LA COMUNICAZIONE
PUBBLICA.
Il piano di comunicazione per
un’amministrazione trasparente
Incontro formativo organizzato dal Comune di Bassano
Romano e da FORMAPOLITICA (www.formapolitica.it)
Relatore: DONATO A.LIMONE, ordinario di informatica
giuridica e docente di scienza dell’amministrazione
digitale, Unitelma-SAPIENZA, Roma
Bassano Romano, 25 novembre 2011
Gli incontri formativi di
FORMAPOLITICA
(www.formapolitica.it)
• Il PRIMO INCONTRO SI E’ TENUTO A
CAPRANICA SU “LE NORME DI BASE
PER LA COSTRUZIONE DI UN COMUNE
MODERNO” (30 SETTEMBRE 2011)
• IL SECONDO INCONTRO: TUSCANIA,
SU “IL REGOLAMENTO DI
ORGANIZZAZIONE DI UN COMUNE
MODERNO” (28 OTTOBRE 2011)
La comunicazione pubblica: finalità
• Le P.A. hanno l’obbligo di informare i cittadini e
la comunità locale su tutto quanto viene attivato
e realizzato da parte degli Organi politiciamministrativi e dalla struttura amministrativa.
• I cittadini hanno quindi il diritto di essere
informati sull’operato delle P.A.
• L’informazione deve essere sistematica,
completa, aggiornata, valida, affidabile
• Gli strumenti di comunicazione: albo pretorio di
carta; albo pretorio on line; il sito istituzionale; i
giornali; la radio; la televisione; tutti i media
tradizionali e moderni
Le norme principali di riferimento
• Legge 241/90: diritto di informazione e di
accesso agli atti in materia di procedimenti
amministrativi
• Dlgs 267/2000: Testo unico delle Autonomie
Locali
• Legge 150/2000:Norme sulla informazione e
sulla comunicazione pubblica
• Dlgs 152/2006: Codice dell’ambiente
• Dlgs 82/2005:Codice dell’Amministrazione
digitale
Dlgs 267/2000
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Articolo 10
Diritto di accesso e di informazione.
1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad
eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto
di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente
della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto
dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla
riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso
agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento
dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei
servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per
assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e
sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li
riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle
informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.
3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività
dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai
servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
Legge 241/90: i procedimenti
amministrativi
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Art. 1 (Princípi generali dell'attività amministrativa)
1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta
da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di
trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre
disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princípi
dell'ordinamento comunitario.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, legge n. 15 del 2005 poi
dall'articolo 7, comma 1, legge n. 69 del 2009)
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non
autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge
disponga diversamente.
(comma introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005)
1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative
assicurano il rispetto dei princípi di cui al comma 1.
(comma introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005)
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non
per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento
dell’istruttoria.
Legge 241/90
• Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento)
• 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari
esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento
stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a
produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.
Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette,
qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a
soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti
destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse
modalità, notizia dell’inizio del procedimento.
• 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà
dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione
delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti
cautelari.
Legge 241/90
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Art. 8 (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)
1. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante
comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l’amministrazione competente;
b) l’oggetto del procedimento promosso;
c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3,
deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione;
(lettera introdotta dall'articolo 5 della legge n. 15 del 2005)
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa
istanza;
(lettera introdotta dall'articolo 5 della legge n. 15 del 2005)
d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile
o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli
elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta
stabilite dall’amministrazione medesima.
4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal
soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
Legge 241/90
• Art. 10 (Diritti dei partecipanti al
procedimento)
• 1. I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli
intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto:
• a) di prendere visione degli atti del
procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo
24;
b) di presentare memorie scritte e documenti,
che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare
ove siano pertinenti all’oggetto del
procedimento.
Legge 241/90
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Art. 26 (Obbligo di pubblicazione)
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e
dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità
previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le
circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle
funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione
ovvero nel quale si determina l’interpretazione di norme giuridiche o si
dettano disposizioni per l’applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della
Commissione di cui all’articolo 27 e, in generale, è data la massima
pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le
iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà
di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s’intende realizzata.
Informazione e comunicazione
pubblica: legge 150/2000
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Capo I.
PRINCÌPI GENERALI
Art. 1.
(Finalità ed ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei princìpi che regolano la trasparenza e l'efficacia
dell'azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni.
2. Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
3. È fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od obbligatoria degli atti pubblici.
4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei
dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di
informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al
comma 2 e volte a conseguire:
a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed
organizzativa;
c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.
5. Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:
a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonchè la
conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonchè quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo
conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.
6. Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non sono soggette ai limiti
imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico.
Legge 150/2000
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Art. 2.
(Forme, strumenti e prodotti)
1. Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per
la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la
pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni,
l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne
specialistiche, fiere e congressi.
2. Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni
mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di
messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture
informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di
comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.
3. Con uno o più regolamenti, da comunicare alla Presidenza del Consiglio
dei ministri e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le pubbliche amministrazioni provvedono
alla diffusione delle modalità e delle forme di comunicazione a carattere
pubblicitario, in attuazione delle norme vigenti in materia.
Legge 150/2000
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Art. 8.
(Ufficio per le relazioni con il pubblico)
1. L'attività dell'ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati.
2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvedono, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla
riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri:
a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle
disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle
amministrazioni medesime;
c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;
d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della
qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;
e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture
operanti nell'amministrazione, nonchè fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie
amministrazioni.
3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la regolamentazione dei profili
professionali sono affidate alla contrattazione collettiva.
Legge 150/2000
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Art. 9.
