Studio Legale Lucchini Gattamorta e Associati
CCIAA LIVORNO
15 aprile 2014
Missione imprenditoriale in Svizzera
Settore agroalimentare
Avv. Andrea Gattamorta
© Studio Legale LGA
FAX (051 6153548) Telefono (051 436359)
E-mail ([email protected])
1
Argomenti che verranno trattati
 Profilo paese: informazioni generali
 I rapporti economici con l’Italia
 L’esportazione dei prodotti agroalimentari
 Il contratto di agenzia
 Il contratto di distribuzione
 Il contratto di vendita di beni mobili
Profilo paese:
informazioni generali
3
Profilo paese:
informazioni generali
La Svizzera è una repubblica federale composta da 26
stati, che corrispondono ai Cantoni omonimi (a
eccezione dei semicantoni di Basilea città e Basilea
campagna, che formano il Cantone di Basilea;
Ausser-Rhoden e Inner-Rhoden, quello di Appenzell;
Obwalden e Nidwalden, quello di Unterwalden),
dando luogo alla ripartizione tradizionale in 23
cantoni. Ogni stato è dotato di una propria Assemblea
(Gran Consiglio) e di un proprio Governo (Consiglio
di Stato).
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Profilo paese:
informazioni generali
La Svizzera è tra i primi 20 Paesi al mondo per PIL
pro capite.
I cospicui investimenti nel settore R&D, la grande
efficienza e trasparenza delle istituzioni pubbliche e
una bassa imposizione fiscale sulle aziende rendono il
Paese altamente competitivo.
Per il quarto anno consecutivo, la Svizzera si è
collocata al primo posto nel ranking del Global
Competitiveness Report 2012-2013 redatto dal World
Economic Forum, superando: Singapore, Germania,
USA, UK, Hong Kong e Giappone.
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Profilo paese:
informazioni generali
La solida economia del Paese poggia prevalentemente
sul settore terziario (servizi finanziari in primis) e per
la restante parte, circa il 25%, su un’industria
altamente specializzata: chimica, farmaceutica e
metalmeccanica, nonché il comparto relativo alla
produzione di orologi e strumenti di precisione. Ben
tre società svizzere - Nestlé, Novartis e Roche - sono
tra le prime 40 nella classifica Global 500 stilata
annualmente dal Financial Times. Nell’attuale crisi
dell’eurozona, tuttavia, l’apprezzamento valutario del
franco svizzero - considerato da molti come moneta di
rifugio - ha reso le esportazioni del Paese meno
competitive.
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Profilo paese:
informazioni generali
La Svizzera, con un reddito pro capite di quasi 60.000
euro, rappresenta quindi uno dei paesi più ricchi d'Europa
e con un potere d'acquisto fra i più alti al mondo.
Il sistema tributario elvetico riflette la forma federale
dello Stato (Confederazione), nel cui ambito il prelievo
fiscale è attuato dallo Stato, dai Cantoni e dai Comuni. La
potestà impositiva è, infatti, di pertinenza dei Cantoni che,
per alcuni aspetti, lo demandano alla Confederazione e ai
Comuni.
La Confederazione riscuote soltanto le imposte previste
dalla Costituzione federale mentre i Cantoni possono
liberamente scegliere le imposte da prelevare, tranne
quelle espressamente riservate alla Confederazione.
7
Profilo paese:
informazioni generali
La normativa federale relativa alle persone
giuridiche prevede che quelle domiciliate in Svizzera
siano tassate sull'utile generato a livello mondiale,
eccezion fatta per quello relativo a stabilimenti fissi o
proprietà immobiliari all'estero.
Le persone giuridiche contribuenti non domiciliate
sono invece tassate unicamente per i redditi prodotti
nella Confederazione.
8
Profilo paese:
informazioni generali
L'imposta sul reddito delle persone fisiche è applicata
su tutti i redditi dei residenti e, limitatamente a quelli
di fonte svizzera, per i non residenti.
Ai fini dell'imposta sono considerati residenti coloro
che vi dimorano stabilmente per almeno 30 giorni
esercitandovi attività lucrativa o per almeno 90 giorni
se non vi esercitano attività lucrative (sono esclusi i
casi in cui si risieda nel paese unicamente per motivi
formativi o di cura).
