Corso per bibliotecari
17 novembre 2008
I BENI LIBRARI
ASSETTO ED ORGANIZZAZIONE
Dott.ssa Maria Cristina Misiti
LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE
GOVERNATIVE E I REGOLAMENTI
ORGANICI DALL’UNITA’ AI NOSTRI
GIORNI
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Il patrimonio bibliografico assommava a oltre quattro milioni di volumi
suddiviso in 210 biblioteche: 33 governative, 110 provinciali e comunali, 71
di istituti scientifici, corporazioni religiose o privati
Le biblioteche erano frammentate sul territorio con gravi lacune nell’ambito
delle opere moderne e scientifiche
Se da un lato si esaltava il ruolo delle “librerie come inventario della coltura
generale del nostro paese” dall’altro si negavano i mezzi finanziari
necessari per rivitalizzare e rilanciare il settore.
Desiderio Chilovi nel 1867 lucidamente traccia un quadro di esemplare
chiarezza sulle effettive necessità e sulle linee di intervento:
Articolazione degli istituti in base alla loro specifica funzione; formazione
qualificata del personale; rigorosa applicazione delle norme sull’obbligo del
deposito degli stampati; costituzione di un servizio nazionale di informazioni
bibliografiche
LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE E I
REGOLAMENTI ORGANICI DALL’UNITA’ AI NOSTRI
GIORNI
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Vari REGOLAMENTI “ORGANICI” a partire dal 1869, accogliendo le indicazioni della
Commissione Cibrario incaricata dal Ministro di formulare un regolamento. Si proponeva di
distinguere due classi, le generali e le speciali. Alle prime si conferiva il titolo di Nazionale (Torino
e Bologna, Milano e Venezia, Parma e Modena, Napoli, Palermo e Cagliari. La Nazionale di
Firenze, istituita il 22.12.1861, riceveva la copia d’obbligo). Possibilità di accorpare
amministrativamente istituti esistenti in una medesima città. Si suggeriva la creazione di una
scuola biennale di paleografia e bibliologia presso ciascuna biblioteca nazionale. Sono biblioteche
pubbliche governative tutte quelle che “godono di un assegno di dotazione da parte dello Stato e il
cui personale è nominato dal governo e retribuito sul bilancio”
1876 tentativo di riorganizzazione di Ruggero Bonghi, Ministro della P.I.
Nuova distinzione delle biblioteche, con riduzione delle Nazionali a 4 (Firenze, Napoli, Torino,
Roma). Vocazione elitaria ribadita dal divieto di “dare in lettura i romanzi, i giornali politici, i libri di
frivolo argomento e di mero passatempo, quelli immorali o accompagnati da disegni osceni…”
Casanatense e Angelica accorpate con la NAZIONALE di Roma, la Laurenziana con la Nazionale
di Firenze.
Istituzione in ogni biblioteca di una commissione di nomina ministeriale per l’acquisto libri (unica
nel caso di più biblioteche nella stessa città)
Alla formazione del personale si provvedeva istituendo presso la Nazionale di Roma un corso
tecnico biennale, affiancato da due alunnati, uno per preparare i distributori, l’altro per gli impiegati
di grado superiore.
Alla Nazionale di Roma affidata la compilazione del BOMS, l’ufficio duplicati, il compito di
conservare una copia di tutto ciò che si pubblicava in Italia.
LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE E I
REGOLAMENTI ORGANICI DALL’UNITA’ AI NOSTRI
GIORNI
• 1885 Ferdinando Martini segretario generale ridisegna
l’assetto delle biblioteche governative, disciplinando
l’ordinamento interno e il servizio al pubblico. Con un
nuovo regolamento di ben 191 articoli precisa i compiti
delle 2 “biblioteche nazionali centrali” e ristruttura la
carriera del personale, che doveva possedere “una
coltura e certe attitudini tutt’affatto speciali che non si
improvvisano”
• 1907 32 biblioteche governative
• creazione di un nuovo organo centrale, la Giunta
consultiva delle biblioteche; affermazione della
sorveglianza statale sulle biblioteche non governative
il R.D. n. 944 del 7 giugno 1926
Nell’ambito del Ministero della Pubblica
Istruzione si crea
La DIREZIONE GENERALE
ACCADEMIE E BIBLIOTECHE
Nel 1927 nasce la rivista “Accademie e
Biblioteche d’Italia”
Nuovo regolamento DPR 5.9.1967
n.1501
• Nel dopoguerra emerge il problema della
revisione delle norme del 1907.si rinuncia
al progetto di includere nella normativa le
Soprintendenze bibliografiche.
