Cepa 2003
Gli effetti delle “crisi” sui
rapporti di lavoro.
Albini-Crespi-Di Seri
1
Cepa 2003
Tre tipologie della crisi.
• La crisi temporanea che non importa un
cambiamento sostanziale nel “dopo crisi”.
• La crisi che induce ad un riposizionamento
competitivo dell’impresa.
Cepa 2003
• La crisi come presagio e preludio alla “fine”.
Albini-Crespi-Di Seri
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Cepa 2003
Cepa 2003
Per la crisi “temporanea”
• 1. La cassa integrazione guadagni
ordinaria,
• 2. I contratti di solidarietà difensivi,
• 3 il part-time difensivo.
• 4. Il comando o distacco.
Albini-Crespi-Di Seri
3
Cepa 2003
Per la crisi “competitiva”
Cepa 2003
• La mobilità “interna”, il mutamento, anche
in pejus, delle mansioni.
• La cassa integrazione straordinaria.
• L’outsourcing e il trasferimento di attività.
• Il licenziamento per riduzione di personale.
Albini-Crespi-Di Seri
4
Cepa 2003
Cepa 2003
La crisi “finale”
• Il trasferimento dell’impresa o dell’azienda.
• Il licenziamento collettivo per cessazione
di attività.
• La cassa integrazione guadagni
straordinaria, il trasferimento dell’azienda
nelle procedure concorsuali.
Albini-Crespi-Di Seri
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Cepa 2003
Cepa 2003
La “crisi temporanea”.
Albini-Crespi-Di Seri
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Cepa 2003
Cepa 2003
1. La cassa integrazione
guadagni ordinaria.
Albini-Crespi-Di Seri
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Cepa 2003
La cassa integrazione guadagni
ordinaria
• Istituto finalizzato a sostenere la capacità
di “guadagno” dei lavoratori in caso di
riduzioni o sospensioni dell’attività di lavoro
Cepa 2003
caratterizzate dalla involontarietà, dalla
temporaneità, dalla certezza della ripresa.
Albini-Crespi-Di Seri
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Cepa 2003
Cepa 2003
Cenni storici sull’istituto.
• Prima fase. Nasce dalla contrattazione
collettiva per le esigenze della guerra (1941).
Da subito integratore del reddito per
difficoltà transitorie senza esuberi. Le
gestioni speciali dell’edilizia (1963) e
dell’agricoltura (1972).
• Seconda fase. Le modifiche dell’autunno caldo:
la straordinaria (1968).
• Terza fase. L’intesa interconfederale del 1975
e la nuova disciplina legale della 164:maggiori
controlli, migliori garanzie e coperture
assistenziali e previdenziali
Albini-Crespi-Di Seri
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Cepa 2003
Cepa 2003
La cassa integrazione guadagni
ordinaria
(a) Il campo di applicazione.
(b) La procedura di consultazione sindacale.
(c) La concessione amministrativa del
beneficio.
(d) Le cause di intervento
(e) Disciplina e contratto di lavoro.
Albini-Crespi-Di Seri
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Cepa 2003
(a) Il campo di applicazione
• Imprese destinatarie della normativa
e imprese escluse. Non imprenditori.
Cepa 2003
• Lavoratori beneficiari e categorie
escluse.
Albini-Crespi-Di Seri
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Cepa 2003
Cepa 2003
Imprenditori
• Imprese industriali che svolgono attività
manifatturiera secondo la definizione della legge
n. 88/99.
• Cooperative agricole e consorzi (limitatamente) .
• Compagnie e gruppi portuali.
• Imprese stagionali ( limitatamente).
• Imprese di noleggio e di distribuzione films.
• Imprese di frangitura delle olive.
• Imprese produttrici di calcestruzzo
preconfezionato.
• Imprese addette agli impianti elettrici e
telefonici.
Albini-Crespi-Di Seri
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Cepa 2003
Cepa 2003
Imprese non destinatarie
• Imprese artigiane.
• Imprese del credito, dei servizi tributari,
assicurative.
• Imprese agricole (regime speciale)
• Imprese commerciali e del terziario.
• Imprese edili(regime speciale)
• Imprese di escavazione e lavorazione dei lapidei.
• imprese armatoriali ed ausiliarie
• Imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione
• Imprese dello spettacolo
Albini-Crespi-Di Seri
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Cepa 2003
Non imprenditori
• Sono esclusi dai benefici della cassa
integrazione guadagni ordinaria i datori di
lavoro non imprenditori (partiti e
Cepa 2003
sindacati).
Albini-Crespi-Di Seri
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Cepa 2003
Lavoratori beneficiari
• Operai, impiegati e quadri (dal 1991) di
imprese ammesse al beneficio.
• I soci e non soci di cooperative con attività
analoghe a quelle industriali.
