REPUBBLICA ITALIANA N. 126/2015 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO In composizione monocratica nella persona del Consigliere Gennaro Di Cecilia, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 29832 del registro di segreteria promosso, con ricorso depositato l’11 luglio 2014, dalla sig.ra TOLIN Adriana, nata ad Abano Terme il 20.11.1939, e residente a Torreglia, in via G. Leopardi nr.41 - C.F.: TLNDRN39S60A001B CONTRO MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE (PREVIMIL) I REPARTO - 2^ DIVISIONE - 4° SEZIONE; avverso il Decreto Dirigenziale n. 220/3 Posizione n. 4/57108/Sott.li A.M. emesso del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva 1° Reparto 3^ Sezione Pensioni Sottufficiali A.M. di diniego del diritto alla corresponsione della pensione privilegiata ordinaria indiretta richiesta, quale coniuge superstite, per decadenza dovuta a intervenuta decorrenza del termine quinquennale entro il quale depositare la domanda; VISTO l’art. 5 legge 21 luglio 2000 n. 205; ESAMINATI gli atti e i documenti di causa, compreso l’atto di costituzione e risposta del Ministero della Difesa ; CHIAMATO il giudizio alla pubblica udienza del 12 maggio 2015, celebrata con l’assistenza del segretario, dott.ssa Cristina Guarino, nessuna delle parti costituite è presente. 1 SVOLGIMENTO DELPROCESSO 1. Con il ricorso indicato in epigrafe, ritualmente notificato, la sig.ra Tolin ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe col quale le veniva negato il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria “indiretta” a causa della domanda in tal senso presentata ma ritenuta tardiva, ex artt. 169 e 184, comma 3, del D.P.R. n.1092/1973, per scadenza del termine quinquennale decorrente dalla data del decesso. 2. Dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo d’ufficio si ricava che la ricorrente, in qualità di vedova del Maresciallo 1^ CL Se. Listo Francesco, nato a Apollonia (Libia) il 03.02.1931 e deceduto il 15.10.2003 per "CARCINOMA UROTELIARE DI TIPO PAPILLARE G1 NON INFILTRANTE CON FOCALE CISTITE GHIANDOLARE ED IPERPLASIA DEI NITI DI VON BRUNN DELLA MUCASA CONTIGUA”, in data 23.11.2010 ha presentato istanza amministrativa intesa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia che trasse a morte il marito. Con atto di valore endoprocedimentale adottato nell'adunanza n. 286/2011 del 25/10/2011, la Sezione della Commissione di Verifica per le cause di servizio (C.V.C.S.), appositamente interpellata dal Ministero della Difesa il 13/10/2011, ai sensi del D.P.R. 29/10/2001, n. 461 e dell'art. 64 D.P.R. 29/12/1973, n. 1092, esprimeva il prescritto parere in termini positivi alla ricorrente, preso atto del processo verbale n° 113536 del 26/07/2011 della Commissione Medica Ospedaliera di PADOVA ed esaminati tutti gli altri documenti. La Sig.ra TOLIN, con domanda del 4.6.2012, pervenuta al Ministero della Difesa il 7.6.2012, ha chiesto il riconoscimento del diritto al trattamento privilegiato indiretto per la suddetta infermità, sulla quale l’Amministrazione della Difesa si è pronunciata, all’esito dell’istruttoria, con il provvedimento conclusivo odiernamente impugnato dalla ricorrente in questa sede giurisdizionale che riteneva il termine di cinque anni decorrente dalla data di conoscibilità della patologia (15.10.2003 data del decesso del M.llo LISTO) ormai scaduto e, pertanto, 2 decaduta dal diritto alla pensione privilegiata ordinaria indiretta ai sensi della precitata normativa. Per completezza espositiva, va ricordato che il MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE DELLA LEVA E DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO DEI VOLONTARI CONGEDATI I REPARTO Area — Servizio Speciali Benefici Assistenziali, ai sensi del D.P.R. 7 luglio 2006 n. 243 che ha esteso i benefici spettanti alle vittime del Terrorismo e della criminalità organizzata, alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati alle vittime del Dovere e visti gli atti del fascicolo ed in particolare il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n.33035/2011 del 25/10/2011 che ha giudicato le infermità sofferte dal Maresciallo l ^classe LISTO Francesco, come dipendenti da causa di servizio e riconducibili alle particolari condizioni ambientali ed operative di missione, ha riconosciuto il data 16/11/2011 nei confronti del compianto M.llo la sussistenza dei presupposti e requisiti legali Listo idonei per lo status di “Equiparato alle vittime del dovere” Col