P.I.
COMUNE DI POJANA MAGGIORE
PROVINCIA DI VICENZA
Elaborato
3
Norme Tecniche
Operative
Adottato con Del. C.C.
Approvato con Del. C.C.
Scala
IL SINDACO
Gabriele Cavion
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Geom. Mauro Faedo
Geom. Roberto Garolla
IL PROGETTISTA
dott. pian. terr.le Alice
Zanella
STUDIO ASSOCIATO ZANELLA
ARCHITETTURA E URBANISTICA
Via Vittime delle Foibe, 74/6
36025 Noventa Vic. (VI)
Tel 0444 787040 Fax 0444 787326
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POJANA MAGGIORE
Realizzazione informatica:
ABITAT Sistemi Informativi Territoriali – www.abitat.it
ANALISI AGRONOMICHE E
AMBIENTALI
Dott. Agr. Gino Benincà
Dott. Agr. Pierluigi Martorana
Dott. P.a. Giacomo De
Franceschi
DATA: 09/03/2011
Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI)
0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it
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Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
SOMMARIO
DISPOSIZIONI GENERALI ............................................................. 6 TITOLO I° Art. 1 - Pianificazione e legislazione vigente ........................................................... 6 Art. 2 - Finalità ed efficacia del P.I. ...................................................................... 6 Art. 3 - Elaborati del PI ....................................................................................... 7 Art. 4 - Applicazione del P.I. .............................................................................. 8 TITOLO II° DISPOSIZIONE PER LE ZONE ........................................................ 9 Art. 5 - Suddivisione del territorio comunale .......................................................... 9 Art. 6 - Indici e parametri del Piano degli Interventi ................................................ 9 Art. 7 - Utilizzazione degli indici ......................................................................... 10 Art. 8 - Destinazioni d’uso ................................................................................. 10 Art. 8.1 - Zone A, B, C1, C2 ........................................................................... 10 Par.8.1.1 - Destinazioni RR - residenziali ........................................................ 10 Par.8.1.2 - Dest. RC – residenziali e commerciali ............................................. 11 Par.8.1.3 - Dest. RL – residenziali e compatibili ............................................... 11 Art. 8.2 - ZONA D1 ....................................................................................... 11 Art. 8.3 - ZONA D4 ....................................................................................... 12 Art. 8.4 - ZONA E ......................................................................................... 13 TITOLO III° SISTEMA INSEDIATIVO STORICO ............................................... 14 Art. 9 - Zona A – Residenziale - Centro storico ..................................................... 14 Art. 9.1 - Generalità ...................................................................................... 14 Art. 9.2 - Repertorio normativo Zona A ............................................................ 14 Art. 10 - Zona di Degrado – Centro storico ............................................................ 21 TITOLO IV° SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE ...................................... 22 Art. 11 - Zona B, C1 e C2 ................................................................................... 22 Art. 11.1 - Destinazioni d'uso ........................................................................... 22 Art. 11.2 - Modalità di intervento ...................................................................... 22 Art. 11.3 - Disciplina degli interventi ................................................................. 22 Art. 11.4 - Finiture esterne .............................................................................. 22 Art. 11.5 - Repertorio normativo Zona B ............................................................ 22 Art. 11.6 - Repertorio normativo Zona C1 .......................................................... 24 Art. 11.7 - Repertorio normativo Zona C2 .......................................................... 24 TITOLO V° SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO ......................................... 26 Art. 12 - Zona D1 – Industriale, artigianale, commerciale ........................................ 26 Art. 12.1 - Destinazioni d'uso ........................................................................... 26 Art. 12.2 - Modalità di intervento ...................................................................... 26 Art. 12.3 - Interventi ...................................................................................... 26 Art. 12.4 - Opere di urbanizzazione ................................................................... 26 Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI)
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P.I.
Art. 12.5 - Finiture esterne .............................................................................. 26 Art. 12.6 - Repertorio normativo Zona D1 .......................................................... 26 Art. 13 - Art. Zona D4 - Agroindustriale ................................................................ 27 Art. 13.1 - Destinazioni d'uso ........................................................................... 27 Art. 13.2 - Modalità di intervento ...................................................................... 27 Art. 13.3 - Interventi ...................................................................................... 27 Art. 13.4 - Opere di urbanizzazione ................................................................... 28 Art. 13.5 - Finiture esterne .............................................................................. 28 Art. 13.6 - Repertorio normativo Zona D4 .......................................................... 28 Art. 14 - Attività Produttive Fuori Zona ................................................................. 29 TITOLO VI° SISTEMA AGRICOLO.................................................................... 30 Art. 15 - Zona E – Agricola ................................................................................. 30 Art. 15.1 - Tipologie e caratteristiche costruttive per gli interventi in zona agricola .. 30 Art. 15.2 - Tipologie ....................................................................................... 30 Art. 15.3 - Preesistenze ................................................................................... 31 Art. 15.4 - Nuova edificazione .......................................................................... 31 Art. 15.5 - Residenza ...................................................................................... 32 Art. 15.6 - Attività agricola produttiva ............................................................... 33 Art. 15.7 - Allevamenti .................................................................................... 33 Art. 15.8 - Recinzioni ...................................................................................... 34 Art. 15.9 - Forometria ..................................................................................... 35 Art. 15.10 - Serramenti .................................................................................... 35 Art. 15.11 - Intonaci e murature ........................................................................ 35 Art. 15.12 - Finiture esterne .............................................................................. 36 Art. 15.13 - Tutela ambientale ........................................................................... 36 Art. 16 - Nucleo rurale ....................................................................................... 36 Art. 16.1 - Interventi in nucleo rurale ................................................................ 37 Art. 17 - Edifici con utilizzazioni multiple, non più funzionali alle esigenze del fondo .... 38 Art. 18 - Azioni di riqualificazione e riconversione ................................................... 41 Art. 18.1 - Municipio ....................................................................................... 42 Art. 18.2 - Scuole elementari di Pojana Maggiore ................................................ 42 Art. 18.3 - Opera incongrua ............................................................................. 42 Art. 18.4 - Allevamenti da trasferire/bloccare/eliminare oggetto di riqualificazione
ambientale..................................................................................... 43 Art. 18.5 - Zona di riqualificazione di via Sabbioni ............................................... 44 Art. 19 - Azioni di mitigazione ambientale– Siepi e filari alberati di progetto Interventi di riordino della zona agricola finalizzati alla mitigazione degli
impatti ................................................................................................ 45 Art. 20 - Serre e vivai ........................................................................................ 45 Art. 21 - Strutture per lo stoccaggio dei rifiuti zootecnici ......................................... 45 Art. 22 - Allevamenti zootecnici intensivi............................................................... 45 Art. 23 - Allevamenti zootecnici non intensivi......................................................... 47 Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI)
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P.I.
Art. 24 - Dismissione degli allevamenti intensivi..................................................... 47 TITOLO VII° SISTEMA DEI SERVIZI ................................................................ 49 Art. 25 - Aree per servizi pubblici e di uso pubblico ................................................ 49 Art. 25.1 - F1 Zone per Istruzione .................................................................... 49 Art. 25.2 - F2 Zone per Attrezzature di interesse comune civili .............................. 49 Art. 25.3 - F2 Zone per Attrezzature di interesse comune religiose ........................ 50 Art. 25.4 - F3 Zone attrezzate a parco, gioco e sport Aree a verde pubblico
attrezzate a parco e per il gioco e lo sport .......................................... 50 Art. 25.5 - F4 Zone per parcheggi ..................................................................... 50 Art. 25.6 - Dotazione minime di aree per servizi ................................................. 51 Art. 25.7 - Opere di urbanizzazione ................................................................... 52 TITOLO VIII° SISTEMA DELLA MOBILITÀ ......................................................... 54 Art. 26 - Infrastrutture viarie .............................................................................. 54 Art. 26.1 - Norme per le sedi stradali, percorsi e piazze ....................................... 54 Art. 26.2 - Criteri per la progettazione delle opere stradali in rapporto con
l'ambiente ..................................................................................... 55 Art. 26.3 - Disposizioni generali ........................................................................ 56 Par.26.3.1 - Razionalizzazione e potenziamento del trasporto pubblico ..................... 57 Art. 27 - Percorsi ciclo – pedonali esistenti e di progetto ......................................... 57 TITOLO IX° - VINCOLI ................................................................................... 59 Art. 28 - Vincolo paesaggistico D.Lgs. n.42/2004 ................................................... 59 Art. 29 - Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – Corsi d’acqua ................................ 59 Art. 30 - Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 e di destinazione Agro -Silvo Pastorale – Usi Civici ............................................................................. 59 Art. 31 - Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004...................................................... 59 Art. 32 - Vincolo archeologico D.Lgs. n.42/2004..................................................... 60 Art. 33 - Vincolo sismico – Zona 4 ....................................................................... 60 TITOLO X° - PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE ................................ 61 Art. 34 - Zone di ripopolamento e cattura ............................................................. 61 TITOLO XI° - FASCE DI RISPETTO.................................................................. 62 Art. 35 - Idrografia principale .............................................................................. 62 Art. 36 - Viabilità – fasce di rispetto ..................................................................... 64 Art. 37 - Elettrodotto – D.P.A. ............................................................................. 65 Art. 38 - Metanodotto – fasce di rispetto ............................................................... 67 Art. 39 - Fasce di rispetto cimiteriale .................................................................... 67 Art. 40 - Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico ................................ 68 Art. 40.1 - Aree per servizi tecnologici ............................................................... 69 Art. 41 - Allevamenti zootecnici intensivi – fasce di rispetto ..................................... 69 Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI)
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TITOLO XII° Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
- ZONE O ELEMENTI DI TUTELA E INVARIANTI AMBIENTALI ...... 71 Art. 42 - Sistema agricolo produttivo di pianura ad elevata integrità ......................... 71 Art. 43 - Area lacuale, corsi d’acqua principali, siepi agrarie esistenti - Aree rilevanti
per la Rete Ecologica Territoriale ............................................................. 71 TITOLO XIII° INVARIANTI DI NATURA STORICO – MONUMENTALE AMBIENTALE ............................................................................... 75 Art. 44 - Beni monumentali D.Lgs. 42/2004 .......................................................... 75 Art. 45 - Contesti figurativi e coni visuali dei beni monumentali ................................ 75 Art. 46 - Ville individuate nella pubblicazione dell’I.R.V.V......................................... 76 Art. 47 - Edifici di interesse storico – architettonico - ambientale schedati dal PRG ...... 76 Art. 48 - Norme per i Beni monumentali D.Lgs. 42/2004, le Ville IRVV e gli Edifici di
interesse storico – architettonico – ambientale schedati dal P.R.G. ............... 77 Art. 48.1 - Destinazioni d'uso ........................................................................... 77 Art. 48.2 - Disciplina degli interventi ................................................................. 77 Par.48.2.1 - Edifici con grado di tutela “A”. ....................................................... 77 Par.48.2.2 - Edifici con grado di tutela “B” ........................................................ 78 Par.48.2.3 - Edifici con grado di tutela “C”........................................................ 78 Par.48.2.4 - Edifici con grado di tutela “D” ....................................................... 78 Art. 48.3 - Disciplina degli interventi per gli edifici nella Z.T.O. “A”: ....................... 79 Art. 48.4 - Tutela e riqualificazione degli spazi esterni ......................................... 79 Art. 48.5 - Interventi mediante piani urbanistici attuativi ..................................... 79 Art. 48.6 - Documentazione richiesta ................................................................ 79 Art. 49 - Edifici di valore storico – architettonico – ambientale schedati dal P.I. .......... 80 Art. 49.1 - Definizione delle categorie di valore ................................................... 80 Art. 49.2 - Disciplina delle categorie di valore ..................................................... 80 Art. 49.3 - Analisi filologica preliminare agli interventi ......................................... 82 TITOLO XIV° ATTUAZIONE DEL P.I. ................................................................. 84 Art. 50 - Modalità di attuazione del P.I.................................................................. 84 Art. 51 - Interventi diretti non soggetti a piano urbanistico attuativo......................... 85 Art. 52 - Zone soggette a piano urbanistico attuativo – P.U.A. ................................. 85 Art. 53 - Piani urbanistici attuativi ........................................................................ 86 Art. 53.1 - Contenuti ed elaborati ..................................................................... 86 Art. 53.2 - Procedimento di formazione, efficacia e varianti del P.U.A. .................... 87 Art. 54 - Progetti di coordinamento urbanistico – Progettazione unitaria – Unità
minima di intervento ............................................................................. 88 Art. 54.1 - Progetti di coordinamento urbanistico ................................................ 88 Art. 54.2 - Progettazione unitaria...................................................................... 88 Art. 54.3 - Unità Minima di Intervento ............................................................... 89 Art. 55 - Criteri di progettazione .......................................................................... 89 Art. 55.1 - Sedi stradali e parcheggi .................................................................. 89 Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI)
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Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
Art. 55.2 - Marciapiedi e percorsi pedonali ......................................................... 89 Art. 55.3 - Portici e gallerie .............................................................................. 90 Art. 55.4 - Piazze, slarghi, passaggi pedonali ...................................................... 90 TITOLO XV° DISPOSIZIONI PER L’EDIFICABILITÀ ......................................... 92 Art. 56 - Dotazioni di parcheggi in aree private ...................................................... 92 Art. 57 - Norme per l'edilizia esistente .................................................................. 92 Art. 58 - Modifica di destinazione d'uso con o senza opere. ...................................... 93 Art. 59 - Limiti di distanza .................................................................................. 93 Art. 59.1 - Distanze minime tra fabbricati .......................................................... 93 Art. 59.2 - Distanze minime dai confini di proprietà ............................................. 93 Art. 59.3 - Distanza tra corpi di fabbrica ............................................................ 94 Art. 59.4 - Distanze dai confini di zona .............................................................. 94 Art. 59.5 - Distanza dalle strade, piazze parcheggi pubblici e di uso pubblico
esistenti o previsti dal P.I. ................................................................ 94 Art. 59.6 - Obbligo allineamento fabbricati ......................................................... 94 Art. 60 - Prescrizioni particolari ........................................................................... 95 Art. 61 - Costruzioni accessorie ........................................................................... 95 Art. 62 - Manufatti in legno ................................................................................. 95 Art. 63 - Coperture mobili ................................................................................... 95 Art. 64 - Costruzioni interrate ............................................................................. 96 Art. 65 - Disciplina delle strutture nel soprassuolo e sottosuolo nelle aree pubbliche o
di uso pubblico. .................................................................................... 96 Art. 66 - Impianti per la distribuzione dei carburanti ............................................... 96 Art. 67 - Impianti sportivi privati ......................................................................... 97 Art. 68 - Disciplina degli impianti vegetali ............................................................. 97 Art. 69 - Vincoli di inedificabilita' derivanti da licenze e permessi di costruire già
rilasciati .............................................................................................. 97 Art. 70 - Poteri di deroga per edifici e/o impianti pubblici o di interesse pubblico ......... 97 TITOLO XVI° TRASFORMAZIONE URBANISTICA ............................................... 98 Art. 71 - Perequazione ....................................................................................... 98 Art. 71.1 - Metodologia calcolo Valore Perequazione ............................................ 99 Art. 72 - Schede di perequazione ........................................................................100 Art. 73 - Accordi pubblico privato - art. 6 della L.R. 11/2004 ..................................102 Art. 74 - Credito edilizio ....................................................................................103 Art. 74.1 - Metodologia Calcolo Credito Edilizio ..................................................105 Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI)
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Norme Tecniche Operative
TITOLO I°
Art. 1 -
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
DISPOSIZIONI GENERALI
Pianificazione e legislazione vigente
Il P.R.C. - Piano Regolatore Comunale del Comune di Pojana Maggiore si articola in:
-
P.A.T.I. - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale - approvato in Conferenza dei
Servizi il giorno 16.01.2009, ratificato con D.G.R.V. n°113 del 27.01.2009, entrato in
vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regionale n. 15 del 17 febbraio 2009;
-
P.I. - Piano degli Interventi.
Gli interventi di natura urbanistica e/o edilizia devono rispettare, oltre alla legislazione statale e
regionale vigente, la disciplina urbanistica del Piano Regionale Territoriale di Coordinamento
(P.T.R.C.), del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), del P.A.T.I., e quella
specificata negli elaborati grafici di progetto e nelle presenti norme operative del P.I.. Restano
pertanto abrogate le disposizioni locali in contrasto con le presenti norme.
Art. 2 -
Finalità ed efficacia del P.I.
Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 11/04 il P.I. è lo strumento urbanistico operativo che, in
coerenza e in attuazione del P.A.T.I., ha la finalità di individuare e disciplinare gli interventi di
tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando in
modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e
le infrastrutture per la mobilità.
Il presente Primo Piano degli Interventi è diretto a:
-
aggiornare e individuare il sistema dei vincoli, della pianificazione territoriale e delle
fasce di rispetto (Titoli IX, X, XI);
-
recepire e disciplinare le invarianti di natura ambientale e storico – monumentale –
ambientale presenti (Titolo XII e XIII);
-
disciplinare l’intera Zona agricola comunale ed i relativi: nuclei rurali, azioni di
riqualificazione e riconversione, azioni di mitigazione ambientale, edifici non più
funzionali alla conduzione del fondo, serre e vivai, rifiuti zootecnici, allevamenti (Titolo
VI);
-
disciplinare le modalità di attuazione del PI (Titolo XIV);
-
disciplinare l’attuazione della trasformazione urbanistica perequativa definendo la
perequazione, Credito edilizio e gli accordi pubblico – privati (Titolo XVI);
-
stralciare alcune schedature ritenute non idonee e non conformi alla situazione esistente
e dare la possibilità di redigerne di nuove relative agli edifici di valore storico –
ambientale (artt. 47 e 49)
-
meglio specificare le categorie di valore degli edifici di valore storico – ambientali (par.
50.1);
-
definire le aree destinate ai servizi pubblici o di uso pubblico ai sensi dell’art. 31 della
L.R. 11/2004 (Titolo VII). In particolare il PI recepisce gli ambiti a servizi del PRG
vigente e conferma la relativa disciplina di N.T.A.;
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Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
-
definire le opere di urbanizzazione ai sensi Legge 847/1964, Legge 865/1971, DPR
380/2001 e provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 50, comma 1, lettera
h) della L.R.11/2004 (art. 25.7);
-
verificare il dimensionamento (Elaborato 4);
-
considerato che ai sensi del 5° comma dell'art. 48 della L.R. 11/04 il Piano Regolatore
Generale vigente acquista il valore e l'efficacia del P.I. per le sole parti compatibili con il
PATI, vengono mantenute e confermate tali parti nella cartografia del PI non oggetto di
variante con il presente P.I..
Ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/20004, il Piano degli Interventi diventa efficace quindici giorni
dopo la pubblicazione nel BUR dell'avviso della avvenuta approvazione. Decorsi cinque anni
dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o
espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per
servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli
preordinati all’esproprio di cui all'articolo 34 della L.R. 11/2004. In tali ipotesi, fino ad una
nuova disciplina urbanistica, si applica l’articolo 33 della L.R. 11/2004 che prevede:
-
nelle aree non pianificate per le quali è intervenuta la decadenza suddetta esterne al
perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo Piano degli Interventi o
di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi ammessi per la zona
agricola limitatamente alla residenza;
-
nelle aree non pianificate per le quali è intervenuta la decadenza suddetta interne al
perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo piano degli interventi o
di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a),
b), c), d), dell’articolo 3 del decreto del presidente della repubblica n. 380 del 2001.
Art. 3 -
Elaborati del PI
Gli elaborati del Piano degli Interventi sono:
1. Elaborati grafici:
1.1
Tav. PI - Intero territorio comunale scala 1:5000 (fogli 2)
1.1.1 Tav. PI – Intero territorio comunale – foglio nord
1.1.2 Tav. PI – Intero territorio comunale – foglio sud
1.2
Tav. PI - Zone significative Capoluogo e Frazioni (Cagnano e Cicogna) scala 1:2000
1.3
Tav. PI – Zona produttiva Cagnano scala 1:2000
1.4
Tav. PI – Centro storico Pojana scala 1:1000
2. Relazione programmatica;
3. Norme tecniche operative;
4. Verifica Dimensionamento;
5. Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;
6. Regolamento edilizio (P.R.G.);
7. Edifici di interesse storico – architettonico – ambientale schedati dal P.R.G. (art. 47
N.T.O.):
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Norme Tecniche Operative
7.1
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
Fascicolo “Schedature edifici di interesse ambientale”;
8. Banca dati alfanumerica e vettoriale.
Nel caso cui si riscontrassero discordanze nella lettura delle disposizioni espresse negli
elaborati del P.I. valgono le seguenti regole:
a) fra le indicazioni di tavole in scala diversa, sono valide quelle di cui alla tavola di scala
maggiore;
b) tra il testo delle Norme Tecniche Operative e gli elaborati grafici, prevale il testo delle
Norme Tecniche Operative;
c) tra il testo delle Norme Tecniche Operative ed il testo del Regolamento Edilizio Comunale,
prevale il testo delle Norme Tecniche Operative;
d) le Schede puntuali prevalgono su tutti gli elaborati del P.I..
I dati dimensionali dello stato di fatto riportati sulle schede, derivano da un rilievo di tipo
urbanistico dei fabbricati ed hanno la funzione di dare la consistenza dell’oggetto schedato. Nel
caso di discordanze, ai fini del progetto saranno da ritenersi validi i dati derivanti dal rilievo
effettivo.
Ai fini sia dell'istituzione dei vincoli sia della definizione esecutiva delle opere, delle superfici e
del volume edificabile, i dati derivanti dal rilievo topografico del terreno prevalgono sui
perimetri e/o le superfici risultanti dalle planimetrie catastali e/o dalle planimetrie del P.I..
Art. 4 -
Applicazione del P.I.
Il PI si applica a tutto il territorio comunale secondo le disposizioni contenute nelle tavole di
progetto, nel Regolamento edilizio e nelle presenti Norme Tecniche Operative, qualora non in
contrasto con le direttive del P.A.T.I..
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Norme Tecniche Operative
TITOLO II°
Art. 5 -
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
DISPOSIZIONE PER LE ZONE
Suddivisione del territorio comunale
Il P.I.:
a. recepisce la suddivisione delle Zone Territoriali Omogenee del P.R.G. per l'intero territorio
comunale e ne indica di nuove nel rispetto del P.A.T.I..
Le destinazioni urbanistiche (zonizzazione) di zona vanno rilevate dalla lettura contestuale
delle tavole in scala 1:5000 e 1:2000.
Il territorio comunale secondo le grafie e le perimetrazioni delle tavole di P.I., è suddiviso
nelle seguenti zone ed aree:
-
ZONA A – residenziale (centro storico)
-
ZONA B – residenziale di completamento
-
ZONA C1, C2 – residenziale di espansione
-
ZONA D1 – industriale, artigianale, commerciale
-
ZONA D4 – agro-industriale
-
ZONA E - agricola:
-
ZONA F - aree per servizi pubblici e d'uso pubblico:
F1 - AREE PER L'ISTRUZIONE
F2 - AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
F3 - AREE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO A PARCO E PER IL GIOCO E LO SPORT
F4 - AREE PER PARCHEGGI
-
AREE SOGGETTE A VINCOLI E SERVITU'
b. determina i caratteri degli interventi;
c. definisce le aree per spazi pubblici e/o di uso pubblico, per edifici, opere ed impianti
pubblici, di uso pubblico, di interesse collettivo o sociale nonché quelle sottoposte a
speciali servitù;
d. individua la rete delle principali vie di comunicazione stradale e percorsi ciclo - pedonali,
con l'indicazione degli spazi destinati a parcheggio e ad altra attrezzatura viaria.
L’indicazione delle reti stradali primarie o secondarie deve intendersi come previsione di
massima, essendo possibile, all’atto esecutivo, apportare delle varianti a condizione che
non modifichino sostanzialmente il tracciato previsto;
e. recepisce e precisa i vincoli, le fasce di rispetto e le aree o elementi della pianificazione
territoriale superiore indicati dal P.A.T.I.;
f. disciplina ed articola le invarianti del P.A.T.I..
Art. 6 -
Indici e parametri del Piano degli Interventi
Nelle tavole di progetto le zone sono suddivise in sottozone contraddistinte ciascuna da un
apposito cartiglio in cui compare il tipo di zona ed il numero di sottozona.
Il numero di sottozona fa riferimento all'apposita tabella del Repertorio Normativo delle
presenti Norme.
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9
Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
I cartigli relativi alle zone ed aree esterne alle zone significative sono riportati nelle Tavv. 1.1
in scala 1:5.000; i cartigli relativi alle zone ed aree interne alle zone significative sono riportati
nelle Tavv. 1.2 in scala 1:2.000.
Gli indici minimi e massimi ed altri parametri che l'edificazione dovrà osservare sono riportati,
per le singole sottozone e per specifiche aree, nel relativo Repertorio Normativo delle presenti
NTO.
Gli indici e i parametri che disciplinano l'edificazione in attuazione del P.I. trovano definizione
nel Regolamento Edilizio.
Art. 7 -
Utilizzazione degli indici
Le aree utilizzate per il calcolo degli indici urbanistici in base alle prescrizioni di P.I.,
costituiscono le aree di pertinenza territoriale o fondiaria dell'intervento.
Un'area di pertinenza si definisce satura quando gli edifici costruiti hanno raggiunto il massimo
del volume edificabile consentito dai rispettivi indici.
Nelle richieste di permesso di costruire e nei Piani attuativi dovrà figurare la individuazione
planimetrica delle aree di pertinenza, distinte in territoriali e fondiarie, con l'elenco dei relativi
mappali e dati catastali delle proprietà, a dimostrazione del calcolo dei volumi, distinguendo le
aree in cui gli indici sono stati saturati, da quelle in cui permane una possibilità edificatoria
residua.
Art. 8 -
Destinazioni d’uso
L'utilizzazione funzionale delle diverse zone dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:
Art. 8.1 -
Zone A, B, C1, C2
Par.8.1.1 -
Destinazioni RR - residenziali
Oltre alle destinazioni residenziali sono consentite, salvo diverse e specifiche disposizioni date
nelle singole zone, le seguenti destinazioni d'uso:
- uffici, studi professionali o commerciali,
- negozi o botteghe,
- magazzini e depositi commerciali, limitatamente ai piani terreni o seminterrati, escluse
merci all’ingrosso,
- laboratori artigianali i cui impianti non producano rumori od odori molesti,
- autorimesse pubbliche o private, stazioni di servizio, purché sia garantito un accesso
idoneo,
- alberghi, pensioni, ristoranti, trattorie, bar, caffè,
- banche,
- cinema, teatri ed altri luoghi di svago, nonché insediamenti comunque diversi da quelli
esclusi nell’elenco di cui a seguito.
Sono esclusi dalle zone residenziali:
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10
Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
- industrie,
- ospedali,
- macelli,
- stalle, scuderie e fabbricati da adibirsi ad allevamenti di animali domestici,
- tutte quelle attività che a giudizio del Comune siano incompatibili con il carattere
residenziale della zona.
Sono ammessi altresì i servizi pertinenti agli insediamenti residenziali, in relazione agli
standard urbanistici.
Par.8.1.2 -
Dest. RC – residenziali e commerciali
Oltre alle destinazioni residenziali sono consentite, salvo diverse e specifiche disposizioni date
nelle singole zone, le seguenti destinazioni d'uso:
- negozi
- magazzini e depositi commerciali
- laboratori artigianali i cui impianti non producano molestia alle residenze;
- autorimesse pubbliche e private
- alberghi, pensioni, cliniche, ristoranti, bar, ecc.
- banche, uffici, studi professionali, agenzie, ecc.
- cinema, teatri, luoghi di svago, sport, ecc.
- attrezzature e impianti pertinenti alle zone residenziali: cabine elettriche, telefoniche,
impianti tecnologici, ecc.
- attrezzature pubbliche o di interesse pubblico pertinenti gli insediamenti residenziali.
Sono escluse:
- attività industriali e artigianali moleste od inquinanti
- stalle, scuderie, allevamento animali, ecc.
- depositi all'aperto
- tutte quelle destinazioni che, a giudizio del Comune, possano comportare molestia ad
essere in contrasto con il carattere residenziale delle zona.
Per i parcheggi privati valgono le disposizioni del successivo art. 55.1.
Par.8.1.3 -
Dest. RL – residenziali e compatibili
Oltre alle destinazioni residenziali sono consentite le destinazioni RL solo se compatibili con i
valori da tutelare degli edifici e della zona.
Art. 8.2 -
ZONA D1
Sono consentite le attività artigianali, industriali e commerciali che non producono emissioni
moleste ed inquinamenti oltre ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente.
Sono inoltre ammessi:
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11
Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
- gli uffici di pertinenza
- le infrastrutture di servizio
- i magazzini di deposito
- gli edifici per attività collettive
- gli impianti tecnologici
- gli edifici e gli impianti per la conservazione, trasformazione e distribuzione delle merci
prodotte
- gli edifici per la commercializzazione dei prodotti oggetto dell’attività nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di commercio
- gli edifici per l'assistenza e il ristoro degli addetti
- gli edifici commerciali con superficie di vendita fino a 1000 mq.
Sono escluse le residenze, con la eccezione di quelle adibite ad alloggio di servizio; in tal caso
è ammesso per ogni unità produttiva insistente su un lotto minimo di mq 2000, un solo
alloggio il cui volume non deve essere maggiore a mc. 500.
Sono altresì escluse quelle attività di rilevante impatto ambientale sotto il profilo delle
emissioni acustiche od in atmosfera degli scarichi e delle tipologie di rifiuti prodotti
segnatamente quelle indicate ai punti 4,8,9,13,14,15 e 19 sezione C, parte 1 e 100, 101
Sezione B, parte 1, dell’elenco allegato al D.M. 5 settembre 1994, nonché tutte quelle attività
che l’Ufficio Tecnico Comunale, sentite le competenti autorità sanitarie, ritiene in contrasto con
le indicazioni sopradescritte.
Art. 8.3 -
ZONA D4
Sono consentite le attività artigianali, industriali e commerciali di trasformazione e vendita
delle produzioni vegetali che non producono emissioni moleste ed inquinamenti oltre ai limiti
stabiliti dalla legislazione vigente.
Sono inoltre ammessi:
- gli uffici di pertinenza
- le infrastrutture di servizio
- i magazzini di deposito
- gli edifici per attività collettive
- gli impianti tecnologici
- gli edifici e gli impianti per la conservazione, trasformazione e distribuzione delle merci
prodotte.
- gli edifici per la commercializzazione dei prodotti per l’agricoltura ed il giardinaggio , e per
la commercializzazione dei beni oggetto di trasformazione, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di commercio fino a superfici di vendita di 1000 mq.
- gli edifici per l'assistenza e il ristoro degli addetti.
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12
Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
Sono escluse le residenze, con la eccezione di quelle adibite ad alloggio di servizio; in tal caso
è ammesso per ogni unità produttiva insistente su un lotto minimo di mq 2000, un solo
alloggio il cui volume non deve essere maggiore a mc. 500.
Sono altresì escluse quelle attività di rilevante impatto ambientale sotto il profilo delle
emissioni acustiche od in atmosfera degli scarichi e delle tipologie di rifiuti prodotti
segnatamente quelle indicate ai punti 4,8,9,13,14,15 e 19 sezione C, parte 1 e 100, 101
Sezione B, parte 1, dell’elenco allegato al D.M. 5 settembre 1994, nonché tutte quelle attività
che l’Ufficio Tecnico Comunale, sentite le competenti autorità sanitarie, ritiene in contrasto con
le indicazioni sopradescritte.
Art. 8.4 -
ZONA E
Sono consentite oltre alle attività agricole, la realizzazione degli immobili per l’abitazione di
coloro che conducono il fondo, gli immobili per il ricovero delle attrezzature e per le attività di
trasformazione e conservazione delle produzioni vegetali secondo i parametri stabiliti dalla L.R.
11/2004 s s.m.i. e degli allevamenti come stabilito dagli artt. 22, 23, 24 e 41 delle presenti
norme, nel rispetto delle distanze dai confini di proprietà come stabiliti dall’art. 59.2, delle
fasce di rispetto stradali e dei corsi d’acqua, delle fonti di approvvigionamento idrico, dei vincoli
indicati nelle tavole del P.I..
Sono inoltre consentite, nei nuclei rurali di cui all’art. 16 delle presenti norme, le attività
artigianali compatibili con la zona quali a titolo esemplificativo: calzolaio, sarto, magliaia,
fabbro, meccanico di biciclette e motocicli, meccanico riparatore attrezzi agricoli, falegname,
altre attività di piccolo artigianato compatibili con la zona. Per le suddette attività artigianali si
fissa un limite di mq 100 per singola attività di servizio.
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13
Norme Tecniche Operative
TITOLO III°
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
SISTEMA INSEDIATIVO STORICO
Art. 9 -
Zona A – Residenziale - Centro storico
Art. 9.1 -
Generalità
Nell'ambito delle zone A gli interventi urbanistico - edilizi devono realizzarsi a mezzo di piani
urbanistici attuativi riferiti a comprensori di omogenea fisionomia urbanistica e di singoli
permessi di costruire in diretta attuazione come indicato nella Tav. P.I. 1.4 – Centro Storico
Pojana, scala 1:1.000 e del repertorio normativo di cui al successivo art. 9.2.
