COME FAR RISPETTARE
LE NORME
COURMAYEUR - Sabato 05 aprile 2008
Articolo 21 della Legge 363/2003
1.
Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle
Regioni, la Polizia di Stato, il Corpo Forestale dello Stato, l’Arma
dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza, nonchè i
Corpi di Polizia Locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza
e soccorso nelle località sciistiche,provvedono al controllo
dell’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a
irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti
inadempienti.
Articolo 18 della Legge 363/2003
L’articolo 18 della legge 363/2003 prevede:
1.
Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire
la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.
2.
Le regioni determinano l’ammontare delle sanzioni amministrative da
applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5,
comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e
un massimo di 250 euro.
VALLE D’AOSTA
 Legge Regionale 17 marzo 1992 nr. 9;
 Regolamento Regionale 22 aprile 1996 nr. 2;
 Legge Regionale 15 novembre 2004 nr. 27.
Articolo 9 della Legge 363/2003
(Velocità)
1.
2.
Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione
alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale,
non costituisca pericolo per l’incolumità altrui.
La velocità deve essere particolarmente moderata nei
tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od
ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia,
di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle
strettoie e in presenza di principianti.
PIEMONTE
 Disegno di legge nr. 144 presentato il 02 ottobre
2000 dalla Giunta Regionale.
 Disegno di legge nr. 670 presentato in data 16
novembre 2004 dalla Giunta Regionale;
 Disegno di legge nr. 387 presentato il 02 gennaio
2007 dalla Giunta Regionale;
 Proposta di legge nr. 416 presentata il 21 febbraio
2007 dai Consiglieri Vignale, Boniperti, Botta,
Casoni e Ghiglia;
Disegno di Legge n. 144 della 7ª Legislatura "Norme in materia di
esercizio ad uso pubblico delle Aree sciabili per la pratica degli Sport
invernali." presentato in data 02 Ottobre 2000 dalla GIUNTA
REGIONALE.
Tratta la materia Sport - Tempo libero.
È stato assegnato alla commissione VI in sede referente e alla commissione I
in sede consultiva in data 09 Ottobre 2000
Ha avuto fine anomala per DECADENZA in data 16 Febbraio 2005.
Sono state effettuate consultazioni.
Disegno di legge n. 670 della 7ª Legislatura "Norme in materia di
sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, in
attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 363." presentato in data
16 Novembre 2004 dalla GIUNTA REGIONALE.
Tratta la materia Sport - Tempo libero.
È stato assegnato alla commissione VI in sede referente e alla commissione I in sede
consultiva in data 24 Novembre 2004
Ha avuto fine anomala per DECADENZA in data 16 Febbraio 2005.
Disegno di legge n. 387 della 8ª Legislatura "Norme in materia di
sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, in
attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 363.“ presentato in data
02 Gennaio 2007 dalla GIUNTA REGIONALE
Tratta la materia Sport - Tempo libero.
È stato assegnato alla commissione VI in sede referente e alla commissione I in
sede consultiva in data 11 Gennaio 2007
È stato riassegnato alla commissione POST-OLIMPIADI in sede referente e alla
commissione I in sede consultiva , in data 13 Luglio 2007.
Sono state effettuate consultazioni.
Proposta di legge n. 416 della 8ª Legislatura "Nuovi interventi a favore delle aree
montane per la pratica degli sport invernali da discesa e da fondo." presentata in
data
21
Febbraio
2007
dai
CONSIGLIERI:
GIAN LUCA VIGNALE
ROBERTO BONIPERTI , MARCO BOTTA , WILLIAM CASONI ,
AGOSTINO GHIGLIA
Tratta la materia Sport - Tempo libero.
È stata assegnata alla commissione VI in sede referente e alla commissione I in
sede consultiva in data 27 Aprile 2007
È stata riassegnata alla commissione POST-OLIMPIADI in sede referente e alla
commissione I in sede consultiva , in data 13 Luglio 2007.
Ha avuto fine anomala per RITIRO in data 12 Febbraio 2008.
Sono state effettuate consultazioni.
TRENTINO
 Legge provinciale 21 aprile 1987 nr. 7;
 Regolamento per l’esecuzione della legge 21 aprile 1987 nr. 7.
