REPUBBLICA ITALIANA
N. 126/2015
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
In composizione monocratica nella persona del Consigliere Gennaro Di Cecilia, in funzione di
Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 29832 del registro di segreteria promosso, con ricorso depositato
l’11 luglio 2014, dalla sig.ra TOLIN Adriana, nata ad Abano Terme il 20.11.1939, e residente
a Torreglia, in via G. Leopardi nr.41 - C.F.: TLNDRN39S60A001B
CONTRO
MINISTERO
DELLA
DIFESA
-
DIREZIONE
GENERALE
DELLA
PREVIDENZA
MILITARE
(PREVIMIL) I REPARTO - 2^ DIVISIONE - 4° SEZIONE;
avverso il Decreto Dirigenziale n. 220/3 Posizione n. 4/57108/Sott.li A.M. emesso del
Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva 1° Reparto
3^ Sezione Pensioni Sottufficiali A.M. di diniego del diritto alla corresponsione della pensione
privilegiata ordinaria indiretta richiesta, quale coniuge superstite, per decadenza dovuta a
intervenuta decorrenza del termine quinquennale entro il quale depositare la domanda;
VISTO l’art. 5 legge 21 luglio 2000 n. 205;
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa, compreso l’atto di costituzione e risposta del
Ministero della Difesa ;
CHIAMATO il giudizio alla pubblica udienza del 12 maggio 2015, celebrata con l’assistenza del
segretario, dott.ssa Cristina Guarino, nessuna delle parti costituite è presente.
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SVOLGIMENTO DELPROCESSO
1. Con il ricorso indicato in epigrafe, ritualmente notificato, la sig.ra Tolin ha impugnato il
provvedimento indicato in epigrafe col quale le veniva negato il riconoscimento del diritto alla
pensione privilegiata ordinaria “indiretta” a causa della domanda in tal senso presentata ma
ritenuta tardiva, ex artt. 169 e 184, comma 3, del D.P.R. n.1092/1973, per scadenza del
termine quinquennale decorrente dalla data del decesso.
2. Dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo d’ufficio si ricava che la ricorrente, in qualità di
vedova del Maresciallo 1^ CL Se. Listo Francesco, nato a Apollonia (Libia) il 03.02.1931 e
deceduto il 15.10.2003 per "CARCINOMA UROTELIARE DI TIPO PAPILLARE G1 NON
INFILTRANTE CON FOCALE CISTITE GHIANDOLARE ED IPERPLASIA DEI NITI DI VON BRUNN
DELLA MUCASA CONTIGUA”, in data 23.11.2010 ha presentato istanza amministrativa intesa
al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia che trasse a morte il
marito.
Con atto di valore endoprocedimentale adottato nell'adunanza n. 286/2011 del 25/10/2011,
la Sezione della Commissione di Verifica per le cause di servizio (C.V.C.S.), appositamente
interpellata dal Ministero della Difesa il 13/10/2011, ai sensi del D.P.R. 29/10/2001, n. 461 e
dell'art. 64 D.P.R. 29/12/1973, n. 1092, esprimeva il prescritto parere in termini positivi alla
ricorrente, preso atto del processo verbale n° 113536 del 26/07/2011 della Commissione
Medica Ospedaliera di PADOVA ed esaminati tutti gli altri documenti.
La Sig.ra TOLIN, con domanda del 4.6.2012, pervenuta al Ministero della Difesa il 7.6.2012,
ha chiesto il riconoscimento del diritto al
trattamento privilegiato indiretto per la suddetta
infermità, sulla quale l’Amministrazione della Difesa si è pronunciata, all’esito dell’istruttoria,
con il provvedimento conclusivo odiernamente impugnato dalla ricorrente in questa sede
giurisdizionale che riteneva il termine di cinque anni decorrente dalla data di conoscibilità
della patologia (15.10.2003 data del decesso del M.llo LISTO) ormai scaduto e, pertanto,
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decaduta dal diritto alla pensione privilegiata ordinaria indiretta ai sensi della precitata
normativa.
