REGOLAMENTO GENERALE D'ATENEO (DECRETO RETTORALE N. 1373 DEL 26.10 2000 PUBBLICATO ALL’ALBO DEL RETTORATO IL 26.10.2000) Titolo I Parte generale Articolo 1 Finalità 1. Il presente Regolamento generale d'Ateneo (di seguito denominato "Regolamento"), previsto dall'art. 19, comma 3, dello Statuto d'autonomia (di seguito denominato "Statuto") dell'Università degli Studi della Tuscia, disciplina le modalità di applicazione delle norme di legge e statutarie. 2. Il Regolamento contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo e le modalità di elezione degli organi e indica le norme generali di attuazione dello Statuto. Articolo 2 Fonti normative In attuazione dei principi d'autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge 168/1989, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, I'organizzazione e il funzionamento dell'Università sono disciplinate: a) dallo Statuto; b) dal Regolamento generale d'Ateneo di cui all’art. 19 c. 3 dello Statuto; c) dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università, nel rispetto dei principi generali della contabilità pubblica e delle norme statutarie; d) dal Regolamento didattico d'Ateneo, che contiene i regolamenti delle strutture didattiche con i relativi ordinamenti dei corsi di studio al termine dei quali vengono rilasciati titoli aventi valore legale, nel rispetto delle norme statutarie e di quanto previsto dalla legge e dalle norme regolamentari. Titolo II Funzionamento degli organi collegiali Articolo 3 Convocazione 1. La convocazione è disposta dal Presidente dell’organo collegiale, di norma in base ad un calendario prefissato. La convocazione scritta, con l’indicazione dell’ordine del giorno, deve essere fatta pervenire, anche per telegramma, via fax o altri mezzi telematici, a ciascun componente presso la struttura cui afferisce con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi. Le convocazioni degli studenti devono essere fatte pervenire: all’Ufficio ricevimento posta del Rettorato per il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato pari opportunità e il Senato degli studenti, o presso altra struttura indicata dagli interessati; alla Segreteria di Presidenza della Facoltà di appartenenza per il Consiglio di Facoltà e per i Consigli di corso; alla segreteria del Dipartimento di appartenenza per il Consiglio di Dipartimento. 2. In caso di urgenza, la convocazione scritta può essere fatta pervenire con un anticipo di almeno 24 ore anche con altri mezzi idonei a raggiungere gli interessati, ivi compresi il telegramma, il fax o altri mezzi telematici. 3. L’ordine del giorno indica il luogo, il giorno e l’ora della convocazione, gli argomenti da discutere e l’ordine di trattazione. Nella predisposizione dell’ordine del giorno, il Presidente tiene conto delle eventuali richieste da parte dei componenti del Collegio. Dalle “varie ed eventuali” sono comunque esclusi argomenti di interesse rilevante e generale. 4. La convocazione può essere richiesta anche da almeno un quarto dei membri in carica del Collegio con voto deliberativo, che debbono indicare l’argomento o gli argomenti da inserire all’ordine del giorno. La richiesta motivata di convocazione deve essere avanzata al Presidente, che convoca il Collegio entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. 5. Tutti i componenti del Collegio hanno diritto di accesso alla documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno. Esclusi i casi di urgenza di cui al comma 2 del presente articolo, la documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno deve essere depositata almeno 5 giorni lavorativi prima della seduta presso la Segreteria dell’organo collegiale, che nel caso del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione è l’Ufficio Affari Generali del Rettorato, per il Consiglio di Facoltà è l’Ufficio di segreteria della Presidenza di Facoltà e per il Dipartimento è la segreteria della Direzione del Dipartimento. Articolo 4 Validità delle sedute 1. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è sempre necessario che ad esse partecipi almeno la metà più uno degli aventi diritto con voto deliberativo. 2. Il Presidente dell’organo collegiale: a) dirige i lavori dell’adunanza; b) regola la discussione; c) pone ai voti e proclama l’esito delle votazioni; d) sospende temporaneamente l’adunanza, anche a richiesta della maggioranza dei presenti. 3. Il Presidente apre la seduta dopo aver accertato l’esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Collegio può però chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda a deliberazione. 4. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per mezz’ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Presidente toglie la seduta e può rimandare alla successiva seduta i punti dell’ordine del giorno su cui non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro dieci giorni una specifica seduta con all’ordine del giorno i punti non trattati. 5. Una volta costituita l’adunanza, è possibile deliberare, su proposta del Presidente o di altro componente del Collegio e con la maggioranza assoluta dei presenti con voto deliberativo, di modificare l’ordine di trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 6. Punti non all’ordine del giorno possono essere trattati e deliberati solo nel caso in cui siano presenti tutti i componenti in carica con voto deliberativo e la relativa delibera venga assunta all’unanimità. 7. In caso di urgenza, il Presidente può integrare l’ordine del giorno con punti aggiuntivi se questi sono stati comunicati a tutti gli aventi diritto nei tempi e nei modi previsti per le convocazioni d’urgenza di cui all’art. 3, c.2. del presente regolamento. 8. Il Presidente può invitare alle sedute persone estranee al Collegio, al solo fine di illustrare argomenti specifici attinenti all’ordine del giorno. 9. Ove possa ravvisarsi un contrasto tra l’interesse di un componente del Collegio e l’interesse pubblico in discussione, ovvero qualora la legge preveda casi di incompatibilità, il Presidente accerta che il componente lasci l’adunanza prima della discussione dello specifico argomento. Si ha sempre situazione di incompatibilità quando una questione investe il componente, il coniuge o i parenti e affini entro il quarto grado. Articolo 5 Modalità di votazione 1. Salvo quanto diversamente disposto con disposizioni di legge, di statuto o del presente regolamento, per l’assunzione di delibere è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti con voto deliberativo. 2. Le proposte vengono messe in votazione dal Presidente nel seguente ordine: dapprima gli eventuali emendamenti soppressivi, poi gli eventuali emendamenti modificativi, quindi il testo proposto, infine gli eventuali emendamenti aggiuntivi. Salvo diverso avviso del Presidente, le “comunicazioni del Presidente” non danno luogo a discussione. 3. La questione sospensiva (rinvio della discussione) o pregiudiziale (non pertinenza di un argomento) può essere posta prima dell’inizio della discussione di un argomento o nel corso della discussione e viene subito sottoposta a votazione. 4. Dopo che l’argomento è stato sufficientemente esaminato, il Presidente dichiara chiusa la discussione con passaggio immediato alla votazione. Analoga richiesta può essere oggetto di mozione da parte di ciascun componente. 5. Terminata la discussione, nessuno può intervenire se non per dichiarazione di voto. 6. Le votazioni avvengono in modo palese, per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto, se richiesto da almeno un terzo dei presenti con voto deliberativo. Ogni componente del Collegio con voto deliberativo può chiedere che la votazione avvenga per appello nominale. Tutte le elezioni avvengono a scrutinio segreto. Articolo 6 Verbali 1. Per ogni adunanza degli organi collegiali deve essere redatto apposito verbale. Il verbale deve riportare: a) giorno, mese, anno, ora e luogo della riunione; b) l’ordine del giorno; c) l’attestazione della regolarità della convocazione; d) il nome dei componenti presenti e di quelli assenti, con l’indicazione, per questi ultimi, se l’assenza è giustificata; e) la qualifica di chi presiede; f) l’indicazione di chi svolge le funzioni di segretario; g) il riassunto conciso delle discussioni e il testo delle delibere assunte, nonché gli interventi e le dichiarazioni di voto di cui sia stata chiesta dall’interessato nel corso della seduta la verbalizzazione, facendone pervenire al segretario il testo scritto entro i tre giorni successivi; in caso di delibere approvate seduta stante, il testo scritto deve essere consegnato prima del termine della seduta; h) il numero complessivo dei votanti e il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti; a richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione nominale del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti; i) i componenti che per incompatibilità si sono allontanati dal luogo della riunione per l’argomento cui si riferisce l’incompatibilità; j) la sigla del presidente e del segretario su ogni pagina, compresi gli allegati che fanno parte integrante del verbale. 2. I verbali delle sedute sono approvati nella seduta immediatamente successiva. Su proposta del Presidente possono essere approvati, anche in parte, seduta stante. Le eventuali rettifiche chieste non possono modificare le deliberazioni adottate né riaprire la discussione. Anche in sede di approvazione successiva del verbale, le modifiche possono riguardare soltanto correzioni o chiarimenti. 3. I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto a designazioni o elezioni sono approvati seduta stante. 4. I verbali da approvare sono fatti pervenire a tutti i componenti del Collegio presso le strutture cui afferiscono con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi rispetto alla seduta in cui si procede all'approvazione dei verbali. 5. I regolamenti degli organi collegiali possono prevedere la presenza di impiegati al solo fine di coadiuvare il segretario verbalizzante. 