gravame proposto la ricorrente ha sostenuto illegittimità del provvedimento impugnato per vizio di motivazione e travisamento dei fatti presupposti ritenedo, ex adverso, che le patologie contratte per causa di servizio dal de cuius, ivi compresa l’ipertensione arteriosa riconosciuta dalla Commissione Medica Ospedaliera si dipendente da causa di servizio con P.V. 382/VC/91 del 06.11.1991 (v.pure verb. 1/vIL di Milano 1251/CML datato 13.06.1983), meritassero di essere positivamente valutate ai fini della concessione della pensione privilegiata non essendosi verificata alcuna decadenza da tale diritto a pensione sulla scorta dei principi affermati dalla legge e, in particolare, atteso illegittimo impedimento per cui la relativa istanza non poteva essere presentata in data antecedente perché mancavano i presupposti necessari quali il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio avvenuto solamente in data 25.10.2011 la cui istanza non poteva essere presentata, a sua volta prima, poiché il nesso causale è emerso solo nel corso dell'anno 2009 a seguito delle misurazioni 3 effettuate in tutta l'area del Monte Venda circa la fortissima concentrazione di gas radon causa di morte per decine di militari ivi in servizio, concludendo per l’immediata revoca/ annullamento dell’impugnata determinazione dirigenziale e l’emanazione di un nuovo decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria indiretta 3. Incardinato il giudizio, il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio eccependo l’infondatezza del ricorso per inammissibilità della domanda di pensione privilegiata presentata dalla ricorrente solamente il 4.6.2012, pervenuta il 7.6.2012, vale a dire oltre il termine perentorio di cinque anni stabilito dagli artt. 169 e 184, co. 3, del D.P.R. n. 1092/1973, rispetto alla data di decesso del M.llo Listo, avvenuta il 15/10/2003. Né può invocarsi il più favorevole termine decadenziale previsto nel caso di patologia che si manifesti successivamente alla data di cessazione dal servizio su cui si è espressa recentemente la Corte Costituzionale (con sentenza n.323/2008), che comporta lo slittamento di tale termine, in presenza di una chiara sintomatologia e patologia conosciuta e risultante dal processo verbale n. ACMO 11111894 del 26/07/2011 della CMO di Padova, come risalente alla data del decesso, avvenuto 15/10/2003, concludendo perché la Corte disponga il rigetto del ricorso con vittoria di spese da quantificarsi forfettariamente nella somma pari ad 500,00 euro. 4. All’odierna udienza pubblica di discussione, non comparse le parti, la causa è stata trattenuta per la decisione letta pubblicamente in udienza, dopo la sua deliberazione in camera di consiglio (art. 5, co. 2, L. n. 205/2000 e 429 c.p.c. ivi richiamato). MOTIVI DELLA DECISIONE 5. La ricorrente ha chiesto a questa Sezione il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato ordinario c.d. “indiretto” a causa delle infermità o patologia che hanno afflitto il defunto marito M.llo di 1^ classe Francesco Listo, riconosciute dipendenti da causa di servizio e che, secondo la ricorrente, ne hanno determinato il decesso. 4 Come anticipato in narrativa, il diniego impugnato si fonda sul fatto che sono trascorsi più di cinque anni tra la presentazione della domanda di riconoscimento del diritto e il decesso dell’ex militare, nonostante la Commissione medica di verifica per le cause di servizio, investita del caso per il prescritto parere richiesto dal Ministero della Difesa, abbia accertato la dipendenza da causa di servizio della patologia "CARCINOMA UROTELIARE DI TIPO PAPILLARE G1 NON INFILTRANTE CON FOCALE CISTITE GHIANDOLARE ED IPERPLASIA DEI NITI DI VON BRUNN DELLA MUCASA CONTIGUA”, infermità che ha peraltro causato la morte del dipendente, secondo le risultanze incontestate in atti (art. 115 c.p.c.) 6. La domanda giudiziale è giuridicamente infondata e non può trovare accoglimento nei termini di seguito precisati. In via preliminare e come dianzi precisato, va considerato che la signora Tolin, in qualità di avente causa o erede, ha formulato, per la prima volta, istanza di trattamento pensionistico privilegiato indiretto in data 4/6/2012, vale a dire oltre il quinquennio dalla data di decesso del marito avvenuto il 15/10/2003 e, a maggior ragione, rispetto alla data di cessazione dal servizio del medesimo. Tale domanda era stata preceduta da altra, sempre formulata dalla ricorrente, presentata in data 23.11.2010 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia che riteneva aver causato la morte del proprio marito, in riferimento a quanto emerso dalle indagini condotte dalla Procura di Padova circa le condizioni ambientali in cui si trovava ad operare tutto il personale militare e civile in servizio al 1° R.O.C. Monte Venda. 