Per completezza espositiva, va ricordato che il MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE
GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE DELLA LEVA E DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO
DEI VOLONTARI CONGEDATI I REPARTO Area — Servizio Speciali Benefici Assistenziali, ai
sensi del D.P.R. 7 luglio 2006 n. 243 che ha esteso i benefici spettanti alle vittime del
Terrorismo e della criminalità organizzata, alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati alle
vittime del Dovere e visti gli atti del fascicolo ed in particolare il parere del Comitato di
Verifica per le Cause di Servizio n.33035/2011 del 25/10/2011 che ha giudicato le infermità
sofferte dal Maresciallo l ^classe LISTO Francesco, come dipendenti da causa di servizio e
riconducibili alle particolari condizioni ambientali ed operative di missione, ha riconosciuto il
data 16/11/2011 nei confronti del compianto M.llo la sussistenza dei presupposti e requisiti
legali Listo idonei per lo status di “Equiparato alle vittime del dovere”
Col gravame proposto la ricorrente ha sostenuto illegittimità del provvedimento impugnato
per vizio di motivazione e travisamento dei fatti presupposti ritenedo, ex adverso, che le
patologie contratte per causa di servizio dal de cuius, ivi compresa l’ipertensione arteriosa
riconosciuta dalla Commissione Medica Ospedaliera si dipendente da causa di servizio con
P.V. 382/VC/91 del 06.11.1991 (v.pure verb. 1/vIL di Milano 1251/CML datato 13.06.1983),
meritassero di essere positivamente valutate ai fini della concessione della pensione
privilegiata non essendosi verificata alcuna decadenza da tale diritto a pensione sulla scorta
dei principi affermati dalla legge e, in particolare, atteso illegittimo impedimento per cui la
relativa istanza non poteva essere presentata in data antecedente perché mancavano i
presupposti necessari quali il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio avvenuto
solamente in data 25.10.2011 la cui istanza non poteva essere presentata, a sua volta prima,
poiché il nesso causale è emerso solo nel corso dell'anno 2009 a seguito delle misurazioni
3
effettuate in tutta l'area del Monte Venda circa la fortissima concentrazione di gas radon
causa di morte per decine di militari ivi in servizio, concludendo per l’immediata revoca/
annullamento dell’impugnata determinazione dirigenziale e l’emanazione di un nuovo decreto
concessivo della pensione privilegiata ordinaria indiretta
3. Incardinato il giudizio, il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio eccependo
l’infondatezza del ricorso per inammissibilità della domanda di pensione privilegiata
presentata dalla ricorrente solamente il 4.6.2012, pervenuta il 7.6.2012, vale a dire oltre il
termine perentorio di cinque anni
stabilito dagli artt. 169 e 184, co. 3, del D.P.R. n.
1092/1973, rispetto alla data di decesso del M.llo Listo, avvenuta il 15/10/2003.
Né può invocarsi il più favorevole termine decadenziale previsto nel caso di patologia che si
manifesti successivamente alla data di cessazione dal servizio su cui si è espressa
recentemente
la
Corte
Costituzionale
(con
sentenza
n.323/2008),
che
comporta
lo
slittamento di tale termine, in presenza di una chiara sintomatologia e patologia conosciuta e
risultante dal processo verbale n. ACMO 11111894 del 26/07/2011 della CMO di Padova,
come risalente alla data del decesso, avvenuto 15/10/2003, concludendo perché la Corte
disponga il rigetto del ricorso con vittoria di spese da quantificarsi forfettariamente nella
somma pari ad 500,00 euro.
4. All’odierna udienza pubblica di discussione, non comparse le parti, la causa è stata
trattenuta per la decisione letta pubblicamente in udienza, dopo la sua deliberazione in
camera di consiglio (art. 5, co. 2, L. n. 205/2000 e 429 c.p.c. ivi richiamato).