9
Profilo paese:
informazioni generali
Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in
Svizzera sono comunque assoggettate al sistema
impositivo svizzero se:
a. sono titolari, associate o usufruttuarie di imprese
che abbiano sede in Svizzera;
b. sono proprietarie di fondi in Svizzera o hanno su di
essi diritti di godimento reali o diritti di godimento
personali a questi economicamente assimilabili;
c. fanno commercio di immobili siti in Svizzera o
fungono da intermediari in operazioni immobiliari.
10
Profilo paese:
informazioni generali
L'imposta sul valore aggiunto è stata introdotta in
Svizzera solo nel 1995, per adeguarsi alla situazione
dei paesi dell'Unione europea.
L'imposta sul valore aggiunto è un'imposta generale
sul consumo che grava sull'importazione e sulle
transazioni nazionali di beni e servizi. Vi è soggetto
chiunque svolga una attività economica con volume
d'affari sul territorio elvetico (Svizzera e
Liechtenstein) superiore a 100 mila franchi svizzeri
annui e le organizzazioni non a scopo di lucro che
realizzano un volume d'affari superiore ai 150 mila
franchi svizzeri.
11
Profilo paese:
informazioni generali
L'aliquota ordinaria IVA è dell’8% mentre
vi è un'aliquota speciale per il settore
alberghiero pari al 3,8% e una ridotta al
2,5% per alimenti, altri prodotti agricoli,
medicinali ed editoria.
12
I rapporti economici
con l’Italia
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I rapporti economici con l’Italia
La Svizzera e l’Italia intrattengono relazioni
tradizionalmente buone, contraddistinte da
intensi rapporti economici, politici, umani e
culturali, da una lingua comune e da frequenti
visite a tutti i livelli.
Le relazioni bilaterali tra la Svizzera e l’Italia
si basano su un complesso corpus di trattati.
14
I rapporti economici con l’Italia
I principali prodotti alimentari esportati verso la
Svizzera sono quelli appartenenti alle seguenti
categorie:
• prodotti derivanti dalla produzione di zucchero,
cacao, cioccolato, caramelle e confetterie, dalla
lavorazione del tè e del caffè, dalla produzione di
condimenti e spezie, pasti e piatti preparati, preparati
omogeneizzati, alimenti dietetici
• granaglie, amidi e prodotti amidacei
• frutta e ortaggi lavorati e conservati
• carne lavorata e conservata e prodotti a base di
carne.
15
I rapporti economici con l’Italia
La Svizzera non è uno Stato membro dell’Unione
europea e imposta quindi la sua politica di
cooperazione con l’UE tramite accordi settoriali
bilaterali.
Dopo la mancata adesione della Svizzera allo Spazio
Economico Europeo (SEE) in seguito al rifiuto
espresso dal popolo e dai Cantoni nel dicembre 1992,
la Svizzera e l’UE hanno firmato accordi bilaterali,
che hanno definito un ampio e reciproco accesso ai
rispettivi mercati interni e hanno costituito la base per
una stretta collaborazione in vari settori economicopolitici.
16
I rapporti economici con l’Italia
La Svizzera nel 2013 ha rappresentato per
l’Italia il quinto Paese per l’export di
prodotti agroalimentari, realizzando un
volume di affari pari a circa 1.000 milioni
di euro.
17
L’esportazione dei prodotti
agroalimentari
18
L’esportazione dei prodotti agroalimentari
La normativa svizzera in materia di derrate
alimentari ha lo scopo di tutelare i consumatori
da alimenti e oggetti potenzialmente pericolosi
per la salute, garantendo l’osservanza dei
principi dell’igiene e proteggendo i
consumatori da frodi commerciali.
19
L’esportazione dei prodotti agroalimentari
Le leggi elvetiche relative agli alimenti sono riportate
sul sito della Confederazione elvetica dove alla voce
«817 Derrate alimentari e oggetti d’uso» è
consultabile sia la normativa generale di settore
(Legge federale del 9 ottobre 1992 e s.m.i.) sia quella
specifica costituita dalle ordinanze emanate dal
Dipartimento Federale dell’Interno (DFI):
http://www.admin.ch
20
L’esportazione dei prodotti agroalimentari
Di norma, la Svizzera non prevede misure di
protezione rispetto alle importazioni provenienti
dall’UE.
Fanno eccezione le epizoozie, cioè le epidemie non
ricorrenti di malattie animali circoscritte ad aree. In
questi casi, le autorità competenti dei Paesi d’origine
provvedono a che le garanzie e le limitazioni previste
per l’Unione europea siano applicate anche agli invii
in Svizzera, prestando particolare attenzione affinché
nessun animale o “prodotto a rischio” provenga da
zone di sequestro o sottoposte a sorveglianza per
motivi di polizia epizootica.
