Città di Verbania SCHEMA DISCIPLINARE D’INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA RII Pagina | 1 MINORI DEL VERSANTE SUD DEL MONTEROSSO. RII FRUA E MOLINACCIO“ Procedura negoziata per l’affidamento del servizio tecnico secondo la procedura negoziata di cui agli artt. 57 comma 6, e 91 comma 2 del D.Lgs 163/2006 per l’affidamento di incarico professionale di collaudo statico in corso d’opera. CIG Z06130DEEE CUP F59D11000200005 Comune di Verbania (VB) Committente: Piazza Garibaldi n. 15 - 28921 Verbania (VB), C.F. 00182910034 _____________________________ Incaricato: _____________________________ STAZIONE CONFERENTE: COMUNE DI VERBANIA (C.F. 00182910034); PROFESSIONISTA/SOCIETA’ INCARICATO/A: ___________________________, con studio/sede legale in ____________ n. ______, cap ___________, città _________________________(_______) P.IVA _______________________________ CF ________________________________________________, iscritto all’ordine degli Ingegneri/Architetti della provincia di ___________________________ al n° __________ dal _______________ L'anno 2015 (duemilaquindici) addì _____ (__________) del mese di ____________________, tra il DIRIGENTE del Dipartimento LL.PP., il quale agisce esclusivamente in nome, conto ed interesse dell'Ente rappresentato ed i Professionisti incaricati richiamati in epigrafe Città di Verbania SI CONVIENE E STIPULA quanto segue art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE Il Comune di Verbania affida al professionista/società sopra indicato/a l’incarico per il collaudo statico in corso d’opera delle strutture, relativamente ai lavori di “SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA RII MINORI MONTEROSSO. RII FRUA E MOLINACCIO ”. DEL VERSANTE SUD DEL L'incarico viene affidato a titolo individuale. art. 2 - DESCRIZIONE DELL’INCARICO Il collaudo statico in corso d’opera delle strutture riguarda tutte le verifiche e prove sulle opere in c.a., in c.a.p. e in acciaio, e sulle strutture in muratura o altri materiali speciali e si conclude con un Certificato di collaudo statico redatto ai sensi della Legge n. 1086/1971. Le prove di carico sono effettuate se previste dalle norme di legge oppure se ritenute necessarie dal collaudatore; nel qual caso vanno opportunamente motivate nella relazione. Particolari revisioni dei calcoli statici possono essere effettuate o su esplicita richiesta da parte della Committenza oppure soltanto dopo aver motivato al Committente le ragioni che le rendono necessarie. L'incarico predetto comprende la predisposizione e la presentazione, all'Amministrazione committente, degli elaborati previsti dal Titolo X Capo II del D.P.R. 207/2011 e ss.mm.ii. che si richiamano integralmente. Come professionista, il collaudatore dovrà garantire il rispetto dei tempi di consegna, consegnare gli elaborati aggiornati alla normativa vigente, verificare tutti i vincoli esistenti e predisporre tutte le relazioni specialistiche necessarie, verificare le norme Pagina | 2 Città di Verbania contrattuali. art. 3 - CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE L’incarico dovrà essere espletato in stretto e costante rapporto con l’ufficio tecnico comunale che fornirà la documentazione tecnico amministrativa prevista dall’art.217 del DPR n.207/2010 e necessaria all’espletamento della prestazione. Il Comune di Verbania consegna al collaudatore la documentazione disponibile al momento dell’affidamento dell’incarico e per ogni consegna del materiale il collaudatore attesta il ricevimento degli atti. La consegna della documentazione avverrà in formato digitale. La documentazione necessaria all’espletamento delle operazioni finali di collaudo, accompagnata da un apposito elenco in duplice copia, è consegnata al collaudatore dopo l’ultimazione dei lavori e in tale elenco vanno ricomprese le precedenti consegne di documenti. Il collaudatore appone la propria firma in segno di ricevuta su una delle copie dell’elenco e al termine dell’incarico restituisce all’Ente tutti i documenti indicati nell’elenco. Il collaudatore è responsabile della corretta tenuta della documentazione consegnata. art. 4 - CONSULENZE PROFESSIONALI Per il corretto svolgimento del lavoro, il Professionista incaricato potrà inoltre avvalersi del supporto di tecnici ed esperti negli specifici campi professionali sotto il suo diretto controllo e responsabilità. Oneri e spese per le consulenze professionali dovranno rientrare nel complesso dell’onorario definitivo identificato dal presente disciplinare. art. 5 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO Ai sensi dell’art. 222 del DPR n.207/2010 il Collaudatore è tenuto a comunicare con Pagina | 3 Città di Verbania congruo anticipo al RUP e al Direttore dei Lavori la data della visita di collaudo; il Direttore dei Lavori informerà a sua volta l’esecutore delle opere che dovrà essere presente, altrimenti dovranno essere convocati 2 testimoni estranei alla stazione appaltante con oneri a carico dell’esecutore stesso. Valgono poi in generale i disposti del titolo X capo I del DPR n.207/2010 e s.m.i.. Il collaudo statico delle strutture dovrà essere effettuato in conformità alla normativa della Legge n. 1086/1971 e alle connesse normative tecniche di dettaglio. art. 6 - TEMPO UTILE, RITARDI, PENALITÀ Il collaudatore è tenuto a presentare gli elaborati di cui all’art. 2 entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione di tutta la documentazione necessaria per il collaudo. Ai sensi dell’art. 257 del D.P.R. 207/2010, qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa del collaudatore, è applicata, previa diffida, una penale pari a 1/1000 dell’onorario per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base. Nel caso in cui tale ritardo ecceda comunque i 30 (trenta) giorni, l'Amministrazione committente, previa messa in mora, decorsi inutilmente ulteriori 30 (trenta) giorni dalla stessa, si ritiene libera da ogni impegno verso il collaudatore inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese. art. 7 - COMPENSI Le prestazioni in oggetto del presente disciplinare d’incarico sono concordate in € _________________. Gli importi sono al netto di IVA e INARCASSA di Legge all’atto della stipula del presente disciplinare. Pagina | 4 Città di Verbania art. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO Considerato che il certificato di collaudo si configura quale documento unitario che attesta la regolare esecuzione dell’intera opera, la sola certificazione conclusiva assume rilevanza anche ai fini della liquidazione delle competenze. Il compenso dovuto verrà corrisposto entro 30 giorni dall’approvazione del certificato di collaudo. Interruzione dell’incarico: L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del C.C., ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l’incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi un ritardo nella consegna degli elaborati come indicato all’art. 7 del presente disciplinare. Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa del collaudatore, è applicata, previa diffida, una penale pari a 1/1000 dell’onorario per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base. art. 9 - CONTROVERSIE Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto od in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del Foro di Verbania. E’ esclusa pertanto la clausola arbitrale. art. 10 - EFFETTI DEL DISCIPLINARE, SPESE E TRATTAMENTO DATI PERSONALI Pagina | 5 Città di Verbania Le spese per valori bollati, diritti, ecc., relative al presente disciplinare si intendono a carico del professionista: la presente è assoggettata all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i.. Il presente disciplinare è immediatamente eseguibile. I dati personali di cui al presente atto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i.. art. 11 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA La/Il Società/Professionista sarà tenuta/o ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti o altro di cui avranno comunicazione o prenderanno conoscenza nello svolgimento delle prestazioni. Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi o divulgati senza autorizzazione. Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto dell’incarico sarà sempre considerato di proprietà esclusiva del Comune di Verbania, che potrà liberamente utilizzarlo ed eventualmente cederlo a terzi, anche nel caso di esecuzione parziale dell’incarico. art. 12 - RESPONSABILITA’ Il Professionista, in relazione ai rischi professionali derivanti dall'attività oggetto del presente incarico, è tenuto a possedere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e con la stipula della presente il collaudatore dichiara di esserne in possesso. Il Professionista solleva comunque la Committenza da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o ai suoi collaboratori, rispetto ai quali la Committenza viene dichiarata completamente estranea. art. 13 - NORME APPLICABILI Pagina | 6 Città di Verbania Per quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare, saranno applicabili le seguenti disposizioni normative: D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., DPR n.207/2010 e s.m.i., L. 144/1949 (tariffa professionale degli ingegneri ed architetti) e s.m.i., D.M. 26.04.2001 (aggiornamento tariffe professionali degli ing. e arch.), Codice Civile Artt. 2229 e s.s., Regolamenti Comunali; normativa statale in materia di opere pubbliche e contabilità. art. 14 - TRACCIABILITA’ La/il Società/professionista ___________________ con sede legale in ________ n. ___, cap _________, città ___________(__) – P.IVA ____________________ CF ______________________, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. La/il Società/professionista _____________________________ si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Verbania ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Verbania della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La/il Società/professionista _____________________________ dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato al rapporto contrattuale oggetto del presente disciplinare, CIG n. __________- in essere con codesto ente è: IBAN: _______________________________________________________ Pagina | 7 Città di Verbania IBAN: ________________________________________________________ Le persone delegate ad operare sul conto sono: 1 - Generalità complete del primo soggetto delegato (Nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza): ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ art. 15 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., causa di risoluzione contrattuale Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’articolo 2, comma3 dello stesso D.P.R. A tal fine si dà atto che l’Amministrazione ha pubblicato sul proprio sito internet, ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. n.62/2013, il Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o Pagina | 8 Città di Verbania risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni costituisce, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., causa di risoluzione contrattuale. Pagina | 9 art. 16 - REGISTRAZIONE Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, le spese di contratto e conseguenti saranno a carico del Professionista. Letto, firmato e sottoscritto Verbania, li _______________________________ La società / Il Professionista Per il Comune di Verbania Il Dirigente del Dipartimento LL..PP. Ing. Noemi Comola ___________________ ________________