La revisione negli enti locali L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE NEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI Caltanissetta 28 ottobre 2011 Relatore: Dott. Paolo Tarantino Dottore Commercialista, revisore in Enti Locali, segretario della Commissione Enti Locali ed Utilities dell’O.D.C.E.C. di Napoli. 1 LA GESTIONE DEL BILANCIO 2 LE FASI DELL’ENTRATA ACCERTAMENTO RISCOSSIONE VERSAMENTO 3 LE FASI DELL’ENTRATA (art. 178 e segg.) La contabilità finanziaria non rileva esclusivamente gli effetti finanziari (riscossioni e pagamenti) derivanti dai fatti gestionali avvenuti; hanno notevole rilevanza, piuttosto, le decisioni di spesa e gli accertamenti delle entrate. Ogni entrata viene trattata contabilmente in tre fasi: • ACCERTAMENTO: in base a idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza. • RISCOSSIONE: è rappresentata dal materiale introito della somma accertata, da parte del tesoriere o da parte di altri incaricati alla riscossione. E’ disposta a mezzo di apposito ordinativo d’incasso. • VERSAMENTO: corrisponde al trasferimento delle somme 4 riscosse nelle casse dell’ente (tesoreria). Verifica dell’esistenza del credito Elementi chiave Esistenza del titolo giuridico Nascita del diritto di credito (rapporto giuridico che si è definito) Certezza Individuazione del debitore Liquidità Quantificazione della somma da incassare Esigibilità Fissazione data scadenza Tributarie Ruoli:Elenchi trasmessi all’esattore DOCUMENTI A C C E R T A M E N T O Patrimoniali Modalità di accertamento Servizi produttivi o con applicazione tariffe Liste di carico (elenchi con scadenze) o ruoli Partite compensative delle spese Momento di assunzione dell’impegno di spesa Altre entrate Contratti – Provvedimenti giudiz. Atti amministrativi specifici 5 R Soggetti I abilitati S C O S S I Ordinativo O di incasso N E Tesoriere Altri soggetti incaricati Firma Tempo Bilancio -Responsabile servizio finanz. - Dipendenti responsabili - Data di emissione - Numero *Esercizio finanziario Codifica – Risorsa -Event. vincoli di destinaz Nome del debitore Elementi distintivi Somma da riscuotere Ragione del credito: causale 6 LE FASI DELLA SPESA IMPEGNO LIQUIDAZIONE ORDINAZIONE PAGAMENTO 7 LE FASI DELLA SPESA (art. 182 e segg.) La spesa viene trattata contabilmente in 4 fasi distinte: • IMPEGNO: a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene stabilito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria… • LIQUIDAZIONE: si fonda su titoli e documenti (generalmente la • ORDINAZIONE: viene impartito l’ordine al tesoriere di effettuare il fattura) che comprovano l’esatto ammontare del debito e la persona del creditore . Viene determinata la somma certa da pagare nei termini dell’impegno assunto. pagamento. (si parla in genere di MANDATO DI PAGAMENTO) • PAGAMENTO: consiste nella materiale corresponsione della somma dovuta al creditore e nella conseguente contabilizzazione nelle scritture contabili dell’ente. 8 Elemento chiave Verifica perfezionamento obbligazione giuridica Determinazione del creditore D O C U M E N T I I Determinazione della somma da pagare M Indicazione causale-ragione del debito P Nascita E dell’obbligazione Vincolo sulla previsione di bilancio G Registrazione elementi costitutivi impegno nel corrispondente stanziamento N O - Provvedimento di autorizz. della spesa (determinazione) responsabili servizi *Visto sulla regolarità contabile (esame copertura finanziaria) da parte del responsabile servizio finanziario LIQUIDA ZIONE Individuazione della certezza (titolo) e della liquidità (quantità) della somma Controllo conformità (requisiti quali/quant.) ed eventuali condizioni sospensive Firmata dal responsabile servizio proponente ed inviata al servizio 9 finanziario IMPEGNI PLURIENNALI Se negli esercizi precedenti sono stati assunti impegni pluriennali, ad essi nel bilancio di previsione deve essere assicurato idoneo finanziamento (art. 164 comma 3 del TUEL). Se viene assunto un impegno pluriennale, di esso si deve tenere conto nel bilancio pluriennale e, eventualmente, nei bilanci successivi. 10 L’IMPEGNO Il perfezionamento dell’obbligazione giuridica di una determinazione di spesa avviene: - con la registrazione di tutti gli elementi costitutivi dell’impegno nel corrispondente stanziamento - con il visto di regolarità contabile (copertura finanziaria) da parte del responsabile del servizio finanziario 11 L’IMPEGNO Tutti gli atti costitutivi di obbligazioni pecuniarie devono essere precedute da un provvedimento di autorizzazione della spesa (DETERMINAZIONE). La competenza ad adottare i provvedimenti autorizzativi che comportano impegno di spesa è (di norma) dei responsabili dei servizi che provvedono con propria determinazione. 12 A U T O M A T I C I Prenotazione Spese Impegno C Criterio degli O effetti o della R copertura R Si E considerano N impegnate T con I appr. bilancio Spese in conto C A P I T A L E Gare bandite prima della fine dell’es. e non ancora concluse Quote dell’esercizio di obbligazioni perfezionate negli esercizi precedenti Trattamento economico già attribuito al personale di competenza Interessi di preammortamento e oneri access. collegati ai mutui Oneri derivanti da contratti o da disposizioni di legge Se correlate entrate accertate aventi destinaz. vincolata per legge Rate di competenza dell’anno per ammortamento dei mutui e dei prestiti Alle entrate accertate per mutui a specifica destinazione Criterio della copertura Si considerano impegnate se correlate Alla quota dell’avanzo di amministrazione accertato Al capitale sottoscritto per emissioni di obbligazioni Alle entrate proprie (avanzo) nei limiti dell’ammontare accertato Alle entrate accertate aventi destinazione vincolata per legge Prenotazione Impegno 13 Gare bandite prima della fine dell’es. e non ancora concluse ORDINAZIONE e MANDATO O R D I N E AL T E S O R I E R E Soggetti Dipendente indicato regolamento (firma) Servizio finanziario (controllo impegno / liquidazione.) Modalità di pagamento Mandato Tempo *Data di emissione - Scadenza *Numero - Esercizio finanziario Bilancio Codifica – Intervento o capit. -Event. vincoli di destinaz. Nome del creditore Elementi distintivi Somma da pagare Causale Assenza temporanea del mandato (da regolare gg.15) Obblighi tributari Somme iscritte a ruolo e delegazioni di pagamento 14 La gestione del bilancio Terminata la fase di programmazione inizia la gestione del bilancio (rilevazioni concomitanti). Oltre alla gestione delle Entrate e delle spese, sono atti concomitanti: • L’assestamento del bilancio • Le variazioni di bilancio, • I prelievi dal Fondo di riserva 15 Assestamento di bilancio È un istituto giuridico in base al quale vengono previsti aggiustamenti generali degli stanziamenti allo scopo di mantenere il bilancio aderente agli obiettivi programmati e di rispettare gli equilibri finanziari. Negli Enti locali l’assestamento di bilancio consiste in deliberazioni del Consiglio effettuate per mantenere gli equilibri di bilancio. Le variazioni riguardano, in generale, tutti i titoli di entrata e di spesa 16 Le variazioni di bilancio Sono atti amministrativi che rispondono al principio di flessibilità. Si rendono necessarie se le previsioni non rispettano le effettive necessità dell’ente. Devono essere adottate nell’osservanza dei principi contabili e delle norme del Patto di Stabilità Interno. Negli enti locali sono di competenza del Consiglio e possono essere deliberate entro il 30/11. La giunta può adottare provvedimenti di variazione solo in via d’urgenza da ratificare da parte dell’organo consiliare entro i 60 giorni successivi e comunque 17 entro il 31/12. Monitoraggio degli equilibri Nella predisposizione di ogni atto di variazione di bilancio il Responsabile dell’area finanziaria deve attuare una verifica complessiva delle dotazioni di bilancio al fine di poter attestare la permanenza degli equilibri finanziari complessivi di bilancio, dell’equilibrio di parte corrente e della parte di investimenti. Il Responsabile del servizio finanziario ha l’obbligo di monitorare con assiduità l’equilibrio finanziario complessivo. 