• 122 articoli che ricalcano lo schema
precedente con la vecchia distinzione tra
biblioteche nazionali, universitarie, speciali
e annesse ai monumenti nazionali, con
l’aggiunta di due sezioni musicali
D.P.R.5.7.1995 n.417 REGOLAMENTO
DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE
STATALI
• 1995 non più “organico”
• le 47 biblioteche sono elencate per ordine
geografico compresi 11 istituti “annessi a
monumenti nazionali” funzionalmente
dipendenti da antiche abbazie
DPR 5 luglio 1995 regolamento
delle biblioteche pubbliche statali
•
L’elenco non permette di raggruppare per tipi e funzioni le varie biblioteche,
tuttavia è possibile distinguere le seguenti categorie:
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Biblioteche nazionali centrali: Firenze e Roma
Altre 7 biblioteche nazionali: Torino, Milano, Venezia, Napoli, Bari,
Cosenza, Potenza (più quella di Macerata ora non più sezione staccata)
Biblioteche universitarie: oltre alla Nazionale di Torino, altre 10 biblioteche
sorte perlopiù in importanti atenei degli Stati pre-unitari
Altre Biblioteche (precedentemente denominate come “aventi particolari
compiti e funzioni”). Vi rientrano istituti diversi per storia, tradizioni e
funzioni, quali ad esempio la Medicea Laurenziana, biblioteca storica di
conservazione, l’Isontina di Gorizia, affine a una biblioteca pubblica, o la
Biblioteca di Archeologia e Storia dell’arte o la Medica che si configurano
come biblioteche specializzate.
Il quadro tipologico è venuto a cadere e i caratteri di specializzazione non
trovano un chiaro riconoscimento
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D.P.R.417/1995 REGOLAMENTO
ORGANICO DELLE BIBLIOTECHE
PUBBLICHE STATALI
• Il regolamento del 1995 all’art.2 attribuisce
all’insieme delle biblioteche pubbliche statali il
compito di “documentare il posseduto, fornire
informazioni bibliografiche e assicurare la
circolazione dei documenti”; tenendo conto della
specificità delle raccolte, della tipologia degli
utenti e del contesto territoriale in cui ciascuna è
inserita non escludendo forme di cooperazione
con altre biblioteche e istituzioni
La tutela prima dell’Unità d’Italia
• Caratteristiche delle leggi preunitarie
• Tutte cercano di impedire le rimozioni e le distruzioni
degli oggetti d’arte destinate al pubblico ornamento
• Tutte cercano di impedire l’esportazione
• Introducono il diritto di prelazione in caso di vendita
• Creano il concetto di patrimonio storico-artistico,
sostanzialmente mobile
• Le leggi pontificie e borboniche trattano anche della
conservazione e del restauro dei beni immobili e
disciplinano gli scavi archeologici
Le prime iniziative legislative Le
leggi Nasi e Rosadi
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Risale al 1872 il fermento per una legislazione unitaria in materia di arte, ma solo nel
1902 si arriverà, dopo trenta anni di discussioni, all’emanazione della prima legge di
protezione. La legge 12 giugno 1902, n. 185 (legge Nasi) non risulta particolarmente
soddisfacente, soprattutto per quel che riguarda l’esportazione di cose d’arte, vietata
solo per quelle opere dichiarate di “sommo pregio” e già catalogate.
La legge n. 364 del 20 giugno 1909 “Per le antichità e le belle arti” non sollevò alcun
clamoroso dibattito in Parlamento. Alla Camera, come scrisse Giovanni Rosadi sul
“Marzocco”, passò quasi senza discussione come una legge per qualche tombola di
beneficenza o per la divisione di qualche comunello del Mezzogiorno. Eppure essa
conobbe una lunga e difficile gestazione, durata dal 1906 al 1909, segnata da
schermaglie tecniche e scontri furibondi in Commissione alla Camera e presso
l’Ufficio centrale in Senato, suscitando una vasta eco nell’opinione pubblica colta.
Soprattutto mobilitò forze sociali e gruppi d’interessi come mai alcuna altra legge in
un ambito considerato tutto sommato periferico rispetto ai grandi filoni della
produzione legislativa, era riuscita a fare. Perché? Il nodo forse decisivo era la difesa
della proprietà privata.
