico monitoraggio di tali situazioni e relazioni
adeguata comunicazione e discussione delle questioni
rilevanti per l’indipendenza con gli altri sindaci e con gli
amministratori
modifica, limitazione o cessazione di taluni tipi di relazioni o
rapporti con la società o con la rete
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INIZIO E CESSAZIONE DELL’INCARICO
INDIPENDENZA
CARTE DI LAVORO: documentazione nelle carte di lavoro:
 procedure adottate per prevenire e rilevare le minacce
 identificazione delle minacce all’indipendenza,


la
valutazione della loro rilevanza e le misure di salvaguardia
adottate
verifica della sussistenza delle procedure per tutti i
componenti e dell’adeguatezza dei requisiti di indipendenza
verifica della sussistenza dei requisiti per dipendenti ed
ausiliari
N!
La conformità ai principi di indipendenza sarà oggetto del controllo
qualità
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INIZIO E CESSAZIONE DELL’INCARICO
CESSAZIONE DALL’INCARICO
 Ai componenti del collegio sindacale si applicano le norme
del codice civile in tema di cessazione dall’ufficio e di
sostituzione del sindaco
 Non si applicano ai sindaci le norme in tema di revoca,
dimissioni dall’incarico e risoluzione consensuale (cfr. bozza
decreto attuativo)
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COORDINAMENTO TRA LE FUNZIONI
DI VIGILANZA E DI REVISIONE
Il collegio definisce la strategia di revisione e la
pianificazione del lavoro tenendo conto delle attività
svolte nella funzione di vigilanza
Ad esempio:
 La vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto e
il dovere di attivarsi in caso di denunce, offrono al
collegio un osservatorio privilegiato in ordine alla
conformità a leggi e regolamenti, nonché per la
valutazione di errori significativi dovuti a frode
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COORDINAMENTO TRA LE FUNZIONI
DI VIGILANZA E DI REVISIONE
Ad esempio:
 La vigilanza del rispetto dei principi di buona
amministrazione consente al collegio una tempestiva
percezione della sussistenza di criticità, come rapporti con
parti correlate e continuità aziendale
 La vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento
dell’assetto organizzativo ed amministrativo consente di
valutare il rischio di errori significativi
 La partecipazione ai CdA e alle assemblee consente di
conoscere le strategie aziendali
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ORGANIZZAZIONE
DEL COLLEGIO SINDACALE
PRINCIPIO DI COLLEGIALITÀ
 Il collegio sindacale è organo collegiale
 La funzione di revisione è attribuita al collegio e non ai
singoli componenti
 L’individuazione delle forme e delle modalità più efficaci di
organizzazione del lavoro è rimessa
organizzativa ed operativa del collegio
all’autonomia
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ORGANIZZAZIONE
DEL COLLEGIO SINDACALE
FUNZIONE DEL PRESIDENTE
 Non ha compiti prevalenti; ha una funzione di impulso
 Le comunicazioni sono di norma inviate al presidente
 Nell’esercizio dell’autonomia organizzativa il collegio può
affidare
ad
un
altro
componente
il
coordinamento
dell’attività di revisione, che andrà comunque sottoposta a
riesame collegiale
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ORGANIZZAZIONE
DEL COLLEGIO SINDACALE
ATTI INDIVIDUALI DI ISPEZIONE E CONTROLLO
 I sindaci possono procedere ad atti individuali di ispezione

e controllo
Le procedure di revisione svolte individualmente sono
propedeutiche o complementari all’attività, collegiale, di
valutazione giudizio e vengono specificate in sede di
pianificazione del lavoro
 Può essere effettuato un riesame circolare
 Se una procedura eseguita individualmente non fornisce
adeguati elementi probativi essa deve essere rieseguita in
via collegiale
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ORGANIZZAZIONE
DEL COLLEGIO SINDACALE
RICORSO A DIPENDENTI E AUSILIARI
• I sindaci possono avvalersi di dipendenti e ausiliari, sotto la
propria responsabilità e a proprie spese
• I dipendenti e gli ausiliari devono essere in possesso dei
requisiti di indipendenza previsti per i sindaci
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ORGANIZZAZIONE
DEL COLLEGIO SINDACALE
RICORSO A DIPENDENTI E AUSILIARI
 In sede di pianificazione il collegio:
• individua le attività in correlazione alle quali
può
essere
opportuno
dipendenti o ausiliari
il
ricorso
a
• definisce le modalità di formalizzazione delle
carte di lavoro
 Ai dipendenti ed ausiliari vengono affidati ordinariamente o
procedure di contenuto esecutivo o quelle che richiedono
particolare specializzazione
 Le carte di lavoro vanno riviste collegialmente
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ORGANIZZAZIONE
DEL COLLEGIO SINDACALE
RIUNIONI E VERIFICHE
Non sussiste alcuna disposizione che ne fissi una cadenza
Il collegio sindacale deve verificare la regolare tenuta della contabilità
e la corretta rilevazione dei fatti di gestione “nel corso dell’esercizio”
 Conviene effettuare le verifiche almeno con la medesima

cadenza prevista per il collegio sindacale con funzioni di
vigilanza
Le riunioni possono tenersi anche fuori dalla sede sociale e
con l’ausilio di mezzi telematici
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ORGANIZZAZIONE
DEL COLLEGIO SINDACALE
CARTE DI LAVORO
Abolito il libro della revisione,
l’attività del collegio è documentata nelle carte di lavoro
Le carte di lavoro devono fornire evidenza:
 degli elementi a supporto della relazione di
revisione
 che la revisione sia stata pianificata e svolta in
conformità ai principi di revisione ed alle
disposizioni di legge e regolamentari applicabili
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ORGANIZZAZIONE
DEL COLLEGIO SINDACALE
CARTE DI LAVORO
Le carte di lavoro devono essere sufficienti per consentire ad
un revisore esperto di comprendere:
 la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di
revisione
 i risultati delle procedure di revisione svolte e gli
elementi probativi acquisiti
 gli aspetti significativi emersi, le conclusioni, nonché i
giudizi formulati per
giungere
a
dette
conclusioni
N!