I Piani suddetti hanno l'obiettivo prevalente di conservare non solo i caratteri formali di singole
architetture o di singoli ambienti, ma anche le caratteristiche di insieme dell'intero organismo e
di tutti gli elementi che concorrono a definirlo, ivi comprese le aree verdi, i cortili e gli spazi
non edificati, nonché di precisare le caratteristiche qualitative e quantitative della eventuale
nuova edificazione.
Tali piani attueranno le previsioni del P.I. precisando:
a) i vari gradi di intervento a livello edilizio ed in particolare gli edifici o parti di edificio
estranei ai caratteri dell'ambiente e privi di valore culturale da demolire, gli edifici da
sostituire ed i nuovi edifici da realizzare nel rispetto degli obiettivi di salvaguardia del
Centro Storico indicandone la caratterizzazione architettonica;
b) le destinazioni d'uso degli edifici prescritte od ammesse, proibendo la persistenza e/o
l'introduzione di destinazioni che alterino l'equilibrio tipologico - costruttivo
dell'organismo;
c) gli spazi pubblici o privati da conservare e quelli eventualmente da creare anche al fine di
migliorare le condizioni ambientali e della viabilità pedonale, con le prescrizioni per le
pavimentazioni, le alberature e l'arredo;
d) l'organizzazione della viabilità con particolare riguardo alla viabilità pedonale.
Il Comune può comunque imporre:
a) l'eliminazione delle strutture estranee e prive di valore culturali;
b) una sistemazione adeguata degli spazi scoperti con eventuali passaggi ad uso pubblico;
c) l'integrazione delle opere di urbanizzazione primaria eventualmente riscontrate carenti.
Art. 9.2 -
Repertorio normativo Zona A
REPERTORIO NORMATIVO ZONA A
ZONA
Unità
edilizia
N°
Destinazione
d’uso
Grado di
tutela
Edificabilità
A1
1
RL
B
2
RL
C
3
RL
/
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Volume
esistente
Volume
esistente
Volume
esistente
Dotazioni
di aree ad
uso
pubblico
mq
230
Disposizioni specifiche
Restauro conservativo del
portico con destinazione
residenziale
o
terziaria,
conservazione del muro di
cinta su via dei Martiri. La
superficie da attrezzare a
piazza pedonale è l’area
esterna
antistante
la
facciata del portico su via
14
Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
REPERTORIO NORMATIVO ZONA A
ZONA
Unità
edilizia
N°
Destinazione
d’uso
Grado di
tutela
Edificabilità
Dotazioni
di aree ad
uso
pubblico
mq
Disposizioni specifiche
dei Martiri
Volume
esistente
A2
A3
1
RL
/
Volume
esistente
250
2
RL
/
Volume
esistente
70
RL
/
Volume
esistente
1
RL
/
Volume
esistente
2
RL
/
A4
A5
A6
A6
3
RL
D
4
RL
B
Volume
esistente
Volume
esistente + 400
mc.
Volume
esistente
5
RL
C
Volume
esistente + 600
mc.
6
RL
C
Volume
esistente
A7
1
RL
C
Volume
esistente
2
RL
/
Volume
esistente
3
RL
C
Volume
esistente
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Ridelimitata dalla creazione
della
B/42
e
dalla
suddivisione in A3, A24 e
A25
Riqualificazione del fronte e
ricomposizione
della
facciata su Via Matteotti
Ridisegno delle forature di
facciata
Oggetto
della
variante
parziale al PRG adottata con
delibera consigliare n. 42
del 22.11.2001.
Soppressa e sostituita dalla
B43
Piano di recupero n. 3
approvato
con
delibera
consigliare
n.
80
del
18.05.1999
Ridelimitata dalla creazione
della B/44
Riqualificazione del fronte e
ricomposizione
della
facciata su Via Matteotti
Ricomposizione
del
prospetto e della copertura
altezza massima 2 piani
fuori terra
Restauro conservativo
Ricomposizione del tetto a
due falde e sopraelevazione
con aumento di volume di
600
mc. Per complessivi
due
paini
fuori
terra;
riordino del fronte su Via
Matteotti.
Restauro conservativo
Suddivisa e creata nuova
zona A26
Restauro conservativo
Eliminazione dei terrazzi,
ridisegno della forometria di
facciata.
Restauro
del
corpo
principale
Ricomposizione dei corpi
aggiunti sul retro
15
Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
REPERTORIO NORMATIVO ZONA A
ZONA
A7
Unità
edilizia
N°
Destinazione
d’uso
Grado di
tutela
Edificabilità
4
RL
D
Volume
esistente +
250mc.
5
RL
D
Volume
esistente +
1270 mc.
6
RL
/
Volume
esistente + 600
mc.
7
RL
D
volume
esistente
8
RL
C
9
RL
B
10
RL
C
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Volume
esistente
Volume
esistente
Volume
Dotazioni
di aree ad
uso
pubblico
mq
150
Disposizioni specifiche
E’
consentito
l’accorpamento
dei
due
edifici, con eliminazione del
terrazzo di copertura e la
riduzione dell’altezza del
fabbricato n.5 per portare
l’intero corpo con l’altezza e
la tipologia del fabbricato n.
3.
E’
prevista,
inoltre
la
creazione di un portico per
la
realizzazione
di
un
passaggio
pedonale
di
collegamento
con
il
parcheggio
pubblico
retrostante.
E’ consentito un aumento di
volume di 250 mc. per il
fabbricato n. 4 e di 1270
mc. per il fabbricato n. 5.
Altezza
massima
del
fabbricato n. 5 pari al
fabbricato n. 6.
E’
consentita
la
trasformazione d’uso da
produttivo a residenziale, a
condizione
che
sia
rispettato
il
dimensionamento
delle
rimesse in proporzione al
volume
residenziale
dei
fabbricati
n.
6
e
7,
privilegiando
per
tale
intervento, la realizzazione
di una rimessa interrata con
accesso da una rampa
comune a servizio anche
della rimessa dei fabbricati
n. 4 e n. 5.
L’altezza
del
fabbricato
dovrà essere pari a quella
del
fabbricato
esistente
nella ZTO B/17
E’
consentita
la
sopraelevazione secondo la
tipologia corrente di due
piani più sottotetto abitabile
con altezza della facciata
pari a quella del fabbricato
n. 3. E’ richiesta, inoltre, il
ridisegno delle aperture sul
fronte
principale,
l’eliminazione dei terrazzi e
la creazione della cornici di
gronda della tipologia di
quella
dei
fabbricati
adiacenti.
Mantenimento dello stato di
fatto.
Mantenimento dello stato di
fatto
Mantenimento dello stato di
16
Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
REPERTORIO NORMATIVO ZONA A
ZONA
Unità
edilizia
N°
Destinazione
d’uso
Grado di
tutela
Edificabilità
Dotazioni
di aree ad
uso
pubblico
mq
esistente
RL
D
Volume
esistente
1
RL
D
Volume
esistente
2
RL
D
Volume
esistente
RL
C
Volume
esistente
1
RL
B
2
RL
D
3
RL
A8
Disposizioni specifiche
fatto.
Piano di recupero
n. 2
approvato
con
delibera
consigliare
n.
102
del
05.07.90
A9
Mantenimento dello stato di
fatto.
E’
consentita
la
sopraelevazione,
mantenendo
lo
stesso
andamento di falda, fino ad
un’altezza dell’edificio di
metri 5.80.
A10
Piano di recupero adottato
con delibera consigliare n.
16 del 05.04.1993
A11
Volume
esistente
Volume
esistente
Mantenimento dello stato di
fatto
Ricomposizione del fronte,
eliminazione del terrazzo.
E’
consentita
la
realizzazione di un corpo ad
un piano per complessivi
400 mc.
Soppressa e accorpata alla
B/21 e alla F2 n. 10
+ 400 mc.
A12
A13
1
RL
C
2
RL
C
3
RL
B
A14/1
RL
/
A14/2
RL
/
Volume
esistente
Volume
esistente
Volume
esistente
volume totale:
6.500 mc
volume totale
2.500 mc
A15
A16
A17
RL
Volume
esistente
A18
RL
Volume
esistente
A19
A20
A21
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Restauro e ristrutturazione
edilizia.
E’
consentita
la
realizzazione di aperture
compatibili con i caratteri
formali dell’edificio e la sua
trasformazione
ad
uso
residenziale o terziario
Restauro e ristrutturazione
edilizia.
Restauro conservativo
750
300
Altezza massima dei fronti:
8 m.
Soppressa e accorpata alla
B24.
Soppressa e accorpata alla
B23.
Piano di recupero approvato
con delibera n. 187 del
10.06.97
Piano di recupero approvato
con delibera n. 187 del
10.06.97
Soppressa e accorpata alla
B36
Soppressa e accorpata alla
B37
Soppressa e accorpata alla
17
Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
REPERTORIO NORMATIVO ZONA A
ZONA
Unità
edilizia
N°
Destinazione
d’uso
A22
Grado di
tutela
A
Edificabilità
Dotazioni
di aree ad
uso
pubblico
mq
B37
Salvaguardia
e
Valorizzazione
del
monumento
Salvaguardia
e
Valorizzazione
del
monumento.
Obbligo
di
strumento
attuativo
per
la
sistemazione
delle
aree
scoperte.
L’attuazione delle previsioni
relative alle sistemazioni
stesse potrà essere attuata
per comparti.
Obbligo
di
restauro
conservativo dei tratti delle
murature preesistenti per le
quali si prescrive il rilievo
critico.
Ogni
intervento
anche
finalizzato a rendere meglio
fruibile l’edificio vincolato,
sia
concordato
preventivamente
con
la
Soprintendenza.
Volume
esistente
A23
Volume
esistente
Volume
esistente
Volume
esistente
Volume
esistente
Volume
esistente
Volume
esistente
Volume
esistente
1
RL
A
2
RL
B
3
RL
B
4
RL
C
5
RL
A
6
RL
C
7
RL
C
1
RL
D
Volume
esistente
2
RL
C
Volume
esistente
3
RL
4
RL
1
RL
D
Volume
esistente
2
RL
D
Volume
esistente
3
RL
/
4
RL
/
5
RL
/
6
RL
/
7
RL
Disposizioni specifiche
A24
Volume totale
4500 mc
750 mq
Ripristino della forometria
originale sulle facciate est e
sud
Mantenimento dello stato di
fatto
Nuovo volume edificabile.
Altezza massima dei fronti
m. 8
Demolizione e recupero del
volume nel fabbricato n. 3
di nuova costruzione
A25
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Volume
esistente
Volume
esistente
Volume
esistente
Volume
esistente
+ 600 mc
Ripristino
della
facciata
originale. Eliminazione delle
tettoie in aggetto.
Ripristino
della
facciata
originale.
Eliminazione
delle tettoie in aggetto.
Mantenimento dello stato di
fatto.
Mantenimento dello stato di
fatto.
Mantenimento dello stato di
fatto.
Mantenimento dello stato di
fatto.
E’ ammessa la realizzazione
di un corpo a due falde, ad
18
Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
REPERTORIO NORMATIVO ZONA A
ZONA
Unità
edilizia
N°
Destinazione
d’uso
Grado di
tutela
Edificabilità
A26
RL
Volume
esistente
A27
RL
Volume
esistente
Dotazioni
di aree ad
uso
pubblico
mq
Disposizioni specifiche
uso portico e rimessa, per
complessivi 600 mc.
Piano di recupero approvato
con delibera consigliare n.
55 del 19.10.00
Piano
di
recupero
approvato
con
delibera
consigliare
n.
28
del
28.06.01
A28
1
RL
D
Volume
esistente + 750
mc.
60
2
RL
C
Volume
esistente
30
3
RL
C
Volume
esistente + 130
mc.
A29/1
RL
/
Volume
esistente + 600
mc.
A29/2
RL
/
A28
Volume
esistente + 500
mc.
Volume
esistente + 100
A29/3
RL
/
mc.
E’ ammesso un aumento di
volume di 750 mc. a
condizione che sia realizzato
, su Via Borgo Brusà, un
portico
con
passaggio
pedonale.
Altezza massima pari al
fronte del fabbricato n. 2.
Demolizione terrazzo su via
Matteotti.
Demolizione tettoia su Via
Matteotti.
E’ consentito il raccordo
delle falde del tetto sul
cortile interno, con un
aumento del volume di 130
mc.
Nuovo piano di recupero
finalizzato
alla
riqualificazione del fronte
sull’area pubblica anche con
la creazione di un portico ed
eliminazione
delle
superfetazioni
all’interno
dell’isolato.
E’
consentito
l’aumento
dell’altezza a due piani più
sottotetto per un massimo
di 8 m secondo la tipologia
prevalente.
A30
1
RL
C
Volume
esistente
2
RL
D
Volume
esistente + 300
mc.
3
RL
C
4
RL
D
Volume
esistente
Volume
esistente
E’ consentito un aumento di
volume di 300 mc. per
portare
alla
quota
del
fabbricato principale (1), la
parte di fabbricato più
bassa (2), a condizione che
sia ricomposta la facciata di
tale
porzione
e
siano
eliminati il terrazzo e la
tettoia sul fronte.
Ristrutturazione
A31
Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI)
0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it
19
Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
REPERTORIO NORMATIVO ZONA A
ZONA
Unità
edilizia
N°
1
Destinazione
d’uso
RL
Grado di
tutela
/
2
Edificabilità
Volume
esistente
Dotazioni
di aree ad
uso
pubblico
mq
110
+ 600 mc
Volume
esistente
3
RL
/
1
RL
A
2
RL
B
1
RL
D
Volume
esistente
2
RL
/
Demolizione
3
RL
/
RL
/
50
Disposizioni specifiche
E’ consentito un aumento di
volume di 600 mc. a
condizione
che
sia
ricomposta la copertura a
due falde.
Creazione
di
passaggio
pedonale sul fronte.
Creazione
di
passaggio
pedonale sul fronte
A32
Volume
esistente
Volume
esistente
A33
A34
Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI)
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Volume
esistente + 400
mc
Volume
esistente
Restauro conservativo
Ripristino dei serramenti
originali
Demolizione del corpo di
fabbrica 2, recupero del
volume e aumento della
volumetria demolita di 400
mc. All’interno della sagoma
definita nella tavola 1.2 P.I.
Altezza massima dei fronti
m. 8
Si prescrive di comporre la
nuova facciata sul fronte di
Via Pojanese in continuità
con
l’esistente,
rispettandone la ripartizione
e
la
forometria,
il
prolungamento della cornice
del tetto esistente e il
raccordo della copertura.
Mantenimento dello stato di
fatto.
20
Norme Tecniche Operative
Art. 10 -
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
Zona di Degrado – Centro storico
Il P.I. individua le zone di degrado, ai sensi dell'ex art. 27 della legge n. 457/1978 per gli
immobili, i complessi edilizi, e le aree comprese in tali zone per le quali è prevista la
formazione dei piani di recupero di iniziativa pubblica o privata.
Le zone di degrado insistono nella la Z.T.O. "A" e gli ambiti di tutela degli edifici di interesse
storico, architettonico, ambientale.
Le zone di degrado, l'ambito e gli immobili soggetti a Piano Particolareggiato o Piano di
Recupero previsti nel presente P.I., potranno essere modificati e/o integrati con apposito
provvedimento del Consiglio Comunale secondo le procedure di Legge vigenti.
Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI)
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21
Norme Tecniche Operative
TITOLO IV°
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE
Art. 11 -
Zona B, C1 e C2
Art. 11.1 -
Destinazioni d'uso
Le destinazioni d'uso consentite sono indicate per le singole sottozone nel Repertorio
Normativo di cui ai successivi artt. 11.5, 11.6 e 11.7 e con riferimento all'art. 8.1 delle presenti
norme. Le destinazioni d'uso diverse dalla residenza sono realizzabili solo se compatibili,
provvedendo direttamente alle dotazioni di parcheggi supplementari necessari.
Art. 11.2 -
Modalità di intervento
Autorizzazione e permesso di costruire in diretta attuazione del P.I., nei casi di cui all’art. 51
delle presenti N.T.O.. Per le zone C2 va comunque sempre fatto obbligo di P.U.A.
Art. 11.3 -
Disciplina degli interventi
I parametri e gli indici massimo e minimo sono fissati dal Repertorio Normativo per le singole
sottozone di cui ai successivi artt. 11.5, 11.6 e 11.7, i distacchi sono fissati dall’art. 59 nel caso
di permessi di costruire diretti o dal piano urbanistico attuativo. Gli edifici di interesse
ambientale-architettonico presenti in ZTO B sono soggetti alle prescrizioni conseguenti ai gradi
di tutela fissati e delle modalità di intervento ai sensi dell'art. 48 delle presenti norme.
Art. 11.4 -
Finiture esterne
E’ obbligatorio prima del rilascio del certificato di agibilità, sia per le ristrutturazioni che per le
nuove costruzioni, che gli immobili abbiano raggiunto il grado di finitura esterna, come
programmato nel permesso di costruire originale.
Art. 11.5 -
Repertorio normativo Zona B
REPERTORIO NORMATIVO ZONA B
Densità mc/mq
Densità mc/mq
Altez
territoriale
fondiaria
za
max
ml
ZTO
Sottozo
na
Destinazio
ne d’uso
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.5
1.1
1.1
1.1
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2
1.5
1.5
1.5
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
B
13
RC
/
/
1.1
1.5
8
B
14
RC
/
/
1.1
1.5
8
B
B
15
16
RC
RC
/
/
/
/
1.1
1.1
1.5
1.5
8
8
minima
massima
Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI)
0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it
minima
Note e
prescrizio
ni
particolari
Descrizioni
delle
modifiche
massima
Ridelimitata
dalla creazione
della B/45
Come
da
variante n. 55
adottata
il19.10.2000
22
Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
REPERTORIO NORMATIVO ZONA B
Densità mc/mq
Densità mc/mq
Altez
territoriale
fondiaria
za
max
ml
ZTO
Sottozo
na
Destinazio
ne d’uso
B
B
B
B
17
18
19
20
RC
RC
RC
RC
/
/
/
/
/
/
/
/
1.1
1.1
1.1
1.1
1.5
1.5
1.5
1.5
8
8
8
8
B
21
RC
/
/
1.1
1.5
8
B
22
RC
/
/
1.1
1.5
8
minima
massima
minima
22a
RC
B
23
RC
/
/
1.1
1.5
8
B
24
RC
/
/
1.1
1.5
8
B
B
B
25
26
27
RC
RC
RC
/
/
/
/
/
/
1.1
1.1
1.1
1.5
1.5
1.5
8
8
8
B
28
RC
/
/
1.1
1.5
8
B
B
B
B
B
B
B
B
29
30
31
32
33
34
35
36
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
8
8
8
8
8
8
8
8
B
37
RC
/
/
1.1
1.5
8
B
B
B
B
B
38
39
40
41
42
RC
RC
RC
RC
RC
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
8
8
8
8
8
43
RC
volume max 1000 mc
/
/
Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI)
0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it
1.3
Descrizioni
delle
modifiche
massima
B
B
Note e
prescrizio
ni
particolari
P.I.
8
1.37
9
Accorpa
parte
della zona A/12
il corpo sia
traslato il
più
possibile
verso il lato
sud-est del
lotto. Sia
ricavato,
all’interno
del lotto, un
parcheggio
privato in
ragione di
2mq/10mc
di
costruzione.
Accorpa la zona
A16
Accorpa la A/15
ed
è
ridotta
della
dimensione
della C1/2
Compr.
privato
verde
Accorpa A/19
Accorpa A/20 e
A/21
Sono fatte
salve tutte
le modifiche
compreso
l’obbligo di
cui
alle
N.T.A. della
variante n.
55 adottata
il
19.10.2000
Accorpa la zona
A4 e parte della
F n. 6, come da
variante n. 55
adottata
il
19.10.00
23
Norme Tecniche Operative
ZTO
Sottozo
na
Destinazio
ne d’uso
B
B
B
B
44
45
46
47
RC
RC
RC
RC
REPERTORIO NORMATIVO ZONA B
Densità mc/mq
Densità mc/mq
Altez
territoriale
fondiaria
za
max
ml
minima
/
/
/
/
massima
/
/
/
/
B
48
RC
/
/
B
49
RC
/
/
B
50
RC
/
/
Art. 11.6 Sottozo
na
Destinazion
e d’uso
C1
C1
C1
C1
1
2
3
4
RC
RC
RC
RC
Sottozo
na
Destinazion
e d’uso
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
13
massima
0.83
0.83
0.83
0.83
1.5
1.5
1.5
1.1
8
8
8
8
5
8
1.1
1.5
8
1.1
1.5
8
Cubatura
esistente
minima
1.1
1.1
1.1
1.1
/
/
/
/
Soppressa:
ritorna ZTO F
come
precedentement
e classificata
Come
da
variante n. 55
adottata
il
19.10.00
Note e
prescrizion
i particolari
Descrizion
i delle
modifiche
Note e
prescrizion
i particolari
Descrizion
i delle
modifiche
massima
/
/
/
/
8
8
8
8
REPERTORIO NORMATIVO ZONA C2
Densità mc/mq
Densità mc/mq
Altezz
territoriale
fondiaria
a max
ml
minima
C2
massima
Repertorio normativo Zona C2
ZTO
12
1.1
1.1
1.1
0.8
REPERTORIO NORMATIVO ZONA C1
Densità mc/mq
Densità mc/mq
Altezz
territoriale
fondiaria
a max
ml
minima
C2
minima
Descrizioni
delle
modifiche
Note e
prescrizio
ni
particolari
Repertorio normativo Zona C1
ZTO
Art. 11.7 -
P.I.
Comune di Pojana Maggiore (VI)
RC
massima
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
1.5
Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI)
0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
2
minima
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
massima
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
/
/
/
/
/
8
ZTO
annullata e
ricompresa
nella
ZTO
B/13
Il
parcheggio
alberato
comprende
anche
la
quota
di
area verde
di spettanza.
24
Norme Tecniche Operative
ZTO
Sottozo
na
Destinazion
e d’uso
Comune di Pojana Maggiore (VI)
REPERTORIO NORMATIVO ZONA C2
Densità mc/mq
Densità mc/mq
Altezz
territoriale
fondiaria
a max
ml
minima
massima
minima
Note e
prescrizion
i particolari
P.I.
Descrizion
i delle
modifiche
massima
Si prescrive
l’accesso
dalla
viabilità
secondaria
sul lato sud.
C2
C2
C2
C2
14
15
16
17
RC
RC
RC
0.83
0.83
0.83
RC
1190
mc
esisten
ti+160
0 mc
di
progett
o/5312
mq
=0,52
1.1
1.1
1.1
0,52
Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI)
0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it
/
/
/
/
/
/
/
/
8
8
8
8
La cubatura
massima
consentita di
1.600 mc
dovrà essere
destinata
per 1.000
mc a
Residenziale
e 200 mq a
Commercial
e
25
Norme Tecniche Operative
TITOLO V°
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO
Art. 12 -
Zona D1 – Industriale, artigianale, commerciale
Art. 12.1 -
Destinazioni d'uso
Le destinazioni d'uso consentite sono indicate all'art. 8.2 delle presenti norme.
Art. 12.2 -
Modalità di intervento
Autorizzazione e permesso di costruire in diretta attuazione del P.I., nei casi di cui all’art.51; è
consentita la formazione di piani urbanistici attuativi. Per le zone di espansione va comunque
sempre fatto obbligo di P.U.A.
Art. 12.3 -
Interventi
Oltre gli interventi sugli edifici esistenti, disciplinati dall’art.57, sono consentiti gli interventi di
nuova costruzione, ricostruzione e ampliamento nel rispetto delle seguenti norme:
− superficie coperta non maggiore del 50% della superficie fondiaria, senza computare le
attrezzature di servizio e tecnologiche;
− distacchi disciplinati dall’art.59, salvo il distacco dalle strade che non deve essere minore
a m 10.
Art. 12.4 -
Opere di urbanizzazione
I Piani urbanistici attuativi devono definire e disciplinare la realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria o prevedere la corresponsione degli oneri relativi nella
misura stabilita dalla legislazione vigente e secondo le definizioni dal Regolamento Edilizio e
dell’art. 25.7 delle presenti norme, computando anche le opere rappresentate nella planimetria
del P.I..
Nelle zone di completamento le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono realizzabili
anche mediante permesso di costruire diretto.
Nelle nuove costruzioni e negli ampliamenti devono essere previsti, all'interno dei lotti, appositi
spazi per la sosta dei veicoli, nonché spazi da sistemare a verde con alberature ad alto fusto
nella misura minima del 10% della superficie del fondo su cui insiste l'edificio.
Al fine di ridurre l’impatto della zona produttiva sul paesaggio circostante, per i lotti limitrofi il
perimetro della zone produttiva è prescritto realizzare la cortina arborea, in continuità, con
essenze autoctone d’alto fusto lungo tutto il perimetro della zona produttiva stessa.
E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 25.7 delle presenti N.T.O..
Art. 12.5 -
Finiture esterne
E’ obbligatorio prima del rilascio del certificato di agibilità, sia per le ristrutturazioni che per le
nuove costruzioni, che gli immobili abbiano raggiunto il grado di finitura esterna, come
programmato nel permesso di costruire originale.
Art. 12.6 -
Repertorio normativo Zona D1
REPERTORIO NORMATIVO ZONA D1
Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI)
0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it
26
Norme Tecniche Operative
ZONA
Sottozona
Destinazione
d’uso
D1
1
P
D1
2
P
Comune di Pojana Maggiore (VI)
Indice di
copertura
50%
superficie
fondiaria
della
50%
della
Altezza
massima
ml.
NOTE E
PRESCRIZIONI
PARTICOLARI
P.I.
DESCRIZIONE
DELLE MODIFICHE
10
10
superficie
fondiaria
50%
D1
3
P
della
Ridelimitata
creazione
C2/14
10
superficie
fondiaria
50%
D1
4
P
dalla
della
della
10
superficie
fondiaria
50%
D1
5
P
della
10
superficie
fondiaria
50%
D1
6
P
della
superficie
fondiaria
Art. 13 -
Art. Zona D4 - Agroindustriale
Art. 13.1 -
Destinazioni d'uso
10
Ampliamento
finalizzato
alla
necessità
di
ampliamento
delle
ditte adiacenti ed al
reperimento di area
per
il
parcheggio
interno delle stesse.
Non sono ammessi
innesti
sulla
Provinciale
S.
Feliciano.
Obbligo
creazione filare di
alberi su 3 lati che
confinano con l’area
agricola
Non sono ammessi
innesti
sulla
Provinciale
S.
Feliciano.
Obbligo
creazione filare di
alberi su 3 lati che
confinano con l’area
agricola.
Le destinazioni d'uso consentite sono indicate all'art. 8.3 delle presenti norme.
Art. 13.2 -
Modalità di intervento
Permesso di costruire in diretta attuazione del P.I., nei casi di cui all’art. 51; è consentita la
formazione di piani urbanistici attuativi. Per le zone di espansione va comunque sempre fatto
obbligo di P.U.A..
Art. 13.3 -
Interventi
Oltre gli interventi sugli edifici esistenti, disciplinati dall’art. 57, sono consentiti gli interventi di
nuova costruzione, ricostruzione e ampliamento nel rispetto delle seguenti norme:
− superficie coperta non maggiore del 50% della superficie fondiaria, senza computare le
attrezzature di servizio e tecnologiche;
Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI)
0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it
27
Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
− distacchi disciplinati dall’art. 59, salvo il distacco dalle strade che non deve essere minore
a m. 10.
Art. 13.4 -
Opere di urbanizzazione
Gli strumenti urbanistici attuativi devono definire e disciplinare la realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria o prevedere la corresponsione degli oneri relativi nella
misura stabilita dalla legislazione vigente e secondo le definizioni dal Regolamento Edilizio e
dell’art. 25.7 delle presenti norme, computando anche le opere rappresentate nella planimetria
del P.I..
Nelle zone di completamento le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono realizzabili
anche mediante permesso di costruire diretto.
Nelle nuove costruzioni e negli ampliamenti devono essere previsti, all'interno dei lotti, appositi
spazi per la sosta dei veicoli, nonché spazi da sistemare a verde con alberature ad alto fusto
nella misura minima del 10% della superficie del fondo su cui insiste l'edificio.
Al fine di ridurre l’impatto della zona produttiva sul paesaggio circostante, per i lotti limitrofi il
perimetro della zone produttiva è prescritto realizzare la cortina arborea, in continuità, con
essenze autoctone d’alto fusto lungo tutto il perimetro della zona produttiva.
E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 25.7 delle presenti N.T.O..
Art. 13.5 -
Finiture esterne
E’ obbligatorio prima del rilascio del certificato di agibilità, sia per le ristrutturazioni che per le
nuove costruzioni, che gli immobili abbiano raggiunto il grado di finitura esterna, come
programmato nel permesso di costruire originale.
Art. 13.6 -
Repertorio normativo Zona D4
REPERTORIO NORMATIVO ZONA D4
ZONA
Sottozona
Destinazione
d’uso
D4
1
P
Indice di
copertura
50%
superficie
fondiaria
Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI)
0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it
Altezza
massima
ml.
NOTE E
PRESCRIZIONI
PARTICOLARI
DESCRIZIONE
DELLE MODIFICHE
della
10
28
Norme Tecniche Operative
Art. 14 -
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
Attività Produttive Fuori Zona
Il PI recepisce la Variante di P.R.G. approvata con D.G.R. n. 702 del 10.03.2000 redatta ai
sensi della ex Legge regionale 5 marzo 1987, n. 11 relativa all’individuazione e schedatura di
insediamenti produttivi, commerciali e alberghieri, localizzati in difformità alle destinazioni di
piano che esistevano alla data del 10 ottobre 1983.
E’ fatto salvo pertanto quanto previsto dalla suddetta Variante di P.R.G., con l’introduzione
delle modifiche d’ufficio
della relativa D.G.R. di approvazione, composta dai seguenti
elaborati:
-
Tav. 13.1 – P.R.G. Intero territorio Comunale, scala 1:5.000;
-
Schede n. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 – Rilevamento attività produttive;
-
Norme di Attuazione;
-
Schema di Convenzione.
Il P.I., mediante apposita Variante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20.12 delle N.T. di
P.A.T.I. potrà modificare le schede suddette o individuare eventuali altre attività produttive
fuori zona, definendo la relativa disciplina.
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Norme Tecniche Operative
TITOLO VI°
Art. 15 -
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
SISTEMA AGRICOLO
Zona E – Agricola
La Z.T.O. “E” è definita e normata ai sensi degli artt.43, 44 e 45 della L.R.11/2004.
Sono ammessi esclusivamente interventi edilizi in funzione dell’attività agricola.
I progetti di intervento devono preferibilmente o comunque a insindacabile giudizio dell’U.T.C.,
prevedere la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza con un'analitica descrizione delle
essenze arboree interessate, che devono essere compatibili con la specifica area. La
sistemazione del “verde” dovrà essere evidenziata mediante uno specifico elaborato redatto
sulla base di quanto specificato nel prontuario.
I nuovi edifici a destinazione residenziale devono essere collocati all'interno dell'azienda
agricola su terreno di proprietà, ed essere corredati da vincolo di non trasferibilità del bene per
10 anni.
Per gli edifici esistenti, ad esclusione di quelli indicati dal P.I. quali Invarianti di natura storico –
monumentale – ambientale di cui al Tit. XIII° delle presenti norme per i quali è fatto salvo
quanto previsto dal P.I., sono consentiti:
-
gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché l’ampliamento di case di abitazione fino ad un
limite massimo di 800 mc comprensivi dell’esistente, purché eseguiti nel rispetto integrale
della tipologia originaria;
-
per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del presente P.I. ubicate nelle zone di
protezione delle strade di cui al DM 1° aprile 1968, n. 1404 e in quelle di rispetto al nastro
stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dal P.R.C. - Piano Regolarore
Comunale, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, compresa la demolizione e la
ricostruzione in loco oppure in area adiacente e confinante, sempre che non comportino
l’avanzamento dell’edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare.
Art. 15.1 -
Tipologie e caratteristiche costruttive per gli interventi in zona agricola
Gli edifici in zona agricola devono osservare le seguenti caratteristiche tipologiche, costruttive
e formali, comprese le nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti e quanto indicato dal
prontuario di cui all’elaborato n. 5.
L’ubicazione degli edifici residenziali dovrà consentire buone condizioni igieniche relativamente
all’orientamento e all’insolazione; si dovranno inoltre evitare le zone umide.
Nuovi edifici funzionalmente connessi con la residenza, anche se spazialmente distaccati dalle
abitazioni - nuove o esistenti - dovranno riferirsi ad esse e con esse costituire un insieme
organico, sia dal punto di vista della dislocazione che da quello formale.
Le nuove edificazioni dovranno essere collocate in aree contigue a edifici preesistenti e
comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrità del territorio agricolo.