La L. 364 del 20 giugno 1909
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È il primo vero testo organico e completo
È valido per tutte le cose mobili e immobili avente interesse storico, artistico
o archeologico, risalenti a più di 50 anni e il cui autore non è più vivente
Dichiara l’inalienabilità delle cose appartenenti allo Stato e agli enti pubblici
Per le cose private occorre la notifica dell’importante interesse
Per la demolizione, rimozione e restauro degli immobili notificati occorre
l’autorizzazione Ministero della Pubblica Istruzione
Per i passaggi di proprietà, occorre la denuncia e lo Stato può esercitare la
prelazione
L’esportazione viene vietata quando costituisce grave danno per la storia,
l’archeologia e l’arte ed è possibile l’acquisto coattivo
Normativa dettagliata per gli scavi
La Legge n. 1089 del 1 giugno 1939
(Tutela delle cose d’interesse artistico e storico)
• Tutela le “cose, immobili e mobili, che
presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnografico”
• Non fu mai varato il regolamento pur avendo
quasi completato il suo iter nel maggio del 1943
• Poi la guerra interruppe tutto e non si ripresero
più i lavori
• Rimasta sostanzialmente in vigore fino al 2004
Prima della nascita del Ministero per i Beni
Culturali: il D.L. n. 2074 del 2.10.1919
• Istituzione di 12 Soprintendenze bibliografiche (dal
1935 15, dal 1970 Soprintendenze ai beni librari)
Gli uffici sono collocati presso le biblioteche governative in 9 regioni
(Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Lazio,
Campania, Sicilia e Sardegna)
[l’ufficio di Soprintendenza aveva sede in una regione diversa da
quella su cui esercitava la propria competenza: es. La S. per
l’Abruzzo e il Molise aveva sede c/o la Casanatense, quella per
le Marche e l’Umbria c/o la Mediceo-Laurenziana, quella per la
Puglia e la Lucania c/o l’Universitaria di Napoli; la S. della
Campania aveva competenza anche sulla Calabria]
Soprintendenze bibliografiche
Le Soprintendenze bibliografiche (poi denominate ai beni
librari) , organi periferici del Ministero della Pubblica
Istruzione, avevano i compiti di :
sorveglianza e tutela, previe le apposite notifiche
d’importante interesse, sul patrimonio librario antico, raro
e di pregio posseduto dai comuni, enti morali e da privati
Proporre i restauri e curare la catalogazione
Pronunciarsi in merito alle proposte di istituzione di nuove
biblioteche
Vigilare sulle raccolte claustrali devolute ai comuni e sulle
biblioteche popolari
Svolgere le funzioni di uffici di esportazione
I RAPPORTI STATO / REGIONI E
I BENI LIBRARI
• DALLE SOPRINTENDENZE
BIBLIOGRAFICHE AL TRASFERIMENTO
DI COMPETENZE ALLE REGIONI
La Costituzione della Repubblica
• Art.117 provvede ad elencare le materie di
competenza legislativa regionale
• Riconosce la competenza legislativa e
amministrativa alle Regioni a statuto ordinario su
“musei e biblioteche di enti locali”
• Le regioni a statuto speciale hanno competenza
esclusiva
• Il successivo art. 118 stabilisce che “spettano
alle Regioni le funzioni amministrative per le
materie elencate nel precedente articolo”
specificando che lo Stato può con legge
delegare alla Regione l’esercizio di altre funzioni
Il D.P.R. n. 3 del 14 gennaio 1972
Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni
amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e
biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici
ART. 7. MUSEI E BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI
Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative degli organi
centrali e periferici dello Stato in materia di musei e biblioteche di enti locali.
Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti:
– a) la istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei musei e delle biblioteche
di enti locali o di interesse locale, ivi comprese le biblioteche popolari ed i centri
di pubblica lettura istituiti o gestiti da enti locali e gli archivi storici a questi affidati;
– b) la manutenzione, la integrità, la sicurezza e il godimento pubblico delle cose
raccolte nei musei e nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale;
– c) gli interventi finanziari diretti al miglioramento delle raccolte dei musei e delle
biblioteche suddette e della loro funzionalità;
– d) il coordinamento dell'attività dei musei e delle biblioteche di enti locali e di
interesse locale;
– e) le mostre di materiale storico ed artistico organizzate a cura e nell'ambito dei
musei e biblioteche di enti locali o di interesse locale.