7. Orbene, ai fini del decidere occorre, preliminarmente, individuare esattamente la cornice normativa che disciplina l’intera materia in esame. Va, innanzitutto, evidenziata la norma contenuta nel risalente art. 9 del D. lgt. 1.5.1916 n. 497, successivamente estesa anche alle pensioni privilegiate ordinarie in virtù del rinvio ricettizio contenuto nell’art. 27, co.2 del R.D. 15.4.1928 n. 1024 e sostanzialmente riprodotto 5 nell’art. 169 del T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n.1092– che disponeva che chiunque ritenga di aver contratto una infermità dipendente da causa di servizio e non ne chieda la constatazione entro i cinque anni dalla cessazione del medesimo, decade dal diritto a conseguire trattamento pensionistico privilegiato ordinario (termine elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo, ex comma 2 art. 169 T.U.). Giova ricordare, in proposito, l’orientamento –perfettamente estensibile al caso di specie ricorrendone l’eadem ratio- espresso dalle Sezioni Riunite della Corte -con le decisioni n.19/C del 28/1 – 22/5/1970, n.24 del 20/2 e del 14/5/1971 – le quali avevano già affermato che l’accertamento delle infermità deve consistere, perché non sia opponibile la decadenza, in un duplice giudizio diagnostico e medico legale (e ciò anche quando, nel corso del servizio, vi sia stata la constatazione clinica dell’infermità stessa) teso ad accertare, entro il termine di cinque anni dalla cessazione dal servizio, la riconducibilità delle infermità stesse a fattori di servizio. Principio giuridico confermato dalla successiva pronuncia delle medesime Sezioni (dec. n. 83/C del 19/4 – 1/6/1989), resa in applicazione dell’art. 169 del D.P.R. 29.12.1973, n.1092, riguardante i dipendenti civili e militari, i quali incorrono nella decadenza ivi prevista qualora abbiano lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione del servizio senza chiedere l’accertamento della dipendenza delle infermità contratte, ancorché queste risultino clinicamente constatate nel corso del servizio, ma non abbiano, entro lo stesso termine, formato oggetto di pronuncia di dipendenza da parte dell’amministrazione. Invero, la “constatazione” sanitaria delle infermità, nel senso voluto - ai fini della decadenza dal diritto a pensione - dagli artt. 9 del citato D. Lgt. n. 497 del 1916 e 169 del DPR 1092 del 1973, non può essere, la mera rilevazione documentale o accertamento clinico di un episodio morboso occorso all'istante, ma è l'esito di un sequenza procedimentale nella quale sono destinati a confluire elementi diversi, amministrativi e tecnico-sanitari, finalizzati alla ricerca 6 della dipendenza o meno da causa di servizio dell'infermità asserita come patita per causa di servizio. Sulla questione interpretativa si è nuovamente pronunciata di recente l’Organo nomofilattico di questa Corte (SS.RR., 5 dicembre 2001, n. 8/2001/QM e, da ultimo, 22 gennaio 2003 n. 4/QM) affermando il consolidato orientamento di ritenere che la mera constatazione clinica, e cioè il solo accertamento diagnostico di una infermità durante il servizio militare, senza l'aggiuntiva valutazione di quell'infermità da parte dell'Autorità sotto il profilo medico-legale della dipendenza, non è utile ad evitare la decadenza prevista dall’art. 169 del D.P.R. n. 1092/1973 con riferimento al tempo in cui la domanda pensionistica è stata presentata (cfr. Sez. II Centr. 29.04.2002 n. 140; 15.05.2001 n. 178; 14.06.2006 n. 228; 5.02.2003 n. 43; 1.03.2004, n. 72; 13.06.2005, n. 197). In particolare, per quel che ci occupa, le Sezioni riunite, con sentenza n. 8/2001/QM, hanno risolto la questione di massima ad esse deferita affermando che: "non si verifica la decadenza di cui all'art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973 in ipotesi di intervenuta constatazione, anche negativa ed anche con la formula allo stato degli atti, sulla dipendenza di una malattia da causa di servizio effettuati da organi pubblici medico legali in sede di valutazione della malattia a fini incidenti sul rapporto di impiego o di servizio". Secondo, quindi, univoca e consolidata giurisprudenza di questa Corte, quindi (Sez. Centr. App.n. 