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. La ricorrente ha chiesto a questa Sezione il riconoscimento del diritto al trattamento
pensionistico privilegiato ordinario c.d. “indiretto” a causa delle infermità o patologia che
hanno afflitto il defunto marito M.llo di 1^ classe Francesco Listo, riconosciute dipendenti da
causa di servizio e che, secondo la ricorrente, ne hanno determinato il decesso.
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Come anticipato in narrativa, il diniego impugnato si fonda sul fatto che sono trascorsi più di
cinque anni tra la presentazione della domanda di riconoscimento del diritto e il decesso
dell’ex militare, nonostante la Commissione medica di verifica per le cause di servizio,
investita del caso per il prescritto parere richiesto dal Ministero della Difesa, abbia accertato
la dipendenza da causa di servizio della patologia "CARCINOMA UROTELIARE DI TIPO
PAPILLARE G1 NON INFILTRANTE CON FOCALE CISTITE GHIANDOLARE ED IPERPLASIA DEI
NITI DI VON BRUNN DELLA MUCASA CONTIGUA”, infermità che ha peraltro causato la morte
del dipendente, secondo le risultanze incontestate in atti (art. 115 c.p.c.)
6. La domanda giudiziale è giuridicamente infondata e non può trovare accoglimento nei
termini di seguito precisati.
In via preliminare e come dianzi precisato, va considerato che la signora Tolin, in qualità di
avente causa o erede, ha formulato, per la prima volta, istanza di trattamento pensionistico
privilegiato indiretto in data 4/6/2012, vale a dire oltre il quinquennio dalla data di decesso
del marito avvenuto il 15/10/2003 e, a maggior ragione, rispetto alla data di cessazione dal
servizio del medesimo.
Tale domanda era stata preceduta da altra, sempre formulata dalla ricorrente, presentata in
data 23.11.2010 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia
che riteneva aver causato la morte del proprio marito, in riferimento a quanto emerso dalle
indagini condotte dalla Procura di Padova circa le condizioni ambientali in cui si trovava ad
operare tutto il personale militare e civile in servizio al 1° R.O.C. Monte Venda.
7. Orbene, ai fini del decidere occorre, preliminarmente, individuare esattamente la cornice
normativa che disciplina l’intera materia in esame.
Va, innanzitutto, evidenziata la norma contenuta nel risalente art. 9 del D. lgt. 1.5.1916 n.
497, successivamente estesa anche alle pensioni privilegiate ordinarie in virtù del rinvio
ricettizio contenuto nell’art. 27, co.2 del R.D. 15.4.1928 n. 1024 e sostanzialmente riprodotto
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nell’art. 169 del T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n.1092– che disponeva che chiunque
ritenga di aver contratto una infermità dipendente da causa di servizio e non ne chieda la
constatazione entro i cinque anni dalla cessazione del medesimo, decade dal diritto a
conseguire trattamento pensionistico privilegiato ordinario (termine elevato a dieci anni
qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo, ex comma 2 art. 169 T.U.).
Giova ricordare, in proposito, l’orientamento –perfettamente estensibile al caso di specie
ricorrendone l’eadem ratio- espresso dalle Sezioni Riunite della Corte -con le decisioni n.19/C
del 28/1 – 22/5/1970, n.24 del 20/2 e del 14/5/1971 – le quali avevano già affermato che
l’accertamento delle infermità deve consistere, perché non sia opponibile la decadenza, in un
duplice giudizio diagnostico e medico legale (e ciò anche quando, nel corso del servizio, vi sia
stata la constatazione clinica dell’infermità stessa) teso ad accertare, entro il termine di
cinque anni dalla cessazione dal servizio, la riconducibilità delle infermità stesse a fattori di
servizio.
Principio giuridico confermato dalla successiva pronuncia delle medesime Sezioni (dec. n.