Il D.P.R. n. 616 del 4 luglio 1977
Seconda regionalizzazione
4 settori organici
BENI CULTURALI
ART. 47.
Musei e biblioteche di enti locali
Le funzioni amministrative relative alla materia "musei e biblioteche di enti locali" concernono tutti i
servizi e le attività riguardanti l'esistenza, la conservazione, il funzionamento, il pubblico
godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico, delle
biblioteche anche popolari, dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad altri enti anche non
territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di interesse locale, nonché il loro
coordinamento reciproco con le altre istituzioni culturali operanti nella regione ed ogni
manifestazione culturale e divulgativa organizzata nel loro ambito.
Sono comprese tra le funzioni trasferite alle regioni le funzioni esercitate da organi centrali e periferici
dello Stato in ordine alle biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino nelle zone di riforma,
ai centri bibliotecari di educazione permanente nonché i compiti esercitati dal servizio nazionale di
lettura. Il personale ed in beni in dotazione di tali servizi e uffici sono trasferite ai comuni secondo
le modalità previste dalla legge regionale.
DPR 616/1977
in materia ambientale maggiore
autonomia attribuendo il compito di
individuare le bellezze naturali
Nel frattempo era nato il Ministero per i beni
culturali e ambientali, che verifica
la generale inadempienza e la scarsa capacità
delle Regioni a regolamentare la tutela del
paesaggio, in particolar modo per la
predisposizione dei piani paesistici
nel 1985 fu emanata la legge Galasso
Piemonte - Legge Regionale n. 78 del 19 dicembre 1978
(Norme per l’istituzione ed il funzionamento delle
biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale)
ART. 22
La Sovrintendenza ai Beni Librari, trasferita alla Regione ai
sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 14-1-1972, n. 3 , è
soppressa.
Alle funzioni delegate dallo Stato ai sensi dell'articolo 9 del
suddetto D.P.R. la Regione provvede attraverso l'ufficio
biblioteche del Servizio per i Beni e le Attività culturali,
istituito secondo i criteri previsti dalla legge regionale
"Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e
dei beni culturali".
Attraverso tale ufficio si provvede pure all'adempimento
delle funzioni di cui all'art. 16 della presente legge.
La Costituzione della Repubblica
Articolo 9 della Costituzione
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnologica. Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della Nazione”
Quindi:
Necessità di assicurare la conservazione e la fruizione del
patrimonio culturale da parte di tutti i soggetti pubblici e
non solo lo Stato
Le riforme della Pubblica
Amministrazione nei primi anni ‘90
• Un’amministrazione obsoleta, costosa e inefficiente
• Necessità di uno Stato “leggero”:la sussidiarietà orizzontale,
ripensando la mission dello Stato, esternalizzando o privatizzando
servizi,liberalizzando attività produttive nell’ambito del federalismo
amministrativo
• La sussidiarietà verticale: legittimazione dei governi locali, il
federalismo fiscale, efficienza e funzionalità delle amministrazioni
locali
• La semplificazione di norme e procedure
• Riforma dei Ministeri
• Amministrazione on-line
• Lo spazio amministrativo europeo: mettersi al passo con i paesi
europei
LA SUSSIDIARIETA’ E LE LEGGI
BASSANINI
Legge Bassanini 1 (L. n. 59 del 15.3.1997): delega
al Governo per il conferimento di funzioni dallo
Stato alle Regioni e agli altri enti locali. Identifica
le funzioni che restano allo Stato tra queste la
“tutela dei beni culturali e del patrimonio storicoartistico”, lasciata al MBAC. Il progetto di
revisione dei rapporti Stato-Regioni è fondato
sul principio di sussidiarietà (devolution) teso ad
allargare le competenze regionali
Le leggi Bassanini
Legge Bassanini 2 (L. 127 del 1997): ha previsto
la possibilità di trasferire alle Regioni la gestione
dei musei statali, introducendo una distinzione
tra gestione e tutela.