Cepa 2003
• Giovani con attestato o diploma di qualifica,
assunti ex articolo 22 legge 56/87.
• Giovani in contratto di formazione e lavoro
• I lavoratori in contratto di solidarietà
Albini-Crespi-Di Seri
15
Cepa 2003
Cepa 2003
Lavoratori esclusi dal beneficio
• Dirigenti ( casi eccezionali il terremoto del
Friuli e il salvataggio Leyland-Innocenti 1976).
• Apprendisti (fino alla trasformazione).
• Lavoratori a domicilio.
• Autisti personali dell’imprenditore.
• Religiose e religiosi.
• Giornalisti dipendenti da case editrici di
quotidiani e da agenzie di stampa.
Albini-Crespi-Di Seri
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Cepa 2003
Cepa 2003
(b) La procedura di consultazione
• Obbligo di informazione e di consultazione
delle rsa e delle organizzazioni
maggiormente rappresentative a livello
provinciale (articolo 5 legge 20 maggio
1975, n.164).
– Criterio presuntivo ex art. 39, 4 comma
Cost.
– Collegamento al dato elettorale nella
provincia.
Albini-Crespi-Di Seri
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Cepa 2003
Due causali, due procedure.
–
Cepa 2003
–
–
–
–
–
–
» Eventi oggettivamente non evitabili.
Eventi determinati da forza maggiore e caso
fortuito. Esterni all’impresa e non rientranti nel
c.d. rischio d’impresa.
Motivi, durata, numero dei lavoratori interessati.
Richiesta entro 3 gg., procedura da esaurirsi in 5.
Consultazione successiva.
» Eventi transitori e/o situazioni
temporanee di mercato.
Comunicazione preventiva.
Cause, entità, durata, persone interessate.
Termini fra i 10 ed i 25 gg. (+/- 50 dip)
Albini-Crespi-Di Seri
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Cepa 2003
Cepa 2003
Esame congiunto
• Eventualità dell’esame rispetto
all’informativa.
• Oggetto dell’esame congiunto, limiti?
• Originarietà ed unilateralità del potere
datoriale.
• Intese, accordi e contratti con efficacia
prettamente obbligatoria. Le clausole
normative.
• Libertà di forma
Albini-Crespi-Di Seri
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Cepa 2003
La conclusione della procedura
• Obbligo di attestarne l’avvenuto
esperimento.
• Rigetto della domanda per omessa
Cepa 2003
consultazione.
• L’improcedibilità della domanda quale
sanzione per omissioni ed irregolarità.
Albini-Crespi-Di Seri
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Cepa 2003
Cepa 2003
Applicazione, criteri di scelta,
conseguenze
• Vuoto normativo sui criteri.
• Legittimità costituzionale.
• Limiti interni: accordi, arbitrarietà e
discriminazione in coerenza con le finalità.
• Limiti esterni: divieti di atti discriminatori
e generale obbligo di correttezza e buona
fede.
• Motivazione e illegittimità dei motivi:
annullamento e azione di danno.
Albini-Crespi-Di Seri
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Cepa 2003
Criteri di scelta determinati con
accordo
• Accordi di procedimentalizzazione.
• Sindacato del giudice sui limiti esterni.
• L’individuazione dei lavoratori.
Cepa 2003
– Criteri leciti e discriminatori: il sesso,
l’affiliazione sindacale, l’assenteismo anomalo.
• Le triangolazioni.
• La rotazione ed il rientro dei sospesi.
• L’anticipazione dei trattamenti economici.
Albini-Crespi-Di Seri
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Cepa 2003
( C ) Concessione amministrativa
• La domanda di ammissione: contenuti e
termini.
Cepa 2003
• La deliberazione della commissione
provinciale Inps.
• Autorizzazione, atto amministrativo
discrezionale e con efficacia costitutiva
rispetto alle posizioni individuali.
Albini-Crespi-Di Seri
23
Cepa 2003
Irrevocabilità del provvedimento
• L’autorizzazione è atto ad efficacia
istantanea e come tale irrevocabile.
Cepa 2003
• Attribuisce ai singoli un diritto soggettivo
perfetto all’integrazione salariale.
• E’ annullabile d’ufficio, senza termine,
quando si fondi su atti invalidi ab origine,
non è revocabile per sopravvenuti vizi di
legittimità.
– Cass. 26.04.1983, n.2829 .
Albini-Crespi-Di Seri
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Cepa 2003
Il diniego e le sue conseguenze
Cepa 2003
• Il diniego successivo alla sospensione
espone il datore di lavoro al risarcimento
del danno subito.
• La tutela offerta dalle clausole “costo
zero”. La loro validità subordinata al
consenso del singolo, ancorché per fatti
concludenti.
– Cass. 10 05.1995, n.5090.