18 Prelievi dal fondo di riserva • Sono di competenza della Giunta • Si traducono in interventi di spesa originariamente non previsti nel bilancio • Il fondo di riserva è iscritto tra le uscite proprio con la funzione di integrare gli stanziamenti che durante l’esercizio si dovessero rivelare insufficienti 19 SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ASSESTAMENTO 20 Gli equilibri da salvaguardare L’art. 193 prevede che durante la gestione e nelle variazioni di bilancio siano rispettati le norme sugli equilibri. L’ordinamento a riguardo prevede almeno due scadenze: - 30 settembre - 30 novembre 21 Gli equilibri da salvaguardare Non oltre il 30 settembre, il Consiglio con apposita delibera: - controlla lo stato di attuazione dei programmi e il permanere degli equilibri - adotta i provvedimenti necessari per - il ripiano dei debiti fuori bilancio e del disavanzo - ripristinare il pareggio della gestione di competenza e dei residui - La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio cui si riferisce e consente di utilizzare per l’anno in corso e per i due successivi: Tutte le entrate Le disponibilità di stanziamento non utilizzate L’avanzo di amministrazione 22 Gli equilibri da salvaguardare Il Consiglio entro il 30 novembre di ciascun anno procede alla variazione di assestamento generale e cioè: la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il Fondo riserva, finalizzata ad assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Tale II scadenza è importante perché: - Investe tutta l’attività dell’ente (da parte dei responsabili) - Occorre attuare valutazioni veritiere ed attendibili - rappresenta anche la linea di passaggio al periodo terminale dell’esercizio, durante il quale non è possibile procedere a variazioni (mese di dicembre). - Il Fondo di Riserva non utilizzato deve essere riconsiderato per verificarne la congruità ed eventualmente per integrarlo o diminuirlo 23 Gli equilibri da salvaguardare • • Quando nella gestione delle entrate e delle spese si creano situazioni che possano pregiudicare gli equilibri di bilancio il responsabile finanziario deve darne adeguata segnalazione e valutazione: al legale rappresentante, al presidente del Consiglio al segretario e all’organo di revisione Il Consiglio deve procedere al riequilibrio entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione. 24 DEBITI FUORI BILANCIO 25 I DEBITI FUORI BILANCIO LEGITTIMITA’ Sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive Copertura di disavanzi di gestione di consorzi, aziende ed istituzioni Ricapitalizzazione perdite società di capitale per servizi pubblici locali Procedure espropriative o occupazione di urgenza per pubblica utilità a) Acquisizione di beni e servizi - senza impegno -senza intervento o capitolo b) Lavori pubblici urgenti non impegnati entro gg. 30 A condizione che: -riguardino pubbliche funzioni -siano utili all’ente ed ai cittadini -incidano positivamente sul patrimonio o diano luogo a risparmio di spese FINANZIAMENTO E’ escluso per le Entrate da: -assunzione di prestiti -vincolo di destinazione per legge dalla vendita di beni patrimoniali disponibili E’ possibile per tutte le entrate dell’anno in corso e dei due anni successivi E’ possibile per entrate da mutui solo se: - impossibilità di copertura i debiti riguardano spese correnti E’ possibile coprirli con un piano di rateizzazione triennale che comprende l’anno in corso come primo anno 26 I debiti fuori bilancio • Il debito fuori bilancio è costituito da obbligazioni pecuniarie, relative al conseguimento di un fine pubblico, valide giuridicamente ma non perfezionate contabilmente, per cui il riconoscimento della sua legittimità da parte del consiglio dell’ente fa coincidere i due aspetti giuridico e contabile in capo al soggetto che l’ha riconosciuto • Il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio è riservato al Consiglio ed è ammissibile nei soli casi previsti dall’art. 194 del TUEL. • Al riconoscimento della legittimità e contestuale finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui alle lettere da a) ad e) dell’art.194, comma 1, del TUEL deve provvedersi con procedura d’urgenza, con la sottoposizione al Consiglio nei tempi brevi previsti dal regolamento di contabilità, in tutti i casi in cui al decorrere dei tempi è collegato il rischio di maggiori gravami o il maturare di interessi e rivalutazione monetaria o, comunque, non appena il responsabile del servizio ne 27 è venuto a conoscenza I debiti fuori bilancio • Qualora dovessero emergere debiti fuori bilancio successivamente alla data di adozione degli atti inerenti la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 comma 2 del TUEL) ed entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non sia stato adottato il provvedimento di riconoscimento che individua le modalità di finanziamento, è opportuno che l’organo di revisione inviti l’amministrazione a costituire un vincolo sull’avanzo/disavanzo di amministrazione. 28 I debiti fuori bilancio La norma dunque consente che siano riconosciuti come legittimi tutti i debiti conseguenti all’acquisto di beni con il solo limite: - Di essere connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni - Nei limiti dell’accertata e dimostrata utilità ed arricchimento dell’ente - Da chiunque ordinati - Prescindendo dall’aspetto autorizzatorio del bilancio - Al di fuori di qualsiasi valutazione economica 29 I debiti fuori bilancio Accertamento di utilità: deve consistere nella verifica della presenza del potenziale o reale possibilità di ausilio o beneficio direttamente per l’ente e per i suoi cittadini. L’assenza di utilità impedisce il riconoscimento del debito. L’arricchimento deve misurare -l’incremento patrimoniale vero e proprio, - oppure il risparmio di spese che diversamente sarebbero state dovute - o la mancata perdita patrimoniale. La misura dell’arricchimento costituisce il limite massimo al quale può arrivare il riconoscimento del debito fuori bilancio. 30 IL RENDICONTO DI GESTIONE 31 I RESIDUI (art. 189 e 190) I residui, rispettivamente attivi e passivi, rappresentano veri e propri crediti e debiti. Si potrebbe parlare di “somme residue da pagare” su quanto impegnato durante l’anno e “somme residue da riscuotere” rispetto a quanto accertato nell’esercizio. RESIDUI ATTIVI: somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio. MINORI ENTRATE ENTRATE PREVISTE RESIDUI ATTIVI ENTRATE ACCERTATE ENTRATE RISCOSSE 32 I RESIDUI ATTIVI • Le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio costituiscono Residui attivi • Sono mantenute fra i Residui attivi alla chiusura dell’esercizio solo le entrate per le quali esista un titolo giuridico che giustifichi il credito per l’Ente • Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell’esercizio costituiscono minori accertamenti e concorrono a determinare i risultati finali della gestione 33 I RESIDUI (art. 189 e 190) • RESIDUI PASSIVI: somme impegnate e non pagate durante l’esercizio. ECONOMIE DI SPESA SPESE PREVISTE RESIDUI PASSIVI SPESE IMPEGNATE SPESE LIQUIDATE SPESE ORDINATE/ PAGATE La cancellazione di un residuo passivo ritenuto non dovuto comporta un’economia di spesa. Economia di spesa è anche il minor valore delle spese impegnate rispetto a quelle previste. 