Capitolato speciale d’appalto (parte normativa) - Lavori a misura
COMUNE DI AREZZO
(Provincia di AREZZO)
Cap ……… - …………………………. Via ………………………………………………….
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LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti
(articolo 45, commi 3 e seguenti, regolamento generale, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)
euro
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta)
b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
1) Totale appalto (a + b)
290.093,90
22.500,00
312.593,50
c) Somme a disposizione dell’amministrazione
86.406,10
2) Totale progetto (1 + c)
399.000,00
Il responsabile del servizio
Il progettista
DOTT. ING. ROBERTO ROSSI
Il responsabile del procedimento
DOTT. ARCH. MAURO SENESI
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
Indice
PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 Oggetto dell’appalto ......................................................................................................................
Art. 2 Ammontare dell’appalto .................................................................................................................
Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto..............................................................................................
Art. 4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili ............................................................
Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili.........................................................................
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto .......................................................
Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto ........................................................................................
Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto ..................................................................................
Art. 9 Fallimento dell’appaltatore ............................................................................................................
Art. 10 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere .....................................................
Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione ..................................................
Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini .........................................................................
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 Consegna e inizio dei lavori............................................................................................................
Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori .................................................................................................
Art. 15 Proroghe ......................................................................................................................................
Art. 16 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori ...................................................................................
Art. 17 Sospensioni ordinate dal R.U.P. ......................................................................................................
Art. 18 Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione............................................................................
Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma .................................................
Art. 20 Inderogabilità dei termini di esecuzione ..........................................................................................
Art. 21 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini ...............................................................
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 22 Anticipazione.................................................................................................................................
Art. 23 Pagamenti in acconto ....................................................................................................................
Art. 24 Pagamenti a saldo.........................................................................................................................
Art. 25 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto ....................................................................................
Art. 26 Ritardi nel pagamento della rata di saldo ........................................................................................
Art. 27 Revisione prezzi ............................................................................................................................
Art. 28 Cessione del contratto e cessione dei crediti....................................................................................
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 29 Lavori a misura .............................................................................................................................
Art. 30 Lavoro a corpo ..............................................................................................................................
Art. 31 Lavori in economia ........................................................................................................................
Art. 32 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera ....................................................................
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 33 Cauzione provvisoria......................................................................................................................
Art. 34 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva.......................................................................................
Art. 35 Riduzione delle garanzie ................................................................................................................
Art. 36 Obblighi assicurativi a carico dell’impresa........................................................................................
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 37 Variazione dei lavori ......................................................................................................................
Art. 38 Varianti per errori od omissioni progettuali......................................................................................
Art. 39 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .................................................................................
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 40 Norme di sicurezza generali ...........................................................................................................
Art. 41 Sicurezza sul luogo di lavoro ..........................................................................................................
Art. 42 Piano di sicurezza .........................................................................................................................
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento ....................................................
Piano operativo di sicurezza ...........................................................................................................
Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.................................................................................
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 46 Subappalto ...................................................................................................................................
Art. 47 Responsabilità in materia di subappalto ..........................................................................................
Art. 48 Pagamento dei subappaltatori ........................................................................................................
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 49 Accordo bonario e transazione .......................................................................................................
Art. 50 Definizione delle controversie ........................................................................................................
Art. 51 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera ..........................................................................
Art. 52 Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori .................................................................
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 53 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione................................................................................
Art. 54 Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione ..............................................
Art. 55 Presa in consegna dei lavori ultimati ...............................................................................................
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 56 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore.........................................................................................
Art. 57 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore ........................................................................................
Art. 58 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione..............................................................................
Art. 59 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati .........................................................................................
Art. 60 Custodia del cantiere .....................................................................................................................
Art. 61 Cartello di cantiere ........................................................................................................................
Art. 62 Spese contrattuali, imposte, tasse ..................................................................................................
PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE
ALLEGATI
Tabella A – Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili .........................................................
Tabella B – Categorie omogenee dei lavori ai fini della contabilità e delle varianti...............................................
Tabella C – Elementi principali della composizione dei lavori .............................................................................
Tabella D – Riepilogo degli elementi principali del contratto..............................................................................
Tabella E – Cartello di cantiere .......................................................................................................................
ABBREVIAZIONI
-
-
Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
Decreto n. 494 del 1996 (decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, come modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1999,
n. 528 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei o mobili);
Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della
legge quadro in materia di lavori pubblici);
D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per l'istituzione di un
sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici);
Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
D.P.R. n. 222 del 2003 (decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 - Regolamento sui contenuti minimi dei
piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili …);
R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 7 e 8 del d.P.R. n. 554 del
1999);
DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall’articolo 3,
comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del decreto legislativo n. 494 del 1996, come modificato dall'articolo 86, comma 10, del decreto
legislativo n. 276 del 2003 e dall’articolo 20, comma 10, del decreto legislativo n. 251 del 2004; previsto altresì dall'articolo 2 del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell’intervento di cui al comma 2.
2. L’intervento è così individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA – MESSA IN
SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA
b) descrizione sommaria: I lavori saranno realizzati nel tratto di Tangenziale urbana denominato Via Don Minzoni,
che va dallo svincolo “Lebole” fino alla fine del “Sovrappasso Pescaiola” nei due sensi di marcia e consistono
nella sostituzione della barriera laterale bordo ponte e nella integrazione con barriera fonoassorbente
fonoriflettente; inoltre viene messa in opera l’illuminazione pubblica.
c) ubicazione: Arezzo, tangenziale urbana, via Don Minzoni
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti di illuminazione, (1) dei quali l’appaltatore dichiara di aver
preso completa ed esatta conoscenza. Come si evince dal Progetto grafico i lavori sono uno stralcio funzionale del
progetto generale che prevede la completa posa in opera della Barriera laterale con pannelli fonoisolanti e
fonoassorbenti. Le opere non finanziate potranno essere eseguite con un successivo finanziamento.
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi
alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
5. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue:
Importi in euro
Num.
a)
Importo esecuzione lavori
b)
Oneri per attuazione piani di sicurezza
a) + b) IMPORTO TOTALE
Colonna 1)
Colonna 2)
Colonna 1 + 2)
A misura
290.093,90
22.500,00
In economia
TOTALE
290.093,90
22.500,00
312.593,90
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale deve essere applicato
il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo di cui al
comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere.
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei
contratti, e dell’articolo 45, comma 7, del regolamento generale.
2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite,
fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari
in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del
Codice dei contratti.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti
progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente capitolato.
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
1. Ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori
sono classificati nella categoria prevalente di opere “barriere e protezioni stradali” «OS12» (2).
2. Ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da
quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella «A», allegata al presente capitolato quale parte
integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’impresa, subappaltabili, alle condizioni
di legge e del presente capitolato, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.
3. I lavori appartenenti a categoria generale (serie «OG») (3) diversa dalla prevalente, di importo superiore al 10%
dell’importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, indicati nel bando di gara, deve essere realizzata
dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono
essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale.
Qualora l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di associazione temporanea di tipo
verticale, non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i
relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso l’esecutore (sia esso
l’appaltatore singolo, che l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I
lavori di cui al presente comma, con i relativi importi, sono individuati nella tabella «A» allegata al presente
capitolato con il numero 2.
4. I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell’importo totale dei
lavori e inferiore a euro 150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei
requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da un’impresa
subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; l’impresa subappaltatrice deve
essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del d.P.R. n. 34 del 2000. I predetti lavori, con i relativi importi,
sono individuati nella tabella «A» allegata al presente capitolato. con il numero 3.
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all’articolo 45, commi 6,
7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e
all’articolo 37 del presente capitolato, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale
parte integrante e sostanziale.
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro
è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo
conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito
in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e
degli impianti, le relative relazioni di calcolo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo
comma 3 (4);
d) l’elenco dei prezzi unitari;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e agli articoli
2, 3 e 4, del d.P.R. n. 222 del 2003, e le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2,
lettera a), del Codice dei contratti;
e) omissis;
f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti e all’articolo 6
del d.P.R. n. 222 del 2003;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del regolamento generale.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) il regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto applicabile;
d) il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche e integrazioni;
e) il regolamento approvato con d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei
requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della
valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti;
c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena
conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi,
delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale
sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.
Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione
o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e
nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore
tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato, negli elaborati grafici del progetto
esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del
capitolato generale d’appalto.
3. Di ogni lavorazione e fornitura di materiale, prima della posa in opera e con congruo anticipo rispetto a questa,
dovrà essere fornita alla Direzione dei lavori scheda tecnica contenente: Ditta costruttrice, prestazioni attese,
modalità di stoccaggio e di posa in opera, conformità alle prestazioni stabilite dal Capitolato speciale, calcoli
dimostrativi, calcoli esecutivi. Inoltre per le lavorazioni principali (nella fattispecie: Barriere laterali bordo ponte,
barriere fonoassorbenti e fonoriflettenti, componenti dell’impianto di illuminazione) è a carico della Ditta esecutrice
fornire i progetti costruttrici firmati da tecnico abilitato prima dell’esecuzione delle rispettive opere; ove non
coerente con l’eseguito la Ditta esecutrice dovrà fornire l’as-built, prima della fine dei lavori.
Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in
euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 (5) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865,
degli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del regolamento generale e dell’articolo 11,
commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori
fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla
partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove
dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di
consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche
alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto: delle ferie contrattuali, di 10 giorni di avverse condizioni
atmosferiche, delle interferenze con il traffico sia nella fase di allestimento che di smobilizzo del cantiere.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze
inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per
conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di
collaudo o certificato di regolare esecuzione (6), riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 15 - Proroghe
1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale
di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della
scadenza del termine di cui all’articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45
giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno
determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in
relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio
parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del
direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può
discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia
difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10
giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di
cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l’articolo 26 del capitolato generale d’appalto.
Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
2.
3.
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6.
7.
8.
9.
che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio
o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito
l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del
Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze
del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P.
non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione
appaltante.
Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga
sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia
formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna
efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del
R.U.P.
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il
predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza
della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente
nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della
sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per
oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali
è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei
lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di
cui all’articolo 19.
Art. 17 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.
1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di
ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore
può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento
del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Art. 18 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione
(7)
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo
di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell’importo
contrattuale………………. (8), corrispondente a euro …………….. (9)
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la
Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora
l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma dei lavori di cui all’articolo 19.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al
comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a
quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale
trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 19 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1. Entro quindici (10) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore
predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve
riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione
lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza
che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi
illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. (11)
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano
giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a
tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o
soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del
decreto n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di
sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi
delle condizioni di cui al comma 2.
Art. 20 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente capitolato;
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né
i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla
presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai
sensi dell’articolo 36-bis, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte,
imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non
abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,
imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né per l’eventuale
risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.
Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o delle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) (12) giorni naturali consecutivi
produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore
motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di
un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato
dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 22 - Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
2. L’anticipazione è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale
caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.
3. Sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale
dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
4. Ai sensi dell’articolo 102, commi 1 e 2, del regolamento generale, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla
prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del
tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al
cronoprogramma dei lavori;
b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.
Art. 23 - Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29,
30, 31 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della
ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non
inferiore al 20 % (venti per cento) (13), dell’importo contrattuale.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei
lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale
d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la
contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 168 del regolamento generale, il quale
deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi
dell’articolo 169 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di
avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante
emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di
regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore
e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione
dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento)
dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo
contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) (14) dell’importo
contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo
24. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente
adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’emissione di ogni certificato di pagamento
è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante
che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e
48, commi 2 e 3, del presente Capitolato.
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
Art. 24 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (15) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo
della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata
all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio
di 20 (16) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le
domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il
R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni
dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, (17) previa
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 102, comma 3, del
regolamento generale.
5. Ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere
validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; (18)
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di
regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le
misure da adottare per il loro rimedio.
8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a saldo è subordinato
all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta
esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del
presente Capitolato.
Art. 25 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione
della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente
anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo
effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere
alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della
predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
Art. 26 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per
ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 27 - Revisione prezzi
1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa
qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1,
qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in
diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non
inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;
a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della
residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei
singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto
ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti,
accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni
di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia
ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione (19), a cura del
responsabile del procedimento in ogni altro caso;
Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata,
sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 29 - Lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
presente capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione
dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari
dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B»,
integrante il presente capitolato, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco
allegato al presente capitolato, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
Art. 30 - Lavori a corpo
1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali
variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo
complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di
elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39. Il corrispettivo per il lavoro a
corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori,
forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del
ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico
non costituiscono lavoro a corpo.
6. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B»,
integrante il presente capitolato, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori
negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia,
intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Art. 31 - Lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 153 del
regolamento generale.
2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B»,
integrante il presente capitolato, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi
criteri.
Art. 32 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 23, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la
metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre
essere rifiutati dal direttore dei lavori.
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 33 - Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è
richiesta una cauzione provvisoria di euro 6.250,00, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori
da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione
di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata
al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, (20) in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.1 (21) allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di
cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, (22) in conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice
dei contratti;
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata
dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel
caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata
mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.
Art. 34 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generale, è richiesta
una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale;
qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10
per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda
tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, (23) in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 (24)
allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile, (25) in conformità all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è
presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75
per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione;
lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati
della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante
senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi
l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1
e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in
caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dell’importo originario.
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
Art. 35 – Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di
cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi
dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla
certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora:
a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non
superiore alla II;
b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1
non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato
istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
c) l’impresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA. (26)
6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al
comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria,
indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliaria deve essere in
possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui all’articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000. (27)
Art. 36 - Obblighi assicurativi a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 103, del regolamento generale,
l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che
tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (28) e comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di
collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione (29) per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa
per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione
appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato
di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le
garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo
2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. (30)
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi
o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore a:
euro 4.500.000,00 (31) , di cui: (32)
partita 1) per le opere oggetto del contratto:
euro 500.000,00,
partita 2) per le opere preesistenti:
euro 3.000.000,00,
partita 3) per demolizioni e sgomberi:
euro 1.000.000,00.
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 5.000.000,00 (33)
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante;
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante. (34)
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il
regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 108,
comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
7. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, secondo periodo, del regolamento generale le garanzie di cui al comma 3,
limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiquattro) (35) mesi dopo la data
dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (36); a tale scopo:
a) l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 123
del 2004; (37)
b) l’assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell’appaltatore
nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto;
c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 37 - Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi
all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135
del regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte
della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto
alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia
accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti
di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 (cinque) (38) per cento delle categorie
omogenee di lavori dell’appalto, come individuate nella tabella «B» allegata al presente capitolato, e che non
comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e
siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
Art. 38 – Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie
varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il
profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione
del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla
Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Art. 39 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non
siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale.
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 40 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.
5. L’appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and
injury free».
Art. 41 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi
e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626
del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 42 – Piano di sicurezza e di coordinamento.
(39)
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi del decreto n. 494 del 1996.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 43.
Art. 43 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con
atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate;
le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una
sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun
modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti
maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione
la disciplina delle varianti.
Art. 44 – Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione
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del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 6 del d.P.R. n.
222 del 2003, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli
adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e contiene
inoltre le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza
redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato,
nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 42, previsto dagli articoli 4, comma 1, lettera a), e 12, del decreto n. 494 del 1996.
Art. 45 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626
del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del
decreto n. 494 del 1996.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,
92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al d.P.R. n. 222 del
2003 e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente,
a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di
imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento (40) ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto
di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 46 - Subappalto
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente,
ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del presente capitolato, l’osservanza dell’articolo 118 del Codice
dei contratti, come di seguito specificato:
a) ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, è vietato il subappalto o il subaffidamento in
cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento
generale, di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto; (41)
b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una
quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e
opere speciali, di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 10%
dell’importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15% dell’importo totale, a tale fine
indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per
la loro esecuzione; (42) il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di
frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria;
d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), (43) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine
indicati nel bando o nel presente capitolato possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro
totalità.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti
condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è
vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il
cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori (44)
da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38
del Codice dei contratti.
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575
del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto
sia superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione
necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e
lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui
al d.P.R. n. 252 del 1998 (45); resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del
1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice
sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso
il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione
si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del
subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione
ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
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c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori
in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in
coerenza con i piani di sicurezza predisposti dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 44 del presente Capitolato.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili,
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque
espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000
euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non
può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti
e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in
opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al
comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti,
il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Art. 47 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 5
del decreto n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto
in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246
(ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il
subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del
pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di
lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può
sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della
predetta documentazione.
6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente
l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
Art. 48 – Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore
e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
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lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Stazione appaltante può
imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore
inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che
l’appaltatore non provveda.
4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4
agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono
essere assolti dall’appaltatore principale.
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 49 - Accordo bonario e transazione
1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura
superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità e la non
manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura.
2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei
contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non
manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla
Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore a la Stazione appaltante
devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve
avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere
60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante,
oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere
dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente
per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal
soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa
audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o
degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente
a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 50 - Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 e l’appaltatore confermi le riserve, trova applicazione
il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria
competente presso il Foro di Arezzo ed è esclusa la competenza arbitrale.
3. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
4. La sede del collegio arbitrale è quella della stazione appaltante.
Art. 51 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla
responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione
appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del …… (46) per
cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del
saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di
cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia
stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non
contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'appaltatore in esecuzione del contratto.
In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore
autorizzato.
Ai sensi dell’articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’appaltatore è obbligato a fornire a
ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore
risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non
sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve
annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale
giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che
non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria
iniziativa.
La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento
di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei
confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124.
Art. 52 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in
mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato
il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo
n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e seguenti del presente capitolato, integranti il
contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la
sicurezza.
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2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali
il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza
dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore
inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo
132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo
originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si
procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a
quattro quinti dell’importo del contratto.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 53 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei
lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante.
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente
capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal
mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato
dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione (47) da parte dell’ente appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.
Art. 54 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo
deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. (48)
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.
Art. 55 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua
assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei
lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dal presente capitolato.
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CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 56 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a
quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri
e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) la formazione del cantiere attrezzato anche nelle diverse fasi di lavoro, sia di giorno che di notte, con tutti i più
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite,
ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà e strade pubbliche o private, la
recinzione anche con barriere mobili, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, gli accessi e le
uscite con tutta la segnaletica prevista dal Codice della strada, in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (49), della
continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente
appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante,
l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;
l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori,
nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere,
con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per
conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di idonei spazi ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie;
p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e
controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna;
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di
eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori
con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia
responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Art. 57 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora
egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente capitolato d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative
liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
Art. 58 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
(50)
1. I materiali provenienti dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. (51)
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati in discariche autorizzate (52), a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali
previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati in discariche autorizzate (53), a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali
previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 59.
Art. 59 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra
quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203. (54)
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti: (55)
a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
30
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante
aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L’aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i
manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e
ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L’aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli
da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 60 – Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
Art. 61 – Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero due(56) esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni
di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1
giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 62 – Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro (57), dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. (58)
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE
Ai sensi dell’articolo 45, comma 3, lettera b), del regolamento generale, questa parte contiene le modalità di
esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le
specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento,
l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; in relazione all’'impiego di componenti prefabbricati
(quali barriere fonoassorbenti e fonoriflettenti, barriere bordoponte e pali di illuminazione) al momento della fornitura
vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, mediante la documentazione da presentare in
ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio (crash-test) affinché sia approvata da parte del direttore dei
lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.
INDICE
PRESCRIZIONI TECNICHE
CAPO 2.1 - QUALITÀ, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE
Art. 40 - Caratteristiche generali
Art. 41 - Materiali naturali e di cava
41.1 – Acqua
41.2 – Sabbia
41.3 - Ghiaia e pietrisco
41.4 - Detrito di cava o tout-venant di cava, di frantoio o di fiume 30
Art.42 - Leganti idraulici
42.1 - Leganti idraulici
Art.43 - Materiali laterizi
Art.44 - Materiali ferrosi
44.1 – Generalità
44.2 - Acciai per cemento armato
44.3 - Prodotti laminati a caldo
44.4 - Lamiere di acciaio
44.5 - Lamiere zincate
44.6 - Tubi di acciaio per acquedotti
Art. 45 – Non utilizzato
Art. 46 – Non utilizzato
Art.47 – Legnami
47.1 – Generalità
47.2 - Legnami da carpenteria definitiva
Art.48 - Prodotti per tinteggiatura
48.1 – Generalità
48.2 – Pitture
48.3 – VernicI
48.4 – Smalti
Art.49 - Manufatti di cemento
49.1 – Generalità
49.2 – Tubi
49.3 - Cordoli e zanelle
Art.50 - Leganti idrocarburati - Materiali per impermeabilizzazioni
50.1 – Catrame
50.2 – Bitumi
50.3 - Mastice bituminoso
50.4 - Asfalto e derivati
50.5 - Cartonfeltro bitumato
50.6 - Manti bituminosi prefabbricati con supporto in fibre di vetro
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50.7 - Guaine in gomma sintetica
50.8 - Guaine di PVC plastificato
Art.51 - Adesivi - Sigillanti - Idrofughi - Idrorepellenti – Additivi
51.1 – Adesivi
51.2 – Sigillanti
51.3 – Idrofughi
51.4 – Idrorepellenti
51.5 – Additivi
Art.52 - Prodotti di materie plastiche
52.1 - Prodotti di cloruro di polivinile (PVC)
52.2 - Prodotti termoplastici di polietilene (PE) e poliestere (PETP)
52.3 – Geotessili
Art. 53. Apparecchi idraulici
53.1 – Generalità
53.2 - Saracinesche flangiate per condotte d’acqua
Art.54 - Materiali diversi e speciali
54.1 - Accessori per camerette e pozzetti stradali
54.2 - Materiali per giunzioni
54.3 - Materiali per in gomma
54.4 - Segnali stradali
54.5 - Pellicole retroriflettenti
54.6 - Vernici rifrangenti
CAPO 2.2
MODO DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO
Art.55 - Rilievi – Tracciati
55.1 – Rilievi
55.2 – Tracciati
Art.56 - Demolizioni, smontaggi e rimozioni
56.1 – Generalità
56.2 - Diritti dell’Amministrazione
Art.69 - Opere manufatti in acciaio od altri metalli
69.1 Generalità
69.2 Manufatti diversi
Art.70 – Marciapiedi, cordoli, zanelle
Art. 71 – Non utilizzato
Art. 72 - Tubazioni e condotte fognanti – Manufatti
72.1. – Generalità
72.2. - Pozzetti per impianti fognanti
Art. 73 - Segnaletica stradale
73.1. - Generalità
73.2. - Segnaletica verticale
73.3. - Segnaletica orizzontale
Art. 74 - Lavori di verniciatura
74.1. - Generalità
CAPO 2.3
MODO DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO OPERE DI SOVRASTRUTTURA
STRADALE - PAVIMENTAZIONI DIVERSE
Art. 75 - Scarificazioni di pavimentazioni esistenti
Art. 76 - Fresatura di strati in conglomerato bituminoso
Art. 77 - Strati di fondazione
77.1. - Massicciata per marciapiedi percorsi pedonali
77.2. - Fondazione in terra stabilizzata e misto granulare
Art. 78 - Strati di base
78.1. - Strati di base in misto bitumato
Art. 79 - strati di pavimentazione
79.1. - Preparazione delle carreggiate
79.2. - Trattamenti superficiali ancorati eseguiti con emulsioni bituminose
79.3. - Strato di collegamento in conglomerato bituminoso (Binder)
79.8. - Strato di usura in conglomerato bituminoso
Art.80 - Pvimentazioni di marciapiedi
80.1. - Pavimentazioni continue
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CAPO 2.4
MODO DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO OPERE ELETTRICHE
Art. 81 - Generalità
Art. 82 - Requisiti e rispondenza a norme e regolamenti
82.1 Leggi
82.2 Decreti del Presidente della Repubblica
82.3 Decreti e Circolari Ministeriali
82.4 Norme C.E.I. - C.E.I. EN - e successive varianti
Art. 83 – Descrizione generale impianto con fornitura in B.T. – Sistema di neutro TT
Art. 84 – Sistema di protezione
84.1 - Protezione combinata contro i contatti diretti ed indiretti
84.2 – protezione contro i contatti indiretti
84.3 - Protezione contro i contatti diretti
84.4 - Corrente di corto circuito presunta
84.5 – Dispositivi di manovra, protezione e controllo
Art.85 - Tubazioni per collegamento di corpi illuminanti
Art. 86 - Canalette di distribuzione
Art. 87 - Cavi di alimentazione elettrica
87.1. - Materiali costituenti
87.2 – Protezione dei cavi contro i sovraccarichi
87.3 Verifica del valore di energia specifica passante i2t < k2s2
87.4. - Caratteristiche esterne dei cavi
87.5. - Cavi per segnalazioni e comando
87.6. - Posa in opera 90
Art.88. - Interruttori automatici a bordo di quadri elettrici
88.1. Interruttori automatici modulari per applicazioni domestiche o similari
88.2. Interruttori automatici modulari per applicazioni industriali
88.3 Interruttori automatici scatolati da 100 a 630a
Art. 89 – Quadri di bassa tensione
Art. 90 - Prese di corrente
Art. 91 - Impianto di terra
91.1. - Dispersori
1
91.2. - Rete di conduttori a terra
91.3. - Collettore di terra
91.4. - Rete di conduttori di protezione
91.5. - Equipotenzialità
91.6. - Misura della resistenza di terra
Art. 92. - Apparecchi per illuminazione
92.1. - Corpi illuminanti per illuminazione pubblica
92.2. - Posa in opera 102
CAPO 2.5
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 93 – Norme generali
93.1. – Obblighi ed oneri compresi e compensati con i prezzi di appalto
93.2. – Valutazione e misurazione dei lavori
Art. 94 – Valutazione dei lavori in economia
94.1. – Mano d’opera – Mercedi
94.2 – Noli
94.3 – Materiali a piè d’opera
Art. 95 – Valutazione dei lavori a misura
95.1. – Demolizioni e rimozioni
95.2 – Scavi in genere
95.3 – Rilevati e rinterri
95.4 – Calcestruzzi e conglomerati cementizi
95.5 – Casseforme – Armature - Cetinature
95.6 – Acciaio per strutture in C.A.
95.7 – Opere e manufatti in acciaio ed altri metalli
95.7.1 – Barriere di sicurezza
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95.8 – Trattamenti protettivi – Smalti cementizi – Cappe d’asfalto - Impermeabilizzazioni
95.9 – Tubazioni
95.10 – Canalette di scarico prefabbricate – Cunette e banchine
95.11 – Lavori di verniciatura
95.12 – Pavimentazioni stradali
Capo 2.1
Qualità, provenienza e norme di accettazione dei materiali e delle forniture
Art. 40 - Caratteristiche generali
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in
commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere
alle specifiche norme del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali. Essi, inoltre, se non diversamente prescritto o
consentito, dovranno rispondere alle norme e prescrizioni dei relativi Enti di unificazione e normazione con la notazione
che ove il richiamo del presente testo fosse indirizzato a norme ritirate o sostituite, la relativa valenza dovrà ritenersi
rispettivamente prorogata o riferita alla norma sostitutiva. Si richiamano peraltro, espressamente le prescrizioni degli
artt.20, 21, e 22 del Capitolato Generale. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle
località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia
riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
L’Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire presso il laboratorio di
cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente
Capitolato o dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che
formati in opera e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme, verrà effettuato in
contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.
Le provviste non accettate dalla Direzione Lavori, in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute idonee,
dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell’Appaltatore, e sostituite con altre
rispondenti ai requisiti richiesti. L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la
cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l’Amministrazione si riserva in sede di collaudo finale.
Art. 41 - Materiali naturali e di cava
41.1 - Acqua
Dovrà essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche e non aggressiva.
Avrà un PH compreso tra 6 e 8. Per gli impasti cementizi non dovrà presentare tracce di sali in percentuali dannose (in
particolare solfati e cloruri in concentrazioni superiori allo 0,5%). È vietato l’impiego di acqua di mare salvo esplicita
autorizzazione (nel caso, con gli opportuni accorgimenti per i calcoli di stabilità). Tale divieto rimane tassativo ed
assoluto per i calcestruzzi armati ed in genere per tutte le strutture inglobanti materiali metallici soggetti a corrosione.
41.2 - Sabbia
41.2.1. - Generalità
La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale, dovrà essere assolutamente
scevra di materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualità silicea (in subordine quarzosa, granita o
calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovrà provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressione.
Ove necessario, la sabbia sarà lavata con acqua dolce per l’eliminazione delle eventuali materie nocive; alla prova di
decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovrà superare il 2%.
36
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
Per il controllo granulometrico l’Appaltatore dovrà apprestare a porre a disposizione della Direzione Lavori gli stacci
UNI 2332/1.
41.2.2. - Sabbia per murature in genere
Sarà costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso il setaccio 2 UNI 2332/1.
41.2.3. - Sabbia per intonaci ed altri lavori
Per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento od in pietra da taglio, la sabbia sarà costituita da grani passanti
al setaccio 0,5 UNI 2332/1.
37
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
41.2.4. - Sabbia per conglomerati
Dovrà corrispondere ai requisiti dal D.M. 14 febbraio 1992, All.1, punto 2, nonché per quanto compatibile, alle
caratteristiche e limiti di accettazione di cui alle norme UNI 8520/1 ed UNI 8520/2. La categoria (A, B o C) sarà
rapportata alla classe dei conglomerati.
La granulometria dovrà essere assortita (tra 1 e 5 mm) ed adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di
posa in opera. Sarà assolutamente vietato l’uso di sabbia marina, salvo efficace lavaggio e previa autorizzazione della
Direzione Lavori.
41.2.5. - Sabbia per costruzioni stradali
Dovrà corrispondere alle “Norme per l’accettazione dei pietrischi, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per
costruzioni stradali”, di cui al Fascicolo N. 4/1953, C.N.R., adottato con Circolare Ministero LL.PP. 17 febbraio 1954,
n.532.
SABBIE ED ADDITIVI
DESIGNAZIONE
SETACCIO DI CONTROLLO
che lascia passare
che trattiene
Sabbia (*)
2 UNI 2332
0,075 UNI 2332
Additivo (**)
0,075 UNI 2332
(*)
Elementi passanti al setaccio 0,075 UNI 2332 inferiori al 5%.
(**)
Tutto il materiale deve essere passante al setaccio 0,18 UNI 2332; inoltre
almeno il 50% del materiale deve avere dimensioni inferiori a 0,05 mm.
41.3 - Ghiaia e pietrisco
41.3.1. - Generalità
I materiali in argomento dovranno essere costituiti da elementi omogenei, provenienti da rocce compatte, resistenti,
non gessose o marnose, né gelive. Tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza
meccanica, sfaldati o sfaldabili, e quelle rivestite da incrostazioni.
I pietrischi e le graniglie dovranno provenire dalla frantumazione di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura
microcristallina, o di calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all’urto, all’abrasione ed al gelo.
Saranno a spigolo vivo, scevri di materie terrose, sabbia e comunque materie eterogenee od organiche. Per il controllo
granulometrico l’Appaltatore dovrà approvvigionare e porre a disposizione della Direzione Lavori i crivelli UNI 2334.
41.3.2. - Ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi
Dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 14 febbraio 1992, All.1, punto 2 e, per quanto compatibile, ai
requisiti di accettazione di cui alle norme UNI 8520 precedentemente citate. La granulometria degli aggregati sarà in
genere indicata dalla Direzione Lavori in base alla destinazione dei getti ed alle modalità di posa in opera dei
calcestruzzi. In ogni caso la dimensione massima degli elementi per le strutture armate, non dovrà superare il 60%
dell’interferro e per le strutture in generale il 25% della minima dimensione strutturale. La categoria (A, B o C) sarà
rapportata alla classe dei conglomerati.
41.3.3. - Ghiaia e pietrisco per sovrastrutture stradali
Dovranno corrispondere, come definizione e pezzature, ai requisiti stabiliti dalla norma UNI 2710 della quale si riporta,
a pagina successiva, la tabella delle pezzature. Gli elementi dovranno presentare uniformità di dimensione nei vari
sensi, escludendosi quelli di forma allungata, piatta o scagliosa.
Per ogni pezzatura di pietrischi, pietrischetti e graniglie sarà ammessa come tolleranza una percentuale in massa non
superiore al 10 % di elementi di dimensioni maggiori del limite superiore ed al 10% di elementi di dimensioni minori del
limite inferiore della pezzatura stessa. In ogni caso gli elementi non compresi nei limiti della pezzatura dovranno
rientrare per intero nei limiti di pezzatura immediatamente superiore od inferiore. Per il pietrisco 40/71, per il quale non
è stabilita una pezzatura superiore, gli elementi dovranno passare per intero al crivello di 100 mm.
Agli effetti dei requisiti di caratterizzazione e di accettazione, i pietrischi verranno distinti in 3 categorie, in conformità
alla Tab. II di cui al Fasc. n. 4 C.N.R. Per la fornitura sarà di norma prescritta la I categoria (salvo che per circostanze
particolari non venisse autorizzata la IIa), caratterizzata da un coefficiente Deval non inferiore a 12, da un coefficiente
I.S.S. non inferiore a 4 e da una resistenza minima a compressione di 120 N/mm² (1200 kgf/cm²). I pietrischi da
impiegare per le massicciate all’acqua dovranno avere inoltre un potere legante non inferiore a 30 per l’impiego in zone
umide e non inferiore a 40 per l’impiego in zone aride.
38
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
In tutti gli aggregati grossi gli elementi dovranno avere spigoli vivi e presentare una certa uniformità di dimensioni nei
vari sensi, non dovranno essere cioè di forma allungata od appiattita (lamellare); per quelli provenienti da frantumazioni
di ciottoli o ghiaie dovrà ottenersi che non si abbia più di una faccia arrotondata.