Art. 15.2 -
Tipologie
Per gli edifici residenziali le tipologie ammesse sono: casa singola unifamiliare, case bifamiliari,
e complessi a corte. Per edifici funzionalmente connessi con la residenza sono ammesse tutte
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Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
le tipologie tradizionali. Sono da escludere edifici voluminosi e indifferenziati, senza rapporto
con precise necessità dell’azienda: la funzione specifica di tutti i locali dovrà sempre essere
indicata nei progetti. Inoltre la costruzione di nuovi edifici comporta l’obbligo di demolizione o
eliminazione di altri elementi di intaso delle corti agricole eventualmente presenti: baracche,
tettoie, box in lamiera, vecchi ricoveri per animali domestici, ecc. Nel caso in cui si dimostri la
necessità della loro sussistenza, essi potranno essere mantenuti a condizione che siano
riqualificati e risistemati in coerenza con il nuovo fabbricato e con le caratteristiche edilizie e
ambientali della zona agricola di cui al presente articolo.
Al loro interno dovranno essere preferibilmente ricavate le autorimesse a servizio di abitazioni
esistenti e sprovviste.
La nuova edificazione che si concede in prossimità di preesistenze deve rispettare il modello
insediativo dei fabbricati attigui disponendosi in cortina, in adiacenza, a corte ecc. e articolando
i volumi edilizi conformemente al modo tradizionale di disporsi dell'edificio rispetto
all'orientamento, all'andamento del terreno, alla viabilità di accesso.
L'edificazione deve avvalersi delle strade di accesso esistenti, rispettare i sentieri e le canalette
irrigue anche se dismesse.
Art. 15.3 -
Preesistenze
La progettazione degli edifici dovrà tenere conto delle preesistenze naturali e culturali del sito,
al fine di ottenere l’integrazione dei nuovi manufatti con l’ambiente. In particolare, si dovrà
porre attenzione alle alberature d’alto fusto esistenti, alle coltivazioni circostanti, alle opere di
recinzione dei fondi, ai percorsi delle strade comunali e vicinali, ecc.
Sono vietate in ogni caso le alterazioni sensibili delle quote di campagna esistenti, nonché
l’abbattimento di alberi d’alto fusto di pregio e la demolizione di vecchi muri di recinzione dei
fondi; qualora l’abbattimento di alberi d’alto fusto si rendesse indispensabile, dovranno essere
piantumate essenze in quantità doppia, della medesima specie.
Gli elementi di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere opportunamente evidenziati negli elaborati
grafici di progetto, con riferimento alle situazioni ante e post operam e con adeguata
estensione dell'ambito di rappresentazione.
Per gli interventi di recupero dell'edilizia esistente valgono le disposizioni. 57 Norme per
l’edilizia esistente e del Titolo XIII° per le Invarianti di natura storico – monumentale –
ambientale.
Art. 15.4 -
Nuova edificazione
Per le costruzioni di carattere precario e superfetativo è prevista la demolizione.
La nuova edificazione dovrà essere realizzata secondo le modalità costruttive di cui ai fabbricati
di tipo tradizionale ed inoltre secondo le norme qui di seguito descritte.
La nuova edificazione in zona agricola deve rispettare la morfologia del suolo senza
alterare la natura dei luoghi. Pertanto non sono consentite sistemazioni artificiose del terreno
ma soltanto adattamenti del suolo dovuti a limitate esigenze funzionali di accesso alle
costruzioni.
Sono consentiti riporti di terreno per colmare avvallamenti limitatamente all'area di pertinenza
raccordata al piano campagna circostante.
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Norme Tecniche Operative
P.I.
Comune di Pojana Maggiore (VI)
Non è consentita la realizzazione di piani inclinati di terreno a ridosso degli edifici, di collinette
artificiali e simili.
Devono essere salvaguardati i coni visuali di importanza
fabbricati tipici e di valore ambientale o architettonico.
paesaggistica e
la
vista di
Le nuove costruzioni non devono mai porsi in risalto ma armonizzarsi nel contesto ambientale
sia naturale che costruito e devono concorrere a formare l'aggregato evitando di isolarsi in
modo autonomo (ad esempio con un tipo edilizio a blocco e recintato).
Nelle vicinanze di preesistenze o nel caso della realizzazione di più volumi tra loro in evidente
relazione figurativa, il progetto deve prevedere uno studio sulla aggregazione spaziale e sulla
composizione volumetrica al fine di evitare associazioni casuali, nocive alla figuratività
dell'ambiente costruito.
Art. 15.5 -
Residenza
I fabbricati residenziali dovranno avere un’altezza della linea di gronda non superiore a 7,50
ml dal piano campagna.
Non è ammessa la costruzione di scale esterne a vista.
Le terrazze o i poggioli sono consentiti con sporgenza fino a cm 50 dalle pareti esterne.
La copertura deve correttamente uniformarsi al sistema delle coperture adiacenti o circostanti,
tenendo conto dell'orientamento dei fabbricati.
Di norma sono da preferirsi coperture a 2 falde, con l'inclinazione tradizionale o a padiglione.
Negli interventi di nuova edificazione la sporgenza massima della falda non potrà superare i
1,00 ml esclusa grondaia e gli sporti laterali dei tetti a capanna non superare i 50 cm.
Negli interventi su fabbricati esistenti con tipici elementi tradizionali (tetto in coppi, cornici in
mattoni a faccia vista o intonacati, con modiglioni in pietra, ecc.) le cui sporgenze restano di
norma entro i 30 cm, le caratteristiche dei singoli edifici vanno rispettate sia in caso di
ristrutturazione che di ampliamento.
Negli interventi sugli altri fabbricati esistenti vanno rispettate le caratteristiche di falda e di
sporgenza stabilite per le nuove edificazioni.
Il manto di copertura dei fabbricati residenziali e dei rustici adiacenti o prossimi costituenti il
complesso aziendale tradizionale (stalla, portico, fienile, magazzino, pollaio ecc.) deve essere
in coppi, tegole di cemento simili al coppo per forma e colore, con esclusione di ogni altro tipo
di materiale (altri tipi di tegole in cotto, in cemento, lastre di cemento amianto, lamiera ecc.).
Le coperture in contrasto con le caratteristiche morfologiche del costruito, secondo le presenti
norme, vanno ricondotte alle tipologie ammesse.
I camini devono essere improntati a semplicità di forma o ricostruiti secondo le tecniche
tradizionali.
Nei nuovi interventi possono essere impiegati camini prefabbricati in cotto.
Non sono ammessi comunque camini in cemento a vista.
I portici devono avere almeno un lato chiuso dal fabbricato principale, ampiamente aperti
all’esterno con colonne di sostegno della copertura o dell’edificio sovrastante. Generalmente al
piano terra degli edifici possono essere anche ai piani superiori purché mantengano la loro
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Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
funzione di riparo e protezione dell’uscita ai quali sono asserviti. La profondità dei portici viene
misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno ed il filo esterno del muro di fondo
e nel caso di copertura a volte, l’altezza sarà verificata nel punto massimo.
Sono esclusi dal computo volumetrico i porticati di edifici, fino a un massimo complessivo del
20% della superficie coperta dell’edificio stesso.
Per le nuove edificazioni sono tassativamente vietati i parapetti pieni, le ringhiere in ferro che
non siano di sobrio disegno, i parapetti e le recinzioni con lastre di vetro retinato, ondulato o
vetro-cemento e i parapetti e le recinzioni in grigliato di cotto o cemento.
Coperture piane, eccettuati i terrazzini esistenti, devono essere ricondotte al tipo a falde.
Art. 15.6 -
Attività agricola produttiva
Per le attività agricole produttive (annessi rustici) si prescrive:
-
altezza della linea di gronda non superiore a 7,50 ml dal piano campagna. Potranno inoltre
essere consentite altezze superiori a tale limite per comprovate, motivate e particolari
esigenze agricole – produttive fino comunque ad un massimo di 12,00 ml dal piano
campagna;
-
coperture con tetti a falde in coppi di laterizio a canale o equivalenti e per comprovate,
motivate e particolari esigenze, anche coperture in lamiera ondulata colorata rosso coppo
o lastre di fibro-cemento rosso;
-
divieto di adottare soluzioni con finestre a nastro consentendo forometrie esterne
tradizionali tipiche della zona rurale: la deroga potrà essere concessa per comprovata
esigenza sanitaria.
Art. 15.7 -
Allevamenti
I capannoni destinati ad allevamenti zootecnici dovranno avere tetto a due falde (capanna) e
potranno avere il manto di copertura in lastre di fibro-cemento rosso salvo adeguamento a
capannoni esistenti o copertura in lamiera ondulata colorata rosso coppo.
Deve essere prevista la piantumazione lungo il perimetro delle aree di pertinenza degli
allevamenti con una doppia fila di alberi di alto fusto sempreverdi, o sempreverdi e a foglia
caduca in eguale proporzione, atti a ridurre l'impatto ambientale, in conformità a quanto
previsto dal prontuario di cui all’elaborato n. 5 del P.I. (con la richiesta di agibilità deve essere
prodotta documentazione fotografica delle piantumazioni previste nel progetto e del sito
oggetto di intervento).
Negli interventi di nuova edificazione, in caso di allevamenti intensivi, andranno previste oltre
alle piantumazioni di cui al punto precedente, dotazioni minime di alberature quali forme di
compensazione ambientale; la metodologia adottata per la quantificazione della superficie
boscata da realizzarsi dovrà rispettare il principio della sostenibilità e della compensazione
della CO2 dispersa nell’aria da parte dei capi contenuti in allevamento. (La CO2 prodotta dovrà
dunque essere compensata da un idoneo polmone verde. Tale area verde boscata che dovrà
essere mantenuta per almeno 30 anni, da realizzarsi secondo le indicazioni di caratterizzazione
botanica e con l’impiego di specie autoctone, dovrà avere dimensioni massime di 1,00 ha
secondo la seguente metodologia semplificata:
• nuovo allevamentiambientale
fascia di rispetto 0-100m
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– nessuna misura di compensazione
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Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
• nuovo allevamenti- fascia di rispetto 100-300m
ambientale boscata
– 0.5 ha misura di compensazione
• nuovo allevamenti- fascia di rispetto 300-500m
ambientale boscata
– 0.8 ha misura di compensazione
• nuovo allevamenti- fascia di rispetto 500-700m
ambientale boscata
– 1.0 ha misura di compensazione
* Fascia di rispetto (Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola)
Negli interventi di nuova edificazione andranno previste, se necessario, nelle zone a maggiore
esposizione al rumore specifiche misure di attenuazione atte al contenimento dei parametri di
inquinamento acustico.
E’ fatto salvo quanto previsto dagli artt. 22, 23, 24, 41 delle presenti norme.
Art. 15.8 -
Recinzioni
Le recinzioni devono essere realizzate con elementi naturali (siepi) o con reti metalliche
mascherate da vegetazione arbustiva. Sono vietate le coperture ai portoncini d'ingresso.
Lungo il fronte stradale sono altresì ammesse recinzioni a delimitazione di spazi cortilizi
uniformate ad un'altezza di m 1.50 con la parte in muratura pari a 50 cm oppure la
realizzazione di una recinzione in muratura piena dell’altezza massima di m 1,20.
Per la parte a giorno non sono consentiti grigliati di blocchi o pannelli in cemento stampato, il
tipo di finitura deve essere coerente con l'edificio relativo.
Le recinzioni in muratura devono essere intonacate o realizzate in sasso, pietra locale o
mattoni faccia a vista; è preferibile che tali recinzioni siano alleggerite con forature e parti in
cancellata, nonché rifinite in maniera tradizionale con elementi quali mattoni, sassi, pietra
locale ecc.
Nell'ambito di aggregati abitativi di vecchio impianto in presenza di edilizia tradizionale vanno
ripristinate le antiche recinzioni; quelle nuove devono essere a completamento di quelle
preesistenti ed eseguite in omogeneità con esse mantenendo in ogni caso la propria identità.
Recinzioni che frazionino cortili con caratteristiche di spazio in origine funzionalmente o
figurativamente unitario non sono ammesse e devono essere rimosse quelle che
eventualmente risultino nettamente incongruenti in concomitanza con l'intervento specifico;
sono ammesse esclusivamente delimitazioni della proprietà con semplici reti metalliche senza
zoccolatura emergente e siepi di essenze autoctone o tradizionali fra quelle proposte nel
Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale – cap. 28.5 - Allegato 1 –
Elenco delle specie vegetali da impiegare.
Le recinzioni di fabbricati individuati come beni culturali di valore architettonico ed ambientale
e le recinzioni che risultino a confine con le pertinenze di tali fabbricati sono da sottoporsi
all'approvazione del la Commissione Edilizia, che può quindi dettare soluzioni diverse da quelle
proposte.
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Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
Il Comune può imporre arretramenti delle recinzioni anche per consentire il ripristino dei
sentieri abbandonati, il completamento dei sentieri esistenti e l'apertura di nuovi passaggi
pedonali.
Art. 15.9 -
Forometria
Le aperture devono essere improntate a semplicità di forma, seguendo le tipologie tradizionali.
Nei fabbricati residenziali le finestre e le porte che prospettano direttamente sull’esterno
devono essere di forma rettangolare, con l'asse maggiore verticale; si devono allineare
verticalmente e devono avere la stessa larghezza (80 - 120 cm circa); le altezze delle finestre
variano secondo i piani, 130-150 cm.
Le porte esterne devono avere il lato orizzontale superiore allineato con le finestre.
Le aperture possono essere incorniciate con cornici a vista in rilievo di 1-5 cm, per una
larghezza di 8-12 cm.
Art. 15.10 - Serramenti
Il sistema di oscuramento deve essere di tipo tradizionale in legno o di aspetto analogo,
costituito da balconi alla vicentina (a libro) o ad anta a semplice o doppia volta, con esclusione
delle tapparelle; esclusivamente in caso di ampliamento è consentito il mantenimento della
tipologia dei serramenti esistente.
L'inferriata, dove proposta, a protezione delle finestre deve essere realizzata secondo forme
semplici evitando decorativismi leziosi.
E’ fatto salvo quanto previsto nel Prontuario di cui all’Elaborato n. 5 di P.I. per i serramenti
esterni.
Art. 15.11 - Intonaci e murature
Non sono consentiti gli intonaci murali plastici, al quarzo, rullati, spruzzati, graffiati o lavorati a
punta di cazzuola. Gli intonaci di calce devono essere finiti al frattazzo tirati al grezzo o a fino.
Le murature in mattoni o pietra con caratteristiche di faccia a vista vanno mantenute nelle loro
caratteristiche rifacendo eventualmente le fugature con malta di calce e sabbia, con
trattamento a tampone.
E’ escluso il rinzaffo con malta di cemento e la stilatura delle fughe con tondino.
Si prescrivono le seguenti finiture dei paramenti murari:
-
finitura a malta fine colorata;
-
finitura a marmorina;
-
finitura a pittura a base di calce, terre e colorante, anche tamponata con spugna o sacco.
Le tinte devono essere del tipo pastello preferibilmente nei colori dell'ocra, delle terre rosse,
e delle varie tonalità dell'avorio, del bianco.
Gli elementi di pietra non devono essere dipinti.
Le presenti prescrizioni sono applicabili salvo diverse prescrizioni dettate dagli Enti preposti per
le aree sottoposte a vincolo paesaggistico o monumentale.
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Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
Art. 15.12 - Finiture esterne
E’ obbligatorio prima del rilascio del certificato di agibilità, sia per le ristrutturazioni che per le
nuove costruzioni, che gli immobili abbiano raggiunto il grado di finitura esterna, come
programmato nel permesso di costruire originale.
Art. 15.13 - Tutela ambientale
Sono vietati interventi infrastrutturali in contrasto con le caratteristiche ambientali o
pregiudizievoli gli equilibri geo-idrologici della zona.
Le richieste di permesso di costruire dovranno preferibilmente o a insindacabile giudizio
dell’U.T.C. essere accompagnate da uno studio di inserimento ambientale, che garantisca la
salvaguardia dei caratteri paesaggistici e morfologici del territorio, e garantisca la
valorizzazione dei caratteri tipologici dell’edilizia rurale presente.
Dovrà preferibilmente o a insindacabile giudizio dell’U.T.C. essere prevista la sistemazione
delle aree scoperte e le piantumazioni di essenze autoctone d’alto fusto.
Art. 16 -
Nucleo rurale
Il P.I. nelle tavole individua e precisa i nuclei rurali in recepimento e aggiornamento delle
edificazioni diffuse di cui alla Tav. 4.b.2 e all’art. 20.2 delle N.T. del P.A.T.I., ricadenti in zona
agricola la cui destinazione è prioritariamente residenziale e/o compatibile e comunque nel
rispetto di quelle consentite per le Zone e di cui all’art. 8.4 delle presenti norme.
In tali aggregazioni edilizie il P.I. opera, nelle aree non sottoposte alla formazione di un P.U.A.
o di una progettazione unitaria, individuando limitati e puntuali interventi, di cui al successivo
art. 16.1, di nuova edificazione e/o riordino e/o recupero edilizio ad uso residenziale e/o
compatibile. La nuova edificabilità dovrà rispondere prioritariamente alle esigenze abitative di
ordine famigliare e non speculativo.
Negli ambiti di cui al presente articolo sono consentiti:
-
gli interventi di ampliamento, recupero, riconversione e nuova edificazione specificati
puntualmente nelle tavole di P.I. e precisati nel successivo art. 16.1. Gli interventi di
nuova edificazione possono essere realizzati prioritariamente al fine di rispondere alle
esigenze abitative di ordine famigliare e non speculativo;
-
i cambi d’uso da destinazione agricola a residenziale e/o compatibili per gli edifici non più
funzionali alla conduzione del fondo agricolo di cui all’art. 17 delle presenti norme;
-
gli interventi diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti
tecnologici o per adeguamento a normative di settore, nel rispetto delle caratteristiche
strutturali e tipologiche degli edifici e gli altri tipi di interventi previsti dalla presente
normativa;
-
gli interventi assoggettati alla disciplina della legge L.R. n. 19/99 “Norme per la tutela e la
valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”, oltre i
limiti stabiliti da tale disciplina, vige quanto definito dall’art. 44 della L.R. 11/2004 e s.m.i.;
-
interventi connessi con le seguenti attività: conservazione e trasformazione dei prodotti
agricoli ed attività direttamente connesse; ospitalità rurale (agriturismo; bed and
breakfast,…); motorietà, tempo libero e sport in connessione con le risorse ambientali,
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P.I.
storiche, insediative, culturali ed alimentari esistenti; ricettività turistica all’aria aperta,
commercializzazione dei prodotti agricoli;
-
reti ed impianti tecnologici, nel rispetto di criteri di compatibilità paesistico - ambientale;
-
attività pubbliche o di interesse pubblico.
Gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento sono
condizionati al miglioramento del contesto dell’insediamento previo:
-
realizzazione/integrazione
eventualmente carenti;
delle
indispensabili
opere
di
urbanizzazione
primaria
-
riordino e riqualificazione degli ambiti di pertinenza;
-
demolizione o eliminazione di altri elementi di intaso dei nuclei rurali eventualmente
presenti: baracche, tettoie, box in lamiera, vecchi ricoveri per animali domestici, ecc.;
-
sistemazione e messa in sicurezza degli accessi dalla strada;
-
collocare preferibilmente i nuovi volumi in modo da non occludere eventuali varchi residui
nel fronte edificato lungo la strada;
-
ricomposizione del fronte edificato verso il territorio agricolo in adeguamento al contesto
ambientale;
-
adozioni di misure di mitigazione ambientale nel caso in cui tali azioni si rendano
necessarie;
-
eventuale predisposizione di P.U.A. o apposita schedatura progettuale unitaria ai sensi
degli artt. 54 e 55 delle presenti norme, che tenga in considerazione quanto sopra e che
potrà essere richiesta dall’ufficio tecnico in sede di presentazione di istanza a costruire.
Le destinazioni d’uso ammesse, complementari alla destinazione residenziale, sono:
-
agricola, escluse strutture agricolo - produttive;
-
turistico - ricettive;
-
quelle di cui all’art. 8.4 delle presenti N.T.O..
Sono fatte salve le aziende agricole e le strutture agricole presenti.
Gli interventi previsti nei nuclei rurali di cui al presente articolo dovranno sottostare agli
indirizzi progettuali previsti per la zona agricola di cui all’art. 15 delle presenti norme.
Modifiche ai nuclei rurali indicati dal P.I. comportano Variante di P.I..
Art. 16.1 -
Interventi in nucleo rurale
Il presente P.I. individua nelle tavole puntualmente gli interventi di ampliamento, recupero,
riconversione e nuova edificazione. Gli interventi di nuova edificazione possono essere
autorizzati prioritariamente al fine di rispondere alle esigenze abitative di ordine famigliare e
non speculativo.
In particolare il presente P.I. individua nelle Tavole i seguenti Interventi in nucleo rurale
relativi a nuova edificazione, come dai relativi accordi sottoscritti a cui si rimanda:
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P.I.
INTERVENTI IN NUCLEO RURALE
Volume consentito per
Nuova edificazione
Tavv. P.I.
n.
mc
1
800
2
800
3
275
4
800
5
700
6
325
Per gli interventi di recupero e riconversione degli edifici non più funzionali alle esigenze del
fondo è fatto salvo quanto previsto dall’art. 17 delle presenti N.T.O..
Il Comune, al fine di assolvere alle eventuali altre istanze che giungessero dopo l’approvazione
del presente P.I., anche per rispondere alle esigenze di ordine famigliare e non speculativo
all’interno dei nuclei rurali, mediante apposita Variante di P.I., può prevedere e consentire tali
interventi e le rispettive modalità di attuazione previo:
-
-
presentazione della richiesta dell’interessato che specifichi l’intervento proposto e la
relativa reale esigenza di ordine famigliare;
verifica di compatibilità urbanistica rispetto ai piani vigenti e alla legislazione vigente in
materia;
aggiornamento della Verifica del dimensionamento di cui all’Elaborato n. 4 del P.I.
scomputando il nuovo volume consentito dal carico insediativo aggiuntivo previsto dal
P.A.T.I. per l’A.T.O. di appartenenza;
predisposizione di una relazione agronomica che calcoli la eventuale S.A.T. (Superfice
Agricola Trasformata) derivante dall’intervento ed il suo scomputo dalla S.A.U.
(Superficie Agricola Utilizzata) del relativo nucleo rurale.
Art. 17 Edifici con utilizzazioni multiple, non più funzionali alle esigenze
del fondo
Relativamente alle domande pervenute in fase di redazione del presente piano di riconversione
di fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo, autorizzati prima dell’adozione del
presente P.I., che saranno attestati da una specifica relazione agronomica e corredati da una
dichiarazione di legittimità degli stessi in sede di richiesta di permesso a costruire, il P.I.
individua tali fabbricati al fine di una loro possibile riconversione a destinazioni diverse da
quelle agricole secondo quanto disposto dal presente articolo e dai relativi atti unilaterali
d’obbligo sottoscritti ed eventuali connesse schede allegate.
In particolare il presente P.I. individua nelle Tavole i seguenti Edifici non più funzionali alle
esigenze del fondo per i quali sono consentiti, come dai relativi accordi sottoscritti a cui si
rimanda, i seguenti interventi:
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P.I.
RICONVERSIONE EDIFICI NON PIÙ FUNZIONALI
Tavv. PI
Vol. esistente
Vol. da
riconvertire
consentito
Vol. in ampliamento
consentito
Volume Totale*
n.
mc
mc
mc
mc
1
426,00
426,00
426,00
2
405,00
405,00
405,00
4
1.015,00
1.015,00
5
315,00
315,00
6
405,00
405,00
395,00
800,00
7
920,16
920,16
850,84
1.771,00
8
525,00
525,00
9
35,84
35,84
10
20,00
11
800,00
800,00
12
352,00
352,00
14
710,00
710,00
15
670,00
670,00
130,00
800,00
16
132,00
132,00
245
800,00
525,00
66,56
102,40
480,00
500,00
800,00
448,00
800,00
710,00
* Lievi scostamenti del volume totale consentito, fino ad un massimo del 10% e comunque
sempre nel rispetto del limite massimo volumetrico di riconversione consentito di cui al
successivo comma nove, ritenuti necessari in sede di presentazione del permesso di costruire,
potranno essere autorizzati previa ridefinizione del relativo atto unilaterale d’obbligo. Il
conseguente aggiornamento della Verifica del dimensionamento di cui all’Elaborato n. 4 dovrà
avvenire in sede di predisposizione della prima e successiva Variante al P.I..
Eventuali altre domande di riconversione di fabbricati non più funzionali alla conduzione del
fondo che dovranno essere:
-
relative a fabbricati autorizzati prima della data di adozione del presente P.I.;
-
corredate da una relazione a firma di un agronomo che attesti la non funzionalità del
fabbricato e che illustri i motivi per cui il fabbricato è ritenuto non più funzionale;
-
dotate di una dichiarazione di legittimità dello stesso fabbricato o di loro porzioni;
potranno essere valutate e assolte dal Comune mediante predisposizione di apposita Variante
di P.I..
Per i fabbricati non funzionali alla conduzione del fondo agricolo sono ammessi gli interventi
edilizi di cui alle lett. a), b), c) e d) comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001.
Tutti gli interventi devono realizzarsi conformemente alle prescrizioni progettuali contemplate
nelle presenti norme, all’articolo 15.1 “Tipologie e caratteristiche costruttive per gli interventi
in zona agricola”.
Gli edifici non più funzionali alle esigenze del fondo individuati dal P.I. possono essere
recuperati ad altre destinazioni d’uso diverse da quelle agricole, e pertanto residenziali e/o
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P.I.
compatibili e/o turistico – ricettive, e comunque nel rispetto di quelle consentite per le Zone E
di cui all’art. 8.4 delle presenti norme, solo se gli immobili interessati:
-
dispongono o realizzano, le opere di urbanizzazione adeguate alle nuove utilizzazioni;
-
sono coerenti o vengono resi coerenti con i caratteri tradizionali dell'edilizia rurale e con
l’ambiente, anche mediante modifica dei manufatti che per dimensione, forma, colore, ecc,
contrastano con i caratteri ambientali dei luoghi e nel rispetto dell’articolo 15.1 “Tipologie e
caratteristiche costruttive per gli interventi in zona agricola delle presenti norme;
-
le utilizzazioni consentite devono essere compatibili con la destinazione di zona.
La variazione di destinazione d’uso dei fabbricati è ammessa esclusivamente per quelli
individuati dal P.I., inseriti nelle zone agricole legittimi e/o legittimati ed è disciplinata dal
presente articolo. La legittimità dei fabbricati o di loro porzioni, già dichiarata in sede di
presentazione delle istanze per il riconoscimento della non funzionalità e dei fabbricati dismessi
e/o abbandonati, deve essere comprovata in sede di presentazione dei progetti edilizi.
Gli edifici censiti possono essere adibiti alla nuova destinazione prevista nel rispetto di:
-
parametri del R.E.;
-
grado di protezione (per quelli classificati di interesse storico architettonico);
-
distanze dagli allevamenti esistenti ai sensi dell’Art. 41 delle presenti N.T.O.;
-
salvaguardia dell’ambiente rurale e naturale;
-
salvaguardia delle caratteristiche tipologiche e costruttive dell’edilizia rurale locale;
-
adeguata dotazione di aree a parcheggio, oltre a quanto già prescritto per la residenza,
per le altre destinazioni.
La modalità del recupero volumetrico/superficie degli edifici individuati è legata alle
caratteristiche tipologiche ed edilizie degli stessi:
a) tipo edilizio residenziale: è ammesso il recupero della volumetria esistente. Nel caso in
cui la volumetria esistente è inferiore a 800 mc, è consentito un eventuale ampliamento
fino ad un massimo totale di mc 800; il volume eccedente consentito rispetto
all’esistente, se non già considerato dal presente P.I. (vedi Elaborato n. 4 – Verifica
fabbisogno insediativo e S.A.U. tra P.A.T.I. e P.I.) dovrà essere scomputato dal
dimensionamento dell’A.T.O. di appartenenza del P.A.T.I., e pertanto dovrà essere
aggiornata la Verifica del dimensionamento di cui all’Elaborato n. 4 mediante Variante al
P.I.;
b) tipo annesso di tipo rurale: è ammesso il recupero della volumetria esistente fino ad un
massimo di mc 800;
c) tipo edilizio a “capannone” industriale, artigianale, agricolo: è ammesso il recupero di
una superficie di pavimento pari al 35% della superficie di pavimento esistente fino ad
un massimo di mc 800;
d) tipo edilizio “baracca”, edificio precario: è ammesso il recupero di una superficie di
pavimento pari al 35% della superficie di pavimento esistente fino ad un massimo di mc
800;
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P.I.
in tutti i casi, il rimanente volume non recuperato dovrà essere demolito e bonificato. Nel caso
in cui si dimostri, mediante apposita relazione agronomica firmata da un professionista
abilitato, la necessità della sussistenza per l’azienda agricola del rimanente volume non
recuperato, esso potrà essere mantenuto a condizione che sia riqualificato e risistemato in
coerenza con il fabbricato recuperato e con le caratteristiche edilizie e ambientali della zona
agricola di cui all’articolo 15.1 delle presenti N.T.O. “Tipologie e caratteristiche costruttive per
gli interventi in zona agricola”.
Il recupero dell’edificio non più funzionale, se sito nelle vicinanze di un nucleo rurale o delle
edificazioni, dovrà essere oggetto di una progettazione di intervento unitario di
riorganizzazione, riordino e recupero delle preesistenze del nucleo rurale di appartenenza,
almeno per i fabbricati di proprietà.
La progettazione di intervento unitario di cui al precedente comma ai sensi dell’art. 54 delle
presenti norme potrà essere oggetto di una scheda progettuale vincolante, allegata o all’atto
unilaterale d’obbligo di determinazione della perequazione urbanistica di cui all’art. 71 delle
presenti N.T.O. o in sede di richiesta di permesso di costruire, che specifichi le modalità di
intervento, la riorganizzazione, il riordino ed il recupero delle preesistenze e la ridistribuzione
volumetrica della riconversione.
Il cambio di destinazione d’uso di annessi rustici non più funzionali al fondo e dei fabbricati
dismessi, comporta l’esclusione dei benefici previsti dall’art. 44 della L.R. 11/2004 e della
possibilità di ampliamento sino a 800 mc.
Il cambio di destinazione d’uso di annessi rustici non più funzionali al fondo, comporta il divieto
di nuovi annessi rustici riferiti alla stessa proprietà/azienda agricola, eccetto nei casi di cambio
di indirizzo produttivo o ampliamento dell’azienda agricola adeguatamente documentati.
Il cambio di destinazione d'uso prevede il pagamento dei relativi oneri ed è soggetto alla
perequazione urbanistica di cui all’art. 71 delle presenti norme.
Art. 18 -
Azioni di riqualificazione e riconversione
Il P.I. recepisce le Azioni di riqualificazione e riconversione individuate dal P.A.T.I. nella Tav.
4b ai sensi dell’art. 20.5 delle relative N.T., per la rigenerazione di parti dell’insediamento che
necessitano o sono di fatto interessate da processi di dismissione, trasformazione o evoluzione
dell’assetto fisico e funzionale attuale.
Le aree di riqualificazione e riconversione possono essere:
-
aree coinvolte in progetti che determineranno un’evoluzione e aggiornamento delle
strutture;
-
aree con strutture non più adeguate alla funzione svolta;
-
aree con attività dismesse e in situazione di degrado;
-
aree occupate da attività in atto non compatibili con il contesto.
Possono essere indicate eventuali altre aree oggetto di Azioni di riqualificazione e riconversione
mediante variante al P.I.
Nel territorio di Pojana Maggiore il P.A.T.I indica le seguenti Azioni di riqualificazione e
riconversione recepite e indicate dal P.I. nella tavole con i numeri:
1. Municipio
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P.I.
2. Scuole elementari
3. Opera incongrua
4. Allevamenti da trasferire/bloccare/eliminare oggetto di riqualificazione ambientale
5. “Agriberica”
6. Zona di Cagnano
Art. 18.1 -
Municipio
Il P.I., in recepimento al P.A.T.I., indica il municipio quale azione di riqualificazione e
riconversione per il quale vengono dettate all’art. 20.5.5 delle N.T. del P.A.T.I. le seguenti
direttive, che saranno recepite da appositi strumenti urbanistici o progettazioni puntuali:
-
Recepire il Progetto in fieri di trasferimento delle attuali funzioni municipali nel fabbricato
attualmente destinato a scuola elementare di cui al successivo articolo;
-
recupero edilizio e ristrutturazione del fabbricato interessato, prevedendo funzioni
compatibili con la residenza e/o funzioni pubbliche e servizi, direzionali e commerciali;
-
per l'area ed i complessi edificati posti a est dell'attuale Municipio, in Via Matteotti del
Capoluogo e ricompresa tra Via Trento e Palazzetto, il Comune con il P.I. può valutare
l’opportunità di intervenire mediante uno studio unitario che riqualifichi e valorizzi l’area,
dando una maggiore identità al Comune, anche prevedendo altri servizi ad uso pubblico e
di relazione, attualmente carenti, come piazza, parcheggi, auditorium, …, disciplinando gli
interventi ammissibili anche diversi da quelli previsti dal P.A.T.I. per il municipio e le
scuole elementari di cui al punto successivo.