Le modalità di redazione delle carte di lavoro sono stabilite
autonomamente dal collegio
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ORGANIZZAZIONE
DEL COLLEGIO SINDACALE
CARTE DI LAVORO
Modalità di conservazione ed archivio
 Le carte di lavoro devono essere accessibili all’intero


collegio per tutta la durata dell’incarico e nei dieci anni
successivi alla data di emissione della relazione al
bilancio, anche ai fini del controllo della qualità
La documentazione non deve essere accessibile a
persone non autorizzate
Conservazione anche tramite supporti informatici
N!
L’organizzazione e le modalità di conservazione devono essere
disciplinate dal collegio
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SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITÀ DI REVISIONE
PRINCIPI DI REVISIONE
Nell’attuale incertezza della normativa, i principi di revisione
internazionale ISA costituiscono un punto di riferimento tecnico
che il collegio sindacale, alla luce dell’esperienza professionale,
può declinare in procedure di revisione specifiche
Il contenuto delle procedure può variare al variate delle
dimensioni e delle altre caratteristiche della società
Il collegio sindacale deve indicare i principi di revisione
osservati:
 nella lettera di incarico o in altra forma di accordo
scritto che identifichi i termini dell’incarico
 nella relazione di revisione
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SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITÀ DI REVISIONE
RAPPORTI CON IL REVISORE (COLLEGIO) PRECEDENTE
Il collegio sindacale prende
Il revisore (collegio) uscente presta
i contatti con il revisore uscente
la massima collaborazione e consente
per ottenere tutte le informazioni utili
l’accesso alle informazioni richieste
allo svolgimento della revisione
e la visione delle carte di lavoro
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SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITÀ DI REVISIONE
RAPPORTI CON IL REVISORE (COLLEGIO) PRECEDENTE
 L’acquisizione di informazioni dal precedente revisore è
elemento essenziale per la comprensione della società
 Art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 39/2010: dovere del subentrante
di consultare l’uscente; l’uscente consente l’accesso alle
informazioni
 Prassi: consentito l’accesso agli atti e la visione delle carte
di lavoro, ma non viene rilasciata copia
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SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITÀ DI REVISIONE
VERIFICA DELLA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ
 Nel corso dell’esercizio il collegio verifica la regolare tenuta
della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione
nelle scritture contabili: attività propedeutica alla revisione
legale
 Attività da coordinare con la funzione di vigilanza
 Il collegio sindacale ha diritto di ottenere dagli
amministratori i documenti e le notizie necessarie allo
svolgimento dell’attività di revisione
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SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITÀ DI REVISIONE
VERIFICA DELLA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ
L’attività di accesso agli atti e di raccolta:
 è pianificata all’inizio dell’esercizio e riesaminata nel
corso del lavoro
 è attività delegabile al singolo componente
La valutazione degli atti raccolti è attività collegiale
Qualora si configuri una limitazione allo svolgimento di
procedure di revisione, di tale circostanza è eseguita espressa
valutazione nella relazione
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RELAZIONE DI REVISIONE E
GIUDIZIO SUL BILANCIO
RELAZIONE DI REVISIONE
Nel corso dell’esercizio, il collegio sindacale deve comunicare
alla direzione gli errori non corretti e l’effetto che essi,
considerati singolarmente o nel loro insieme, possono avere sul
giudizio; la comunicazione deve identificare ogni errore
significativo non corretto e l’intenzione di esprimere un giudizio
diverso da quello senza rilievi
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RELAZIONE DI REVISIONE E
GIUDIZIO SUL BILANCIO
RELAZIONE DI REVISIONE
 Le discussioni per giungere alla stesura della relazione
devono essere riportate nelle carte di lavoro
 Le conclusioni sono adeguatamente e dettagliatamente
motivate, con particolare riferimento a giudizi diversi da
quello senza rilievi
 Nelle carte di lavoro devono essere riportati i motivi per un
giudizio con rilievi, o negativo o dell’impossibilità di
esprimere un giudizio
