CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
SULLA VITA
TERMINE FISSO
A PREMIO ANNUO
CON RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE
Abracadabra - Tariffa H13.2012 – 131206.1
Abracadabra
Il presente Fascicolo Informativo, contenente i seguenti documenti:
„ Scheda Sintetica
„ Nota informativa
„ Condizioni di Polizza comprensive del Regolamento della
Gestione Separata
„ Glossario
„ Fac-simile modulo di proposta
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della
proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e
la Nota Informativa.
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Divisione Sasa
Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A.
00957670151 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni
(art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell’Albo
Sede Legale e Direzione
Direzione Trieste
Imprese presso l’Isvap al n. 1.00010 - Società appartenente al
20161 Milano - Via Senigallia, 18/2 34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12 gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all’Albo
Tel. (+39) 02.6402.1
Tel. (+39) 040.3190.111
dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione
Fax (+39) 02.6402.2331
Fax (+39) 040.300.624
e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.
SOMMARIO
SCHEDA SINTETICA 1) Informazioni generali 2) Caratteristiche del contratto 3) Prestazioni assicurative e garanzie offerte 4) Costi 5) Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata 6) Diritto di ripensamento NOTA INFORMATIVA A) INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE B) INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C) INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE D) ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO E) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI CONDIZIONI DI POLIZZA I) OGGETTO DEL CONTRATTO II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE IV) ESONERO DAL PAGAMENTO DEI PREMI IN CASO DI MORTE O DI INVALIDITÀ IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ V) LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ CONDIZIONI INTEGRATIVE PER I VERSAMENTI AGGIUNTIVI (assicurazione accessoria VA36) Regolamento della “Gestione Speciale SASARIV – Gestione Speciale Assicurazioni Rivalutabili” Documentazione da presentare alla Società tramite il competente intermediario incaricato in
relazione alla causa del pagamento GLOSSARIO INFORMATIVA FAC-SIMILE MODULO DI PROPOSTA MILANO
ASSICURAZIONI
SEDE DI MILANO
AGENZIA
DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 2
Tariffa H13.2012 – 131206.1
Sommario
pagina 1 di 1
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Divisione Sasa
Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A.
00957670151 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni
(art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell’Albo
Sede Legale e Direzione
Direzione Trieste
Imprese presso l’Isvap al n. 1.00010 - Società appartenente al
20161 Milano - Via Senigallia, 18/2 34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12 gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all’Albo
Tel. (+39) 02.6402.1
Tel. (+39) 040.3190.111
dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione
Fax (+39) 02.6402.2331
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e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.
SCHEDA SINTETICA
(ultimo aggiornamento: maggio 2012)
La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Attenzione: leggere attentamente la Nota Informativa prima della sottoscrizione del contratto.
La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle
caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve
essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.
1)
Informazioni generali
1.a) Impresa di assicurazione
L’impresa di assicurazione è MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con
“Società”), società del Gruppo FONDIARIA-SAI, direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.
1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa in base all’ultimo bilancio
approvato
Patrimonio netto
€
977.710.929
Capitale sociale
€
373.682.601 int. vers.
Totale riserve patrimoniali
€
604.028.328
Indice di solvibilità della gestione vita(1):
(1)
275,1%
l’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile
e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente
1.c) Denominazione del contratto
“Abracadabra - Assicurazione di previdenza scolastica a termine fisso con bonus finale, a premio
annuo costante ed Esonero dal pagamento dei premi anche in caso di Invalidità del Parente-assicurato
e con rivalutazione annua delle prestazioni” (tariffa H13.2012).
1.d) Tipologia del contratto
Le prestazioni fornite dall’assicurazione qui descritta sono contrattualmente garantite dalla
Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione interna separata di
attivi.
1.e) Durata
Durata
contrattuale
Durata minima:
8 anni
Durata massima:
20 anni
La durata è fissata in modo da stabilire la scadenza
contrattuale nell’anno solare in cui il Ragazzo compirà 20 anni
d’età. L’età massima del ragazzo alla decorrenza della polizza
è quindi pari a 12 anni.
Limiti di Età
L’età del Parente-assicurato, alla decorrenza del contratto,
deve essere compresa fra i 18 e i 53 anni e, alla scadenza
contrattuale, non dovrà superare i 65 anni.
Riscatto
il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto
mediante riscatto totale: è possibile esercitare il diritto di
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riscatto totale purché siano state versate almeno tre annualità
di premio.
1.f)
Pagamento dei premi
Premio annuo costante; può essere corrisposto anche in rate
semestrali, quadrimestrali, trimestrali, bimestrali o mensili previa
maggiorazione del suo importo per costi di frazionamento
importo minimo premio annuo
Euro 1.000,00
alla decorrenza del contratto e ad ogni suo anniversario precedente
la scadenza contrattuale - previo accordo con la Società e purché
il Parente-assicurato sia in vita e sia regolarmente in corso il
pagamento dei premi annui - il Contraente può versare un premio
unico aggiuntivo, purché di importo non inferiore a Euro 500,00,
né superiore a due volte il premio annuo.
In aggiunta al primo premio deve essere corrisposti i diritti di
emissione pari a Euro 12,00 ed a ciascun premio (annuo o
unico aggiuntivo) o rata di premio annuo successivi devono
essere corrisposti i diritti di quietanza pari a Euro 1,00.
Periodicità
Premio minimo
Premio aggiuntivo
Diritti
2)
Caratteristiche del contratto
L’assicurazione è finalizzata a garantire ad un minorenne (Ragazzo), una volta raggiunti i 20 anni di
età, un adeguato sostegno economico per la sua istruzione universitaria o per agevolarne l’ingresso nel
mondo del lavoro, premiando la sua dedizione allo studio e tutelandolo in caso di Invalidità o di decesso
della persona (Parente-assicurato) da cui dipende economicamente (grazie all’Esonero dal pagamento
dei premi). La suddetta finalità è ottenibile designando lo stesso Ragazzo quale Beneficiario delle
prestazioni; tuttavia è anche possibile designare come Beneficiario una persona diversa dal Ragazzo.
La facoltà di versare premi unici aggiuntivi consente di impiegare il risparmio eventualmente
accumulato per integrare con un capitale aggiuntivo le prestazioni assicurate con l’assicurazione
principale.
Una parte del premio annuo versato viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici
connessi alle garanzie di rischio sopra richiamate; pertanto tale parte, così come quella trattenuta a
fronte dei costi (vedi punto 6.1.1 della Nota informativa), non concorre alla formazione delle prestazioni
in caso di vita.
Il capitale assicurato si accresce per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute in base al
rendimento della Gestione separata. Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni sono
evidenziati nel progetto esemplificativo riportato nella sezione E della Nota informativa.
L’impresa è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma
personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è
concluso.
3)
Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazioni in caso di vita:
in caso di vita del Parente-assicurato alla scadenza del contratto:
• il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati;
• il pagamento di un bonus (a condizione che siano stati pagati tutti i premi pattuiti), pari al 10% del
capitale suddetto; il bonus raddoppia se, alla scadenza, il Ragazzo ha già superato l’esame di
Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore dell’ordinamento scolastico
italiano.
b) Prestazioni in caso di decesso:
in caso di decesso del Parente-assicurato nel corso della durata contrattuale:
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• il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati, ma solo alla scadenza del contratto;
• il pagamento di un bonus (a condizione che siano stati pagati tutti i premi pattuiti), pari al 10% del
capitale suddetto; il bonus raddoppia se, alla scadenza, il Ragazzo ha già superato l’esame di
Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore dell’ordinamento scolastico
italiano;
• l’Esonero dal pagamento dei premi residui relativi all’assicurazione principale.
c) Prestazioni in caso di invalidità:
in caso Invalidità del Parente-assicurato (riconosciuta dalla Società), l’Esonero dal pagamento delle
rate di premio dell’assicurazione principale che hanno scadenza successiva alla data della denuncia
dell’Invalidità.
d) Prestazione aggiuntiva alla scadenza del contratto (mediante l’assicurazione accessoria “Versamenti
aggiuntivi”, su richiesta del Contraente e a fronte del pagamento dei relativi premi unici aggiuntivi):
il pagamento ai Beneficiari designati di un capitale aggiuntivo alle prestazioni dell’assicurazione
principale; in caso di premorienza del Parente-assicurato, il capitale aggiuntivo è maggiorato del
10%.
e) Opzioni contrattuali:
corresponsione del capitale pagabile a scadenza mediante una delle seguenti modalità:
• differimento della liquidazione del capitale a scadenza fino ad un massimo di 5 anni;
• frazionamento del capitale in 10 quote semestrali anticipate (“Borsa di studio”).
Il capitale assicurato e l’eventuale capitale aggiuntivo si rivalutano ogni anno in funzione del rendimento
della Gestione separata a cui è collegata l’assicurazione. Le relative maggiorazioni vengono
definitivamente acquisite dal contratto (consolidamento annuale).
Fino alla scadenza del contratto la Società attribuisce un interesse annuo minimo garantito sotto forma
di “tasso tecnico” del 2% riconosciuto, in via anticipata, nel valore iniziale del capitale assicurato. Dopo
la scadenza, durante l’eventuale periodo di differimento del pagamento del capitale o di corresponsione
della Borsa di studio, l’interesse annuo minimo del 2% viene comunque mantenuto sotto forma di
misura annua minima garantita di rivalutazione.
Se il Contraente non paga interamente i primi tre premi annui, il contratto si risolve e i premi annui
versati restano acquisiti dalla Società.
L’operazione di riscatto, in quanto modifica l’equilibrio economico dell’assicurazione, comporta una
riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni dalla stipulazione. Pertanto il valore di
riscatto potrebbe anche risultare inferiore ai premi versati.
Maggiori informazioni sono fornite nella sezione B della Nota informativa. In ogni caso le prestazioni
assicurate ed il meccanismo di rivalutazione delle stesse sono regolati dagli articoli “Prestazioni
assicurate” e “Modalità di rivalutazione delle prestazioni” delle Condizioni contrattuali.
Se il Contraente non paga interamente le prime tre annualità di premio, perde tutti i premi già
versati.
L’operazione di riscatto, in quanto modifica l’equilibrio economico dell’assicurazione, comporta una
riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni dalla stipulazione. Pertanto il valore di
riscatto potrebbe anche risultare inferiore ai premi versati.
Maggiori informazioni sono fornite nella sezione B della Nota informativa. In ogni caso le
prestazioni assicurate ed il meccanismo di rivalutazione delle stesse sono regolati dagli articoli
“Prestazioni assicurate” e “Modalità di rivalutazione delle prestazioni” delle Condizioni
contrattuali.
4)
Costi
L’impresa, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei
premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota
Informativa alla sezione C.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione interna separata riducono l’ammontare
delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito
riportato l’indicatore sintetico “Costo Percentuale Medio Annuo” (CPMA) che indica di quanto si riduce
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(art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell’Albo
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Direzione Trieste
Imprese presso l’Isvap al n. 1.00010 - Società appartenente al
20161 Milano - Via Senigallia, 18/2 34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12 gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all’Albo
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ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un’analoga
operazione non gravata da costi.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.
Il Costo Percentuale Medio Annuo è calcolato con riferimento al premio della prestazione
principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.
Il Costo Percentuale Medio Annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può
risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.
Gestione Separata SASARIV
Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” (CPMA)
Gestione interna separata “SASARIV” (tasso utilizzato 4%)
Premio annuo:
Sesso:
Età:
Durata:
Anno
5
10
Premio annuo:
Euro 1.500,00
Sesso:
maschio
Età:
45 anni
Durata:
20 anni
Anno
CPMA
17,28 %
5
7,84 %
10
3,76 %
15
1,64 %
20
Il CPMA in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente
superiore al costo riportato in corrispondenza del quinto anno.
5)
Euro 1.500,00
maschio
45 anni
10 anni
CPMA
8,36 %
2,41 %
Premio annuo:
Sesso:
Età:
Durata:
Anno
5
10
15
Euro 1.500,00
maschio
45 anni
15 anni
CPMA
12,90 %
5,09 %
1,90 %
Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata SASARIV
negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati.
Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Anno
Rendimento realizzato
dalla Gestione
2007
2008
2009
2010
2011
4,23%
4,24%
4,03%
3,78%
3,42%
Rendimento minimo
riconosciuto ai
contratti
3,33%
3,34%
3,13%
2,88%
2,52%
Rendimento medio dei
titoli di Stato e delle
obbligazioni
4,41%
4,46%
3,54%
3,35%
4,89%
Inflazione
1,71%
3,23%
0,75%
1,55%
2,73%
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
6)
Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative
modalità leggere la sezione D della Nota Informativa.
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella
presente Scheda sintetica.
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Divisione Sasa
Dr. Emanuele Erbetta
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Tariffa H13.2012 – 131206.1
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Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A.