Albini-Crespi-Di Seri
25
Cepa 2003
(d) Cause di intervento della cig
Cepa 2003
• “situazioni aziendali dovute ad eventi
transitori e non imputabili all’imprenditore
e agli operai”.
• “situazioni temporanee di mercato”.
Albini-Crespi-Di Seri
»Nozione di temporaneità e
transitorietà
»Involontarietà o non imputabilità.
26
Cepa 2003
Cepa 2003
Una definizione paradigmatica
• Temporaneità solo allorquando la sospensione o
la riduzione che legittima l’intervento della cig
possa essere considerata - secondo il senso
comune - di breve durata e cioè tale per cui
possa essere agevolmente prevista a breve
termine la ripresa dei lavori in relazione alle
cause di sospensione o riduzione. Cass.
6760/1982.
• Il giudizio sulla temporaneità deve essere dato
“ex ante” e non “ex post”
Albini-Crespi-Di Seri
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Cepa 2003
La certezza della ripresa
Cepa 2003
• Per l’inps la certezza della ripresa deve
sussistere sotto il duplice profilo della
ripresa dell’attività dell’unità produttiva e
della ripresa al lavoro del singolo.
• Per la giurisprudenza il requisito della
transitorietà deve sussistere con
riferimento all’impresa e non ai singoli e
deve essere valutato a priori.
Albini-Crespi-Di Seri
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Cepa 2003
La nozione di involontarietà
• L’evento non deve risultare prevedibile, né
evitabile. Il principio della non imputabilità.
• Evento esterno o interno, purché non
imputabili:
– mancanza di scorte.
Cepa 2003
– interruzione dell’erogazione elettrica.
– occupazione della fabbrica da parte di
terzi.
Albini-Crespi-Di Seri
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Cepa 2003
(e) Disciplina e contratto di lavoro
• Il trattamento di cassa integrazione
guadagni ordinaria.
Cepa 2003
• Il rapporto con altri redditi.
• Le implicazioni della disciplina della
cigo con il contratto di lavoro.
Albini-Crespi-Di Seri
30
Cepa 2003
Cepa 2003
Trattamenti e durate
• La misura del trattamento è unificata per
tutti i tipi di intervento e per tutte le
categorie.
• Il riferimento è alla retribuzione globale
che sarebbe spettata al singolo, nel limite
dei massimali.
• La cig è una risorsa limitata il cui utilizzo
deve essere oculato.
Albini-Crespi-Di Seri
31
Cepa 2003
Cepa 2003
Incumulabilità
• Divieto di cumulo fra redditi di lavoro
autonomo e subordinato e trattamenti di
cassa integrazione guadagni, fino a
concorrenza.
– Cass. 29.7.1992, n.9076.
• Incumulabile anche per un conferimento di
attività quale socio accomandante o per la
partecipazione a un’impresa.
– Cass. sez. pen. 12.05.1994
• Incumulabile per legge anche con la sola
attività.
– Legge n.160/1988
Albini-Crespi-Di Seri
32
Cepa 2003
Cepa 2003
Effetti della violazione del divieto
• La decadenza dal diritto e la ripetizione
dell’indebito.
• L’ipotesi di artifici e raggiri come
fattispecie di truffa aggravata.
• Violerebbe i principi di fedeltà e potrebbe
importare il licenziamento.
• La truffa “imprenditoriale”.
Albini-Crespi-Di Seri
33
Cepa 2003
Cepa 2003
La cig ed il contratto di lavoro
• Sospensione degli obblighi principali:
prestazione contro retribuzione.
• Cig ed obblighi accessori.
• Cig e retribuzione diretta, indiretta e
differita.
• Cig ed altri eventi (scioperi, malattie, ferie,
festività etc.)
Albini-Crespi-Di Seri
34
Cepa 2003
Cepa 2003
2. I contratti di solidarietà
interna.
Albini-Crespi-Di Seri
35
Cepa 2003
Uno slogan e due modelli
Cepa 2003
Lavorare meno e lavorare tutti
Invece di licenziare alcuni lavoratori, si
riduce l’orario di lavoro, per tutti o quasi
(contratto difensivo); oppure si riduce
l’orario per favorire l’assunzione di nuovo
personale (contratto offensivo) .
Albini-Crespi-Di Seri
36
Cepa 2003
Cepa 2003
Solidarietà interna ed esterna
• Il modello difensivo è
indirizzato a evitare in
tutto o in parte la
riduzione o la
dichiarazione di
esubero del personale
(articolo 1, legge
863/1984)
Albini-Crespi-Di Seri
• Il modello offensivo è
indirizzato a
permettere
l’assunzione di altri
lavoratori in
conseguenza ed al
posto delle riduzioni
d’orario (articolo 2
legge 863/1984).
37
Cepa 2003
Cepa 2003
Scarsa fortuna
• I contratti di solidarietà esterna non hanno avuto
nessuna fortuna. I contratti di solidarietà interna
sono stati talvolta utilizzati, ancorché in modo
scarsissimo.