21
L’esportazione dei prodotti agroalimentari
I divieti all’importazione, le restrizioni sanitarie e le
misure speciali all’importazione definiti dalla
Confederazione elvetica e che hanno carattere di
priorità sulle liste sono consultabili sul sito
dell’Ufficio federale di veterinaria (UFV):
http://www.bvet.admin.ch/index.html?lang=it
22
L’esportazione dei prodotti agroalimentari
Questo significa che se un Paese è sottoposto a
una misura di restrizione, il prodotto in
questione non può essere importato, anche
qualora fosse possibile secondo quanto
normalmente previsto dalle liste previste
dall’UE.
23
L’esportazione dei prodotti agroalimentari
Le regole che disciplinano la caratterizzazione delle
etichette per le derrate alimentari in generale e la loro
pubblicità, sono contenute nell’ordinanza del
Dipartimento Federale dell’Interno (DFI) 817.022.21
sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate
alimentari del 23 novembre 2005 (OCDerr).
24
L’esportazione dei prodotti agroalimentari
La caratterizzazione comprende tutte le diciture che
devono essere inserite sull’imballaggio, la confezione
o l’etichetta di un prodotto. All’art. 2 OCDerr è
prescritto che chi vende debba riportare le seguenti
indicazioni:
• denominazione specifica
• elenco degli ingredienti
• indicazioni concernenti allergeni e altre sostanze che
potrebbero provocare reazioni indesiderate
25
L’esportazione dei prodotti agroalimentari
• l’indicazione quantitativa degli ingredienti
• data minima di conservabilità e data di consumo
• nome o ragione sociale e indirizzo della persona che,
rispettivamente, le ha fabbricate, messe in
circolazione, imballate, confezionate, imbottigliate o
consegnate
• Paese di produzione
26
L’esportazione dei prodotti agroalimentari
Vi sono poi ulteriori indicazioni particolari per:
1. le bevande alcoliche dolci;
2. le derrate alimentari refrigerate e surgelate.
Nell’art. 26 dell’ ODerr vengono fornite disposizioni
riguardanti l’obbligo di visibilità, leggibilità e
indelebilità delle informazioni, che devono inoltre
essere riportate in almeno una delle lingue ufficiali
svizzere (tedesco, francese, italiano).
27
L’esportazione dei prodotti agroalimentari
La caratterizzazione del valore nutritivo viene
considerata nella Sezione 11 dell’OCDerr e deve
recare le seguenti indicazioni, riassunte possibilmente
in una tabella e nell’ordine seguente:
• valore energetico (valore calorico) e tenore di
proteine, carboidrati e grassi
oppure
• valore energetico (valore calorico) e tenore di
proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, acidi grassi
saturi, fibre alimentari e sodio.
28
L’esportazione dei prodotti agroalimentari
Il tenore di zucchero, di polialcoli o di amido deve
figurare immediatamente dopo l’indicazione del
tenore di carboidrati, nel modo seguente:
• carboidrati, di cui:
• zuccheri
• polialcoli
• amido.
29
L’esportazione dei prodotti agroalimentari
Gli accordi bilaterali tra Svizzera e UE consentono di
applicare dazi agevolati e altri privilegi fiscali, come
accise o Iva ecc. se sono rispettati tutti gli
adempimenti previsti in materia di origine.
Per verificare se si rientra nelle condizioni fissate
occorre consultare il sito dell’Amministrazione
federale delle dogane (AFD):
http://www.ezv.admin.ch/index.html?lang=it
30
L’esportazione dei prodotti agroalimentari
Le leggi e le normative alimentari svizzere
sono generalmente conformi a quanto
prescritto nella legislazione alimentare
dell’Unione europea.
Pertanto, per molti aspetti, i requisiti alimentari
elvetici sono uguali a quelli della normativa
europea.
31
L’esportazione dei prodotti agroalimentari
É compito dell’importatore svizzero verificare se la
merce importata soddisfa quanto previsto dalla legge
elvetica.
Inoltre molti prodotti possono essere importati
unicamente da determinati Paesi e/o aziende nonché
nel rispetto di precise condizioni: spesso è necessario
chiedere anticipatamente le autorizzazioni necessarie
e, nel caso di prodotti animali, procurarsi i certificati
veterinari richiesti nel Paese di provenienza.