6. I regolamenti degli organi collegiali disciplinano la pubblicità e le modalità di trasmissione dei verbali, nel rispetto della normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi. Nel caso del Senato Accademico e del Consiglio d’Amministrazione, il testo integrale dei verbali viene diffuso entro dieci giorni dall’approvazione sul sito Internet dell’Ateneo e reso accessibile agli utenti individuati con decreto rettorale. Il decreto rettorale regola le modalità di trasmissione e individua le strutture presso cui il testo integrale dei verbali è reso accessibile agli utenti. L’elenco di questi utenti deve comunque comprendere le Facoltà (ivi compresi i rappresentanti degli studenti di ciascun Consiglio di Facoltà), i Dipartimenti, il Pro-Rettore vicario e i delegati del Rettore, i Dirigenti, i Servizi e gli Uffici dell’Amministrazione centrale, le Organizzazioni sindacali, il Presidente del Nucleo di valutazione, il Difensore degli studenti e il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti. Inoltre, sempre nel caso del Senato Accademico e del Consiglio d’Amministrazione, vengono diffusi sul sito Internet dell’Ateneo e resi accessibili a tutti gli utenti dell’Ateneo l’ordine del giorno e il testo delle delibere di interesse generale, di volta in volta individuate dal Rettore. L’ordine del giorno viene diffuso contestualmente alla convocazione, il testo delle delibere viene diffuso entro cinque giorni dall’approvazione del verbale. Titolo III Organi di governo e d'Ateneo Articolo 7 Senato Accademico 1. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore, che lo presiede, in via ordinaria almeno ogni due mesi, di norma in base ad un calendario prefissato. 2. In via straordinaria, il Senato Accademico è convocato quando occorra o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei componenti in carica, nel qual caso la convocazione deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. 3. Le funzioni di segretario sono esercitate dal Direttore amministrativo o, in sua assenza, dal Direttore vicario o, in assenza, da un funzionario designato dal Direttore Amministrativo di concerto con il Rettore. 4. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Rettore, quest’ultimo delega il Pro-Rettore vicario a convocare e presiedere la seduta sostituendo il Rettore in tutte le sue funzioni. Articolo 8 Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Rettore, che lo presiede, in via ordinaria ogni due mesi, di norma in base ad un calendario prefissato. 2. In via straordinaria, il Consiglio di Amministrazione è convocato quando occorra o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei componenti in carica, nel qual caso la convocazione deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. 3. Le funzioni di segretario sono esercitate dal Direttore amministrativo o, in sua assenza, dal Direttore vicario o, in assenza, da un funzionario designato dal Direttore Amministrativo di concerto con il Rettore. 4. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Rettore, quest’ultimo delega il Pro-Rettore vicario a convocare e presiedere la seduta sostituendo il Rettore in tutte le sue funzioni. 5. Ai sensi dell’art. 12 c. 7 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, per l’espletamento dei compiti istruttori relativi alle delibere di propria competenza, può istituire apposite commissioni. Le commissioni sono formate in modo da assicurare la partecipazione di tutte le componenti elettive del Consiglio di Amministrazione. Le commissioni hanno la stessa durata del Consiglio e sono presiedute da un coordinatore scelto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore. Per lo studio di argomenti di particolare complessità, il Consiglio di Amministrazione può inoltre istituire apposite commissioni temporanee, fissandone i tempi di conclusione del lavoro. Le commissioni temporanee sono composte, in tutto o in parte, da esperti del problema da esaminare, scelti di norma tra i docenti dell’università. 6. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento generale, il Consiglio di Amministrazione adotta un suo regolamento in conformità alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale d’Ateneo. Articolo 9 Comitato pari opportunità 1. Fanno parte del Comitato pari opportunità di cui all’art. 14 dello Statuto: a) due rappresentanti dei professori di prima fascia, designati dai rappresentanti dei professori di prima fascia in consiglio di amministrazione; b) due rappresentanti dei professori di seconda fascia, designati, di intesa, dai rappresentanti dei professori di seconda fascia in consiglio di amministrazione e in senato accademico; c) due rappresentanti dei ricercatori o degli assistenti del ruolo ad esaurimento designati, di intesa, dai rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento in consiglio di amministrazione e in senato accademico; d) due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, designati, di intesa, dai rappresentanti del personale tecnico e amministrativo in consiglio di amministrazione e in senato accademico; e) due rappresentanti degli studenti, designati dal Senato degli studenti. 2. I componenti del Comitato pari opportunità sono nominati con decreto del Rettore e possono essere rinnovati nell’incarico una sola volta consecutiva. 3. Nella prima seduta il Comitato nomina il Presidente, scelto tra i rappresentanti dei professori di ruolo. 4. Il Comitato pari opportunità è convocato dal Presidente in via ordinaria due volte l’anno. 5. Entro sei mesi dalla data della prima riunione, il Comitato pari opportunità disciplina le modalità del proprio funzionamento, in conformità alle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento. Articolo 10 Commissione di Ateneo per l’etica della conoscenza scientifica e tecnologica 1. Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto è istituita la Commissione permanente di Ateneo denominata ‘Etica della conoscenza scientifica e tecnologica’. 2. La Commissione è di durata quadriennale ed è composta dal Rettore o da un suo delegato che la presiede, da un rappresentante designato da ciascuna Facoltà, da un rappresentante designato da ciascun dipartimento, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da un rappresentante degli studenti; i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti sono designati rispettivamente dai rappresentanti delle due categorie nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione. 3. Entro sei mesi dalla prima convocazione, la Commissione adotta un suo regolamento, in conformità alle disposizioni della normativa vigente in materia, dello Statuto e del regolamento generale. Titolo IV Strutture didattiche e scientifiche Articolo 11 Facoltà 1. Il Consiglio di Facoltà è convocato dal Preside in via ordinaria almeno sei volte l'anno, di norma in base ad un calendario prefissato. 2. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta ve ne sia necessità, ovvero su richiesta di almeno un quarto dei componenti in carica, nel qual caso la convocazione deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. 3. Il Consiglio di Facoltà stabilisce i criteri per l’assegnazione delle funzioni di segretario verbalizzante ai professori di ruolo che hanno diritto a partecipare alla seduta, secondo un principio di rotazione nell’incarico. E' possibile derogare al principio di rotazione assegnando ripetutamente le funzioni di segretario verbalizzante allo stesso professore di ruolo in presenza di una delibera del Consiglio di Facoltà e con il consenso dell'interessato. 4. Nel Consiglio di Facoltà per l'elezione del Preside, così come regolato dall'art. 24 c. 4 dello Statuto, vengono presentate e discusse le candidature. In caso di cessazione anticipata del mandato di cui all’art. 24 c. 4 dello statuto, il nuovo Preside entra in carica in corso d’anno e termina il proprio mandato al compimento dei tre anni accademici di cui all’art. 24 c. 5 dello Statuto. 5. Ai sensi dell’art. 23, c. 5 dello Statuto, le deliberazioni relative alla richiesta dei posti di ruolo, alla loro assegnazione ai settori scientifico-disciplinari e alla loro destinazione a concorso o a trasferimento sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei componenti il Consiglio di Facoltà con voto deliberativo. 6. Le chiamate degli idonei a seguito di procedura di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori di ruolo e le chiamate dei vincitori a seguito di procedura di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori, di cui alla legge del 3.7.1998 n. 210 e al D.P.R. n. 390 del 19.10.1998 e successive modificazioni, nonché le chiamate per trasferimento sono assunte con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto. In caso di parità prevale il voto del Preside. Ai sensi dell’art. 25, c. 3 dello Statuto, le suddette chiamate e le altre questioni attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal Consiglio di Facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori. 7. All’inizio di ogni anno accademico, il Preside, dopo averne dato comunicazione al Consiglio di Facoltà, trasmette al Rettore l’elenco nominativo delle assenze dei componenti del Consiglio di Facoltà relativo alle sedute dell'anno precedente. 8. In base all’art. 25 c. 1 dello Statuto, i ricercatori che abbiano un incarico di insegnamento nella Facoltà di appartenenza fanno parte del Consiglio di Facoltà. I ricercatori incaricati di insegnamento presso Facoltà dell’ateneo diverse da quelle di appartenenza, devono esercitare l’opzione per l’afferenza ad uno dei due Consigli di Facoltà nei trenta giorni successivi al verificarsi del fatto costitutivo della duplice appartenenza, con lettera indirizzata ai Presidi delle due Facoltà. In caso di mancata opzione entro il termine indicato, il ricercatore afferisce al Consiglio di Facoltà di appartenenza. Analoga opzione deve essere esercitata anche nel caso di cumulo dell’incarico di insegnamento presso una Facoltà diversa da quella di appartenenza con l’incarico di rappresentante dei ricercatori nella propria Facoltà. 9. Le Presidenze delle Facoltà sono centri autonomi di spesa. 10. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del Regolamento generale, il Consiglio di Facoltà adotta il Regolamento di Facoltà in conformità alle disposizione dello Statuto e del presente Regolamento Questo regolamento, tra l’altro, disciplina il funzionamento dell’ufficio di Presidenza. All’approvazione del Regolamento di Facoltà e delle eventuali modifiche partecipano con voto deliberativo i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e degli studenti, per gli argomenti di loro competenza, come individuati dai commi 4 e 5 dell’art. 25 dello Statuto. Articolo 12 Dipartimenti 1. Il Dipartimento è costituito da almeno dieci docenti di ruolo, di cui almeno cinque professori di ruolo. La proposta per l’istituzione di un Dipartimento deve essere corredata dal programma scientifico, dall'indicazione delle risorse disponibili ed, eventualmente, dalla richiesta motivata di ulteriori risorse. L'istituzione del Dipartimento è deliberata dal Senato Accademico, sentito per quanto di competenza, il Consiglio d'Amministrazione, ed è resa esecutiva con decreto del Rettore. 2. In casi eccezionali, motivati dall’esigenza di tutelare la specificità di gruppi consolidati di ricerca, può essere sottoposta al Senato Accademico la proposta di attivazione di un Dipartimento da parte di sette docenti di ruolo, di cui almeno quattro professori di ruolo. Sulla proposta, cui deve essere allegata adeguata documentazione in ordine alla consolidata attività di ricerca nonché alla specificità e omogeneità del gruppo proponente, il Senato Accademico delibera a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio di Amministrazione. 3. A tutti i docenti è garantita la possibilità di opzione tra più Dipartimenti. I docenti che non abbiano partecipato alla costituzione di un Dipartimento vi possono successivamente afferire a domanda. La domanda è sottoposta all’approvazione del Consiglio del Dipartimento di destinazione. Le domande di afferenza dei docenti che assumono servizio presso l'Ateneo, devono essere presentate entro 30 giorni dalla presa di servizio. In mancanza di domanda, ovvero in caso di decisione negativa del Consiglio di Dipartimento, il docente è assegnato d'ufficio ad un Dipartimento con decreto del Rettore su parere conforme del Senato Accademico, sentiti il Dipartimento di destinazione e l'interessato. 4. Le domande di trasferimento di afferenza da un Dipartimento ad un altro possono essere presentate entro il mese di giugno, a partire dal secondo anno solare di permanenza presso un dipartimento. La domanda è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Dipartimento di destinazione. I trasferimenti hanno effetto dal successivo 1° gennaio. 5. Il Dipartimento può suddividersi al suo interno in Sezioni comprendenti aree affini di ricerca. I docenti afferenti alla sezione eleggono un coordinatore. Le sezioni non hanno autonomia di bilancio né possono costituire organismi dirigenti al loro interno 6. Gli Istituti che, come previsto dall’art. 50 dello Statuto, entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento ancora non siano confluiti in strutture dipartimentali sono tenuti comunque alla dipartimentalizzazione. Qualora il termine dei tre anni non venga rispettato, il Senato Accademico, previa informazione alla Facoltà o alle Facoltà interessate, sentito per quanto di competenza, il Consiglio d'Amministrazione, procede alla disattivazione degli Istituti. I docenti degli Istituti disattivati sono tenuti a presentare domanda di afferenza presso un Dipartimento secondo la procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. 7. I Dipartimenti che per due anni consecutivi non rispondono ai requisiti dimensionali di cui al precedente comma 1 del presente articolo, ovvero per i quali vengono meno i requisiti che hanno giustificato la deroga di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere disattivati con delibera del Senato Accademico, previa informazione alla Facoltà o alle Facoltà interessate, sentito per quanto di competenza, il Consiglio d'Amministrazione. La delibera è resa esecutiva con decreto del Rettore. 8. I regolamenti dei Dipartimenti disciplinano l’uso degli strumenti (apparecchi e laboratori) necessari alla attività scientifica dei docenti o dei gruppi di docenti che optano per altro Dipartimento o di ulteriori fruitori esterni, anche in base alla provenienza dei fondi utilizzati per l’acquisto degli strumenti. In mancanza o in caso di contrasto tra regolamenti, i casi specifici sono risolti con delibera del Senato accademico, sentiti i Direttori dei Dipartimenti interessati. E’ comunque garantita ai docenti o ai gruppi di docenti che optano per altro Dipartimento la possibilità di continuare ad utilizzare gli strumenti necessari alla propria attività scientifica e di ricerca. 9. Il segretario amministrativo del Dipartimento è nominato dal Direttore amministrativo, sentito il Direttore del Dipartimento. 10. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore, che lo presiede, in via ordinaria almeno sei volte l'anno, di norma in base ad un calendario prefissato. 11. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta ve ne sia necessità, ovvero su richiesta di almeno un quarto dei componenti in carica, nel qual caso la convocazione deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. 12. La convocazione del Consiglio di Dipartimento per l’elezione del Direttore è effettuata dal decano dei professori di ruolo almeno 30 giorni prima della data stabilita per le votazioni e non prima di 60 giorni dalla scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata del mandato per qualunque motivo, la convocazione deve essere effettuata entro 15 giorni dalla data del decreto rettorale di accettazione delle dimissioni. Fino al rinnovo della carica, le funzioni di Direttore sono esercitate, limitatamente all’ordinaria amministrazione, dal decano dei professori di ruolo del Dipartimento. 13. Il Direttore del Dipartimento, eletto ai sensi dell’art. 30 co. 3 dello Statuto, dura in carica per tre anni solari e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta. Il Direttore del dipartimento entra in carica il 1° gennaio e scade il 31 dicembre. Se il Dipartimento è stato attivato in corso d’anno, la frazione d’anno solare iniziale si somma al triennio di mandato del Direttore. 14. Nel Consiglio di Dipartimento per l'elezione del Direttore, così come regolato dall'art. 30 co. 3 dello Statuto, vengono presentate e discusse le candidature. In caso di cessazione anticipata del mandato, il nuovo Direttore entra in carica in corso d’anno e termina il proprio mandato al compimento dei tre anni solari. 15. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l’esecuzione dei rispettivi deliberati. Inoltre, con la collaborazione della Giunta: a) promuove le attività del Dipartimento; b) vigila sull’osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; c) tiene i rapporti con gli organi accademici; d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. Il Direttore nomina un Vice-Direttore scelto tra i professori di ruolo e fuori ruolo del Dipartimento. Il Vice-Direttore supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza 16. Le richieste di cui alla lettera “e” dell’art. 29 dello Statuto (richiesta alla Facoltà dei posti di ruolo per il personale docente per i settori disciplinari di competenza del singolo Dipartimento) e le proposte di cui alla lettera “f” del medesimo art. 29 (per la destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari) sono formulate dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai soli docenti di ruolo. Per l’assunzione delle relative delibere è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritto. In caso di parità prevale il voto del Direttore. 17. I pareri di cui alla lettera “f” dell’art. 29 dello Statuto (sui candidati alla copertura di posti di ruolo limitatamente ai settori disciplinari afferenti al Dipartimento), sono formulati dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alle fascia corrispondente e a quelle superiori. Per l’assunzione delle relative delibere è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritto. In caso di parità prevale il voto del Direttore. 18. La rappresentanza del personale tecnico e amministrativo di cui all’art. 30 c. 2 dello Statuto dura in carica due anni solari. Qualora il personale tecnico e amministrativo afferente al Dipartimento sia pari o inferiore a due, il suddetto personale entra a far parte del Consiglio di Dipartimento senza necessità di elezioni. Il segretario amministrativo del Dipartimento, che fa parte di diritto del Consiglio di Dipartimento con voto consultivo, non partecipa alle votazioni di cui al presente comma. 19. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento, ogni Dipartimento adotta un suo regolamento in conformità alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale. Questo regolamento, tra l’altro, può prevedere la presenza nella Giunta dei coordinatori delle Sezioni di cui al c. 5 del presente articolo. Articolo 13 Centri interdipartimentali di ricerca e Centri di servizio 1. La proposta di istituire un Centro di cui agli artt. 32 e 33 dello Statuto, deve essere presentata da almeno due Dipartimenti, e deve contenere il programma scientifico e/o delle attività di servizio con l'indicazione delle risorse disponibili, l’eventuale richiesta di ulteriori assegnazioni ed, eventualmente, la durata prevista del Centro. Nel caso di un Centro di servizio, la proposta può essere avanzata anche da un Consiglio di Facoltà o da un terzo dei componenti del Senato accademico o direttamente dal Rettore. La proposta deve contenere anche l’indicazione degli organi del Centro, secondo le regole indicate nel successivo comma 2. L'istituzione del Centro è deliberata dal Senato Accademico, sentito, per quanto di competenza, il Consiglio d'Amministrazione, ed è resa esecutiva con decreto del Rettore. 2. Gli organi dei Centri di Ateneo sono il Consiglio, il Presidente e, ove istituito, il Direttore tecnico. Il Consiglio è composto da almeno cinque membri nominati dal Rettore su designazione delle strutture universitarie che partecipano al Centro. Eventuali successive afferenze sono deliberate, su richiesta degli interessati, dal Consiglio del Centro a maggioranza degli aventi diritto. Fa parte del Consiglio del Centro una rappresentanza eletta del personale tecnico e amministrativo in numero pari ad un terzo del personale assegnato al Centro. Qualora il personale tecnico e amministrativo afferente al Centro sia pari o inferiore a due, il suddetto personale entra a far parte del Consiglio del Centro senza necessità di elezioni. Alle sedute del Consiglio partecipa con voto consultivo il segretario amministrativo del Centro. 