P.I. COMUNE DI POJANA MAGGIORE PROVINCIA DI VICENZA Elaborato 3 Norme Tecniche Operative Adottato con Del. C.C. Approvato con Del. C.C. Scala IL SINDACO Gabriele Cavion UFFICIO TECNICO COMUNALE Geom. Mauro Faedo Geom. Roberto Garolla IL PROGETTISTA dott. pian. terr.le Alice Zanella STUDIO ASSOCIATO ZANELLA ARCHITETTURA E URBANISTICA Via Vittime delle Foibe, 74/6 36025 Noventa Vic. (VI) Tel 0444 787040 Fax 0444 787326 [email protected] POJANA MAGGIORE Realizzazione informatica: ABITAT Sistemi Informativi Territoriali – www.abitat.it ANALISI AGRONOMICHE E AMBIENTALI Dott. Agr. Gino Benincà Dott. Agr. Pierluigi Martorana Dott. P.a. Giacomo De Franceschi DATA: 09/03/2011 Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 2 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. SOMMARIO DISPOSIZIONI GENERALI ............................................................. 6 TITOLO I° Art. 1 - Pianificazione e legislazione vigente ........................................................... 6 Art. 2 - Finalità ed efficacia del P.I. ...................................................................... 6 Art. 3 - Elaborati del PI ....................................................................................... 7 Art. 4 - Applicazione del P.I. .............................................................................. 8 TITOLO II° DISPOSIZIONE PER LE ZONE ........................................................ 9 Art. 5 - Suddivisione del territorio comunale .......................................................... 9 Art. 6 - Indici e parametri del Piano degli Interventi ................................................ 9 Art. 7 - Utilizzazione degli indici ......................................................................... 10 Art. 8 - Destinazioni d’uso ................................................................................. 10 Art. 8.1 - Zone A, B, C1, C2 ........................................................................... 10 Par.8.1.1 - Destinazioni RR - residenziali ........................................................ 10 Par.8.1.2 - Dest. RC – residenziali e commerciali ............................................. 11 Par.8.1.3 - Dest. RL – residenziali e compatibili ............................................... 11 Art. 8.2 - ZONA D1 ....................................................................................... 11 Art. 8.3 - ZONA D4 ....................................................................................... 12 Art. 8.4 - ZONA E ......................................................................................... 13 TITOLO III° SISTEMA INSEDIATIVO STORICO ............................................... 14 Art. 9 - Zona A – Residenziale - Centro storico ..................................................... 14 Art. 9.1 - Generalità ...................................................................................... 14 Art. 9.2 - Repertorio normativo Zona A ............................................................ 14 Art. 10 - Zona di Degrado – Centro storico ............................................................ 21 TITOLO IV° SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE ...................................... 22 Art. 11 - Zona B, C1 e C2 ................................................................................... 22 Art. 11.1 - Destinazioni d'uso ........................................................................... 22 Art. 11.2 - Modalità di intervento ...................................................................... 22 Art. 11.3 - Disciplina degli interventi ................................................................. 22 Art. 11.4 - Finiture esterne .............................................................................. 22 Art. 11.5 - Repertorio normativo Zona B ............................................................ 22 Art. 11.6 - Repertorio normativo Zona C1 .......................................................... 24 Art. 11.7 - Repertorio normativo Zona C2 .......................................................... 24 TITOLO V° SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO ......................................... 26 Art. 12 - Zona D1 – Industriale, artigianale, commerciale ........................................ 26 Art. 12.1 - Destinazioni d'uso ........................................................................... 26 Art. 12.2 - Modalità di intervento ...................................................................... 26 Art. 12.3 - Interventi ...................................................................................... 26 Art. 12.4 - Opere di urbanizzazione ................................................................... 26 Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 1 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. Art. 12.5 - Finiture esterne .............................................................................. 26 Art. 12.6 - Repertorio normativo Zona D1 .......................................................... 26 Art. 13 - Art. Zona D4 - Agroindustriale ................................................................ 27 Art. 13.1 - Destinazioni d'uso ........................................................................... 27 Art. 13.2 - Modalità di intervento ...................................................................... 27 Art. 13.3 - Interventi ...................................................................................... 27 Art. 13.4 - Opere di urbanizzazione ................................................................... 28 Art. 13.5 - Finiture esterne .............................................................................. 28 Art. 13.6 - Repertorio normativo Zona D4 .......................................................... 28 Art. 14 - Attività Produttive Fuori Zona ................................................................. 29 TITOLO VI° SISTEMA AGRICOLO.................................................................... 30 Art. 15 - Zona E – Agricola ................................................................................. 30 Art. 15.1 - Tipologie e caratteristiche costruttive per gli interventi in zona agricola .. 30 Art. 15.2 - Tipologie ....................................................................................... 30 Art. 15.3 - Preesistenze ................................................................................... 31 Art. 15.4 - Nuova edificazione .......................................................................... 31 Art. 15.5 - Residenza ...................................................................................... 32 Art. 15.6 - Attività agricola produttiva ............................................................... 33 Art. 15.7 - Allevamenti .................................................................................... 33 Art. 15.8 - Recinzioni ...................................................................................... 34 Art. 15.9 - Forometria ..................................................................................... 35 Art. 15.10 - Serramenti .................................................................................... 35 Art. 15.11 - Intonaci e murature ........................................................................ 35 Art. 15.12 - Finiture esterne .............................................................................. 36 Art. 15.13 - Tutela ambientale ........................................................................... 36 Art. 16 - Nucleo rurale ....................................................................................... 36 Art. 16.1 - Interventi in nucleo rurale ................................................................ 37 Art. 17 - Edifici con utilizzazioni multiple, non più funzionali alle esigenze del fondo .... 38 Art. 18 - Azioni di riqualificazione e riconversione ................................................... 41 Art. 18.1 - Municipio ....................................................................................... 42 Art. 18.2 - Scuole elementari di Pojana Maggiore ................................................ 42 Art. 18.3 - Opera incongrua ............................................................................. 42 Art. 18.4 - Allevamenti da trasferire/bloccare/eliminare oggetto di riqualificazione ambientale..................................................................................... 43 Art. 18.5 - Zona di riqualificazione di via Sabbioni ............................................... 44 Art. 19 - Azioni di mitigazione ambientale– Siepi e filari alberati di progetto Interventi di riordino della zona agricola finalizzati alla mitigazione degli impatti ................................................................................................ 45 Art. 20 - Serre e vivai ........................................................................................ 45 Art. 21 - Strutture per lo stoccaggio dei rifiuti zootecnici ......................................... 45 Art. 22 - Allevamenti zootecnici intensivi............................................................... 45 Art. 23 - Allevamenti zootecnici non intensivi......................................................... 47 Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 2 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. Art. 24 - Dismissione degli allevamenti intensivi..................................................... 47 TITOLO VII° SISTEMA DEI SERVIZI ................................................................ 49 Art. 25 - Aree per servizi pubblici e di uso pubblico ................................................ 49 Art. 25.1 - F1 Zone per Istruzione .................................................................... 49 Art. 25.2 - F2 Zone per Attrezzature di interesse comune civili .............................. 49 Art. 25.3 - F2 Zone per Attrezzature di interesse comune religiose ........................ 50 Art. 25.4 - F3 Zone attrezzate a parco, gioco e sport Aree a verde pubblico attrezzate a parco e per il gioco e lo sport .......................................... 50 Art. 25.5 - F4 Zone per parcheggi ..................................................................... 50 Art. 25.6 - Dotazione minime di aree per servizi ................................................. 51 Art. 25.7 - Opere di urbanizzazione ................................................................... 52 TITOLO VIII° SISTEMA DELLA MOBILITÀ ......................................................... 54 Art. 26 - Infrastrutture viarie .............................................................................. 54 Art. 26.1 - Norme per le sedi stradali, percorsi e piazze ....................................... 54 Art. 26.2 - Criteri per la progettazione delle opere stradali in rapporto con l'ambiente ..................................................................................... 55 Art. 26.3 - Disposizioni generali ........................................................................ 56 Par.26.3.1 - Razionalizzazione e potenziamento del trasporto pubblico ..................... 57 Art. 27 - Percorsi ciclo – pedonali esistenti e di progetto ......................................... 57 TITOLO IX° - VINCOLI ................................................................................... 59 Art. 28 - Vincolo paesaggistico D.Lgs. n.42/2004 ................................................... 59 Art. 29 - Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – Corsi d’acqua ................................ 59 Art. 30 - Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 e di destinazione Agro -Silvo Pastorale – Usi Civici ............................................................................. 59 Art. 31 - Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004...................................................... 59 Art. 32 - Vincolo archeologico D.Lgs. n.42/2004..................................................... 60 Art. 33 - Vincolo sismico – Zona 4 ....................................................................... 60 TITOLO X° - PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE ................................ 61 Art. 34 - Zone di ripopolamento e cattura ............................................................. 61 TITOLO XI° - FASCE DI RISPETTO.................................................................. 62 Art. 35 - Idrografia principale .............................................................................. 62 Art. 36 - Viabilità – fasce di rispetto ..................................................................... 64 Art. 37 - Elettrodotto – D.P.A. ............................................................................. 65 Art. 38 - Metanodotto – fasce di rispetto ............................................................... 67 Art. 39 - Fasce di rispetto cimiteriale .................................................................... 67 Art. 40 - Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico ................................ 68 Art. 40.1 - Aree per servizi tecnologici ............................................................... 69 Art. 41 - Allevamenti zootecnici intensivi – fasce di rispetto ..................................... 69 Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 3 Norme Tecniche Operative TITOLO XII° Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. - ZONE O ELEMENTI DI TUTELA E INVARIANTI AMBIENTALI ...... 71 Art. 42 - Sistema agricolo produttivo di pianura ad elevata integrità ......................... 71 Art. 43 - Area lacuale, corsi d’acqua principali, siepi agrarie esistenti - Aree rilevanti per la Rete Ecologica Territoriale ............................................................. 71 TITOLO XIII° INVARIANTI DI NATURA STORICO – MONUMENTALE AMBIENTALE ............................................................................... 75 Art. 44 - Beni monumentali D.Lgs. 42/2004 .......................................................... 75 Art. 45 - Contesti figurativi e coni visuali dei beni monumentali ................................ 75 Art. 46 - Ville individuate nella pubblicazione dell’I.R.V.V......................................... 76 Art. 47 - Edifici di interesse storico – architettonico - ambientale schedati dal PRG ...... 76 Art. 48 - Norme per i Beni monumentali D.Lgs. 42/2004, le Ville IRVV e gli Edifici di interesse storico – architettonico – ambientale schedati dal P.R.G. ............... 77 Art. 48.1 - Destinazioni d'uso ........................................................................... 77 Art. 48.2 - Disciplina degli interventi ................................................................. 77 Par.48.2.1 - Edifici con grado di tutela “A”. ....................................................... 77 Par.48.2.2 - Edifici con grado di tutela “B” ........................................................ 78 Par.48.2.3 - Edifici con grado di tutela “C”........................................................ 78 Par.48.2.4 - Edifici con grado di tutela “D” ....................................................... 78 Art. 48.3 - Disciplina degli interventi per gli edifici nella Z.T.O. “A”: ....................... 79 Art. 48.4 - Tutela e riqualificazione degli spazi esterni ......................................... 79 Art. 48.5 - Interventi mediante piani urbanistici attuativi ..................................... 79 Art. 48.6 - Documentazione richiesta ................................................................ 79 Art. 49 - Edifici di valore storico – architettonico – ambientale schedati dal P.I. .......... 80 Art. 49.1 - Definizione delle categorie di valore ................................................... 80 Art. 49.2 - Disciplina delle categorie di valore ..................................................... 80 Art. 49.3 - Analisi filologica preliminare agli interventi ......................................... 82 TITOLO XIV° ATTUAZIONE DEL P.I. ................................................................. 84 Art. 50 - Modalità di attuazione del P.I.................................................................. 84 Art. 51 - Interventi diretti non soggetti a piano urbanistico attuativo......................... 85 Art. 52 - Zone soggette a piano urbanistico attuativo – P.U.A. ................................. 85 Art. 53 - Piani urbanistici attuativi ........................................................................ 86 Art. 53.1 - Contenuti ed elaborati ..................................................................... 86 Art. 53.2 - Procedimento di formazione, efficacia e varianti del P.U.A. .................... 87 Art. 54 - Progetti di coordinamento urbanistico – Progettazione unitaria – Unità minima di intervento ............................................................................. 88 Art. 54.1 - Progetti di coordinamento urbanistico ................................................ 88 Art. 54.2 - Progettazione unitaria...................................................................... 88 Art. 54.3 - Unità Minima di Intervento ............................................................... 89 Art. 55 - Criteri di progettazione .......................................................................... 89 Art. 55.1 - Sedi stradali e parcheggi .................................................................. 89 Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 4 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. Art. 55.2 - Marciapiedi e percorsi pedonali ......................................................... 89 Art. 55.3 - Portici e gallerie .............................................................................. 90 Art. 55.4 - Piazze, slarghi, passaggi pedonali ...................................................... 90 TITOLO XV° DISPOSIZIONI PER L’EDIFICABILITÀ ......................................... 92 Art. 56 - Dotazioni di parcheggi in aree private ...................................................... 92 Art. 57 - Norme per l'edilizia esistente .................................................................. 92 Art. 58 - Modifica di destinazione d'uso con o senza opere. ...................................... 93 Art. 59 - Limiti di distanza .................................................................................. 93 Art. 59.1 - Distanze minime tra fabbricati .......................................................... 93 Art. 59.2 - Distanze minime dai confini di proprietà ............................................. 93 Art. 59.3 - Distanza tra corpi di fabbrica ............................................................ 94 Art. 59.4 - Distanze dai confini di zona .............................................................. 94 Art. 59.5 - Distanza dalle strade, piazze parcheggi pubblici e di uso pubblico esistenti o previsti dal P.I. ................................................................ 94 Art. 59.6 - Obbligo allineamento fabbricati ......................................................... 94 Art. 60 - Prescrizioni particolari ........................................................................... 95 Art. 61 - Costruzioni accessorie ........................................................................... 95 Art. 62 - Manufatti in legno ................................................................................. 95 Art. 63 - Coperture mobili ................................................................................... 95 Art. 64 - Costruzioni interrate ............................................................................. 96 Art. 65 - Disciplina delle strutture nel soprassuolo e sottosuolo nelle aree pubbliche o di uso pubblico. .................................................................................... 96 Art. 66 - Impianti per la distribuzione dei carburanti ............................................... 96 Art. 67 - Impianti sportivi privati ......................................................................... 97 Art. 68 - Disciplina degli impianti vegetali ............................................................. 97 Art. 69 - Vincoli di inedificabilita' derivanti da licenze e permessi di costruire già rilasciati .............................................................................................. 97 Art. 70 - Poteri di deroga per edifici e/o impianti pubblici o di interesse pubblico ......... 97 TITOLO XVI° TRASFORMAZIONE URBANISTICA ............................................... 98 Art. 71 - Perequazione ....................................................................................... 98 Art. 71.1 - Metodologia calcolo Valore Perequazione ............................................ 99 Art. 72 - Schede di perequazione ........................................................................100 Art. 73 - Accordi pubblico privato - art. 6 della L.R. 11/2004 ..................................102 Art. 74 - Credito edilizio ....................................................................................103 Art. 74.1 - Metodologia Calcolo Credito Edilizio ..................................................105 Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 5 Norme Tecniche Operative TITOLO I° Art. 1 - Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. DISPOSIZIONI GENERALI Pianificazione e legislazione vigente Il P.R.C. - Piano Regolatore Comunale del Comune di Pojana Maggiore si articola in: - P.A.T.I. - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale - approvato in Conferenza dei Servizi il giorno 16.01.2009, ratificato con D.G.R.V. n°113 del 27.01.2009, entrato in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regionale n. 15 del 17 febbraio 2009; - P.I. - Piano degli Interventi. Gli interventi di natura urbanistica e/o edilizia devono rispettare, oltre alla legislazione statale e regionale vigente, la disciplina urbanistica del Piano Regionale Territoriale di Coordinamento (P.T.R.C.), del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), del P.A.T.I., e quella specificata negli elaborati grafici di progetto e nelle presenti norme operative del P.I.. Restano pertanto abrogate le disposizioni locali in contrasto con le presenti norme. Art. 2 - Finalità ed efficacia del P.I. Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 11/04 il P.I. è lo strumento urbanistico operativo che, in coerenza e in attuazione del P.A.T.I., ha la finalità di individuare e disciplinare gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità. Il presente Primo Piano degli Interventi è diretto a: - aggiornare e individuare il sistema dei vincoli, della pianificazione territoriale e delle fasce di rispetto (Titoli IX, X, XI); - recepire e disciplinare le invarianti di natura ambientale e storico – monumentale – ambientale presenti (Titolo XII e XIII); - disciplinare l’intera Zona agricola comunale ed i relativi: nuclei rurali, azioni di riqualificazione e riconversione, azioni di mitigazione ambientale, edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, serre e vivai, rifiuti zootecnici, allevamenti (Titolo VI); - disciplinare le modalità di attuazione del PI (Titolo XIV); - disciplinare l’attuazione della trasformazione urbanistica perequativa definendo la perequazione, Credito edilizio e gli accordi pubblico – privati (Titolo XVI); - stralciare alcune schedature ritenute non idonee e non conformi alla situazione esistente e dare la possibilità di redigerne di nuove relative agli edifici di valore storico – ambientale (artt. 47 e 49) - meglio specificare le categorie di valore degli edifici di valore storico – ambientali (par. 50.1); - definire le aree destinate ai servizi pubblici o di uso pubblico ai sensi dell’art. 31 della L.R. 11/2004 (Titolo VII). In particolare il PI recepisce gli ambiti a servizi del PRG vigente e conferma la relativa disciplina di N.T.A.; Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 6 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. - definire le opere di urbanizzazione ai sensi Legge 847/1964, Legge 865/1971, DPR 380/2001 e provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h) della L.R.11/2004 (art. 25.7); - verificare il dimensionamento (Elaborato 4); - considerato che ai sensi del 5° comma dell'art. 48 della L.R. 11/04 il Piano Regolatore Generale vigente acquista il valore e l'efficacia del P.I. per le sole parti compatibili con il PATI, vengono mantenute e confermate tali parti nella cartografia del PI non oggetto di variante con il presente P.I.. Ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/20004, il Piano degli Interventi diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione nel BUR dell'avviso della avvenuta approvazione. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di cui all'articolo 34 della L.R. 11/2004. In tali ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l’articolo 33 della L.R. 11/2004 che prevede: - nelle aree non pianificate per le quali è intervenuta la decadenza suddetta esterne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo Piano degli Interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi ammessi per la zona agricola limitatamente alla residenza; - nelle aree non pianificate per le quali è intervenuta la decadenza suddetta interne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell’articolo 3 del decreto del presidente della repubblica n. 380 del 2001. Art. 3 - Elaborati del PI Gli elaborati del Piano degli Interventi sono: 1. Elaborati grafici: 1.1 Tav. PI - Intero territorio comunale scala 1:5000 (fogli 2) 1.1.1 Tav. PI – Intero territorio comunale – foglio nord 1.1.2 Tav. PI – Intero territorio comunale – foglio sud 1.2 Tav. PI - Zone significative Capoluogo e Frazioni (Cagnano e Cicogna) scala 1:2000 1.3 Tav. PI – Zona produttiva Cagnano scala 1:2000 1.4 Tav. PI – Centro storico Pojana scala 1:1000 2. Relazione programmatica; 3. Norme tecniche operative; 4. Verifica Dimensionamento; 5. Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; 6. Regolamento edilizio (P.R.G.); 7. Edifici di interesse storico – architettonico – ambientale schedati dal P.R.G. (art. 47 N.T.O.): Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 7 Norme Tecniche Operative 7.1 Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. Fascicolo “Schedature edifici di interesse ambientale”; 8. Banca dati alfanumerica e vettoriale. Nel caso cui si riscontrassero discordanze nella lettura delle disposizioni espresse negli elaborati del P.I. valgono le seguenti regole: a) fra le indicazioni di tavole in scala diversa, sono valide quelle di cui alla tavola di scala maggiore; b) tra il testo delle Norme Tecniche Operative e gli elaborati grafici, prevale il testo delle Norme Tecniche Operative; c) tra il testo delle Norme Tecniche Operative ed il testo del Regolamento Edilizio Comunale, prevale il testo delle Norme Tecniche Operative; d) le Schede puntuali prevalgono su tutti gli elaborati del P.I.. I dati dimensionali dello stato di fatto riportati sulle schede, derivano da un rilievo di tipo urbanistico dei fabbricati ed hanno la funzione di dare la consistenza dell’oggetto schedato. Nel caso di discordanze, ai fini del progetto saranno da ritenersi validi i dati derivanti dal rilievo effettivo. Ai fini sia dell'istituzione dei vincoli sia della definizione esecutiva delle opere, delle superfici e del volume edificabile, i dati derivanti dal rilievo topografico del terreno prevalgono sui perimetri e/o le superfici risultanti dalle planimetrie catastali e/o dalle planimetrie del P.I.. Art. 4 - Applicazione del P.I. Il PI si applica a tutto il territorio comunale secondo le disposizioni contenute nelle tavole di progetto, nel Regolamento edilizio e nelle presenti Norme Tecniche Operative, qualora non in contrasto con le direttive del P.A.T.I.. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 8 Norme Tecniche Operative TITOLO II° Art. 5 - Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. DISPOSIZIONE PER LE ZONE Suddivisione del territorio comunale Il P.I.: a. recepisce la suddivisione delle Zone Territoriali Omogenee del P.R.G. per l'intero territorio comunale e ne indica di nuove nel rispetto del P.A.T.I.. Le destinazioni urbanistiche (zonizzazione) di zona vanno rilevate dalla lettura contestuale delle tavole in scala 1:5000 e 1:2000. Il territorio comunale secondo le grafie e le perimetrazioni delle tavole di P.I., è suddiviso nelle seguenti zone ed aree: - ZONA A – residenziale (centro storico) - ZONA B – residenziale di completamento - ZONA C1, C2 – residenziale di espansione - ZONA D1 – industriale, artigianale, commerciale - ZONA D4 – agro-industriale - ZONA E - agricola: - ZONA F - aree per servizi pubblici e d'uso pubblico: F1 - AREE PER L'ISTRUZIONE F2 - AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE F3 - AREE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO A PARCO E PER IL GIOCO E LO SPORT F4 - AREE PER PARCHEGGI - AREE SOGGETTE A VINCOLI E SERVITU' b. determina i caratteri degli interventi; c. definisce le aree per spazi pubblici e/o di uso pubblico, per edifici, opere ed impianti pubblici, di uso pubblico, di interesse collettivo o sociale nonché quelle sottoposte a speciali servitù; d. individua la rete delle principali vie di comunicazione stradale e percorsi ciclo - pedonali, con l'indicazione degli spazi destinati a parcheggio e ad altra attrezzatura viaria. L’indicazione delle reti stradali primarie o secondarie deve intendersi come previsione di massima, essendo possibile, all’atto esecutivo, apportare delle varianti a condizione che non modifichino sostanzialmente il tracciato previsto; e. recepisce e precisa i vincoli, le fasce di rispetto e le aree o elementi della pianificazione territoriale superiore indicati dal P.A.T.I.; f. disciplina ed articola le invarianti del P.A.T.I.. Art. 6 - Indici e parametri del Piano degli Interventi Nelle tavole di progetto le zone sono suddivise in sottozone contraddistinte ciascuna da un apposito cartiglio in cui compare il tipo di zona ed il numero di sottozona. Il numero di sottozona fa riferimento all'apposita tabella del Repertorio Normativo delle presenti Norme. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 9 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. I cartigli relativi alle zone ed aree esterne alle zone significative sono riportati nelle Tavv. 1.1 in scala 1:5.000; i cartigli relativi alle zone ed aree interne alle zone significative sono riportati nelle Tavv. 1.2 in scala 1:2.000. Gli indici minimi e massimi ed altri parametri che l'edificazione dovrà osservare sono riportati, per le singole sottozone e per specifiche aree, nel relativo Repertorio Normativo delle presenti NTO. Gli indici e i parametri che disciplinano l'edificazione in attuazione del P.I. trovano definizione nel Regolamento Edilizio. Art. 7 - Utilizzazione degli indici Le aree utilizzate per il calcolo degli indici urbanistici in base alle prescrizioni di P.I., costituiscono le aree di pertinenza territoriale o fondiaria dell'intervento. Un'area di pertinenza si definisce satura quando gli edifici costruiti hanno raggiunto il massimo del volume edificabile consentito dai rispettivi indici. Nelle richieste di permesso di costruire e nei Piani attuativi dovrà figurare la individuazione planimetrica delle aree di pertinenza, distinte in territoriali e fondiarie, con l'elenco dei relativi mappali e dati catastali delle proprietà, a dimostrazione del calcolo dei volumi, distinguendo le aree in cui gli indici sono stati saturati, da quelle in cui permane una possibilità edificatoria residua. Art. 8 - Destinazioni d’uso L'utilizzazione funzionale delle diverse zone dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni: Art. 8.1 - Zone A, B, C1, C2 Par.8.1.1 - Destinazioni RR - residenziali Oltre alle destinazioni residenziali sono consentite, salvo diverse e specifiche disposizioni date nelle singole zone, le seguenti destinazioni d'uso: - uffici, studi professionali o commerciali, - negozi o botteghe, - magazzini e depositi commerciali, limitatamente ai piani terreni o seminterrati, escluse merci all’ingrosso, - laboratori artigianali i cui impianti non producano rumori od odori molesti, - autorimesse pubbliche o private, stazioni di servizio, purché sia garantito un accesso idoneo, - alberghi, pensioni, ristoranti, trattorie, bar, caffè, - banche, - cinema, teatri ed altri luoghi di svago, nonché insediamenti comunque diversi da quelli esclusi nell’elenco di cui a seguito. Sono esclusi dalle zone residenziali: Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 10 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. - industrie, - ospedali, - macelli, - stalle, scuderie e fabbricati da adibirsi ad allevamenti di animali domestici, - tutte quelle attività che a giudizio del Comune siano incompatibili con il carattere residenziale della zona. Sono ammessi altresì i servizi pertinenti agli insediamenti residenziali, in relazione agli standard urbanistici. Par.8.1.2 - Dest. RC – residenziali e commerciali Oltre alle destinazioni residenziali sono consentite, salvo diverse e specifiche disposizioni date nelle singole zone, le seguenti destinazioni d'uso: - negozi - magazzini e depositi commerciali - laboratori artigianali i cui impianti non producano molestia alle residenze; - autorimesse pubbliche e private - alberghi, pensioni, cliniche, ristoranti, bar, ecc. - banche, uffici, studi professionali, agenzie, ecc. - cinema, teatri, luoghi di svago, sport, ecc. - attrezzature e impianti pertinenti alle zone residenziali: cabine elettriche, telefoniche, impianti tecnologici, ecc. - attrezzature pubbliche o di interesse pubblico pertinenti gli insediamenti residenziali. Sono escluse: - attività industriali e artigianali moleste od inquinanti - stalle, scuderie, allevamento animali, ecc. - depositi all'aperto - tutte quelle destinazioni che, a giudizio del Comune, possano comportare molestia ad essere in contrasto con il carattere residenziale delle zona. Per i parcheggi privati valgono le disposizioni del successivo art. 55.1. Par.8.1.3 - Dest. RL – residenziali e compatibili Oltre alle destinazioni residenziali sono consentite le destinazioni RL solo se compatibili con i valori da tutelare degli edifici e della zona. Art. 8.2 - ZONA D1 Sono consentite le attività artigianali, industriali e commerciali che non producono emissioni moleste ed inquinamenti oltre ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente. Sono inoltre ammessi: Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 11 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. - gli uffici di pertinenza - le infrastrutture di servizio - i magazzini di deposito - gli edifici per attività collettive - gli impianti tecnologici - gli edifici e gli impianti per la conservazione, trasformazione e distribuzione delle merci prodotte - gli edifici per la commercializzazione dei prodotti oggetto dell’attività nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di commercio - gli edifici per l'assistenza e il ristoro degli addetti - gli edifici commerciali con superficie di vendita fino a 1000 mq. Sono escluse le residenze, con la eccezione di quelle adibite ad alloggio di servizio; in tal caso è ammesso per ogni unità produttiva insistente su un lotto minimo di mq 2000, un solo alloggio il cui volume non deve essere maggiore a mc. 500. Sono altresì escluse quelle attività di rilevante impatto ambientale sotto il profilo delle emissioni acustiche od in atmosfera degli scarichi e delle tipologie di rifiuti prodotti segnatamente quelle indicate ai punti 4,8,9,13,14,15 e 19 sezione C, parte 1 e 100, 101 Sezione B, parte 1, dell’elenco allegato al D.M. 5 settembre 1994, nonché tutte quelle attività che l’Ufficio Tecnico Comunale, sentite le competenti autorità sanitarie, ritiene in contrasto con le indicazioni sopradescritte. Art. 8.3 - ZONA D4 Sono consentite le attività artigianali, industriali e commerciali di trasformazione e vendita delle produzioni vegetali che non producono emissioni moleste ed inquinamenti oltre ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente. Sono inoltre ammessi: - gli uffici di pertinenza - le infrastrutture di servizio - i magazzini di deposito - gli edifici per attività collettive - gli impianti tecnologici - gli edifici e gli impianti per la conservazione, trasformazione e distribuzione delle merci prodotte. - gli edifici per la commercializzazione dei prodotti per l’agricoltura ed il giardinaggio , e per la commercializzazione dei beni oggetto di trasformazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di commercio fino a superfici di vendita di 1000 mq. - gli edifici per l'assistenza e il ristoro degli addetti. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 12 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. Sono escluse le residenze, con la eccezione di quelle adibite ad alloggio di servizio; in tal caso è ammesso per ogni unità produttiva insistente su un lotto minimo di mq 2000, un solo alloggio il cui volume non deve essere maggiore a mc. 500. Sono altresì escluse quelle attività di rilevante impatto ambientale sotto il profilo delle emissioni acustiche od in atmosfera degli scarichi e delle tipologie di rifiuti prodotti segnatamente quelle indicate ai punti 4,8,9,13,14,15 e 19 sezione C, parte 1 e 100, 101 Sezione B, parte 1, dell’elenco allegato al D.M. 5 settembre 1994, nonché tutte quelle attività che l’Ufficio Tecnico Comunale, sentite le competenti autorità sanitarie, ritiene in contrasto con le indicazioni sopradescritte. Art. 8.4 - ZONA E Sono consentite oltre alle attività agricole, la realizzazione degli immobili per l’abitazione di coloro che conducono il fondo, gli immobili per il ricovero delle attrezzature e per le attività di trasformazione e conservazione delle produzioni vegetali secondo i parametri stabiliti dalla L.R. 11/2004 s s.m.i. e degli allevamenti come stabilito dagli artt. 22, 23, 24 e 41 delle presenti norme, nel rispetto delle distanze dai confini di proprietà come stabiliti dall’art. 59.2, delle fasce di rispetto stradali e dei corsi d’acqua, delle fonti di approvvigionamento idrico, dei vincoli indicati nelle tavole del P.I.. Sono inoltre consentite, nei nuclei rurali di cui all’art. 16 delle presenti norme, le attività artigianali compatibili con la zona quali a titolo esemplificativo: calzolaio, sarto, magliaia, fabbro, meccanico di biciclette e motocicli, meccanico riparatore attrezzi agricoli, falegname, altre attività di piccolo artigianato compatibili con la zona. Per le suddette attività artigianali si fissa un limite di mq 100 per singola attività di servizio. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 13 Norme Tecniche Operative TITOLO III° Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. SISTEMA INSEDIATIVO STORICO Art. 9 - Zona A – Residenziale - Centro storico Art. 9.1 - Generalità Nell'ambito delle zone A gli interventi urbanistico - edilizi devono realizzarsi a mezzo di piani urbanistici attuativi riferiti a comprensori di omogenea fisionomia urbanistica e di singoli permessi di costruire in diretta attuazione come indicato nella Tav. P.I. 1.4 – Centro Storico Pojana, scala 1:1.000 e del repertorio normativo di cui al successivo art. 9.2. I Piani suddetti hanno l'obiettivo prevalente di conservare non solo i caratteri formali di singole architetture o di singoli ambienti, ma anche le caratteristiche di insieme dell'intero organismo e di tutti gli elementi che concorrono a definirlo, ivi comprese le aree verdi, i cortili e gli spazi non edificati, nonché di precisare le caratteristiche qualitative e quantitative della eventuale nuova edificazione. Tali piani attueranno le previsioni del P.I. precisando: a) i vari gradi di intervento a livello edilizio ed in particolare gli edifici o parti di edificio estranei ai caratteri dell'ambiente e privi di valore culturale da demolire, gli edifici da sostituire ed i nuovi edifici da realizzare nel rispetto degli obiettivi di salvaguardia del Centro Storico indicandone la caratterizzazione architettonica; b) le destinazioni d'uso degli edifici prescritte od ammesse, proibendo la persistenza e/o l'introduzione di destinazioni che alterino l'equilibrio tipologico - costruttivo dell'organismo; c) gli spazi pubblici o privati da conservare e quelli eventualmente da creare anche al fine di migliorare le condizioni ambientali e della viabilità pedonale, con le prescrizioni per le pavimentazioni, le alberature e l'arredo; d) l'organizzazione della viabilità con particolare riguardo alla viabilità pedonale. Il Comune può comunque imporre: a) l'eliminazione delle strutture estranee e prive di valore culturali; b) una sistemazione adeguata degli spazi scoperti con eventuali passaggi ad uso pubblico; c) l'integrazione delle opere di urbanizzazione primaria eventualmente riscontrate carenti. Art. 9.2 - Repertorio normativo Zona A REPERTORIO NORMATIVO ZONA A ZONA Unità edilizia N° Destinazione d’uso Grado di tutela Edificabilità A1 1 RL B 2 RL C 3 RL / Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it Volume esistente Volume esistente Volume esistente Dotazioni di aree ad uso pubblico mq 230 Disposizioni specifiche Restauro conservativo del portico con destinazione residenziale o terziaria, conservazione del muro di cinta su via dei Martiri. La superficie da attrezzare a piazza pedonale è l’area esterna antistante la facciata del portico su via 14 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. REPERTORIO NORMATIVO ZONA A ZONA Unità edilizia N° Destinazione d’uso Grado di tutela Edificabilità Dotazioni di aree ad uso pubblico mq Disposizioni specifiche dei Martiri Volume esistente A2 A3 1 RL / Volume esistente 250 2 RL / Volume esistente 70 RL / Volume esistente 1 RL / Volume esistente 2 RL / A4 A5 A6 A6 3 RL D 4 RL B Volume esistente Volume esistente + 400 mc. Volume esistente 5 RL C Volume esistente + 600 mc. 6 RL C Volume esistente A7 1 RL C Volume esistente 2 RL / Volume esistente 3 RL C Volume esistente Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it Ridelimitata dalla creazione della B/42 e dalla suddivisione in A3, A24 e A25 Riqualificazione del fronte e ricomposizione della facciata su Via Matteotti Ridisegno delle forature di facciata Oggetto della variante parziale al PRG adottata con delibera consigliare n. 42 del 22.11.2001. Soppressa e sostituita dalla B43 Piano di recupero n. 3 approvato con delibera consigliare n. 80 del 18.05.1999 Ridelimitata dalla creazione della B/44 Riqualificazione del fronte e ricomposizione della facciata su Via Matteotti Ricomposizione del prospetto e della copertura altezza massima 2 piani fuori terra Restauro conservativo Ricomposizione del tetto a due falde e sopraelevazione con aumento di volume di 600 mc. Per complessivi due paini fuori terra; riordino del fronte su Via Matteotti. Restauro conservativo Suddivisa e creata nuova zona A26 Restauro conservativo Eliminazione dei terrazzi, ridisegno della forometria di facciata. Restauro del corpo principale Ricomposizione dei corpi aggiunti sul retro 15 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. REPERTORIO NORMATIVO ZONA A ZONA A7 Unità edilizia N° Destinazione d’uso Grado di tutela Edificabilità 4 RL D Volume esistente + 250mc. 5 RL D Volume esistente + 1270 mc. 6 RL / Volume esistente + 600 mc. 7 RL D volume esistente 8 RL C 9 RL B 10 RL C Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it Volume esistente Volume esistente Volume Dotazioni di aree ad uso pubblico mq 150 Disposizioni specifiche E’ consentito l’accorpamento dei due edifici, con eliminazione del terrazzo di copertura e la riduzione dell’altezza del fabbricato n.5 per portare l’intero corpo con l’altezza e la tipologia del fabbricato n. 3. E’ prevista, inoltre la creazione di un portico per la realizzazione di un passaggio pedonale di collegamento con il parcheggio pubblico retrostante. E’ consentito un aumento di volume di 250 mc. per il fabbricato n. 4 e di 1270 mc. per il fabbricato n. 5. Altezza massima del fabbricato n. 5 pari al fabbricato n. 6. E’ consentita la trasformazione d’uso da produttivo a residenziale, a condizione che sia rispettato il dimensionamento delle rimesse in proporzione al volume residenziale dei fabbricati n. 6 e 7, privilegiando per tale intervento, la realizzazione di una rimessa interrata con accesso da una rampa comune a servizio anche della rimessa dei fabbricati n. 4 e n. 5. L’altezza del fabbricato dovrà essere pari a quella del fabbricato esistente nella ZTO B/17 E’ consentita la sopraelevazione secondo la tipologia corrente di due piani più sottotetto abitabile con altezza della facciata pari a quella del fabbricato n. 3. E’ richiesta, inoltre, il ridisegno delle aperture sul fronte principale, l’eliminazione dei terrazzi e la creazione della cornici di gronda della tipologia di quella dei fabbricati adiacenti. Mantenimento dello stato di fatto. Mantenimento dello stato di fatto Mantenimento dello stato di 16 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. REPERTORIO NORMATIVO ZONA A ZONA Unità edilizia N° Destinazione d’uso Grado di tutela Edificabilità Dotazioni di aree ad uso pubblico mq esistente RL D Volume esistente 1 RL D Volume esistente 2 RL D Volume esistente RL C Volume esistente 1 RL B 2 RL D 3 RL A8 Disposizioni specifiche fatto. Piano di recupero n. 2 approvato con delibera consigliare n. 102 del 05.07.90 A9 Mantenimento dello stato di fatto. E’ consentita la sopraelevazione, mantenendo lo stesso andamento di falda, fino ad un’altezza dell’edificio di metri 5.80. A10 Piano di recupero adottato con delibera consigliare n. 16 del 05.04.1993 A11 Volume esistente Volume esistente Mantenimento dello stato di fatto Ricomposizione del fronte, eliminazione del terrazzo. E’ consentita la realizzazione di un corpo ad un piano per complessivi 400 mc. Soppressa e accorpata alla B/21 e alla F2 n. 10 + 400 mc. A12 A13 1 RL C 2 RL C 3 RL B A14/1 RL / A14/2 RL / Volume esistente Volume esistente Volume esistente volume totale: 6.500 mc volume totale 2.500 mc A15 A16 A17 RL Volume esistente A18 RL Volume esistente A19 A20 A21 Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it Restauro e ristrutturazione edilizia. E’ consentita la realizzazione di aperture compatibili con i caratteri formali dell’edificio e la sua trasformazione ad uso residenziale o terziario Restauro e ristrutturazione edilizia. Restauro conservativo 750 300 Altezza massima dei fronti: 8 m. Soppressa e accorpata alla B24. Soppressa e accorpata alla B23. Piano di recupero approvato con delibera n. 187 del 10.06.97 Piano di recupero approvato con delibera n. 187 del 10.06.97 Soppressa e accorpata alla B36 Soppressa e accorpata alla B37 Soppressa e accorpata alla 17 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. REPERTORIO NORMATIVO ZONA A ZONA Unità edilizia N° Destinazione d’uso A22 Grado di tutela A Edificabilità Dotazioni di aree ad uso pubblico mq B37 Salvaguardia e Valorizzazione del monumento Salvaguardia e Valorizzazione del monumento. Obbligo di strumento attuativo per la sistemazione delle aree scoperte. L’attuazione delle previsioni relative alle sistemazioni stesse potrà essere attuata per comparti. Obbligo di restauro conservativo dei tratti delle murature preesistenti per le quali si prescrive il rilievo critico. Ogni intervento anche finalizzato a rendere meglio fruibile l’edificio vincolato, sia concordato preventivamente con la Soprintendenza. Volume esistente A23 Volume esistente Volume esistente Volume esistente Volume esistente Volume esistente Volume esistente Volume esistente 1 RL A 2 RL B 3 RL B 4 RL C 5 RL A 6 RL C 7 RL C 1 RL D Volume esistente 2 RL C Volume esistente 3 RL 4 RL 1 RL D Volume esistente 2 RL D Volume esistente 3 RL / 4 RL / 5 RL / 6 RL / 7 RL Disposizioni specifiche A24 Volume totale 4500 mc 750 mq Ripristino della forometria originale sulle facciate est e sud Mantenimento dello stato di fatto Nuovo volume edificabile. Altezza massima dei fronti m. 8 Demolizione e recupero del volume nel fabbricato n. 3 di nuova costruzione A25 Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it Volume esistente Volume esistente Volume esistente Volume esistente + 600 mc Ripristino della facciata originale. Eliminazione delle tettoie in aggetto. Ripristino della facciata originale. Eliminazione delle tettoie in aggetto. Mantenimento dello stato di fatto. Mantenimento dello stato di fatto. Mantenimento dello stato di fatto. Mantenimento dello stato di fatto. E’ ammessa la realizzazione di un corpo a due falde, ad 18 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. REPERTORIO NORMATIVO ZONA A ZONA Unità edilizia N° Destinazione d’uso Grado di tutela Edificabilità A26 RL Volume esistente A27 RL Volume esistente Dotazioni di aree ad uso pubblico mq Disposizioni specifiche uso portico e rimessa, per complessivi 600 mc. Piano di recupero approvato con delibera consigliare n. 55 del 19.10.00 Piano di recupero approvato con delibera consigliare n. 28 del 28.06.01 A28 1 RL D Volume esistente + 750 mc. 60 2 RL C Volume esistente 30 3 RL C Volume esistente + 130 mc. A29/1 RL / Volume esistente + 600 mc. A29/2 RL / A28 Volume esistente + 500 mc. Volume esistente + 100 A29/3 RL / mc. E’ ammesso un aumento di volume di 750 mc. a condizione che sia realizzato , su Via Borgo Brusà, un portico con passaggio pedonale. Altezza massima pari al fronte del fabbricato n. 2. Demolizione terrazzo su via Matteotti. Demolizione tettoia su Via Matteotti. E’ consentito il raccordo delle falde del tetto sul cortile interno, con un aumento del volume di 130 mc. Nuovo piano di recupero finalizzato alla riqualificazione del fronte sull’area pubblica anche con la creazione di un portico ed eliminazione delle superfetazioni all’interno dell’isolato. E’ consentito l’aumento dell’altezza a due piani più sottotetto per un massimo di 8 m secondo la tipologia prevalente. A30 1 RL C Volume esistente 2 RL D Volume esistente + 300 mc. 3 RL C 4 RL D Volume esistente Volume esistente E’ consentito un aumento di volume di 300 mc. per portare alla quota del fabbricato principale (1), la parte di fabbricato più bassa (2), a condizione che sia ricomposta la facciata di tale porzione e siano eliminati il terrazzo e la tettoia sul fronte. Ristrutturazione A31 Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 19 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. REPERTORIO NORMATIVO ZONA A ZONA Unità edilizia N° 1 Destinazione d’uso RL Grado di tutela / 2 Edificabilità Volume esistente Dotazioni di aree ad uso pubblico mq 110 + 600 mc Volume esistente 3 RL / 1 RL A 2 RL B 1 RL D Volume esistente 2 RL / Demolizione 3 RL / RL / 50 Disposizioni specifiche E’ consentito un aumento di volume di 600 mc. a condizione che sia ricomposta la copertura a due falde. Creazione di passaggio pedonale sul fronte. Creazione di passaggio pedonale sul fronte A32 Volume esistente Volume esistente A33 A34 Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it Volume esistente + 400 mc Volume esistente Restauro conservativo Ripristino dei serramenti originali Demolizione del corpo di fabbrica 2, recupero del volume e aumento della volumetria demolita di 400 mc. All’interno della sagoma definita nella tavola 1.2 P.I. Altezza massima dei fronti m. 8 Si prescrive di comporre la nuova facciata sul fronte di Via Pojanese in continuità con l’esistente, rispettandone la ripartizione e la forometria, il prolungamento della cornice del tetto esistente e il raccordo della copertura. Mantenimento dello stato di fatto. 20 Norme Tecniche Operative Art. 10 - Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. Zona di Degrado – Centro storico Il P.I. individua le zone di degrado, ai sensi dell'ex art. 27 della legge n. 457/1978 per gli immobili, i complessi edilizi, e le aree comprese in tali zone per le quali è prevista la formazione dei piani di recupero di iniziativa pubblica o privata. Le zone di degrado insistono nella la Z.T.O. "A" e gli ambiti di tutela degli edifici di interesse storico, architettonico, ambientale. Le zone di degrado, l'ambito e gli immobili soggetti a Piano Particolareggiato o Piano di Recupero previsti nel presente P.I., potranno essere modificati e/o integrati con apposito provvedimento del Consiglio Comunale secondo le procedure di Legge vigenti. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 21 Norme Tecniche Operative TITOLO IV° Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE Art. 11 - Zona B, C1 e C2 Art. 11.1 - Destinazioni d'uso Le destinazioni d'uso consentite sono indicate per le singole sottozone nel Repertorio Normativo di cui ai successivi artt. 11.5, 11.6 e 11.7 e con riferimento all'art. 8.1 delle presenti norme. Le destinazioni d'uso diverse dalla residenza sono realizzabili solo se compatibili, provvedendo direttamente alle dotazioni di parcheggi supplementari necessari. Art. 11.2 - Modalità di intervento Autorizzazione e permesso di costruire in diretta attuazione del P.I., nei casi di cui all’art. 51 delle presenti N.T.O.. Per le zone C2 va comunque sempre fatto obbligo di P.U.A. Art. 11.3 - Disciplina degli interventi I parametri e gli indici massimo e minimo sono fissati dal Repertorio Normativo per le singole sottozone di cui ai successivi artt. 11.5, 11.6 e 11.7, i distacchi sono fissati dall’art. 59 nel caso di permessi di costruire diretti o dal piano urbanistico attuativo. Gli edifici di interesse ambientale-architettonico presenti in ZTO B sono soggetti alle prescrizioni conseguenti ai gradi di tutela fissati e delle modalità di intervento ai sensi dell'art. 48 delle presenti norme. Art. 11.4 - Finiture esterne E’ obbligatorio prima del rilascio del certificato di agibilità, sia per le ristrutturazioni che per le nuove costruzioni, che gli immobili abbiano raggiunto il grado di finitura esterna, come programmato nel permesso di costruire originale. Art. 11.5 - Repertorio normativo Zona B REPERTORIO NORMATIVO ZONA B Densità mc/mq Densità mc/mq Altez territoriale fondiaria za max ml ZTO Sottozo na Destinazio ne d’uso B B B B B B B B B B B B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 1.5 1.5 1.5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 B 13 RC / / 1.1 1.5 8 B 14 RC / / 1.1 1.5 8 B B 15 16 RC RC / / / / 1.1 1.1 1.5 1.5 8 8 minima massima Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it minima Note e prescrizio ni particolari Descrizioni delle modifiche massima Ridelimitata dalla creazione della B/45 Come da variante n. 55 adottata il19.10.2000 22 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) REPERTORIO NORMATIVO ZONA B Densità mc/mq Densità mc/mq Altez territoriale fondiaria za max ml ZTO Sottozo na Destinazio ne d’uso B B B B 17 18 19 20 RC RC RC RC / / / / / / / / 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 8 8 8 8 B 21 RC / / 1.1 1.5 8 B 22 RC / / 1.1 1.5 8 minima massima minima 22a RC B 23 RC / / 1.1 1.5 8 B 24 RC / / 1.1 1.5 8 B B B 25 26 27 RC RC RC / / / / / / 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 8 8 8 B 28 RC / / 1.1 1.5 8 B B B B B B B B 29 30 31 32 33 34 35 36 RC RC RC RC RC RC RC RC / / / / / / / / / / / / / / / / 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8 8 8 8 8 8 8 8 B 37 RC / / 1.1 1.5 8 B B B B B 38 39 40 41 42 RC RC RC RC RC / / / / / / / / / / 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8 8 8 8 8 43 RC volume max 1000 mc / / Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 1.3 Descrizioni delle modifiche massima B B Note e prescrizio ni particolari P.I. 8 1.37 9 Accorpa parte della zona A/12 il corpo sia traslato il più possibile verso il lato sud-est del lotto. Sia ricavato, all’interno del lotto, un parcheggio privato in ragione di 2mq/10mc di costruzione. Accorpa la zona A16 Accorpa la A/15 ed è ridotta della dimensione della C1/2 Compr. privato verde Accorpa A/19 Accorpa A/20 e A/21 Sono fatte salve tutte le modifiche compreso l’obbligo di cui alle N.T.A. della variante n. 55 adottata il 19.10.2000 Accorpa la zona A4 e parte della F n. 6, come da variante n. 55 adottata il 19.10.00 23 Norme Tecniche Operative ZTO Sottozo na Destinazio ne d’uso B B B B 44 45 46 47 RC RC RC RC REPERTORIO NORMATIVO ZONA B Densità mc/mq Densità mc/mq Altez territoriale fondiaria za max ml minima / / / / massima / / / / B 48 RC / / B 49 RC / / B 50 RC / / Art. 11.6 Sottozo na Destinazion e d’uso C1 C1 C1 C1 1 2 3 4 RC RC RC RC Sottozo na Destinazion e d’uso C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC 13 massima 0.83 0.83 0.83 0.83 1.5 1.5 1.5 1.1 8 8 8 8 5 8 1.1 1.5 8 1.1 1.5 8 Cubatura esistente minima 1.1 1.1 1.1 1.1 / / / / Soppressa: ritorna ZTO F come precedentement e classificata Come da variante n. 55 adottata il 19.10.00 Note e prescrizion i particolari Descrizion i delle modifiche Note e prescrizion i particolari Descrizion i delle modifiche massima / / / / 8 8 8 8 REPERTORIO NORMATIVO ZONA C2 Densità mc/mq Densità mc/mq Altezz territoriale fondiaria a max ml minima C2 massima Repertorio normativo Zona C2 ZTO 12 1.1 1.1 1.1 0.8 REPERTORIO NORMATIVO ZONA C1 Densità mc/mq Densità mc/mq Altezz territoriale fondiaria a max ml minima C2 minima Descrizioni delle modifiche Note e prescrizio ni particolari Repertorio normativo Zona C1 ZTO Art. 11.7 - P.I. Comune di Pojana Maggiore (VI) RC massima 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 1.5 Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 2 minima / / / / / / / / / / / massima / / / / / / / / / / / 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 / / / / / 8 ZTO annullata e ricompresa nella ZTO B/13 Il parcheggio alberato comprende anche la quota di area verde di spettanza. 24 Norme Tecniche Operative ZTO Sottozo na Destinazion e d’uso Comune di Pojana Maggiore (VI) REPERTORIO NORMATIVO ZONA C2 Densità mc/mq Densità mc/mq Altezz territoriale fondiaria a max ml minima massima minima Note e prescrizion i particolari P.I. Descrizion i delle modifiche massima Si prescrive l’accesso dalla viabilità secondaria sul lato sud. C2 C2 C2 C2 14 15 16 17 RC RC RC 0.83 0.83 0.83 RC 1190 mc esisten ti+160 0 mc di progett o/5312 mq =0,52 1.1 1.1 1.1 0,52 Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it / / / / / / / / 8 8 8 8 La cubatura massima consentita di 1.600 mc dovrà essere destinata per 1.000 mc a Residenziale e 200 mq a Commercial e 25 Norme Tecniche Operative TITOLO V° Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO Art. 12 - Zona D1 – Industriale, artigianale, commerciale Art. 12.1 - Destinazioni d'uso Le destinazioni d'uso consentite sono indicate all'art. 8.2 delle presenti norme. Art. 12.2 - Modalità di intervento Autorizzazione e permesso di costruire in diretta attuazione del P.I., nei casi di cui all’art.51; è consentita la formazione di piani urbanistici attuativi. Per le zone di espansione va comunque sempre fatto obbligo di P.U.A. Art. 12.3 - Interventi Oltre gli interventi sugli edifici esistenti, disciplinati dall’art.57, sono consentiti gli interventi di nuova costruzione, ricostruzione e ampliamento nel rispetto delle seguenti norme: − superficie coperta non maggiore del 50% della superficie fondiaria, senza computare le attrezzature di servizio e tecnologiche; − distacchi disciplinati dall’art.59, salvo il distacco dalle strade che non deve essere minore a m 10. Art. 12.4 - Opere di urbanizzazione I Piani urbanistici attuativi devono definire e disciplinare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria o prevedere la corresponsione degli oneri relativi nella misura stabilita dalla legislazione vigente e secondo le definizioni dal Regolamento Edilizio e dell’art. 25.7 delle presenti norme, computando anche le opere rappresentate nella planimetria del P.I.. Nelle zone di completamento le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono realizzabili anche mediante permesso di costruire diretto. Nelle nuove costruzioni e negli ampliamenti devono essere previsti, all'interno dei lotti, appositi spazi per la sosta dei veicoli, nonché spazi da sistemare a verde con alberature ad alto fusto nella misura minima del 10% della superficie del fondo su cui insiste l'edificio. Al fine di ridurre l’impatto della zona produttiva sul paesaggio circostante, per i lotti limitrofi il perimetro della zone produttiva è prescritto realizzare la cortina arborea, in continuità, con essenze autoctone d’alto fusto lungo tutto il perimetro della zona produttiva stessa. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 25.7 delle presenti N.T.O.. Art. 12.5 - Finiture esterne E’ obbligatorio prima del rilascio del certificato di agibilità, sia per le ristrutturazioni che per le nuove costruzioni, che gli immobili abbiano raggiunto il grado di finitura esterna, come programmato nel permesso di costruire originale. Art. 12.6 - Repertorio normativo Zona D1 REPERTORIO NORMATIVO ZONA D1 Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 26 Norme Tecniche Operative ZONA Sottozona Destinazione d’uso D1 1 P D1 2 P Comune di Pojana Maggiore (VI) Indice di copertura 50% superficie fondiaria della 50% della Altezza massima ml. NOTE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI P.I. DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE 10 10 superficie fondiaria 50% D1 3 P della Ridelimitata creazione C2/14 10 superficie fondiaria 50% D1 4 P dalla della della 10 superficie fondiaria 50% D1 5 P della 10 superficie fondiaria 50% D1 6 P della superficie fondiaria Art. 13 - Art. Zona D4 - Agroindustriale Art. 13.1 - Destinazioni d'uso 10 Ampliamento finalizzato alla necessità di ampliamento delle ditte adiacenti ed al reperimento di area per il parcheggio interno delle stesse. Non sono ammessi innesti sulla Provinciale S. Feliciano. Obbligo creazione filare di alberi su 3 lati che confinano con l’area agricola Non sono ammessi innesti sulla Provinciale S. Feliciano. Obbligo creazione filare di alberi su 3 lati che confinano con l’area agricola. Le destinazioni d'uso consentite sono indicate all'art. 8.3 delle presenti norme. Art. 13.2 - Modalità di intervento Permesso di costruire in diretta attuazione del P.I., nei casi di cui all’art. 51; è consentita la formazione di piani urbanistici attuativi. Per le zone di espansione va comunque sempre fatto obbligo di P.U.A.. Art. 13.3 - Interventi Oltre gli interventi sugli edifici esistenti, disciplinati dall’art. 57, sono consentiti gli interventi di nuova costruzione, ricostruzione e ampliamento nel rispetto delle seguenti norme: − superficie coperta non maggiore del 50% della superficie fondiaria, senza computare le attrezzature di servizio e tecnologiche; Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 27 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. − distacchi disciplinati dall’art. 59, salvo il distacco dalle strade che non deve essere minore a m. 10. Art. 13.4 - Opere di urbanizzazione Gli strumenti urbanistici attuativi devono definire e disciplinare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria o prevedere la corresponsione degli oneri relativi nella misura stabilita dalla legislazione vigente e secondo le definizioni dal Regolamento Edilizio e dell’art. 25.7 delle presenti norme, computando anche le opere rappresentate nella planimetria del P.I.. Nelle zone di completamento le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono realizzabili anche mediante permesso di costruire diretto. Nelle nuove costruzioni e negli ampliamenti devono essere previsti, all'interno dei lotti, appositi spazi per la sosta dei veicoli, nonché spazi da sistemare a verde con alberature ad alto fusto nella misura minima del 10% della superficie del fondo su cui insiste l'edificio. Al fine di ridurre l’impatto della zona produttiva sul paesaggio circostante, per i lotti limitrofi il perimetro della zone produttiva è prescritto realizzare la cortina arborea, in continuità, con essenze autoctone d’alto fusto lungo tutto il perimetro della zona produttiva. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 25.7 delle presenti N.T.O.. Art. 13.5 - Finiture esterne E’ obbligatorio prima del rilascio del certificato di agibilità, sia per le ristrutturazioni che per le nuove costruzioni, che gli immobili abbiano raggiunto il grado di finitura esterna, come programmato nel permesso di costruire originale. Art. 13.6 - Repertorio normativo Zona D4 REPERTORIO NORMATIVO ZONA D4 ZONA Sottozona Destinazione d’uso D4 1 P Indice di copertura 50% superficie fondiaria Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it Altezza massima ml. NOTE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE della 10 28 Norme Tecniche Operative Art. 14 - Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. Attività Produttive Fuori Zona Il PI recepisce la Variante di P.R.G. approvata con D.G.R. n. 702 del 10.03.2000 redatta ai sensi della ex Legge regionale 5 marzo 1987, n. 11 relativa all’individuazione e schedatura di insediamenti produttivi, commerciali e alberghieri, localizzati in difformità alle destinazioni di piano che esistevano alla data del 10 ottobre 1983. E’ fatto salvo pertanto quanto previsto dalla suddetta Variante di P.R.G., con l’introduzione delle modifiche d’ufficio della relativa D.G.R. di approvazione, composta dai seguenti elaborati: - Tav. 13.1 – P.R.G. Intero territorio Comunale, scala 1:5.000; - Schede n. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 – Rilevamento attività produttive; - Norme di Attuazione; - Schema di Convenzione. Il P.I., mediante apposita Variante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20.12 delle N.T. di P.A.T.I. potrà modificare le schede suddette o individuare eventuali altre attività produttive fuori zona, definendo la relativa disciplina. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 29 Norme Tecniche Operative TITOLO VI° Art. 15 - Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. SISTEMA AGRICOLO Zona E – Agricola La Z.T.O. “E” è definita e normata ai sensi degli artt.43, 44 e 45 della L.R.11/2004. Sono ammessi esclusivamente interventi edilizi in funzione dell’attività agricola. I progetti di intervento devono preferibilmente o comunque a insindacabile giudizio dell’U.T.C., prevedere la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza con un'analitica descrizione delle essenze arboree interessate, che devono essere compatibili con la specifica area. La sistemazione del “verde” dovrà essere evidenziata mediante uno specifico elaborato redatto sulla base di quanto specificato nel prontuario. I nuovi edifici a destinazione residenziale devono essere collocati all'interno dell'azienda agricola su terreno di proprietà, ed essere corredati da vincolo di non trasferibilità del bene per 10 anni. Per gli edifici esistenti, ad esclusione di quelli indicati dal P.I. quali Invarianti di natura storico – monumentale – ambientale di cui al Tit. XIII° delle presenti norme per i quali è fatto salvo quanto previsto dal P.I., sono consentiti: - gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché l’ampliamento di case di abitazione fino ad un limite massimo di 800 mc comprensivi dell’esistente, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria; - per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del presente P.I. ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1° aprile 1968, n. 1404 e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dal P.R.C. - Piano Regolarore Comunale, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area adiacente e confinante, sempre che non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare. Art. 15.1 - Tipologie e caratteristiche costruttive per gli interventi in zona agricola Gli edifici in zona agricola devono osservare le seguenti caratteristiche tipologiche, costruttive e formali, comprese le nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti e quanto indicato dal prontuario di cui all’elaborato n. 5. L’ubicazione degli edifici residenziali dovrà consentire buone condizioni igieniche relativamente all’orientamento e all’insolazione; si dovranno inoltre evitare le zone umide. Nuovi edifici funzionalmente connessi con la residenza, anche se spazialmente distaccati dalle abitazioni - nuove o esistenti - dovranno riferirsi ad esse e con esse costituire un insieme organico, sia dal punto di vista della dislocazione che da quello formale. Le nuove edificazioni dovranno essere collocate in aree contigue a edifici preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrità del territorio agricolo. Art. 15.2 - Tipologie Per gli edifici residenziali le tipologie ammesse sono: casa singola unifamiliare, case bifamiliari, e complessi a corte. Per edifici funzionalmente connessi con la residenza sono ammesse tutte Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 30 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. le tipologie tradizionali. Sono da escludere edifici voluminosi e indifferenziati, senza rapporto con precise necessità dell’azienda: la funzione specifica di tutti i locali dovrà sempre essere indicata nei progetti. Inoltre la costruzione di nuovi edifici comporta l’obbligo di demolizione o eliminazione di altri elementi di intaso delle corti agricole eventualmente presenti: baracche, tettoie, box in lamiera, vecchi ricoveri per animali domestici, ecc. Nel caso in cui si dimostri la necessità della loro sussistenza, essi potranno essere mantenuti a condizione che siano riqualificati e risistemati in coerenza con il nuovo fabbricato e con le caratteristiche edilizie e ambientali della zona agricola di cui al presente articolo. Al loro interno dovranno essere preferibilmente ricavate le autorimesse a servizio di abitazioni esistenti e sprovviste. La nuova edificazione che si concede in prossimità di preesistenze deve rispettare il modello insediativo dei fabbricati attigui disponendosi in cortina, in adiacenza, a corte ecc. e articolando i volumi edilizi conformemente al modo tradizionale di disporsi dell'edificio rispetto all'orientamento, all'andamento del terreno, alla viabilità di accesso. L'edificazione deve avvalersi delle strade di accesso esistenti, rispettare i sentieri e le canalette irrigue anche se dismesse. Art. 15.3 - Preesistenze La progettazione degli edifici dovrà tenere conto delle preesistenze naturali e culturali del sito, al fine di ottenere l’integrazione dei nuovi manufatti con l’ambiente. In particolare, si dovrà porre attenzione alle alberature d’alto fusto esistenti, alle coltivazioni circostanti, alle opere di recinzione dei fondi, ai percorsi delle strade comunali e vicinali, ecc. Sono vietate in ogni caso le alterazioni sensibili delle quote di campagna esistenti, nonché l’abbattimento di alberi d’alto fusto di pregio e la demolizione di vecchi muri di recinzione dei fondi; qualora l’abbattimento di alberi d’alto fusto si rendesse indispensabile, dovranno essere piantumate essenze in quantità doppia, della medesima specie. Gli elementi di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere opportunamente evidenziati negli elaborati grafici di progetto, con riferimento alle situazioni ante e post operam e con adeguata estensione dell'ambito di rappresentazione. Per gli interventi di recupero dell'edilizia esistente valgono le disposizioni. 57 Norme per l’edilizia esistente e del Titolo XIII° per le Invarianti di natura storico – monumentale – ambientale. Art. 15.4 - Nuova edificazione Per le costruzioni di carattere precario e superfetativo è prevista la demolizione. La nuova edificazione dovrà essere realizzata secondo le modalità costruttive di cui ai fabbricati di tipo tradizionale ed inoltre secondo le norme qui di seguito descritte. La nuova edificazione in zona agricola deve rispettare la morfologia del suolo senza alterare la natura dei luoghi. Pertanto non sono consentite sistemazioni artificiose del terreno ma soltanto adattamenti del suolo dovuti a limitate esigenze funzionali di accesso alle costruzioni. Sono consentiti riporti di terreno per colmare avvallamenti limitatamente all'area di pertinenza raccordata al piano campagna circostante. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 31 Norme Tecniche Operative P.I. Comune di Pojana Maggiore (VI) Non è consentita la realizzazione di piani inclinati di terreno a ridosso degli edifici, di collinette artificiali e simili. Devono essere salvaguardati i coni visuali di importanza fabbricati tipici e di valore ambientale o architettonico. paesaggistica e la vista di Le nuove costruzioni non devono mai porsi in risalto ma armonizzarsi nel contesto ambientale sia naturale che costruito e devono concorrere a formare l'aggregato evitando di isolarsi in modo autonomo (ad esempio con un tipo edilizio a blocco e recintato). Nelle vicinanze di preesistenze o nel caso della realizzazione di più volumi tra loro in evidente relazione figurativa, il progetto deve prevedere uno studio sulla aggregazione spaziale e sulla composizione volumetrica al fine di evitare associazioni casuali, nocive alla figuratività dell'ambiente costruito. Art. 15.5 - Residenza I fabbricati residenziali dovranno avere un’altezza della linea di gronda non superiore a 7,50 ml dal piano campagna. Non è ammessa la costruzione di scale esterne a vista. Le terrazze o i poggioli sono consentiti con sporgenza fino a cm 50 dalle pareti esterne. La copertura deve correttamente uniformarsi al sistema delle coperture adiacenti o circostanti, tenendo conto dell'orientamento dei fabbricati. Di norma sono da preferirsi coperture a 2 falde, con l'inclinazione tradizionale o a padiglione. Negli interventi di nuova edificazione la sporgenza massima della falda non potrà superare i 1,00 ml esclusa grondaia e gli sporti laterali dei tetti a capanna non superare i 50 cm. Negli interventi su fabbricati esistenti con tipici elementi tradizionali (tetto in coppi, cornici in mattoni a faccia vista o intonacati, con modiglioni in pietra, ecc.) le cui sporgenze restano di norma entro i 30 cm, le caratteristiche dei singoli edifici vanno rispettate sia in caso di ristrutturazione che di ampliamento. Negli interventi sugli altri fabbricati esistenti vanno rispettate le caratteristiche di falda e di sporgenza stabilite per le nuove edificazioni. Il manto di copertura dei fabbricati residenziali e dei rustici adiacenti o prossimi costituenti il complesso aziendale tradizionale (stalla, portico, fienile, magazzino, pollaio ecc.) deve essere in coppi, tegole di cemento simili al coppo per forma e colore, con esclusione di ogni altro tipo di materiale (altri tipi di tegole in cotto, in cemento, lastre di cemento amianto, lamiera ecc.). Le coperture in contrasto con le caratteristiche morfologiche del costruito, secondo le presenti norme, vanno ricondotte alle tipologie ammesse. I camini devono essere improntati a semplicità di forma o ricostruiti secondo le tecniche tradizionali. Nei nuovi interventi possono essere impiegati camini prefabbricati in cotto. Non sono ammessi comunque camini in cemento a vista. I portici devono avere almeno un lato chiuso dal fabbricato principale, ampiamente aperti all’esterno con colonne di sostegno della copertura o dell’edificio sovrastante. Generalmente al piano terra degli edifici possono essere anche ai piani superiori purché mantengano la loro Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 32 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. funzione di riparo e protezione dell’uscita ai quali sono asserviti. La profondità dei portici viene misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno ed il filo esterno del muro di fondo e nel caso di copertura a volte, l’altezza sarà verificata nel punto massimo. Sono esclusi dal computo volumetrico i porticati di edifici, fino a un massimo complessivo del 20% della superficie coperta dell’edificio stesso. Per le nuove edificazioni sono tassativamente vietati i parapetti pieni, le ringhiere in ferro che non siano di sobrio disegno, i parapetti e le recinzioni con lastre di vetro retinato, ondulato o vetro-cemento e i parapetti e le recinzioni in grigliato di cotto o cemento. Coperture piane, eccettuati i terrazzini esistenti, devono essere ricondotte al tipo a falde. Art. 15.6 - Attività agricola produttiva Per le attività agricole produttive (annessi rustici) si prescrive: - altezza della linea di gronda non superiore a 7,50 ml dal piano campagna. Potranno inoltre essere consentite altezze superiori a tale limite per comprovate, motivate e particolari esigenze agricole – produttive fino comunque ad un massimo di 12,00 ml dal piano campagna; - coperture con tetti a falde in coppi di laterizio a canale o equivalenti e per comprovate, motivate e particolari esigenze, anche coperture in lamiera ondulata colorata rosso coppo o lastre di fibro-cemento rosso; - divieto di adottare soluzioni con finestre a nastro consentendo forometrie esterne tradizionali tipiche della zona rurale: la deroga potrà essere concessa per comprovata esigenza sanitaria. Art. 15.7 - Allevamenti I capannoni destinati ad allevamenti zootecnici dovranno avere tetto a due falde (capanna) e potranno avere il manto di copertura in lastre di fibro-cemento rosso salvo adeguamento a capannoni esistenti o copertura in lamiera ondulata colorata rosso coppo. Deve essere prevista la piantumazione lungo il perimetro delle aree di pertinenza degli allevamenti con una doppia fila di alberi di alto fusto sempreverdi, o sempreverdi e a foglia caduca in eguale proporzione, atti a ridurre l'impatto ambientale, in conformità a quanto previsto dal prontuario di cui all’elaborato n. 5 del P.I. (con la richiesta di agibilità deve essere prodotta documentazione fotografica delle piantumazioni previste nel progetto e del sito oggetto di intervento). Negli interventi di nuova edificazione, in caso di allevamenti intensivi, andranno previste oltre alle piantumazioni di cui al punto precedente, dotazioni minime di alberature quali forme di compensazione ambientale; la metodologia adottata per la quantificazione della superficie boscata da realizzarsi dovrà rispettare il principio della sostenibilità e della compensazione della CO2 dispersa nell’aria da parte dei capi contenuti in allevamento. (La CO2 prodotta dovrà dunque essere compensata da un idoneo polmone verde. Tale area verde boscata che dovrà essere mantenuta per almeno 30 anni, da realizzarsi secondo le indicazioni di caratterizzazione botanica e con l’impiego di specie autoctone, dovrà avere dimensioni massime di 1,00 ha secondo la seguente metodologia semplificata: • nuovo allevamentiambientale fascia di rispetto 0-100m Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it – nessuna misura di compensazione 33 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. • nuovo allevamenti- fascia di rispetto 100-300m ambientale boscata – 0.5 ha misura di compensazione • nuovo allevamenti- fascia di rispetto 300-500m ambientale boscata – 0.8 ha misura di compensazione • nuovo allevamenti- fascia di rispetto 500-700m ambientale boscata – 1.0 ha misura di compensazione * Fascia di rispetto (Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola) Negli interventi di nuova edificazione andranno previste, se necessario, nelle zone a maggiore esposizione al rumore specifiche misure di attenuazione atte al contenimento dei parametri di inquinamento acustico. E’ fatto salvo quanto previsto dagli artt. 22, 23, 24, 41 delle presenti norme. Art. 15.8 - Recinzioni Le recinzioni devono essere realizzate con elementi naturali (siepi) o con reti metalliche mascherate da vegetazione arbustiva. Sono vietate le coperture ai portoncini d'ingresso. Lungo il fronte stradale sono altresì ammesse recinzioni a delimitazione di spazi cortilizi uniformate ad un'altezza di m 1.50 con la parte in muratura pari a 50 cm oppure la realizzazione di una recinzione in muratura piena dell’altezza massima di m 1,20. Per la parte a giorno non sono consentiti grigliati di blocchi o pannelli in cemento stampato, il tipo di finitura deve essere coerente con l'edificio relativo. Le recinzioni in muratura devono essere intonacate o realizzate in sasso, pietra locale o mattoni faccia a vista; è preferibile che tali recinzioni siano alleggerite con forature e parti in cancellata, nonché rifinite in maniera tradizionale con elementi quali mattoni, sassi, pietra locale ecc. Nell'ambito di aggregati abitativi di vecchio impianto in presenza di edilizia tradizionale vanno ripristinate le antiche recinzioni; quelle nuove devono essere a completamento di quelle preesistenti ed eseguite in omogeneità con esse mantenendo in ogni caso la propria identità. Recinzioni che frazionino cortili con caratteristiche di spazio in origine funzionalmente o figurativamente unitario non sono ammesse e devono essere rimosse quelle che eventualmente risultino nettamente incongruenti in concomitanza con l'intervento specifico; sono ammesse esclusivamente delimitazioni della proprietà con semplici reti metalliche senza zoccolatura emergente e siepi di essenze autoctone o tradizionali fra quelle proposte nel Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale – cap. 28.5 - Allegato 1 – Elenco delle specie vegetali da impiegare. Le recinzioni di fabbricati individuati come beni culturali di valore architettonico ed ambientale e le recinzioni che risultino a confine con le pertinenze di tali fabbricati sono da sottoporsi all'approvazione del la Commissione Edilizia, che può quindi dettare soluzioni diverse da quelle proposte. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 34 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. Il Comune può imporre arretramenti delle recinzioni anche per consentire il ripristino dei sentieri abbandonati, il completamento dei sentieri esistenti e l'apertura di nuovi passaggi pedonali. Art. 15.9 - Forometria Le aperture devono essere improntate a semplicità di forma, seguendo le tipologie tradizionali. Nei fabbricati residenziali le finestre e le porte che prospettano direttamente sull’esterno devono essere di forma rettangolare, con l'asse maggiore verticale; si devono allineare verticalmente e devono avere la stessa larghezza (80 - 120 cm circa); le altezze delle finestre variano secondo i piani, 130-150 cm. Le porte esterne devono avere il lato orizzontale superiore allineato con le finestre. Le aperture possono essere incorniciate con cornici a vista in rilievo di 1-5 cm, per una larghezza di 8-12 cm. Art. 15.10 - Serramenti Il sistema di oscuramento deve essere di tipo tradizionale in legno o di aspetto analogo, costituito da balconi alla vicentina (a libro) o ad anta a semplice o doppia volta, con esclusione delle tapparelle; esclusivamente in caso di ampliamento è consentito il mantenimento della tipologia dei serramenti esistente. L'inferriata, dove proposta, a protezione delle finestre deve essere realizzata secondo forme semplici evitando decorativismi leziosi. E’ fatto salvo quanto previsto nel Prontuario di cui all’Elaborato n. 5 di P.I. per i serramenti esterni. Art. 15.11 - Intonaci e murature Non sono consentiti gli intonaci murali plastici, al quarzo, rullati, spruzzati, graffiati o lavorati a punta di cazzuola. Gli intonaci di calce devono essere finiti al frattazzo tirati al grezzo o a fino. Le murature in mattoni o pietra con caratteristiche di faccia a vista vanno mantenute nelle loro caratteristiche rifacendo eventualmente le fugature con malta di calce e sabbia, con trattamento a tampone. E’ escluso il rinzaffo con malta di cemento e la stilatura delle fughe con tondino. Si prescrivono le seguenti finiture dei paramenti murari: - finitura a malta fine colorata; - finitura a marmorina; - finitura a pittura a base di calce, terre e colorante, anche tamponata con spugna o sacco. Le tinte devono essere del tipo pastello preferibilmente nei colori dell'ocra, delle terre rosse, e delle varie tonalità dell'avorio, del bianco. Gli elementi di pietra non devono essere dipinti. Le presenti prescrizioni sono applicabili salvo diverse prescrizioni dettate dagli Enti preposti per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico o monumentale. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 35 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. Art. 15.12 - Finiture esterne E’ obbligatorio prima del rilascio del certificato di agibilità, sia per le ristrutturazioni che per le nuove costruzioni, che gli immobili abbiano raggiunto il grado di finitura esterna, come programmato nel permesso di costruire originale. Art. 15.13 - Tutela ambientale Sono vietati interventi infrastrutturali in contrasto con le caratteristiche ambientali o pregiudizievoli gli equilibri geo-idrologici della zona. Le richieste di permesso di costruire dovranno preferibilmente o a insindacabile giudizio dell’U.T.C. essere accompagnate da uno studio di inserimento ambientale, che garantisca la salvaguardia dei caratteri paesaggistici e morfologici del territorio, e garantisca la valorizzazione dei caratteri tipologici dell’edilizia rurale presente. Dovrà preferibilmente o a insindacabile giudizio dell’U.T.C. essere prevista la sistemazione delle aree scoperte e le piantumazioni di essenze autoctone d’alto fusto. Art. 16 - Nucleo rurale Il P.I. nelle tavole individua e precisa i nuclei rurali in recepimento e aggiornamento delle edificazioni diffuse di cui alla Tav. 4.b.2 e all’art. 20.2 delle N.T. del P.A.T.I., ricadenti in zona agricola la cui destinazione è prioritariamente residenziale e/o compatibile e comunque nel rispetto di quelle consentite per le Zone e di cui all’art. 8.4 delle presenti norme. In tali aggregazioni edilizie il P.I. opera, nelle aree non sottoposte alla formazione di un P.U.A. o di una progettazione unitaria, individuando limitati e puntuali interventi, di cui al successivo art. 16.1, di nuova edificazione e/o riordino e/o recupero edilizio ad uso residenziale e/o compatibile. La nuova edificabilità dovrà rispondere prioritariamente alle esigenze abitative di ordine famigliare e non speculativo. Negli ambiti di cui al presente articolo sono consentiti: - gli interventi di ampliamento, recupero, riconversione e nuova edificazione specificati puntualmente nelle tavole di P.I. e precisati nel successivo art. 16.1. Gli interventi di nuova edificazione possono essere realizzati prioritariamente al fine di rispondere alle esigenze abitative di ordine famigliare e non speculativo; - i cambi d’uso da destinazione agricola a residenziale e/o compatibili per gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo di cui all’art. 17 delle presenti norme; - gli interventi diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici o per adeguamento a normative di settore, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici e gli altri tipi di interventi previsti dalla presente normativa; - gli interventi assoggettati alla disciplina della legge L.R. n. 19/99 “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”, oltre i limiti stabiliti da tale disciplina, vige quanto definito dall’art. 44 della L.R. 11/2004 e s.m.i.; - interventi connessi con le seguenti attività: conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli ed attività direttamente connesse; ospitalità rurale (agriturismo; bed and breakfast,…); motorietà, tempo libero e sport in connessione con le risorse ambientali, Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 36 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. storiche, insediative, culturali ed alimentari esistenti; ricettività turistica all’aria aperta, commercializzazione dei prodotti agricoli; - reti ed impianti tecnologici, nel rispetto di criteri di compatibilità paesistico - ambientale; - attività pubbliche o di interesse pubblico. Gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento sono condizionati al miglioramento del contesto dell’insediamento previo: - realizzazione/integrazione eventualmente carenti; delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria - riordino e riqualificazione degli ambiti di pertinenza; - demolizione o eliminazione di altri elementi di intaso dei nuclei rurali eventualmente presenti: baracche, tettoie, box in lamiera, vecchi ricoveri per animali domestici, ecc.; - sistemazione e messa in sicurezza degli accessi dalla strada; - collocare preferibilmente i nuovi volumi in modo da non occludere eventuali varchi residui nel fronte edificato lungo la strada; - ricomposizione del fronte edificato verso il territorio agricolo in adeguamento al contesto ambientale; - adozioni di misure di mitigazione ambientale nel caso in cui tali azioni si rendano necessarie; - eventuale predisposizione di P.U.A. o apposita schedatura progettuale unitaria ai sensi degli artt. 54 e 55 delle presenti norme, che tenga in considerazione quanto sopra e che potrà essere richiesta dall’ufficio tecnico in sede di presentazione di istanza a costruire. Le destinazioni d’uso ammesse, complementari alla destinazione residenziale, sono: - agricola, escluse strutture agricolo - produttive; - turistico - ricettive; - quelle di cui all’art. 8.4 delle presenti N.T.O.. Sono fatte salve le aziende agricole e le strutture agricole presenti. Gli interventi previsti nei nuclei rurali di cui al presente articolo dovranno sottostare agli indirizzi progettuali previsti per la zona agricola di cui all’art. 15 delle presenti norme. Modifiche ai nuclei rurali indicati dal P.I. comportano Variante di P.I.. Art. 16.1 - Interventi in nucleo rurale Il presente P.I. individua nelle tavole puntualmente gli interventi di ampliamento, recupero, riconversione e nuova edificazione. Gli interventi di nuova edificazione possono essere autorizzati prioritariamente al fine di rispondere alle esigenze abitative di ordine famigliare e non speculativo. In particolare il presente P.I. individua nelle Tavole i seguenti Interventi in nucleo rurale relativi a nuova edificazione, come dai relativi accordi sottoscritti a cui si rimanda: Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 37 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. INTERVENTI IN NUCLEO RURALE Volume consentito per Nuova edificazione Tavv. P.I. n. mc 1 800 2 800 3 275 4 800 5 700 6 325 Per gli interventi di recupero e riconversione degli edifici non più funzionali alle esigenze del fondo è fatto salvo quanto previsto dall’art. 17 delle presenti N.T.O.. Il Comune, al fine di assolvere alle eventuali altre istanze che giungessero dopo l’approvazione del presente P.I., anche per rispondere alle esigenze di ordine famigliare e non speculativo all’interno dei nuclei rurali, mediante apposita Variante di P.I., può prevedere e consentire tali interventi e le rispettive modalità di attuazione previo: - - presentazione della richiesta dell’interessato che specifichi l’intervento proposto e la relativa reale esigenza di ordine famigliare; verifica di compatibilità urbanistica rispetto ai piani vigenti e alla legislazione vigente in materia; aggiornamento della Verifica del dimensionamento di cui all’Elaborato n. 4 del P.I. scomputando il nuovo volume consentito dal carico insediativo aggiuntivo previsto dal P.A.T.I. per l’A.T.O. di appartenenza; predisposizione di una relazione agronomica che calcoli la eventuale S.A.T. (Superfice Agricola Trasformata) derivante dall’intervento ed il suo scomputo dalla S.A.U. (Superficie Agricola Utilizzata) del relativo nucleo rurale. Art. 17 Edifici con utilizzazioni multiple, non più funzionali alle esigenze del fondo Relativamente alle domande pervenute in fase di redazione del presente piano di riconversione di fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo, autorizzati prima dell’adozione del presente P.I., che saranno attestati da una specifica relazione agronomica e corredati da una dichiarazione di legittimità degli stessi in sede di richiesta di permesso a costruire, il P.I. individua tali fabbricati al fine di una loro possibile riconversione a destinazioni diverse da quelle agricole secondo quanto disposto dal presente articolo e dai relativi atti unilaterali d’obbligo sottoscritti ed eventuali connesse schede allegate. In particolare il presente P.I. individua nelle Tavole i seguenti Edifici non più funzionali alle esigenze del fondo per i quali sono consentiti, come dai relativi accordi sottoscritti a cui si rimanda, i seguenti interventi: Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 38 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. RICONVERSIONE EDIFICI NON PIÙ FUNZIONALI Tavv. PI Vol. esistente Vol. da riconvertire consentito Vol. in ampliamento consentito Volume Totale* n. mc mc mc mc 1 426,00 426,00 426,00 2 405,00 405,00 405,00 4 1.015,00 1.015,00 5 315,00 315,00 6 405,00 405,00 395,00 800,00 7 920,16 920,16 850,84 1.771,00 8 525,00 525,00 9 35,84 35,84 10 20,00 11 800,00 800,00 12 352,00 352,00 14 710,00 710,00 15 670,00 670,00 130,00 800,00 16 132,00 132,00 245 800,00 525,00 66,56 102,40 480,00 500,00 800,00 448,00 800,00 710,00 * Lievi scostamenti del volume totale consentito, fino ad un massimo del 10% e comunque sempre nel rispetto del limite massimo volumetrico di riconversione consentito di cui al successivo comma nove, ritenuti necessari in sede di presentazione del permesso di costruire, potranno essere autorizzati previa ridefinizione del relativo atto unilaterale d’obbligo. Il conseguente aggiornamento della Verifica del dimensionamento di cui all’Elaborato n. 4 dovrà avvenire in sede di predisposizione della prima e successiva Variante al P.I.. Eventuali altre domande di riconversione di fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo che dovranno essere: - relative a fabbricati autorizzati prima della data di adozione del presente P.I.; - corredate da una relazione a firma di un agronomo che attesti la non funzionalità del fabbricato e che illustri i motivi per cui il fabbricato è ritenuto non più funzionale; - dotate di una dichiarazione di legittimità dello stesso fabbricato o di loro porzioni; potranno essere valutate e assolte dal Comune mediante predisposizione di apposita Variante di P.I.. Per i fabbricati non funzionali alla conduzione del fondo agricolo sono ammessi gli interventi edilizi di cui alle lett. a), b), c) e d) comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001. Tutti gli interventi devono realizzarsi conformemente alle prescrizioni progettuali contemplate nelle presenti norme, all’articolo 15.1 “Tipologie e caratteristiche costruttive per gli interventi in zona agricola”. Gli edifici non più funzionali alle esigenze del fondo individuati dal P.I. possono essere recuperati ad altre destinazioni d’uso diverse da quelle agricole, e pertanto residenziali e/o Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 39 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. compatibili e/o turistico – ricettive, e comunque nel rispetto di quelle consentite per le Zone E di cui all’art. 8.4 delle presenti norme, solo se gli immobili interessati: - dispongono o realizzano, le opere di urbanizzazione adeguate alle nuove utilizzazioni; - sono coerenti o vengono resi coerenti con i caratteri tradizionali dell'edilizia rurale e con l’ambiente, anche mediante modifica dei manufatti che per dimensione, forma, colore, ecc, contrastano con i caratteri ambientali dei luoghi e nel rispetto dell’articolo 15.1 “Tipologie e caratteristiche costruttive per gli interventi in zona agricola delle presenti norme; - le utilizzazioni consentite devono essere compatibili con la destinazione di zona. La variazione di destinazione d’uso dei fabbricati è ammessa esclusivamente per quelli individuati dal P.I., inseriti nelle zone agricole legittimi e/o legittimati ed è disciplinata dal presente articolo. La legittimità dei fabbricati o di loro porzioni, già dichiarata in sede di presentazione delle istanze per il riconoscimento della non funzionalità e dei fabbricati dismessi e/o abbandonati, deve essere comprovata in sede di presentazione dei progetti edilizi. Gli edifici censiti possono essere adibiti alla nuova destinazione prevista nel rispetto di: - parametri del R.E.; - grado di protezione (per quelli classificati di interesse storico architettonico); - distanze dagli allevamenti esistenti ai sensi dell’Art. 41 delle presenti N.T.O.; - salvaguardia dell’ambiente rurale e naturale; - salvaguardia delle caratteristiche tipologiche e costruttive dell’edilizia rurale locale; - adeguata dotazione di aree a parcheggio, oltre a quanto già prescritto per la residenza, per le altre destinazioni. La modalità del recupero volumetrico/superficie degli edifici individuati è legata alle caratteristiche tipologiche ed edilizie degli stessi: a) tipo edilizio residenziale: è ammesso il recupero della volumetria esistente. Nel caso in cui la volumetria esistente è inferiore a 800 mc, è consentito un eventuale ampliamento fino ad un massimo totale di mc 800; il volume eccedente consentito rispetto all’esistente, se non già considerato dal presente P.I. (vedi Elaborato n. 4 – Verifica fabbisogno insediativo e S.A.U. tra P.A.T.I. e P.I.) dovrà essere scomputato dal dimensionamento dell’A.T.O. di appartenenza del P.A.T.I., e pertanto dovrà essere aggiornata la Verifica del dimensionamento di cui all’Elaborato n. 4 mediante Variante al P.I.; b) tipo annesso di tipo rurale: è ammesso il recupero della volumetria esistente fino ad un massimo di mc 800; c) tipo edilizio a “capannone” industriale, artigianale, agricolo: è ammesso il recupero di una superficie di pavimento pari al 35% della superficie di pavimento esistente fino ad un massimo di mc 800; d) tipo edilizio “baracca”, edificio precario: è ammesso il recupero di una superficie di pavimento pari al 35% della superficie di pavimento esistente fino ad un massimo di mc 800; Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 40 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. in tutti i casi, il rimanente volume non recuperato dovrà essere demolito e bonificato. Nel caso in cui si dimostri, mediante apposita relazione agronomica firmata da un professionista abilitato, la necessità della sussistenza per l’azienda agricola del rimanente volume non recuperato, esso potrà essere mantenuto a condizione che sia riqualificato e risistemato in coerenza con il fabbricato recuperato e con le caratteristiche edilizie e ambientali della zona agricola di cui all’articolo 15.1 delle presenti N.T.O. “Tipologie e caratteristiche costruttive per gli interventi in zona agricola”. Il recupero dell’edificio non più funzionale, se sito nelle vicinanze di un nucleo rurale o delle edificazioni, dovrà essere oggetto di una progettazione di intervento unitario di riorganizzazione, riordino e recupero delle preesistenze del nucleo rurale di appartenenza, almeno per i fabbricati di proprietà. La progettazione di intervento unitario di cui al precedente comma ai sensi dell’art. 54 delle presenti norme potrà essere oggetto di una scheda progettuale vincolante, allegata o all’atto unilaterale d’obbligo di determinazione della perequazione urbanistica di cui all’art. 71 delle presenti N.T.O. o in sede di richiesta di permesso di costruire, che specifichi le modalità di intervento, la riorganizzazione, il riordino ed il recupero delle preesistenze e la ridistribuzione volumetrica della riconversione. Il cambio di destinazione d’uso di annessi rustici non più funzionali al fondo e dei fabbricati dismessi, comporta l’esclusione dei benefici previsti dall’art. 44 della L.R. 11/2004 e della possibilità di ampliamento sino a 800 mc. Il cambio di destinazione d’uso di annessi rustici non più funzionali al fondo, comporta il divieto di nuovi annessi rustici riferiti alla stessa proprietà/azienda agricola, eccetto nei casi di cambio di indirizzo produttivo o ampliamento dell’azienda agricola adeguatamente documentati. Il cambio di destinazione d'uso prevede il pagamento dei relativi oneri ed è soggetto alla perequazione urbanistica di cui all’art. 71 delle presenti norme. Art. 18 - Azioni di riqualificazione e riconversione Il P.I. recepisce le Azioni di riqualificazione e riconversione individuate dal P.A.T.I. nella Tav. 4b ai sensi dell’art. 20.5 delle relative N.T., per la rigenerazione di parti dell’insediamento che necessitano o sono di fatto interessate da processi di dismissione, trasformazione o evoluzione dell’assetto fisico e funzionale attuale. Le aree di riqualificazione e riconversione possono essere: - aree coinvolte in progetti che determineranno un’evoluzione e aggiornamento delle strutture; - aree con strutture non più adeguate alla funzione svolta; - aree con attività dismesse e in situazione di degrado; - aree occupate da attività in atto non compatibili con il contesto. Possono essere indicate eventuali altre aree oggetto di Azioni di riqualificazione e riconversione mediante variante al P.I. Nel territorio di Pojana Maggiore il P.A.T.I indica le seguenti Azioni di riqualificazione e riconversione recepite e indicate dal P.I. nella tavole con i numeri: 1. Municipio Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 41 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. 