34 I RESIDUI (art. 189 e 190) Le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio costituiscono Residui passivi Possono essere conservate nel conto dei residui solo le somme impegnate con le modalità previste dall’art. 183 del Tuel (si considerano impegnate con l’approvazione del bilancio quelle relative al personale, all’ammortamento dei mutui, quelle relative a contratti, ecc..) Le somme iscritte tra le spese di competenza e non impegnate entro il termine dell’esercizio costituiscono economie di spesa e concorrono a determinare i risultati finali della gestione 35 IL RENDICONTO DI GESTIONE Le norme prevedono la predisposizione di tre documenti: 1. Il Conto del bilancio 2. Il Conto economico 3. Il Conto del patrimonio Il Conto del bilancio discende dalla contabilità finanziaria, il Conto economico e il Conto del patrimonio discendono dalla contabilità economico - patrimoniale 36 IL RENDICONTO DI GESTIONE Il rendiconto e i suoi allegati (relazione dell’organo esecutivo, elenco dei residui) sono approvati dal consiglio dell’ente entro il 30 giugno dell’anno successivo. Il rendiconto deve essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti. 37 Il conto del bilancio •Dimostra i risultati finanziari della gestione •Ha una struttura simile a quella del bilancio preventivo in modo da poter comparare i dati preventivi con quelli consuntivi •Contiene: previsioni definitive di competenza, accertamenti e impegni di competenza, riscossioni e pagamenti •Evidenza la formazione dei residui attivi e passivi •Evidenzia il risultato di amministrazione •è lo strumento che consente la verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno. 38 Il conto del bilancio Nel conto del bilancio è evidenziata la gestione dei residui •Residui derivanti dall’esercizio precedente •Residui derivanti dall’anno precedente e riaccertati alla fine dell’esercizio (da parte dei responsabili dei servizi) •Residui pagati o riscossi (distinti per anno di formazione) •Residui da riportare al prossimo esercizio 39 IL RISULTATO DELLA GESTIONE Il risultato della gestione rappresenta il saldo tra le entrate accertate e le spese impegnate di competenza del periodo: ACCERTAMENTI (di COMPETENZA) -IMPEGNI (di COMPETENZA) RISULTATO DELLA GESTIONE RISCOSSIONI - PAGAMENTI +/- RESIDUI ATT. - RESIDUI PASS. RISULTATO DELLA GESTIONE 40 IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE: L’AVANZO E IL DISAVANZO Il risultato di amministrazione rappresenta in termini prospettici un “fondo di valore” (non un flusso) riferito all’intera gestione finanziaria (COMPETENZA e RESIDUI). FONDO DI CASSA INIZIALE + RISCOSSIONI - PAGAMENTI FONDO CASSA FINALE + RESIDUI ATTIVI A RIPORTARE - RESIDUI PASSIVI A RIPORTARE Come si può notare dalla tabella, il risultato di amministrazione corrisponde ad una sorta di “MARGINE DI TESORERIA” RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (AVANZO/DISAVANZO) 41 Ai sensi dell’art. 187, comma 1 del TUEL il risultato di amministrazione innanzitutto deve essere suddiviso - ai fini del suo “successivo utilizzo o ripiano” tra: a) fondi vincolati: vale a dire economie di spesa derivanti da stanziamenti finanziati con entrate a specifica destinazione (accertate), oppure contributi pervenuti oltre il termine massimo (30 novembre) per poter effettuare le variazioni di bilancio; b) fondi per il finanziamento di spese in conto capitale, non impegnate entro l’esercizio; c) fondi di ammortamento, che derivano dall’applicazione, al Titolo primo della spesa del bilancio preventivo, degli ammortamenti di cui all’art. 167 e dall’impossibilità di impegnare i relativi stanziamenti; d) fondi non vincolati, a carattere residuale. 42 Se il risultato d’amministrazione è positivo può essere utilizzato per: • il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l’avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza; • la copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti; • la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; • il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell’esercizio e delle altre spese correnti solo in sede di assestamento; • il finanziamento di spese di investimento. Se il risultato d’amministrazione è negativo deve essere ripianato. Va quindi iscritto nel bilancio preventivo dell’esercizio successivo come qualsiasi altra uscita, 43 limitando così la capacità di spesa dell’ente. IL CONTO ECONOMICO: IL RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA A) PROVENTI della GESTIONE 1. Proventi tributari 2.Proventi da trasferimenti 3. Proventi da servizi pubblici 4. Proventi da gestione patrimoniale 5. Proventi diversi 6. Proventi da concessioni ad edificare 7. Increm. Immobil. Per lavori interni 8. Variazione nelle rimananenze TOTALE PROVENTI B) COSTI della GESTIONE 9. Personale 10. Acquisto mat. prime e/o beni consuno 11. Variazioni riman. Materie e/o beni cons. 12. Prestazioni di servizi 13. Godimento di beni di terzi 14. Trasferimenti 15. Imposte e tasse 16. Quote di ammortam. Dell’esercizio TOTALE COSTI della GESTIONE RISULTATO DELLA GESTIONE C) PROVENTI / ONERI DA AZ. SPECIALI E PART. 17. Utili 18. Interessi su capitale di dotazione 19. Trasferimenti da aziende speciali e part. TOTALE RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA 44 IL CONTO ECONOMICO: IL SETTORE “FINANZIARIO” E I COMPONENTI STRAORDINARI D) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 20. Interessi attivi 21. Interessi passivi: - su mutui - su obbligazioni - su anticipazioni - per altre cause TOTALE E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI PROVENTI 22. Insussistenze del passivo 23. Sopravvenienze attive 24. Plusvalenze patrimoniali TOTALE PROVENTI ONERI 25. Insussistenze 26. Minusvalenze patrimoniali 27. Accantonamento per svalutazione crediti 28. Oneri straordinari TOTALE PROVENTI STR. TOTALE E RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 45 IL CONTO ECONOMICO • Evidenzia i proventi e i costi di competenza dell’esercizio e il risultato economico conseguito • Ha una struttura scalare in modo da evidenziare alcuni risultati intermedi • Componenti positivi e negativi del reddito sono classificati in base alla loro natura • La contabilità economica ha un valore prettamente conoscitivo di supporto alle verifiche di efficienza della gestione dell’ente • Diversamente dalla contabilità finanziaria non ha valore autorizzatorio • In caso di risultato negativo NON vi è obbligo di copertura o ripiano dello squilibrio economico 46 Il conto economico può essere ottenuto con due diversi strumenti: 1) Il prospetto di riconciliazione con il quale le annotazioni che hanno impatto sull’aspetto economico della gestione avvengono solo a fine esercizio 2) Con un sistema di contabilità generale applicato al metodo della partita doppia che consente di rilevare le operazioni dal duplice punto di vista finanziario ed economico concomitantemente al loro svolgimento CONTO ECONOMICO 47 CONNESSIONE TRA DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE Bilancio finanziario preventivo annuale Conto del bilancio Prospetto di conciliazione Conto economico Conto del patrimonio 48 PROSPETTO di CONCILIAZIONE (ART. 229) • In questo