83/C del 19/4 – 1/6/1989), resa in applicazione dell’art. 169 del D.P.R. 29.12.1973, n.1092,
riguardante i dipendenti civili e militari, i quali incorrono nella decadenza ivi prevista qualora
abbiano lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione del servizio senza chiedere
l’accertamento
della
dipendenza
delle
infermità
contratte,
ancorché
queste
risultino
clinicamente constatate nel corso del servizio, ma non abbiano, entro lo stesso termine,
formato oggetto di pronuncia di dipendenza da parte dell’amministrazione.
Invero, la “constatazione” sanitaria delle infermità, nel senso voluto - ai fini della decadenza
dal diritto a pensione - dagli artt. 9 del citato D. Lgt. n. 497 del 1916 e 169 del DPR 1092 del
1973, non può essere, la mera rilevazione documentale o accertamento clinico di un episodio
morboso occorso all'istante, ma è l'esito di un sequenza procedimentale nella quale sono
destinati a confluire elementi diversi, amministrativi e tecnico-sanitari, finalizzati alla ricerca
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della dipendenza o meno da causa di servizio dell'infermità asserita come patita per causa di
servizio.
Sulla questione interpretativa si è nuovamente pronunciata di recente l’Organo nomofilattico
di questa Corte (SS.RR., 5 dicembre 2001, n. 8/2001/QM e, da ultimo, 22 gennaio 2003 n.
4/QM) affermando il consolidato orientamento di ritenere che la mera constatazione clinica, e
cioè il solo accertamento diagnostico di una infermità durante il servizio militare, senza
l'aggiuntiva valutazione di quell'infermità da parte dell'Autorità sotto il profilo medico-legale
della dipendenza, non è utile ad evitare la decadenza prevista dall’art. 169 del D.P.R. n.
1092/1973 con riferimento al tempo in cui la domanda pensionistica è stata presentata (cfr.
Sez. II Centr. 29.04.2002 n. 140; 15.05.2001 n. 178; 14.06.2006 n. 228; 5.02.2003 n. 43;
1.03.2004, n. 72; 13.06.2005, n. 197).
In particolare, per quel che ci occupa, le Sezioni riunite, con sentenza n. 8/2001/QM, hanno
risolto la questione di massima ad esse deferita affermando che: "non si verifica la decadenza
di cui all'art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973 in ipotesi di intervenuta constatazione, anche
negativa ed anche con la formula allo stato degli atti, sulla dipendenza di una malattia da
causa di servizio effettuati da organi pubblici medico legali in sede di valutazione della
malattia a fini incidenti sul rapporto di impiego o di servizio".
Secondo, quindi, univoca e consolidata giurisprudenza di questa Corte, quindi (Sez. Centr.
App.n. 450/2012/A; Sez. Giur. Emilia Romagna, 21 agosto 2003, n. 1820; idem, Sez. Giur.
Molise, 26 novembre 2002, n. 283; Sez. Giur. Puglia, 4 marzo 2002, n. 173), non vi è
decadenza solo allorquando -in caso di constatazione d'infermità intervenuta durante il
servizio- sussista un’espressa valutazione sulla dipendenza da causa di servizio della
patologia lamentata.
8. Ma, nel caso di specie, ritiene questo Giudice opportuno richiamare altresì il dettato
normativo dell'art.184 che così dispone, per il caso di morte del dipendente “in attività di
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servizio”:
1."In caso di morte del dipendente in attività di servizio, l'avente causa che ritenga la morte
dovuta al servizio stesso, per conseguire la pensione privilegiata di riversibilità deve
presentare domanda all'ufficio presso il quale il dante causa prestava servizio, salvo quanto
disposto dall'ultimo comma. La domanda deve contenere le indicazioni di cui all'art. 168.
2. La domanda non è ammessa qualora sia presentata oltre il termine di cinque anni dalla
data del decesso del dante causa, salvo che quest'ultimo avesse già chiesto l'accertamento di
cui all'art. 169.
3. Nel caso in cui il dipendente sia deceduto per causa violenta nell'adempimento degli
obblighi di servizio, la pensione privilegiata di riversibilità a favore della vedova e degli orfani
minorenni è liquidata d'ufficio".