00957670151 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni
(art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell’Albo
Sede Legale e Direzione
Direzione Trieste
Imprese presso l’Isvap al n. 1.00010 - Società appartenente al
20161 Milano - Via Senigallia, 18/2 34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12 gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all’Albo
Tel. (+39) 02.6402.1
Tel. (+39) 040.3190.111
dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione
Fax (+39) 02.6402.2331
Fax (+39) 040.300.624
e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.
NOTA INFORMATIVA
(ultimo aggiornamento: maggio 2012)
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il contraente deve prendere visione prima delle Condizioni di Polizza prima della sottoscrizione
della polizza.
A)
1.
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Informazioni generali
a)
denominazione
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con
“Società”) è una società del Gruppo FONDIARIA-SAI
b)
sede
sede legale e direzione generale in Italia, via Senigallia, 18/2, 20161
Milano
c)
sede secondaria
MILANO ASSICURAZIONI Divisione Sasa
Riva Tommaso Gulli 12, 34123 Trieste, Italia
Telefono : (+39) 040.3190.111
Fax : (+39) 040.3190.508
d)
recapiti
telefono (+39)
[email protected]
02.64021,
sito
internet:
www.milass.it
e-mail:
e)
impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base al D.M.
estremi
del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n.
provvedimento
357 del 31/12/1984; è iscritta alla sez. I dell'albo delle imprese di
autorizzazione
assicurazione presso l’Isvap al n. 1.00010.
all’esercizio
Per tutte le comunicazioni alla Società concernenti il contratto in corso, il Contraente potrà avvalersi del
tramite del soggetto abilitato dalla Società al collocamento, al quale è assegnata la polizza (l’elenco dei
soggetti abilitati è disponibile presso la Direzione della Società ed è riportato sul sito Internet della
stessa) oppure potrà inviare le stesse direttamente alla Compagnia presso la sede secondaria
specificando gli elementi identificativi del contratto.
2.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa in base all’ultimo bilancio
approvato
Patrimonio netto
€
977.710.929
Capitale sociale
€
373.682.601 int. vers.
Totale riserve patrimoniali
€
604.028.328
Indice di solvibilità della gestione vita(1):
(1)
275,1%
l’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile
e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente
MILANO
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Tariffa H13.2012 – 131206.1
Nota informativa
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Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A.
00957670151 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni
(art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell’Albo
Sede Legale e Direzione
Direzione Trieste
Imprese presso l’Isvap al n. 1.00010 - Società appartenente al
20161 Milano - Via Senigallia, 18/2 34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12 gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all’Albo
Tel. (+39) 02.6402.1
Tel. (+39) 040.3190.111
dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione
Fax (+39) 02.6402.2331
Fax (+39) 040.300.624
e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.
B)
3.
INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE
OFFERTE
Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Prodotto
Abracadabra – Assicurazione di previdenza scolastica a termine fisso
con bonus finale, a premio annuo costante ed Esonero dal pagamento
dei premi anche in caso di Invalidità del Parente-assicurato e con
rivalutazione annua delle prestazioni” (tariffa «CodiceProdotto») è
un’assicurazione sulla vita finalizzata a garantire ad un minorenne
(Ragazzo), una volta raggiunti i 20 anni di età, un adeguato sostegno
economico per la sua istruzione universitaria o per agevolarne l’ingresso
nel mondo del lavoro, premiando la sua dedizione allo studio e
tutelandolo in caso di Invalidità o di decesso della persona (Parenteassicurato) da cui dipende economicamente. La suddetta finalità è
ottenibile designando lo stesso Ragazzo quale Beneficiario delle
prestazioni; tuttavia è anche possibile designare come Beneficiario una
persona diversa dal Ragazzo.
Durata
contrattuale
Durata minima:
8 anni
Durata massima:
20 anni
Sfera di applicazione
L’assicurazione è destinata a Ragazzi che, nell’anno solare di
decorrenza del contratto, compiano un’età non superiore ai 12 anni.
La durata contrattuale risulterà compresa fra 8 e 20 anni e verrà
fissata in modo da stabilire la scadenza del contratto nell’anno
solare in cui il Ragazzo compirà i 20 anni di età. L’età del Parenteassicurato, alla decorrenza del contratto, deve essere compresa fra
i 18 e i 53 anni e, alla scadenza contrattuale, non dovrà superare i
65 anni.
Valutazione del rischio
La valutazione preventiva del rischio da parte della Società
comporta, oltre alla conoscenza delle abitudini di vita del Parenteassicurato, l’accertamento delle sue condizioni di salute mediante
visita medica. Sono previsti accertamenti sanitari aggiuntivi per la
garanzia di Esonero dal pagamento dei premi nei casi di morte o di
Invalidità dovuti ad infezione da HIV (AIDS e patologie collegate). A
determinate condizioni, la Società può consentire la stipulazione
dell’assicurazione con la semplice compilazione di un questionario.
In relazione agli accertamenti sanitari effettuati, la garanzia può
avere inizialmente un’efficacia limitata (periodo di carenza),
Comunque la Società si riserva la facoltà di accettare i rischi
applicando eventuali soprapremi o di rifiutare i rischi stessi.
È di fondamentale importanza che il Contraente e il Parenteassicurato leggano attentamente le raccomandazioni e le
avvertenze riportate nella proposta, relative alla compilazione del
questionario e che le dichiarazioni rese siano complete e veritiere
per evitare il rischio di successive, legittime contestazioni da parte
della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto al
pagamento delle prestazioni.
Prestazioni
Assicurative
Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
a) Prestazione in caso di vita
In caso di vita del Parente-assicurato alla scadenza del contratto, la
Società garantisce il pagamento ai Beneficiari designati del capitale
assicurato aumentato di una percentuale (bonus finale) del 10%. Il bonus
raddoppia (20%) se il Ragazzo ha già superato l’esame di Stato
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(art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell’Albo
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conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore
dell’ordinamento scolastico italiano.
Una parte del premio versato viene utilizzata dalla Società per far fronte
ai rischi demografici connessi alle garanzie di rischio previste dal
contratto; pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei
costi, non concorre alla formazione della prestazione assicurata.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Prestazioni assicurate”
delle Condizioni contrattuali.
Alla scadenza del contratto è possibile esercitare una delle seguenti
opzioni:
• il differimento del pagamento del capitale dovuto, o di una sua parte,
ad un successivo anniversario per un massimo di 5 anni di
differimento;
• la riscossione frazionata del capitale dovuto in 10 quote semestrali
anticipate (“Borsa di studio”).
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Differimento del
pagamento del capitale” e “Borsa di studio” delle Condizioni contrattuali.
b) Prestazione in caso di decesso
In caso di decesso del Parente-assicurato nel corso della durata
contrattuale, la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari designati ma solo alla scadenza del contratto - del capitale assicurato aumentato
del bonus finale come illustrato al precedente punto 2.1. Per gli aspetti di
dettaglio si rinvia all’articolo “Prestazioni assicurate” delle Condizioni
contrattuali.
Inoltre il Contraente verrà esonerato dal pagamento delle rate di premio
dell’assicurazione principale che scadono successivamente alla data del
decesso. A seguito dell’Esonero dal pagamento dei premi,
l’assicurazione principale verrà considerata in regola con il pagamento
delle rate di premio, via via che queste giungeranno a scadenza. Per gli
aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Esonero dal pagamento dei premi”
delle Condizioni contrattuali.
Alla scadenza del contratto è possibile esercitare una delle opzioni già
descritte al precedente punto a).
Nel caso in cui il Parente-assicurato, previo assenso della Società,
abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, la garanzia di
Esonero dal pagamento dei premi è soggetta ad un periodo di
carenza. La garanzia per il decesso dovuto ad infezione da HIV
(AIDS e patologie collegate) è soggetta ad un periodo di carenza più
lungo, operante anche qualora l’Assicurato, pur essendosi
sottoposto a visita medica, abbia rifiutato gli appositi accertamenti
sanitari richiesti dalla Società. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia
all’articolo “Limitazioni” delle Condizioni contrattuali.
Sono esclusi dalla garanzia i casi di decesso dovuti a determinate
cause. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Esclusioni”
delle Condizioni contrattuali.
c) Prestazione in caso di invalidità
In caso di Invalidità del Parente-assicurato (riconosciuta dalla Società)
prima della scadenza del contratto, il Contraente verrà esonerato dal
pagamento delle rate di premio dell’assicurazione principale che
scadono successivamente alla data di ricevimento della relativa
denuncia. A seguito dell’Esonero dal pagamento dei premi,
l’assicurazione principale verrà considerata in regola con il pagamento
delle rate di premio, via via che queste giungeranno a scadenza.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli “Esonero dal pagamento
dei premi” e “Definizione di Invalidità” delle Condizioni contrattuali.
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Per il periodo di carenza della garanzia di Esonero dal pagamento
dei premi qualora il Parente-assicurato non si sia sottoposto a
visita medica o in caso di Invalidità dovuta ad infezione da HIV,
nonché per i casi di Invalidità esclusi dalla garanzia, si rinvia agli
articoli delle Condizioni contrattuali (Parte IV)
La prestazione assicurata, gode dei seguenti benefici
Garanzia
conservazione capitale • la rivalutazione annuale della stessa, calcolata in base al rendimento
della Gestione interna separata degli investimenti a cui è collegata
l’assicurazione;
• la garanzia del consolidamento annuale della suddetta rivalutazione,
cioè la definitiva acquisizione delle relative maggiorazioni annuali;
• la garanzia del valore minimo della prestazione assicurata
indipendentemente dai risultati della Gestione interna separata, grazie
all’attribuzione di un interesse annuo minimo garantito sotto forma di
“tasso tecnico” del 2% riconosciuto, in via anticipata, nel valore
iniziale del capitale stesso.
. Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di assicurazione.
Misura annua minima
di rivalutazione
La misura annua minima di rivalutazione è pari al 2,0%, sotto forma di
tasso tecnico.
Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza.
4.
Premi
L’assicurazione richiede il versamento alla Società di premi annui anticipati, di importo costante, dovuti
per tutta la durata del contratto, fermo restando l’Esonero dal pagamento dei premi previsto in caso di
morte o di Invalidità del Parente-assicurato.
L’importo del premio annuo, che non può essere inferiore a Euro 1.000,00, dipende dall’ammontare
del capitale assicurato, dalla durata del contratto, dal sesso e dall’età del Parente-assicurato, nonché
dal suo stato di salute e dalle sue abitudini di vita (ad esempio professione e attività sportive) che
possono comportare l’applicazione di soprapremi.
Il premio annuo, una volta stabilito in base a tali elementi, può essere modificato nel corso della
durata contrattuale, se del caso, in conseguenza all’aggravamento del rischio dovuto al
cambiamento di professione o di attività del Parente-assicurato.
Inoltre il Contraente può versare premi unici aggiuntivi, come specificato al precedente punto 2.4.
Il premio annuo può essere corrisposto anche ratealmente previa maggiorazione del suo importo
nella misura indicata al successivo punto 6.1.1.
In aggiunta a ciascun premio (annuo o unico aggiuntivo) o rata di premio annuo sono dovuti i
diritti di quietanza indicati allo stesso punto 6.1.1.
In caso di importi di premio particolarmente elevati (anche per effetto del cumulo con altri
contratti collegati alla stessa Gestione separata e riconducibili al medesimo soggetto, anche
attraverso rapporti partecipativi), la stipula del contratto – così come il successivo versamento
di premi unici aggiuntivi - potrà essere subordinata alla sottoscrizione da parte del Contraente
di specifiche disposizioni volte a salvaguardare un periodo di permanenza minimo e a fissare le
condizioni per l’uscita.
Purché siano stati versati i primi tre premi annui, il Contraente può sospendere il loro pagamento
mantenendo il diritto a prestazioni ridotte, oppure può esercitare il diritto al riscatto, come illustrato al
successivo punto 11.
Se, invece, il Contraente non paga interamente i primi tre premi annui, il contratto si risolve e i
premi annui versati restano acquisiti dalla Società.
Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del
premio, il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente intermediario
incaricato, scegliendo una delle seguenti modalità:
• assegno bancario, postale o circolare non trasferibile, tratto o emesso all’ordine della
Società, contro rilascio di apposita quietanza sottoscritta dalla Società o dall’intermediario
incaricato, purché espressamente in tale sua qualità;
• bonifico con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla Società o all’intermediario
incaricato, purché espressamente in tale sua qualità, oppure altro mezzo di pagamento
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bancario o postale di accredito sul medesimo conto corrente eventualmente reso disponibile
dallo stesso intermediario incaricato. In tali casi, la relativa scrittura di addebito sul conto
corrente bancario o postale del Contraente, oppure la ricevuta bancaria o postale
dell’operazione di accredito, ha valore di quietanza e la data di versamento del premio
coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o
all’intermediario incaricato, o con la data dell’operazione, se successiva a quella di valuta.