I pietrischetti e le graniglie, per gli effetti di cui al precedente capoverso, verranno distinti in 6 categorie, in conformità
alla Tab. III del Fasc. n.4 CNR. Per la fornitura, nel caso di materiali destinati a strati di pavimentazione in superficie
(trattamenti superficiali, manti bituminosi), sarà di norma prescritta la Iª categoria, caratterizzata da un coefficiente di
frantumazione non superiore a 120, da una perdita per decantazione non superiore all’1%, da una resistenza all’usura
minima di 0,8. Nel caso di materiali destinati a strati di pavimentazione più interni (strati di collegamento), potranno
venire ammesse anche le altre categorie, purché comunque non inferiori alla IIIa.
DESIGNAZIONE
GHIAIE
PIETRISCHI
CHE LASCIA
PASSARE
CRIVELLO DI CONTROLLO
CHE TRATTIENE
Ghiaia 40/71
Ghiaia 40/60
Ghiaia 25/40
Ghiaietto 15/25
Ghiaietto 10/15
Ghiaino 5/10
Ghiaino 2/5
Pietrisco 40/71
Pietrisco 40/60
Pietrisco 25/40
Pietrischetto 15/25
Pietrischetto 10/15
Graniglia 5/10
Graniglia 2/5
71 UNI 2334
60 UNI 2334
40 UNI 2334
25
UNI 2334
15 UNI 2334
10 UNI 2334
5 UNI 2334
40 UNI 2334
40 UNI 2334
25 UNI 2334
15 UNI 2334
10 UNI 2334
5 UNI 2334
2 UNI 2332
41.4 - Detrito di cava o tout-venant di cava, di frantoio o di fiume
Quando per gli strati di fondazione o di base della sovrastruttura stradale fosse disposto di impiegare detriti di cava o di
frantoio od altro materiale, questo dovrà essere in ogni caso non suscettibile all’azione dell’acqua (non solubile né
plasticizzabile) nonché privo di radici e di sostanze organiche. Esso dovrà inoltre corrispondere, salvo più specifiche
indicazioni della Direzione Lavori, alle seguenti caratteristiche:
a)
Granulometria: la dimensione massima dei grani non dovrà essere maggiore della metà dello spessore fissato
dello strato costipato ed in ogni caso non maggiore di 71 mm negli strati di fondazione e di 30 mm nello strato
superficiale di usura non protetto.
La granulometria inoltre, nel caso di materiale costituito da elementi duri e tenaci, prima e dopo il costipamento
dovrà essere compresa entro i limiti della tabella riportata al successivo Art.80 per gli strati di fondazione ed
all’Art.81 per gli strati di base. Nel caso invece di materiale costituito di elementi teneri (tufi, arenarie, ecc.) non
saranno necessarie specifiche prescrizioni in quanto la granulometria si modifica ed adegua durante la rullata.
Di norma comunque le dimensioni massime di questi materiali non dovranno superare il valore di 15 cm.
b)
Limiti ed indici di Atterberg: verranno determinati sulla frazione di materiale passante allo staccio 0,420 UNI 2332.
Per lo strato di fondazione il limite liquido (WL) non dovrà essere maggiore di 25 e l’indice di plasticità (Ip)
maggiore di 6. Per lo strato di usura non protetto il limite liquido dovrà essere non maggiore di 35 mentre l’indice
di plasticità dovrà essere compreso tra 4 e 9.
c)
Indice C.B.R. (California Bearing Ratio): eseguito su campioni costipati in laboratorio (con energia di costipamento
AASHO modificata), dopo immersione degli stessi in acqua per quattro giorni, dovrà avere un valore non minore
di 50 per strato di fondazione (distanza del piano viabile > 26cm) ed un valore non minore di 80 per strato di base
(distanza dal piano viabile > 12 cm). Il valore del C.B.R. inoltre non dovrà scendere al di sotto dei valori anzidetti
per un intervallo di umidità di costipamento del 4%.
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
Art.42 - Leganti idraulici
42.1 - Leganti idraulici
42.1.1. - Generalità
I materiali in argomento dovranno avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalla Legge 26 maggio 1965, n. 595 e
dai D.M. 3 giugno 1968 e 31 agosto 1972 aventi rispettivamente per oggetto: “Caratteristiche tecniche e requisiti dei
leganti idraulici”, “Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi”, “Norme sui requisiti di
accettazione e modalità di prova degli agglomeranti cementizi e delle calci idrauliche”. Si richiamano le norme UNI ENV
197/1.
42.1.2. - RESISTENZE MECCANICHE E TEMPI DI PRESA
I cementi precedentemente elencati, saggiati su malta normale secondo le prescrizioni e le modalità indicate all’art. 10
del D.M. 3 giugno 1968, dovranno avere le caratteristiche ed i limiti minimi di resistenza meccanica parzialmente
riportati nella tabella accanto:
RESISTENZE (N/mmq)
TIPO DI CEMENTO
Normale
A
B
C
Ad alta resistenza
Ad alta resistenza a rapido
indurimento
Alluminio
Altoforno
A FLESSIONE
6
A COMPRESSIONE
32,5
7
8
42,5
52,5
8
--
52,5
42,5
42.1.3. - MODALITÀ DI FORNITURA, E CONSERVAZIONE
La fornitura dei leganti idraulici dovranno avvenire in sacchi sigillati, ovvero in imballaggi speciali a chiusura automatica
a valvola od ancora alla rinfusa. Dovranno comunque essere chiaramente indicati, a mezzo stampa nei primi due casi
e con documenti di accompagnamento nell’ultimo, il peso e le qualità del legante, lo stabilimento produttore, la quantità
di acqua per malta normale e le resistenze minime a trazione e compressione dopo 28 gg. di stagionatura dei provini.
L’introduzione in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovrà risultare dal giornale dei lavori e dal registro dei getti.
La conservazione dovrà essere effettuata in locali asciutti, approntati a cura dell’Appaltatore, e su tavolati in legname;
più idoneamente lo stoccaggio sarà effettuato in adeguati “silos”.
Art.43 - Materiali laterizi
Formati da argilla (contenente quantità variabili di sabbia, ossido di ferro e carbonato di calcio) purgata, macerata,
impastata e sottoposta a giusta cottura in apposite fornaci, dovranno rispondere alle “Norme per l’accettazione dei
materiali laterizi” emanate con R.D. 16 novembre 1939, n. 2233. I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensioni (pieni,
forati e per coperture) dovranno nella massa essere scevri di sassolini ed altre impurità; avere forma regolare, facce
lisce e spigoli sani; presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine, compatta ed uniforme; essere sonori alla
percussione; assorbire acqua per immersione ed asciugarsi all’aria con sufficiente rapidità; non sfaldarsi o sfiorire sotto
la influenza degli agenti atmosferici (anche in zone costiere) e di soluzione saline; non screpolarsi al fuoco ed al gelo;
avere resistenza adeguata, colore omogeneo e giusto grado di cottura; non contenere sabbia con sali di soda o
potassio, avere forma geometrica precisa ed infine un contenuto di solfati alcalini tali che il tenore di SO3 sia < 0,05%.
Art.44 - Materiali Ferrosi
44.1 - Generalità
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti di scorie, soffiature, saldature, paglia e da qualsiasi
altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, profilatura, fucinature e simili.
Essi inoltre dovranno soddisfare tutte le condizioni generali previste dal D.M. 28 febbraio 1908, modificato con R.D. 15
luglio 1925.
40
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
44.1.1. - DESIGNAZIONE, DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE
Si farà riferimento alle seguenti norme di unificazione:
UNI EN - 10020
Definizione e classificazione dei tipi di acciaio
UNI EU - 27
Designazione convenzionale degli acciai
UNI 7856
Ghise gregge. Definizioni e classificazioni.
ISO 1083
Ghisa a grafite sferoidale. Classificazione.
Come acciai si definiranno i materiali ferrosi contenenti meno dell’1,9% di carbonio, limite che li separerà dalle ghise
definite dalla UNI 7856 sopra richiamata.
44.1.2. - QUALITÀ, PRESCRIZIONI E PROVE
Per i materiali ferrosi, ferma restando l’applicazione del D.P. 15 luglio 1925 in precedenza richiamato, saranno
rispettate le norme di unificazione contenute negli argomenti e nei sub-argomenti di cui alla classifica UNI.
44.2 - Acciai per cemento armato
Dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 14 febbraio 1992 (e successive modifiche ed integrazioni) riportate
le “Norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture
metalliche”.
Gli acciai dovranno essere esenti da difetti tali da pregiudicarne l’impiego, quali incisioni, ossidazioni, corrosioni,
lesioni, untuosità ed in genere ricopertura da sostanze che possano ridurne sensibilmente l’aderenza al conglomerato.
Essi inoltre dovranno essere controllati in stabilimento.
Le relative forniture debbono essere accompagnate da un certificato di Laboratorio Ufficiale riferentesi al tipo di
armatura di cui trattasi nonché dotate di marchiatura da cui risulti il riferimento allo stabilimento produttore, al tipo di
acciaio ed alla sua eventuale saldabilità. La data del certificato deve essere non inferiore a tre mesi a quella di
spedizione, salvo quanto previsto al punto 2.2.8.2. del D.M. citato.
I controlli in cantiere sono obbligatori. Essi saranno riferiti agli stessi gruppi di diametri di cui al punto 2.2.8.2 ed
effettuati con il prelevamento di tre spezzoni marchiati, di uno stesso diametro, scelto entro ciascun gruppo di ciascuna
partita di comune provenienza. Le prove, da eseguirsi presso un Laboratorio Ufficiale, accerteranno la resistenza e la
duttibilità del materiale. Eventuali risultati anomali, saranno dalla Direzione Lavori comunicati sia al Laboratorio Ufficiale
incaricato in stabilimento, sia al Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei LL.PP.
44.2.1. - ACCIAIO PER BARRE TONDE LISCE E AD ADERENZA MIGLIORA
Per le condizioni tecniche generali di fornitura si applica la norma UNI EU 21 (parzialmente sostituita da UNI EN
10204). Il prelievo dai campioni ed i metodi di prova saranno effettuati secondo la UNI 6407 salvo quanto stabilito al
punto 2.2.8.2., Parte 1a, del Decreto citato. Per l’accertamento delle proprietà meccaniche vale quanto indicato alle EN
10002/1a (1990), UNI 564 ed UNI 6407, salvo indicazioni contrarie o complementari.
L’acciaio per barre tonde lisce dovrà possedere le proprietà indicate nella seguente tabella:
CARATTERISTICHE MECCANICHE
Tensione caratteristica di
snervamento fyk
N/mm2
Tensione caratteristica
di rottura ftk
N/mm2
Allungamento A5
%
Piegamento a 180° su mandrino
con diametro D
DESIGNAZIONE DEL TIPO DI ACCIAIO
Fe B 22k
Fe B 32k
>215
>315
>335
>490
>24
2d
>23
3d
L’acciaio ad aderenza migliorata, caratterizzato dal diametro della barra tonda equipesante, dovrà possedere
le caratteristiche parzialmente indicate nella seguente tabella:
41
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
CARATTERISTICHE MECCANICHE
Tensione caratteristica di
Snervamento fyk
N/mm2
Tensione caratteristica di
rottura ftk
N/mm2
Allungamento A5
%
DESIGNAZIONE DEL TIPO DI ACCIAIO
Fe B 38k
Fe B 44k
>375
>430
>450
>540
>14
>12
Le barre inoltre dovranno superare con esito positivo prove di aderenza (secondo il metodo “Beam test”) da eseguire
presso un Laboratorio Ufficiale con le modalità specificate dalla norma CNR - uni 10020-71
44.2.2. - RETI DI ACCIAIO ELETTROSALDATE
Dovranno avere fili elementari compresi fra 5 e 12 mm e rispondere altresì alle caratteristiche riportate nel prospetto 4
di cui al punto 2.2.5., Parte I, delle “Norme tecniche”.
44.3 - Prodotti laminati a caldo
Saranno conformi alle prescrizioni di cui alla seguente norma di unificazione:
UNI EN 10025 -
Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali. Condizioni tecniche di
fornitura.
Le superfici dei laminati dovranno essere esenti da cretti, scaglie, paglie, ripiegature, cricche od altri difetti tali che ne
possano pregiudicare ragionevolmente le possibilità d’impiego. Sarà tollerata la presenza di lievi sporgenze o
rientranze, di leggere rigature e vaiolature, purché non venga superata la tolleranza in meno prescritta sullo spessore.
Per le caratteristiche meccaniche si farà riferimento al prospetto IV della UNI EN 10025 parzialmente riportato nella
tabella di pag. 36. Per le caratteristiche superficiali di finitura alle UNI EN 10163/1/2/3.
44.4 - lamiere di acciaio
Saranno conformi per qualità e caratteristiche, alle norme e prescrizioni delle UNI di cui al punto D ed inoltre della UNI
EN 10029.
44.5 - lamiere zincate
44.6.1. - GENERALITÀ
Fornite in fogli, rotoli od in profilati vari per lavorazione dopo zincatura, le lamiere zincate avranno come base acciaio
non legato, di norma laminato a freddo. Qualità e tolleranze saranno conformi alla UNI EN 10142 con la prescrizione
che la base, in rapporto agli impieghi, sarà conforme ad uno dei tipi di cui al prospetto I della norma citata.
Per gli impieghi strutturali, la lamiera di base sarà conforme ad uno dei tipi di cui al prospetto I della UNI EN 10147.
La zincatura dovrà essere effettuata per immersione a caldo nello zinco fuso; questo sarà di prima fusione, almeno di
titolo ZN A 99 UNI 2013.
Con riguardo al procedimento di zincatura questo potrà essere di tipo normale a bagno continuo o discontinuo (più
idoneamente indicato quest’ultimo per manufatti lavorati pre-zincatura e per i quali si rimanda alla norma UNI 5744), o
continuo Sendzimir.
42
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
LAMINATI
A CALDO
PRODOTTI PIANI E PRODOTTI LUNGHI
CARATTERISTICHE MECCANICHE
CARICO UNITARIO DI ROTTURA A TRAZIONE RM IN N/mmq
Spessore nominale in mm
DESIGNAZIONE
nazionale
precedente
UNI/7070-82
<3
> 3 e ≤100
Fe 320
310-540
290-510
Fe 360 B
360-510
340-470
Fe 360 B
360-510
340-470
Fe 360 C
360-510
340-470
Fe 360 D
360-510
340-470
Fe 430 B
Fe 430 C
430-580
410-560
Fe 430 D
Fe 510 B
Fe 510 C
Fe 510 D
510-680
490-630
Fe 510 DD
Fe 490 1)
490-660
470-610
Fe 590 1)
590-770
570-710
Fe 690 1)
690-900
670-830
1) Non si utilizza per i profilato a U, angolari e profilati
>100 e ≤150
340-470
340-470
340-470
>150 e ≤250
340-470
340-470
340-470
400-540
380-540
470-630
450-630
450-610
550-710
650-830
440-610
540-710
640-830
44.6.2. - LAMIERE ZINCATE CON BAGNO CONTINUO O DISCONTINUO A CALDO
Avranno strato di zincatura conforme ai tipi indicati nel prospetto che segue con la prescrizione che in nessun caso, la
fornitura potrà provvedere manufatti con grado di zincatura inferiore a Z 275.
TIPO DI
RIVESTIMENTO
MASSA COMPLESSIVA DI ZINCO SULLE DUE SUPERFICI (g/m2)
Z100
Z140
Z200
Z225
Z275
Z350
Z450
Z600
44.6.3. - LAMIERE ZINCATE CON PROCEDIMENTO CONTINUO SENDZIMIR
Salvo diretta prescrizione, per tutti i manufatti previsti in lamiera zincata quali coperture, rivestimenti, infissi, serrande,
gronde, converse, serbatoi di acqua, ecc., dovrà essere impiegata zincata trattata secondo il procedimento di zincatura
continua Sendzimir, consentendo tale procedimento, che prevede tra l’altro la preventiva normalizzazione dell’acciaio
ed un’accurata preparazione delle superfici, di ottenere una perfetta aderenza dello zinco all’acciaio base e la
formazione di uno strato di lega ferro-zinco molto sottile ed uniforme.
44.6.4. - MANUFATTI PER BARRIERE DI SICUREZZA E PARAPETTI
Le barriere ed i parapetti metallici dovranno avere caratteristiche tali da resistere agli urti dei veicoli, sotto qualunque
angolo di incidenza, e da presentare una deformabilità pressoché costante in qualunque punto. In particolare dovranno
rispettare le norme contenute nella Circolare Min. LL.PP. 11 luglio 1987, n. 2337 nonché le disposizioni di cui al
“Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di
sicurezza”.
Tutti gli elementi metallici costituenti la barriera dovranno essere di acciaio di qualità non inferiore a Fe E 350 G (UNI
EN 10147), zincato a caldo con una quantità di zinco non inferiore a 300 g/m2 per ciascuna faccia (Z 600) ed avere le
seguenti caratteristiche minime; salvo diverse prescirizoni:
♦
nastro: spessore non inferiore a 3 mm, profilo a doppia onda, altezza effettiva maggiore od uguale a 300 mm,
sviluppo non inferiore a 475 mm, modulo di resistenza non inferiore a 25 kgf/cm3;
♦
paletti di sostegno: profilo a “C” di dimensioni non inferiore a 80 X 120 X 80 mm, spessore non inferiore a 8 mm,
lunghezza non inferiore a 1,65 m per le barriere centrali e 1,95 m per quelle laterali;
♦
distanziatori: altezza 300 mm, profondità non inferiore a 150 mm, spessore minimo 2,5 mm salvo l’adozione per le
autostrade di distanziatori di tipo europeo;
♦
bulloneria: a testa tonda ed alta resistenza;
♦
piastrina: copriasola antisfilamento di dimensioni 45 X 100 mm e spessore 4 mm.
I parapetti avranno spessore dei montanti non inferiore a 6 mm, distanziatori ad anima rinforzata con nervature e tubo
corrimano con diametro esterno non inferiore a 48 mm e spessore non inferiore a 2,4 mm. In ogni caso dovranno
rispondere alle norme previste al punto 3.11. del D.M. LL.PP. 4 maggio 1990.
43
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
Le barriere saranno classificate in relazione all’ “indice di severità” come definito all’art. 4 dell’All. 1 al D.M. n. 223/92.
Per i vari tipi di strade, come da vigenti norme del CNR ed in rapporto al tipo di traffico, come definito all’art. 7 del D.M.
citato, la classe di barriere da impiegarsi dovrà essere non inferiore a quelle indicate nella tabella sotto riportata.
CLASSIFICAZIONE DELLE BARRIERE
CLASSE
INDICE DI SEVERITÀ (kNm)
A1
tra 5 e 15
A2
tra 15 e 50
A3
tra 50 e 150
B1
tra 150 e 300
B2
tra 300 e 600
B3
tra 600 e 1000
Tutte le barriere, sia del tipo prefabbricato prodotto fuori opera od in stabilimento, sia del tipo realizzato in opera,
dovranno essere identificabili con il nome del produttore, la classe di appartenenza e la sigla di omologazione (tipo e
numero progressivo).
44.6 – TUBI DI ACCIAIO PER ACQUEDOTTI
44.7.1. - GENERALITÀ
Per le condizioni tecniche generali di fornitura vale la norma UNI EU 21. I tubi saranno costituiti da acciaio non legato e dovranno
corrispondere alla normativa generale di unificazione di seguito riportata:
UNI 663-68
Tubi senza saldatura di acciaio non legato - Tubi lisci per usi generici - Qualità, prescrizione e prove
(Sostituita in parte da UNI 7287).
UNI 7091
Tubi saldati di acciaio non legato - Tubi lisci per usi generici (Sostituita in parte da UNI 7288).
UNI 7287
Tubi con estremità lisce, senza saldatura, di acciaio non legato, senza prescrizioni di qualità.
UNI 7288
Tubi con estremità lisce, saldati, di acciaio non legato, senza prescrizioni di qualità.
I tubi dovranno risultare ragionevolmente dritti a vista e presentare sezione circolare entro le tolleranze prescritte;
saranno privi di difetti superficiali (interni ed esterni) che possano pregiudicarne l’impiego: è ammessa la loro
eliminazione purché lo spessore non scenda sotto il minimo prescritto. Tubi e relativi pezzi speciali dovranno inoltre
avere la superficie interna ed esterna protetta con rivestimenti appropriati e specificati in Elenco. In ogni caso,
qualunque sia il tipo di rivestimento, questo dovrà risultare omogeneo, continuo, ben aderente ed impermeabile.
44.7.2. - TUBI PER CONDOTTE DI ACQUA
Potranno essere senza saldatura o saldati (con saldatura longitudinale od elicoidale), saranno fabbricati con acciaio
non legato e dovranno corrispondere alle prescrizioni della seguente norma di unificazione:
UNI 6363
Tubi senza saldatura e saldati di acciaio per condotte di acqua
La designazione dovrà precisare nell’ordine: la denominazione, il processo di fabbricazione e, se del caso, il tipo di
saldatura, le dimensioni (diametro esterno per spessore), il tipo di acciaio ed il riferimento alla superiore norma. Per la
classificazione, nonché per gli spessori, le masse e le altre caratteristiche dimensionali, si farà riferimento alla stessa
norma.
Tutte le prove e le riprove relative all’idoneità dei tubi dovranno essere eseguite presso lo stabilimento produttore, che
dovrà rilasciare un attestato di conformità alla norma UNI 6363.
I giunti potranno essere, secondo prescrizioni, del tipo saldato, a flangia o speciale. I pezzi speciali saranno di norma
ricavati da tubi senza saldatura e verranno soggetti, di massima, alle stesse condizioni di fornitura previste per i tubi
diritti.
ART. 45– Non utilizzato
ART. 46 – Non utilizzato
Art.47 – Legnami
44
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
47.1 – Generalità
47.1.1. - NOMENCLATURA, MISURAZIONE E CUBATURA
Per la nomenclatura delle specie legnose, sia di produzione nazionale che d’importazione, si farà riferimento alle
norme UNI 2853, 2854 e 3917; per la nomenclatura dimensionale degli assorbimenti alla UNI 3517; per la
nomenclatura dei difetti alla UNI 3016; per la misurazione e cubatura degli assortimenti alla UNI 3518.
47.1.2. - REQUISITI IN GENERALE
II legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le
prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912; saranno provvisti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non
presenteranno difetti incompatibili con l’uso cui sono destinati.
47.2 - Legnami da carpenteria definitiva
2
Dovranno presentare carico di rottura a compressione normalmente
2 alla fibra non inferiore a 30 N/mm e carico di
rottura a trazione parallelamente alle fibre non inferiore a 70 N/mm .
Art.48 - Prodotti per tinteggiatura
48.1 - Generalità
Tutti i prodotti in argomento dovranno essere forniti in cantiere in recipienti originali sigillati, di marca qualificata, recanti
il nome della Ditta produttrice, il tipo e la qualità del prodotto, le modalità di conservazione e di uso, e l’eventuale data
di scadenza. I recipienti, da aprire solo al momento dell’impiego in presenza di un assistente della Direzione Lavori,
non dovranno presentare materiali con pigmenti irreversibilmente sedimentati, galleggiamenti non disperdibili, pelli,
addensamenti, gelantinizzazioni o degradazioni di qualunque genere.
Salvo diversa prescrizione, tutti i prodotti dovranno risultare pronti all’uso, non essendo consentita alcuna diluizione con
solventi o diluenti, tranne che nei casi previsti dalle Ditte produttrici e con i prodotti e nei rapporti 0dalle stesse indicati.
Risulta di conseguenza assolutamente vietato preparare pitture e vernici in cantiere, salvo le deroghe di cui alle norme
di esecuzione. Per quanto riguarda proprietà e metodi di prova dei materiali si farà riferimento alle UNI di classifica
I.C.S. 87 ed alle norme UNICHIM. In ogni caso saranno presi in considerazione solo prodotti di ottima qualità, di idonee
e costanti caratteristiche per i quali potrà peraltro venire richiesto che siano corredati del “Marchio di Qualità
Controllata” rilasciato dall’Istituto Italiano del Colore.
48.2 – Pitture
48.2.1. - GENERALITÀ
Ai fini della presente normativa verranno definiti come tali tutti i prodotti vernicianti non classificabili tra le idropitture né
tra le vernici trasparenti. Di norma saranno costituite da un legante, da un solvente (ed eventuale diluente per
regolarne la consistenza) e da un pigmento (corpo opacizzante e colorante); il complesso legante + solvente,
costituente la fase continua liquida della pittura, verrà definito veicolo. Con riguardo alla normativa si farà riferimento,
oltre che alle UNI precedentemente richiamate, anche alle UNICHIM di argomento: Prodotti vernicianti - Metodi
generali di prova.
48.2.2. - PITTURE AD OLIO
Pitture essiccanti per ossidazione, nelle quali cioè la polinerizzazione avviene per forte assorbimento di ossigeno
atmosferico con l’addizione di opportuni siccativi innestati in dosi adeguate, dovranno risultare composte da non meno
del 60% di pigmento e da non oltre il 40% di veicolo.
48.2.3. - PITTURE OLEOSINTETICHE
Composte da olio e resine sintetiche (alchidiche, gliceroftaliche), con appropriate proporzioni di pigmenti, veicoli e
3
sostanze coloranti, le pitture in argomento presenteranno massa volumica di 1 ÷ 1,50 kg/dm , adesività 0%, durezza
24 Sward Rocker, essiccazione fuori polvere (f.p.) di 4 ÷ 6 ore, residuo secco min. del 55%, brillantezza non inferiore a
80 Gloss, allungamento sopra supporto non inferiore al 9% (prova 5 con spina di 5 mm). Inoltre dovranno risultare
resistenti agli agenti atmosferici, all’acqua (per immersione non inferiore a 18 ore), alla luce (per esposizione non
inferiore a 72 ore) ed alle variazioni di temperatura, in rapporto alle condizioni d’impiego ed alle prescrizioni.
48.2.4.
- PITTURE ANTIRUGGINE ED ANTICORROSIVE
45
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
Saranno rapportate al tipo di materiale da proteggere, al grado di protezione, alle modalità d’impiego, al tipo di finitura
nonché alle condizioni ambientali nelle quali dovranno esplicare la loro azione protettiva. Con riguardo comunque alle
pitture di più comune impiego, si prescrive:
a) Antiruggine ad olio al minio di piombo: Dovrà corrispondere alle caratteristiche di cui al punto 4.1 del Manuale
UNICHIM 43 e dare, in prova, i seguenti risultati: densità 2,80 ÷ 3,40, finezza di macinazione 20 ÷ 40 micron,
essiccazione f.p. max 6 ore, essiccazione max. 72 ore. La pittura sarà preparata con l’80% min. di pigmento, il 13%
min. di legante ed il 5% max. di solvente. Il pigmento sarà composto da non meno del 60% di minio al 32,5% PbO2
e da non oltre il 40% di barite, silicati di Mg, di Al, grafite ed ossidi di ferro; il legante dal 100%di olio di lino cotto,
pressoché esente da acidità ed assolutamente esente da colofonia; il solvente, infine, da almeno l’80% di
idrocarburi distillati oltre 150 °C.
b) Antiruggine oleosintetica al minio di piombo: Dovrà corrispondere alle caratteristiche di cui al punto 4.2. del Manuale
UNICHIM 43 e dare, in prova, i seguenti risultati: densità 2,10 ÷ 2,40, finezza di macinazione 30,40 micron,
essiccazione all’aria max 16 ore. La pittura sarà preparata con il 70% min. di pigmento, il 15% min. di legante ed il
15% max. di solvente. Il pigmento ed il solvente saranno composti come alla precedente lett. a); il legante sarà
costituito da resina alchidica lungolio modificata con olii e standoli, con un contenuto di olio min. del 70%.
c) Antiruggine al cromato di piombo: Dovrà corrispondere alle caratteristiche di cui al punto 4.3. del Manuale UNICHIM
43 e dare, in prova, i seguenti risultati: densità 1,50 , 1,80, finezza di macinazione 20 ÷ 40 micron, essiccazione
all’aria max. 16 ore. La pittura sarà preparata con il 54 ÷ 58% di pigmento, il 19%min di legante, il 23% max. di
solvente. Il pigmento sarà composto dal 50% min. di cromato basico di piombo; il legante da resina alchidica
lungolio al 100% con contenuto in olio del 63%.
d) Anticorrosiva al cromato di zinco: Dovrà corrispondere alle caratteristiche di cui al punto 4.4. del Manuale UNICHIM
43 e dare, in prova i seguenti risultati: densità 1,35 ÷ 1,48, finezza di macinazione 30 ÷ 40 micron, essiccazione
all’aria max. 16 ore. La pittura sarà preparata con il 46 ÷ 52% di pigmento, il 22 ÷ 25% di legante ed il 32% max. di
solvente. Il pigmento sarà composto dal 50% min. di cromato di zinco; il legante da resina alchidica lungolio come
alla lett. c).
e) Anticorrosive al catrame e speciali: Dovranno presentare resistenza alle corrosioni chimiche correlata alle
condizioni di impiego e comunque non inferiore alle specifiche particolari richieste. Le prove termiche, nonché
quelle di durezza, di imbutitura e di impermeabilità verranno eseguite su rivestimento di 100 micron applicato a
lamierini di acciaio dolcissimo conformemente alle norme UNI 4715; quelle di corrosione, su rivestimento di 400
micron; quelle di urto, su rivestimento di 200 micron applicato su provino di calcestruzzo. Al termine delle prove, i
rivestimenti non dovranno presentare spaccature, sfogliature, vescicature, distacchi od alterazioni di sorta.
L’eventuale alterazione di colore del rivestimento non sarà comunque considerato motivo di inidoneità.
f) Zincanti a freddo: Potranno essere di tipo organico od inorganico in rapporto alla natura del legante (resine
epossidiche, viniliche, alchidiche, fonoliche, poliuretiche, siliconiche, ecc. nel primo caso e particolari derivati del
silicio solubili in solventi alifatici od in acqua nel secondo); in entrambi i casi saranno costituiti di una percentuale di
zinco metallico nel film secco non inferiore all’80% in massa. I “primer” zincanti dovranno presentare limiti di
temperatura di esercizio non inferiori a 200 °C (or ganici) ed a 400 °C (inorganici); tra questi ultimi dovranno
comunque escludersi quelli impieganti come veicolo silicati solubili in acqua. I zincanti inorganici dovranno inoltre
presentare pigmento metallico composto del 98% minimo di zinco, di cui il 94% di zinco riducente; ottima resistenza
3
all’abrasione, elevata durezza, residuo secco non inferiore al 95%, massa volumica compresa tra 2,5 ÷ 2,6 kg/dm .
46
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
48.3 - Vernici
Saranno perfettamente trasparenti e derivate da resine o gomme naturali di piante esotiche (flatting grasse e fini) o da
resine sintetiche, escludendosi in ogni caso l’impiego di gomme prodotte da distillazione. Dovranno formare una
pellicola dura e elastica, di brillantezza cristallina e resistere all’azione degli olii lubrificanti e della benzina. In termini
quantitativi presenteranno adesività 0%, durezza 24 Sward Rocker, essiccazione f.p. 4 ÷ 6 ore, resistenza all’imbutitura
per deformazioni fino ad 8 mm. Le vernici sintetiche e quelle speciali (acriliche, cloroviniliche, epossidiche, catalizzate
poliesteri, poliuretaniche, al cloroacaucciù, ecc.) saranno approvvigionate nelle loro confezioni sigillate e
corrisponderanno perfettamente alle caratteristiche d’impiego e di qualità richieste. Caratteristiche comuni saranno
comunque l’ottima adesività, l’uniforme applicabilità, l’assoluta assenza di grumi, la rapidità d’essiccazione, la
resistenza all’abrasione ed alle macchie nonché l’inalterabilità all’acqua ed agli agenti atmosferici in generale.
48.4 - Smalti
Nel tipo grasso avranno come leganti le resine naturali e come pigmenti diossido di titanio, cariche inerti ed ossido di
zinco. Nel tipo sintetico avranno come componenti principali le resine sintetiche (nelle loro svariate formulazioni:
alchidiche, maleiche, fenoliche, epossidiche, poliesteri, poliuretaniche, siliconiche, ecc.) ed il bianco titanio rutile e,
come componenti secondari pigmenti aggiuntivi (cariche) ed additivi vari (dilatanti, antipelle, anti-impolmonimento,
anticolanti ecc.)
Gli smalti sintetici, prodotti di norme nei tipi per interno e per esterno presenteranno adesività 0%, durezza 26 Sward
Rocker, finezza di macinazione inferiore a 12 micron, massa volumica 1,10 + 30 % kg/dm3, resistenza all’imbutitura
per deformazione fino ad 8 mm. Gli smalti presenteranno altresì ottimo potere coprente, perfetto stendimento,
brillantezza adeguata (per i lucidi non inferiore a 90 Gloss, per satinati non superiore a 50 Gloss), nonché resistenza
agli urti, alle macchie, all’azione dell’acqua, della luce, degli agenti atmosferici e decoloranti in genere.
Anche gli smalti, come le vernici, saranno approvvigionati in confezioni sigillate, con colori di vasta campionatura. Per i
metodi di prova si rimanda alle precedenti elencazioni.
ART.49 - MANUFATTI DI CEMENTO
49.1 - Generalità
I manufatti di cemento dovranno essere confezionati con conglomerato vibrato, vibrocompresso o centrifugato ad alto
dosaggio di cemento (del tipo prescritto), con inerti di granulometria adeguata e di qualità rispondente ai vigenti
requisiti generali di accettabilità. Dovranno avere spessore proporzionato alle condizioni di impiego, superfici lisce e
regolari, dimensioni ben calibrate, assoluta mancanza di difetti e/o danni.
49.2 - tubi
49.2.1. - TUBI DI CEMENTO SEMPLICE
3
Saranno confezionati con impasto dosato a 350 ÷ 400 kg/m di cemento, vibrocompresso o centrifugato, e dovranno
presentare sezione perfettamente circolare (od ovoidale, nella sagoma prescritta), generatrice diritta, spessore
uniforme (o come da sagoma), elevata resistenza flessionale ed, in frattura, grana omogenea, compatta e resistente.