ALTO ADIGE
 Legge provinciale 26 febbraio 1981 nr. 6;
 Regolamento di esecuzione della legge provinciale 26 febbraio 1981 nr. 6
La Provincia di Bolzano disciplina il comportamento dello sciatore con la legge 1981
nr. 6 all’art. 20, prevedendo esclusivamente due obblighi:
Articolo 20 (Comportamento dello sciatore)
1. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l’incolumità altrui o
provocare danno a persone e cose;
2. Lo sciatore deve, pertanto, adeguare la sua andatura alle proprie capacità, alle
condizioni del terreno, alla visibilità, allo stato di innevamento, nonchè alla prescrizioni
imposte dai segnali indicatori.
L’aspetto sanzionatorio viene trattato all’articolo 21:
Chiunque nell’esercizio della pratica dello sci non ottemperi alle disposizioni
concernenti la segnaletica sulle aree sciabili, soggiace alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 15.000 a lire 100.000
Atti Parlamentari
—1—
Camera dei Deputati
______________________________________________________________
XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
______________________________________________________________
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1114
PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa del deputato STUCCHI
Modifiche all’articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363,
in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali
_______________________
Presentata il 13 giugno 2006
_______________________
Art. 15
Transito e risalita
(comma 1)
E’ vietato percorrere a piedi le piste da sci,
salvo i casi di urgente necessità
E’ modificato dal seguente:
E’ vietato attraversare a piedi le piste da sci,
salvo i casi di urgente necessità
Art. 15
Transito e risalita
(comma 2)
Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste,
rispettando quanto previsto all’articolo 16, comma 3
E’ modificato dal seguente:
risale o discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle
medesime piste, rispettando quanto previsto all’articolo 16, comma 3
Chi
Art. 15
Transito e risalita
(comma 4)
è normalmente vietata.
Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore
dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale
autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque
La risalita della pista con gli sci ai piedi
avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza
degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché
quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata
E’ modificato dal seguente:
La risalita della pista con gli sci ai piedi deve avvenire ai bordi delle piste,
salvo i casi di urgente necessità, avendo cura di evitare rischi per la
sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente
legge, nonché quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata
Atti Parlamentari
—1—
Camera dei Deputati
______________________________________________________________
XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
______________________________________________________________
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2191
—
PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
DI CENTA, LA LOGGIA, CROSETTO, ZANETTA,
UGGE`, COSTA, PANIZ, MISTRELLO DESTRO, ROSSO
Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di
sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo
______________________
Presentata il 30 gennaio 2007
______________________
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
(comma 1)
La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica
non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo compresi i
principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili,
favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane,
nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell'ambiente
E’ modificato dal seguente:
La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non
agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo e degli sport
assimilati, quali le racchette da neve e il nordic
walking, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza
delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle
località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela
dell'ambiente
Art. 2
Aree sciabili attrezzate
(comma 1)
Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte dal
pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente
riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue
varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di fondo;
la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali
E’ modificato dal seguente:
Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte dal
pubblico e comprendenti piste, percorsi, impianti di risalita e di innevamento,
abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue
varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di fondo;
la slitta e lo slittino; ed altri sport individuati dalle singole normative regionali. Sono
assimilati alle aree sciabili: i percorsi attrezzati per le racchette
da neve e per il nordic walking.
Art. 3
Obblighi dei gestori
(comma 1)
I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la
pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo
alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori
hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante
l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di
pericolo
E’ modificato dal seguente:
I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la
pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo
alla messa in sicurezza delle piste e
dei percorsi attrezzati sulla
neve secondo quanto stabilito dai comuni. I gestori hanno l'obbligo di
proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste e lungo i
percorsi attrezzati sulla neve mediante l'utilizzo di adeguate
protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo
Art. 3
Obblighi dei gestori
(comma 2)
I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati
lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di
pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia
l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove
possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono
trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio
E’ modificato dal seguente:
I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli
infortunati lungo le piste e i percorsi attrezzati in luoghi accessibili
dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo
annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli
infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica
degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al
Ministero della salute a fini scientifici e di studio
Art. 4
Responsabilità civile dei gestori
(comma 1)
con esclusione delle aree
dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della
regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne
I gestori delle aree sciabili attrezzate,
l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di
assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai
terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree
E’ modificato dal seguente:
I gestori delle aree sciabili attrezzate, sono civilmente responsabili della regolarità e
della sicurezza dell'esercizio delle stesse e non possono consentirne l'apertura
al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai
fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti
derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree
Art. 4
Responsabilità civile dei gestori
(comma 3)
Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è
subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1.
Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del
contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
E’ modificato dal seguente:
Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti e
sciabili attrezzate
di aree
è subordinato alla stipula del contratto di
assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono
sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore
non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge
Manutenzione e innevamento programmato
(comma 2)
Art. 7
Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere
segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del
fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve
essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della
stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonchè
presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune
Qualora la pista o
i percorsi attrezzati presentino cattive condizioni di fondo,
il loro stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli
oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere
o il percorso attrezzato devono essere chiusi.
Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o del percorso attrezzato o
rimossi, ovvero la pista
la chiusura degli stessi vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della
pista o del percorso
impianti di trasporto a fune
attrezzato,
nonchè presso le stazioni di valle degli
Capo III
NORME DI COMPORTAMENTO
DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI
E’ inserito il seguente:
art. 7-bis (Rispetto per gli altri)
1. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in
pericolo l’incolumità altrui o da provocare danni
Art. 9
Velocità
(comma 1)
Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle
caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca
pericolo per l'incolumità altrui
E’ modificato dal seguente:
Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento adeguati
alle proprie capacità e alle condizioni generali del tempo, della pista o
del percorso attrezzato
Art. 12
Incrocio
Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra
o secondo le indicazioni della segnaletica
E’ modificato dal seguente:
(Attraversamento e incrocio). Lo sciatore che si immette su una pista o su
un percorso attrezzato o attraversa un terreno di esercitazione deve
assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare
senza pericolo per sé e per gli altri. Lo stesso comportamento deve essere
tenuto dopo ogni sosta
Art. 15
Transito e risalita
(comma 1)
E' vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente
necessità
E’ modificato dal seguente:
E' vietato percorrere a piedi e con le racchette
piste da sci, salvo i casi di urgente necessità
da neve
le
Art. 15
Transito e risalita
(comma 4)
La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa
previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale
autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi
della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando
le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore
dell'area sciabile attrezzata
E’ modificato dal seguente:
E' vietato percorrere le piste da sci in senso contrario a quello indicato dalla
segnaletica collocata sulle piste medesime. Il gestore delle aree sciabili attrezzate,
previo nulla osta del comune competente per territorio, predispone percorsi
attrezzati alternativi per la risalita a monte delle piste da sci alpino delimitati e
segnalati a cura dello stesso gestore. Per l’accesso ai percorsi attrezzati di risalita il
gestore può chiedere il pagamento di un biglietto di importo ridotto rispetto
all’importo del biglietto di risalita dell’impianto medesimo
Art. 17
Sci fuori pista e sci-alpinismo
(comma 2)
I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le
condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe,
di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di
soccorso
E’ modificato dal seguente:
Tutti i soggetti che praticano lo sci fuori pista o fuori dai
percorsi attrezzati devono munirsi di idonei sistemi elettronici per
garantire un tempestivo intervento di soccorso, compresi
apparecchi e strumenti per la ricerca di persone
sepolte sotto la neve
Atti Parlamentari
—1—
Camera dei Deputati
______________________________________________________________
XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
______________________________________________________________
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2256
—
PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
VANNUCCI, FRANCESCHINI, SERENI, BRESSA, LOVELLI,
ZUCCHI, VELO, DATO, MISIANI, FERRARI
Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di
sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo
_________________________
Presentata il 13 febbraio 2007
_________________________
Art. 8
Obbligo di utilizzo del casco protettivo
per i minori di anni quattordici
La rubrica è sostituita dalla seguente:
Obbligo di utilizzo del casco protettivo
Art. 8
Obbligo di utilizzo del casco protettivo
per i minori di anni quattordici
(comma 1)
Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto
obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni
di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al
comma 3
E’ modificato dal seguente:
Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto
obbligo di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di
cui al comma 3
Introduzione dell’art. 13-bis
in materia di sanzioni
Dopo l’art. 13 è inserito il seguente:
art. 13-bis (Sanzioni)
1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli da 8 a 13, oltre alle
sanzioni specificamente previste dalla presente legge, nonché a quelle
determinate dalle regioni ai sensi dell’articolo 18, comma 2, i soggetti
competenti per il controllo di cui all’articolo 21 provvedono al ritiro del
titolo di accesso agli impianti di risalita in possesso del trasgressore
Atti Parlamentari
—1—
Camera dei Deputati
______________________________________________________________
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
______________________________________________________________
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2758
—
PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
FRASSINETTI, BONO
Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di
sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo
_________________________
Presentata il 12 giugno 2007
_________________________
Art. 2
Aree sciabili attrezzate
(comma 1)
Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte
al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento,
abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue
varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di fondo; la
slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali
E’ modificato dal seguente:
Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte
al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento,
abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue
varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di fondo;
la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.