Il Contraente che intenda successivamente estinguere il conto corrente utilizzato per l’addebito del
premio potrà proseguire i versamenti, con una delle modalità già precisate, tramite l’intermediario
incaricato che verrà appositamente indicato dalla Società.
È comunque fatto divieto all’intermediario incaricato di ricevere denaro contante a titolo di
pagamento del premio.
5.
Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
L’assicurazione è collegata alla Gestione separata “SASARIV”, una speciale forma di gestione degli
investimenti, denominata in Euro, separata dalle altre attività della Società e disciplinata da un apposito
Regolamento, che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali, a cui si rinvia per i dettagli.
La Società determina mensilmente il rendimento della Gestione separata, realizzato su un periodo di
osservazione di dodici mesi; il rendimento annuo così determinato costituisce la base di calcolo per la
rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al
termine del periodo di osservazione considerato.
Il rendimento viene calcolato con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella
Gestione separata (criterio di contabilizzazione a “valore storico”). Ciò significa che le potenziali
plusvalenze e minusvalenze concorrono a determinare il rendimento solo se, a seguito della vendita
delle relative attività finanziarie, determinano un utile o una perdita di realizzo.
Il rendimento annuo realizzato dalla Gestione separata, diminuito di una commissione di gestione,
viene attribuito al contratto a titolo di partecipazione agli utili sotto forma di rivalutazione annuale delle
prestazioni assicurate.
La commissione annua di gestione si ottiene sommando la commissione base e l’eventuale
commissione di performance indicate al successivo punto 6.2.
Le prestazioni assicurate vengono rivalutate ad ogni anniversario della decorrenza contrattuale, nonché
al momento della risoluzione del contratto per riscatto totale, oppure per l’eventuale decesso
dell’Assicurato.
La rivalutazione di ciascun capitale acquisito decorre dalla data di versamento del relativo premio.
La progressiva maggiorazione del capitale assicurato si consolida annualmente e avviene aggiungendo
gli interessi maturati per rivalutazione.
Gli interessi maturati si determinano in base alla misura annua di rivalutazione, che è uguale al
rendimento attribuito e non può risultare negativa.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Modalità di rivalutazione delle prestazioni” delle
Condizioni contrattuali.
Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni sono evidenziati nel progetto esemplificativo
riportato nella successiva sezione E. Entro la conclusione del contratto, verrà fornito al Contraente il
progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
C)
INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
6.
Costi
6.1
Costi gravanti direttamente sul Contraente
6.1.1
Costi gravanti sul premio
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Tipologia
Quota-parte media
a intermediari
0,00
0,00
0,00
vedi nota 1
Onere
Diritti di ingresso dovuti in aggiunta alla prima rata di premio:
Euro
12,00
Diritti di quietanza dovuti in aggiunta a ciascuna rata di premio
Euro
1,00
Importo fisso prelevato da ciascun premio annuo
Euro
25,00
Caricamento in percentuale di ciascun premio annuo :
8,00%
Maggiorazione del premio annuo, se frazionato in rate
semestrali:
2,50%
0,00%
quadrimestrali:
3,50%
0,00%
trimestrali:
4,00%
0,00%
bimestrali:
4,50%
0,00%
mensili:
5,00%
0,00%
Caricamento in percentuale di ciascun premio unico aggiuntivo:
5,00%
50,00%
Spese trattenute, in luogo dei precedenti costi, in caso di recesso:
Euro
50,00
0,00
(1) La quota parte spettante all’intermediario è pari al 4% x durata contrattuale della prima annualità di
premio, al netto dei diritti, e 1% per le annualità di premio successive.
6.1.2 Costi per riscatto
Poiché la modalità dello sconto, applicata nel calcolo del valore di riscatto, non si limita al recupero del
tasso tecnico di interesse riconosciuto in via anticipata nel calcolo della prestazione, la differenza fra il
tasso di sconto applicato (1.5% per la riduzione e 3,5% per riscatto annuo composto) e il suddetto
tasso tecnico (2,00% annuo composto) comporta per il Contraente un onere che varia in funzione della
durata residua del contratto.
Tipologia di costo
Onere derivante dalla differenza
fra il tasso di sconto applicato e
il tasso tecnico:
Anni mancanti alla scadenza e corrispondente onere
1
2,9%
6
16,2%
11 27,7%
16 37,6%
2
5,7%
7
18,7%
12
29,8%
17
39,4%
3
8,5%
8
21,0%
13
31,8%
-
-
4
11,1%
9
23,3%
14
33,8%
-
-
5
13,7%
10
25,5%
15
35,7%
-
-
6.1.3 Costi per l’erogazione della rendita
La tariffa non prevede l’erogazione della rendita.
6.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili
Sul Contraente gravano indirettamente anche le commissioni prelevate dal rendimento realizzato dalla
Gestione.
Tipologia
Onere
Quota-parte media
a intermediari
Commissione annua base:
0,90%
Non prevista
Commissione annua di performance, per ogni punto di
rendimento della Gestione eccedente il 5,0% (per la frazione di
punto si riduce in proporzione):
0,20%
Non prevista
7.
Sconti
Si avverte che è facoltà dell’Impresa applicare sconti che vengono realizzati nei seguenti modi:
„ riducendo l’importo dei Diritti di ingresso
„ riducendo l’importo dei Diritti di quietanza
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8.
Regime fiscale
Regime fiscale dei I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono esenti
dall’imposta sulle assicurazioni.
premi
Se l’assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità
permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli
atti della vita quotidiana, a condizione che Assicurato sia lo stesso Contraente
o persona fiscalmente a suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione
attualmente fissata nella misura del 19% dall’imposta sul reddito dichiarato dal
Contraente a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.
Se solo una componente del premio di assicurazione è destinata alla copertura
dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale
componente di rischio, che viene appositamente indicata dalla Società.
L’importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può
superare il limite massimo attualmente fissato in Euro 1.291,14. Concorrono
alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni
stipulate anteriormente all’1 gennaio 2001, che conservano il diritto alla
detrazione di imposta.
Regime fiscale delle Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di
non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se
somme corrisposte
erogate in forma di rendita, sono esenti dall’IRPEF. Le somme corrisposte in
caso di morte sono anche esenti dall’imposta sulle successioni.
Negli altri casi - con riferimento ai contratti con prestazione principale in forma
di capitale - è necessario fare le seguenti distinzioni:
• Le somme corrisposte in forma di capitale, limitatamente alla parte
corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito ed i premi pagati
(al netto dell’eventuale componente indicata dalla Società per le coperture
di rischio), costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura del 20%. La base imponibile è ridotta al
62,5% per i proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati.
• La stessa imposta sostitutiva si applica al capitale, diminuito dei premi
pagati (netti dell’eventuale componente per le coperture di rischio), al
momento della sua eventuale conversione in una rendita vitalizia con
funzione previdenziale, cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il
diritto all’erogazione; le rate di rendita, limitatamente all’importo ottenuto
come differenza fra la rata di rendita erogata e la corrispondente rata
calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari relativi al periodo
successivo alla data in cui sorge il diritto alla corresponsione della rendita,
costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi nella misura del 20%. La base imponibile è ridotta al 62,5% per i
proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati.
L’imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di
imposta.
In ogni caso, le somme percepite nell’esercizio di attività commerciali non sono
soggette ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito d’impresa.
D)
ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
9.
Modalità di perfezionamento del contratto
Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza, Art 3 Conclusione del contratto, entrata in
vigore e scadenza dell’assicurazione.
10. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi
Versate le prime tre annualità di premio dalla decorrenza del contratto, il Contraente ha facoltà di
sospendere il pagamento dei premi mantenendo il diritto a prestazioni ridotte; a seguito della riduzione
delle prestazioni cessano le eventuali garanzie accessorie.
Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza, Art 8.
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11. Riscatto e riduzione
È facoltà del Contraente, qualora siano state pagate almeno tre complete annualità di polizza di:
„ sospendere il pagamento dei premi mantenendo il diritto alla prestazione ridotta della polizza; a
seguito della riduzione delle prestazioni cessano le eventuali garanzie accessorie
„ chiedere il riscatto della polizza
Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza, Art 8 e successivi.
Per le informazione relative al proprio contratto, il Contraente potrà rivolgersi alla Società:
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Riva Tommaso Gulli 12, 34123 TRIESTE
Fax: (+39) 040.3190.508
e-mail: [email protected]
Telefono: (+39) 040.3190.111
Va comunque tenuto presente che il risultato ottimale dell’assicurazione si ottiene solo rispettando il
piano assicurativo inizialmente stabilito. In particolare, il riscatto, in quanto modifica l’equilibrio
economico dell’assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni
dalla stipulazione. Il valore di riscatto potrebbe anche risultare inferiore ai premi versati.
In alternativa al riscatto, il Contraente può considerare la possibilità di ottenere dalla Società una
somma a titolo di prestito, nel limite del valore di riscatto maturato.
Nel progetto esemplificativo riportato nella successiva sezione E (nonché nel progetto che verrà
successivamente elaborato in forma personalizzata), sono evidenziati i valori del riscatto e delle
prestazioni ridotte determinati in caso di sospensione del pagamento dei premi in ciascuno degli anni
indicati in base alle ipotesi specificate.
12. Revoca della proposta
Prima della conclusione del contratto, il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di
assicurazione, dandone comunicazione alla Società tramite raccomandata o telefax.
In tal caso il Proponente ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente già pagate, entro 30
giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta comunicazione.
13. Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone
comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi
identificativi del contratto.
Il recesso ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere
dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della
raccomandata o dalla data del telefax.
Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione del recesso, dietro
consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici, al Contraente verrà rimborsato il
premio eventualmente corrisposto, diminuito delle spese di emissione del contratto effettivamente
sostenute di cui al punto 6.1.1, a condizione che le stesse siano quantificate nella proposta e nel
contratto, nonché la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
14.
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini
di prescrizione
Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza, Allegato A.
I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, purché a tale
data - come definita in relazione all’evento che causa il pagamento - sia stata ricevuta tutta la
documentazione necessaria, finalizzata a verificare l’esistenza dell’obbligo stesso, individuare gli
aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento
entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa.
Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è
verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda; la legislazione in materia di rapporti dormienti, come
stabilito dalla Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazione ed integrazioni, prevede il
conferimento delle somme dovute e non reclamate dai Beneficiari, al Fondo istituito presso il Ministero
dell’Economia e della Finanza (“Conti Dormienti”).
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ASSICURAZIONI
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AGENZIA
DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 2
Tariffa H13.2012 – 131206.1
Nota informativa
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MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Divisione Sasa
Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A.
00957670151 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni
(art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell’Albo
Sede Legale e Direzione
Direzione Trieste
Imprese presso l’Isvap al n. 1.00010 - Società appartenente al
20161 Milano - Via Senigallia, 18/2 34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12 gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all’Albo
Tel. (+39) 02.6402.1
Tel. (+39) 040.3190.111
dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione
Fax (+39) 02.6402.2331
Fax (+39) 040.300.624
e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.
15. Legge applicabile al contratto
Il contratto è assoggettato alla legge italiana.
16. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto e ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in
lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un’altra lingua.
17. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto alla
Capogruppo:
Società: MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Divisione Sasa
Funzione: Relazioni Industriali e Servizio Clienti - Servizio Clienti
Responsabile: Dr. Roberto Villoresi
Indirizzo: Via Lorenzo il Magnifico, 1 - 50129 Firenze
Fax: 055.479.20.44
Email: [email protected]
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro
nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del
Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l’esposto con la copia del reclamo
presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito
telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della
lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno
presentati direttamente all’ISVAP.
Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità
Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’ISVAP), si ricorda che per eventuali
reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio
in Italia, può presentare il reclamo all’ISVAP oppure direttamente al sistema estero competente
(individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservicesretail/finnet/index_en.htm chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
18. Informativa in corso di contratto
La Società è tenuta a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro
sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Polizza per l’assegnazione della partecipazione
agli utili, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa.
La Società informerà il Contraente delle eventuali variazioni intervenute rispetto alle informazioni
contenute nel presente Fascicolo informativo, che possano avere rilevanza per il contratto sottoscritto.
Le variazioni derivanti da modifiche normative saranno tempestivamente comunicate per iscritto, di
norma in occasione della prima comunicazione utile (generalmente l’estratto conto dell’anno in cui è
intervenuta la variazione) da inviare in adempimento agli obblighi di informativa previsti dalla normativa
vigente. Le variazioni non derivanti da innovazioni normative potranno essere comunicate, in
alternativa, tramite pubblicazione sul sito Internet della Società.
19. Conflitto di interessi
La Società effettua operazioni di acquisto, sottoscrizione, gestione e vendita di attivi destinati a
copertura degli impegni tecnici assunti nei confronti dei Contraenti. In relazione a tali operazioni,
possono determinarsi situazioni di potenziale conflitto con gli interessi degli stessi Contraenti, derivanti
da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo, come di seguito precisato.