Dovranno rispondere inoltre, per i diametri superiori a 250 mm, alla seguente normativa UNI:
UNI 9534
Tubi di calcestruzzo non armato per fognature a sezione interna circolare, senza piede di appoggio.
SSUNI
Idem, con piede di appoggio.
E07.04.088.0
I tubi UNI9534 potranno essere con giunto a bicchiere o con giunto a mezzo spessore (ad incastro) con lunghezza
nominale non inferiore a due metri. Lo spessore minimo, salvo diversa specifica, sarà conforme ai valori riportati nella
sottostante tabella. Per giunto ad incastro, lo spessore dovrà comunque non scendere sotto il valore di 120 mm.
47
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
DN
300
400
500
600
700
800
1000
1200
1400
1500
(*)
CLASSI (*)
1ª
2ª
3ª
Spessore nominale (minimo)
mm
50
50
50
50
50
55
50
55
65
60
65
80
70
75
95
80
90
110
115
140
140
170
165
205
180
220
a
2 a
2 a
2
V. Prosp. I della UNI 9534: 1 (60kN/m ); 2 (100kN/m ); 3 (150kN/m )
Le prove che potranno venire richieste per l’accettazione saranno quelle di controllo geometrico delle dimensioni, di
tenuta per pressione idraulica interna, di impermeabilità e di schiacciamento trasversale.
Per le prime, il diametro interno non potrà scostarsi dal valore nominale di oltre (3+0,004 DN) mm, mentre la lunghezza
non potrà scostarsi da LN di oltre 10 mm. Per la seconda i tubi, mantenuti per almeno 15 minuti alla pressione di 10 m
di colonna di acqua, non dovranno presentare perdite né gocciolamenti.2 Per la terza, da eseguirsi coma al punto
10.2.
2
della UNI citata, l’assorbimento d’acqua non dovrà superare 0,30 l/m per DN inferiori a 1000 e 0,20 l/m per DN
uguali o superiori a 1000. Per la quarta, da eseguirsi come al punto 10.3. della stessa UNI, il carico di rottura, in
rapporto alla classe, non dovrà risultare inferiore ai valori riportati nel Prosp. I della UNI 9534.
49.2.2. - TUBI DI CEMENTO ARMATO
Dovranno essere fabbricati da ditta specializzata, in apposito stabilimento e con idonee apparecchiature. Saranno
calcolati, armati ed eseguiti secondo le norme valide per il conglomerato cementizio armato ed inoltre avranno:
caratteristiche di qualità e di lavorazione uniformi, superfici interne perfettamente lisce, estremità piene ed a spigoli vivi,
fronti perpendicolari all’asse. Non saranno ammessi tubi con danneggiamenti od imperfezioni che possano diminuire
l’impermeabilità, la resistenza meccanica e, in generale, le possibilità d’impiego e la durabilità.
La lunghezza dei tubi senza piede sarà di almeno 2,00 m; quella dei tubi con piede di norma 1,00 m. La tolleranza sarà
come al precedente punto. Le generatrici potranno scostarsi dalla rettilineità non oltre 3 mm per i tubi con diametro fino
a 600 mm e non oltre 5 mm per i tubi con diametro superiore.
Ogni tubo dovrà portare contrassegni indelebili che permettano di individuare il marchio di fabbrica, la data di
fabbricazione (mese ed anno), le dimensioni (intese come prodotto del diametro interno per la lunghezza nominale) e
la classe.
Per i tubi ad armatura dissimmetrica, dovrà essere apposta sulla parete esterna l’indicazione del vertice.
Le armature saranno costituite da fili longitudinali di acciaio trafilato crudo collegati con spirale anulare di uguale
materiale. Il passo della spirale non dovrà essere maggiore di 150 mm; il ricoprimento di calcestruzzo non inferiore a
10 mm.
Per l’accettazione i tubi verranno sottoposti a prove di impermeabilità e di resistenza meccanica nel rispetto delle
seguenti norme di unificazione:
UNI E07.04.064.0
Tubi di calcestruzzo armato per fognature, a sezione interna circolare, senza piede di
appoggio.
49.3 - Cordoli e zanelle
Saranno confezionati con cls Rck 350 kg/cmq vibrocompresso in elementi di lunghezza di ml 1,00, salvo i pezzi
speciali. Le superfici destinate a rimanere in vista saranno perfettamente lisce o martellinate secondo quanto previsto
in progetto. Gli spigoli dei cordonati verso le carreggiate saranno tagliati o arrotondati secondo le indicazioni di progetto
e secondo i recquisiti stabiliti nelle norme UNI, da 2712 a 2718.
48
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
Art.50 - Leganti idrocarburati - Materiali per impermeabilizzazioni
50.1 - Catrame
Ottenuto per distillazione del carbon fossile, in assenza di aria, dovrà rispettare le “Norme per l’accettazione dei
catrami per usi stradali” di cui al Fasc. n. 1 - CNR, diffuso con Circolare Ministero LL.PP. 21 gennaio 1952, n. 179. Per
i trattamenti verranno usati i tre tipi C 10/40, C 40/125 e C 125/500.
50.2 - Bitumi
50.2.1. - BITUMI PER USI STRADALI
Miscele di idrocarburi derivati dal petrolio, da impiegarsi a caldo, dovranno essere praticamente solubili (al 90%) in
solfuro di carbonio, avere buone proprietà leganti rispetto al materiale litico e contenere non più del 2,5% di paraffina.
Dovranno inoltre soddisfare alle “Norme per l’accettazione dei bitumi per usi stradali” del CNR .
I bitumi si contraddistinguono con una sigla costituita della lettera “B” seguita dall’intervallo di penetrazione che
caratterizza il legante. Per gli usi stradali il loro campo di applicazione è definito dalla seguente tabella:
CARATTERISTICHE
B 20/30
Destinazione
Asfalto colato
B 40/50
B 50/70
Conglomerati
chiusi
B 80/100
B 130/150
Trattamenti e
penetrazione
Pietrischi
bitumati
Tappeti
B 180/220
Trattamenti
superficiali a
semipenetra
-zione
50.2.2. - BITUMI DA SMALMATURA
Dovranno essere del tipo ossidato e rispondere ai requisiti di cui alla seguente norma di unificazione:
UNI 4157
Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni. Campionamento e limiti di accettazione.
I bitumi saranno forniti in uno dei tipi indicati nella tabella che segue. L’indice di penetrazione sarà determinato con il
metodo riportato nella norma UNI 4163.
CARATTERISTICA
UNITÀ
Punto di rammollimento
P.A.
Penetrazione a 25° C
°C
10
Indice di penetrazione
Punto di rottura Fraass
°C
Solubilità in solventi
organici
%
-1
TIPO
1
2
50 a 60 60 a 70
3
80 a 90
mm 40 a 50 25 a 35 20 a 30
min. 0,5
max -6
min.
99,5
min.
0,5
max 12
min.
99,5
4
95 a
105
35 a 45
5
95 a
105
10 a 20
6
105 a
115
25 a 35
min. 2,5 min. 5,5 min. 3
min. 5,5
max 10
min.
99,5
max -8
max -13
min.
99,5
min.
99,5
max 18
min.
99,5
7
110 a
120
10 a
20
min.
4,5
max 5
min.
99,5
50.2.3. - BITUMI LIQUIDI
Bitumi di fluidità nettamente maggiore dei precedenti (per la presenza in essi di olii provenienti dal petrolio o dal
catrame di carbon fossile e destinati ad evaporare, almeno in parte, dopo l’applicazione) dovranno soddisfare alle
“Norme per l’accettazione dei bitumi liquidi” di cui al Fasc. n. 7 CNR diffuso con Circolare ministeriale 30 settembre
1957, n. 2759.
50.2.4 - EMULSIONI BITUMINOSE
Dispersioni di bitumi di petrolio in acqua ottenute con l’impiego di emulsivi (oleato di sodio ed altri saponi di acidi grassi,
resinati, colle animali o vegetali) ed eventuali stabilizzanti (idrati di carbonio, colle, sostanze alluminose) per aumentare
la stabilità nel tempo ed al gelo, dovranno avere capacità di legare il materiale lapideo al contatto del quale si rompono
e rispondere alle “Norme per l’accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali” di cui al Fasc. n. 3/1958 CNR
diffuso con Circolare del Ministero dei LL. PP. 2 aprile 1959, n. 842.
Le norme non si applicano alle emulsioni a reazione acida ed a quelle preparate con bitumi liquidi. La classificazione è
fatta con riferimento al contenuto di bitume puro ed alla velocità di rottura delle stesse secondo la seguente tabella:
COMPOSIZIONE
EMULSIONI
49
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
E
CARATTERISTICHE
a rapida rottura
Tipo
ER50
Composizione:
- contenuto in peso
di bitume puro, minimo %
2)
Caratteristiche
fisiche:
- indice di rottura
Tipo
ER55
Tipo
ER60
a media velocità
di rottura
Tipo
Tipo
EM55
EM60
a lenta rottura
55
60
compreso
tra 0,9 e 0,5
55
60
minore di 0,5
Tipo
EL55
Tipo
EL60
1)
50
55
Maggiore di 0,9
60
In linea generale le emulsioni a rapida rottura dovranno essere impiegate nei trattamenti superficiali a penetrazione,
quelle a media velocità di rottura negli impasti con sensibili percentuali di materiale fino, quelle a lenta velocità negli
impasti con alta percentuale di materiale fino.
Nel caso di impiego di rocce “acide” idrofile, dovranno usarsi emulsioni acide, adottando nella preparazione
dell’emulsione emulsivi “cationici” quali le ammine ad alto peso molecolare, come la oleilammina, la stearilammina e
derivati analoghi. Tali emulsioni dovranno essere adoperate, in sostituzione delle normali basiche, nei trattamenti da
eseguire a stagione inoltrata con tempo freddo ed umido.
All’atto dell’impiego la Direzione Lavori dovrà accertare che nei fusti di emulsione, per cause diverse, non sia avvenuta
una separazione dei componenti che non sia riemulsionabile per agitazione; in tal caso e se dopo sbattimento si
presentassero ancora dei grumi, l’emulsione dovrà essere scartata.
50.3 - Mastice bituminoso
Sarà ottenuto per intima mescolanza dei bitumi UNI 4157 di cui al precedente punto 49.2.2. con dei filler in percentuali
(in massa, riferite al prodotto finito) non superiori al 20%.
50.4 - Asfalto e derivati
Costituito di carbonato di calcio impregnato di bitume, dovrà essere naturale e provenire dalle più reputate miniere.
L’asfalto sarà in pani, omogeneo, compatto, di grana fine e di tinta bruna.
50.4.1. - POLVERI DI ROCCE ASFALTICHE
Dovranno soddisfare le norme di cui al Fasc. n. 6 - CNR, diffuso con Circolare Ministero LL.PP. 17 luglio 1956, n.
1916. Le polveri asfaltiche per uso stradale dovranno avere un contenuto di bitume non inferiore al 7% del peso totale.
Ai fini applicativi le polveri verranno distinte in tre categorie, delle quali la prima per la preparazione a freddo di tappeti
composti di polvere asfaltica, pietrischetto ed olio, la seconda per i conglomerati, gli asfalti colati e le mattonelle e la
terza come additivo per i conglomerati.
Le polveri di Ia e IIa categoria dovranno avere finezza tale da passare per almeno il 95% dallo staccio 2 UNI 2332;
quelle della IIIa categoria, la finezza prescritta per gli additivi stradali (norme CNR). In tutti i casi le polveri dovranno
presentarsi di consistenza finemente sabbiosa e di composizione uniforme e costante.
50.4.2. - MASTICE DI ASFALTO
Preparato con polveri di rocce asfaltiche e bitume, con miscelazione a caldo, sarà fornito in pani di colore brunocastano, compatti, omogenei, di tenacità e consistenza elastica, privi di odore di catrame.
Il mastice dovrà rispondere, per designazione e caratteristiche, alla normativa UNI 4377; prove e determinazioni
verranno effettuate con le modalità UNI da 4379 a 4385. Per la fornitura il mastice dovrà essere del tipo A UNI 4377
(con contenuto solubile in solfuro di carbonio del 14 ö 16 % ). Non sarà consentito l’uso di mastice di asfalto sintetico.
50
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
50.4.3. - OLII MINERALI PER TRATTAMENTI CON POLVERI ASFALTICHE
Gli olii asfaltici da impiegarsi nei trattamenti superficiali con polveri asfaltiche a freddo saranno di tipo diverso in
rapporto alle polveri con cui verranno impiegati ed in rapporto anche alla stagione: tipo “A” per la stagione invernale e
tipo “B” per quella estiva. In ogni caso gli olii dovranno presentare un contenuto in acqua non superiore allo 0,50%, in
fenoli non superiore al 4%
50.5 - Cartonfeltro bitumato
50.5.1. - CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO
Costituito da carta feltro impregnata a saturazione di bitume (2 UNI 4157), in bagno a temperatura controllata
presenterà uniforme impregnazioni della cartafeltro, superfici lisce e regolari, leggermente venate e di colore nero
opaco.
50.5.2. - CARTONFELTRO BITUMATO RICOPERTO
Costituito da carta feltro trattata a doppio bagno, con una prima impregnazione a saturazione di bitume molle ed un
secondo rivestimento con bitumi ossidati, stabilizzati e plastificati, con eventuale velo finale di materiale finemente
granulato con scagliette di mica, sabbia finissima ecc. dovrà risultare conforme a quanto riportato nella seguente
tabella:
DESIGNAZIONE
C220
C315
C450
R224
R333
R450
DENOMINAZIONE
Bitumati
Cilindrati
Bitumati
Ricoperti
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI
CARTA FELTRO
CONTENUTO SOLUBILE
IN CS2 MIN.
g
C 220 UNI 3682
233
C 315 UNI3682
348
C450 UNI 3682
467
R224 UNI 3682
660
R333 UNI 3682
875
R450 UNI 3682
1200
MASSA PER UNITÀ
DI SUPERFICIE
2
g/m
450
670
900
1100
1420
1850
50.6 - Manti bituminosi prefabbricati con supporto in fibre di vetro
Per i manti in oggetto, oltre che alle norme UNI 8629 si farà riferimento alle caratteristiche dichiarate dai fabbricanti
accreditati presso “l’Istituto per la Garanzia dei Lavori affini all’Edilizia” ed alla tabella riportata in calce alla “Normativa
per le opere d’impermeabilizzazione - 1° Stralcio” edita dallo stesso Istituto in data gennaio 1975.
I supporti potranno essere costituiti da veli di vetro (normali o rinforzati), da feltri o da tessuti di vetro. Il corpo sarà
costituito da bitumi UNI 4157, da mastici bituminosi e prodotti vari di ricoprimento e protezione.
50.6.1. - SUPPORTO IN VELI DI FIBRE DI VETRO
Sarà costituito da veli, preferibilmente armati con fili di vetro. Il collante (resina od altro), non dovrà presentare alcuna
dispersione nel bitume e dovrà essere insensibile ai solventi (solfuro di carbonio).
2
I veli avranno massa areica non inferiore a 40 g/m , fibre con diametro nominale di 10 ÷ 18 micron, carico di rottura a
trazione non inferiore a 1 kgf/cm. l supporti dovranno comunque rispettare la normativa UNI 6825 (prescrizioni e
metodi di prova) nonché per le definizioni, le tolleranze e le determinazioni le UNI 5958, 6266, 6484, 6537, 6539 e
6540.
50.6.2. - VELI DI VETRO BITUMATI
Saranno costituiti da veli di vetro impregnati a saturazione parziale con bitume o mastice bituminoso e saranno forniti
nei tipi di cui alla seguente tabella od in altri tipi commerciali, prescritti od accettati, di dichiarate caratteristiche. I veli di
vetro bitumati saranno anigroscopici imputrescibili, flessibili, chimicamente e fisicamente stabili, di buona resistenza
alla trazione, idonei a legarsi al bitume ossidato.
51
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
DESIGNAZIONE
VB 175
VB 315
VB 435
DENOMINAZIONE
COMMERCIALE
V3
V5
V7
CONTENUTO IN
BITUME SOLUB.
MIN. g/m²
175
315
435
MASSA
DELL’UNITÀ
DI SUPERFICIE
g/m²
300
500
700
50.7 - Guaine in gomma sintetica
Prodotte per vulcanizzazione di copolimeri butadiene-stirene o isobutilene-isoprene od ancora di polimeri cloroprenici
con eventuale aggiunta di additivi peptizzanti, plastificanti, antiossidanti, coloranti ed ignifuganti, dovranno essere
resistenti al bitume, alle calci ed ai cementi, ai raggi ultravioletti, all’ozono, agli agenti metereologici, alle atmosfere
aggressive, alle scintille ed al calore irradiato, alla lacerazione, nonché impermeabili, flessibili ed elastiche.
Gli spessori commerciali delle guaine saranno in generale di 0,75 - 1 - 1,5 - 2 mm.
50.8 - Guaine di PVC plastificato
Avranno diversa formulazione in rapporto ai diversi campi di impiego e comunque caratteristiche rispondenti alle
norme UNI 5575 e 5576. Avranno inoltre resistenza a trazione non inferiore a 150 kgf/cm², allungamento a rottura non
inferiore al 200%, durezza Shore A non inferiore a 75 e resistenza alla temperatura esterna al campo - 20/+ 70 °C.
Nell’impiego sulle coperture le guaine dovranno avere spessore non inferiore a 0,8 mm se usate come barriera al
vapore ed a 1,2 mm se destinate allo strato impermeabilizzante.
Art.51 - Adesivi - Sigillanti - Idrofughi - Idrorepellenti - Additivi
51.1 - Adesivi
Saranno costituiti da resine o da prodotti diversi, di resistenza adeguata (mediamente nel rapporto 3:1) agli sforzi cui
potranno essere interessati i materiali aderenti (trazione, taglio, spaccatura, spellatura) e presenteranno assoluta
compatibilità con gli stessi ed alto grado di bagnabilità relativa (wetting).
Ad applicazione avvenuta gli adesivi saranno inoltre insolubili in acqua, chimicamente inerti, stabili agli sbalzi di
temperatura, ininfiammabili ed atossici. Gli eventuali additivi (catalizzatori, stabilizzanti, solventi, plastificanti cariche)
dovranno essere compatibili con le resine di base senza compromettere i risultati finali dell’adesivo.
51.2 - Sigillanti
Composti atti a garantire il riempimento di interspazi e la ermeticità dei giunti mediante forze di adesione, potranno
essere di tipo preformato o non preformato, questi ultimi a media consistenza (mastici) od alta consistenza (stucchi).
Nel tipo preformato i sigillanti saranno in genere costituiti da nastri, strisce e cordoni non vulcanizzati o parzialmente
vulcanizzati. Nel tipo non preformato a media consistenza saranno in genere costituiti da prodotti non vulcanizzati di
tipo liquido (autolivellanti) o pastoso (a diverso grado di consistenza o tixotropici), ad uno o più componenti.
In rapporto alle prestazioni poi, potranno essere distinti in sigillanti ad alto recupero elastico (elastomerici) e sigillanti a
basso recupero (elastoplastici e plastici). Caratteristiche comuni saranno comunque la facilità e possibilità d’impiego
entro un ampio arco di temperature (mediamente: + 5/ + 40 °C), la perfetta adesività, la resistenza al l’acqua,
all’ossigeno ed agli sbalzi di temperatura, la resistenza all’invecchiamento e, per i giunti mobili, anche ai fenomeni di
fatica. Per i metodi di prova si farà in genere riferimento alle norme A.S.T.M. Prove diverse ed ulteriori potranno
comunque venire richieste dalla Direzione Lavori in rapporto a particolari requisiti e specifiche di accettazione
connesse alle condizioni d’impiego.
52
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
51.3 - Idrofughi
Qualunque sia la composizione chimica (fluati, soluzioni saponose, ecc.) dovranno conferire alle malte cui verranno
addizionati efficace e duratura idrorepellanza senza peraltro alterare negativamente le qualità fisico-meccaniche delle
stesse. Dovranno altresì lasciare inalterati i colori nonché, per intonachi cementizi a contatto con acque potabili, non
alterare in alcun modo i requisiti di potabilità.
Gli idrofughi saranno approvvigionati in confezioni sigillate con l’indicazione del tipo, dei modi d’impiego e della Ditta
produttrice.
51.4 - Idrorepellenti
Costituiti in linea generale da resine siliconiche in soluzione acquosa od in solvente, dovranno essere compatibili con i
materiali sui quali verranno applicati, dei quali non dovranno in alcun modo alterare le proprietà, né l’aspetto od il
colore. Tali prodotti saranno perciò perfettamente trasparenti, inalterabili agli agenti meteorologici, alle atmosfere
aggressive, agli sbalzi di temperatura e dovranno conservare la porosità e la trasparibilità delle strutture. Prove di
idrorepellenza, effettuate su campioni di materiale trattato e sottoposti per non meno di 5 ore a getti di acqua
continuati, dovranno dare percentuali di assorbimento assolutamente nulle.
Gli idrorepellenti saranno approvvigionati come al precedente punto. Le qualità richieste dovranno essere idoneamente
certificate e garantite per un periodo di durata non inferiore a 5 anni.
51.5 - Additivi
Gli additivi per calcestruzzi e malte, a qualunque tipo appartengano (fluidificanti, aeranti, acceleranti, antigelo, ad
azione combinata), dovranno essere conformi alla specifica normativa UNI, da 7102 a 7109 , nonché a quanto
prescritto al punto 5., all. 1, del D.M. 25 luglio 1985. Gli additivi dovranno migliorare e potenziare le caratteristiche del
calcestruzzo o della malta (lavorabilità, resistenza, impermeabilità, uniformità, adesione, durabilità) e dovranno essere
impiegati secondo le precise prescrizioni del produttore che dimostrerà, con prove di Laboratorio Ufficiale, la
conformità del prodotto ai requisiti richiesti ed alle disposizioni vigenti.
Gli additivi a base di aggregati metallici ferrosi catalizzati, per malte e calcestruzzi esenti da ritiro od a espansione
controllata, dovranno essere esenti da prodotti chimici generatori di gas, nonché da olii, grassi e particelle metalliche
non ferrose; l’aggregato metallico base sarà permeabile all’acqua e non conterrà più dello 0,75% di materiale solubile
in acqua.
Art.52 - Prodotti di materie plastiche
52.1 - Prodotti di cloruro di polivinile (PVC)
52.1.1. - GENERALITÀ
Saranno fabbricati con mescolanze a base di cloruro di polivinile, esenti da plastificanti ed opportunamente stabilizzate.
Saranno inoltre conformi alle prescrizioni delle seguenti norme di unificazione:
UNI 7441
Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e
caratteristiche.
UNI 7443
Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico di fluidi. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 7445
Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte interrate di convogliamento di gas combustibili, Tipi,
di mensioni e caratteristiche.
UNI 7447
Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e caratteristiche,
UNI 7448
Tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova.
52.1.2. - TUBI DI PVC PER CONDOTTE DI SCARICO INTERRATE
Potranno essere del tipo 303/1 e 303/2 UNI 7447 e saranno adibiti alla condotta di fluidi la cui temperatura massima
non risulti superiore a 40°.
I tubi, se non idoneamente protetti, ammetteranno un ricoprimento massimo sulla generatrice rispettivamente di 6,00
m e di 4,00 m (con traffico stradale pesante di 18 t/asse max o leggero di 12 t/asse max), mentre il ricoprimento
minimo sarà di 1,00 m con traffico leggero e di 1,50 m con traffico pesante.
I diametri esterni (110-125-160-200-315-....800), gli spessori e le relative tolleranze saranno conformi, per i rispettivi tipi
(bicchiere cilindrico ad incollaggio, conico o con anello elastomerico) ai prospetti riportati nella UNI 7447.
53
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52.2 - Prodotti termoplastici di polietilene (PE) e poliestere (PETP)
I prodotti in polietilene potranno essere del tipo a bassa densità o del tipo ad alta densità.
Tutti i prodotti dovranno contenere speciali addittivi antiossidanti e coloranti e dovranno essere resistenti ai raggi U.V.,
all’azione degli agenti battereologici e chimici..
Per la classificazione ed i metodi di prova si farà riferimento alla normativa UNI ISO 1872 /1 e 2.
52.2.1. - TUBI IN PE
3
I tubi del
1°
tipo
(PE
b.d.)
presenteranno
massa
vo lumica di 0,92 ÷ 0,93 kg/dm , resistenza a trazione minima di 100
2
kgf/cm , resistenza alla temperatura da/a - 50/ + 60 °C, a ssoluta atossicità ed infrangibilità.
Gli spessori
dei tubi saranno rapportati a 4 valori normalizzati della pressione nominale di esercizio (PN 2,5 - 4 - 6 - 10
2
kgf/cm ) riferita alla temperatura di 20 °C. Per tali spes sori, unitamente alle altre caratteristiche, si farà riferimento alla
normativa UNI 7990 ed UNI 7991.
3
I tubi del 2° tipo (PE a.d.) presenteranno, a diffe renza, i seguenti requisiti: massa volumica di 0,94 ÷ 0,96 kg/dm ,
resistenza a trazione minima di 150 kgf/cm2, allungamento a rottura minimo del 500%, temperatura di rammollimento
minima di 124 °C(Vicat).
Per i diametri, gli spessori, i requisiti particolari ed i metodi di prova si farà riferimento alle seguenti norme di
unificazione:
UNI 7611
Tubi di PE ad alta densità per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 7612
Raccordi di PE ad alta densità per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 7613
Tubi di PE ad alta densità per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 7615
Tubi di PE ad alta densità. Metodi di prova.
Per la fornitura i tubi, ove non diversamente specificato, dovranno essere esclusivamente del 2° tipo.
52.3 - Geotessili
I teli di geotessile dovranno essere costituiti da fibre sintetiche di polipropilene, polietilene o poliestere opportunamente
addittivate.
Tali fibre che potranno essere a filo continuo oppure a fiocco, saranno assemblate tra loro per dare luogo al prodotto
finito secondo i processi di tessitura (geotessili tessuti) o di coesionatura di tipo meccanico (geotessili nontessuti
agugliati), termico (geotessili nontessuti termosaldati).
52.3.1. - GEOTESSILI TESSUTI IN POLIPROPILENE
I materiali da porre in opera, nell’ambito del presente appalto, al di sotto dello strato di sabbia di allettamento dei
moduli autobloccanti, al contatto con la fondazione stradale in misto stabilizzato, saranno del tipo tessuto in
polipropilene.
I teli forniti in cantiere dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
•
resistenza a trazione, in entrambe le direzioni di tessitura, non inferiore a 15 kN/m ed allungamento a rottura
compresa tra il 10% ed il 50%. Tali valori verranno determinati in accordo con quanto indicato dalla norma ISO/DIS
10319 o BS 6906 Part.1.
54
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52.3.2. - GEOTESSILI NON TESSUTI AGUGLIATI IN POLIPROPILENE
I materiali da porre in opera, nell’ambito del presente appalto, al di sotto dello strato di base delle pavimentazioni
stradali, al contatto con la fondazione stradale in misto stabilizzato, saranno del tipo non tessuto agugliato in
polipropilene.
I teli forniti in cantiere dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
2
• massa areica non inferiore a 200 g/m determinata secondo quanto disposto dalle Norme CNR n.110 del 23
dicembre 1985;
•
spessore nominale > 4 mm.
Art.53 - Apparecchi idraulici
53.1. - Generalità
Tutti gli apparecchi ed i pezzi speciali da impiegare nell’esecuzione delle condotte e delle cabine di manovra dovranno
uniformarsi ai tipi specificati in progetto e corrispondere esattamente alle prescrizioni delle relative norme di
unificazione nonché ai modelli approvati dalla Direzione Lavori e depositati in campionatura.
I pezzi di fusione dovranno presentare superfici esterne perfettamente modellate, se del caso bavate e ripassate allo
scalpello od alla lima. I piani di combaciamento di tutte le flange dovranno essere ricavati mediante lavorazione al
tornio e presentare inoltre una o più rigature circolari concentriche per aumentare la tenuta con guarnizione.
Del
pari dovranno essere ottenute con lavorazione a macchina tutte le superfici soggette a sfregamenti nonché i fori dei
coperchi e delle flange di collegamento.
Tutti i pezzi in ghisa dei quali non sarà prescritta la verniciatura, dopo l’eventuale collaudo in officina dovranno essere
catramati o bitumati internamente ed esternamente . Le superfici esterne grezze in bronzo, rame, ottone, se non
diversamente prescritto, saranno semplicemente ripulite mediante sabbiatura. Sulla superficie esterna di ogni
apparecchio dovrà inoltre comparire con fusione o con scritta indelebile, la denominazione della ditta costruttrice, il
diametro nominale, la pressione nominale e le frecce indicanti la direzione della corrente.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a prove o verifiche gli apparecchi forniti dall’Appaltatore,
intendendosi a totale carico dello stesso, come peraltro specificato nelle condizioni generali di fornitura, tutte le spese
occorrenti per il prelevamento ed invio, agli Istituti di prova, dei campioni che la Direzione Lavori intendesse sottoporre
a verifica.
53.2 - Saracinesche flangiate per condotte d’acqua
Dovranno essere realizzate e fornite nel rispetto delle condizioni tutte di cui alla norma di unificazione UNI 7125 (in
parte sostituita da UNI EN 19).
I materiali potranno essere, in rapporto alle prescrizioni ghisa grigia o sferoidale od acciaio non legato per getti Fe G
UNI 3158 per la costruzione dei corpi e dei coperchi; ghisa grigia c.s., acciaio non legato c.s., bronzo G-Cu Sn5 Pb5
Zn5 UNI 7013 , lega di rame da fonderia (ottone speciale) G-Cu Zn34 Pb2 UNI 5036 e lega di rame da lavorazione
plastica (ottone al piombo) P-Cu Zn40 Pb2 Uni 5705 per la costruzione delle altre parti. La Direzione Lavori potrà
ammettere comunque l’impiego di altri materiali, purché idonei e scelti tra quelli unificati.
Su una fiancata del corpo delle saracinesche dovranno essere ricavati di fusione, od impressi in modo leggibile ed
indelebile, il marchio di fabbrica, il diametro nominale, la pressione nominale e la sigla indicante il materiale del corpo.
Sul bordo delle flange dovrà essere indicata la dima di foratura (es. Dima PN10).
Sulle saracinesche di ghisa la bitumatura dovrà essere effettuata con le modalità di cui al punto precedente. La
verniciatura dovrà invece essere effettuata su tutte le saracinesche di ghisa che non verranno, per apposita
disposizione, bitumate e su quelle di acciaio, nonché sulle scatole dei comandi .
Tutte le saracinesche dovranno essere sottoposte alle prove di pressione del corpo e di tenuta delle sedi. Le prove
saranno effettuate con le modalità di cui al punto 8.2. della UNI 7125; avranno durata non inferiore a 10 minuti e
comunque sufficiente per constatare la perfetta tenuta del corpo e delle sedi.
55
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
Art.54 - Materiali diversi e speciali
54.1 - Accessori per camerette e pozzetti stradali
54.1.1. - CHIUSINI PER CAMERETTE D’ISPEZIONE
Potranno essere del tipo quadrato, rettangolare o circolare, secondo prescrizione, con coperchi di forma rotonda o
quadrata in rapporto ai vari tipi di manufatti, ma comunque con fori di accesso (se accessibili) di luce netta mai
Inferiore a 600 mm. I materiali da costruzione saranno la ghisa grigia, la ghisa sferoidale o l’acciaio, impiegati da soli
od in unione al calcestruzzo. In ogni caso dovranno essere rispettate le seguenti norme di unificazione:
UNI EN 124
Dispositivi di coronamento e di chiusura dei pozzetti stradali. Principi di costruzione, prove e
marcatura.
Salvo diversa prescrizione, i coperchi dei chiusini dovranno essere dotati di fori di aerazione, di sezione totale non
2
inferiore al 5% della superficie del cerchio con diametro pari alla dimensione di passaggio e non inferiore a 140 cm
ove tale diametro sia maggiore di 60 cm
La superficie di appoggio tra coperchio e telaio dovrà essere liscia, accuratamente tornita e sagomata in modo da
garantire una perfetta aderenza. Il baricentro del coperchio dovrà essere superiore alla superficie di appoggio. La
Direzione Lavori potrà comunque prescrivere l’adozione di speciali guarnizioni in gomma.
Ogni chiusino dovrà riportare, incavata nella fusione, l’indicazione della Ditta produttrice appaltante e la classe (carico
di prova); quest’ultimo, in rapporto alla tipologia del traffico relativa alle condizioni di impianto, dovrà avere il valore
riportato nella seguente tabella:
CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE*
PORTATA (t)
CLASSE
A15
Zone ad esclusivo uso pedonale - zone ciclabili e/o verde
1,5
B 125
Zone pedonali-marciapiede (eccezionalmente soggetti a carichi veicolari)
12,5
C 250
Zone di banchina - canalette e cunette
25,0
D 400
Vie di circolazione (Autostrade, strade statali e provinciali)
40,0
* In casi eccezionali (es. aeroporti) i chiusini potranno essere richiesti con portate di 60 t (classe E 600) o
90 t (classe F 900)
54.1.2. - GRIGLIE E CHIUSINI PER POZZETTI STRADALI (CADITOIE)
Le griglie potranno avere, in rapporto alle prescrizioni, la superficie superiore sagomata ad inginocchiatoio (ossia piatta
e con una leggera pendenza verso il cordolo del marciapiede), ovvero concava (secondo la sagoma della cunetta
stradale), con sbarre trasversali oppure parallele alla direzione della carreggiata. La distanza delle traverse, in rapporto
all’orientamento rispetto alla direzione del traffico ed alla classe, dovrà risultare conforme ai prospetti 3 e 4 della UNI
EN 124.
2
In tutti i casi la luce netta delle griglie dovrà essere non inferiore a 125 cm (per pendenza della carreggiata fino al 5%)
e convenientemente superiore per maggiori pendenze.
