La revisione negli enti locali
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E
CONTABILE NEL TESTO UNICO DEGLI ENTI
LOCALI
Caltanissetta 28 ottobre 2011
Relatore:
Dott. Paolo Tarantino
Dottore Commercialista, revisore in Enti Locali, segretario della Commissione Enti Locali ed
Utilities dell’O.D.C.E.C. di Napoli.
1
LA GESTIONE
DEL BILANCIO
2
LE FASI DELL’ENTRATA
ACCERTAMENTO
RISCOSSIONE
VERSAMENTO
3
LE FASI DELL’ENTRATA (art. 178 e segg.)
La contabilità finanziaria non rileva esclusivamente gli effetti finanziari
(riscossioni e pagamenti) derivanti dai fatti gestionali avvenuti; hanno
notevole rilevanza, piuttosto, le decisioni di spesa e gli accertamenti
delle entrate.
Ogni entrata viene trattata contabilmente in tre fasi:
•
ACCERTAMENTO: in base a idonea documentazione, viene
verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo
titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da
incassare, nonché fissata la relativa scadenza.
•
RISCOSSIONE: è rappresentata dal materiale introito della
somma accertata, da parte del tesoriere o da parte di altri
incaricati alla riscossione. E’ disposta a mezzo di apposito
ordinativo d’incasso.
•
VERSAMENTO: corrisponde al trasferimento delle somme
4
riscosse nelle casse dell’ente (tesoreria).
Verifica dell’esistenza del credito
Elementi chiave
Esistenza del titolo giuridico
Nascita
del diritto di credito
(rapporto giuridico
che si è definito)
Certezza
Individuazione del debitore
Liquidità
Quantificazione della
somma da incassare
Esigibilità
Fissazione data scadenza
Tributarie
Ruoli:Elenchi trasmessi all’esattore
DOCUMENTI
A
C
C
E
R
T
A
M
E
N
T
O
Patrimoniali
Modalità
di accertamento
Servizi produttivi
o con
applicazione
tariffe
Liste di carico
(elenchi con scadenze)
o ruoli
Partite
compensative
delle spese
Momento di assunzione
dell’impegno di spesa
Altre entrate
Contratti – Provvedimenti giudiz.
Atti amministrativi specifici
5
R Soggetti
I abilitati
S
C
O
S
S
I Ordinativo
O di incasso
N
E
Tesoriere
Altri soggetti incaricati
Firma
Tempo
Bilancio
-Responsabile servizio finanz.
- Dipendenti responsabili
- Data di emissione - Numero
*Esercizio finanziario
Codifica – Risorsa
-Event. vincoli di destinaz
Nome del debitore
Elementi
distintivi
Somma da riscuotere
Ragione del credito: causale
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LE FASI DELLA SPESA
IMPEGNO
LIQUIDAZIONE
ORDINAZIONE
PAGAMENTO
7
LE FASI DELLA SPESA (art. 182 e segg.)
La spesa viene trattata contabilmente in 4 fasi distinte:
•
IMPEGNO: a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è
determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore,
indicata la ragione e viene stabilito il vincolo sulle previsioni di
bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria…
•
LIQUIDAZIONE: si fonda su titoli e documenti (generalmente la
•
ORDINAZIONE: viene impartito l’ordine al tesoriere di effettuare il
fattura) che comprovano l’esatto ammontare del debito e la persona
del creditore . Viene determinata la somma certa da pagare nei
termini dell’impegno assunto.
pagamento. (si parla in genere di MANDATO DI PAGAMENTO)
•
PAGAMENTO: consiste nella materiale corresponsione della
somma dovuta al creditore e nella conseguente contabilizzazione
nelle scritture contabili dell’ente.
8
Elemento chiave
Verifica perfezionamento obbligazione giuridica
Determinazione del creditore
D
O
C
U
M
E
N
T
I
I
Determinazione della
somma da pagare
M
Indicazione causale-ragione del debito
P Nascita
E dell’obbligazione Vincolo sulla previsione di bilancio
G
Registrazione elementi costitutivi impegno
nel corrispondente stanziamento
N
O - Provvedimento di autorizz. della spesa (determinazione) responsabili servizi
*Visto sulla regolarità contabile (esame copertura finanziaria) da parte
del responsabile servizio finanziario
LIQUIDA
ZIONE
Individuazione della certezza (titolo) e della liquidità (quantità)
della somma
Controllo conformità (requisiti quali/quant.) ed eventuali
condizioni sospensive
Firmata dal responsabile servizio proponente ed inviata al servizio
9
finanziario
IMPEGNI PLURIENNALI
Se negli esercizi precedenti sono stati assunti
impegni pluriennali, ad essi nel bilancio di previsione
deve essere assicurato idoneo finanziamento (art.
164 comma 3 del TUEL).
Se viene assunto un impegno pluriennale, di esso si
deve tenere conto nel bilancio pluriennale e,
eventualmente, nei bilanci successivi.
10
L’IMPEGNO
Il perfezionamento dell’obbligazione giuridica di
una determinazione di spesa avviene:
- con la registrazione di tutti gli elementi
costitutivi dell’impegno nel corrispondente
stanziamento
- con il visto di regolarità contabile (copertura
finanziaria) da parte del responsabile del servizio
finanziario
11
L’IMPEGNO
Tutti gli atti costitutivi di obbligazioni pecuniarie
devono essere precedute da un provvedimento di
autorizzazione della spesa (DETERMINAZIONE).
La competenza ad adottare i provvedimenti
autorizzativi che comportano impegno di spesa è (di
norma) dei responsabili dei servizi che
provvedono con propria determinazione.
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A
U
T
O
M
A
T
I
C
I
Prenotazione
Spese Impegno
C
Criterio degli
O
effetti o della
R
copertura
R
Si
E
considerano
N
impegnate
T
con
I
appr. bilancio
Spese
in conto
C
A
P
I
T
A
L
E
Gare bandite prima della fine dell’es. e non ancora concluse
Quote dell’esercizio di obbligazioni perfezionate negli esercizi
precedenti
Trattamento economico già attribuito al personale di competenza
Interessi di preammortamento e oneri access. collegati ai mutui
Oneri derivanti da contratti o da disposizioni di legge
Se correlate entrate accertate aventi destinaz. vincolata per legge
Rate di competenza dell’anno per ammortamento dei mutui e dei prestiti
Alle entrate accertate per mutui a specifica destinazione
Criterio della
copertura
Si considerano
impegnate
se correlate
Alla quota dell’avanzo di amministrazione accertato
Al capitale sottoscritto per emissioni di obbligazioni
Alle entrate proprie (avanzo) nei limiti dell’ammontare
accertato
Alle entrate accertate aventi destinazione vincolata per legge
Prenotazione
Impegno
13
Gare bandite prima della fine dell’es. e non ancora concluse
ORDINAZIONE e MANDATO
O
R
D
I
N
E
AL
T
E
S
O
R
I
E
R
E
Soggetti
Dipendente indicato regolamento (firma)
Servizio finanziario (controllo impegno / liquidazione.)
Modalità di pagamento
Mandato
Tempo
*Data di emissione - Scadenza
*Numero - Esercizio finanziario
Bilancio
Codifica – Intervento o capit.
-Event. vincoli di destinaz.
Nome del creditore
Elementi
distintivi
Somma da pagare
Causale
Assenza temporanea
del mandato
(da regolare gg.15)
Obblighi tributari
Somme iscritte a ruolo e delegazioni di
pagamento
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La gestione del bilancio
Terminata la fase di programmazione inizia la
gestione del bilancio (rilevazioni concomitanti).
Oltre alla gestione delle Entrate e delle spese,
sono atti concomitanti:
• L’assestamento del bilancio
• Le variazioni di bilancio,
• I prelievi dal Fondo di riserva
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Assestamento di bilancio
È un istituto giuridico in base al quale vengono previsti
aggiustamenti generali degli stanziamenti allo scopo di
mantenere il bilancio aderente agli obiettivi programmati e
di rispettare gli equilibri finanziari.