• Introdotti nel 1984 sono rimasti sostanzialmente
inutilizzati fino alla legge 236/1993 che,
estendendo alcuni benefici ai datori di lavoro, li ha
resi di qualche interesse.
Albini-Crespi-Di Seri
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Cepa 2003
Cepa 2003
La disciplina originaria
• Il contratto collettivo aziendale, siglato dai
sindacati maggiormente rappresentativi sul piano
nazionale, disponeva riduzioni dell’orario di lavoro
per un massimo di 24 mesi.
• Il lavoratore interessato percepiva la retribuzione
per l’attività prestata ed un trattamento
integrativo, a carico Inps, nella misura del 50%
della retribuzione persa.
• L’integrazione, autorizzata dal Ministero, veniva
ridotta in occasione di aumenti contrattuali ed era
assistita dalla integrale copertura contributiva
(figurativa).
Albini-Crespi-Di Seri
39
Cepa 2003
Cepa 2003
Ambito di applicazione
• Imprese industriali ed assimilate con oltre 15
dipendenti;
• cooperative agricole;
• imprese artigiane con oltre 15 dipendenti;
• imprese commerciali con oltre 200 dipendenti;
• Imprese appaltatrici presso imprese in crisi,
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione.
Albini-Crespi-Di Seri
40
Cepa 2003
Cepa 2003
Trattamento economico per le
maestranze
(A) condizione
normale
Nord 605
Sud 60%
Benefici per la
durata del contratto
e proroga
(B) contratti
stipulati dal 1
gennaio1993 al 14
giugno 1995.
Nord 75%
Sud 75%
Comunque non
oltre 24 mesi.
Nord 60%
( C) Contratti
stipulati dopo il 15 Sud 60%
giugno 1995.
Albini-Crespi-Di Seri
41
Per la durata del
contratto e proroga
Cepa 2003
Il trattamento attuale di integrazione
• È ragguagliato alla retribuzione persa
comprensiva degli istituti indiretti e differiti.
• Non è soggetto al vincolo del massimale.
Cepa 2003
• Non subisce riduzioni per effetto di aumenti
retributivi riconosciuti dalla contrattazione
aziendale.
• E’ soggetto a trattenuta pari all’aliquota
prevista per gli apprendisti.
Albini-Crespi-Di Seri
42
Cepa 2003
I benefici per il datore di lavoro
Cepa 2003

Beneficio della diminuzione del
carico contributivo
 con riduzione d’orario
superiori al 20%
 con riduzione d’orario
superiori al 30%
Contratti stipulati entro dal 1
Erogazione di un contributo pari
gennaio 1993 al 14 giugno 1995 al 25% del monte retributivo non
dovuto a seguito della riduzione
d’orario, per 24 mesi massimo.
Albini-Crespi-Di Seri
43
Cepa 2003
Cepa 2003
Una valutazione illuminante
• Supponendo un costo annuo pieno per un
operaio pari a 52 milioni ed un costo ridotto
a 40 milioni, conseguenza di una riduzione
d’orario di 10 ore, l’ulteriore concessione
dei benefici importa una effettiva
riduzione di costi fino a circa 37 milioni
annui.
Albini-Crespi-Di Seri
44
Cepa 2003
Il tramonto di una esperienza
• Spese molto superiori ai finanziamenti
imposero la soppressione dei benefici
concessi nel 1993.
Cepa 2003
• Grandi incertezza circa la concessione ed i
criteri di accoglimento delle domande.
• Limiti intrinseci all’istituto
Albini-Crespi-Di Seri
45
Cepa 2003
Solidarietà e cassa straordinaria
Cepa 2003
• Dopo parecchie incertezze, nella legge
451/94 viene sancita la compatibilità della
solidarietà con la cassa straordinaria,
ancorché entro limiti fissati dal Ministero.
• Viene vietato nella medesima unità locale
–
–
–
–
in caso di cessazione di attività,
in capo alle medesime persone
in caso di procedure concorsuali
in corso di gestione di un piano di esuberi
Albini-Crespi-Di Seri
46
Cepa 2003
Cepa 2003
3. Il part-time difensivo.
Albini-Crespi-Di Seri
47
Cepa 2003
Cepa 2003
Una soluzione interna non sempre facile
• In presenza di contrazioni dei carichi
lavorativi, temporaneamente limitate, è
possibile introdurre modalità organizzative
improntate alla contrazione delle attività.
• Il ricorso a riduzioni di attività attraverso
l’utilizzo degli istituti contrattuali (ferie o
par) oppure con il ricorso alla flessibilità in
senso proprio.
