REGOLAMENTO GENERALE D'ATENEO
(DECRETO RETTORALE N. 1373 DEL 26.10 2000
PUBBLICATO ALL’ALBO DEL RETTORATO IL 26.10.2000)
Titolo I
Parte generale
Articolo 1
Finalità
1. Il presente Regolamento generale d'Ateneo (di seguito denominato "Regolamento"), previsto
dall'art. 19, comma 3, dello Statuto d'autonomia (di seguito denominato "Statuto") dell'Università
degli Studi della Tuscia, disciplina le modalità di applicazione delle norme di legge e statutarie.
2. Il Regolamento contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo e le modalità di
elezione degli organi e indica le norme generali di attuazione dello Statuto.
Articolo 2
Fonti normative
In attuazione dei principi d'autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge
168/1989, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, I'organizzazione e il
funzionamento dell'Università sono disciplinate:
a) dallo Statuto;
b) dal Regolamento generale d'Ateneo di cui all’art. 19 c. 3 dello Statuto;
c) dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che disciplina i
criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università, nel rispetto dei principi generali della
contabilità pubblica e delle norme statutarie;
d) dal Regolamento didattico d'Ateneo, che contiene i regolamenti delle strutture didattiche con i
relativi ordinamenti dei corsi di studio al termine dei quali vengono rilasciati titoli aventi valore
legale, nel rispetto delle norme statutarie e di quanto previsto dalla legge e dalle norme
regolamentari.
Titolo II
Funzionamento degli organi collegiali
Articolo 3
Convocazione
1. La convocazione è disposta dal Presidente dell’organo collegiale, di norma in base ad un
calendario prefissato. La convocazione scritta, con l’indicazione dell’ordine del giorno, deve essere
fatta pervenire, anche per telegramma, via fax o altri mezzi telematici, a ciascun componente presso
la struttura cui afferisce con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.
Le convocazioni degli studenti devono essere fatte pervenire:
all’Ufficio ricevimento posta del Rettorato per il Senato Accademico, il Consiglio di
Amministrazione, il Comitato pari opportunità e il Senato degli studenti, o presso altra struttura
indicata dagli interessati;
alla Segreteria di Presidenza della Facoltà di appartenenza per il Consiglio di Facoltà e per i
Consigli di corso;
alla segreteria del Dipartimento di appartenenza per il Consiglio di Dipartimento.
2. In caso di urgenza, la convocazione scritta può essere fatta pervenire con un anticipo di almeno
24 ore anche con altri mezzi idonei a raggiungere gli interessati, ivi compresi il telegramma, il fax o
altri mezzi telematici.
3. L’ordine del giorno indica il luogo, il giorno e l’ora della convocazione, gli argomenti da
discutere e l’ordine di trattazione. Nella predisposizione dell’ordine del giorno, il Presidente tiene
conto delle eventuali richieste da parte dei componenti del Collegio.
Dalle “varie ed eventuali” sono comunque esclusi argomenti di interesse rilevante e generale.
4. La convocazione può essere richiesta anche da almeno un quarto dei membri in carica del
Collegio con voto deliberativo, che debbono indicare l’argomento o gli argomenti da inserire
all’ordine del giorno.
La richiesta motivata di convocazione deve essere avanzata al Presidente, che convoca il Collegio
entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Tutti i componenti del Collegio hanno diritto di accesso alla documentazione relativa agli
argomenti posti all’ordine del giorno.
Esclusi i casi di urgenza di cui al comma 2 del presente articolo, la documentazione relativa agli
argomenti all’ordine del giorno deve essere depositata almeno 5 giorni lavorativi prima della seduta
presso la Segreteria dell’organo collegiale, che nel caso del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione è l’Ufficio Affari Generali del Rettorato, per il Consiglio di Facoltà è l’Ufficio di
segreteria della Presidenza di Facoltà e per il Dipartimento è la segreteria della Direzione del
Dipartimento.
Articolo 4
Validità delle sedute
1. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è sempre necessario che ad esse partecipi
almeno la metà più uno degli aventi diritto con voto deliberativo.
2. Il Presidente dell’organo collegiale:
a) dirige i lavori dell’adunanza;
b) regola la discussione;
c) pone ai voti e proclama l’esito delle votazioni;
d) sospende temporaneamente l’adunanza, anche a richiesta della maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente apre la seduta dopo aver accertato l’esistenza del numero legale, che rimane
presunta per tutta la durata della seduta.
Ogni componente del Collegio può però chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda
a deliberazione.
4. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Presidente
sospende la seduta per mezz’ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il
Presidente toglie la seduta e può rimandare alla successiva seduta i punti dell’ordine del giorno su
cui non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro dieci giorni una specifica seduta con
all’ordine del giorno i punti non trattati.
5. Una volta costituita l’adunanza, è possibile deliberare, su proposta del Presidente o di altro
componente del Collegio e con la maggioranza assoluta dei presenti con voto deliberativo, di
modificare l’ordine di trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
6. Punti non all’ordine del giorno possono essere trattati e deliberati solo nel caso in cui siano
presenti tutti i componenti in carica con voto deliberativo e la relativa delibera venga assunta
all’unanimità.
7. In caso di urgenza, il Presidente può integrare l’ordine del giorno con punti aggiuntivi se questi
sono stati comunicati a tutti gli aventi diritto nei tempi e nei modi previsti per le convocazioni
d’urgenza di cui all’art. 3, c.2. del presente regolamento.
8. Il Presidente può invitare alle sedute persone estranee al Collegio, al solo fine di illustrare
argomenti specifici attinenti all’ordine del giorno.
9. Ove possa ravvisarsi un contrasto tra l’interesse di un componente del Collegio e l’interesse
pubblico in discussione, ovvero qualora la legge preveda casi di incompatibilità, il Presidente
accerta che il componente lasci l’adunanza prima della discussione dello specifico argomento.
Si ha sempre situazione di incompatibilità quando una questione investe il componente, il coniuge o
i parenti e affini entro il quarto grado.
Articolo 5
Modalità di votazione
1. Salvo quanto diversamente disposto con disposizioni di legge, di statuto o del presente
regolamento, per l’assunzione di delibere è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno
dei presenti con voto deliberativo.
2. Le proposte vengono messe in votazione dal Presidente nel seguente ordine: dapprima gli
eventuali emendamenti soppressivi, poi gli eventuali emendamenti modificativi, quindi il testo
proposto, infine gli eventuali emendamenti aggiuntivi.
Salvo diverso avviso del Presidente, le “comunicazioni del Presidente” non danno luogo a
discussione.
3. La questione sospensiva (rinvio della discussione) o pregiudiziale (non pertinenza di un
argomento) può essere posta prima dell’inizio della discussione di un argomento o nel corso della
discussione e viene subito sottoposta a votazione.
4. Dopo che l’argomento è stato sufficientemente esaminato, il Presidente dichiara chiusa la
discussione con passaggio immediato alla votazione.
Analoga richiesta può essere oggetto di mozione da parte di ciascun componente.
5. Terminata la discussione, nessuno può intervenire se non per dichiarazione di voto.
6. Le votazioni avvengono in modo palese, per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del
Presidente.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto, se richiesto da almeno un terzo dei presenti con voto
deliberativo.
Ogni componente del Collegio con voto deliberativo può chiedere che la votazione avvenga per
appello nominale.
Tutte le elezioni avvengono a scrutinio segreto.
Articolo 6
Verbali
1. Per ogni adunanza degli organi collegiali deve essere redatto apposito verbale.
Il verbale deve riportare:
a) giorno, mese, anno, ora e luogo della riunione;
b) l’ordine del giorno;
c) l’attestazione della regolarità della convocazione;
d) il nome dei componenti presenti e di quelli assenti, con l’indicazione, per questi ultimi, se
l’assenza è giustificata;
e) la qualifica di chi presiede;
f) l’indicazione di chi svolge le funzioni di segretario;
g) il riassunto conciso delle discussioni e il testo delle delibere assunte, nonché gli interventi e le
dichiarazioni di voto di cui sia stata chiesta dall’interessato nel corso della seduta la
verbalizzazione, facendone pervenire al segretario il testo scritto entro i tre giorni successivi; in
caso di delibere approvate seduta stante, il testo scritto deve essere consegnato prima del termine
della seduta;
h) il numero complessivo dei votanti e il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti; a richiesta
degli interessati, il verbale fa esplicita menzione nominale del voto favorevole, contrario o astenuto
espresso da singoli componenti;
i) i componenti che per incompatibilità si sono allontanati dal luogo della riunione per l’argomento
cui si riferisce l’incompatibilità;
j) la sigla del presidente e del segretario su ogni pagina, compresi gli allegati che fanno parte
integrante del verbale.
2. I verbali delle sedute sono approvati nella seduta immediatamente successiva. Su proposta del
Presidente possono essere approvati, anche in parte, seduta stante.
Le eventuali rettifiche chieste non possono modificare le deliberazioni adottate né riaprire la
discussione. Anche in sede di approvazione successiva del verbale, le modifiche possono riguardare
soltanto correzioni o chiarimenti.
3. I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto a designazioni o elezioni sono approvati seduta
stante.
4. I verbali da approvare sono fatti pervenire a tutti i componenti del Collegio presso le strutture cui
afferiscono con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi rispetto alla seduta in cui si procede
all'approvazione dei verbali.
5. I regolamenti degli organi collegiali possono prevedere la presenza di impiegati al solo fine di
coadiuvare il segretario verbalizzante.