In ordine al termine di decadenza, il secondo comma, dunque, prevede “il termine di cinque
anni dalla data del decesso”, salvo che il dante causa avesse già formulato l'istanza, ai fini del
trattamento pensionistico privilegiato, di accertamento della dipendenza da causa di servizio
entro il termine di cui al richiamato art.169.
Per costante giurisprudenza di questa Corte inoltre (Sez. Giur. Lombardia, n. 431/2012), va
affermato che l’art.184 trova applicazione, in via strettamente analogica, anche per il caso in
cui la facoltà di chiedere la pensione privilegiata, riconosciuta agli aventi causa, sia esercitata
nell’ipotesi di decesso durante il diverso periodo di quiescenza (in proposito, la disciplina
prevista dal richiamato D.P.R. 1092/73, ed, in particolare, agli articoli 92 e 184, oltre che
nell’art art.100 del D.P.R. 915/78).
Ora, il caso di specie riguarda un militare che non godeva di un trattamento di pensione
privilegiata al momento del suo decesso e la cui infermità - fatta eccezione per la patologia
ipertensiva arteriosa riconosciuta dalla Commissione Medica Ospedaliera si dipendente da
causa di servizio con P.V. 382/VC/91 del 06.11.1991 (v. pure verb. 1/vIL di Milano 1251/CML
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datato 13.06.1983)- è stata accertata, come dipendente da causa di servizio, dal Comitato di
Verifica per le Cause di Servizio con p.v.
n.33035/2011 del 25/10/2011 – non con
procedimento d’ufficio ex art 167 T.U., ma a seguito di procedimento amministrativo iniziato
ad impulso di parte (artt. 167, 184 e 186 T.U.), vale a dire su domanda della ricorrente del
23.11.2010.
Pertanto, il decorso di circa nove anni dal decesso del militare e dante causa, giova ricordare
avvenuto in data 15.10.2003, rispetto alla data del 4/6/2012 di presentazione dell’istanza del
coniuge superstite volta ad ottenere la pensione privilegiata nonché, nella migliore delle
ipotesi, di oltre sei anni rispetto alla domanda di accertamento della dipendenza delle
infermità descritte da causa di servizio (15/10/2003-23/11/2010), depongono per la
inammissibilità della domanda presentata a causa della sanzione della decadenza comminata
dalle disposizioni normative appena riferite.
Né potrebbe condurre a diversa ed opposta conclusione il più favorevole regime giuridico
discendente
dalla
novella
introdotta
per
effetto
del
recente
intervento
della
Corte
Costituzionale, che con sentenza c.d. additiva n.323/2008, depositata in data 1/8/2008, ha
dichiarato l'illegittimità del sopra citato articolo di legge "nella parte in cui non prevede che
allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine
quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza
delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento
privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa".
E ciò, come rilevato dalla difesa del Ministero resistente, dal momento che non è possibile
opinare nel senso che la domanda di pensione privilegiata o di prodromico accertamento della
dipendenza dell’infermità dal servizio svolto fosse inoltrata entro un termine in cui ancora
difettava il presupposto oggettivo (vale a dire l’infermità lamentata) della richiesta medesima,
in quanto la decorrenza del termine di decadenza per l’inoltro della domanda di pensione
9
privilegiata per infermità, dipendenti da causa di servizio, dalla data di cessazione dello
stesso, o, per i mortivi illustrati, dal decesso, non può che risalire al momento della
manifestazione della malattia, anche nel caso, come quello di specie, di patologie cc.dd. a
lunga latenza.
Infatti, in applicazione dell’interpretazione costituzionalmente orientata della norma citata,
l’esordio del termine quinquennale di decadenza deve essere individuato nella manifestazione
della malattia, a prescindere dalle concrete modalità di slatentizzazione della stessa, anziché
dalla cessazione dal servizio, relativamente a patologie cc.dd. a lunga latenza che nell'arco
del quinquennio non hanno manifestato alcuna sintomatologia tale da poter allertare circa la
loro insorgenza (conforme, C. Cost., n. 43/2015).