Albini-Crespi-Di Seri
48
Cepa 2003
Cepa 2003
La trasformazione da full time a parttime
• Su accordo delle parti risultante da atto scritto,
redatto su richiesta del lavoratore con l’assistenza
di un componente della rappresentanza sindacale
aziendale indicato dal lavoratore medesimo o, in
mancanza di rappresentanza sindacale aziendale
nell’unità produttiva, convalidato dalla direzione
provinciale del lavoro competente per territorio, è
ammessa la trasformazione del rapporto.
– Articolo 5, decreto legislativo 25.02.2000, n.61.
Albini-Crespi-Di Seri
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Cepa 2003
Caratteristiche essenziali
• Assoluta libertà di aderire alla richiesta.
Cepa 2003
• Legittimità del rifiuto che non può
costituire giustificato motivo di
licenziamento.
• Possibile limitazione temporale degli
effetti.
Albini-Crespi-Di Seri
50
Cepa 2003
Cepa 2003
4. Il comando o distacco.
Albini-Crespi-Di Seri
51
Cepa 2003
Cepa 2003
Premessa
• Comando e distacco sono istituti tipici del rapporto
di pubblico impiego, nell’ambito del quale operano
per soddisfare esigenze di funzionalità.
• Non esiste una specifica disciplina nel rapporto di
lavoro privato, a proposito del quale i due termini
vengono usati indifferentemente.
• La disciplina è definita dalla giurisprudenza allo
scopo di delimitare l’ambito di applicazione del
divieto di interposizione di manodopera previsto
dalla legge n.1369/1960.
Albini-Crespi-Di Seri
52
Cepa 2003
Cepa 2003
Nozione
• Il comando o distacco proprio si realizza quando il
lavoratore rende la sua prestazione a beneficio di
un terzo, indicatogli dal suo datore di lavoro,
nell’impresa del quale terzo collabora e viene
inserito, conservando il rapporto con il datore di
lavoro.Il comando o distacco improprio si
caratterizza per la mancanza di dissociazione fra
titolarità del rapporto e titolarità del potere
decisionale (lavoro presso un cliente).
Albini-Crespi-Di Seri
53
Cepa 2003
Requisiti essenziali del distacco.
• L’interesse del datore di lavoro distaccante alla
prestazione a favore del terzo.
• La temporaneità del distacco che non significa
predeterminazione o brevità.
Cepa 2003
• Non è invece, necessaria l’imprescindibilità né la
ricorrenza delle condizioni previste dall’articolo
2103 del c.c.
Albini-Crespi-Di Seri
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Cepa 2003
Cepa 2003
La “crisi competitiva”.
Albini-Crespi-Di Seri
55
Cepa 2003
Cepa 2003
1. La mobilità interna, il
mutamento, anche in pejus,
delle mansioni.
Albini-Crespi-Di Seri
56
Cepa 2003
Cepa 2003
Potere direttivo
• Nell’ambito del principio generale si
distingue il potere gerarchico, il potere
conformativo e il potere direttivo in senso
stretto.
• Quest’ultimo consente al datore di lavoro di
emanare e modificare disposizioni
concernenti l’organizzazione del lavoro. Jus
variandi
Albini-Crespi-Di Seri
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Cepa 2003
La regola generale del codice civile
Cepa 2003
• Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o a quelle,
corrispondenti alla categoria superiore, che
abbia successivamente acquisito ovvero a
mansioni equivalenti alle ultime svolte, senza
diminuzione della retribuzione. Articolo 2103
c.c..
• Ogni patto contrario è nullo.
Albini-Crespi-Di Seri
58
Cepa 2003
Cepa 2003
Assegnazione a mansioni superiori
• Il lavoratore ha diritto al trattamento
retributivo corrispondente all’attività
svolta e all’assegnazione definitiva della
mansione (salvo il caso di sostituzione di
lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto), dopo un periodo
non superiore a tre mesi.
Albini-Crespi-Di Seri
59
Cepa 2003
Cepa 2003
Assegnazione a mansioni diverse
• Gli accordi sindacali stipulati nel corso di
una procedura di mobilità che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei
lavoratori ritenuti eccedenti possono
stabilire, anche in deroga ai principi
dell’articolo 2103 c.c., la loro assegnazione
a mansioni diverse.
– Articolo 4, comma 11 legge 223/1991.
Albini-Crespi-Di Seri
60
Cepa 2003
Cepa 2003
2. La cassa integrazione
guadagni straordinaria.
Albini-Crespi-Di Seri
61
Cepa 2003
Cepa 2003
La plurifunzionalità dell’istituto
• Lo strumento si pone al servizio delle
imprese e dei lavoratori. Svolge, di
fatto, una pluralità di funzioni in
ragione delle diverse esigenze
storiche del mercato del lavoro, alla
cui mutevolezza si deve il costante
mutamento della disciplina
dell’istituto.