Negli Enti locali l’assestamento di bilancio consiste in
deliberazioni del Consiglio effettuate per mantenere gli
equilibri di bilancio. Le variazioni riguardano, in generale,
tutti i titoli di entrata e di spesa
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Le variazioni di bilancio
Sono atti amministrativi che rispondono al principio
di flessibilità.
Si rendono necessarie se le previsioni non
rispettano le effettive necessità dell’ente.
Devono essere adottate nell’osservanza dei principi
contabili e delle norme del Patto di Stabilità Interno.
Negli enti locali sono di competenza del Consiglio e
possono essere deliberate entro il 30/11. La giunta
può adottare provvedimenti di variazione solo in via
d’urgenza da ratificare da parte dell’organo
consiliare entro i 60 giorni successivi e comunque
17
entro il 31/12.
Monitoraggio degli equilibri
Nella predisposizione di ogni atto di variazione di
bilancio il Responsabile dell’area finanziaria deve
attuare una verifica complessiva delle dotazioni di
bilancio al fine di poter attestare la permanenza
degli equilibri finanziari complessivi di bilancio,
dell’equilibrio di parte corrente e della parte di
investimenti.
Il Responsabile del servizio finanziario ha l’obbligo di
monitorare con assiduità l’equilibrio finanziario
complessivo.
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Prelievi dal fondo di riserva
• Sono di competenza della Giunta
• Si traducono in interventi di spesa originariamente
non previsti nel bilancio
• Il fondo di riserva è iscritto tra le uscite proprio con
la funzione di integrare gli stanziamenti che
durante
l’esercizio
si
dovessero
rivelare
insufficienti
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SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO
ASSESTAMENTO
20
Gli equilibri da salvaguardare
L’art. 193 prevede che durante la gestione
e nelle variazioni di bilancio siano rispettati
le norme sugli equilibri.
L’ordinamento a riguardo prevede almeno
due scadenze:
- 30 settembre
- 30 novembre
21
Gli equilibri da salvaguardare
Non oltre il 30 settembre, il Consiglio con apposita delibera:
- controlla lo stato di attuazione dei programmi e il
permanere degli equilibri
- adotta i provvedimenti necessari per
- il ripiano dei debiti fuori bilancio e
del disavanzo
- ripristinare il pareggio della gestione di competenza
e dei residui
-
La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio
cui si riferisce e consente di utilizzare per l’anno in corso
e per i due successivi:
Tutte le entrate
Le disponibilità di stanziamento non utilizzate
L’avanzo di amministrazione
22
Gli equilibri da salvaguardare
Il Consiglio entro il 30 novembre di ciascun anno procede
alla variazione di assestamento generale e cioè:
la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa,
compreso il Fondo riserva, finalizzata ad assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio.
Tale II scadenza è importante perché:
- Investe tutta l’attività dell’ente (da parte dei responsabili)
- Occorre attuare valutazioni veritiere ed attendibili
- rappresenta anche la linea di passaggio al periodo
terminale dell’esercizio, durante il quale non è possibile
procedere a variazioni (mese di dicembre).
- Il Fondo di Riserva non utilizzato deve essere
riconsiderato
per
verificarne
la
congruità
ed
eventualmente per integrarlo o diminuirlo
23
Gli equilibri da salvaguardare
•
•
Quando nella gestione delle entrate e delle spese si
creano situazioni che possano pregiudicare gli equilibri
di bilancio il responsabile finanziario deve darne
adeguata segnalazione e valutazione:
al legale rappresentante, al presidente del Consiglio al
segretario e all’organo di revisione
Il Consiglio deve procedere al riequilibrio entro 30 giorni
dal ricevimento della segnalazione.
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DEBITI
FUORI BILANCIO
25
I DEBITI FUORI BILANCIO
LEGITTIMITA’
Sentenze passate in giudicato o
immediatamente esecutive
Copertura di disavanzi di gestione di consorzi,
aziende ed istituzioni
Ricapitalizzazione perdite società di capitale per
servizi pubblici locali
Procedure espropriative o occupazione di urgenza
per pubblica utilità
a) Acquisizione di beni e servizi
- senza impegno
-senza intervento o capitolo
b) Lavori pubblici urgenti non impegnati entro gg.
30
A condizione che:
-riguardino pubbliche funzioni
-siano utili all’ente ed ai cittadini
-incidano positivamente sul patrimonio o diano
luogo a risparmio di spese
FINANZIAMENTO
E’ escluso per le Entrate da:
-assunzione di prestiti
-vincolo di destinazione per legge
dalla vendita di beni patrimoniali
disponibili
E’ possibile per tutte le entrate dell’anno
in corso e dei due anni successivi
E’ possibile per entrate da mutui solo se:
- impossibilità di copertura
i debiti riguardano spese correnti
E’ possibile coprirli con un piano
di rateizzazione triennale che
comprende l’anno in corso come
primo anno
26
I debiti fuori bilancio
• Il debito fuori bilancio è costituito da obbligazioni pecuniarie,
relative al conseguimento di un fine pubblico, valide giuridicamente
ma non perfezionate contabilmente, per cui il riconoscimento della
sua legittimità da parte del consiglio dell’ente fa coincidere i due
aspetti giuridico e contabile in capo al soggetto che l’ha
riconosciuto
• Il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio è riservato al
Consiglio ed è ammissibile nei soli casi previsti dall’art. 194 del
TUEL.
• Al riconoscimento della legittimità e contestuale finanziamento dei
debiti fuori bilancio di cui alle lettere da a) ad e) dell’art.194, comma
1, del TUEL deve provvedersi con procedura d’urgenza, con la
sottoposizione al Consiglio nei tempi brevi previsti dal regolamento
di contabilità, in tutti i casi in cui al decorrere dei tempi è collegato il
rischio di maggiori gravami o il maturare di interessi e rivalutazione
monetaria o, comunque, non appena il responsabile del servizio ne
27
è venuto a conoscenza
I debiti fuori bilancio
• Qualora dovessero emergere debiti fuori bilancio
successivamente alla data di adozione degli atti inerenti la
salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 comma 2 del
TUEL) ed entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non
sia stato adottato il provvedimento di riconoscimento che
individua le modalità di finanziamento, è opportuno che
l’organo di revisione inviti l’amministrazione a costituire un
vincolo sull’avanzo/disavanzo di amministrazione.
28
I debiti fuori bilancio
La norma dunque consente che siano riconosciuti come
legittimi tutti i debiti conseguenti all’acquisto di beni con il
solo limite:
- Di essere connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni
- Nei limiti dell’accertata e dimostrata utilità ed
arricchimento dell’ente
- Da chiunque ordinati
- Prescindendo dall’aspetto autorizzatorio del bilancio
- Al di fuori di qualsiasi valutazione economica
29
I debiti fuori bilancio
Accertamento di utilità: deve consistere nella verifica della
presenza del potenziale o reale possibilità di ausilio o
beneficio direttamente per l’ente e per i suoi cittadini.
L’assenza di utilità impedisce il riconoscimento del debito.
L’arricchimento deve misurare
-l’incremento patrimoniale vero e proprio,
- oppure il risparmio di spese che diversamente sarebbero
state dovute
- o la mancata perdita patrimoniale.
La misura dell’arricchimento costituisce il limite massimo al
quale può arrivare il riconoscimento del debito fuori bilancio.
30
IL RENDICONTO
DI GESTIONE
31
I RESIDUI (art. 189 e 190)
I residui, rispettivamente attivi e passivi, rappresentano veri
e propri crediti e debiti. Si potrebbe parlare di “somme
residue da pagare” su quanto impegnato durante l’anno e
“somme residue da riscuotere” rispetto a quanto accertato
nell’esercizio.
RESIDUI ATTIVI: somme accertate e non riscosse entro
il termine dell’esercizio.
MINORI ENTRATE
ENTRATE
PREVISTE
RESIDUI ATTIVI
ENTRATE
ACCERTATE
ENTRATE
RISCOSSE
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I RESIDUI ATTIVI
• Le somme accertate e non riscosse entro il
termine dell’esercizio costituiscono Residui attivi
• Sono mantenute fra i Residui attivi alla chiusura
dell’esercizio solo le entrate per le quali esista un
titolo giuridico che giustifichi il credito per l’Ente
• Le somme iscritte tra le entrate di competenza e
non accertate entro il termine dell’esercizio
costituiscono minori accertamenti e concorrono a
determinare i risultati finali della gestione
33
I RESIDUI (art. 189 e 190)
• RESIDUI PASSIVI: somme impegnate e
non pagate durante l’esercizio.