32
L’esportazione dei prodotti agroalimentari
È consentita tuttavia la distribuzione nel mercato
interno elvetico di prodotti alimentari provenienti
dall’UE, già commercializzati legalmente in uno Stato
membro, anche se non conformi agli standard tecnici
svizzeri.
Per
questi
prodotti
la Svizzera richiede
un’autorizzazione all’immissione in commercio
rilasciata dall’Ufficio federale di Sanità pubblica
(UFSP).
33
L’esportazione dei prodotti agroalimentari
Come regola generale le derrate alimentari possono essere
esportate in Svizzera senza certificato sanitario.
Possono però esservi talvolta limitate eccezioni a questo
principio; ad esempio, da luglio 2013 è diventato obbligatorio
per l’esportazione di funghi selvatici (freschi, secchi,
congelati) dall’Europa orientale (esclusi i Paesi dell’UE) e in
particolare da: Albania, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Ex
Repubblica iugoslava di Macedonia, Moldova, Montenegro,
Russia, Serbia, Turchia e Ucraina.
Per esportare in Svizzera occorre identificare la corretta voce
di tariffa doganale del prodotto, eventualmente consultando il
sito dell’Amministrazione federale delle dogane elvetica:
http://www.dogana.ch o quello della tariffa doganale:
http://www.tares.ch
34
L’esportazione dei prodotti agroalimentari
Secondo quanto stabilito nell’Ordinanza sulle
importazioni agricole del 26 ottobre 2011, per esportare
in Svizzera molti prodotti o gruppi di prodotti agricoli
(cereali, caffé, oli/grassi per l’alimentazione umana e
animale, riso, zucchero, vino, carne, insaccati, frutta,
patate, ortaggi e legumi freschi, miele, latticini, animali
vivi quali bovini, ovini o equini) è necessario che chi
importa richieda il Permesso Generale d’Importazione
(PGI), che viene concesso su richiesta dall’Ufficio
Federale dell’Agricoltura (UFAG) a persone fisiche e
giuridiche nonché a comunità di persone con domicilio
o sede sul territorio doganale svizzero. Il PGI è gratuito,
ha validità illimitata e non è cedibile.
35
L’esportazione dei prodotti agroalimentari
Il vino
Vino
Per importare in Svizzera del vino in quantità
superiore ai 20 kg lordi, è necessario un permesso
generale d’importazione (PGI), rilasciato su domanda
dal Settore Importazioni ed Esportazioni (SIE)
dell’Ufficio Federale dell’agricoltura (UFAG) situato
a Berna.
I moduli sono disponibili sul seguente sito:
http://www.import.ugag.admi.ch
36
L’esportazione dei prodotti agroalimentari
Prodotti di origine animale
Prodotti di origine animale
Esistono condizioni veterinarie da osservare per
importare derrate alimentari di origine animale. Nel
caso di importazione da Paesi dell’UE non è
necessaria un’autorizzazione da parte dell’Ufficio
Federale Veterinario (UFV) in quanto il commercio di
derrate alimentari tra l’UE e la Svizzera si basa sulle
medesime disposizioni vigenti tra gli Stati membri
dell’UE (scambi intracomunitari) o sul territorio
nazionale ed è sottoposto a controlli a opera dei
laboratori cantonali.
37
L’esportazione dei prodotti agroalimentari
Prodotti di origine animale
Eventuali requisiti specifici della Svizzera, come ad
esempio autorizzazioni per il commercio o la
detenzione di animali, si applicano comunque anche
all’importazione.
Vigono alcuni obblighi relativi alla notifica
dell’azienda dell’importatore svizzero presso il
Controllo cantonale delle derrate alimentari o alla
presentazione del numero di autorizzazione cantonale
(rilasciato dal Controllo cantonale delle derrate
alimentari).
38
L’esportazione dei prodotti agroalimentari
Prodotti di origine animale
L’azienda del Paese di provenienza UE (esportatore) deve
possedere l’autorizzazione per il commercio intracomunitario
rilasciata dell’autorità competente nel proprio Paese e deve
disporre di un numero di autorizzazione UE consultabile su
internet al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_en.
htm
Viene richiesto solo un documento commerciale nel quale
devono figurare indicazioni quali:
• quantità e tipo della derrata alimentare
• azienda esportatrice (UE)
• azienda di destinazione (CH)
• eventuali informazioni specifiche inerenti alle condizioni di
trasporto.