9.
Orbene,
anche
sotto
quest’ultimo
profilo,
nella
fattispecie
concreta
non
può
ragionevolmente sostenersi che l’insorgenza della manifestazione morbosa, della quale è
stata accertata la dipendenza dal servizio solo in un secondo momento, sia successiva al
decorso del detto termine quinquennale, il cui esordio non può che farsi risalire alla data del
decesso del dante causa ex dipendente militare, momento in cui va individuata la legale
conoscenza o conoscibilità della patologia di cui era affetto il de cuius, come confermato dalle
risultanze dell’esame autoptico, richiamato dalla stessa parte ricorrente, e dal verbale nr.
ACM011111894 del 26.07.2011 della CMO di Padova secondo cui la data di conoscibilità e
manifestazione morbosa risalirebbe al 15.10.2003, coincidente con la data del decesso.
Né questo poteva determinare, certo, un impedimento giuridico o di diritto in grado di
ostacolare o comprimere, condizionandolo, l’esercizio dell’interesse pretensivo della ricorrente
ma, tutt’al più, una difficoltà di mero fatto, come tale inescusabile ed irrilevante ai fini della
maturata decadenza, cui si poteva -e doveva-reagire, rimuovendola, azionando gli ordinari
rimedi propulsivi (domande) e strumenti di tutela, anche di natura giurisdizionale oltreché
amministrativa (ricorsi), apprestati dall’ordinamento giuridico.
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Nel caso di specie, in particolare, attraverso la proposizione di apposita domanda avente ad
oggetto il libero esercizio del diritto, disconosciuto, di ottenere la pensione privilegiata
indiretta, anche a prescindere, poiché nient’affatto condizionato, dall’aver appreso, solo
successivamente, fatti storici emersi dalle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di
Padova capaci di disvelare le condizioni ambientali in cui si trovava ad operare tutto il
personale militare e civile in servizio al 1° R.O.C. Monte Venda.
E ciò ritenendo che debba operarsi una netta distinzione tra la manifestazione o
slatentizzazione della sintomatologia dell’infermità o malattia (la cui esternazione non
difettava certo essendo già nota, quanto meno, alla data del decesso del 15/10/2003) che
costituisce, nel contempo, presupposto di fatto ed oggettivo o antecedente logico del
trattamento pensionistico privilegiato, e le cause che detta patologia hanno potuto
determinare, il cui definitivo accertamento non era certamente precluso o impedito mediante
specifica istruttoria da svolgere a seguito di tempestiva presentazione della domanda
introduttiva del procedimento amministrativo e, eventualmente, di quello giurisdizionale,
ricorrendo ai tradizionali strumenti o mezzi di prova.
Soprattutto laddove tale circostanza comporti una causa di prescrizione o di decadenza,
trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni
giuridiche (per tutte, Cass., Sez. 6 – 5, n. 27281/2014 e Sez. Civ. 6, n. 3575/2015).
Conclusivamente, per gli esplicitati motivi il ricorso non può essere accolto.
Le spese di giudizio, tuttavia, possono compensarsi integralmente tra le parti costituite per la
particolarità della questione affrontata ed arrestatasi a profili di sostanziale pregiudizialità dei
declaratoria di decadenza “sostanziale” o inammissibilità per tardiva presentazione della
domanda amministrativa proposta, nonostante il riconoscimento, sebbene postumo, del
nesso causale delle infermità di cui il dante causa è risultato affetto e che, quindi, lasciava
desumere la probabile fondatezza nel merito della domanda proposta.
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P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA
In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto da
TOLIN Adriana e compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 maggio 2015.
F.to
Il Giudice
(dott. Gennaro Di Cecilia)
Depositata in segreteria il 12/08/2015
p. IL FUNZIONARIO PREPOSTO
F.to Cristina Guarino
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