ECONOMIE DI SPESA
SPESE
PREVISTE
RESIDUI PASSIVI
SPESE
IMPEGNATE
SPESE
LIQUIDATE
SPESE
ORDINATE/
PAGATE
La cancellazione di un residuo passivo
ritenuto non dovuto comporta un’economia di
spesa. Economia di spesa è anche il minor
valore delle spese impegnate rispetto a
quelle previste.
34
I RESIDUI (art. 189 e 190)
Le somme impegnate e non pagate entro il termine
dell’esercizio costituiscono Residui passivi
Possono essere conservate nel conto dei residui solo le
somme impegnate con le modalità previste dall’art. 183 del
Tuel (si considerano impegnate con l’approvazione del
bilancio quelle relative al personale, all’ammortamento dei
mutui, quelle relative a contratti, ecc..)
Le somme iscritte tra le spese di competenza e non
impegnate entro il termine dell’esercizio costituiscono
economie di spesa e concorrono a determinare i risultati finali
della gestione
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IL RENDICONTO DI GESTIONE
Le norme prevedono la predisposizione di tre
documenti:
1. Il Conto del bilancio
2. Il Conto economico
3. Il Conto del patrimonio
Il Conto del bilancio discende dalla contabilità
finanziaria, il Conto economico e il Conto
del patrimonio discendono dalla contabilità
economico - patrimoniale
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IL RENDICONTO DI GESTIONE
Il rendiconto e i suoi allegati (relazione
dell’organo esecutivo, elenco dei residui) sono
approvati dal consiglio dell’ente entro il 30 giugno
dell’anno successivo.
Il rendiconto deve essere corredato dalla
relazione del collegio dei revisori dei conti.
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Il conto del bilancio
•Dimostra i risultati finanziari della gestione
•Ha una struttura simile a quella del bilancio preventivo in
modo da poter comparare i dati preventivi con quelli
consuntivi
•Contiene:
previsioni
definitive
di
competenza,
accertamenti e impegni di competenza, riscossioni e
pagamenti
•Evidenza la formazione dei residui attivi e passivi
•Evidenzia il risultato di amministrazione
•è lo strumento che consente la verifica del rispetto degli
obiettivi del Patto di Stabilità Interno.
38
Il conto del bilancio
Nel conto del bilancio è evidenziata la gestione dei residui
•Residui derivanti dall’esercizio precedente
•Residui derivanti dall’anno precedente e riaccertati alla
fine dell’esercizio (da parte dei responsabili dei servizi)
•Residui pagati o riscossi (distinti per anno di formazione)
•Residui da riportare al prossimo esercizio
39
IL RISULTATO DELLA GESTIONE
Il risultato della gestione rappresenta il saldo
tra le entrate accertate e le spese
impegnate di competenza del periodo:
ACCERTAMENTI
(di COMPETENZA)
-IMPEGNI
(di COMPETENZA)
RISULTATO
DELLA
GESTIONE
RISCOSSIONI
- PAGAMENTI
+/- RESIDUI ATT.
- RESIDUI PASS.
RISULTATO DELLA
GESTIONE
40
IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE:
L’AVANZO E IL DISAVANZO
Il risultato di amministrazione rappresenta in termini
prospettici un “fondo di valore” (non un flusso) riferito
all’intera gestione finanziaria (COMPETENZA e RESIDUI).
FONDO DI CASSA INIZIALE
+ RISCOSSIONI
- PAGAMENTI
FONDO CASSA FINALE
+ RESIDUI ATTIVI A RIPORTARE
- RESIDUI PASSIVI A RIPORTARE
Come si può notare
dalla tabella, il
risultato di
amministrazione
corrisponde ad una
sorta di “MARGINE
DI TESORERIA”
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
(AVANZO/DISAVANZO)
41
Ai sensi dell’art. 187, comma 1 del TUEL il risultato di
amministrazione innanzitutto deve essere suddiviso - ai fini
del suo “successivo utilizzo o ripiano” tra:
a) fondi vincolati: vale a dire economie di spesa derivanti da
stanziamenti finanziati con entrate a specifica destinazione
(accertate), oppure contributi pervenuti oltre il termine massimo
(30 novembre) per poter effettuare le variazioni di bilancio;
b) fondi per il finanziamento di spese in conto capitale, non impegnate
entro l’esercizio;
c) fondi di ammortamento, che derivano dall’applicazione, al Titolo
primo della spesa del bilancio preventivo, degli ammortamenti di
cui all’art. 167 e dall’impossibilità di impegnare i relativi
stanziamenti;
d) fondi non vincolati, a carattere residuale.
42
Se il risultato d’amministrazione è positivo può essere utilizzato per:
• il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento,
provvedendo, ove l’avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella
parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
• la copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti;
• la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi
con mezzi ordinari;
• il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in
qualsiasi periodo dell’esercizio e delle altre spese correnti solo in
sede di assestamento;
• il
finanziamento
di
spese
di
investimento.
Se il risultato d’amministrazione è negativo deve essere
ripianato. Va quindi iscritto nel bilancio preventivo
dell’esercizio successivo come qualsiasi altra uscita,
43
limitando così la capacità di spesa dell’ente.
IL CONTO
ECONOMICO:
IL RISULTATO
DELLA GESTIONE
OPERATIVA
A) PROVENTI della GESTIONE
1. Proventi tributari
2.Proventi da trasferimenti
3. Proventi da servizi pubblici
4. Proventi da gestione patrimoniale
5. Proventi diversi
6. Proventi da concessioni ad edificare
7. Increm. Immobil. Per lavori interni
8. Variazione nelle rimananenze
TOTALE PROVENTI
B) COSTI della GESTIONE
9. Personale
10. Acquisto mat. prime e/o beni consuno
11. Variazioni riman. Materie e/o beni cons.
12. Prestazioni di servizi
13. Godimento di beni di terzi
14. Trasferimenti
15. Imposte e tasse
16. Quote di ammortam. Dell’esercizio
TOTALE COSTI della GESTIONE
RISULTATO DELLA GESTIONE
C) PROVENTI / ONERI DA AZ. SPECIALI E PART.
17. Utili
18. Interessi su capitale di dotazione
19. Trasferimenti da aziende speciali e part.
TOTALE
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA
44
IL CONTO
ECONOMICO: IL
SETTORE
“FINANZIARIO”
E I COMPONENTI
STRAORDINARI
D) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
20. Interessi attivi
21. Interessi passivi:
- su mutui
- su obbligazioni
- su anticipazioni
- per altre cause
TOTALE
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
PROVENTI
22. Insussistenze del passivo
23. Sopravvenienze attive
24. Plusvalenze patrimoniali
TOTALE PROVENTI
ONERI
25. Insussistenze
26. Minusvalenze patrimoniali
27. Accantonamento per svalutazione crediti
28. Oneri straordinari
TOTALE PROVENTI STR.