6. I regolamenti degli organi collegiali disciplinano la pubblicità e le modalità di trasmissione dei
verbali, nel rispetto della normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Nel caso del Senato Accademico e del Consiglio d’Amministrazione, il testo integrale dei verbali
viene diffuso entro dieci giorni dall’approvazione sul sito Internet dell’Ateneo e reso accessibile
agli utenti individuati con decreto rettorale. Il decreto rettorale regola le modalità di trasmissione e
individua le strutture presso cui il testo integrale dei verbali è reso accessibile agli utenti. L’elenco
di questi utenti deve comunque comprendere le Facoltà (ivi compresi i rappresentanti degli studenti
di ciascun Consiglio di Facoltà), i Dipartimenti, il Pro-Rettore vicario e i delegati del Rettore, i
Dirigenti, i Servizi e gli Uffici dell’Amministrazione centrale, le Organizzazioni sindacali, il
Presidente del Nucleo di valutazione, il Difensore degli studenti e il Presidente del Collegio dei
Revisori dei conti.
Inoltre, sempre nel caso del Senato Accademico e del Consiglio d’Amministrazione, vengono
diffusi sul sito Internet dell’Ateneo e resi accessibili a tutti gli utenti dell’Ateneo l’ordine del giorno
e il testo delle delibere di interesse generale, di volta in volta individuate dal Rettore. L’ordine del
giorno viene diffuso contestualmente alla convocazione, il testo delle delibere viene diffuso entro
cinque giorni dall’approvazione del verbale.
Titolo III
Organi di governo e d'Ateneo
Articolo 7
Senato Accademico
1. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore, che lo presiede, in via ordinaria almeno ogni due
mesi, di norma in base ad un calendario prefissato.
2. In via straordinaria, il Senato Accademico è convocato quando occorra o quando ne faccia
richiesta motivata almeno un quarto dei componenti in carica, nel qual caso la convocazione deve
avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Le funzioni di segretario sono esercitate dal Direttore amministrativo o, in sua assenza, dal
Direttore vicario o, in assenza, da un funzionario designato dal Direttore Amministrativo di
concerto con il Rettore.
4. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Rettore, quest’ultimo delega il Pro-Rettore
vicario a convocare e presiedere la seduta sostituendo il Rettore in tutte le sue funzioni.
Articolo 8
Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Rettore, che lo presiede, in via ordinaria ogni
due mesi, di norma in base ad un calendario prefissato.
2. In via straordinaria, il Consiglio di Amministrazione è convocato quando occorra o quando ne
faccia richiesta motivata almeno un quarto dei componenti in carica, nel qual caso la convocazione
deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Le funzioni di segretario sono esercitate dal Direttore amministrativo o, in sua assenza, dal
Direttore vicario o, in assenza, da un funzionario designato dal Direttore Amministrativo di
concerto con il Rettore.
4. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Rettore, quest’ultimo delega il Pro-Rettore
vicario a convocare e presiedere la seduta sostituendo il Rettore in tutte le sue funzioni.
5. Ai sensi dell’art. 12 c. 7 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, per l’espletamento dei
compiti istruttori relativi alle delibere di propria competenza, può istituire apposite commissioni.
Le commissioni sono formate in modo da assicurare la partecipazione di tutte le componenti elettive
del Consiglio di Amministrazione.
Le commissioni hanno la stessa durata del Consiglio e sono presiedute da un coordinatore scelto dal
Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore.
Per lo studio di argomenti di particolare complessità, il Consiglio di Amministrazione può inoltre
istituire apposite commissioni temporanee, fissandone i tempi di conclusione del lavoro. Le
commissioni temporanee sono composte, in tutto o in parte, da esperti del problema da esaminare,
scelti di norma tra i docenti dell’università.
6. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento generale, il Consiglio di
Amministrazione adotta un suo regolamento in conformità alle disposizioni dello Statuto e del
Regolamento generale d’Ateneo.
Articolo 9
Comitato pari opportunità
1. Fanno parte del Comitato pari opportunità di cui all’art. 14 dello Statuto:
a) due rappresentanti dei professori di prima fascia, designati dai rappresentanti dei professori di
prima fascia in consiglio di amministrazione;
b) due rappresentanti dei professori di seconda fascia, designati, di intesa, dai rappresentanti dei
professori di seconda fascia in consiglio di amministrazione e in senato accademico;
c) due rappresentanti dei ricercatori o degli assistenti del ruolo ad esaurimento designati, di intesa,
dai rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento in consiglio di
amministrazione e in senato accademico;
d) due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, designati, di intesa, dai rappresentanti
del personale tecnico e amministrativo in consiglio di amministrazione e in senato accademico;
e) due rappresentanti degli studenti, designati dal Senato degli studenti.
2. I componenti del Comitato pari opportunità sono nominati con decreto del Rettore e possono
essere rinnovati nell’incarico una sola volta consecutiva.
3. Nella prima seduta il Comitato nomina il Presidente, scelto tra i rappresentanti dei professori di
ruolo.
4. Il Comitato pari opportunità è convocato dal Presidente in via ordinaria due volte l’anno.
5. Entro sei mesi dalla data della prima riunione, il Comitato pari opportunità disciplina le modalità
del proprio funzionamento, in conformità alle disposizioni dello Statuto e del presente
Regolamento.
Articolo 10
Commissione di Ateneo per l’etica della conoscenza scientifica e tecnologica
1. Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto è istituita la Commissione permanente di Ateneo denominata
‘Etica della conoscenza scientifica e tecnologica’.
2. La Commissione è di durata quadriennale ed è composta dal Rettore o da un suo delegato che la
presiede, da un rappresentante designato da ciascuna Facoltà, da un rappresentante designato da
ciascun dipartimento, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da un
rappresentante degli studenti; i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti
sono designati rispettivamente dai rappresentanti delle due categorie nel Senato accademico e nel
Consiglio di amministrazione.
3. Entro sei mesi dalla prima convocazione, la Commissione adotta un suo regolamento, in
conformità alle disposizioni della normativa vigente in materia, dello Statuto e del regolamento
generale.
Titolo IV
Strutture didattiche e scientifiche
Articolo 11
Facoltà
1. Il Consiglio di Facoltà è convocato dal Preside in via ordinaria almeno sei volte l'anno, di norma
in base ad un calendario prefissato.
2. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta ve ne sia necessità, ovvero
su richiesta di almeno un quarto dei componenti in carica, nel qual caso la convocazione deve
avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Il Consiglio di Facoltà stabilisce i criteri per l’assegnazione delle funzioni di segretario
verbalizzante ai professori di ruolo che hanno diritto a partecipare alla seduta, secondo un principio
di rotazione nell’incarico.
E' possibile derogare al principio di rotazione assegnando ripetutamente le funzioni di segretario
verbalizzante allo stesso professore di ruolo in presenza di una delibera del Consiglio di Facoltà e
con il consenso dell'interessato.
4. Nel Consiglio di Facoltà per l'elezione del Preside, così come regolato dall'art. 24 c. 4 dello
Statuto, vengono presentate e discusse le candidature.
In caso di cessazione anticipata del mandato di cui all’art. 24 c. 4 dello statuto, il nuovo Preside
entra in carica in corso d’anno e termina il proprio mandato al compimento dei tre anni accademici
di cui all’art. 24 c. 5 dello Statuto.
5. Ai sensi dell’art. 23, c. 5 dello Statuto, le deliberazioni relative alla richiesta dei posti di ruolo,
alla loro assegnazione ai settori scientifico-disciplinari e alla loro destinazione a concorso o a
trasferimento sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei componenti il Consiglio di
Facoltà con voto deliberativo.
6. Le chiamate degli idonei a seguito di procedura di valutazione comparativa per il reclutamento
dei professori di ruolo e le chiamate dei vincitori a seguito di procedura di valutazione comparativa
per il reclutamento dei ricercatori, di cui alla legge del 3.7.1998 n. 210 e al D.P.R. n. 390 del
19.10.1998 e successive modificazioni, nonché le chiamate per trasferimento sono assunte con il
voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto.
In caso di parità prevale il voto del Preside.
Ai sensi dell’art. 25, c. 3 dello Statuto, le suddette chiamate e le altre questioni attinenti alle persone
dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal Consiglio di Facoltà
nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.
7. All’inizio di ogni anno accademico, il Preside, dopo averne dato comunicazione al Consiglio di
Facoltà, trasmette al Rettore l’elenco nominativo delle assenze dei componenti del Consiglio di
Facoltà relativo alle sedute dell'anno precedente.
8. In base all’art. 25 c. 1 dello Statuto, i ricercatori che abbiano un incarico di insegnamento nella
Facoltà di appartenenza fanno parte del Consiglio di Facoltà.
I ricercatori incaricati di insegnamento presso Facoltà dell’ateneo diverse da quelle di appartenenza,
devono esercitare l’opzione per l’afferenza ad uno dei due Consigli di Facoltà nei trenta giorni
successivi al verificarsi del fatto costitutivo della duplice appartenenza, con lettera indirizzata ai
Presidi delle due Facoltà. In caso di mancata opzione entro il termine indicato, il ricercatore
afferisce al Consiglio di Facoltà di appartenenza.
Analoga opzione deve essere esercitata anche nel caso di cumulo dell’incarico di insegnamento
presso una Facoltà diversa da quella di appartenenza con l’incarico di rappresentante dei ricercatori
nella propria Facoltà.
9. Le Presidenze delle Facoltà sono centri autonomi di spesa.
10. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del Regolamento generale, il Consiglio di Facoltà adotta il
Regolamento di Facoltà in conformità alle disposizione dello Statuto e del presente Regolamento
Questo regolamento, tra l’altro, disciplina il funzionamento dell’ufficio di Presidenza.
All’approvazione del Regolamento di Facoltà e delle eventuali modifiche partecipano con voto
deliberativo i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e degli studenti, per gli
argomenti di loro competenza, come individuati dai commi 4 e 5 dell’art. 25 dello Statuto.
Articolo 12
Dipartimenti
1. Il Dipartimento è costituito da almeno dieci docenti di ruolo, di cui almeno cinque professori di
ruolo.