Gli attivi possono essere emessi, promossi o gestiti anche dalla Società o da soggetti appartenenti allo
stesso Gruppo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. La Società ha adottato idonee
procedure anche in relazione ai rapporti di Gruppo, per individuare e gestire le suddette situazioni al
fine di salvaguardare l’interesse dei Contraenti.
In ogni caso la Società, qualora il conflitto di interessi non sia evitabile, opera in modo da non recare
pregiudizio ai Contraenti.
La Società può stipulare con soggetti terzi accordi finalizzati al riconoscimento di utilità (retrocessione di
commissioni o altri proventi o servizi) a fronte degli investimenti effettuati. Tali introiti vengono
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Tariffa H13.2012 – 131206.1
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Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A.
00957670151 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni
(art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell’Albo
Sede Legale e Direzione
Direzione Trieste
Imprese presso l’Isvap al n. 1.00010 - Società appartenente al
20161 Milano - Via Senigallia, 18/2 34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12 gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all’Albo
Tel. (+39) 02.6402.1
Tel. (+39) 040.3190.111
dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione
Fax (+39) 02.6402.2331
Fax (+39) 040.300.624
e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.
comunque retrocessi ai Contraenti in modo da ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile,
indipendentemente dall’esistenza dei suddetti accordi.
La quantificazione degli introiti retrocessi risulta dal rendiconto annuale di gestione certificato dalla
società di revisione contabile di cui alla sezione B.
Si rinvia al rendiconto annuale della Gestione separata per la quantificazione delle utilità ricevute e
retrocesse agli assicurati.
E)
PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata,
periodicità di versamenti, sesso ed età dell’Assicurato.
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto, di seguito riportati, sono
calcolati sulla base di due diversi valori:
a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente
b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’ISVAP e pari, al momento di
redazione del presente Progetto, al 4%.
Tenuto conto della commissione annua di gestione (0,9%) e scorporando il tasso tecnico già
riconosciuto, la corrispondente ipotetica misura annua di rivalutazione risulta pari all’1,08%.
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che
l’impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei
premi, in base alle Condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future
partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’ISVAP sono meramente indicativi
e non impegnano in alcun modo l’impresa.
Non vi è infatti alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si
realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero
discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN
BASE A:
A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
2,00%
0,00%
anni
40
anni
20
maschio
Tasso annuo di rendimento minimo garantito (tasso tecnico)
Misura annua di rivalutazione
Età dell’assicurato
Durata
Sesso dell’assicurato
ulteriori ipotesi
Periodicità dei versamenti
Premio annuo costante al netto dei diritti
Diritti di ingresso da aggiungere al premio all’atto del
versamento iniziale
Diritti di quietanza da aggiungere al premio all’atto dei
versamenti successivi
Caricamento proporzionale
Capitale assicurato iniziale
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Tariffa H13.2012 – 131206.1
Euro
annuale
1.500,00
Euro
12,00
Euro
Euro
Euro
1,00
120,00
29.268,29
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Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A.
00957670151 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni
(art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell’Albo
Sede Legale e Direzione
Direzione Trieste
Imprese presso l’Isvap al n. 1.00010 - Società appartenente al
20161 Milano - Via Senigallia, 18/2 34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12 gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all’Albo
Tel. (+39) 02.6402.1
Tel. (+39) 040.3190.111
dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione
Fax (+39) 02.6402.2331
Fax (+39) 040.300.624
e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.
anno
premio
cumulo
premi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1.512,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.512,00
3.013,00
4.514,00
6.015,00
7.516,00
9.017,00
10.518,00
12.019,00
13.520,00
15.021,00
16.522,00
18.023,00
19.524,00
21.025,00
22.526,00
24.027,00
25.528,00
27.029,00
28.530,00
20
1.501,00
30.031,00
capitale
assicurato
fine anno
29.268,29
29.268,29
29.268,29
29.268,29
29.268,29
29.268,29
29.268,29
29.268,29
29.268,29
29.268,29
29.268,29
29.268,29
29.268,29
29.268,29
29.268,29
29.268,29
29.268,29
29.268,29
29.268,29
(a) 32.195,12
(b) 35.121,95
-
-
interruzione del pagamento dei premi
valore di
capitale
capitale
riscatto
ridotto
ridotto
fine anno
fine anno
a scadenza
3.408,52
3.408,52
1.899,24
4.612,86
2.660,27
4.612,86
3.493,35
5.852,57
5.852,57
7.128,43
7.128,43
4.403,82
8.441,25
5.397,37
8.441,25
6.480,08
9.791,85
9.791,85
11.181,07
7.658,43
11.181,07
12.609,76
8.939,30
12.609,76
10.330,05
14.078,80
14.078,80
11.838,52
15.589,07
15.589,07
13.473,05
17.141,49
17.141,49
15.242,53
18.736,96
18.736,96
17.156,42
20.376,45
20.376,45
22.060,90
19.224,80
22.060,90
23.791,30
21.458,39
23.791,30
25.568,65
23.868,61
25.568,65
27.393,97
26.467,60
27.393,97
-
(a) capitale a scadenza con bonus del 10% per completamento del piano di versamenti
(b) capitale a scadenza con bonus del 20% per completamento del piano di versamenti e
raggiungimento del diploma da parte del beneficiario
L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica.
Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di
rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo 20 annualità di premio.
B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO
Tasso annuo di rendimento
Tasso di rendimento minimo garantito (tasso tecnico)
Commissione annua di gestione
Aliquota di retrocessione
Misura annua di rivalutazione riconosciuta
Età dell’assicurato
Durata
Sesso dell’assicurato
ulteriori ipotesi
Periodicità dei versamenti
Premio annuo costante al netto dei diritti
Diritti di ingresso da aggiungere al premio all’atto del
versamento iniziale
Diritti di quietanza da aggiungere al premio all’atto dei
versamenti successivi
Caricamento proporzionale
Capitale assicurato iniziale
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DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 2
Tariffa H13.2012 – 131206.1
4,00%
2,00%
0,90%
100%
1,08%
anni
40
anni
20
maschio
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
annuale
1.500,00
12,00
1,00
120,00
29.268,29
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Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A.
00957670151 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni
(art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell’Albo
Sede Legale e Direzione
Direzione Trieste
Imprese presso l’Isvap al n. 1.00010 - Società appartenente al
20161 Milano - Via Senigallia, 18/2 34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12 gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all’Albo
Tel. (+39) 02.6402.1
Tel. (+39) 040.3190.111
dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione
Fax (+39) 02.6402.2331
Fax (+39) 040.300.624
e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.
anno
premio
cumulo
premi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1.512,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.512,00
3.013,00
4.514,00
6.015,00
7.516,00
9.017,00
10.518,00
12.019,00
13.520,00
15.021,00
16.522,00
18.023,00
19.524,00
21.025,00
22.526,00
24.027,00
25.528,00
27.029,00
28.530,00
20
1.501,00
30.031,00
capitale
assicurato
fine anno
29.284,07
29.315,81
29.363,67
29.427,82
29.508,45
29.605,73
29.719,85
29.850,97
29.999,29
30.165,00
30.348,27
30.549,30
30.768,28
31.005,40
31.260,86
31.534,86
31.827,60
32.139,27
32.470,09
(a) 36.102,28
(b) 39.384,31
-
-
interruzione del pagamento dei premi
valore di
capitale
capitale
riscatto
ridotto
ridotto
fine anno
fine anno
a scadenza
3.503,89
1.952,38
4.204,80
4.772,40
2.752,27
5.665,94
6.092,73
3.636,69
7.156,32
7.465,87
4.612,28
8.675,60
8.892,81
5.686,10
10.223,49
10.374,53
6.865,69
11.799,69
11.912,07
8.159,12
13.403,89
13.506,47
9.574,99
15.035,81
15.158,78
11.122,46
16.695,16
16.870,08
12.811,33
18.381,67
18.641,47
14.652,03
20.095,07
20.474,07
16.655,67
21.835,10
22.369,02
18.834,11
23.601,49
24.327,47
21.199,98
25.393,99
26.350,61
23.766,74
27.212,35
28.439,63
26.548,70
29.056,34
30.595,77
29.561,13
30.925,72
-
(a) capitale a scadenza con bonus del 10% per completamento del piano di versamenti
(b) capitale a scadenza con bonus del 20% per completamento del piano di versamenti e
raggiungimento del diploma da parte del beneficiario
L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica.
Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di
rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo 19 annualità di premio.
Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra sono al lordo degli oneri fiscali.
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e
delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Divisione Sasa
Dr. Emanuele Erbetta
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Tariffa H13.2012 – 131206.1
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Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A.
00957670151 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni
(art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell’Albo
Sede Legale e Direzione
Direzione Trieste
Imprese presso l’Isvap al n. 1.00010 - Società appartenente al
20161 Milano - Via Senigallia, 18/2 34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12 gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all’Albo
Tel. (+39) 02.6402.1
Tel. (+39) 040.3190.111
dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione
Fax (+39) 02.6402.2331
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CONDIZIONI DI POLIZZA
(ultimo aggiornamento: maggio 2012)
I)
OGGETTO DEL CONTRATTO
Art. 1 - Prestazioni assicurate
La presente assicurazione garantisce le seguenti prestazioni.
a) Prestazioni in caso di vita del Parente-assicurato alla scadenza del contratto: alla scadenza del
contratto la Società corrisponde ai Beneficiari designati il capitale assicurato aumentato del bonus
finale più avanti definito.
b) Prestazioni in caso di morte del Parente-assicurato prima della scadenza del contratto:
b.1) raggiunta la scadenza del contratto la Società corrisponde ai Beneficiari designati il capitale
assicurato aumentato del bonus finale più avanti definito;
b.2) il Contraente viene esonerato dal pagamento dei premi, secondo quanto stabilito nella
successiva sezione IV.
c) Prestazioni in caso di Invalidità (come definita all’art. 13 e purché riconosciuta dalla Società) del
Parente-assicurato prima della scadenza del contratto: il Contraente viene esonerato dal pagamento
dei premi, secondo quanto stabilito nella successiva sezione IV.
Il bonus finale è pari a una percentuale del capitale assicurato. La percentuale è uguale al 10%, ma
raddoppia (20%) se, alla scadenza del contratto, il Ragazzo nominativamente indicato nella scheda
contrattuale ha superato l’esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria
superiore dell’ordinamento scolastico italiano.
Il capitale assicurato, il cui ammontare iniziale è indicato nella scheda contrattuale, si rivaluta
annualmente come stabilito all’art. 7 e può essere corrisposto frazionato in 10 quote semestrali
anticipate ai sensi dell’art. 14 (“Borsa di studio”).
Art. 2 - Premio
Il premio annuo è dovuto dal Contraente alla decorrenza dell’assicurazione e ad ogni suo anniversario
precedente la scadenza contrattuale, e deve essere corrisposto - insieme ai diritti - in via anticipata
nella rateazione pattuita, ma comunque non oltre la morte dell’Assicurato.
Il premio annuo, indicato nella scheda contrattuale, è di ammontare costante.
Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del
premio, il Contraente deve versare il premio alla Società, tramite il competente soggetto abilitato
al collocamento, scegliendo una delle seguenti modalità:
• assegno bancario o circolare non trasferibile, tratto o emesso all’ordine della Società, contro
rilascio di apposita quietanza sottoscritta dalla Società o dal competente soggetto abilitato;
• bonifico bancario (o eventuali altre forme di addebito sul conto corrente del Contraente, se
stabilite contrattualmente dalle parti) con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla
Società o al competente soggetto abilitato. In tal caso, la relativa scrittura di addebito ha
valore di quietanza e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del
relativo accredito riconosciuta alla Società o con la data dell’operazione, se successiva a
quella di valuta.
Il Contraente che intenda successivamente estinguere il conto corrente utilizzato per l’addebito del
premio potrà proseguire i versamenti, con una delle modalità già precisate, tramite l’intermediario
incaricato che verrà appositamente indicato dalla Società.
È comunque fatto divieto all’intermediario incaricato di ricevere denaro contante a titolo di
pagamento del premio.
In aggiunta al premio, il Contraente deve corrispondere alla Società i seguenti diritti:
„ diritti di ingresso di Euro 12,00, dovuti insieme alla prima rata di premio,
„ diritti di quietanza di Euro 1,00, dovuti insieme a ciascuna delle rate di premio successive.
La Società trattiene inoltre su ciascun premio annuo versato:
„ caricamento in percentuale sul premio annuo pari al 8,00%
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II)
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
Art. 3 - Conclusione del contratto, entrata in vigore e scadenza dell’assicurazione
Il contratto si intende concluso nel giorno in cui:
„ la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall’Assicurato,
oppure,
„ il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza
debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l’assenso della Società stessa.