Gli eventuali cestelli per la selezione e raccolta dei detriti solidi - dovranno essere realizzati in lamiera di acciaio
zincata, con fondo pieno e parete forata, uniti mediante chiodatura, saldatura, flangiatura, ecc. Saranno di facile
sollevamento e poggeranno di norma su appositi risalti ricavati nelle pareti dei pozzetti.
54.2 - Materiali per giunzioni
54.2.1. - ELASTOMERI PER ANELLI DI TENUTA
Le speciali gomme con cui verranno formati gli anelli di tenuta potranno essere del tipo naturale (mescole di caucciù) o
sintetico (neoprene, ecc.); dovranno comunque possedere particolari caratteristiche di elasticità (rapportate alle
caratteristiche geometriche e meccaniche dei tubi) per attestare le quali il fabbricante dovrà presentare apposita
certificazione da cui si rilevino i seguenti dati:
a) Il carico e l’allungamento a rottura delle mescolanze di gomma vulcanizzata, allo stato naturale e dopo
invecchiamento artificiale;
b) Il grado di durezza, espresso in gradi internazionali IRHD determinato secondo le modalità previste nella norma UNI
7318;
c) l’allungamento residuo percentuale da prova di trazione, effettuata su anello con le modalità di cui al punto I della
UNI 6065;
56
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d) La deformazione permanente a compressione, eseguita a temperatura ordinaria (23 + 2 °C) ed a 70 + 1 °C, con le
modalità di cui al punto 6. 4 . della UNI 4920;
e) L’esito delle prove di resistenza al freddo e di assorbimento di acqua.
La Direzione Lavori potrà richiedere comunque un’ulteriore documentazione dalla quale risulti il comportamento degli
anelli nelle prove di resistenza alla corrosione chimica, resistenza all’attacco microbico e resistenza alla penetrazione
delle radici.
Le mescolanze di gomma naturale saranno di prima qualità, omogenee ed esenti da rigenerato o polveri di gomma
vulcanizzata di recupero. Per l’impiego su tubazioni destinate a convogliare acqua potabile tali mescolanze non
dovranno contenere elementi metallici (antimonio, mercurio, manganese, piombo e rame) od altre sostanze che
possano alterare le proprietà organolettiche.
Le guarnizioni con diametro interno fino a 1100 mm dovranno essere ottenute per stampaggio e dovranno presentare
omogeneità di materiale, assenza di bolle d’aria, vescichette, forellini e tagli; la loro superficie dovrà essere liscia e
perfettamente stampata, esente da difetti, impurità o particelle di natura estranea.
Le classi saranno caratterizzate dal diverso grado di durezza (cl: 40, 50, 60, 70, 80, 88); ogni classe sarà indicata a
mezzo di apposito contrassegno colorato. Ogni guarnizione dovrà inoltre riportare in modo indelebile:
•
il nome ed il marchio del fabbricante;
•
il diametro interno dell’anello ed il diametro della sezione in mm;
•
il trimestre e l’anno di fabbricazione nonché il diametro interno dei tubi su cui dovrà essere montata (per ogni
mazzetta con un massimo di 50 elementi).
Per le guarnizioni relative alle condotte di gas, si farà riferimento alla seguente norma di unificazione:
UNI 9264
Prodotti finiti di elastomeri. Guarnizioni di tenuta ad anello per condotte di gas e loro accessori Requisiti e prove.
54.2.2. - MASTICI BITUMINOSI PER GIUNZIONI PLASTICHE A CALDO
Ottenuti mescolando ad una base di bitume, pece di catrame di carbon fossile od altre simili sostanze plastiche, dei
riempitivi insolubili in acqua e non rigonfiabili, tali prodotti dovranno essere resistenti alle radici, avere un punto di
rammollimento di almeno 70 °C, presentarsi tenaci, resistenti e non fragili alla temperatura di 0 °C, avere un punto di
fusibilità inferiore a 180 °C (al fine di evitare l ’evaporazione degli additivi tossici per le radici) e presentare infine una
buona adesività alla temperatura di fusione.
Le sostanze impiegate per la produzione dei mastici bituminosi non dovranno inoltre avere effetti tossici sugli operai o
sulle acque freatiche, né dovranno essere addittivate con fenoli volatili.
54.2.3. - MASTICI PER GIUNZIONI PLASTICHE A FREDDO
Ottenuti con sostanze a base di bitume o pece di catrame di carbon fossile, i prodotti presenteranno una consistenza
plastico-dura, tale però da consentire la lavorazione con i normali mezzi di cantiere ad una temperatura propria di +10
°C (mastici plastici o mastici spatolabili). Gli ev entuali additivi emollienti non dovranno essere volatili, e ciò onde evitare
l’eccessivo indurimento della massa sigillante.
54.3 - Materiali per in gomma
Potranno essere di tipo semplice, costituiti da un solo strato di gomma (in generale di tipo policloroprenico neoprene,
ecc.) o di tipo armato, costituiti da strati alterni di gomma e di lamiera di acciaio tra di loro efficacemente incollati .
La gomma avrà durezza Shore A di 60 + 5 punti (valore medio), carico di rottura a trazione non inferiore a 13 N/mm²
(130kgf/cm²) e da allungamento a rottura non inferiore al 50%. L’acciaio di armatura dovrà avere tensione di
snervamento minima di 240 N/mm² (24 kgf/mm²), tensione di rottura tra 412, 520 N/mm² (42 ö 53 kgf/mm2) ed
allungamento a rottura minimo del 2 3% .
54.4 - Segnali stradali
Tutti i segnali dovranno essere rigorosamente conformi ai tipi, alle dimensioni nonché alle misure prescritte dal
Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e relative Circolari Ministeriali. I segnali dovranno riportare, sul
retro, il nome del fabbricante, quello dell’Ente proprietario della strada e l’anno di fabbricazione.
L’Appaltatore sarà tenuto a presentare, per la relativa accettazione preliminare, i campioni rappresentativi della
fornitura ed inoltre, a garanzia della conformità dei campioni stessi alle norme prescritte, dichiarazioni impegnative e
certificati ufficiali di analisi da cui risultino
57
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
•
le caratteristiche tecniche dei prodotti impiegati nella fornitura;
•
i tipi e i cicli di lavorazione eseguiti presso il fabbricante con l’indicazione delle attrezzature impiegate;
•
le prove tecnologiche e le analisi fotometriche effettuate.
La Direzione Lavori si riserva comunque la facoltà di prelevare in qualsiasi momento, senza preavviso, campioni di tutti
i materiali impiegati per sottoporli agli accertamenti che riterrà opportuno eseguire presso riconosciuti Istituti
specializzati. Il tutto a carico dell’Appaltatore che sarà pertanto tenuto, ove non fosse il diretto produttore, a comunicare
tempestivamente il nome del fabbricante.
54.5 - Pellicole retroriflettenti
Le pellicole retroriflettenti, da impiegare nella realizzazione della segnaletica stradale, dovranno essere flessibili, piane
e lisce, resistenti alla trazione ed all’abrasione nonché ai solventi, ai carburanti e lubrificanti, agli agenti atmosferici, alle
atmosfere aggressive ed ai raggi ultravioletti. Le superfici inoltre dovranno essere stampabili con apposite paste
serigrafiche trasparenti (e coprenti) e lavabili con detersivi anche forti senza subire decolorazione alcuna, o
fessurazione o corrugamento. Per le proprietà di riflessione dovranno infine essere conformi alle prescrizioni di cui
alla Circolare 6 dicembre 1979, n. 2130, diffusa dall’ispettorato Circolazione e Traffico del Ministero dei LL. PP.
In termini quantitativi le pellicole retroriflettenti saranno ritenute accettabili se avranno superato positivamente le
seguenti prove
a)
Prova di flessibilità: una striscia di pellicola, applicata su un provino di lastra di alluminio dello spessore di 1
mm e piegata su un cilindretto di 10 mm di diametro (a 20øC e 50% di U.R.), non dovrà subire fessurazione di sorta;
b)
Prova di trazione: una striscia di pellicola, sottoposta a trazione (senza cartoncino di protezione), dovrà
presentare una resistenza non inferiore a 9 N/cm (900 g/cm) ed avere un allungamento compreso tra il 10 ed il 45%;
c)
Prova di invecchiamento: un campione di pellicola, sottoposto ad invecchiamento accelerato attraverso
l’esposizione per 1000 ore in apposita apparecchiatura “weather-ometer”, non dovrà presentare alcun distacco dal
supporto, ovvero alcuna fessurazione o corrugamento, cambio di dimensioni, formazione di scaglie o bolle,
decolorazione né perdita di brillantezza superiore al 15% dei valori iniziali.
Per l’applicazione le pellicole retroriflettenti dovranno essere munite di adesivo secco da attivare con il calore; il
cartoncino di protezione dell’adesivo dovrà potersi rimuovere senza difficoltà così da non richiedere sforzi di
spellamento od impiego di umidificanti o solventi. Ad applicazione avvenuta lo stesso adesivo dovrà presentare alta
resistenza alla trazione (superiore alla resistenza della pellicola), nonché all’acqua, alle muffe, alle soluzioni saline, a
quelle detergenti ed agli agenti atmosferici in generale.
Su richiesta della Direzione Lavori l’Appaltatore, o per esso la Ditta fornitrice, dovrà presentare apposita certificazione,
rilasciata da laboratori od istituti riconosciuti, dalla quale risultino superate favorevolmente le prove in precedenza
specificate, od altre eventualmente richieste, e risultino altresì comprovati i valori del coefficiente specifico di intensità
luminosa.
54.6 - Vernici rifrangenti
Le vernici rifrangenti per segnaletica orizzontale dovranno essere del tipo con perline di vetro premiscelate ed avere
pigmento costituito di biossido di titanio per il colore bianco e giallo cromo per quello giallo.
Le perline di vetro
contenute nella vernice dovranno essere incolori e dovranno avere un diametro compreso tra 66 , 200 micron; la
quantità in massa dovrà essere non inferiore al 33% .
Le vernici rifrangenti dovranno possedere le proprietà adesive nei riguardi di tutti i tipi di pavimentazione; dovranno
altresì possedere ottima resistenza all’usura del traffico, alle soluzioni saline ed agenti atmosferici in generale. In
particolare le proprietà rifrangenti non dovranno subire decadimenti fino al completo consumo.
Le qualità delle vernici dovranno comunque essere comprovate con referenze e certificazioni di laboratorio.
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
Capo 2.2
Modo di esecuzione delle categorie di lavoro
Art.55 - Rilievi - Tracciati
55.1 - Rilievi
Prima di dare inizio a lavori che interessino in qualunque modo movimenti di materie, l’Appaltatore dovrà verificare la
rispondenza dei piani quotati, dei profili e delle sezioni allegati al Contratto o successivamente consegnati, segnalando
eventuali discordanze, per iscritto, nel termine di 15 giorni dalla consegna. In difetto, i dati plano-altimetrici riportati in
detti allegati si intenderanno definitivamente accettati, a qualunque titolo.
Nel caso che gli allegati di cui sopra non risultassero completi di tutti gli elementi necessari, o nel caso che non
risultassero inseriti in contratto o successivamente consegnati, l’Appaltatore sarà tenuto a richiedere, in sede di
consegna od al massimo entro 15 giorni dalla stessa, l’esecuzione dei rilievi in contraddittorio e la redazione dei grafici
relativi.
In difetto, nessuna pretesa o giustificazione potrà essere accampata dall’Appaltatore per eventuali ritardi
sull’ultimazione dei lavori.
55.2 - Tracciati
Prima di dare inizio ai lavori, l’Appaltatore sarà obbligato ad eseguire la picchettazione completa delle opere ed a
indicare con opportune modine i limiti degli scavi e dei riporti. Sarà tenuto altresì al tracciamento di tutte le opere, in
base agli esecutivi di progetto, con l’obbligo di conservazione dei picchetti e delle modine. Il tracciamento, verrà
effettuato partendo da capisaldi appositamente istituiti.
Art.56 - Demolizioni, SMONTAGGI E rimozioni
56.1 - generalità
56.1.1. - TECNICA OPERATIVA - RESPONSABILITÀ
Prima di iniziare i lavori in argomento l’Appaltatore dovrà accertare con ogni cura la natura, lo stato ed il sistema
costruttivo delle opere da demolire, disfare o rimuovere, al fine di affrontare con tempestività ed adeguatezza di mezzi
ogni evenienza che possa comunque presentarsi.
Salvo diversa prescrizione, l’Appaltatore disporrà la tecnica più idonea, le opere provvisionali, i mezzi d’opera, i
macchinari, e l’impiego del personale. Di conseguenza sia l’Amministrazione, che il personale tutto di direzione e
sorveglianza, resteranno esclusi da ogni responsabilità connessa all’esecuzione dei lavori di che trattasi.
56.1.2. - DISPOSIZIONI ANTINFORTUNISTICHE
Dovranno essere osservate, in fase esecutiva, le norme riportate nel D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164 (Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), nel D.M. 2 settembre 1968 e nel Decreto Legislativo 19
settembre 1994, n.626.
56.1.3. - ACCORGIMENTI E PROTEZIONI
Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere acquisiti tutti i nulla osta necessari e dovrà essere richiesto alle
aziende erogatrici di servizi a rete il tracciamento in sito delle reti di servizi esistenti nel sottosuolo.
La zona dei lavori sarà opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed idoneamente protetti;
analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed esterne al cantiere) che possano comunque essere
interessate da caduta di materiali.
Le demolizioni avanzeranno tutte alla stessa quota, procedendo dall’alto verso il basso; particolare attenzione, inoltre,
dovrà porsi ad evitare che si creino zone di instabilità strutturale, anche se localizzate. In questo caso, e specie nelle
sospensioni di lavoro, si provvederà ad opportuno sbarramento.
56.1.4. - LIMITI DI DEMOLIZIONE
Le demolizioni, i disfacimenti, le rimozioni dovranno essere limitate alle parti .e dimensioni prescritte. Ove per errore o
per mancanza di cautele, puntellamenti ecc., tali interventi venissero estesi a parti non dovute, l’Appaltatore sarà
tenuto a proprie spese al ripristino delle stesse, ferma restando ogni responsabilità per eventuali danni.
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
56.2 - Diritti dell’Amministrazione
Tutti i materiali provenienti dalle operazioni in argomento, ove non diversamente specificato, resteranno di proprietà
dell’Amministrazione.
Competerà però all’Appaltatore l’onere della selezione, pulizia, trasporto ed immagazzinamento nei depositi od
accatastamento nelle aree che fisserà la Direzione Lavori, dei materiali utilizzabili ed il trasporto a rifiuto dei materiali di
scarto.
ART.69 - Opere e manufatti in acciaio od altri metalli
69.1
Generalità
Tutti i materiali in acciaio od in metallo in genere, destinati all’esecuzione di opere e manufatti, dovranno rispondere
alle norme di cui all’art 45 del presente Capitolato, alle prescrizioni di Elenco od alle disposizioni che più in particolare
potrà impartire la Direzione Lavori.
69.2. - Manufatti diversi
69.2.1 - GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO CON INSERTI METALLICI
69.2.1.1 GENERALITA’
Il giunto è costituito da moduli stampati in elastomero che formano un unico profilo continuo trasversale, interamente
vulcanizzati ed aderenti ad inserti metallici che ne costituiscono supporto ed armatura, atti a garantire la resistenza
necessaria ai carichi stradali.
Il giunto verrà assemblato in modo tale da risultare un unico pezzo impermeabile e confortevole (a ponte morbido),
capace di assorbire le deformazioni della struttura mediante la sua particolare sagomatura tridimensionale. Tale
sistema viene portato a livello pavimentazione mediante getto di supporto in betoncino reoplastico antiritiro e fissato
alla soletta mediante opportuni ancoraggi.
I giunti di dilatazione per ponti e viadotti verranno misurati, prima della posa in opera, a metro. I profilati metallici
occorrenti per l’ancoraggio di tali giunti alla struttura, compresi i bulloni, sono compresi e pagati con il prezzo relativo ai
giunti
69.2.1.2 PROPRIETÀ DEL GIUNTO
Il giunto dovrà garantire la completa impermeabilità nella zona del giunto stesso mediante una concezione monolitica
di questo con smaltimento delle acque fuori sede stradale;dovrà consentire la possibilità di movimento delle strutture in
senso longitudinale di 65 mm (deformazione massima); dovrà garantire l’assorbimento di deformazioni verticali (± 5
mm) e rotazioni (0,025 rad), così come deformazioni parassite in senso trasversale all’asse;.dovrà essere messo in
opera in modo da garantire il massimo comfort per gli utenti mediante la realizzazione della migliore continuità del
piano viabile possibile; dovrà altresì garantire la sicurezza rispetto al fenomeno rotaia e scivolamento. Dovrà inoltre
possedere doti di inalterabilità di queste caratteristiche nel tempo per un lungo periodo, sia per effetto di azioni
dinamiche dovute al traffico, sia per effetto degli agenti atmosferici.
69.2.1.3 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
a) Profili in elastomero
PROPRIETÀ
Durezza
Resistenza a trazione
Allungamento a rottura
Deformazione residua a compressione
costante (24h a 70°C)
Resistenza all’invecchiamento (72h a 100°C)
variazione della durezza
variazione della resistenza
variazione dell’allungamento
Resistenza agli olii (72h a 100°C)
variazione di volume
Resistenza all’ozono (100h a 40°C)
Fragilità a basse temperature
NORME
ISO 48
ISO 37
ISO 815
VALORE
62±5
min 10 Mpa
min 350%
max 25%
ISO 188
ISO 1817
ISO 1431/1
ISO R812
max ±15%
max ± 15%
max 40%
max 10%
nessu na
fessurazione
nessuna
fragilizzazione a 60
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Aderenza sui metalli
ISO 813
35°C
rottura
nell’elastomero
b) Inserti metallici
Gli inserti sono realizzati o in ghisa (Rp 0,2≥215 MPa), oppure in acciaio (Re≥235 MPa).
c) Ancoraggi
Tutti gli ancoraggi devono essere di classe 10.9 (Re≥880 MPa) e protetti contro la corrosione mediante
zincatura.
69.2.2. - BARRIERE DI SICUREZZA E PARAPETTI METALLICI
Avranno le caratteristiche di cui al punto 43.5.6 del presente Capitolato e verranno installate le prime lungo i tratti
saltuari delle banchine nonché lungo lo spartitraffico centrale delle strade a doppia sede o delle autostrade ed i secondi
in corrispondenza dei cigli dei manufatti; entrambi secondo le particolari disposizioni che impartirà la Direzione Lavori.
La barriera sarà costituita da una serie di sostegni in profilato metallico e da una fascia orizzontale, pure metallica, con
l’interposizione di opportuni elementi distanziatori ad anima rinforzata. Le fasce dovranno essere fissate in modo che
l’altezza del loro bordo superiore si trovi ad un’altezza non inferiore a 70 cm sul piano viabile.
I sostegni dovranno essere infissi nel terreno con battipalo, a distanza reciproca non superiore a 4,00 m, per una
profondità non inferiore a 95 cm per le barriere centrali (paletto da 165 cm) ed a 125 cm per le barriere laterali (paletto
da 195 cm)
Per barriere da ponte o viadotto, per spartitraffici centrali e/o in presenza di ostacoli fissi laterali, curve pericolose,
scarpate ripide o profonde, altre sedi stradali o ferroviarie adiacenti, si dovranno adottare anche diverse e più adeguate
soluzioni strutturali, come l’infittimento dei pali e l’utilizzo di pali di maggiore resistenza, con i criteri di progettazione
dell’lngegneria.
Nel caso di barriere ricadenti su opere d’arte i sostegni saranno alloggiati sulle opere d’arte, per la occorrente
profondità, o per mezzo di fori predisposti (o da praticare a cura dell’Appaltatore) sui manufatti e fissati con malta
cementizia addittivata con resine o con resine epossidiche, oppure potranno essere fissate alle opere d’arte per mezzo
di opportuni tirafondi.
In casi speciali, quali zone rocciose od altro, su richiesta dell’Appaltatore e con l’approvazione
della Direzione Lavori, i sostegni potranno essere ancorati al terreno a mezzo di basamento in conglomerato
cementizio delle dimensioni fissate dalla stessa Direzione Lavori.
Le giunzioni, che dovranno avere il loro asse in corrispondenza dei sostegni, dovranno essere ottenute con la
sovrapposizione di due nastri per non meno di 32 cm. Le stesse giunzioni saranno effettuate in modo da presentare i
risalti rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli, per motivi di sicurezza. I sistemi di collegamento delle fasce ai
sostegni dovranno consentire la ripresa dell’allineamento sia durante la posa in opera, sia in caso di cedimenti del
terreno, consentendo un movimento verticale di + 2 cm ed orizzontale di + 1 cm.
Nel caso di barriere spartitraffico ad elementi contrapposti applicati su unico sostegno, la larghezza trasversale sul filo
esterno delle onde non dovrà essere inferiore a 60 cm. In tutti i casi i varchi dovranno avere intervallo non inferiore a 4
Km e dovranno essere idoneamente sbarrati.
Ogni tratto di barriera dovrà essere infine completato con pezzi terminali curvi, opportunamente sagomato (salvo che
non sia prescritto l’ammarraggio nel terreno), in materiale del tutto analogo a quello usato per le fasce.
I parapetti da installare in corrispondenza dei manufatti saranno costituiti in maniera del tutto analoga alle barriere
avanti descritte con l’aggiunta di un corrimano in tubolare metallico posto ad altezza non inferiore ad 1,00 m dal piano
della pavimentazione finita. I sostegni saranno in profilato di acciaio in un sol pezzo, opportunamente sagomato, ed
avranno, per la parte inferiore reggente la fascia, caratteristiche di resistenza non inferiori a quelle richieste per i
sostegni delle barriere.
I sostegni saranno di norma alloggiati, per la occorrente profondità, in appositi fori predisposti (o da predispor re), a
cura dello stesso Appaltatore, sulle opere d’arte e verranno fissati con malta cementizia addittivata od epossidica
L’interasse dei sostegni dovrà essere non superiore a 3 ,00 m; la Direzione Lavori si riserva comunque di fornire, per
ogni singolo manufatto, un grafico dal quale risulti lo schema di montaggio del parapetto cui l’Appaltatore dovrà
attenersi.
Ad interasse non superiore a quello corrispondente a tre elementi (in media ogni quattro sostegni) dovrà esser
eseguita la installazione di dispositivi rifrangenti, di area non inferiore a 50 cm2, in modo che le loro superfici risultino
pressoché normali all’asse stradale.
69.2.3. - RECINZIONI
Le recinzioni saranno dotate di appositi montanti a T in acciaio zincato 50x50x5 di lunghezza fuori terra da 150 a 220
cm posti ad interasse non maggiore di 200 cm. La rete sarà a maglia sciolta in filo metallico zincato di 2 mm di
diametro. A seconda dell’altezza dovranno essere messi in opera 3 o 4 cavi tenditori metallici zincati diametro mm 4.
Art. 70 - MARCIAPIEDI, CORDOLI, ZANELLE
70.1. - CORDOLI
61
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
Nelle zone indicate dai disegni di progetto, saranno eseguiti opportuni cordoli di contenimento in cls. Questi devono
essere posti in opera prima del getto del sottofondo dei marciapiedi e dopo il tracciamento e la determinazione dei
livelli, su fondazione in calcestruzzo confezionato con 2,5 ql. cemento R325/mc., delle dimensioni risultanti dai disegni
di progetto.
I cordoli saranno posti sulla fondazione in modo da risultare leggermente incastrati; la sigillatura dei giunti sarà fatta
con boiacca cementizia dosata a ql. 4,5 di cemento R325/mc.
70.2. - ZANELLE IN CLS AD UN PETTO
Queste saranno costituite da lastre prefabbricate rettangolari di cls Rck 350 di spessore cm. 8, lunghezza cm. 100 e
larghezza cm 25 per le zanelle ad un petto e cm 40 per quelle a doppio petto. Saranno posate su
62
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
un massetto di cls Rck 200 dello spessore risultante dal progetto; saranno successivamente ristuccate con boiacca
cementizia a ql. 4,5 di cemento R 325; l’allettamento (cm. 4 - 5) sarà fatto con malta cementizia composta da un
impasto semiasciutto di sabbia e cemento R325 dosato a ql. 3,5/mc.
La zanella dovrà avere una maggiore pendenza verso la cordonata rispetto alla pendenza data alla strada; il manto
d’usura stradale deve sormontare la zanella di circa 1 cm. in senso trasversale e di circa cm. 0,5 in senso verticale.
Nei tratti di strada in piano, la zanella dovrà avere la pendenza longitudinale in direzione della caditoia, questa
pendenza sarà compresa fra 0,3% e 0,5%. A lavoro ultimato non si devono avere ristagni d’acqua.
70.3.2. - CORDONI IN ELEMENTI PREFABBRICATI
Saranno del tipo prescritto in progetto ed avranno di norma lunghezza uguale a 100 cm, salvo che nei tratti in curva od
in casi particolari. Lo strato superficiale dei cordoni prefabbricati sarà realizzato con impasto di graniglia bianca e
polvere bianca mescolata con cemento bianco ad alto dosaggio. La messa in opera avverrà come al precedente punto
71.4.1; la stilatura dei giunti sarà effettuata con sola malta dosata a 450 Kg/mc.
70.4. - CANALETTE EMBRICIATE
Saranno del tipo prescritto in progetto ed avranno di norma lunghezza non inferiore a 50 cm. Le zanelle saranno
messe in opera secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno previo scavo e
costipazione del terreno di appoggio delle canalette e bloccaggio delle stesse mediante tondini di acciaio di 24 mm di
diametro infissi nel terreno.
Art. 71 – non utilizzato
Art. 72 - tubazioni e condotte fognanti - manufatti
72.1. - Generalità
72.1.1. – NON UTILIZZATO
72.1.2. - TRACCIATI E SCAVI DELLE TRINCEE
Gli scavi per la posa in opera delle tubazioni dovranno essere costituiti da tratte rettilinee (livellette) raccordate da
curve. Dove le deviazioni fossero previste con impiego di pezzi speciali, il tracciato dovrà essere predisposto con
angolazioni corrispondenti alle curve di corrente produzione od alle loro combinazioni (curve abbinate).
La larghezza degli scavi , al netto delle eventuali armature, dovrà essere tale da garantire la migliore esecuzione delle
operazioni di posa in rapporto alla profondità, alla natura dei terreni, ai diametri delle tubazioni ed ai tipi di giunti da
eseguire; peraltro, in corrispondenza delle giunzioni dei tubi e dei pezzi speciali, da effettuarsi entro lo scavo, dovranno
praticarsi nello stesso delle bocchette o nicchie allo scopo di facilitare l’operazione di montaggio. Questo senza
costituire per l’Appaltatore diritto a maggiori compensi.
La trincea finita non dovrà presentare sulle pareti sporgenze o radici di piante ed il fondo dovrà avere andamento
uniforme, con variazioni di pendenza ben raccordate, senza punti di flesso, rilievi od infossature (maggiori di 3 cm), in
modo da garantire una superficie di appoggio continua e regolare.
Con opportune arginature e deviazioni si impedirà che le trincee siano invase dalle acque pluviali o che siano
interessate da cadute di pietre, massi, ecc. che possano danneggiare le tubazioni e gli apparecchi. Del pari si eviterà,
con rinterri parziali eseguiti a tempo debito (con esclusione dei giunti), che verificandosi nonostante le precauzioni
l’inondazione dei cavi, le condotte possano riempirsi o, se chiuse agli estremi, possano essere sollevate. Di
conseguenza ogni danno, di qualsiasi entità, che si verificasse in tali casi per la mancanza delle necessarie cautele,
sarà a tutto carico dell’Appaltatore.
72.1.3. - PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - MASSETTO
La posa delle tubazioni sarà sempre effettuata su massetto di conglomerato cementizio, di caratteristiche E dimensioni
indicate in progetto.
63
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
72.1.4. - POSA IN OPERA DEI TUBI
I tubi verranno calati nelle trincee con mezzi adeguati a preservarne l’integrità e verranno disposti nella giusta
posizione per l’esecuzione delle giunzioni. I singoli elementi saranno calati il più possibile vicino al posto di montaggio,
così da evitare spostamenti notevoli lungo i cavi. Salvo quanto riguarda in particolare la formazione delle giunzioni,
ogni tratto di condotta dovrà essere disposto e rettificato in modo che l’asse della tubazione unisca con uniforme
pendenza diversi punti fissati con appositi picchetti, così da corrispondere esattamente all’andamento planimetrico ed
altimetrico stabilito nelle planimetrie e nei profili di progetto o comunque disposti dalla Direzione Lavori. In particolare
non saranno tollerate contropendenze in corrispondenza di punti in cui non fossero previsti sfiati o scarichi; ove così si
verificasse, l’Appaltatore dovrà a proprie spese rimuovere le tubazioni e ricollocarle in modo regolare come da
prescrizione.
Nessun tratto di tubazione dovrà essere posato in orizzontale. I bicchieri dovranno essere possibilmente rivolti verso la
direzione in cui procede il montaggio, salvo prescrizioni diverse da parte della Direzione Lavori. Gli assi dei tubi
consecutivi appartenenti a tratte di condotta rettilinea dovranno essere rigorosamente disposti su una retta. Saranno
comunque ammesse deviazioni fino ad un massimo di 5° (per i giunti che lo consentono) allo scopo di pe rmettere la
formazione delle curve a largo raggio. I tubi dovranno essere disposti in modo da poggiare per tutta la loro lunghezza.
72.1.5. - GIUNZIONE IN GENERE
Le giunzioni dovranno essere eseguite secondo la migliore tecnica relativa a ciascun tipo di materiale, con le
prescrizioni e le specifiche di dettaglio indicate dal fornitore.
Le giunzioni non dovranno dar luogo a perdite di alcun genere, qualunque possa essere la causa determinante (uso,
variazioni termiche, assestamenti, ecc.) e questo sia in prova, che in anticipato esercizio e fino a collaudo.
72.1.6. - MURATURE DI CONTRASTO E DI ANCORAGGIO
Tutti i pezzi speciali come curve planimetriche ed altimetriche, derivazioni, estremità cieche di tubazioni, saracinesche
di arresto, ecc., se inseriti in tubazioni soggette a pressione (anche occasionalmente), dovranno essere
opportunamente contrastati od ancorati. Parimenti murature di ancoraggio dovranno costruirsi per le tubazioni da
posare in terreno a forte pendenza, a distanza inversamente proporzionale alla pendenza stessa e differente a
seconda del tipo di giunzione.
I blocchi di contrasto saranno generalmente di calcestruzzo e verranno proporzionati alla spinta da sostenere, spinta
che sarà funzione della pressione di prova e del diametro della tubazione.
Nel caso di curve verticali convesse, l’ancoraggio verrà assicurato da cravatte di acciaio fissate al blocco e protette
contro la corrosione. In tutti i casi i giunti della tubazione dovranno risultare accessibili.
72.1.7. - ATTRAVERSAMENTI STRADALI E CONDOTTE SOTTO I PARCHEGGI
In tutti gli attraversamenti stradali, e nella posa in opera delle condotte in genere sotto i piani stradali e dei parcheggi,
ove non fossero presenti cunicoli o controtubi di protezione, dovrà provvedersi all’allettamento ed al rinfianco dei tubi
con malta di conglomerato cementizio magro, fino alla completa copertura della condotta con uno spessore di cls Rck
200 che deve superare la generatrice superiore del tubo per almeno cm. 10 per tubazioni a Ø 160, cm 15 per tubazioni
fino a Ø cm 315 cm 20 per tubazioni di diametro superiore. Ove si dovessero attraversare dei manufatti, dovrà evitarsi
di murare le tubazioni negli stessi, curando al tempo la formazione di idonei cuscinetti fra tubo e muratura a protezione
anche dei rivestimenti.
72.1.8. - RINTERRO DEGLI SCAVI E RINFIANCHI
Il rinfianco e la ricopertura delle canalizzazioni saranno effettuati con sabbia O calcestruzzo a seconda dei casi, come
precisato nelle voci dell’Elenco prezzi o nella descrizione delle opere a corpo.
Per il rinterro dei cavi si riutilizzeranno, i materiali provenienti dagli scavi se idonei a giudizio della D.L. oppure materiali
forniti dall’Appaltatore.
Oltre l’altezza di 30 cm sulla generatrice superiore delle tubazioni, il rinterro sarà eseguito per strati successivi di
altezza non maggiore di 30 cm, regolarmente spianati e bagnati ed accuratamente pistonati con mazaranghe, e questo
fino a superare il piano di progetto con un colmo di altezza sufficiente a compensare il futuro assestamento dovuto alal
rullatura.
L’altezza dei rinterri sulla generatrice superiore delle tubazioni potrà variare in rapporto alle condizioni del tracciato
(morfologia e natura dei terreni e tipologia dei carichi). Salvo particolari eccezioni, tale altezza non potrà essere
inferiore a:
•
0,50 m ove il tracciato interessi terreni incolti, boschi, strade pedonali;
•
0,80 m nel caso di terreni coltivati e strade soggette a traffico leggero;
Resta comunque stabilito che l’Appaltatore dovrà verificare le condizioni statiche delle tubazioni in rapporto anche ai
carichi ovalizzanti e pertanto lo stesso sarà unico responsabile degli eventuali danni che dovessero verificarsi, per
insufficiente ricoprimento o per mancanza od inidoneità delle protezioni.
72.2. - Pozzetti per impianti fognanti
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
72.2.1. - POZZETTI DI ISPEZIONE
Saranno di norma realizzati con manufatti prefabbricati e provvisti di platea e rinfianco in cls come risultante dal
progetto, le dimensioni e le posizioni saranno quelle risultanti dal progetto esecutivo, le tubazioni in entrata ed in uscita
dovranno essere sigillate accuratamente con malta additivata con impermeabilizzazioni. Gli eventuali sopralzi potranno
essere realizzati con anelli prefabbricati o murature di mattoni pieni con intonaco sulla faccia interna a malta
cementizia lisciato a mestola.
72.2.2. - POZZETTI DI SCARICO
Intesi come pozzetti di scarico delle acque stradali (caditoie) potranno essere, in rapporto alla installazione prescritta,
sia a caduta verticale che a bocca di lupo; entrambi nel tipo prefabbricato o realizzato in opera, con o senza sifone e
con eventuale racconta dei fanghi attuata a mezzo di appositi cestelli in lamiera di acciaio zincata e tramoggia di
convogliamento.