TOTALE E
RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO
45
IL CONTO ECONOMICO
• Evidenzia i proventi e i costi di competenza
dell’esercizio e il risultato economico conseguito
• Ha una struttura scalare in modo da evidenziare
alcuni risultati intermedi
• Componenti positivi e negativi del reddito sono
classificati in base alla loro natura
• La contabilità economica ha un valore prettamente
conoscitivo di supporto alle verifiche di efficienza
della gestione dell’ente
• Diversamente dalla contabilità finanziaria non ha
valore autorizzatorio
• In caso di risultato negativo NON vi è obbligo di
copertura o ripiano dello squilibrio economico
46
Il conto economico può essere ottenuto con due
diversi strumenti:
1) Il prospetto di riconciliazione con il quale le
annotazioni che hanno impatto sull’aspetto
economico della gestione avvengono solo a
fine esercizio
2) Con un sistema di contabilità generale
applicato al metodo della partita doppia che
consente di rilevare le operazioni dal duplice
punto di vista finanziario ed economico
concomitantemente al loro svolgimento
CONTO ECONOMICO
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CONNESSIONE TRA DOCUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE
Bilancio finanziario
preventivo annuale
Conto del bilancio
Prospetto di
conciliazione
Conto economico
Conto del patrimonio
48
PROSPETTO di CONCILIAZIONE (ART. 229)
• In questo documento vengono rilevate le operazioni di rettifica
mediante le quali avviene la transazione del risultato finanziario a
quello economico attraverso la trasformazione, rispettivamente in
ricavi e costi d’esercizio, delle entrate correnti accertare e delle
spese correnti impegnate
• In sede di rendiconto l’organo di revisione deve accertare l’esatta
rilevazione del risultato economico e la corretta predisposizione
del prospetto di conciliazione
• Nel prospetto di conciliazione vengono rilevati altri elementi non
tutti desumibili dalla contabilità finanziaria, che come è noto si
limita alla rilevazione delle entrate e delle spese, per i quali si
rende necessaria la tenuta di rilevazioni extracontabili
49
PROSPETTO di CONCILIAZIONE (ART. 229)
• Il comma 9 dell’articolo 229 del Tuel dispone che il
risultato finale economico è raggiunto partendo dai dati
finanziari della gestione corrente del conto del bilancio
con l’aggiunta di elementi economici
• La funzione del prospetto è quella di guida per la rettifica
ed integrazione degli elementi finanziari al fine di condurli
a valori economici
• Il prospetto indica i collegamenti e le differenze fra i
risultati finanziari e quelli economico-patrimoniali
permettendo di rilevare non solo l’entità degli accertamenti
e degli impegni finanziari ma anche la consistenza
economica delle risorse (ricavi e proventi) ed il loro utilizzo
misurandone il consumo (costi e oneri)
50
IL PROSPETTO di CONCILIAZIONE
MODALITÀ di CALCOLO
entrate correnti accertate
+
risconti passivi iniziali
-
ratei attivi iniziali
risconti passivi finali
+
Ratei attivi finali
Iva
=
Ricavi di competenza
economica
spese correnti impegnate
+
risconti attivi iniziali
+
costi esercizi futuri iniziali
ratei passivi iniziali
risconti attivi finali
costi esercizi futuri finali
+
Ratei passivi finali
Iva
=
costi di competenza economica
51
IL CONTO DEL
PATRIMONIO
ex Dpr. 194/’96
A) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMM. IMMATERIALI
1. Costi pluriennali capitalizzati
II) IMMOB. MATERIALI
1. Beni demaniali
2. Terreni (patrimonio indisponibile)
3. Terreni (patrimonio disponibile)
4. Fabbricati (patrimonio indisp.)
5. Fabbricati (patrim.disponibile)
6. Macchinari, attrezz. E impianti
7. Attrezz,. E sistemi informatici
8. Automezzi e motomezzi
9. Mobili e macchine d’ufficio
10. Universalità di beni (patrim. indisponibile)
11. Universalità di beni (patrim. Disponibile)
12. Diritti reali su beni di terzi
13. Immobilizzaz. In corso
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZ.
1. Partecipazioni
2. Crediti
3. Titoli
4. Crediti per depositi cauzionali
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
B) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE
II) CREDITI
1. Verso contribuenti
2. Verso enti del settore pubblico allargato
3. Verso debitori diversi
4. Crediti per IVA
5. Crediti per depositi (banche)
III. ATTIVITA’ FIN. CHE NON COSTIT. IMM.
1. Titoli
IV. DISPONIBILITA’ LQUIDE
1. Fondo cassa
2. Depositi bancari
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
C) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I Netto patrimoniale
II) Netto da beni demaniali
TOTALE PARTIMONIO NETTO
B) CONFERIMENTI
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale
II) Conferimenti da concessioni a edificare
TOTALE CONFERIMENTI
C) DEBITI
I) Debiti di finanziamento
1. Per finanziamenti a breve termine
2. Per mutui e prestiti
3. Per prestiti obbligazionari
4. Per debiti pluriennali
II) Debiti di funzionamento
III) Debiti per IVA
IV) Debiti per anticipazioni di cassa
V) Debiti per somme anticipate daterzi
VI) I debiti verso controllate, collegate, altri
VII) Altri debiti
TOTALE DEBITI
D) RATEI E RISCONTI
I) Ratei passivi
II) Risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI
52
Conto del patrimonio
art. 230 comma 2 tuel
Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso di
beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza di
ciascun ente, suscettibili di valutazione e attraverso la cui
rappresentazione contabile e il relativo risultato finale
differenziale è determinata la consistenza netta della
dotazione patrimoniale.
Operativamente il conto del patrimonio è determinato
contemporaneamente al conto economico attraverso il
prospetto di conciliazione o attraverso sistemi complessi di
scritture contabili applicati al metodo della partita doppia.
53
Criteri di valutazione
per i beni acquisiti successivamente al D.lgs 77/1995
•
•
•
•
Beni demaniali : al costo
Terreni, fabbricati e beni mobili: al costo
Crediti e debiti : al valore nominale
Censi, livelli e enfiteusi : capitalizzazione
della rendita al tasso legale (determinazione
del valore attuale)
• Rimanenze art. 2426 del codice civile
CONTO DEL PATRIMONIO
54
Il patrimonio netto si determina come
differenza tra l’attivo il passivo.
PN = A – P
Esso è un fondo di valori misurato in un
certo istante (31/12) che comprende il
risultato economico dell’esercizio.
Se il risultato economico è positivo il netto
aumenta; se negativo il netto diminuisce
Deficit patrimoniale  P > A
CONTO DEL PATRIMONIO
55
IL SERVIZIO
DI TESORERIA
56
Il servizio di tesoreria
-
-
Il servizio di tesoreria è obbligatorio sulla base di
una convenzione deliberata dal Consiglio e deve
essere affidato in alternativa:
a una banca
a una S.p.A. con capitale sociale interamente
versato non inferiore ad 1 miliardo di lire (solo
per i Comuni non capoluoghi di Provincia,
comunità montane ed unione di comnuni)
al concessionario del servizio nazionale di
riscossione (D. Lgs. 112/99 art.3).
57
Il servizio di tesoreria
-
L’oggetto: svolgere le operazioni legate alla
gestione finanziaria, finalizzate:
alla riscossione delle entrate e dei depositi
effettuati da terzi,
al pagamento delle spese,
alla custodia di titoli e valori.
Secondo il dettato normativo ogni deposito deve
essere intestato all’ente e va gestito da tesoriere
nel rispetto del sistema UNICO di tesoreria.
Il tesoriere nella sua attività deve conformarsi
alla legge, allo statuto, ai regolamenti dell’ente e
alle specifiche convenzioni.
58
Il servizio di tesoreria
Il Tesoriere svolge adempimenti contabili connessi:
- alla riscossione delle entrate
- al versamento delle spese
- al rilascio di quietanze
- alla comunicazione relative alle operazioni
eseguite.
59
Il servizio di tesoreria
Il Tesoriere inoltre deve:
- Controllare le condizioni di legittimità (codifica
dei mandati e limiti di stanziamento)
- Tener conto delle variazioni di bilancio e dei
prelevamenti dal fondo di riserva
- Assumersi la piena responsabilità per la
estinzione dei mandati
- Provvedere alla gestione dei titoli.
60
Il servizio di tesoreria
Gli obblighi del Tesoriere sono legati al contenuto della
convenzione con l’ente.
Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio il tesoriere rende
all’ente locale il conto della propria gestione.
Il tesoriere concede all’ente, in seguito a deliberazioni
della Giunta, anticipazioni di tesoreria entro il limite dei
3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo anno
precedente.
L’anticipazione dovrebbe avere una breve durata nel rispetto
degli equilibri finanziari.
61
PATTO
DI STABILITA’
INTERNO
62
Il patto di stabilità interno
Legge di stabilità per il 2011:
LEGGE 13 dicembre 2010, n. 220
(GU n. 297 del 21-12-2010 - Suppl. Ordinario n. 281)
Articolo 1 comma 87: Ai fini della tutela dell'unita` economica della
Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui
ai commi da 88 a 124, che costituiscono principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo
comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. .