450/2012/A; Sez. Giur. Emilia Romagna, 21 agosto 2003, n. 1820; idem, Sez. Giur. Molise, 26 novembre 2002, n. 283; Sez. Giur. Puglia, 4 marzo 2002, n. 173), non vi è decadenza solo allorquando -in caso di constatazione d'infermità intervenuta durante il servizio- sussista un’espressa valutazione sulla dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata. 8. Ma, nel caso di specie, ritiene questo Giudice opportuno richiamare altresì il dettato normativo dell'art.184 che così dispone, per il caso di morte del dipendente “in attività di 7 servizio”: 1."In caso di morte del dipendente in attività di servizio, l'avente causa che ritenga la morte dovuta al servizio stesso, per conseguire la pensione privilegiata di riversibilità deve presentare domanda all'ufficio presso il quale il dante causa prestava servizio, salvo quanto disposto dall'ultimo comma. La domanda deve contenere le indicazioni di cui all'art. 168. 2. La domanda non è ammessa qualora sia presentata oltre il termine di cinque anni dalla data del decesso del dante causa, salvo che quest'ultimo avesse già chiesto l'accertamento di cui all'art. 169. 3. Nel caso in cui il dipendente sia deceduto per causa violenta nell'adempimento degli obblighi di servizio, la pensione privilegiata di riversibilità a favore della vedova e degli orfani minorenni è liquidata d'ufficio". In ordine al termine di decadenza, il secondo comma, dunque, prevede “il termine di cinque anni dalla data del decesso”, salvo che il dante causa avesse già formulato l'istanza, ai fini del trattamento pensionistico privilegiato, di accertamento della dipendenza da causa di servizio entro il termine di cui al richiamato art.169. Per costante giurisprudenza di questa Corte inoltre (Sez. Giur. Lombardia, n. 431/2012), va affermato che l’art.184 trova applicazione, in via strettamente analogica, anche per il caso in cui la facoltà di chiedere la pensione privilegiata, riconosciuta agli aventi causa, sia esercitata nell’ipotesi di decesso durante il diverso periodo di quiescenza (in proposito, la disciplina prevista dal richiamato D.P.R. 1092/73, ed, in particolare, agli articoli 92 e 184, oltre che nell’art art.100 del D.P.R. 915/78). Ora, il caso di specie riguarda un militare che non godeva di un trattamento di pensione privilegiata al momento del suo decesso e la cui infermità - fatta eccezione per la patologia ipertensiva arteriosa riconosciuta dalla Commissione Medica Ospedaliera si dipendente da causa di servizio con P.V. 382/VC/91 del 06.11.1991 (v. pure verb. 1/vIL di Milano 1251/CML 8 datato 13.06.1983)- è stata accertata, come dipendente da causa di servizio, dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con p.v. n.33035/2011 del 25/10/2011 – non con procedimento d’ufficio ex art 167 T.U., ma a seguito di procedimento amministrativo iniziato ad impulso di parte (artt. 167, 184 e 186 T.U.), vale a dire su domanda della ricorrente del 23.11.2010. Pertanto, il decorso di circa nove anni dal decesso del militare e dante causa, giova ricordare avvenuto in data 15.10.2003, rispetto alla data del 4/6/2012 di presentazione dell’istanza del coniuge superstite volta ad ottenere la pensione privilegiata nonché, nella migliore delle ipotesi, di oltre sei anni rispetto alla domanda di accertamento della dipendenza delle infermità descritte da causa di servizio (15/10/2003-23/11/2010), depongono per la inammissibilità della domanda presentata a causa della sanzione della decadenza comminata dalle disposizioni normative appena riferite. Né potrebbe condurre a diversa ed opposta conclusione il più favorevole regime giuridico discendente dalla novella introdotta per effetto del recente intervento della Corte Costituzionale, che con sentenza c.d. additiva n.323/2008, depositata in data 1/8/2008, ha dichiarato l'illegittimità del sopra citato articolo di legge "nella parte in cui non prevede che allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa". E ciò, come rilevato dalla difesa del Ministero resistente, dal momento che non è possibile opinare nel senso che la domanda di pensione privilegiata o di prodromico accertamento della dipendenza dell’infermità dal servizio svolto fosse inoltrata entro un termine in cui ancora difettava il presupposto oggettivo (vale a dire l’infermità lamentata) della richiesta medesima, in quanto la decorrenza del termine di decadenza per l’inoltro della domanda di pensione 9 privilegiata per infermità, dipendenti da causa di servizio, dalla