39
L’esportazione dei prodotti agroalimentari
Prodotti di origine animale
Da evidenziare che esistono anche delle disposizioni
legate alla conservazione delle specie, in quanto la
Svizzera aderisce alla Convenzione sul Commercio
internazionale delle specie animali e vegetali
selvatiche per cui, ad esempio nel caso
dell’importazione di anguilla o di storione (caviale),
viene richiesto di dimostrare che si rientra nella
specifica autorizzazione relativa alle quote di
esportazione concordate.
L’elenco delle specie animali e vegetali soggette a
questa convenzione è consultabile al seguente
indirizzo:
http://www.cites.org/eng/resources/species.html 40
L’esportazione dei prodotti agroalimentari
Prodotti di origine animale
Secondo quanto riportato nell’ Ordinanza del DFI sul
controllo dell’importazione e del transito di animali e
prodotti animali, vi è bisogno di un certificato
complementare per importare le seguenti specie
animali provenienti da Stati membri dell’UE:
• animali della specie bovina: un certificato attestante
che gli animali sono indenni da rinotracheite infettiva;
• animali della specie suina: certificato attestante che
gli animali sono indenni dalla malattia di Aujeszky
• gallinacei, palmipedi e struzioniformi nonché le
uova da cova di questi animali: un certificato
attestante che non sono stati vaccinati contro la
41
malattia di Newcastle.
L’esportazione dei prodotti agroalimentari
Prodotti di origine animale
Il rilascio del certificato complementare deve essere
annotato dal veterinario ufficiale nel certificato Traces
(Trade Control and Expert System). Traces è un
sistema di informazione veterinario integrato,
europeo, secondo la Decisione 2003/24/CE.
Funge da strumento per lo scambio di informazioni
tra le autorità veterinarie, nel traffico transfrontaliero
di animali, derrate alimentari e prodotti derivati di
provenienza animale. La Svizzera è completamente
integrata in questo sistema.
42
L’esportazione dei prodotti agroalimentari
Prodotti di origine animale
Tramite il sistema elettronico Traces, l’autorità
veterinaria competente del Paese d’origine è tenuta a
comunicare all’ufficio veterinario cantonale, ad
esempio, l’ingresso di animali da reddito (pollame
incluso).
L’accesso è riservato e la registrazione deve essere
convalidata dalle autorità preposte:
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces
Se gli animali provengono da Paesi terzi, occorre che
il veterinario ufficiale rilasci un certificato
complementare contenente le garanzie di polizia
sanitaria.
43
L’esportazione dei prodotti agroalimentari
Prodotti di origine animale
Per molte altre categorie merceologiche, come derrate
alimentari o sottoprodotti di origine animale a basso
rischio, è sufficiente un documento commerciale con
requisiti prestabiliti in termini di contenuto e in parte
anche di forma. Qualora siano prescritti certificati o
documenti commerciali, per ciascuna partita occorre
esibire un documento originale separato. Sotto il
profilo sanitario, per partita s’intende il trasporto di
UNA specie di animali o categoria merceologica da
UN mittente a UN destinatario con UN mezzo di
trasporto.
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L’esportazione dei prodotti agroalimentari
Prodotti biologici
Gli importatori svizzeri di prodotti alimentari biologici
devono essere certificati da organismi di controllo
autorizzati che rilasciano, a tal fine, un apposito
documento (Certification of Importers of Organic Food).
Le partite di prodotti alimentari biologici devono essere
accompagnate da un documento di controllo emesso da un
ente accreditato nel Paese di origine: sul sito di Accredia è
riportato in Banche Dati alla voce “Organismi di
certificazione e ispezione” l’elenco degli enti accreditati
per il rilascio di certificazioni di prodotto ai sensi del
Regolamento relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura:
http://www.accredia.it
45
Il contratto di agenzia
46
Il contratto di agenzia
La disciplina svizzera relaiva al contratto di agenzia è
regolata dagli articoli 418 e seguenti del Codice delle
Obbligazioni svizzero.
Questa normativa è sostanzialmente equivalente a
quella contenuta nella direttiva europea 653/86 cui è
conformata anche la disciplina italiana.
Anche in Svizzera, quindi, con il contratto di agenzia
l’agente assume stabilmente l’impegno di trattare la
conclusione di affari per uno o più preponenti o di
stipulare direttamente i contratti, in loro nome o per loro
conto, senza essere vincolato ad essi da un rapporto di
lavoro.