I pozzetti prefabbricati saranno di norma realizzati con elementi in conglomerato cementizio vibrato, ad elevato
dosaggio di cemento, armato con tondo di acciaio nervato ed avranno spessore delle pareti non inferiore a 4 cm. Per
l’innesto dei tubi dovranno essere dotati, a secondo dei tipi, di uno o più diaframmi sulle pareti, stampati, tali
comunque da non alterare la resistenza delle pareti stesse. I pozzetti realizzati in opera saranno di norma costruiti in
conglomerato cementizio dosato a Rck 250, idoneamente armato, ed avranno spessore delle pareti non inferiore a cm
10.
I pozzetti a caduta verticale avranno dimensioni interne non inferiori a 40 × 40 × 50 cm, se privi di sifone e non inferiore
a 45 × 60 × 75 cm se sifonati.
Questi ultimi dovranno essere completi di setto di divisione (di spessore non inferiore a 3 cm) o di altro tipo idoneo di
intercettore (preferibilmente in ghisa ed ispezionabile), di elementi in conglomerato cementizio armato per la copertura
della camera sifonata e di griglia con telaio. I pozzetti a bocca di lupo avranno dimensioni minime trasversali uguali a
quelle precedentemente riportate, altezza non inferiore a 90 cm, e dovranno essere completi degli elementi di cui in
precedenza, dove però la griglia sarà sostituita da idoneo chiusino.
Art. 73 - Segnaletica stradale
73.1. - Generalità
Tutta la segnaletica stradale dovrà essere realizzata nel pieno rispetto del Regolamento di esecuzione del “Codice
della Strada”. La Direzione Lavori potrà peraltro richiedere all’Appaltatore la redazione di un preventivo progetto grafico
il quale, verrà sottoposto all’esame ed alla approvazione dell’Ufficio Tecnico Comunale.
I simboli dovranno essere sempre rigorosamente identici a quelli previsti dalle norme, salvo la diversità delle
dimensioni a seconda del formato del segnale.
Anche il proporzionamento tra simboli e zone di colore, tra iscrizioni e fondo circostante dovrà essere rigorosamente
costante per tutti i segnali dello stesso tipo, per qualunque dimensione. Il progetto dei vari segnali dovrà pertanto
essere condotto sul piano della perfetta similitudine ovvero praticamente, per ingrandimento o trasporto fotografico dei
disegni ufficiali.
L’Appaltatore dovrà garantire per la durata di almeno 12 mesi dalla data del collaudo la buona conservazione della
segnaletica verticale, tanto contro i difetti di costruzione quanto contro quelli di ogni singolo materiale costituente il
segnale. Pertanto resteranno a suo carico la sostituzione ed il ripristino di tutti quei cartelli che abbiano ad alterarsi o
deformarsi per cause naturali (temperatura, vento, acqua, ecc.), senza onere alcuno da parte dell’Amministrazione e
dietro semplice richiesta scritta.
73.2. - Segnaletica verticale
Sarà costituita da cartelli triangolari di pericolo (lato 90 o 120 cm), da cartelli circolari di prescrizione (divieto ed obbligo
- lato 60 o 90 cm) e da cartelli rettangolari o quadrati di indicazione. I cartelli saranno realizzati in lamiera di alluminio
(semicrudo, puro al 99%) secondo prescrizione; avranno spessore non inferiore a 25/10 di mm (30/10 nel caso di
dimensione minima libera superiore a 1,20 m.).
Ogni segnale dovrà essere rinforzato lungo il suo perimetro con una bordatura di irrigidimento realizzata a scatola
oppure, secondo le dimensioni del cartello, mediante opportuni profilati saldati posteriormente. Qualora le dimensioni
dei segnali dovessero superare la superficie di 1,25 m², i cartelli dovranno essere 0ulteriormente rinforzati con traverse
di irrigidimento saldate secondo le mediane o le diagonali. Qualora poi i segnali fossero costituiti da due o più pannelli
contigui, questi dovranno essere perfettamente accostati mediante angolari, e solidamente fissati.
La pellicola retroriflettente, avente le caratteristiche di cui al punto 54.5 del presente Capitolato, dovrà costituire, nel
caso della segnaletica di pericolo e di prescrizione, un rivestimento senza soluzione di continuità di tutta la faccia utile
del cartello, nome convenzionale “a pezzo unico” ; nel caso invece della segnaletica di indicazione, la pellicola potrà
venire applicata a più strati in sovrapposizione, ma comunque tutta la superficie dovrà essere riflettorizzata (sia per ciò
che concerne il fondo del cartello che i bordi, i simboli e le iscrizioni). In ogni caso quando i segnali di indicazione, ed in
particolare le frecce di direzione, fossero di tipo perfettamente identico ed in numero tale da giustificare in senso
economico l’attrezzatura per la stampa, essi potranno venire richiesti nel tipo “a pezzo unico”.
Le pellicole retroriflettenti dovranno essere applicate sui supporti metallici mediante apposita apparecchiatura che
sfrutti l’azione combinata della depressione e del calore e comunque l’applicazione dovrà essere eseguita a perfetta
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
regola d’arte secondo le prescrizioni della Ditta produttrice delle pellicole. Queste ultime potranno essere richieste
anche nel tipo “ad alta intensità luminosa”.
Ad evitare forature, tutti i segnali dovranno essere forniti di attacco standard, adatto a sostegni in ferro ∅ 60 composto
da staffe a corsoio della lunghezza utile di 12 cm saldate al segnale, da controstaffe in acciaio zincato di spessore non
inferiore a 3 mm nonché da bulloni zincati e relativi dadi. I sostegni saranno trattati previa fosfatizzazione del grezzo,
con vernici di fondo antiruggine e strato di finitura termoindurente di colore grigio neutro.
La posa dei sostegni sulle banchine dovrà essere effettuata annegando il piede degli stessi in blocchi di calcestruzzo a
Rck 200 di cemento, blocchi le cui dimensioni dovranno essere proporzionate agli sforzi da sopportare in rapporto alle
dimensioni dei pannelli segnaletici e che comunque non dovranno essere mai inferiori a 30×30×60 cm. L’altezza di
posa dei segnali dovrà essere compresa tra 1,60 ÷ 2,00 m, misurati tra il bordo inferiore dei cartelli ed il piano stradale;
ove comunque speciali motivi di visibilità non dovessero consigliare altrimenti, tale altezza dovrà essere di 1,80 m.
73.3. - Segnaletica orizzontale
Dovrà essere eseguita preferibilmente con compressori a spruzzo, nella misura di 1,00 kg di vernice per ogni 1,20 m²
di superficie. La segnaletica dovrà presentare densità superficiale uniforme, sagome a bordi netti e senza sbavature,
andamento geometrico perfettamente regolare.
Il prezzo della posa comprenderà, oltre al tracciamento, le vernici e la mano d’opera, anche il materiale, il personale ed
i dispositivi di protezione e di segnalazione necessari per l’esecuzione dei lavori, anche in presenza di traffico, ed ogni
onere relativo alla eventuale deviazione o regolazione dello stesso.
Art. 74 - Lavori di verniciatura
74.1. - Generalità
74.1.1. - MATERIALI - TERMINOLOGIA - PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
I materiali da impiegare per l’esecuzione dei lavori in argomento dovranno corrispondere alle caratteristiche riportate
all’art. 47 del presente Capitolato ed a quanto più in particolare potrà specificare l’Elenco Prezzi o prescrivere la
Direzione Lavori. Per la terminologia si farà riferimento al “Glossario delle Vernici” di cui al Manuale Unichim 26.
Resta comunque inteso che con il termine di “verniciatura” si dovrà intendere il trattamento sia con vernici vere e
proprie che con pitture e smalti. Qualunque operazione di tinteggiatura o verniciatura dovrà essere preceduta da una
conveniente ed accurata preparazione delle superfici e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature,
levigature e lisciature con modalità ed i sistemi più atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. In particolare dovrà
curarsi che le superfici si presentino perfettamente pulite e pertanto esenti da macchie di sostanze grasse od untuose,
da ossidazioni, ruggine, scorie, calamina, ecc. Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici
trasparenti.
74.1.2. - COLORI - CAMPIONATURA - MANI DI VERNICIATURA
La scelta dei colori è demandata al criterio insindacabile della Direzione Lavori. L’Appaltatore avrà l’obbligo di eseguire,
nei luoghi e con le modalità che gli saranno prescritte, ed ancor prima di iniziare i lavori, i campioni delle varie finiture,
sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e ripeterli eventualmente con le varianti richieste sino ad
ottenere l’approvazione della stessa Direzione Lavori.
Le successive passate (mani) di pitture, vernici e smalti dovranno essere di tonalità diverse in modo che sia possibile,
in qualunque momento, controllarne il numero. Lo spessore delle varie mani di verniciatura dovrà risultare conforme a
quanto particolarmente prescritto; tale spessore verrà attentamente controllato dalla Direzione Lavori con idonei
strumenti e ciò sia nello strato umido che in quello secco. I controlli, ed i relativi risultati, verranno verbalizzati in
contraddittorio.
Le successive mani di pitture, vernici e smalti dovranno essere applicate, ove non sia prescritto un maggiore intervallo,
a distanza non inferiore a 2 4 ore e sempreché la mano precedente risulti perfettamente essiccata. Qualora per motivi
di ordine diverso e comunque in linea eccezionale l’intervallo dovesse prolungarsi oltre i tempi previsti, si dovrà
procedere, prima di riprendere i trattamenti di verniciatura, ad una accurata pulizia delle superfici interessate.
74.1.3. - PREPARAZIONE DEI PRODOTTI
La miscelazione dei prodotti monocomponenti con diluenti e dei bicomponenti con l’indurente ed il relativo diluente
dovrà avvenire nei rapporti indicati dalla scheda tecnica del fornitore della pittura. Per i prodotti a due componenti sarà
necessario controllare che l’impiego della miscela avvenga nei limiti di tempo previsto alla voce “Pot-life”.
74.1.4. - UMIDITÀ ED ALCALINITÀ DELLE SUPERFICI
Le opere ed i manufatti da sottoporre a trattamento di verniciatura dovranno essere asciutti sia in superficie che in
profondità; il tenore di umidità, in ambiente al 65% di U.R., non dovrà superare il 3%, il 2% o 1’1%, rispettivamente per
l’intonaco di calce, di cemento ( o calcestruzzo) o di gesso (od impasti a base di gesso); per il legno il 15% (riferito a
legno secco).
Dovrà accertarsi ancora che il grado di alcalinità residua dei supporti sia a bassissima percentuale, viceversa si dovrà
ricorrere all’uso di idonei prodotti onde rendere neutri i supporti stessi od a prodotti vernicianti particolarmente resistenti
agli alcali.
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
74.1.5. - PROTEZIONI E PRECAUZIONI
Le operazioni di verniciatura non dovranno venire eseguite, di norma, con temperature inferiori a 5 °C o con U.R.
superiore all’85% ( per pitture monocomponenti, a filmazione fisica) e con temperature inferiori a 10 °C ed U.R.
superiore all’80% ( per pitture bicomponenti a filmazione chimica).
L’applicazione dei prodotti verniciati non dovrà venire effettuata su superfici umide; in esterno pertanto, salvo
l’adozione di particolari ripari, le stesse operazioni saranno sospese con tempi piovoso, nebbioso od in presenza di
vento. In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino a completo essiccamento in profondità, dalle
correnti d’aria, dalla polvere, dall’acqua, dal sole da ogni causa che possa costituire origine di danno e di degradazione
in genere.
In ogni caso per la temperatura ed il grado di umidità ambiente e del supporto dovranno essere rispettate le prscrizioni
del fabbricante 5 e 50 °C.
L’Appaltatore dovrà adottare inoltre ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi, sbavature e macchie di pitture,
vernici, ecc. sulle opere già eseguite (pavimenti, rivestimenti, zoccolature, intonaci, infissi, apparecchi sanitari,
rubinetteria, frutti, ecc.), restando a carico dello stesso ogni lavoro e provvedimento necessari per l’eliminazione degli
imbrattamenti, dei degradamenti, nonché degli eventuali danni apportati.
74.1.6. - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
La Direzione Lavori avrà la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, le modalità esecutive delle varie lavorazioni; in
questo caso il prezzo del lavoro subirà unicamente le variazioni corrispondenti alle modifiche introdotte, con esclusione
di qualsiasi extracompenso.
La stessa Direzione Lavori avrà altresì la facoltà di ordinare, a cura e spesa dell’Appaltatore, il rifacimento delle
lavorazioni risultanti da esecuzione non soddisfacente e questo sia per difetto dei materiali impiegati, sia per non
idonea preparazione delle superfici, per non corretta applicazione degli stessi, per mancanza di cautele o protezioni o
per qualunque altra causa ascrivibile all’Appaltatore.
L’Appaltatore dovrà provvedere con immediatezza a tali rifacimenti, eliminando nel contempo eventuali danni
conseguenti dei quali rimane, in ogni caso ed a tutti gli effetti, unico responsabile.
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
Capo 2.3
Modo di esecuzione delle categorie di lavoro Opere di sovrastruttura stradale
Pavimentazioni diverse
Art. 75 - Scarificazioni di pavimentazioni esistenti
Per i tratti di strada già pavimentati sui quali dovrà procedersi a ricarichi o risagomature per raccordarsi ai tratti di
nuova costruzione, per adeguare le pendenze longitudinali e/o laterali e l’appaltatore dovrà provvedere alla scarifica o
alla fresatura della pavimentazione esistente, secondo le prescrizione della Direzione dei Lavori. La scarificazione
sarà spinta fino alla profondità ritenuta necessaria dalla Direzione Lavori entro i limiti indicati nel relativo articolo di
Elenco, provvedendo poi alla successiva rottura e raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su aree di deposito
nell’ambito del cantiere.
Art. 76 - Fresatura di strati in conglomerato bituminoso
Per i tratti di strada già pavimentati sui quali dovrà procedersi a ricarichi o risagomature per raccordarsi ai tratti di
nuova costruzione, per adeguare le pendenze longitudinali e/o laterali e l’appaltatore dovrà provvedere alla scarifica o
alla fresatura della pavimentazione esistente, secondo le prescrizione della Direzione dei Lavori. La fresatura della
sovrastruttura legata a bitume, per parte del suo spessore, dovrà essere effettuata con idonee attrezzature, munite di
frese a tamburo, funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta.
Le attrezzature tutte dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche meccaniche, dimensioni
e produzioni approvate preventivamente dalla Direzione Lavori.
La superficie dello scavo dovrà risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non
completamente fresati che possano compromettere l’aderenza delle nuove stese da porre in opera (questa
prescrizione non è valida nel caso di demolizione integrale degli strati bituminosi).
L’Appaltatore si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti dalla Direzione. Qualora questi
dovessero risultare inadeguati e comunque diversi in difetto o in eccesso rispetto all’ordinativo di lavoro, l’Appaltatore
sarà tenuto a darne immediatamente comunicazione al Direttore Lavori o ad un suo incaricato che potranno
autorizzare la modifica delle quote di scarifica.
Il rilievo dei nuovi spessori dovrà essere effettuato in contraddittorio. Lo spessore della fresatura dovrà essere
mantenuto costante in tutti i punti e sarà valutato mediando l’altezza delle due pareti laterali con quella della parte
centrale dello scavo.
La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o subcorticali dovrà essere eseguita con attrezzature
munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano perfettamente pulito.
Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale rettilineo e privo
di sgretolature.
Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento, risultare
perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante bituminoso.
Art. 77 - Strati di fondazione
77.1. - Massicciata per marciapiedi e percorsi pedonali
Le massicciate per marciapiedi, dello spessore prescritto, non inferiore a cm. 20, saranno costituite con spezzato di
cava di dimensioni 40-70.
Sul piano di posa precedentemente compattato, prima della realizzazione della massicciata, dovrà essere steso un telo
di tessuto non tessuto.
Sullo strato di spezzato si procederà alla saturazione impiegando materiale litico minuto, ovvero materiale arido e
sabbione, e cilindrando fino a chiusura, con rullo da 16÷18 tonnellate; tali oneri si intendono inclusi nel prezzo della
fondazione.
77.2. - Fondazione in terra stabilizzata e misto granulare
77.2.1. - COSTITUZIONE - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
Le fondazioni in terra stabilizzata e misto granulare saranno di norma costituite da una miscela di materiali granulari,
stabilizzata meccanicamente.
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
TERRA STABILIZZATA PER STRATI DI FONDAZIONE
REQUISITI GRANULOMETRICI
Crivelli e setacci UNI
Miscela
mm
Passante totale in peso %
Crivello 2334
71
100
Crivello 2334
30
70÷100
Crivello 2334
10
70÷100
Crivello 2334
5
23÷55
Setaccio
2332
2
15÷40
Setaccio
2332
0,4 8÷25
Setaccio
2332
2÷15
0,075
L’aggregato potrà essere sostituito da ghiaie, detriti di cava o di frantoio, scorie, materiale reperito in sito
(stabilizzazione non corretta ganulometricamente) oppure da miscela di materiali di diversa provenienza, in proporzioni
stabilite con indagini preliminari di laboratorio e di cantiere (stabilizzazione corretta granulometricamente), e tali
comunque da rientrare nella curva granulometrica di cui in tabella (terre tipo 1, norme CNR-UNI 10006, punto 9.1.2.).
L’aggregato inoltre dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche:
a)
Essere privo di elementi di forma appiattita, allungata o lenticolare.
b)
Essere costituito, per almeno il 20% in massa, di frantumato a spigoli vivi.
c)
Avere un rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore od uguale a 2/3.
d)
Avere una percentuale di usura, determinata con la prova “Los Angeles”, non superiore al 50%.
e)
Avere un coefficiente di frantumazione (Norme CNR, Fasc. IV/1953) non superiore a 200.
f)
Avere un limite di liquidità (LL) minore di 25, un limite di plasticità (LP) non inferiore a 19, un indice di plasticità
(IP) non superiore a 6 ed un limite di ritiro (LR) superiore all’umidità ottima di costipamento (limiti ed indici
determinati sulla frazione passante al setaccio 0,4 UNI 2332).
g)
Avere un indice di portanza C.B.R. (norma ASTM D 1883-61 T o CNR-UNI 10009) dopo 4 giorni di imbibizione in
acqua, non minore di 50 (La prova dovrà essere eseguita sulla frazione passante al crivello 25 UNI 2334. È
peraltro prescritto che tale condizione dovrà essere verificata per un intervallo di umidità di costipamento non
inferiore al 4% ).
Ove le miscele contenessero oltre il 60% in massa di elementi di frantumato a spigoli vivi, l’accettazione avverrà sulla
base delle sole caratteristiche indicate in a), b), d), e).
L’Appaltatore indicherà pertanto alla Direzione Lavori i materiali che ritiene più idonei al previsto impiego sia per i
componenti che per la granulometria, e li sottoporrà a tutte le prove di laboratorio richiesto, a propria cura e spese.
Avuto l’esito delle prove, la Direzione autorizzerà o meno l’impiego di tali materiali o ne disporrà le opportune
correzioni.
77.2.1. - MODALITÀ DI ESECUZIONE
Preventivamente alla stesa dei materiali il piano di posa delle fondazioni (sottofondo) dovrà essere opportunamente
preparato, e questo sia in rapporto alle quote ed alle sagome prescritte, sia in rapporto ai requisiti di portanza (che
saranno assicurati con le modalità prescritte all’art. 58 del presente C.S.A.). Si richiama la norma, comunque, che la
densità dello strato di sottofondo preparato, di spessore non inferiore a 30 cm, dovrà essere spinta fino ad ottenere un
peso specifico apparente del secco di non meno del 95% del massimo ottenuto in laboratorio con la prova AASHO
modificata. Sulla superficie così preparata e dopo la posa del telo geotessile, verrà steso il materiale in strati di
spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm, uniformemente miscelato con idonee attrezzature. Ove
necessitasse l’aggiunta di acqua, per il raggiungimento dell’umidità prescritta o per compensare la naturale
evaporazione, l’operazione sarà effettuata mediante appositi dispositivi spruzzatori.
Si darà inizio ai lavori soltanto quando le condizioni ambientali (umidità, pioggia, neve, gelo) non fossero tali da
produrre danni o detrimenti alla qualità dello strato stabilizzato. Per temperature inferiori a 3 °C l a costruzione verrà
sospesa.
Il costipamento sarà effettuato con l’attrezzatura più idonea al tipo di materiale impiegato e comunque approvata dalla
Direzione Lavori. Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito fino ad ottenere una densità in sito non inferiore
al 95% della densità massima ottenuta con la prova AASHO modificata. Inoltre dovrà ottenersi che il valore del modulo
di compressione “Md”, misurato su piastra di 30 cm (nell’intervallo compreso fra 2,5 e 3,5 kgf/cm²), non risulti inferiore
a 800 kgf/cm² (80 N/mm²).
La superficie di ciascuno strato dovrà essere rifinita secondo le inclinazioni, le livellette e le curvature previste dal
progetto; dovrà risultare liscia, regolare, esente da buche ed al controllo con regolo da m 4,50, in due direzioni
ortogonali, non dovrà presentare spostamenti dalla sagoma eccedenti la misura di 1 cm.
Sullo strato di fondazione, a compattazione effettuata, sarà buona norma procedere con immediatezza all’esecuzione
della pavimentazione. Questa comunque non potrà tuttavia essere realizzata in assenza di una autorizzazione da parte
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
della Direzione Lavori. Se ciò non sarà possibile, si dovrà provvedere alla protezione della superficie con una mano di
emulsione bituminosa saturata con graniglia.
Resta in ogni caso stabilito che l’accettazione da parte della Direzione Lavori dei materiali, delle miscele e delle
modalità di impiego non solleva l’Appaltatore dalla responsabilità della perfetta riuscita della pavimentazione, restando
eventualmente a suo esclusivo carico ogni intervento necessario per modifiche e correzioni e, dovesse occorrere, per il
completo rifacimento della fondazione.
Art. 78 - Strati di base
78.1. - Strati di base in misto bitumato
Gli strati di base in misto bitumato saranno costituiti da una miscela granulometrica di ghiaia (o pietrisco), sabbia ed
eventuale additivo (più raramente con materiale “tout-venant” e limitatamente agli strati di fondazione), impastata con
bitume a caldo, previo riscaldamento degli aggregati, e stesa in opera mediante macchina vibrofinitrice.
78.1.1. - CARATTERISTICHE DEGLI INERTI
Gli inerti da impiegare per la preparazione del misto bitumato dovranno essere costituiti di elementi sani, durevoli,
puliti, esenti da polvere e materiali estranei, di forma regolare, non appiattita né allungata o lenticolare, e rispondenti
alle seguenti caratteristiche:
a)
Granulometria con andamento continuo ed uniforme compresa tra le curve limiti determinate dalla presente
tabella.
b)
Coefficiente di frantumazione (Norme CNR - Fasc. IV/1953) non superiore a 160.
e)
Perdita in peso alla prova Los Angeles (Norme ASTM C 131 - AASHO T 96) inferiore al 30% .
d)
Equivalente in sabbia (prova AASHO T 176/56) maggiore di 45.
e)
Limiti di liquidità (LL - ricercato sul passante al setaccio 40 ASTM) inferiore a 30 ed indice di plasticità (IP) non
superiore a 10.
MISTI STABILIZZATI A BITUME
REQUISITI GRANULOMETRICI
Crivelli e setacci UNI
mm
Crivello 2334
40
Crivello 2334
30
Crivello 2334
20
Crivello 2334
10
Crivello 2334
5
Setaccio
2332
Setaccio
2332
Setaccio
2332
Setaccio
2332
0,075
Miscela
Passante totale in peso %
100
80÷95
65÷90
45÷70
28÷50
2
15÷32
0,4 6÷18
0,18 4÷8
0÷4
78.1.2. - LEGANTI - CARATTERISTICHE DELLA MISCELA
Come leganti dovranno venire impiegati bitumi solidi del tipo B 80/100, rispondenti alle norme di accettazione di cui al
punto 50.1. del presente Capitolato ed aventi indice di penetrazione (IP) compreso tra -0,7/+0,7.
La percentuale media del legante, riferita alla massa degli inerti, dovrà essere compresa fra il 3,5 ed il 4,5% e dovrà
essere comunque la minima per consentire il valore massimo di stabilità Marshall e di compattezza appresso citati.
La composizione adottata dovrà essere resistente ai carichi e sufficientemente flessibile, pertanto il conglomerato
dovrà avere i seguenti requisiti:
•
stabilità Marshall (prova ASTM T 1559/58), eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di mag lio per
faccia, non inferiore a 600 kgf;
•
rigidezza Marshall, cioè rapporto tra stabilità e scorrimento (quest’ultimo misurato in mm), superiore a 100;
•
percentuale dei vuoti residui dei provini Marshall compresa fra il 4 e l’8%.
L’Appaltatore, previe prove di laboratorio, presenterà alla Direzione Lavori, prima dell’inizio, la composizione della
miscela che intenderà adottare. Approvata tale composizione, l’Appaltatore sarà tenuto ad attenersi alla stessa,
comprovando l’osservanza di tale impegno con esami periodici sulle miscele prelevate in cantiere immediatamente
prima della stesa e del costipamento e vagliate in modo da eseguire le prove sul passante al crivello 30 UNI 2334.
Non sarà ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso e di sabbia maggiore di ñ5 sulla percentuale
corrispondente della curva granulometrica prescelta e di ñ1,5 sulla percentuale di additivo; per il bitume non sarà
ammesso uno spostamento superiore a ±0,3 sulla percentuale stabilita.
78.1.3. - CONFEZIONE E POSA IN OPERA
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
Gli impasti verranno confezionati a caldo in apposite centrali atte ad assicurare il perfetto essiccamento, controllo
granulometrico e dosaggio degli aggregati e l’esatto proporzionamento e riscaldamento del bitume. Nel caso in cui
venisse impiegato bitume di penetrazione 80/100, la temperatura degli aggregati all’atto del mescolamento dovrà
essere compresa tra 150 e 170 °C, quella del legant e tra 150 e 180 °C. All’uscita del mescolatore la t emperatura del
conglomerato non dovrà essere inferiore a 140 °C.
La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sarà stata accertata la rispondenza di
quest’ultimo ai requisiti di quota, sagoma e compattezza prescritti. La stesa del conglomerato non andrà effettuata in
condizioni ambientali sfavorevoli; strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche o da altre cause
dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spesa dell’Appaltatore.
La stesa dovrà essere effettuata mediante macchina vibrofinitrice, a temperatura non inferiore a 120 °C, in strati finiti di
spessore non inferiore a 6 cm e non superiore a 12 cm. Prima della stesa del conglomerato dovrà applicarsi
comunque all’interfaccia una mano d’attacco di emulsione bituminosa (del tipo ER 55 o ER 60) in ragione di 0,8 kg/m²
Ove la stesa venisse operata in doppio strato, la sovrapposizione dovrà essere eseguita nel più breve tempo possibile
e con l’interposizione di una mano d’attacco di emulsione bituminosa (del tipo ER 55 o ER 60) in ragione di 0,8 kg/m².
I giunti di ripresa e quelli longitudinali dovranno essere eseguiti assicurando l’impermeabilità e l’adesione delle superfici
a contatto mediante spalmatura con legante bituminoso. La sovrapposizione degli strati dovrà effettuarsi in modo che i
giunti longitudinali risultino sfalsati di almeno 30 cm anche nei riguardi degli strati sovrastanti.
La rullatura dovrà essere eseguita in due tempi, a temperatura elevata e con rulli leggeri tandem (4÷8 t) a rapida
inversione di marcia nel primo e con rulli compressori da 10÷14 t, ovvero con rulli gommati da 10÷12 t, nel secondo
tempo ed in stretta successione.
A costipamento ultimato, e prima della stesa dei successivi strati di pavimentazione, si dovrà verificare che la massa
volumica (densità) del conglomerato non sia inferiore al 98% del valore massimo ottenuto in laboratorio in uno con la
prova di stabilità Marshall. Unitamente dovrà verificarsi che la percentuale dei vuoti residui non risulti superiore all’8% .
La superficie finita dello strato non dovrà discostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1,00 cm, controllando a mezzo di
un regolo di 4,50 m di lunghezza disposto su due direzioni ortogonali. La tolleranza sullo spessore sarà consentita fino
ad un massimo del ±10%, con un massimo assoluto di ±1,5 cm.
Art. 79 - Strati di pavimentazione
79.1. - Preparazione delle carreggiate
L’applicazione sulla superficie della massicciata cilindrata di qualsiasi rivestimento a base di leganti bituminosi,
catramosi od asfaltici, richiede che tale superficie risulti rigorosamente pulita, e cioè scevra in modo assoluto di polvere
e fango, in modo da mostrare a nudo il mosaico dei pezzi di pietrisco.
La pulitura della superficie della massicciata si potrà iniziare con scopatrici meccaniche, cui farà seguito la scopatura a
mano con lunghe scope flessibili.
L’eliminazione dell’ultima polvere si dovrà fare di norma con acqua sotto pressione, salvo che la Direzione Lavori
consenta l’uso di soffiatrici che eliminino la polvere dagli interstizi della massicciata, o che l’acqua possa, in rapporto al
costipamento di quest’ultima, procurare danni o sconnessioni.
Per leganti a caldo, il lavaggio sarà consentito solo nei periodi estivi e verrà comunque escluso quando le condizioni
climatiche siano tali da non assicurare il pronto asciugamento della carreggiata.
Qualora le carreggiate da rivestire con pavimenti bituminosi risultassero già dotate di vecchie pavimentazioni in
basolato, selciato, etc. si avrà cura oltre che di controllare il perfetto assestamento delle stesse, di procedere alla
rimozione del materiale esistente tra le connessure ed in tutti i vuoti esistenti e successivamente alla
depolverizzazione.
Qualora le facce superiori delle basole e delle pietre del selciato non fossero sufficientemente ruvide, sarà necessario
procedere all’irruvidimento delle stesse a mezzo scalpellatura meccanica. Il relativo onere è da intendersi compreso
nel prezzo della pavimentazione.
79.2. - Trattamenti superficiali ancorati eseguiti con emulsioni bituminose
La superficie stradale dovrà essere preparata come prescritto al punto precedente; inoltre, immediatamente prima di
dare inizio ai trattamenti, di prima o di seconda mano, l’Appaltatore,in assenza di cordonati, delimiterà i bordi del
trattamento con un arginello di sabbia onde ottenere la profilatura dei margini.
Preparata la superficie da trattare si procederà allo spandimento dell’emulsione bituminosa al 55% nella quantità, di
norma, di 3,00 kg/m² (prima mano). Tale applicazione sarà effettuata in due tempi. In un primo tempo sulla superficie
della massicciata dovranno essere sparsi 2,00 kg/m² di emulsione e 12,00 dm³/m² di pietrischetto 10/15. In un secondo
tempo, che potrà aver luogo immediatamente dopo, verrà applicata alla superficie l’ulteriore quantitativo di 1 kg/m² di
emulsione e saranno sparsi 8 dm3/m2 di graniglia 5/10. Allo spargimento sia del pietrischetto che della graniglia
seguirà sempre una leggera cilindratura con rullo compressore a tandem.
Lo spandimento dell’emulsione dovrà essere effettuato con spanditrici a pressione che garantiscano l’esatta ed
uniforme distribuzione del quantitativo prescritto; la stessa uniformità ed esattezza dovrà inoltre essere garantita nello
spandimento del materiale lapideo. Si dovrà poi sempre curare che all’atto dello spandimento dell’emulsione ne sia
rallentata la rottura; pertanto, ove nella stagione calda la massicciata si presentasse troppo asciutta, essa dovrà essere
leggermente inumidita.
71
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
Aperta la strada al traffico, l’Appaltatore dovrà provvedere perché per almeno 8 giorni dal trattamento, il materiale di
copertura venga mantenuto su tutta la superficie, provvedendo, se del caso, alla aggiunta di graniglia. Dopo 8 giorni si
provvederà al recupero di tutto il materiale non incorporato.
L’applicazione della seconda mano (spalmatura, che costituirà il manto d’usura) sarà effettuata a non meno di un mese
dallo spargimento dell’emulsione del secondo tempo della prima mano, dopo aver provveduto, all’occorrenza, ad una
accurata rappezzatura della già fatta applicazione, ed al nettamento della superficie precedentemente bitumata. Tale
rappezzatura sarà eseguita di norma con l’impiego di pietrischetto bitumato, previa regolarizzazione, con taglio netto
dei bordi, della zona di intervento.
Il quantitativo di emulsione bituminosa da applicare sarà, salvo una maggiore quantità disposta dall’Elenco Prezzi, non
minore di 1,2 kg/m², . Allo spandimento di emulsione seguirà lo spargimento della graniglia di saturazione, in quantità
complessiva di 10 dm³/m²; lo spandimento sarà seguito da una leggera rullatura.
La graniglia proverrà da rocce aventi resistenza a compressione non inferiore a 1500 kgf/cm², coefficiente di
frantumazione non superiore a 125 e coefficiente Deval non inferiore a 14. Nella pezzatura dovrà evitarsi il moniglio in
modo che, a lavoro ultimato, si possa avere una superficie sufficientemente scabra.
79.3. - Strato di collegamento in conglomerato bituminoso (Binder)
Lo strato di collegamento (binder) sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi (Norme
CNR - Fasc. IV/1953) mescolati con bitume a caldo e stesi in opera mediante macchina vibrofinitrice.
79.3.1. - CARATTERISTICHE DEGLI INERTI
L’aggregato grosso sarà costituito di pietrischetti e graniglie, che potranno essere anche di provenienza e natura
diversa (preferibilmente silicea o basaltica), purché rispondenti ai seguenti requisiti:
a)
Coefficiente di frantumazione inferiore a 140 (CNR-Fasc. IV/1953).
b)
Perdita in peso alla prova Los Angeles (Norme ASTM C 131-AASHO T 96) inferiore al 25%.
c)
Indice dei vuoti delle singole pezzature inferiore a 0,80 (CNR-Fasc. lV/1953).
d)
Coefficiente di imbibizione inferiore a 0,015 (CNR-Fasc. IV/1953).
e)
Materiale non idrofilo.
Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione sopra indicati, verrà effettuato
secondo le citate norme CNR. Cap. II. In ogni caso i pietrischetti e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi
sani, durevoli, poliedrici con spigoli vivi, ruvidi e puliti .
L’aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai requisiti
di cui all’art. 5 delle norme CNR. Avrà inoltre un equivalente in sabbia non inferiore a 55 ed una perdita per
decantazione inferiore al 2%.
Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o asfaltiche, o da cemento,
calce idrata, calce idraulica e dovranno risultare, alla setacciatura a secco, interamente passanti al setaccio n. 30
ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM.
La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione granulometrica per la quale si indica a titolo
orientativo il fuso di cui alla sottostante tabella:
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER
REQUISITI GRANULOMETRICI
Crivelli e setacci UNI
Miscela
mm
Passante totale in peso %
Crivello 2334
25
100
Crivello 2334
15
65÷100
Crivello 2334
10
50÷80
Crivello 2334
5
30÷60
Setaccio
2332
2
20÷45
Setaccio
2332
0,4 8÷25
Setaccio
2332
0,18 5÷15
Setaccio
2332
4÷8
0,075
79.3.2. - LEGANTI - CARATTERISTICHE DELLA MISCELA
Come leganti dovranno venire impiegati bitumi solidi del tipo B 80/100, rispondenti alle norme di accettazione di cui al
punto 50.2.1. del presente Capitolato ed aventi indice di penetrazione (IP) compreso tra - 0,7/+0,7.
La percentuale media del legante, riferita alla massa degli inerti, dovrà essere compresa tra il 4% ed il 5,5% e dovrà
essere comunque la minima per consentire il valore massimo di stabilità Marshall e di compattezza appresso citati. La
composizione adottata dovrà essere resistente ai carichi e sufficientemente flessibile, pertanto il conglomerato dovrà
avere i seguenti requisiti:
•
stabilità Marshall (prova ASTM T 1559/58) eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di magl io per faccia,
non inferiore a 800 kgf;
72
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
•
•
•
scorrimento (in prova Marshall) compreso tra 1 e 4 mm;
percentuale dei vuoti residui (dei provini Marshall) compresa fra il 4% e l’8%;
volume dei vuoti residui a cilindratura ultimata compreso fra il 4% ed il 10%.
L’Appaltatore, previe prove di laboratorio, presenterà alla Direzione Lavori, prima dell’inizio, la composizione della
miscela che intenderà adottare. Approvata tale composizione l’Appaltatore sarà tenuto ad attenersi alla stessa,
comprovando l’osservanza di tale impegno con esame periodico sulle miscele prelevate sia presso l’impianto di
produzione, sia in cantiere immediatamente prima della stesa, e vagliate in modo da eseguire le prove sul passante al
crivello 25 UNI 2334. Non sarà ammessa una variazione del contenuto della miscela in valori superiori a quelli riportati
nell’ultimo capoverso di cui al punto 78.1.2.
79.3.3. - CONFEZIONE E POSA IN OPERA
Gli impasti saranno eseguiti in impianti fissi, approvati dalla Direzione Lavori e tali da assicurare: il perfetto
essiccamento, la separazione dalla polvere ed il riscaldamento uniforme dell’aggregato grosso e fino; la classificazione
dei singoli aggregati mediante vagliatura; la perfetta dosatura degli stessi; il riscaldamento del bitume alla temperatura
richiesta ed a viscosità uniforme fino al momento dell’impasto; il perfetto dosaggio del bitume e dell’additivo. .
Ove si impiegasse bitume di penetrazione 80/100 la temperatura degli aggregati all’atto del mescolamento dovrà
essere compresa tra 150 e 170 °C (155-180 °C per bi tume 60/80), quella del legante tra 150 e 180 °C. L a temperatura
del conglomerato, all’uscita del mescolatore, non dovrà essere inferiore a 150 °C.
Nell’apposito laboratorio installato in cantiere a cura e spese dell’Appaltatore dovrà essere effettuata la verifica
granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati e quella degli aggregati stessi all’uscita dei vagli di
riclassificazione.
Inoltre, con frequenza giornaliera e comunque ogni 1000 tonnellate di materiale prodotto:
•
la verifica della composizione del conglomerato (inerti, additivo, bitume);
•
la verifica della stabilità Marshall, prelevando la miscela all’uscita del mescolatore (e confezionando i provini
senza alcun riscaldamento, per un ulteriore controllo sulla temperatura di produzione) od alla stesa;
•
la verifica delle caratteristiche del conglomerato steso e compattato (massa volumica e percentuale dei vuoti
residui). Si controlleranno frequentemente le caratteristiche del legante impiegato e le temperature di
lavorazione. A tal fine gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti saranno muniti di termometri fissi.
Prima di procedere alla stesa degli strati di pavimentazione si procederà ad un’accurata pulizia della superficie
preesistente mediante lavaggio od energica ventilazione. Sulla superficie stessa sarà steso un velo di emulsione tipo
ER 55 od ER 60, in ragione di 0,8 kg/m², in modo da ottenere un buon ancoraggio dello strato da stendere.
L’applicazione dei conglomerati bituminosi verrà fatta a mezzo di macchine spanditrici finitrici, di tipo approvato dalla
Direzione Lavori. Il materiale verrà steso a temperatura non inferiore a 120 °C. Le operazioni di stes a dovranno essere
interrotte ove le condizioni atmosferiche non fossero tali da garantire la perfetta riuscita del lavoro ed in particolare
quando il piano di posa si presentasse comunque bagnato od avesse temperatura inferiore a 5 °C; per te mperatura tra
5 e 10 °C, la Direzione Lavori potrà prescrivere al cuni accorgimenti quali l’innalzamento della temperatura di
confezionamento e la protezione durante il trasporto. Strati eventualmente compromessi dalle condizioni
meteorologiche o da altre cause dovranno essere rimossi o sostituiti a totale cura e spese dell’Appaltatore.
Nella stesa si dovrà porre grande attenzione alla formazione del giunto longitudinale; ove il bordo di una striscia fosse
stato danneggiato, il giunto dovrà essere tagliato in modo da presentare una superficie liscia finita.
In corrispondenza dei giunti di ripresa del lavoro e del giunto longitudinale tra due striscie adiacenti, si procederà alla
spalmatura con legante bituminoso allo scopo di assicurare impermeabilità ed adesione alle superfici di contatto. Per il
giunto longitudinale tale operazione potrà venire comunque evitata ove la stesa avvenga ad opera di macchine
vibrofinitrici affiancate. La sovrapposizione degli strati dovrà avvenire in modo che i giunti longitudinali suddetti risultino
sfalsati di almeno 30 cm.
La rullatura dovrà essere eseguita alla temperatura più elevata possibile, con rulli meccanici a rapida inversione di
marcia, con massa di 4÷8 tonnellate; proseguirà poi con passaggi longitudinali ed anche trasversali; infine il
costipamento sarà ultimato con rullo statico da 10÷14 t o con rullo gommato da 10÷12 tonnellate. Al termine di tali
operazioni si dovranno effettuare i controlli di compattezza, operando su campioni prelevati dallo strato finito (tasselli o
carote).
A lavoro ultimato la superficie dovrà presentarsi assolutamente priva di ondulazioni: un’asta rettilinea lunga 4,00 m,
posta a contatto della superficie in esame, dovrà aderirvi con uniformità e comunque non dovrà presentare
scostamenti di valore superiore a 4 mm.
Non sarà ammessa alcuna tolleranza in meno sugli spessori di progetto di ciascuno degli strati di pavimentazione;
questi dovranno avere uno spessore finito non inferiore a 4 cm se trattasi di strati di collegamento e non inferiore a 3
cm se trattasi di strati di usura.
79.8. - Strato di usura in conglomerato bituminoso
Lo strato di usura (manto o tappeto) sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi, (norme
CNR - Fasc. IV/1953) mescolati con bitume a caldo e stesi in opera mediante macchina vibrofinitrice.
79.8.1. - CARATTERISTICHE DEGLI INERTI
73
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
L’aggregato grosso sarà costituito di pietrischetti e graniglie, che potranno essere anche di provenienza e natura
diversa (preferibilmente silicea o basaltica), purché rispondenti oltre ai requisiti generali di cui al punto 86.2.1. anche ai
seguenti requisiti:
a)
Coefficiente di frantumazione inferiore a 120; coefficiente Deval superiore a 14 (CNR - Fasc. IV/1953)
b)
Perdita in peso alla prova Los Angeles inferiore al 20% (norme ASTM C 131-AASHO T 96)
c)
Indice dei vuoti delle singole pezzature inferiore a 0,85 (CNR - Fasc. IV/1953)
d)
Coefficiente di imbibizione inferiore a 0,015 (CNR - Fasc. lV/1953)
e)
Materiale non idrofilo, con limitazione per la perdita in peso allo 0,5% (CNR-Fasc. IV/1953).
L’aggregato fino e gli additivi avranno le stesse caratteristiche di cui al punto 82.6.1.; inoltre gli additivi dovranno essere
tali che l’equivalente in sabbia della frazione di aggregato passante al crivello 5 UNI 2334 subisca una riduzione
compresa tra un minimo di 30 ed un massimo di 50 per percentuali di additivo (calcolate in massa sul totale della
miscela di aggregato) comprese tra il 5 ed il 10%. La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una
composizione granulometrica per la quale si indica a titolo orientativo il fuso di cui alla presente tabella:
74
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO DI USURA
REQUISITI GRANULOMETRICI
Crivelli e setacci UNI
Miscela
mm
Passante totale in peso %
Crivello 2334
15
100
Crivello 2334
10
70÷100
Crivello 2334
5
45÷65
Setaccio
2332
2
25÷45
Setaccio
2332
0,4 12÷25
Setaccio
2332
0,18 7÷15
Setaccio
2332
5÷10
0,075
79.8.2. - LEGANTI - CARATTERISTICHE DELLA MISCELA
Come leganti verranno impiegati di norma gli stessi bitumi di cui al punto 79.3.2., salvo diversa indicazione. La
percentuale media del legante, riferita alla massa degli inerti, dovrà essere compresa tra il 4,5% ed il 6% e dovrà
essere comunque la minima per consentire il valore massimo di stabilità Marshall e di compattezza appresso indicati. Il
coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari non dovrà superare l’80%.
Il conglomerato dovrà presentare i seguenti requisiti:
•
resistenza meccanica elevatissima e sufficiente flessibilità. Stabilità Marshall (prova ASTM T 1559/58) eseguita
a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, non inferiore a 1000 kgf;
•
scorrimento (in prova Marshall) compreso fra i 1 e 3,5 mm; rigidezza Marshall (rapporto tra stabilità e
scorrimento) superiore a 250 kgf/mm;
•
percentuale dei vuoti residui (dei provini Marshall), nelle prescelte condizioni di impiego, compresa fra il 3% ed il
6%;
•
compattezza elevata: volume dei vuoti residui a rullatura ultimata, calcolato su campioni prelevati dallo strato,
compreso tra il 4% ed l’8%;
•
elevatissima resistenza all’usura superficiale, sufficiente ruvidezza e stabilità della stessa nel tempo: rugosità
superficiale del manto, misurata con apparecchio “Skid-Tester” dopo almeno 15 giorni dall’apertura al traffico, su
superficie pulita e bagnata, con temperatura di riferimento di 18 °C, superiore in ogni punto a 65 per la
carreggiata ed a 50 per le banchine di sosta.
Ad un anno dall’apertura al traffico poi il volume dei vuoti residui dovrà essere compreso fra il 3% ed il 6% e
l’impermeabilità dovrà risultare praticamente totale. Per il resto valgono le prescrizioni di cui al punto 82.6.2., penultimo
ed ultimo capoverso.
79.8.3. - CONFEZIONE E POSA IN OPERA
Gli impasti saranno eseguiti e posti in opera con le stesse modalità di cui al precedente punto 79.3.3. che tratta dei
conglomerati per strati di collegamento.
Qualora nella esecuzione dello strato di usura venisse a determinarsi, a causa di particolari condizioni ambientali, una
sensibile differenza di temperatura fra il conglomerato della striscia già posta in opera e quello da stendere, la
Direzione Lavori potrà ordinare il preriscaldamento, a mezzo di appositi apparecchi a raggi infrarossi, del bordo
terminale della prima striscia contemporaneamente alla stesa del conglomerato della striscia contigua.
Art. 80 - Pavimentazioni di marciapiedi
80.1. - Pavimentazioni continue
80.1.1. - PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Sarà costituita da uno strato dello spessore di cm 3 posto in opera sopra una fondazione di conglomerato cementizio di
spessore non inferiore a 10 cm. Negli spazi carrabili lo strato fondazione sarà armato con rete Ø 8 cm. 20x20. Alla
pavimentazione verrà dato, salvo casi particolari, profilo a falda piana con pendenza del 2,5% verso l’orlatura.
L’impasto sarà composto con mastice d’asfalto (47% in massa), bitume (3% in massa) e graniglia o ghiaietto 2/10 mm
(50% in massa). La fusione o preparazione del mastice e la miscela dei vari componenti per la formazione del colato
saranno eseguite a mezzo di caldaia appositamente attrezzata per una perfetta mescolatura; gli impasti dovranno
essere lavorati a temperatura compresa fra 170 e 200 °C. La durata del riscaldamento e della mescolazi one non dovrà
essere inferiore a 5 ore, salvo preriscaldamento degli aggregati a mezzo di essiccatore a tamburo.
Lo strato di asfalto sarà steso ad una temperatura di almeno 160 °C, in unico strato, a mezzo di appos ite spatole di
legno od altro idoneo sistema. L’intera superficie del manto, immediatamente dopo la stesa, dovrà essere ricoperta di
graniglia fine, perfettamente pulita e lavata, di granulometria compresa fra 1÷3 mm; la superficie inoltre dovrà essere
suddivisa in figure geometriche, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, mediante solcature di larghezza e
profondità non superiori a 3 mm.
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
80.1.2. – PAVIMENTAZIONE IN CLS SPAZZOLATO
Sarà costituita da un unico strato di cls Rck 300, dello spessore di 50 mm, posta in opera su massetto di conglomerato
cementizio già predisposto.
Il calcestruzzo dello strato di pavimentazione dovrà essere confezionato con inerte selezionato (sabbia e pietrisco di
pezzatura non superiore a mm 15).
La stesa sarà effettuata per l’intero spessore per parti comprese fra giunto e giunto; il bordo non provvisto di cordonato
sarà delimitato con spondine di legno da rimuovere successivamente; nel getto sarà inserita una rete antiritiro.
Dopo eseguita la stesa, la superficie verrà accuratamente lisciata.
Una volta iniziata la presa del cls la superficie verrà spazzolata con granata di saggina in maniera da rimuovere la
parte fine lasciando in vista il pietrisco. Per la riuscita della lavorazione la D.L. potrà prescrivere, senza aumento di
spesa, la stesa sulla superficie di un ritardante di presa.
I giunti di separazione del getto saranno realizzati con listelli di laterizio secondo i disegni di progetto.
Di tale pavimentazione dovranno essere effettuati campioni con congruo anticipo sui tempi di effettiva esecuzione.
A lavoro ultimato la pavimentazione dovrà essere accuratamente protetta fino al completo indurimento, onde evitare
fessurazioni e danni di qualsiasi genere.
76
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
Capo 2.4
Prescrizioni tecniche e Modo di esecuzione delle categorie di lavoro Opere elettriche
Capitolato Speciale di Appalto: Parte II Prescrizioni tecniche
1
CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI ......................................................................................... 79
1.1 Prescrizioni tecniche generali............................................................................................................................. 79
1.1.1
1.1 - Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti..................................................................... 79
1.2 Prescrizioni riguardanti i circuiti - Cavi e conduttori ......................................................................................... 79
1.2.1
1.2.1 I cavi................................................................................................................................................ 79
1.2.2
I conduttori ............................................................................................................................................... 80
1.2.3
1.3 Canalizzazioni ................................................................................................................................... 80
1.2.4
1.4 Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, interrati nei pozzetti......................................................... 80
1.2.5
Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, in tubazioni interrate o non interrate, o in cunicoli non praticabili
1.2.6
Protezione contro i contatti indiretti ......................................................................................................... 81
1.2.7
Impianto di messa a terra e sistemi di protezione contro i contatti diretti................................................. 81
1.2.8
Coordinamento dell'impianto di terra con dispositivi di interruzione....................................................... 81
1.2.9
Protezione mediante doppio isolamento ................................................................................................... 82
1.2.10 Protezione delle condutture elettriche ...................................................................................................... 82
2
QUALITÀ E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI ......................................................................................... 83
2.1 Generalità........................................................................................................................................................... 83
2.2 Prove dei materiali ............................................................................................................................................. 83
2.3 Accettazione....................................................................................................................................................... 83
2.4 Tubi.................................................................................................................................................................... 83
2.4.1
Tubi di Cloruro di Polivinile .................................................................................................................... 83
2.4.2
Tubazioni in PEHD a Superficie Esterna Corrugata................................................................................. 83
2.5 Pozzetti in CLS e Chiusini in Ghisa ................................................................................................................... 84
2.5.1
Pozzetti ..................................................................................................................................................... 84
2.5.2
Chiusini in ghisa a singolo coperchio ....................................................................................................... 85
2.6 Cavi.................................................................................................................................................................... 85
2.6.1
Cavo multipolare isolato in EPR .............................................................................................................. 85
2.6.2
Corda di rame nudo .................................................................................................................................. 85
2.7 Pali e sostegni .................................................................................................................................................... 85
2.7.1
Mensola di sostegno singola..................................................................................................................... 86
2.7.2
Mensola di sostegno doppia ..................................................................................................................... 86
2.8 Dispersori di terra .............................................................................................................................................. 86
2.9 Corpi illuminanti ................................................................................................................................................ 86
2.10
Armadio stradale in SMC.............................................................................................................................. 86
2.11
Quadri elettrici .............................................................................................................................................. 86
2.11.1 Dispositivi Di Manovra e Protezione ....................................................................................................... 87
2.11.2 Carpenteria ............................................................................................................................................... 87
2.11.3 Verniciatura .............................................................................................................................................. 87
2.11.4 Collegamenti Di Potenza .......................................................................................................................... 87
2.11.5 Conduttore di protezione .......................................................................................................................... 90
2.11.6 Componenti interni ................................................................................................................................... 90
2.11.7 Collegamenti Ausiliari.............................................................................................................................. 90
2.11.8 Accessori Di Cablaggio ............................................................................................................................ 91
2.11.9 Collegamenti Alle Linee Esterne .............................................................................................................. 91
2.11.10
Schemi ................................................................................................................................................. 91
2.11.11
Strumenti Di Misura ............................................................................................................................ 91
2.11.12
Collaudi ............................................................................................................................................... 91
3
COLLAUDO DEI LAVORI..................................................................................................................................... 93
3.1 Verifiche e prove in corso d’opera degli impianti.............................................................................................. 93
3.2 Verifica provvisoria e consegna degli impianti.................................................................................................. 93
3.3 Collaudo definitivo degli impianti ..................................................................................................................... 93
3.3.1
Esame a vista ............................................................................................................................................ 94
3.3.2
Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impianto e dell'apposizione dei contrassegni di
identificazione. ......................................................................................................................................................... 94
3.3.3
Misura della resistenza di isolamento. ...................................................................................................... 94
3.3.4
Verifica delle protezioni contro i corto circuiti e i sovraccarichi ............................................................. 94
80
77
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
3.3.5
Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti. .................................................................................. 95
3.4 Norme generali comuni per le verifiche in corso d'opera, per la verifica provvisoria e per il collaudo definitivo degli
impianti......................................................................................................................................................................... 95
78
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI
Prescrizioni tecniche generali
1.1 - Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti
Gli impianti e i componenti devono essere realizzati a regola d'arte, conformemente alle prescrizioni della legge 1
marzo 1968, n. 186, della legge 5 marzo 1990, n. 46, del D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 (regolamento di attuazione
della legge n. 46/1990) e successive modifiche e integrazioni.
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di legge e di
regolamento vigenti alla data di presentazione del progetto-offerta e in particolare essere conformi:
- alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
- alle prescrizioni delle Autorità Locali;
- alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda distributrice dell'energia elettrica;
Prescrizioni riguardanti i circuiti - Cavi e conduttori
1.2.1
I cavi
Isolamento dei cavi:
i cavi per energia ammessi sono:
•
cavi isolati in gomma EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione FG7.. 0,6/1 kV sezioni e
formazioni indicati sugli schemi per gli impianti per i collegamenti all'interno del locale apparecchiature
•
cavi non propaganti l’incendio a Norma CEI 20-22 III e non propaganti la fiamma a Norma CEI 20-
35, assenza di emissioni corrosive in caso di incendio a norme CEI 20-37 I e 20-38., ridottissima emissione
di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio secondo Norme CEI 20-37 II, 20-37 III, 20-38. Sigla di
designazione FG10OM1 0,6/1 kV
colori distintivi dei cavi:
i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste
dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL. In particolare, i conduttori di neutro e protezione devono essere
contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde.
sezioni minime e cadute di tensioni massime ammesse:
le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti (affinché la caduta
di tensioni non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) devono essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso
non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di
unificazione CEI-UNEL.
Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm², la sezione dei conduttori neutri può essere ridotta
alla metà di quella dei conduttori di fase, con il minimo tuttavia di 16 mm2 (per conduttori in rame), purché siano
soddisfatte le condizioni degli artt. 522, 524.1, 524.2, 524.3, 543.1.4. della norma CEI 64-8;
sezione dei conduttori di terra e protezione:
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
la sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di terra le parti da
proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere inferiore a quella indicata nella tabella 54F della norma CEI 64-8.
(Vedi anche le prescrizioni riportate agli artt. 543, 547.1.1., 547.1.2. e 547.1.3. della norma CEI 64-8);
propagazione del fuoco lungo i cavi:
i cavi devono essere del tipo non propaganti la fiamma a Norma CEI 20-35 e non propaganti l’incendio a Norma CEI
20-22 III
provvedimenti contro il fumo:
i cavi devono essere del tipo a ridottissima emissione di fumi opachi in caso di incendio secondo Norme CEI 20-37 II;
problemi connessi allo sviluppo di gas tossici e corrosivi:
i cavi devono essere del tipo a ridottissima emissione di gas tossici e di assenza emissioni corrosive in caso di
incendio a norme Norme CEI 20-37 II, 20-37 III
I conduttori
Sezioni minime dei conduttori di terra:
i conduttori di terra devono essere conformi a quanto indicato nella norma CEI 64-8, art. 543.1., e la loro sezione deve
essere non inferiore a quella tabella 54A della stessa norma.
1.3 Canalizzazioni
I conduttori devono essere sempre protetti e salvaguardati meccanicamente.
Tali protezioni possono essere costituite da: tubazioni, canaline metalliche , passerelle, condotti o cunicoli ricavati nella
struttura edile, ecc.
1.4 Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, interrati nei pozzetti
Per l'interramento dei cavi elettrici, nei pozzetti, si dovrà procedere nel modo di seguito descritto.
Sul fondo dello scavo, privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovrà costruire, in primo luogo, un
letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava, vagliata, dello spessore di almeno 5 cm, sul quale si dovrà
distendere poi il cavo (o i cavi) senza premere e senza farlo affondare artificialmente nella sabbia.
Si dovrà quindi stendere un altro strato di sabbia come sopra, dello spessore di almeno 10 cm, in corrispondenza della
generatrice superiore del tubo di plastica piu' in alto in entrata o in uscita dal pozzetto
Sulla sabbia così posta in opera, si dovrà infine disporre una fila continua di mattoni pieni, bene accostati fra loro e con
il lato maggiore secondo l'andamento del cavo (o dei cavi) se questo avrà diametro (o questi comporranno una
striscia) non superiore a 5 cm o, viceversa, in senso trasversale (generalmente con più cavi).
Sistemati i mattoni, si dovrà procedere al rinterro pigiando sino al limite del possibile e trasportando a rifiuto il materiale
eccedente dall'iniziale scavo.
L'asse del cavo (o quello centrale di più cavi) dovrà ovviamente trovarsi in uno stesso piano verticale con l'asse della
fila di mattoni.
Tutta la sabbia e i mattoni occorrenti saranno forniti dalla Ditta appaltatrice.
Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, in tubazioni interrate o non interrate, o in cunicoli non praticabili
Per la posa interrata delle tubazioni, valgono le prescrizioni precedenti per l'interramento dei cavi elettrici circa le
modalità di scavo, la preparazione del fondo di posa (naturalmente senza la sabbia e senza la fila di mattoni), il rinterro
ecc.
Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde evitare discontinuità nella
loro superficie interna.
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro.
Protezione contro i contatti indiretti
Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto elettrico e degli
apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento dell'isolamento principale o per altre cause
accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse).
All'impianto di terra devono essere collegate tutte le masse metalliche accessibili ed estranee esistenti nell'area
dell'impianto elettrico utilizzatore stesso.
Impianto di messa a terra e sistemi di protezione contro i contatti diretti
Elementi di un impianto di terra.
L' impianto di messa a terra (impianto di terra locale), deve soddisfare le prescrizioni della vigente norma CEI 64-8.
Tale impianto, che deve essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza,
comprenderà:
•
il dispersore (o i dispersori ) di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti in intimo contatto
con il terreno adatto e che realizza il collegamento elettrico con la terra;
•
il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i dispersori fra di loro e al
collettore (o nodo) principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal terreno devono
essere considerati, a tutti gli effetti, dispersori per la parte non interrata (o comunque isolata dal terreno);
•
il conduttore di protezione, che parte dal collettore di terra, arriva in ogni impianto e deve essere
collegato a tutte le prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali è prevista la protezione
contro i contatti indiretti mediante messa a terra), o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da
proteggere. È vietato l'impiego di conduttori di protezione non protetti meccanicamente con sezione
inferiore a 4 mm². il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiscono i conduttori di terra, di
protezione e di equipotenzialità
•
il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra le masse e/o le masse
estranee (parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico, suscettibili di introdurre il potenziale
di terra).
Coordinamento dell'impianto di terra con dispositivi di interruzione
La protezione contro i contatti indiretti può essere realizzata con uno dei seguenti sistemi:
•
coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. Questo tipo di protezione
richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè magnetotermico, in
modo che risulti soddisfatta la seguente relazione:
Rt ≤ 50/Is
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dove Is è il valore in ampere della corrente di intervento in 5 s del dispositivo di protezione; se
l'impianto comprende più derivazioni protette da dispositivi con correnti di intervento diverse, deve
essere considerata la corrente di intervento più elevata;
•
coordinamento di impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo di protezione richiede
l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè differenziale che assicuri
l'apertura dei circuiti da proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino situazioni di pericolo.
Affinché detto coordinamento sia efficiente deve essere osservata la seguente relazione:
Rt ≤ 50/Id
dove Id è il valore della corrente nominale di intervento differenziale del dispositivo di protezione.
Protezione mediante doppio isolamento
In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la protezione contro i
contatti indiretti può essere realizzata adottando apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per costruzione o
installazione, vale a dire apparecchi di Classe II.
In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di Classe II può coesistere con la protezione attuata mediante
messa a terra; tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche accessibili delle macchine, degli
apparecchi e delle altre parti dell'impianto di Classe II.
Protezione delle condutture elettriche
I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da sovraccarichi o da
corto circuiti.
La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni della norma CEI 64-8.
In particolare, i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o almeno uguale alla
corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza da trasmettere in regime
permanente).
Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro protezione devono avere una corrente nominale (In)
compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) e una corrente in funzionamento
(If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz).
In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni:
Ib ≤ In ≤ Iz
If ≤ 1,45 Iz
La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate è automaticamente soddisfatta nel caso di impiego di interruttori
automatici conformi alle norme CEI 23-3 e CEI 17-5.
Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che possono verificarsi
nell'impianto per garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose secondo la
relazione I2t ≤ Ks2 (artt. 434.3, 434.3.1, 434.3.2 e 434.2 della norma CEI 64-8).
Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto di
installazione.
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
QUALITÀ E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
Generalità
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in cui sono installati e
avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali possono
essere esposti durante l'esercizio.
Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI e alle tabelle di unificazione CEIUNEL, ove queste esistano.
Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del presente Capitolato Speciale, potranno pure essere
richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione.
Prove dei materiali
La stazione appaltante indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in fabbrica o presso laboratori
specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto.
Le spese inerenti a tali prove non faranno carico alla stazione appaltante, la quale si assumerà le sole spese per fare
eventualmente assistere alle prove propri incaricati.
Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati con il Marchio di qualità Italiano o equivalenti ai
sensi della legge 18 ottobre 1977, n.791.
Accettazione
I materiali dei quali sono stati richiesti i campioni potranno essere posti in opera solo dopo l'accettazione da parte
dell'Amministrazione appaltante, la quale dovrà dare il proprio responso entro 7 giorni dalla presentazione dei
campioni, in difetto di che il ritardo graverà sui termini di consegna delle opere.
Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei lavori si dovessero usare
materiali non contemplati nel contratto.
La Ditta appaltatrice non dovrà porre in opera materiali rifiutati dall'Amministrazione appaltante, provvedendo quindi ad
allontanarli dal cantiere.
Tubi
Tali materiali hanno due scopi principali:
garantire la protezione meccanica dei cavi;
garantire l’infilaggio e lo sfilaggio dei cavi senza ulteriori opere civili.
Tubi di Cloruro di Polivinile
I tubi in PVC (cloruro di polivinile) rigido dovranno corrispondere per generalità, tipi, caratteristiche, requisiti e metodi di
prova alle Norme CEI 23-29 (fascicolo 1260).
La D.L., prima dell'accettazione definitiva, ha facoltà di sottoporre presso laboratori qualificati e riconosciuti i relativi
provini per accertare la loro rispondenza, o meno, alle accennate Norme.
I tubi suddetti dovranno inoltre essere muniti del marchio di conformità I.I.P. n.103 UNI 312.
I tubi in PVC devono essere di colore nero con banda gialla di identificazione; devono essere di tipo CM, cioè con
media resistenza allo schiacciamento, pari a 750 N e devono essere prodotti con materiale autoestinguente.
Le possibili dimensioni sono:
diametro est.:
spessore :
50
2,5
63
2,5
80
2,5
100
110
125
140
160
200
mm
2,5
2,8
3
3
3,2
4
mm
Devono essere forniti in barre da 3 m di lunghezza.
Le giunzioni devono essere eseguite ad innesto, mediante il bicchiere che deve essere presente in una delle 2
estremità del tubo. La continuità della protezione e dell’isolamento nella giunzione deve essere assicurata sigillando la
zona con apposito collante.
Tubazioni in PEHD a Superficie Esterna Corrugata
I tubi corrugati devono essere prodotti in conformità alla Norma CEI EN 50086-1-2-4.
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
Il tubo è un profilato di materiale plastico, con struttura coestrusa a doppia parete realizzata da un tubo esterno
corrugato in PEHD e da una guaina interna liscia in PELD (polietilene a bassa densità), che deve essere priva di
irregolarità quali buchi e grumi non fusi ed avere un’ondulazione il cui diametro massimo sia non superiore al 3% del
diametro nominale esterno del tubo. Gli spessori delle guaine interna ed esterna devono essere tali da garantire le
prestazioni meccaniche e tecniche richieste per il tubo corrugato; eventuali variazioni nello spessore delle singole
guaine devono risultare non superiori al 20%.
Tale profilato costituisce la protezione meccanica per i cavi che in tale struttura saranno ospitati.
La massa termoplastica del tubo deve risultare inerte alla corrosione, agli agenti chimici presenti nel terreno, così
come agli agenti atmosferici; deve inoltre resistere ai batteri, alle spore ed ai funghi, agli idrocarburi, ai detersivi ed
all’acqua.
I materiali delle 2 guaine devono inoltre essere di opportuna composizione in modo da fornire un’elevatissima
resistenza alla radiazione U.V. (almeno 6 mesi).
Il tubo corrugato deve essere realizzato con materiali che minimizzino l'impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita,
come previsto dalle guide ISO 64.2 ed IEC 109 e, preferibilmente, con prodotti di cui siano attivate procedure di
riciclaggio secondo quanto riportato nel D.L. n.22 del 5.2.1997.
I monotubi da usare dovranno avere le seguenti caratteristiche nominali:
diametro esterno
90 (+1,7 / 0) mm
diametro interno
75 mm (minimo)
diametro esterno
75 (+1,4 / 0) mm
diametro interno
61 mm (minimo)
resistenza allo schiacciamento a 450 N con deformazione del diametro ≤ 5% (misurata su 5 cm di tubo a 20 °C)
lunghezza matassa :
50 m
Il fornitore deve dichiarare il minimo raggio di curvatura che il tubo può sopportare in modo permanente, senza che
questo causi alcun degrado delle caratteristiche meccaniche e senza che avvengano distacchi fra le 2 guaine, o
fessurazioni di quella interna, tali da compromettere l’integrità del prodotto.
Il raggio di curvatura deve essere ≤ 0,55 m.
Il tubo corrugato viene fornito in matasse, opportunamente reggiate, in modo da rendere più agevoli le operazioni di
trasporto, di posa e di eventuali verifiche. Le estremità del tubo devono essere chiuse con tappi, o altro sistema
analogo, per evitare l'ingresso di corpi estranei nei periodi di stoccaggio; su una delle 2 estremità deve essere anche
fornito un manicotto lineare di giunzione in PEHD per il raccordo fra tubi.
All’interno del tubo deve essere posizionato una sonda tirafilo, con carico di rottura 400÷600 N, per facilitare
l’inserimento di una fune tiracavo.
Sul tubo, ad intervalli regolari di lunghezza non superiore a 3 m e su tutta la pezzatura, devono essere riportate le
seguenti indicazioni mediante stampigliatura indelebile:
longitudinalmente :
la sigla del fornitore;
la data di costruzione (mm/aa);
trasversalmente :
la sigla del fornitore;
il diametro esterno;
la scritta “EN 50086-1-2-4”;
il marchio IMQ, o equivalente.