(Uffici stampa)
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via
prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale
dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in
posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in
possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di cui
all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.
3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il
quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i
collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza,
chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse
dell'amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei
relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e
delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione
collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate
alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento
delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La rendicontazione sociale:
direttiva 2006
• Direttiva del Ministro della Funzione
Pubblica sulla rendicontazione sociale
nelle Amministrazioni Pubbliche,
17.2.2006
• Obiettivo del bilancio sociale
• Presupposti del bilancio sociale
• Fasi del processo di rendicontazione
Il Codice dell’Ambiente: dlgs
152/2006
• Principi: per la produzione del diritto ambientale
(art.3 bis); principio dell’azione ambientale (3ter); principio dello sviluppo sostenibile (art.3quater); principio di sussidiarietà e di leale
collaborazione (art.3 quinquies); diritto di
accesso alle informazioni ambientali e di
partecipazione a scopo collaborativo (art. art.3sexies).
• Le informazioni devono essere rese disponibili e
quindi devono essere formate e gestite per
renderle disponibili
Il Codice dell’Amministrazione
Digitale
• Art.3: Diritto all’uso delle Tecnologie
informazione e comunicazione
• Art. 5 bis: comunicazioni tra imprese e PA
• Art.9 : democrazia elettronica
• Art. 52: accesso telematico ai dati e ai
documenti delle PA
• Art. 54: contenuto dei siti
Codice Amministrazione Digitale:
art. 54 ,contenuti obbligatori dei siti
• Articolo 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.
• 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono
necessariamente i seguenti dati pubblici:
• a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e
l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non
generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il
settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta,
corredati dai documenti anche normativi di riferimento ;
• b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di
livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di
ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome
del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e
di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del
provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5
della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
• c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti
individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1
Art. 54 Codice A.Digitale
• d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica
istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una
casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 ;
• e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7
agosto 1990, n. 241 , nonché i messaggi di informazione
e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n.
150 ;
• f) l'elenco di tutti i bandi di gara ;
• g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei
servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per
l'attivazione medesima;
• g-bis) i bandi di concorso .
Art. 54: Codice A.Digitale
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1-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano in via telematica alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati di
cui alle lettere b) , c) , g) e g-bis) del comma 1 , secondo i criteri e le modalità di
trasmissione e aggiornamento individuati con circolare del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione. I dati di cui al periodo precedente sono pubblicati sul
sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica. La mancata comunicazione
o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione
della performance individuale dei dirigenti .
2. Abrogato.
2-bis. Abrogato.
2-ter. Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale
di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta
ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio
che renda noti al pubblico i tempi di risposta .
2-quater. Le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono
pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi
devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del
cittadino dell'avanzamento delle pratiche che lo riguardano .
Art. 54 Codice A. Digitale
• 3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche
amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e
senza necessità di identificazione informatica .
• 4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le
informazioni contenute sui siti siano conformi e
corrispondenti alle informazioni contenute nei
provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce
comunicazione tramite il sito.
• 4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di
pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente
previsti dall'ordinamento .
Dlgs 150/2009: ottimizzazione
lavoro pubblico
• Art. 11: Trasparenza e rendicontazione
della performance
Art. 11,comma 8 dlgs 150/2009
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8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione
di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:
a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;
c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei
premi effettivamente distribuiti;
d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i
dirigenti sia per i dipendenti;
e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del
Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14;
f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente
modello europeo;
g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della
retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;
h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;
i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
Chi deve informare e comunicare
• Gli Organi dell’ente (Sindaco,Giunta,Consiglio)
in ragione delle proprie competenze.
• I responsabili dei servizi con riferimento alle
proprie competenze
• I responsabili dei procedimenti ai sensi della
legge 241/90
• Tutti i soggetti sopra indicati sono responsabili
dei contenuti pubblicati per la propria specifica
competenza (dati/documenti completi,
aggiornati, validi, affidabili)
Cosa deve essere comunicato
• Gli atti che richiedono una pubblicità legale (albo pretorio) (nella loro
completezza documentale)
• Le deliberazioni,le determinazioni, le ordinanze,i decreti,ecc. (nella
loro completezza documentale)
• Documenti che l’Amministrazione ritiene debbano essere pubblicati
(nella loro completezza documentale)
• Tutti i dati e documenti di cui all’art. 54 del Codice
dell’Amministrazione Digitale (nella loro completezza)
• Tutti i documenti di cui all’art. 10 del dlgs 267/2000(nella loro
completezza)
• Tutti i dati/documenti relativi al territorio,all’ambiente,ai beni culturali
e al paesaggio (nella loro completezza)
• In tutti i documenti/dati sarà necessario tutelare il trattamento dei
dati personali di cui al dlgs 196/2003
Come si deve comunicare
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Tramite sito dell’ente
Tramite albo pretorio cartaceo e on line
Tramite email del comune
Tramite PEC per comunicazioni individuali a
rilevanza legale
Tramite giornali locali
Tramite manifesti ufficiali
Tramite radio locali
Tramite tutti i mezzi di informazione e
comunicazione
Il Piano di comunicazione
• Il Piano della comunicazione deve essere
finalizzato ad una completa, aggiornata,
valida, affidabile informazione.
• Chi deve informare (Organi;responsabili
dei servizi)
• Cosa si deve comunicare (indicare gli atti
che devono essere pubblicati)
• Come: sito; albo pretorio on line; albo
pretorio cartaceo;bilancio sociale;ecc.
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LA COMUNICAZIONE PUBBLICA. Il piano di comunicazione per un