63
Il patto di stabilità interno
Le quattro fasi della determinazione del saldo obiettivo 2011:
La procedura per la determinazione del saldo obiettivo per l’anno 2011 è costituita
da quattro fasi, individuate dalla Ragioneria Generale dello Stato nella nota di
istruzioni reperibile all’indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/eGOVERNME1/Patto-di-S/Patto-di-s11/ di seguito elencate e schematizzate negli
Allegati OB/11/P e OB/11/C (utili per il calcolo del saldo obiettivo espresso in
termini di competenza mista) relativi, rispettivamente, alle province ed ai comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
- Fase 1: determinazione del SALDO OBIETTIVO COME PERCENTUALE
DATA DELLA SPESA MEDIA
- Fase 2: determinazione del SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI
TRASFERIMENTI
- Fase 3: determinazione del SALDO OBIETTIVO FINALE (applicazione del
fattore di correzione)
- Fase 4: determinazione del SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO
(PATTO REGIONALE)
64
Il patto di stabilità interno
- Fase 1: determinazione del SALDO OBIETTIVO COME
PERCENTUALE DATA DELLA SPESA MEDIA
Il comma 88, lettere a) e b), dell’articolo 1 della legge n. 220/2010, prevede che,
per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, gli enti soggetti al patto di stabilità
interno applicano alla media degli impegni della propria spesa corrente registrata
nel triennio 2006-2008, così come desunta dai certificati ai bilanci consuntivi, le
percentuali previste dal citato comma 88, riportate nella tabella sottostante:
65
Il patto di stabilità interno
segue
- Fase 1: determinazione del SALDO OBIETTIVO COME
PERCENTUALE DATA DELLA SPESA MEDIA
L’ente dovrà, quindi, inserire, nelle celle indicate con le lettere (a), (b) e (c) degli
allegati, l’importo degli impegni di spesa corrente registrato, rispettivamente,
negli anni 2006, 2007 e 2008. L’applicazione, automaticamente, determinerà i
saldi obiettivi “provvisori” per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, effettuando
il calcolo del valore medio della spesa corrente e applicando a quest’ultimo le
percentuali di cui sopra.
66
Il patto di stabilità interno
All. OB/11/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista
PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011-2013
DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO
(Leggi n. 220/2010, n. 122/2010, n. 133/2008)
COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti
(migliaia di euro)
Modalità di calcolo Obiettivo 2011-2013
SPESE CORRENTI (Impegni)
Anno 2006
3.758.130
Anno 2007
5.363.159
Anno 2008
4.404.865
(a)
(b)
(c)
Media
4.508.718
MEDIA delle spese correnti (2006-2008) (1)
FASE 1
(d)=Media(a;b;c)
PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti
(comma 88, lett. b), art.1, legge n. 220/2010)
SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa
media
(comma 88, art.1, legge n. 220/2010)
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
11,4%
14,0%
14,0%
(e)
(f)
(g)
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
513.994
631.221
631.221
(h)=(d)*(e)
(i)=(d)*(f)
(l)=(d)*(g)
67
Il patto di stabilità.
Bilancio di previsione
- Fase 2: determinazione del SALDO OBIETTIVO AL
NETTO DEI TRASFERIMENTI
Il successivo comma 91 dispone che il valore annuale, determinato secondo la
procedura della Fase 1, è ridotto, per ogni anno di riferimento, di un valore pari
alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2 dell’articolo 14
del decreto legge n.78/2010.
Il calcolo dell’obiettivo, sterilizzato degli effetti della riduzione dei
trasferimenti, è effettuato automaticamente dalla procedura e visualizzato nelle
celle (p), (q) e (r).
68
Il patto di stabilità.
Bilancio di previsione
- Fase 2: determinazione del SALDO OBIETTIVO AL
NETTO DEI TRASFERIMENTI
FASE 2
Il successivo comma 91 dispone che il valore annuale, determinato secondo la
procedura della Fase 1, è ridotto, per ogni anno di riferimento, di un valore pari
alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2 dell’articolo 14
del decreto legge n.78/2010.
Il calcolo dell’obiettivo, sterilizzato degli effetti della riduzione dei
trasferimenti, è effettuato automaticamente dalla procedura e visualizzato nelle
celle (p), (q) e (r).
RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al
comma 2 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 (comma 91, art.1, legge
n. 220/2010)
SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI
(comma 91, art.1, legge n. 220/2010)
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
182.505
304.174
304.174
(m)
Anno 2011
(n)
Anno 2012
(o)
Anno 2013
331.489
327.046
327.046
(p)=(h)-(m)
(q)=(i)-(n)
(r)=(l)-(o)
69
Il patto di stabilità.
Bilancio di previsione
- Fase 3: determinazione del SALDO OBIETTIVO FINALE
(applicazione del fattore di correzione)
Il nuovo metodo di calcolo può determinare, per alcuni enti, un
peggioramento dell’obiettivo 2011 calcolato ai sensi dell’articolo 77-bis
del decreto legge n. 112 del 2008 (ossia applicando ai saldi di competenza
mista del 2007 le percentuali previste dal comma 3 del medesimo articolo),
tale da rendere arduo il conseguimento e richiedere, conseguentemente,
una significativa rideterminazione della programmazione finanziaria
pluriennale.
fattore di correzione per il solo anno 2011
70
Il patto di stabilità.
Bilancio di previsione
segue
- Fase 3: determinazione del SALDO OBIETTIVO FINALE
(applicazione del fattore di correzione)
Per il solo anno 2011, ai fini del calcolo del valore dell’obiettivo finale è
stato introdotto un fattore di correzione che opera in base al seguente
assunto: gli enti che, a seguito dell’applicazione del nuovo metodo di
calcolo, riscontrano un obiettivo peggiore (maggiore) rispetto a quello
ottenuto applicando le regole della legislazione previgente, lo migliorano
(riducono) per un importo pari alla metà della distanza fra l’obiettivo
“nuovo” e l’obiettivo “vecchio”; viceversa, per gli enti che, in base alla
nuova normativa, riscontrano un obiettivo migliore (inferiore) rispetto a
quello calcolato secondo le regole previgenti, lo peggiorano
(incrementano) per un importo pari alla metà della distanza fra l’obiettivo
“nuovo” e l’obiettivo “vecchio”.
71
Il patto di stabilità.
Bilancio di previsione
segue
- Fase 3: determinazione del SALDO OBIETTIVO FINALE
(applicazione del fattore di correzione)
A titolo esemplificativo, come opera la suddetta correzione:
1) se un ente, sulla base del vecchio metodo di calcolo, aveva per il 2011
un obiettivo pari a 100 e, sulla base del nuovo metodo di calcolo, avrebbe
dovuto perseguire, per il medesimo anno, un obiettivo di 150, si ha che: la
distanza fra i due obiettivi è pari a |150-100|=50 e l’obiettivo finale
dell’ente è, quindi, pari a 150–(50)/2=125;
2) se un ente, sulla base del vecchio metodo di calcolo, aveva per il 2011
un obiettivo pari a 100 e, sulla base del nuovo metodo di calcolo, avrebbe
dovuto perseguire, per il medesimo anno, un obiettivo di 50, si ha che: la
distanza fra i due obiettivi è pari a |50-100|=50 e l’obiettivo finale dell’ente
è, quindi, pari a 50 + (50)/2 =75.
72
Il patto di stabilità.
Bilancio di previsione
segue
- Fase 3: determinazione del SALDO OBIETTIVO FINALE
(applicazione del fattore di correzione)
L’ente inserisce, nella cella indicata con la lettera (s), l’obiettivo calcolato
per l’anno 2011 in sede di comunicazione dell’obiettivo 2010 alla
Ragioneria Generale dello Stato.
Anno 2011
SALDO OBIETTIVO PREVIGENTE
(calcolato ai sensi dell'art. 77-BIS del D.L.