Albini-Crespi-Di Seri
62
Cepa 2003
Cenni storici
• Nasce nel 1941 da due contratti corporativi e si
pone quale strumento per la stabilizzazione della
manodopera.
Cepa 2003
• Negli anni 50 e 60 diviene strumento di politica
economica per le imprese.
• Negli anni 70 ritorna strumento di attuazione di
processi di mobilità e sistema sostitutivo della
disoccupazione.
• Dalla legge 223/91 ritorna ad essere spartiacque
fra la ripresa produttiva e la disoccupazione.
Albini-Crespi-Di Seri
63
Cepa 2003
Ambito di applicazione
• Settori interessati: l’industria compresa
l’edilizia. Altre imprese indicate dalle leggi
Cepa 2003
speciali con almeno 15 dipendenti nell’ultimo
semestre.
Albini-Crespi-Di Seri
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Cepa 2003
Cepa 2003
Soggetti beneficiari ed esclusi
• Beneficiari: operai, impiegati e quadri che
abbiano un’anzianità di servizio di almeno
90 giorni alla data della richiesta. Soci
lavoratori di cooperative di produzione e
lavoro.
• Dirigenti, lavoratori con qualifica di
apprendista, lavoratori a domicilio,
lavoratori con contratto di formazione e
lavoro.
Albini-Crespi-Di Seri
65
Cepa 2003
Cepa 2003
Cause integrabili
• Almeno fino agli anni novanta l’istituto si
caratterizza per la genericità delle cause
di intervento e del loro contenuto. Oggi le
ipotesi vengono definite precisamente:
– Ristrutturazione, riorganizzazione e
conversione industriale.
– Crisi aziendale.
– Procedure concorsuali.
Albini-Crespi-Di Seri
66
Cepa 2003
Cepa 2003
La crisi aziendale
• Non esiste un preciso concetto economico finanziario di crisi ma la valutazione dei piani
aziendali deve soddisfare precisi requisiti fissati
dal Cipe:
– indicatori economico finanziari dell’impresa
(risultati, bilanci, fatturati per almeno un
triennio)
– indicatori occupazionali in contrazione
– piano di risanamento con l’esplicitazione delle
iniziative
– accurata ricognizione delle vicende societarie e
aziendali
• Due fattispecie particolari:
– cessazione di attività (> 100 addetti piano di
gestione esuberi)
– imprese interessate da accordi di programma.
Albini-Crespi-Di Seri
67
Cepa 2003
Cepa 2003
Ristrutturazione, riorganizzazione e
conversione
• In dottrina si è affermato che è
impossibile arrivare ad una definizione
precisa delle tre fattispecie che, spesso,
nella realtà coesistono.
• Nella prassi, invece, la determinazione
precisa dei criteri per l’ammissione al
beneficio consente una classificazione
almeno secondo il principio della prevalenza.
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La ristrutturazione
• E’ richiesto che il programma aziendale
sancisca la preminenza delle quote di
investimenti per impianti fissi ed
attrezzature rispetto al complesso degli
investimenti previsti nell’arco dell’arco del
programma concesso (biennio). Attenzione
alla misura, alla loro copertura alle
coerenze nella gestione delle sospensioni.
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La riorganizzazione
• Minore attenzione è riservata al piano degli
investimenti rispetto agli aspetti gestionali.
Anche in questa fattispecie, però, la misura
degli investimenti previsti deve risultare
superiore a quelli effettuati nel biennio
precedente. E’ richiesta la copertura
finanziaria e la gestione delle eccedenze in
coerenza al piano.
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La conversione
• Si tratta di un’ipotesi abbastanza rara che,
peraltro, può comprendere una
riorganizzazione od una ristrutturazione.
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• La peculiarità è rappresentata dall’esito del
processo rispetto al quale vengono valutati
tutti gli elementi richiesti.
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Aspetti procedurali
• La fase di consultazione sindacale.
• Il confronto sul piano di risanamento.
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• Criteri di selezione e modalità di rotazione.
• Accordi di procedimentalizzazione.
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L’iter amministrativo
• L’istanza al Ministero con due diversi livelli
di indagine: periferico e centrale.
– L’ufficio provinciale del lavoro
– l’ispettorato del lavoro
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– la commissione regionale per l’impiego
– i comitati tecnici del ministero
– l’atto costitutivo del Ministro
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Il trattamento di cassa
• Ai dipendenti viene assicurata un’indennità
pari a circa l’80% della retribuzione che
sarebbe spettata per le ore di lavoro non
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prestate fra le zero ed il limite
contrattuale e, comunque, non oltre le
quaranta.
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Finanziamento della cassa
• E’ sostanzialmente a carico dello
Stato anche se diversi oneri
contributivi compresi fra il 3% ed il
4,5% ( a seconda delle dimensioni
dell’impresa) sono posti a carico dei
datori di lavoro che utilizzano del
beneficio.