Art. 18.2 -
Scuole elementari di Pojana Maggiore
Il P.I., in recepimento al P.A.T.I., indica le scuole elementari quale azione di riqualificazione e
riconversione per il quale vengono dettate all’art. 20.5.6 delle N.T. del P.A.T.I. le seguenti
direttive, che saranno recepite da appositi strumenti urbanistici:
-
Recepire il Progetto in fieri di trasferimento delle attuali funzioni scolastiche elementari
nel fabbricato attualmente destinato a scuole medie prevedendo il loro ampliamento e
potenziamento al fine di consolidare il polo scolastico di Pojana Maggiore;
-
Recupero edilizio, ristrutturazione e riutilizzo del fabbricato delle attuali scuole elementari
mantenendo la funzione di uso pubblico e servizi, in particolare a sede municipale.
Art. 18.3 -
Opera incongrua
Il P.I., in recepimento al P.A.T.I., indica quale opera incongrua l’ex annesso rustico dismesso e
in forte stato di degrado sito lungo la S.P. Contellena in quanto non compatibile con il contesto
circostante per il quale:
-
è prescritta la sua demolizione totale e relativa bonifica;
-
fino alla sua demolizione, sono consentiti esclusivamente interventi di messa in
sicurezza;
-
in caso di demolizione e bonifica da parte dell’interessato, il Comune può riconoscere il
credito edilizio di cui all’art. 74 delle presenti norme, da spendere anche in loco essendo
all’interno di un nucleo rurale mediante recupero del volume riconosciuto a funzioni
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P.I.
compatibili con la Z.T.O. E di appartenenza e nel rispetto della relativa disciplina prevista
dalle presenti norme.
Mediante variante al P.I. possono essere indicate eventuali altre opere incongrue di cui al
presente articolo quali immobili, e/o elementi aventi caratteristiche funzionali, architettoniche
ed ambientali non compatibili con l’ambiente in cui si trovano, per le quali la loro demolizione o
la realizzazione di interventi di miglioramento della qualità paesaggistica finalizzati ad obiettivi
di tutela e valorizzazione, può determinare a favore dell’avente titolo un credito edilizio di cui
all’art. 74 delle presenti norme.
Nel caso di cui al precedente comma, la variante al P.I. disciplinerà i criteri e le modalità del
trasferimento e/o blocco e/o eliminazione, indica gli strumenti attuativi e le modalità di
trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi
urbanistici, disciplinando le destinazioni d’uso e valutando anche le possibilità di operare con
programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito
edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti.
Il recupero del volume riconosciuto dallo stesso P.I. a credito edilizio può anche esercitarsi in
loco, ossia dove esiste l’opera incongrua da eliminare, se sita all’interno delle A.T.O. di P.A.T.I.
di cui:
-
al Sistema R – insediativo – residenziale (art. 26 delle N.T. di P.A.T.I.), all’interno delle
aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali o produttive di cui all’art.
20.1 o dei limiti fisici alla nuova edificazione di cui all’art. 20.3 o nelle aree indicate nelle
linee preferenziali di sviluppo insediativo di cui all’art. 20.4 delle N.T. di P.A.T.I.;
-
al Sistema P – insediativo e produttivo (art. 27 delle N.T. di P.A.T.I.) all’interno delle aree
di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali o produttive di cui all’art. 20.1
o dei limiti fisici alla nuova edificazione di cui all’art. 20.3 o nelle aree indicate nelle linee
preferenziali di sviluppo insediativo di cui all’art. 20.4 delle N.T. di P.A.T.I.;
-
e nelle aree di edificazione diffusa (art. 20.2 delle N.T. di P.A.T.I.);
nel rispetto delle funzioni dell’A.T.O. di appartenenza.
Art. 18.4 - Allevamenti da trasferire/bloccare/eliminare oggetto di riqualificazione
ambientale
Il P.I. individua nel P.A.T.I. gli Allevamenti da trasferire/bloccare/eliminare oggetto di
riqualificazione ambientale, in recepimento al P.A.T.I. di cui al rispettivo art. 20.5.9, in
quanto non compatibili con il contesto, per i quali:
-
fino al loro trasferimento/blocco/eliminazione sono consentiti la manutenzione ordinaria e
gli adeguamenti igienico – sanitari e tecnologici;
-
in caso di dismissione o blocco dalla data di adozione del presente P.I. non dovrà essere
ammessa la riattivazione dell’allevamento od il subentro di altro allevamento;
-
in caso di richiesta da parte dell’interessato di trasferimento/blocco/eliminazione il
Comune può riconoscere il credito edilizio di cui all’art. 74 delle presenti norme, da
spendere anche in loco se sito all’interno di un nucleo rurale, mediante recupero del
volume riconosciuto a funzioni compatibili con la Z.T.O. E di appartenenza e nel rispetto
della relativa disciplina prevista dalle presenti norme.
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Norme Tecniche Operative
Art. 18.5 -
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
Zona di riqualificazione di via Sabbioni
Per la zona di riqualificazione di via Sabbioni indicata nella Tavole di P.I. sono consentiti, in
attuazione dell’accordo pubblico – privato sottoscritto, per il quale è fatto salvo quanto
previsto, i seguenti interventi:
a. per il lotto libero a nord, la destinazione residenziale e compatibili con possibilità
edificatoria di 7.607 mc, mediante obbligo di P.U.A.;
b. per il lotto ove è presente l’attività produttiva:
- il blocco dell’attività conciaria;
- la destinazione ad artigianale misto ad esclusione delle seguenti attività:
1.
di dissalatura e rinverdimento;
2.
di calcinazione;
3.
di scarnitura;
4.
di decalcinazione, macerazione e pickel – concia;
5.
di riconcia, tintura, ingrasso;
6.
di depilazione;
7.
di pressatura non a secco;
8.
di ridefinizione tramite spruzzatura;
9.
di spruzzatura;
10. nn. 57 e 114 dell’elenco A e nn. 100 e 101 dell’elenco lettera B del Decreto del
Ministero della Sanità del 05.09.1994 pubblicato nel supplemento della Gazzetta
Ufficiale n. 156 del 10.12.1994;
11. non compatibili della zona residenziale come previsto dall’art. 8.1 delle presenti
norme;
- la possibilità edificatoria del 50% della superficie, ovvero 4.053 mq * 50 % = 2.026
mq, comprensivi della superficie esistente, finalizzata ad adeguamenti funzionali
all’attività esistente, ad esclusione dell’attività di conceria e con le ulteriori limitazioni di
cui sopra; tali ampliamenti sono consentiti esclusivamente nelle “parti” evidenziate in
colore rosso nella scheda allegata al relativo accordo;
- In caso di dismissione di tutta l’attività, è consentita la trasformazione dell’area a
destinazione residenziale e compatibili con possibilità edificatoria di 4.053 mc, mediante
obbligo di P.U.A..
La progettazione dei P.U.A. previsti per gli interventi a. e b. suddetti dovrà essere unitaria e
comprendere lo studio generale di tutta l’area di 11.660 mq.
Le nuove costruzioni a destinazione residenziale e compatibili dovranno sottostare agli indirizzi
progettuali previsti per la zona agricola di cui all’art. 15 delle presenti norme.
I distacchi sono fissati dall’art. 59 delle presenti norme.
L’altezza massima consentita è di 7,50 ml.
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P.I.
E’ obbligatorio prima del rilascio del certificato di agibilità, sia per le ristrutturazioni che per le
nuove costruzioni, che gli immobili abbiano raggiunto il grado di finitura esterna, come
programmato nel permesso di costruire originale.
Il ritiro del primo permesso di costruire relativo ad un fabbricato o ai fabbricati del lotto libero
di cui al punto a. sopra, potrà essere rilasciato esclusivamente previa dismissione dell’attività
conciaria.
Art. 19 Azioni di mitigazione ambientale– Siepi e filari alberati di progetto
- Interventi di riordino della zona agricola finalizzati alla mitigazione degli
impatti
Il P.I. individua le azioni di mitigazione ambientale – Siepi e filari alberati di progetto per
principali strutture/attrezzature che necessitano dell’adozione di opportune azioni
mitigazione, finalizzate a ridurre gli effetti di disturbo (in termini acustici, visivi, olfattivi, o
altra natura) da esse prodotte rispetto ad insediamenti contigui o in generale rispetto
contesto ambientale e paesaggistico.
le
di
di
al
Sono individuate le azioni di mitigazione ambientale per quegli elementi che presentano motivi
di turbativa ambientale o problemi di scarsa compatibilità con il sistema ambientale
circostante.
Le azioni di mitigazione da apportare sono specificate nel Prontuario – cap. 28.5
- Allegato
1 - Elenco delle specie vegetali da impiegare di cui all’Elaborato n. 5 del P.I. e all’art. 43 delle
presenti norme.
Fino alla realizzazione delle azioni di mitigazione ambientale gli interventi ammessi sono
limitati alla sola manutenzione ordinaria e agli adeguamenti sanitari e tecnologici.
Art. 20 -
Serre e vivai
La realizzazione di serre è disciplinata dall'art. 44 comma 6 della L.R. 11/2004 e successive
modifiche ed integrazioni, e della D.G.R. 3 febbraio 2010, n. 172 (BUR n. 21 del 09.03.2010).
Si precisa comunque che la realizzazione di ogni tipo di serra, ad esclusione dei tunnel
stagionali, è soggetta al rilascio del permesso di costruire.
Art. 21 -
Strutture per lo stoccaggio dei rifiuti zootecnici
E' ammessa la costruzione di strutture per lo stoccaggio dei reflui zootecnici a condizione che
siano finalizzate all'adeguamento dell'allevamento zootecnico alla normativa vigente in materia
di stoccaggio delle deiezioni animali, così come previsto dalla L.R. 11/2004 e successive
modifiche ed integrazioni.
Tali strutture devono rispettare le distanze, previste dalla L.R. 11/2004 e successive modifiche
ed integrazioni.
Art. 22 -
Allevamenti zootecnici intensivi
Per gli allevamenti zootecnici intensivi si applicano le specifiche disposizioni di cui alla L.R.
11/2004 e successive modifiche ed integrazioni
L’individuazione degli edifici riportata negli elaborati grafici del P.I. e la fascia di rispetto, può
essere modificata secondo le condizioni rilevabili al momento e certificabili con parere U.L.S.S.,
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P.I.
senza che ciò costituisca variante al P.I.; il conseguente aggiornamento e adeguamento della
Tavole di P.I. dovranno avvenire in sede di predisposizione della prima e successiva Variante al
P.I..
Il P.I. individua tre tipi di fasce di rispetto:
a. Distanze minime tra allevamenti e residenze civili sparse: è la distanza minima
che un allevamento deve mantenere da una qualsiasi residenza civile
indipendentemente dalla ZTO in cui ricade;
b. Distanze minime reciproche tra allevamenti e residenze civili concentrate
(centri abitati): Distanza minima che l’allevamento deve mantenere dai centri abitati
così come individuati dal codice della strada;
c. Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola: è la
distanza che un allevamento deve rispettare dalla ZTO non agricola (ad esclusione degli
insediamenti produttivi, artigianali ed industriali, Deliberazione della Giunta n. 3650 del
25 novembre 2008).Tale limite è in relazione alla classificazione del singolo allevamento
e suo relativo punteggio (Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 della L.R. 23 aprile 2004,
n. 11 “Norme per il governo del territorio “ e successive modifiche ed integrazioni).
Si precisa inoltre che è consentita l’edificazione nei casi previsti dal Deliberazione della Giunta
Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004 Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 23 aprile
2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", Approvazione, Punto 5, comma 9 “In deroga
a quanto previsto al precedente punto 8, sono ammessi solamente gli interventi di
ampliamento sugli edifici esistenti, quelli su lotti posti all’interno di un centro storico o di un
insediamento esistente, nonché quelli nel caso in cui tra allevamento e aree di espansione
edilizia sia interposto un centro storico o un insediamento residenziale”.
Per i nuovi allevamenti, a corredo dei progetti edilizi riguardanti gli allevamenti zootecnici
intensivi e non, deve essere allegato, oltre a quanto richiesto dalla L.R. 11/2004 e relativi atti
di indirizzo:
a. un elaborato agronomico-urbanistico che definisca le motivazioni della localizzazione
prescelta per le strutture, in relazione alla consistenza ed alle caratteristiche delle aree
di pertinenza dell'intervento, le caratteristiche dei corpi idrici presenti in un raggio di
400 m e la direzione dei venti dominanti;
b. la consistenza e l'ubicazione della siepe arborea prevista a mascheramento
dell'allevamento e le eventuali altre misure da adottarsi per il contenimento dell'impatto
ambientale;
c. una completa documentazione fotografica del sito, con foto inserimento anche delle
misure di mitigazione ambientale.
In caso di interventi di nuova edificazione e ampliamento con aumento del numero di capi
allevati, deve essere redatta la valutazione di compatibilità ambientale1 correlata con la VAS.
1
Relazione di valutazione di compatibilità ambientale. Tale relazione redatta da un tecnico abilitato deve essere
redatta in caso di primo aumento del numero di capi superiore al 15% fino ad un massimo del 25% (come previsto
dalla vigente normativa art 50, lettera d, LR11/2004, comma 7 del punto 5) rispetto l’attuale numero di capi. Tale
valutazione dovrà valutare il mantenimento delle caratteristiche di sostenibilità ambientale analizzate in sede di
rapporto ambientale e dovrà considerare, anche in riferimento alle indicazioni dell’USLL competente, la necessità o
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P.I.
Per gli allevamenti di cui al presente articolo, relativamente agli interventi di ristrutturazione,
ampliamento, nuova edificazione, trasformazione e/o cambio di attività agricola prevede:
1) forme di mitigazione ambientale con piantumazione di essenze tradizionali volte a
ridurre l’impatto visivo dell’intervento edilizio;
2) forme architettoniche semplici che si inseriscano compatibilmente con il contesto
territoriale circostante, nel rispetto delle tipologie previste all’art. 15.2 e 15.7 per le
zone agricole;
3) recupero ai fini del'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici nonché sistemi naturali
quali la fitodepurazione;
4) percorsi carrabili e/o pedonali realizzati con pavimentazione permeabile, ghiaia, prato,
ecc.
Art. 23 -
Allevamenti zootecnici non intensivi
Per i fabbricati ad uso allevamento zootecnico non intensivo, essendo equiparati a tutti gli
effetti alle altre strutture agricolo-produttive, valgono le disposizioni della L.R. 11/2004 e
successive modifiche ed integrazioni.
Per gli allevamenti di cui al presente articolo, relativamente agli interventi di ristrutturazione,
ampliamento, nuova edificazione, trasformazione e/o cambio di attività agricola prevede:
1) forme di mitigazione ambientale con piantumazione di essenze tradizionali volte a
ridurre l’impatto visivo dell’intervento edilizio;
2) forme architettoniche semplici che si inseriscano compatibilmente con il contesto
territoriale circostante, nel rispetto delle tipologie previste all’art. 15.2 e 15.7 per le
zone agricole;
3) recupero ai fini del'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici nonché sistemi naturali
quali la fitodepurazione;
4) percorsi carrabili e/o pedonali realizzati con pavimentazione permeabile, ghiaia, prato,
ecc.
Art. 24 -
Dismissione degli allevamenti intensivi
Considerato che nell’ambito del territorio comunale sono presenti alcuni allevamenti avicoli che
determinano un impatto ambientale negativo e significative aree di rispetto, all’interno delle
quali vi è una limitazione alla edificazione, ai fini di favorire la loro dismissione, con riflessi
positivi sul contesto ambientale, è ammesso un loro diverso utilizzo, purché compatibile con la
zona agricola, anche mediante riconoscimento del Credito edilizio di cui all’art. 74 delle
presenti norme.
Il Consiglio Comunale, provvederà all'adozione di una specifica variante al P.I. per disciplinarne
il cambio di destinazione d’uso, prevedendo i limiti dimensionali ad un loro possibile
ampliamento o aumento d'altezza.
meno di misure atte a minimizzare gli effetti indesiderati dell’attività e il mantenimento delle condizioni di qualità
ambientale esistente con particolare riferimento agli aspetti idrici, ecologici e paesaggistici.
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47
Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
Se l’allevamento intensivo dismesso è indicato nelle tavole come Azione di “mitigazione
ambientale – Siepi e filari arborati di progetto” cui all’art. 19 delle presenti norme, è fatto salvo
quanto previsto dallo stesso articolo.
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48
Norme Tecniche Operative
TITOLO VII°
Art. 25 -
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
SISTEMA DEI SERVIZI
Aree per servizi pubblici e di uso pubblico
Il P.I. recepisce gli ambiti di cui al presente articolo come individuati dal P.R.G. e conferma la
relativa disciplina di N.T.A. qui di seguito riportata.
Il P.I., in recepimento al P.R.G., suddivide il territorio comunale in Zone Territoriali Omogenee
- Z.T.O. destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generali riservate all'utilizzazione
per scopi pubblici e sociali di cui al successivo comma.
Le Zone per spazi pubblici a servizio della residenza configurabili come standard urbanistici ai
sensi del D.M. 1444/1968 sono individuate dal PI quali:
a) F1 Zone per l’istruzione;
b) F2 Zone per attrezzature di interesse;
a) F3 Zone attrezzate a parco, gioco e sport;
c) F4 zone per parcheggi.
I simboli e le grafie che distinguono i servizi, relativi alle diverse attrezzature, hanno valore
indicativo; la destinazione specifica delle singole aree per gli usi consentiti sopra indicati, può
essere modificata con delibera di Consiglio Comunale, ferme restando le quantità minime di
legge stabilite per ogni servizio.
Per le attrezzature pubbliche o di uso pubblico esistenti sono consentiti i seguenti interventi:
− manutenzione ordinaria e straordinaria
− restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia
− adeguamento alle disposizioni dei regolamenti comunali in ordine all'altezza dei vani, nel
rispetto dei distacchi di cui all’art. 59 sui limiti di distanza.
Le nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti devono rispettare le norme qui di seguito
riportate.
Art. 25.1 -
F1 Zone per Istruzione
Le attrezzature per l'istruzione sono: asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole
medie dell'obbligo, ecc.
Le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le disposizioni di legge in
materia e per i distacchi le norme dell’art. 59 sui limiti di distanza.
L'area scoperta deve risultare possibilmente accorpata ed essere attrezzata in parte per il gioco
e lo sport e per il resto sistemata a giardino.
Art. 25.2 -
F2 Zone per Attrezzature di interesse comune civili
Comprendono le attrezzature amministrative, culturali, sociali,
ricreative, per la protezione civile e le attività ritenute compatibili.
sanitarie,
assistenziali,
L'intervento di soggetti diversi dal Comune viene definito dal Consiglio Comunale mediante
apposita deliberazione.
Nelle nuove costruzioni valgono le seguenti norme:
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49
Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
-
superficie coperta non maggiore al 50% dell'area - altezza non maggiore a m 8,50;
-
distacchi disciplinati dall’art. 59 sui limiti di distanza;
-
superficie a parcheggio non minore al 10% della superficie interessata dall'intervento e
comunque proporzionata alla presunta affluenza di pubblico.
Art. 25.3 -
F2 Zone per Attrezzature di interesse comune religiose
Comprendono gli edifici per il culto e le opere connesse, quali le attrezzature culturali, sportive,
ricreative, per l'istruzione, ecc.
Nelle nuove costruzioni valgono le seguenti norme:
-
superficie coperta non maggiore al 70% dell'area; non viene computata la superficie
occupata dagli impianti sportivi stagionalmente coperti;
-
altezza massima, non maggiore a m 8, con esclusione dei campanili e delle chiese, che
possono raggiungere altezze superiori;
-
distacchi disciplinati dall’art. 59 sui limiti di distanza.
Art. 25.4 - F3 Zone attrezzate a parco, gioco e sport Aree a verde pubblico
attrezzate a parco e per il gioco e lo sport
Comprendono:
-
parchi e giardini attrezzati per il gioco e lo svago;
-
attrezzature coperte e scoperte per attività sportive.
L'utilizzazione viene definita dal progetto unitario dell'intera area, approvato dal Consiglio
Comunale.
Le attrezzature sportive devono rispettare le seguenti norme:
-
superficie coperta dagli impianti coperti non superiore al 25% dell'area interessata
dall'intervento;
-
distanza dalle strade, dai confini e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti ai
sensi dell’art. 59 delle presenti norme;
-
altezza degli edifici, non superiore a m 7 salvo esigenze particolari (palestre,
gradinate, ecc.);
-
superficie a parcheggio non inferiore al 10 % della superficie di zona interessata
dall'intervento;
Può essere consentita la realizzazione e gestione di attrezzature sportive anche da parte di
privati, a mezzo di apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
Art. 25.5 -
F4 Zone per parcheggi
Le aree sono destinate a parcheggi pubblici o di uso pubblico, da realizzare anche su più piani
sopra e sottosuolo.
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50
Norme Tecniche Operative
Art. 25.6 -
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
Dotazione minime di aree per servizi
Le dotazioni minime di aree per servizi in ragione delle diverse destinazioni d’uso non possono
essere inferiori a:
a. relativamente alla residenza, mq 30 per abitante teorico, di cui mq 20 primario e mq 10
secondario. La capacità insediativa teorica è calcolata attribuendo ad ogni abitante teorico
mc 315 di volume edificabile (vedi Relazione di Progetto di P.A.T.I.);
b. relativamente all’industria e artigianato, mq 10 ogni 100 mq di superficie delle singole
zone considerati esclusivamente primari (almeno 5 mq a spazi di sosta e parcheggio), e
mq 10 ogni 100 mq di superficie delle singole zone considerati esclusivamente secondari di
cui mq 4 da realizzarsi ed i rimanenti mq 6 eventualmente monetizzabili tramite apposita
convenzione;
c. relativamente al commercio e direzionale, mq 100 ogni 100 mq di superficie lorda di
pavimento, considerati esclusivamente primari, almeno la metà delle aree per servizi è da
riservare esclusivamente a parcheggio, fatte salve le quantità di servizi stabilite dalla L.R.
15/2004 e s.m.i.;
d. relativamente al turismo, mq 15 ogni 100 mc, oppure mq 10 ogni 100 mq nel caso di
insediamento all’aperto, considerati esclusivamente primari, almeno la metà delle aree per
servizi è da riservare esclusivamente a parcheggio, fatte salve le quantità di servizi
stabilite dalla L.R. 15/2004 e s.m.i.
I P.U.A. relativi a nuovi insediamenti, ivi comprese le ristrutturazioni urbanistiche e le
riconversioni volumetriche, devono contenere almeno:
a. la dotazione minima di aree a standard primario;
b. la dotazione di aree a standard secondario relativo alla residenza di cui alla lettera a. del 1
comma del presente articolo potrà essere monetizzata completamente qualora la superficie
non sia superiore ai 1000 mq altrimenti dovuta.
Il conseguimento dei rapporti di dimensionamento dei P.U.A. è assicurato mediante la cessione
di aree o con vincoli di destinazione d’uso pubblico.
Le aree per servizi devono avere dimensione e caratteristiche idonee alla loro funzione in
conformità a quanto previsto dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 46,
comma 1, lettera b) della L.R. 11/2004.
Qualora all'interno di P.U.A. attuati nelle Z.T.O. “A” o Beni Culturali e Ambientali” tali aree non
siano reperibili, o lo siano parzialmente, è consentita la loro monetizzazione. È a cura del
Comune l'individuazione e/o la realizzazione, mediante gli oneri monetizzati, di spazi pubblici
tra quelli previsti dallo strumento generale.
I P.U.A. con destinazione residenziale di aree di nuova formazione prevedono, per ogni
abitante teorico da insediare, la seguente distribuzione per le opere di urbanizzazione primaria:
-
almeno 10 mq a spazi di sosta e parcheggio;
-
almeno 10 mq a verde attrezzato;
-
5 mq in riferimento all’art. 31, comma 2, lett. e), L.R. 11/2004.
Qualora le dimensioni di P.U.A. con destinazione residenziale, turistico-ricettiva e direzionale
superino i 3 ettari o i 50.000 mc devono essere reperite dotazioni aggiuntive di aree per servizi
di almeno 10 mq ogni abitante teorico insediabile, salvo quanto previsto al comma 4.
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Norme Tecniche Operative
Art. 25.7 -
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
Opere di urbanizzazione
Le opere di urbanizzazione sono definite come l’insieme dei lavori necessari a rendere un’area
idonea all’utilizzazione prevista dal Piano Regolatore Comunale.
L’art. 4 della Legge 29.09.1964, n. 847 e l’art. 44 della Legge 865 del 22.10.1971, distingue le
opere di urbanizzazione in primarie e secondarie e la medesima distinzione è riportata all’art.
16, comma 7 e segg. del D.P.R. 380 del 06.6.2001, così descritte nel successivi commi.
Le opere di urbanizzazione primaria sono le opere “essenziali e necessarie” per assicurare
un’adeguata urbanizzazione degli insediamenti, la funzionalità e la qualità igienico – sanitaria,
previste dal T.U. dell’Edilizia, e consistono, come elencate da provvedimento della Giunta
regionale di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h) della L.R.11/2004, in:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
strade residenziali;
spazi di sosta e di parcheggio;
fognature;
rete idrica;
rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
pubblica illuminazione;
spazi di verde attrezzato;
cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni e ogni altra
rete, infrastruttura, opera pubblica o di uso pubblico per il collegamento e/o
completamento funzionale dell’insediamento edilizio.
Sono da ricondurre quale specificazione delle prime, anche le seguenti opere:
a. opere relative alla messa in sicurezza da un punto di vista idraulico (es.: utilizzo di
pavimentazioni drenanti su sottofondo permeabile per i parcheggi, aree verdi conformate
in modo tale da massimizzare la capacità di invaso e laminazione; creazione di invasi
compensativi; manufatti di controllo delle portate delle acque meteoriche; ecc.) e
geologico (per es.: rilevati e valli artificiali; paramassi; opere di difesa fluviale (briglie e
muri di contenimento laterale) dei terreni;
b. opere di ripristino ambientale, bonifica ambientale dei terreni.
Qualora ritenute essenziali e necessarie, sono da assimilare alle opere di urbanizzazione
primaria una serie di attrezzature riconducibili alla necessità di migliorare la qualità degli spazi
urbani ed adeguarli alle innovazioni tecnologiche, quali:
a. raccordi e svincoli stradali;
b. barriere antirumore (preferibilmente in terra o con piantumazioni) ed altre misure atte ad
eliminare inquinamento acustico (asfalto e pavimentazioni fonoassorbenti);
c. formazione di nuclei di vegetazione arboreo-arbustiva, adatti alle caratteristiche
climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico
del paesaggio;
d. piazzole di sosta per gli autobus;
e. piste ciclabili con relativi stalli e percorsi ciclopedonali urbani e marciapiedi;
f. spazi attrezzati per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (ecopiazzole);
g. interventi eco-tecnologici per il trattamento delle acque reflue (fitodepurazione);
h. bacini di raccolta per il riuso delle acque piovane.
Le opere di urbanizzazione secondaria sono riconducibili a:
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52
Norme Tecniche Operative
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
asili nido e scuole materne;
scuole dell’obbligo;
strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo;
mercati di quartiere;
delegazioni comunali;
chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
impianti sportivi di quartiere;
aree verdi di quartiere;
centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, tra cui sono ricomprese le opere e
costruzioni per lo smaltimento, il riciclaggio, la distruzione dei rifiuti urbani, speciali,
pericolosi, solidi liquidi e bonifica di aree inquinate.
L'Amministrazione Comunale ha facoltà di individuare quali, tra le aree per servizi previste dal
Piano Regolatore Comunale, ai sensi l’art. 31, comma 2, della L.R. 11/2004, debbano essere
realizzate contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria o quantomeno realizzate in
luogo della monetizzazione applicata per le opere di urbanizzazione secondaria, in ragione dei
seguenti criteri:
a. in funzione della realtà territoriale comunale;
b. dimensione degli insediamenti urbani;
c. esigenze della collettività.
L'Amministrazione Comunale determina in funzione delle peculiari esigenze della collettività e
della qualità della vita della comunità locale l'ordine di priorità secondo il quale tali attrezzature
e servizi dovranno essere realizzati.
Nel caso in cui il Comune accerti che l’intervento attuativo non necessiti, o necessiti
parzialmente, delle opere di urbanizzazione, è consentito compensare la mancata realizzazione
delle medesime con la realizzazione di altre opere finalizzate al miglioramento dell’arredo
urbano e delle infrastrutture per un importo equivalente.
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Norme Tecniche Operative
TITOLO VIII°
Art. 26 -
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Infrastrutture viarie
Il P.I., per quanto di competenza, sviluppa e precisa le scelte strategiche delineate dal P.A.T.I.,
indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni,
i soggetti coinvolti o da interessare e le modalità e condizioni per la fattibilità e l’attuazione
delle previsioni, valutando anche la possibilità di operare con programmi complessi, o di
applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della
compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.
Il presente P.I., in recepimento al P.A.T.I., indica il principale sistema viabilistico esistente e di
progetto, ed in particolare:
-
Viabilità di connessione extraurbana esistente: viabilità di livello extraurbano esistente;
-
Direttrici preferenziali per l’organizzazione delle connessioni extraurbane: tracciati
indicativi preferenziali per la definizione di tratti di viabilità extraurbana che integrano e
completano l’assetto della mobilità di livello territoriale. Tali tracciati potranno essere
meglio precisati in sede di apposita Variante al P.I. garantendo la funzione ad essi
attribuita senza che ciò comporti variante al P.A.T.I.;
-
Percorsi pedonali: percorsi pedonali esistenti;
-
Principali percorsi pedonali e ciclabili di progetto: percorsi in recepimento al P.A.T.I. di cui
alla Tav. 4b.2 e art. 22.1 delle relative N.T., indicativi preferenziali di progetto che
integrano e completano l’assetto del sistema ciclo-poedonale di livello territoriale. In
particolare vengono indicati:
- quelli urbani del capoluogo;
- quello lungo lo scolo Ronego di collegamento con i Comuni limitrofi del P.A.T.I.;
- quello di collegamento tra il capoluogo, la frazione di Cagnano e Noventa Vicentina,
ovvero lungo la S.P. Contellena, il confine est della zona produttiva del Cagnano e la
S.P. S. Feliciano;
- quello di collegamento tra il capoluogo e Noventa Vicentina lungo la S.P. Pojanese.
Le componenti individuate vanno raccordate e integrate attraverso gli opportuni sistemi di
svincolo e distribuzione ai fini della funzionalità della rete complessiva.
Le indicazioni risultanti nelle tavole del P.I. in ordine alle caratteristiche tecnologiche delle
opere previste, quali assi stradali, sezioni, raggi di curvatura, hanno un valore indicativo e
devono essere precisate nel progetto esecutivo delle opere stesse, sempre nel rispetto dei
principi informatori del P.I..
Lungo gli assi stradali possono essere individuati impianti di distribuzione carburanti e attività
di ristorazione e pernottamento connesse, nel rispetto delle vigenti legislazioni in materia e
dell’art. 36 Viabilità - Fasce di rispetto delle presenti norme.
Art. 26.1 -
Norme per le sedi stradali, percorsi e piazze
Le indicazioni risultanti nelle planimetrie del P.I. in ordine alle caratteristiche tecniche delle
opere previste (assi, sezioni, raggi di curvatura, ecc.) vengono precisate nel progetto esecutivo
delle opere stesse, sempre nel rispetto dei principi informatori del P.I..
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54
Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
I Piani urbanistici attuativi possono prevedere un diverso tracciato delle strade ed
eventualmente la loro soppressione, nonché una diversa configurazione delle piazze.
Nelle piazze pubbliche o di uso pubblico il piano urbanistico attuativo può prevedere la
costruzione di portici, percorsi coperti e altri manufatti necessari per la funzionalità e l'arredo
urbano.
I percorsi pedonali e i percorsi ciclabili sono considerati dal P.I. come aree pubbliche o di uso
pubblico e sono evidenziati con tracciati indicativi; gli stessi sono individuati anche come
percorsi per il tempo libero, saranno oggetto delle nuove progettazioni private e pubbliche,
delimitati, nelle zone interessate da insediamenti, da recinzioni realizzate con siepi, bordure
vegetali, staccionate in legno o altri elementi naturali della tradizione locale.
Vanno conservate le alberature esistenti, eventualmente integrate con l'inserimento di essenze
locali.
Devono essere conservate o ripristinate le mure di recinzione dei complessi rurali, siano esse in
fregio alla via pubblica, sia come delimitazione di complessi rurali.
Nell’ambito di progetti di itinerari culturali, anche mediante la creazione di percorsi ciclabili, è
consentita la realizzazione di spazi verdi attrezzati per la sosta ed il ristoro organizzati
preferibilmente attraverso il recupero di complessi rurali di particolare pregio ambientale.