47
Il contratto di agenzia
Rappresentanza
Si presume che l’agente sia autorizzato solo a trattare
affari e a ricevere: (i) gli avvisi relativi ai difetti della cosa
e (ii) le altre dichiarazioni mediante le quali il cliente fa (o
si riserva di far) valere il proprio diritto per prestazione
difettosa da parte del preponente, nonché a far valere i
diritti di quest’ultimo per garantire i suoi mezzi di prova.
Pertanto, salvo diversamente convenuto tra le parti,
l’agente non è autorizzato a ricevere pagamenti, a
concedere dilazioni di pagamento o a convenire con i
clienti altre modificazioni del contratto. Tale facoltà resta
di competenza del preponente.
48
Il contratto di agenzia
Obblighi dell’agente:
• dovere di diligenza del buon commerciante;
• obbligo di segretezza, che continua anche dopo la
cessazione del contratto;
• se convenuto tra le parti, l’agente risponde del
pagamento o dell’adempimento degli altri obblighi dei
clienti o sopporta le spese di riscossione dei crediti,
acquistando il diritto ad una remunerazione speciale ed
adeguata al singolo caso;
• se convenuto tra le parti, divieto di concorrenza correlato
ad un’adeguata remunerazione.
49
Il contratto di agenzia
Esclusiva
L’agente cui è stata assegnata una clientela
determinata o un territorio ne ha l’esclusiva,
salvo diverso accordo scritto.
50
Il contratto di agenzia
Obblighi del preponente
Il preponente deve fare tutto il possibile per
permettere all’agente di esercitare la sua attività con
successo. Deve avvertirlo senza indugio se prevede
che gli affari potranno o dovranno essere conclusi in
misura notevolmente minore rispetto a quella
convenuta o prevedibile secondo le circostanze.
51
Il contratto di agenzia
Provvigione
L’agente ha diritto alla provvigione convenuta od usuale
per tutti gli affari che ha trattato o concluso durante il
periodo di validità del contratto ed altresì per gli affari
conclusi dal preponente, durante detto periodo, con clienti
procurati dall’agente, salvo diversamente pattuito.
Nel caso in cui gli sia riconosciuto di diritto d’esclusiva
territoriale o gli sia stata assegnata una certa clientela,
l’agente ha diritto alla provvigione convenuta su tutti gli
affari conclusi su quel territorio e/o con quella clientela,
anche se conclusi direttamente dal preponente.
52
Il contratto di agenzia
Esigibilità della provvigione
La provvigione è in genere esigibile per la fine del semestre
dell’anno civile in cui l’affare in questione è stato concluso.
Con la cessazione del contratto tutti i crediti dell’agente a titolo
di provvigioni, o di rimborso spese, diventano esigibili.
Estinzione del diritto alla provvigione
L’agente perde il diritto alla provvigione nella misura in cui
l’esecuzione di un affare concluso è impedita da una causa non
imputabile al preponente. Detto diritto si estingue
integralmente se la controprestazione dell’agente non è fornita
o lo è in misura tanto esigua da non potersi pretendere che il
preponente paghi una provvigione.
53
Il contratto di agenzia
Diritto di ritenzione
A garanzia dei crediti derivanti dal contratto, l’agente
ha diritto di ritenzione sulle cose mobili e sui titoli di
credito che detiene in forza del contratto, come sulle
somme a lui versate dai clienti in virtù della propria
facoltà di riscossione.
54
Il contratto di agenzia
Scioglimento del contratto
Se stipulato a tempo determinato, o se la durata risulta
dallo scopo, il contratto cessa con lo spirare del
termine previsto, con o senza disdetta, secondo
quanto stabilito. Se stipulato a tempo indeterminato, il
contratto cessa in seguito alla disdetta. Il contratto
può essere sciolto, per cause gravi, da entrambe le
parti, in ogni tempo. Inoltre il contratto cessa in caso
di morte o di incapacità dell’agente e di fallimento del
preponente.
55
Il contratto di agenzia
Indennità di clientela
Affinchè l'agente abbia diritto all'indennità è necessario che:
1) il contratto non sia terminato per causa imputabile
all'agente;
2) l’agente abbia aumentato considerevolmente il numero dei
clienti del preponente;
3) il preponente continui a trarre notevole profitto dalle
relazioni con detti clienti.
L’indennità non può eccedere una somma equivalente ad un
anno di provvigioni calcolato sulla media degli ultimi cinque
anni o dell’eventuale minor periodo di durata del contratto.
56
Il contratto di distribuzione
57
Il contratto di distribuzione
Il contratto di distribuzione non è espressamente
disciplinato né nel Codice delle Obbligazioni né in
altre leggi svizzere, ma è frutto della combinazione
fra elementi di diversi contratti, principalmente il
contratto di agenzia ed il cosiddetto contratto ad
esecuzione progressiva.
Il contratto di distribuzione è una tipologia di
contratto che conosce una grande diffusione, in
particolare nel commercio internazionale.
58
Il contratto di distribuzione
Definizione
Con il contratto di distribuzione il distributore
s’impegna durevolmente ad acquistare i prodotti del
produttore, per poi rivenderli. Egli esegue la
prestazione in nome proprio e per proprio conto per
un periodo generalmente predefinito. Il distributore,
nell’esecuzione delle sue prestazioni, può avvalersi a
sua volta di sub-distributori o agenti. Le parti
contraenti, che si obbligano ad eseguire le suddette
prestazioni, sono soggetti autonomi, difatti ciascuno
dispone della propria organizzazione imprenditoriale.
59
Il contratto di distribuzione
Esclusiva
Si parla di contratto di distribuzione in esclusiva se al
distributore viene assegnata l’esclusiva per provvedere
alla distribuzione in una determinata area geografica o
in un determinato ambito commerciale.
Concorrenza
Per quanto riguarda le norme a tutela della concorrenza,
non trovano applicazione, in via analogica, le nome sul
contratto di agenzia, come normalmente accade, ma le
ordinarie norme sulla concorrenza sleale.
60
Il contratto di distribuzione
Difatti, quando il produttore fissa preventivamente il
prezzo di rivendita dei prodotti, si applicano le norme
europee in materia di concorrenza o la Legge federale
sui cartelli, a seconda degli Stati coinvolti. Così, ad un
contratto di distribuzione soggetto al diritto svizzero,
le cui attività di distribuzione avvengono o esplicano i
propri effetti nell’Unione Europea, si applica la
normativa europea in materia concorrenziale. Tale
normativa vieta gli accordi tra imprese volti a fissare i
prezzi di vendita, e in caso d’infrazione prevede le
relative sanzioni, salvo particolari casi espressamente
citate dalla norma.
61
Il contratto di distribuzione
Allo stesso modo la Legge sui Cartelli svizzera, che
trova applicazione nell’ambito di accordi fra imprese
che provocano una limitazione della concorrenza con
effetti pregiudizievoli unicamente in Svizzera, vieta
espressamente gli accordi che fissano un determinato
prezzo (minimo) di rivendita dei prodotti.
62
Il contratto di distribuzione
Obblighi del distributore
Il distributore si impegna a ricevere i prodotti e a
pagare il prezzo concordato. Inoltre egli provvede
all’organizzazione e l’esecuzione della distribuzione
dei prodotti, generalmente in un’area definita dal
contratto.
63
Il contratto di distribuzione
Indennità di fine rapporto (indennità di clientela)
Il produttore è tenuto a pagare al distributore un’indennità
cosiddetta di clientela al momento della cessazione del
contratto, qualora il distributore durante il periodo di
esecuzione del contratto sia stato materialmente integrato
nell’organizzazione del produttore.
64
Il contratto di distribuzione
Ciò avviene quando il distributore, oltre ai doveri
strettamente connessi con la distribuzione, assume
degli obblighi supplementari, come l’obbligo di
rispettare delle condizioni precise, l’obbligo di
informare costantemente il produttore dell’andamento
delle vendite, l’obbligo di dare al produttore l’elenco
dei clienti ed inoltre nei casi in cui il distributore
incrementi effettivamente il valore commerciale dei
prodotti del produttore, creando nuova clientela ed
ampliando così l’utenza del prodotto.
65
Il contratto di distribuzione
La giurisprudenza elvetica in questi casi riconosce al
distributore la medesima indennità prevista per
l’agente visto che il produttore continuerà a fruire
economicamente di tale valore “aggiunto”.
Anche in questo caso, l’indennità non può superare il
fatturato annuo netto risultante dal contratto e
calcolato secondo la media degli ultimi cinque anni o
della durata contrattuale effettiva, se questa è più
breve.