Le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza indicata nella scheda contrattuale, a
condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stata versata la prima rata di premio. Nel
caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento della prima rata di premio siano avvenuti
successivamente alla decorrenza indicata nella scheda contrattuale, le garanzie entrano in vigore alle
ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto.
In ogni caso sono fatti salvi i periodi di carenza delle garanzie esplicitamente previsti.
L’assicurazione termina alle ore 24 della data di scadenza (scadenza) indicata nella scheda
contrattuale.
Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società, se avesse
conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle
medesime condizioni, la Società stessa si riserva:
•
di impugnare il contratto e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione,
ai sensi dell'art. 1892 c.c., quando esiste malafede o colpa grave;
•
di recedere dal contratto o, in caso di sinistro, di ridurre la somma da pagare, ai sensi dell'art.
1893 c.c., quando non esiste malafede o colpa grave.
Trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore delle garanzie o dalla loro eventuale riattivazione accordata
dalla Società, la stessa può agire, come previsto al precedente comma, esclusivamente quando esiste
malafede o colpa grave.
L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Assicurato, se rilevante ai fini delle
prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute.
Art. 5 - Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone
comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi
identificativi del contratto, da inviare a:
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Direzione Trieste – Ufficio Gestione Portafoglio
Riva Tommaso Gulli 12, 34123 TRIESTE
Fax: (+39) 040.3190.508
Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24
del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa
raccomandata o dalla data del telefax.
Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso, dietro
consegna dell’originale della polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente
il premio versato, diminuito di Euro 50,00 a fronte delle spese sostenute, nonché diminuito di una
quota della componente di rischio - indicata nella scheda contrattuale - in proporzione al periodo nel
quale le garanzie sono state in vigore.
III)
REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE
Art. 6 – Cambiamento di professione o attività del Parente/assicurato
Il Parente-assicurato e il Contraente sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Società –
mediante raccomandata o telefax - ogni cambiamento di professione o di attività del Parenteassicurato stesso.
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Qualora il cambiamento di professione o di attività comporti un aggravamento del rischio tale che, se il
nuovo stato di cose fosse esistito alla conclusione del contratto, la Società non avrebbe dato il proprio
consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva di applicare
quanto previsto dall’art. 1926 c.c.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze riguardanti la professione o l’attività del Parenteassicurato, oppure il suo eventuale cambiamento, la Società si riserva di applicare quanto previsto dagli
articoli 1892 e 1893 c.c.
Art. 7 - Modalità di rivalutazione delle prestazioni
A fronte degli impegni assunti con questa serie di contratti, la Società ha istituito la Gestione
“SASARIV”, una speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società
e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.
Come stabilito dal Regolamento, la Società determina mensilmente il tasso medio di rendimento della
Gestione separata realizzato su un periodo di osservazione di 12 mesi; il tasso medio di rendimento
così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai contratti con data di
rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato.
a)
Rendimento attribuito - Il rendimento annuo da attribuire al contratto è uguale al tasso medio di
rendimento della Gestione separata diminuito di una commissione annua ottenuta come somma
delle seguenti due componenti:
• una commissione base, pari a 0,9 punti percentuali,
• una commissione di performance, pari a 0,2 punti percentuali per ciascun punto percentuale di
rendimento della Gestione eccedente il 5,0%; per la frazione di punto, la suddetta
commissione si applica in proporzione.
b) Misura di rivalutazione - Considerato che l’importo iniziale delle prestazioni assicurate è stato
calcolato riconoscendo in via anticipata il tasso di interesse del 2% annuo composto (tasso
tecnico), la misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al
suddetto tasso di interesse, la differenza - se positiva - fra il rendimento annuo attribuito, di cui al
precedente punto a), ed il medesimo tasso.
c) Rivalutazione delle prestazioni assicurate durante la durata contrattuale – Ad ogni
anniversario della decorrenza dell’assicurazione (data della rivalutazione annuale), compresa la
scadenza
c.1) la prestazione annua assicurata viene rivalutata aggiungendo alla stessa l’ammontare
ottenuto moltiplicando la misura annua di rivalutazione, di cui al precedente punto b), per la
somma dei due importi seguenti:
• l’importo che si ottiene riducendo la prestazione annua inizialmente assicurata nel
rapporto fra il numero di anni trascorsi dalla decorrenza dell’assicurazione ed il
numero di anni della durata contrattuale;
• l’importo che si ottiene come differenza fra la prestazione assicurata in vigore
nell’anno precedente e la prestazione annua inizialmente assicurata;
Art. 8 - Mancato pagamento dei premi: riduzione o sospensione delle garanzie e risoluzione del
contratto
Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di
scadenza, comporta - a partire dalle ore 24 di quest’ultima data – le seguenti conseguenze:
• se il Contraente ha versato almeno tre premi annui, le garanzie del bonus finale e di Esonero
dal pagamento dei premi, di cui alla successiva sezione IV, restano sospese e, se non
vengono riattivate ai sensi dell’art. 9, cessano definitivamente; le altre garanzie di cui all’art. 1
restano in vigore con prestazioni ridotte, ma senza pagamento di ulteriori premi, salva la
possibilità di riattivazione ai sensi dell’art. 9;
• se, invece, il Contraente ha versato meno di tre premi annui, tutte le garanzie restano
sospese e, se non vengono riattivate ai sensi dell’art. 9, il contratto si risolve ed i premi già
pagati restano acquisiti dalla Società.
Riduzione del capitale
Il capitale ridotto si ottiene scontando il capitale inizialmente assicurato - moltiplicato per il rapporto fra il
numero dei premi annui pagati, comprese eventuali frazioni, ed il numero dei premi annui pattuiti - al
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tasso annuo dello 1,50% per il periodo che intercorre fra la data di scadenza della prima rata di premio
rimasta insoluta e la scadenza del contratto, e aggiungendo al risultato così ottenuto la differenza fra il
capitale assicurato - quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di scadenza della prima
rata di premio rimasta insoluta - e il capitale inizialmente assicurato.
Ad ogni anniversario della decorrenza dell’assicurazione coincidente o successivo alla data di
scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, il capitale ridotto viene rivalutato nella misura
definita al punto b) dell'Articolo 7.
A giustificazione del mancato pagamento dei premi, il Contraente non può, in nessun caso,
opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a
domicilio.
Art. 8.1 - Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione delle garanzie
Entro 180 giorni dalla riduzione o dalla sospensione delle garanzie per mancato pagamento dei
premi, il Contraente può riattivarle pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi per il
periodo intercorso fra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione. Gli interessi vengono calcolati
in base al tasso annuo di rendimento attribuito al contratto, a norma del punto a) dell’art. 6, all’ultimo
anniversario che precede la data di riattivazione, con un minimo del tasso legale di interesse.
Trascorsi 180 giorni ed entro un anno dalla riduzione o dalla sospensione delle garanzie, la
riattivazione può essere concessa dalla Società che, per decidere se accordarla, può richiedere nuovi
accertamenti sanitari.
La riattivazione ripristina, con effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento delle rate di premio arretrate
aumentate degli interessi, le prestazioni assicurate per i medesimi importi che si sarebbero ottenuti
qualora non si fosse verificato il mancato pagamento dei premi, fatte salve le esclusioni
esplicitamente previste per le garanzie.
Art. 8.2 - Riscatto
A condizione che siano state versate almeno le due prime annualità di premio, il Contraente può
chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. o telefax, la corresponsione del valore di riscatto.
Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto di cui all’art. 8, al tasso annuo del
3,5%, per il periodo che intercorre fra la data della richiesta di riscatto e la scadenza del
contratto. Il valore di riscatto maturato in relazione ai premi versati ed alle rivalutazioni
effettivamente riconosciute è garantito.
Nei casi di seguito precisati e sempreché il pagamento dei premi sia regolarmente in corso, il
Contraente può chiedere il riscatto anche prima che siano stati versati tre premi annui, ottenendo il
valore di riscatto con un minimo garantito pari alla somma dei premi versati al netto della componente
di rischio indicata nella scheda contrattuale e senza aggiunta di interessi o rivalutazioni (valore di
riscatto “speciale”). Il riscatto “speciale” può essere chiesto esclusivamente nei casi di seguito
indicati:
a) in caso di decesso del Ragazzo prima della scadenza del contratto,
b) nei casi di Invalidità del Parente-assicurato dovuta a:
• una causa esclusa dalla garanzia di Esonero dal pagamento dei premi, ai sensi dell’art. 14
• una causa, diversa dall’Infortunio (come definito all’art. 14), intervenuta durante il relativo
periodo di carenza previsto per la garanzia stessa, ai sensi dell’art. 15,
purché la richiesta sia fatta entro 90 giorni dalla data del decesso (nel caso di cui al punto a) o
della comunicazione dell’esito dell’accertamento da parte della Società (nei casi di cui al punto
b).
Il riscatto determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 del giorno di ricevimento da
parte della Società della relativa richiesta (data del riscatto).
Art. 8.3 - Prestiti
Purché il pagamento dei premi sia regolarmente in corso, il Contraente può chiedere prestiti alla
Società.
Il prestito può essere richiesto per un importo non superiore al valore di riscatto liquidabile al
momento della richiesta stessa, diminuito dell’importo da rimborsare a fronte di altri prestiti
eventualmente già ottenuti con la presente assicurazione.
All’atto di concessione del prestito, la Società indica le relative condizioni e le modalità di
determinazione del tasso di interesse.
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Art. 9 - Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le
somme assicurate.
Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda contrattuale o
da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate.
Nel caso di pegno o vincolo, il recesso e le operazioni di riscatto richiedono l’assenso scritto del
creditore o vincolatario.
Art. 10 - Opzioni
Differimento del pagamento del capitale
Alla scadenza del contratto il Contraente può chiedere, mediante raccomandata A.R. o telefax da
inviare alla Società con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza stessa, che il
pagamento del capitale dovuto - o di una sua parte - venga differito ad un successivo anniversario della
scadenza (termine del differimento), ma non oltre il quinto.
Ad ogni anniversario successivo alla scadenza del contratto, nonché al termine del differimento, il
capitale in differimento viene rivalutato, per l’anno o la frazione di anno trascorsa dal precedente
anniversario, in base ad una misura annua di rivalutazione pari al maggiore fra il 2% e il rendimento
attribuito definito al punto a) dell’art. 7.
In qualsiasi momento del periodo di differimento il Beneficiario, con il consenso del Contraente, può
chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. o telefax, di anticipare il termine del differimento,
dando luogo al pagamento del capitale.
Borsa di studio
Alla scadenza del contratto il Contraente può chiedere, mediante raccomandata A.R. o telefax da
inviare alla Società con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza stessa, che il
capitale dovuto venga frazionato in 10 quote semestrali anticipate (“Borsa di studio”).
L’importo iniziale della quota di capitale si ottiene dividendo per 10 il capitale dovuto alla scadenza del
contratto e sottraendo dal risultato una commissione di Euro 15,00 per spese. Ad ogni scadenza
semestrale successiva alla prima, la quota di capitale in pagamento viene rivalutata, per i 6 mesi
trascorsi, in base ad una misura annua di rivalutazione pari al maggiore fra il 2% e il rendimento annuo
attribuito definito al punto a) dell’art. 7.
In qualsiasi momento del periodo di pagamento della Borsa di studio il Beneficiario, con il consenso
del Contraente, può interrompere la Borsa di studio chiedendo alla Società, mediante raccomandata
A.R. o telefax, la corresponsione del capitale residuo, ottenuto moltiplicando l’importo dell’ultima quota
di capitale scaduta per il numero delle quote di capitale residue.
Art. 11 - Duplicato
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli
aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.
IV)
ESONERO DAL PAGAMENTO DEI PREMI IN CASO DI MORTE O DI INVALIDITÀ
Art. 12 – Esonero pagamento dei premi
La Società si impegna ad esonerare il Contraente dal pagamento delle rate di premio relative alla
presente assicurazione, che scadono successivamente alla data del decesso del Parente-assicurato o
della denuncia, ai sensi dell’art. 16, dell’Invalidità del medesimo, come definita all’art. 13, purché
riconosciuta dalla Società e ferme restando le esclusioni e le limitazioni descritte agli art. 14 e
15.
In caso di denuncia dell’Invalidità del Parente-assicurato, il Contraente deve comunque
continuare il pagamento dei premi fino al riconoscimento dell’Invalidità stessa da parte della
Società; a seguito del riconoscimento, la Società rimborsa le rate di premio pagate per la presente
assicurazione aventi scadenza successiva alla data della denuncia.
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A seguito dell’Esonero dal pagamento dei premi, la presente assicurazione viene considerata in regola
con il pagamento delle relative rate di premio, via via che queste giungono a scadenza.
Art. 13 - Definizione di Invalidità
L’Invalidità è determinata dall’assoluta e permanente impossibilità del Parente-assicurato - comunque
indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile - a svolgere qualsiasi attività lavorativa,
per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti.