Devono essere conservati e valorizzati i capitelli storici, i manufatti idraulici, e tutte le
testimonianze storiche dell’attività di bonifica e agricola.
Art. 26.2 - Criteri per la progettazione delle opere stradali in rapporto con
l'ambiente
La progettazione delle opere stradali deve tener conto dei problemi di corretto inserimento
delle infrastrutture nell'ambiente, sulla base dei seguenti criteri:
- i manufatti devono essere modellati sull'andamento dei terreni riducendo per quanto
possibile i rilevati, gli sbancamenti, i riporti e quant'altro possa degradare l'aspetto dei
luoghi;
- al fine di controllare i rapporti con l'ambiente circostante, i progetti riguarderanno anche le
aree limitrofe ed adiacenti, per conferire loro una sistemazione adeguata e coerente anche
mediante alberature, spazi di arredo, ecc.;
- si deve tener conto delle visuali di interesse storico, naturalistico o paesaggistico
predisponendo soluzioni adeguate per valorizzare la percezione;
- devono essere considerate le necessità di traffico non automobilistico (pedonale, ciclabile,
rurale ) e, se necessario, previste le relative corsie di circolazione;
- devono essere risolti correttamente i problemi di:
• sicurezza della circolazione, prevedendo l'attuazione coordinata dei provvedimenti
riguardanti la segnaletica, la semaforizzazione, ove necessario, l'illuminazione, la
sistemazione delle aree di servizio, ecc.;
• inquinamento acustico a difesa degli insediamenti esistenti e previsti, agendo sui criteri
di gestione del traffico, organizzando la distribuzione e la tipologia degli edifici,
adottando soluzioni particolari per ottenere diffrazione ed effetti assorbenti anche
mediante schermature vegetali arboree ed arbustive disposte a sufficiente distanza.
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Norme Tecniche Operative
Art. 26.3 -
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
Disposizioni generali
Per le componenti del sistema stradale sopra elencate, e in generale per l’intero sistema della
viabilità, valgono le disposizioni a seguire, che costituiscono la base di riferimento per la
formazione di un’apposita variante al P.I. e dell’eventuale Piano Urbano del Traffico o altri Piani
della mobilità, nonché per la realizzazione degli interventi, anche di breve termine, volti a
razionalizzare la circolazione urbana:
a) i singoli elementi del sistema viario andranno progettati/riqualificati con gli accorgimenti
necessari al fine di rendere effettive e percettibili le funzioni attribuite, rispetto ai temi
della circolazione, del disegno della strada, dell’arredo e dei materiali;
b) vanno garantite le condizioni di funzionalità, facilità di orientamento, sicurezza della
circolazione, prevedendo l'attuazione coordinata dei provvedimenti riguardanti la segnaletica, la semaforizzazione, ove necessario, l'illuminazione, la sistemazione delle aree di
servizio, ecc.;
c) si dovranno posizionare le soste e i parcheggi sulla base di un eventuale apposito “piano
dei parcheggi” attento ai problemi di accessibilità e di scambio intermodale;
d) con particolare riferimento alla viabilità di distribuzione urbana, vanno valutate le necessità
del traffico non automobilistico (pedonale, ciclabile, rurale) e, se necessario, organizzate le
relative corsie di circolazione protette;
e) con particolare riferimento alla viabilità di distribuzione extraurbana di progetto, si deve
tenere conto dei problemi di corretto inserimento delle infrastrutture nell'ambiente,
edificato o meno, sulla base dei seguenti criteri:
- vanno considerati i problemi di inquinamento rispetto agli insediamenti esistenti e
previsti, agendo sui criteri di gestione del traffico, organizzando la distribuzione e la
tipologia degli edifici, adottando soluzioni particolari per ottenere diffrazione ed effetti
assorbenti anche mediante schermature vegetali arboree ed arbustive disposte a
sufficiente distanza;
- i manufatti devono essere modellati sull'andamento dei terreni riducendo per quanto
possibile i rilevati, gli sbancamenti, i riporti e quant'altro possa degradare l'aspetto dei
luoghi;
- al fine di controllare i rapporti con l'ambiente circostante, i progetti riguarderanno anche
le aree limitrofe, per conferire loro una sistemazione adeguata e coerente anche
mediante alberature, spazi di arredo, ecc.;
- i tracciati vanno progettati in modo da evitare o ridurre al minimo la necessità di
barriere antirumore o, qualora necessarie, in modo da consentire, ove possibile, la
realizzazione di barriere formate da rilevati di terra coperti da vegetazione o di barriere
vegetali;
f) le intersezioni stradali e dei sistemi di accesso (soprattutto ai servizi e alle attività
produttive/commerciali) andranno dislocate, progettate e attrezzate, in termini di
segnaletica, illuminazione e sistemazione della sede stradale e aree limitrofe, al fine di
ridurre l’intralcio ai flussi di traffico e di garantire le condizioni di sicurezza nel transito dei
mezzi;
g) promuovere per le automobili e in particolare per i mezzi pubblici l’alimentazione del gpl,
metano, idrogeno, biodisel, ecc.;
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56
Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
h) in accordo con gli Enti competenti, incentivare la realizzazione di barriere antirumore lungo
la viabilità di maggior traffico veicolare;
i) si deve tener conto delle visuali di interesse storico, naturalistico o paesaggistico
predisponendo soluzioni adeguate per valorizzare la percezione.
In caso di realizzazione di viabilità stradali dovrà essere verificato il consumo di SAU ai sensi
della normativa vigente in materia al momento dell’approvazione del relativo progetto.
Par.26.3.1 - Razionalizzazione e potenziamento del trasporto pubblico
Adottare una politica del trasporto pubblico che, pur considerando le esigenze del trasporto
privato, attribuisca priorità ai mezzi pubblici:
a) riqualificando la rete e migliorando i servizi (corsie riservate, interscambi tra percorsi e tra
modalità di trasporto, ecc.);
b) adottare mezzi di trasporto adeguati per dimensione, manovrabilità, emissioni, alle
caratteristiche dei luoghi attraversati ed in particolare, del centro storico;
c) rispondere alle esigenze del pendolarismo attraverso offerte di trasporto pubblico
effettivamente competitive;
d) favorire gli scambi intermodali mezzo privato-mezzo pubblico e tra mezzi pubblici su
gomma e su rotaia.
Art. 27 -
Percorsi ciclo – pedonali esistenti e di progetto
Tracciati di percorsi pedonali e ciclabili esistenti e di progetto che integrano e completano
l’assetto del sistema ciclo-pedonale di livello territoriale.
Le finalità sono il miglioramento e potenziamento dei percorsi esistenti prevedendone anche di
nuovi, come quelli:
-
lungo lo scolo Ronego di collegamento con i Comuni limitrofi del P.A.T.I.;
-
di collegamento tra il capoluogo, la frazione di Cagnano e Noventa Vicentina, ovvero lungo
la S.P. Contellena, il confine est della zona produttiva del Cagnano e la S.P. S. Feliciano;
-
di collegamento tra il capoluogo e Noventa Vicentina lungo la S.P. Pojanese.
La rete pedonale e ciclabile esistente e di progetto dovrà integrare la rete autoveicolare
offrendo condizioni ottimali di mobilità alle persone (sicurezza, autonomia, eliminazione delle
barriere architettoniche).
Il Comune, in accordo con gli Enti competenti sia per la viabilità ciclo-pedonale che per i corsi
d’acqua, valuta l’opportunità di realizzare un percorso ciclabile e/o pedonale lungo lo scolo
Ronego studiando la migliore ipotesi anche in modifica a quanto indicato nelle Tavole.
Il Comune richiamando l’art. 13 delle N.T. del P.T.C.P. di Vicenza che prevede per l’area Berica
il potenziamento delle piste ciclabili, da mettere in rete, di collegamento tra i centri urbani e i
poli produttivi presenti nell’area, integra i percorsi ciclopedonali del territorio, sfruttando anche
le particolarità paesaggistico – ambientali e gli elementi della rete ecologica dell’area
interessata dal P.A.T.I..
Le caratteristiche e il tipo di pavimentazioni da impiegare nella realizzazione di percorsi
ciclopedonali dovranno fare riferimento alle seguenti classificazioni:
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57
Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
a. lungo gli argini o i canali o tratti rilevati sarà preferibilmente utilizzata pavimentazione in
stabilizzato misto-cementizio o con altri prodotti aggreganti e si dovranno predisporre la
segnaletica, l'illuminazione adeguata ed aree di sosta attrezzate;
b. lungo le strade urbane di quartiere si utilizzerà la sede asfaltata esistente o di nuova
realizzazione, dividendo nettamente la mobilità ciclabile da quella sia automobilistica che
pedonale dove sia possibile;
c. lungo carrarecce e tracciati agricoli si predisporranno misure per la possibilità di
percorrere tali itinerari, opportunamente mantenuti e segnalati, preferibilmente in
stabilizzato o stabilizzato misto-cemento, inoltre tali percorsi dovranno essere dotati di
adeguati arredi, piazzole di sosta attrezzate, e di tutte le necessarie strutture di servizio.
Nella progettazione dei percorsi si dovrà tener conto della eventuale vicinanza con emergenze
storico architettoniche, naturalistiche e ambientali presenti che andranno opportunamente
segnalate quali elementi di pregio visitazionale.
Si dovrà evitare l’attraversamento di viabilità ad elevata percorrenza; nel caso dovranno
essere predisposti opportuni by-pass e/o relativa segnaletica.
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Norme Tecniche Operative
TITOLO IX°
Art. 28 -
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
- VINCOLI
Vincolo paesaggistico D.Lgs. n.42/2004
Ambiti vincolati ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, art. 136 di cui vanno rispettate le prescrizioni.
Art. 29 -
Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – Corsi d’acqua
Ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, art. 142, sono individuati e tutelati fiumi, torrenti e corsi
d'acqua, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di ml 150 ciascuna, considerati
di pregio ambientale.
I progetti delle opere ricadenti in suddette aree devono essere corredati di “Relazione
Paesaggistica”, ai sensi del D.P.C.M. del 12 dicembre 2005, al fine di ottenere l'autorizzazione
paesaggista.
Art. 30 Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 e di destinazione Agro Silvo - Pastorale – Usi Civici
In relazione alla presenza di terreni di uso civico soggetti quindi al vincolo di destinazione agrosilvo-pastorale ai sensi della L.R. 22.07.1994, n. 31 e al vincolo paesaggistico ai sensi dell’art.
142, lett. h), del D.Lgs. 42/04., il PI, in recepimento a quanto relativamente indicato nella Tav.
1 di P.A.T.I., indica tali terreni. Nel Comune di Pojana Maggiore è infatti presente un Decreto
Commissariale n. 40 del 30.11.1962 che indica la presenza di terreni da assoggettare alla
normativa degli usi civici (L. 1766/1927).
I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti al vincolo di destinazione agrosilvo-pastorale; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile. Qualora in sede di
successive Varianti al P.I. si delinei la necessità di trasformazione di terreni che risultano
soggetti ad uso civico, tale trasformazione sarà subordinata al rilascio delle autorizzazioni
previste dalla normativa regionale in materia di usi civici, legge regionale 22 luglio 1994, n. 31.
Art. 31 -
Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004
Beni culturali e del paesaggio, ovvero immobili dichiarati di notevole interesse storico-artistico
ai sensi del D.Lgs. 42/2004 che devono essere tutelati, salvaguardati e valorizzati come
prescritto dagli artt. 10 e 136 dello stesso D.Lgs.
Tali beni sono individuati nelle Tavv. 1, 2 e 4 di P.A.T.I. e nelle Tavv. di P.I. e sono relativi a:
-
Villa Pojana del XVI secolo – ex villa Miniscalchi – Erizzo, complesso di opera palladiana
costituito da: villa, case rurali, barchesse e fondo agrario in parte delimitato dal muro di
cinta;
-
Castello di Pojana del XV secolo, complesso monumentale costituito da: chiesetta e borgo
quattrocentesco della famiglia Pojana, ex torre vescovile, annessi e connessi e relativo
fondo agricolo;
I beni di cui al presente articolo, al fine della loro tutela, salvaguardia e valorizzazione, sono
assoggettati per il loro interesse culturale e paesaggistico alle disposizioni di cui al D.Lgs.
n.42/2004, art. 10.
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Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
I progetti delle opere ricadenti in suddette aree sono soggetti alle misure di protezione e
relative procedure di cui al Capo III, Sezione I del D.Lgs. n.42/2004.
Sono ammesse le destinazioni d’uso compatibili con la destinazione d’uso della zona di P.I. in
cui ricadono.
I beni di cui al presente articolo non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non
compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro
conservazione.
Gli interventi nei fabbricati e nelle pertinenze vincolate sono subordinati al preventivo parere
dell’Autorità competente preposta alla tutela del vincolo e nel rispetto dei gradi di tutela di cui
alla Tav. 1.4 – Centro Storico Pojana maggiore – Scala 1:1.000.
Sono fatte salve diverse prescrizioni dettate dagli Enti preposti per le aree sottoposte a vincolo
paesaggistico o monumentale.
Per gli spazi scoperti e afferenti ai beni monumentali di cui al presente articolo vale quanto
previsto dall’articolo 45 delle presenti norme per i Contesti figurativi.
Art. 32 -
Vincolo archeologico D.Lgs. n.42/2004
Trattasi di un’area sita a sud-est del Comune individuata come vincolo archeologico ai sensi
dell’art. 27 del P.T.R.C. e del D.Lgs 42/2004.
L’area di cui al presente articolo è assoggettata alle disposizioni per le riserve archeologiche di
interesse regionale di cui all’art. 19 delle Norme di Attuazione del P.T.R.C. e dalle disposizioni
di cui all’art. 142 del D.lgs. 42/2004.
Con apposita variante di P.I. si potrà provvedere a dettare norme di tutela e valorizzazione dei
siti archeologici e della aree limitrofe secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Art. 33 -
Vincolo sismico – Zona 4
L’intero territorio comunale è classificato in zona sismica 4 ai sensi dell’O.P.C.M. 3274/2003, di
cui vanno rispettate le specifiche prescrizioni e per effetto della Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 67 del 03.12.2003.
E’ fatto salvo quanto previsto dalla D.G.R. 22 gennaio 2008 n. 71 che prende atto dei nuovi
criteri di classificazione sismica in base alla O.P.C.M. 3519/2006 e introduce disposizioni sulla
modalità di calcolo di progetti.
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Norme Tecniche Operative
TITOLO X°
Art. 34 -
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
- PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE
Zone di ripopolamento e cattura
Il P.A.T.I. e il P.I. recepiscono le zone di ripopolamento e cattura (Z.R.C.), individuate dalla
Provincia attraverso il Piano Faunistico Venatorio, per la riproduzione della fauna selvatica allo
stato naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione sul territorio, al fine di ottenere una
stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.
Le aree individuate sono destinate a:
1. incrementare la riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone;
2. favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie;
3. determinare, mediante l’irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui;
4. consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli Ambiti
Territoriali di Caccia (A.T.C.) o il reinserimento in altre zone di protezione.
Pertanto la loro individuazione riguarda territori di pianura che presentino vocazione
ambientale per le specie di interesse venatorio presenti sul territorio, dove condizioni
ambientali e naturali favorevoli all’insediamento, nidificazione e proliferazione della fauna
selvatica indigena. Le Z.R.C. sono presenti in aree da considerarsi di particolare pregio
faunistico-ambientale.
Si promuove in tali aree interventi di miglioramento e riqualificazione ambientale per la fauna
stanziale e negli ambienti coltivati, per aumentare la capacità portante del territorio, quali:
-
conservazione della vegetazione spontanea lungo le scoline e le capezzagne;
-
aratura tardiva dei residui colturali;
-
prati a sfalcio tardivo con consociazioni miste di graminacee e leguminose, su ampie
superfici o lungo i bordi dei coltivi;
-
colture a perdere;
-
incolti (set-aside);
-
colture invernali da sovescio;
-
impianto di siepi campestri.
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Norme Tecniche Operative
TITOLO XI°
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
- FASCE DI RISPETTO
Comprendono le aree di rispetto della viabilità, degli elettrodotti, del metanodotto, del
cimitero, degli allevamenti zootecnici intensivi e l’indicazione degli impianti di comunicazione
elettronica ad uso pubblico..
Le limitazioni che seguono, non sono intese come destinazione d'uso, ma come limiti di
allineamento e disciplina della edificazione; le superfici soggette al vincolo conservano la
destinazione di zona stabilita dal P.I. e sono computabili ai fini dell'edificabilità nelle aree
adiacenti secondo i parametri stabiliti per ciascuna zona.
Art. 35 -
Idrografia principale
Trattasi delle zone di tutela dei fiumi, torrenti, canali, invasi naturali ed artificiali, anche a fini
di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico.
Valgono le disposizioni per le zone di tutela e le fasce di rispetto di cui all’art. 41 della L.r.
11/04.
In particolare, ai sensi del suddetto art. 41, L.R. 11/2004, comma 2, il P.I. con apposita
Variante può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue,
distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lettera g) dello stesso art. 41.
Si dovranno rispettare le disposizioni di tutela alle previsioni del Piano dell’Assetto
Idrogeologico, se vigente e approvato dall’Autorità di Bacino.
Fatte salve le disposizioni per i corsi d’acqua pubblici di cui al D.Lgs. 42/2004, il P.A.T.I. ed il
P.I. dispone che i corsi d’acqua di pregio ambientale con relative zone di tutela, vengano
salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni:
-
conservare il carattere ambientale delle vie d’acqua mantenendo i profili naturali del
terreno, le alberate, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti e recupero degli
accessi fluviali;
-
realizzare le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d’acqua, agli impianti, ecc,
nonché le opere necessarie per l’attraversamento dei corsi d’acqua; le opere devono essere
realizzate nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio;
-
vale quanto previsto dai regolamenti di Polizia Idraulica vigenti, quali il RD 368/1904 per le
opere di bonifica e il RD 523/1904 per le opere idrauliche, che in particolare prevedono
l’inedificabilità assoluta di 10 m oltre che la fascia di 4 m dall’unghia dell’argine o dal ciglio
in cui sono vietate piantagioni e movimento del terreno. In particolare laddove sussiste un
vincolo idraulico, non è possibile realizzare alcun intervento, neppure se previsto dal vigente
strumento urbanistico.
Relativamente alla gestione del territorio in connessione con le esigenze idrauliche, qualsiasi
ipotesi dì utilizzo dei corsi d’acqua e delle aree ad essi adiacenti, in particolar modo a scopo
ludico od ecologico, deve essere sempre compatibile con un ottimale funzionamento idraulico
dei corsi stessi.
La vegetazione di tipo arboreo potrà essere prevista solo nel caso di fiumi di notevoli
dimensioni e comunque andrà mantenuta tenendo conto delle esigenze di sicurezza idraulica
del corso d'acqua il interessato.
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Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
Piante ad alto fusto potranno sussistere solo saltuariamente se tra loro distanti, ben radicate e
non collocate lungo la bassa sponda, dove potrebbero essere interessate anche da eventi di
"morbida" di modesta entità e quindi creare ostacolo al naturale deflusso delle acque ed essere
sradicate dalla corrente; potrà invece essere valutata la possibilità della presenza continua di
piante là dove la banca a fiume ha una larghezza significativa o nelle golene anche di piccola
dimensione, sempre e comunque nel rispetto della normativa relativa alla Polizia idraulica.
All'interno delle aree urbanizzate si applicano i limiti all’attività edilizia previsti dalle norme
vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico.
All'esterno delle aree urbanizzate ed all’interno delle fasce di rispetto, oltre ai limiti all’attività
edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio
idraulico, non sono ammesse nuove edificazioni.
All’interno delle zone di tutela rispetto di cui al presente articolo sono ammessi
esclusivamente:
b) interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all’art. 3, comma 1, lett. a),
b), c), d) del D.P.R. 380/2001;
c) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;
d) gli interventi previsti dal titolo V° della L.R. 11/2004, in conformità con i criteri di cui alla
D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004, limitatamente a quanto previsto dall’art. 44, comma 4,
lett. a), mediante recupero dell’annesso rustico posto in aderenza al fabbricato esistente e
con le medesime caratteristiche architettoniche;
e) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l’immobile alla disciplina igienico - sanitaria
vigente;
f) opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela;
g) la realizzazione delle opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli
impianti di depurazione, ecc. nonché delle opere necessarie all'attraversamento dei corsi
d'acqua;
h) è fatto salvo il nulla osta dell’Ente competente in materia.
Per le costruzioni esistenti nelle aree di rispetto dei corsi d'acqua valgono le norme di cui agli
art. 35.
Gli ampliamenti e le sopraelevazioni non possono diminuire il distacco minimo esistente dalla
fronte da cui ha origine il rispetto.
Gli interventi edilizi di cui al precedente comma, lett. a), b), c), d), e), potranno essere
autorizzati:
a) purché non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente verso il fronte di rispetto;
b) previo nulla osta dell’autorità preposta alla tutela di polizia idraulica e/o dal rischio idraulico,
secondo i rispettivi ambiti di competenza.
Previo parere favorevole delle Autorità competenti alla tutela del vincolo, possono essere
altresì realizzate opere di urbanizzazione che non comportino l’edificazione di manufatti sopra il
livello del suolo.
Le aree comprese nelle fasce di rispetto fluviale sono computabili ai fini dell’edificabilità delle
aree finitime, secondo i parametri delle stesse.
Sono fatte salve le deroghe concesse dalle autorità competenti alla tutela delle fasce di
rispetto.
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Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
Per le opere posizionate sino ai 10 m dal ciglio superiore della scarpata (laddove il corso
d’acqua risulti pensile) o dal piede esterno dell'argine esistente, qualsiasi intervento dovrà
acquisire la specifica autorizzazione, in seguito a presentazione di apposita istanza di
concessione/autorizzazione idraulica, dell'Ente competente per il corso d'acqua interessato
(Consorzio o U.P. Genio Civile di Vicenza).
Art. 36 -
Viabilità – fasce di rispetto
Gli interventi e l’edificazione nelle fasce di rispetto stradale sono normati dal D.G.L.S. 285/92
di approvazione del Nuovo Codice della strada e dal D.P.R. 495/92, così come modificato dal
D.P.R. 147/93 e dalla L. 30/03/1999, n. 83.
Non sono consentite nuove edificazioni. Fatte salve le disposizioni per gli edifici con valore
storico-ambientale, sono consentiti per i fabbricati esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto gli
interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), del D.P.R. 380/2001. Per le zone agricole
è fatto salvo quanto previsto dall’art. 15 delle presenti norme.
Gli ampliamenti e le sopraelevazioni di fabbricati esistenti, per la realizzazione di corpi
accessori o adeguamenti igienico – sanitari, sono ammessi in fasce stradali purché la
costruzione non sopravanzi l’esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto.
Nelle fasce di rispetto delle strade sono consentiti:
-
la realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, l'ampliamento di quelle esistenti, la
costruzione dei manufatti di attraversamento, innesti stradali, percorsi pedonali e ciclabili,
piantumazioni e sistemazioni del verde;
-
la costruzione, a titolo precario, di impianti al servizio della circolazione veicolare
(distribuzione carburanti, assistenza automobilistica ecc.);
-
gli ampliamenti e le sopraelevazioni non possono diminuire il distacco minimo esistente
dalla fronte da cui ha origine il rispetto.
Previo parere favorevole delle Autorità competenti alla tutela del vincolo, nelle fasce di rispetto
stradale possono essere realizzate opere di urbanizzazione che non comportino l’edificazione di
manufatti sopra il livello del suolo.
Sono fatte salve le deroghe concesse dalle Autorità competenti alla tutela delle fasce di rispetto
stradale.
In caso di difformità fra le indicazioni grafiche e quelle scritte del P.I. relative all’estensione
delle fasce di rispetto stradali, si considerano prevalenti quelle scritte, nel rispetto in ogni caso
delle dimensioni minime di rispetto indicate dalle leggi vigenti in materia.
Per le fasce di rispetto di cui al presente articolo, in caso di difformità tra quanto rappresentato
nella cartografia di P.I. e nei Piani Urbanistici Attuativi convenzionati o nei permessi di
costruire in genere già autorizzati prima dell’adozione del presente P.I., è fatto salvo quanto
previsto negli ultimi casi, ovvero nei Piani Urbanistici Attuativi convenzionati o nei permessi di
costruire in genere già autorizzati prima dell’adozione del presente P.I..
La distanza minima va misurata in proiezione orizzontale dalla superficie coperta dal confine
stradale.
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Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
Il P.I. incentiva nella fasce di rispetto, anche mediante apposito studio, la mitigazione
ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento
delle strade e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal
rumore.
All’interno del centro abitato e delle zone previste edificabili o trasformabili, i progetti pubblici o
privati devono porsi l’obiettivo di arricchire le pertinenze stradali con alberature d’alto fusto. In
particolare occorre attenersi ai seguenti indirizzi:
-
in tutte le nuove strade di progetto va prevista l’alberatura con piante di alto fusto. Vanno
conservate le caratteristiche di tutti i viali alberati esistenti;
-
nelle strade senza alberi vanno progettate alberate stradali (pubbliche o private).
Le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini dell’edificabilità delle aree
finitime, secondo i parametri delle stesse, purché ricadano nelle medesime Z.T.O..
Art. 37 -
Elettrodotto – D.P.A.
Il territorio comunale di Pojana Maggiore è attraversato dal seguente elettrodotto in gestione
alla società TERNA:
-
Linea in semplice terna non ottimizzata 132 kV "Cologna - Noventa ", cod. 28 - 461, dal
sost. N. 37 al sost. N. 51, di proprietà ENEL Distribuzione S.p.A..
Transita inoltre la Linea 50 kV Legnago – Noventa c.d. ex Italcementi Orgiano, cod. 29-220 di
proprietà ENEL Distribuzione S.p.A, evidenziata nelle Tavole di P.I., della quale al momento la
Società TERNA non è in grado di definire la DPA.
L’indicazione nelle Tavole di P.I. delle Distanze di prima approssimazione (DPA) delle linee
suddette sono state recepite come indicate dalla Società TERNA (con nota del 15.12.2008 al
Comune capofila di Alonte del P.A.T.I.) che le ha determinate secondo le indicazioni del
paragrafo 5.1.3 del documento allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 (in G.U. del 05,07.2008), alla luce
della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all'art, 6 del
DPCM 8 luglio 2003, precisando che:
-
la larghezza delle DPA è stata calcolata con riferimento alla condizione di maggior cautela
presente nel tronco di linea considerato, e quindi, un'analisi puntuale potrebbe condurre a
risultati diversi;
-
per svincolarsi da eventuali imprecisioni relative alle coordinate georeferenziate dei
sostegni di linea, la DPA dovrà essere individuata sul campo con riferimento all'asse reale
dell'elettrodotto.
La costruzione di fabbricati in prossimità di elettrodotti deve necessariamente risultare
compatibile con gli stessi e, in particolare, deve essere rispettata la vigente normativa in
materia di distanze tra edifici e conduttori elettrici, di seguito specificata:
-
D.M. 449 del 21 marzo 1988 [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988] e successive
modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e
l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne;
-
Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 [in G.U. n. 55 del 7.3.2001], legge quadro sulla
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e relativo
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Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
decreto attuativo emanato con D.P.C.M. 8 luglio 2003 [in G.U. n. 200 del 29.8.2003],
recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la
protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza
di rete (50HZ) generati dagli elettrodotti.
Per quanto attiene alla legge 36/2001 ed al relativo decreto attuativo, nella progettazione di
aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a
permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni
elettriche già presenti sul territorio, dovranno essere rispettati l'obiettivo di qualità di 3
microtesla, previsto, per il valore di induzione magnetica, dall'art. 4 del DPCM 8 luglio 2003, e
le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art, 6 del medesimo decreto.
Ai sensi del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - Art. 83 Lavori in prossimità di parti attive non
possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti
attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente
protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX (5 metri
perlinee A.T. fino a 132 kV, 7 metri per 220 kVe 380 kV), salvo che vengano adottate
disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
La localizzazione di nuovi elettrodotti, o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di
conformità con le disposizioni delle leggi vigenti ed in particolare della legge L.36/2001, del
D.P.C.M. 8 luglio 2003, e della legislazione regionale di attuazione vigente e al Decreto del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 (in G.U. del
05,07.2008).
In particolare gli Enti e/o le Società concessionarie nella realizzazione di nuovi elettrodotti da
realizzarsi preferenzialmente interrati o comunque secondo modalità il meno impattanti
possibile, valutano il riuso dei tracciati e/o dei tralicci esistenti prevedendo anche la
demolizione di quelli non idonei e il ripristino dei luoghi.
Nelle aree soggette a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e successive
modificazioni, e nei sistemi agricoli di rilevante interesse paesistico – ambientale di cui all’art.
42 delle presenti norme e individuati dal P.A.T.I. nelle Tavv. 4b, le linee elettriche dovranno
essere di massima interrate.
Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti non è consentita la costruzione di edifici o servizi che
costituiscano luoghi di permanenza superire alle quattro ore giornaliere.
Le distanze indicate potranno variare i rapporto all’ottimizzazione delle linee, a piani di
risanamento o modifiche legislative che potranno intervenire, in relazione a quanto espresso
dalla legislazione vigente in materia.
Eventuali discordanze tra la situazione reale e quella indicata in grafia del P.A.T.I. e del P.I.
relativamente al tracciato degli elettrodotti e delle relative fasce di rispetto, si risolvono a
favore della situazione di fatto documentata.
Le fasce di rispetto degli elettrodotti sono regolamentate dalle normative vigenti.
Le superfici soggette al vincolo mantengono la destinazione di zona stabilita dal presente P.I.;
tali superfici sono sempre utilizzabili ai fini del computo di edificabilità delle aree finitime,
secondo i parametri stabiliti per ciascuna zona.
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66
Norme Tecniche Operative
Art. 38 -
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
Metanodotto – fasce di rispetto
Sulle tavole del P.I. è indicato il tracciato del metanodotto Snam Rete Gas presente e relative
servitù.
Le servitù gravanti sui fondi attraversati dal metanodotto impongono fasce di rispetto e
sicurezza che risultano variabili in funzione della pressione di esercizio e del diametro delle
condotte e specificate dall’ente competente (SNAM).
Ulteriori vincoli e norme da rispettare sono contenuti nel D.M. 24/11/1984 pubblicato sul
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15.01.1985.
In particolare l’art. 2.4.3 del suddetto Decreto prevede che i nuovi fabbricati appartenenti a
nuclei abitati vengano posti ad una distanza non inferiore a 100 ml dai metanodotti. Sono
ammesse distanze minori purché le tubazioni abbiano determinate caratteristiche strutturali.
Per opere di qualsiasi genere (fabbricati, fognature, tubazioni, cavi di energia e telefonici,
sostegni di linee elettriche, recinzioni, strade, ecc.) che si intendono realizzare in prossimità del
metanodotto, è comunque necessario sia contattato, L’Ente responsabile della condotta
(SNAM) per individuare eventuali interferenze e concordare i conseguenti interventi, in
considerazione anche dell’individuazione approssimativa del tracciato sulle tavole di P.A.T.I. e
del P.I..
Eventuali discordanze tra la situazione reale e quella indicata in grafia del P.A.T.I. e del P.I.
relativamente al tracciato dei metanodotti, si risolvono a favore della situazione di fatto
documentata.
Le aree comprese nella fascia di rispetto sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree
finitime, secondo i parametri delle stesse.
Art. 39 -
Fasce di rispetto cimiteriale
Le fasce di rispetto cimiteriale sono individuate al fine di garantire condizioni di igiene intorno
al cimitero stesso, alla realizzazione di opere di edilizia cimiteriale e alla piantumazione a verde
nonché di assicurare tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura.
All’interno delle aree cimiteriali e delle aree di rispetto si applicano le disposizioni relative
l’edificabilità di cui al R.D. 1265/34 e successive modifiche e integrazioni.
L’ampliamento dei cimiteri esistenti può interessare la zona agricola nell’ambito delle aree di
rispetto cimiteriale.
Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Sono ammesse tutte le colture arboree tipiche dell'ambiente naturale e quelle tradizionalmente
legate all'uso dei luoghi.
Non sono consentite nuove costruzioni, ricostruzioni e edificazioni in genere, salvo le opere
relative ai cimiteri e relativi servizi, i parcheggi e le attrezzature di interesse comune, nel
rispetto di quanto disposto dalla L. 166/2002.
È ammessa a titolo precario l’installazione di chioschi per la vendita di fiori.
Le aree comprese nelle fasce di rispetto cimiteriale sono computabili ai fini dell’edificabilità
delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse, purché ricadano nelle medesime Z.T.O.
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Norme Tecniche Operative
Art. 40 -
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico
Il P.I., in recepimento al P.A.T.I. ed in relazione alle previsioni dell’art. 3, comma 1, lettera d),
numero 1), e dell’art. 8, comma 1, lettera e) della Legge 36/2001, ed ai contenuti previsti
dell’art. 13, comma 1, lett. q) della L.R. 11/2004, stabilisce i criteri per l’individuazione dei siti
per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al
Decreto Legislativo 1 Agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e
successive modificazioni.
