Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Economia
Corso di Laurea in Economia e Commercio
Corso di Diritto Privato
Parte terza - Situazioni giuridiche
Rapporto obbligatorio
Modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio
(accollo, cessione del credito e surrogazione)
Prof. Daniela Valentino
268-278
ACCOLLO (artt.1273-1276 c.c.)
(contratto tra debitore e terzo)
• Nozione:
Un terzo (accollante) conviene con il debitore originario (accollato)
l’assunzione del debito che questi ha nei confronti del creditore
(accollatario)
Accollo interno
Il creditore non partecipa alla convenzione di accollo e l’accollo produce
effetti solo tra le parti (terzo e debitore originario)
Accollo esterno
Il creditore aderisce alla convenzione rendendo irrevocabile la
dichiarazione di accollo (contratto a favore di terzi).
268
ACCOLLO
(contratto tra debitore e terzo)
• L’insolvenza originaria dell’assuntore non libera il debitore originario
• La dichiarazione di nullità o l’annullamento del negozio di accollo
importa la reviviscenza dell’obbligazione a carico del debitore originario
senza le garanzie dei terzi estinte all’atto della sua liberazione
• Il rischio dell’insolvenza del nuovo debitore grava sul creditore qualora la
liberazione sia stata da quest’ultimo accordata con una sua dichiarazione.
269
ACCOLLO
(contratto tra debitore e terzo)
Eccezioni opponibili:
Il terzo (accollante) può opporre al creditore (accollatario) le eccezioni
fondate sul negozio di assunzione del debito, ossia le eccezioni che
avrebbe potuto nei confronti dell’accollato e le eccezioni che lo stesso
accollato avrebbe potuto opporre nei confronti del creditore (tranne le
eccezioni personali al debitore originario o quelle di compensazione che il
debitore originario poteva opporre al creditore).
270
La cessione del credito (artt.1260-1267 c.c.)
• Nozione
Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il
consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente
personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge (Art. 1260 comma 1 c.c.).
• Giustificazione causale
Non esiste una giustificazione causale costantemente presente in ogni atto
traslativo del credito (artt. 1260-1267 c.c.). Il trasferimento si attua secondo
molteplici giustificazioni causali, mediante l’uso degli schemi (tipici o atipici)
della negoziazione dei diritti. Pertanto le disposizioni generali sulla cessione
del credito si integrano con la disciplina specifica del modello contrattuale
utilizzato in concreto.
271
La cessione del credito
Trasferibilità dei crediti
Il principio della libera trasferibilità consente che il destinatario della prestazione muti
senza che il debitore di regola possa impedirlo.
Ipotesi di incedibilità del credito:
• Incedibilità legale: in presenza di un particolare legame tra credito e creditore:
crediti che, per ragioni relative al titolo o all’oggetto, sono inerenti a determinate
persone (crediti alimentari); crediti che vantano creditori con particolari qualità
(stipendi del pubblico impiego); crediti che hanno natura speciale (non pignorabili o
non sequestrabili)
• Incedibilità convenzionale: le parti possono escludere la cedibilità del credito
mediante accordo. Tuttavia se al momento della cessione il cessionario non
conosceva tale patto, il credito si trasferisce (art. 1260 comma 2 c.c.). Il debitore che
intenda efficacemente tutelarsi rispetto ad un successivo trasferimento, deve rendere
conoscibile il patto di incedibilità, annotandolo, ad es. sui documenti probatori del
credito da consegnare al cessionario (art. 1262 c.c.).
272
La cessione del credito
Cessione del credito in luogo di adempimento
Un credito si può trasferire anche per estinguere un rapporto obbligatorio tra
cedente e cessionario: se il cessionario è creditore del cedente, questi, invece di
estinguere la prestazione dovuta, può cedergli il credito che egli stesso vanti
nei confronti di un terzo (debitore ceduto). L’obbligazione del cedente verso il
cessionario si estingue con l’adempimento da parte del debitore ceduto nei
confronti del cessionario (art. 1198 c.c.).
Cessione a scopo di garanzia
Il credito può essere ceduto per garantire l’adempimento di un’obbligazione
del cedente nei confronti del cessionario. Se alla scadenza dell’obbligazione il
cedente adempie, il cessionario deve restituire il credito ceduto; diversamente,
il cessionario si può soddisfare sul credito ceduto, non quale creditore del
cedente, ma come titolare dello stesso, evitando che gli altri creditori (del
cedente) possano concorrere sullo stesso credito.