112/2008) (2)
-281.000
FASE 3
(s)
Anno 2011
FATTORE DI CORREZIONE
DELL'OBIETTIVO 2011
(comma 92, art.1, legge n. 220/2010)
306.245
(t)=[(p)-(s)]/2
SALDO OBIETTIVO FINALE
(comma 92, art.1, legge n. 220/2010)
Anno 2011
Anno
2012
Anno 2013
25.245
327.046
327.046
(u)=(p)-(t)
(v)=(q)
(z)=( r)
73
Il patto di stabilità.
Bilancio di previsione
- Fase 4: determinazione del SALDO OBIETTIVO 2011
RIDETERMINATO (PATTO REGIONALE)
L’obiettivo indicato nelle celle (u), (v) e (z) è definitivo soltanto nel caso in
cui l’ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti
al Patto Regionale che può introdurre rimodulazioni dei singoli obiettivi
disposte ai sensi dei commi da 138 a 143 della legge n. 220/2010.
74
Il patto di stabilità.
Bilancio di previsione
Segue
- Fase 4: determinazione del SALDO OBIETTIVO 2011
RIDETERMINATO (PATTO REGIONALE)
La normativa contempla due tipologie di Patto Regionale:
Patto Regionale “Verticale”: comma 138, articolo 1, legge n. 220/2010:
concerne la possibilità per le regioni, di autorizzare gli enti locali residenti
sul proprio territorio di peggiorare il saldo programmatico attraverso un
aumento dei pagamenti in conto capitale. Tale peggioramento è
compensato da una riduzione, per lo stesso importo, dell’obiettivo
programmatico della regione stessa, in termini di cassa o di competenza.
Le regioni, in sede di certificazione (ai sensi del comma 145, dell’articolo 1 della
legge n. 220/2010), dovranno dichiarare che la rideterminazione del proprio
obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in
conto capitale soggetti ai limiti del patto di stabilità, e che la rideterminazione del
proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli
75
impegni correnti soggetti ai limiti del patto.
Il patto di stabilità.
Bilancio di previsione
Segue
- Fase 4: determinazione del SALDO OBIETTIVO 2011
RIDETERMINATO (PATTO REGIONALE)
Patto regionale “Orizzontale”: comma 141, articolo 1, della legge di
stabilità: prevede la possibilità, per le regioni di integrare le regole e
modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla
diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni
statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l’importo dell’obiettivo
complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per
gli enti locali della regione. Ai sensi del successivo comma 142, è previsto
che le regioni definiscano e comunichino agli enti locali il nuovo obiettivo
annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei
criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali.
76
Il patto di stabilità.
Bilancio di previsione
Segue
- Fase 4: determinazione del SALDO OBIETTIVO 2011
RIDETERMINATO (PATTO REGIONALE)
Il saldo obiettivo 2011 da considerare sarà, dunque, quello risultante dalla
somma fra saldo obiettivo finale e la variazione dell’obiettivo determinata
in base al Patto regionale, verticale e/o orizzontale.
Il valore obiettivo per il 2011 verrà rideterminato in virtù del citato Patto
regionale, sulla base dei dati comunicati da ciascuna regione al Ministero
dell’economia e finanze, inerenti le variazioni dell’obiettivo definite ai
sensi dei commi 138 e 141, dell’articolo 1, della legge n. 220/2010 (cella
(ab) e cella (ac) degli Allegati OB/11/P e OB/11/C).
Il saldo obiettivo 2011, così rideterminato, verrà indicato nella cella (ad).
77
Il patto di stabilità.
Bilancio di previsione
Segue
- Fase 4: determinazione del SALDO OBIETTIVO 2011
RIDETERMINATO (PATTO REGIONALE)
Anno 2011
FASE 4
PATTO REGIONALE "Verticale" (3)
Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art 1, legge n. 220/2010
(ab)
Anno 2011
PATTO REGIONALE "Orizzontale" (4)
Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010
(ac)
Anno 2011
PATTO REGIONALE - SALDO OBIETTIVO 2011
RIDETERMINATO
25.245
(ad)=
(u)+(ab)+(ac)
78
Il patto di stabilità interno
DEFINIZIONE DEL SALDO FINANZIARIO
Comma 89 Legge 220/2010. Il saldo finanziario tra entrate finali e
spese finali calcolato in termini di competenza mista e` costituito
dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra
accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra
incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle
entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti
dalla concessione di crediti.
Comma 90 Legge 220/2010. A decorrere dall'anno 2011, le
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
conseguono l'obiettivo strutturale del patto di stabilita` interno
realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza
mista, come definito al comma 89, pari a zero.
79
Il patto di stabilità interno
Comma 93 Legge 220/2010. In sede di prima applicazione del nuovo
patto di stabilita` interno, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta` ed autonomie locali,
da emanare entro il 31 gennaio 2011, possono essere stabilite
misure correttive dello stesso per il solo anno 2011, anche al fine di
tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione
di impegni internazionali e al fine di distribuire in modo equo il
contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative
della variazione della regola. Dal presente comma possono derivare
effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011,
non superiori a 480 milioni di euro.
(intesa convenuta in data 2 febbraio 2011 sullo schema di DPCM).
80
Il patto di stabilità interno
Lo schema di DPCM (intesa convenuta in data 2 febbraio 2011 sullo
schema di DPCM). Si pone come obiettivo quello di trovare un
valore percentuale oltre il quale la manovra non possa andare e che
mitighi quindi gli obiettivi più estremi in modo da renderli sostenibili,
anche in relazione alla potenzialità del bilancio di assorbire la
manovra.
In questo senso i Comuni si dividono in tre fasce demografiche:
• da 5.000 a 10.000 abitanti l’obiettivo in valore assoluto della
manovra non può essere superiore al 5,4% della spesa corrente
media triennale;
• da 10.000 a 200.000 abitanti il limite è fissato al 7%;
• per i Comuni con popolazione maggiore di 200.000 abitanti si
applica una percentuale del 10,5%.
81
Il patto di stabilità interno
CALCOLO SALDO PROGRAMMATICO SPECIFICO COME CORRETTO DA BOZZA D.M. ATTUATIVO
ART.1, COMMA 93, L. 220/10, ORA IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE
2011
SALDO OBIETTIVO SPECIFICO DA LEGGE DI
STABILITÀ
25.244,68
2012
2013
327.046,37
327.046,37
VERIFICA DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO DI SALDO FINAZIARIO COME DA D.M.
ATTUATIVO ART. 1, C. 93, L.220/10 IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE
Saldo obiettivo specifico 2011 definitivo determinato secondo quanto disposto dalla Legge di Stabilità
Media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, come desunta dai certificati di conto
consuntivo
25.244,68
4.508.718,10
Rapporto percentuale risultante tra le 2 grandezze sopra riportate
0,56%
Rapporto % per la fascia demografica di appartenenza del Comune indicato in D.M. di prossima
emanazione
5,40%
Il valore % rilevato nel rapporto tra obiettivo specifico determinato secondo quanto disposto dalla Legge di
Stabilità e la spesa corrente media del triennio 2006-2008 risulta minore o uguale al alla % indicata nel testo
del D.M., pertanto:
2011
SALDO OBIETTIVO SPECIFICO INVARIATO
25.244,68
82
Il patto di stabilità interno
OBIETTIVO DI SALDO FINANZIARIO 2011 - 2012 - 2013
- Inserimento previsioni - COMPETENZA
2011
OBIETTIVO STRUTTURALE DI SALDO FINANZIARIO (comp. mista)
OBIETTIVO SPECIFICO DI SALDO FINANZIARIO (comp. mista)
2012
2013
-
25.244,68
327.046,37 327.046,37
2011
2012
Ipotesi previsioni 2011 - 2012 - 2013
2013
(+) Entrate titoli I- II- III (accertate)
Entrate correnti dallo Stato per dichiarazione stato di emergenza
(accertate)
(-) Entrate correnti provenienti dall'Unione Europea (accertate)
(-) Entrate correnti ISTAT connesse ai censimenti (accertate)
(-) Spese titolo I (impegnate)
Spese correnti a segiuto dichiarazione stato di emergenza
(+)
(impegnate)
Spese correnti derivanti utilizzo entrate correnti provenienti da U.E.
