Cittadinanza: l’orizzonte delle seconde generazioni
Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in una lettera al Comune di
Nichelino che ha conferito la cittadinanza onoraria a 450 ragazzi nati negli ultimi dieci
anni sul territorio comunale da genitori stranieri, ha sottolineato che le seconde
generazioni sono «parte integrante della nostra società» e, anche in altre occasioni, ha
più volte rilevato «il disagio di tutti quei giovani che, nati o cresciuti nel nostro Paese,
rimangono troppo a lungo legalmente “stranieri”, nonostante siano, e si sentano, italiani
nella loro vita quotidiana» («La Repubblica» 6 maggio 2012).
Attualmente la legge sulla cittadinanza si basa ancora sullo ius sanguinis, come è
tipico dei Paesi di emigrazione, quale era l’Italia fino alla metà del secolo scorso. Oggi
l’Italia è diventata, da almeno due decenni, un Paese di immigrazione. I ragazzi
di seconda generazione hanno origini diverse, ma condividono con i coetanei un
percorso e un contesto di vita comune e chiedono, con l’introduzione dello ius soli, la
modifica della legge sulla cittadinanza.
Si analizzi l’evoluzione della legislazione italiana sulla cittadinanza (dalla legge n. 555
del 1912 a quella n. 91 del 1992 attraverso la lettura del dettato costituzionale)
confrontandola con una o più leggi sulla cittadinanza di altri Paesi, con attenzione al
contesto storico d’origine e alla Costituzione attualmente vigente.
Si approfondisca eventualmente il tema attraverso interviste a giovani stranieri di
seconda generazione o a insegnanti, mediatori interculturali, esperti di diritto.
ASPETTI
LEGISLATIVI
La cittadinanza
In termini giuridici la cittadinanza è la condizione
della persona fisica (detta cittadino) alla quale
l'ordinamento giuridico di uno stato riconosce la
pienezza dei diritti civili e politici.
La cittadinanza, quindi, può essere vista come uno
status del cittadino ma anche come un rapporto
giuridico tra cittadino e stato.
Le persone che non hanno la cittadinanza di uno
stato sono stranieri se hanno quella di un altro stato
apolidi se, invece, non hanno alcuna cittadinanza
Non esiste alcun regime internazionale che definisca e regoli la
materia della cittadinanza,
di fatto lasciata alle decisioni dei singoli Stati.
Il diritto d’emigrazione, affermato dalla Dichiarazione dei diritti
umani delle Nazioni Unite, non trova corrispondenza in un
diritto d’immigrazione.
La Dichiarazione infatti tace sull’obbligo degli Stati di garantire
l’accesso agli immigrati, di patrocinare il diritto d’asilo e di
concedere la cittadinanza ai residenti stranieri.
Ius sanguinis e ius soli
Lo ius sanguinis è un'espressione giuridica che assume rilevanza
nel campo delle cause giuridiche di acquisto della cittadinanza;
consiste nell'acquisizione della cittadinanza per il fatto della
nascita da un genitore in possesso della cittadinanza, in
contrapposizione allo ius soli.
Lo ius sanguinis presuppone una concezione "oggettiva" della
cittadinanza, basata sul sangue, sull'etnia. La cittadinanza è
strasmessa intergenerazionalmente. Tale principio fa perno
sull’idea che la cittadinanza derivi da una comunità di razza. Lo
ius sanguinis si è sviluppato parallelamente all’affermazione degli
stati monarchici con l’intento di preservare l’etnia dall’avanzata
dei soggetti immigrati.
Lo ius soli fa riferimento alla nascita sul "suolo", sul
territorio dello Stato
Per i paesi che applicano lo ius soli è cittadino originario chi
nasce sul territorio dello Stato, indipendentemente dalla
cittadinanza posseduta dai genitori.
Recentemente Spagna, Olanda, Gran Bretagna, Belgio e
Germania hanno adottato il principio del
doppio ius soli: acquisto della cittadinanza alla nascita per il
bambino nato da genitore straniero ma anch’esso nato sul
suolo dello Stato.
Tale principio mira all’eliminazione della condizione di
estraneità attraverso le generazioni.
Attualmente la maggior parte degli stati europei, fra cui
l'Italia, adotta lo ius sanguinis.
