Legge n. 394 del 1991
(legge quadro sulle aree protette)
Principi generali:
• Le AP hanno il fine di:
• conservare specie, associazioni vegetali, formazioni geologiche,
comunità biologiche, valori panoramici, processi ed equilibri ecologici,
equilibri idraulici.
• applicare gestione e restauro ambientale per integrare uomo e
ambiente.
• promuovere l’educazione, la ricerca, le attività ricreative
compatibili.
• I Parchi Nazionali sono aree che contengono uno o più ecosistemi, o
una o più formazioni geologiche o biologiche, di rilievo internazionale o
nazionale (per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi
e ricreativi) tale da richiedere l’intervento dello Stato ai fini della loro
conservazione.
• I Parchi Regionali sono aree di valore naturalistico che costituiscono
un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai
valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni locali.
• Le Riserve Naturali sono aree che contengono una o più specie
naturalisticamente rilevanti, oppure uno o più ecosistemi importanti per
le diversità delle risorse genetiche. Possono essere statali o regionali in
base alla rilevanza degli interessi rappresentati.
I Parchi Nazionali sono istituiti con DPR su proposta del Ministro
dell’Ambiente. Le Riserve Statali sono istituite con decreto del Ministro
dell’Ambiente. In entrambi i casi, d’intesa con le regioni.
I Parchi e le Riserve Regionali sono istituiti dalle regioni.
I Parchi Nazionali
Sono amministrati ciascuno da un Ente Parco.
Il Presidente è nominato dal Ministro dell’Ambiente, d’intesa con le
Regioni interessate.
Il Consiglio Direttivo è nominato dal Ministro, su designazione:
delle associazioni ambientaliste; delle società scientifiche; del CNR;
delle Università; del Ministero dell’Ambiente; del Ministero
dell’Agricoltura; della Comunità del Parco.
Il Direttore è nominato dal Ministro in una rosa proposta dal Consiglio
Direttivo.
La Comunità del Parco è costituita dai presidenti e dai sindaci degli
enti locali interessati (Regioni, Province, Comunità Montane,
Comuni). Esprime parere consultivo sul regolamento, sul piano del
parco, sul bilancio.
Il Regolamento del Parco disciplina le attività consentite nell’area
protetta.
In particolare disciplina le modalità di costruzione di opere e lo
svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali.
Deve sempre prevedere il divieto di attività e opere che possano
compromettere il paesaggio, gli ambienti, la flora e la fauna.
Deve sempre prevedere, in particolare:
• il divieto di caccia (fatta eccezione per gli abbattimenti necessari a
scopo ecologico)
• il divieto di attività estrattive
• il divieto di modificare il regime delle acque
• (...)
Il regolamento deve far salvi gli usi civici.
Il piano del Parco disciplina:
• la zonizzazione e relativi vincoli;
• i servizi al pubblico, la sentieristica, ecc.
• le linee di gestione dell’ambiente
Il piano sostituisce ogni altro strumento di pianificazione urbanistica e
paesistica.
La zonizzazione deve prevedere:
• zona A – ris. integrale, dove l’ambiente è conservato nella sua integrità
• zona B – ris. generale, dove è vietata la costruzione di opere edilizie e la
trasformazione del territorio, ma possono continuare le utilizzazioni
tradizionali, e possono essere costruite infrastrutture strettamente necessarie
• zona C – protezione, possono continuare le attività agricole e artigianali
tradizionali
• zona D – promozione economica (aree urbanizzate).
Aree contigue: le Regioni, d’intesa con gli Enti Parco, possono stabilire misure
di conservazione delle aree contigue.
Parchi Nazionali Italiani
La supeficie del sito è di 31.384 ha, i suoi
confini ricalcano sostanzialmente quelli del
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi che
interessa il 96,4 % del suo territorio.
I confini del sito Natura 2000, ricalcando quelli del
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, escludono aree
intensamente antropizzate e determinano quindi la
scarsità di residenti (meno di 100 unità su più di
30.000 ettari) e di rilevanti attività economiche.
Sistemi di paesaggio italiani
Regioni
macroclimatiche
Litologia
+
Sistemi di paesaggio
Piano Pluriennale per lo sviluppo economico e
sociale (PPES) del Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi.
Il PPES è lo strumento con il quale la Comunità del
Parco (Amministrazioni comunali, Comunità
Montane, Provincia e Regione) compie l’atto più
significativo di sua competenza.