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Il contratto di vendita
di cose mobili
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Il contratto di vendita di cose mobili
La compravendita è il contratto con cui il venditore si
obbliga a consegnare al compratore la cosa venduta e
a procurargliene la proprietà e il compratore a pagare
al venditore il prezzo stabilito.
Salvo patto o uso contrario, il venditore e il
compratore
sono
tenuti
ad
effettuare
contemporaneamente le loro prestazioni.
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Il contratto di vendita di cose mobili
Pagamento del prezzo
Il compratore è tenuto a pagare il prezzo in
conformità alle clausole del contratto. Quando non è
stabilito un diverso termine, il prezzo diventa esigibile
con la trasmissione del possesso della cosa venduta al
compratore. In caso di mora del compratore nel
pagamento del prezzo, il venditore può recedere dal
contratto.
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Il contratto di vendita di cose mobili
Perdita della proprietà
Il venditore deve garantire che la cosa venduta non sia
rivendicata da un terzo in virtù di diritti già sussistenti
al momento della conclusione del contratto (la
“garanzia per evizione”). Nel caso in cui la cosa
acquistata sia interamente rivendicata da un terzo, il
contratto di vendita si reputa risolto e il compratore ha
il diritto di chiedere la restituzione del prezzo pagato e
degli interessi, il rimborso delle spese, incluse le
spese giudiziali e stragiudiziali, e il risarcimento di
eventuali danni.
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Il contratto di vendita di cose mobili
Difetti
Il venditore risponde verso il compratore delle qualità
promesse e dei difetti che privano o diminuiscono
notevolmente il valore della cosa o l’attitudine all’uso
cui è destinata. È nullo qualunque patto che esclude o
limita l’obbligo di garanzia se il venditore ha
dissimulato dolosamente al compratore i difetti della
cosa. Il venditore non risponde dei difetti noti al
compratore al momento della vendita. Per quanto
riguarda i difetti che il compratore avrebbe dovuto
conoscere usando l’ordinaria diligenza, il venditore ne
risponde solo qualora ne abbia dichiarato l’assenza.71
Il contratto di vendita di cose mobili
Verifica
Il compratore deve esaminare subito lo stato della
cosa ricevuta e qualora ne scopra dei difetti, di cui il
venditore
è
responsabile,
deve
dargliene
immediatamente notizia. Diversamente, la cosa
venduta si ritiene accettata, purché non si tratti di
difetti non riconoscibili mediante l’ordinaria verifica.
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Il contratto di vendita di cose mobili
Azione redibitoria o estimatoria
In caso di difetti della cosa, il compratore può chiedere la
risoluzione della vendita (azione redibitoria) o il
risarcimento per il minor valore della cosa (azione
estimatoria). Tuttavia, quando l’indennità per la
diminuzione di valore corrisponde all’ammontare del
prezzo della vendita, il compratore può chiedere soltanto
la risoluzione della vendita. Se la vendita ha per oggetto
cose sostituibili, il compratore può anche domandare, in
sostituzione, altre cose dello stesso genere. La risoluzione
della vendita può essere chiesta anche in caso di
perimento della cosa a causa di difetti della stessa o per
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caso fortuito.
Il contratto di vendita di cose mobili
Effetti della risoluzione del contratto
Il compratore deve restituire al venditore la cosa e gli
utili ricavati. Il venditore deve restituire al compratore
il prezzo pagato con gli interessi e risarcire inoltre, nel
caso in cui un terzo abbia rivendicato la proprietà
della cosa, le spese di causa, i disborsi, nonché
eventuali danni direttamente cagionati al compratore
dalla consegna di merce difettosa. Il venditore deve
risarcire il maggior danno, salvo che provi di non
avere alcuna colpa.
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Il contratto di vendita di cose mobili
Prescrizione
Ad oggi, le azioni di garanzia per i difetti della cosa si
prescrivono, in genere, con il decorso di 2 anni dalla
consegna della cosa al compratore. Le eccezioni del
compratore per i difetti della cosa continuano a
sussistere a condizione che l’esistenza di tali difetti
sia stata notificata al venditore entro 2 anni dalla
consegna.
Inoltre, qualora i difetti di un oggetto (mobile)
integrato in un’opera ne cagionino un danno, il
termine di prescrizione è di 5 anni.
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Studio Legale Lucchini Gattamorta e Associati
Grazie per l’attenzione e arrivederci
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L`esportazione dei prodotti agroalimentari