1948 ius soli 47 % dei paesi; ius sanguinis 41 %;
1975 ius soli 31 % dei paesi; ius sanguinis 54 %
2001 ius soli predomina nelle Americhe 89%
ius sanguinis 69 % paesi africani, 83% paesi
asiatici; 41% paesi europei
Legislazioni a confronto
Stato
Cittadinanza per chi nasce sul suolo
nazionale da stranieri residenti
Germania
è sufficiente che uno dei due genitori viva
legalmente in territorio tedesco ed abbia
vissuto lì per almeno 8 anni
Irlanda
è sufficiente che uno dei due genitori viva
legalmente in territorio irlandese ed
abbia vissuto lì per almeno 3 anni
Italia
Se si nasce in Italia da genitori stranieri e
si risiede ininterrottamente fino a 18 anni,
bisogna fare domanda entro i 19 anni
Lo ius soli prevale nei paesi come Stati Uniti, Argentina, Brasile e Canada con una
forte immigrazione e, al contempo, con un territorio in grado di ospitare una
popolazione maggiore di quella residente.
Lo ius sanguinis nei paesi a vocazione emigratoria, come l’Italia
Nei Paesi in cui vige lo ius sanguinis è possibile ottenere la cittadinanza
mediante un processo di naturalizzazione.
Numerosi Paesi recentemente hanno modificato la propria legislazione
introducendo innovazioni finalizzate a temperare la rigida applicazione dello
ius sanguinis.
In Germania la Legge sulla cittadinanza è stata riformata il 15 luglio 1999,
entrando in vigore il 1 gennaio 2000:
i bambini nati in Germania da genitori stranieri possono ottenere la
cittadinanza tedesca posto che almeno uno dei genitori risieda legalmente
nel paese da otto anni.
È stato inoltre ammorbidito il processo di naturalizzazione:
gli anni di residenza richiesti per avviare le procedure sono stati ridotti da 15 a 8
Nel 2000 190.000 stranieri hanno ottenuto la cittadinanza
Diritto di voto:
In Nuova Zelanda dal 1975 tutti i residenti a titolo permanente godono del suffragio
universale passivo
In Gran Bretagna godono dell’elettorato attivo e passivo tutti coloro che provengono
dai Paesi del Commonwealth
In Portogallo il diritto di voto è concesso a coloro che provengono da Paesi si di ligua
portoghese e abbiano maturato due anni di residenza legale (o tre anni se
provenienti da altri Paesi)
In Svizzera gli stranieri partecipano alle elezioni locali o regionali in due cantoni
(Neuchatel e Jura).
In Italia il progetto di estendere il diritto di voto agli immigrati non naturalizzati,
previsto in una prima versione del Testo Unico sull’immigrazione del 1998 (D.lgs.
25 luglio 1998, n. 286), è stato recentemente rilanciato trovando consensi sia nel
centro-sinistra, sia nel centro- destra.
La legislazione italiana
• La legge 555 del 1912 ha come idea guida quella di mantenere viva il più
possibile la cittadinanza italiana presso gli emigrati. L’emigrazione è sentita
come una ferita ma anche come una riserva cui attingere; gli emigrati,
legati con la cittadinanza, sono una risorsa economica.
• La legge 555 fu modificata e resa compatibile con il dettato costituzionale,
soprattutto perché era impostata su un diritto non egualitario fra uomo e
donna, come invece sancito dalla Costituzione (il figlio acquisiva la
cittadinanza del padre, si diceva nelle legge)
• Solo nel 1992, con la legge 91, l’Italia si è dotata di una nuova legge.
L’impianto della legge è ancora impostato sullo ius sanguinis, anzi lo
rafforza; l’obiettivo primario resta quello di mantenere legami molto stretti
con gli emigrati; si mantiene difficile l’acquisizione della cittadinanza da
parte degli stranieri
Disposizioni sulla cittadinanza italiana
La legge n.555 del 13 giugno 1912
La legge viene redatta in un momento storico in cui l’Italia era un
Paese di emigranti per espansionismo coloniale costretti ad
abbandonare la propria cittadinanza in favore di quella del
Paese ospitante.
Volontà del legislatore era dunque quella di rendere più agevole
il riacquisto della cittadinanza al momento del rientro in
patria.
L’acquisizione della cittadinanza italiana avveniva:
Per nascita – per matrimonio – per beneficio di legge – per
naturalizzazione
Per nascita: sulla base dello ius sanguinis e dello ius soli (è italiano chi
nasce da padre italiano o chi nasce sul territorio italiano se figlio di ignoti o
non segua la cittadinanza dei genitori stranieri)
Per matrimonio: l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte della
donna sposa di italiano avveniva automaticamente per mantenere vivo il
principio dell’unitarietà della cittadinanza in capo al nucleo familiare.