La proposta per l’istituzione di un Dipartimento deve essere corredata dal programma scientifico,
dall'indicazione delle risorse disponibili ed, eventualmente, dalla richiesta motivata di ulteriori
risorse. L'istituzione del Dipartimento è deliberata dal Senato Accademico, sentito per quanto di
competenza, il Consiglio d'Amministrazione, ed è resa esecutiva con decreto del Rettore.
2. In casi eccezionali, motivati dall’esigenza di tutelare la specificità di gruppi consolidati di ricerca,
può essere sottoposta al Senato Accademico la proposta di attivazione di un Dipartimento da parte
di sette docenti di ruolo, di cui almeno quattro professori di ruolo. Sulla proposta, cui deve essere
allegata adeguata documentazione in ordine alla consolidata attività di ricerca nonché alla
specificità e omogeneità del gruppo proponente, il Senato Accademico delibera a maggioranza
assoluta dei componenti, sentito il Consiglio di Amministrazione.
3. A tutti i docenti è garantita la possibilità di opzione tra più Dipartimenti. I docenti che non
abbiano partecipato alla costituzione di un Dipartimento vi possono successivamente afferire a
domanda. La domanda è sottoposta all’approvazione del Consiglio del Dipartimento di
destinazione.
Le domande di afferenza dei docenti che assumono servizio presso l'Ateneo, devono essere
presentate entro 30 giorni dalla presa di servizio. In mancanza di domanda, ovvero in caso di
decisione negativa del Consiglio di Dipartimento, il docente è assegnato d'ufficio ad un
Dipartimento con decreto del Rettore su parere conforme del Senato Accademico, sentiti il
Dipartimento di destinazione e l'interessato.
4. Le domande di trasferimento di afferenza da un Dipartimento ad un altro possono essere
presentate entro il mese di giugno, a partire dal secondo anno solare di permanenza presso un
dipartimento.
La domanda è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Dipartimento di destinazione. I
trasferimenti hanno effetto dal successivo 1° gennaio.
5. Il Dipartimento può suddividersi al suo interno in Sezioni comprendenti aree affini di ricerca.
I docenti afferenti alla sezione eleggono un coordinatore. Le sezioni non hanno autonomia di
bilancio né possono costituire organismi dirigenti al loro interno
6. Gli Istituti che, come previsto dall’art. 50 dello Statuto, entro tre anni dall’entrata in vigore del
presente regolamento ancora non siano confluiti in strutture dipartimentali sono tenuti comunque
alla dipartimentalizzazione.
Qualora il termine dei tre anni non venga rispettato, il Senato Accademico, previa informazione alla
Facoltà o alle Facoltà interessate, sentito per quanto di competenza, il Consiglio d'Amministrazione,
procede alla disattivazione degli Istituti.
I docenti degli Istituti disattivati sono tenuti a presentare domanda di afferenza presso un
Dipartimento secondo la procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
7. I Dipartimenti che per due anni consecutivi non rispondono ai requisiti dimensionali di cui al
precedente comma 1 del presente articolo, ovvero per i quali vengono meno i requisiti che hanno
giustificato la deroga di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere disattivati con delibera
del Senato Accademico, previa informazione alla Facoltà o alle Facoltà interessate, sentito per
quanto di competenza, il Consiglio d'Amministrazione. La delibera è resa esecutiva con decreto del
Rettore.
8. I regolamenti dei Dipartimenti disciplinano l’uso degli strumenti (apparecchi e laboratori)
necessari alla attività scientifica dei docenti o dei gruppi di docenti che optano per altro
Dipartimento o di ulteriori fruitori esterni, anche in base alla provenienza dei fondi utilizzati per
l’acquisto degli strumenti.
In mancanza o in caso di contrasto tra regolamenti, i casi specifici sono risolti con delibera del
Senato accademico, sentiti i Direttori dei Dipartimenti interessati.
E’ comunque garantita ai docenti o ai gruppi di docenti che optano per altro Dipartimento la
possibilità di continuare ad utilizzare gli strumenti necessari alla propria attività scientifica e di
ricerca.
9. Il segretario amministrativo del Dipartimento è nominato dal Direttore amministrativo, sentito il
Direttore del Dipartimento.
10. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore, che lo presiede, in via ordinaria almeno
sei volte l'anno, di norma in base ad un calendario prefissato.
11. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta ve ne sia necessità, ovvero
su richiesta di almeno un quarto dei componenti in carica, nel qual caso la convocazione deve
avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
12. La convocazione del Consiglio di Dipartimento per l’elezione del Direttore è effettuata dal
decano dei professori di ruolo almeno 30 giorni prima della data stabilita per le votazioni e non
prima di 60 giorni dalla scadenza del mandato.
In caso di cessazione anticipata del mandato per qualunque motivo, la convocazione deve essere
effettuata entro 15 giorni dalla data del decreto rettorale di accettazione delle dimissioni.
Fino al rinnovo della carica, le funzioni di Direttore sono esercitate, limitatamente all’ordinaria
amministrazione, dal decano dei professori di ruolo del Dipartimento.
13. Il Direttore del Dipartimento, eletto ai sensi dell’art. 30 co. 3 dello Statuto, dura in carica per tre
anni solari e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta.
Il Direttore del dipartimento entra in carica il 1° gennaio e scade il 31 dicembre. Se il Dipartimento
è stato attivato in corso d’anno, la frazione d’anno solare iniziale si somma al triennio di mandato
del Direttore.
14. Nel Consiglio di Dipartimento per l'elezione del Direttore, così come regolato dall'art. 30 co. 3
dello Statuto, vengono presentate e discusse le candidature.
In caso di cessazione anticipata del mandato, il nuovo Direttore entra in carica in corso d’anno e
termina il proprio mandato al compimento dei tre anni solari.
15. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e
cura l’esecuzione dei rispettivi deliberati. Inoltre, con la collaborazione della Giunta:
a) promuove le attività del Dipartimento;
b) vigila sull’osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti;
c) tiene i rapporti con gli organi accademici;
d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai
regolamenti.
Il Direttore nomina un Vice-Direttore scelto tra i professori di ruolo e fuori ruolo del Dipartimento.
Il Vice-Direttore supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza
16. Le richieste di cui alla lettera “e” dell’art. 29 dello Statuto (richiesta alla Facoltà dei posti di
ruolo per il personale docente per i settori disciplinari di competenza del singolo Dipartimento) e le
proposte di cui alla lettera “f” del medesimo art. 29 (per la destinazione dei posti di ruolo ai settori
disciplinari) sono formulate dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai soli
docenti di ruolo.
Per l’assunzione delle relative delibere è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno
degli aventi diritto. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
17. I pareri di cui alla lettera “f” dell’art. 29 dello Statuto (sui candidati alla copertura di posti di
ruolo limitatamente ai settori disciplinari afferenti al Dipartimento), sono formulati dal Consiglio di
Dipartimento nella composizione limitata alle fascia corrispondente e a quelle superiori.
Per l’assunzione delle relative delibere è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno
degli aventi diritto. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
18. La rappresentanza del personale tecnico e amministrativo di cui all’art. 30 c. 2 dello Statuto
dura in carica due anni solari. Qualora il personale tecnico e amministrativo afferente al
Dipartimento sia pari o inferiore a due, il suddetto personale entra a far parte del Consiglio di
Dipartimento senza necessità di elezioni.
Il segretario amministrativo del Dipartimento, che fa parte di diritto del Consiglio di Dipartimento
con voto consultivo, non partecipa alle votazioni di cui al presente comma.
19. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento, ogni Dipartimento adotta un suo
regolamento in conformità alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale.
Questo regolamento, tra l’altro, può prevedere la presenza nella Giunta dei coordinatori delle
Sezioni di cui al c. 5 del presente articolo.
Articolo 13
Centri interdipartimentali di ricerca e Centri di servizio
1. La proposta di istituire un Centro di cui agli artt. 32 e 33 dello Statuto, deve essere presentata da
almeno due Dipartimenti, e deve contenere il programma scientifico e/o delle attività di servizio con
l'indicazione delle risorse disponibili, l’eventuale richiesta di ulteriori assegnazioni ed,
eventualmente, la durata prevista del Centro.
Nel caso di un Centro di servizio, la proposta può essere avanzata anche da un Consiglio di Facoltà
o da un terzo dei componenti del Senato accademico o direttamente dal Rettore.
La proposta deve contenere anche l’indicazione degli organi del Centro, secondo le regole indicate
nel successivo comma 2.
L'istituzione del Centro è deliberata dal Senato Accademico, sentito, per quanto di competenza, il
Consiglio d'Amministrazione, ed è resa esecutiva con decreto del Rettore.
2. Gli organi dei Centri di Ateneo sono il Consiglio, il Presidente e, ove istituito, il Direttore
tecnico.
Il Consiglio è composto da almeno cinque membri nominati dal Rettore su designazione delle
strutture universitarie che partecipano al Centro. Eventuali successive afferenze sono deliberate, su
richiesta degli interessati, dal Consiglio del Centro a maggioranza degli aventi diritto.
Fa parte del Consiglio del Centro una rappresentanza eletta del personale tecnico e amministrativo
in numero pari ad un terzo del personale assegnato al Centro. Qualora il personale tecnico e
amministrativo afferente al Centro sia pari o inferiore a due, il suddetto personale entra a far parte
del Consiglio del Centro senza necessità di elezioni.
Alle sedute del Consiglio partecipa con voto consultivo il segretario amministrativo del Centro.
3. Il Presidente viene eletto dal Consiglio del Centro tra i professori di ruolo a tempo pieno che
fanno parte del Consiglio, secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti interni.