Art. 14 - Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia di Esonero dal pagamento dei premi, i casi di decesso e di Invalidità
derivanti direttamente o indirettamente da:
• un evento (malattia o condizione patologica o Infortunio. inteso come un trauma prodotto
all’organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni
obiettivamente constatabili) preesistente e non dichiarato prima della conclusione del
contratto o prima dell’eventuale riattivazione delle garanzie accordata dalla Società;
• dolo del Contraente o del Beneficiario;
• partecipazione attiva del Parente-assicurato a delitti dolosi;
• atti contro la persona del Parente-assicurato – compreso il rifiuto, comprovato da
documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui
volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall’entrata in vigore
delle garanzie o, trascorso questo periodo, nel primo anno dalla loro eventuale riattivazione
accordata dalla Società;
• atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva del Parente-assicurato a insurrezioni,
sommosse e tumulti popolari;
• atti di terrorismo;
• contaminazioni chimiche, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o
provocati, accelerazioni di particelle atomiche ed esposizione a particelle ionizzanti;
• terremoti, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
• uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati
da documentazione sanitaria;
• partecipazione a gare e corse di velocità, e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo
a motore;
• incidente di volo, se il Parente-assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al
volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di
membro dell’equipaggio.
In caso di decesso del Parente-assicurato dovuto ad una di tali cause escluse dalla garanzia, il
contratto si risolve e la Società corrisponde ai Beneficiari una somma pari all’ammontare dei
premi versati, al netto della componente di rischio indicata nella scheda contrattuale e senza
aggiunta di interessi o rivalutazioni, ma comunque non inferiore al valore di riscatto
eventualmente maturato dal contratto.
In caso di Invalidità del Parente-assicurato dovuta ad una di tali cause escluse dalla garanzia, il
Contraente non ha diritto all’Esonero dal pagamento dei premi, ma può chiedere la
corresponsione del valore di riscatto “speciale” secondo quanto stabilito all’art. 10, risolvendo
il contratto.
Art. 15 - Limitazioni
La piena efficacia della garanzia di Esonero dal pagamento dei premi è subordinata alla
circostanza che il Parente-assicurato si sia preventivamente sottoposto a visita medica e agli
eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società.
a) Nel caso che il Parente-assicurato, previo assenso della Società, abbia scelto di non sottoporsi a
visita medica,
a.1) la garanzia di Esonero dal pagamento dei premi in caso di morte è soggetta ad un
periodo di carenza di 180 giorni dall’entrata in vigore delle garanzie, o dalla loro
eventuale riattivazione accordata dalla Società. La suddetta limitazione di garanzia non si
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(art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell’Albo
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Direzione Trieste
Imprese presso l’Isvap al n. 1.00010 - Società appartenente al
20161 Milano - Via Senigallia, 18/2 34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12 gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all’Albo
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applica esclusivamente nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di una delle
cause sotto specificate, purché sopravvenuta dopo l’entrata in vigore delle garanzie:
• una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo,
poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica,
carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero
emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi,
botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia,
vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
• shock anafilattico;
• Infortunio, come definito all’art. 14;
a.2) la garanzia di Esonero dal pagamento dei premi in caso di Invalidità dovuta ad una causa
diversa dall’Infortunio (come definito all’art. 14), è soggetta ad un periodo di carenza di
un anno dall’entrata in vigore delle garanzie, o dalla loro eventuale riattivazione
accordata dalla Società. Il periodo di carenza è esteso a tre anni per i casi di Invalidità
dovuti a malattie neurologiche.
Il periodo di carenza è esteso a cinque anni per i casi di decesso o di Invalidità dovuti a
infezione - inclusa la sieropositività - da qualsiasi virus di immunodeficienza umana (HIV) o
sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e patologie collegate.
b) Nel caso che il Parente-assicurato, pur essendosi sottoposto a visita medica, abbia rifiutato gli
accertamenti sanitari richiesti per escludere eventuali infezioni – inclusa la sieropositività - da virus di
immunodeficienza umana o sindrome da immunodeficienza acquisita e patologie collegate, la
garanzia di Esonero dal pagamento dei premi per i casi di morte o di Invalidità dovuti a tali
cause è soggetta ad un periodo di carenza di sette anni.
La limitazione (periodo di carenza) è operante solo se il punto a) o, rispettivamente, il punto b) è
espressamente richiamato nella scheda contrattuale; in caso contrario la garanzia di Esonero dal
pagamento dei premi si intende pienamente efficace.
In caso di morte del Parente-assicurato dovuta ad una causa per la quale, al momento del
decesso, è operante il periodo di carenza, il contratto si risolve e la Società corrisponde ai
Beneficiari una somma pari all’ammontare dei premi versati, al netto della componente di
rischio indicata nella scheda contrattuale e senza aggiunta di interessi o rivalutazioni, ma
comunque non inferiore al valore di riscatto eventualmente maturato dal contratto.
In caso di Invalidità del Parente-assicurato dovuta ad una causa, diversa dall’Infortunio,
intervenuta durante il suddetto periodo di carenza, il Contraente non ha diritto all’Esonero dal
pagamento dei premi, ma può chiedere la corresponsione del valore di riscatto “speciale”
secondo quanto stabilito all’art. 8.2, risolvendo il contratto.
Art. 16 - Denuncia del sinistro e accertamento dell’Invalidità
Qualora si verifichi il decesso o l’Invalidità del Parente-assicurato, come definita all’art. 13, deve
esserne fatta denuncia alla Società entro i 60 giorni successivi, mediante raccomandata A.R. o
telefax, per chiedere l’Esonero dal pagamento dei premi. A tal fine è necessario fornire alla Società,
tramite il competente intermediario incaricato, i documenti indicati nell’allegato A in relazione
all’evento accaduto; qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o
dubbie tali da non consentire le verifiche necessarie, la Società richiederà tempestivamente l’ulteriore
documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie. La data della denuncia è il
giorno di ricevimento da parte della Società della raccomandata o del telefax completi di tutta la
documentazione richiesta.
Relativamente al caso di Invalidità, il Parente-assicurato e il Contraente sono tenuti a fornire in
modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla Società per l’accertamento
dell’Invalidità e delle relative cause. Inoltre, su richiesta della Società, il Parente-assicurato ha
l’obbligo di sottoporsi agli accertamenti medici necessari per valutare lo stato di Invalidità,
presso strutture sanitarie e da medici di fiducia della stessa Società.
La Società si impegna ad accertare l’Invalidità entro 180 giorni dalla data della denuncia o, comunque, dalla data di ricevimento dell’eventuale
ulteriore documentazione richiesta, inclusa quella relativa agli eventuali accertamenti medici.
Il decesso del Parente-Assicurato intervenuto durante l’accertamento equivale ad avvenuto
riconoscimento dell’Invalidità da parte della Società.
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Art. 17 - Rivedibilità dello stato di Invalidità
Durante il periodo di Esonero dal pagamento dei premi conseguente ad Invalidità, il Parenteassicurato riconosciuto invalido è obbligato a sottoporsi - su richiesta e a spese della Società e
non più di una volta all’anno - alle visite e agli esami medici necessari per accertare il
permanere di tale stato. Il Parente-assicurato e il Contraente sono inoltre tenuti a fornire in
modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla Società per il suddetto
accertamento.
Qualora non sussista più l’Invalidità o, comunque, nel caso che il Parente-assicurato o il
Contraente non adempiano ai precedenti obblighi, la Società comunica la decadenza
dell’Esonero dal pagamento dei premi al Contraente ed egli è tenuto a riprendere il versamento
delle rate di premio che hanno scadenza successiva alla data della suddetta comunicazione. Se,
invece, il Contraente non riprende il versamento dei premi, si applica quanto stabilito all’art. 8.
Art. 18 - Controversie: arbitrato irrituale
Le controversie di natura medica sul riconoscimento dell’Invalidità del Parente-assicurato e
sugli esiti del riesame di tale stato, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici,
nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio
dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio
Medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza
del Parente-assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da
essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le
decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità
di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo
i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni
arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per
ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le parti anche qualora
uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri
arbitri nel verbale definitivo.
IV)
BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ
Art. 19 - Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società,
rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
• dopo la morte del Contraente;
• dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla
Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso
scritto dei Beneficiari.
La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere
comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.
Art. 20 - Pagamenti della Società
Tutti i pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio
della stessa o quello del competente soggetto abilitato, contro rilascio di regolare quietanza da
parte degli aventi diritto e dietro esibizione dell’originale della polizza e delle eventuali
appendici (originale che verrà ritirato nei casi di pagamento derivante dalla risoluzione del
contratto).
Per il pagamento conseguente alla scadenza del contratto, è necessario fornire alla Società,
tramite il competente soggetto abilitato, i documenti indicati nell’allegato A in relazione a tale
causa di pagamento.
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Gli altri pagamenti vengono effettuati previa richiesta alla Società sottoscritta dagli aventi
diritto, completa di tutta la documentazione necessaria – da fornire alla Società tramite il
competente soggetto abilitato - in relazione alla causa del pagamento richiesto (vedi allegato A).
Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non
consentire la verifica dell’obbligo di pagamento o l’individuazione degli aventi diritto o l’adempimento
agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione
necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma corrispondente viene messa a
disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso, purché a tale
data, come definita nelle presenti Condizioni contrattuali in relazione all’evento che causa il pagamento,
la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma viene messa
a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione
completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore
degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al
saggio legale tempo per tempo in vigore, anche agli eventuali fini ed effetti di cui all’art. 1224, 2° co.,
c.c...
V)
LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ
Art. 21 - Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile
Gli obblighi contrattuali della Società e del Contraente risultano dall’originale della polizza e
delle eventuali appendici firmate dalle parti. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto
valgono le norme della legge italiana.
Art. 22 - Foro competente
Per le controversie relative al contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo in cui il Contraente
o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio.
Art. 23 - Tasse e imposte
Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi
diritto.
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CONDIZIONI INTEGRATIVE PER I VERSAMENTI AGGIUNTIVI
(assicurazione accessoria VA36)
Art. 1- Prestazioni assicurate
Con la presente assicurazione accessoria “Versamenti aggiuntivi”, la Società garantisce, alla
scadenza del contratto, insieme alle prestazioni dell’assicurazione principale, la corresponsione
ai Beneficiari designati di un capitale aggiuntivo. Se il Parente-assicurato è deceduto, il capitale
aggiuntivo viene maggiorato del 10%.
Il capitale aggiuntivo si acquisisce mediante versamento di premi unici aggiuntivi facoltativi, e si rivaluta
secondo quanto previsto al successivo art. 3.
Il capitale che si acquisisce con ciascun premio aggiuntivo versato, si ottiene moltiplicando il
premio stesso – al netto dei diritti di quietanza di Euro 1,00 – per l’apposito coefficiente indicato
nella scheda contrattuale in funzione dell’epoca del versamento.
Al capitale aggiuntivo non si applica la maggiorazione del bonus finale, prevista per il capitale
assicurato con l’assicurazione principale.
Art. 2- Premio
Mediante la presente assicurazione accessoria, previo accordo con la Società per la
determinazione delle relative condizioni, il Contraente ha facoltà di versare ogni anno un premio
unico aggiuntivo, insieme ai relativi diritti.
Il versamento può essere effettuato:
• alla decorrenza del contratto, purché sia stata pagata la prima rata di premio dell’assicurazione
principale;
• ad ogni anniversario della decorrenza contrattuale precedente la scadenza del contratto, purché il
Parente-assicurato sia in vita e sia regolarmente in corso il pagamento dei premi
dell’assicurazione principale (anche se per effetto dell’eventuale Esonero dal pagamento dei
premi previsto in caso di Invalidità).
L’importo del premio aggiuntivo non può essere inferiore a Euro 500,00, né superiore a due
volte il premio annuo dell’assicurazione principale.
Art. 3- Modalità di rivalutazione del capitale aggiuntivo
Ad ogni anniversario della decorrenza del contratto (data della rivalutazione annuale), compresa la
scadenza, il capitale aggiuntivo in vigore al precedente anniversario (o alla decorrenza contrattuale, nel
caso di rivalutazione da effettuarsi al primo anniversario) viene rivalutato nella misura annua di
rivalutazione definita al punto b) dell’art. 7 delle Condizioni contrattuali dell’assicurazione principale.
Art. 4- Riscatto
Il capitale aggiuntivo non è soggetto all’eventuale riduzione del capitale assicurato con l’assicurazione
principale conseguente al mancato pagamento dei premi annui, di cui all’art. 8 delle relative Condizioni
contrattuali.