Ogni area sciabile attrezzata deve essere dotata di una
corsia per la sosta e per il transito accuratamente
delimitata e segnalata con modalità definite ai sensi
dell’articolo 6
Art. 3
Obblighi dei gestori
(comma 1)
I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica
delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in
sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di
proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate
protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo
E’ modificato dal seguente:
I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica
delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in
sicurezza delle piste e delle corsie per la sosta e per il
transito
secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di
proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste
e lungo le corsie
per la sosta e per il transito mediante l'utilizzo di adeguate protezioni
degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo
Art. 13
Stazionamento
(comma 1)
Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e
portarsi sui bordi della pista
E’ modificato dal seguente:
Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e
portarsi sulla corsia per la sosta e per il transito
Art. 13
Stazionamento
(comma 3)
In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente
la pista portandosi ai margini di essa
E’ modificato dal seguente:
In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente
la pista portandosi sulla corsia per la sosta e per il
transito
Art. 18
(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)
Introduzione del comma 2-bis
Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
comma 2-bis
2-bis. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 8, comma
1, da 9 a 13 e 15, oltre alle sanzioni previste dal citato articolo 8,
comma 2, e a quelle determinate dalle regioni ai sensi del comma 2
del presente articolo, i soggetti competenti per il controllo ai sensi
dell’articolo 21 provvedono al ritiro, per l’intera giornata, del titolo di
accesso agli impianti di risalita in possesso del trasgressore
Atti Parlamentari
—1—
Camera dei Deputati
______________________________________________________________
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
______________________________________________________________
CAMERA DEI DEPUTATI N. 3251
—
DISEGNO DI LEGGE
PRESENTATO DAL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE LOCALI
(LANZILLOTTA)
E DAL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA` SPORTIVE
(MELANDRI)
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
(PARISI)
CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(MASTELLA)
CON IL MINISTRO DELL’INTERNO
(AMATO)
E CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOA SCHIOPPA)
Modifiche alla legge 24.12.2003, n. 363, in materia di sicurezza
nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo
Presentato il 14 novembre 2007
• Viene estesa l’attenzione alle aree ove si praticano altri sport invernali
minori. Per ogni snowpark ci deve essere un responsabile tecnico.
• Il gestore deve migliorare la raccolta dei dati sugli infortuni e deve
individuare apposite aree per l’atterraggio degli elicotteri.
• Il gestore deve offrire con lo skipass la possibilità di stipulare
un’assicurazione per responsabilità civile.
• Il gestore deve migliorare l’informazione e la segnaletica, può
riservare piste non battute per lo sci in neve fresca.
• Viene sanzionato il mancato uso del casco per tutti gli sciatori che
frequentano gli snowpark o che partecipano a gare o allenamenti.
• Viene imposto allo sciatore di adeguare la velocità alle sue capacità
sciistiche.
• Viene imposto agli sciatori che si fermano presso rifugi/ristori di lasciare
gli sci fuori dalla pista sciabile.
• Viene ampliato il divieto di risalire le piste anche con le ciaspole.
• Delega le regioni a regolamentare l’utilizzo dei mezzi meccanici al di
fuori delle aree sciabili.
• Viene incrementata l’informazione sui percorsi di sci alpinismo e
viene imposto l’obbligo per tali itinerari di dotarsi di apparato ARVA.
• Viene rivisto l’aspetto sanzionatorio con l’uniformazione delle
sanzioni a livello nazionale: viene introdotta, nei casi di particolare
gravità o di recidiva, la sanzione accessoria del ritiro dello skipass.
• Vengono estese le disposizioni della 363 al telemark, allo sci da
fondo escursionistico, al nordic walking.
• Vengano individuate da parte delle regioni ulteriori figure professionali
da impiegare nell’attività di vigilanza e soccorso. Il Ministro dell’Interno
dovrà indicare il numero minimo di personale che sarà adibito alla
vigilanza.
• I maestri di sci potranno segnalare al personale di vigilanza tutti i
comportamenti scorretti degli sciatori.
Art. 18
Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e
sanzioni
(comma 2)
Le regioni determinano l’ammontare della sanzioni amministrative da
applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5,
comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e
un massimo di 250 euro.
E’ sostituito dal seguente:
Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle disposizioni delle regioni o
delle province autonome per condotte diverse da quelle sanzionate dalla
presente legge, i responsabili della violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 sono assoggettati alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 250 euro.
