REGOLAMENTO PER LA PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO
DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO
Art. 1 Oggetto e Finalità
Il presente regolamento disciplina il conferimento del titolo di Professore Emerito in
conformità a quanto previsto dal Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, art. 111 e dall’art. 15,
comma 2 della Legge n.311/1958 ed individua le attività consentite nell’ambito dell’Ateneo.
Art. 2 Requisiti oggettivi per la candidatura al titolo di “Professore Emerito”
Il titolo di Professore Emerito può essere conferito ai Professori Ordinari cessati dal servizio
per raggiunti limiti d’età o dimissioni volontarie che:
a) abbiano prestato servizio per almeno 20 anni in qualità di Professore Ordinario;
b) abbiano mantenuto un comportamento coerente con i valori del Codice Etico e non abbiano
causato discredito per il prestigio dell’Ateneo;
c) non abbiano superato i due anni di inizio quiescenza alla data di presentazione della
candidatura.
Art. 3 Requisiti soggettivi per la candidatura al titolo di “Professore Emerito”
Il titolo di Professore “Emerito” può essere conferito ai professori che, oltre ai requisiti previsti
dall’art 1, che:
a) abbiano dato lustro all’Ateneo con il raggiungimento di standard qualitativi elevati
nell’esercizio dell’attività scientifica.
Possono costituire motivazioni integrative per la proposta di conferimento del titolo:
b) cariche scientifiche e istituzionali in Società scientifiche, Accademie, etc.;
c) cariche accademiche negli organi e nelle strutture dell’Ateneo;
d) riconoscimenti nazionali ed internazionali relativi all’attività di ricerca e di volontariato.
Art. 4 Procedure per il conferimento del titolo ad iniziativa del Dipartimento
La proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito è inoltrata al Dipartimento di
ultimo inquadramento del candidato da parte di un professore ordinario dello stesso
Dipartimento, il quale delibera previa valutazione dei requisiti richiesti (art. 2, art. 3 del
presente regolamento).
La delibera del Consiglio di Dipartimento è portata all’approvazione del Senato Accademico.
Il Rettore trasmette le delibere del Dipartimento e del Senato Accademico al Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai fini della concessione del titolo.
Art. 5 Proposta di candidatura su iniziativa del Rettore
Il Rettore può proporre di propria iniziativa al Senato Accademico la candidature per il
conferimento del titolo di Professore Emerito a professori ordinari che abbiano i requisiti
richiesti dal presente regolamento. Il Rettore trasmette al Ministero la proposta approvata dal
1
Senato Accademico.
Art. 6 Attività di ricerca e didattica
Il Professore Emerito può continuare a svolgere attività di ricerca e può ricoprire l’incarico di
responsabile scientifico di progetti, finanziati dall’Ateneo e/o da enti pubblici e privati.
L’incarico è a titolo gratuito.
Al Professore Emerito possono essere attribuiti incarichi di insegnamento secondo quanto
previsto dalla circolare 6/2014 del Ministero per la semplificazione e la pubblica
amministrazione: “Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9, del DL 95 del 2012,
come modificato dall’articolo 6 del DL 24 giugno 2014 n.90”,con le modalità previste dall’art.
23 comma 1 della Legge 240/2010 e, comunque, in accordo alle disposizioni vigenti in materia.
Il Professore emerito ha diritto ad un ufficio e all’accesso ai servizi di Ateneo (servizi
bibliotecari, posta elettronica, etc.).
Il Professore Emerito, su invito ed in relazione con specifici argomenti, può partecipare senza
diritto di voto a riunioni programmatiche delle strutture ove si svolge attività didattica e/o di
ricerca dell’Ateneo.
2
Scarica

1 Art. 1 Oggetto e Finalità Il presente regolamento disciplina il