RISARCIMENTI PER PERDITA O DANNEGGIAMENTO DEI BENI
DEFINIZIONE DELLE LITI E CARTELLE DI
PAGAMENTO
Dott. Giulio Prando
ODCEC Torino
RISARCIMENTI PER PERDITA O DANNEGGIAMENTO DEI BENI
CARTELLE DI PAGAMENTO
La definibilità delle liti instaurate a seguito di ricorso contro cartelle di
pagamento deve essere valutata con riferimento alla natura giuridica
della pretesa
Ove la cartella di pagamento non si limiti a riscuotere somme
senza alcuna contestazione giuridica, come nel caso degli omessi
versamenti, essa deve ritenersi definibile, siccome costituisce il
primo atto di imposizione notificato al contribuente
FRAZIONAMENTO DELLE PLUSVALENZE SU PIÙ ESERCIZI
Liquidazioni automatiche/controlli formali delle dichiarazioni
Ruolo formato a seguito di liquidazione automatica o
controllo formale della dichiarazione
La cartella di pagamento pare sempre definibile, con
l’eccezione del caso in cui la liquidazione derivi da
omessi versamenti di imposte regolarmente dichiarate
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QUADRO NORMATIVO PRINCIPALE
Liquidazioni automatiche/controlli formali delle dichiarazioni
Sono escluse dalla definizione le liquidazioni
automatiche derivanti dall’applicazione degli articoli:
 36-bis co. 1 lett. f) del DPR 600/73
 54-bis co. 2 lett. c) del DPR 633/72
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MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE
Liquidazioni automatiche/controlli formali delle dichiarazioni
Dovrebbe essere ammessa la definizione per:
 liquidazioni automatiche
versamenti:
–
–
diverse
dagli
omessi
disconoscimento di crediti d’imposta in quanto non correttamente indicati
in dichiarazione;
disconoscimento di ritenute d’acconto in quanto scomputate in violazione,
a seconda dei casi, del principio di cassa o di competenza
 ogni ipotesi prevista dall’art. 36-ter del DPR 600/73
(controllo formale della dichiarazione):
–
–
mancato riconoscimento di ritenute di acconto per difetto di esibizione
della certificazione del sostituto d’imposta;
disconoscimento di deduzioni/detrazioni per mancata esibizione della
documentazione giustificativa
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FRAZIONAMENTO DELLE PLUSVALENZE SU PIÙ ESERCIZI
Vizi del ricorso relativi alla debenza del tributo
La non definibilità dei ricorsi avverso cartelle di
pagamento scaturenti da omessi versamenti dovrebbe
venir meno nell’ ipotesi in cui, per le più varie ragioni, il
contribuente possa contestare la debenza del tributo
Esempi
1) ricorso contro la cartella di pagamento emessa a seguito di IRAP dichiarata e
non versata, ove tale comportamento sia stato imposto dagli uffici mediante
l’introduzione del c.d. “errore bloccante”, che, sino all’invio del modello UNICO
2006, costringeva i contribuenti alla compilazione del quadro IQ pena il
mancato inoltro telematico della dichiarazione dei redditi, a prescindere dalla
sussistenza del presupposto impositivo
2) liquidazione automatica derivata da errori nella compilazione della
dichiarazione, come nel caso dell’erronea barratura di una casella concernente
l’opzione per un regime fiscale agevolato
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FRAZIONAMENTO DELLE PLUSVALENZE SU PIÙ ESERCIZI
Vizi del ricorso relativi alla debenza del tributo
L’Agenzia delle Entrate (circ. 24.10.2011 n. 48, § 4.2)
sostiene che occorre avere riguardo alla tipologia di
provvedimento impugnato, e non alle eccezioni sollevate
dal ricorrente
Tale affermazione non può essere condivisa
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FRAZIONAMENTO DELLE PLUSVALENZE SU PIÙ ESERCIZI
Vizi del ricorso relativi alla debenza del tributo
L’Agenzia ritiene non definibile il caso di lavoratori
autonomi che, dopo aver compilato il quadro IQ, hanno
omesso i versamenti dell’IRAP
Perplessità
Sino all’invio del modello UNICO 2006, l’Agenzia delle
Entrate obbligava tutti i lavoratori autonomi alla compilazione
del suddetto quadro, pena il mancato invio della dichiarazione
dei redditi  da qui la palese definibilità della causa, posto
che gli uffici finanziari, anziché introdurre il c.d. “blocco
informatico”, avrebbero dovuto consentire senza problemi di
non compilare il quadro IQ, per poi procedere ad
accertamento anche induttivo extracontabile ove essi
avessero riscontrato l’omessa dichiarazione IRAP
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FRAZIONAMENTO DELLE PLUSVALENZE SU PIÙ ESERCIZI
Somme derivanti da avvisi di accertamento o di liquidazione
In generale, la cartella di pagamento non è definibile
nell’ipotesi in cui porti a riscossione somme richieste
mediante il pregresso avviso di accertamento
In tal caso, la definizione sarebbe ammessa, in costanza dei
presupposti di legge, nel processo contro l’avviso di accertamento
( il che comporterebbe il venir meno del ruolo)
Una volta che il contribuente abbia omesso di impugnare
l’accertamento, infatti, la cartella di pagamento diviene un mero atto
di liquidazione delle imposte  da qui la sua non definibilità
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FRAZIONAMENTO DELLE PLUSVALENZE SU PIÙ ESERCIZI
Somme derivanti da avvisi di accertamento o di liquidazione
A conclusioni diverse si deve giungere nell’ipotesi di
cartella di pagamento non preceduta dalla rituale notifica
dell’avviso di accertamento
A partire dalla sentenza Cass. SS.UU. 25.7.2007 n. 16412, infatti, è
consolidato l’orientamento secondo cui l’omessa o irrituale notifica
dell’accertamento comporta, di per sé, la nullità della cartella di
pagamento
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FRAZIONAMENTO DELLE PLUSVALENZE SU PIÙ ESERCIZI
Cartelle derivanti da riscossione frazionata
Nel momento in cui il contribuente notifica il ricorso contro l’avviso
di accertamento o di liquidazione, operano le norme in tema di
riscossione frazionata
Le liti relative all’impugnazione delle cartelle di
pagamento riguardanti la riscossione frazionata non
dovrebbero rientrare nella definizione  il processo
definibile è infatti quello relativo all’accertamento o
all’avviso di liquidazione (atto che ha legittimato
l’esazione frazionata)
La Cass. 7.7.2006 n. 15544 ha stabilito, infatti, che la liquidazione
delle somme in base alla sentenza non rientra nella definizione
delle liti
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Tassazione separata
La cartella di pagamento è definibile ove porti a riscossione
imposte dovute in seguito a tassazione separata
In tal caso la cartella costituisce il primo atto di imposizione
notificato al contribuente
QUADRO NORMATIVO PRINCIPALE
Ruoli formati in capo a coobbligati solidali
Rientrano nella definizione delle liti pendenti quelle
instaurate contro cartelle di pagamento notificate nei
confronti di coobbligati d’imposta ( in tal caso, nei
confronti del coobbligato, la cartella è il primo atto
impositivo notificato). Si pensi, ad esempio:
 alla responsabilità solidale dei coniugi in presenza
di dichiarazione dei redditi congiunta ex art. 17 della
L. 114/77;
 alla responsabilità solidale dei soci di s.n.c. per i
debiti tributari della società.
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