Pozzetti in CLS e Chiusini in Ghisa
I pozzetti, che l'Impresa dovrà fornire e porre in opera, hanno lo scopo di:
realizzare punti di tiro e di cambio di direzione del cavo;
alloggiare eventuali scorte del cavo, se richieste;
consentire un tempestivo e agevole intervento manutentivo.
Qualunque siano le dimensioni dei pozzetti impiegati, il produttore dovrà avere sistema di qualità certificato ISO 9000.
Pozzetti
Dovranno essere in conglomerato cementizio armato, ben stagionato, ed avere le seguenti caratteristiche:
Rck ≥ 30 Mpa;
armatura in rete elettrosaldata in fili di acciaio del diametro e maglia adeguati;
spessore delle pareti dei pozzetti non inferiore a 6,5 cm;
predisposizione per l’innesto di tubazioni.
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
Chiusini in ghisa a singolo coperchio
I chiusini avranno chiusura con battente e saranno posti su pozzetti e/o canalette, ancorati agli stessi.
Saranno conformi alle norme UNI-EN 124 (Dispositivi di coronamento e di chiusura di pozzetti stradali. Principi di
costruzione, prove e marcature)
I chiusini dovranno essere quadrati in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 a norme UNI EN 1563 del Giugno 1997 con
resistenza a rottura superiore a 400 kN (40 t); conforme alla classe di carico D 400 prevista dalla norma UNI EN 124.
Dovranno presentare la zona di appoggio sul telaio conformata in modo tale da realizzare un dispositivo a tenuta
idraulica.
Dovranno essere composti da:
un telaio privo di guarnizioni che assicura la tenuta con un contatto metallo-metallo e che, presenta, all’esterno una
bordatura per ottimizzare la tenuta alla malta cementizia;
un coperchio di forma quadrata che garantisce la stabilità grazie all’elevata altezza della bordatura. Provvisto di
superficie antisdrucciolo e di appositi fori ciechi per il sollevamento.
Dovranno avere dimensioni esterne del telaio pari a 60x60 cm, una luce netta di 44x44 cm e una altezza di 7,5 cm.
Infine, sui chiusini dovranno essere riportate le seguenti indicazioni:
logotipo della Committente;
scritta “illuminazione pubblica”;
nome e/o marchio di identificazione del fornitore;
ultime due cifre dell’anno di costruzione (per ragioni di ingombro possono essere allocate sotto il coperchio);
numero del lotto di fonderia (per ragioni di ingombro possono essere allocate sotto il coperchio);
scritta “EN 124 - D400”;
il marchio di un Ente di certificazione riconosciuto a livello europeo (attestante la certificazione ISO 9001 ed il rispetto
delle caratteristiche dichiarate del prodotto).
Cavi
Cavo multipolare isolato in EPR
Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, isolato in gomma EPR, ad alto modulo G7, sottoguaina in
PVC, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, flessibile (FG7OR 0,6/1 kV).
Corda di rame nudo
Corda in rame nudo della sezione nominale 35 mmq, formazione 7xØ 2,5 mm.
Pali e sostegni
Palo tronco conico h 10,80 ml (10,00 ml fuori terra.
Palo tronco conico a stelo diritto, ricavato da tubo saldato di acciaio avente carico di rottura non inferiore a 410 N/mmq
(4100 Kg/cmq) (tipo Fe 42 UNI 7091).
Verniciatura con due mani di smalto ad olio previa mano di antiruggine, forature, dado di messa a terra, eventuale
manicotto di riduzione per attacco apparecchio di illuminazione e asola per alloggiamento cassetta di derivazione,
sigillatura, guaina termorestringente per la protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella fondazione per
un'altezza non inferiore a 45 cm di cui 20 cm fuori terra.
Diametro alla base 139,7 mm, diametro alla sommità 65 mm, spessore 3,8 mm, altezza fuori terra 10,80 ml.
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Mensola di sostegno singola
Mensola per sostegno apparecchio di illuminazione singola, ricavata da tubo saldato di acciaio di diametro 42~60,30
mm, carico di rottura non inferiore a 360 N/mmq (3600 Kg/cmq).
Mensola di sostegno doppia
Mensola per sostegno apparecchio di illuminazione doppia, ricavata da tubo saldato di acciaio di diametro 42~60,30
mm, carico di rottura non inferiore a 360 N/mmq (3600 Kg/cmq).
Dispersori di terra
Dispersore per impianto di messa a terra realizzato secondo DIN 48 852 in tondo di acciaio con rivestimento 3/10 mm
in rame, diametro 20 mm lunghezza 1500 mm.
Corpi illuminanti
Apparecchio di illuminazione con gruppo ottico chiuso (grado di protezione IP 54-55) idoneo per lampade Sodio Alta
Pressione (S.A.P.) da 250 W.
Apparecchio cablato di classe di isolamento 2a completo di reattore rifasato e accenditore (lamp. SAP).
Apparecchio conforme alle Norme CEI 34.21 e provvisto di Marchio CE e di Qualità IMQ o equivalente.
Corpo in lega leggera pressofusa monoblocco, in due parti collegate a cerniera.
Vano contenitore ausiliari elettrici incorporato, grado di protezione IP 23.
Riflettore in alluminio di elevata purezza (non inferiore a 99,8%) stampato da lastra tutto spessore, brillantato ed
ossidato anodicamente; coppa di chiusura in vetro termoresistente ad elevata trasparenza sporgente a prismatura
differenziata (rifrattore).
Armadio stradale in SMC
Amadio stradale a doppio vano in SMC.
Dimensioni di ogni singolo vano 685x630x240 mm utile, colore grogio RAL 7040, porte incernierate complete di
serratura agibile con chiave di sicurezza a cifratura unica, cerniere interne in alluminio ruotanti su solette antibloccanti
in materiale termoplastico, prese d'aria anteriori e sottotetto con labirinto di protezione, parti metalliche in acciaio inox o
in acciaio zincato a caldo, grado di protezione IP44.
Esecuzione a pavimento compreso telaio di ancoraggio, setto inferiore e intermedio, piastre di fondo.
Quadri elettrici
Salvo diversa indicazione le caratteristiche standard dei quadri elettrici saranno le seguenti:
CARATTERISTICHE
VALORI MINIMI
Tensione nominale
400 V +/- 10%
Frequenza nominale
50 Hz +/- 5%
Grado di protezione
IP 31
Dovrà essere posta particolare attenzione alla verifica delle dimensioni dei quadri elettrici, anche se indicate negli
elaborati grafici allegati in quanto da ritenersi indicative, per garantire un temperatura interna al quadro elettrico non
inferiore a -10 °C e non superiore a 50 °C.
Saranno ammesse modifiche dimensionali dei quadri solo per eccesso.
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
Dispositivi Di Manovra e Protezione
Al fine di poter garantire un coordinamento ottimale con la rispondenza alle Norme CEI EN 60.439-1, saranno oggetto
di preferenza da parte del committente apparecchiature che incorporino dispositivi principali del medesimo costruttore.
Dovrà essere garantita una facile individuazione delle manovre da compiere, che dovranno pertanto essere
concentrate sul fronte dello scomparto.
All'interno dovrà essere possibile una agevole ispezionabiltà ed una facile manutenzione.
Le distanze, i dispositivi e le eventuali separazioni metalliche eventualmente richieste nelle tavole progettuali allegate,
dovranno impedire che interruzioni di elevate correnti di corto circuito o avarie notevoli possano interessare
l'equipaggiamento elettrico montato in vani adiacenti.
Devono essere in ogni caso garantite le distanze che realizzano i perimetri di sicurezza imposti dal costruttore delle
apparecchiature.
Tutti i componenti elettrici ed elettronici devono essere contraddistinti da targhette di identificazione conformi a quanto
indicato dagli schemi.
Dovrà essere previsto uno spazio pari al 30% dell'ingombro totale che consenta eventuali ampliamenti senza
intervenire sulla struttura di base ed i relativi circuiti di potenza.
Carpenteria
La struttura dei quadri sarà realizzata con montanti in profilati di acciaio e pannelli di chiusura in lamiera ribordata di
spessore non inferiore a 10-15/10.
I quadri dovranno essere chiusi su ogni lato e posteriormente, i pannelli perimetrali dovranno essere asportabili a
mezzo di viti.
I pannelli posteriori dovranno essere di tipo avvitato o incernierato con cerniere a scomparsa.
Le porte frontali saranno corredate di chiusura a chiave, il rivestimento frontale sarà costituito da cristallo di tipo
temprato.
I quadri o elementi di quadro costituenti unità a se stanti dovranno essere completi di golfari di sollevamento a
scomparsa.
Anche se prevista la possibilità di ispezione dal retro del quadro, tutti i componenti elettrici saranno facilmente
accessibili dal fronte mediante pannelli avvitati o incernierati.
Sul pannello anteriore saranno previste feritoie per consentire il passaggio degli organi di comando.
Tutte le apparecchiature saranno fissate su guide o su pannelli fissati su specifiche traverse di sostegno.
Gli strumenti e lampade di segnalazione, salvo diversa indicazione nelle tavole di progetto, saranno montate sui
pannelli frontali.
Sul pannello frontale ogni apparecchiatura sarà contrassegnata da targhette indicatrici che ne identificano il servizio.
Verniciatura
Per garantire una efficace resistenza alla corrosione, la struttura e i pannelli dovranno essere opportunamente trattati e
verniciati.
Il trattamento di fondo dovrà prevedere il lavaggio, il decapaggio, la fosfatizzazione e l'elettrozincatura delle lamiere.
Le lamiere trattate saranno verniciate con polvere termoindurente a base di resine epossidiche mescolate con resine
poliesteri colore a finire RAL normalizzati lisci e semi lucidi con spessore minimo di 70 micron.
Collegamenti Di Potenza
Le sbarre, se previste, ed i conduttori dovranno essere dimensionati per sopportare le sollecitazioni termiche e
dinamiche corrispondenti ai valori della corrente nominale e per i valori delle correnti di corto circuito richiesti.
Quest’ultime dovranno essere completamente perforate e saranno fissate alla struttura tramite supporti isolati a
pettine.
Questi supporti saranno dimensionati e calcolati in modo tale da sopportare gli sforzi elettrodinamici dovuti al corto
circuito, inoltre dovranno essere fissati alla struttura del quadro già predisposta per eventuali modifiche future e, per
portate superiori a 400A, adatti a ricevere fino a 4 sbarre per fase.
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
Le sbarre saranno in rame elettrolitico tipo CuETP, con punti di giunzione imbullonati e predisposti contro
l'allentamento, dovrà essere possibile la loro suddivisione in sezioni pari agli elementi di scomposizione del quadro.
Dovrà essere garantito il futuro ampliamento del sistema di sbarre.
Nel caso di installazione di sbarre di piatto, quest’ultime dovranno essere declassate, rispetto al loro valore di portata
del 20%.
Le derivazioni saranno realizzate in corda o in bandelle di rame flessibile inguainate con isolamento non inferiore a 3
kV.
Portate massime in ampere dei conduttori utilizzati per il cablaggio all’interno dei quadri elettrici aventi temperatura
ambiente esterna massima di 35 °C:
SEZIONE
(mm²)
QUADRO
QUADRO
QUADRO
QUADRO
IP ≤ 30
IP ≤ 30
IP > 30
IP > 30
Un circuito
Piu
separato
circuiti
raggruppati
Un
in separato
fasci di cavi
circuito
Piu
circuiti
raggruppati
in
fasci di cavi
1.5
16
14
14
12
2.5
25
22
23
20
4
32
28
29
24
6
40
36
39
33
10
60
55
55
50
16
90
80
77
70
25
110
100
100
93
35
135
125
125
120
50
150
non ammesso
150
non ammesso
70
230
non ammesso
190
non ammesso
95
275
non ammesso
230
non ammesso
Qualora sia necessario ancorare direttamente i conduttori alla struttura metallica del quadro, questi ultimi dovranno
essere in doppio isolamento.
Nel caso di collegamento in sbarra di rame rigida degli apparecchi al sistema di sbarre principale, la portata nominale
delle sbarre di collegamento degli apparecchi dovrà essere declassata. Questo declassamento sarà rispettivamente
del 15% nel caso di sbarre di taglio, e del 25% nel caso di sbarre di piatto.
La superficie di sovrapposizione di due o più sistemi di sbarre collegati fra di loro sarà pari a 25mm per sbarre di
spessore 5mm; in generale per sbarre in rame fino a 10mm di spessore la sovrapposizione sarà pari a 5 volte lo
spessore della barra derivata di sezione più piccola.
Salvo diverse indicazioni nelle tavole progettuali allegate, i conduttori saranno dimensionati per la corrente nominale di
ogni interruttore a prescindere dalla sua taratura e alimenteranno singolarmente ogni interruttore a partire dal sistema
di sbarre sopra indicato.
Per correnti nominali superiori a 160A i collegamenti saranno in ogni caso realizzati con bandelle flessibili.
88
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
Portate massime in ampere delle bandelle flessibili isolate utilizzate per il cablaggio all’interno dei quadri elettrici aventi
temperatura ambiente esterna massima di 40 °C:
SEZIONI
PORTATA IN AMPERE
20x2
255
20x3
300
24x5
470
24x6
550
32x5
610
32x8
770
Questi valori si riferiscono ad una temperatura massima in esercizio continuo di 85 °C.
Gli interruttori saranno normalmente alimentati dalla parte superiore, salvo diversa esigenza di installazione; in tal caso
potrà essere prevista diversa soluzione, purché sia inequivocabilmente segnalato sulla calotta coprimorsetti
dell’interruttore e sul pannello frontale di chiusura del cubicolo dello stesso, tramite targhette serigrafate avvitate sopra
a quest’ultimi.
Dovrà essere studiato altresì la possibilità di ammaraggio e collegamento elettrico di tutti i cavi entranti o uscenti dal
quadro senza interposizione di morsettiere.
A tale riguardo normalmente i cavi di alimentazione si attesteranno direttamente ai morsetti dell'interruttore generale,
provvisto di apposite calotte coprimorsetti, mentre non transiteranno in morsettiera i cavi uscenti con sezione superiore
a 35 mm².
Le sbarre dovranno essere identificate con opportuni contrassegni autoadesivi a seconda della fase di appartenenza
così come le corde saranno equipaggiate con anellini terminali colorati.
Tutti i conduttori sia ausiliari che di potenza (salvo la prescrizione s.d.) si attesteranno a delle morsettiere componibili
su guida, con diaframmi dove necessario, che saranno adatte, salvo diversa prescrizione, ad una sezione di cavo non
inferiore a 6 mm².
Salvo diversa indicazione le caratteristiche dei sistemi di sbarre dei quadri elettrici saranno le seguenti:
89
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
CARATTERISTICHE
Corrente
nominale
VALORI MINIMI
sbarre
principali
pari
alla
corrente
nominale
dell’interruttore generale del quadro
dal quale sono derivate
corrente nominale sbarre derivate
pari alla somma delle correnti
nominali degli apparecchi derivati
Conduttore di protezione
Dovrà essere in barra di rame preforata, sufficientemente dimensionato e fissato all’interno del quadro per sopportare
le sollecitazioni termiche ed elettrodinamiche dovute alle correnti di guasto. Dovrà inoltre essere facilmente accessibile
per permettere ulteriori collegamenti e per verificare i serraggi.
Componenti interni
Ogni quadro dovrà contenere le seguenti apparecchiature:
n. 1 Interrutt. Generale automatico 4P 100A, selettivo con gli interruttori di valle
n.1 contattore tetrapolare 4P 100 A in classe AC1
Int. automatici magnetotermici 4P P.d.i. 6 kA per la protezione delle linee trifasi;
Int. automatici magnetotermici 2P P.d.i. 6 kA per la protezione delle linee monofasi;
n. 1 relé differenziale per controllo di guasto a terra, con ripristino temporizzato in caso di guasto, ripetibile fino ad un
massimo di n.3 operazioni consecutive,, per fissaggio su barra DIN, regolazione multiscala della sensibilità e del tempo
di intervento, logica a microprocessore, display per visualizzazione tarature, segnalazione di intervento, analisi ciclica
dello stato di collegamento del toroide, selettore di funzionamento in sicurezza attiva/passiva, led segnalazione
presenza di rete, funzione di salvavita, tarature assistite da display
n.1 sonda elettronica per rilevamento di illuminamento, per segnali da 0-20 mA su impedenza da 1 kOhm, completa di
fotoelemento di lavoro, fotoelemento di controllo, contatto pulito di allarme alimentazione, contatto pulito di allarme
di disfunzione fotoelemento, grado di protezione IP 55
n.1 controllore elettronico di potenza nominale pari ad almeno il 125% di quella del carico, completo di induttanze in
classe F, unità di governo induttanze costituita da trasformatore a variazione continua di induttanza, elettronica a
microprocessore per la gestione dei cicli di lavoro, adatta a funzionare nel campo -20°C 70 °C con sch ede in vetronite
e piste galvanicamente isolate, pannello di programmazione con tastiera e display di lettura a cristalli liquidi, con
regolazione di contrasto (40 caratteri su 4 righe), selettore di funzionamento manuale/automatico, spia luminosa con
indicatore di bypass intervenuto e controllore inserito, connessione seriale RS 232, morsettiera di ingresso ed uscita,
possibilità di comando di impianti misti, scansione ciclica automatica per posizionamento sulla fase a tensione minima
per garantire valori di tensione in uscita non inferiori ai valori di taratura, regolazione della tensione e dei cicli di lavoro
programmabili per singola fase, stabilizzazione della tensione in uscita alle lampade entro +/- 1V con tensione a monte
variabile tra 195V e 250 V, possibilità di funzionamento dipendente da segnale esterno, ripresa automatica a tensione
attenuata dopo black-out con ripristino del ciclo impostato all'atto dell' interruzione dopo l'accensione completa delle
lampade, selezione del valore di tensione in uscita nel campo 220-165V e delle corrispondenti fasce orarie nell'arco
della notte fino ad un massimo di 6 periodi diversi, disponibilità di tre programmi annuali con cicli di accensione e
riduzione in relazione ai fattori stagionali ad alle aree di ubicazione, lettura su display delle grandezze elettroniche di
tensione a monte, tensione a valle, corrente, potenza, costi, possibilità di effettuare campionamenti misure a
scansione, banco di memoria fisso per la registrazione misure/allarmi, menu di programmazione allarmi, possibilità di
esclusione del controllo di potenza, by-pass automatico in caso di allarme con autoreset, bypass contatti puliti per
segnalazione, ingresso di comando con fotoriduttore esterno, possibilità di collegamento a sistema di supervisione.
Collegamenti Ausiliari
90
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
Saranno in conduttore flessibile con isolamento pari a 3 kV con le seguenti sezioni minime:
4 mm² per i T.A.,
2,5 mm² per i circuiti di comando.
1,5 mm² per i circuiti di segnalazione e T.V.
Ogni conduttore sarà completo di anellino numerato corrispondente al numero sulla morsettiera e sullo schema
funzionale.
Dovranno essere identificati i conduttori per i diversi servizi (ausiliari in corrente alternata, corrente continua, circuiti di
allarme, circuiti di comando e circuiti di segnalazione) impiegando conduttori con guaine colorate differenziate oppure
ponendo alle estremità anellini colorati.
Potranno essere consentiti due conduttori sotto lo stesso morsetto solamente sul lato interno del quadro.
I morsetti dovranno essere del tipo per cui la pressione di serraggio sia ottenuta tramite una lamella e non direttamente
dalla vite.
I conduttori saranno riuniti a fasci entro canaline o sistemi analoghi con coperchio a scatto.
Tali sistemi consentiranno un inserimento di conduttori aggiuntivi in volume pari al 30% di quelli installati.
Non è ammesso il fissaggio con adesivi.
Accessori Di Cablaggio
Costituiranno titolo di preferenza accessori per l'alimentazione di apparecchiature modulari previsti dal costruttore degli
stessi.
Collegamenti Alle Linee Esterne
Se la linea è in blindoconduttura o contenuta in canalina o in cunicoli dovranno essere previste delle piastre metalliche
in due pezzi asportabili per evitare l'ingresso di corpi estranei.
In caso di cassette da parete con linee passanti dalla parte superiore o inferiore dovranno essere previste specifiche
piastre passacavi in materiale isolante. In ogni caso le linee dovranno attestarsi alla morsettiera in modo adeguato per
rendere agevole qualsiasi intervento di manutenzione.
Le morsettiere non dovranno sostenere il peso dei cavi ma gli stessi dovranno essere ancorati ove necessario a degli
specifici profilati di fissaggio.
Schemi
Ogni quadro, anche il più semplice, dovrà essere corredato di apposita tasca porta-schemi dove saranno contenuti i
disegni degli schemi di potenza e funzionali rigorosamente aggiornati.
Strumenti Di Misura
Avranno dimensione 72x72, saranno di tipo elettromagnetico per corrente alternata, a magnete permanente e bobina
mobile per corrente continua, ferrodinamici per i registratori e ad induzione per i contatori.
Gli amperometri di lettura degli assorbimenti dei motori avranno il fondo scala ristretto, che eccederà la corrente
nominale dei relativi T.A.
Collaudi
Le prove di collaudo saranno eseguite secondo le modalità della norma CEI EN 60.439-1.
Inoltre il fornitore dovrà fornire i certificati delle prove di tipo previste dalla stessa norma CEI 17.13.1 effettuate dal
costruttore su prototipi del quadro (apparecchiatura di serie AS)
Qualora la fornitura riguardi apparecchiatura non di serie (ANS), derivata da prototipi certificati dal costruttore, dovrà
fornire i relativi certificati previsti dalla norma.
91
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
COLLAUDO DEI LAVORI
Verifiche e prove in corso d’opera degli impianti
Durante il corso dei lavori, la stazione appaltante si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti
degli stessi, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del presente
Capitolato Speciale e del progetto.
Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel
controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.), nonché in prove parziali di
isolamento e di funzionamento e in tutto quello che può essere utile allo scopo sopra accennato.
Dei risultati delle verifiche e delle prove preliminari di cui sopra, la Direzione dei lavori dovrà compilare regolare
verbale.
Verifica provvisoria e consegna degli impianti
Dopo l'ultimazione dei lavori e il rilascio del relativo certificato da parte della Direzione dei lavori, il collaudatore
nominato dalla Società eseguirà il collaudo statico e funzionale degli impianti, provvedendo alle verifiche, prove e
constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possono essere prese in consegna, con
facoltà d’uso, pur restando a completo carico dell’Impresa la manutenzione degli impianti stessi.
Qualora la stazione appaltante non intenda avvalersi della facoltà di prendere in consegna gli impianti ultimati prima del
collaudo definitivo, può disporre affinché dopo il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori si proceda alla verifica
provvisoria degli impianti.
È anche facoltà della Ditta appaltatrice chiedere che, nelle medesime circostanze, abbia luogo la verifica provvisoria
degli impianti.
La verifica provvisoria dovrà accertare che gli impianti siano in condizione di poter funzionare normalmente, che siano
state rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni e in particolare dovrà controllare:
•
lo stato di isolamento dei circuiti;
•
la continuità elettrica dei circuiti;
•
il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori;
•
l'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo carico previsto;
•
l'efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti.
La verifica provvisoria ha lo scopo di consentire, in caso di esito favorevole, l'inizio del funzionamento degli impianti a
uso degli utenti ai quali sono destinati.
A ultimazione della verifica provvisoria, la stazione appaltante prenderà in consegna gli impianti con regolare verbale.
Collaudo definitivo degli impianti
Il collaudo definitivo dovrà essere svolto secondo quanto disposto dalle vigenti norme in materia.
Il collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti e i lavori - per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e
la funzionalità - siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel presente Capitolato Speciale, tenuto conto di
eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori.
Si dovrà procedere alle seguenti verifiche di collaudo:
•
rispondenza alle disposizioni di legge;
•
rispondenza alle prescrizioni dei Vigili del fuoco;
•
rispondenza alle prescrizioni particolari concordate in sede di offerta;
•
rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto, come di seguito descritto.
In particolare, occorrerà verificare che:
93
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
•
siano state osservate le norme tecniche generali di cui ai punti 1, 2, 3, dell'art. 1 del presente Capitolato
Speciale;
•
gli impianti e i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel progetto, relative a
quanto prescritto nell'art. 5, purché non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione
dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori;
•
gli impianti e i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche concordate in sede di
aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori;
Inoltre dovranno ripetersi i controlli prescritti per la verifica provvisoria e si dovrà redigere l'apposito verbale del
collaudo definitivo
Esame a vista
Dovrà essere eseguita un'ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni
delle norme generali, delle norme degli impianti di terra e delle norme particolari riferitesi all'impianto installato. Il
controllo dovrà accertare che il materiale elettrico, che costituisce l'impianto fisso, sia conforme alle relative norme, sia
stato scelto correttamente e installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni visibili che ne
possano compromettere la sicurezza.
Tra i controlli a vista dovranno essere effettuati i controlli relativi a:
•
presenza di adeguati dispositivi di sezionamenti e interruzione, polarità, scelta del tipo di apparecchi e
misure di protezione adeguate alle influenze esterne, identificazione dei conduttori di neutro e
protezione, fornitura di schemi, cartelli ammonitori, identificazione di comandi e protezioni,
collegamenti dei conduttori;
•
è opportuno che tali esami inizino durante l'esecuzione dei lavori.
Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impianto e dell'apposizione dei contrassegni di identificazione.
Si dovrà verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore siano del tipo adatto alle
condizioni di posa e alle caratteristiche dell'ambiente, nonché correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali in
funzionamento contemporaneo, o, in mancanza di questi, in relazione a quelli convenzionali.
Per cavi e conduttori si controllerà che il dimensionamento sia stato eseguito in base alle portate indicate nelle tabelle
CEI-UNEL; si verificherà inoltre che i componenti siano dotati dei debiti contrassegni di identificazione, ove prescritti.
Misura della resistenza di isolamento.
Si esegue con l'impiego un misuratore di isolamento a bobina mobile con tensione di 500 V. La misura andrà effettuata
tra ciascun conduttore attivo, compreso il neutro, e il circuito di terra, e fra ogni coppia di conduttori tra loro e, durante
lo svolgimento della stessa, gli apparecchi utilizzatori dovranno essere disinseriti. Essa va riferita a ogni circuito,
intendendosi per circuito la parte di impianto elettrico protetto dallo stesso dispositivo di protezione. Il valore minimo
ammesso e di 0,5 MΩ.
Verifica delle protezioni contro i corto circuiti e i sovraccarichi
Si dovrà controllare che:
•
il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i cortocircuiti sia adeguato alle condizioni
dell'impianto e della sua alimentazione;
94
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
•
la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata alla portata dei conduttori
protetti dagli stessi.
Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti.
Dovranno essere eseguite le verifiche dell'impianto di terra descritte nelle norme per gli impianti di messa a terra
(norma CEI 64-8) e in particolare:
•
esame a vista dei conduttori di terra e di protezione. Si intende che andranno controllate sezioni,
materiali e modalità di posa nonché lo stato di conservazione sia dei conduttori che delle giunzioni.
Occorrerà inoltre controllare che i conduttori di protezione assicurino il collegamento tra i conduttori di
terra e il morsetto di terra degli utilizzatori fissi e il contatto di terra delle prese a spina;
•
misura del valore di resistenza di terra dell'impianto, che andrà effettuata con appositi strumenti di
misura o con il metodo voltamperometrico utilizzando un dispersore ausiliario e una sonda di tensione,
che vanno posti a una sufficiente distanza dall'impianto di terra e tra loro. Si possono ritenere ubicati in
modo corretto quando siano sistemati a una distanza dal suo contorno pari a 5 volte la dimensione
massima dell'impianto stesso; quest'ultima, nel caso di semplice dispersore a picchetto, può assumersi
pari alla sua lunghezza. Una pari distanza deve essere mantenuta tra la sonda di tensione e il dispositivo
ausiliario;
•
controllo, in base ai valori misurati, del coordinamento degli stessi con l'intervento nei tempi previsti dei
dispositivi di massima corrente o differenziale.
Norme generali comuni per le verifiche in corso d'opera, per la verifica provvisoria e per il collaudo definitivo degli
impianti
Per le prove di funzionamento e di rendimento delle apparecchiature e degli impianti, prima di iniziarle, il collaudatore
dovrà verificare che le caratteristiche della corrente di alimentazione, disponibile al punto di consegna (specialmente
tensione, frequenza e potenza), siano conformi a quelle previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto e cioè a
quelle in base alle quali furono progettati ed eseguiti gli impianti.
Qualora le anzidette caratteristiche della corrente di alimentazione all'atto delle verifiche o del collaudo non fossero
conformi a quelle contrattualmente previste, le prove dovranno essere rinviate a quando sia possibile disporre di
corrente d'alimentazione avente tali caratteristiche.
Nel caso vi sia al riguardo impossibilità dell'Azienda elettrica distributrice o qualora la stazione appaltante non intenda
disporre per modifiche atte a garantire un normale funzionamento degli impianti con la corrente di alimentazione
disponibile, potranno egualmente aver luogo sia le verifiche in corso d'opera, sia la verifica provvisoria a ultimazione
dei lavori, sia il collaudo definitivo. Il Collaudatore, tuttavia, dovrà tenere conto, nelle verifiche di funzionamento e nella
determinazione dei rendimenti, delle variazioni delle caratteristiche della corrente disponibile per l'alimentazione
rispetto a quelle contrattualmente previste secondo le quali gli impianti sono stati progettati ed eseguiti.
Per le verifiche in corso d'opera, per quella provvisoria a ultimazione dei lavori e per il collaudo definitivo, la Ditta
appaltatrice è tenuta, a richiesta della stazione appaltante, a mettere a disposizione normali apparecchiature e
strumenti adatti per le misure necessarie, senza potere per ciò accampare diritti a maggiori compensi.
Se in tutto o in parte gli apparecchi utilizzatori e le sorgenti di energia non sono inclusi nelle forniture comprese
nell'appalto, spetterà alla stazione appaltante provvedere a quelli di propria competenza qualora essa desideri che le
verifiche in corso d'opera, quella provvisoria a ultimazione dei lavori e quella di collaudo definitivo, ne accertino la
funzionalità.
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
Capo 2.5
Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
Art. 93 - Norme generali
93.1.- Obblighi ed oneri compresi e compensati con i prezzi di appalto
I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi in contratto al netto del ribasso od aumento contrattuale; tali prezzi devono
ritenersi accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.
Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel
presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri, che se pur non esplicitamente richiamati, devono
intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque
di ordine generale e necessari a dare i lavori completi in ogni loro parte e nei termini assegnati.
Pertanto l’Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le
particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e nei documenti del presente appalto, ma
pur necessarie per rendere funzionali le opere in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate
rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sono destinate.
Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria; ogni fornitura, ogni
consumo, l’intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune; ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e discesa; ogni
lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati in modo prescritto e ciò anche quando non fosse stata fatta
esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione sia nel presente Capitolato, che negli altri atti dell’Appalto,
compreso l’Elenco Prezzi; tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato ed in particolare nell’art. 8; ogni
spesa generale nonché l’utile dell’Appaltatore.
93.2. - valutazione e misurazione dei lavori
Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di tutte le quantità di lavoro da
compensarsi a misura e che risulteranno eseguite.
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
Per le qualità di lavoro da compensarsi a corpo le stesse norme si applicheranno per valutazione delle eventuali quantità di lavoro
risultanti in un aumento od in detrazione rispetto a quelle compensate con il prezzo forfettario, a seguito di variazioni delle opere
appaltate che si rendessero necessarie in corso d’opera. Salvo le particolari disposizioni delle singole voci di Elenco, i prezzi
dell’Elenco stesso facente parte del contratto si intendono applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli
Atti dell’Appalto, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità, oppure in luoghi
comunque disagiati, in luoghi richiedenti l’uso di illuminazione artificiale od in presenza d’acqua (con l’onore dell’esaurimento).
L’Appaltatore sarà tenuto a presentarsi, a richiesta della Direzione Lavori, alle misurazioni e constatazioni che questa ritenesse
opportune; peraltro sarà obbligato ad assumere esso stesso l’iniziativa per le necessarie verifiche, e ciò specialmente per quelle
opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero più essere accertate.
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici od a numero od a massa in
relazione a quanto è previsto nell’Elenco Prezzi.
Soltanto nel caso che la Direzione Lavori avesse ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella
contabilizzazione; in nessun caso saranno però accettate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere
motivo di rifacimento a carico dell’Appaltatore. Le misure saranno prese in contraddittorio man mano che si procederà
all’esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti; restano comunque salve, in occasione delle operazioni di
collaudo, le possibilità di ulteriori verifiche e di eventuali rettifiche.
ART. 94 - Valutazione dei lavori in economia
Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi, ove non espressamente previsti in progetto, saranno del tutto
eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori secondari. Tali prestazioni non verranno comunque riconosciute se
non corrisponderanno ad un preciso ordine di servizio od autorizzazione preventiva da parte della Direzione Lavori.
Esse saranno compensate in base ai prezzi dell’elenco prezzi, o sulla base di prezzi nuovi concordati ai sensi
dell’articolo.
97
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
94.1. - Mano d’opera - Mercedi
Nel prezzo della mano d’opera dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa per fornire gli operai degli attrezzi
ed utensili del mestiere e per la loro manutenzione, la spesa per l’illuminazione dei cantieri in eventuali lavori notturni,
nonché la quota per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, le spese generali e l’utile
dell’Appaltatore.
94.2. - Noli
Nel prezzo dei noli dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare le macchine perfettamente
funzionanti in cantiere, con le caratteristiche richieste;la spesa per il combustibile e/o il carburante, l’energia elettrica, il
lubrificante e tutto quanto necessario per l’eventuale montaggio e smontaggio, per l’esercizio e per la manutenzione
ordinaria e straordinaria delle macchine; l’allontanamento delle stesse a fine lavori.
Dovranno ancora intendersi comprese le quote di ammortamento, manutenzioni ed inoperosità, le spese per i pezzi di
ricambio, le spese generali e l’utile dell’Appaltatore.