Art. 18
(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)
Introduzione del comma 2-bis
Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
comma 2-bis
2-bis. In caso di particolare gravità delle condotte vietate dalla presente
legge o di reiterazione delle violazioni, i soggetti competenti al controllo
provvedono, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, al ritiro del titolo di
transito giornaliero o alla sospensione del titolo plurigiornaliero fino a
giorni tre. Al trasgressore viene rilasciato un documento per consentirgli
l’utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il
domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni il titolo può
essere definitivamente ritirato
Art. 18
(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)
Introduzione del comma 2-ter
Dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
comma 2-ter
2-ter. Ai soggetti cui è ritirato o sospeso il titolo di transito è fatto
divieto di acquistare. Per il periodo stabilito a norma del comma 2-bis,
un nuovo titolo. In caso di violazione di tale divieto essi sono
assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 50 euro a 250 euro, oltre al ritiro del nuovo titolo.
Art. 21
(Soggetti competenti per il controllo)
Introduzione del comma 1-bis
Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
comma 1-bis
1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
nell’esercizio delle competenze di cui al comma 1, istituiscono, nel
rispetto dei requisiti minimi stabiliti con il decreto di cui al comma1quinquies, specifiche figure a cui affidare, mediante convenzione con i
gestori, i compiti di soccorso e di vigilanza, anche al fine di irrogare le
sanzioni; possono altresì procedere, previo accordo con i gestori, a
forme di sperimentazione, anche ulteriori rispetto a quelle previste dal
comma 1-quater, per migliorare la prevenzione dei rischi nella pratica
degli sport invernali
Art. 21
(Soggetti competenti per il controllo)
Introduzione del comma 1-ter
Dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
comma 1-ter
1-ter. Al fine del migliore esercizio dei servizi di vigilanza e soccorso
nelle aree di sci alpino possono essere stipulate convenzioni fra i
gestori e i soggetti di cui al comma 1. In assenza dei soggetti di cui al
comma 1 o qualora il numero di tali soggetti sia inferiore ai parametri
stabiliti con il decreto di cui al comma 1-quinquies, i gestori delle aree
assicurano l’esercizio delle funzioni di vigilanza e soccorso, mediante
convenzione con i soggetti di cui al comma 1-bis ovvero, ove sia
insufficiente anche tale personale, tramite il proprio personale
Art. 21
(Soggetti competenti per il controllo)
Introduzione del comma 1-quater
Dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
comma 1-quater
1-quater. Nelle convenzioni di cui al comma 1-ter può essere prevista la
sperimentazione di sistemi elettronici di identificazione dello sciatore, di
registrazione delle sanzioni irrogate e di videocontrollo delle piste,
anche al fine di prevenire le violazioni delle disposizioni della presente
legge, con particolare riferimento a quelle previste dall’articolo 9
Art. 21
(Soggetti competenti per il controllo)
Introduzione del comma 1-quinquies
Dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
comma 1-quinquies
1-quinquies. Con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con i
Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali, per le politiche
giovanili e le attività sportive, della difesa, dell’economia e delle
finanze, della giustizia, della salute e delle politiche agricole alimentari
e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi
dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
stabiliti:
a) le modalità di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle
sanzioni, anche con possibilità di pagamento immediato, e le modalità
di tenuta dei relativi dati;
Art. 21
(Soggetti competenti per il controllo)
b) la dotazione minima del personale, pubblico o privato, dei servizi di
vigilanza da garantire in relazione alla dimensione degli impianti e
all’affluenza degli sciatori;
c) i requisiti, le modalità di selezione e la formazione dei soggetti
incaricati dei servizi di vigilanza, nonché le modalità di collaborazione
dei vigilanti privati con le Forze di Polizia;
d) i contenuti tipo delle convenzioni di cui al comma 1-ter;
e) il modulo per la rilevazione degli infortuni, idoneo a soddisfare anche
le esigenze di carattere statistico di cui all’articolo 3, comma 2;
f) i requisiti minimi dei soggetti che prestano soccorso, anche con
riferimento alle attrezzature minime dell’equipaggiamento appropriate
rispetto al rischio specifico.
Art. 21
(Soggetti competenti per il controllo)
Introduzione del comma 1-sexies
Dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente:
comma 1-sexies
1-sexies. Ai soggetti incaricati di svolgere i compiti di vigilanza, privi
della qualifica di pubblico ufficiale, sono attribuiti i poteri di
contestazione e di riscossione immediate, nonché di redazione e
sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia di cui agli
articoli 2699 e 2700 del codice civile
Si ringrazia per
l’attenzione
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