Gli obiettivi di qualità, consistenti in criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni ed
incentivazioni, orientati al rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e
non tali da impedire od ostacolare in modo non giustificato l’insediamento degli stessi, sono
nell’ordine di importanza i seguenti:
a) escludere l’installazione degli impianti su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili
nido ed in corrispondenza delle aree sensibili in precedenza elencate;
b) escludere l’installazione degli impianti su aree vincolate a sede stradale, parcheggio,
verde pubblico, l'istruzione, nel rispetto delle norme di tutela dell'ambiente naturale e
degli edifici e manufatti di interesse architettonico, tipologico e ambientale, verificando:
che preventivamente alla attivazione degli impianti, sia verificato il rispetto dei valori di
emissione stabiliti come sigla di legge; tale soglia è intesa come sommatoria
complessiva dei livelli di emissione risultanti dal contemporaneo funzionamento degli
impianti esistenti e previsti;
c) escludere l’installazione degli impianti su aree caratterizzate da particolare densità
abitativa;
d) escludere, l’installazione degli impianti in presenza di infrastrutture e/o servizi ad
elevata intensità d’uso;
e) escludere, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l’installazione degli
impianti in presenza di immobili di dichiarato interesse storico-architettonico e
paesaggistico-ambientale;
f) escludere la localizzazione di impianti che per tipologia, aggregazione e/o
disaggregazione, non conformità a standard urbanistici ed edilizi, prescrizioni ed
incentivazioni, non prevedano l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
g) escludere la localizzazione per impianti che non rispondano a criteri di funzionalità delle
reti e dei servizi, trattandosi comunque di impianti che gravano con un impatto
negativo sull’ambiente in termini di emissioni oltre che in termini di “consumo” o
alterazione di risorse territoriali e ambientali;
h) privilegiare la localizzazione nell’ambito di un piano annuale o pluriennale rispondente ai
criteri che precedono, da concertare secondo un protocollo d’intesa sottoscritto tra il
Comune ed i soggetti gestori degli impianti.
Con eventuale apposito P.I. si provvederà a definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e
di interesse pubblico relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n.
259 del 2003 e successive modificazioni.
La costruzione di tali impianti richiede il rilascio del permesso di costruire.
L’installazione degli impianti di telefonia mobile deve fare riferimento alla normativa vigente in
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Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
materia.
Nelle more di approvazione di apposito P.I., la localizzazione di nuove sorgenti della telefonia
cellulare ed di impianti di comunicazione elettronica o la modifica degli esistenti è subordinata
alla verifica di conformità con le disposizioni di legge vigenti, e con l’eventuale piano annuale o
pluriennale di localizzazione, redatto in conformità con le direttive che precedono.
Fatte salve eventuali norme speciali regionali in materia, nell’ambito delle aree interessate da
campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui al
D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dalle disposizioni regionali di attuazione, generati da sorgenti fisse
legittimamente assentite, non è consentita la realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti di
quelli esistenti adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore continuative, e loro
pertinenze esterne, o che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili
(esclusi i lastrici solari) o la realizzazione di aree destinate ad essere intensamente
frequentate.
Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate
permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.
Art. 40.1 -
Aree per servizi tecnologici
I servizi tecnologici: impianti, centrali e cabine elettriche e per la telefonia fissa, impianti e
cabine per l'erogazione del gas e dell'acqua, possono essere realizzati in tutte le zone ed aree,
con l'esclusione delle aree vincolate a sede stradale, parcheggio, verde pubblico, l'istruzione,
nel rispetto delle norme di tutela dell'ambiente naturale e degli edifici e manufatti di interesse
architettonico, tipologico e ambientale.
Oltre alle specifiche norme di legge, i manufatti devono rispettare i distacchi stabiliti dall’art.
59 delle presenti norme, salvo i maggiori distacchi previsti dalle disposizioni vigenti.
Art. 41 -
Allevamenti zootecnici intensivi – fasce di rispetto
Allevamenti zootecnici intensivi rispetto ai quali si applicano le specifiche disposizioni di cui alla
L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
L’individuazione degli edifici riportata negli elaborati grafici del P.I. e la fascia di rispetto, può
essere modificata secondo le condizioni rilevabili al momento e certificabili con parere U.L.S.S.,
senza che ciò costituisca variante al P.I..
E’ fatto salvo quanto previsto dagli artt. 15.7, 22 e 24 delle presenti norme.
Il P.I. individua tre tipi di fasce di rispetto:
a. Distanze minime tra allevamenti e residenze civili sparse: è la distanza minima
che un allevamento deve mantenere da una qualsiasi residenza civile
indipendentemente dalla ZTO in cui ricade;
b. Distanze minime reciproche tra allevamenti e residenze civili concentrate
(centri abitati): Distanza minima che l’allevamento deve mantenere dai centri abitati
così come individuati dal codice della strada;
c. Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola: è la
distanza che un allevamento deve rispettare dalla ZTO non agricola (ad esclusione degli
insediamenti produttivi, artigianali ed industriali, Deliberazione della Giunta n. 3650 del
25 novembre 2008).Tale limite è in relazione alla classificazione del singolo allevamento
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Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
e suo relativo punteggio (Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 della L.R. 23 aprile 2004,
n. 11 “Norme per il governo del territorio “ e successive modifiche ed integrazioni).
Si precisa inoltre che è consentita l’edificazione nei casi previsti dal Deliberazione della Giunta
Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004 Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 23 aprile
2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", Approvazione, Punto 5, comma 9 “In deroga
a quanto previsto al precedente punto 8, sono ammessi solamente gli interventi di
ampliamento sugli edifici esistenti, quelli su lotti posti all’interno di un centro storico o di un
insediamento esistente, nonché quelli nel caso in cui tra allevamento e aree di espansione
edilizia sia interposto un centro storico o un insediamento residenziale”.
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Norme Tecniche Operative
TITOLO XII°
Art. 42 -
Comune di Pojana Maggiore (VI)
- ZONE O ELEMENTI
AMBIENTALI
DI
TUTELA
E
P.I.
INVARIANTI
Sistema agricolo produttivo di pianura ad elevata integrità
Il P.I., in recepimento al P.A.T.I., individua le aree rurali con scarsa presenza di insediamenti
urbani, suoli ad elevata fertilità e potenzialità agronomica, integrità fondiaria del territorio e
presenza di aziende zootecniche di valenza storica nelle quali attuare:
-
il mantenimento di pratiche agricole sostenibili, promuovere le produzioni di qualità (DOP)
e promuove lo sviluppo delle aziende agricole presenti;
-
una fruizione turistica del territorio aperto, attraverso l’organizzazione di percorsi
ciclopedonali connessi con gli insediamenti, e la promozione di attività agrituristiche e di
servizio.
Agli ambiti del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:
-
salvaguardare l’assetto agrario e l’integrità fondiaria mediante verifica delle modificazione
del suolo e miglioramento fondiario dovranno essere accompagnata da adeguata
valutazione dello stato dei luoghi e da verifica di coerenza con il sistema paesaggisticoambientale;
-
aumentare il grado di naturalità del territorio e diminuire l’impatto dell’attività agricola,
mediante la conservazione della vegetazione esistente. Nel caso di rimozione, taglio
dovranno essere poste a dimora un analogo numero di piante (le specie dovranno essere
fra quelle elencate nell’allegato 1 del prontuario);
-
contenere l’edificazione diffusa e indirizzarla alla collocazione preferenziale degli interventi
edilizi funzionali all’attività agricola in adiacenza a fabbricati esistenti. In particolare, ai fini
della salvaguardia dell’assetto agrario e dell’integrità fondiaria e paesaggistico-ambientale
presenti, la nuova edificabilità, non ricadente all’interno dei nuclei rurali di cui all’art. 16
delle presenti norme è consentita nel rispetto delle norme suddette esclusivamente se
collocata in prossimità o in adiacenza a fabbricati esistenti.
E’ fatto salvo quanto previsto per i nuclei rurali di cui all’art. 16 e per gli Edifici con utilizzazioni
multiple, non più funzionali alle esigenze del fondo di cui all’art. 17 delle presenti norme.
Vale altresì quanto disposto per gli edifici di interesse ambientale di cui al Titolo XIII° delle
presenti norme.
Art. 43 Area lacuale, corsi d’acqua principali, siepi agrarie esistenti - Aree
rilevanti per la Rete Ecologica Territoriale
Il P.I., in recepimento a quanto indicato nella Tavv. di P.A.T.I. e delle rispettive Norme
Tecniche di cui agli artt. 15.3 e 19.1, individua l’area lacuale denominata “il laghetto”, i corsi
d’acqua principali, le siepi agrarie esistenti, nei quali costituiscono invarianti da tutelare e
valorizzare i caratteri naturalistici - ambientali che ne fanno bacino di risorse
naturali/ambientali per il mantenimento e sviluppo della biodiversità.
Gli ambiti di cui al presente articolo fanno parte della Rete Ecologica indicata dal P.A.T.I.,
intesa come insiemi interconnessi di componenti ambientali e risorse naturali presenti nel
territorio o potenzialmente sviluppabili in essa lungo opportune direttrici, con il fine di svolgere
una funzione di mitigazione degli impatti negativi sull’ambiente, attraverso la generale
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Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
diminuzione delle pressioni sulle diverse componenti ambientali in una logica di riequilibrio
ecologico e di miglioramento dell’ambiente.
In particolare la Rete ecologica è costituita dall’insieme delle aree e fasce con vegetazione
naturale, spontanea o di nuovo impianto, in parte già individuate e normate dal P.A.T.I. (come
l’area S.I.C. dei Colli Berici e gli ambiti fluviali) e in parte ancora definiti sulla base di una
verifica puntuale.
La Rete Ecologica potenziale, come indicata dal P.A.T.I., è costituita da matrici naturali
primarie in grado di costituire sorgenti di diffusione per elementi di interesse ai fini della
biodiversità (Area S.I.C. dei Colli Berici, aree di interesse ambientale paesaggistico come la Val
Liona), da fasce di protezione alle matrici naturali primarie (Buffer Zone), fasce riparie lungo i
principali corsi d’acqua (Buffer ripari), corridoi ecologici nella matrice agricola principale (siepi
agrarie) e lungo le infrastrutture viarie principali e da nodi (Aree umide, Restoratione areas,
Stepping Stones).
In tale contesto assumono particolare rilievo specificatamente per il territorio di Pojana
Maggiore:
-
l’aree lacuale denominata “Laghetto”, quale invariante della Tav. 2.2 di P.A.T.I.;
-
i corsi d’acqua naturali principali, quali invarianti della Tav. 2.2 e buffer ripari potenziali
della Tav. 4.b.2 di P.A.T.I.: Rio Ronego, Scolo Alonte, Scolo Roneghetto, Scolo Dettora;
-
le siepi agrarie esistenti quali fragilità aggiornate sulla base di specifiche analisi di
approfondimento;
-
le siepi agrarie di progetto quali misure di mitigazione da attuarsi direttamente, in caso
di progetti puntuali o in accordo con l’amministrazione in caso di misure di
compensazione.
Agli ambiti del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:
–
Tali elementi non possono essere soppressi per qualsiasi finalità di tipo urbanistico.
–
Devono essere conservate le formazioni vegetali lungo i fossi e i corsi d'acqua.
–
Sono vietati interventi edificatori entro una fascia di almeno 20 m dal perimetro della
macchia boscata, se non per giustificati motivi, e almeno 10 m dalle siepi e dai filari
alberati, se non per giustificati motivi.
–
In caso di lavori relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua non
deve essere compromesso l'apparato radicale delle alberature e deve essere garantito il
mantenimento delle siepi.
–
È vietata la conversione delle macchie boscate in colture o in aree prative (fatta
eccezione per habitat di interesse conservazionistico).
–
Vanno realizzati interventi di ripulitura, di conversione ad alto fusto, di infittimento con
specie arbustive di cui all'allegato , di diradamento di specie esotiche invasive, al fine di
incrementare la biodiversità delle formazioni vegetali. Il taglio colturale delle siepi deve
essere effettuata secondo le consuetudini locali e nel rispetto delle norme di polizia
forestale.
–
In caso di individuazione di nuovi ambiti in cui mettere a dimora siepi, filari alberati e
macchie boccate, i criteri e modalità d'impianto dovranno essere rispettosi delle
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Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
eventuali preesistenze e favorendo l'evoluzione naturale delle specie autoctone. In
particolare gli interventi dovranno portare alla realizzazione delle fasce tampone
costituite dall’impianto di siepi plurifilari (bande boscate) per una larghezza minima di
10 m (tale larghezza dovrà obbligatoriamente essere rispettata in caso di presenza di
corso d’acqua al fine di limitare il deflusso di nutrienti e di fitofarmaci nelle acque
superficiali). Tuttavia, al fine di tutelare gli investimenti fondiari le fasce tampone
possono essere ridotte fino al limite minimo di 5 m. a condizione che il progetto di
nuova sistemazione degli appezzamenti impedisca il deflusso e l'apporto di nutrienti e di
fitofarmaci nelle acque superficiali e profonde. All'interno delle fasce tampone di nuovo
impianto sono consentiti i soli interventi necessari alla conservazione ed alla
rinaturalizzazione dì tali ecosistemi boschivi.
–
E' vietato il taglio colturale delle siepi salvo interventi finalizzati al miglioramento
qualitativo delle siepi stesse.
–
E' vietato il prelievo e la detenzione della flora spontanea.
–
E' fatto divieto di estirpare, bruciare e convertire le aree a siepi e boschetti
–
Il taglio colturale dei filari alberati con esclusione di quelle ricadenti nell’area della rete
ecologica deve essere effettuato secondo le consuetudini locali e nel rispetto delle
norme di polizia forestale.
–
Devono essere conservate le formazioni vegetali lungo i fossi e i corsi d’acqua.
–
E' fatto obbligo di conservare le alberate individuate negli elaborati grafici di progetto.
–
Sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o
puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di
programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali.
In merito alle formazioni ripariali, il Comune, in accordo con le autorità competenti:
-
prescrive la protezione ed il miglioramento ecologico e morfologico complessivo dei
corsi d’acqua attraverso il la conservazione di spazi agli alvei, il ripristino
dell’andamento dei meandri, il rallentamento del deflusso delle acque ed il
mantenimento dei livelli di deflusso minimo vitale;
-
Tutte le opere realizzate a tali fini ed a fini di messa in sicurezza di aree soggette ad
esondazione adottano quando possibile, metodologie e tecniche di ingegneria
naturalistica, idonee agli interventi in ambiente fluviale e favorevoli al suo progressivo
recupero di naturalità e di capacità di autoregolazione e protezione;
-
prescrive la protezione, la conservazione e l’incremento qualitativo e quantitativo delle
formazioni vegetali ripariali, anche con opere di forestazione naturalistica che possono
concorrere alla realizzazione di fasce tampone per la protezione delle acque superficiali
dagli agenti inquinanti rilasciati dalle colture agrarie e dalle aree produttive limitrofe ai
corsi d’acqua;
-
prescrive la realizzazione lungo i corsi d’acqua principali, a regime perenne, individuati
nelle planimetrie di piano, di una fascia con vegetazione arborea ed arbustiva di almeno
8 metri di sezione per ogni lato, misurata dal ciglio di sponda, per la formazione ed
integrazione dei corridoi di vegetazione riparia;
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Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
-
prescrive la realizzazione lungo i fossi individuati nelle planimetrie di piano, a regime
stagionale, di una fascia con vegetazione arborea ed arbustiva di almeno 3 metri di
sezione per ogni lato, misurata dal ciglio di sponda, per la formazione dei sistemi
ecologici minori;
-
Prescrive che gli interventi silvicolturali sulle formazioni vegetali ripariali devono favorire
il graduale sviluppo di formazioni proprie della vegetazione naturale potenziale, con cicli
di diradamento e taglio che garantiscano la disetaneità delle formazioni arboree ed
arbustive.
Per l’impianto di formazioni vegetali devono essere utilizzate specie vegetali selezionate tra
quelle ammesse e allegato 1 del prontuario di mitigazione ambientale
E’ vietato l’abbattimento e comunque il danneggiamento degli individui arborei di rilievo
monumentale.
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Norme Tecniche Operative
TITOLO XIII°
Art. 44 -
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
INVARIANTI DI NATURA STORICO – MONUMENTALE AMBIENTALE
Beni monumentali D.Lgs. 42/2004
Costituiscono invariante i beni culturali e del paesaggio, ovvero immobili dichiarati di notevole
interesse storico-artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 che devono essere tutelati, salvaguardati
e valorizzati come prescritto dagli artt. 10 e 136 dello stesso D.Lgs.
Tali beni sono individuati nelle Tavv. 1, 2 e 4 di P.A.T.I. e nella Tavv. di P.I. e sono relativi a:
-
Villa Pojana, Miniscalchi – Erizzo, Bettero, Chiarello del XVI secolo, complesso di opera
palladiana costituito da: villa, case rurali, barchesse e fondo agrario in parte delimitato
dal muro di cinta;
-
Castello Paltinieri, Pojana, Miniscalchi, Erizzo, Bersan – Balduzzo, Bersan, complesso
monumentale costituito da: chiesetta e borgo quattrocentesco della famiglia Pojana, ex
torre vescovile, annessi e connessi e relativo fondo agricolo.
I beni di cui al presente articolo, al fine della loro tutela, salvaguardia e valorizzazione, sono
assoggettati per il loro interesse culturale e paesaggistico alle disposizioni di cui al D.Lgs.
n.42/2004, art. 10.
I beni sopra descritti sono individuati anche dall’I.R.V.V. di cui al catalogo allegato.
I progetti delle opere ricadenti in suddette aree sono soggetti alle misure di protezione e
relative procedure di cui al Capo III, Sezione I del D.Lgs. n.42/2004.
Sono ammesse le destinazioni d’uso compatibili con la destinazione d’uso dell’A.T.O. di
appartenenza del P.A.T.I. e della zona di P.I. in cui ricadono.
E’ fatto salvo quanto disposto dalla Tav. P.I. 1.4 - Centro Storico Pojana Maggiore, Scala
1:1.000 in riferimento all’art. 9 delle presenti N.T.O.
I beni di cui al presente articolo non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non
compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro
conservazione.
Gli interventi nei fabbricati e nelle pertinenze vincolate sono subordinati al preventivo parere
dell’Autorità competente preposta alla tutela del vincolo.
Sono fatte salve diverse prescrizioni dettate dagli Enti preposti per le aree sottoposte a vincolo
paesaggistico o monumentale.
Per gli spazi scoperti e afferenti ai beni monumentali di cui al presente articolo vale quanto
previsto dall’articolo 44 delle presenti norme.
In tali ambiti è fatto divieto di modificare gli elementi caratteristici dell'ambiente, del tessuto
edificato, della rete viaria, sia veicolare che pedonale.
Art. 45 -
Contesti figurativi e coni visuali dei beni monumentali
Il P.I. individua nelle relative Tavole il contesto figurativo di Villa Miniscalchi Erizzo Schenato e
del Castello Paltinieri ed i attinenti coni visuali in recepimento al P.T.C.P. di Vicenza, adottato
con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del 20 maggio 2010, di cui alle relative Norme
Tecniche - Allegato A – Le ville venete di particolare interesse provinciale (art. 46) – Scheda n.
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Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
51.
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 46 delle Norme del P.T.C.P. di cui sopra.
Il P.I., ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a), con una apposita Variante del piano, può
proporre modifiche al perimetro del contesto e ai coni visuali supportate da uno studio storico
atto a dimostrare che sia garantita la tutela delle ville e relativo contesto. Tali modifiche di tipo
operativo rientrano fra quelle disciplinate dall’art. 6 delle norme del P.T.C.P. (variante
semplificata ai sensi dell’art. 23, comma 11, della LR 11/2004).
Art. 46 -
Ville individuate nella pubblicazione dell’I.R.V.V.
Nelle Tavv. di P.I. vengono individuate le Ville di cui alla pubblicazione dell’Istituto Regionale
per le Ville Venete.
Le ville suddette vengono qui di seguito elencate con la rispettiva disciplina di riferimento:
1.
Castello Paltinieri, Pojana, Miniscalchi Erizzo, Bersan-Balduzzo, Bersan: è fatto salvo
quanto disposto dalla Tav. P.I. 1.4 - Centro Storico Pojana Maggiore, Scala 1:1.000 in
riferimento all’art. 9 delle presenti N.T.O.;
2.
Villa Pojana, Miniscalchi-Erizzo, Bettero, Chiarello: è fatto salvo quanto disposto dalla
Tav. P.I. 1.4 - Centro Storico Pojana Maggiore, Scala 1:1.000, in riferimento all’art. 9
delle presenti N.T.O.;
3.
Villa Arnaldi, Acerbi, Stefani, Fortuna: è fatto salvo quanto previsto dalla schedatura di
Edifici di interesse ambientale n. 30 a/B e 30 b/C di cui all’art. 47 delle presenti norme;
4.
Villa Miniscalchi Erizzo, Colla, Schenato: è fatto salvo quanto disposto dalla Tav. P.I. 1.4 Centro Storico Pojana Maggiore, Scala 1:1.000 in riferimento all’art. 9 delle presenti
N.T.O.;
5.
Villa Mario, Ruaro, Ferro, Arnaldi, Durlo Zanovello: è fatto salvo quanto previsto dalla
schedatura di Edifici di interesse ambientale n. 12/C di cui all’art. 47 delle presenti
norme;
6.
Barco Gobbo, Verlato: è fatto salvo quanto disposto dalla Tav. P.I. 1.4 - Centro Storico
Pojana Maggiore, Scala 1:1.000 in riferimento all’art. 9 delle presenti N.T.O..
Per le ville venete di particolare interesse provinciale indicate dal PTCP di Vicenza adottato con
deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del 20 maggio 2010, di cui alle relative Norme
Tecniche - Allegato A – Le ville venete di particolare interesse provinciale, valgono le direttive
generali dell’art. 45 comma 2 e le prescrizioni previste dall’art 45 comma 4 delle norme dello
stesso P.T.C.P..
Art. 47 Edifici di interesse storico – architettonico - ambientale schedati
dal PRG
Le schedature degli Edifici di interesse storico – architettonico – ambientali di PRG (Elaborato
n. 7) vengono con il presente PI confermate ed aggiornate, anche in recepimento e
aggiornamento a quanto indicato dal P.A.T.I. relativamente agli Altri edifici di valore storico –
ambientale di cui al rispettivo art. 16.4 delle N.T..
Per tali edifici è fatto salvo quanto previsto dalle relative schede di cui all’Elaborato n. 7 e si
conferma e si aggiorna la disciplina delle relative N.T.A. del P.R.G. di cui al successivo art. 47.
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Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
Art. 48 Norme per i Beni monumentali D.Lgs. 42/2004, le Ville IRVV e gli
Edifici di interesse storico – architettonico – ambientale schedati dal P.R.G.
Il P.I. definisce il grado di tutela dei beni monumentali D.Lgs. 42/2004, delle Ville IRVV e degli
edifici di interesse storico, architettonico, ambientale schedati dal PRG.
Art. 48.1 -
Destinazioni d'uso
Per i beni monumentali D.Lgs. 42/2004 di cui all’art. 44 delle presenti N.T.O. sono consentite
le destinazioni d’uso previste dalla Tav. P.I. 1.4 - Centro Storico Pojana Maggiore, Scala
1:1.000.
Per gli edifici di interesse storico, architettonico, ambientale, sono consentite, oltre alle
destinazioni di zona, le seguenti: residenze, pubblici esercizi, negozi, artigianato di servizio e
artistico, attività culturali, sociali, ricreative, nonché le utilizzazioni che siano ritenute
compatibili con i valori da tutelare.
Art. 48.2 -
Disciplina degli interventi
Gli edifici sono individuati nelle Tavv. di P.I. e classificati in base al loro valore culturale che
viene espresso mediante “gradi di tutela” che determinano prescrizioni vincolanti per gli
interventi.
Attraverso la formazione di Piani Urbanistici Attuativi, nel rispetto dei criteri di tutela e
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali fatta eccezione per i primi due gradi A e B,
previe specifiche e documentate analisi sui manufatti, è possibile prevedere anche interventi
edilizi diversi che comportino più o meno un grado di tutela da quelli fissati, compreso
l'ampliamento nel rispetto degli indici di zona.
Nel caso di progetti riguardanti, in parte o totalmente gli edifici di cui al presente articolo,
un’analisi filologica, che deve comprendere l’intero edificio di riferimento, può dimostrare valori
culturali diversi da quelli risultanti dalle schedature; in tal caso sono consentiti tipi di
intervento corrispondenti alle classi di valore risultanti dall'analisi, aumentando o diminuendo il
valore assegnato dalla schedatura di una classe al massimo, escludendo i gradi di tutela A e B,
senza modificare la classe attribuita all’edificio stesso. Nel caso in cui l’analisi filologica dimostri
che soltanto una parte di edificio schedato risulti di interesse storico – artistico, il grado di
tutela può essere circoscritto alla sola parte di interesse. L’analisi filologica dovrà essere
redatta nel rispetto di quanto disposto dal successivo art. 49.3. Il Dirigente dell’U.T.C. si
riserva la facoltà di richiedere ulteriori approfondimenti, elaborati, documenti, campionature,
ecc. ritenuti necessari per la valutazione dell'intervento.
Par.48.2.1 - Edifici con grado di tutela “A”.
Edifici vincolati ai sensi della ex L. 1089/1939 e gli altri edifici di rilevante valore storico,
architettonico, ambientale che conservano i caratteri significativi dell'organismo edilizio.
Negli edifici con grado di tutela “A” sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, finalizzati al mantenimento ed alla
valorizzazione dell'edificio e delle sue pertinenze mediante la eliminazione delle superfetazioni,
la conservazione dell'impianto e dei caratteri peculiari esistenti, dei materiali e delle tecniche
costruttive originarie nonché dei rapporti con l'ambiente circostante.
Non è consentito l'inserimento di elementi estranei ai caratteri tipologici dell'edificio.
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Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
Par.48.2.2 - Edifici con grado di tutela “B”
Edifici di interesse storico, architettonico, ambientale, sostanzialmente intatti nei caratteri
generali oppure parzialmente modificati, ma in modo reversibile.
Negli edifici con grado di tutela “B” sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, finalizzati alla riqualificazione dell'edificio e
delle sue pertinenze, in funzione delle attuali esigenze, ma nel rispetto dei caratteri originari e
del loro rapporto con l'ambiente circostante che dovranno essere analiticamente documentati
in sede di richiesta di intervento.
E' ammessa la possibilità di interpretare con materiali e forme attuali il compimento di parti
mancanti o irrimediabilmente compromesse.
Non è consentito l'inserimento di elementi estranei ai caratteri tipologici dell'edificio.
Par.48.2.3 - Edifici con grado di tutela “C”
Edifici di interesse storico, architettonico, ambientale minori; edifici di interesse documentario
e/o ambientale.
Negli edifici con grado di tutela “C” sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia,
finalizzati alla riqualificazione dell'edificio e delle sue pertinenze, in funzione delle attuali
esigenze, ma nel rispetto dei caratteri originari e del loro rapporto con l'ambiente circostante
che dovranno essere analiticamente documentati in sede di richiesta di intervento.
E' ammessa la possibilità di interpretare con materiali e forme attuali il compimento di parti
mancanti o irrimediabilmente compromesse.
Non è consentito l'inserimento di elementi estranei ai caratteri tipologici dell'edificio.
Par.48.2.4 - Edifici con grado di tutela “D”
Edifici di interesse storico, architettonico, ambientale minori, edifici di interesse documentario
e/o ambientale che hanno subito modifiche sostanziali nei caratteri.
Negli edifici con grado di tutela “D” sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia,
finalizzati alla riqualificazione dell'edificio e delle sue pertinenze, in funzione delle attuali
esigenze e a diverse necessità d'uso, ma nel rispetto dei caratteri originari e del loro rapporto
con l'ambiente circostante che dovranno essere analiticamente documentati in sede di richiesta
di intervento.
E' ammessa la possibilità di interpretare con materiali e forme attuali il compimento di parti
mancanti o irrimediabilmente compromesse.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento possono essere consentiti solo se
garantiscono il mantenimento e il recupero degli elementi di valore culturale individuati sulla
base di una specifica analisi storica dell'edificio, illustrata da rilievi e accertamenti in sito atti a
garantire una completa informazione sulle caratteristiche dell'edificio nonché sulle tecniche e
materiali usati nella costruzione.
Gli interventi di ampliamento possono essere concessi se previsto dal P.I..
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Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
Può essere consentita la demolizione e ricostruzione di parti prive di valore culturale se
indispensabili alla funzionalità dell'edificio.
Non è consentito l'inserimento di elementi estranei ai caratteri tipologici dell'edificio.
Art. 48.3 -
Disciplina degli interventi per gli edifici nella Z.T.O. “A”:
Gli interventi sono quelli previsti dal P.I. per le zone A e per gli immobili classificati di interesse
ambientale, e devono essere realizzati in modo da non compromettere il valore culturale degli
edifici tutelati.
La Tav. 1.4 – Centro storico Pojana Maggiore – scala 1:1.000 definisce gli immobili per i quali è
prevista la possibilità di intervento diretto, gli ampliamenti, le altezze, i distacchi e gli
allineamenti da rispettare.
Può essere imposto l'uso di materiali, finiture e modalità di intervento diretti alla
riqualificazione dell’edificio soggetto a tutela.
Art. 48.4 -
Tutela e riqualificazione degli spazi esterni
Se non già prevista dal progetto, può essere prescritta, in sede di permesso di costruire, la
sistemazione degli spazi esterni di diretta pertinenza dell'edificio, al fine di tutelare e
riqualificare gli spazi stessi, mediante il recupero degli elementi di interesse storico, artistico o
culturale.
Art. 48.5 -
Interventi mediante piani urbanistici attuativi
Il Piano urbanistico attuativo può prevedere nel rispetto delle norme generali della zona, oltre
agli interventi sopra specificati, anche demolizioni, ricostruzioni e nuove costruzioni purché
dirette alla riqualificazione ambientale, nel rispetto dei valori culturali esistenti.
Art. 48.6 -
Documentazione richiesta
Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, nonché per
le demolizioni, ricostruzioni e nuove costruzioni, i progetti devono allegare, oltre quanto
prescritto dal Regolamento Edilizio la seguente documentazione:
- per gli edifici lo stato di fatto mediante il rilevo quotato, le destinazioni d'uso, le
condizioni statiche ed igieniche, una documentazione sulla tipologia con le informazioni
sui materiali e tecnologie usate nella costruzione, nonché la eventuale analisi storica sulle
trasformazioni dell'edificio;
- per gli spazi esterni, lo stato di fatto mediante il rilievo quotato del suolo, delle
alberature, con specificazione della specie, delle pavimentazioni esterne, delle recinzioni
ed ogni altro elemento fisso che concorre a caratterizzare l'ambiente;
- per gli edifici di cui alle schede 3, 8, 10, 25, 26, 37 appartenenti al fascicolo “schede
relative agli edifici individuati in base all’art.10 della L.R. 24/85” e le schede dei nuclei
rurali C e E della variante al P.R.G. approvati con D.G.R.V. n°3405 del 22.9.1998, sono
consentiti i soli interventi di: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria,
restauro e ristrutturazione interna, senza la possibilità di modificare la forometria e la
sagoma esterne”.
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Norme Tecniche Operative
Art. 49 P.I.
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
Edifici di valore storico – architettonico – ambientale schedati dal
Il P.I. può individuare eventuali altri edifici con valore storico - architettonico - ambientale e
classificarli in base alle rispettive caratteristiche tipologiche, nelle categorie di valore A1, A2,
A3, A4 di cui al successivo art. 49.1.
Il P.I. attribuisce a ciascun manufatto individuato, considerando il valore emergente, la
categoria di riferimento, con la relativa disciplina, tra quelle determinate dal P.I. al successivo
art. 49.2
Gli edifici con valore storico-ambientale possono comprendere anche immobili o parti di
immobili di valore culturale diverso da quello emergente, che distingue le categorie di valore
attribuito. Il diverso valore può essere accertato dall’analisi filologica, preliminare alla
progettazione, di cui al successivo art. 49.3, che definisce le diverse categorie di valore.
Per questi immobili o parti di immobili sono consentiti tipi e modalità di intervento
corrispondenti alle categorie di valore accertato dall’analisi filologica, secondo quanto previsto
al successivo art. 49.3.
Per le parti di edificio prive di valore culturale individuate dal P.I., ovvero, dall'analisi filologica
(art. 49.3), sono consentiti anche gli interventi di ristrutturazione edilizia e/o demolizione,
purché finalizzati alla riqualificazione architettonica e ambientale degli immobili e/o
dell'ambiente urbano circostante.
Per le superfetazioni di epoca recente che contrastano con i valori da tutelare va in ogni caso
migliorato il rapporto di coerenza con i caratteri degli edifici con valore storico-ambientale.
Per gli interventi con valore storico-ambientale è consentito l'uso di materiali e tecniche
costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici
dell'edificio e con l'ambiente circostante.