1997-1998 cinque decreti legislativi definiscono
in dettaglio la nuova mappa delle funzioni da
trasferire
Il D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998
Precisa i concetti di bene culturale e ambientale
Rivede le competenze Stati/Regioni/Enti locali,
individuando quelle riservate esclusivamente
allo Stato e definendo quelle degli altri soggetti
Definisce i concetti di tutela, gestione,
valorizzazione, promozione e attività culturali
Individua i compiti dello Stato in materia di
spettacolo e le competenze regionali e statali in
materia di sport
La legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre
2001: Modifiche al Titolo V, Parte II, della
Costituzione
Lo Stato , sulla base del principio
della sussidiarietà, non è più
un’istituzione sovraordinata, ma
condivide la potestà legislativa e
regolamentare con altri soggetti
come le Regioni, i Comuni, le
Province e le Città metropolitane
La legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre
2001: “Modifiche al Titolo V della parte
seconda della Costituzione”
Lo Stato ha legislazione ESCLUSIVA per:
Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali
(art. 3, coma 2, punto s)
E’ materia di legislazione CONCORRENTE, cioè spetta alla
Regione la potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali:
Valorizzazione dei beni culturali
e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali (art. 3, comma 3)
La legge costituzionale del 2001
La potestà REGOLAMENTARE spetta allo Stato
nelle materie di legislazione esclusiva, salvo
delega alle regioni (art. 3, comma 6)
La potestà REGOLAMENTARE spetta alle Regioni
in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le
Città metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite (art. 3, comma 6)
La Costituzione della Repubblica
riforma titolo V
• Art. 118
• Introduce il principio della sussidiarietà in
applicazione al Trattato di Maastricht e
della legge 59/1997
• “verticale” le funzioni amministrative sono
attribuite ai Comuni
• “orizzontale” lo Stato, le Regioni, le Città
metropolitane possono coinvolgere
soggetti privati
Il Dlgs. n. 490 del 29 ottobre 1999
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali)
Capo I
Art. 2, comma 1
Sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo:
a) Le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico, o demo-etnoantropologico;
c) Le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e
particolari caratteristiche ambientali, rivestono come
complesso un eccezionale interesse artistico o storico
e) I beni librari
Il D.lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali)
Art. 2, comma 2
Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera a):
c) I manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli
incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di
rarità e pregio
d) Le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi caratteri di rarità e
di pregio artistico o storico
e) Le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e
di pregio artistico o storico
Art. 2, comma 5
Sono beni librari le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato e degli
enti pubblici, quelle indicate nel comma 3 e, qualunque sia il loro
supporto, i beni indicati al comma 2, lettere c) e d)
Il Codice dei beni culturali e del
paesaggio (D.Lgs. n. 42 del
22.01.2004)
Sostituisce il Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8
ottobre 1997, n. 352 (D.Lgs. n. 490 del 29
ottobre 1999)
Entra in vigore il 1° maggio 2004
Il Codice dei beni culturali e del
paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004
• Art. 2
1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articolo 10 e
11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico,
archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalle legge o in base
alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà
Art. 10
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle
regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto
pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro, che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
2. Sono inoltre beni culturali:
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri
enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
(D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004)
Art. 5
2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad
oggetto manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli,
raccolte librarie non appartenenti allo Stato o non sottoposte alla
tutela statale, nonché libri, stampe e incisioni non appartenenti allo
Stato, sono esercitate dalle regioni
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano […] le regioni possono
esercitare le funzioni di tutela anche su raccolte librarie private,
nonché su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o
altro materiale audiovisivo, con relativi negatici e matrici, non
appartenenti allo Stato
Il Codice dei beni culturali e del
paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004
Art. 53
1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli
altri enti pubblici territoriali che rientrano nelle tipologie
indicate all’articolo 822 del codice civile costituiscono il
demanio culturale
2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati,
né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei
modi previsti dal presente codice
Art. 54
Sono inalienabili i beni culturali demaniali di seguito
elencati:
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche
Modifiche al Codice dei beni culturali e
del paesaggio
• Decreti legislativi recanti disposizioni
correttive e integrative del Codice dei beni
culturali e del paesaggio: riguardano art.54
beni inalienabili e 55-56
• Esportazione
• paesaggio
IL MINISTERO PER I BENI
CULTURALI E AMBIENTALI
Il D.L. n. 657 (convertito con modifiche nella L. n. 5
del 29.01.1975) istituisce il
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E
AMBIENTALI
Con il compito di provvedere alla tutela e alla