Su proposta del Rettore, in rapporto a motivate esigenze tecnico-scientifiche, anche su proposta
delle strutture interessate, possono essere assegnate a tempo determinato le funzioni di Direttore
tecnico, il quale partecipa alle sedute del Consiglio con voto consultivo.
Può assumere la carica di Direttore tecnico un funzionario di ottavo livello o di livello superiore.
Il Direttore tecnico viene nominato dal Rettore, su proposta del Direttore amministrativo, sentito il
Presidente del Centro.
4. Il regolamento del Centro può prevedere la presenza di una Giunta e di sezioni, i cui coordinatori
sono eletti dai docenti afferenti alle sezioni. Le sezioni non hanno autonomia di bilancio e non
possono costituire organismi dirigenti al loro interno.
5. In caso di ripetute assenze, il Consiglio del Centro può chiedere alla struttura interessata la
sostituzione del rappresentante nel consiglio.
6. Il Consiglio del Centro è convocato dal Presidente, in via ordinaria almeno tre volte l'anno, di
norma in base ad un calendario prefissato.
Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta ve ne sia necessità, ovvero su
richiesta di almeno un quarto dei componenti in carica, nel qual caso la convocazione deve avvenire
entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Il Presidente dura in carica tre anni solari e non può essere rieletto più di una volta
consecutivamente.
L’elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni.
In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che
nell’ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.
E’ eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.
8. Nel Consiglio del Centro per l'elezione del Presidente vengono presentate e discusse le
candidature.
In caso di cessazione anticipata del mandato, il nuovo Presidente entra in carica in corso d’anno e
termina il proprio mandato al compimento dei tre anni solari.
9. La convocazione del Consiglio del Centro per l’elezione del Presidente è effettuata dal
professore più anziano in ruolo almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non
prima di sessanta giorni dalla scadenza del mandato.
In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, la convocazione deve essere effettuata
entro 15 giorni dalla data del decreto rettorale di accettazione delle dimissioni.
Il Presidente entra in carica il 1° gennaio e scade il 31 dicembre. Se il Centro è stato attivato in
corso d’anno, la frazione d’anno solare iniziale si somma al triennio di mandato del Presidente.
10. Il regime di amministrazione finanziaria dei Centri di cui agli articoli 32 e 33 dello Statuto è
deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Centro e in relazione alle
caratteristiche dei singoli Centri.
11. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento generale, ogni Centro adotta un
suo regolamento, in conformità alle disposizioni dello Statuto e del regolamento generale.
12. Nel caso dell’Orto botanico, il Direttore tecnico prende il nome di Curatore e il Presidente
prende il nome di Direttore.
Articolo 14
Sistema bibliotecario
1. Il Sistema bibliotecario d’Ateneo (SBA) è costituito dai Poli bibliotecari di cui al successivo
comma 3, dalle Biblioteche di Facoltà e di Dipartimento, dai fondi librari e dai Centri di
documentazione, in funzione della utilizzazione ottimale delle risorse bibliografiche e documentarie
e del loro sviluppo.
2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è rivolto prevalentemente agli studenti, ai docenti, al
personale tecnico-amministrativo dell’Università della Tuscia, e prevede la condivisione di risorse e
servizi, al fine di uniformare e ottimizzare i criteri di catalogazione, gli orari di apertura al pubblico,
le norme di prestito e consultazione, l’informatizzazione dei servizi, la formazione del personale e
l’utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili.
3. Due o più Biblioteche di Facoltà e/o di Dipartimento appartenenti ad aree culturali affini possono
costituire un Polo bibliotecario al fine di favorire la funzionale attuazione di quanto previsto al
comma 1 dell’art. 38 dello Statuto d’Ateneo.
Il Polo bibliotecario deve disporre di un patrimonio bibliografico minimo di diecimila unità e di
almeno due unità di personale.
4. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo si articola in una Commissione d’Ateneo per le biblioteche
(CAB) e in una Commissione tecnica per le biblioteche (CTB).
5. La Commissione d’Ateneo per le biblioteche è l’organo centrale di indirizzo del SBA, ha il
compito di indicare gli indirizzi scientifici ed è organo consultivo e propositivo degli organi di
governo dell’Università per tutte le questioni attinenti ai servizi bibliotecari, in particolare riguardo
alla distribuzione delle risorse umane e finanziarie e alla politica di sviluppo dei servizi bibliotecari.
6. La Commissione d’Ateneo per le biblioteche è composta dal Presidente, da un docente di ruolo
per ogni Facoltà designato dal Consiglio di Facoltà, da tutti i Direttori di biblioteca e da tre studenti,
indicati dai rappresentanti degli studenti nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione.
Il Presidente è nominato dal Rettore tra i professori di ruolo dell’Università, dura in carica tre anni
solari e non può essere nominato per più di due volte consecutive.
7. La Commissione d’Ateneo per le biblioteche è convocata dal Presidente di norma sei volte l’anno
e ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti.
8. La Commissione tecnica per le biblioteche cura i rapporti tra la Commissione d’Ateneo per le
biblioteche e le singole biblioteche, cura la realizzazione dei progetti indicati dalla Commissione
d’Ateneo per le biblioteche e approvati dagli organi di governo dell’Università, individua le
soluzioni organizzative più funzionali all’attuazione degli indirizzi indicati dalla CAB, promuove
l’istituzione di gruppi di lavoro su specifici obiettivi.
9. La Commissione tecnica per le biblioteche è composta dai Direttori di biblioteca e dai
Collaboratori di biblioteca con responsabilità organizzative.
10. Le biblioteche che fanno parte del Sistema bibliotecario d’Ateneo garantiscono i seguenti
servizi: apertura al pubblico, distribuzione e prestito, catalogazione, cura e ampliamento del
patrimonio bibliografico.
11. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento generale, la Commissione
d’Ateneo per le biblioteche propone un regolamento del Sistema bibliotecario. Il regolamento può
prevedere le funzioni di “Coordinatore della Commissione tecnica delle biblioteche”, nominato dal
Rettore su proposta del Direttore amministrativo e affidate a funzionario tecnico-amministrativo di
grado idoneo.
Il regolamento è approvato dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione ed è reso
esecutivo con decreto del Rettore.
Titolo V
Rapporti con l'esterno
Articolo 15
Criteri generali
L'Università, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto, istituisce rapporti con enti pubblici e
privati attraverso contratti e convenzioni, secondo le modalità regolate dai successivi articoli, dal
Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, e dai regolamenti di Dipartimento, anche al
fine di attuare le forme di collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore per il
coordinamento delle attività di orientamento ai sensi dell’art. 11, c. 7, lettera g, del D.M. 3.11.1999,
n. 509.
Articolo 16
Rapporti con altre università
1. L'Università può partecipare alla costituzione di Centri interuniversitari tramite convenzione.
2. Le risorse per la partecipazione ai Centri interuniversitari sono prioritariamente garantite dalle
strutture che ne hanno promosso la costituzione.
3. Nell'ambito di specifici accordi di collaborazione e delle attività istituzionali universitarie, è
possibile consentire, per periodi predeterminati e con il consenso degli interessati, l'utilizzazione del
proprio personale presso altre istituzioni universitarie nazionali, internazionali ed estere.
Articolo17
Partecipazione dell'Università ad organismi privati
1. L'Università può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per lo
svolgimento di attività strumentali alla didattica e alla ricerca o comunque utili per il conseguimento
dei propri fini istituzionali.
2. L'Università partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e a programmi
di ricerca e ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione del personale in
collaborazione e per conto di imprese locali, nazionali, internazionali ed estere.
A tal fine, può stipulare convenzioni che possono prevedere anche l'attivazione di contratti di lavoro
a termine per personale ricercatore e tecnico.
3. La partecipazione dell'Università è comunque subordinata ai seguenti presupposti:
a) disponibilità di risorse finanziarie ed organizzative sufficienti;
b) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalità istituzionali,
didattiche e scientifiche;
c) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di
capitale;
d) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di
partecipazione;
e) contenimento della quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale nei limiti
predeterminati dal consiglio di amministrazione.
4. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture,
nel rispetto dei principi enunciati al comma 3 del presente articolo e con oneri a carico del
comodatario.
5. La licenza a qualsiasi titolo di uso del marchio, fatto salvo in ogni caso il prestigio dell'Ateneo, è
autorizzata dal Senato accademico.
6. Il Direttore amministrativo forma l'elenco degli organismi pubblici o privati cui l'Università
partecipa, cosi come dei rappresentanti da questa designati, e ne rende possibile la consultazione a
chiunque vi abbia interesse.
7. La rappresentanza dell'Università in seno agli organi amministrativi, didattici e tecnico-scientifici
degli enti costituiti ai sensi del presente articolo, può essere data a professori dell'Ateneo in regime
di impegno a tempo pieno.
Articolo 18
Accordi amministrativi
1. L'Università, al di fuori dei casi regolati dai precedenti articoli 15 e 16, può concludere accordi
con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attività istituzionali
di interesse comune, fermo restando quanto specificamente disposto in ordine alle attività di ricerca.
2. Gli accordi amministrativi sono disciplinati dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
sono deliberati dal Consiglio di amministrazione o, previa autorizzazione del medesimo, dalle
strutture didattiche e scientifiche secondo le rispettive competenze.
Articolo 19
Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università
1. L'attribuzione del diritto di conseguire il copyright e il brevetto per le invenzioni industriali
realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari
forniti dall'Università è regolata in via generale dalle norme di legge.
2. In particolare, il diritto a conseguire il copyright e il brevetto spetta all'Università, salvo
riconoscimento all'autore del diritto morale di inventore.
3. All'autore è in ogni caso dovuta la corresponsione di un equo compenso commisurato
all'importanza economica dell'invenzione.