2. Scuole elementari 3. Opera incongrua 4. Allevamenti da trasferire/bloccare/eliminare oggetto di riqualificazione ambientale 5. “Agriberica” 6. Zona di Cagnano Art. 18.1 - Municipio Il P.I., in recepimento al P.A.T.I., indica il municipio quale azione di riqualificazione e riconversione per il quale vengono dettate all’art. 20.5.5 delle N.T. del P.A.T.I. le seguenti direttive, che saranno recepite da appositi strumenti urbanistici o progettazioni puntuali: - Recepire il Progetto in fieri di trasferimento delle attuali funzioni municipali nel fabbricato attualmente destinato a scuola elementare di cui al successivo articolo; - recupero edilizio e ristrutturazione del fabbricato interessato, prevedendo funzioni compatibili con la residenza e/o funzioni pubbliche e servizi, direzionali e commerciali; - per l'area ed i complessi edificati posti a est dell'attuale Municipio, in Via Matteotti del Capoluogo e ricompresa tra Via Trento e Palazzetto, il Comune con il P.I. può valutare l’opportunità di intervenire mediante uno studio unitario che riqualifichi e valorizzi l’area, dando una maggiore identità al Comune, anche prevedendo altri servizi ad uso pubblico e di relazione, attualmente carenti, come piazza, parcheggi, auditorium, …, disciplinando gli interventi ammissibili anche diversi da quelli previsti dal P.A.T.I. per il municipio e le scuole elementari di cui al punto successivo. Art. 18.2 - Scuole elementari di Pojana Maggiore Il P.I., in recepimento al P.A.T.I., indica le scuole elementari quale azione di riqualificazione e riconversione per il quale vengono dettate all’art. 20.5.6 delle N.T. del P.A.T.I. le seguenti direttive, che saranno recepite da appositi strumenti urbanistici: - Recepire il Progetto in fieri di trasferimento delle attuali funzioni scolastiche elementari nel fabbricato attualmente destinato a scuole medie prevedendo il loro ampliamento e potenziamento al fine di consolidare il polo scolastico di Pojana Maggiore; - Recupero edilizio, ristrutturazione e riutilizzo del fabbricato delle attuali scuole elementari mantenendo la funzione di uso pubblico e servizi, in particolare a sede municipale. Art. 18.3 - Opera incongrua Il P.I., in recepimento al P.A.T.I., indica quale opera incongrua l’ex annesso rustico dismesso e in forte stato di degrado sito lungo la S.P. Contellena in quanto non compatibile con il contesto circostante per il quale: - è prescritta la sua demolizione totale e relativa bonifica; - fino alla sua demolizione, sono consentiti esclusivamente interventi di messa in sicurezza; - in caso di demolizione e bonifica da parte dell’interessato, il Comune può riconoscere il credito edilizio di cui all’art. 74 delle presenti norme, da spendere anche in loco essendo all’interno di un nucleo rurale mediante recupero del volume riconosciuto a funzioni Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 42 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. compatibili con la Z.T.O. E di appartenenza e nel rispetto della relativa disciplina prevista dalle presenti norme. Mediante variante al P.I. possono essere indicate eventuali altre opere incongrue di cui al presente articolo quali immobili, e/o elementi aventi caratteristiche funzionali, architettoniche ed ambientali non compatibili con l’ambiente in cui si trovano, per le quali la loro demolizione o la realizzazione di interventi di miglioramento della qualità paesaggistica finalizzati ad obiettivi di tutela e valorizzazione, può determinare a favore dell’avente titolo un credito edilizio di cui all’art. 74 delle presenti norme. Nel caso di cui al precedente comma, la variante al P.I. disciplinerà i criteri e le modalità del trasferimento e/o blocco e/o eliminazione, indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d’uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti. Il recupero del volume riconosciuto dallo stesso P.I. a credito edilizio può anche esercitarsi in loco, ossia dove esiste l’opera incongrua da eliminare, se sita all’interno delle A.T.O. di P.A.T.I. di cui: - al Sistema R – insediativo – residenziale (art. 26 delle N.T. di P.A.T.I.), all’interno delle aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali o produttive di cui all’art. 20.1 o dei limiti fisici alla nuova edificazione di cui all’art. 20.3 o nelle aree indicate nelle linee preferenziali di sviluppo insediativo di cui all’art. 20.4 delle N.T. di P.A.T.I.; - al Sistema P – insediativo e produttivo (art. 27 delle N.T. di P.A.T.I.) all’interno delle aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali o produttive di cui all’art. 20.1 o dei limiti fisici alla nuova edificazione di cui all’art. 20.3 o nelle aree indicate nelle linee preferenziali di sviluppo insediativo di cui all’art. 20.4 delle N.T. di P.A.T.I.; - e nelle aree di edificazione diffusa (art. 20.2 delle N.T. di P.A.T.I.); nel rispetto delle funzioni dell’A.T.O. di appartenenza. Art. 18.4 - Allevamenti da trasferire/bloccare/eliminare oggetto di riqualificazione ambientale Il P.I. individua nel P.A.T.I. gli Allevamenti da trasferire/bloccare/eliminare oggetto di riqualificazione ambientale, in recepimento al P.A.T.I. di cui al rispettivo art. 20.5.9, in quanto non compatibili con il contesto, per i quali: - fino al loro trasferimento/blocco/eliminazione sono consentiti la manutenzione ordinaria e gli adeguamenti igienico – sanitari e tecnologici; - in caso di dismissione o blocco dalla data di adozione del presente P.I. non dovrà essere ammessa la riattivazione dell’allevamento od il subentro di altro allevamento; - in caso di richiesta da parte dell’interessato di trasferimento/blocco/eliminazione il Comune può riconoscere il credito edilizio di cui all’art. 74 delle presenti norme, da spendere anche in loco se sito all’interno di un nucleo rurale, mediante recupero del volume riconosciuto a funzioni compatibili con la Z.T.O. E di appartenenza e nel rispetto della relativa disciplina prevista dalle presenti norme. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 43 Norme Tecniche Operative Art. 18.5 - Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. Zona di riqualificazione di via Sabbioni Per la zona di riqualificazione di via Sabbioni indicata nella Tavole di P.I. sono consentiti, in attuazione dell’accordo pubblico – privato sottoscritto, per il quale è fatto salvo quanto previsto, i seguenti interventi: a. per il lotto libero a nord, la destinazione residenziale e compatibili con possibilità edificatoria di 7.607 mc, mediante obbligo di P.U.A.; b. per il lotto ove è presente l’attività produttiva: - il blocco dell’attività conciaria; - la destinazione ad artigianale misto ad esclusione delle seguenti attività: 1. di dissalatura e rinverdimento; 2. di calcinazione; 3. di scarnitura; 4. di decalcinazione, macerazione e pickel – concia; 5. di riconcia, tintura, ingrasso; 6. di depilazione; 7. di pressatura non a secco; 8. di ridefinizione tramite spruzzatura; 9. di spruzzatura; 10. nn. 57 e 114 dell’elenco A e nn. 100 e 101 dell’elenco lettera B del Decreto del Ministero della Sanità del 05.09.1994 pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 156 del 10.12.1994; 11. non compatibili della zona residenziale come previsto dall’art. 8.1 delle presenti norme; - la possibilità edificatoria del 50% della superficie, ovvero 4.053 mq * 50 % = 2.026 mq, comprensivi della superficie esistente, finalizzata ad adeguamenti funzionali all’attività esistente, ad esclusione dell’attività di conceria e con le ulteriori limitazioni di cui sopra; tali ampliamenti sono consentiti esclusivamente nelle “parti” evidenziate in colore rosso nella scheda allegata al relativo accordo; - In caso di dismissione di tutta l’attività, è consentita la trasformazione dell’area a destinazione residenziale e compatibili con possibilità edificatoria di 4.053 mc, mediante obbligo di P.U.A.. La progettazione dei P.U.A. previsti per gli interventi a. e b. suddetti dovrà essere unitaria e comprendere lo studio generale di tutta l’area di 11.660 mq. Le nuove costruzioni a destinazione residenziale e compatibili dovranno sottostare agli indirizzi progettuali previsti per la zona agricola di cui all’art. 15 delle presenti norme. I distacchi sono fissati dall’art. 59 delle presenti norme. L’altezza massima consentita è di 7,50 ml. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 44 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. E’ obbligatorio prima del rilascio del certificato di agibilità, sia per le ristrutturazioni che per le nuove costruzioni, che gli immobili abbiano raggiunto il grado di finitura esterna, come programmato nel permesso di costruire originale. Il ritiro del primo permesso di costruire relativo ad un fabbricato o ai fabbricati del lotto libero di cui al punto a. sopra, potrà essere rilasciato esclusivamente previa dismissione dell’attività conciaria. Art. 19 Azioni di mitigazione ambientale– Siepi e filari alberati di progetto - Interventi di riordino della zona agricola finalizzati alla mitigazione degli impatti Il P.I. individua le azioni di mitigazione ambientale – Siepi e filari alberati di progetto per principali strutture/attrezzature che necessitano dell’adozione di opportune azioni mitigazione, finalizzate a ridurre gli effetti di disturbo (in termini acustici, visivi, olfattivi, o altra natura) da esse prodotte rispetto ad insediamenti contigui o in generale rispetto contesto ambientale e paesaggistico. le di di al Sono individuate le azioni di mitigazione ambientale per quegli elementi che presentano motivi di turbativa ambientale o problemi di scarsa compatibilità con il sistema ambientale circostante. Le azioni di mitigazione da apportare sono specificate nel Prontuario – cap. 28.5 - Allegato 1 - Elenco delle specie vegetali da impiegare di cui all’Elaborato n. 5 del P.I. e all’art. 43 delle presenti norme. Fino alla realizzazione delle azioni di mitigazione ambientale gli interventi ammessi sono limitati alla sola manutenzione ordinaria e agli adeguamenti sanitari e tecnologici. Art. 20 - Serre e vivai La realizzazione di serre è disciplinata dall'art. 44 comma 6 della L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni, e della D.G.R. 3 febbraio 2010, n. 172 (BUR n. 21 del 09.03.2010). Si precisa comunque che la realizzazione di ogni tipo di serra, ad esclusione dei tunnel stagionali, è soggetta al rilascio del permesso di costruire. Art. 21 - Strutture per lo stoccaggio dei rifiuti zootecnici E' ammessa la costruzione di strutture per lo stoccaggio dei reflui zootecnici a condizione che siano finalizzate all'adeguamento dell'allevamento zootecnico alla normativa vigente in materia di stoccaggio delle deiezioni animali, così come previsto dalla L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni. Tali strutture devono rispettare le distanze, previste dalla L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 22 - Allevamenti zootecnici intensivi Per gli allevamenti zootecnici intensivi si applicano le specifiche disposizioni di cui alla L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni L’individuazione degli edifici riportata negli elaborati grafici del P.I. e la fascia di rispetto, può essere modificata secondo le condizioni rilevabili al momento e certificabili con parere U.L.S.S., Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 45 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. senza che ciò costituisca variante al P.I.; il conseguente aggiornamento e adeguamento della Tavole di P.I. dovranno avvenire in sede di predisposizione della prima e successiva Variante al P.I.. Il P.I. individua tre tipi di fasce di rispetto: a. Distanze minime tra allevamenti e residenze civili sparse: è la distanza minima che un allevamento deve mantenere da una qualsiasi residenza civile indipendentemente dalla ZTO in cui ricade; b. Distanze minime reciproche tra allevamenti e residenze civili concentrate (centri abitati): Distanza minima che l’allevamento deve mantenere dai centri abitati così come individuati dal codice della strada; c. Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola: è la distanza che un allevamento deve rispettare dalla ZTO non agricola (ad esclusione degli insediamenti produttivi, artigianali ed industriali, Deliberazione della Giunta n. 3650 del 25 novembre 2008).Tale limite è in relazione alla classificazione del singolo allevamento e suo relativo punteggio (Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio “ e successive modifiche ed integrazioni). Si precisa inoltre che è consentita l’edificazione nei casi previsti dal Deliberazione della Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004 Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", Approvazione, Punto 5, comma 9 “In deroga a quanto previsto al precedente punto 8, sono ammessi solamente gli interventi di ampliamento sugli edifici esistenti, quelli su lotti posti all’interno di un centro storico o di un insediamento esistente, nonché quelli nel caso in cui tra allevamento e aree di espansione edilizia sia interposto un centro storico o un insediamento residenziale”. Per i nuovi allevamenti, a corredo dei progetti edilizi riguardanti gli allevamenti zootecnici intensivi e non, deve essere allegato, oltre a quanto richiesto dalla L.R. 11/2004 e relativi atti di indirizzo: a. un elaborato agronomico-urbanistico che definisca le motivazioni della localizzazione prescelta per le strutture, in relazione alla consistenza ed alle caratteristiche delle aree di pertinenza dell'intervento, le caratteristiche dei corpi idrici presenti in un raggio di 400 m e la direzione dei venti dominanti; b. la consistenza e l'ubicazione della siepe arborea prevista a mascheramento dell'allevamento e le eventuali altre misure da adottarsi per il contenimento dell'impatto ambientale; c. una completa documentazione fotografica del sito, con foto inserimento anche delle misure di mitigazione ambientale. In caso di interventi di nuova edificazione e ampliamento con aumento del numero di capi allevati, deve essere redatta la valutazione di compatibilità ambientale1 correlata con la VAS. 1 Relazione di valutazione di compatibilità ambientale. Tale relazione redatta da un tecnico abilitato deve essere redatta in caso di primo aumento del numero di capi superiore al 15% fino ad un massimo del 25% (come previsto dalla vigente normativa art 50, lettera d, LR11/2004, comma 7 del punto 5) rispetto l’attuale numero di capi. Tale valutazione dovrà valutare il mantenimento delle caratteristiche di sostenibilità ambientale analizzate in sede di rapporto ambientale e dovrà considerare, anche in riferimento alle indicazioni dell’USLL competente, la necessità o Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 46 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. Per gli allevamenti di cui al presente articolo, relativamente agli interventi di ristrutturazione, ampliamento, nuova edificazione, trasformazione e/o cambio di attività agricola prevede: 1) forme di mitigazione ambientale con piantumazione di essenze tradizionali volte a ridurre l’impatto visivo dell’intervento edilizio; 2) forme architettoniche semplici che si inseriscano compatibilmente con il contesto territoriale circostante, nel rispetto delle tipologie previste all’art. 15.2 e 15.7 per le zone agricole; 3) recupero ai fini del'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici nonché sistemi naturali quali la fitodepurazione; 4) percorsi carrabili e/o pedonali realizzati con pavimentazione permeabile, ghiaia, prato, ecc. Art. 23 - Allevamenti zootecnici non intensivi Per i fabbricati ad uso allevamento zootecnico non intensivo, essendo equiparati a tutti gli effetti alle altre strutture agricolo-produttive, valgono le disposizioni della L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli allevamenti di cui al presente articolo, relativamente agli interventi di ristrutturazione, ampliamento, nuova edificazione, trasformazione e/o cambio di attività agricola prevede: 1) forme di mitigazione ambientale con piantumazione di essenze tradizionali volte a ridurre l’impatto visivo dell’intervento edilizio; 2) forme architettoniche semplici che si inseriscano compatibilmente con il contesto territoriale circostante, nel rispetto delle tipologie previste all’art. 15.2 e 15.7 per le zone agricole; 3) recupero ai fini del'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici nonché sistemi naturali quali la fitodepurazione; 4) percorsi carrabili e/o pedonali realizzati con pavimentazione permeabile, ghiaia, prato, ecc. Art. 24 - Dismissione degli allevamenti intensivi Considerato che nell’ambito del territorio comunale sono presenti alcuni allevamenti avicoli che determinano un impatto ambientale negativo e significative aree di rispetto, all’interno delle quali vi è una limitazione alla edificazione, ai fini di favorire la loro dismissione, con riflessi positivi sul contesto ambientale, è ammesso un loro diverso utilizzo, purché compatibile con la zona agricola, anche mediante riconoscimento del Credito edilizio di cui all’art. 74 delle presenti norme. Il Consiglio Comunale, provvederà all'adozione di una specifica variante al P.I. per disciplinarne il cambio di destinazione d’uso, prevedendo i limiti dimensionali ad un loro possibile ampliamento o aumento d'altezza. meno di misure atte a minimizzare gli effetti indesiderati dell’attività e il mantenimento delle condizioni di qualità ambientale esistente con particolare riferimento agli aspetti idrici, ecologici e paesaggistici. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 47 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. Se l’allevamento intensivo dismesso è indicato nelle tavole come Azione di “mitigazione ambientale – Siepi e filari arborati di progetto” cui all’art. 19 delle presenti norme, è fatto salvo quanto previsto dallo stesso articolo. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 48 Norme Tecniche Operative TITOLO VII° Art. 25 - Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. SISTEMA DEI SERVIZI Aree per servizi pubblici e di uso pubblico Il P.I. recepisce gli ambiti di cui al presente articolo come individuati dal P.R.G. e conferma la relativa disciplina di N.T.A. qui di seguito riportata. Il P.I., in recepimento al P.R.G., suddivide il territorio comunale in Zone Territoriali Omogenee - Z.T.O. destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generali riservate all'utilizzazione per scopi pubblici e sociali di cui al successivo comma. Le Zone per spazi pubblici a servizio della residenza configurabili come standard urbanistici ai sensi del D.M. 1444/1968 sono individuate dal PI quali: a) F1 Zone per l’istruzione; b) F2 Zone per attrezzature di interesse; a) F3 Zone attrezzate a parco, gioco e sport; c) F4 zone per parcheggi. I simboli e le grafie che distinguono i servizi, relativi alle diverse attrezzature, hanno valore indicativo; la destinazione specifica delle singole aree per gli usi consentiti sopra indicati, può essere modificata con delibera di Consiglio Comunale, ferme restando le quantità minime di legge stabilite per ogni servizio. Per le attrezzature pubbliche o di uso pubblico esistenti sono consentiti i seguenti interventi: − manutenzione ordinaria e straordinaria − restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia − adeguamento alle disposizioni dei regolamenti comunali in ordine all'altezza dei vani, nel rispetto dei distacchi di cui all’art. 59 sui limiti di distanza. Le nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti devono rispettare le norme qui di seguito riportate. Art. 25.1 - F1 Zone per Istruzione Le attrezzature per l'istruzione sono: asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell'obbligo, ecc. Le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le disposizioni di legge in materia e per i distacchi le norme dell’art. 59 sui limiti di distanza. L'area scoperta deve risultare possibilmente accorpata ed essere attrezzata in parte per il gioco e lo sport e per il resto sistemata a giardino. Art. 25.2 - F2 Zone per Attrezzature di interesse comune civili Comprendono le attrezzature amministrative, culturali, sociali, ricreative, per la protezione civile e le attività ritenute compatibili. sanitarie, assistenziali, L'intervento di soggetti diversi dal Comune viene definito dal Consiglio Comunale mediante apposita deliberazione. Nelle nuove costruzioni valgono le seguenti norme: Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 49 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. - superficie coperta non maggiore al 50% dell'area - altezza non maggiore a m 8,50; - distacchi disciplinati dall’art. 59 sui limiti di distanza; - superficie a parcheggio non minore al 10% della superficie interessata dall'intervento e comunque proporzionata alla presunta affluenza di pubblico. Art. 25.3 - F2 Zone per Attrezzature di interesse comune religiose Comprendono gli edifici per il culto e le opere connesse, quali le attrezzature culturali, sportive, ricreative, per l'istruzione, ecc. Nelle nuove costruzioni valgono le seguenti norme: - superficie coperta non maggiore al 70% dell'area; non viene computata la superficie occupata dagli impianti sportivi stagionalmente coperti; - altezza massima, non maggiore a m 8, con esclusione dei campanili e delle chiese, che possono raggiungere altezze superiori; - distacchi disciplinati dall’art. 59 sui limiti di distanza. Art. 25.4 - F3 Zone attrezzate a parco, gioco e sport Aree a verde pubblico attrezzate a parco e per il gioco e lo sport Comprendono: - parchi e giardini attrezzati per il gioco e lo svago; - attrezzature coperte e scoperte per attività sportive. L'utilizzazione viene definita dal progetto unitario dell'intera area, approvato dal Consiglio Comunale. Le attrezzature sportive devono rispettare le seguenti norme: - superficie coperta dagli impianti coperti non superiore al 25% dell'area interessata dall'intervento; - distanza dalle strade, dai confini e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti ai sensi dell’art. 59 delle presenti norme; - altezza degli edifici, non superiore a m 7 salvo esigenze particolari (palestre, gradinate, ecc.); - superficie a parcheggio non inferiore al 10 % della superficie di zona interessata dall'intervento; Può essere consentita la realizzazione e gestione di attrezzature sportive anche da parte di privati, a mezzo di apposita deliberazione del Consiglio Comunale. Art. 25.5 - F4 Zone per parcheggi Le aree sono destinate a parcheggi pubblici o di uso pubblico, da realizzare anche su più piani sopra e sottosuolo. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 50 Norme Tecniche Operative Art. 25.6 - Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. Dotazione minime di aree per servizi Le dotazioni minime di aree per servizi in ragione delle diverse destinazioni d’uso non possono essere inferiori a: a. relativamente alla residenza, mq 30 per abitante teorico, di cui mq 20 primario e mq 10 secondario. La capacità insediativa teorica è calcolata attribuendo ad ogni abitante teorico mc 315 di volume edificabile (vedi Relazione di Progetto di P.A.T.I.); b. relativamente all’industria e artigianato, mq 10 ogni 100 mq di superficie delle singole zone considerati esclusivamente primari (almeno 5 mq a spazi di sosta e parcheggio), e mq 10 ogni 100 mq di superficie delle singole zone considerati esclusivamente secondari di cui mq 4 da realizzarsi ed i rimanenti mq 6 eventualmente monetizzabili tramite apposita convenzione; c. relativamente al commercio e direzionale, mq 100 ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento, considerati esclusivamente primari, almeno la metà delle aree per servizi è da riservare esclusivamente a parcheggio, fatte salve le quantità di servizi stabilite dalla L.R. 15/2004 e s.m.i.; d. relativamente al turismo, mq 15 ogni 100 mc, oppure mq 10 ogni 100 mq nel caso di insediamento all’aperto, considerati esclusivamente primari, almeno la metà delle aree per servizi è da riservare esclusivamente a parcheggio, fatte salve le quantità di servizi stabilite dalla L.R. 15/2004 e s.m.i. I P.U.A. relativi a nuovi insediamenti, ivi comprese le ristrutturazioni urbanistiche e le riconversioni volumetriche, devono contenere almeno: a. la dotazione minima di aree a standard primario; b. la dotazione di aree a standard secondario relativo alla residenza di cui alla lettera a. del 1 comma del presente articolo potrà essere monetizzata completamente qualora la superficie non sia superiore ai 1000 mq altrimenti dovuta. Il conseguimento dei rapporti di dimensionamento dei P.U.A. è assicurato mediante la cessione di aree o con vincoli di destinazione d’uso pubblico. Le aree per servizi devono avere dimensione e caratteristiche idonee alla loro funzione in conformità a quanto previsto dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) della L.R. 11/2004. Qualora all'interno di P.U.A. attuati nelle Z.T.O. “A” o Beni Culturali e Ambientali” tali aree non siano reperibili, o lo siano parzialmente, è consentita la loro monetizzazione. È a cura del Comune l'individuazione e/o la realizzazione, mediante gli oneri monetizzati, di spazi pubblici tra quelli previsti dallo strumento generale. I P.U.A. con destinazione residenziale di aree di nuova formazione prevedono, per ogni abitante teorico da insediare, la seguente distribuzione per le opere di urbanizzazione primaria: - almeno 10 mq a spazi di sosta e parcheggio; - almeno 10 mq a verde attrezzato; - 5 mq in riferimento all’art. 31, comma 2, lett. e), L.R. 11/2004. Qualora le dimensioni di P.U.A. con destinazione residenziale, turistico-ricettiva e direzionale superino i 3 ettari o i 50.000 mc devono essere reperite dotazioni aggiuntive di aree per servizi di almeno 10 mq ogni abitante teorico insediabile, salvo quanto previsto al comma 4. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 51 Norme Tecniche Operative Art. 25.7 - Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. Opere di urbanizzazione Le opere di urbanizzazione sono definite come l’insieme dei lavori necessari a rendere un’area idonea all’utilizzazione prevista dal Piano Regolatore Comunale. L’art. 4 della Legge 29.09.1964, n. 847 e l’art. 44 della Legge 865 del 22.10.1971, distingue le opere di urbanizzazione in primarie e secondarie e la medesima distinzione è riportata all’art. 16, comma 7 e segg. del D.P.R. 380 del 06.6.2001, così descritte nel successivi commi. Le opere di urbanizzazione primaria sono le opere “essenziali e necessarie” per assicurare un’adeguata urbanizzazione degli insediamenti, la funzionalità e la qualità igienico – sanitaria, previste dal T.U. dell’Edilizia, e consistono, come elencate da provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h) della L.R.11/2004, in: a. b. c. d. e. f. g. h. strade residenziali; spazi di sosta e di parcheggio; fognature; rete idrica; rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; pubblica illuminazione; spazi di verde attrezzato; cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni e ogni altra rete, infrastruttura, opera pubblica o di uso pubblico per il collegamento e/o completamento funzionale dell’insediamento edilizio. Sono da ricondurre quale specificazione delle prime, anche le seguenti opere: a. opere relative alla messa in sicurezza da un punto di vista idraulico (es.: utilizzo di pavimentazioni drenanti su sottofondo permeabile per i parcheggi, aree verdi conformate in modo tale da massimizzare la capacità di invaso e laminazione; creazione di invasi compensativi; manufatti di controllo delle portate delle acque meteoriche; ecc.) e geologico (per es.: rilevati e valli artificiali; paramassi; opere di difesa fluviale (briglie e muri di contenimento laterale) dei terreni; b. opere di ripristino ambientale, bonifica ambientale dei terreni. Qualora ritenute essenziali e necessarie, sono da assimilare alle opere di urbanizzazione primaria una serie di attrezzature riconducibili alla necessità di migliorare la qualità degli spazi urbani ed adeguarli alle innovazioni tecnologiche, quali: a. raccordi e svincoli stradali; b. barriere antirumore (preferibilmente in terra o con piantumazioni) ed altre misure atte ad eliminare inquinamento acustico (asfalto e pavimentazioni fonoassorbenti); c. formazione di nuclei di vegetazione arboreo-arbustiva, adatti alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio; d. piazzole di sosta per gli autobus; e. piste ciclabili con relativi stalli e percorsi ciclopedonali urbani e marciapiedi; f. spazi attrezzati per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (ecopiazzole); g. interventi eco-tecnologici per il trattamento delle acque reflue (fitodepurazione); h. bacini di raccolta per il riuso delle acque piovane. Le opere di urbanizzazione secondaria sono riconducibili a: Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 52 Norme Tecniche Operative a. b. c. d. e. f. g. h. i. Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. asili nido e scuole materne; scuole dell’obbligo; strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo; mercati di quartiere; delegazioni comunali; chiese ed altri edifici per servizi religiosi; impianti sportivi di quartiere; aree verdi di quartiere; centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, tra cui sono ricomprese le opere e costruzioni per lo smaltimento, il riciclaggio, la distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi liquidi e bonifica di aree inquinate. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di individuare quali, tra le aree per servizi previste dal Piano Regolatore Comunale, ai sensi l’art. 31, comma 2, della L.R. 11/2004, debbano essere realizzate contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria o quantomeno realizzate in luogo della monetizzazione applicata per le opere di urbanizzazione secondaria, in ragione dei seguenti criteri: a. in funzione della realtà territoriale comunale; b. dimensione degli insediamenti urbani; c. esigenze della collettività. L'Amministrazione Comunale determina in funzione delle peculiari esigenze della collettività e della qualità della vita della comunità locale l'ordine di priorità secondo il quale tali attrezzature e servizi dovranno essere realizzati. Nel caso in cui il Comune accerti che l’intervento attuativo non necessiti, o necessiti parzialmente, delle opere di urbanizzazione, è consentito compensare la mancata realizzazione delle medesime con la realizzazione di altre opere finalizzate al miglioramento dell’arredo urbano e delle infrastrutture per un importo equivalente. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 53 Norme Tecniche Operative TITOLO VIII° Art. 26 - Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. SISTEMA DELLA MOBILITÀ Infrastrutture viarie Il P.I., per quanto di competenza, sviluppa e precisa le scelte strategiche delineate dal P.A.T.I., indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le modalità e condizioni per la fattibilità e l’attuazione delle previsioni, valutando anche la possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti. Il presente P.I., in recepimento al P.A.T.I., indica il principale sistema viabilistico esistente e di progetto, ed in particolare: - Viabilità di connessione extraurbana esistente: viabilità di livello extraurbano esistente; - Direttrici preferenziali per l’organizzazione delle connessioni extraurbane: tracciati indicativi preferenziali per la definizione di tratti di viabilità extraurbana che integrano e completano l’assetto della mobilità di livello territoriale. Tali tracciati potranno essere meglio precisati in sede di apposita Variante al P.I. garantendo la funzione ad essi attribuita senza che ciò comporti variante al P.A.T.I.; - Percorsi pedonali: percorsi pedonali esistenti; - Principali percorsi pedonali e ciclabili di progetto: percorsi in recepimento al P.A.T.I. di cui alla Tav. 4b.2 e art. 22.1 delle relative N.T., indicativi preferenziali di progetto che integrano e completano l’assetto del sistema ciclo-poedonale di livello territoriale. In particolare vengono indicati: - quelli urbani del capoluogo; - quello lungo lo scolo Ronego di collegamento con i Comuni limitrofi del P.A.T.I.; - quello di collegamento tra il capoluogo, la frazione di Cagnano e Noventa Vicentina, ovvero lungo la S.P. Contellena, il confine est della zona produttiva del Cagnano e la S.P. S. Feliciano; - quello di collegamento tra il capoluogo e Noventa Vicentina lungo la S.P. Pojanese. Le componenti individuate vanno raccordate e integrate attraverso gli opportuni sistemi di svincolo e distribuzione ai fini della funzionalità della rete complessiva. Le indicazioni risultanti nelle tavole del P.I. in ordine alle caratteristiche tecnologiche delle opere previste, quali assi stradali, sezioni, raggi di curvatura, hanno un valore indicativo e devono essere precisate nel progetto esecutivo delle opere stesse, sempre nel rispetto dei principi informatori del P.I.. Lungo gli assi stradali possono essere individuati impianti di distribuzione carburanti e attività di ristorazione e pernottamento connesse, nel rispetto delle vigenti legislazioni in materia e dell’art. 36 Viabilità - Fasce di rispetto delle presenti norme. Art. 26.1 - Norme per le sedi stradali, percorsi e piazze Le indicazioni risultanti nelle planimetrie del P.I. in ordine alle caratteristiche tecniche delle opere previste (assi, sezioni, raggi di curvatura, ecc.) vengono precisate nel progetto esecutivo delle opere stesse, sempre nel rispetto dei principi informatori del P.I.. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 54 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. I Piani urbanistici attuativi possono prevedere un diverso tracciato delle strade ed eventualmente la loro soppressione, nonché una diversa configurazione delle piazze. Nelle piazze pubbliche o di uso pubblico il piano urbanistico attuativo può prevedere la costruzione di portici, percorsi coperti e altri manufatti necessari per la funzionalità e l'arredo urbano. I percorsi pedonali e i percorsi ciclabili sono considerati dal P.I. come aree pubbliche o di uso pubblico e sono evidenziati con tracciati indicativi; gli stessi sono individuati anche come percorsi per il tempo libero, saranno oggetto delle nuove progettazioni private e pubbliche, delimitati, nelle zone interessate da insediamenti, da recinzioni realizzate con siepi, bordure vegetali, staccionate in legno o altri elementi naturali della tradizione locale. Vanno conservate le alberature esistenti, eventualmente integrate con l'inserimento di essenze locali. Devono essere conservate o ripristinate le mure di recinzione dei complessi rurali, siano esse in fregio alla via pubblica, sia come delimitazione di complessi rurali. Nell’ambito di progetti di itinerari culturali, anche mediante la creazione di percorsi ciclabili, è consentita la realizzazione di spazi verdi attrezzati per la sosta ed il ristoro organizzati preferibilmente attraverso il recupero di complessi rurali di particolare pregio ambientale. Devono essere conservati e valorizzati i capitelli storici, i manufatti idraulici, e tutte le testimonianze storiche dell’attività di bonifica e agricola. Art. 26.2 - Criteri per la progettazione delle opere stradali in rapporto con l'ambiente La progettazione delle opere stradali deve tener conto dei problemi di corretto inserimento delle infrastrutture nell'ambiente, sulla base dei seguenti criteri: - i manufatti devono essere modellati sull'andamento dei terreni riducendo per quanto possibile i rilevati, gli sbancamenti, i riporti e quant'altro possa degradare l'aspetto dei luoghi; - al fine di controllare i rapporti con l'ambiente circostante, i progetti riguarderanno anche le aree limitrofe ed adiacenti, per conferire loro una sistemazione adeguata e coerente anche mediante alberature, spazi di arredo, ecc.; - si deve tener conto delle visuali di interesse storico, naturalistico o paesaggistico predisponendo soluzioni adeguate per valorizzare la percezione; - devono essere considerate le necessità di traffico non automobilistico (pedonale, ciclabile, rurale ) e, se necessario, previste le relative corsie di circolazione; - devono essere risolti correttamente i problemi di: • sicurezza della circolazione, prevedendo l'attuazione coordinata dei provvedimenti riguardanti la segnaletica, la semaforizzazione, ove necessario, l'illuminazione, la sistemazione delle aree di servizio, ecc.; • inquinamento acustico a difesa degli insediamenti esistenti e previsti, agendo sui criteri di gestione del traffico, organizzando la distribuzione e la tipologia degli edifici, adottando soluzioni particolari per ottenere diffrazione ed effetti assorbenti anche mediante schermature vegetali arboree ed arbustive disposte a sufficiente distanza. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 55 Norme Tecniche Operative Art. 26.3 - Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. Disposizioni generali Per le componenti del sistema stradale sopra elencate, e in generale per l’intero sistema della viabilità, valgono le disposizioni a seguire, che costituiscono la base di riferimento per la formazione di un’apposita variante al P.I. e dell’eventuale Piano Urbano del Traffico o altri Piani della mobilità, nonché per la realizzazione degli interventi, anche di breve termine, volti a razionalizzare la circolazione urbana: a) i singoli elementi del sistema viario andranno progettati/riqualificati con gli accorgimenti necessari al fine di rendere effettive e percettibili le funzioni attribuite, rispetto ai temi della circolazione, del disegno della strada, dell’arredo e dei materiali; b) vanno garantite le condizioni di funzionalità, facilità di orientamento, sicurezza della circolazione, prevedendo l'attuazione coordinata dei provvedimenti riguardanti la segnaletica, la semaforizzazione, ove necessario, l'illuminazione, la sistemazione delle aree di servizio, ecc.; c) si dovranno posizionare le soste e i parcheggi sulla base di un eventuale apposito “piano dei parcheggi” attento ai problemi di accessibilità e di scambio intermodale; d) con particolare riferimento alla viabilità di distribuzione urbana, vanno valutate le necessità del traffico non automobilistico (pedonale, ciclabile, rurale) e, se necessario, organizzate le relative corsie di circolazione protette; e) con particolare riferimento alla viabilità di distribuzione extraurbana di progetto, si deve tenere conto dei problemi di corretto inserimento delle infrastrutture nell'ambiente, edificato o meno, sulla base dei seguenti criteri: - vanno considerati i problemi di inquinamento rispetto agli insediamenti esistenti e previsti, agendo sui criteri di gestione del traffico, organizzando la distribuzione e la tipologia degli edifici, adottando soluzioni particolari per ottenere diffrazione ed effetti assorbenti anche mediante schermature vegetali arboree ed arbustive disposte a sufficiente distanza; - i manufatti devono essere modellati sull'andamento dei terreni riducendo per quanto possibile i rilevati, gli sbancamenti, i riporti e quant'altro possa degradare l'aspetto dei luoghi; - al fine di controllare i rapporti con l'ambiente circostante, i progetti riguarderanno anche le aree limitrofe, per conferire loro una sistemazione adeguata e coerente anche mediante alberature, spazi di arredo, ecc.; - i tracciati vanno progettati in modo da evitare o ridurre al minimo la necessità di barriere antirumore o, qualora necessarie, in modo da consentire, ove possibile, la realizzazione di barriere formate da rilevati di terra coperti da vegetazione o di barriere vegetali; f) le intersezioni stradali e dei sistemi di accesso (soprattutto ai servizi e alle attività produttive/commerciali) andranno dislocate, progettate e attrezzate, in termini di segnaletica, illuminazione e sistemazione della sede stradale e aree limitrofe, al fine di ridurre l’intralcio ai flussi di traffico e di garantire le condizioni di sicurezza nel transito dei mezzi; g) promuovere per le automobili e in particolare per i mezzi pubblici l’alimentazione del gpl, metano, idrogeno, biodisel, ecc.; Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 56 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. h) in accordo con gli Enti competenti, incentivare la realizzazione di barriere antirumore lungo la viabilità di maggior traffico veicolare; i) si deve tener conto delle visuali di interesse storico, naturalistico o paesaggistico predisponendo soluzioni adeguate per valorizzare la percezione. In caso di realizzazione di viabilità stradali dovrà essere verificato il consumo di SAU ai sensi della normativa vigente in materia al momento dell’approvazione del relativo progetto. Par.26.3.1 - Razionalizzazione e potenziamento del trasporto pubblico Adottare una politica del trasporto pubblico che, pur considerando le esigenze del trasporto privato, attribuisca priorità ai mezzi pubblici: a) riqualificando la rete e migliorando i servizi (corsie riservate, interscambi tra percorsi e tra modalità di trasporto, ecc.); b) adottare mezzi di trasporto adeguati per dimensione, manovrabilità, emissioni, alle caratteristiche dei luoghi attraversati ed in particolare, del centro storico; c) rispondere alle esigenze del pendolarismo attraverso offerte di trasporto pubblico effettivamente competitive; d) favorire gli scambi intermodali mezzo privato-mezzo pubblico e tra mezzi pubblici su gomma e su rotaia. Art. 27 - Percorsi ciclo – pedonali esistenti e di progetto Tracciati di percorsi pedonali e ciclabili esistenti e di progetto che integrano e completano l’assetto del sistema ciclo-pedonale di livello territoriale. Le finalità sono il miglioramento e potenziamento dei percorsi esistenti prevedendone anche di nuovi, come quelli: - lungo lo scolo Ronego di collegamento con i Comuni limitrofi del P.A.T.I.; - di collegamento tra il capoluogo, la frazione di Cagnano e Noventa Vicentina, ovvero lungo la S.P. Contellena, il confine est della zona produttiva del Cagnano e la S.P. S. Feliciano; - di collegamento tra il capoluogo e Noventa Vicentina lungo la S.P. Pojanese. La rete pedonale e ciclabile esistente e di progetto dovrà integrare la rete autoveicolare offrendo condizioni ottimali di mobilità alle persone (sicurezza, autonomia, eliminazione delle barriere architettoniche). Il Comune, in accordo con gli Enti competenti sia per la viabilità ciclo-pedonale che per i corsi d’acqua, valuta l’opportunità di realizzare un percorso ciclabile e/o pedonale lungo lo scolo Ronego studiando la migliore ipotesi anche in modifica a quanto indicato nelle Tavole. Il Comune richiamando l’art. 13 delle N.T. del P.T.C.P. di Vicenza che prevede per l’area Berica il potenziamento delle piste ciclabili, da mettere in rete, di collegamento tra i centri urbani e i poli produttivi presenti nell’area, integra i percorsi ciclopedonali del territorio, sfruttando anche le particolarità paesaggistico – ambientali e gli elementi della rete ecologica dell’area interessata dal P.A.T.I.. Le caratteristiche e il tipo di pavimentazioni da impiegare nella realizzazione di percorsi ciclopedonali dovranno fare riferimento alle seguenti classificazioni: Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 57 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. a. lungo gli argini o i canali o tratti rilevati sarà preferibilmente utilizzata pavimentazione in stabilizzato misto-cementizio o con altri prodotti aggreganti e si dovranno predisporre la segnaletica, l'illuminazione adeguata ed aree di sosta attrezzate; b. lungo le strade urbane di quartiere si utilizzerà la sede asfaltata esistente o di nuova realizzazione, dividendo nettamente la mobilità ciclabile da quella sia automobilistica che pedonale dove sia possibile; c. lungo carrarecce e tracciati agricoli si predisporranno misure per la possibilità di percorrere tali itinerari, opportunamente mantenuti e segnalati, preferibilmente in stabilizzato o stabilizzato misto-cemento, inoltre tali percorsi dovranno essere dotati di adeguati arredi, piazzole di sosta attrezzate, e di tutte le necessarie strutture di servizio. Nella progettazione dei percorsi si dovrà tener conto della eventuale vicinanza con emergenze storico architettoniche, naturalistiche e ambientali presenti che andranno opportunamente segnalate quali elementi di pregio visitazionale. Si dovrà evitare l’attraversamento di viabilità ad elevata percorrenza; nel caso dovranno essere predisposti opportuni by-pass e/o relativa segnaletica. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 58 Norme Tecniche Operative TITOLO IX° Art. 28 - Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. - VINCOLI Vincolo paesaggistico D.Lgs. n.42/2004 Ambiti vincolati ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, art. 136 di cui vanno rispettate le prescrizioni. Art. 29 - Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – Corsi d’acqua Ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, art. 142, sono individuati e tutelati fiumi, torrenti e corsi d'acqua, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di ml 150 ciascuna, considerati di pregio ambientale. I progetti delle opere ricadenti in suddette aree devono essere corredati di “Relazione Paesaggistica”, ai sensi del D.P.C.M. del 12 dicembre 2005, al fine di ottenere l'autorizzazione paesaggista. Art. 30 Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 e di destinazione Agro Silvo - Pastorale – Usi Civici In relazione alla presenza di terreni di uso civico soggetti quindi al vincolo di destinazione agrosilvo-pastorale ai sensi della L.R. 22.07.1994, n. 31 e al vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, lett. h), del D.Lgs. 42/04., il PI, in recepimento a quanto relativamente indicato nella Tav. 1 di P.A.T.I., indica tali terreni. Nel Comune di Pojana Maggiore è infatti presente un Decreto Commissariale n. 40 del 30.11.1962 che indica la presenza di terreni da assoggettare alla normativa degli usi civici (L. 1766/1927). I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti al vincolo di destinazione agrosilvo-pastorale; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile. Qualora in sede di successive Varianti al P.I. si delinei la necessità di trasformazione di terreni che risultano soggetti ad uso civico, tale trasformazione sarà subordinata al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa regionale in materia di usi civici, legge regionale 22 luglio 1994, n. 31. Art. 31 - Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004 Beni culturali e del paesaggio, ovvero immobili dichiarati di notevole interesse storico-artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 che devono essere tutelati, salvaguardati e valorizzati come prescritto dagli artt. 10 e 136 dello stesso D.Lgs. Tali beni sono individuati nelle Tavv. 1, 2 e 4 di P.A.T.I. e nelle Tavv. di P.I. e sono relativi a: - Villa Pojana del XVI secolo – ex villa Miniscalchi – Erizzo, complesso di opera palladiana costituito da: villa, case rurali, barchesse e fondo agrario in parte delimitato dal muro di cinta; - Castello di Pojana del XV secolo, complesso monumentale costituito da: chiesetta e borgo quattrocentesco della famiglia Pojana, ex torre vescovile, annessi e connessi e relativo fondo agricolo; I beni di cui al presente articolo, al fine della loro tutela, salvaguardia e valorizzazione, sono assoggettati per il loro interesse culturale e paesaggistico alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.42/2004, art. 10. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 59 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. I progetti delle opere ricadenti in suddette aree sono soggetti alle misure di protezione e relative procedure di cui al Capo III, Sezione I del D.Lgs. n.42/2004. Sono ammesse le destinazioni d’uso compatibili con la destinazione d’uso della zona di P.I. in cui ricadono. I beni di cui al presente articolo non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. Gli interventi nei fabbricati e nelle pertinenze vincolate sono subordinati al preventivo parere dell’Autorità competente preposta alla tutela del vincolo e nel rispetto dei gradi di tutela di cui alla Tav. 1.4 – Centro Storico Pojana maggiore – Scala 1:1.000. Sono fatte salve diverse prescrizioni dettate dagli Enti preposti per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico o monumentale. Per gli spazi scoperti e afferenti ai beni monumentali di cui al presente articolo vale quanto previsto dall’articolo 45 delle presenti norme per i Contesti figurativi. Art. 32 - Vincolo archeologico D.Lgs. n.42/2004 Trattasi di un’area sita a sud-est del Comune individuata come vincolo archeologico ai sensi dell’art. 27 del P.T.R.C. e del D.Lgs 42/2004. L’area di cui al presente articolo è assoggettata alle disposizioni per le riserve archeologiche di interesse regionale di cui all’art. 19 delle Norme di Attuazione del P.T.R.C. e dalle disposizioni di cui all’art. 142 del D.lgs. 42/2004. Con apposita variante di P.I. si potrà provvedere a dettare norme di tutela e valorizzazione dei siti archeologici e della aree limitrofe secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio. Art. 33 - Vincolo sismico – Zona 4 L’intero territorio comunale è classificato in zona sismica 4 ai sensi dell’O.P.C.M. 3274/2003, di cui vanno rispettate le specifiche prescrizioni e per effetto della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 67 del 03.12.2003. E’ fatto salvo quanto previsto dalla D.G.R. 22 gennaio 2008 n. 71 che prende atto dei nuovi criteri di classificazione sismica in base alla O.P.C.M. 3519/2006 e introduce disposizioni sulla modalità di calcolo di progetti. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 60 Norme Tecniche Operative TITOLO X° Art. 34 - Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. - PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE Zone di ripopolamento e cattura Il P.A.T.I. e il P.I. recepiscono le zone di ripopolamento e cattura (Z.R.C.), individuate dalla Provincia attraverso il Piano Faunistico Venatorio, per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione sul territorio, al fine di ottenere una stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio. Le aree individuate sono destinate a: 1. incrementare la riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone; 2. favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie; 3. determinare, mediante l’irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui; 4. consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) o il reinserimento in altre zone di protezione. Pertanto la loro individuazione riguarda territori di pianura che presentino vocazione ambientale per le specie di interesse venatorio presenti sul territorio, dove condizioni ambientali e naturali favorevoli all’insediamento, nidificazione e proliferazione della fauna selvatica indigena. Le Z.R.C. sono presenti in aree da considerarsi di particolare pregio faunistico-ambientale. Si promuove in tali aree interventi di miglioramento e riqualificazione ambientale per la fauna stanziale e negli ambienti coltivati, per aumentare la capacità portante del territorio, quali: - conservazione della vegetazione spontanea lungo le scoline e le capezzagne; - aratura tardiva dei residui colturali; - prati a sfalcio tardivo con consociazioni miste di graminacee e leguminose, su ampie superfici o lungo i bordi dei coltivi; - colture a perdere; - incolti (set-aside); - colture invernali da sovescio; - impianto di siepi campestri. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 61 Norme Tecniche Operative TITOLO XI° Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. - FASCE DI RISPETTO Comprendono le aree di rispetto della viabilità, degli elettrodotti, del metanodotto, del cimitero, degli allevamenti zootecnici intensivi e l’indicazione degli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico.. Le limitazioni che seguono, non sono intese come destinazione d'uso, ma come limiti di allineamento e disciplina della edificazione; le superfici soggette al vincolo conservano la destinazione di zona stabilita dal P.I. e sono computabili ai fini dell'edificabilità nelle aree adiacenti secondo i parametri stabiliti per ciascuna zona. Art. 35 - Idrografia principale Trattasi delle zone di tutela dei fiumi, torrenti, canali, invasi naturali ed artificiali, anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico. Valgono le disposizioni per le zone di tutela e le fasce di rispetto di cui all’art. 41 della L.r. 11/04. In particolare, ai sensi del suddetto art. 41, L.R. 11/2004, comma 2, il P.I. con apposita Variante può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lettera g) dello stesso art. 41. Si dovranno rispettare le disposizioni di tutela alle previsioni del Piano dell’Assetto Idrogeologico, se vigente e approvato dall’Autorità di Bacino. Fatte salve le disposizioni per i corsi d’acqua pubblici di cui al D.Lgs. 42/2004, il P.A.T.I. ed il P.I. dispone che i corsi d’acqua di pregio ambientale con relative zone di tutela, vengano salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni: - conservare il carattere ambientale delle vie d’acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le alberate, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti e recupero degli accessi fluviali; - realizzare le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d’acqua, agli impianti, ecc, nonché le opere necessarie per l’attraversamento dei corsi d’acqua; le opere devono essere realizzate nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio; - vale quanto previsto dai regolamenti di Polizia Idraulica vigenti, quali il RD 368/1904 per le opere di bonifica e il RD 523/1904 per le opere idrauliche, che in particolare prevedono l’inedificabilità assoluta di 10 m oltre che la fascia di 4 m dall’unghia dell’argine o dal ciglio in cui sono vietate piantagioni e movimento del terreno. In particolare laddove sussiste un vincolo idraulico, non è possibile realizzare alcun intervento, neppure se previsto dal vigente strumento urbanistico. Relativamente alla gestione del territorio in connessione con le esigenze idrauliche, qualsiasi ipotesi dì utilizzo dei corsi d’acqua e delle aree ad essi adiacenti, in particolar modo a scopo ludico od ecologico, deve essere sempre compatibile con un ottimale funzionamento idraulico dei corsi stessi. La vegetazione di tipo arboreo potrà essere prevista solo nel caso di fiumi di notevoli dimensioni e comunque andrà mantenuta tenendo conto delle esigenze di sicurezza idraulica del corso d'acqua il interessato. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 62 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. Piante ad alto fusto potranno sussistere solo saltuariamente se tra loro distanti, ben radicate e non collocate lungo la bassa sponda, dove potrebbero essere interessate anche da eventi di "morbida" di modesta entità e quindi creare ostacolo al naturale deflusso delle acque ed essere sradicate dalla corrente; potrà invece essere valutata la possibilità della presenza continua di piante là dove la banca a fiume ha una larghezza significativa o nelle golene anche di piccola dimensione, sempre e comunque nel rispetto della normativa relativa alla Polizia idraulica. All'interno delle aree urbanizzate si applicano i limiti all’attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico. All'esterno delle aree urbanizzate ed all’interno delle fasce di rispetto, oltre ai limiti all’attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico, non sono ammesse nuove edificazioni. All’interno delle zone di tutela rispetto di cui al presente articolo sono ammessi esclusivamente: b) interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001; c) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne; d) gli interventi previsti dal titolo V° della L.R. 11/2004, in conformità con i criteri di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004, limitatamente a quanto previsto dall’art. 44, comma 4, lett. a), mediante recupero dell’annesso rustico posto in aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche; e) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l’immobile alla disciplina igienico - sanitaria vigente; f) opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela; g) la realizzazione delle opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti di depurazione, ecc. nonché delle opere necessarie all'attraversamento dei corsi d'acqua; h) è fatto salvo il nulla osta dell’Ente competente in materia. Per le costruzioni esistenti nelle aree di rispetto dei corsi d'acqua valgono le norme di cui agli art. 35. Gli ampliamenti e le sopraelevazioni non possono diminuire il distacco minimo esistente dalla fronte da cui ha origine il rispetto. Gli interventi edilizi di cui al precedente comma, lett. a), b), c), d), e), potranno essere autorizzati: a) purché non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente verso il fronte di rispetto; b) previo nulla osta dell’autorità preposta alla tutela di polizia idraulica e/o dal rischio idraulico, secondo i rispettivi ambiti di competenza. Previo parere favorevole delle Autorità competenti alla tutela del vincolo, possono essere altresì realizzate opere di urbanizzazione che non comportino l’edificazione di manufatti sopra il livello del suolo. Le aree comprese nelle fasce di rispetto fluviale sono computabili ai fini dell’edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse. Sono fatte salve le deroghe concesse dalle autorità competenti alla tutela delle fasce di rispetto. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 63 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. Per le opere posizionate sino ai 10 m dal ciglio superiore della scarpata (laddove il corso d’acqua risulti pensile) o dal piede esterno dell'argine esistente, qualsiasi intervento dovrà acquisire la specifica autorizzazione, in seguito a presentazione di apposita istanza di concessione/autorizzazione idraulica, dell'Ente competente per il corso d'acqua interessato (Consorzio o U.P. Genio Civile di Vicenza). Art. 36 - Viabilità – fasce di rispetto Gli interventi e l’edificazione nelle fasce di rispetto stradale sono normati dal D.G.L.S. 285/92 di approvazione del Nuovo Codice della strada e dal D.P.R. 495/92, così come modificato dal D.P.R. 147/93 e dalla L. 30/03/1999, n. 83. Non sono consentite nuove edificazioni. Fatte salve le disposizioni per gli edifici con valore storico-ambientale, sono consentiti per i fabbricati esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), del D.P.R. 380/2001. Per le zone agricole è fatto salvo quanto previsto dall’art. 15 delle presenti norme. Gli ampliamenti e le sopraelevazioni di fabbricati esistenti, per la realizzazione di corpi accessori o adeguamenti igienico – sanitari, sono ammessi in fasce stradali purché la costruzione non sopravanzi l’esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto. Nelle fasce di rispetto delle strade sono consentiti: - la realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, l'ampliamento di quelle esistenti, la costruzione dei manufatti di attraversamento, innesti stradali, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni del verde; - la costruzione, a titolo precario, di impianti al servizio della circolazione veicolare (distribuzione carburanti, assistenza automobilistica ecc.); - gli ampliamenti e le sopraelevazioni non possono diminuire il distacco minimo esistente dalla fronte da cui ha origine il rispetto. Previo parere favorevole delle Autorità competenti alla tutela del vincolo, nelle fasce di rispetto stradale possono essere realizzate opere di urbanizzazione che non comportino l’edificazione di manufatti sopra il livello del suolo. Sono fatte salve le deroghe concesse dalle Autorità competenti alla tutela delle fasce di rispetto stradale. In caso di difformità fra le indicazioni grafiche e quelle scritte del P.I. relative all’estensione delle fasce di rispetto stradali, si considerano prevalenti quelle scritte, nel rispetto in ogni caso delle dimensioni minime di rispetto indicate dalle leggi vigenti in materia. Per le fasce di rispetto di cui al presente articolo, in caso di difformità tra quanto rappresentato nella cartografia di P.I. e nei Piani Urbanistici Attuativi convenzionati o nei permessi di costruire in genere già autorizzati prima dell’adozione del presente P.I., è fatto salvo quanto previsto negli ultimi casi, ovvero nei Piani Urbanistici Attuativi convenzionati o nei permessi di costruire in genere già autorizzati prima dell’adozione del presente P.I.. La distanza minima va misurata in proiezione orizzontale dalla superficie coperta dal confine stradale. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 64 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. Il P.I. incentiva nella fasce di rispetto, anche mediante apposito studio, la mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle strade e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore. All’interno del centro abitato e delle zone previste edificabili o trasformabili, i progetti pubblici o privati devono porsi l’obiettivo di arricchire le pertinenze stradali con alberature d’alto fusto. In particolare occorre attenersi ai seguenti indirizzi: - in tutte le nuove strade di progetto va prevista l’alberatura con piante di alto fusto. Vanno conservate le caratteristiche di tutti i viali alberati esistenti; - nelle strade senza alberi vanno progettate alberate stradali (pubbliche o private). Le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini dell’edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse, purché ricadano nelle medesime Z.T.O.. Art. 37 - Elettrodotto – D.P.A. Il territorio comunale di Pojana Maggiore è attraversato dal seguente elettrodotto in gestione alla società TERNA: - Linea in semplice terna non ottimizzata 132 kV "Cologna - Noventa ", cod. 28 - 461, dal sost. N. 37 al sost. N. 51, di proprietà ENEL Distribuzione S.p.A.. Transita inoltre la Linea 50 kV Legnago – Noventa c.d. ex Italcementi Orgiano, cod. 29-220 di proprietà ENEL Distribuzione S.p.A, evidenziata nelle Tavole di P.I., della quale al momento la Società TERNA non è in grado di definire la DPA. L’indicazione nelle Tavole di P.I. delle Distanze di prima approssimazione (DPA) delle linee suddette sono state recepite come indicate dalla Società TERNA (con nota del 15.12.2008 al Comune capofila di Alonte del P.A.T.I.) che le ha determinate secondo le indicazioni del paragrafo 5.1.3 del documento allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 (in G.U. del 05,07.2008), alla luce della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all'art, 6 del DPCM 8 luglio 2003, precisando che: - la larghezza delle DPA è stata calcolata con riferimento alla condizione di maggior cautela presente nel tronco di linea considerato, e quindi, un'analisi puntuale potrebbe condurre a risultati diversi; - per svincolarsi da eventuali imprecisioni relative alle coordinate georeferenziate dei sostegni di linea, la DPA dovrà essere individuata sul campo con riferimento all'asse reale dell'elettrodotto. La costruzione di fabbricati in prossimità di elettrodotti deve necessariamente risultare compatibile con gli stessi e, in particolare, deve essere rispettata la vigente normativa in materia di distanze tra edifici e conduttori elettrici, di seguito specificata: - D.M. 449 del 21 marzo 1988 [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne; - Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 [in G.U. n. 55 del 7.3.2001], legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e relativo Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 65 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. decreto attuativo emanato con D.P.C.M. 8 luglio 2003 [in G.U. n. 200 del 29.8.2003], recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50HZ) generati dagli elettrodotti. Per quanto attiene alla legge 36/2001 ed al relativo decreto attuativo, nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio, dovranno essere rispettati l'obiettivo di qualità di 3 microtesla, previsto, per il valore di induzione magnetica, dall'art. 4 del DPCM 8 luglio 2003, e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art, 6 del medesimo decreto. Ai sensi del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - Art. 83 Lavori in prossimità di parti attive non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX (5 metri perlinee A.T. fino a 132 kV, 7 metri per 220 kVe 380 kV), salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. La localizzazione di nuovi elettrodotti, o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti ed in particolare della legge L.36/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e della legislazione regionale di attuazione vigente e al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 (in G.U. del 05,07.2008). In particolare gli Enti e/o le Società concessionarie nella realizzazione di nuovi elettrodotti da realizzarsi preferenzialmente interrati o comunque secondo modalità il meno impattanti possibile, valutano il riuso dei tracciati e/o dei tralicci esistenti prevedendo anche la demolizione di quelli non idonei e il ripristino dei luoghi. Nelle aree soggette a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e successive modificazioni, e nei sistemi agricoli di rilevante interesse paesistico – ambientale di cui all’art. 42 delle presenti norme e individuati dal P.A.T.I. nelle Tavv. 4b, le linee elettriche dovranno essere di massima interrate. Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti non è consentita la costruzione di edifici o servizi che costituiscano luoghi di permanenza superire alle quattro ore giornaliere. Le distanze indicate potranno variare i rapporto all’ottimizzazione delle linee, a piani di risanamento o modifiche legislative che potranno intervenire, in relazione a quanto espresso dalla legislazione vigente in materia. Eventuali discordanze tra la situazione reale e quella indicata in grafia del P.A.T.I. e del P.I. relativamente al tracciato degli elettrodotti e delle relative fasce di rispetto, si risolvono a favore della situazione di fatto documentata. Le fasce di rispetto degli elettrodotti sono regolamentate dalle normative vigenti. Le superfici soggette al vincolo mantengono la destinazione di zona stabilita dal presente P.I.; tali superfici sono sempre utilizzabili ai fini del computo di edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri stabiliti per ciascuna zona. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 66 Norme Tecniche Operative Art. 38 - Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. Metanodotto – fasce di rispetto Sulle tavole del P.I. è indicato il tracciato del metanodotto Snam Rete Gas presente e relative servitù. Le servitù gravanti sui fondi attraversati dal metanodotto impongono fasce di rispetto e sicurezza che risultano variabili in funzione della pressione di esercizio e del diametro delle condotte e specificate dall’ente competente (SNAM). Ulteriori vincoli e norme da rispettare sono contenuti nel D.M. 24/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15.01.1985. In particolare l’art. 2.4.3 del suddetto Decreto prevede che i nuovi fabbricati appartenenti a nuclei abitati vengano posti ad una distanza non inferiore a 100 ml dai metanodotti. Sono ammesse distanze minori purché le tubazioni abbiano determinate caratteristiche strutturali. Per opere di qualsiasi genere (fabbricati, fognature, tubazioni, cavi di energia e telefonici, sostegni di linee elettriche, recinzioni, strade, ecc.) che si intendono realizzare in prossimità del metanodotto, è comunque necessario sia contattato, L’Ente responsabile della condotta (SNAM) per individuare eventuali interferenze e concordare i conseguenti interventi, in considerazione anche dell’individuazione approssimativa del tracciato sulle tavole di P.A.T.I. e del P.I.. Eventuali discordanze tra la situazione reale e quella indicata in grafia del P.A.T.I. e del P.I. relativamente al tracciato dei metanodotti, si risolvono a favore della situazione di fatto documentata. Le aree comprese nella fascia di rispetto sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse. Art. 39 - Fasce di rispetto cimiteriale Le fasce di rispetto cimiteriale sono individuate al fine di garantire condizioni di igiene intorno al cimitero stesso, alla realizzazione di opere di edilizia cimiteriale e alla piantumazione a verde nonché di assicurare tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura. All’interno delle aree cimiteriali e delle aree di rispetto si applicano le disposizioni relative l’edificabilità di cui al R.D. 1265/34 e successive modifiche e integrazioni. L’ampliamento dei cimiteri esistenti può interessare la zona agricola nell’ambito delle aree di rispetto cimiteriale. Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono ammesse tutte le colture arboree tipiche dell'ambiente naturale e quelle tradizionalmente legate all'uso dei luoghi. Non sono consentite nuove costruzioni, ricostruzioni e edificazioni in genere, salvo le opere relative ai cimiteri e relativi servizi, i parcheggi e le attrezzature di interesse comune, nel rispetto di quanto disposto dalla L. 166/2002. È ammessa a titolo precario l’installazione di chioschi per la vendita di fiori. Le aree comprese nelle fasce di rispetto cimiteriale sono computabili ai fini dell’edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse, purché ricadano nelle medesime Z.T.O. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 67 Norme Tecniche Operative Art. 40 - Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico Il P.I., in recepimento al P.A.T.I. ed in relazione alle previsioni dell’art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), e dell’art. 8, comma 1, lettera e) della Legge 36/2001, ed ai contenuti previsti dell’art. 13, comma 1, lett. q) della L.R. 11/2004, stabilisce i criteri per l’individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al Decreto Legislativo 1 Agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni. Gli obiettivi di qualità, consistenti in criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni ed incentivazioni, orientati al rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non tali da impedire od ostacolare in modo non giustificato l’insediamento degli stessi, sono nell’ordine di importanza i seguenti: a) escludere l’installazione degli impianti su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido ed in corrispondenza delle aree sensibili in precedenza elencate; b) escludere l’installazione degli impianti su aree vincolate a sede stradale, parcheggio, verde pubblico, l'istruzione, nel rispetto delle norme di tutela dell'ambiente naturale e degli edifici e manufatti di interesse architettonico, tipologico e ambientale, verificando: che preventivamente alla attivazione degli impianti, sia verificato il rispetto dei valori di emissione stabiliti come sigla di legge; tale soglia è intesa come sommatoria complessiva dei livelli di emissione risultanti dal contemporaneo funzionamento degli impianti esistenti e previsti; c) escludere l’installazione degli impianti su aree caratterizzate da particolare densità abitativa; d) escludere, l’installazione degli impianti in presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d’uso; e) escludere, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l’installazione degli impianti in presenza di immobili di dichiarato interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale; f) escludere la localizzazione di impianti che per tipologia, aggregazione e/o disaggregazione, non conformità a standard urbanistici ed edilizi, prescrizioni ed incentivazioni, non prevedano l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili; g) escludere la localizzazione per impianti che non rispondano a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi, trattandosi comunque di impianti che gravano con un impatto negativo sull’ambiente in termini di emissioni oltre che in termini di “consumo” o alterazione di risorse territoriali e ambientali; h) privilegiare la localizzazione nell’ambito di un piano annuale o pluriennale rispondente ai criteri che precedono, da concertare secondo un protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune ed i soggetti gestori degli impianti. Con eventuale apposito P.I. si provvederà a definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni. La costruzione di tali impianti richiede il rilascio del permesso di costruire. L’installazione degli impianti di telefonia mobile deve fare riferimento alla normativa vigente in Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 68 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. materia. Nelle more di approvazione di apposito P.I., la localizzazione di nuove sorgenti della telefonia cellulare ed di impianti di comunicazione elettronica o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni di legge vigenti, e con l’eventuale piano annuale o pluriennale di localizzazione, redatto in conformità con le direttive che precedono. Fatte salve eventuali norme speciali regionali in materia, nell’ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dalle disposizioni regionali di attuazione, generati da sorgenti fisse legittimamente assentite, non è consentita la realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti di quelli esistenti adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore continuative, e loro pertinenze esterne, o che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i lastrici solari) o la realizzazione di aree destinate ad essere intensamente frequentate. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi. Art. 40.1 - Aree per servizi tecnologici I servizi tecnologici: impianti, centrali e cabine elettriche e per la telefonia fissa, impianti e cabine per l'erogazione del gas e dell'acqua, possono essere realizzati in tutte le zone ed aree, con l'esclusione delle aree vincolate a sede stradale, parcheggio, verde pubblico, l'istruzione, nel rispetto delle norme di tutela dell'ambiente naturale e degli edifici e manufatti di interesse architettonico, tipologico e ambientale. Oltre alle specifiche norme di legge, i manufatti devono rispettare i distacchi stabiliti dall’art. 59 delle presenti norme, salvo i maggiori distacchi previsti dalle disposizioni vigenti. Art. 41 - Allevamenti zootecnici intensivi – fasce di rispetto Allevamenti zootecnici intensivi rispetto ai quali si applicano le specifiche disposizioni di cui alla L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni. L’individuazione degli edifici riportata negli elaborati grafici del P.I. e la fascia di rispetto, può essere modificata secondo le condizioni rilevabili al momento e certificabili con parere U.L.S.S., senza che ciò costituisca variante al P.I.. E’ fatto salvo quanto previsto dagli artt. 15.7, 22 e 24 delle presenti norme. Il P.I. individua tre tipi di fasce di rispetto: a. Distanze minime tra allevamenti e residenze civili sparse: è la distanza minima che un allevamento deve mantenere da una qualsiasi residenza civile indipendentemente dalla ZTO in cui ricade; b. Distanze minime reciproche tra allevamenti e residenze civili concentrate (centri abitati): Distanza minima che l’allevamento deve mantenere dai centri abitati così come individuati dal codice della strada; c. Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola: è la distanza che un allevamento deve rispettare dalla ZTO non agricola (ad esclusione degli insediamenti produttivi, artigianali ed industriali, Deliberazione della Giunta n. 3650 del 25 novembre 2008).Tale limite è in relazione alla classificazione del singolo allevamento Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 69 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. e suo relativo punteggio (Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio “ e successive modifiche ed integrazioni). Si precisa inoltre che è consentita l’edificazione nei casi previsti dal Deliberazione della Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004 Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", Approvazione, Punto 5, comma 9 “In deroga a quanto previsto al precedente punto 8, sono ammessi solamente gli interventi di ampliamento sugli edifici esistenti, quelli su lotti posti all’interno di un centro storico o di un insediamento esistente, nonché quelli nel caso in cui tra allevamento e aree di espansione edilizia sia interposto un centro storico o un insediamento residenziale”. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 70 Norme Tecniche Operative TITOLO XII° Art. 42 - Comune di Pojana Maggiore (VI) - ZONE O ELEMENTI AMBIENTALI DI TUTELA E P.I. INVARIANTI Sistema agricolo produttivo di pianura ad elevata integrità Il P.I., in recepimento al P.A.T.I., individua le aree rurali con scarsa presenza di insediamenti urbani, suoli ad elevata fertilità e potenzialità agronomica, integrità fondiaria del territorio e presenza di aziende zootecniche di valenza storica nelle quali attuare: - il mantenimento di pratiche agricole sostenibili, promuovere le produzioni di qualità (DOP) e promuove lo sviluppo delle aziende agricole presenti; - una fruizione turistica del territorio aperto, attraverso l’organizzazione di percorsi ciclopedonali connessi con gli insediamenti, e la promozione di attività agrituristiche e di servizio. Agli ambiti del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni: - salvaguardare l’assetto agrario e l’integrità fondiaria mediante verifica delle modificazione del suolo e miglioramento fondiario dovranno essere accompagnata da adeguata valutazione dello stato dei luoghi e da verifica di coerenza con il sistema paesaggisticoambientale; - aumentare il grado di naturalità del territorio e diminuire l’impatto dell’attività agricola, mediante la conservazione della vegetazione esistente. Nel caso di rimozione, taglio dovranno essere poste a dimora un analogo numero di piante (le specie dovranno essere fra quelle elencate nell’allegato 1 del prontuario); - contenere l’edificazione diffusa e indirizzarla alla collocazione preferenziale degli interventi edilizi funzionali all’attività agricola in adiacenza a fabbricati esistenti. In particolare, ai fini della salvaguardia dell’assetto agrario e dell’integrità fondiaria e paesaggistico-ambientale presenti, la nuova edificabilità, non ricadente all’interno dei nuclei rurali di cui all’art. 16 delle presenti norme è consentita nel rispetto delle norme suddette esclusivamente se collocata in prossimità o in adiacenza a fabbricati esistenti. E’ fatto salvo quanto previsto per i nuclei rurali di cui all’art. 16 e per gli Edifici con utilizzazioni multiple, non più funzionali alle esigenze del fondo di cui all’art. 17 delle presenti norme. Vale altresì quanto disposto per gli edifici di interesse ambientale di cui al Titolo XIII° delle presenti norme. Art. 43 Area lacuale, corsi d’acqua principali, siepi agrarie esistenti - Aree rilevanti per la Rete Ecologica Territoriale Il P.I., in recepimento a quanto indicato nella Tavv. di P.A.T.I. e delle rispettive Norme Tecniche di cui agli artt. 15.3 e 19.1, individua l’area lacuale denominata “il laghetto”, i corsi d’acqua principali, le siepi agrarie esistenti, nei quali costituiscono invarianti da tutelare e valorizzare i caratteri naturalistici - ambientali che ne fanno bacino di risorse naturali/ambientali per il mantenimento e sviluppo della biodiversità. Gli ambiti di cui al presente articolo fanno parte della Rete Ecologica indicata dal P.A.T.I., intesa come insiemi interconnessi di componenti ambientali e risorse naturali presenti nel territorio o potenzialmente sviluppabili in essa lungo opportune direttrici, con il fine di svolgere una funzione di mitigazione degli impatti negativi sull’ambiente, attraverso la generale Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 71 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. diminuzione delle pressioni sulle diverse componenti ambientali in una logica di riequilibrio ecologico e di miglioramento dell’ambiente. In particolare la Rete ecologica è costituita dall’insieme delle aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di nuovo impianto, in parte già individuate e normate dal P.A.T.I. (come l’area S.I.C. dei Colli Berici e gli ambiti fluviali) e in parte ancora definiti sulla base di una verifica puntuale. La Rete Ecologica potenziale, come indicata dal P.A.T.I., è costituita da matrici naturali primarie in grado di costituire sorgenti di diffusione per elementi di interesse ai fini della biodiversità (Area S.I.C. dei Colli Berici, aree di interesse ambientale paesaggistico come la Val Liona), da fasce di protezione alle matrici naturali primarie (Buffer Zone), fasce riparie lungo i principali corsi d’acqua (Buffer ripari), corridoi ecologici nella matrice agricola principale (siepi agrarie) e lungo le infrastrutture viarie principali e da nodi (Aree umide, Restoratione areas, Stepping Stones). In tale contesto assumono particolare rilievo specificatamente per il territorio di Pojana Maggiore: - l’aree lacuale denominata “Laghetto”, quale invariante della Tav. 2.2 di P.A.T.I.; - i corsi d’acqua naturali principali, quali invarianti della Tav. 2.2 e buffer ripari potenziali della Tav. 4.b.2 di P.A.T.I.: Rio Ronego, Scolo Alonte, Scolo Roneghetto, Scolo Dettora; - le siepi agrarie esistenti quali fragilità aggiornate sulla base di specifiche analisi di approfondimento; - le siepi agrarie di progetto quali misure di mitigazione da attuarsi direttamente, in caso di progetti puntuali o in accordo con l’amministrazione in caso di misure di compensazione. Agli ambiti del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni: – Tali elementi non possono essere soppressi per qualsiasi finalità di tipo urbanistico. – Devono essere conservate le formazioni vegetali lungo i fossi e i corsi d'acqua. – Sono vietati interventi edificatori entro una fascia di almeno 20 m dal perimetro della macchia boscata, se non per giustificati motivi, e almeno 10 m dalle siepi e dai filari alberati, se non per giustificati motivi. – In caso di lavori relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua non deve essere compromesso l'apparato radicale delle alberature e deve essere garantito il mantenimento delle siepi. – È vietata la conversione delle macchie boscate in colture o in aree prative (fatta eccezione per habitat di interesse conservazionistico). – Vanno realizzati interventi di ripulitura, di conversione ad alto fusto, di infittimento con specie arbustive di cui all'allegato , di diradamento di specie esotiche invasive, al fine di incrementare la biodiversità delle formazioni vegetali. Il taglio colturale delle siepi deve essere effettuata secondo le consuetudini locali e nel rispetto delle norme di polizia forestale. – In caso di individuazione di nuovi ambiti in cui mettere a dimora siepi, filari alberati e macchie boccate, i criteri e modalità d'impianto dovranno essere rispettosi delle Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 72 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. eventuali preesistenze e favorendo l'evoluzione naturale delle specie autoctone. In particolare gli interventi dovranno portare alla realizzazione delle fasce tampone costituite dall’impianto di siepi plurifilari (bande boscate) per una larghezza minima di 10 m (tale larghezza dovrà obbligatoriamente essere rispettata in caso di presenza di corso d’acqua al fine di limitare il deflusso di nutrienti e di fitofarmaci nelle acque superficiali). Tuttavia, al fine di tutelare gli investimenti fondiari le fasce tampone possono essere ridotte fino al limite minimo di 5 m. a condizione che il progetto di nuova sistemazione degli appezzamenti impedisca il deflusso e l'apporto di nutrienti e di fitofarmaci nelle acque superficiali e profonde. All'interno delle fasce tampone di nuovo impianto sono consentiti i soli interventi necessari alla conservazione ed alla rinaturalizzazione dì tali ecosistemi boschivi. – E' vietato il taglio colturale delle siepi salvo interventi finalizzati al miglioramento qualitativo delle siepi stesse. – E' vietato il prelievo e la detenzione della flora spontanea. – E' fatto divieto di estirpare, bruciare e convertire le aree a siepi e boschetti – Il taglio colturale dei filari alberati con esclusione di quelle ricadenti nell’area della rete ecologica deve essere effettuato secondo le consuetudini locali e nel rispetto delle norme di polizia forestale. – Devono essere conservate le formazioni vegetali lungo i fossi e i corsi d’acqua. – E' fatto obbligo di conservare le alberate individuate negli elaborati grafici di progetto. – Sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali. In merito alle formazioni ripariali, il Comune, in accordo con le autorità competenti: - prescrive la protezione ed il miglioramento ecologico e morfologico complessivo dei corsi d’acqua attraverso il la conservazione di spazi agli alvei, il ripristino dell’andamento dei meandri, il rallentamento del deflusso delle acque ed il mantenimento dei livelli di deflusso minimo vitale; - Tutte le opere realizzate a tali fini ed a fini di messa in sicurezza di aree soggette ad esondazione adottano quando possibile, metodologie e tecniche di ingegneria naturalistica, idonee agli interventi in ambiente fluviale e favorevoli al suo progressivo recupero di naturalità e di capacità di autoregolazione e protezione; - prescrive la protezione, la conservazione e l’incremento qualitativo e quantitativo delle formazioni vegetali ripariali, anche con opere di forestazione naturalistica che possono concorrere alla realizzazione di fasce tampone per la protezione delle acque superficiali dagli agenti inquinanti rilasciati dalle colture agrarie e dalle aree produttive limitrofe ai corsi d’acqua; - prescrive la realizzazione lungo i corsi d’acqua principali, a regime perenne, individuati nelle planimetrie di piano, di una fascia con vegetazione arborea ed arbustiva di almeno 8 metri di sezione per ogni lato, misurata dal ciglio di sponda, per la formazione ed integrazione dei corridoi di vegetazione riparia; Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 73 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. - prescrive la realizzazione lungo i fossi individuati nelle planimetrie di piano, a regime stagionale, di una fascia con vegetazione arborea ed arbustiva di almeno 3 metri di sezione per ogni lato, misurata dal ciglio di sponda, per la formazione dei sistemi ecologici minori; - Prescrive che gli interventi silvicolturali sulle formazioni vegetali ripariali devono favorire il graduale sviluppo di formazioni proprie della vegetazione naturale potenziale, con cicli di diradamento e taglio che garantiscano la disetaneità delle formazioni arboree ed arbustive. Per l’impianto di formazioni vegetali devono essere utilizzate specie vegetali selezionate tra quelle ammesse e allegato 1 del prontuario di mitigazione ambientale E’ vietato l’abbattimento e comunque il danneggiamento degli individui arborei di rilievo monumentale. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 74 Norme Tecniche Operative TITOLO XIII° Art. 44 - Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. INVARIANTI DI NATURA STORICO – MONUMENTALE AMBIENTALE Beni monumentali D.Lgs. 42/2004 Costituiscono invariante i beni culturali e del paesaggio, ovvero immobili dichiarati di notevole interesse storico-artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 che devono essere tutelati, salvaguardati e valorizzati come prescritto dagli artt. 10 e 136 dello stesso D.Lgs. Tali beni sono individuati nelle Tavv. 1, 2 e 4 di P.A.T.I. e nella Tavv. di P.I. e sono relativi a: - Villa Pojana, Miniscalchi – Erizzo, Bettero, Chiarello del XVI secolo, complesso di opera palladiana costituito da: villa, case rurali, barchesse e fondo agrario in parte delimitato dal muro di cinta; - Castello Paltinieri, Pojana, Miniscalchi, Erizzo, Bersan – Balduzzo, Bersan, complesso monumentale costituito da: chiesetta e borgo quattrocentesco della famiglia Pojana, ex torre vescovile, annessi e connessi e relativo fondo agricolo. I beni di cui al presente articolo, al fine della loro tutela, salvaguardia e valorizzazione, sono assoggettati per il loro interesse culturale e paesaggistico alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.42/2004, art. 10. I beni sopra descritti sono individuati anche dall’I.R.V.V. di cui al catalogo allegato. I progetti delle opere ricadenti in suddette aree sono soggetti alle misure di protezione e relative procedure di cui al Capo III, Sezione I del D.Lgs. n.42/2004. Sono ammesse le destinazioni d’uso compatibili con la destinazione d’uso dell’A.T.O. di appartenenza del P.A.T.I. e della zona di P.I. in cui ricadono. E’ fatto salvo quanto disposto dalla Tav. P.I. 1.4 - Centro Storico Pojana Maggiore, Scala 1:1.000 in riferimento all’art. 9 delle presenti N.T.O. I beni di cui al presente articolo non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. Gli interventi nei fabbricati e nelle pertinenze vincolate sono subordinati al preventivo parere dell’Autorità competente preposta alla tutela del vincolo. Sono fatte salve diverse prescrizioni dettate dagli Enti preposti per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico o monumentale. Per gli spazi scoperti e afferenti ai beni monumentali di cui al presente articolo vale quanto previsto dall’articolo 44 delle presenti norme. In tali ambiti è fatto divieto di modificare gli elementi caratteristici dell'ambiente, del tessuto edificato, della rete viaria, sia veicolare che pedonale. Art. 45 - Contesti figurativi e coni visuali dei beni monumentali Il P.I. individua nelle relative Tavole il contesto figurativo di Villa Miniscalchi Erizzo Schenato e del Castello Paltinieri ed i attinenti coni visuali in recepimento al P.T.C.P. di Vicenza, adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del 20 maggio 2010, di cui alle relative Norme Tecniche - Allegato A – Le ville venete di particolare interesse provinciale (art. 46) – Scheda n. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 75 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. 51. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 46 delle Norme del P.T.C.P. di cui sopra. Il P.I., ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a), con una apposita Variante del piano, può proporre modifiche al perimetro del contesto e ai coni visuali supportate da uno studio storico atto a dimostrare che sia garantita la tutela delle ville e relativo contesto. Tali modifiche di tipo operativo rientrano fra quelle disciplinate dall’art. 6 delle norme del P.T.C.P. (variante semplificata ai sensi dell’art. 23, comma 11, della LR 11/2004). Art. 46 - Ville individuate nella pubblicazione dell’I.R.V.V. Nelle Tavv. di P.I. vengono individuate le Ville di cui alla pubblicazione dell’Istituto Regionale per le Ville Venete. Le ville suddette vengono qui di seguito elencate con la rispettiva disciplina di riferimento: 1. Castello Paltinieri, Pojana, Miniscalchi Erizzo, Bersan-Balduzzo, Bersan: è fatto salvo quanto disposto dalla Tav. P.I. 1.4 - Centro Storico Pojana Maggiore, Scala 1:1.000 in riferimento all’art. 9 delle presenti N.T.O.; 2. Villa Pojana, Miniscalchi-Erizzo, Bettero, Chiarello: è fatto salvo quanto disposto dalla Tav. P.I. 1.4 - Centro Storico Pojana Maggiore, Scala 1:1.000, in riferimento all’art. 9 delle presenti N.T.O.; 3. Villa Arnaldi, Acerbi, Stefani, Fortuna: è fatto salvo quanto previsto dalla schedatura di Edifici di interesse ambientale n. 30 a/B e 30 b/C di cui all’art. 47 delle presenti norme; 4. Villa Miniscalchi Erizzo, Colla, Schenato: è fatto salvo quanto disposto dalla Tav. P.I. 1.4 Centro Storico Pojana Maggiore, Scala 1:1.000 in riferimento all’art. 9 delle presenti N.T.O.; 5. Villa Mario, Ruaro, Ferro, Arnaldi, Durlo Zanovello: è fatto salvo quanto previsto dalla schedatura di Edifici di interesse ambientale n. 12/C di cui all’art. 47 delle presenti norme; 6. Barco Gobbo, Verlato: è fatto salvo quanto disposto dalla Tav. P.I. 1.4 - Centro Storico Pojana Maggiore, Scala 1:1.000 in riferimento all’art. 9 delle presenti N.T.O.. Per le ville venete di particolare interesse provinciale indicate dal PTCP di Vicenza adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del 20 maggio 2010, di cui alle relative Norme Tecniche - Allegato A – Le ville venete di particolare interesse provinciale, valgono le direttive generali dell’art. 45 comma 2 e le prescrizioni previste dall’art 45 comma 4 delle norme dello stesso P.T.C.P.. Art. 47 Edifici di interesse storico – architettonico - ambientale schedati dal PRG Le schedature degli Edifici di interesse storico – architettonico – ambientali di PRG (Elaborato n. 7) vengono con il presente PI confermate ed aggiornate, anche in recepimento e aggiornamento a quanto indicato dal P.A.T.I. relativamente agli Altri edifici di valore storico – ambientale di cui al rispettivo art. 16.4 delle N.T.. Per tali edifici è fatto salvo quanto previsto dalle relative schede di cui all’Elaborato n. 7 e si conferma e si aggiorna la disciplina delle relative N.T.A. del P.R.G. di cui al successivo art. 47. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 76 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. Art. 48 Norme per i Beni monumentali D.Lgs. 42/2004, le Ville IRVV e gli Edifici di interesse storico – architettonico – ambientale schedati dal P.R.G. Il P.I. definisce il grado di tutela dei beni monumentali D.Lgs. 42/2004, delle Ville IRVV e degli edifici di interesse storico, architettonico, ambientale schedati dal PRG. Art. 48.1 - Destinazioni d'uso Per i beni monumentali D.Lgs. 42/2004 di cui all’art. 44 delle presenti N.T.O. sono consentite le destinazioni d’uso previste dalla Tav. P.I. 1.4 - Centro Storico Pojana Maggiore, Scala 1:1.000. Per gli edifici di interesse storico, architettonico, ambientale, sono consentite, oltre alle destinazioni di zona, le seguenti: residenze, pubblici esercizi, negozi, artigianato di servizio e artistico, attività culturali, sociali, ricreative, nonché le utilizzazioni che siano ritenute compatibili con i valori da tutelare. Art. 48.2 - Disciplina degli interventi Gli edifici sono individuati nelle Tavv. di P.I. e classificati in base al loro valore culturale che viene espresso mediante “gradi di tutela” che determinano prescrizioni vincolanti per gli interventi. Attraverso la formazione di Piani Urbanistici Attuativi, nel rispetto dei criteri di tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali fatta eccezione per i primi due gradi A e B, previe specifiche e documentate analisi sui manufatti, è possibile prevedere anche interventi edilizi diversi che comportino più o meno un grado di tutela da quelli fissati, compreso l'ampliamento nel rispetto degli indici di zona. Nel caso di progetti riguardanti, in parte o totalmente gli edifici di cui al presente articolo, un’analisi filologica, che deve comprendere l’intero edificio di riferimento, può dimostrare valori culturali diversi da quelli risultanti dalle schedature; in tal caso sono consentiti tipi di intervento corrispondenti alle classi di valore risultanti dall'analisi, aumentando o diminuendo il valore assegnato dalla schedatura di una classe al massimo, escludendo i gradi di tutela A e B, senza modificare la classe attribuita all’edificio stesso. Nel caso in cui l’analisi filologica dimostri che soltanto una parte di edificio schedato risulti di interesse storico – artistico, il grado di tutela può essere circoscritto alla sola parte di interesse. L’analisi filologica dovrà essere redatta nel rispetto di quanto disposto dal successivo art. 49.3. Il Dirigente dell’U.T.C. si riserva la facoltà di richiedere ulteriori approfondimenti, elaborati, documenti, campionature, ecc. ritenuti necessari per la valutazione dell'intervento. Par.48.2.1 - Edifici con grado di tutela “A”. Edifici vincolati ai sensi della ex L. 1089/1939 e gli altri edifici di rilevante valore storico, architettonico, ambientale che conservano i caratteri significativi dell'organismo edilizio. Negli edifici con grado di tutela “A” sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, finalizzati al mantenimento ed alla valorizzazione dell'edificio e delle sue pertinenze mediante la eliminazione delle superfetazioni, la conservazione dell'impianto e dei caratteri peculiari esistenti, dei materiali e delle tecniche costruttive originarie nonché dei rapporti con l'ambiente circostante. Non è consentito l'inserimento di elementi estranei ai caratteri tipologici dell'edificio. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 77 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. Par.48.2.2 - Edifici con grado di tutela “B” Edifici di interesse storico, architettonico, ambientale, sostanzialmente intatti nei caratteri generali oppure parzialmente modificati, ma in modo reversibile. Negli edifici con grado di tutela “B” sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, finalizzati alla riqualificazione dell'edificio e delle sue pertinenze, in funzione delle attuali esigenze, ma nel rispetto dei caratteri originari e del loro rapporto con l'ambiente circostante che dovranno essere analiticamente documentati in sede di richiesta di intervento. E' ammessa la possibilità di interpretare con materiali e forme attuali il compimento di parti mancanti o irrimediabilmente compromesse. Non è consentito l'inserimento di elementi estranei ai caratteri tipologici dell'edificio. Par.48.2.3 - Edifici con grado di tutela “C” Edifici di interesse storico, architettonico, ambientale minori; edifici di interesse documentario e/o ambientale. Negli edifici con grado di tutela “C” sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, finalizzati alla riqualificazione dell'edificio e delle sue pertinenze, in funzione delle attuali esigenze, ma nel rispetto dei caratteri originari e del loro rapporto con l'ambiente circostante che dovranno essere analiticamente documentati in sede di richiesta di intervento. E' ammessa la possibilità di interpretare con materiali e forme attuali il compimento di parti mancanti o irrimediabilmente compromesse. Non è consentito l'inserimento di elementi estranei ai caratteri tipologici dell'edificio. Par.48.2.4 - Edifici con grado di tutela “D” Edifici di interesse storico, architettonico, ambientale minori, edifici di interesse documentario e/o ambientale che hanno subito modifiche sostanziali nei caratteri. Negli edifici con grado di tutela “D” sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, finalizzati alla riqualificazione dell'edificio e delle sue pertinenze, in funzione delle attuali esigenze e a diverse necessità d'uso, ma nel rispetto dei caratteri originari e del loro rapporto con l'ambiente circostante che dovranno essere analiticamente documentati in sede di richiesta di intervento. E' ammessa la possibilità di interpretare con materiali e forme attuali il compimento di parti mancanti o irrimediabilmente compromesse. Gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento possono essere consentiti solo se garantiscono il mantenimento e il recupero degli elementi di valore culturale individuati sulla base di una specifica analisi storica dell'edificio, illustrata da rilievi e accertamenti in sito atti a garantire una completa informazione sulle caratteristiche dell'edificio nonché sulle tecniche e materiali usati nella costruzione. Gli interventi di ampliamento possono essere concessi se previsto dal P.I.. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 78 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. Può essere consentita la demolizione e ricostruzione di parti prive di valore culturale se indispensabili alla funzionalità dell'edificio. Non è consentito l'inserimento di elementi estranei ai caratteri tipologici dell'edificio. Art. 48.3 - Disciplina degli interventi per gli edifici nella Z.T.O. “A”: Gli interventi sono quelli previsti dal P.I. per le zone A e per gli immobili classificati di interesse ambientale, e devono essere realizzati in modo da non compromettere il valore culturale degli edifici tutelati. La Tav. 1.4 – Centro storico Pojana Maggiore – scala 1:1.000 definisce gli immobili per i quali è prevista la possibilità di intervento diretto, gli ampliamenti, le altezze, i distacchi e gli allineamenti da rispettare. Può essere imposto l'uso di materiali, finiture e modalità di intervento diretti alla riqualificazione dell’edificio soggetto a tutela. Art. 48.4 - Tutela e riqualificazione degli spazi esterni Se non già prevista dal progetto, può essere prescritta, in sede di permesso di costruire, la sistemazione degli spazi esterni di diretta pertinenza dell'edificio, al fine di tutelare e riqualificare gli spazi stessi, mediante il recupero degli elementi di interesse storico, artistico o culturale. Art. 48.5 - Interventi mediante piani urbanistici attuativi Il Piano urbanistico attuativo può prevedere nel rispetto delle norme generali della zona, oltre agli interventi sopra specificati, anche demolizioni, ricostruzioni e nuove costruzioni purché dirette alla riqualificazione ambientale, nel rispetto dei valori culturali esistenti. Art. 48.6 - Documentazione richiesta Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, nonché per le demolizioni, ricostruzioni e nuove costruzioni, i progetti devono allegare, oltre quanto prescritto dal Regolamento Edilizio la seguente documentazione: - per gli edifici lo stato di fatto mediante il rilevo quotato, le destinazioni d'uso, le condizioni statiche ed igieniche, una documentazione sulla tipologia con le informazioni sui materiali e tecnologie usate nella costruzione, nonché la eventuale analisi storica sulle trasformazioni dell'edificio; - per gli spazi esterni, lo stato di fatto mediante il rilievo quotato del suolo, delle alberature, con specificazione della specie, delle pavimentazioni esterne, delle recinzioni ed ogni altro elemento fisso che concorre a caratterizzare l'ambiente; - per gli edifici di cui alle schede 3, 8, 10, 25, 26, 37 appartenenti al fascicolo “schede relative agli edifici individuati in base all’art.10 della L.R. 24/85” e le schede dei nuclei rurali C e E della variante al P.R.G. approvati con D.G.R.V. n°3405 del 22.9.1998, sono consentiti i soli interventi di: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione interna, senza la possibilità di modificare la forometria e la sagoma esterne”. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 79 Norme Tecniche Operative Art. 49 P.I. Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. Edifici di valore storico – architettonico – ambientale schedati dal Il P.I. può individuare eventuali altri edifici con valore storico - architettonico - ambientale e classificarli in base alle rispettive caratteristiche tipologiche, nelle categorie di valore A1, A2, A3, A4 di cui al successivo art. 49.1. Il P.I. attribuisce a ciascun manufatto individuato, considerando il valore emergente, la categoria di riferimento, con la relativa disciplina, tra quelle determinate dal P.I. al successivo art. 49.2 Gli edifici con valore storico-ambientale possono comprendere anche immobili o parti di immobili di valore culturale diverso da quello emergente, che distingue le categorie di valore attribuito. Il diverso valore può essere accertato dall’analisi filologica, preliminare alla progettazione, di cui al successivo art. 49.3, che definisce le diverse categorie di valore. Per questi immobili o parti di immobili sono consentiti tipi e modalità di intervento corrispondenti alle categorie di valore accertato dall’analisi filologica, secondo quanto previsto al successivo art. 49.3. Per le parti di edificio prive di valore culturale individuate dal P.I., ovvero, dall'analisi filologica (art. 49.3), sono consentiti anche gli interventi di ristrutturazione edilizia e/o demolizione, purché finalizzati alla riqualificazione architettonica e ambientale degli immobili e/o dell'ambiente urbano circostante. Per le superfetazioni di epoca recente che contrastano con i valori da tutelare va in ogni caso migliorato il rapporto di coerenza con i caratteri degli edifici con valore storico-ambientale. Per gli interventi con valore storico-ambientale è consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante. Art. 49.1 - Definizione delle categorie di valore CATEGORIA CLASSE DI VALORE A.1 Emergenze architettoniche ed edifici di valore storico architettonico intatti o con modificazioni reversibili, e assimilabili A.2 Edifici di valore tipologico/documentario, paesaggistico e ambientale intatti o con modificazioni reversibili, e assimilabili; emergenze architettoniche ed edifici di valore storico o architettonico con modificazioni pesanti, e assimilabili A.3 Edifici di valore tipologico/documentario, paesaggistico ambientale con modificazioni pesanti, e assimilabili A.4 Edifici sostanzialmente originario, e assimilabili Art. 49.2 - modificati con tracce o ed dell’impianto Disciplina delle categorie di valore CATEGORIA A.1 Emergenze architettoniche ed edifici di valore storico o architettonico intatti o con modificazioni reversibili, e assimilabili Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 80 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. Sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, da eseguire nel rispetto delle seguenti modalità: 1) restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni di documentato valore culturale; 2) conservazione e/o ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio nelle parti di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali nelle altre parti; 3) consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto, mantenendo le aperture esistenti verso l’esterno; 4) inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio; 5) mantenimento e/o ripristino delle porticature e delle parti aperte originarie ancora riconoscibili; 6) restauro e/o ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse storico, artistico. CATEGORIA A.2 Edifici di valore tipologico/documentario, paesaggistico e ambientale intatti o con modificazioni reversibili, e assimilabili; emergenze architettoniche ed edifici di valore storico o architettonico con modificazioni pesanti, e assimilabili Sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento, da eseguire nel rispetto delle seguenti modalità: 1) restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni qualora risultino di documentato valore culturale; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo, comprese eventuali nuove aperture, purché le modifiche siano coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio; 2) conservazione e/o ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore; 3) consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto; 4) inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio; 5) mantenimento o ripristino delle porticature e delle parti aperte originarie ancora riconoscibili mediante l’analisi filologica; 6) restauro e ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse storico, artistico. CATEGORIA A.3 Edifici di valore tipologico/documentario, paesaggistico ambientale con modificazioni pesanti, e assimilabili ed Sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento, da eseguire nel rispetto delle seguenti modalità: 1) restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni qualora risultino di documentato valore culturale; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 81 Norme Tecniche Operative 2) 3) 4) 5) 6) 7) Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. prospetti modificati nel tempo, comprese eventuali nuove aperture, purché le modifiche siano coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio; conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore; consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali privi di valore culturale a quelle stabilite dai regolamenti vigenti; eventuale sopraelevazione del piano di calpestio per migliorare le condizioni di abitabilità; inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio; mantenimento o ripristino delle porticature e delle parti aperte originarie ancora riconoscibili mediante l’analisi filologica ; restauro e ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse storico, artistico. CATEGORIA A.4 Edifici sostanzialmente originario, e assimilabili modificati con tracce dell’impianto Sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, nonché interventi di ricostruzione e di ampliamento, da eseguire nel rispetto delle seguenti modalità: 1) restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni qualora risultino di documentato valore culturale; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo, comprese eventuali nuove aperture, purché le modifiche non alterino i caratteri architettonici dell'edificio; 2) conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore; 3) consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali privi di valore culturale a quelle stabilite dai regolamenti vigenti; 4) eventuale sopraelevazione del piano di calpestio per migliorare le condizioni di abitabilità; 5) inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei principali caratteri architettonici dell'edificio; 6) mantenimento o ripristino delle porticature e delle parti aperte originarie ancora riconoscibili mediante l’analisi filologica; 7) restauro e ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse storico, artistico; 8) demolizione e ricostruzione con salvaguardia, ove possibile, delle tracce dell’impianto originario. Art. 49.3 - Analisi filologica preliminare agli interventi Fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i progetti di intervento negli edifici di valore storico - ambientale, devono basarsi sull'analisi filologica degli immobili esistenti. Nel caso di progetti riguardanti parte degli immobili compresi negli edifici di valore storico - Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 82 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. ambientale, l'analisi filologica deve comprendere l’intero edificio di valore storico - ambientale. L'analisi può dimostrare valori culturali diversi da quelli risultanti dal P.I. o dalle schedature di P.R.G. di cui all’art. 47 delle presenti norme; in tal caso sono consentiti tipi di intervento corrispondenti alle classi di valore risultanti dall'analisi, aumentando o diminuendo il valore assegnato dal P.I. di una classe al massimo, escludendo le classi A1 e A2 di cui all’art. 49.2 delle presenti N.T.O. e i gradi di tutela A e B per i beni monumentali, le Ville IRVV e gli edifici di interesse storico – architettonico – ambientale schedati dal P.R.G. di cui all’art. 47 delle presenti norme, senza modificare la classe attribuita all’edificio stesso. Nel caso in cui l’analisi filologica dimostri che soltanto una parte di edificio schedato risulti di interesse storico – artistico, il grado di tutela può essere circoscritto alla sola parte di interesse. L'analisi filologica contiene: - l'analisi storica degli immobili, con particolare riferimento alle trasformazioni subite dagli edifici e dagli spazi scoperti di pertinenza; - lo stato di fatto degli edifici, ottenuto dal rilievo quotato, con la descrizione delle destinazioni d'uso, delle condizioni statiche ed igieniche, dei materiali e delle tecniche usate nella costruzione; - lo stato di fatto degli spazi scoperti, mediante il rilievo quotato del suolo, delle alberature (con specificazione delle specie), delle pavimentazioni esterne, delle recinzioni e di ogni altro elemento fisso che concorre a caratterizzare l'ambiente; - ogni altro documento ritenuto utile per l’identificazione dei caratteri storici ed architettonici degli immobili interessati. Il Dirigente dell’U.T.C. si riserva la facoltà di richiedere ulteriori approfondimenti, elaborati, documenti, campionature, ecc. ritenuti necessari per la valutazione dell'intervento. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 83 Norme Tecniche Operative TITOLO XIV° Art. 50 - Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. ATTUAZIONE DEL P.I. Modalità di attuazione del P.I. Il Piano degli Interventi si attua mediante: a) Piani urbanistici attuativi Il piano urbanistico attuativo, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 11/2004, può essere d'iniziativa pubblica o privata o, congiuntamente, di iniziativa pubblica e privata, anche a seguito di accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004 o accordi di programma, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 11/2004. Esso definisce l'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica di un insediamento ed assume, in considerazione degli interventi previsti, i contenuti e l’efficacia: 1. del piano particolareggiato e dei piani di lottizzazione, di cui agli articoli 13 e 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica” e successive modificazioni; 2. del piano per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 “Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare” e successive modificazioni; 3. del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 “Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.” e successive modificazioni; 4. del piano di recupero di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 “Norme per l'edilizia popolare" e successive modificazioni; 5. del piano ambientale di cui all’articolo 27 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” e successive modificazioni; 6. del programma integrato di cui all’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 “Norme per l'edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni; in particolare il programma integrato è lo strumento di attuazione della pianificazione urbanistica per la realizzazione coordinata, tra soggetti pubblici e privati, degli interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale. La riqualificazione si attua mediante il riordino degli insediamenti esistenti e il ripristino della qualità ambientale anche attraverso l’ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e dell’arredo urbano, il riuso di aree dismesse, degradate, inutilizzate, a forte polarizzazione urbana, anche con il completamento dell’edificato. b) Permessi a costruire c) Autorizzazioni edilizie d) Denuncia di inizio attività (DIA) e (super-DIA) e) Approvazioni di progetti di opere pubbliche f) Comparti Urbanistici come definiti dall’art. 21 della L.R. 11/2004 Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 84 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. g) Interventi edilizi diretti Art. 51 - Interventi diretti non soggetti a piano urbanistico attuativo Gli interventi diretti sono quelli ammissibili mediante autorizzazione o permesso a costruire senza la preliminare approvazione di uno piano urbanistico attuativo. Sono ammessi, anche in assenza di piani urbanistici attuativi preventivamente richiesti dal P.I., gli interventi singoli o di comparto: a) sul patrimonio edilizio esistente così come stabilito dall’art. 57 Norme per l’edilizia esistente e dal Titolo XIII per le Invarianti di natura storico – monumentale e ambientale di cui alla presenti N.T.O.; b) di completamento, mediante nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti, su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria che necessitano della sola viabilità di accesso e degli allacciamenti ai pubblici servizi. Gli interventi diretti possono essere soggetti a “progettazione edilizia unitaria”, negli ambiti indicati dal P.I., negli elaborati in scala 1:2000, mentre la loro esecuzione può avvenire per stralci. La progettazione unitaria tende a garantire l'unità formale e funzionale dell'intervento, non è sostitutiva del piano urbanistico attuativo se questo risulta prescritto dal P.I.. Art. 52 - Zone soggette a piano urbanistico attuativo – P.U.A. Il P.I. individua le zone in cui l'urbanizzazione e l'edificazione sono soggette alla formazione di piani urbanistici attuativi, fatti salvi gli interventi diretti di cui al precedente art. 51. Il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) prevede una progettazione urbanistica intermedia fra il P.I. e l’intervento edilizio diretto e definisce l’organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica di un insediamento. Il PUA è prescritto in qualsiasi zona qualora si renda necessario riorganizzare i sistemi delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria, relative all’insediamento, in tutte le aree in cui ciò sia già previsto dalla norme di zona, nonché nella zone in cui sia previsto l’indice di densità edilizia territoriale e nelle zone di espansione. La delimitazione dell'ambito territoriale dei singoli piani urbanistici attuativi è determinata dal P.I. o dalle presenti norme; l'estensione dell'area deve consentire la razionale organizzazione urbanistica dell'insediamento. Il P.U.A. deve rispettare tutte le destinazioni e prescrizioni del P.I. indicate nelle planimetrie e previste dalle presenti norme, nonché la normativa vigente che regola la sua attuazione. La determinazione degli ambiti comprende la specificazione degli spazi pubblici da prevedere nel piano urbanistico attuativo, computando anche i servizi già previsti dal P.I. all'interno dell'ambito. Gli ambiti potranno essere ulteriormente precisati in sede di approvazione dei piani urbanistici attuativi. Indipendentemente dalla qualità e quantità di opere di urbanizzazione e del tipo di piano da adottarsi, che potrà essere prescelto in tempi successivi all'adozione del P.I., in tali zone gli interventi edilizi dovranno essere preceduti da progettazione urbanistica estesa al comparto Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 85 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. indicato; nel caso in cui non fosse possibile procedere con intervento urbanistico sull'intera area, le parti non pianificate dovranno ugualmente essere considerate ai fini della progettazione stessa, dimostrandone in opportuni elaborati l’armonica futura progettazione urbanistica e impiantistica. All’interno delle singole zone omogenee del P.I. il Comune potrà, con delibera consiliare, fissare il parametro delle singole “aree di intervento unitario”, a cui deve corrispondere un piano attuativo unico, avente le caratteristiche e le finalità previste e determinate nei successivi articoli, attuabile anche per stralci. Art. 53 - Piani urbanistici attuativi Art. 53.1 - Contenuti ed elaborati I contenuti degli strumenti urbanistici attuativi sono definiti dall’art. 19 della L.R. 11/2004. Rispetto al P.I., il P.U.A. può prevedere, previa approvazione Consigliare, precisazioni e/o modificazioni del proprio perimetro funzionali alla progettazione complessiva dell'intervento con il limite massimo del 10 per cento e trasposizioni di zone e aree conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste in sede di strumento urbanistico generale, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e senza riduzione delle superfici per servizi. Le modifiche di cui al comma precedente non costituiscono variante al P.I.. I P.U.A. di iniziativa pubblica possono anche prevedere varianti allo strumento urbanistico generale, con un limite massimo di aumento del 15 per cento in termini volumetrici e/o di superficie coperta relativamente ad alcuni parametri tecnici, quali: a. b. c. d. la densità massima territoriale o fondiaria; l'indice massimo di copertura territoriale o fondiaria; l'altezza massima degli edifici; la lunghezza massima delle fronti. Modificazioni percentuali superiori ai parametri di cui al comma 4 costituiscono variante al P.I.. I piani urbanistici attuativi possono precisare e ridefinire le soluzioni urbanistiche rappresentate all'interno delle singole zone nelle planimetrie in scala 1:2000, che vanno intese come indicazione dei criteri da seguire nella progettazione attuativa, a condizione che non venga diminuita la superficie di spazi pubblici indicata in grafia. Il P.U.A., ai sensi dell'art. 19 della L.R. 11/2004, in funzione degli specifici contenuti è formato dagli elaborati necessari individuati tra quelli di seguito elencati: a. estratto delle tavole del P.A.T.I. e del P.I., nonché, qualora attinenti alle tematiche svolte, gli estratti di altri strumenti di pianificazione; b. cartografia dello stato di fatto riportante il perimetro dell’intervento; c. planimetria delle infrastrutture a rete esistenti; d. verifica di compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica dell’intervento; e. vincoli gravanti sull’area; f. estratto catastale e l'elenco delle proprietà; g. progetto planivolumetrico e l’eventuale individuazione dei comparti; h. l’individuazione delle aree da cedere o vincolare; i. elaborati grafici delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture a rete; Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 86 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. j. relazione illustrativa che, nel caso dei programmi integrati, precisa la rappresentazione del programma in termini economico-sintetici con particolare riguardo ai benefici derivanti ai soggetti pubblici e agli altri soggetti attuatori, nonché il piano finanziario di attuazione; k. norme di attuazione; l. prontuario per la mitigazione ambientale; m. convenzione o gli atti unilaterali d’obbligo; n. capitolato e il preventivo sommario di spesa. Art. 53.2 - Procedimento di formazione, efficacia e varianti del P.U.A. Ai sensi dell’art. 20 della L.R. 11/2004, il P.U.A. è adottato dalla giunta comunale e approvato dal consiglio comunale. Qualora il P.U.A. sia di iniziativa privata la giunta comunale, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della proposta corredata dagli elaborati previsti, adotta il P.U.A. oppure lo restituisce qualora non conforme alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti. Trascorso il termine di cui al comma 1, può essere richiesta all'Ente sovraordinato responsabile, con le modalità di cui all’articolo 30, comma 6, della L.R. 11/2004 la nomina di un commissario ad acta che assuma i conseguenti provvedimenti. Entro cinque giorni dall'adozione il P.U.A. è depositato presso la segreteria del Comune per la durata di dieci giorni; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del Comune e mediante l'affissione di manifesti. Nei successivi venti giorni i proprietari degli immobili possono presentare opposizioni mentre chiunque può presentare osservazioni. Entro trenta giorni dal decorso del termine di cui al comma 3, il consiglio comunale approva il P.U.A. decidendo sulle osservazioni e sulle opposizioni presentate. Il P.U.A. approvato è depositato presso la segreteria del Comune ed il relativo deposito, nel caso di P.U.A. di iniziativa pubblica, è notificato a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal P.U.A. stesso nelle forme degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale, entro trenta giorni dall'avviso dell'avvenuto deposito. I P.U.A. di iniziativa privata sono redatti e presentati dagli aventi titolo che rappresentino almeno il 51% del valore degli immobili ricompresi nell’ambito, in base al relativo imponibile catastale e, comunque, che rappresentino almeno il 75% delle aree inserite nell'ambito medesimo. Il P.U.A. approvato è depositato ed il relativo deposito è notificato ai proprietari dissenzienti nelle forme previste per gli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale. Dopo l’entrata in vigore del P.U.A., l’inutile decorso dei termini previsti per la sua attuazione costituisce titolo per procedere all’espropriazione degli immobili degli aventi titolo dissenzienti secondo le modalità e per gli effetti previsti dall’articolo 21 della L.R. 11/2004. Per i programmi integrati può essere seguita la procedura dell’accordo di programma di cui all’articolo 7 della L.R. 11/2004. Il P.U.A. entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nell’albo pretorio del comune del provvedimento di approvazione. Il P.U.A. ha efficacia per dieci anni, rimanendo fermo a tempo indeterminato soltanto l’obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 87 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. allineamenti e le prescrizioni stabiliti nel piano stesso. La costruzione di nuovi edifici è ammessa a condizione che gli edifici siano serviti dalle opere di urbanizzazione. Decorso il termine stabilito per l'esecuzione del P.U.A., lo stesso diventa inefficace per le parti non attuate. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'esecuzione del P.U.A. è possibile presentare un nuovo piano per il completamento della parte rimasta inattuata. Prima della scadenza, il Comune può prorogare la validità del piano per un periodo non superiore a cinque anni. L'approvazione del P.U.A. comporta la dichiarazione di pubblica utilità per le opere in esso previste per la durata di dieci anni, salvo diverse disposizioni di legge per la singola fattispecie, prorogabile dal Comune per un periodo non superiore a cinque anni. Le varianti al P.U.A. sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo entro il termine di efficacia del medesimo. Possono essere approvate varianti sottoscritte dai soli titolari delle aree incluse nella variante, purché le medesime non incidano sui criteri informatori del P.U.A. secondo i parametri definiti dal P.I.. Art. 54 Progetti di coordinamento urbanistico – Progettazione unitaria – Unità minima di intervento Art. 54.1 - Progetti di coordinamento urbanistico I progetti di coordinamento urbanistico: a. garantiscono l'unità formale e funzionale degli interventi, b. non sono sostitutivi del P.U.A. se questo risulta necessario o prescritto dal P.I., c. possono essere attuati per stralci funzionali. Il progetto di coordinamento urbanistico individua gli eventuali stralci funzionali e gli ambiti dei P.U.A. Art. 54.2 - Progettazione unitaria L’ambito di progettazione unitaria è definito nelle tavole del P.I. o dall’Ufficio Tecnico che stabilisce anche gli indirizzi da seguire nella progettazione, i contenuti, gli elaborati tecnici di progetto. L’ambito di progettazione unitaria indica la possibilità per una e una sola volta dell’intervento di P.I.; l’ufficio tecnico precisa gli indirizzi da seguire nella progettazione, i contenuti, gli elaborati tecnici di progetto. La Progettazione unitaria riguarda il perimetro di aree e/o edifici appartenenti anche a più proprietari, o aventi titolo ad edificare, e costituenti un organismo edilizio e/o urbanistico sul quale è necessaria una progettazione unitaria. Per l'attuazione di interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia di tali zone dovrà essere costituito un Consorzio e presentata un'unica istanza di permesso di costruire. Gli interventi successivamente potranno essere eseguiti anche per stralci funzionali (unità minime d'intervento, singoli lotti, ecc.) ma sempre in aderenza col progetto generale. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 88 Norme Tecniche Operative Art. 54.3 - Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. Unità Minima di Intervento L’Unità Minima di Intervento è relativa all’area all’interno della quale si può utilizzare il volume concesso; qualora all’interno del perimetro esistano degli edifici, dovrà essere presentato uno studio generale dell’area in oggetto, che preveda la distribuzione delle aree a verde e viabilità interna e l’inserimento dei nuovi volumi in relazione ai volumi esistenti. Art. 55 - Criteri di progettazione La composizione urbanistica deve rispettare i caratteri dell'ambiente e qualificare le preesistenze di valore storico, architettonico, ambientale; deve essere coerente con le disposizioni contenute nelle Tavv. P.I. - Zone significative (scala 1:2000). Tutte le opere devono essere realizzate senza barriere architettoniche. Le strade devono essere proporzionate alle loro funzioni, comunque la larghezza della carreggiata non deve essere inferiore a m 6; gli eventuali marciapiedi, laterali alla carreggiata, devono essere possibilmente alberati ed avere larghezza adeguata alla loro funzione con un minimo di m 1,50. Il Comune può consentire la costruzione di strade a fondo cieco, purché al termine di dette strade sia prevista una piazzola per l'agevole manovra degli automezzi, nella quale sia inscrivibile un cerchio di diametro non inferiore a m 15 per le zone residenziali e m 35 per le zone commerciali, artigianale - industriale. Qualora una strada serva non più di due lotti, essa viene considerata come accesso privato e pertanto non è soggetta a limitazioni di larghezza; in tal caso l'innesto sullo spazio pubblico può essere chiuso con un cancello. Le aree scoperte per il parcheggio devono essere realizzate in sede propria e devono avere profondità adeguata. Le piste ciclabili devono essere realizzate in sede propria e precluse, con opportuni ostacoli, al transito dei mezzi motorizzati e devono avere una larghezza non inferiore a m 2,50. I percorsi pedonali devono essere preclusi con opportuni ostacoli al transito dei mezzi motorizzati e devono avere una larghezza non inferiore m 2,00. Le aree destinante a verde pubblico devono essere organizzate in modo da consentire elevati livelli di utilizzazione, anche a mezzo del loro accorpamento. Gli spazi scoperti devono essere progettati sulla base dei seguenti criteri: Art. 55.1 - Sedi stradali e parcheggi Sistemare gli incroci in modo da garantire la massima sicurezza alla circolazione veicolare e ai pedoni. Distinguere la pavimentazione delle aree riservate alla circolazione e alla sosta dei veicoli (automobili, motocicli e cicli) con lo scopo di evidenziare le diverse funzioni. Indicare le aree di sosta e i parcheggi riservati alle persone disabili. Art. 55.2 - Marciapiedi e percorsi pedonali Realizzare i marciapiedi e le piste ciclabili in modo da impedire l'invasione degli autoveicoli. Eliminare le "barriere architettoniche". Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 89 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. Utilizzare materiali adatti al calpestio, non sdrucciolevoli, di facile manutenzione e sostituzione. Disporre le alberature lungo i percorsi secondo i criteri generali stabiliti per le aree a verde pubblico. Art. 55.3 - Portici e gallerie E' sempre consentita la costruzione di portici e gallerie pubbliche. I portici e gallerie pubbliche e di uso pubblico, da definire in sede di permesso a costruire, devono avere una altezza minima di m 3,00 e una larghezza minima di m 2,50. Art. 55.4 - Piazze, slarghi, passaggi pedonali Generalità: Realizzare gli spazi pedonali in modo da formare un ambiente organico dove ogni elemento pedonale, anche integrato con le aree sistemate a verde, assume una propria individualità in rapporto alla funzione e ai caratteri dell'ambiente, edificato e naturale circostante. Pavimentazioni: Da realizzare in modo da favorire l'accesso, la sosta, gli incontri e gli scambi tra le persone, secondo un disegno caratterizzante le diverse funzioni dell'ambiente pedonale, adottando soluzioni prive di "barriere architettoniche". Alberature e sistemazioni a giardino: Disporre gli elementi in modo da caratterizzare l'ambiente e realizzare zone d'ombra in posizioni significative, secondo i criteri generali esposti per le aree a verde pubblico. Panche e sedili: Disporre le panche e i sedili in posizioni significative rispetto ai percorsi, organizzando gruppi di elementi per favorire gli incontri e la conversazione. Attrezzature di servizio: Utilizzare manufatti durevoli e di facile manutenzione, preferibilmente scelti tra quelli della produzione di serie, coordinando tra loro le singole attrezzature. Verde pubblico e privato: Considerare le aree a verde come elementi di rilevante interesse, anche figurativo, per esprimere il carattere e la individualità dell'insediamento residenziale. Le aree possono essere eventualmente sistemate con attrezzature di gioco per bambini da scegliere e progettare nel rispetto delle caratteristiche dominanti del verde pubblico. La progettazione delle aree a verde si basa sulla valutazione dei seguenti elementi: 1. rapporti visuali tra gli alberi d'alto fusto, gli arbusti, il prato, le pavimentazioni, I'architettura degli edifici, gli elementi naturali del territorio, ecc... 2. funzione delle alberature: delimitazione degli spazi aperti, schermi visuali e da riparo, zone d'ombra, effetti prospettici, trasparenze verdi, ecc.. 3. caratteri delle alberature: specie a foglia persistente e caduca, forma della massa arborea e portamento delle piante, velocità di accrescimento, colore del fogliame e dei fiori, mutazioni stagionali, ecc.. 4. esigenze di manutenzione: irrigazione, soleggiamento, potatura, fertilizzanti, ecc.. Garantire che la preparazione del suolo, la messa a dimora delle piante e la manutenzione delle aree a verde, siano realizzate con metodi corretti sul piano tecnico e paesaggistico. Per le alberature disposte su aree pavimentate (strade, slarghi, marciapiedi, piazze) garantire la necessaria umidità mediante una opportuna pavimentazione. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 90 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. Impianti tecnologici: Disporre le reti tecnologiche in modo da: 1. evitare, per quanto possibile, l’attraversamento delle aree a verde e delle piazze; 2. realizzare le cabine di trasformazione elettrica all'interno degli edifici o in aderenza a cabine esistenti. Illuminazione artificiale: Considerare l'illuminazione artificiale degli spazi come fattore primario che concorre a definire l'immagine urbana, utilizzando al meglio le potenzialità espressive della luce per creare un ambiente confortevole nelle ore serali e notturne. La “progettazione della luce” si basa sui seguenti criteri: 1. illuminare l'ambiente in modo adeguato alle funzioni e all'uso degli spazi nelle ore di luce artificiale, considerando l'impianto distributivo e i diversi componenti dell'ambiente urbano, i rapporti tra la luce, le forme architettoniche e naturali, i materiali, i colori, ecc.. 2. distinguere con linguaggio chiaro e decifrabile la gerarchia dei percorsi, differenziare le sedi veicolari da quelle pedonali e ciclabili, identificare le diramazioni, gli attraversamenti, i luoghi particolari, ecc.. 3. considerare gli effetti comunicativi, anche psicologici, della percezione visiva (orientamento, sicurezza, benessere, continuità, ecc.) dovuti a: - illuminazione omogenea o per contrasti tra soggetti illuminati e sfondi, - illuminazione diretta o riflessa, - diversità di colore della luce nelle diverse tonalità. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 91 Norme Tecniche Operative TITOLO XV° Art. 56 - Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. DISPOSIZIONI PER L’EDIFICABILITÀ Dotazioni di parcheggi in aree private Gli spazi per parcheggi comprendono le aree per la sosta, la manovra e l'accesso dei veicoli. La pavimentazione dei parcheggi deve privilegiare le soluzioni tecniche che garantiscono la permeabilità delle superfici. Al servizio delle nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, ristrutturazione edilizia con modifica di destinazione d'uso, realizzabili mediante intervento diretto, devono essere previste superfici per parcheggi non inferiori a 1 mq ogni 10 mc di volume lordo di costruzione, assicurando alla residenza almeno un posto macchina per alloggio. Art. 57 - Norme per l'edilizia esistente Salvo diverse prescrizioni stabilite per gli edifici esistenti, sono sempre consentiti, in tutte le zone ed aree, anche in assenza dei piani urbanistici attuativi preventivamente richiesti dal P.I.: a) gli interventi conservativo; di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento b) gli interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento del numero dei piani. Negli edifici per i quali sia prescritta la demolizione sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria. E' sempre consentita l'utilizzazione residenziale di alloggi esistenti, nonché del volume edilizio sovrastante le abitazioni purché siano dotati delle condizioni necessarie per l'abitabilità in merito all'altezza e alla illuminazione dei vani, secondo le disposizioni contenute dalla L.R. n°12 del 6 aprile 1999. Oltre agli interventi di cui sopra, nelle zone diverse dalla zona "A" e dai beni di cui al Titolo XIII° relativo alle Invarianti di natura storico – monumentale - ambientale, sono consentiti: a) Per gli edifici residenziali e per gli interventi volti alla destinazione d'uso residenziale, gli interventi di ampliamento, anche oltre l'indice di fabbricabilità fondiaria, per una sola volta mediante convenzione o impegnativa unilaterale registrata e trascritta, in misura non superiore a mc 50 (cinquanta) per ogni alloggio senza aumento del numero degli alloggi. L'ampliamento è ammesso nel rispetto dei distacchi dalla strada, dai confini e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, stabiliti dall’art. 59 delle presenti N.T.O.. Tale ampliamento è in aggiunta al fabbisogno abitativo del P.A.T.I. ai sensi delle relative N.T., art. 24.1, ultimo comma. b) Non sono consentite riduzioni della superficie per parcheggi ed autorimesse private al servizio di edifici se tale superficie risulta pari o inferiore al rapporto di mq 1 ogni mc 10 di costruzione dell'edificio stesso. c) Il rilascio del permesso a costruire per l'ampliamento è subordinata alla: - riqualificazione complessiva dell'edificio o del complesso, con l'eliminazione delle baracche e delle superfetazioni; - completa sistemazione degli spazi esterni di pertinenza dell'edificio con l'eliminazione degli eventuali depositi all'aperto in contrasto con il P.I.; Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 92 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. - integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti; - stipula di una convenzione di cui si stabiliscono in particolare: i tempi, le modalità e le garanzie per il rispetto degli adempimenti previsti ai punti precedenti. Art. 58 - Modifica di destinazione d'uso con o senza opere. In tutte le zone ed aree è consentita la modifica di destinazione d'uso, con o senza opere, purché vengano rispettate le destinazioni d'uso previste dal P.I.. Le modifiche di destinazione d'uso per le attività commerciali, direzionali, artigianali, devono garantire la dotazione minima di parcheggi pubblici e/o di uso pubblico secondo quanto previsto dalla Legislazione Regionale. Art. 59 - Limiti di distanza In tutte le zone ed aree per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti di volumi fuori terra sono prescritte le seguenti distanze, salvo diverse prescrizioni date dalle presenti norme o dagli strumenti urbanistici attuativi. Art. 59.1 - Distanze minime tra fabbricati Nelle zone A le distanze tra gli edifici, salvo diversa prescrizione del P.I. o di Piani Urbanistici Attuativi, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico e ambientale. In tutte le altre zone, salvo particolari disposizioni di zona o diverse prescrizioni date con Piani Urbanistici Attuativi, la distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, limitatamente alla parte sovrapponibile, anche con strada e spazio pubblico interposto, non deve essere inferiore a ml 10 (dieci) o alla semisomma delle altezze dei fabbricati qualora questa risulti maggiore di m 10; le modalità di misura sono stabilite dal regolamento edilizio. Tra pareti entrambe non finestrate di edifici contrapposti è prescritta una distanza minima di ml. 5 (cinque); deve essere comunque garantita tra tutti i fabbricati una distanza radiale di 5 m. La distanza minima tra pareti entrambe non finestrate può essere ridotta a m 0.00 se è intercorso un accordo con i proprietari confinanti, con atto registrato e trascritto, oppure anche senza preventivo accordo, qualora preesista parete non finestrata a confine. Se esistono nelle proprietà limitrofe edifici con distanze dai confini inferiori a quelle previste al successivo punto del presente articolo, le nuove costruzioni debbono rispettare egualmente le distanze tra fabbricati, salvo il caso di strumento attuativo con previsioni planivolumetriche. Art. 59.2 - Distanze minime dai confini di proprietà Salvo specifiche disposizioni di zona, la distanza dai confini di proprietà dovrà essere pari alla metà dell’altezza del fabbricato e comunque non inferiore a m 5,00. Potrà essere inferiore a m 5,00, qualora sia rispettata la distanza minima tra fabbricati di cui ai precedenti commi, previo accordo con i proprietari confinanti. Quando sul lotto limitrofo esista costruzione a confine, è consentita la costruzione in aderenza, salvo diritti precostituiti, non oltre l'altezza del fabbricato contiguo a confine, salvo autorizzazione registrata e trascritta. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 93 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. Ai fini dell'applicazione delle distanze minime, per confine di proprietà si intende il perimetro dell'area risultante dalla somma delle proprietà dei richiedenti la Permesso a costruire. E’ ammessa l’edificazione a distanza inferiore nei confini o sul confine solo previo nulla osta con atto registrato e trascritto. Poiché i piani attuativi convenzionati possono contenere norme più restrittive rispetto alla presente normativa generale sono da considerare valide le indicazioni degli stessi elusivamente per quanto riguarda gli allineamenti sulle vie pubbliche. Art. 59.3 - Distanza tra corpi di fabbrica La distanza tra pareti finestrate e pareti di corpi di fabbrica dello stesso edificio, limitatamente alla parte sovrapponibile, non deve essere inferiore: - alla semisomma delle altezze dei corpi di fabbrica con un minimo di ml 10 (dieci) qualora le finestre riguardino locali abitabili; - a ml 5 (cinque) in ogni altro caso; - il distacco non viene computato nelle rientranze degli edifici qualora il rapporto tra profondità e larghezza delle rientranze sia inferiore a 1/3 (un terzo). Art. 59.4 - Distanze dai confini di zona Salvo specifiche disposizioni di zona, per tutte le nuove costruzioni al fine della determinazione della distanza minima dei fabbricati dai confini tra le zone urbanistiche, tali confini sono assimilati ai confini di proprietà. È comunque obbligatorio rispettare la distanza dal confine di zona qualora questa coincida con il limite di un’area di interesse Comune. Per le nuove costruzioni nelle zone A, B, C1 è ammessa la costruzione sul confine di zona nel caso di confini tra zone A, B, C1 e zone E ricadenti nella medesima proprietà. Art. 59.5 - Distanza dalle strade, piazze parcheggi pubblici e di uso pubblico esistenti o previsti dal P.I. La distanza non deve essere inferiore a ml 7,5, salvo più restrittive disposizioni della normativa vigente (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, D.M. 1404/68). Può essere autorizzata l'edificazione a confine degli spazi pedonali, piazze, parcheggi e marciapiedi pubblici o di uso pubblico nei seguenti casi: - nel caso di prevalente allineamento di fabbricazione precostituito a maggiore o minore distanza, può essere imposta o autorizzata la costruzione secondo detto allineamento; - non sono tenute al rispetto del distacco minimo le sopraelevazioni, fermo restando il preesistente distacco minimo dalla strada. Art. 59.6 - Obbligo allineamento fabbricati Fatte salve maggiori distanza stabilite dal D.M. 1404/68, D.M. 1444/68 e Codice della Strada, dove esista un allineamento di fabbricazione decisamente ed inequivocabilmente predominante, su parere conforme del Dirigente UTC, può essere autorizzata la costruzione secondo detto allineamento. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 94 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. Ove specificatamente indicato in tavole di P.I. l’obbligo di allineamento, le nuove costruzioni saranno autorizzate nel rispetto di detto allineamento. Art. 60 - Prescrizioni particolari Sono prescritte specifiche indagini preventive, da allegarsi alle domande di permesso a costruire, nelle seguenti aree: - Zone A e beni culturali: indagine storica; - aree a Vincolo archeologico L. 1089/1939: indagine archeologica; - Zone D: indagine geologica. Art. 61 - Costruzioni accessorie Nei nuovi fabbricati tutti i locali accessori, quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie, ecc., devono preferibilmente far parte del fabbricato principale ed essere armonicamente composti con esso, sia nella forma, sia nei materiali. Art. 62 - Manufatti in legno Riferimento legislativo: L.R. 11/2004, art. 44, 5 ter. E’ consentita la realizzazione di manufatti in legno per tutte le ZTO, ad esclusione della A, aventi le seguenti caratteristiche: - Altezza max: 2,50 ml in gronda - Materiale: solo legno - Distanze dai confini: pari all’altezza del fabbricato in gronda - Tipologia del tetto: a due falde - Destinazione: compatibilmente con le destinazioni di Z.T.O., sono ammessi ricovero piccoli animali di bassa corte o di utilizzo esclusivamente famigliare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessari da giardino. - Dimensioni: max 10 mq - E’ ammessa la realizzazione di un manufatto in legno per ogni unità abitativa. - Nel caso di edificio a blocco composto da più unità abitative, è ammessa la realizzazione di un manufatto in legno nella misura di uno ogni quattro unità abitativa o frazione di quattro. La costruzione dei manufatti di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione di apposita S.C.I.A. – Segnalazione Certificato di Inizio Attività. Art. 63 - Coperture mobili Le coperture mobili ed i palloni pressostatici destinati a proteggere le attrezzature destinate allo svago, allo sport e alla ricreazione, sono ammesse con permesso a costruire, nel rispetto delle norme di zona previste dal P.I.. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 95 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. Il permesso a costruire non è oneroso se gli impianti sono pubblici o di uso pubblico o a servizio di residenze private o impianti produttivi privati e che quindi non rivestono carattere commerciale; è oneroso se riferita ad impianti a carattere commerciale. Art. 64 - Costruzioni interrate Non sono ammesse costruzioni interrate o seminterrate, se non pertinenti ad edifici principali fuori terra; la destinazione d'uso dovrà in ogni caso essere accessoria a quella del fabbricato principale e come prescritto dal Regolamento Edilizio. Non devono in ogni caso essere occupate le fasce di rispetto stradale. Art. 65 Disciplina delle strutture nel soprassuolo e sottosuolo nelle aree pubbliche o di uso pubblico. Nel soprassuolo e, per quanto compatibile, nel sottosuolo delle aree pubbliche o di uso pubblico sono realizzabili manufatti e locali di servizio, impianti tecnologici, edicole, cabine telefoniche, ecc.; essi devono rispondere a requisiti di razionale inserimento nella struttura urbana al fine di non pregiudicare l'uso pubblico del demanio, la sicurezza della circolazione, i valori storici, architettonici ed ambientali. Le caratteristiche funzionali, planivolumetriche ed architettoniche dell'intervento vengono approvate dal Consiglio Comunale sulla base di un progetto preliminare alla procedura di legge per l'attuazione dell'opera. Art. 66 - Impianti per la distribuzione dei carburanti In tutte le zone, ad esclusione delle zone A e B e delle aree per servizi pubblici, è consentita l'installazione di impianti per la distribuzione al pubblico di carburanti al servizio della circolazione veicolare. Gli impianti possono comprendere, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione (pompe, pensiline, cisterne interrate, ecc.), anche le strutture per lo svolgimento delle seguenti attività: assistenza meccanica e lavaggio degli autoveicoli, attività commerciali connesse con l'assistenza meccanica, servizi di ristoro, servizi igienici, ecc.. Le caratteristiche degli impianti vengono definite dalla Giunta Municipale su richiesta dell'interessato prima della presentazione della domanda di permesso a costruire. L'ubicazione dell'impianto, i collegamenti con le sedi stradali, i criteri per la sistemazione dell'area per la realizzazione di eventuali filtri di verde vengono definiti dalla Giunta Municipale avute presenti le esigenze e la sicurezza del traffico nonché la tutela dei valori storici, architettonici e ambientali e delle funzioni di attività insediate o da insediare nelle vicinanze. Le strutture costituenti l'impianto devono rispettare le norme previste dalla DGRV 497/2005 ed inoltre: - edifici ad un piano senza soppalco - distacco minimo dai confini ml 10 (dieci) - distacco minimo dagli edifici esistenti nelle zone ed aree confinanti ml 15 (quindici). Per gli impianti preesistenti, in sede di eventuale rinnovo del permesso di costruire all'impianto, possono essere imposte modifiche nella sistemazione dell'area e/o l'adeguamento Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 96 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. alle norme sui distacchi al fine di migliorare l'organizzazione dell'impianto stesso anche in relazione alle esigenze della viabilità e alla tutela dei valori storici, architettonici e ambientali. Art. 67 - Impianti sportivi privati In tutte le zone ed aree, ad esclusione delle zone A e delle aree per servizi pubblici, è consentita la costruzione di impianti sportivi privati, ad esclusivo servizio della residenza o di attività produttive e che quindi non rivestano carattere commerciale. Nel caso di edifici residenziali esistenti nelle zone rurali gli impianti devono essere ricavati nell'area di pertinenza dell'abitazione. Devono essere rispettate le distanze previste dalle singole zone. La costruzione è subordinata al rilascio di permesso a costruire non oneroso. Art. 68 - Disciplina degli impianti vegetali Tutti gli interventi devono prevedere la sistemazione delle aree libere a verde, in relazione alla dimensione ed alla ubicazione, a giardino, a parco e con alberature; la proposta di sistemazione deve far parte integrante della richiesta di autorizzazione o di permesso a costruire. Compete ai proprietari la permanente manutenzione delle aree alberate e verdi, la sostituzione degli esemplari vetusti o abbattuti da calamità atmosferiche, la cura degli esemplari malati, ecc., secondo i metodi e le tecniche più opportuni che potranno peraltro essere indicati dall'Amministrazione Comunale. Art. 69 Vincoli di inedificabilita' derivanti da licenze e permessi di costruire già rilasciati I vincoli di inedificabilità, derivanti da licenze o permessi a costruire già rilasciati, relativi alle zone agricole, rimangono confermati secondo quanto previsto della legge regionale n. 11/2004, salvo che il P.I. non preveda una diversa destinazione per dette zone. Art. 70 Poteri di deroga per edifici e/o impianti pubblici o di interesse pubblico Oltre alle deroghe previste dal Regolamento Edilizio, il Dirigente, previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale, ha la facoltà di rilasciare Permessi a costruire o Autorizzazioni in deroga ai parametri urbanistico/edilizi per gli edifici o impianti pubblici o di interesse pubblico. I poteri di deroga non riguardano le destinazioni di zona, l'obbligo di formare piani urbanistici attuativi, i distacchi dai confini. Il Dirigente può comunque autorizzare aumenti di volume dei fabbricati o diminuzione delle distanze tra edifici relativi a documentate esigenze di isolamento termico e/o acustico o di recupero di gravi condizioni di degrado e comportanti opere da eseguirsi all'esterno dei fabbricati e da cui non conseguano aumenti delle superfici e dei volumi utili. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 97 Norme Tecniche Operative TITOLO XVI° Art. 71 - Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. TRASFORMAZIONE URBANISTICA Perequazione La perequazione urbanistica ai sensi dell’art. 35 della L.R. 11/2004 è la norma giuridica con cui si persegue l’equa distribuzione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alla pianificazione urbanistica del territorio tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dalle trasformazioni, indipendentemente dalle destinazioni d'uso assegnate alle singole aree. La perequazione urbanistica dovrà essere applicata alle aree di trasformazione urbanistica o in caso di recupero/riconversione/ampliamento di edifici con utilizzazioni multiple non più funzionali alle esigenze del fondo di cui all’art. 17 delle presenti N.T.O., e si attua attraverso la cessione di aree e/o la realizzazione di opere e/o la monetizzazione finalizzata alla realizzazione di Opere Pubbliche. Le aree trasferite al Demanio Comunale, qualora non già attrezzate/realizzate, e/o la monetizzazione, verranno impiegate: a) per realizzare servizi di uso pubblico; b) per realizzare opere pubbliche; c) per realizzare attrezzature di interesse generale; d) per realizzare Edilizia Residenziale Pubblica e/o convenzionata; e) per ricollocare volumetrie o attività produttive in zona impropria da trasferire; f) per assegnarle per la realizzazione di edilizia residenziale o quale indennizzo ai soggetti interessati da provvedimenti di esproprio per la realizzazione di opere infrastrutturali o comunque di interesse pubblico all’interno del territorio comunale, a titolo di risarcimento; g) per reperire fondi, alienandole, da cui attingere per inserendole nel libero mercato; l’esecuzione di opere pubbliche h) per la formazione di sistemi ecologici ambientali (aree boscate, fasce tampone, bacini di laminazione, ecc.) anche ad integrazione di analoghe sistemazioni in aree private. L’Amministrazione può concedere la monetizzazione delle aree individuate ai fini perequativi sulla base del principio dell’equivalenza del valore delle stesse finalizzando i ricavi alla realizzazione di opere pubbliche. L’amministrazione attua la perequazione attraverso: a) la metodologia di calcolo di valore perequazione di cui all’art. 71.1 delle presenti norme; b) le Scheda di perequazione di cui all’art. 72 delle presenti N.T.O.; c) gli Accordi Pubblico Privato ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004 e dell’art. 73 delle presenti N.T.O.; d) i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) di cui all’art. 53 delle presenti N.T.O.; e) i Comparti Urbanistici di cui all'art. 21 della L.R. n. 11/2004; f) il Credito edilizio di cui all’art. 74 delle presenti N.T.O. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 98 Norme Tecniche Operative Art. 71.1 - Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. Metodologia calcolo Valore Perequazione Il valore della perequazione urbanistica riconosciuto, quando questa venga monetizzata ai fini del realizzo di opere pubbliche, è un beneficio a seguito di trasformazione urbanistica pari ad €/mq 40,00, di seguito nelle formule individuato come Vb, ottenuto dalla differenza tra Valore area trasformata e Valore del terreno agricolo. Tale valore potrà essere aggiornato con specifica Delibera di Giunta Comunale. Il valore di perequazione viene calcolato applicando al Valore di “beneficio” una percentuale di riduzione chiamato “Indice di perequazione” che viene diviso in quattro diverse classi: 1. Trasformazione urbanistica in area edificabile con obbligo di P.U.A.; 2. Riconversione annesso rustico non più funzionale (art. 17); 3. Ampliamento annesso rustico non più funzionale (art. 17); 4. Nuova possibilità edificatoria all’interno dei Nuclei Rurali (art. 16.1). Nel caso di interventi di riconversione e/o ampliamento e nuova costruzione all’interno di Nuclei Rurali che non rispondono ad esigenze abitative di ordine familiare verrà applicata una maggiorazione pari al 50% del valore di perequazione ottenuto. PERCENTUALI “INDICE PEREQUAZIONE” 1. Trasformazione urbanistica in area edificabile con obbligo di P.U.A. Vp = Vmc x Vol x Ip dove: Vp = Valore perequazione Vmc = Valore perequazione a metro cubo ottenuto da: Vmc = Vb/It dove: Vb = valore beneficio stabilito da delibera di Giunta Comunale It = indice territoriale fissato per il calcolo in 1,1 mc/mq. Otteniamo quindi: Vmc = 40,00 / 1,1 = 36,36 €/mc. Ip = Indice di perequazione pari al 30% Otteniamo quindi: Vp = 36,36 €/mc x Vol. x 30% = Vol x 10,91 €/mc 2. Riconversione annesso rustico non più funzionale Vp = Vb x Sup x Ip Dove: Vp = Valore perequazione Vb = valore beneficio stabilito da delibera di Giunta Comunale Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 99 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. Sup = viene considerato 1 mq ogni metro cubo in riconversione assegnato Ip = indice di perequazione pari al 25% Otteniamo quindi: Vp = €/mq 40,00 x Sup. x 25% = Sup. x 10 €/mq 3. Ampliamento annesso rustico non più funzionale, valore applicato per la parte eccedente l’esistente Vp = Vb x Sup x Ip dove: Vp = Valore perequazione Sup = viene considerato 1 mq ogni metro cubo in ampliamento assegnato Ip = Indice di perequazione pari al 40% Otteniamo quindi: Vp = €/mq 40,00 x Sup x 40% = Sup x 16,00 €/mq 4. Nuovo Volume in Nucleo Rurale Vp = Vb x Sup x Ip dove: Vp = Valore perequazione Sup = viene considerato 1 mq. ogni metro cubo assegnato come nuova volumetria Ip = Indice di perequazione pari al 55% Otteniamo quindi: Vp = €/mq 40,00 x Sup x 55% = Sup. x 22,00 €/mq Art. 72 - Schede di perequazione Per Z.T.O. significative, come individuate nelle Tavole del P.I., potranno essere realizzate delle Schede di Perequazione di scala opportuna con indicata la ripartizione funzionale tra: • area destinata alla concentrazione delle capacità edificatorie e delle eventuali aree funzionali allo sviluppo sostenibile dei nuovi interventi; • area destinata alle dotazioni territoriali (i suoli che il soggetto attuatore cede a titolo gratuito all’Amministrazione comunale, oltre alle aree comunque dovute a titolo di standard per legge). Le Schede sono finalizzate ad indirizzare la progettazione edilizia e/o la pianificazione attuativa sulla base di definizioni morfologiche e planimetriche tenuto conto della situazione esistente nell'intorno nonché del sito considerato. Nelle Schede hanno valore prescrittivo la parte descrittiva e alfanumerica riguardante: - i parametri urbanistici; - il dimensionamento edilizio, Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 100 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. - le superfici per servizi, - le prescrizioni particolari; - gli obiettivi. Nelle Schede hanno valore di indirizzo gli schemi grafici e la parte descrittiva e alfanumerica riguardante: - l’ambito dell’intervento; - la organizzazione delle strutture e infrastrutture - la distribuzione degli standard; - i percorsi ciclopedonali; - le aree di perequazione. Nelle Schede hanno valore esemplificativo e informativo gli schemi grafici e la parte descrittiva e alfanumerica riguardante: - la perimetrazione dei lotti, - l’ubicazione e la forma del sedime della nuova edificazione, - la localizzazione degli accessi ai lotti edificabili, - la ubicazione dei filari alberati; - la descrizione e le caratteristiche dell’area. Qualora vi fosse divergenza tra grafici e prescrizioni particolari, prevalgono le prescrizioni particolari. All’interno dei perimetri delle Schede gli interventi previsti sono subordinati alla redazione di un P.U.A., di iniziativa pubblica o privata. L'Amministrazione Comunale può, previa diffida ai proprietari inadempienti, dare attuazione a quanto previsto dalla Scheda, approvando d'ufficio il P.U.A. e formando il comparto urbanistico di cui all'art. 21 della L.R. n. 11/2004, oppure espropriando le sole aree aventi destinazione a servizi. All’interno degli ambiti interessati dalle Schede sono previsti la cessione delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione, come descritte e quantificate nelle Schede o funzionalmente connesse con l’intervento, anche se eccedenti le quantità minime previste per legge. Ciascuna proprietà delle aree comprese nell’ambito territoriale delle Schede partecipa, proporzionalmente alla superficie posseduta, all’edificabilità complessiva e si impegna a cedere gratuitamente al Comune, sulla base della convenzione di cui al comma successivo, le aree di loro proprietà relative alle opere di urbanizzazione ivi previste. Si impegna inoltre a partecipare per la propria quota di edificabilità (come risultante dal prodotto dell’indice per la superficie dell’area) alle spese per le opere di urbanizzazione. Al P.U.A. va allegata una specifica convenzione, vincolante per tutti i soggetti interessati dalla Scheda Normativa. Tale convenzione deve riportare: - l'impegno a realizzare gli interventi previsti e le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria espressamente descritte e rappresentate nelle tavole di progetto; Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 101 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. - la cessione al Comune o il vincolo di destinazione delle opere di cui al precedente comma, scomputando il loro costo dalla quota di contributi dovuta per le opere di urbanizzazione primaria, fermo restando il pagamento della quota di contributi dovuta per le opere di urbanizzazione secondaria e per il costo di costruzione; - l’impegno a cessare e trasferire le attività esistenti all’interno dell’area eventualmente incompatibili; - i termini entro i quali deve essere ultimata la costruzione delle opere previste; - la quantità e l’ubicazione delle aree da cedere al Comune, così come indicato dalle Schede Normative; - le sanzioni convenzionali nonché le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. Qualora alcuni interventi di trasformazione non necessitino, o necessitino solo parzialmente, delle opere di urbanizzazione e dotazioni territoriali secondo gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale, si può prevedere la compensazione per la mancata o parziale realizzazione delle opere di urbanizzazione e dotazioni territoriali sino alla concorrenza dello standard predeterminato, con la realizzazione, per un valore equivalente, di altre opere finalizzate al miglioramento dell’arredo urbano e delle infrastrutture pubbliche. Nel caso in cui gli interventi previsti nelle Schede vengano realizzati attraverso più P.U.A. o Comparti la progettazione e la convenzione dovranno prevedere le modalità con le quali i soggetti che intervengono anticipatamente si impegnano a garantire le condizioni (realizzazione delle opere di urbanizzazione) di realizzabilità delle previsioni complessive relative all’intero ambito. Art. 73 - Accordi pubblico privato - art. 6 della L.R. 11/2004 L’Amministrazione Comunale in fase di redazione del P.I., recependo il metodo del confronto e della concertazione al fine di garantire a chiunque la possibilità di partecipare alla formulazione degli obiettivi e delle scelte definite dal progetto di P.I., ha disposto che a seguito di avviso pubblico i soggetti interessati potessero far pervenire delle richieste di modifica urbanistica della propria proprietà; tali richieste sono state verificate e, ove coerenti con le previsioni di P.A.T.I. e i contenuti del presente P.I., sono state recepite. Tali interventi potranno essere autorizzati e attuati previo: - sottoscrizione di Accordo pubblico – privato ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004, allegato al presente P.I.; - assolvimento da parte del privato interessato della perequazione urbanistica di cui all’art. 71 delle presenti norme stabilita dal suddetto accordo. Su richiesta dell’amministrazione comunale, il privato è tenuto a cedere al V.A.M. stabilito dalle tabelle provinciali (se in assenza di precise colture in atto rilevabili il riferimento sarà la coltura di seminativo) le aree da destinare ad uso pubblico. Tutti gli interventi, oggetto di Accordo pubblico - privato, sono soggetti a perequazione urbanistica di cui all’art. 71 delle presenti norme. L’Amministrazione Comunale può concedere la monetizzazione delle aree oggetto di perequazione e/o autorizzazione di nuova capacità edificatoria, sulla base del principio Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 102 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. dell’equivalenza del valore delle stesse finalizzando i ricavi alla realizzazione di opere pubbliche e/o di opere di compensazione ambientale e/o idraulica o quant’altro previsto dall’art. 71 delle presenti N.T.O.. Art. 74 - Credito edilizio Il P.I. individua le opere incongrue, gli elementi di degrado, gli interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola definendo gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio che si intendono realizzare e gli indirizzi e le direttive relativi agli interventi da attuare. Il presente PI individua quali elementi oggetto di possibile riconoscimento del credito edilizio gli allevamenti da trasferire/bloccare/eliminare oggetto di riqualificazione ambientale di cui all’art. 18.4 delle presenti norme. Il Consiglio Comunale può procedere alla individuazione di ulteriori immobili e/o aree sui quali rendere applicabile il credito edilizio. La demolizione di opere incongrue, l’eliminazione degli elementi di degrado, o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale determinano un credito edilizio. Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma precedente. Le opere, realizzate in violazione di norme di legge o degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, non possono dar luogo al riconoscimento del credito edilizio fatti salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente. L’individuazione di ulteriori immobili sui quali rendere applicabile il credito edilizio, mediante varianti al P.I. o mediante apposita delibera di Consiglio Comunale, dovrà avvenire nell’ambito delle seguenti categorie di immobile o di intervento: a) opere incongrue, in quanto contrastanti con i vincoli e le tutele indicate nel PATI e meglio precisate nel PI di cui ai Titoli IX, X, XI, XII, XIII delle presenti norme; b) elementi di degrado, costituiti da superfetazioni e pertinenze degli immobili incongrue, che producono alterazioni negative all’architettura dell’edificio principale ed al contesto; c) interventi di miglioramento della qualità urbana, come ad esempio arredo urbano, creazione di parchi, piste ciclabili, attuazione della rete ecologica e simili; d) elementi di riordino della zona agricola, costituiti dagli immobili destinati all’allevamento zootecnico intensivo, anche se dismessi, dagli annessi rustici dismessi, dagli insediamenti produttivi fuori zona non dichiarati compatibili dal PATI e/o dal PI, i cambi di destinazione del suolo per finalità esulanti dall’attività agricola; e) interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio, costituiti da tutti quegli interventi che, nell’ambito delle specifiche disposizioni afferenti ai vincoli, valori e tutele, fragilità, invarianti e basse trasformabilità, ne risultano in contrasto; f) riqualificazione di ambiti inclusi nelle fasce di rispetto di cui al Titolo XI delle presenti norme; Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 103 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. g) risoluzione, contenimento e mitigazione del rischio di cui agli artt. 17 e 18 delle NT di PATI; h) di trasformazione del territorio agricolo, finalizzati alla realizzazione di infrastrutture stradali o impianti tecnologici di interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale e paesaggistica, o alla fruizione turistico-ricreativa; i) eliminazione dell’opera incongrua o trasferimento/blocco/eliminazione degli allevamenti che determinano situazioni di incompatibilità con il contesto ambientale e gli insediamenti residenziali esistenti di cui all’art. 18.4 delle presenti norme; j) di trasformazione di porzioni di Aree di urbanizzazione consolidata di cui all’art. 20.1 delle NT del PATI; k) di trasformazione di parti di territorio per le quali si prevede lo sviluppo di nuovi insediamenti di cui agli artt. 20.3 e 20.4 delle NT del PATI; l) rigenerazione di parti dell'insediamento dell'assetto fisico e funzionale attuale; interessate da processi di dismissione m) rimozione di attività dismesse o non compatibili con il contesto in ambiti di nuclei rurali di cui all’art. 16 delle presenti norme; n) trasferimento/blocco delle attività produttive in zona impropria incompatibili con il contesto; o) sistemazione e integrazione della rete viaria. Per il credito edilizio riconosciuto a seguito di un operazione di mitigazione e riqualificazione ambientale si rimanda all’art. 19 delle presenti Norme. Gli ambiti individuati nel P.I. o mediante delibera di Consiglio Comunale nei quali è consentito riconoscere un credito edilizio dovranno essere: - individuati e regolamentati con una specifica Scheda di Credito Edilizio che assume i contenuti, l’articolazione e l’efficacia di quelle previste dal precedente art. 72 Schede di perequazione delle presenti N.T.O. e definisce i principali parametri edilizi ed urbanistici; - individuati e regolamentati con Atto Unilaterale d’Obbligo ai sensi art. 6 L.R. 11/2004, che assume i contenuti, l’articolazione e l’efficacia di quelli previsti dall’art. 73 Accordo Pubblico Privato delle presenti N.T.O. e definisce i principali parametri edilizi ed urbanistici. In particolare l’accordo, da registrarsi solo in caso d'uso, dovrà obbligatoriamente definire: - l'entità del volume in credito; - i tempi e le modalità per l'operatività dell'accordo (in ogni caso la demolizione deve precedere la cessione del credito a terzi) e le procedure per la cessione del credito edilizio. Con l’attivazione degli ambiti di cui al precedente comma viene attivato il registro dei crediti edilizi predisposto dal Comune. Il registro del credito edilizio è costituito per tutte le volumetrie già riconosciute dal primo P.I. e per quelle successivamente introdotte con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale, previa istruttoria da parte del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale. I Crediti edilizi sono liberamente commerciabili. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 104 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. Il registro dei crediti edilizi di cui all'art. 17, comma 5, lett. e della L.R. 11/2004 dovrà contenere: - entità, caratteristiche, ubicazione e modalità operative dell'intervento che determina e a cui è subordinato il credito; - entità del volume in credito e, in particolare in caso di credito edilizio legato a demolizione di volume, rapporto tra volume in demolizione e volume in credito; - entità, caratteristiche, ubicazione e modalità operative dell'intervento che attua il recupero del volume in credito; - data e modalità per la disponibilità effettiva del credito. Gli ambiti in cui è consentito l’utilizzo del credito edilizio, nel rispetto del dimensionamento previsto dal P.A.T.I. per gli A.T.O., sono: a) nelle Z.T.O. di tipo C2 appositamente individuate dal P.I. caratterizzate da indici di edificabilità differenziati in funzione degli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio che si intendono realizzare; l’utilizzo dell’indice territoriale previsto è condizionato all’accoglimento del credito edilizio ottenuto ai sensi del precedente comma 9. L’indice territoriale della Z.T.O. di tipo C2 risulterà così formato: - fino a 40% destinato all’utilizzo del credito edilizio - fino a 60% destinato dalla specifica Z.T.O.. L’approvazione dei P.U.A. riguardanti le zone sopra citate è condizionato all’utilizzo di almeno il 75% della volumetria totale prevista. b) nei nuclei rurali di cui all’art. 16 delle presenti norme in caso di demolizione di opere incongrue, l’eliminazione degli elementi di degrado, o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale all’interno del perimetro dello stesso nucleo o di altri nuclei; c) nella Z.T.O. produttive D nel rispetto dei parametri urbanistici di zona; d) eventuali altri, ad esclusione delle Z.T.O. A ed E, mediante apposita Delibera di Consiglio Comunale. L’utilizzo del credito edilizio è subordinato a P.U.A. L’utilizzo del credito edilizio è ammesso con intervento edilizio diretto solo per interventi di cubatura complessiva inferiore a mc 2.000 e nei lotti di dimensione inferiore a mq 5.000. In ogni caso deve essere garantita la realizzazione delle opere di urbanizzazione, l’integrazione/adeguamento delle esistenti opere di urbanizzazione ed delle superfici a servizi previste dalla vigente legislazione e dalle presenti norme, dimensionate sull’entità complessiva dell’intervento. Art. 74.1 - Metodologia Calcolo Credito Edilizio L’entità del credito è determinata con disposizione, secondo criteri che partendo dal volume edilizio rilevato prevedano l’applicazione di coefficienti parametrici correttivi che tengano conto: - della tipologia e destinazione d’uso dell’immobile; - dell’interesse pubblico sotteso alla demolizione dell’immobile. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 105 Norme Tecniche Operative Comune di Pojana Maggiore (VI) P.I. Il credito edilizio viene calcolato applicando la seguente formula che considera il valore del bene, al momento della richiesta del credito, analizzato in base a superficie coperta, volumetria, vetustà, stato di conservazione, presenza di impianti, ammortamento del costo di realizzo, diviso per il costo di costruzione del fabbricato, aggiornato in base agli indici dei costi di costruzione per fabbricati residenziali, capannoni artigianali/industriali rilasciati dalla Camera di Commercio di Vicenza, al momento della richiesta del credito. Ce = Vi / Cc Dove: Ce Credito edilizio espresso in mc o mq in base alla richiesta; Vi Valore Immobile alla data di richiesta del Credito in base a perizia di Stima dell’Agenzia del territorio delle entrate in via prioritaria o redatta da un professionista iscritto all’albo dei periti del tribunale; Cc Costo Costruzione ottenuto dalla Camera di Commercio per fabbricati residenziali, capannoni artigianali/industriali alla data di richiesta del Credito. L’Amministrazione Comunale può decidere di aumentare il valore del credito, per incentivare la sua richiesta in base ad un eventuale interesse pubblico sotteso alla demolizione dell’immobile, a seguito di Delibera di Consiglio Comunale che ne motivi la scelta. In ogni caso il rapporto tra volume in demolizione e volume a credito non dovrà mai essere superiore ad 1. Studio Associato Zanella (Progettista) Via Vittime delle Foibe, 74/6 ‐ 36025 ‐ Noventa Vic.na (VI) 0444 787040 ‐ 0444 787326 [email protected] http://www.studiozanella.it 106