Art. 49.1 -
Definizione delle categorie di valore
CATEGORIA
CLASSE DI VALORE
A.1
Emergenze architettoniche ed edifici di valore storico
architettonico intatti o con modificazioni reversibili, e assimilabili
A.2
Edifici
di
valore
tipologico/documentario,
paesaggistico
e
ambientale intatti o con modificazioni reversibili, e assimilabili;
emergenze architettoniche ed edifici di valore storico o
architettonico con modificazioni pesanti, e assimilabili
A.3
Edifici di valore tipologico/documentario, paesaggistico
ambientale con modificazioni pesanti, e assimilabili
A.4
Edifici
sostanzialmente
originario, e assimilabili
Art. 49.2 -
modificati
con
tracce
o
ed
dell’impianto
Disciplina delle categorie di valore
CATEGORIA A.1
Emergenze architettoniche ed edifici di valore storico o
architettonico intatti o con modificazioni reversibili, e assimilabili
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Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
Sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, da eseguire nel rispetto delle seguenti modalità:
1) restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni di documentato valore
culturale;
2) conservazione e/o ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio nelle parti di documentato
valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali nelle
altre parti;
3) consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili, senza
modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale
e del tetto, mantenendo le aperture esistenti verso l’esterno;
4) inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici
dell'edificio;
5) mantenimento e/o ripristino delle porticature e delle parti aperte originarie ancora
riconoscibili;
6) restauro e/o ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse storico,
artistico.
CATEGORIA A.2
Edifici di valore tipologico/documentario, paesaggistico e
ambientale intatti o con modificazioni reversibili, e assimilabili;
emergenze architettoniche ed edifici di valore storico o
architettonico con modificazioni pesanti, e assimilabili
Sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento, da eseguire nel rispetto delle seguenti
modalità:
1) restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni qualora risultino di
documentato valore culturale; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei
prospetti modificati nel tempo, comprese eventuali nuove aperture, purché le modifiche
siano coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio;
2) conservazione e/o ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino
recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione
e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
3) consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili senza
modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale
e del tetto;
4) inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici
dell'edificio;
5) mantenimento o ripristino delle porticature e delle parti aperte originarie ancora
riconoscibili mediante l’analisi filologica;
6) restauro e ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse storico,
artistico.
CATEGORIA A.3
Edifici di valore tipologico/documentario, paesaggistico
ambientale con modificazioni pesanti, e assimilabili
ed
Sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento, da eseguire nel rispetto delle seguenti
modalità:
1) restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni qualora risultino di
documentato valore culturale; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei
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Norme Tecniche Operative
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
prospetti modificati nel tempo, comprese eventuali nuove aperture, purché le modifiche
siano coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio;
conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di
documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione
dei locali nelle parti prive di valore;
consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con
possibilità di adeguare le altezze minime dei locali privi di valore culturale a quelle stabilite
dai regolamenti vigenti;
eventuale sopraelevazione del piano di calpestio per migliorare le condizioni di abitabilità;
inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici
dell'edificio;
mantenimento o ripristino delle porticature e delle parti aperte originarie ancora
riconoscibili mediante l’analisi filologica ;
restauro e ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse storico,
artistico.
CATEGORIA A.4
Edifici sostanzialmente
originario, e assimilabili
modificati
con
tracce
dell’impianto
Sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia, nonché interventi di ricostruzione e di ampliamento, da
eseguire nel rispetto delle seguenti modalità:
1) restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni qualora risultino di
documentato valore culturale; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei
prospetti modificati nel tempo, comprese eventuali nuove aperture, purché le modifiche
non alterino i caratteri architettonici dell'edificio;
2) conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di
documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione
dei locali nelle parti prive di valore;
3) consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con
possibilità di adeguare le altezze minime dei locali privi di valore culturale a quelle stabilite
dai regolamenti vigenti;
4) eventuale sopraelevazione del piano di calpestio per migliorare le condizioni di abitabilità;
5) inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei principali caratteri
architettonici dell'edificio;
6) mantenimento o ripristino delle porticature e delle parti aperte originarie ancora
riconoscibili mediante l’analisi filologica;
7) restauro e ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse storico,
artistico;
8) demolizione e ricostruzione con salvaguardia, ove possibile, delle tracce dell’impianto
originario.
Art. 49.3 -
Analisi filologica preliminare agli interventi
Fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i progetti di intervento negli
edifici di valore storico - ambientale, devono basarsi sull'analisi filologica degli immobili
esistenti.
Nel caso di progetti riguardanti parte degli immobili compresi negli edifici di valore storico -
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Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
ambientale, l'analisi filologica deve comprendere l’intero edificio di valore storico - ambientale.
L'analisi può dimostrare valori culturali diversi da quelli risultanti dal P.I. o dalle schedature di
P.R.G. di cui all’art. 47 delle presenti norme; in tal caso sono consentiti tipi di intervento
corrispondenti alle classi di valore risultanti dall'analisi, aumentando o diminuendo il valore
assegnato dal P.I. di una classe al massimo, escludendo le classi A1 e A2 di cui all’art. 49.2
delle presenti N.T.O. e i gradi di tutela A e B per i beni monumentali, le Ville IRVV e gli edifici
di interesse storico – architettonico – ambientale schedati dal P.R.G. di cui all’art. 47 delle
presenti norme, senza modificare la classe attribuita all’edificio stesso. Nel caso in cui l’analisi
filologica dimostri che soltanto una parte di edificio schedato risulti di interesse storico –
artistico, il grado di tutela può essere circoscritto alla sola parte di interesse.
L'analisi filologica contiene:
-
l'analisi storica degli immobili, con particolare riferimento alle trasformazioni subite dagli
edifici e dagli spazi scoperti di pertinenza;
-
lo stato di fatto degli edifici, ottenuto dal rilievo quotato, con la descrizione delle
destinazioni d'uso, delle condizioni statiche ed igieniche, dei materiali e delle tecniche
usate nella costruzione;
-
lo stato di fatto degli spazi scoperti, mediante il rilievo quotato del suolo, delle alberature
(con specificazione delle specie), delle pavimentazioni esterne, delle recinzioni e di ogni
altro elemento fisso che concorre a caratterizzare l'ambiente;
-
ogni altro documento ritenuto utile per l’identificazione dei caratteri storici ed architettonici
degli immobili interessati.
Il Dirigente dell’U.T.C. si riserva la facoltà di richiedere ulteriori approfondimenti, elaborati,
documenti, campionature, ecc. ritenuti necessari per la valutazione dell'intervento.
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Norme Tecniche Operative
TITOLO XIV°
Art. 50 -
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
ATTUAZIONE DEL P.I.
Modalità di attuazione del P.I.
Il Piano degli Interventi si attua mediante:
a) Piani urbanistici attuativi
Il piano urbanistico attuativo, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 11/2004, può essere d'iniziativa
pubblica o privata o, congiuntamente, di iniziativa pubblica e privata, anche a seguito di
accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004 o accordi di
programma, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 11/2004.
Esso definisce l'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica di un
insediamento ed assume, in considerazione degli interventi previsti, i contenuti e l’efficacia:
1. del piano particolareggiato e dei piani di lottizzazione, di cui agli articoli 13 e 28 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica” e successive modificazioni;
2. del piano per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167
“Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e
popolare” e successive modificazioni;
3. del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 “Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale
pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla
legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29 settembre 1964,
n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia
residenziale, agevolata e convenzionata.” e successive modificazioni;
4. del piano di recupero di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 “Norme per
l'edilizia popolare" e successive modificazioni;
5. del piano ambientale di cui all’articolo 27 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40
“Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” e successive
modificazioni;
6. del programma integrato di cui all’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179
“Norme per l'edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni; in particolare il
programma integrato è lo strumento di attuazione della pianificazione urbanistica per la
realizzazione coordinata, tra soggetti pubblici e privati, degli interventi di riqualificazione
urbanistica, edilizia ed ambientale. La riqualificazione si attua mediante il riordino degli
insediamenti esistenti e il ripristino della qualità ambientale anche attraverso
l’ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e dell’arredo urbano, il
riuso di aree dismesse, degradate, inutilizzate, a forte polarizzazione urbana, anche con il
completamento dell’edificato.
b) Permessi a costruire
c) Autorizzazioni edilizie
d) Denuncia di inizio attività (DIA) e (super-DIA)
e) Approvazioni di progetti di opere pubbliche
f) Comparti Urbanistici come definiti dall’art. 21 della L.R. 11/2004
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84
Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
g) Interventi edilizi diretti
Art. 51 -
Interventi diretti non soggetti a piano urbanistico attuativo
Gli interventi diretti sono quelli ammissibili mediante autorizzazione o permesso a costruire
senza la preliminare approvazione di uno piano urbanistico attuativo.
Sono ammessi, anche in assenza di piani urbanistici attuativi preventivamente richiesti dal P.I.,
gli interventi singoli o di comparto:
a) sul patrimonio edilizio esistente così come stabilito dall’art. 57 Norme per l’edilizia
esistente e dal Titolo XIII per le Invarianti di natura storico – monumentale e
ambientale di cui alla presenti N.T.O.;
b) di completamento, mediante nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti, su parti del
territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria che
necessitano della sola viabilità di accesso e degli allacciamenti ai pubblici servizi.
Gli interventi diretti possono essere soggetti a “progettazione edilizia unitaria”, negli ambiti
indicati dal P.I., negli elaborati in scala 1:2000, mentre la loro esecuzione può avvenire per
stralci.
La progettazione unitaria tende a garantire l'unità formale e funzionale dell'intervento, non è
sostitutiva del piano urbanistico attuativo se questo risulta prescritto dal P.I..
Art. 52 -
Zone soggette a piano urbanistico attuativo – P.U.A.
Il P.I. individua le zone in cui l'urbanizzazione e l'edificazione sono soggette alla formazione di
piani urbanistici attuativi, fatti salvi gli interventi diretti di cui al precedente art. 51.
Il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) prevede una progettazione urbanistica intermedia fra il
P.I. e l’intervento edilizio diretto e definisce l’organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed
architettonica di un insediamento.
Il PUA è prescritto in qualsiasi zona qualora si renda necessario riorganizzare i sistemi delle
principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria, relative all’insediamento, in tutte le
aree in cui ciò sia già previsto dalla norme di zona, nonché nella zone in cui sia previsto l’indice
di densità edilizia territoriale e nelle zone di espansione.
La delimitazione dell'ambito territoriale dei singoli piani urbanistici attuativi è determinata dal
P.I. o dalle presenti norme; l'estensione dell'area deve consentire la razionale organizzazione
urbanistica dell'insediamento.
Il P.U.A. deve rispettare tutte le destinazioni e prescrizioni del P.I. indicate nelle planimetrie e
previste dalle presenti norme, nonché la normativa vigente che regola la sua attuazione.
La determinazione degli ambiti comprende la specificazione degli spazi pubblici da prevedere
nel piano urbanistico attuativo, computando anche i servizi già previsti dal P.I. all'interno
dell'ambito.
Gli ambiti potranno essere ulteriormente precisati in sede di approvazione dei piani urbanistici
attuativi.
Indipendentemente dalla qualità e quantità di opere di urbanizzazione e del tipo di piano da
adottarsi, che potrà essere prescelto in tempi successivi all'adozione del P.I., in tali zone gli
interventi edilizi dovranno essere preceduti da progettazione urbanistica estesa al comparto
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P.I.
indicato; nel caso in cui non fosse possibile procedere con intervento urbanistico sull'intera
area, le parti non pianificate dovranno ugualmente essere considerate ai fini della
progettazione stessa, dimostrandone in opportuni elaborati l’armonica futura progettazione
urbanistica e impiantistica.
All’interno delle singole zone omogenee del P.I. il Comune potrà, con delibera consiliare,
fissare il parametro delle singole “aree di intervento unitario”, a cui deve corrispondere un
piano attuativo unico, avente le caratteristiche e le finalità previste e determinate nei
successivi articoli, attuabile anche per stralci.
Art. 53 -
Piani urbanistici attuativi
Art. 53.1 -
Contenuti ed elaborati
I contenuti degli strumenti urbanistici attuativi sono definiti dall’art. 19 della L.R. 11/2004.
Rispetto al P.I., il P.U.A. può prevedere, previa approvazione Consigliare, precisazioni e/o
modificazioni del proprio perimetro funzionali alla progettazione complessiva dell'intervento
con il limite massimo del 10 per cento e trasposizioni di zone e aree conseguenti alla
definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste in sede di strumento
urbanistico generale, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e senza
riduzione delle superfici per servizi.
Le modifiche di cui al comma precedente non costituiscono variante al P.I..
I P.U.A. di iniziativa pubblica possono anche prevedere varianti allo strumento urbanistico
generale, con un limite massimo di aumento del 15 per cento in termini volumetrici e/o di
superficie coperta relativamente ad alcuni parametri tecnici, quali:
a.
b.
c.
d.
la densità massima territoriale o fondiaria;
l'indice massimo di copertura territoriale o fondiaria;
l'altezza massima degli edifici;
la lunghezza massima delle fronti.
Modificazioni percentuali superiori ai parametri di cui al comma 4 costituiscono variante al P.I..
I piani urbanistici attuativi possono precisare e ridefinire le soluzioni urbanistiche rappresentate
all'interno delle singole zone nelle planimetrie in scala 1:2000, che vanno intese come
indicazione dei criteri da seguire nella progettazione attuativa, a condizione che non venga
diminuita la superficie di spazi pubblici indicata in grafia.
Il P.U.A., ai sensi dell'art. 19 della L.R. 11/2004, in funzione degli specifici contenuti è formato
dagli elaborati necessari individuati tra quelli di seguito elencati:
a. estratto delle tavole del P.A.T.I. e del P.I., nonché, qualora attinenti alle tematiche
svolte, gli estratti di altri strumenti di pianificazione;
b. cartografia dello stato di fatto riportante il perimetro dell’intervento;
c. planimetria delle infrastrutture a rete esistenti;
d. verifica di compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica dell’intervento;
e. vincoli gravanti sull’area;
f. estratto catastale e l'elenco delle proprietà;
g. progetto planivolumetrico e l’eventuale individuazione dei comparti;
h. l’individuazione delle aree da cedere o vincolare;
i. elaborati grafici delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture a rete;
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P.I.
j. relazione illustrativa che, nel caso dei programmi integrati, precisa la rappresentazione
del programma in termini economico-sintetici con particolare riguardo ai benefici
derivanti ai soggetti pubblici e agli altri soggetti attuatori, nonché il piano finanziario di
attuazione;
k. norme di attuazione;
l. prontuario per la mitigazione ambientale;
m. convenzione o gli atti unilaterali d’obbligo;
n. capitolato e il preventivo sommario di spesa.
Art. 53.2 -
Procedimento di formazione, efficacia e varianti del P.U.A.
Ai sensi dell’art. 20 della L.R. 11/2004, il P.U.A. è adottato dalla giunta comunale e approvato
dal consiglio comunale. Qualora il P.U.A. sia di iniziativa privata la giunta comunale, entro il
termine di novanta giorni dal ricevimento della proposta corredata dagli elaborati previsti,
adotta il P.U.A. oppure lo restituisce qualora non conforme alle norme e agli strumenti
urbanistici vigenti.
Trascorso il termine di cui al comma 1, può essere richiesta all'Ente sovraordinato
responsabile, con le modalità di cui all’articolo 30, comma 6, della L.R. 11/2004 la nomina di
un commissario ad acta che assuma i conseguenti provvedimenti.
Entro cinque giorni dall'adozione il P.U.A. è depositato presso la segreteria del Comune per la
durata di dieci giorni; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato
nell'albo pretorio del Comune e mediante l'affissione di manifesti. Nei successivi venti giorni i
proprietari degli immobili possono presentare opposizioni mentre chiunque può presentare
osservazioni.
Entro trenta giorni dal decorso del termine di cui al comma 3, il consiglio comunale approva il
P.U.A. decidendo sulle osservazioni e sulle opposizioni presentate.
Il P.U.A. approvato è depositato presso la segreteria del Comune ed il relativo deposito, nel
caso di P.U.A. di iniziativa pubblica, è notificato a ciascun proprietario degli immobili vincolati
dal P.U.A. stesso nelle forme degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale, entro
trenta giorni dall'avviso dell'avvenuto deposito.
I P.U.A. di iniziativa privata sono redatti e presentati dagli aventi titolo che rappresentino
almeno il 51% del valore degli immobili ricompresi nell’ambito, in base al relativo imponibile
catastale e, comunque, che rappresentino almeno il 75% delle aree inserite nell'ambito
medesimo. Il P.U.A. approvato è depositato ed il relativo deposito è notificato ai proprietari
dissenzienti nelle forme previste per gli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale.
Dopo l’entrata in vigore del P.U.A., l’inutile decorso dei termini previsti per la sua attuazione
costituisce titolo per procedere all’espropriazione degli immobili degli aventi titolo dissenzienti
secondo le modalità e per gli effetti previsti dall’articolo 21 della L.R. 11/2004.
Per i programmi integrati può essere seguita la procedura dell’accordo di programma di cui
all’articolo 7 della L.R. 11/2004.
Il P.U.A. entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nell’albo pretorio del comune del
provvedimento di approvazione.
Il P.U.A. ha efficacia per dieci anni, rimanendo fermo a tempo indeterminato soltanto l’obbligo
di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli
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P.I.
allineamenti e le prescrizioni stabiliti nel piano stesso. La costruzione di nuovi edifici è
ammessa a condizione che gli edifici siano serviti dalle opere di urbanizzazione.
Decorso il termine stabilito per l'esecuzione del P.U.A., lo stesso diventa inefficace per le parti
non attuate.
Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'esecuzione del P.U.A. è possibile
presentare un nuovo piano per il completamento della parte rimasta inattuata. Prima della
scadenza, il Comune può prorogare la validità del piano per un periodo non superiore a cinque
anni.
L'approvazione del P.U.A. comporta la dichiarazione di pubblica utilità per le opere in esso
previste per la durata di dieci anni, salvo diverse disposizioni di legge per la singola fattispecie,
prorogabile dal Comune per un periodo non superiore a cinque anni.
Le varianti al P.U.A. sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo
entro il termine di efficacia del medesimo.
Possono essere approvate varianti sottoscritte dai soli titolari delle aree incluse nella variante,
purché le medesime non incidano sui criteri informatori del P.U.A. secondo i parametri definiti
dal P.I..
Art. 54 Progetti di coordinamento urbanistico – Progettazione unitaria –
Unità minima di intervento
Art. 54.1 -
Progetti di coordinamento urbanistico
I progetti di coordinamento urbanistico:
a. garantiscono l'unità formale e funzionale degli interventi,
b. non sono sostitutivi del P.U.A. se questo risulta necessario o prescritto dal P.I.,
c. possono essere attuati per stralci funzionali.
Il progetto di coordinamento urbanistico individua gli eventuali stralci funzionali e gli ambiti dei
P.U.A.
Art. 54.2 -
Progettazione unitaria
L’ambito di progettazione unitaria è definito nelle tavole del P.I. o dall’Ufficio Tecnico che
stabilisce anche gli indirizzi da seguire nella progettazione, i contenuti, gli elaborati tecnici di
progetto.
L’ambito di progettazione unitaria indica la possibilità per una e una sola volta dell’intervento di
P.I.; l’ufficio tecnico precisa gli indirizzi da seguire nella progettazione, i contenuti, gli elaborati
tecnici di progetto.
La Progettazione unitaria riguarda il perimetro di aree e/o edifici appartenenti anche a più
proprietari, o aventi titolo ad edificare, e costituenti un organismo edilizio e/o urbanistico sul
quale è necessaria una progettazione unitaria.
Per l'attuazione di interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia di tali zone dovrà essere
costituito un Consorzio e presentata un'unica istanza di permesso di costruire.
Gli interventi successivamente potranno essere eseguiti anche per stralci funzionali (unità
minime d'intervento, singoli lotti, ecc.) ma sempre in aderenza col progetto generale.
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Art. 54.3 -
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P.I.
Unità Minima di Intervento
L’Unità Minima di Intervento è relativa all’area all’interno della quale si può utilizzare il volume
concesso; qualora all’interno del perimetro esistano degli edifici, dovrà essere presentato uno
studio generale dell’area in oggetto, che preveda la distribuzione delle aree a verde e viabilità
interna e l’inserimento dei nuovi volumi in relazione ai volumi esistenti.
Art. 55 -
Criteri di progettazione
La composizione urbanistica deve rispettare i caratteri dell'ambiente e qualificare le
preesistenze di valore storico, architettonico, ambientale; deve essere coerente con le
disposizioni contenute nelle Tavv. P.I. - Zone significative (scala 1:2000). Tutte le opere
devono essere realizzate senza barriere architettoniche.
Le strade devono essere proporzionate alle loro funzioni, comunque la larghezza della
carreggiata non deve essere inferiore a m 6; gli eventuali marciapiedi, laterali alla carreggiata,
devono essere possibilmente alberati ed avere larghezza adeguata alla loro funzione con un
minimo di m 1,50.
Il Comune può consentire la costruzione di strade a fondo cieco, purché al termine di dette
strade sia prevista una piazzola per l'agevole manovra degli automezzi, nella quale sia
inscrivibile un cerchio di diametro non inferiore a m 15 per le zone residenziali e m 35 per le
zone commerciali, artigianale - industriale.
Qualora una strada serva non più di due lotti, essa viene considerata come accesso privato e
pertanto non è soggetta a limitazioni di larghezza; in tal caso l'innesto sullo spazio pubblico
può essere chiuso con un cancello.
Le aree scoperte per il parcheggio devono essere realizzate in sede propria e devono avere
profondità adeguata.
Le piste ciclabili devono essere realizzate in sede propria e precluse, con opportuni ostacoli,
al transito dei mezzi motorizzati e devono avere una larghezza non inferiore a m 2,50.
I percorsi pedonali devono essere preclusi con opportuni ostacoli al transito dei mezzi
motorizzati e devono avere una larghezza non inferiore m 2,00.
Le aree destinante a verde pubblico devono essere organizzate in modo da consentire
elevati livelli di utilizzazione, anche a mezzo del loro accorpamento.
Gli spazi scoperti devono essere progettati sulla base dei seguenti criteri:
Art. 55.1 -
Sedi stradali e parcheggi
Sistemare gli incroci in modo da garantire la massima sicurezza alla circolazione veicolare e ai
pedoni.
Distinguere la pavimentazione delle aree riservate alla circolazione e alla sosta dei veicoli
(automobili, motocicli e cicli) con lo scopo di evidenziare le diverse funzioni.
Indicare le aree di sosta e i parcheggi riservati alle persone disabili.
Art. 55.2 -
Marciapiedi e percorsi pedonali
Realizzare i marciapiedi e le piste ciclabili in modo da impedire l'invasione degli autoveicoli.
Eliminare le "barriere architettoniche".
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Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
Utilizzare materiali adatti al calpestio, non sdrucciolevoli, di facile manutenzione e sostituzione.
Disporre le alberature lungo i percorsi secondo i criteri generali stabiliti per le aree a verde
pubblico.
Art. 55.3 -
Portici e gallerie
E' sempre consentita la costruzione di portici e gallerie pubbliche. I portici e gallerie pubbliche
e di uso pubblico, da definire in sede di permesso a costruire, devono avere una altezza
minima di m 3,00 e una larghezza minima di m 2,50.
Art. 55.4 -
Piazze, slarghi, passaggi pedonali
Generalità: Realizzare gli spazi pedonali in modo da formare un ambiente organico dove ogni
elemento pedonale, anche integrato con le aree sistemate a verde, assume una propria
individualità in rapporto alla funzione e ai caratteri dell'ambiente, edificato e naturale
circostante.
Pavimentazioni: Da realizzare in modo da favorire l'accesso, la sosta, gli incontri e gli scambi
tra le persone, secondo un disegno caratterizzante le diverse funzioni dell'ambiente pedonale,
adottando soluzioni prive di "barriere architettoniche".
Alberature e sistemazioni a giardino: Disporre gli elementi in modo da caratterizzare
l'ambiente e realizzare zone d'ombra in posizioni significative, secondo i criteri generali esposti
per le aree a verde pubblico.
Panche e sedili: Disporre le panche e i sedili in posizioni significative rispetto ai percorsi,
organizzando gruppi di elementi per favorire gli incontri e la conversazione.
Attrezzature di servizio: Utilizzare manufatti durevoli e di facile manutenzione,
preferibilmente scelti tra quelli della produzione di serie, coordinando tra loro le singole
attrezzature.
Verde pubblico e privato: Considerare le aree a verde come elementi di rilevante interesse,
anche figurativo, per esprimere il carattere e la individualità dell'insediamento residenziale.
Le aree possono essere eventualmente sistemate con attrezzature di gioco per bambini da
scegliere e progettare nel rispetto delle caratteristiche dominanti del verde pubblico. La
progettazione delle aree a verde si basa sulla valutazione dei seguenti elementi:
1. rapporti visuali tra gli alberi d'alto fusto, gli arbusti, il prato, le pavimentazioni,
I'architettura degli edifici, gli elementi naturali del territorio, ecc...
2. funzione delle alberature: delimitazione degli spazi aperti, schermi visuali e da riparo,
zone d'ombra, effetti prospettici, trasparenze verdi, ecc..
3. caratteri delle alberature: specie a foglia persistente e caduca, forma della massa
arborea e portamento delle piante, velocità di accrescimento, colore del fogliame e dei
fiori, mutazioni stagionali, ecc..
4. esigenze di manutenzione: irrigazione, soleggiamento, potatura, fertilizzanti, ecc..
Garantire che la preparazione del suolo, la messa a dimora delle piante e la manutenzione
delle aree a verde, siano realizzate con metodi corretti sul piano tecnico e paesaggistico.
Per le alberature disposte su aree pavimentate (strade, slarghi, marciapiedi, piazze) garantire
la necessaria umidità mediante una opportuna pavimentazione.
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Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
Impianti tecnologici: Disporre le reti tecnologiche in modo da:
1. evitare, per quanto possibile, l’attraversamento delle aree a verde e delle piazze;
2. realizzare le cabine di trasformazione elettrica all'interno degli edifici o in aderenza a
cabine esistenti.
Illuminazione artificiale: Considerare l'illuminazione artificiale degli spazi come fattore
primario che concorre a definire l'immagine urbana, utilizzando al meglio le potenzialità
espressive della luce per creare un ambiente confortevole nelle ore serali e notturne. La
“progettazione della luce” si basa sui seguenti criteri:
1. illuminare l'ambiente in modo adeguato alle funzioni e all'uso degli spazi nelle ore di
luce artificiale, considerando l'impianto distributivo e i diversi componenti dell'ambiente
urbano, i rapporti tra la luce, le forme architettoniche e naturali, i materiali, i colori,
ecc..
2. distinguere con linguaggio chiaro e decifrabile la gerarchia dei percorsi, differenziare le
sedi veicolari da quelle pedonali e ciclabili, identificare le diramazioni, gli
attraversamenti, i luoghi particolari, ecc..
3. considerare gli effetti comunicativi, anche psicologici, della percezione visiva
(orientamento, sicurezza, benessere, continuità, ecc.) dovuti a: - illuminazione
omogenea o per contrasti tra soggetti illuminati e sfondi, - illuminazione diretta o
riflessa, - diversità di colore della luce nelle diverse tonalità.
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Norme Tecniche Operative
TITOLO XV°
Art. 56 -
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
DISPOSIZIONI PER L’EDIFICABILITÀ
Dotazioni di parcheggi in aree private
Gli spazi per parcheggi comprendono le aree per la sosta, la manovra e l'accesso dei veicoli.
La pavimentazione dei parcheggi deve privilegiare le soluzioni tecniche che garantiscono la
permeabilità delle superfici.
Al servizio delle nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, ristrutturazione edilizia con
modifica di destinazione d'uso, realizzabili mediante intervento diretto, devono essere previste
superfici per parcheggi non inferiori a 1 mq ogni 10 mc di volume lordo di costruzione,
assicurando alla residenza almeno un posto macchina per alloggio.
Art. 57 -
Norme per l'edilizia esistente
Salvo diverse prescrizioni stabilite per gli edifici esistenti, sono sempre consentiti, in tutte le
zone ed aree, anche in assenza dei piani urbanistici attuativi preventivamente richiesti dal P.I.:
a) gli interventi
conservativo;
di
manutenzione
ordinaria,
straordinaria,
restauro
e
risanamento
b) gli interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento del numero dei piani.
Negli edifici per i quali sia prescritta la demolizione sono ammessi esclusivamente gli interventi
di manutenzione ordinaria.
E' sempre consentita l'utilizzazione residenziale di alloggi esistenti, nonché del volume edilizio
sovrastante le abitazioni purché siano dotati delle condizioni necessarie per l'abitabilità in
merito all'altezza e alla illuminazione dei vani, secondo le disposizioni contenute dalla L.R. n°12
del 6 aprile 1999.
Oltre agli interventi di cui sopra, nelle zone diverse dalla zona "A" e dai beni di cui al Titolo
XIII° relativo alle Invarianti di natura storico – monumentale - ambientale, sono consentiti:
a) Per gli edifici residenziali e per gli interventi volti alla destinazione d'uso residenziale, gli
interventi di ampliamento, anche oltre l'indice di fabbricabilità fondiaria, per una sola
volta mediante convenzione o impegnativa unilaterale registrata e trascritta, in misura
non superiore a mc 50 (cinquanta) per ogni alloggio senza aumento del numero degli
alloggi. L'ampliamento è ammesso nel rispetto dei distacchi dalla strada, dai confini e tra
pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, stabiliti dall’art. 59 delle presenti N.T.O..
Tale ampliamento è in aggiunta al fabbisogno abitativo del P.A.T.I. ai sensi delle relative
N.T., art. 24.1, ultimo comma.
b) Non sono consentite riduzioni della superficie per parcheggi ed autorimesse private al
servizio di edifici se tale superficie risulta pari o inferiore al rapporto di mq 1 ogni mc 10
di costruzione dell'edificio stesso.
c) Il rilascio del permesso a costruire per l'ampliamento è subordinata alla:
-
riqualificazione complessiva dell'edificio o del complesso, con l'eliminazione delle
baracche e delle superfetazioni;
-
completa sistemazione degli spazi esterni di pertinenza dell'edificio con l'eliminazione
degli eventuali depositi all'aperto in contrasto con il P.I.;
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Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
-
integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti;
-
stipula di una convenzione di cui si stabiliscono in particolare: i tempi, le modalità e
le garanzie per il rispetto degli adempimenti previsti ai punti precedenti.
Art. 58 -
Modifica di destinazione d'uso con o senza opere.
In tutte le zone ed aree è consentita la modifica di destinazione d'uso, con o senza opere,
purché vengano rispettate le destinazioni d'uso previste dal P.I..
Le modifiche di destinazione d'uso per le attività commerciali, direzionali, artigianali, devono
garantire la dotazione minima di parcheggi pubblici e/o di uso pubblico secondo quanto
previsto dalla Legislazione Regionale.
Art. 59 -
Limiti di distanza
In tutte le zone ed aree per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti di volumi fuori
terra sono prescritte le seguenti distanze, salvo diverse prescrizioni date dalle presenti norme
o dagli strumenti urbanistici attuativi.
Art. 59.1 -
Distanze minime tra fabbricati
Nelle zone A le distanze tra gli edifici, salvo diversa prescrizione del P.I. o di Piani Urbanistici
Attuativi, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti,
computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore
storico, artistico e ambientale.
In tutte le altre zone, salvo particolari disposizioni di zona o diverse prescrizioni date con Piani
Urbanistici Attuativi, la distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, limitatamente
alla parte sovrapponibile, anche con strada e spazio pubblico interposto, non deve essere
inferiore a ml 10 (dieci) o alla semisomma delle altezze dei fabbricati qualora questa risulti
maggiore di m 10; le modalità di misura sono stabilite dal regolamento edilizio. Tra pareti
entrambe non finestrate di edifici contrapposti è prescritta una distanza minima di ml. 5
(cinque); deve essere comunque garantita tra tutti i fabbricati una distanza radiale di 5 m.
La distanza minima tra pareti entrambe non finestrate può essere ridotta a m 0.00 se è
intercorso un accordo con i proprietari confinanti, con atto registrato e trascritto, oppure anche
senza preventivo accordo, qualora preesista parete non finestrata a confine.
Se esistono nelle proprietà limitrofe edifici con distanze dai confini inferiori a quelle previste al
successivo punto del presente articolo, le nuove costruzioni debbono rispettare egualmente le
distanze tra fabbricati, salvo il caso di strumento attuativo con previsioni planivolumetriche.
Art. 59.2 -
Distanze minime dai confini di proprietà
Salvo specifiche disposizioni di zona, la distanza dai confini di proprietà dovrà essere pari alla
metà dell’altezza del fabbricato e comunque non inferiore a m 5,00.
Potrà essere inferiore a m 5,00, qualora sia rispettata la distanza minima tra fabbricati di cui ai
precedenti commi, previo accordo con i proprietari confinanti.