94.3. - Materiali a piè d’opera
Nel prezzo dei materiali approvvigionati a piè d’opera dovranno intendersi comunque e compensati tutti gli oneri e le
spese necessarie per dare i materiali in cantiere pronti all’impiego, in cumuli, strati, fusti, imballaggi, ecc., facili a
misurare, nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori. Nel prezzo dovrà altresì intendersi compreso l’approntamento di
ogni strumento od apparecchio di misura occorrente, l’impiego ed il consumo dei mezzi d’opera, la mano d’opera
necessaria per le misurazioni, le spese generali, l’utile dell’Appaltatore ed ogni spesa ed incidenza per forniture,
trasporti, cali, perdite, sfridi, ecc.
Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso od a numero, come disposto
dal presente Capitolato e nell’art. 34 del Capitolato Generale.
Art. 95 - Valutazione dei lavori a misura
Nel prezzo dei lavori valutati a misura dovranno intendersi comprese tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto,
scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d’opera necessari, le imposte di ogni
genere, le indennità di cava, i passaggi provvisori, le occupazioni per l’impianto dei cantieri, le opere provvisionali di
ogni genere ed entità, le spese generali, l’utile dell’Appaltatore e quant’altro possa occorrere per dare le opere
compiute a regola d’arte.
95.1. - Demolizioni e rimozioni
I prezzi fissati in Elenco per le demolizioni e rimozioni si applicheranno al volume o alla superficie effettiva (secondo il
tipo di misurazione prevista) delle murature e strutture da demolire o rimuovere. Tali prezzi comprendono i compensi
per gli oneri ed obblighi specificati nell’art.55 ed in particolare i ponti di servizio, le impalcature, le armature e
sbadacchiature, nonché la scelta, la pulizia, il deposito od il trasporto a rifiuto dei materiali.
Le scarificazioni, salvo diversa prescrizione, saranno valutate a metro quadrato di pavimentazione. Con il 0prezzo
unitario si intenderanno compensati tutti gli oneri relativi al taglio od alla demolizione della sovrastruttura stradale
esistente, per qualunque profondità (fino al piano di cassonetto, se non diversamente specificato), nonché gli oneri più
in particolare riportati all’art.78.
I materiali utilizzabili che dovessero venire reimpiegati dall’Appaltatore, su richiesta od autorizzazione della Direzione
Lavori, verranno addebitati allo stesso al prezzo fissato per i corrispondenti materiali nuovi diminuito del 20% ovvero, in
mancanza, istituendo apposito nuovo prezzo. L’importo complessivo dei materiali così valutati verrà detratto
dall’importo dei lavori, in conformità al disposto dell’art. 40 del Capitolato Generale.
95.2. - Scavi in genere
95.2.1. - ONERI GENERALI
Oltre agli obblighi particolari emergenti del presente articolo con i prezzi in Elenco per gli scavi in genere l’Appaltatore
dovrà ritenersi compensato per tutti gli oneri e le spese che esso dovrà incontrare per:
•
l’esecuzione degli scavi con qualsiasi mezzo, paleggi, l’innalzamento, il carico, il trasporto e lo scarico in
rilevato e/o a rinterro e/o a rifiuto a qualsiasi distanza, la sistemazione delle materie di rifiuto e le eventuali indennità di
deposito;
•
la regolarizzazione delle scarpate o pareti, anche in roccia, lo spianamento del fondo, la formazione dei
gradoni, il successivo rinterro attorno alle murature o drenaggi, attorno e sopra le condotte di qualsiasi genere,
secondo le sagome definitive di progetto;
•
le puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni del
presente Capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi,
deterioramenti e perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
•
le impalcature, i ponti le costruzioni provvisorie occorrenti sia per l’esecuzione dei trasporti delle materie di
scavo, sia per consentire gli accessi ai posti di scavo e sia infine per garantire la continuità di passaggi,
attraversamenti, ecc.
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
Nel caso di scavi in materie di qualsiasi natura e consistenza (con esclusione della sola roccia da mina) si
intenderanno compensati nel relativo
3 prezzo, se non diversamente disposto, i trovanti rocciosi ed i relitti di murature di
volume non superiore ad 0,50 m ; quelli invece di cubatura superiore verranno compensati con i relativi prezzi in
Elenco ed il loro volume verrà detratto da quello degli scavi di materie.
Per gli scavi eseguiti oltre i limiti assegnati, non solo non si terrà conto del maggiore lavoro effettuato, ma l’Appaltatore
dovrà a sue spese rimettere in sito le materie scavate o comunque provvedere a quanto necessario per garantire le
regolare esecuzione delle opere.
Tutti i materiali provenienti dagli scavi dovranno considerarsi di proprietà dell’Amministrazione appaltante, che ne
disporrà come riterrà più opportuno.
L’Appaltatore potrà usufruire dei materiali stessi, se riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori, ma limitatamente ai
quantitativi necessari all’esecuzione delle opere appaltate e per quelle categorie di lavoro per le quali è stabilito il
prezzo in Elenco per l’impiego dei materiali provenienti dagli scavi.
Per il resto competerà all’Appaltatore l’onere del caricamento, trasporto e sistemazione dei materiali nei luoghi stabiliti
dalla Direzione ovvero, quando di tali materiali non ne risultasse alcun fabbisogno, a rifiuto.
95.2.2. - SCAVI DI SBANCAMENTO
Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, che verranno rilevate in
contraddittorio a cura e spese dell’Appaltatore all’atto della consegna e, ove necessario per l’esatta definizione delle
quote e delle sagome di scavo, anche ad operazioni ultimate.
Nelle sistemazioni stradali ed esterne in genere, lo scavo del cassonetto (nei tratti in trincea), delle cunette, dei fossi di
guardia e dei canali sarà pagato col prezzo degli scavi di sbancamento. Altresì saranno contabilizzati come scavi di
sbancamento gli scavi e tagli da praticare nei rilevati già eseguiti, per la costruzione di opere murarie di
attraversamento o consolidamento, per tutta la parte sovrastante il terreno preesistente alla formazione dei rilevati
stessi.
95.2.3. - SCAVI DI FONDAZIONE
Il volume degli scavi di fondazione sarà computato come prodotto della superficie della fondazione per la sua
profondità sotto il piano di sbancamento e del terreno naturale; tale volume sarà eventualmente frazionato, in rapporto
alle diverse zone di profondità previste dai prezzi in Elenco.
Per gli scavi con cigli a quota diversa, il volume verrà calcolato col metodo delle sezioni ragguagliate. Qualora il fondo
dei cavi venisse ordinato con pareti scampanate, la base di fondazione di cui in precedenza si intenderà limitata alla
proiezione delle sovrastanti pareti verticali e lo scavo di scampanatura, per il suo effettivo volume, andrà in aggiunta a
quello precedentemente computato.
Negli scavi occorrenti per la costruzione delle opere nel sottosuolo, quali fognature, acquedotti, ecc. la larghezza
massima degli scavi sarà commisurata, salvo diversa disposizione, al diametro esterno dei tubi aumentato di 30 cm,
con un minimo contabile di 50 cm di larghezza per profondità di scavo fino ad 1,50 m, di 80 cm per profondità da 1,51
a 3,00 m e di 100 cm per maggiori profondità.
Per gli scavi di fondazione da eseguire con l’impiego dei casseri, paratie e simili strutture, sarà incluso nello scavo di
fondazione anche il volume occupato dalle strutture stesse.
95.2.4. - SCAVI SUBACQUEI
I sovrapprezzi per scavi subacquei, in aggiunta al prezzo fissato per gli scavi di fondazione, saranno valutati per il loro
volume, con le norme e le modalità prescritte nel precedente punto e per zone successive, a partire dal piano
orizzontale a quota di 0,20 m sotto il livello normale delle acque stabilitosi senza emungimento nei cavi, procedendo
verso il basso.
I prezzi in Elenco saranno applicabili, anche per questi scavi, unicamente e rispettivamente ai volumi realizzati in zone
comprese fra coppie di piani di delimitazione, posti a quote diverse ed appositamente specificate dagli stessi prezzi.
95.3. - Rilevati e rinterri
Il volume dei rilevati e dei rinterri sarà misurato col metodo delle sezioni ragguagliate, ovvero per volumi di limitata
entità e/o di sagoma particolare, con metodi geometrici di maggiore approssimazione.
Il volume dei rilevati e dei rinterri eseguiti con materiali forniti dall’Appaltatore, verrà ricavato come differenza tra il
volume totale del rilevato o rinterro eseguito secondo le sagome ordinate ed il volume degli scavi contabilizzati e
ritenuti idonei per l’impiego in rilevato. Nel computo non dovrà tenersi conto del maggior volume dei materiali che
l’Appaltatore dovesse impiegare per garantire i naturali assestamenti dei rilevati o rinterri e far si che gli stessi
assumano la sagoma prescritta al cessare degli assestamenti.
Tutti gli scavi per la formazione del piano di posa saranno valutati a misura con i prezzi unitari relativi. Per i rilevati
costipati meccanicamente gli scavi per la preparazione dei piani di posa verranno valutati solo se spinti, su richiesta
della Direzione Lavori, a profondità superiore a 30 cm dal piano di campagna ed unicamente per i volumi eccedenti tali
profondità. Nella formazione dei rilevati è compreso l’onere della stesa a strati delle materie negli spessori prescritti, la
formazione delle banchine e dei cigli, se previsti, e la profilatura delle scarpate. Nei rilevati inoltre non si darà luogo a
contabilizzazioni di scavo di cassonetto ed il volume dei rilevati sarà considerato per quello reale, dedotto, per la parte
delle carreggiate, quello relativo al cassonetto. Dal computo del volume dei rilevati non dovranno detrarsi i volumi
99
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
occupati da eventuali manufatti di attraversamento, qualora la superficie complessiva della sezione retta degli stessi
dovesse risultare non superiore a 0,50 m2.
I riempimenti in genere saranno computati in base al volume di terreno posto in opera, dopo costipamento.
In particolare il riempimento dei riquadri compresi fra le travi di collegamento dei tiranti esistenti verrà computato sulla
base del volume posto in opera a costipamento completato, considerando la superficie effettiva di ciascun riquadro,
misurata alla base delle travi di collegamento, moltiplicata per l’altezza media delle travi da considerarsi pari a 50 cm.
Il riempimento delle geocelle, con terreno vegetale, verrà computato in base al volume effettivamente posto in opera,
considerando la superficie totale delle geocelle, moltiplicata per l’altezza delle stesse, pari a 7.5 cm.
95.4. PALI DI FONDAZIONE
Il prezzo dei pali, oltre a quanto particolarmente previsto per ciascun tipo, comprende le eventuali perforazioni a vuoto
(limitatamente al 10% della lunghezza di ciascun palo), le prove di carico sperimentali e quelle di collaudo. Nessuna
maggiorazione di prezzo competerà peraltro per l’esecuzione di pali comunque inclinati e di qualunque tipo.
95.4. - Calcestruzzi e conglomerati cementizi
I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., gli smalti ed i conglomerati cementizi in genere, costruiti di getto in
opera, saranno di norma valutati in base al loro volume, escludendosi dagli oneri la fornitura e posa in opera degli
acciai per i cementi armati, che verranno considerati a parte.
I calcestruzzi ed i conglomerati saranno misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni
eccedenza, ancorché inevitabile, e dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori,
trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste in progetto agli spigoli (di larghezza non
superiore a 10 cm) e la deduzione del volume occupato dai ferri.
Nei prezzi di Elenco dei calcestruzzi, smalti e conglomerati cementizi, armati o meno, sono anche compresi e
compensati la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali necessari, la mano d’opera, i ponteggi, le attrezzature ed i
macchinari per la confezione ed in genere tutti gli obblighi ed oneri previsti dal presente Capitolato; sono altresì
compresi, se non diversamente disposto, gli stampi, di ogni forma, i casseri, le casseforme di contenimento, le
armature e centinature di ogni forma e dimensione, il relativo disarmo, nonché l’eventuale rifinitura dei getti. L’impiego
di eventuali aeranti, plastificanti, impermeabilizzanti, acceleranti di presa ed additivi in genere nei calcestruzzi e nei
conglomerati darà diritto unicamente al compenso del costo di detti materiali.
95.5. - Casseforme - Armature - Centinature
Le strutture di cui al presente titolo, se non diversamente specificato, dovranno sempre intendersi comprese e
compensate con i prezzi unitari relativi alle categorie di lavoro per le quali le strutture stesse sono necessarie, o
comprese e compensate nei prezzi delle opere “a corpo”.
Le casseforme ed armature secondarie, ove il relativo onore non fosse compenetrato nel prezzo dei calcestruzzi e/o
dei conglomerati e/o nel prezzo delle opere “a corpo”, saranno computate in base allo sviluppo delle facce a contatto
del calcestruzzo e/o conglomerato, escludendo di norma le superfici superiori dei getti con inclinazione sull’orizzontale
inferiore al 50%.
L’onere delle armature principali di sostegno delle casseforme per i getti in conglomerato cementizio, semplice o
armato, a qualunque altezza, è compreso in genere nei prezzi in Elenco relativi a detti getti e, nel caso di valutazione
scorporata delle casseforme, nel prezzo relativo a queste ultime. Lo stesso vale per le armature di sostegno delle
casseforme per piattabande, travate e sbalzi, o di sostegno della centinatura.
95.6 - Acciaio per strutture in C.A.
La massa delle barre di acciaio normale per l’armatura delle strutture in conglomerato cementizio verrà determinata
mediante la massa teorica corrispondente alle varie sezioni resistenti e lunghezze risultanti dai calcoli e dagli esecutivi
approvati, trascurando le quantità superiori, le legature e le sovrapposizioni per le giunte non previste né necessarie.
La massa dell’acciaio verrà in ogni caso determinata moltiplicando lo sviluppo lineare effettivo di ogni barra (seguendo
sagomature ed uncinature) per la massa unitaria di 7,85 kg/dm3.
Resta inteso che l’acciaio per cemento armato ordinario sarà dato in opera nelle casseforme, con tutte le piegature, le
sagomature, le giunzioni, le sovrapposizioni e le legature prescritte ed in genere con tutti gli oneri previsti dal presente
Capitolato.
95.7. - Opere e manufatti in acciaio ed altri metalli
Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati in base alla massa dei manufatti, determinata a lavorazione
completamente ultimata e misurata prima della loro posa in opera, con misurazione effettuata a cura e spese
dell’Appaltatore e verbalizzata in contradditorio.
Nei prezzi delle opere in metallo è compreso ogni onere particolarmente previsto all’art.72 del presente Capitolato ed
inoltre ogni e qualunque compenso per forniture accessorie e per lavorazione, montaggio e collocamento in opera.
95.7.1. - BARRIERE DI SICUREZZA E PARAPETTI METALLICI
100
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
Le barriere di sicurezza, rette o curve che siano, verranno misurati sulla effettiva lunghezza, in questa compresi i
terminali.
Resta stabilito che nei prezzi di Elenco devono intendersi compresi e compensati i pezzi speciali in rettilineo, in curva,
terminali, eventuali blocchi di fondazione in calcestruzzo (se non diversamente specificato) ed in particolare per le
barriere od i parapetti ricadenti su opere d’arte, anche l’onere della formazione dei fori nelle varie opere d’arte e del
fissaggio dei sostegni con malta confezionata con cemento tipo 425.
Nei prezzi di Elenco deve intendersi sempre compreso e compensato anche l’onere della interposizione di idonei
elementi distanziatori tra la fascia ed il sostegno, nonché quello della fornitura e posa in opera dei dispositivi rifrangenti.
95.8. - Trattamenti protettivi - Smalti cementizi - Cappe d’asfalto - Impermeabilizzazioni
La valutazione delle opere richiamate in titolo verrà fatta tenendo conto della effettiva superficie, curva o piana,
orizzontale, inclinata o verticale, senza deduzione dei vani di superficie inferiore ad 1,00 m²; per i vani di superficie
maggiore di 1,00 m² verrà detratta l’eccedenza. In compenso non si terrà conto delle sovrapposizioni, dei risvolti e
delle rientranze o sporgenze inferiori a 10 cm.
Nei prezzi di Elenco dovranno intendersi compresi e compensati tutti gli oneri particolarmente previsti nel presente
Capitolato, in particolare la preparazione dei supporti, sia orizzontali che verticali, i ponteggi, le forniture accessorie, la
formazione dei giunti e la realizzazione dei raccordi.
95.9. - Tubazioni
Le tubazioni in genere saranno valutate in base al loro sviluppo in lunghezza, secondo i tipi e le particolari indicazioni
del prezzo unitario. I prezzi compensano comunque tutti gli oneri, le prestazioni e le forniture previste, fatta eccezione
(se non diversamente previsto) per i letti di sabbia, nelle tubazioni interrate, o per i massetti ed i rivestimenti in
calcestruzzo, che verranno valutati separatamente. Le protezioni, come pure gli isolamenti acustici e le colorazioni
distintive devono ritenersi specificatamente inclusi, se non diversamente disposto, tra gli oneri relativi ai prezzi unitari.
95.10. - Canalette di scarico prefabbricate - Cunette e banchine
Le canalette in conglomerato cementizio per lo scarico delle acque piovane, verranno valutate in opera a metro lineare
di sviluppo, misurato sull’asse, e compensate con il relativo prezzo di Elenco. Detto prezzo comprende tutto quanto
necessario per dare le canalette in opera, compreso lo scavo di posa, il costipamento e relativi ancoraggi e quanto
altro occorra per eseguire il lavoro a perfetta regola d’arte.
L’invito in conglomerato cementizio da eseguire alla sommità delle canalette è compreso nel prezzo a metro lineare
delle canalette.
Le banchine e le cunette in calcestruzzo, saranno, ove non previste in Elenco a metro lineare, compensate a cubatura,
comprendendosi nel prezzo ogni magistero per dare le superfici viste rifinite, fresche al fratazzo. Le eventuali cunette
piane con spallette in armatura saranno pagate a metro lineare, includendo nel prezzo il conglomerato di sottofondo e
la lavorazione a faccia vista.
95.11. - Lavori di verniciatura
I prezzi di Elenco relativi ai lavori di verniciatura compensano tutti gli oneri di cui all’art.75 del presente Capitolato. La
valutazione delle opere verrà fatta come di seguito.
La valutazione delle tinteggiature e pitturazioni delle superfici di opere murarie, intonacate o meno, verrà effettuata con
le stesse norme dettate per gli intonaci.
Per le opere metalliche semplici e senza ornati, quali inferriate, cancellate, ringhiere, cancelli anche riducibili, infissi,
reti e simili, verniciate nelle due parti, verranno valutate le loro superfici effettive per una sola volta. Per quelle con
ornamenti, nonché per le lamiere stirate, le reti con maglie di lato medio non superiore a 5 cm, verniciate nelle due
parti, si procederà alla loro valutazione computando una volta e mezzo la superficie misurata come sopra.
Per le lamiere ondulate, le serrande ad elementi di lamiera e simili, verniciati nelle due parti, verrà valutata tre volte la
loro superficie misurata come sopra, restando così compensato anche lo sviluppo, la parte non in vista e gli accessori.
95.12. - Pavimentazioni stradali
95.12.1. - DISFACIMENTI E RIPRISTINI DI MASSICCIATE E PAVIMENTAZIONI IN GENERE
Salvo diversa specifica, i lavori di cui al presente titolo saranno valutati a metro quadrato, assumendo per la misura
degli stessi una larghezza pari a quella convenzionalmente stabilita per gli scavi, maggiorata di 50 cm. Verranno
dedotte le superfici occupate da manufatti ed ingombri di qualsiasi genere, se di misura superiore a 0,5 m².
Con il prezzo di Elenco vengono compensati tutti gli oneri relativi alla demolizione ed al taglio della sovrastruttura
stradale esistente, per qualunque profondità e con qualunque mezzo, anche in presenza di traffico, nonché l’onere del
recupero e la raccolta in cumuli del materiale di risulta utilizzabile ed il trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo ed a
qualsiasi distanza di quello non utilizzabile.
95.12.2. - FONDAZIONI IN PIETRAME OD IN MISTO GRANULARE
101
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
L’ossatura di pietrame per la fondazione della massicciata sarà valutata a metro cubo. Con il prezzo di Elenco
l’Appaltatore si intenderà compensato di tutti gli oneri ed obblighi prescritti al punto 80.1., ivi compresa la fornitura e lo
spandimento dell’eventuale materiale di aggregazione o saturazione che si rendesse necessario per ridurre il volume
dei vuoti e la cilindratura a fondo di assestamento.
La fondazione in misto granulare, “tout venant” o terra stabilizzata sarà egualmente misurata a metro cubo, per
materiale steso e compattato. Il prezzo comprende tutti e nessuno escluso gli oneri prescritti al punto 80.2 per dare la
fondazione finita con la densità e la portanza stabilita.
95.12.3. - MASSICCIATE DI PIETRISCO - CILINDRATURA
Il pietrisco per massicciata dovrà essere fornito in cumuli, tutti di eguale e determinato volume, di perfetta figura
geometrica, secondo quanto ordinato dalla Direzione Lavori. Per ogni serie si sceglierà un cumulo campione il cui
volume sarà applicato ai cumuli di tutta la serie. Il pietrisco proveniente dalla scarificazione sarà misurato con le stesse
norme. La cilindratura del pietrisco sarà valutata in base al volume del materiale misurato prima della rullatura. Nel
prezzo relativo è compresa la sistemazione del piano di posa, lo spargimento del pietrisco, la regolarizzazione ed il
trasporto, la fornitura dell’acqua ed il conseguente impiego, la fornitura e lo spargimento del materiale di aggregazione,
la fornitura e l’impiego del compressore per il numero dei passaggi prescritti ed in genere tutti i magisteri specificati al
punto 81.1.2. per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte.
95.12.4. - STRATI DI BASE IN MISTO CEMENTATO, MISTO BITUMATO O CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Anche per queste voci la valutazione sarà effettuata a metro cubo di opera finita. I relativi prezzi comprendono le
forniture di tutti i materiali occorrenti, tutti gli oneri derivanti per lo studio delle miscele, la messa in opera dei materiali,
le lavorazioni, i macchinari e la mano d’opera occorrenti ed in genere quant’altro necessario per la perfetta finitura degli
strati e per il raggiungimento dei risultati prescritti.
95.12.5. - TRATTAMENTI SUPERFICIALI - MANTI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
I trattamenti superficiali, le penetrazioni, i manti in conglomerato, le pavimentazioni cementizie ed in genere qualunque
tipo di pavimentazione di qualsiasi spessore verranno di norma misurati in ragione di superficie, intendendosi tassativi
gli spessori prescritti. Nel relativo prezzo unitario sarà compreso ogni magistero e fornitura per dare il lavoro completo
con le modalità e norme indicate.
Il prezzo di Elenco dei conglomerati bituminosi comprende ogni magistero per provviste, trasporti, impiego e rullatura,
nonché la preparazione delle carreggiate da pavimentare e la fornitura e lo spandimento dello strato di ancoraggio di
emulsione bituminosa al 55% o di bitume liquido nella misura prescritta.
Per i conglomerati bituminosi, l’esistenza di deficienze od irregolarità rispetto alla formula approvata dalla Direzione
Lavori e che superano i limiti di tolleranza stabiliti, comporteranno il rifacimento della pavimentazione, a cura e spese
dell’Appaltatore, per le parti non rispondenti alle norme di Capitolato o diversamente prescritte. Deficienze contenute
entro i limiti di 0,5÷1% per il bitume, 1,5÷3% per la sabbia, daranno luogo in contabilità ad una detrazione del 5% sul
prezzo relativo a tale categoria di lavoro.
95.12.6. - CORDONATI E ZANELLE
I cordonati e le zanelle saranno valutati a metro lineare e compensati con il relativo prezzo di Elenco. Detto prezzo
comprende ogni onere e magistero per darli in opera, ivi compreso scavo e fondazione; sono compresi inoltre i pezzi
speciali per la formazione di tratti curvi e quelli per la formazione di teste stondate nelle aiuole spartitraffico.
La misurazione delle orlature sarà effettuata sul bordo esterno.
102
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
ALLEGATI
TABELLA «A»
n.
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 46, comma 1) (59)
Categoria ex allegato A
d.P.R. n. 34 del 2000
Lavori di
Incidenza
%
manodope
ra
euro
(60)
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%.
1
Barriere e protezioni stradali
Prevalente
OS12
240.427,90
(61)
Ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5, (62) del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000
appartengono a categoria generale diversa da quella prevalente (comma 4); (63)
possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo
ad un’impresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un’impresa subappaltatrice;
in ogni caso l’esecutore (impresa singola, mandante o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti.
Scorporabile e
2 Impianti (Pubblica Illuminazione)
OG10
45.834,00
subappaltabile
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (64)
28.626,90
Lavorazioni NON scorporabili ma solo subappaltabili (ai fini della qualificazione dei concorrenti gli importi di questi
lavori è ricompreso nell’importo dei lavori della categoria prevalente di cui al numero 1 della presente tabella)
Ai sensi dell’articolo 4, comma 7 (65), del capitolato, i seguenti lavori, di importo inferiore al 10% dei lavori e ad euro 150.000 possono
essere eseguiti dall’appaltatore o essere subappaltati anche per intero ad imprese in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del d.P.R. n.
34 del 2000.
3 Lavori stradali
subappaltabile
OG3
3.832,00
TABELLA «B»
n.
1
2
3
a)
b)
GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE – CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera – articolo 5
Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee
Barriere e protezioni stradali
Impianto pubblica Illuminazione
Opere stradali
In euro
240.427,90
45.834,00
3.832,00
Parte 1 - Totale lavori A MISURA (articolo 29)
Parte 2 - Totale lavori IN ECONOMIA (articolo 31)
290.093,90
0,00
Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) (parti 1 + 2)
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2 + 3)
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b) (66)
290.093,90
22.500,00
312.593,90
103
RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
TABELLA «D»
RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO
euro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.a
1.b
1
2.a
2.b
3
Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta)
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b)
Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a)
Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)
Importo del contratto (2.b + 1.b)
4.a
4.b
5.a
5.b
5.c
5.d
6.a
6.b
6.c
6.d
6.e
7
8.a
8.b
8.c
8.d
8.e
9
10
11
12.a
12.b
……
Cauzione provvisoria (calcolata su 1)
2 %
Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)
Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)
10 %
Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)
%
Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)
Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c)
Importo assicurazione C.A.R. articolo 36, comma 3, lettera a)
di cui: per le opere (articolo 36, comma 3, lettera a), partita 1)
per le preesistenze (articolo 36, comma 3, lettera a), partita 2)
per demolizioni e sgomberi (art. 36, comma 3, lettera a), partita 3)
Importo assicurazione R.C.T. articolo 36, comma 4, lettera a)
Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 36, comma 7
mesi
Importo limite indennizzo polizza decennale art. 36, comma 8, lett. a)
Massimale polizza indennitaria decennale art. 36, comma 8, lett. a)
di cui: per le opere (articolo 36, comma 8, lettera a), partita 1)
per demolizioni e sgomberi (art. 36, comma 8, lettera a), partita 2)
Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 36, comma 8, lett. b)
Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 23, comma 2
Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 23, comma 7
Tempo utile per l’esecuzione dei lavori, articolo 14
giorni
o
Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18
1,00
/oo
o
Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo
0,00
/oo
……………………………………………………………
290.093,90
22.500,00
312.593,90
%
6.250,00
4.500.000,00
500.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
5.000.000,00
24
20,00%
10
150
0,00
Indicare, a seconda dei casi, «delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni
geologiche», o altre indicazioni essenziali.
Si veda la nota precedente.
Cancellare la parte che eventualmente non interessa.
Integrare o semplificare in funzione dello specifico intervento.
Ai sensi dell’articolo 129, comma 2, del regolamento generale.
Cancellare le parole «o certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali
sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
Qualora non vi sia apprezzabile interesse, da parte della Stazione appaltante, ad una ultimazione anticipata del lavoro,
cancellare le parole «Premio di accelerazione» nonché il comma 8 dell’articolo.
Ai sensi dell’articolo 117, comma 3, del regolamento generale di attuazione, la penale deve essere fissata nella misura
proporzionale compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo netto del contratto.
Indicare, dopo l’aggiudicazione, l’importo in cifra assoluta, sulla base dell’aliquota stabilita.
Non esiste un termine vincolante, si consiglia un termine di 30 giorni.
Articolo 45, comma 10, del regolamento generale.
Indicare un termine congruo la cui violazione comporti la risoluzione del contratto quale violazione di clausola essenziale.
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In genere fissare una percentuale in relazione all’importo complessivo dei lavori e al tempo contrattuale di ultimazione; in
genere utilizzare una percentuale tra il 20 e il 25 per cento dei lavori; aumentabile per importi e tempi di esecuzione modesti,
riducibile per importi e tempi rilevanti.
Fissare una percentuale tra il 5% e il 20%.
Termine non stabilito da norme regolamentari; si consiglia un termine non superiore a 15/45 giorni, a seconda della
complessità e della consistenza del medesimo conto finale.
Non più di 30 giorni ai sensi dell’articolo 174 del regolamento generale. Si consiglia un termine più breve (es. 15 giorni).
Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i
quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i
quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i
quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
Dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i riferimenti al
d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.
Dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i riferimenti al
d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.
Ai sensi dell’articolo 75, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006; dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252,
comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sopprimere le parole «, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia al all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile» .
Dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i riferimenti al
d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.
Dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i riferimenti al
d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.
Ai sensi dell’articolo 75, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006; dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252,
comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sopprimere le parole «, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia al all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile» .
Sopprimere l’intera lettera c) qualora si tratti di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro.
Sopprimere le parole «L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui
all’articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000» in caso di appalti di importo inferiore a 516.457 euro.
Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i
quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i
quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
Dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i riferimenti al
d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.
Importo da indicare nel bando di gara: deve essere la somma degli importi delle partite indicate nel seguito.
Gli importi sono da prevedere in relazione ai rischi, all’entità del lavoro, alla sua complessità ecc.; in genere per la “partita
1” deve avvicinarsi all’importo dei lavori.
Importo pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere di cui al comma 3, lettera a), con un minimo di 500 mila euro
e un massimo di 5 milioni di euro.
Anche per questa copertura assicurativa sono ammessi scoperti o franchigie ma tale circostanza è irrilevante per la Stazione
appaltante in quanto l’importo deve essere liquidato per intero dall’assicurazione la quale avrà diritto alla ripetizione
sull’appaltatore dell’importo della franchigia o dello scoperto.
Completare con l’indicazione del periodo di manutenzione, che non può essere superiore a 24 mesi.
Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i
quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
Dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i riferimenti al
d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.
Completare con le parole «10», oppure «5» (valore percentuale) a seconda che si tratti, rispettivamente, di lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione o restauro, oppure di altri lavori.
Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 494 del 1996, completare con la
parola «sostitutivo» ; per cantieri rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 494 del 1996,
completare con le parole «e di coordinamento».
Completare con le parole «e di coordinamento», oppure «sostitutivo», a seconda del caso.
Cancellare la lettera per lavori inferiori a 150.000 euro oppure, anche per i lavori superiori qualora non ricorra la relativa
fattispecie (si veda l’articolo 4 del capitolato speciale).
Si veda la nota precedente.
Cancellare le parole «Fermo restando il divieto di cui alla lettera a)» per lavori inferiori a 150.000 euro oppure, anche per i
lavori superiori qualora non ricorra la relativa fattispecie (si veda l’articolo 4 del capitolato speciale).
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RADDOPPIO TANGENZIALE URBANA: MESSA IN SICUREZZA SOVRAPASSO PESCAIOLA - CAPITOLATO
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Nel caso di appalto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro sostituire le parole «in relazione alla categoria e all’importo
dei lavori», con le parole «in relazione ai lavori», a seconda del caso.
In caso di appalti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro cancellare le parole da «a tale scopo …», fino a «… del
1998».
Si suggerisce una percentuale massima del 20%.
Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i
quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
Cancellare l’ultimo periodo se sia già stato deciso di ricorrere al certificato di collaudo.
Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i
quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
Cancellare la parte che non interessa qualora non siano previsti scavi o demolizioni.
Principio inderogabile. Le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 possono essere ulteriormente distinte, nel senso che alcuni
materiali di scavo potrebbero essere mantenuti nella disponibilità della Stazione appaltante (es. terreno di coltivo per la
formazione di giardini) ed altri ceduti convenzionalmente all’appaltatore (es. ghiaia). Lo stesso dicasi per le demolizioni,
distinguibili tra quelle riutilizzabili e quelle che non rivestono alcun interesse diretto per la Stazione appaltante.
Completare con le parole «in sito», oppure «nel cantiere» o con l’indicazione precisa del luogo o dei luoghi destinati allo
stoccaggio del materiale di scavo.
Completare con le parole «in sito», oppure «nel cantiere» o con l’indicazione precisa del luogo o dei luoghi destinati allo
stoccaggio del materiale di scavo.
Verificare l’assenza dell’obbligo di utilizzo di materiali riciclati.
Cancellare le parti che non interessano; eventualmente aggiungere lavorazioni che siano compatibili in quanto incluse negli
elenchi ministeriali emanati successivamente
Completare col numero degli esemplari del cartello; in genere 1; in caso di lavori puntuali di notevole entità e che si
affacciano su più spazi pubblici, sono consigliati 2 esemplari; in caso di lavori lineari o a rete è consigliato 1 esemplare per
ogni tronco autonomo; per tronchi di lunghezza notevole, un esemplare ogni 500 metri.
Articolo 112, comma 2, del regolamento generale.
Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i
quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
Nel caso di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, cancellare le righe 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e le relative descrizioni. Negli
altri casi adeguare la tabella in base allo specifico lavoro in appalto in relazione alle categorie scorporabili che siano
individuabili.
In questa colonna indicare l'importo dei lavori della categoria prevalente (primo rigo) e l’importo dei lavori delle categorie
scorporabili (righi successivi).
Necessaria per la compilazione delle schede da trasmettere all’Osservatorio dei lavori pubblici.
Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.
Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.
L'importo deve corrispondere all'importo totale dei lavori da appaltare.
Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.
L'importo deve corrispondere all'importo totale dei lavori da appaltare.
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CSA-07 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO