www.ildirittoamministrativo.it NOTA A CORTE DI CASSAZIONE – SECONDA SEZIONE PENALE SENTENZA 17 novembre 2015, n. 45642 A cura di FRANCESCA COLAFATI Il delitto di usura: la determinazione del profitto confiscabile ai sensi dell'art. 644, ultimo comma, c.p. Sommario: 1. Excursus storico del reato d’usura 2. Analisi della fattispecie 3. La confisca prevista dall'art. 644, ultimo comma, c.p.4. Usura bancaria 5. Cassazione penale, 27 ottobre 2015, n.45642, sez. II. 5.1. Il fatto 5.2. La concreta determinazione del profitto confiscabile 1. Excursus storico del reato d’usura nell'ordinamento italiano Il fenomeno dell’usura è strettamente legato al momento storico di riferimento. A seconda delle concezioni filosofiche o dottrinali che circolavano nella società, si decideva se punire o meno la condotta usuraria. Se la dottrina era fortemente liberale, il reato d’usura non era previsto. In caso di dottrine più “eticizzanti”e “moralizzatrici”, il reato era previsto e punito dai codici. In origine, con il termine usura (dal verbo "utor", usare) si designava il frutto del denaro dato in prestito, senza che la parola implicasse significati indegni o moralmente riprovevoli. Per quanto riguarda l’esperienza italiana, il primo esempio di disciplina legale dell’usura lo si trova nelle Costituzioni Melfitane del 1231, promulgate dall’imperatore Federico II di Svevia nel Regno di Sicilia. In tali costituzioni, l’usura era considerata, in omaggio alla tradizione cristiana, un fatto “molto grave e disdicevole”. Il reato d’usura, non essendo previsto dal codice Zanardelli, ispirato per l’appunto ad una concezione più liberale, fu introdotto nel Codice Rocco del 1930 nel quale la condotta tipica si fondava sulla situazione di debolezza del “povero sventurato”, che, privo delle risorse economiche necessarie per far fronte alle normali esigenze quotidiane, era costretto a rivolgersi all’usuraio. Veniva delineata, così, la più classica delle figure d’usura e dell’usuraio. 1 www.ildirittoamministrativo.it La disciplina codicistica si presentava sfuggente ed indeterminata, ciò, conseguentemente, comportava difficoltà probatorie dei requisiti costitutivi della fattispecie. Pertanto, il legislatore italiano vi apportò una prima modifica con la legge 356/1992 con la quale viene introdotta la nuova fattispecie d’usura impropria ex art. 644 bis c.p. Sul versante probatorio, la riforma del 1992 non richiedeva più la dimostrazione dell’approfittamento dello stato di bisogno, ma la prova dell’approfittamento di una situazione di disagio meno pressante in cui versava l’imprenditore o il professionista: “difficoltà economiche o finanziarie”. Questa fattispecie non forniva, però, una definizione tautologica di interessi usurai. Con la legge 108/1996, il legislatore, spinto dal crescente allarme sociale generato dal fenomeno usura, continuò a percorrere la strada della semplificazione probatoria, abolendo il reato d’usura impropria, riscrivendo la fattispecie classica dell’usura, e tratteggiando una nuova figura dell’usuraio. Nella descrizione del fatto tipico, l’art. 644 c.p. eliminò qualsivoglia richiamo allo stato di bisogno della vittima e all’approfittamento di tale condizione da parte del soggetto attivo per relegarlo a circostanza aggravante del fatto ed inserendo un requisito oggettivo, un indice numerico, in modo tale da rendere più facile, almeno nelle intenzioni, l’accertamento processuale ed evitare ampi margini di discrezionalità del giudice, che avevano generato problemi nel testo originario, quando vigeva la formulazione del reato prevista dal Codice Rocco. 2. Analisi della fattispecie L'usura è un tipico esempio di reato in contratto per la cui configurabilità è necessario vi sia uno scambio di tipo sinallagmatico, cioè un negozio a prestazioni corrispettive. Spesso si tratta di contratti di mutuo, ma può prendere la forma di locazione o di una compravendita (rateale o con patto di riscatto) con una apertura di credito o ancora di prestazioni professionali. Quanto all'interesse protetto dalla norma, per alcuni, è il patrimonio del soggetto passivo: la vera vittima dell’usura, essendo colui che vede il suo patrimonio depauperarsi in misura superiore al consentito a seguito di una data operazione finanziaria. Altri, lo individuano nell'ordinamento del credito quale strumento dell'economia nazionale accanto al corretto funzionamento del mercato finanziario. Soggetto attivo può essere chiunque (reato comune). 2 www.ildirittoamministrativo.it Per quanto riguarda il soggetto passivo, il comma 5, al n. 4, prevede quale circostanza aggravante il fatto che la condotta sia realizzata in danno di chi svolge attività imprenditoriale, artigianale o professionale. In merito alla condotta penalmente rilevante, il nuovo articolo 644 c.p. si avvale dello strumento della norma parzialmente in bianco per disciplinare le due forme d’usura complementari tra loro. La prima è l’usura presunta, ispirata alla legislazione d’oltralpe ed incentrata sul superamento di un valore numerico detto tasso soglia, il quale viene trimestralmente aggiornato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Pertanto, l'art. 644, comma terzo parte prima, è una norma penale in bianco in quanto rinvia ad altra fonte subordinata (il decreto ministeriale) per determinare un elemento essenziale del reato. La seconda forma d’usura è chiamata usura in concreto, voluta dal legislatore per evitare vuoti di tutela. È prevista, infatti, la punibilità anche nell’ipotesi di rispetto del limite fissato ex lege qualora, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, il tasso risulta sproporzionato rispetto alla prestazione della controparte contrattuale se, quest’ultima, versa in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, senza tuttavia richiedere una condotta attiva d’approfittamento. Alla luce di tale previsione, però, ritornano i problemi interpretativi e probatori sorti quando vigeva la prima formulazione del reato d’usura. Infatti, se da un lato la nuova disposizione ha reso più facile l’accertamento processuale, dall'altro si è in tal modo costruita una fattispecie d’usura “altalenante”. Le principali critiche sollevate dalla dottina riguardavano principalmente il nucleo centrale della fattispecie basato sul tasso soglia. Essendo quest’ultimo aggiornato con cadenza trimestrale, non si aveva una chiara e stabile definizione d’usurarietà, ma il comportamento poteva essere definito tale solo in relazione ad un particolare trimestre. Oltre alle due forme d’usura, il legislatore sempre nell'art. 644 c.p., prevede la fattispecie di mediazione usuraria. La ratio incriminatrice è, come per le altre fattispecie d’usura, la tutela del patrimonio del soggetto passivo contro l’azione di quei mediatori che si assicurano lauti guadagni intromettendosi tra chi presta e chi richiede denaro, fornendo la loro opera di mediazione e facendosi dare, o promettere, per tale opera, un compenso usuraio. 3 www.ildirittoamministrativo.it Anche in questo caso, la più attenta dottrina ha evidenziato l'assenza di una stabile e chiara definizione dell’usurarietà del compenso, che dovrà dedursi sfruttando i parametri validi per la definizione d’interesse usuraio nei casi d’usura in concreto. L'elemento psicologico richiesto è il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di concludere il contratto con interessi o vantaggi usurari. Nell'usura in concreto è richiesta anche la consapevolezza della situazione di difficoltà economica e finanziaria del soggetto passivo. 3. La confisca prevista dall'art. 644, ultimo comma, c.p. L'ultimo comma dell'art. 644 c.p., come modificato dall'art. 1 legge 7 marzo 1996 n. 108, ha introdotto un'ipotesi di confisca obbligatoria - nel caso di condanna o anche di applicazione di pena "patteggiata" ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per una delle fattispecie di usura previste dalla disposizione - "dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alla restituzione e al risarcimento dei danni". Rispetto alla previsione dell'art. 240 c.p. viene sancita, pertanto, la confisca obbligatoria non solo del prezzo ma anche del profitto del reato, per il quale la misura è di regola facoltativa e subordinata all'accertamento in concreto della pericolosità. La maggiore novità introdotta dalla disposizione è costituita dall'estensione della confisca obbligatoria pure alle "somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari", con la quale è stata introdotta nell'ordinamento la c.d. confisca "di valore" o "per equivalente", estesa successivamente ad altre fattispecie, non solo di reato. La giurisprudenza ha affermato espressamente la natura di misura di sicurezza della confisca prevista dall'ultimo comma dell'art. 644 c.p., costituendo essa un "caso speciale di confisca obbligatoria... (applicabile) in connessione con un giudizio di pericolosità con finalità preventive" con conseguente assoggettamento alla disciplina prevista in via generale per tale istituto. Quindi, nel solco di un orientamento emerso in altri Paesi e allo scopo di potenziare l’efficacia dello strumento della confisca nel contrasto di alcune gravi forme di criminalità, è stata introdotta anche nel nostro sistema la confisca per equivalente (chiamata anche confisca di valore): è prevista, in caso di impossibilità di agire 4 www.ildirittoamministrativo.it direttamente sui beni costituenti il profitto o il prezzo del reato, la possibilità di confiscare utilità patrimoniali di valore corrispondente di cui il reo abbia la disponibilità. Questa tecnica ablativa è stata inserita per la prima volta nel nostro ordinamento in occasione della riforma del reato di usura (art. 644, ult. comma). 4. Usura bancaria. Prima dell'introduzione della nuova norma, modalità e termini relativi all'erogazione del credito ed il costo del denaro erano rimessi alla volontà delle parti. Ovviamente, la parte contrattualmente più forte era nella situazione di poter dettare termini e condizioni in maniera arbitraria, stante l'assenza di regole, sanzioni e conseguenti responsabilità. Era frequente, possibile e legale, che l'erogatore del credito addebitasse costi elevati al cliente e pertanto la L.108/96 ha colmato una lacuna normativa. La legge L. 108/96, infatti, ha contribuito ad ampliare, in maniera notevole, l’ambito di applicazione del reato di usura e conseguentemente l’area di tutela offerta dalla norma, che non è più relegata ad operare esclusivamente nei casi in cui sussista lo "stato di bisogno" del quale taluno abbia "approfittato" conseguendo vantaggi per sé o per altri, ma opera anche ogni qual volta venga superato il limite (cosiddetto Tasso Soglia d'Usura) posto dall’art. 2 della stessa L. 108/96. In particolare, la norma è volta a sanzionare la condotta di chi (banche ed operatori finanziari), a fronte di operazioni di erogazione di credito, applichi "commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e [...] spese, escluse quelle per le imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" (Art. 1 L. 108/96) superiori al limite determinato dall’art 2 della L. 108/96 (Tasso Soglia d'Usura), il principale ambito di operatività della disciplina è costituito dai conti correnti, dai mutui e da altre operazioni di finanziamento e credito. L’usura in conto corrente è determinata dai costi addebitati al correntista, connessi alle operazioni di erogazione del credito, ai sensi dell’art. 1, comma 3, L.108/96. Per la determinazione del tasso d’interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito. Il costo del denaro deve, dunque, essere contenuto entro il limite del Tasso Soglia d'Usura, determinato dal Legislatore (art. 2 L. 108/96), con il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) rilevato trimestralmente dalla Banca D'Italia, e pubblicato trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale, aumentato del suo 50%. 5 www.ildirittoamministrativo.it Per la determinazione sono necessari, oltre al tasso d'interesse effettivamente applicato (TAEG), dati tra i quali alcune informazioni inerenti a costi non immediatamente rilevabili, ma deducibili tramite calcoli matematici come gli interessi generati dall’applicazione della valuta, gli interessi generati dall'anatocismo, gli interessi generati dall’addebito della Commissione di Massimo Scoperto ed anche le spese. 5. Cassazione penale, 27 ottobre 2015, n. 45642, Sez. II Con la sentenza in commento, la Seconda Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, definisce, in modo analitico, la nozione di "profitto confiscabile" in materia di usura ai sensi dell'art. 644 ultimo comma c.p. In particolare, il Supremo Consesso conferma che il reato di usura possa ritenersi consumato anche con la sola pattuizione degli interessi oltre soglia, pur tuttavia, per integrarsi il “profitto” è necessario il conseguimento di un profitto patrimoniale da parte dell’autore del fatto: “in tema di usura, il profitto confiscabile, ex art. 644 c.p., coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti …” (Cass. Sez. 6 sent. n. 45090 del 02/10/2014) . Inoltre, completa la generale nozione di profitto del reato che si identifica nell'effettivo arricchimento patrimoniale già conseguito, in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla condotta illecita concretamente contestata, con la massima secondo la quale "nel concetto di interessi usurari materialmente corrisposti debbono essere intesi anche quelli eventualmente corrisposti mediante la consegna di titoli di credito, irrilevante essendo, invece, che questi ultimi siano stati utilizzati o riscossi, posto che tali documenti, per la loro autonomia rispetto ai diritti incorporati, possono essere comunque oggetto di misura ablatoria". 5.1. Il fatto La fattispecie posta all’attenzione della Corte di Cassazione trae origine da una decisione del Tribunale di Torino che, a seguito di giudizio di riesame, nell'ambito di un procedimento penale iscritto nei confronti di legali rappresentanti a vario titolo di Banca XXXXX S.p.a. per i reati di usura aggravata, con ordinanza, confermava i decreti di sequestro preventivo, verso la banca, emessi dal Giudice per le indagini preliminari per contabilizzazione di interessi passivi oltre soglia. Il Tribunale del riesame afferma che il profitto del reato di usura sottoponibile a confisca ex art. 644 c.p., ultimo comma, possa essere individuato anche in una diminuzione dell'esposizione debitoria. 6 www.ildirittoamministrativo.it La difesa di parte ricorrente contesta quanto affermato dal Tribunale eccependo che il creditore che si limita a ridurre il proprio credito senza, quindi, aver ricevuto l'intero capitale dato a prestito e gli interessi maturati sullo stesso non conseguirebbe un effettivo arricchimento patrimoniale. E che quindi il Tribunale sarebbe incorso in violazione di legge ex art. 644, ultimo comma cod.pen. 5.2 La concreta determinazione del profitto confiscabile La Corte di Cassazione per affermare che la concreta corresponsione degli interessi può anche consistere nell'emissione di un titolo di credito a favore del supposto usuraio ed indipendentemente dal fatto che detto titolo sia stato poi utilizzato o posto all'incasso, trae spunto dalla corretta osservazione del Tribunale del Riesame allorquando ha sottolineato che la banca "è in condizione di apprendere le somme che confluiscono sul conto corrente che andranno a ridurre il proprio credito". Attraverso cioè la stipulazione del relativo contratto la banca finisce per contabilizzare a proprio favore la voce passiva degli interessi (nella specie usurari) a carico del cliente, il quale si vede corrispondentemente ridurre il proprio saldo attivo così di fatto essendo già posto nella condizione di poter disporre esclusivamente del saldo del proprio conto corrente decurtato degli interessi stessi. In tale situazione è indubbio che "il profitto della banca debba intendersi già concretamente conseguito per effetto di diretta derivazione causale della condotta dell'agente e che non ci si trovi in presenza di un credito meramente virtuale". La Corte di Cassazione, infine con la sentenza in commento, ha anche chiarito un ulteriore ed importante principio di diritto più specificamente afferente il diritto processuale penale. Infatti, statuiscono i Supremi Giudici, "è il caso di ricordare come il controllo di legittimità che compete alla Corte di Cassazione in materia di ricorsi aventi ad oggetto misure cautelari reali non si estende all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente: quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano totalmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Il vizio appare il tal caso qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. 7 www.ildirittoamministrativo.it Non è quindi possibile cercare di fare rientrare nell'ambito di cui alla lettera c) dell'art. 606 c.p.p. una doglianza che al più potrebbe essere ricondotta nell'ambito della lett. e) del medesimo articolo di legge". La Corte specifica che innanzi alla stessa "deve essere apprezzata solo la presenza di seri indizi della sussistenza del fumus e del periculum", pertanto, la parte ricorrente non può, sotto l'apparente deduzione di vizi attinenti alla violazione di legge, prospettare una richiesta di rivalutazione del merito di elementi di fatto legati alla ricostruzione della tempistica e delle modalità di movimentazione dei conti correnti oggetto di attenzione nel corso dell'indagine. 8