273
La cessione del credito
La struttura
• Bilaterale: l’effetto traslativo è determinato da un accordo tra cedente e
cessionario del quale il debitore ceduto non è parte.
• Trilaterale: se il credito non è trasferibile senza il consenso e, quindi, senza la
partecipazione del debitore ceduto, questi deve “autorizzare” o “accettare” la
cessione, assumendo il ruolo di parte nel contratto.
• Unilaterale: quando, per produrre l’effetto traslativo, basta la volontà o del
solo cedente o del solo cessionario (ciascuno di essi titolare del diritto
all’acquisto del credito altrui).
La forma
Individuata la funzione specifica del negozio traslativo, si è vincolati alla
disciplina del contratto prescelto e, quindi, anche ad eventuali prescrizioni sulla
forma.
274
La cessione del credito
Opponibilità della cessione al debitore ceduto
Il debitore è obbligato ad eseguire la prestazione nei confronti del cessionario
soltanto se è a conoscenza del mutamento della titolarità del diritto (art. 1264
c.c.). Questa informazione può essere fornita mediante:
• notifica: può essere effettuata sia dal cedente sia dal cessionario con
qualsiasi modalità (invio postale, atto giudiziale, ecc.)
• accettazione: da parte del debitore che, in tal modo, implicitamente
dichiara al cessionario di conoscere l’esistenza della cessione.
N.B. Se il cessionario non ha proceduto alla notifica e non ha ricevuto l’accettazione
può dimostrare che il debitore ceduto era a conoscenza dell’atto traslativo.
275
La cessione del credito
Eccezioni opponibili dal debitore ceduto
Il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni attinente al
rapporto obbligatorio che lo vincolava al creditore cedente.
Conflitto tra più cessionari
Il creditore può compiere più cessioni a favore di soggetti diversi. Di
regola, dovrebbe essere valido l’atto compiuto anteriormente. Tuttavia,
per i crediti si ricorre a strumenti di pubblicità (notifica o accettazione)
tali da garantire l’anteriorità o la data certa (art. 1265 c.c.)
276
La cessione del credito
Garanzia dell’esistenza del credito
Con riguardo ai rapporti tra cedente e cessionario:
• se il trasferimento è a titolo oneroso: il cedente deve garantire al cessionario
l’esistenza del credito al tempo della cessione. Tale garanzia può essere esclusa per
patto, salvo che il cedente sia responsabile dell’inesistenza del credito (art. 1266 c.c.)
• se il trasferimento è a titolo gratuito: si applica la garanzia per evizione del donante
(art. 797 c.c.).
In virtù della garanzia, il cessionario deve ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti.
Garanzia della solvenza
Il cedente, di norma, non garantisce la solvibilità del debitore ceduto, sì che il rischio
dell’inadempimento di questi è ad esclusivo carico del cessionario (art. 1267 c.c.).
Tuttavia, il cessionario può ottenere che il cedente, se il patrimonio del debitore non è
sufficiente per la realizzazione del credito, assuma la garanzia della solvenza. Il cedente
deve corrispondere al cessionario non quanto sarebbe stato adempiuto dal debitore
ceduto, ma quanto ha ricevuto come corrispettivo, oltre gli interessi dal momento della
corresponsione, le spese e i danni.
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Surrogazione per pagamento
Nozione: è, insieme alla cessione del credito, un’ipotesi di successione a titolo
particolare nel lato attivo del rapporto obbligatorio.
Il codice civile prevede tre ipotesi di surrogazione:
• per volontà del creditore (art. 1201 c.c.): qualora il creditore riceva il
pagamento da un terzo, può surrogare quest’ultimo nel suo credito (la
surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contestualmente al
pagamento);
•per volontà del debitore (art. 1202 c.c.): qualora il debitore prenda a
mutuo una somma di denaro o altra cosa fungibile, al fine di pagare il debito,
può surrogare il mutuante nei diritti del creditore (in tal caso la surrogazione è
subordinata alla sussistenza delle condizioni di legge);
•per volontà della legge (art. 1203 c.c.): nelle ipotesi tassativamente previste
dal codice civile, il terzo che paga subentra di diritto nella posizione del
creditore soddisfatto.
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