4. Per le invenzioni che siano risultato di attività di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di
contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, l'Università può stabilire nel contratto o nella
convenzione, in favore di terzi contraenti, diritti di contitolarità o di titolarità del brevetto ovvero di
sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso.
Titolo VI
Elezione del Rettore
Articolo 20
Corpo elettorale
La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano dei professori ordinari, ai sensi dell’art.
10, c. 4 dello Statuto.
Le date delle votazioni sono fissate in modo tale che il ballottaggio possa svolgersi almeno sette
giorni prima dell’inizio dell’anno accademico con il quale entra in carica il Rettore eletto.
Ai fini del computo del voto dei ricercatori confermati e non confermati di cui all’art. 10, c. 3 dello
Statuto, lo status valevole è quello posseduto alla data di inizio del primo turno delle votazioni.
Articolo 21
Conferenza di Ateneo per l’elezione del Rettore
Al termine di ogni mandato del Rettore, e comunque nel caso di cessazione anticipata dalla carica, il
decano dei professori ordinari, ai sensi dell’art. 18, c. 3 dello Statuto, convoca la conferenza di
Ateneo per la presentazione e la discussione delle candidature.
La conferenza si tiene in un giorno compreso tra il ventesimo e il settimo giorno precedente la data
fissata per il primo turno delle votazioni.
Articolo 22
Seggio elettorale
Il seggio elettorale per l’elezione del Rettore è nominato con decreto del decano dei professori
ordinari ed è costituito da sette componenti: il Vice-decano dei professori ordinari, che lo presiede,
il decano dei professori associati, il decano dei ricercatori (cui sono equiparati gli assistenti del
ruolo ad esaurimento) e quattro appartenenti al ruolo tecnico e amministrativo dell’Università
indicati dal Direttore amministrativo.
Con lo stesso decreto sono nominati altrettanti membri supplenti.
Il segretario è scelto dal Presidente.
Le operazioni di voto e di scrutinio sono pubbliche, nel rispetto della segretezza del voto.
Articolo 23
Incompatibilità
Qualora il decano dei professori ordinari sia candidato alla carica di Rettore, le funzioni ad esso
attribuite dal presente articolo sono esercitate dal Vice-decano dei professori ordinari.
Titolo VII
Elezioni dei rappresentanti negli organi collegiali
Articolo 24
Indizione delle elezioni
1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti, del personale docente e del personale non docente
negli organi collegiali dell’Ateneo sono indette, alle scadenze previste dallo Statuto, con decreto
rettorale, reso pubblico con manifesti almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni di
ciascuna categoria.
Il decreto rettorale fissa il numero dei rappresentanti da eleggere da parte degli studenti, dei docenti
e del personale non docente, in conformità alle disposizioni della legge e dello Statuto e determina,
altresì, le modalità delle elezioni.
Art. 25
Contestualità delle votazioni
Le votazioni per il rinnovo del Senato accademico e del Consiglio d’amministrazione si svolgono
contestualmente.
Art. 26
Corpo elettorale
1. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti coloro che alla data di svolgimento delle elezioni
rivestano le qualifiche richieste nell'ambito della categoria di appartenenza e non siano sospesi dal
servizio in relazione a procedimenti penali o disciplinari ovvero non si trovino in situazioni di
incompatibilità previste dalla legge.
2. Per le elezioni dei rappresentanti dei docenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di
Amministrazione, l'elettorato attivo spetta anche ai membri in carica dei comitati ordinatori delle
Facoltà, nell’ambito delle rispettive categorie di appartenenza.
3. L'elettorato passivo è costituito dai docenti che, nell’ambito delle rispettive categorie di
appartenenza, abbiano presentato la propria candidatura ai sensi del successivo articolo 29.
4. Hanno diritto al solo elettorato attivo i docenti in aspettativa per motivi di famiglia, in congedo
straordinario per motivi di studio, comandati, distaccati, collocati fuori ruolo o in aspettativa
obbligatoria per situazioni di incompatibilità.
I docenti in congedo per motivi di studio, ovvero in periodo di alternanza, conservano il diritto
elettorale passivo, qualora il periodo di congedo o di alternanza venga comunque a scadere prima
della nomina, ovvero qualora presentino al Rettore dichiarazione di rinuncia ad usufruire del
periodo residuo, da far valere dalla data della nomina.
I docenti in regime di impegno a tempo definito possono partecipare alle elezioni per i mandati
elettivi per i quali lo Statuto prevede lo status di docente a tempo pieno, qualora presentino al
Rettore una dichiarazione di opzione per il tempo pieno da far valere in caso di nomina.
Il docente sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare
l'elettorato attivo e passivo.
5. Per l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico e
nel Consiglio di Amministrazione, l'elettorato attivo è costituito dal personale di ruolo in servizio
alla data del decreto rettorale di indizione delle elezioni.
L'elettorato passivo è costituito dal personale tecnico-amministrativo che abbia presentato la propria
candidatura ai sensi del successivo articolo 29.
Il dipendente in aspettativa per motivi di famiglia, o esonerato dagli obblighi di ufficio, comandato,
distaccato, collocato fuori ruolo o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o per
seguire il coniuge all’estero, in congedo straordinario per motivi di studio, in servizio militare o
sostitutivo civile, ha diritto al solo elettorato attivo. Il dipendente sospeso dal servizio a seguito di
procedimento penale o di disciplinare, non può esercitare l’elettorato attivo e passivo.
6. Per l'elezione dei rappresentanti dei ricercatori universitari non incaricati di insegnamento nei
Consigli di Facoltà, l'elettorato attivo e passivo, per ciascuna Facoltà, è costituito dai ricercatori e
dagli assistenti del ruolo ad esaurimento che, alla data del decreto di indizione delle elezioni, siano
regolarmente in servizio e non risultino incaricati di insegnamento presso la Facoltà di appartenenza
nell'anno accademico nel quale si svolgono le elezioni.
7. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico e del personale amministrativo nei Consigli
di Facoltà, l'elettorato attivo e passivo è costituito:
- per il personale tecnico, dal personale di ruolo dell'area tecnico-scientifica, dei servizi generali
tecnici ed ausiliari e dell'elaborazione dati in servizio e afferenti alla Facoltà alla data di
svolgimento delle elezioni;
- per il personale amministrativo, dal personale dell'area amministrativo-contabile e delle
biblioteche, in servizio ed afferenti alle Facoltà alla data di svolgimento delle elezioni.
Ai soli fini della determinazione del corpo elettorale dei rappresentanti del personale tecnico e del
personale amministrativo nel Consiglio di Facoltà, l'attribuzione ad una sola Facoltà del personale
tecnico e amministrativo assegnato ai dipartimenti o strutture assimilate o a biblioteche comuni a
più Facoltà, è esercitata a seguito di opzione obbligatoria sottoscritta dall’interessato, da rendere ai
Presidi interessati e al Rettore nonché al Direttore della struttura di appartenenza, entro sette giorni
dalla indizione delle elezioni.
I collaboratori ed esperti linguistici di madre-lingua eleggono una rappresentanza con voto
consultivo nel Consiglio della Facoltà di Lingue e letterature straniere, secondo modalità
disciplinate dal Regolamento della Facoltà di Lingue, e, se costituito, nel Centro linguistico di
Ateneo.
8. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo nei Consigli di
Dipartimento, l'elettorato attivo e passivo è costituito dal personale tecnico-amministrativo di ruolo
in servizio ed afferente ai Dipartimenti alla data di svolgimento delle elezioni.
9. L’Amministrazione predispone gli elenchi degli elettori, le schede elettorali, e quant'altro
necessario a garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
Per le elezioni dei rappresentanti dei ricercatori non incaricati di insegnamento nei Consigli di
Facoltà, gli elenchi degli elettori sono predisposti dall’Amministrazione su comunicazione dei
Presidi di Facoltà.
Per le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico e del personale amministrativo nei Consigli
di Facoltà, gli elenchi degli elettori sono predisposti all’Amministrazione, tenuto conto delle
opzioni di cui al precedente comma 7.
Gli elenchi degli elettori sono a disposizione di chiunque vi abbia interesse presso l’Ufficio Affari
Generali del Rettorato, venti giorni prima della data fissata per le elezioni.
Sono comunque ammessi all'esercizio del diritto al voto anche coloro i quali, pur non essendo
inclusi negli elenchi, comprovino con un attestato rilasciato dal competente ufficio, la loro
appartenenza ad uno o più corpi elettorali.
Art. 27
Composizione del seggio elettorale
1. I componenti del seggio elettorale sono nominati con decreto rettorale emanato almeno cinque
giorni prima dello svolgimento delle elezioni.
2. Il Presidente designa tra i componenti del seggio il vice-presidente, che lo sostituisce in caso di
momentanea assenza, e il segretario.
3. Il seggio elettorale per il Senato Accademico è composto da:
un professore di prima fascia, che svolge le funzioni di Presidente;
un professore di seconda fascia;
un ricercatore o assistente del ruolo ad esaurimento;
due componenti del personale tecnico-amministrativo di cui uno con funzioni di segretario,
nominati dal Rettore su proposta del Direttore Amministrativo.
4. Il seggio elettorale per il Consiglio di Amministrazione è composto da:
un professore di prima fascia, che svolge le funzioni di Presidente;
un professore di seconda fascia;
un ricercatore o assistente del ruolo ad esaurimento;
due componenti del personale tecnico-amministrativo di cui uno con funzioni di segretario,
nominati dal Rettore su proposta del Direttore Amministrativo.
5. Il seggio elettorale per il Consiglio di Facoltà è composto da un professore di ruolo o fuori ruolo,
che svolge le funzioni di Presidente, da un ricercatore o assistente del ruolo ad esaurimento e da un
rappresentante in Consiglio di Facoltà del personale tecnico e amministrativo, nominati dal Preside.