documento vengono rilevate le operazioni di rettifica mediante le quali avviene la transazione del risultato finanziario a quello economico attraverso la trasformazione, rispettivamente in ricavi e costi d’esercizio, delle entrate correnti accertare e delle spese correnti impegnate • In sede di rendiconto l’organo di revisione deve accertare l’esatta rilevazione del risultato economico e la corretta predisposizione del prospetto di conciliazione • Nel prospetto di conciliazione vengono rilevati altri elementi non tutti desumibili dalla contabilità finanziaria, che come è noto si limita alla rilevazione delle entrate e delle spese, per i quali si rende necessaria la tenuta di rilevazioni extracontabili 49 PROSPETTO di CONCILIAZIONE (ART. 229) • Il comma 9 dell’articolo 229 del Tuel dispone che il risultato finale economico è raggiunto partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio con l’aggiunta di elementi economici • La funzione del prospetto è quella di guida per la rettifica ed integrazione degli elementi finanziari al fine di condurli a valori economici • Il prospetto indica i collegamenti e le differenze fra i risultati finanziari e quelli economico-patrimoniali permettendo di rilevare non solo l’entità degli accertamenti e degli impegni finanziari ma anche la consistenza economica delle risorse (ricavi e proventi) ed il loro utilizzo misurandone il consumo (costi e oneri) 50 IL PROSPETTO di CONCILIAZIONE MODALITÀ di CALCOLO entrate correnti accertate + risconti passivi iniziali - ratei attivi iniziali risconti passivi finali + Ratei attivi finali Iva = Ricavi di competenza economica spese correnti impegnate + risconti attivi iniziali + costi esercizi futuri iniziali ratei passivi iniziali risconti attivi finali costi esercizi futuri finali + Ratei passivi finali Iva = costi di competenza economica 51 IL CONTO DEL PATRIMONIO ex Dpr. 194/’96 A) IMMOBILIZZAZIONI I) IMM. IMMATERIALI 1. Costi pluriennali capitalizzati II) IMMOB. MATERIALI 1. Beni demaniali 2. Terreni (patrimonio indisponibile) 3. Terreni (patrimonio disponibile) 4. Fabbricati (patrimonio indisp.) 5. Fabbricati (patrim.disponibile) 6. Macchinari, attrezz. E impianti 7. Attrezz,. E sistemi informatici 8. Automezzi e motomezzi 9. Mobili e macchine d’ufficio 10. Universalità di beni (patrim. indisponibile) 11. Universalità di beni (patrim. Disponibile) 12. Diritti reali su beni di terzi 13. Immobilizzaz. In corso III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZ. 1. Partecipazioni 2. Crediti 3. Titoli 4. Crediti per depositi cauzionali TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B) ATTIVO CIRCOLANTE I) RIMANENZE II) CREDITI 1. Verso contribuenti 2. Verso enti del settore pubblico allargato 3. Verso debitori diversi 4. Crediti per IVA 5. Crediti per depositi (banche) III. ATTIVITA’ FIN. CHE NON COSTIT. IMM. 1. Titoli IV. DISPONIBILITA’ LQUIDE 1. Fondo cassa 2. Depositi bancari TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C) RATEI E RISCONTI TOTALE ATTIVO A) PATRIMONIO NETTO I Netto patrimoniale II) Netto da beni demaniali TOTALE PARTIMONIO NETTO B) CONFERIMENTI I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale II) Conferimenti da concessioni a edificare TOTALE CONFERIMENTI C) DEBITI I) Debiti di finanziamento 1. Per finanziamenti a breve termine 2. Per mutui e prestiti 3. Per prestiti obbligazionari 4. Per debiti pluriennali II) Debiti di funzionamento III) Debiti per IVA IV) Debiti per anticipazioni di cassa V) Debiti per somme anticipate daterzi VI) I debiti verso controllate, collegate, altri VII) Altri debiti TOTALE DEBITI D) RATEI E RISCONTI I) Ratei passivi II) Risconti passivi TOTALE RATEI E RISCONTI 52 Conto del patrimonio art. 230 comma 2 tuel Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso di beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione e attraverso la cui rappresentazione contabile e il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. Operativamente il conto del patrimonio è determinato contemporaneamente al conto economico attraverso il prospetto di conciliazione o attraverso sistemi complessi di scritture contabili applicati al metodo della partita doppia. 53 Criteri di valutazione per i beni acquisiti successivamente al D.lgs 77/1995 • • • • Beni demaniali : al costo Terreni, fabbricati e beni mobili: al costo Crediti e debiti : al valore nominale Censi, livelli e enfiteusi : capitalizzazione della rendita al tasso legale (determinazione del valore attuale) • Rimanenze art. 2426 del codice civile CONTO DEL PATRIMONIO 54 Il patrimonio netto si determina come differenza tra l’attivo il passivo. PN = A – P Esso è un fondo di valori misurato in un certo istante (31/12) che comprende il risultato economico dell’esercizio. Se il risultato economico è positivo il netto aumenta; se negativo il netto diminuisce Deficit patrimoniale P > A CONTO DEL PATRIMONIO 55 IL SERVIZIO DI TESORERIA 56 Il servizio di tesoreria - - Il servizio di tesoreria è obbligatorio sulla base di una convenzione deliberata dal Consiglio e deve essere affidato in alternativa: a una banca a una S.p.A. con capitale sociale interamente versato non inferiore ad 1 miliardo di lire (solo per i Comuni non capoluoghi di Provincia, comunità montane ed unione di comnuni) al concessionario del servizio nazionale di riscossione (D. Lgs. 112/99 art.3). 57 Il servizio di tesoreria - L’oggetto: svolgere le operazioni legate alla gestione finanziaria, finalizzate: alla riscossione delle entrate e dei depositi effettuati da terzi, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori. Secondo il dettato normativo ogni deposito deve essere intestato all’ente e va gestito da tesoriere nel rispetto del sistema UNICO di tesoreria. Il tesoriere nella sua attività deve conformarsi alla legge, allo statuto, ai regolamenti dell’ente e alle specifiche convenzioni. 58 Il servizio di tesoreria Il Tesoriere svolge adempimenti contabili connessi: - alla riscossione delle entrate - al versamento delle spese - al rilascio di quietanze - alla comunicazione relative alle operazioni eseguite. 59 Il servizio di tesoreria Il Tesoriere inoltre deve: - Controllare le condizioni di legittimità (codifica dei mandati e limiti di stanziamento) - Tener conto delle variazioni di bilancio e dei prelevamenti dal fondo di riserva - Assumersi la piena responsabilità per la estinzione dei mandati - Provvedere alla gestione dei titoli. 60 Il servizio di tesoreria Gli obblighi del Tesoriere sono legati al contenuto della convenzione con l’ente. Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio il tesoriere rende all’ente locale il conto della propria gestione. Il tesoriere concede all’ente, in seguito a deliberazioni della Giunta, anticipazioni di tesoreria entro il limite dei 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente. L’anticipazione dovrebbe avere una breve durata nel rispetto degli equilibri finanziari. 61 PATTO DI STABILITA’ INTERNO 62 Il patto di stabilità interno Legge di stabilità per il 2011: LEGGE 13 dicembre 2010, n. 220 (GU n. 297 del 21-12-2010 - Suppl. Ordinario n. 281) Articolo 1 comma 87: Ai fini della tutela dell'unita` economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 124, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. . 