3. Il Presidente viene eletto dal Consiglio del Centro tra i professori di ruolo a tempo pieno che fanno parte del Consiglio, secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti interni. Su proposta del Rettore, in rapporto a motivate esigenze tecnico-scientifiche, anche su proposta delle strutture interessate, possono essere assegnate a tempo determinato le funzioni di Direttore tecnico, il quale partecipa alle sedute del Consiglio con voto consultivo. Può assumere la carica di Direttore tecnico un funzionario di ottavo livello o di livello superiore. Il Direttore tecnico viene nominato dal Rettore, su proposta del Direttore amministrativo, sentito il Presidente del Centro. 4. Il regolamento del Centro può prevedere la presenza di una Giunta e di sezioni, i cui coordinatori sono eletti dai docenti afferenti alle sezioni. Le sezioni non hanno autonomia di bilancio e non possono costituire organismi dirigenti al loro interno. 5. In caso di ripetute assenze, il Consiglio del Centro può chiedere alla struttura interessata la sostituzione del rappresentante nel consiglio. 6. Il Consiglio del Centro è convocato dal Presidente, in via ordinaria almeno tre volte l'anno, di norma in base ad un calendario prefissato. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta ve ne sia necessità, ovvero su richiesta di almeno un quarto dei componenti in carica, nel qual caso la convocazione deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. 7. Il Presidente dura in carica tre anni solari e non può essere rieletto più di una volta consecutivamente. L’elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell’ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. E’ eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo. 8. Nel Consiglio del Centro per l'elezione del Presidente vengono presentate e discusse le candidature. In caso di cessazione anticipata del mandato, il nuovo Presidente entra in carica in corso d’anno e termina il proprio mandato al compimento dei tre anni solari. 9. La convocazione del Consiglio del Centro per l’elezione del Presidente è effettuata dal professore più anziano in ruolo almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non prima di sessanta giorni dalla scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, la convocazione deve essere effettuata entro 15 giorni dalla data del decreto rettorale di accettazione delle dimissioni. Il Presidente entra in carica il 1° gennaio e scade il 31 dicembre. Se il Centro è stato attivato in corso d’anno, la frazione d’anno solare iniziale si somma al triennio di mandato del Presidente. 10. Il regime di amministrazione finanziaria dei Centri di cui agli articoli 32 e 33 dello Statuto è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Centro e in relazione alle caratteristiche dei singoli Centri. 11. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento generale, ogni Centro adotta un suo regolamento, in conformità alle disposizioni dello Statuto e del regolamento generale. 12. Nel caso dell’Orto botanico, il Direttore tecnico prende il nome di Curatore e il Presidente prende il nome di Direttore. Articolo 14 Sistema bibliotecario 1. Il Sistema bibliotecario d’Ateneo (SBA) è costituito dai Poli bibliotecari di cui al successivo comma 3, dalle Biblioteche di Facoltà e di Dipartimento, dai fondi librari e dai Centri di documentazione, in funzione della utilizzazione ottimale delle risorse bibliografiche e documentarie e del loro sviluppo. 2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è rivolto prevalentemente agli studenti, ai docenti, al personale tecnico-amministrativo dell’Università della Tuscia, e prevede la condivisione di risorse e servizi, al fine di uniformare e ottimizzare i criteri di catalogazione, gli orari di apertura al pubblico, le norme di prestito e consultazione, l’informatizzazione dei servizi, la formazione del personale e l’utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili. 3. Due o più Biblioteche di Facoltà e/o di Dipartimento appartenenti ad aree culturali affini possono costituire un Polo bibliotecario al fine di favorire la funzionale attuazione di quanto previsto al comma 1 dell’art. 38 dello Statuto d’Ateneo. Il Polo bibliotecario deve disporre di un patrimonio bibliografico minimo di diecimila unità e di almeno due unità di personale. 4. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo si articola in una Commissione d’Ateneo per le biblioteche (CAB) e in una Commissione tecnica per le biblioteche (CTB). 5. La Commissione d’Ateneo per le biblioteche è l’organo centrale di indirizzo del SBA, ha il compito di indicare gli indirizzi scientifici ed è organo consultivo e propositivo degli organi di governo dell’Università per tutte le questioni attinenti ai servizi bibliotecari, in particolare riguardo alla distribuzione delle risorse umane e finanziarie e alla politica di sviluppo dei servizi bibliotecari. 6. La Commissione d’Ateneo per le biblioteche è composta dal Presidente, da un docente di ruolo per ogni Facoltà designato dal Consiglio di Facoltà, da tutti i Direttori di biblioteca e da tre studenti, indicati dai rappresentanti degli studenti nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione. Il Presidente è nominato dal Rettore tra i professori di ruolo dell’Università, dura in carica tre anni solari e non può essere nominato per più di due volte consecutive. 7. La Commissione d’Ateneo per le biblioteche è convocata dal Presidente di norma sei volte l’anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti. 8. La Commissione tecnica per le biblioteche cura i rapporti tra la Commissione d’Ateneo per le biblioteche e le singole biblioteche, cura la realizzazione dei progetti indicati dalla Commissione d’Ateneo per le biblioteche e approvati dagli organi di governo dell’Università, individua le soluzioni organizzative più funzionali all’attuazione degli indirizzi indicati dalla CAB, promuove l’istituzione di gruppi di lavoro su specifici obiettivi. 9. La Commissione tecnica per le biblioteche è composta dai Direttori di biblioteca e dai Collaboratori di biblioteca con responsabilità organizzative. 10. Le biblioteche che fanno parte del Sistema bibliotecario d’Ateneo garantiscono i seguenti servizi: apertura al pubblico, distribuzione e prestito, catalogazione, cura e ampliamento del patrimonio bibliografico. 11. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento generale, la Commissione d’Ateneo per le biblioteche propone un regolamento del Sistema bibliotecario. Il regolamento può prevedere le funzioni di “Coordinatore della Commissione tecnica delle biblioteche”, nominato dal Rettore su proposta del Direttore amministrativo e affidate a funzionario tecnico-amministrativo di grado idoneo. Il regolamento è approvato dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione ed è reso esecutivo con decreto del Rettore. Titolo V Rapporti con l'esterno Articolo 15 Criteri generali L'Università, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto, istituisce rapporti con enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni, secondo le modalità regolate dai successivi articoli, dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, e dai regolamenti di Dipartimento, anche al fine di attuare le forme di collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore per il coordinamento delle attività di orientamento ai sensi dell’art. 11, c. 7, lettera g, del D.M. 3.11.1999, n. 509. Articolo 16 Rapporti con altre università 1. L'Università può partecipare alla costituzione di Centri interuniversitari tramite convenzione. 2. Le risorse per la partecipazione ai Centri interuniversitari sono prioritariamente garantite dalle strutture che ne hanno promosso la costituzione. 3. Nell'ambito di specifici accordi di collaborazione e delle attività istituzionali universitarie, è possibile consentire, per periodi predeterminati e con il consenso degli interessati, l'utilizzazione del proprio personale presso altre istituzioni universitarie nazionali, internazionali ed estere. Articolo17 Partecipazione dell'Università ad organismi privati 1. L'Università può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica e alla ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. 2. L'Università partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e a programmi di ricerca e ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione del personale in collaborazione e per conto di imprese locali, nazionali, internazionali ed estere. A tal fine, può stipulare convenzioni che possono prevedere anche l'attivazione di contratti di lavoro a termine per personale ricercatore e tecnico. 3. La partecipazione dell'Università è comunque subordinata ai seguenti presupposti: a) disponibilità di risorse finanziarie ed organizzative sufficienti; b) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalità istituzionali, didattiche e scientifiche; c) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale; d) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione; e) contenimento della quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale nei limiti predeterminati dal consiglio di amministrazione. 4. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati al comma 3 del presente articolo e con oneri a carico del comodatario. 5. La licenza a qualsiasi titolo di uso del marchio, fatto salvo in ogni caso il prestigio dell'Ateneo, è autorizzata dal Senato accademico. 6. Il Direttore amministrativo forma l'elenco degli organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, cosi come dei rappresentanti da questa designati, e ne rende possibile la consultazione a chiunque vi abbia interesse. 7. La rappresentanza dell'Università in seno agli organi amministrativi, didattici e tecnico-scientifici degli enti costituiti ai sensi del presente articolo, può essere data a professori dell'Ateneo in regime di impegno a tempo pieno. Articolo 18 Accordi amministrativi 1. L'Università, al di fuori dei casi regolati dai precedenti articoli 15 e 16, può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attività istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificamente disposto in ordine alle attività di ricerca. 