REGOLAMENTO PER LA PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO Art. 1 Oggetto e Finalità Il presente regolamento disciplina il conferimento del titolo di Professore Emerito in conformità a quanto previsto dal Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, art. 111 e dall’art. 15, comma 2 della Legge n.311/1958 ed individua le attività consentite nell’ambito dell’Ateneo. Art. 2 Requisiti oggettivi per la candidatura al titolo di “Professore Emerito” Il titolo di Professore Emerito può essere conferito ai Professori Ordinari cessati dal servizio per raggiunti limiti d’età o dimissioni volontarie che: a) abbiano prestato servizio per almeno 20 anni in qualità di Professore Ordinario; b) abbiano mantenuto un comportamento coerente con i valori del Codice Etico e non abbiano causato discredito per il prestigio dell’Ateneo; c) non abbiano superato i due anni di inizio quiescenza alla data di presentazione della candidatura. Art. 3 Requisiti soggettivi per la candidatura al titolo di “Professore Emerito” Il titolo di Professore “Emerito” può essere conferito ai professori che, oltre ai requisiti previsti dall’art 1, che: a) abbiano dato lustro all’Ateneo con il raggiungimento di standard qualitativi elevati nell’esercizio dell’attività scientifica. Possono costituire motivazioni integrative per la proposta di conferimento del titolo: b) cariche scientifiche e istituzionali in Società scientifiche, Accademie, etc.; c) cariche accademiche negli organi e nelle strutture dell’Ateneo; d) riconoscimenti nazionali ed internazionali relativi all’attività di ricerca e di volontariato. Art. 4 Procedure per il conferimento del titolo ad iniziativa del Dipartimento La proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito è inoltrata al Dipartimento di ultimo inquadramento del candidato da parte di un professore ordinario dello stesso Dipartimento, il quale delibera previa valutazione dei requisiti richiesti (art. 2, art. 3 del presente regolamento). La delibera del Consiglio di Dipartimento è portata all’approvazione del Senato Accademico. Il Rettore trasmette le delibere del Dipartimento e del Senato Accademico al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai fini della concessione del titolo. Art. 5 Proposta di candidatura su iniziativa del Rettore Il Rettore può proporre di propria iniziativa al Senato Accademico la candidature per il conferimento del titolo di Professore Emerito a professori ordinari che abbiano i requisiti richiesti dal presente regolamento. Il Rettore trasmette al Ministero la proposta approvata dal 1 Senato Accademico. Art. 6 Attività di ricerca e didattica Il Professore Emerito può continuare a svolgere attività di ricerca e può ricoprire l’incarico di responsabile scientifico di progetti, finanziati dall’Ateneo e/o da enti pubblici e privati. L’incarico è a titolo gratuito. Al Professore Emerito possono essere attribuiti incarichi di insegnamento secondo quanto previsto dalla circolare 6/2014 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione: “Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9, del DL 95 del 2012, come modificato dall’articolo 6 del DL 24 giugno 2014 n.90”,con le modalità previste dall’art. 23 comma 1 della Legge 240/2010 e, comunque, in accordo alle disposizioni vigenti in materia. Il Professore emerito ha diritto ad un ufficio e all’accesso ai servizi di Ateneo (servizi bibliotecari, posta elettronica, etc.). Il Professore Emerito, su invito ed in relazione con specifici argomenti, può partecipare senza diritto di voto a riunioni programmatiche delle strutture ove si svolge attività didattica e/o di ricerca dell’Ateneo. 2