Classificazione gerarchica territoriale
RANGO
DEFINIZIONE
Regione
Macroclima
Sistema
Regione + Litologia
Sottosistema
Sistema + Geomorfologia
Unità
Sottosistema + Bioclima
Il PPES (Piano Pluriennale per lo sviluppo economico e
sociale) del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi,
approvato dalla Regione Veneto, è strutturato
secondo un principio a cascata a partire da tre
fondamentali linee di intervento (ambiente,
sistema economico e sociale, modalità di gestione), per
ciascuna delle quali si sono determinati
sintetici obiettivi strategici raggiungibili attraverso
specifiche politiche di intervento, che si
articolano in azioni concrete.
1 - Tutela del patrimonio ambientale e del paesaggio
umano
È necessario che i valori dell'ambiente naturale diventino
una linea di condotta strategica in
quanto anche l'ambiente rurale ha un elevatissimo indice
di complessità biologica ed ospita
molte specie vegetali ed animali non presenti all'interno
del Parco che trovano condizioni ideali
nell'ambiente coltivato. Questa linea di intervento ha lo
scopo fondamentale di tutelare valori
antropici intesi come paesaggio rurale, patrimonio
edilizio e storico antropico, sottolineando il
valore della presenza umana nel territorio rurale e
montano intorno e dentro al parco. Questo
stretto legame degli uomini con il territorio che li ospita è
un patrimonio di culture formidabile
ed è la risorsa su cui edificare lo sviluppo sostenibile.
2 - Sviluppo delle comunità residenti con attività
economiche sostenibili
La seconda linea d'intervento mira a due obiettivi
strategici che sono lo sviluppo delle attività
sostenibili e la valorizzazione delle risorse umane.
Le attività sostenibili più accessibili in questo
primo quadriennio sono riferibili ai quattro ambiti
d'attività del primario biologico, del turismo
dolce, dell'artigianato e del commercio.
3 – Miglioramento Dell'efficienza Del Sistema-Parco
La funzionalità del sistema sociale della comunità
rurale dell'area di piano è fortemente
compromessa, in particolare in quota e nelle aree
marginali. Questo progressivo indebolimento
e, in alcuni casi, totale abbandono è perfettamente
leggibile dalle analisi allegate al piano.
Inevitabile che in comunità, con equilibri così
gravemente compromessi, sia necessario dare
una consistente iniezione d'efficienza e nuovi elementi
di sviluppo endogeno indotto dal parco
e dalla comunità. Con singolo riferimento all'attività
dell'Ente Parco e della Comunità del Parco
si sono pertanto individuate una serie di azioni
immediatamente cantierabili affinchè questi
soggetti possano massimizzare le proprie capacità
d'azione.
Tra le zone indicate dal Ministero in seguito al
programma Bioitaly compaiono anche le Riserve
naturali delle Dolomiti Bellunesi,
aree demaniali che costituiscono il fulcro del Parco
Nazionale Dolomiti Bellunesi, istituito nel 1990.
La Regione Veneto ha partecipato al programma secondo
quanto stabilito nell'apposita convenzione con il Ministero
dell'Ambiente, approvata con deliberazione della Giunta
Regionale n. 1148 del 14 marzo 1995. A questo scopo si è
costituito un apposito gruppo di lavoro interno
all'amministrazione (D.G.R. 20 dicembre 1994, n. 6307)
supportato da referenti scientifici in ecologia, zoologia e
botanica, secondo quanto indicato nella citata convenzione
(D.G.R. n.59 del 9 gennaio 1996 e D.G.R. n.180 del 24
aprile 1996. A conclusione della seconda fase del
Programma Bioitaly, sono state trasmesse al Ministero
dell'Ambiente le schede definitive e la cartografia dei 156
siti aventi i requisiti per essere considerati di importanza
comunitaria in relazione agli habitat naturali e alla
presenza di specie floro/faunistiche contenuti negli elenchi
di cui alle direttive 79/409/CEE (Direttive Uccelli) e
92/43/CEE (Direttiva Habitat), confermando
inoltre la presenza delle zone già indicate dal Ministero.
Su segnalazione della Direzione Conservazione della
Natura del Ministero, la Regione,
nell’ambito della DGR n. 1522 del 07 giugno 2002 ha
ritenuto di suddividere il SIC “Dolomiti Feltrine e
Bellunesi – Civetta – Cime di San Sebastiano” in due
diversi siti, in considerazione che la gestione della parte
relativa alle Dolomiti Feltrine e Bellunesi è affidata
all’Ente Parco Nazionale e l’opportunità di accorpare al
citato sito “Dolomiti Feltrine e Bellunesi” il limitrofo
S.I.C. IT3230024 che, per errore, era stato considerato
separatamente.
Scarica

Introduzione_Filesi - Facoltà di Pianificazione del Territorio