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RELAZIONE DI REVISIONE E
GIUDIZIO SUL BILANCIO
RELAZIONE DI REVISIONE
In caso i giudizio con rilievi (per deviazioni dalle norme di
legge o dai principi contabili) o giudizio negativo:
il collegio deve quantificare nelle carte di lavoro e nella
relazione gli effetti delle deviazioni sulle voci di bilancio
coinvolte e gli effetti su patrimonio netto e risultato
d’esercizio, tenendo conto degli effetti fiscali
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RELAZIONE DI REVISIONE E
GIUDIZIO SUL BILANCIO
RELAZIONE DI REVISIONE
Nel caso di giudizio con rilievi, per limitazioni allo svolgimento
delle procedure di revisione o che impediscono un giudizio sul
bilancio:
 il collegio deve quantificare nelle carte di lavoro e nella
relazione gli effetti delle deviazioni sulle voci di bilancio
coinvolte e gli effetti su
patrimonio netto e risultato
evidenziazione nelle carte di lavoro e nella relazione delle
correlative circostanze
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RELAZIONE DI REVISIONE E
GIUDIZIO SUL BILANCIO
RELAZIONE DI REVISIONE
Il collegio sindacale incaricato della revisione legale emette due
informative:
A) Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
27 gennaio 2010 n. 39
Contenuto e modelli definiti nel PR001 e nel PR002
B) Relazione sull’attività di vigilanza ex art. 2429, comma 2, c.c.
Struttura e contenuto indicati nella Norma di comportamento del
collegio sindacale 7.1
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RELAZIONE DI REVISIONE E
GIUDIZIO SUL BILANCIO
RELAZIONE DI REVISIONE
 Data: data di approvazione da parte del collegio
 Firma: sottoscrizione autografa o elettronica di tutti i
componenti,
o
del
solo
presidente
se
a
ciò
espressamente autorizzato
 È possibile predisporre un unico documento articolato
nelle due diverse sezioni
N!
Esempio di relazione unitaria in appendice alle Linee Guida
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RELAZIONE DI REVISIONE E
GIUDIZIO SUL BILANCIO
DISSENSO DEL SINDACO
 Nel caso di dissenso la relazione è redatta dalla
maggioranza del collegio, evidenziando il dissenso e la
relativa motivazione
 Il dissenso e gli elementi di valutazione espressi dal sindaco
dissenziente e dagli altri due componenti sono documentati
nelle carte di lavoro
 Il collegio comunica alla direzione la sussistenza del
dissenso e le correlative motivazioni
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RELAZIONE DI REVISIONE E
GIUDIZIO SUL BILANCIO
RELAZIONE IN CASO DISSENSO DEL SINDACO
 La relazione è elaborata secondo il punto di vista della
maggioranza e riferisce del dissenso
indicando il nominativo e le motivazioni
del
sindaco,
 Tali indicazioni, con l’accordo del dissenziente, sono
riportate in calce alla relazione di revisione, di seguito al
paragrafo contenente il giudizio sulla coerenza della
relazione sulla gestione con il bilancio
 Le motivazioni del dissenso ed i relativi effetti sono poi
esplicitati nelle conclusioni della relazione sull’attività di
vigilanza
La relazione così redatta è sottoscritta da tutti i sindaci
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RELAZIONE DI REVISIONE E
GIUDIZIO SUL BILANCIO
RELAZIONE IN CASO DISSENSO DEL SINDACO
 Qualora il sindaco dissenziente non intenda sottoscrivere
la relazione, essa sarà sottoscritta dalla maggioranza dei
sindaci, specificando l’esistenza del dissenso
 Il dissenziente ha comunque diritto ad esprimere il proprio
dissenso nel verbale e di riferire all’assemblea la propria
difforme opinione. In tal modo l’obbligo di emissione della
relazione è rispettato e non è posto alcun impedimento al
regolare funzionamento della società
 Il sindaco dissenziente non può redigere una propria
relazione
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RELAZIONE DI REVISIONE E
GIUDIZIO SUL BILANCIO
RELAZIONE IN CASO DISSENSO DEL SINDACO
Obiettivi: con l’indicazione in relazione del dissenso
 l’assemblea, convocata per l’approvazione del bilancio, ha
completa e corretta informativa; l’informativa è a
disposizione dei soci sin dal momento del deposito della
relazione presso la sede sociale e quindi non viene
semplicemente e direttamente esplicitata in assemblea
 viene data piena e completa pubblicità della circostanza
del dissenso - che diviene conoscibile, oltre che per i soci,
anche per i terzi lettori del bilancio - e soddisfa anche
l’esigenza dell’opportuna separazione delle responsabilità
tra sindaco dissenziente e maggioranza dei sindaci
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