(+)
(impegnate)
(+) Spese correnti ISTAT connesse ai censimenti (impegnate)
(-)
C
O
M
P
E
T
E
N
Z
A
Saldo finanziario parte corrente
-
-
-
83
Il patto di stabilità interno
OBIETTIVO DI SALDO FINANZIARIO 2011 - 2012 - 2013
- Inserimento previsioni - CASSA
2011
2012
2013
(+) Entrate titoli IV (riscosse)
(-) Riscossione di crediti (riscosse)
Entrate in c/capitale dallo Stato per dichiarazione stato di emergenza
(-)
(riscosse)
(-) Entrate in c/capitale provenienti dall'Unione Europea (riscosse)
Cessioni di azioni o quote di soc./vendita del patrim. Immob. (c. 8 (-)
riscosse)
Entrate c/capitale da trasferimenti di cui c. 704 e 707 art.1 L.296/06
C
(-)
(riscosse)
A
(-) Spese titolo II (pagate)
S
(+) Concessioni di crediti (pagate)
S
Spese in c/capitale a segiuto dichiarazione stato di emergenza
A (+) (pagate)
Spese in c/capitale derivanti utilizzo entrate in c/capitale da U.E.
(+)
(pagate)
Spese c/capitale comuni in prov. AQ, art,14, c. 14 ter, D.L. 78/2010
(+)
(pagate)
Spese c/capitale da trasferimenti di cui c. 704 e 707 art.1 L.296/06
(+)
(pagate)
Saldo finanziario parte capitale
SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA PREVISTO
84
Il patto di stabilità interno
RIEPILOGO
2011
2012
2013
Obiettivo strutturale in termini di competenza mista
Obiettivo specifico in termini di competenza mista
25.244,68
327.046,37 327.046,37
Obiettivo previsto
Azioni correttive
Margine di manovra
85
Il patto di stabilità interno:
Bilancio di previsione
Comma 107 Legge 220/2010. Il bilancio di previsione degli enti
locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilita`
interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e
di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle
previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto
capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti,
sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto
medesimo.
A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio
di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di
stabilita` interno.
86
Il patto di stabilità interno:
Limite all’indebitamento
Comma 108 Legge 220/2010. Al fine di ricondurre la dinamica di
crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza
pubblica, le province e tutti i comuni, per ciascun anno del
triennio 20112013, non possono aumentare la consistenza del
proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente se la
spesa per interessi di cui al comma 1 dell'articolo 204 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, supera il limite dell'8 per cento delle entrate
relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo
anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei
mutui.
87
Il patto di stabilità interno:
Limite all’indebitamento
N.B. Il maxiemendamento al D.L. milleproroghe n. 225/2010, in
corso di approvazione alla Camera, con riferimento all’obbligo di
riduzione della dinamica di crescita del debito, prevede una
modifica alla legge di stabilità 2011 per cui le province e tutti i
comuni non possono aumentare la consistenza del proprio debito
al 31 dicembre dell'anno precedente, se la spesa per interessi
supera il 12% per l'anno 2011, il 10% per l'anno 2012 e l'8% a
decorrere dall'anno 2013 (art. 2-ter comma 7)
88
Il patto di stabilità interno:
Monitoraggio degli adempimenti e acquisizione di
elementi informativi utili per la finanza :
Comma 109 Legge 220/2010.
• trasmissione
prospetto
dimostrativo
dell'obiettivo
determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 91, 92 e 93.
• trasmissione risultanze semestrali cumulate entro trenta giorni
dalla fine del periodo di riferimento alla Ragioneria generale
dello Stato,
• utilizzo
sistema
web
nel
sito
web
«www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»,
• si trasmettono le informazioni riguardanti le risultanze in
termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le
modalita` definiti
con decreto ministeriale, sentita la
Conferenza Stato-citta` ed autonomie locali.
89
Il patto di stabilità interno:
Monitoraggio degli adempimenti e acquisizione di
elementi informativi utili per la finanza :
• Comma 110 Legge 220/2010.
• Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di
stabilita` è disposto l’invio entro il termine perentorio del 31
marzo dell'anno successivo a quello di riferimento alla
Ragioneria generale dello Stato di una certificazione del saldo
finanziario in termini di competenza mista conseguito,
sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del
servizio finanziario e dall'organo di revisione economicofinanziaria, secondo un prospetto e con le modalita` definiti dal
decreto di cui al comma 109.
90
Il patto di stabilità interno:
Monitoraggio degli adempimenti e acquisizione di
elementi informativi utili per la finanza :
Conseguenze inadempimenti:
• La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi
programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto
decreto di approvazione dei modelli e delle modalità di trasmissione nella
Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilita` interno.
• La
mancata comunicazione al sistema web della situazione di
commissariamento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, secondo le indicazioni di cui al
decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente
inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilita` interno.
• La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del
31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita` interno.
• Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il
rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 119,
lettera c).
91
Il patto di stabilità.
Conseguenze
1. l'incassato entrata corrente e il pagato spesa corrente non rilevano ai fini patto.
2. l’accertato di parte corrente contribuisce, ai soli fini patto, alla copertura dei
pagamenti di parte capitale, come pure l’incassato di parte capitale
contribuisce,ai soli fini patto, alla copertura degli impegni di parte corrente.
3. accertando entrate in conto capitale e impegnando spese per investimenti, non
sorgono difficoltà ai fini patto, nemmeno se la fonte di finanziamento è il
mutuo o l’avanzo, che rimangono esclusi ai fini patto. Questo deriva dal fatto
che l’accertato e l’impegnato di parte capitale non sono considerati ai fini patto.
Nasceranno difficoltà quando la spesa in conto capitale impegnata sarà
successivamente pagata.
4. se l’incassato e il pagato della parte capitale avvengono nel medesimo anno,
non si producono distorsioni a livello patto, che assorbe in tal modo entrambe
le voci.
Diverso è il caso contrario, molto più probabile nella pratica, in cui l’incassato e il
pagato di parte capitale siano contabilizzati in anni diversi.
92
Il patto di stabilità interno
Specifiche sui prospetti del monitoraggio
 Cumulabilità - I modelli devono essere compilati dagli enti con riferimento a
ciascun semestre, indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.:
i dati concernenti il primo semestre devono essere riferiti al periodo che inizia il
1° gennaio e termina il 30 giugno 2010).
 Variazioni – In presenza di errori materiali di inserimento ovvero di
imputazione, è necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si
riferisce l’errore.
 Dati provvisori - A tal riguardo, il decreto fa presente che, nel caso ne
sussistano i presupposti, i dati sono modificabili entro un mese dalla data ultima
prevista per l’approvazione del consuntivo dell’anno 2010. Trascorso tale
termine non è più possibile apportare variazioni ai dati comunicati.
93
Il patto di stabilità interno
Effetti finanziari delle sanzioni
Il regime sanzionatorio (art. 1 comma 119 e seg. Legge 220/2010) prevede
l’applicazione delle seguenti sanzioni:
a) i trasferimenti ordinari dovuti dal Ministero dell’interno sono ridotti
di un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il
saldo reale e, comunque, in una misura non superiore al 5%;
b) gli impegni di spese correnti, identificate dal titolo 1° della spesa
(secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996), senza alcuna
esclusione, non possono superare il valore annuale più basso del
corrispondente ammontare annuo degli impegni effettuati nell’ultimo
triennio;
c) il ricorso all’indebitamento non è consentito anche se finalizzato agli
investimenti; naturalmente, non rientrano nel divieto le operazioni che non
configurano un nuovo debito (comma 121: Listituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo` procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza
dell’attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita` interno
per l'anno precedente);
94
segue ……
Il patto di stabilità interno
Effetti finanziari delle sanzioni
d) il divieto di assunzione del personale. Tale divieto opera per le
assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, anche
con riferimento ai processi di stabilizzazione. E’ fatto, altresì, divieto agli
enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurano
elusivi della citata disposizione.
e) riduzione delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza (articolo
61, comma 10, del decreto legge n. 112/2008). Gli emolumenti degli
amministratori di cui all’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 e successive modificazioni sono rideterminati con una riduzione del
30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.