In tutti i casi in cui l’assicurazione principale si risolve prima della scadenza del contratto, si
risolve contemporaneamente anche l’assicurazione accessoria e al Contraente viene corrisposto,
insieme al valore di riscatto eventualmente dovuto per l’assicurazione principale, il valore di riscatto del
capitale aggiuntivo, ottenuto scontando il capitale aggiuntivo stesso (compresa la maggiorazione del
10% se il Parente-assicurato è deceduto) al tasso annuo del 3,5% per il periodo che intercorre fra la
data della risoluzione del contratto e la sua scadenza.
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Art. 5- Richiamo alle Condizioni contrattuali
Per tutto quanto non espressamente regolamentato dalle presenti Condizioni integrative si applicano, in
quanto compatibili, le Condizioni contrattuali che disciplinano l’assicurazione principale.
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Regolamento della “Gestione Speciale SASARIV – Gestione Speciale Assicurazioni
Rivalutabili”
Art 1
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività
della Società, contraddistinta con il nome “SASARIV – GESTIONE SPECIALE ASSICURAZIONI
RIVALUTABILI”, indicata con la sigla SASARIV (di seguito “Gestione Separata”) e disciplinata dal
presente regolamento redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n. 38.
Il regolamento della Gestione Separata è parte integrante delle Condizioni contrattuali.
Art 2
La valuta di denominazione della Gestione Separata è l’euro.
Art 3
L’attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata competono alla Società, che vi
provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.
Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la
redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del
portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa.
La gestione finanziaria della Gestione Separata è caratterizzata principalmente da investimenti del
comparto obbligazionario denominati in euro, senza tuttavia escludere l’utilizzo di altre attività
ammissibili ai sensi della normativa vigente.
Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata
media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a
livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.
Di seguito si evidenziano le tipologie d’investimento maggiormente significative tra cui si intendono
investire le risorse.
Titoli di debito
• Governativi (comprensivi di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea o
appartenenti all’Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da
organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);
• Corporate (comprensivi di: obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato
regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o
enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea o appartenenti
all’Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione
debitamente autorizzata);
• Fondi obbligazionari (Quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto
obbligazionario).
Titoli di capitale
• Azioni negoziate su mercati regolamentati;
• Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto azionario).
Investimenti monetari
• Depositi bancari;
• Pronti contro termine;
• Fondi monetari.
Al fine di contenere l’esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i
seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.
Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che
l’esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.
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Complessivamente l’esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al
100%.
I titoli corporate devono avere rating, assegnato da Standard & Poor’s o equivalente, superiore o
uguale all’investment grade; si precisa che, qualora le primarie agenzie quali Standard & Poor’s,
Moody’s e Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il
grado di affidabilità è possibile utilizzare il rating attribuito all’emittente degli strumenti finanziari stessi. I
titoli corporate con rating assegnato da Standard & Poor’s inferiore all’investment grade o assente,
possono essere tuttavia presenti fino ad una quota massima del 10% del portafoglio obbligazionario.
Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da
società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del
portafoglio obbligazionario.
Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio, complessivamente riferibile ai titoli di
capitale, ai titoli azionari non quotati e agli investimenti alternativi, si precisa che l’esposizione non
dovrà essere superiore al 35% del portafoglio.
Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore
al 10% del portafoglio.
Per quanto concerne la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti
non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato
nonché fondi riservati e speculativi) è previsto un limite massimo del 5% del portafoglio.
E’ prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 20% del
portafoglio.
La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le
caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in
materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un’efficace gestione del
portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.
La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si
impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all’art. 5 del
Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche.
Nell’ambito della politica d’investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di
investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.
La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari
o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio
2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:
• Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR):fino ad un massimo del 5%;
• Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%;
• Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l’impresa detenga più del 50% del capitale
sociale: fino ad un massimo del 2%.
Art 4
Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite
per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione delle
prestazioni legata al rendimento della Gestione Separata .
Art 5
Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata
dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della
Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Art 6
Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di
commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al
patrimonio della Gestione Separata.
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Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A.
00957670151 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni
(art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell’Albo
Sede Legale e Direzione
Direzione Trieste
Imprese presso l’Isvap al n. 1.00010 - Società appartenente al
20161 Milano - Via Senigallia, 18/2 34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12 gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all’Albo
Tel. (+39) 02.6402.1
Tel. (+39) 040.3190.111
dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione
Fax (+39) 02.6402.2331
Fax (+39) 040.300.624
e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.
Art 7
Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all’esercizio annuale della
Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione 1 ottobre di ciascun anno fino
al successivo 30 settembre.
Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata per l’esercizio relativo alla certificazione si ottiene
rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del suddetto periodo di
osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.
Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti
dalla stessa Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza,
dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono
anche quelli specificati all’art. 6 che precede. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in
considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di
osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui all’art. 5 che precede ed al
lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al
valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo
di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella Gestione
Separata per i beni già di proprietà della Società.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel
periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione
degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività
della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in
base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
Art.7bis
Per i contratti stipulati dopo il 1 gennaio 2012, ogni mese viene determinato il tasso medio di
rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente
precedenti. Il tasso medio di rendimento realizzato nel periodo di osservazione coincidente con
l’esercizio relativo alla certificazione, è quello stesso determinato ai sensi del precedente Art.7. Il tasso
medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità,
rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza di quell’esercizio, alla
giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.
Art 8
La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di
revisione, iscritta all’Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione
Separata stessa al presente regolamento.
Art 9
Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell’adeguamento dello stesso alla normativa
primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo
caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.
La Società si riserva di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con
altre Gestioni Speciali della Società stessa, qualora le suddette operazioni risultino opportune
nell’interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l’operazione di
incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell’operazione
stessa.
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Documentazione da presentare alla Società tramite il competente intermediario
incaricato in relazione alla causa del pagamento
Scadenza Contrattuale
•
•
•
•
•
Riscatto totale o parziale
•
•
•
•
•
•
Prestito
•
•
•
Decesso dell’Assicurato
•
•
•
•
•
•
originale della polizza e delle eventuali appendici.
copia di un documento di identità in corso di validità del
Beneficiario.
codice fiscale del Beneficiario.
documento valido comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato
alla scadenza.
svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del
creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a
pegno.
modulo per la richiesta di pagamento compilato e sottoscritto dagli
aventi diritto.
originale della polizza e delle eventuali appendici, solo in caso di
riscatto totale
copia di un documento di identità in corso di validità del
Contraente.
codice fiscale del Contraente.
svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del
creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a
pegno.
richiesta in carta semplice debitamente compilata e sottoscritta
dagli aventi diritto.
copia di un documento di identità in corso di validità del
Contraente.
codice fiscale del Contraente.
svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del
creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a
pegno.
richiesta in carta semplice debitamente compilata e sottoscritta
dagli aventi diritto.
originale della polizza e delle eventuali appendici.
copia di un documento di identità in corso di validità del
Beneficiario.
codice fiscale del beneficiario.
certificato di morte dell’Assicurato.
originale dell'atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro
organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di
un ufficio giudiziario o un Segretario Comunale), dal quale risulti se
è stato redatto o meno testamento e se quest’ultimo, di cui deve
essere rimesso l’atto notarile di pubblicazione, è l’unico o l’ultimo
conosciuto, valido e non impugnato. In mancanza di testamento,
se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi
dell'Assicurato, l’atto notorio dovrà riportare l’elenco di tutti gli eredi
legittimi dell’Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete,
dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di
ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della
vedova. Nel caso che siano designati beneficiari diversi dagli eredi
legittimi, l’atto notorio dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti
aventi diritto in qualità di beneficiari. Ricordiamo che non è
consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva di
notorietà (di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000) che ha validità
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•
•
•
•
•
unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione.
relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su
apposito modello fornito dalla Società, debitamente compilato.
copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di
degenza dell'Assicurato presso Ospedali o Case di Cura, complete
di anamnesi patologica remota.
documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiusa
istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso,
in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio).
originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi
sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà
parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai
minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il
reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni
responsabilità al riguardo.
svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del
creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a
pegno.
Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da
non consentire la verifica dell’obbligo di pagamento o l’individuazione degli aventi diritto o
l’adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l’ulteriore
documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.
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GLOSSARIO
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso
unitamente o in seguito a questo per modificarne o integrarne alcuni aspetti, in
base a quanto concordato tra la Società e il Contraente.
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto: le prestazioni sono
Assicurato
determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario.
vedi "Contratto di assicurazione sulla vita".
Assicurazione
Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, che riceve la prestazione
Beneficiario
contrattuale quando si verifica l'evento previsto. Può coincidere con il Contraente
stesso e/o con l’Assicurato.
Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci
Carenza
o hanno efficacia limitata. Se l'evento oggetto del contratto avviene in tale periodo,
la Società non corrisponde la prestazione assicurata o corrisponde una somma
inferiore.
Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi sostenuti dalla
Caricamenti
Società.
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione operante in applicazione
Collettiva
di un’apposita Convenzione che il Contraente stipula con la Società per i
componenti di una collettività omogenea di individui, ciascuno dei quali potrà
essere inserito nell’operazione con una propria posizione individuale (esempio: il
datore di lavoro che stipula l'assicurazione collettiva per i propri dipendenti).
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può risultare in
Conflitto di interessi
contrasto con quello del Contraente.
Meccanismo in base al quale vengono definitivamente acquisiti, con la periodicità
Consolidamento
stabilita, il rendimento attribuito al contratto e, quindi, la maggiorazione delle
prestazioni conseguente alla rivalutazione.
Persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società e si impegna al
Contraente
versamento dei premi. Può coincidere con l'Assicurato e/o con il Beneficiario.
Contratto di assicurazione Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a
pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di
sulla vita
un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da un
Contratto rivalutabile
meccanismo di accrescimento delle prestazioni derivante dalla partecipazione al
rendimento di una gestione interna separata.
Clausola contrattuale che, in caso di decesso dell'Assicurato, prevede il pagamento
Controassicurazione
di una somma commisurata ai premi pagati.
Contratto che il Contraente stipula con la Società per concludere assicurazioni sulla
Convenzione
vita o capitalizzazioni in forma di collettiva.
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie
Detraibilità fiscale
assicurative che, secondo la normativa vigente, può essere portata in detrazione
(del premio versato)
delle imposte sui redditi.
Garanzia (Assicurazione) Garanzia di rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia
principale.
complementare o
accessoria
Garanzia (Assicurazione) Garanzia finalizzata alla protezione da rischi attinenti alla vita dell’Assicurato (ad
esempio il decesso o l’invalidità), che prevede il pagamento della prestazione
di rischio
esclusivamente al verificarsi di tali eventi.
Gestione interna separata Fondo appositamente creato per i contratti a prestazioni rivalutabili, gestito
separatamente rispetto al complesso delle altre attività della Società. La
rivalutazione delle prestazioni dipende dal rendimento ottenuto dalla gestione
interna separata.
Appendice
(contrattuale)
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Imposta sostitutiva
Intermediario incaricato
ISVAP
Opzione
Perfezionamento
del contratto
Polizza
Premio
Prescrizione
Prestazione
Progetto personalizzato
Proposta
Quietanza
Riattivazione
Riserva matematica
Rivalutazione
Scheda contrattuale
(di polizza)
Sinistro
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone
fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e
quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
Soggetto (persona fisica o giuridica) iscritto nel Registro Unico elettronico degli
Intermediari assicurativi e riassicurativi, incaricato dalla Società della presentazione
e proposizione dei propri prodotti assicurativi e di capitalizzazione, nonché, se
previsto dall’incarico, della conclusione e gestione dei relativi contratti.
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che
svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base
delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Clausola contrattuale secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione
sia corrisposta in forma diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio:
l’opportunità di scegliere che il capitale sia convertito in una rendita vitalizia o,
viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare
in unica soluzione.
Momento in cui avviene il pagamento del primo premio pattuito.
Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione o di
capitalizzazione.
Importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società - in unica
soluzione o secondo un piano di versamenti prestabilito - quale corrispettivo delle
prestazioni previste dal contratto di assicurazione o di capitalizzazione.
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla
legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione si
prescrivono nel termine di due anni.
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società si impegna a
corrispondere al Beneficiario al verificarsi dell'evento previsto dal contratto.
Esemplificazioni dello sviluppo dei premi, delle prestazioni, dei valori di riduzione e
di riscatto, elaborate in base a rendimenti finanziari ipotetici e secondo schemi
stabiliti dall'ISVAP.
Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il
quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto in base alle
caratteristiche ed alle condizioni prestabilite.
Documento che prova l’avvenuto pagamento (esempio: quietanza di premio
rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza
di liquidazione rilasciata dal Beneficiario alla Società a fronte del pagamento della
prestazione).
Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni
contrattuali, il versamento dei premi dopo una sospensione del loro pagamento.
Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato
degli interessi di ritardato pagamento.
Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni
assunti contrattualmente. La legge impone particolari obblighi relativi a tale riserva
e alle attività finanziarie in cui viene investita.