Quando sul lotto limitrofo esista costruzione a confine, è consentita la costruzione in aderenza,
salvo diritti precostituiti, non oltre l'altezza del fabbricato contiguo a confine, salvo
autorizzazione registrata e trascritta.
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Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
Ai fini dell'applicazione delle distanze minime, per confine di proprietà si intende il perimetro
dell'area risultante dalla somma delle proprietà dei richiedenti la Permesso a costruire.
E’ ammessa l’edificazione a distanza inferiore nei confini o sul confine solo previo nulla osta
con atto registrato e trascritto.
Poiché i piani attuativi convenzionati possono contenere norme più restrittive rispetto alla
presente normativa generale sono da considerare valide le indicazioni degli stessi elusivamente
per quanto riguarda gli allineamenti sulle vie pubbliche.
Art. 59.3 -
Distanza tra corpi di fabbrica
La distanza tra pareti finestrate e pareti di corpi di fabbrica dello stesso edificio, limitatamente
alla parte sovrapponibile, non deve essere inferiore:
- alla semisomma delle altezze dei corpi di fabbrica con un minimo di ml 10 (dieci) qualora
le finestre riguardino locali abitabili;
- a ml 5 (cinque) in ogni altro caso;
- il distacco non viene computato nelle rientranze degli edifici qualora il rapporto tra
profondità e larghezza delle rientranze sia inferiore a 1/3 (un terzo).
Art. 59.4 -
Distanze dai confini di zona
Salvo specifiche disposizioni di zona, per tutte le nuove costruzioni al fine della determinazione
della distanza minima dei fabbricati dai confini tra le zone urbanistiche, tali confini sono
assimilati ai confini di proprietà.
È comunque obbligatorio rispettare la distanza dal confine di zona qualora questa coincida con
il limite di un’area di interesse Comune.
Per le nuove costruzioni nelle zone A, B, C1 è ammessa la costruzione sul confine di zona nel
caso di confini tra zone A, B, C1 e zone E ricadenti nella medesima proprietà.
Art. 59.5 - Distanza dalle strade, piazze parcheggi pubblici e di uso pubblico
esistenti o previsti dal P.I.
La distanza non deve essere inferiore a ml 7,5, salvo più restrittive disposizioni della normativa
vigente (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, D.M. 1404/68).
Può essere autorizzata l'edificazione a confine degli spazi pedonali, piazze, parcheggi e
marciapiedi pubblici o di uso pubblico nei seguenti casi:
- nel caso di prevalente allineamento di fabbricazione precostituito a maggiore o minore
distanza, può essere imposta o autorizzata la costruzione secondo detto allineamento;
- non sono tenute al rispetto del distacco minimo le sopraelevazioni, fermo restando il
preesistente distacco minimo dalla strada.
Art. 59.6 -
Obbligo allineamento fabbricati
Fatte salve maggiori distanza stabilite dal D.M. 1404/68, D.M. 1444/68 e Codice della
Strada, dove esista un allineamento di fabbricazione decisamente ed inequivocabilmente
predominante, su parere conforme del Dirigente UTC, può essere autorizzata la costruzione
secondo detto allineamento.
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Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
Ove specificatamente indicato in tavole di P.I. l’obbligo di allineamento, le nuove costruzioni
saranno autorizzate nel rispetto di detto allineamento.
Art. 60 -
Prescrizioni particolari
Sono prescritte specifiche indagini preventive, da allegarsi alle domande di permesso a
costruire, nelle seguenti aree:
- Zone A e beni culturali: indagine storica;
- aree a Vincolo archeologico L. 1089/1939: indagine archeologica;
- Zone D: indagine geologica.
Art. 61 -
Costruzioni accessorie
Nei nuovi fabbricati tutti i locali accessori, quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie,
ecc., devono preferibilmente far parte del fabbricato principale ed essere armonicamente
composti con esso, sia nella forma, sia nei materiali.
Art. 62 -
Manufatti in legno
Riferimento legislativo: L.R. 11/2004, art. 44, 5 ter.
E’ consentita la realizzazione di manufatti in legno per tutte le ZTO, ad esclusione della A,
aventi le seguenti caratteristiche:
-
Altezza max: 2,50 ml in gronda
-
Materiale: solo legno
-
Distanze dai confini: pari all’altezza del fabbricato in gronda
-
Tipologia del tetto: a due falde
-
Destinazione: compatibilmente con le destinazioni di Z.T.O., sono ammessi ricovero piccoli
animali di bassa corte o di utilizzo esclusivamente famigliare, nonché per il ricovero delle
attrezzature necessari da giardino.
-
Dimensioni: max 10 mq
-
E’ ammessa la realizzazione di un manufatto in legno per ogni unità abitativa.
-
Nel caso di edificio a blocco composto da più unità abitative, è ammessa la realizzazione di
un manufatto in legno nella misura di uno ogni quattro unità abitativa o frazione di
quattro.
La costruzione dei manufatti di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione di
apposita S.C.I.A. – Segnalazione Certificato di Inizio Attività.
Art. 63 -
Coperture mobili
Le coperture mobili ed i palloni pressostatici destinati a proteggere le attrezzature destinate
allo svago, allo sport e alla ricreazione, sono ammesse con permesso a costruire, nel rispetto
delle norme di zona previste dal P.I..
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Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
Il permesso a costruire non è oneroso se gli impianti sono pubblici o di uso pubblico o a
servizio di residenze private o impianti produttivi privati e che quindi non rivestono carattere
commerciale; è oneroso se riferita ad impianti a carattere commerciale.
Art. 64 -
Costruzioni interrate
Non sono ammesse costruzioni interrate o seminterrate, se non pertinenti ad edifici principali
fuori terra; la destinazione d'uso dovrà in ogni caso essere accessoria a quella del fabbricato
principale e come prescritto dal Regolamento Edilizio.
Non devono in ogni caso essere occupate le fasce di rispetto stradale.
Art. 65 Disciplina delle strutture nel soprassuolo e sottosuolo nelle aree
pubbliche o di uso pubblico.
Nel soprassuolo e, per quanto compatibile, nel sottosuolo delle aree pubbliche o di uso pubblico
sono realizzabili manufatti e locali di servizio, impianti tecnologici, edicole, cabine telefoniche,
ecc.; essi devono rispondere a requisiti di razionale inserimento nella struttura urbana al fine
di non pregiudicare l'uso pubblico del demanio, la sicurezza della circolazione, i valori storici,
architettonici ed ambientali.
Le caratteristiche funzionali, planivolumetriche ed architettoniche dell'intervento vengono
approvate dal Consiglio Comunale sulla base di un progetto preliminare alla procedura di legge
per l'attuazione dell'opera.
Art. 66 -
Impianti per la distribuzione dei carburanti
In tutte le zone, ad esclusione delle zone A e B e delle aree per servizi pubblici, è consentita
l'installazione di impianti per la distribuzione al pubblico di carburanti al servizio della
circolazione veicolare.
Gli impianti possono comprendere, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione (pompe,
pensiline, cisterne interrate, ecc.), anche le strutture per lo svolgimento delle seguenti attività:
assistenza meccanica e lavaggio degli autoveicoli, attività commerciali connesse con
l'assistenza meccanica, servizi di ristoro, servizi igienici, ecc..
Le caratteristiche degli impianti vengono definite dalla Giunta Municipale su richiesta
dell'interessato prima della presentazione della domanda di permesso a costruire.
L'ubicazione dell'impianto, i collegamenti con le sedi stradali, i criteri per la sistemazione
dell'area per la realizzazione di eventuali filtri di verde vengono definiti dalla Giunta Municipale
avute presenti le esigenze e la sicurezza del traffico nonché la tutela dei valori storici,
architettonici e ambientali e delle funzioni di attività insediate o da insediare nelle vicinanze.
Le strutture costituenti l'impianto devono rispettare le norme previste dalla DGRV 497/2005 ed
inoltre:
-
edifici ad un piano senza soppalco
-
distacco minimo dai confini ml 10 (dieci)
-
distacco minimo dagli edifici esistenti nelle zone ed aree confinanti ml 15 (quindici).
Per gli impianti preesistenti, in sede di eventuale rinnovo del permesso di costruire
all'impianto, possono essere imposte modifiche nella sistemazione dell'area e/o l'adeguamento
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Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
alle norme sui distacchi al fine di migliorare l'organizzazione dell'impianto stesso anche in
relazione alle esigenze della viabilità e alla tutela dei valori storici, architettonici e ambientali.
Art. 67 -
Impianti sportivi privati
In tutte le zone ed aree, ad esclusione delle zone A e delle aree per servizi pubblici, è
consentita la costruzione di impianti sportivi privati, ad esclusivo servizio della residenza o di
attività produttive e che quindi non rivestano carattere commerciale.
Nel caso di edifici residenziali esistenti nelle zone rurali gli impianti devono essere ricavati
nell'area di pertinenza dell'abitazione.
Devono essere rispettate le distanze previste dalle singole zone.
La costruzione è subordinata al rilascio di permesso a costruire non oneroso.
Art. 68 -
Disciplina degli impianti vegetali
Tutti gli interventi devono prevedere la sistemazione delle aree libere a verde, in relazione alla
dimensione ed alla ubicazione, a giardino, a parco e con alberature; la proposta di
sistemazione deve far parte integrante della richiesta di autorizzazione o di permesso a
costruire.
Compete ai proprietari la permanente manutenzione delle aree alberate e verdi, la sostituzione
degli esemplari vetusti o abbattuti da calamità atmosferiche, la cura degli esemplari malati,
ecc., secondo i metodi e le tecniche più opportuni che potranno peraltro essere indicati
dall'Amministrazione Comunale.
Art. 69 Vincoli di inedificabilita' derivanti da licenze e permessi di
costruire già rilasciati
I vincoli di inedificabilità, derivanti da licenze o permessi a costruire già rilasciati, relativi alle
zone agricole, rimangono confermati secondo quanto previsto della legge regionale n.
11/2004, salvo che il P.I. non preveda una diversa destinazione per dette zone.
Art. 70 Poteri di deroga per edifici e/o impianti pubblici o di interesse
pubblico
Oltre alle deroghe previste dal Regolamento Edilizio, il Dirigente, previa deliberazione
favorevole del Consiglio Comunale, ha la facoltà di rilasciare Permessi a costruire o
Autorizzazioni in deroga ai parametri urbanistico/edilizi per gli edifici o impianti pubblici o di
interesse pubblico.
I poteri di deroga non riguardano le destinazioni di zona, l'obbligo di formare piani urbanistici
attuativi, i distacchi dai confini.
Il Dirigente può comunque autorizzare aumenti di volume dei fabbricati o diminuzione delle
distanze tra edifici relativi a documentate esigenze di isolamento termico e/o acustico o di
recupero di gravi condizioni di degrado e comportanti opere da eseguirsi all'esterno dei
fabbricati e da cui non conseguano aumenti delle superfici e dei volumi utili.
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Norme Tecniche Operative
TITOLO XVI°
Art. 71 -
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
TRASFORMAZIONE URBANISTICA
Perequazione
La perequazione urbanistica ai sensi dell’art. 35 della L.R. 11/2004 è la norma giuridica con cui
si persegue l’equa distribuzione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alla pianificazione
urbanistica del territorio tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dalle
trasformazioni, indipendentemente dalle destinazioni d'uso assegnate alle singole aree.
La perequazione urbanistica dovrà essere applicata alle aree di trasformazione urbanistica o in
caso di recupero/riconversione/ampliamento di edifici con utilizzazioni multiple non più
funzionali alle esigenze del fondo di cui all’art. 17 delle presenti N.T.O., e si attua attraverso la
cessione di aree e/o la realizzazione di opere e/o la monetizzazione finalizzata alla
realizzazione di Opere Pubbliche.
Le aree trasferite al Demanio Comunale, qualora non già attrezzate/realizzate, e/o la
monetizzazione, verranno impiegate:
a) per realizzare servizi di uso pubblico;
b) per realizzare opere pubbliche;
c) per realizzare attrezzature di interesse generale;
d) per realizzare Edilizia Residenziale Pubblica e/o convenzionata;
e) per ricollocare volumetrie o attività produttive in zona impropria da trasferire;
f) per assegnarle per la realizzazione di edilizia residenziale o quale indennizzo ai soggetti
interessati da provvedimenti di esproprio per la realizzazione di opere infrastrutturali o
comunque di interesse pubblico all’interno del territorio comunale, a titolo di risarcimento;
g) per reperire fondi, alienandole, da cui attingere per
inserendole nel libero mercato;
l’esecuzione di opere pubbliche
h) per la formazione di sistemi ecologici ambientali (aree boscate, fasce tampone, bacini di
laminazione, ecc.) anche ad integrazione di analoghe sistemazioni in aree private.
L’Amministrazione può concedere la monetizzazione delle aree individuate ai fini perequativi
sulla base del principio dell’equivalenza del valore delle stesse finalizzando i ricavi alla
realizzazione di opere pubbliche.
L’amministrazione attua la perequazione attraverso:
a) la metodologia di calcolo di valore perequazione di cui all’art. 71.1 delle presenti norme;
b) le Scheda di perequazione di cui all’art. 72 delle presenti N.T.O.;
c) gli Accordi Pubblico Privato ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004 e dell’art. 73 delle presenti
N.T.O.;
d) i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) di cui all’art. 53 delle presenti N.T.O.;
e) i Comparti Urbanistici di cui all'art. 21 della L.R. n. 11/2004;
f) il Credito edilizio di cui all’art. 74 delle presenti N.T.O.
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Norme Tecniche Operative
Art. 71.1 -
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
Metodologia calcolo Valore Perequazione
Il valore della perequazione urbanistica riconosciuto, quando questa venga monetizzata ai fini
del realizzo di opere pubbliche, è un beneficio a seguito di trasformazione urbanistica pari ad
€/mq 40,00, di seguito nelle formule individuato come Vb, ottenuto dalla differenza tra Valore
area trasformata e Valore del terreno agricolo.
Tale valore potrà essere aggiornato con specifica Delibera di Giunta Comunale.
Il valore di perequazione viene calcolato applicando al Valore di “beneficio” una percentuale di
riduzione chiamato “Indice di perequazione” che viene diviso in quattro diverse classi:
1. Trasformazione urbanistica in area edificabile con obbligo di P.U.A.;
2. Riconversione annesso rustico non più funzionale (art. 17);
3. Ampliamento annesso rustico non più funzionale (art. 17);
4. Nuova possibilità edificatoria all’interno dei Nuclei Rurali (art. 16.1).
Nel caso di interventi di riconversione e/o ampliamento e nuova costruzione all’interno di
Nuclei Rurali che non rispondono ad esigenze abitative di ordine familiare verrà applicata una
maggiorazione pari al 50% del valore di perequazione ottenuto.
PERCENTUALI “INDICE PEREQUAZIONE”
1. Trasformazione urbanistica in area edificabile con obbligo di P.U.A.
Vp = Vmc x Vol x Ip
dove:
Vp = Valore perequazione
Vmc = Valore perequazione a metro cubo ottenuto da:
Vmc = Vb/It
dove:
Vb = valore beneficio stabilito da delibera di Giunta Comunale
It = indice territoriale fissato per il calcolo in 1,1 mc/mq.
Otteniamo quindi:
Vmc = 40,00 / 1,1 = 36,36 €/mc.
Ip = Indice di perequazione pari al 30%
Otteniamo quindi:
Vp = 36,36 €/mc x Vol. x 30% = Vol x 10,91 €/mc
2. Riconversione annesso rustico non più funzionale
Vp = Vb x Sup x Ip
Dove:
Vp = Valore perequazione
Vb = valore beneficio stabilito da delibera di Giunta Comunale
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Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
Sup = viene considerato 1 mq ogni metro cubo in riconversione assegnato
Ip = indice di perequazione pari al 25%
Otteniamo quindi:
Vp = €/mq 40,00 x Sup. x 25% = Sup. x 10 €/mq
3. Ampliamento annesso rustico non più funzionale, valore applicato per la parte
eccedente l’esistente
Vp = Vb x Sup x Ip
dove:
Vp = Valore perequazione
Sup = viene considerato 1 mq ogni metro cubo in ampliamento assegnato
Ip = Indice di perequazione pari al 40%
Otteniamo quindi:
Vp = €/mq 40,00 x Sup x 40% = Sup x 16,00 €/mq
4. Nuovo Volume in Nucleo Rurale
Vp = Vb x Sup x Ip
dove:
Vp = Valore perequazione
Sup = viene considerato 1 mq. ogni metro cubo assegnato come nuova volumetria
Ip = Indice di perequazione pari al 55%
Otteniamo quindi:
Vp = €/mq 40,00 x Sup x 55% = Sup. x 22,00 €/mq
Art. 72 -
Schede di perequazione
Per Z.T.O. significative, come individuate nelle Tavole del P.I., potranno essere realizzate delle
Schede di Perequazione di scala opportuna con indicata la ripartizione funzionale tra:
•
area destinata alla concentrazione delle capacità edificatorie e delle eventuali aree
funzionali allo sviluppo sostenibile dei nuovi interventi;
•
area destinata alle dotazioni territoriali (i suoli che il soggetto attuatore cede a titolo
gratuito all’Amministrazione comunale, oltre alle aree comunque dovute a titolo di
standard per legge).
Le Schede sono finalizzate ad indirizzare la progettazione edilizia e/o la pianificazione attuativa
sulla base di definizioni morfologiche e planimetriche tenuto conto della situazione esistente
nell'intorno nonché del sito considerato.
Nelle Schede hanno valore prescrittivo la parte descrittiva e alfanumerica riguardante:
- i parametri urbanistici;
- il dimensionamento edilizio,
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Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
- le superfici per servizi,
- le prescrizioni particolari;
- gli obiettivi.
Nelle Schede hanno valore di indirizzo gli schemi grafici e la parte descrittiva e alfanumerica
riguardante:
- l’ambito dell’intervento;
- la organizzazione delle strutture e infrastrutture
- la distribuzione degli standard;
- i percorsi ciclopedonali;
- le aree di perequazione.
Nelle Schede hanno valore esemplificativo e informativo gli schemi grafici e la parte descrittiva
e alfanumerica riguardante:
- la perimetrazione dei lotti,
- l’ubicazione e la forma del sedime della nuova edificazione,
- la localizzazione degli accessi ai lotti edificabili,
- la ubicazione dei filari alberati;
- la descrizione e le caratteristiche dell’area.
Qualora vi fosse divergenza tra grafici e prescrizioni particolari, prevalgono le prescrizioni
particolari.
All’interno dei perimetri delle Schede gli interventi previsti sono subordinati alla redazione di un
P.U.A., di iniziativa pubblica o privata. L'Amministrazione Comunale può, previa diffida ai
proprietari inadempienti, dare attuazione a quanto previsto dalla Scheda, approvando d'ufficio
il P.U.A. e formando il comparto urbanistico di cui all'art. 21 della L.R. n. 11/2004, oppure
espropriando le sole aree aventi destinazione a servizi.
All’interno degli ambiti interessati dalle Schede sono previsti la cessione delle aree e la
realizzazione delle opere di urbanizzazione, come descritte e quantificate nelle Schede o
funzionalmente connesse con l’intervento, anche se eccedenti le quantità minime previste per
legge.
Ciascuna proprietà delle aree comprese nell’ambito territoriale delle Schede partecipa,
proporzionalmente alla superficie posseduta, all’edificabilità complessiva e si impegna a cedere
gratuitamente al Comune, sulla base della convenzione di cui al comma successivo, le aree di
loro proprietà relative alle opere di urbanizzazione ivi previste. Si impegna inoltre a partecipare
per la propria quota di edificabilità (come risultante dal prodotto dell’indice per la superficie
dell’area) alle spese per le opere di urbanizzazione.
Al P.U.A. va allegata una specifica convenzione, vincolante per tutti i soggetti interessati dalla
Scheda Normativa. Tale convenzione deve riportare:
-
l'impegno a realizzare gli interventi previsti e le relative opere di urbanizzazione primaria
e secondaria espressamente descritte e rappresentate nelle tavole di progetto;
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101
Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
-
la cessione al Comune o il vincolo di destinazione delle opere di cui al precedente comma,
scomputando il loro costo dalla quota di contributi dovuta per le opere di urbanizzazione
primaria, fermo restando il pagamento della quota di contributi dovuta per le opere di
urbanizzazione secondaria e per il costo di costruzione;
-
l’impegno a cessare e trasferire le attività esistenti all’interno dell’area eventualmente
incompatibili;
-
i termini entro i quali deve essere ultimata la costruzione delle opere previste;
-
la quantità e l’ubicazione delle aree da cedere al Comune, così come indicato dalle
Schede Normative;
-
le sanzioni convenzionali nonché le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi
derivanti dalla convenzione.
Qualora alcuni interventi di trasformazione non necessitino, o necessitino solo parzialmente,
delle opere di urbanizzazione e dotazioni territoriali secondo gli standard di qualità urbana ed
ecologico-ambientale, si può prevedere la compensazione per la mancata o parziale
realizzazione delle opere di urbanizzazione e dotazioni territoriali sino alla concorrenza dello
standard predeterminato, con la realizzazione, per un valore equivalente, di altre opere
finalizzate al miglioramento dell’arredo urbano e delle infrastrutture pubbliche.
Nel caso in cui gli interventi previsti nelle Schede vengano realizzati attraverso più P.U.A. o
Comparti la progettazione e la convenzione dovranno prevedere le modalità con le quali i
soggetti che intervengono anticipatamente si impegnano a garantire le condizioni
(realizzazione delle opere di urbanizzazione) di realizzabilità delle previsioni complessive
relative all’intero ambito.
Art. 73 -
Accordi pubblico privato - art. 6 della L.R. 11/2004
L’Amministrazione Comunale in fase di redazione del P.I., recependo il metodo del confronto e
della concertazione al fine di garantire a chiunque la possibilità di partecipare alla formulazione
degli obiettivi e delle scelte definite dal progetto di P.I., ha disposto che a seguito di avviso
pubblico i soggetti interessati potessero far pervenire delle richieste di modifica urbanistica
della propria proprietà; tali richieste sono state verificate e, ove coerenti con le previsioni di
P.A.T.I. e i contenuti del presente P.I., sono state recepite.
Tali interventi potranno essere autorizzati e attuati previo:
-
sottoscrizione di Accordo pubblico – privato ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004, allegato al
presente P.I.;
-
assolvimento da parte del privato interessato della perequazione urbanistica di cui
all’art. 71 delle presenti norme stabilita dal suddetto accordo.
Su richiesta dell’amministrazione comunale, il privato è tenuto a cedere al V.A.M. stabilito dalle
tabelle provinciali (se in assenza di precise colture in atto rilevabili il riferimento sarà la coltura
di seminativo) le aree da destinare ad uso pubblico.
Tutti gli interventi, oggetto di Accordo pubblico - privato, sono soggetti a perequazione
urbanistica di cui all’art. 71 delle presenti norme.
L’Amministrazione Comunale può concedere la monetizzazione delle aree oggetto di
perequazione e/o autorizzazione di nuova capacità edificatoria, sulla base del principio
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102
Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
dell’equivalenza del valore delle stesse finalizzando i ricavi alla realizzazione di opere pubbliche
e/o di opere di compensazione ambientale e/o idraulica o quant’altro previsto dall’art. 71 delle
presenti N.T.O..
Art. 74 -
Credito edilizio
Il P.I. individua le opere incongrue, gli elementi di degrado, gli interventi di miglioramento
della qualità urbana e di riordino della zona agricola definendo gli obiettivi di ripristino e di
riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio che si
intendono realizzare e gli indirizzi e le direttive relativi agli interventi da attuare.
Il presente PI individua quali elementi oggetto di possibile riconoscimento del credito edilizio gli
allevamenti da trasferire/bloccare/eliminare oggetto di riqualificazione ambientale di cui all’art.
18.4 delle presenti norme.
Il Consiglio Comunale può procedere alla individuazione di ulteriori immobili e/o aree sui quali
rendere applicabile il credito edilizio.
La demolizione di opere incongrue, l’eliminazione degli elementi di degrado, o la realizzazione
degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e
ambientale determinano un credito edilizio.
Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica riconosciuta a seguito della
realizzazione degli interventi di cui al comma precedente.
Le opere, realizzate in violazione di norme di legge o degli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, non
possono dar luogo al riconoscimento del credito edilizio fatti salvi i casi in cui sia intervenuta la
sanatoria secondo la normativa vigente.
L’individuazione di ulteriori immobili sui quali rendere applicabile il credito edilizio, mediante
varianti al P.I. o mediante apposita delibera di Consiglio Comunale, dovrà avvenire nell’ambito
delle seguenti categorie di immobile o di intervento:
a) opere incongrue, in quanto contrastanti con i vincoli e le tutele indicate nel PATI e
meglio precisate nel PI di cui ai Titoli IX, X, XI, XII, XIII delle presenti norme;
b) elementi di degrado, costituiti da superfetazioni e pertinenze degli immobili incongrue,
che producono alterazioni negative all’architettura dell’edificio principale ed al contesto;
c) interventi di miglioramento della qualità urbana, come ad esempio arredo urbano,
creazione di parchi, piste ciclabili, attuazione della rete ecologica e simili;
d) elementi di riordino della zona agricola, costituiti dagli immobili destinati all’allevamento
zootecnico intensivo, anche se dismessi, dagli annessi rustici dismessi, dagli
insediamenti produttivi fuori zona non dichiarati compatibili dal PATI e/o dal PI, i cambi
di destinazione del suolo per finalità esulanti dall’attività agricola;
e) interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e
ambientale del territorio, costituiti da tutti quegli interventi che, nell’ambito delle
specifiche disposizioni afferenti ai vincoli, valori e tutele, fragilità, invarianti e basse
trasformabilità, ne risultano in contrasto;
f) riqualificazione di ambiti inclusi nelle fasce di rispetto di cui al Titolo XI delle presenti
norme;
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103
Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
g) risoluzione, contenimento e mitigazione del rischio di cui agli artt. 17 e 18 delle NT di
PATI;
h) di trasformazione del territorio agricolo, finalizzati alla realizzazione di infrastrutture
stradali o impianti tecnologici di interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale e
paesaggistica, o alla fruizione turistico-ricreativa;
i)
eliminazione dell’opera incongrua o trasferimento/blocco/eliminazione degli allevamenti
che determinano situazioni di incompatibilità con il contesto ambientale e gli
insediamenti residenziali esistenti di cui all’art. 18.4 delle presenti norme;
j) di trasformazione di porzioni di Aree di urbanizzazione consolidata di cui all’art. 20.1
delle NT del PATI;
k) di trasformazione di parti di territorio per le quali si prevede lo sviluppo di nuovi
insediamenti di cui agli artt. 20.3 e 20.4 delle NT del PATI;
l)
rigenerazione di parti dell'insediamento
dell'assetto fisico e funzionale attuale;
interessate
da
processi
di
dismissione
m) rimozione di attività dismesse o non compatibili con il contesto in ambiti di nuclei rurali
di cui all’art. 16 delle presenti norme;
n) trasferimento/blocco delle attività produttive in zona impropria incompatibili con il
contesto;
o) sistemazione e integrazione della rete viaria.
Per il credito edilizio riconosciuto a seguito di un operazione di mitigazione e riqualificazione
ambientale si rimanda all’art. 19 delle presenti Norme.
Gli ambiti individuati nel P.I. o mediante delibera di Consiglio Comunale nei quali è consentito
riconoscere un credito edilizio dovranno essere:
-
individuati e regolamentati con una specifica Scheda di Credito Edilizio che assume i
contenuti, l’articolazione e l’efficacia di quelle previste dal precedente art. 72 Schede di
perequazione delle presenti N.T.O. e definisce i principali parametri edilizi ed urbanistici;
-
individuati e regolamentati con Atto Unilaterale d’Obbligo ai sensi art. 6 L.R. 11/2004,
che assume i contenuti, l’articolazione e l’efficacia di quelli previsti dall’art. 73 Accordo
Pubblico Privato delle presenti N.T.O. e definisce i principali parametri edilizi ed
urbanistici. In particolare l’accordo, da registrarsi solo in caso d'uso, dovrà
obbligatoriamente definire:
-
l'entità del volume in credito;
-
i tempi e le modalità per l'operatività dell'accordo (in ogni caso la demolizione deve
precedere la cessione del credito a terzi) e le procedure per la cessione del credito
edilizio.
Con l’attivazione degli ambiti di cui al precedente comma viene attivato il registro dei crediti
edilizi predisposto dal Comune. Il registro del credito edilizio è costituito per tutte le volumetrie
già riconosciute dal primo P.I. e per quelle successivamente introdotte con apposito atto
deliberativo del Consiglio Comunale, previa istruttoria da parte del responsabile dell’Ufficio
Tecnico Comunale. I Crediti edilizi sono liberamente commerciabili.
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Norme Tecniche Operative
Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
Il registro dei crediti edilizi di cui all'art. 17, comma 5, lett. e della L.R. 11/2004 dovrà
contenere:
-
entità, caratteristiche, ubicazione e modalità operative dell'intervento che determina e a
cui è subordinato il credito;
-
entità del volume in credito e, in particolare in caso di credito edilizio legato a demolizione
di volume, rapporto tra volume in demolizione e volume in credito;
-
entità, caratteristiche, ubicazione e modalità operative dell'intervento che attua il recupero
del volume in credito;
-
data e modalità per la disponibilità effettiva del credito.
Gli ambiti in cui è consentito l’utilizzo del credito edilizio, nel rispetto del dimensionamento
previsto dal P.A.T.I. per gli A.T.O., sono:
a) nelle Z.T.O. di tipo C2 appositamente individuate dal P.I. caratterizzate da indici di
edificabilità differenziati in funzione degli obiettivi di ripristino e di riqualificazione
urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio che si intendono
realizzare; l’utilizzo dell’indice territoriale previsto è condizionato all’accoglimento del
credito edilizio ottenuto ai sensi del precedente comma 9.
L’indice territoriale della Z.T.O. di tipo C2 risulterà così formato:
-
fino a 40% destinato all’utilizzo del credito edilizio
-
fino a 60% destinato dalla specifica Z.T.O..
L’approvazione dei P.U.A. riguardanti le zone sopra citate è condizionato all’utilizzo di
almeno il 75% della volumetria totale prevista.
b) nei nuclei rurali di cui all’art. 16 delle presenti norme in caso di demolizione di opere
incongrue, l’eliminazione degli elementi di degrado, o la realizzazione degli interventi di
miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale all’interno
del perimetro dello stesso nucleo o di altri nuclei;
c) nella Z.T.O. produttive D nel rispetto dei parametri urbanistici di zona;
d) eventuali altri, ad esclusione delle Z.T.O. A ed E, mediante apposita Delibera di Consiglio
Comunale.
L’utilizzo del credito edilizio è subordinato a P.U.A. L’utilizzo del credito edilizio è ammesso con
intervento edilizio diretto solo per interventi di cubatura complessiva inferiore a mc 2.000 e nei
lotti di dimensione inferiore a mq 5.000. In ogni caso deve essere garantita la realizzazione
delle opere di urbanizzazione, l’integrazione/adeguamento delle esistenti opere di
urbanizzazione ed delle superfici a servizi previste dalla vigente legislazione e dalle presenti
norme, dimensionate sull’entità complessiva dell’intervento.
Art. 74.1 -
Metodologia Calcolo Credito Edilizio
L’entità del credito è determinata con disposizione, secondo criteri che partendo dal volume
edilizio rilevato prevedano l’applicazione di coefficienti parametrici correttivi che tengano
conto:
-
della tipologia e destinazione d’uso dell’immobile;
-
dell’interesse pubblico sotteso alla demolizione dell’immobile.
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Comune di Pojana Maggiore (VI)
P.I.
Il credito edilizio viene calcolato applicando la seguente formula che considera il valore del
bene, al momento della richiesta del credito, analizzato in base a superficie coperta,
volumetria, vetustà, stato di conservazione, presenza di impianti, ammortamento del costo di
realizzo, diviso per il costo di costruzione del fabbricato, aggiornato in base agli indici dei costi
di costruzione per fabbricati residenziali, capannoni artigianali/industriali rilasciati dalla Camera
di Commercio di Vicenza, al momento della richiesta del credito.
Ce = Vi / Cc
Dove:
Ce
Credito edilizio espresso in mc o mq in base alla richiesta;
Vi
Valore Immobile alla data di richiesta del Credito in base a perizia di Stima
dell’Agenzia del territorio delle entrate in via prioritaria o redatta da un professionista
iscritto all’albo dei periti del tribunale;
Cc
Costo Costruzione ottenuto dalla Camera di Commercio per fabbricati residenziali,
capannoni artigianali/industriali alla data di richiesta del Credito.
L’Amministrazione Comunale può decidere di aumentare il valore del credito, per incentivare la
sua richiesta in base ad un eventuale interesse pubblico sotteso alla demolizione dell’immobile,
a seguito di Delibera di Consiglio Comunale che ne motivi la scelta.
In ogni caso il rapporto tra volume in demolizione e volume a credito non dovrà mai essere
superiore ad 1.
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