Per beneficio di legge: la cittadinanza italiana era concessa a chi aveva
vincoli di sangue con ex cittadini per nascita o a chi era nato in Italia da
genitori stranieri ma residenti da almeno 10 anni dalla nascita dell’aspirante
cittadino. Era concessa inoltre a chi aveva prestato servizio militare in Italia
o aveva accettato un pubblico impiego; a chi esprimeva volontà, al 21°
anno di età, di voler acquisire la cittadinanza; a chi non aveva espresso
volontà, entro il 21° anno di età, di mantenere la cittadinza straniera, veniva
automaticamente assegnata quella italiana.
Per naturalizzazione: acquisiva la cittadinanza italiana colui che
rispondeva ai requisiti del beneficio di legge.
La sentenza del 16 aprile 1975 n. 87 (che dichiara l’uguaglianza morale e
giuridica tra uomo e donna) modifica alcune disposizioni del diritto di
famiglia e dell’acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero che
sposi una cittadina italiana.
La legge del 21 aprile 1983, n.123 ha introdotto le modifiche della
normativa sull’acquisizione della cittadinanza a seguito di matrimonio e
filiazione.
Per una vera e propria modifica organica della legge sulla cittadinanza si
deve attendere però il 1992 con la legge n. 91 del 5 febbraio.
Nuove norme sulla cittadinanza
La legge n.91 del 5 febbraio 1992
La legge del 1992 mantiene sostanzialmente invariato l’impianto
normativo del 1912, apportando però alcune modifiche:
a) Conferma dello ius sanguinis quale elemento principale per
l’attribuzione della cittadinanza
b) La modifica dello status civitatis avviene attraverso la
presenza di requisiti oggettivi, ma con ruolo primario della
manifestazione di volontà del soggetto
c) Conferma della valutazione negativa dell’apolidia
Come si acquisisce la cittadinanza italiana
Per matrimonio: la cittadinanza viene concessa in presenza dei
seguenti requisiti:
a)Il richiedente straniero deve essere coniugato con cittadino
italiano da almeno sei mesi
b) I coniugi residenti all’estero possono presentare domanda
dopo tre anni dalla data del matrimonio
c) Nei periodi sopra menzionati non deve essere avvenuto
scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio
Per naturalizzazione: la cittadinanza può essere concessa:
a) Allo straniero non comunitario che risieda in Italia da
almeno dieci anni
b) Al cittadino comunitario che risieda in Italia da quattro anni
c) All’apolide o rifugiato politico che risieda in Italia da cinque
anni
d) Allo straniero il padre o la madre del quale siano stati
cittadini per nascita
e) Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano
dopo cinque anni l’avvenuta adozione
f) Allo straniero che abbia prestato servizio alle dipendenze
dello Stato Italiano
Per beneficio di legge: la cittadinanza italiana viene
concessa allo straniero avente legami di sangue con cittadino
italiano
a) Che presti servizio militare in Italia e dichiari
preventivamente di volere acquisire la cittadinanza
italiana
b) Che assuma pubblico impiego e dichiari preventivamente
di volere acquisire la cittadinanza italiana
c) Che faccia richiesta, al compimento del 18° anno di età, di
volere acquisire la cittadinanza italiana.
L’articolo 1 della legge 379/2000 prevede il riconoscimento
della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti
nei territori dell’ex Impero Austro-Ungarico in possesso di:
a) Nascita e residenza nei territori della provincia di Trento,
Bolzano e Gorizia ceduti alla ex Jugoslavia in forza del
Trattato di Pace di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del
10/11/1975
b) Emigrazione all’estero prima del 16/07/1920
c) Dichiarazione per ottenere la cittadinanza italiana da
rendersi entro il 20 dicembre 2010 davanti all’autorità
diplomatico – consolare italiana
Interventi regionali
Sulla base del d. lgs 286/99 e 328/2000 le regioni possono
agevolare, mediante politiche di integrazione, accoglienza e
sostegno, gli immigrati.