63 Il patto di stabilità interno Le quattro fasi della determinazione del saldo obiettivo 2011: La procedura per la determinazione del saldo obiettivo per l’anno 2011 è costituita da quattro fasi, individuate dalla Ragioneria Generale dello Stato nella nota di istruzioni reperibile all’indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/eGOVERNME1/Patto-di-S/Patto-di-s11/ di seguito elencate e schematizzate negli Allegati OB/11/P e OB/11/C (utili per il calcolo del saldo obiettivo espresso in termini di competenza mista) relativi, rispettivamente, alle province ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. - Fase 1: determinazione del SALDO OBIETTIVO COME PERCENTUALE DATA DELLA SPESA MEDIA - Fase 2: determinazione del SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI - Fase 3: determinazione del SALDO OBIETTIVO FINALE (applicazione del fattore di correzione) - Fase 4: determinazione del SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO (PATTO REGIONALE) 64 Il patto di stabilità interno - Fase 1: determinazione del SALDO OBIETTIVO COME PERCENTUALE DATA DELLA SPESA MEDIA Il comma 88, lettere a) e b), dell’articolo 1 della legge n. 220/2010, prevede che, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, gli enti soggetti al patto di stabilità interno applicano alla media degli impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio 2006-2008, così come desunta dai certificati ai bilanci consuntivi, le percentuali previste dal citato comma 88, riportate nella tabella sottostante: 65 Il patto di stabilità interno segue - Fase 1: determinazione del SALDO OBIETTIVO COME PERCENTUALE DATA DELLA SPESA MEDIA L’ente dovrà, quindi, inserire, nelle celle indicate con le lettere (a), (b) e (c) degli allegati, l’importo degli impegni di spesa corrente registrato, rispettivamente, negli anni 2006, 2007 e 2008. L’applicazione, automaticamente, determinerà i saldi obiettivi “provvisori” per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, effettuando il calcolo del valore medio della spesa corrente e applicando a quest’ultimo le percentuali di cui sopra. 66 Il patto di stabilità interno All. OB/11/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011-2013 DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO (Leggi n. 220/2010, n. 122/2010, n. 133/2008) COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti (migliaia di euro) Modalità di calcolo Obiettivo 2011-2013 SPESE CORRENTI (Impegni) Anno 2006 3.758.130 Anno 2007 5.363.159 Anno 2008 4.404.865 (a) (b) (c) Media 4.508.718 MEDIA delle spese correnti (2006-2008) (1) FASE 1 (d)=Media(a;b;c) PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 88, lett. b), art.1, legge n. 220/2010) SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 88, art.1, legge n. 220/2010) Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 11,4% 14,0% 14,0% (e) (f) (g) Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 513.994 631.221 631.221 (h)=(d)*(e) (i)=(d)*(f) (l)=(d)*(g) 67 Il patto di stabilità. Bilancio di previsione - Fase 2: determinazione del SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI Il successivo comma 91 dispone che il valore annuale, determinato secondo la procedura della Fase 1, è ridotto, per ogni anno di riferimento, di un valore pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2 dell’articolo 14 del decreto legge n.78/2010. Il calcolo dell’obiettivo, sterilizzato degli effetti della riduzione dei trasferimenti, è effettuato automaticamente dalla procedura e visualizzato nelle celle (p), (q) e (r). 68 Il patto di stabilità. Bilancio di previsione - Fase 2: determinazione del SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI FASE 2 Il successivo comma 91 dispone che il valore annuale, determinato secondo la procedura della Fase 1, è ridotto, per ogni anno di riferimento, di un valore pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2 dell’articolo 14 del decreto legge n.78/2010. Il calcolo dell’obiettivo, sterilizzato degli effetti della riduzione dei trasferimenti, è effettuato automaticamente dalla procedura e visualizzato nelle celle (p), (q) e (r). RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 (comma 91, art.1, legge n. 220/2010) SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 91, art.1, legge n. 220/2010) Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 182.505 304.174 304.174 (m) Anno 2011 (n) Anno 2012 (o) Anno 2013 331.489 327.046 327.046 (p)=(h)-(m) (q)=(i)-(n) (r)=(l)-(o) 69 Il patto di stabilità. Bilancio di previsione - Fase 3: determinazione del SALDO OBIETTIVO FINALE (applicazione del fattore di correzione) Il nuovo metodo di calcolo può determinare, per alcuni enti, un peggioramento dell’obiettivo 2011 calcolato ai sensi dell’articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008 (ossia applicando ai saldi di competenza mista del 2007 le percentuali previste dal comma 3 del medesimo articolo), tale da rendere arduo il conseguimento e richiedere, conseguentemente, una significativa rideterminazione della programmazione finanziaria pluriennale. fattore di correzione per il solo anno 2011 70 Il patto di stabilità. Bilancio di previsione segue - Fase 3: determinazione del SALDO OBIETTIVO FINALE (applicazione del fattore di correzione) Per il solo anno 2011, ai fini del calcolo del valore dell’obiettivo finale è stato introdotto un fattore di correzione che opera in base al seguente assunto: gli enti che, a seguito dell’applicazione del nuovo metodo di calcolo, riscontrano un obiettivo peggiore (maggiore) rispetto a quello ottenuto applicando le regole della legislazione previgente, lo migliorano (riducono) per un importo pari alla metà della distanza fra l’obiettivo “nuovo” e l’obiettivo “vecchio”; viceversa, per gli enti che, in base alla nuova normativa, riscontrano un obiettivo migliore (inferiore) rispetto a quello calcolato secondo le regole previgenti, lo peggiorano (incrementano) per un importo pari alla metà della distanza fra l’obiettivo “nuovo” e l’obiettivo “vecchio”. 71 Il patto di stabilità. Bilancio di previsione segue - Fase 3: determinazione del SALDO OBIETTIVO FINALE (applicazione del fattore di correzione) A titolo esemplificativo, come opera la suddetta correzione: 1) se un ente, sulla base del vecchio metodo di calcolo, aveva per il 2011 un obiettivo pari a 100 e, sulla base del nuovo metodo di calcolo, avrebbe dovuto perseguire, per il medesimo anno, un obiettivo di 150, si ha che: la distanza fra i due obiettivi è pari a |150-100|=50 e l’obiettivo finale dell’ente è, quindi, pari a 150–(50)/2=125; 2) se un ente, sulla base del vecchio metodo di calcolo, aveva per il 2011 un obiettivo pari a 100 e, sulla base del nuovo metodo di calcolo, avrebbe dovuto perseguire, per il medesimo anno, un obiettivo di 50, si ha che: la distanza fra i due obiettivi è pari a |50-100|=50 e l’obiettivo finale dell’ente è, quindi, pari a 50 + (50)/2 =75. 72 Il patto di stabilità. Bilancio di previsione segue - Fase 3: determinazione del SALDO OBIETTIVO FINALE (applicazione del fattore di correzione) L’ente inserisce, nella cella indicata con la lettera (s), l’obiettivo calcolato per l’anno 2011 in sede di comunicazione dell’obiettivo 2010 alla Ragioneria Generale dello Stato. Anno 2011 SALDO OBIETTIVO PREVIGENTE (calcolato ai sensi dell'art. 77-BIS del D.L. 112/2008) (2) -281.000 FASE 3 (s) Anno 2011 FATTORE DI CORREZIONE DELL'OBIETTIVO 2011 (comma 92, art.1, legge n. 220/2010) 306.245 (t)=[(p)-(s)]/2 SALDO OBIETTIVO FINALE (comma 92, art.1, legge n. 220/2010) Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 25.245 327.046 327.046 (u)=(p)-(t) (v)=(q) (z)=( r) 73 Il patto di stabilità. Bilancio di previsione - Fase 4: determinazione del SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO (PATTO REGIONALE) L’obiettivo indicato nelle celle (u), (v) e (z) è definitivo soltanto nel caso in cui l’ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti al Patto Regionale che può introdurre rimodulazioni dei singoli obiettivi disposte ai sensi dei commi da 138 a 143 della legge n. 220/2010. 