Maggiorazione delle prestazioni, con la periodicità prestabilita, derivante
dall’attribuzione di una quota del rendimento della gestione interna separata.
Documento in cui vengono riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato
e del Beneficiario e dove sono indicati gli elementi che caratterizzano il contratto (il
tipo, gli importi delle prestazioni, il premio, ecc.).
Verificarsi dell’evento di rischio oggetto del contratto (ad esempio il decesso
dell’Assicurato), per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa
prestazione assicurata.
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Soprapremio
Sostituzione
(Trasformazione)
Tassazione separata
Tasso tecnico
Maggiorazione di premio richiesta dalla Società per le assicurazioni con
garanzie di rischio, nel caso in cui l’Assicurato superi i normali livelli di rischio,
in relazione alle proprie condizioni di salute (soprapremio sanitario) o in
relazione alle attività professionali o sportive svolte (soprapremio
professionale o sportivo).
Modifica richiesta dal Contraente, riguardante alcuni elementi del contratto
(esempio: la durata, il tipo di garanzia o l’importo del premio), le cui condizioni
vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Società che,
comunque, non è tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione.
Metodo di calcolo dell’imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale,
previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che
deriverebbero dall’applicazione delle aliquote progressive dell’imposta sui
redditi.
Rendimento finanziario, annuo e composto, che è già compreso nel calcolo
delle prestazioni assicurate iniziali.
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INFORMATIVA
dati personali comuni e sensibili ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196
In conformità all’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Società - in qualità di Titolare La informa sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice)
1.
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative
La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto,
nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge. Nell’ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle
frodi assicurative e relative azioni legali.
In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere:
a)
obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni,
Motorizzazione civile);
b)
strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e
liquidazione dei sinistri.
Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e
liquidare i sinistri.
2.
Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali
In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione della Clientela, di informazione e promozione
commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato.
In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna
conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l’espletamento delle attività indicate nel presente
punto.
3.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e
procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.
La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla
Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:
a)
conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo gli Agenti della Società,
i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell’ambito delle funzioni cui sono adibiti ed
esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L’elenco aggiornato dei responsabili e
(*)
delle categorie di incaricati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati ;
b)
in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.
4.
a)
Comunicazione dei dati personali
I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge agli altri soggetti
del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti,
produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM);
legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di
servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi
associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP,
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del
lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio,
Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
b)
inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a Società del Gruppo FONDIARIA SAI (società
controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a Società specializzate in
promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
(*)
L’elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati .
5.
Trasferimento di dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea.
6.
Diritti dell'interessato
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell’esistenza o meno dei
propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle
finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Per l’esercizio di tali diritti Lei potrà rivolgersi al responsabile pro-tempore della Direzione IT del Gruppo FONDIARIA SAI c/o Ufficio Privacy
(*)
(fax 011.6533613), che potrà essere nominativamente individuato nell’elenco dei Responsabili .
(*)
elenco disponibile sul sito www.milass.it, presso le Agenzie della Società o l’Ufficio Privacy del Gruppo FONDIARIA SAI (fax
011.6533613)
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Divisione Sasa
Dr. Emanuele Erbetta
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Informativa
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Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al
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(art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell’Albo
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Direzione Trieste
Imprese presso l’Isvap al n. 1.00010 - Società appartenente al
20161 Milano - Via Senigallia, 18/2 34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12 gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all’Albo
Tel. (+39) 02.6402.1
Tel. (+39) 040.3190.111
dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione
Fax (+39) 02.6402.2331
Fax (+39) 040.300.624
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FAC-SIMILE MODULO DI PROPOSTA
Proposta N.
Il contratto e'stato concluso
Agenzia
ASSICURATO
Cognome
Nome
Nato il
Codice fiscale
Domicilio
Località
Professione
CONTRAENTE
Cognome
Nome
Nato il
Codice fiscale
Domicilio
Località
Professione
a
Sesso
Prov.
C.A.P.
Prov.
a
Sesso
Prov.
C.A.P.
Prov.
BENEFICIARI
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TARIFFA
DURATA DEL CONTRATTO
Data di decorrenza
Data di scadenza
Durata in anni
PREMIO
Il pagamento del premio è (1)
alle scadenze di ogni _________ del mese/anno
Prima rata dovuta dal(3)
EUR
(di cui diritti EUR
Rate seguenti dal
EUR
(3)
(di cui diritti EUR
al
, imposte
EUR 0,00)
al
, imposte
EUR 0,00)
COMPONENTE DI RISCHIO
(DPR n.917 art. 13 - bis lettera f e successive modifiche).
Percentuale del premio destinato a rischi che danno diritto alla detrazione dai
redditi delle Persone Fisiche nei limiti di legge: _____ %
PRESTAZIONI (2)
Capitale assicurato
Rendita assicurata
EUR
EUR
ASSICURAZIONI ACCESSORIE (3)
Garanzia morte da infortunio - A1 Duplice protezione
Garanzia morte da infortunio – A2 Triplice
Garanzia di Famiglia
EUR
EUR
EUR
NOTE
(1)
la tariffa prescelta determina il tipo di premio, che, ove previsto,
sarà annuo, oppure ricorrente/periodico oppure unico
il tipo di prestazione dipende dalla tariffa prescelta
presenti solo se previste dalla tariffa prescelta
(2)
(3)
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Proposta N.
DICHIARAZIONI SULLO STATO DI SALUTE DELL’ASSICURATO
1)
2)
3)
4)
5)
(1)
HA MAI PRATICATO ESAMI CLINICI, DAI QUALI SIA EMERSA UNA
MALATTIA CON RISULTATI FUORI DALLA NORMA NEGLI ULTIMI 5 ANNI
HA SOFFERTO O SOFFRE (OPPURE E’ STATO RICOVERATO IN CASE DI
CURA, OSPEDALI, ETC.) PER UNA DELLE SEGUENTI MALATTIE:
SI/NO
a) MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO
SI/NO
b) MALATTIE DELL’APPARATO CARDIO-CIRCOLATORIO
SI/NO
c) MALATTIE NEUROLOGICHE E PSICHIATRICHE
SI/NO
d) MALATTIE ENDOCRINE E METABOLICHE
SI/NO
e) MALATTIE DELL’APPARATO URO-GENITALE
SI/NO
f) MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE
SI/NO
g) TUMORI
SI/NO
h) ALTRO
ABUSA DI ALCOLICI O TABACCO, HA FATTO O FA USO DI SOSTANZE
STUPEFACENTI O ALLUCINOGENE
GODE DI PENSIONE DI INVALIDITA’ O HA PRESENTATO DOMANDA
PER OTTENERLA
MISURE SOMATICHE: ALTEZZA cm. ____ PESO kg. ____
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
NOTE
(1)
presenti solo se previste dalla tariffa prescelta
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Proposta N.
PAGAMENTO DEL PREMIO
Il premio può essere corrisposto in (1) (2) (3)
Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità
specifiche per il pagamento del premio, il Contraente dovrà versare il
premio alla Società tramite il competente intermediario incaricato,
scegliendo una delle seguenti modalità:
* assegno bancario, postale o circolare non trasferibile, tratto o emesso
all'ordine della Società, contro rilascio di apposita quietanza
sottoscritta dalla Società o dall'intermediario incaricato, purché
espressamente in tale sua qualità;
* bonifico (o eventuali altre forme di addebito sul conto corrente bancario
o postale del Contraente, se stabilite contrattualmente dalle parti) con
accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Società o
all'intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità.
In tal caso, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza e
la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del
relativo
accredito
riconosciuta
alla
Società
o
con
la
data
dell'operazione, se successiva a quella di valuta.
E' comunque fatto divieto all'intermediario incaricato di ricevere denaro
contante a titolo di pagamento del premio.
Non è consentito incassare il premio su proposta e, comunque, prima della
stipulazione del contratto. Concluso il contratto, il premio dovrà essere
corrisposto secondo le modalità e termini di pagamento riportati nelle
Condizioni di Polizza.
RECESSO
Il Contraente ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209 può recedere dal
contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla
Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi
identificativi del contratto.
Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal
contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione
di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o
dalla data del telefax.
Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione
di recesso, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali
appendici, la Società rimborsa al Contraente l'importo versato, diminuito di
EUR ____ a fronte delle spese sostenute.
NOTE
(1)
se la tariffa è a premio unico:
Il premio unico deve essere corrisposto in unica soluzione.
se la tariffa è a premio annuo:
Il premio può essere corrisposto in rate: annuali, semestrali,
quadrimestrali, trimestrali, mensili
se la tariffa è a premio ricorrente o frazionato:
Il premio può essere corrisposto con periodicità: annuale, semestrale,
quadrimestrale, trimestrale, mensile.
(2)
(2)
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Proposta N.
DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO E DEL CONTRAENTE
La Società emetterà, in base alla presente proposta e ad eventuale altra
documentazione, il relativo contratto di assicurazione (sempre che essa
ritenga di accettare il rischio).
* La Società presta le garanzie indicate nella Proposta alle condizioni
della forma assicurativa tariffa __________ riportate nel Fascicolo
Informativo, condizioni tutte che il Contraente dichiara di ricevere e ben
conoscere.
* L'Assicurato
esprime
il
proprio
consenso
alla
stipulazione
dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1919 - secondo comma – del Codice
Civile.
* L’Assicurato dichiara di prosciogliere dal segreto professionale e legale
i medici che possono averlo curato e/o visitato, nonché le altre persone,
Ospedali, Case di Cura ed Istituti in genere ai quali la Società credesse
in ogni tempo di rivolgersi per informazioni.
* Il Contraente dichiara di essere a conoscenza che ai sensi del D. Lgs. 7
settembre 2005 n. 209, prima della conclusione del contratto ha sempre la
facoltà di revocare la proposta di assicurazione dandone comunicazione
alla Società con lettera raccomandata o telefax.
* Relativamente alle “Dichiarazioni sullo stato di salute dell’Assicurato”
riportate sulla presente proposta il Contraente e l’Assicurato prendono
atto delle seguenti avvertenze:
a) le dichiarazioni non veritiere , inesatte o reticenti rese dal
soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la
conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla
prestazione;
b) prima della sottoscrizione, il soggetto di cui alla lettera a) deve
verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
c) anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, l'Assicurato
può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare
l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
Il Contraente dichiara inoltre di avere ricevuto dall'Intermediario, prima
della sottoscrizione della Proposta:
* il Fascicolo Informativo Mod. n. __________ edizione __________ di cui al
Regolamento Isvap n. 35 del 26/5/2010 relativo alla forma assicurativa
suddetta,contenente i seguenti documenti:
- Scheda Sintetica (1)
- Nota Informativa
- Condizioni di Polizza
- Glossario
- il presente Modulo di Proposta
di averne preso visione e di accettarne i contenuti;
*
le informative precontrattuali e i documenti di cui all'art. 49, comma 2
del Regolamento dell'Isvap n. 5 del 16/10/2006.
IL CONTRAENTE
L'ASSICURATO
_________________________
___________________
NOTE
(1)
se prevista dalla tariffa prescelta
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Proposta N.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I sottoscritti Assicurato e Contraente prendono atto dell'Informativa
ricevuta e, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D.Lgs.30/6/2003 n.196,
acconsentono
* al trattamento da parte del Titolare, nonche' degli altri soggetti della
Catena Assicurativa , dei dati personali sia comuni sia sensibili, che li
riguardano , funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere
con
la
Societa'
assicuratrice
,
nonche'
alla
prevenzione
ed
individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;
* al trasferimento degli stessi dati all' estero (Paesi UE e Paesi extra
UE);
_____ acconsentono (*)
* al trattamento , dei dati personali comuni che li riguardano per
finalita' di profilazione della Clientela , d'informazione e promozione
commerciale di prodotti e servizi di Societa' del Gruppo FONDIARIA-SAI,
nonche' di indagini sul gradimento circa la qualita' di quelli gia'
ricevuti e di ricerche di mercato;
* al trasferimento degli stessi all'estero (Paesi UE e Paesi extraUE) per
finalita' di profilazione della Clientela , d'informazione e promozione
commerciale di prodotti e servizi delle Societa' del Gruppo FONDIARIASAI, nonche' di indagini sul gradimento circa la qualita' di quelli gia'
ricevuti e di ricerche di mercato.
(*) (ove gli Interessati NON intendano dare il proprio consenso al
trattamento e trasferimento all'estero dei loro dati personali per finalita'
di profilazione della Clientela , d'informazione e promozione commerciale ,
nonche' di indagine sul gradimento circa la qualita' dei prodotti e/o
servizi ricevuti e di ricerche di mercato, devono premettere la parola NON
alla parola "acconsentono").
Rimane fermo che il loro consenso e' condizionato al rispetto delle
disposizioni della vigente normativa.
IL CONTRAENTE
L'ASSICURATO
_________________________
___________________
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