valorizzazione del patrimonio culturale dell’Italia
L’organizzazione viene regolata con il DPR n. 805
del 13.12.1975
Il nuovo concetto di bene culturale:
la Commissione Franceschini
• Il bene culturale è “ogni bene che
costituisca testimonianza materiale
avente valore di civiltà”
• Non più solo le cose di notevole interesse
estetico e artistico
• Non più solo beni “rari”
Il Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali
• Nasce sulla base delle riflessioni della
Commissione Franceschini
(19641966)
La commissione Papaldo (1968-1971)
Il primo ministro è Giovanni Spadolini
Il Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali
Sono devolute al nuovo Ministero:
a) Le attribuzioni spettanti al Ministero della pubblica istruzione per le
antichità e belle arti, per le accademie e le biblioteche e la
diffusione della cultura, nonché quelle concernenti la sicurezza del
patrimonio culturale
b) Le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
relative ai servizi della Discoteca di Stato, nonché quelle della
divisione 1a (editoria libraria e diffusione della cultura) dei servizi
delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica di
cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio
1973
c) Le attribuzioni spettanti al Ministero dell’interno in materia di archivi
di Stato, salvo quelle relative agli atti considerati come eccezione
alla consultabilità dall’articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409
Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
DPR n. 805 del 3.12.1975 (Organizzazione del Ministero per i beni
culturali e ambientali)
Vengono istituiti:
Comitato di settore per i beni librari
Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali
L’Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche con lo
scopo di “facilitare l’integrazione dei servizi bibliotecari e bibliografici
italiani con quelli di altri Stati” e di informare “sui programmi e i
progetti internazionali”
Sono riordinati:
L’Istituto Centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le
informazioni bibliografiche (ICCU)
L’Istituto centrale per la patologia del libro (ICPL)
La nascita degli istituti Centrali
• Il Decreto n. 1038 del 23 giugno 1938 creava, per
volontà di Alfonso Gallo
L’Istituto per la Patologia del Libro per coniugare le
discipline scientifiche con lo studio storico dei materiali
librari
La L. n. 82 del 7 febbraio 1951 aveva istituito il
Centro Nazionale per il Catalogo Unico e per le
informazioni bibliografiche per catalogare il patrimonio
bibliografico nazionale e curarne l’edizione a stampa
La legge Ronchey
L. 4 del 4 gennaio 1993
Regolamento 171 del 1994 (abrogato) 1997
• Riguarda i “Servizi aggiuntivi”
• Affidamento in concessione (sottoposta al
pagamento di un canone) previa licitazione
privata per 4 anni rinnovata per una sola volta
• Gli introiti dei musei statali non sono più tasse
ma diventano disponibili per il Ministero
La legge Ronchey
Servizio editoriale e di vendita riguardante la
riproduzione di beni culturali e la realizzazione di
altro materiale informativo
• Servizi riguardanti i beni librari e archivistici per
la fornitura di riproduzioni e il recapito
nell’ambito del prestito bibliotecario
• Servizi di caffetteria, di ristorazione, di
guardaroba e di vendita di altri beni correlati
all’informazione museale
La riforma del Ministero
• Il processo di riforma del MBCA si
inserisce nella riforma della PA intrapresa
agli inizi degli anni ’90 che ha toccato i
principi informatori dell’azione pubblica (L.
241/90), il rapporto del pubblico impiego
(D.Lgs. 29/93), le competenze Stato/Enti
territoriali (L. 142/90)
La riforma del Ministero per i Beni
Culturali: Il D.Lgs 368 del 20.10.1998
istituisce il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
con i compiti di provvedere
“alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
alla promozione delle attività culturali”
Il D.Lgs. 368 somma così le funzioni esercitate in passato da:
Ministero per i beni culturali e ambientali
Dipartimento dello Spettacolo
Ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi della Presidenza del
Consiglio
assumendo anche funzioni in materia di editoria, già del Dipartimento
per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri
La riforma del Ministero
Il D.Lgs. 368/1998 modifica anche la struttura del
Ministero:
separa i compiti di indirizzo politico-amministrativo
dai compiti di gestione
Nasce la figura del Segretario generale dipendente
dal Ministro e con funzioni di raccordo tra il
vertice politico e gli organi amministrativi
Nascono le Soprintendenze Regionali come
raccordo tra Stato e Regioni
DIREZIONE GENERALE PER I BENI
LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI
Dalla Direzione generale per i beni librari e gli
Istituti culturali dipendono:
Discoteca di Stato
Museo dell’audiovisivo (nato con la Legge n. 237
del 12 luglio 1999)
OPIB
Biblioteche Statali
ICCU
ICPL
Successivi provvedimenti legislativi
DPR n. 441 del 29.12.2000: “Regolamento di
organizzazione del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali”
DPR n. 307 del 6.07.2001: “Regolamento di
organizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali”
DM dell’11.05.2001 ha regolato l’articolazione del
Segretariato Generale e delle Direzioni Generali
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
(D.Lgs. n. 3 dell’8.01.2004; regolamento
D.M. 24 settembre 2004)
Soppresso il Segretariato Generale
Dipartimenti
10 Uffici direzionali generali (10 articolazioni dei Dipartimenti e 2 presso il
Gabinetto del Ministro)
2 incarichi dirigenziali generali presso il Collegio di Direzione del Servizio di
controllo interno del Ministero
• 4 Dipartimenti
a) Beni culturali e paesaggistici
b) Beni archivistici e librari
c) Ricerca, innovazione e organizzazione
d) Spettacolo e sport
Il nuovo Ministero per i Beni e le Attività Culturali
D.Lgs. n. 3 dell’8.01.2004
• Organi consultivi
a) Consiglio superiore per i beni
culturali e paesaggistici
b) Comitati tecnico-scientifici
c) Comitati regionali di coordinamento
d) Altri organi
DIREZIONI REGIONALI
D.Lgs. n. 3 dell’8.01.2004
Le Direzioni Regionali per i Beni culturali e
Paesaggistici
sono articolazioni del Dipartimento dei Beni Culturali e
Paesaggistici
sono in tutte le Regioni a statuto ordinario oltre che nel
Friuli-Venezia Giulia e in Sardegna
hanno sede nel capoluogo della Regione
si articolano negli uffici dirigenziali che operano in ambito
regionale
IL MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA’ CULTURALI E I BENI
LIBRARI
• LA RIORGANIZZAZIONE DEL
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’
CULTURALI E IL D.P.R. 233/2007
• NUOVE PROSPETTIVE
D.P.R. 26.11.2007 n.233
• Il Ministero si articola in 9 (modificato in 8)
uffici dirigenziali di livello generale centrali
• 17 uffici dirigenziali di livello generale
periferici (regionali)
• Coordinamento di un Segretario generale
che assicura l’unità dell’azione
amministrativa
D.P.R. 26.11.2007 n.233
• Funzione politica e di indirizzo –Ministro
• Funzione operativa soprintendenze (difesa delle città e del
paesaggio con una forte riaffermazione dei poteri dello Stato rispetto
ai poteri locali e regionali
• Segretariato – attua il coordinamento degli uffici sia tecnici che
amministrativi. Svolge funzioni di vigilanza su: Opificio delle pietre
dure di Firenze promosso a Istituto centrale;
• Istituto superiore per la conservazione e il restauro (già ICR);
• Istituto Centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio
archivistico e librario (già ICPL);
• Istituto Centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD)
• Svolge anche funzioni di coordinamento e monitoraggio sulle attività
di valorizzazione dei beni culturali
D.P.R. 26.11.2007 n.233
• 9 Direzioni generali:
• Direzione generale per l’organizzazione, l’innovazione, la
formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali;
• Direzione generale per il bilancio, la programmazione e la
promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure
• Direzione generale per i beni archeologici
• Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio,
l’architettura e l’arte contemporanee;
• Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed
etnoantropologici;
• Direzione generale per gli archivi;
• Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto
d’autore;
• Direzione generale per il cinema;
• Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.
D.P.R. 26.11.2007 n.233
Direzione generale per i beni librari, gli
istituti
culturali ed il diritto d'autore
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1. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali
ed il diritto d'autore svolge funzioni e compiti non attribuiti alle
direzione regionali e ai soprintendenti di settore ai sensi delle
disposizioni in materia, relativi alle biblioteche pubbliche statali,
ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, agli istituti
culturali, alla promozione del libro e della lettura ed alla
proprieta' letteraria e diritto d'autore.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi
annuali e pluriennali di intervento;
b) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del codice, gli
interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;
Direzione generale per i beni librari, gli
istituti
culturali ed il diritto d'autore
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c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela
statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o
all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;
d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono
esposti i beni librari dei quali sia sta autorizzata la
partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o
all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;
e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative
scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni
librari;
f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di
mostre o esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a
carattere culturale, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice
ai fini applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa
fiscale;
g) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle
determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte
mediante cessione di beni librari;
h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal
Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni
librari;
i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di
programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le
opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori
contemporanei, italiani e stranieri;
Direzione generale per i beni librari, gli
istituti
culturali ed il diritto d'autore
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l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la
diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle
materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero
della pubblica istruzione;
m) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la
diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi
servizi;
n) provvede allo svolgimento dell'attivita' istruttoria per la
concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative
e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi
della legge 17 ottobre 1996, n. 534;
o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di
beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione
rispettivamente previste agli articoli 60, 95 e 98, del Codice;
p) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa
privata di beni librari, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto
30 gennaio 1913, n. 363;
q) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione
centrale in materia di circolazione di beni librari in ambito
internazionale;
r) decide, per i settori di competenza i ricorsi amministrativi
previsti agli articoli 16, 69 e 128, del codice.