6. Il seggio elettorale per il Consiglio di Dipartimento è composto da un professore di ruolo o fuori
ruolo, che svolge le funzioni di Presidente, da un ricercatore o assistente del ruolo ad esaurimento e
da un rappresentante nel Consiglio di Dipartimento del personale tecnico e amministrativo,
nominati dal Direttore del Dipartimento.
7. Non può essere componente del seggio elettorale chi risulta essere candidato alle elezioni .
Art. 28
Commissione elettorale
1. La Commissione elettorale, con compiti consultivi e di riscontro delle votazioni, è istituita con
decreto rettorale entro 5 giorni dalla indizione delle elezioni ed è composta da:
a) un professore di prima fascia in ruolo o fuori ruolo, che svolge le funzioni di Presidente;
b) un professore di seconda fascia;
c) un ricercatore o assistente del ruolo ad esaurimento;
d) due componenti del personale tecnico e amministrativo dell'Università di cui uno con funzioni di
Segretario, nominati dal Rettore su proposta del Direttore Amministrativo.
2. La Commissione accerta la validità delle candidature presentate, decide sui ricorsi, sulla
regolarità delle operazioni elettorali, sulle controversie relative alle stesse e procede alla raccolta dei
risultati degli scrutini effettuati nel seggio per l'elaborazione dei dati definitivi.
3. Non può essere componente della Commissione elettorale chi risulta essere candidato alle
elezioni.
Art. 29
Candidature per le elezioni dei rappresentanti dei docenti e del personale tecnico-amministrativo nel Senato
Accademico e nel Consiglio di Amministrazione
1. Per le elezioni dei rappresentanti dei docenti e del personale tecnico-amministrativo nel Senato
Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, le candidature per le rispettive categorie di
appartenenza sono presentate entro le ore 13,00 del quindicesimo giorno precedente il giorno delle
votazioni con dichiarazione sottoscritta davanti ad un delegato nominato dal Rettore su proposta del
Direttore Amministrativo.
Di dette candidature si darà pubblicità con appositi avvisi, anche presso ogni Facoltà.
2. Le candidature debbono essere corredate dalle firme di almeno il 10% degli iscritti alle relative
liste elettorali.
Le firme devono essere autenticate ai sensi del 2° e 3° comma dell'art.20 della legge 4.1.1968 n.15
da uno dei componenti l’ufficio elettorale costituito con decreto rettorale.
Art. 30
Propaganda elettorale
1. In previsione delle scadenze elettorali, il Rettore invita i Presidi ad indicare aule, spazi ed orari
per la propaganda elettorale.
I Presidi entro cinque giorni dall'invito del Rettore provvedono a mettere a disposizione aule e
spazi.
2. La Commissione elettorale disciplina lo svolgimento della propaganda elettorale nell'ambito
dell'Università.
3. Il Rettore invia quindi ai Presidi comunicazioni delle decisioni adottate dalla Commissione
elettorale in ordine all'uso delle aule e degli spazi per la propaganda elettorale.
4. La propaganda elettorale inizia dal giorno successivo al termine fissato per l'accettazione delle
candidature e cessa alle ore 13,00 del giorno precedente le operazioni elettorali.
Art. 31
Operazioni di voto e compiti del seggio elettorale
1. Alle ore 16,00 del giorno precedente quello indicato per le operazioni di voto, il seggio viene
costituito con l'insediamento del Presidente e degli altri componenti. Si provvede, quindi, alle
operazioni preliminari delle votazioni procedendo comunque a vistare un numero di schede
superiore del 10% rispetto agli aventi diritto al voto.
2. Al termine di dette operazioni, il Presidente adotta tutti i provvedimenti necessari a garantire la
custodia delle urne nelle ore di chiusura del seggio ed il regolare svolgimento delle elezioni.
3. Alle ore 8,30 del giorno indicato per le votazioni, accertata la integrità dei mezzi di segnalazione
apposti nel giorno precedente, il Presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo
svolgimento delle votazioni.
4. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 9,00 alle ore 19,00.
5.Trascorsa l'ora fissata per il termine, le votazioni si protraggono fino a quando abbiano votato tutti
gli elettori presenti nel locale del seggio.
6. Durante le operazioni di voto è garantita la presenza costante del Presidente o del vice-presidente
e di almeno due componenti del seggio.
Art. 32
Accesso al seggio
1. Al seggio possono accedere gli elettori iscritti per esercitare il diritto di voto, i candidati e i
componenti la Commissione elettorale.
2. Gli elettori sono ammessi al voto previo accertamento della loro identità ed apposizione della
firma sugli appositi elenchi.
3. L'espressione del voto è personale, libera e segreta.
4. Il voto viene espresso mediante scheda autenticata da almeno due dei componenti del seggio
elettorale.
Ciascun elettore potrà votare per non più di un terzo, arrotondato all'intero superiore, dei nominativi
da designare
5. Nei casi di omonimia è necessario, pena la nullità del voto, indicare anche il nome di battesimo.
6. Sono considerati nulli i voti espressi su schede diverse da quelle ufficiali o senza l'autenticazione,
quelli resi in modo da creare confusione o incertezza sul candidato prescelto, quelli che presentino
scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
7. In caso di errore o per qualsiasi fatto accidentale che renda la scheda inutilizzabile, l'elettore può
richiederne la sostituzione con una nuova, previo annullamento della prima scheda che, ai fini di un
corretto computo finale, sarà siglata e custodita a parte, con esplicita dichiarazione a verbale.
8. Se non diversamente disposto dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento, le votazioni
sono valide purché alle stesse abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
Art. 33
Operazioni di scrutinio
1. Terminate le operazioni di voto, i componenti del seggio elettorale procedono immediatamente
allo scrutinio e redigono apposito verbale dal quale devono risultare, per ciascuna delle votazioni:
a) il numero delle schede pervenute al seggio;
b) il numero degli elettori iscritti al seggio;
c) il numero dei votanti effettivi;
d) il numero delle schede autenticate;
e) il numero delle schede votate,
f) il numero delle schede eventualmente annullate;
g) il numero delle schede autenticate e non utilizzate;
h) il numero delle schede eccedenti;
i) il numero delle schede contestate.
2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
3. I verbali con i risultati dello spoglio e gli allegati elenchi nominativi degli aventi diritto al voto,
corredati dalle firme di coloro che hanno effettivamente votato, verranno immediatamente inviati in
plico sigillato e firmato alla Commissione elettorale; con plichi separati verranno trasmesse inoltre
le schede votate, quelle contestate e quelle non utilizzate.
Art. 34
Risultati elettorali
1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati attestati dai verbali trasmessi dal seggio,
accerta il raggiungimento del quorum previsto dal precedente articolo 32 comma 8 ed elabora i dati
definitivi dei risultati delle elezioni dopo aver deciso sulle contestazioni e reclami verbalizzati
durante le operazioni di voto e di scrutinio.
2. L'ordine degli eletti è determinato secondo il numero dei voti da ciascuno riportati.
3. A parità di voti prevale l'anzianità di ruolo e a parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di
età.
4. La Commissione elettorale redige apposito verbale delle operazioni svolte, che trasmette
immediatamente al Rettore, allegando allo stesso i verbali del seggio elettorale.
Art. 35
Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi
1. I risultati elettorali, accertati dalla Commissione elettorale, sono resi pubblici con avviso da
affiggersi all'albo del Rettorato e delle Facoltà entro i quattro giorni successivi alle elezioni.
2. Entro i cinque giorni successivi può essere proposto ricorso.
3. La Commissione elettorale decide in via definitiva sui ricorsi entro cinque giorni dalla ricezione,
sentito il primo firmatario di essi e, qualora lo ritenga necessario, il Presidente del seggio elettorale.
Art. 36
Proclamazione dei risultati e nomina degli eletti
1. Trascorsi i termini prescritti dall'articolo precedente per la proposizione dei ricorsi e per la
pronuncia della Commissione elettorale a decidere sui ricorsi stessi, e comunque entro quindici
giorni dalla data delle elezioni, il Rettore proclama i risultati delle elezioni e provvede alla nomina
dei rappresentanti eletti con proprio decreto.
Art. 37
Incompatibilità, sostituzioni, durata del mandato
1. A norma dell'art. 45 dello Statuto, qualora si verifichino nell’ambito delle elezioni dei
rappresentanti casi di duplice elezione, gli eletti dovranno esercitare entro cinque giorni dalla
ricezione della comunicazione del Rettore, l'opzione per una delle due rappresentanze; in caso di
mancata opzione saranno nominati rappresentanti della categoria di elettori dalla quale hanno
ricevuto il maggior numero di voti o la maggiore percentuale.
2. Il diritto di opzione sarà esercitato altresì nel termine di cui sopra anche qualora la situazione
ipotizzata di una duplicità di rappresentanza si verifichi successivamente, per effetto di rinunce o
decadenze, in conseguenza dell'applicazione della procedura di cui al successivo comma 5.
3. In difetto di opzione l'eletto rimarrà vincolato al ruolo di rappresentante che già riveste, fatta
salva la copertura del posto vacante secondo la procedura di cui alla summenzionata procedura.
4. Gli eletti durano in carica fino al termine del mandato, salvo modificazioni del proprio stato
giuridico.
5. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più eletti, subentrano automaticamente i primi dei non
eletti; in mancanza si procede ad elezioni suppletive che, nel caso dei Consigli di Facoltà, vengono
indette dai Presidi, nel caso dei Consigli di Dipartimento o dei Centri, dai Direttori dei Dipartimenti
o dei Centri.