a) legge della Regione Toscana del 24/02/2005 n.41
b) legge della Regione Friuli Venezia Giulia del 31/03/2006 n.6
c) legge della Regione Campania del 23/10/2000 n.11
Tali normative individuano quali destinatari del diritto agli
interventi:
donne straniere in stato di gravidanza
minori di qualsiasi nazionalità
richiedenti asilo, rifugiati e apolidi
La legge della Regione Liguria del 20/02/2007 n.7 Norme per
l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei
cittadini stranieri immigrati si pone l’obiettivo di affermare i
diritti fondamentali della persona umana:
a) facendo riferimento a interventi di promozione della
cittadinanza con attenzione ai processi di inserimento
sociale (scolastico e lavorativo)
b) snellendo le pratiche amministrative relative al rilascio e
rinnovo del permesso di soggiorno
La legge della Regione Lazio del 14/07/2008 n.10 Disposizioni
per la promozione e la tutela dell’esercizio dei diritti civili e
sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati
pone interventi volti a rimuovere discriminazione e razzismo
accogliendo gli stranieri che fuggono dai regimi che
impediscono l’esercizio delle libertà democratiche garantendo:
a)
b)
c)
d)
assistenza sociale sanitaria
accesso ai pubblici servizi
assistenza e inserimento dei minori nel sistema scolastico
inserimento nel sistema formativo professionale e nel
mondo del lavoro
Breve storia della cittadinanza
Antica Grecia: i cittadini sono i maschi liberi figli di liberi; gli stranieri residenti
(meteci) erano esclusi, come le donne e gli schiavi
Antica Roma: spazio non etnico ma giuridico e istituzionale, all'interno del
quale potevano essere accolti (naturalmente, dopo dure lotte civili) ceti
subalterni e genti diverse, politicamente sottomesse. L’appartenenza alla
comunità politica si esprimeva nella partecipazione attiva alla vita della res
publica. La presenza di liberi/schiavi, padri/figli, cittadini/non cittadini non
presupponeva il principio di uguaglianza di tutti i soggetti.
Mondo cristiano medievale: cittadinanza universale del regno dei cieli; sulla
terra cittadinanze differenziate fra nobili, clerici, plebei; nelle città si aprono
spazi di conflitto e di lotta per l'accesso alla cittadinanza; esclusione di donne,
eretici, ebrei etc..
Età moderna: cittadinanza universale, uguaglianza civile e politica;
rivoluzioni che azzerano le discriminazioni; il cittadino dei tempi nuovi
vive un'universale appartenenza alla repubblica; processo di lungo
corso, inizialmente esclusi i non-proprietari, i poveri, ancora e sempre le
donne; diritti civili, politici e sociali non parimenti applicati.
La Dichiarazione dei diritti del 1789 evidenzia la centralità della persona
umana. La cittadinanza moderna è sì universale, ma è determinata dallo
Stato, che prescrive le modalità con cui si diventa cittadini; se prevale
l'elemento della nascita, della cittadinanza dei genitori, vige lo ius
sanguinis, mentre se prevale il territorio in cui si nasce o in cui si vive,
vale lo ius soli.
I migranti visti dai cittadini. Indagine Istat
• Il 59,5% dei cittadini afferma che nel nostro Paese gli immigrati sono
discriminati, cioè sono trattati meno bene degli italiani. In particolare, la
maggior parte degli intervistati ritiene difficile per un immigrato
l'inserimento nella nostra società (80,8%), il 2,4% lo ritiene impossibile.
• Generalizzata appare la condanna di comportamenti discriminatori: la
maggioranza degli intervistati ritiene che non sia giustificabile prendere in
giro uno studente (89,6%) o trattare meno bene un lavoratore (88,7%)
"perché immigrato".
Ciononostante, il 55,3% ritiene che "nell'attribuzione degli alloggi
popolari, a parità di requisiti, gli immigrati dovrebbero essere inseriti nella
graduatoria dopo gli italiani", mentre Il 48,7% condivide l'affermazione
secondo la quale "in condizione di scarsità di lavoro, i datori di lavoro
dovrebbero dare la precedenza agli italiani" rispetto agli immigrati.
• Il 60% ritiene che "la presenza degli immigrati è positiva perché permette
il confronto con altre culture". Altrettanti (63%) sono d'accordo con
l'affermazione che "gli immigrati sono necessari per fare il lavoro che gli
italiani non vogliono fare". È del 35% la quota di quanti ritengono che gli
immigrati tolgono lavoro agli italiani.
I migranti visti dai cittadini. Indagine Istat 2
• Per il 65,2% degli intervistati gli immigrati sono troppi.