Direzione generale per i beni librari, gli
istituti
culturali ed il diritto d'autore
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3. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali
ed il diritto d'autore, sentite le altre direzioni generali
competenti, svolge i compiti in materia di proprieta' letteraria e di
diritto d'autore e di vigilanza sulla Societa' italiana autori ed editori
(SIAE) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, e successive modificazioni.
Dalla Direzione Generale dipendono:
ICCU
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
Centro per il libro e la lettura
Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi che subentra alla
Discoteca di Stato
Direzioni regionali per i beni
culturali e paesaggistici (artt.16-17)
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Nel quadro di riforma operato con il dpr 233/2007, l’amministrazione
periferica subisce una profonda revisione con la conferma del ruolo delle
direzioni regionali – uffici di livello dirigenziale generale – e l’arricchimento
di funzioni che sono ad esse attribuite. Individuate in numero di diciassette
dal comma 6 dell’art. 17, le direzioni regionali per i beni culturali e
paesaggistici costituiscono il fulcro dell’articolazione periferica del ministero,
innestandosi tra le sue articolazioni tutti gli istituti periferici territoriali. In
tal senso deve essere letto il periodo contenuto nel comma 1 dell’articolo 17
dove si afferma che “…le direzioni regionali per i beni culturali e
paesaggistici coordinano l’attività delle strutture periferiche del Ministero [le
soprintendenze per i beni archeologici; per i beni architettonici e
paesaggistici; per i beni storici, artistici ed etnoantropologici, le
soprintendenze archivistiche, gli archivi di Stato, le biblioteche statali, i
musei;
Per quanto riguarda le biblioteche, oltre al coordinamento e all’integrazione
con archivi e musei sul territorio regionale, dipendono funzionalmente dalle
direzioni regionali per le risorse umane e strumentali per determinati
finanziamenti (relativi alla tutela, ai lavori pubblici), svolgono funzioni di
stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi.
Direzioni regionali per i beni
culturali e paesaggistici
• E’ questa una modifica importante operata dall’attuale regolamento
rispetto a quello previgente in cui le soprintendenze archivistiche, gli
archivi di Stato, le biblioteche statali ed i musei non erano collegate
in alcun modo alle direzioni regionali per i beni culturali e
paesaggistici ma afferivano direttamente alle direzioni generali
centrali. La creazione delle direzioni regionali risponde all’intento di
organizzare in sede decentrata strutture forti e autorevoli per un più
efficace dialogo tra Istituzioni nelle materie della conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale
• Una conferma diretta del ruolo assunto dalle direzioni regionali
rispetto a tutte le strutture periferiche territoriali del Ministero si ha
con la previsione contenuta sempre nel comma 1 dell’articolo 17
diretta ad attribuire alle direzioni la cura dei rapporti del Ministero e
delle stesse strutture periferiche con gli enti locali e le altre istituzioni
presenti nella regione.
• Il 7 giugno 1836 Panizzi dichiarò alla Commissione parlamentare
d’inchiesta sul British Museumeum:
• “Io voglio che uno studioso privo di mezzi abbia le stesse possibilità di
soddisfare i propri interessi di studio, di compiere un lavoro scientifico,
di consultare gli stessi testi, di condurre le ricerche più complesse allo
stesso modo, per quanto riguarda i libri, dell’uomo più ricco di questo
Paese, e sostengo che il Governo è tenuto a dargli, a tale riguardo, la
più liberale e illimitata assistenza”.
• ione parlamentare d’inchiesta sul British Museum:
• “Io voglio che uno studioso povero abbia le stesse possibilità di
soddisfare i propri interessi di studio, di compiere un lavoro scientifico,
di consultare gli stessi testi, di condurre le ricerche più complesse allo
stesso modo, per quanto riguarda i libri, dell’uomo più ricco di questo
Paese, e sostengo che il Governo è tenuto a dargli, a tale riguardo, la
più liberale e illimitata assistenza”.
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