74 Il patto di stabilità. Bilancio di previsione Segue - Fase 4: determinazione del SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO (PATTO REGIONALE) La normativa contempla due tipologie di Patto Regionale: Patto Regionale “Verticale”: comma 138, articolo 1, legge n. 220/2010: concerne la possibilità per le regioni, di autorizzare gli enti locali residenti sul proprio territorio di peggiorare il saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale. Tale peggioramento è compensato da una riduzione, per lo stesso importo, dell’obiettivo programmatico della regione stessa, in termini di cassa o di competenza. Le regioni, in sede di certificazione (ai sensi del comma 145, dell’articolo 1 della legge n. 220/2010), dovranno dichiarare che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto di stabilità, e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli 75 impegni correnti soggetti ai limiti del patto. Il patto di stabilità. Bilancio di previsione Segue - Fase 4: determinazione del SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO (PATTO REGIONALE) Patto regionale “Orizzontale”: comma 141, articolo 1, della legge di stabilità: prevede la possibilità, per le regioni di integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l’importo dell’obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione. Ai sensi del successivo comma 142, è previsto che le regioni definiscano e comunichino agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. 76 Il patto di stabilità. Bilancio di previsione Segue - Fase 4: determinazione del SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO (PATTO REGIONALE) Il saldo obiettivo 2011 da considerare sarà, dunque, quello risultante dalla somma fra saldo obiettivo finale e la variazione dell’obiettivo determinata in base al Patto regionale, verticale e/o orizzontale. Il valore obiettivo per il 2011 verrà rideterminato in virtù del citato Patto regionale, sulla base dei dati comunicati da ciascuna regione al Ministero dell’economia e finanze, inerenti le variazioni dell’obiettivo definite ai sensi dei commi 138 e 141, dell’articolo 1, della legge n. 220/2010 (cella (ab) e cella (ac) degli Allegati OB/11/P e OB/11/C). Il saldo obiettivo 2011, così rideterminato, verrà indicato nella cella (ad). 77 Il patto di stabilità. Bilancio di previsione Segue - Fase 4: determinazione del SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO (PATTO REGIONALE) Anno 2011 FASE 4 PATTO REGIONALE "Verticale" (3) Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art 1, legge n. 220/2010 (ab) Anno 2011 PATTO REGIONALE "Orizzontale" (4) Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (ac) Anno 2011 PATTO REGIONALE - SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO 25.245 (ad)= (u)+(ab)+(ac) 78 Il patto di stabilità interno DEFINIZIONE DEL SALDO FINANZIARIO Comma 89 Legge 220/2010. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista e` costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. Comma 90 Legge 220/2010. A decorrere dall'anno 2011, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti conseguono l'obiettivo strutturale del patto di stabilita` interno realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, come definito al comma 89, pari a zero. 79 Il patto di stabilità interno Comma 93 Legge 220/2010. In sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilita` interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta` ed autonomie locali, da emanare entro il 31 gennaio 2011, possono essere stabilite misure correttive dello stesso per il solo anno 2011, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola. Dal presente comma possono derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro. (intesa convenuta in data 2 febbraio 2011 sullo schema di DPCM). 80 Il patto di stabilità interno Lo schema di DPCM (intesa convenuta in data 2 febbraio 2011 sullo schema di DPCM). Si pone come obiettivo quello di trovare un valore percentuale oltre il quale la manovra non possa andare e che mitighi quindi gli obiettivi più estremi in modo da renderli sostenibili, anche in relazione alla potenzialità del bilancio di assorbire la manovra. In questo senso i Comuni si dividono in tre fasce demografiche: • da 5.000 a 10.000 abitanti l’obiettivo in valore assoluto della manovra non può essere superiore al 5,4% della spesa corrente media triennale; • da 10.000 a 200.000 abitanti il limite è fissato al 7%; • per i Comuni con popolazione maggiore di 200.000 abitanti si applica una percentuale del 10,5%. 81 Il patto di stabilità interno CALCOLO SALDO PROGRAMMATICO SPECIFICO COME CORRETTO DA BOZZA D.M. ATTUATIVO ART.1, COMMA 93, L. 220/10, ORA IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE 2011 SALDO OBIETTIVO SPECIFICO DA LEGGE DI STABILITÀ 25.244,68 2012 2013 327.046,37 327.046,37 VERIFICA DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO DI SALDO FINAZIARIO COME DA D.M. ATTUATIVO ART. 1, C. 93, L.220/10 IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE Saldo obiettivo specifico 2011 definitivo determinato secondo quanto disposto dalla Legge di Stabilità Media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, come desunta dai certificati di conto consuntivo 25.244,68 4.508.718,10 Rapporto percentuale risultante tra le 2 grandezze sopra riportate 0,56% Rapporto % per la fascia demografica di appartenenza del Comune indicato in D.M. di prossima emanazione 5,40% Il valore % rilevato nel rapporto tra obiettivo specifico determinato secondo quanto disposto dalla Legge di Stabilità e la spesa corrente media del triennio 2006-2008 risulta minore o uguale al alla % indicata nel testo del D.M., pertanto: 2011 SALDO OBIETTIVO SPECIFICO INVARIATO 25.244,68 82 Il patto di stabilità interno OBIETTIVO DI SALDO FINANZIARIO 2011 - 2012 - 2013 - Inserimento previsioni - COMPETENZA 2011 OBIETTIVO STRUTTURALE DI SALDO FINANZIARIO (comp. mista) OBIETTIVO SPECIFICO DI SALDO FINANZIARIO (comp. mista) 2012 2013 - 25.244,68 327.046,37 327.046,37 2011 2012 Ipotesi previsioni 2011 - 2012 - 2013 2013 (+) Entrate titoli I- II- III (accertate) Entrate correnti dallo Stato per dichiarazione stato di emergenza (accertate) (-) Entrate correnti provenienti dall'Unione Europea (accertate) (-) Entrate correnti ISTAT connesse ai censimenti (accertate) (-) Spese titolo I (impegnate) Spese correnti a segiuto dichiarazione stato di emergenza (+) (impegnate) Spese correnti derivanti utilizzo entrate correnti provenienti da U.E. (+) (impegnate) (+) Spese correnti ISTAT connesse ai censimenti (impegnate) (-) C O M P E T E N Z A Saldo finanziario parte corrente - - - 83 Il patto di stabilità interno OBIETTIVO DI SALDO FINANZIARIO 2011 - 2012 - 2013 - Inserimento previsioni - CASSA 2011 2012 2013 (+) Entrate titoli IV (riscosse) (-) Riscossione di crediti (riscosse) Entrate in c/capitale dallo Stato per dichiarazione stato di emergenza (-) (riscosse) (-) Entrate in c/capitale provenienti dall'Unione Europea (riscosse) Cessioni di azioni o quote di soc./vendita del patrim. Immob. (c. 8 (-) riscosse) Entrate c/capitale da trasferimenti di cui c. 704 e 707 art.1 L.296/06 C (-) (riscosse) A (-) Spese titolo II (pagate) S (+) Concessioni di crediti (pagate) S Spese in c/capitale a segiuto dichiarazione stato di emergenza A (+) (pagate) Spese in c/capitale derivanti utilizzo entrate in c/capitale da U.E. (+) (pagate) Spese c/capitale comuni in prov. AQ, art,14, c. 14 ter, D.L. 78/2010 (+) (pagate) Spese c/capitale da trasferimenti di cui c. 704 e 707 art.1 L.296/06 (+) (pagate) Saldo finanziario parte capitale SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA PREVISTO 84 Il patto di stabilità interno RIEPILOGO 2011 2012 2013 Obiettivo strutturale in termini di competenza mista Obiettivo specifico in termini di competenza mista 25.244,68 327.046,37 327.046,37 Obiettivo previsto Azioni correttive Margine di manovra 85 Il patto di stabilità interno: Bilancio di previsione Comma 107 Legge 220/2010. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilita` interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita` interno. 86 Il patto di stabilità interno: Limite all’indebitamento Comma 108 Legge 220/2010. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e tutti i comuni, per ciascun anno del triennio 20112013, non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente se la spesa per interessi di cui al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, supera il limite dell'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. 87 Il patto di stabilità interno: Limite all’indebitamento N.B. Il maxiemendamento al D.L. milleproroghe n. 225/2010, in corso di approvazione alla Camera, con riferimento all’obbligo di riduzione della dinamica di crescita del debito, prevede una modifica alla legge di stabilità 2011 per cui le province e tutti i comuni non possono aumentare la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente, se la spesa per interessi supera il 12% per l'anno 2011, il 10% per l'anno 2012 e l'8% a decorrere dall'anno 2013 (art. 2-ter comma 7) 88 Il patto di stabilità interno: Monitoraggio degli adempimenti e acquisizione di elementi informativi utili per la finanza : Comma 109 Legge 220/2010. • trasmissione prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 91, 92 e 93. • trasmissione risultanze semestrali cumulate entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento alla Ragioneria generale dello Stato, • utilizzo sistema web nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», • si trasmettono le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita` definiti con decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-citta` ed autonomie locali. 89 Il patto di stabilità interno: Monitoraggio degli adempimenti e acquisizione di elementi informativi utili per la finanza : • Comma 110 Legge 220/2010. • Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita` è disposto l’invio entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento alla Ragioneria generale dello Stato di una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economicofinanziaria, secondo un prospetto e con le modalita` definiti dal decreto di cui al comma 109. 90 Il patto di stabilità interno: Monitoraggio degli adempimenti e acquisizione di elementi informativi utili per la finanza : Conseguenze inadempimenti: • La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto di approvazione dei modelli e delle modalità di trasmissione nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilita` interno. • La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilita` interno. • La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita` interno. • Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 119, lettera c). 91 Il patto di stabilità. Conseguenze 1. l'incassato entrata corrente e il pagato spesa corrente non rilevano ai fini patto. 2. l’accertato di parte corrente contribuisce, ai soli fini patto, alla copertura dei pagamenti di parte capitale, come pure l’incassato di parte capitale contribuisce,ai soli fini patto, alla copertura degli impegni di parte corrente. 3. accertando entrate in conto capitale e impegnando spese per investimenti, non sorgono difficoltà ai fini patto, nemmeno se la fonte di finanziamento è il mutuo o l’avanzo, che rimangono esclusi ai fini patto. Questo deriva dal fatto che l’accertato e l’impegnato di parte capitale non sono considerati ai fini patto. Nasceranno difficoltà quando la spesa in conto capitale impegnata sarà successivamente pagata. 4. se l’incassato e il pagato della parte capitale avvengono nel medesimo anno, non si producono distorsioni a livello patto, che assorbe in tal modo entrambe le voci. Diverso è il caso contrario, molto più probabile nella pratica, in cui l’incassato e il pagato di parte capitale siano contabilizzati in anni diversi. 92 Il patto di stabilità interno Specifiche sui prospetti del monitoraggio Cumulabilità - I modelli devono essere compilati dagli enti con riferimento a ciascun semestre, indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il primo semestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2010). Variazioni – In presenza di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l’errore. Dati provvisori - A tal riguardo, il decreto fa presente che, nel caso ne sussistano i presupposti, i dati sono modificabili entro un mese dalla data ultima prevista per l’approvazione del consuntivo dell’anno 2010. Trascorso tale termine non è più possibile apportare variazioni ai dati comunicati. 93 Il patto di stabilità interno Effetti finanziari delle sanzioni Il regime sanzionatorio (art. 1 comma 119 e seg. Legge 220/2010) prevede l’applicazione delle seguenti sanzioni: a) i trasferimenti ordinari dovuti dal Ministero dell’interno sono ridotti di un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale e, comunque, in una misura non superiore al 5%; b) gli impegni di spese correnti, identificate dal titolo 1° della spesa (secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996), senza alcuna esclusione, non possono superare il valore annuale più basso del corrispondente ammontare annuo degli impegni effettuati nell’ultimo triennio; c) il ricorso all’indebitamento non è consentito anche se finalizzato agli investimenti; naturalmente, non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito (comma 121: Listituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo` procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza dell’attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita` interno per l'anno precedente); 94 segue …… Il patto di stabilità interno Effetti finanziari delle sanzioni d) il divieto di assunzione del personale. Tale divieto opera per le assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione. E’ fatto, altresì, divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurano elusivi della citata disposizione. e) riduzione delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza (articolo 61, comma 10, del decreto legge n. 112/2008). Gli emolumenti degli amministratori di cui all’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008. 95 Il patto di stabilità interno Effetti finanziari delle sanzioni Il comma 22 del più volte richiamato articolo 77-bis prevede che gli effetti finanziari conseguenti all’applicazione della sanzione relativa alla riduzione degli impegni per spese correnti (precedente punto b) e della sanzione che vieta di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (punto d), non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l’anno in cui le sanzioni vengono attuate. L’ente sanzionato non potrà, quindi, considerare nel saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno 2010 la minore spesa derivante dall’applicazione delle sanzioni. 