data di cessazione dello stesso, o, per i mortivi illustrati, dal decesso, non può che risalire al momento della manifestazione della malattia, anche nel caso, come quello di specie, di patologie cc.dd. a lunga latenza. Infatti, in applicazione dell’interpretazione costituzionalmente orientata della norma citata, l’esordio del termine quinquennale di decadenza deve essere individuato nella manifestazione della malattia, a prescindere dalle concrete modalità di slatentizzazione della stessa, anziché dalla cessazione dal servizio, relativamente a patologie cc.dd. a lunga latenza che nell'arco del quinquennio non hanno manifestato alcuna sintomatologia tale da poter allertare circa la loro insorgenza (conforme, C. Cost., n. 43/2015). 9. Orbene, anche sotto quest’ultimo profilo, nella fattispecie concreta non può ragionevolmente sostenersi che l’insorgenza della manifestazione morbosa, della quale è stata accertata la dipendenza dal servizio solo in un secondo momento, sia successiva al decorso del detto termine quinquennale, il cui esordio non può che farsi risalire alla data del decesso del dante causa ex dipendente militare, momento in cui va individuata la legale conoscenza o conoscibilità della patologia di cui era affetto il de cuius, come confermato dalle risultanze dell’esame autoptico, richiamato dalla stessa parte ricorrente, e dal verbale nr. ACM011111894 del 26.07.2011 della CMO di Padova secondo cui la data di conoscibilità e manifestazione morbosa risalirebbe al 15.10.2003, coincidente con la data del decesso. Né questo poteva determinare, certo, un impedimento giuridico o di diritto in grado di ostacolare o comprimere, condizionandolo, l’esercizio dell’interesse pretensivo della ricorrente ma, tutt’al più, una difficoltà di mero fatto, come tale inescusabile ed irrilevante ai fini della maturata decadenza, cui si poteva -e doveva-reagire, rimuovendola, azionando gli ordinari rimedi propulsivi (domande) e strumenti di tutela, anche di natura giurisdizionale oltreché amministrativa (ricorsi), apprestati dall’ordinamento giuridico. 10 Nel caso di specie, in particolare, attraverso la proposizione di apposita domanda avente ad oggetto il libero esercizio del diritto, disconosciuto, di ottenere la pensione privilegiata indiretta, anche a prescindere, poiché nient’affatto condizionato, dall’aver appreso, solo successivamente, fatti storici emersi dalle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Padova capaci di disvelare le condizioni ambientali in cui si trovava ad operare tutto il personale militare e civile in servizio al 1° R.O.C. Monte Venda. E ciò ritenendo che debba operarsi una netta distinzione tra la manifestazione o slatentizzazione della sintomatologia dell’infermità o malattia (la cui esternazione non difettava certo essendo già nota, quanto meno, alla data del decesso del 15/10/2003) che costituisce, nel contempo, presupposto di fatto ed oggettivo o antecedente logico del trattamento pensionistico privilegiato, e le cause che detta patologia hanno potuto determinare, il cui definitivo accertamento non era certamente precluso o impedito mediante specifica istruttoria da svolgere a seguito di tempestiva presentazione della domanda introduttiva del procedimento amministrativo e, eventualmente, di quello giurisdizionale, ricorrendo ai tradizionali strumenti o mezzi di prova. Soprattutto laddove tale circostanza comporti una causa di prescrizione o di decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche (per tutte, Cass., Sez. 6 – 5, n. 27281/2014 e Sez. Civ. 6, n. 3575/2015). Conclusivamente, per gli esplicitati motivi il ricorso non può essere accolto. Le spese di giudizio, tuttavia, possono compensarsi integralmente tra le parti costituite per la particolarità della questione affrontata ed arrestatasi a profili di sostanziale pregiudizialità dei declaratoria di decadenza “sostanziale” o inammissibilità per tardiva presentazione della domanda amministrativa proposta, nonostante il riconoscimento, sebbene postumo, del nesso causale delle infermità di cui il dante causa è risultato affetto e che, quindi, lasciava desumere la probabile fondatezza nel merito della domanda proposta. 11 P.Q.M. LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto da TOLIN Adriana e compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 maggio 2015. F.to Il Giudice (dott. Gennaro Di Cecilia) Depositata in segreteria il 12/08/2015 p. IL FUNZIONARIO PREPOSTO F.to Cristina Guarino 12