95
Il patto di stabilità interno
Effetti finanziari delle sanzioni
Il comma 22 del più volte richiamato articolo 77-bis prevede che gli effetti
finanziari conseguenti all’applicazione della sanzione relativa alla riduzione
degli impegni per spese correnti (precedente punto b) e della sanzione che
vieta di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (punto d),
non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l’anno in
cui le sanzioni vengono attuate. L’ente sanzionato non potrà, quindi,
considerare nel saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di
stabilità interno 2010 la minore spesa derivante dall’applicazione delle
sanzioni.
96
Il patto di stabilità interno
Effetti delle sanzioni
Sanzioni derivanti dall’inosservanza del sistema di monitoraggio
Fattispecie
Sanzione
Mancata comunicazione dell’obiettivo
programmatico
Sanzione applicabile come se
non avesse rispettato il patto
Mancata comunicazione della
certificazione del raggiungimento
dell’obiettivo
Sanzione applicabile come se
non avesse rispettato il patto
Mancata segnalazione della situazione
di commissariamento
Assoggettamento al patto
97
Il patto di stabilità interno
Verifica del rispetto del Patto
Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il
risultato conseguito al 31 dicembre 2010 con l’obiettivo annuale prefissato.
Al fine di evitare le difficoltà interpretative riscontrate negli anni passati
circa il significato da attribuire al segno (positivo o negativo) derivante dalla
differenza tra risultato registrato e obiettivo programmatico, anche per il
patto 2010 la RGS stabilisce che, se tale differenza al 31 dicembre 2010
risulta:
• positiva o pari a 0, il patto di stabilità per l’anno 2010 è stato rispettato;
• negativa, il patto di stabilità interno 2010 non è stato rispettato.
Qualora il prospetto del monitoraggio venga redatto in modo non esaustivo
e/o risulti incoerente con i dati di consuntivo, non sarà ritenuta valida la
conseguente certificazione inoltrata ai sensi del comma 15 dell’articolo 77bis del decreto legge n. 112/2008.
98
Il patto di stabilità.
Come migliorare il saldo
Utilizzare leve di bilancio dirette a potenziare le entrate rilevanti patto e a ridurre le
spese correnti e in conto capitale. Si individuano a tal fine:
- potenziamento di entrate tributarie;
- maggiore copertura di servizi a domanda individuale con leva tariffaria;
- sviluppo delle entrate da sponsorizzazioni;
- maggiore redditività del patrimonio;
- maggiore redditività delle aziende partecipate con rilevanza economica;
- maggiore incisività nell’alienazione di beni
- maggiore utilizzo di concessioni edilizie per il finanziamento di opere;
- maggiore ricorso alle fonti di finanziamento europee;
- minore incidenza della spesa di personale;
- minore incidenza oneri acquisto di beni;
- minore incidenza di oneri per contratti di servizio dalle proprie aziende;
- minore incidenza di fitti passivi;
- minore incidenza di contributi ad enti e associazioni;
- rinegoziazione di mutui e rimodulazione debito con riduzione di interessi passivi;
- utilizzo di crediti tributari in compensazione di debiti tributari;
- opzione irap per attività commerciali;
- riduzione impatto degli investimenti sul bilancio dell’ente.
99
Il patto di stabilità.
Come agire sulla cassa
a) analizzare gli stanziamenti di bilancio e stimare il gettito presumibile
di incassi a titolo IV in conto competenza e di pagamenti a titolo II in
conto competenza, tenendo presente l’andamento degli ultimi anni;
b) analizzare i residui attivi a titolo IV e individuare i presumibili
incassi;
c) analizzare i residui passivi, nel loro presupposto giuridico e nella
loro struttura (per comprendere trattasi di debiti patrimoniali, quindi
di futuro pagamento, oppure di conti d’ordine, ovvero di impegni
finanziari in attesa di prestazione, il cui pagamento è dilazionato nel
tempo);
d) rivedere il ciclo passivo della spesa in conto capitale, con particolare
riferimento ai lavori pubblici, per programmare le fasi di S.A.L. –
fattura – mandato di pagamento;
100
Il patto di stabilità.
Come agire sulla cassa
e) analizzare i rapporti con gli altri enti pubblici, soprattutto con la
Regione, verificando la previsione di incassi e pagamenti sulle
deleghe;
f) stimolare al massimo, in capo a tutti i responsabili di settore, i
solleciti e le altre azioni esecutive nei confronti dei soggetti debitori
dell’ente per favorire gli incassi a titolo IV;
g) rallentare gli impegni di competenza a titolo II (che non siano
obbligazioni già assunte) per ridurre l’incidenza e la tempistica dei
pagamenti;
h) non commettere l’errore di impegnare spesa in conto capitale (per il
solo fatto che l’impegnato a titolo II non è più rilevante patto) senza
considerarne gli effetti sulla cassa negli anni successivi.
101
OPERE
PUBBLICHE
102
OPERE PUBBLICHE
I legami tra la normativa finanziaria sugli investimenti e le
prescrizioni in materia di bilancio triennale devono indirizzare le
scelte dell’ente verso la predisposizione di un piano generale dei
lavori pubblici realistico e realizzabile, in piena armonia con la
reale disponibilità di risorse.
Gli elementi fondamentali che stanno alla base di una
programmazione realistica delle opere pubbliche possono essere
così individuate:
•valutazione del grado di priorità dell’investimento, data la
limitatezza delle risorse disponibili;
•valutazione dell’investimento in termini economici e di
efficacia;
•capacità tecnica di realizzazione;
•scelta adeguata della fonte di finanziamento tenendo conto che il
ricorso all’indebitamento deve far riferimento non tanto alla
massima disponibilità teorica ma, soprattutto, alla capacità reale
di rimborsare i mezzi di terzi.
103
OPERE PUBBLICHE
Le modalità di finanziamento degli investimenti sono individuate dall’
art. 199 del d.lgs. n. 267/00.
“1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:
a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle
spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei
prestiti;
c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni
di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle
regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti,
da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187;
f) mutui passivi;
g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.”
104
OPERE PUBBLICHE
Per le opere finanziate con fonti onerose occorre verificare il
rispetto dei limiti al ricorso all’indebitamento previsti dal 1°
comma dell’articolo 204 del d.lgs. n. 267/00 e gli effetti
economici e finanziari sul bilancio pluriennale e sui bilanci
successivi.
art. 204
Regole particolari per l'assunzione di mutui
Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere
nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo
se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui
precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente
emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie
prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto
interessi, non supera il 15 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli
delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene
prevista l'assunzione dei mutui.
105
OPERE PUBBLICHE
VERIFICA DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO
lire
entrate correnti( titoli I, II,III) rendiconto del penultimo anno precedente
€ 17.393.893,00
limite di impegno di spesa per interessi passivi (15%)
€
2.609.083,95 (a)
Interessi passivi su mutui in ammortamento e altri debiti
€
880.260,00 (b)
incidenza percentuale sulle entrate correnti
5,06%
importo impegnabile per interessi su nuovi mutui
€
importo mutuabile al tasso medio del 4,75
€ 36.396.293,68
1.728.823,95 ( c)
106
OPERE PUBBLICHE
La programmazione delle opere pubbliche si concretizza con la
predisposizione del programma triennale e l’elenco annuale
dei lavori pubblici (o l’aggiornamento annuale) di cui all’ex
articolo 14 della legge n. 109/94 ora art.128 del D.Lgs.163/2006
che devono essere redatti secondo le indicazioni e gli schemi
ministeriali.
107
Per gli interventi inseriti nel Piano Triennale delle Opere
pubbliche e nell’elenco annuale
-inferiori a 1 milione di euro devono essere
predisposti SINTETICI STUDI
(ai sensi dell'art. 11, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del
1999; art. 2, commi 2 e 3 D. M. 9 giugno 2005)
- superiori a 1 milione di euro devono essere
predisposti STUDI di FATTIBILITÀ
(secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144)
•Per i lavori di manutenzione
è sufficiente l'indicazione
degli interventi accompagnata dalla STIMA SOMMARIA DEI
COSTI ( art. 2 comma 4 D. M. 9 giugno 2005) .
108
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Principi generali in materia di finanza propria e derivata