• L'aumento di matrimoni e unioni miste è considerato positivamente dal
30,4% dei rispondenti, a fronte di un quinto circa (20,4%) che considera
negativamente questo fenomeno. Se però è la propria figlia a sposare un
immigrato la situazione cambia. Per esempio, il 59,2% degli intervistati
avrebbe molti problemi e il 25,4% qualche problema se il futuro coniuge
fosse un Rom/Sinti.
• Per la maggioranza non è un problema avere uno straniero come vicino.
Tuttavia il 68,4% non vorrebbe avere come vicino un Rom/Sinti: al secondo
e al terzo posto tra i vicini meno graditi si collocano i romeni (indicati dal
25,6%) e gli albanesi (24,8%).
• Sulla convivenza religiosa, la maggioranza (59,3%) esprime una posizione
di tolleranza, anche se il 26,9% è contrario all'apertura di altri luoghi di
culto nei pressi della propria abitazione e il 41,1% all'apertura di una
moschea
• Il 72,1% è favorevole al riconoscimento alla nascita della cittadinanza
italiana ai figli di immigrati nati nel nostro Paese. Il 91,4% ritiene giusto
che gli immigrati, che ne facciano richiesta, ottengano la cittadinanza
italiana dopo un certo numero di anni di residenza regolare nel nostro
Paese.
Donne divenute cittadine italiane per matrimonio (2007)
20-29
30-39
Oltre 40
ROMANIA
2228
734
993
501
UCRAINA
1285
245
487
553
ALBANIA
1266
418
553
295
BRASILE
1251
310
569
372
MAROCCO 1098
239
553
306
FED.
RUSSA
927
294
422
211
CUBA
926
424
397
105
POLONIA
925
279
431
215
ALTRO
9997
Donne divenute cittadine italiane per residenza (2007)
20-29
30-39
Oltre 40
MAROCCO 1053
307
375
371
ALBANIA
616
163
215
238
GHANA
254
13
101
140
BOSNIA
245
66
73
106
CROAZIA
198
44
63
91
PERU’
182
17
51
114
ROMANIA
134
18
67
49
POLONIA
132
22
69
41
ALTRO
2322
ASPETTI
SOCIALI
L’integrazione scolastica
I processi di inclusione/esclusione dei ragazzi appartenenti alla
seconda generazione coinvolgono i ragazzi stessi ma
soprattutto le istituzioni educative e politiche. Una precisa
conoscenza delle relazioni migrazioni/scuole diviene una
condizione necessaria per favorire una buona integrazione
scolastica, attraverso adeguati dispositivi di politica educativa.
Francia: nelle scuole la crescita degli studenti immigrati diventa
sostenuta negli anni ’70. La scuola si basa sul principio di
universalità. Gli studenti senza nazionalità francese nel 2000
erano il 5.1% della popolazione scolastica con una tendenza in
forte calo a partire dagli anni ‘90. La Francia è il Paese in cui il
tasso di partecipazione universitaria delle seconde generazioni è
simile a quella degli autoctoni.
Spagna: si registra una significativa partecipazione all’istruzione
secondaria obbligatoria fino ai sedici anni (nell’a.s. 01/02 il
33.7% degli alunni stranieri frequenta un istituto secondario
rispetto al 37% degli autoctoni). I giovani immigrati da un lato si
identificano con i gruppi svantaggiati, dall’altro ricercano
un’integrazione nel gruppo dei pari
Gran Bretagna: la maggioranza dei minority ethnic students ha la
cittadinanza britannica. L’ Education Reform Act del 1988,
promosso dal governo Thatcher, introduce un curriculum
nazionale con discipline comuni per tutti gli allievi. Negli anni ‘90
si insiste sulla riduzione dei divari nella riuscita scolastica.
Germania: una nuova legge di cittadinanza sancisce l’esistenza
delle seconde generazioni e riconosce il Paese come una società
di immigrazione. Tuttavia si evidenzia una inaccessibilità alle
imprese del mercato primario, una preclusione all’impiego
pubblico causato da test di accesso nelle grandi imprese
culturalmente orientati. Svolgendo i giovani immigrati i lavori più
umili della scala sociale, si verifica un basso tasso di
disoccupazione.
Paesi bassi: circa il 10% della popolazione è costituita da
migranti di prima e seconda generazione. Le diverse comunità
etniche sono libere di fondare le proprie scuole (indù,
islamiche, ebraiche). Negli anni ‘90 si afferma un nuovo
modello di integrazione basato sul finanziamento delle scuole a
rischio e su un sostegno all’apprendimento dell’olandese. I
risultati scolastici delle seconde generazioni sono migliori di
quelli degli autoctoni (a parità di condizione socio-culturale
delle famiglie).