Art. 38
Elezioni degli studenti
Corpo elettorale
1. Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di
Amministrazione e nel Comitato per lo Sport Universitario, l'elettorato passivo spetta agli studenti
che, all'atto della presentazione delle liste, risultino iscritti nell'anno accademico nel quale si
svolgono le elezioni ad uno dei corsi istituiti presso l'Università della Tuscia ai sensi della legge
19.11.1990 n. 341 e del D.M. 3.11.1999, n. 509, siano in corso o fuori corso e che abbiano
raggiunto la maggiore età.
L'elettorato attivo spetta agli studenti che risultino iscritti nell'anno accademico nel quale si
svolgono le elezioni ad uno dei predetti corsi.
2. Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà e nel Senato degli
Studenti, l'elettorato passivo spetta agli studenti che, all'atto della presentazione delle liste, risultino
iscritti nell'anno accademico nel quale si svolgono le elezioni ad uno dei corsi di laurea o di diploma
della Facoltà interessata dalle elezioni, siano in corso o fuori corso e che abbiano raggiunto la
maggiore età.
L'elettorato attivo spetta agli studenti che risultino iscritti nell'anno accademico in cui si svolgono le
elezioni ad uno dei predetti corsi.
3. Per le elezioni dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nei Consigli di
Dipartimento, l'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti che risultino iscritti nell'anno
accademico nel quale si svolgono le elezioni, ad un corso di dottorato di ricerca con sede
amministrativa presso un Dipartimento di questa Università.
4. Le elezioni delle rappresentanze studentesche avvengono per liste concorrenti con il sistema
proporzionale, ad eccezione di quelle per i rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca
nei Consigli di Dipartimento, ove risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero dei voti.
5. La iscrizione degli studenti all'Università è comprovata dalla inclusione negli elenchi
appositamente predisposti per le votazioni o da attestato rilasciato dalla competente segreteria
studenti.
6. I rappresentanti degli studenti eletti in più organi collegiali devono optare per uno solo di essi.
Art. 39
Elezioni degli studenti
Composizione dei seggi elettorali
1. I componenti dei seggi elettorali sono nominati con decreto rettorale.
2. I seggi elettorali, uno per ciascuna Facoltà e, ove opportuno, presso le sedi distaccate
dell’Università, sono composti da:
a) un presidente scelto fra il personale tecnico-amministrativo di ruolo in servizio presso
l'Università;
b) due scrutatori scelti dalla Commissione elettorale di cui al successivo art. 40 nell'elenco degli
studenti firmatari delle singole liste, in modo che i due scrutatori siano firmatari di liste differenti;
c) un segretario scelto fra il personale tecnico-amministrativo di ruolo in servizio presso
l'Università.
3. Il Presidente ed il Segretario sono nominati dal Direttore Amministrativo, o da un suo delegato.
4. L'Ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio. In caso di impedimento o
mancata presentazione di uno o di ambedue gli scrutatori, il presidente provvede alla integrazione
del seggio con la nomina di elettori presenti alle operazioni di voto.
5. Le nomine dei membri dei seggi elettorali, effettivi e supplenti, sono effettuate fra il decimo ed il
quinto giorno precedente le elezioni.
6. Non può essere componente del seggio elettorale chi risulta essere candidato alle elezioni.
7. Le operazioni del seggio elettorale sono valide sempre che risultino presenti almeno tre
componenti, tra i quali il Presidente o il segretario.
Art. 40
Elezioni degli studenti
Commissione elettorale
1. Con decreto del Rettore, entro cinque giorni dalla indizione delle elezioni, è istituita presso il
Rettorato la Commissione elettorale per le elezioni delle rappresentanze studentesche.
2. La Commissione elettorale è composta da:
a) un professore di ruolo, con funzioni di Presidente;
b) il Direttore Amministrativo o suo delegato, con funzioni di vice-presidente;
c) i responsabili degli Uffici Segreteria Studenti;
d) due dipendenti dell'amministrazione universitaria di cui uno con funzioni di Segretario, proposti
dal Direttore Amministrativo;
e) un rappresentante, che non sia candidato, di ogni lista presente nella elezione per le
rappresentanze di almeno due organi collegiali, designato all’atto della presentazione della lista.
Art. 41
Elezioni degli studenti
Propaganda elettorale
1. In previsione delle scadenze elettorali, il Rettore invita i Presidi ad indicare aule, spazi ed orari
per la propaganda elettorale. I Presidi entro cinque giorni dall’invito del Rettore provvedono a
mettere a disposizione aule e spazi.
2. La Commissione elettorale disciplina lo svolgimento della propaganda elettorale nell'ambito
dell'Università, previa consultazione dei presentatori delle liste o loro delegati, nel rispetto dei
principi della Costituzione .
3. Il Rettore invia ai Presidi comunicazioni delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale in
ordine all'uso delle aule e degli spazi per la propaganda elettorale .
4. La propaganda elettorale inizia dal giorno successivo al termine fissato per la accettazione delle
liste elettorali e cessa alle ore 13,00 del giorno che precede il primo dei due giorni indicati per le
operazioni elettorali .
Art. 42
Elezioni degli studenti
Liste elettorali
1. Ciascuna lista di candidati deve essere contraddistinta da una denominazione o simbolo e
comprendere un numero di candidati non superiore al doppio degli eligendi.
2. I candidati sono elencati con le indicazioni del cognome, nome, luogo e data di nascita, del corso
di studio cui sono iscritti e del numero di matricola per coloro che ne sono in possesso, e sono
contrassegnati con numeri progressivi per determinare la precedenza nel caso di parità di voti
previsto dal successivo articolo 48, comma 2.
3. Ogni candidato può essere incluso soltanto in liste aventi la stessa denominazione o simbolo per
ciascuna elezione.
4. Ogni lista, entro e non oltre le ore 13,00 del quindicesimo giorno precedente quello fissato per le
elezioni, deve essere depositata presso l'Ufficio elettorale dell’Università da un elettore firmatario
della lista stessa.
5. La Commissione elettorale invita il presentatore della lista a modificare - nel termine perentorio
di due giorni dall'invito - la denominazione od il simbolo della lista, qualora risulti identica o
confondibile con altra presentata in precedenza.
Art. 43
Elezioni degli studenti
Presentazione delle liste
1. Le liste dei candidati devono essere autenticate ai sensi della normativa vigente e devono essere
corredate delle firme di:
a) almeno 30 studenti regolarmente iscritti ai corsi dell'Università della Tuscia, per il Senato
Accademico, per il Consiglio di Amministrazione e per il Comitato per lo Sport Universitario;
b) almeno 15 studenti iscritti ai corsi di una Facoltà, per ciascun gruppo di rappresentanti della
medesima Facoltà nel Senato degli studenti,
c) di 15, 25, 35 o 40 studenti, regolarmente iscritti alla Facoltà, a seconda che il numero degli
rappresentanti da eleggere nel Consiglio di Facoltà sia, rispettivamente, fino a 3, fino a 5, fino a 7 o
superiore.
2. Il numero delle firme degli studenti non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate, con
arrotondamento per difetto.
3. Ogni studente può firmare la proposta di candidatura inclusa in liste aventi la stessa
denominazione o simbolo per ognuna delle elezioni.
4. Ogni lista deve essere corredata anche dalle dichiarazioni di accettazione delle candidature
debitamente autenticate e dalle attestazioni della Segreteria Studenti da cui risulti l'iscrizione del
candidato.
5. Le firme richieste dal presente articolo per la loro validità devono indicare chiaramente il
cognome e nome dello studente, il luogo di nascita, il corso di laurea o diploma, il numero di
matricola e ogni altra notizia utile alla identificazione come la provenienza da altro corso o da altra
sede.
6. Per ogni simbolo o denominazione, all'atto della presentazione deve essere indicato il
rappresentante ed il suo supplente per i rapporti con l'Ufficio elettorale, la Commissione elettorale
ed il Rettore.
Art. 44
Elezioni degli studenti
Pubblicazione delle liste
1. Le liste dei candidati, la cui conformità alla legge e alle presenti norme risultano accertate dalla
Commissione elettorale, sono rese pubbliche dal Rettore mediante manifesti nei quali esse sono
elencate secondo l'ordine di presentazione, con relativa denominazione o simbolo, almeno otto
giorni prima della data delle elezioni.
2. Con analoga comunicazione il Rettore rende pubblica l’ubicazione del seggio in cui l'elettore
deve votare e il numero totale dei seggi da insediare.
Art. 45
Elezioni degli studenti
Operazioni di voto e compiti del seggio elettorale
1. Alle ore 16,00 del giorno precedente il primo dei due giorni indicati per le votazioni, i seggi
vengono costituiti con l'insediamento del Presidente e degli altri componenti.
Si provvede, quindi, alle operazioni preparatorie delle votazioni, procedendo comunque a vistare un
numero di schede superiore del 10% del totale degli elettori iscritti .
2. Al termine di dette operazioni, il Presidente adotta tutti provvedimenti necessari a garantire la
custodia delle urne nelle ore di chiusura del seggio ed il regolare svolgimento delle elezioni, ivi
compresa la possibilità di ricorrere alla forza pubblica.
3. Alle ore 8,30 di ciascuno dei giorni indicati per le votazioni, accertata la integrità dei mezzi di
segnalazione apposti nel giorno precedente, il Presidente provvede alle operazioni necessarie per
consentire lo svolgimento delle votazioni.
4. Le operazioni di voto sono svolte nei due giorni indicati nel decreto rettorale che indice le
elezioni, in modo che i seggi restino aperti:
- il primo giorno dalle ore 9,00 alle ore 19,00
- il secondo giorno dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Art. 46
Elezioni degli studenti
Accesso ai seggi
1. Ai seggi possono accedere gli elettori iscritti ad essi per esercitare il diritto di voto, i candidati e i
componenti la commissione elettorale.
Art. 47
Elezioni degli studenti
Votazioni
1. Le schede riportano elencate, secondo l'ordine di presentazione di cui al precedente art. 42, c. 1,
le denominazioni o simboli delle liste.
2. Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco con la indicazione di un segno, da
apporre con matita ricevuta dal componente del seggio, nello spazio riservato alla denominazione o
simbolo della lista prescelta.
3. Ciascun elettore può esprimere una preferenza fino a cinque candidati, due preferenze se i
candidati sono da sei a otto, tre preferenze se i candidati sono da nove a undici, quattro preferenze
se i candidati sono da dodici a quattordici e cinque preferenze se i candidati sono oltre quindici.
4. L'elettore esprime i voti di preferenza indicando nell'apposito spazio della scheda il nome ed il
cognome, o il numero d'ordine nella lista, del candidato o dei candidati della lista prescelta.
Art. 48
Elezioni degli studenti
Individuazione degli eletti
1. L'attribuzione delle rappresentanze per ciascuna elezione avviene con il seguente criterio:
a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
b) per ogni lista è determinata la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza
attribuiti a ciascun candidato della lista;
c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, ecc., sino alla
concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente scegliendo poi fra essi quelli più alti in numero
uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui
corrisponde la minore cifra elettorale;
e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato
nella lettera precedente;
2. Risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze: a
parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.
3. Secondo quanto indicato al precedente art. 38, comma 4, relativamente ai rappresentanti degli
iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nei consigli di Dipartimento, risulta eletto il candidato che avrà
raggiunto il maggior numero di voti.
Art. 49
Elezioni degli studenti
Operazioni di scrutinio
1. Alle ore 13,30 del secondo giorno delle votazioni, presso ciascun seggio si procede allo scrutinio
delle schede.
2. Alle operazioni elettorali può assistere un solo rappresentante per ogni lista di candidati, il cui
nominativo deve essere comunicato alla Commissione elettorale almeno due giorni prima
dell’inizio delle elezioni. I rappresentanti devono essere iscritti nelle liste elettorali.
3. I risultati dello scrutinio sono trasmessi con verbale sottoscritto da tutti i membri del seggio alla
Commissione elettorale competente, cui vengono altresì inviate in plichi separati e sigillati le
schede votate e non contestate, le schede votate e contestate, le schede non votate.
4. Allorché alla elezione dei rappresentanti degli studenti partecipi meno del 20% degli aventi
diritto, le rappresentanze degli studenti verranno proporzionalmente ridotte, ferma restando la
presenza di almeno:
uno studente nel Senato Accademico, uno nel Consiglio di Amministrazione, uno nel Comitato per
lo Sport Universitario, uno nel Senato degli studenti per ciascuna Facoltà, e per i Consigli di Facoltà
due quando siano previsti fino a cinque rappresentanti e tre quando siano previsti oltre sei
rappresentanti.
5. Spetta alla Commissione elettorale decidere sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati durante
le operazioni di voto e di scrutinio.
6. La Commissione elettorale si pronuncia sui risultati delle elezioni e redige i verbali delle attività
svolte, che trasmette al Rettore con le schede elettorali allegate perché siano conservate per la
durata in carica degli eletti.
Art. 50
Elezioni degli studenti
Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi
1. I risultati elettorali, accertati dalla Commissione elettorale, sono resi pubblici con manifesti entro
quattro giorni dalle elezioni .
2. Entro i cinque giorni successivi può essere proposto ricorso .
3. La Commissione elettorale decide in via definitiva sui ricorsi entro cinque giorni dalla ricezione,
sentito il primo firmatario di essi e il Presidente del seggio.
Art. 51
Elezioni degli studenti
Proclamazione dei risultati e nomina degli eletti
1. Trascorsi i termini prescritti dall'articolo precedente per la proposizione dei ricorsi e per la
pronuncia della Commissione elettorale a decidere sui ricorsi stessi, e comunque entro quindici
giorni dalla data delle elezioni, il Rettore proclama i risultati delle elezioni e provvede alla nomina
dei rappresentanti eletti con proprio decreto.
Art. 52
Elezioni degli studenti
Incompatibilità, sostituzioni, durata del mandato
1. Qualora si verifichino nell’ambito delle elezioni dei rappresentanti degli studenti, casi di duplice
elezione, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 37.
2. Il diritto di opzione sarà esercitato nel termine di cui sopra anche qualora la situazione ipotizzata
di una duplicità di rappresentanza si verifichi successivamente, per effetto di rinunce o decadenze,
in conseguenza dell'applicazione della procedura di cui al successivo comma 5.
3. In difetto di opzione l'eletto rimarrà vincolato al ruolo di rappresentante che già riveste, fatta
salva la copertura del posto vacante secondo la summenzionata procedura.
4. Gli eletti durano in carica fino al termine del mandato, salvo modificazioni del proprio stato
giuridico.
5. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più eletti, subentrano automaticamente i primi dei non
eletti della stessa lista; in mancanza si procede ad elezioni suppletive.
Titolo VIII
Norme comuni, transitorie e finali
Art. 53
Definizioni
Ai fini della applicazione del presente Regolamento, si intendono:
a) per professori, i seguenti professori di ruolo e fuori ruolo: ordinari, straordinari, associati
confermati, associati;
b) per docenti, i professori di ruolo e fuori ruolo ordinari, straordinari, associati confermati,
associati, e i ricercatori e figure ad essi equiparate dalla legge;
c) per studenti, gli iscritti ai corsi di laurea, di diploma, di perfezionamento, delle scuole di
specializzazione e ai dottorati di ricerca.
Art. 54
Mancata elezione di una o più categorie di rappresentanti
La mancata elezione o designazione di una o più categorie di rappresentanti non inficia la valida
costituzione dell'organo.
Art. 55
Durata mandati
1. I mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico, salvo che non sia diversamente
disposto dallo Statuto o dal presente regolamento.
2. Qualora un componente non di diritto di un organo collegiale decada o rinunci per qualunque
motivo alla carica e salvo che non sia diversamente disposto, subentra il primo dei non eletti; in
mancanza, vengono indette le elezioni suppletive entro 30 giorni, salvo che l'organo debba
comunque essere rinnovato nei 2 mesi successivi.
I nuovi componenti restano in carica per il periodo residuo. Se il periodo residuo è inferiore a 12
mesi, non viene computato ai fini della non eleggibilità.
Art. 56
Decadenza
I componenti non di diritto di organi collegiali (ivi comprese le commissioni) decadono dal
mandato in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, ovvero qualora non abbiano
comunque partecipato alla maggioranza delle sedute annuali dell’organo di cui sono componenti
eletti o designati.
Art. 57
Incompatibilità
La carica di presidente di organo collegiale è incompatibile con l’autorizzazione a dedicarsi ad
esclusiva attività di ricerca scientifica e con il collocamento in congedo per motivi di studio o di
ricerca
Art. 58
Modifiche e integrazioni al Regolamento generale
1. Le modifiche al presente regolamento seguono le medesime procedure previste per l'adozione del
regolamento.
2. L’iniziativa per la revisione del presente Regolamento è promossa dal Rettore o da un terzo dei
componenti del Senato Accademico, o da un Consiglio di Facoltà, o da tre Consigli di
Dipartimento.
Art. 59
Disciplina dei pareri
1. Nei casi in cui lo Statuto e il Regolamento prevedano che un determinato organo, prima di
adottare una decisione di propria competenza, debba sentire obbligatoriamente in via consultiva un
altro organo, questi deve emettere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge o dallo Satuto o dal
Regolamento.
In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo adito
abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’organo agente procede indipendentemente
dall’acquisizione del parere.
2. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine ricomincia a
decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell’organo stesso, delle notizie
o dei documenti richiesti. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato l’impossibilità, dovuta
alla natura della questione, di rispettare il termine di cui sopra, il parere deve comunque essere
espresso entro i successivi trenta giorni.
3. La disposizione del presente articolo si applica anche ai pareri che devono essere resi dal Senato
Accademico o dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 60
Pubblicazione degli atti
1. L'Ateneo attua, anche mediante apposite pubblicazioni periodiche e il più ampio ricorso ai mezzi
tecnologici ed informatici, i principi di trasparenza, di pubblicità e di libera circolazione delle
informazioni all'interno ed all'esterno delle proprie strutture. Entro 15 giorni dalla emanazione dei
decreti relativi, gli atti normativi e quelli amministrativi di carattere generale sono pubblicati nel
Bollettino Ufficiale di Ateneo e diffusi sul sito Internet dell’Ateneo con modalità accessibili a tutti
gli utenti dell’Ateneo.
2. Le modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale di Ateneo o, quando è previsto, dalla pubblicazione dell’atto nella Gazzetta Ufficiale.
3. La pubblicazione delle modifiche degli atti normativi e degli atti amministrativi di carattere
generale è accompagnata dalla contestuale pubblicazione del testo integrale dell’atto medesimo,
risultato dalle correzioni apportate al testo originale.
Art. 61
Abrogazione
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati il “Regolamento delle
elezioni” approvato dal Senato Accademico nella riunione del 14.9.1982 e successive
modificazioni, le “Norme sulle elezioni per l’integrazione del Senato Accademico, dei Consigli di
Facoltà, dei Consigli di Dipartimento e per l’istituzione del Senato degli Studenti a norma dell’art.
46 dello Statuto”, adottate con D.R. del 10.9.1996 e le “Norme sulle elezioni delle rappresentanze
nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario,
nei Consigli di Facoltà, nei Consigli di Dipartimento e nel Senato degli studenti” adottate con D.R.
del 5.10.1999.
2. Sono abrogate altresì, tutte le altre norme contenute in atti regolamentari aventi ad oggetto
materie regolate con il presente Regolamento e incompatibili con le disposizioni del Regolamento
stesso.
Art. 62
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale dell’Università.
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Finalità 1. Il presente Regolamento generale d`Ateneo (di seguito