2. Gli accordi amministrativi sono disciplinati dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sono deliberati dal Consiglio di amministrazione o, previa autorizzazione del medesimo, dalle strutture didattiche e scientifiche secondo le rispettive competenze. Articolo 19 Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università 1. L'attribuzione del diritto di conseguire il copyright e il brevetto per le invenzioni industriali realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università è regolata in via generale dalle norme di legge. 2. In particolare, il diritto a conseguire il copyright e il brevetto spetta all'Università, salvo riconoscimento all'autore del diritto morale di inventore. 3. All'autore è in ogni caso dovuta la corresponsione di un equo compenso commisurato all'importanza economica dell'invenzione. 4. Per le invenzioni che siano risultato di attività di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, l'Università può stabilire nel contratto o nella convenzione, in favore di terzi contraenti, diritti di contitolarità o di titolarità del brevetto ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso. Titolo VI Elezione del Rettore Articolo 20 Corpo elettorale La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano dei professori ordinari, ai sensi dell’art. 10, c. 4 dello Statuto. Le date delle votazioni sono fissate in modo tale che il ballottaggio possa svolgersi almeno sette giorni prima dell’inizio dell’anno accademico con il quale entra in carica il Rettore eletto. Ai fini del computo del voto dei ricercatori confermati e non confermati di cui all’art. 10, c. 3 dello Statuto, lo status valevole è quello posseduto alla data di inizio del primo turno delle votazioni. Articolo 21 Conferenza di Ateneo per l’elezione del Rettore Al termine di ogni mandato del Rettore, e comunque nel caso di cessazione anticipata dalla carica, il decano dei professori ordinari, ai sensi dell’art. 18, c. 3 dello Statuto, convoca la conferenza di Ateneo per la presentazione e la discussione delle candidature. La conferenza si tiene in un giorno compreso tra il ventesimo e il settimo giorno precedente la data fissata per il primo turno delle votazioni. Articolo 22 Seggio elettorale Il seggio elettorale per l’elezione del Rettore è nominato con decreto del decano dei professori ordinari ed è costituito da sette componenti: il Vice-decano dei professori ordinari, che lo presiede, il decano dei professori associati, il decano dei ricercatori (cui sono equiparati gli assistenti del ruolo ad esaurimento) e quattro appartenenti al ruolo tecnico e amministrativo dell’Università indicati dal Direttore amministrativo. Con lo stesso decreto sono nominati altrettanti membri supplenti. Il segretario è scelto dal Presidente. Le operazioni di voto e di scrutinio sono pubbliche, nel rispetto della segretezza del voto. Articolo 23 Incompatibilità Qualora il decano dei professori ordinari sia candidato alla carica di Rettore, le funzioni ad esso attribuite dal presente articolo sono esercitate dal Vice-decano dei professori ordinari. Titolo VII Elezioni dei rappresentanti negli organi collegiali Articolo 24 Indizione delle elezioni 1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti, del personale docente e del personale non docente negli organi collegiali dell’Ateneo sono indette, alle scadenze previste dallo Statuto, con decreto rettorale, reso pubblico con manifesti almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni di ciascuna categoria. Il decreto rettorale fissa il numero dei rappresentanti da eleggere da parte degli studenti, dei docenti e del personale non docente, in conformità alle disposizioni della legge e dello Statuto e determina, altresì, le modalità delle elezioni. Art. 25 Contestualità delle votazioni Le votazioni per il rinnovo del Senato accademico e del Consiglio d’amministrazione si svolgono contestualmente. Art. 26 Corpo elettorale 1. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti coloro che alla data di svolgimento delle elezioni rivestano le qualifiche richieste nell'ambito della categoria di appartenenza e non siano sospesi dal servizio in relazione a procedimenti penali o disciplinari ovvero non si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge. 2. Per le elezioni dei rappresentanti dei docenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, l'elettorato attivo spetta anche ai membri in carica dei comitati ordinatori delle Facoltà, nell’ambito delle rispettive categorie di appartenenza. 3. L'elettorato passivo è costituito dai docenti che, nell’ambito delle rispettive categorie di appartenenza, abbiano presentato la propria candidatura ai sensi del successivo articolo 29. 4. Hanno diritto al solo elettorato attivo i docenti in aspettativa per motivi di famiglia, in congedo straordinario per motivi di studio, comandati, distaccati, collocati fuori ruolo o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità. I docenti in congedo per motivi di studio, ovvero in periodo di alternanza, conservano il diritto elettorale passivo, qualora il periodo di congedo o di alternanza venga comunque a scadere prima della nomina, ovvero qualora presentino al Rettore dichiarazione di rinuncia ad usufruire del periodo residuo, da far valere dalla data della nomina. I docenti in regime di impegno a tempo definito possono partecipare alle elezioni per i mandati elettivi per i quali lo Statuto prevede lo status di docente a tempo pieno, qualora presentino al Rettore una dichiarazione di opzione per il tempo pieno da far valere in caso di nomina. Il docente sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare l'elettorato attivo e passivo. 5. Per l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, l'elettorato attivo è costituito dal personale di ruolo in servizio alla data del decreto rettorale di indizione delle elezioni. L'elettorato passivo è costituito dal personale tecnico-amministrativo che abbia presentato la propria candidatura ai sensi del successivo articolo 29. Il dipendente in aspettativa per motivi di famiglia, o esonerato dagli obblighi di ufficio, comandato, distaccato, collocato fuori ruolo o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o per seguire il coniuge all’estero, in congedo straordinario per motivi di studio, in servizio militare o sostitutivo civile, ha diritto al solo elettorato attivo. Il dipendente sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o di disciplinare, non può esercitare l’elettorato attivo e passivo. 6. Per l'elezione dei rappresentanti dei ricercatori universitari non incaricati di insegnamento nei Consigli di Facoltà, l'elettorato attivo e passivo, per ciascuna Facoltà, è costituito dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento che, alla data del decreto di indizione delle elezioni, siano regolarmente in servizio e non risultino incaricati di insegnamento presso la Facoltà di appartenenza nell'anno accademico nel quale si svolgono le elezioni. 7. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico e del personale amministrativo nei Consigli di Facoltà, l'elettorato attivo e passivo è costituito: - per il personale tecnico, dal personale di ruolo dell'area tecnico-scientifica, dei servizi generali tecnici ed ausiliari e dell'elaborazione dati in servizio e afferenti alla Facoltà alla data di svolgimento delle elezioni; - per il personale amministrativo, dal personale dell'area amministrativo-contabile e delle biblioteche, in servizio ed afferenti alle Facoltà alla data di svolgimento delle elezioni. Ai soli fini della determinazione del corpo elettorale dei rappresentanti del personale tecnico e del personale amministrativo nel Consiglio di Facoltà, l'attribuzione ad una sola Facoltà del personale tecnico e amministrativo assegnato ai dipartimenti o strutture assimilate o a biblioteche comuni a più Facoltà, è esercitata a seguito di opzione obbligatoria sottoscritta dall’interessato, da rendere ai Presidi interessati e al Rettore nonché al Direttore della struttura di appartenenza, entro sette giorni dalla indizione delle elezioni. I collaboratori ed esperti linguistici di madre-lingua eleggono una rappresentanza con voto consultivo nel Consiglio della Facoltà di Lingue e letterature straniere, secondo modalità disciplinate dal Regolamento della Facoltà di Lingue, e, se costituito, nel Centro linguistico di Ateneo. 8. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo nei Consigli di Dipartimento, l'elettorato attivo e passivo è costituito dal personale tecnico-amministrativo di ruolo in servizio ed afferente ai Dipartimenti alla data di svolgimento delle elezioni. 9. L’Amministrazione predispone gli elenchi degli elettori, le schede elettorali, e quant'altro necessario a garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali. Per le elezioni dei rappresentanti dei ricercatori non incaricati di insegnamento nei Consigli di Facoltà, gli elenchi degli elettori sono predisposti dall’Amministrazione su comunicazione dei Presidi di Facoltà. Per le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico e del personale amministrativo nei Consigli di Facoltà, gli elenchi degli elettori sono predisposti all’Amministrazione, tenuto conto delle opzioni di cui al precedente comma 7. Gli elenchi degli elettori sono a disposizione di chiunque vi abbia interesse presso l’Ufficio Affari Generali del Rettorato, venti giorni prima della data fissata per le elezioni. Sono comunque ammessi all'esercizio del diritto al voto anche coloro i quali, pur non essendo inclusi negli elenchi, comprovino con un attestato rilasciato dal competente ufficio, la loro appartenenza ad uno o più corpi elettorali. Art. 27 Composizione del seggio elettorale 1. I componenti del seggio elettorale sono nominati con decreto rettorale emanato almeno cinque giorni prima dello svolgimento delle elezioni. 2. Il Presidente designa tra i componenti del seggio il vice-presidente, che lo sostituisce in caso di momentanea assenza, e il segretario. 3. Il seggio elettorale per il Senato Accademico è composto da: un professore di prima fascia, che svolge le funzioni di Presidente; un professore di seconda fascia; un ricercatore o assistente del ruolo ad esaurimento; due componenti del personale tecnico-amministrativo di cui uno con funzioni di segretario, nominati dal Rettore su proposta del Direttore Amministrativo. 