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3. L’outsourcing ed il
trasferimento di parte
dell’attività.
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La definizione
• L’outsourcing consente di concentrarsi su
quello che le imprese sanno fare meglio e
per il quale sono in grado di sviluppare
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innovazione e valore.
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Un fenomeno in crescita
• Le spese per servizi di outsourcing
superano i mille miliardi di dollari. Negli
Stati Uniti il fenomeno ha fatto registrare
una crescita del 15% nel 2000 quando sono
stati spesi 340 miliardi di dollari. In Europa
si stima che il fenomeno sia di circa 250
miliardi di dollari.
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I perché di una fortuna
• Diminuzione dei costi operativi grazie alle
economie di scala.
• Maggiori risorse per attività core
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• Prestazioni performanti grazie al miglior
impiego di assets
• Miglioramento dell’immagine e della brand
equity.
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Un percorso evolutivo
• Vengono esternalizzate solo attività marginali
(pulizie)
• Si esternalizza solo per i picchi produttivi (anni
60-70).
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• Diventa una scelta strategica come strumento dei
processi di ristrutturazione (anni 80)
• Interi processi vengono esternalizzati per
realizzare modelli di partnership fra imprese (anni
90)
• L’impresa a rete e le attività core .
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La strumentazione giuridica
• L’esternalizzazione si può realizzare
attraverso differenti strumenti. I
principali sono:
• il trasferimento di ramo d’azienda
• la cessione di contratti.
• Il contratto di appalto.
• il contratto di subfornitura.
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Cepa 2003
Il trasferimento di azienda
• Si intende qualsiasi operazione che
comporti il mutamento nella titolarità di
attività economica organizzata, con o senza
scopo di lucro, al fine della produzione o lo
scambio di beni o di servizi, preesistente al
trasferimento e che conserva nel
trasferimento la propria identità, a
prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base dei quali il
trasferimento è attuato, ivi compreso
l’usufrutto e l’affitto di azienda.
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La nozione di “parte”
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• Si considerano rilevanti le parti di azienda,
intese come articolazioni funzionalmente
autonome di un’attività economica
organizzata preesistente come tale al
trasferimento e che conserva nel
trasferimento la propria identità.
– Modifiche all’art.2112 c.c. del d.lgs.
18/2001
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Cepa 2003
Principi generali
• In caso di trasferimento il rapporto di lavoro
continua con il cessionario ed il lavoratore
conserva tutti i diritti.
• Cedente e cessionario sono obbligati in solido per
tutti i crediti del lavoratore all’atto del
trasferimento.
• Il cessionario deve applicare i trattamenti
economici e normativi previsti dai contratti
collettivi vigenti salvo che siano sostituiti da altri
(del medesimo livello) applicabili.
• Sostanziali modifiche nel rapporto legittimano il
recesso per giusta causa del lavoratore .
• Il trasferimento non è motivo di licenziamento.
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Cepa 2003
Aspetti procedurali
• Cedente e cessionario debbono dare comunicazione
preventiva (25 gg.) alle rsa/rsu nonché ai sindacati
di categoria maggiormente rappresentativi
dell’intenzione di procedere al trasferimento di
azienda (o di ramo) cui siano occupati oltre 15
dipendenti.
• L’informazione deve riguardare:
– la data proposta del trasferimento,
– i motivi del programmato trasferimento,
– le conseguenze giuridiche, economiche e sociali
per i lavoratori,
– le eventuali misure nei confronti di questi ultimi.
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Cepa 2003
Esame congiunto
• Su richiesta scritta delle rsa/rsu o dei
sindacati da fromularsi entro 7 gg.,
cedente e cessionario sono tenuti ad
effettuare un esame congiunto che si
considera concluso decorsi 10 giorni
dall’inizio dell’esame anche qualora l’accordo
non venga raggiunto.
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Antisindacalità
• Il mancato rispetto, da parte del cedente o
del cessionario degli obblighi previsti per la
informazione e la consultazione, costituisce
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condotta antisindacale ai sensi dell’articolo
28 della legge 20.05.1970, n.300.
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4. I licenziamenti collettivi per
riduzione di personale.
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Rinvio
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La crisi finale
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1. Il trasferimento dell’impresa
o dell’azienda
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Il trasferimento di azienda
• Si intende qualsiasi operazione che comporti
il mutamento nella titolarità di attività
economica organizzata, con o senza scopo di
lucro, al fine della produzione o lo scambio di
beni o di servizi, preesistente al
trasferimento e che conserva nel
trasferimento la propria identità, a
prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base dei quali il
trasferimento è attuato, ivi compreso
l’usufrutto e l’affitto di azienda.
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Cepa 2003
Principi generali
• In caso di trasferimento il rapporto di lavoro
continua con il cessionario ed il lavoratore
conserva tutti i diritti.