96 Il patto di stabilità interno Effetti delle sanzioni Sanzioni derivanti dall’inosservanza del sistema di monitoraggio Fattispecie Sanzione Mancata comunicazione dell’obiettivo programmatico Sanzione applicabile come se non avesse rispettato il patto Mancata comunicazione della certificazione del raggiungimento dell’obiettivo Sanzione applicabile come se non avesse rispettato il patto Mancata segnalazione della situazione di commissariamento Assoggettamento al patto 97 Il patto di stabilità interno Verifica del rispetto del Patto Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2010 con l’obiettivo annuale prefissato. Al fine di evitare le difficoltà interpretative riscontrate negli anni passati circa il significato da attribuire al segno (positivo o negativo) derivante dalla differenza tra risultato registrato e obiettivo programmatico, anche per il patto 2010 la RGS stabilisce che, se tale differenza al 31 dicembre 2010 risulta: • positiva o pari a 0, il patto di stabilità per l’anno 2010 è stato rispettato; • negativa, il patto di stabilità interno 2010 non è stato rispettato. Qualora il prospetto del monitoraggio venga redatto in modo non esaustivo e/o risulti incoerente con i dati di consuntivo, non sarà ritenuta valida la conseguente certificazione inoltrata ai sensi del comma 15 dell’articolo 77bis del decreto legge n. 112/2008. 98 Il patto di stabilità. Come migliorare il saldo Utilizzare leve di bilancio dirette a potenziare le entrate rilevanti patto e a ridurre le spese correnti e in conto capitale. Si individuano a tal fine: - potenziamento di entrate tributarie; - maggiore copertura di servizi a domanda individuale con leva tariffaria; - sviluppo delle entrate da sponsorizzazioni; - maggiore redditività del patrimonio; - maggiore redditività delle aziende partecipate con rilevanza economica; - maggiore incisività nell’alienazione di beni - maggiore utilizzo di concessioni edilizie per il finanziamento di opere; - maggiore ricorso alle fonti di finanziamento europee; - minore incidenza della spesa di personale; - minore incidenza oneri acquisto di beni; - minore incidenza di oneri per contratti di servizio dalle proprie aziende; - minore incidenza di fitti passivi; - minore incidenza di contributi ad enti e associazioni; - rinegoziazione di mutui e rimodulazione debito con riduzione di interessi passivi; - utilizzo di crediti tributari in compensazione di debiti tributari; - opzione irap per attività commerciali; - riduzione impatto degli investimenti sul bilancio dell’ente. 99 Il patto di stabilità. Come agire sulla cassa a) analizzare gli stanziamenti di bilancio e stimare il gettito presumibile di incassi a titolo IV in conto competenza e di pagamenti a titolo II in conto competenza, tenendo presente l’andamento degli ultimi anni; b) analizzare i residui attivi a titolo IV e individuare i presumibili incassi; c) analizzare i residui passivi, nel loro presupposto giuridico e nella loro struttura (per comprendere trattasi di debiti patrimoniali, quindi di futuro pagamento, oppure di conti d’ordine, ovvero di impegni finanziari in attesa di prestazione, il cui pagamento è dilazionato nel tempo); d) rivedere il ciclo passivo della spesa in conto capitale, con particolare riferimento ai lavori pubblici, per programmare le fasi di S.A.L. – fattura – mandato di pagamento; 100 Il patto di stabilità. Come agire sulla cassa e) analizzare i rapporti con gli altri enti pubblici, soprattutto con la Regione, verificando la previsione di incassi e pagamenti sulle deleghe; f) stimolare al massimo, in capo a tutti i responsabili di settore, i solleciti e le altre azioni esecutive nei confronti dei soggetti debitori dell’ente per favorire gli incassi a titolo IV; g) rallentare gli impegni di competenza a titolo II (che non siano obbligazioni già assunte) per ridurre l’incidenza e la tempistica dei pagamenti; h) non commettere l’errore di impegnare spesa in conto capitale (per il solo fatto che l’impegnato a titolo II non è più rilevante patto) senza considerarne gli effetti sulla cassa negli anni successivi. 101 OPERE PUBBLICHE 102 OPERE PUBBLICHE I legami tra la normativa finanziaria sugli investimenti e le prescrizioni in materia di bilancio triennale devono indirizzare le scelte dell’ente verso la predisposizione di un piano generale dei lavori pubblici realistico e realizzabile, in piena armonia con la reale disponibilità di risorse. Gli elementi fondamentali che stanno alla base di una programmazione realistica delle opere pubbliche possono essere così individuate: •valutazione del grado di priorità dell’investimento, data la limitatezza delle risorse disponibili; •valutazione dell’investimento in termini economici e di efficacia; •capacità tecnica di realizzazione; •scelta adeguata della fonte di finanziamento tenendo conto che il ricorso all’indebitamento deve far riferimento non tanto alla massima disponibilità teorica ma, soprattutto, alla capacità reale di rimborsare i mezzi di terzi. 103 OPERE PUBBLICHE Le modalità di finanziamento degli investimenti sono individuate dall’ art. 199 del d.lgs. n. 267/00. “1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare: a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti; b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti; c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni; d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali; e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187; f) mutui passivi; g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.” 104 OPERE PUBBLICHE Per le opere finanziate con fonti onerose occorre verificare il rispetto dei limiti al ricorso all’indebitamento previsti dal 1° comma dell’articolo 204 del d.lgs. n. 267/00 e gli effetti economici e finanziari sul bilancio pluriennale e sui bilanci successivi. art. 204 Regole particolari per l'assunzione di mutui Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 15 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. 105 OPERE PUBBLICHE VERIFICA DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO lire entrate correnti( titoli I, II,III) rendiconto del penultimo anno precedente € 17.393.893,00 limite di impegno di spesa per interessi passivi (15%) € 2.609.083,95 (a) Interessi passivi su mutui in ammortamento e altri debiti € 880.260,00 (b) incidenza percentuale sulle entrate correnti 5,06% importo impegnabile per interessi su nuovi mutui € importo mutuabile al tasso medio del 4,75 € 36.396.293,68 1.728.823,95 ( c) 106 OPERE PUBBLICHE La programmazione delle opere pubbliche si concretizza con la predisposizione del programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici (o l’aggiornamento annuale) di cui all’ex articolo 14 della legge n. 109/94 ora art.128 del D.Lgs.163/2006 che devono essere redatti secondo le indicazioni e gli schemi ministeriali. 107 Per gli interventi inseriti nel Piano Triennale delle Opere pubbliche e nell’elenco annuale -inferiori a 1 milione di euro devono essere predisposti SINTETICI STUDI (ai sensi dell'art. 11, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999; art. 2, commi 2 e 3 D. M. 9 giugno 2005) - superiori a 1 milione di euro devono essere predisposti STUDI di FATTIBILITÀ (secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144) •Per i lavori di manutenzione è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla STIMA SOMMARIA DEI COSTI ( art. 2 comma 4 D. M. 9 giugno 2005) . 108