4. Il seggio elettorale per il Consiglio di Amministrazione è composto da: un professore di prima fascia, che svolge le funzioni di Presidente; un professore di seconda fascia; un ricercatore o assistente del ruolo ad esaurimento; due componenti del personale tecnico-amministrativo di cui uno con funzioni di segretario, nominati dal Rettore su proposta del Direttore Amministrativo. 5. Il seggio elettorale per il Consiglio di Facoltà è composto da un professore di ruolo o fuori ruolo, che svolge le funzioni di Presidente, da un ricercatore o assistente del ruolo ad esaurimento e da un rappresentante in Consiglio di Facoltà del personale tecnico e amministrativo, nominati dal Preside. 6. Il seggio elettorale per il Consiglio di Dipartimento è composto da un professore di ruolo o fuori ruolo, che svolge le funzioni di Presidente, da un ricercatore o assistente del ruolo ad esaurimento e da un rappresentante nel Consiglio di Dipartimento del personale tecnico e amministrativo, nominati dal Direttore del Dipartimento. 7. Non può essere componente del seggio elettorale chi risulta essere candidato alle elezioni . Art. 28 Commissione elettorale 1. La Commissione elettorale, con compiti consultivi e di riscontro delle votazioni, è istituita con decreto rettorale entro 5 giorni dalla indizione delle elezioni ed è composta da: a) un professore di prima fascia in ruolo o fuori ruolo, che svolge le funzioni di Presidente; b) un professore di seconda fascia; c) un ricercatore o assistente del ruolo ad esaurimento; d) due componenti del personale tecnico e amministrativo dell'Università di cui uno con funzioni di Segretario, nominati dal Rettore su proposta del Direttore Amministrativo. 2. La Commissione accerta la validità delle candidature presentate, decide sui ricorsi, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sulle controversie relative alle stesse e procede alla raccolta dei risultati degli scrutini effettuati nel seggio per l'elaborazione dei dati definitivi. 3. Non può essere componente della Commissione elettorale chi risulta essere candidato alle elezioni. Art. 29 Candidature per le elezioni dei rappresentanti dei docenti e del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione 1. Per le elezioni dei rappresentanti dei docenti e del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, le candidature per le rispettive categorie di appartenenza sono presentate entro le ore 13,00 del quindicesimo giorno precedente il giorno delle votazioni con dichiarazione sottoscritta davanti ad un delegato nominato dal Rettore su proposta del Direttore Amministrativo. Di dette candidature si darà pubblicità con appositi avvisi, anche presso ogni Facoltà. 2. Le candidature debbono essere corredate dalle firme di almeno il 10% degli iscritti alle relative liste elettorali. Le firme devono essere autenticate ai sensi del 2° e 3° comma dell'art.20 della legge 4.1.1968 n.15 da uno dei componenti l’ufficio elettorale costituito con decreto rettorale. Art. 30 Propaganda elettorale 1. In previsione delle scadenze elettorali, il Rettore invita i Presidi ad indicare aule, spazi ed orari per la propaganda elettorale. I Presidi entro cinque giorni dall'invito del Rettore provvedono a mettere a disposizione aule e spazi. 2. La Commissione elettorale disciplina lo svolgimento della propaganda elettorale nell'ambito dell'Università. 3. Il Rettore invia quindi ai Presidi comunicazioni delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale in ordine all'uso delle aule e degli spazi per la propaganda elettorale. 4. La propaganda elettorale inizia dal giorno successivo al termine fissato per l'accettazione delle candidature e cessa alle ore 13,00 del giorno precedente le operazioni elettorali. Art. 31 Operazioni di voto e compiti del seggio elettorale 1. Alle ore 16,00 del giorno precedente quello indicato per le operazioni di voto, il seggio viene costituito con l'insediamento del Presidente e degli altri componenti. Si provvede, quindi, alle operazioni preliminari delle votazioni procedendo comunque a vistare un numero di schede superiore del 10% rispetto agli aventi diritto al voto. 2. Al termine di dette operazioni, il Presidente adotta tutti i provvedimenti necessari a garantire la custodia delle urne nelle ore di chiusura del seggio ed il regolare svolgimento delle elezioni. 3. Alle ore 8,30 del giorno indicato per le votazioni, accertata la integrità dei mezzi di segnalazione apposti nel giorno precedente, il Presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni. 4. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 9,00 alle ore 19,00. 5.Trascorsa l'ora fissata per il termine, le votazioni si protraggono fino a quando abbiano votato tutti gli elettori presenti nel locale del seggio. 6. Durante le operazioni di voto è garantita la presenza costante del Presidente o del vice-presidente e di almeno due componenti del seggio. Art. 32 Accesso al seggio 1. Al seggio possono accedere gli elettori iscritti per esercitare il diritto di voto, i candidati e i componenti la Commissione elettorale. 2. Gli elettori sono ammessi al voto previo accertamento della loro identità ed apposizione della firma sugli appositi elenchi. 3. L'espressione del voto è personale, libera e segreta. 4. Il voto viene espresso mediante scheda autenticata da almeno due dei componenti del seggio elettorale. Ciascun elettore potrà votare per non più di un terzo, arrotondato all'intero superiore, dei nominativi da designare 5. Nei casi di omonimia è necessario, pena la nullità del voto, indicare anche il nome di battesimo. 6. Sono considerati nulli i voti espressi su schede diverse da quelle ufficiali o senza l'autenticazione, quelli resi in modo da creare confusione o incertezza sul candidato prescelto, quelli che presentino scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. 7. In caso di errore o per qualsiasi fatto accidentale che renda la scheda inutilizzabile, l'elettore può richiederne la sostituzione con una nuova, previo annullamento della prima scheda che, ai fini di un corretto computo finale, sarà siglata e custodita a parte, con esplicita dichiarazione a verbale. 8. Se non diversamente disposto dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento, le votazioni sono valide purché alle stesse abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Art. 33 Operazioni di scrutinio 1. Terminate le operazioni di voto, i componenti del seggio elettorale procedono immediatamente allo scrutinio e redigono apposito verbale dal quale devono risultare, per ciascuna delle votazioni: a) il numero delle schede pervenute al seggio; b) il numero degli elettori iscritti al seggio; c) il numero dei votanti effettivi; d) il numero delle schede autenticate; e) il numero delle schede votate, f) il numero delle schede eventualmente annullate; g) il numero delle schede autenticate e non utilizzate; h) il numero delle schede eccedenti; i) il numero delle schede contestate. 2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. 3. I verbali con i risultati dello spoglio e gli allegati elenchi nominativi degli aventi diritto al voto, corredati dalle firme di coloro che hanno effettivamente votato, verranno immediatamente inviati in plico sigillato e firmato alla Commissione elettorale; con plichi separati verranno trasmesse inoltre le schede votate, quelle contestate e quelle non utilizzate. Art. 34 Risultati elettorali 1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati attestati dai verbali trasmessi dal seggio, accerta il raggiungimento del quorum previsto dal precedente articolo 32 comma 8 ed elabora i dati definitivi dei risultati delle elezioni dopo aver deciso sulle contestazioni e reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio. 2. L'ordine degli eletti è determinato secondo il numero dei voti da ciascuno riportati. 3. A parità di voti prevale l'anzianità di ruolo e a parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. 4. La Commissione elettorale redige apposito verbale delle operazioni svolte, che trasmette immediatamente al Rettore, allegando allo stesso i verbali del seggio elettorale. Art. 35 Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi 1. I risultati elettorali, accertati dalla Commissione elettorale, sono resi pubblici con avviso da affiggersi all'albo del Rettorato e delle Facoltà entro i quattro giorni successivi alle elezioni. 2. Entro i cinque giorni successivi può essere proposto ricorso. 3. La Commissione elettorale decide in via definitiva sui ricorsi entro cinque giorni dalla ricezione, sentito il primo firmatario di essi e, qualora lo ritenga necessario, il Presidente del seggio elettorale. Art. 36 Proclamazione dei risultati e nomina degli eletti 1. Trascorsi i termini prescritti dall'articolo precedente per la proposizione dei ricorsi e per la pronuncia della Commissione elettorale a decidere sui ricorsi stessi, e comunque entro quindici giorni dalla data delle elezioni, il Rettore proclama i risultati delle elezioni e provvede alla nomina dei rappresentanti eletti con proprio decreto. Art. 37 Incompatibilità, sostituzioni, durata del mandato 1. A norma dell'art. 45 dello Statuto, qualora si verifichino nell’ambito delle elezioni dei rappresentanti casi di duplice elezione, gli eletti dovranno esercitare entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del Rettore, l'opzione per una delle due rappresentanze; in caso di mancata opzione saranno nominati rappresentanti della categoria di elettori dalla quale hanno ricevuto il maggior numero di voti o la maggiore percentuale. 2. Il diritto di opzione sarà esercitato altresì nel termine di cui sopra anche qualora la situazione ipotizzata di una duplicità di rappresentanza si verifichi successivamente, per effetto di rinunce o decadenze, in conseguenza dell'applicazione della procedura di cui al successivo comma 5. 3. In difetto di opzione l'eletto rimarrà vincolato al ruolo di rappresentante che già riveste, fatta salva la copertura del posto vacante secondo la procedura di cui alla summenzionata procedura. 4. Gli eletti durano in carica fino al termine del mandato, salvo modificazioni del proprio stato giuridico. 5. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più eletti, subentrano automaticamente i primi dei non eletti; in mancanza si procede ad elezioni suppletive che, nel caso dei Consigli di Facoltà, vengono indette dai Presidi, nel caso dei Consigli di Dipartimento o dei Centri, dai Direttori dei Dipartimenti o dei Centri. Art. 38 Elezioni degli studenti Corpo elettorale 1. Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Comitato per lo Sport Universitario, l'elettorato passivo spetta agli studenti che, all'atto della presentazione delle liste, risultino iscritti nell'anno accademico nel quale si svolgono le elezioni ad uno dei corsi istituiti presso l'Università della Tuscia ai sensi della legge 19.11.1990 n. 341 e del D.M. 3.11.1999, n. 509, siano in corso o fuori corso e che abbiano raggiunto la maggiore età. L'elettorato attivo spetta agli studenti che risultino iscritti nell'anno accademico nel quale si svolgono le elezioni ad uno dei predetti corsi. 2. Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà e nel Senato degli Studenti, l'elettorato passivo spetta agli studenti che, all'atto della presentazione delle liste, risultino iscritti nell'anno accademico nel quale si svolgono le elezioni ad uno dei corsi di laurea o di diploma della Facoltà interessata dalle elezioni, siano in corso o fuori corso e che abbiano raggiunto la maggiore età. L'elettorato attivo spetta agli studenti che risultino iscritti nell'anno accademico in cui si svolgono le elezioni ad uno dei predetti corsi. 3. Per le elezioni dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nei Consigli di Dipartimento, l'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti che risultino iscritti nell'anno accademico nel quale si svolgono le elezioni, ad un corso di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso un Dipartimento di questa Università. 4. Le elezioni delle rappresentanze studentesche avvengono per liste concorrenti con il sistema proporzionale, ad eccezione di quelle per i rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nei Consigli di Dipartimento, ove risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero dei voti. 5. La iscrizione degli studenti all'Università è comprovata dalla inclusione negli elenchi appositamente predisposti per le votazioni o da attestato rilasciato dalla competente segreteria studenti. 6. I rappresentanti degli studenti eletti in più organi collegiali devono optare per uno solo di essi. Art. 39 Elezioni degli studenti Composizione dei seggi elettorali 1. I componenti dei seggi elettorali sono nominati con decreto rettorale. 2. I seggi elettorali, uno per ciascuna Facoltà e, ove opportuno, presso le sedi distaccate dell’Università, sono composti da: a) un presidente scelto fra il personale tecnico-amministrativo di ruolo in servizio presso l'Università; b) due scrutatori scelti dalla Commissione elettorale di cui al successivo art. 40 nell'elenco degli studenti firmatari delle singole liste, in modo che i due scrutatori siano firmatari di liste differenti; c) un segretario scelto fra il personale tecnico-amministrativo di ruolo in servizio presso l'Università. 3. Il Presidente ed il Segretario sono nominati dal Direttore Amministrativo, o da un suo delegato. 4. L'Ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio. In caso di impedimento o mancata presentazione di uno o di ambedue gli scrutatori, il presidente provvede alla integrazione del seggio con la nomina di elettori presenti alle operazioni di voto. 5. Le nomine dei membri dei seggi elettorali, effettivi e supplenti, sono effettuate fra il decimo ed il quinto giorno precedente le elezioni. 6. Non può essere componente del seggio elettorale chi risulta essere candidato alle elezioni. 7. Le operazioni del seggio elettorale sono valide sempre che risultino presenti almeno tre componenti, tra i quali il Presidente o il segretario. Art. 40 Elezioni degli studenti Commissione elettorale 1. Con decreto del Rettore, entro cinque giorni dalla indizione delle elezioni, è istituita presso il Rettorato la Commissione elettorale per le elezioni delle rappresentanze studentesche. 2. La Commissione elettorale è composta da: a) un professore di ruolo, con funzioni di Presidente; b) il Direttore Amministrativo o suo delegato, con funzioni di vice-presidente; c) i responsabili degli Uffici Segreteria Studenti; d) due dipendenti dell'amministrazione universitaria di cui uno con funzioni di Segretario, proposti dal Direttore Amministrativo; e) un rappresentante, che non sia candidato, di ogni lista presente nella elezione per le rappresentanze di almeno due organi collegiali, designato all’atto della presentazione della lista. Art. 41 Elezioni degli studenti Propaganda elettorale 1. In previsione delle scadenze elettorali, il Rettore invita i Presidi ad indicare aule, spazi ed orari per la propaganda elettorale. I Presidi entro cinque giorni dall’invito del Rettore provvedono a mettere a disposizione aule e spazi. 2. La Commissione elettorale disciplina lo svolgimento della propaganda elettorale nell'ambito dell'Università, previa consultazione dei presentatori delle liste o loro delegati, nel rispetto dei principi della Costituzione . 3. Il Rettore invia ai Presidi comunicazioni delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale in ordine all'uso delle aule e degli spazi per la propaganda elettorale . 4. La propaganda elettorale inizia dal giorno successivo al termine fissato per la accettazione delle liste elettorali e cessa alle ore 13,00 del giorno che precede il primo dei due giorni indicati per le operazioni elettorali . Art. 42 Elezioni degli studenti Liste elettorali 1. Ciascuna lista di candidati deve essere contraddistinta da una denominazione o simbolo e comprendere un numero di candidati non superiore al doppio degli eligendi. 2. I candidati sono elencati con le indicazioni del cognome, nome, luogo e data di nascita, del corso di studio cui sono iscritti e del numero di matricola per coloro che ne sono in possesso, e sono contrassegnati con numeri progressivi per determinare la precedenza nel caso di parità di voti previsto dal successivo articolo 48, comma 2. 3. Ogni candidato può essere incluso soltanto in liste aventi la stessa denominazione o simbolo per ciascuna elezione. 4. Ogni lista, entro e non oltre le ore 13,00 del quindicesimo giorno precedente quello fissato per le elezioni, deve essere depositata presso l'Ufficio elettorale dell’Università da un elettore firmatario della lista stessa. 5. La Commissione elettorale invita il presentatore della lista a modificare - nel termine perentorio di due giorni dall'invito - la denominazione od il simbolo della lista, qualora risulti identica o confondibile con altra presentata in precedenza. Art. 43 Elezioni degli studenti Presentazione delle liste 1. Le liste dei candidati devono essere autenticate ai sensi della normativa vigente e devono essere corredate delle firme di: a) almeno 30 studenti regolarmente iscritti ai corsi dell'Università della Tuscia, per il Senato Accademico, per il Consiglio di Amministrazione e per il Comitato per lo Sport Universitario; b) almeno 15 studenti iscritti ai corsi di una Facoltà, per ciascun gruppo di rappresentanti della medesima Facoltà nel Senato degli studenti, c) di 15, 25, 35 o 40 studenti, regolarmente iscritti alla Facoltà, a seconda che il numero degli rappresentanti da eleggere nel Consiglio di Facoltà sia, rispettivamente, fino a 3, fino a 5, fino a 7 o superiore. 2. Il numero delle firme degli studenti non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate, con arrotondamento per difetto. 3. Ogni studente può firmare la proposta di candidatura inclusa in liste aventi la stessa denominazione o simbolo per ognuna delle elezioni. 4. Ogni lista deve essere corredata anche dalle dichiarazioni di accettazione delle candidature debitamente autenticate e dalle attestazioni della Segreteria Studenti da cui risulti l'iscrizione del candidato. 5. Le firme richieste dal presente articolo per la loro validità devono indicare chiaramente il cognome e nome dello studente, il luogo di nascita, il corso di laurea o diploma, il numero di matricola e ogni altra notizia utile alla identificazione come la provenienza da altro corso o da altra sede. 6. Per ogni simbolo o denominazione, all'atto della presentazione deve essere indicato il rappresentante ed il suo supplente per i rapporti con l'Ufficio elettorale, la Commissione elettorale ed il Rettore. Art. 44 Elezioni degli studenti Pubblicazione delle liste 1. Le liste dei candidati, la cui conformità alla legge e alle presenti norme risultano accertate dalla Commissione elettorale, sono rese pubbliche dal Rettore mediante manifesti nei quali esse sono elencate secondo l'ordine di presentazione, con relativa denominazione o simbolo, almeno otto giorni prima della data delle elezioni. 2. Con analoga comunicazione il Rettore rende pubblica l’ubicazione del seggio in cui l'elettore deve votare e il numero totale dei seggi da insediare. Art. 45 Elezioni degli studenti Operazioni di voto e compiti del seggio elettorale 1. Alle ore 16,00 del giorno precedente il primo dei due giorni indicati per le votazioni, i seggi vengono costituiti con l'insediamento del Presidente e degli altri componenti. Si provvede, quindi, alle operazioni preparatorie delle votazioni, procedendo comunque a vistare un numero di schede superiore del 10% del totale degli elettori iscritti . 2. Al termine di dette operazioni, il Presidente adotta tutti provvedimenti necessari a garantire la custodia delle urne nelle ore di chiusura del seggio ed il regolare svolgimento delle elezioni, ivi compresa la possibilità di ricorrere alla forza pubblica. 3. Alle ore 8,30 di ciascuno dei giorni indicati per le votazioni, accertata la integrità dei mezzi di segnalazione apposti nel giorno precedente, il Presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni. 4. Le operazioni di voto sono svolte nei due giorni indicati nel decreto rettorale che indice le elezioni, in modo che i seggi restino aperti: - il primo giorno dalle ore 9,00 alle ore 19,00 - il secondo giorno dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Art. 46 Elezioni degli studenti Accesso ai seggi 1. Ai seggi possono accedere gli elettori iscritti ad essi per esercitare il diritto di voto, i candidati e i componenti la commissione elettorale. Art. 47 Elezioni degli studenti Votazioni 1. Le schede riportano elencate, secondo l'ordine di presentazione di cui al precedente art. 42, c. 1, le denominazioni o simboli delle liste. 2. Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco con la indicazione di un segno, da apporre con matita ricevuta dal componente del seggio, nello spazio riservato alla denominazione o simbolo della lista prescelta. 3. Ciascun elettore può esprimere una preferenza fino a cinque candidati, due preferenze se i candidati sono da sei a otto, tre preferenze se i candidati sono da nove a undici, quattro preferenze se i candidati sono da dodici a quattordici e cinque preferenze se i candidati sono oltre quindici. 4. L'elettore esprime i voti di preferenza indicando nell'apposito spazio della scheda il nome ed il cognome, o il numero d'ordine nella lista, del candidato o dei candidati della lista prescelta. Art. 48 Elezioni degli studenti Individuazione degli eletti 1. L'attribuzione delle rappresentanze per ciascuna elezione avviene con il seguente criterio: a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti; b) per ogni lista è determinata la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista; c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, ecc., sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere; d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente scegliendo poi fra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale; e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera precedente; 2. Risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze: a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista. 3. Secondo quanto indicato al precedente art. 38, comma 4, relativamente ai rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nei consigli di Dipartimento, risulta eletto il candidato che avrà raggiunto il maggior numero di voti. Art. 49 Elezioni degli studenti Operazioni di scrutinio 1. Alle ore 13,30 del secondo giorno delle votazioni, presso ciascun seggio si procede allo scrutinio delle schede. 2. Alle operazioni elettorali può assistere un solo rappresentante per ogni lista di candidati, il cui nominativo deve essere comunicato alla Commissione elettorale almeno due giorni prima dell’inizio delle elezioni. I rappresentanti devono essere iscritti nelle liste elettorali. 3. I risultati dello scrutinio sono trasmessi con verbale sottoscritto da tutti i membri del seggio alla Commissione elettorale competente, cui vengono altresì inviate in plichi separati e sigillati le schede votate e non contestate, le schede votate e contestate, le schede non votate. 4. Allorché alla elezione dei rappresentanti degli studenti partecipi meno del 20% degli aventi diritto, le rappresentanze degli studenti verranno proporzionalmente ridotte, ferma restando la presenza di almeno: uno studente nel Senato Accademico, uno nel Consiglio di Amministrazione, uno nel Comitato per lo Sport Universitario, uno nel Senato degli studenti per ciascuna Facoltà, e per i Consigli di Facoltà due quando siano previsti fino a cinque rappresentanti e tre quando siano previsti oltre sei rappresentanti. 5. Spetta alla Commissione elettorale decidere sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio. 6. La Commissione elettorale si pronuncia sui risultati delle elezioni e redige i verbali delle attività svolte, che trasmette al Rettore con le schede elettorali allegate perché siano conservate per la durata in carica degli eletti. Art. 50 Elezioni degli studenti Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi 1. I risultati elettorali, accertati dalla Commissione elettorale, sono resi pubblici con manifesti entro quattro giorni dalle elezioni . 2. Entro i cinque giorni successivi può essere proposto ricorso . 3. La Commissione elettorale decide in via definitiva sui ricorsi entro cinque giorni dalla ricezione, sentito il primo firmatario di essi e il Presidente del seggio. Art. 51 Elezioni degli studenti Proclamazione dei risultati e nomina degli eletti 1. Trascorsi i termini prescritti dall'articolo precedente per la proposizione dei ricorsi e per la pronuncia della Commissione elettorale a decidere sui ricorsi stessi, e comunque entro quindici giorni dalla data delle elezioni, il Rettore proclama i risultati delle elezioni e provvede alla nomina dei rappresentanti eletti con proprio decreto. Art. 52 Elezioni degli studenti Incompatibilità, sostituzioni, durata del mandato 1. Qualora si verifichino nell’ambito delle elezioni dei rappresentanti degli studenti, casi di duplice elezione, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 37. 2. Il diritto di opzione sarà esercitato nel termine di cui sopra anche qualora la situazione ipotizzata di una duplicità di rappresentanza si verifichi successivamente, per effetto di rinunce o decadenze, in conseguenza dell'applicazione della procedura di cui al successivo comma 5. 3. In difetto di opzione l'eletto rimarrà vincolato al ruolo di rappresentante che già riveste, fatta salva la copertura del posto vacante secondo la summenzionata procedura. 4. Gli eletti durano in carica fino al termine del mandato, salvo modificazioni del proprio stato giuridico. 5. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più eletti, subentrano automaticamente i primi dei non eletti della stessa lista; in mancanza si procede ad elezioni suppletive. Titolo VIII Norme comuni, transitorie e finali Art. 53 Definizioni Ai fini della applicazione del presente Regolamento, si intendono: a) per professori, i seguenti professori di ruolo e fuori ruolo: ordinari, straordinari, associati confermati, associati; b) per docenti, i professori di ruolo e fuori ruolo ordinari, straordinari, associati confermati, associati, e i ricercatori e figure ad essi equiparate dalla legge; c) per studenti, gli iscritti ai corsi di laurea, di diploma, di perfezionamento, delle scuole di specializzazione e ai dottorati di ricerca. Art. 54 Mancata elezione di una o più categorie di rappresentanti La mancata elezione o designazione di una o più categorie di rappresentanti non inficia la valida costituzione dell'organo. Art. 55 Durata mandati 1. I mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico, salvo che non sia diversamente disposto dallo Statuto o dal presente regolamento. 2. Qualora un componente non di diritto di un organo collegiale decada o rinunci per qualunque motivo alla carica e salvo che non sia diversamente disposto, subentra il primo dei non eletti; in mancanza, vengono indette le elezioni suppletive entro 30 giorni, salvo che l'organo debba comunque essere rinnovato nei 2 mesi successivi. I nuovi componenti restano in carica per il periodo residuo. Se il periodo residuo è inferiore a 12 mesi, non viene computato ai fini della non eleggibilità. Art. 56 Decadenza I componenti non di diritto di organi collegiali (ivi comprese le commissioni) decadono dal mandato in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, ovvero qualora non abbiano comunque partecipato alla maggioranza delle sedute annuali dell’organo di cui sono componenti eletti o designati. Art. 57 Incompatibilità La carica di presidente di organo collegiale è incompatibile con l’autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica e con il collocamento in congedo per motivi di studio o di ricerca Art. 58 Modifiche e integrazioni al Regolamento generale 1. Le modifiche al presente regolamento seguono le medesime procedure previste per l'adozione del regolamento. 2. L’iniziativa per la revisione del presente Regolamento è promossa dal Rettore o da un terzo dei componenti del Senato Accademico, o da un Consiglio di Facoltà, o da tre Consigli di Dipartimento. Art. 59 Disciplina dei pareri 1. Nei casi in cui lo Statuto e il Regolamento prevedano che un determinato organo, prima di adottare una decisione di propria competenza, debba sentire obbligatoriamente in via consultiva un altro organo, questi deve emettere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge o dallo Satuto o dal Regolamento. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’organo agente procede indipendentemente dall’acquisizione del parere. 2. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell’organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato l’impossibilità, dovuta alla natura della questione, di rispettare il termine di cui sopra, il parere deve comunque essere espresso entro i successivi trenta giorni. 3. La disposizione del presente articolo si applica anche ai pareri che devono essere resi dal Senato Accademico o dal Consiglio di Amministrazione. Art. 60 Pubblicazione degli atti 1. L'Ateneo attua, anche mediante apposite pubblicazioni periodiche e il più ampio ricorso ai mezzi tecnologici ed informatici, i principi di trasparenza, di pubblicità e di libera circolazione delle informazioni all'interno ed all'esterno delle proprie strutture. Entro 15 giorni dalla emanazione dei decreti relativi, gli atti normativi e quelli amministrativi di carattere generale sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale di Ateneo e diffusi sul sito Internet dell’Ateneo con modalità accessibili a tutti gli utenti dell’Ateneo. 2. Le modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo o, quando è previsto, dalla pubblicazione dell’atto nella Gazzetta Ufficiale. 3. La pubblicazione delle modifiche degli atti normativi e degli atti amministrativi di carattere generale è accompagnata dalla contestuale pubblicazione del testo integrale dell’atto medesimo, risultato dalle correzioni apportate al testo originale. Art. 61 Abrogazione 1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati il “Regolamento delle elezioni” approvato dal Senato Accademico nella riunione del 14.9.1982 e successive modificazioni, le “Norme sulle elezioni per l’integrazione del Senato Accademico, dei Consigli di Facoltà, dei Consigli di Dipartimento e per l’istituzione del Senato degli Studenti a norma dell’art. 46 dello Statuto”, adottate con D.R. del 10.9.1996 e le “Norme sulle elezioni delle rappresentanze nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nei Consigli di Facoltà, nei Consigli di Dipartimento e nel Senato degli studenti” adottate con D.R. del 5.10.1999. 2. Sono abrogate altresì, tutte le altre norme contenute in atti regolamentari aventi ad oggetto materie regolate con il presente Regolamento e incompatibili con le disposizioni del Regolamento stesso. Art. 62 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell’Università.