• Cedente e cessionario sono obbligati in solido per
tutti i crediti del lavoratore all’atto del
trasferimento.
• Il cessionario deve applicare i trattamenti
economici e normativi previsti dai contratti
collettivi vigenti salvo che siano sostituiti da altri
(del medesimo livello) applicabili.
• Sostanziali modifiche nel rapporto legittimano il
recesso per giusta causa del lavoratore.
• Il trasferimento non è motivo di licenziamento.
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Cepa 2003
Aspetti procedurali
• Cedente e cessionario debbono dare comunicazione
preventiva (25 gg.) alle rsa/rsu nonché ai sindacati
di categoria maggiormente rappresentativi
dell’intenzione di procedere al trasferimento di
azienda (o di ramo) cui siano occupati oltre 15
dipendenti.
• L’informazione deve riguardare:
– la data proposta del trasferimento,
– i motivi del programmato trasferimento,
– le conseguenze giuridiche, economiche e sociali
per i lavoratori,
– le eventuali misure nei confronti di questi ultimi.
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Cepa 2003
Esame congiunto
• Su richiesta scritta delle rsa/rsu o dei
sindacati da fromularsi entro 7 gg.,
cedente e cessionario sono tenuti ad
effettuare un esame congiunto che si
considera concluso decorsi 10 giorni
dall’inizio dell’esame anche qualora l’accordo
non venga raggiunto.
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Cepa 2003
Antisindacalità
• Il mancato rispetto, da parte del
cedente o del cessionario degli
obblighi previsti per la informazione e
la consultazione, costituisce condotta
antisindacale ai sensi dell’articolo 28
della legge 20.05.1970, n.300.
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Cepa 2003
Alcune annotazioni
• La nozione di trasferimento di azienda si
amplia rispetto all’art.2555 del codice civile
comprendendo ogni fattispecie che importi il
“mutamento nella titolarità dell’attività”.
• Sono compresi tutti i fenomeni in cui permanga
l’azienda e muti la titolarità dell’imprenditore.
• La conservazione dell’identità dell’attività
economica organizzata oggetto del
trasferimento deve sussistere fino alla
conclusione del trasferimento.
• Il passaggio dei pacchetti azionari e la
trasformazione di società restano esclusi.
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2. Il licenziamento collettivo
per cessazione di attività.
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Rinvio
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3. La cassa integrazione
guadagni straordinaria ed il
trasferimento d’azienda nelle
procedure concorsuali.
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Il beneficio della straordinaria
• E’ concesso ai dipendenti di imprese
soggette alla disciplina della cigs nei casi di
dichiarazione di fallimento, di concordato
con cessione dei beni, di emanazione del
provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa ovvero di sottoposizione
all’amministrazione straordinaria, qualora
l’attività non sia stata disposta o sia
cessata.
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Durata del beneficio e proroghe
• Il beneficio è concesso su istanza del
curatore, del commissario o del liquidatore
per la durata di 12 mesi.
• Qualora alla scadenza sussistano fondati
motivi di continuare o riprendere l’attività
e di salvaguardia, anche parziale dei livelli
occupazionali, tramite cessione dell’azienda
o di parte il beneficio può essere prorogato
per ulteriori 6 mesi.
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L’epilogo
• Quando non sia possibile la continuazione
dell’attività anche tramite cessione
dell’azienda o di sue parti, o quando i livelli
possano essere salvaguardati solo
parzialmente il curatore, il commissario od
il liquidatore hanno facoltà di collocare in
mobilità ai sensi degli artt. 4 o 24 della
legge 223/1991 i lavoratori eccedenti.
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Il quinto comma dell’articolo 47 della
legge 29 dicembre 1990, n.428.
• Il recente d.lgs. n.18/2001 non ha modificato la
disciplina dell’istituto per le imprese in crisi
aziendale o nei confronti delle quali vi era
dichiarazione di fallimento, omologazione di
concordato preventivo con cessione dei beni,
liquidazione coatta amministrativa ovvero
amministrazione straordinaria, nel caso in cui
l’attività non fosse cessata o disposta e vi fosse un
accordo sindacale per la salvaguardia anche
parziale dell’occupazione.
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Una deroga importante
• Per queste imprese le parti possono
pattuire che il trasferimento di azienda o
di parte di essa operi solo nei confronti di
una parte delle maestranze, cosicché parte
del personale eccedentario continui a
permanere alle dipendenze dell’alienante.
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Con la conseguenza che
• per chi passa alle dipendenze
dell’acquirente, subito o successivamente,
salvo diversa pattuizione non trova
applicazione il contenuto dell’articolo 2112
del codice civile.
• Analogamente chi resta alle dipendenze
dell’alienante non potrà neppure valersi
degli effetti traslativi previsti per la
normalità dei casi dalla normativa.
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