Stati Uniti: la seconda generazione conta oltre 28 milioni di
persone ed è situata dentro gli spazi scolastici.
Situazione italiana
Il numero assoluto di studenti stranieri passa dai 10.000 del 1986
agli oltre 360.000 dell’a.s. 04/05. Fino alla netà degli anni ‘90
la crescita è spiegata dalle iscrizioni alle scuole elementari;
dall’a.s. 97/98 è la scuola secondaria ad avere maggiori
aspettative di incremento, per effetto soprattutto dell’ondata
di scolarizzazione straniera che interessa gli ordini di scuola
inferiori.
Alunni con cittadinanza non italiana
Anno scolastico
Valore assoluto
Valore percentuale
1995/96
50322
0.56
1996/97
57595
0.66
1997/98
70657
0.81
1998/99
85522
1.09
1999/00
119679
1.47
2000/01
147406
1.84
2001/02
181767
2.31
2002/03
232766
2.96
2003/04
282683
2.49
2004/05
361576
4.20
Si verifica un divario a svantaggio degli alunni non italiani per
quanto riguarda il tasso di promozione. La forbice si amplia in
funzione del grado di istruzione. I dati presi in considerazione
sottostimano il fenomeno degli abbandoni, maggiore fra gli
alunni di origine immigrata.
Alunni promossi su 100 scrutinati
totali
CNI
CI
differenza
Primaria 02/03
99
94.83
99.15
-4.32
Primaria 03/04
99.41
96.19
99.55
-3.36
1°grado 02/03
95.89
87.50
96.11
-8.61
1°grado 03/04
95.86
89
96.06
-7.06
2°grado 02/03
84.54
71.63
84.75
-13.12
2°grado 03/04
84.97
72.66
85.22
-12.56
Scuola come spazio d’incontro
L’inserimento nella classe comporta per l’alunno un’azione
educativa volta a colmare eventuali difficoltà, legate
soprattutto alla limitata conoscenza della lingua italiana.
La scuola dovrebbe svolgere:
- progetti di accoglienza
- progetti di alfabetizzazione
- progetti di valorizzazione della lingua e della cultura di
origine
È quanto mai urgente che la scuola passi da etnica a pluralista.
La difficoltà dell’immigrazione consiste nel fatto che il
migrante deve ricostruire da solo, nel giro di pochi anni, ciò
che le generazioni hanno lentamente elaborato e trasmesso.
In questo processo di rielaborazione la lingua di origine
assume un ruolo centrale. Mantenere viva la lingua madre
rafforza i legami intrafamiliari dando al bambino più sicurezza
e una migliore stima di sé facilitando il contatto con il mondo
extrafamiliare.
Città come spazio d’incontro
Il bambino o l’adulto appena giunto in una nuova città impara a
dare nomi agli spazi esterni privi di riferimenti e sconosciuti.
Per i ragazzi nati altrove passare ad una nuova fase della vita
coincide con l’abbandono del Paese di origine.
Per i ragazzi nati in Italia non si avverte una nostalgia per il
passato ma esiste tuttavia una scoperta improvvisa di essere
diversi.
“Cammino nell’atrio della scuola, la gente cammina accanto a me
affollando i corridoi. Sono una di loro. Mi vesto come loro, parlo
come loro, persino impreco per essere dura con loro. Sono
coinvolta nella scena presa nel gesticolare da dodicenne. «P-A-K-I»
qualcuno grida. Per me si è fermata la scena. Mi muovo tra gente
bianca, seguendo solo i gesti. Mi sento come se qualcuno mi
avesse scoperto. Gli occhi sono puntati su di me adesso. L’intruso è
stato identificato.”
La città è il luogo in cui viene registrata la differenza. L’intreccio
degli sguardi, benevoli o diffidenti, accompagnano la crescita
dei giovani di seconda generazione. Il proprio quartiere può
diventare un posto da cui scappare e la città un ambito da cui
proteggersi per evitare di sottoporsi ad un giudizio esterno.
Per volgere verso un mondo multiculturale è necessaria una
mente aperta e pensante in grado di decentrare il proprio punto
di vista, antidoto a conformismi e stereotipi.
Scarica

legge sulla cittadinanza - Istituto per la storia della Resistenza e