TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI Tecnica Amministrativa “GESTIONE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT” LE RILEVAZIONI DEGLI ENTI Gli enti attuano diverse operazioni nei confronti degli stakeholders (acquisti, vendite, contratti, incassi, pagamenti, …) e devono procedere, in modo più o meno complesso, alla loro rilevazione sistematica. Stakeholders: soggetti portatori di interesse (soci, creditori, debitori, finanziatori, dipendenti, stato, collettività, …) nei confronti dell’ente FINALITA’ delle rilevazioni 1. Informare gli amministratori e gli organi dell’ente sull’andamento della gestione attraverso report periodici (bilanci, situazioni contabili, report degli scadenziari,…) per verificare il raggiungimento degli obiettivi 2. Informare gli stakeholders sull’attività svolta dall’ente attraverso rapporti periodici (bilancio, bilancio sociale) 3. Determinare i risultati della gestione (utile/perdita, avanzo/disavanzo) attraverso la redazione periodica di bilanci preventivi e consuntivi 4. Assolvere gli obblighi fiscali per la tassazione diretta (Ires, Irap) ed indiretta (Iva) 5. Informare i terzi sull’andamento della gestione: le scritture contabili ed il bilancio costituiscono una garanzia per i terzi, che traggono notizie sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 6. Assolvere agli obblighi normativi o di rendicontazione nei confronti dei soggetti che hanno erogato contributi LE RILEVAZIONI DEGLI ENTI I LIBRI CONTABILI Enti commerciali Regole specifiche per la tenuta delle scritture contabili Enti NON commerciali Assenza di regole specifiche per la tenuta delle scritture contabili In assenza di norme ad hoc si fa riferimento alle regole delle imprese e delle società MA obiettivi differenti: • Enti commerciali: verificare raggiungimento risultati economici e finanziari • Enti non commerciali: verificare il raggiungimento degli obiettivi sanciti nello statuto CONTABILITA’ ECONOMICO: considera costi e ricavi ed è finalizzata alla determinazione del risultato di gestione CONTABILITA’ FINANZIARIA: considera entrate ed uscite ed è finalizzata ad autorizzare le spese e ad evidenziare l’avanzo/disavanzo di gestione LE RILEVAZIONI DEGLI ENTI I LIBRI CONTABILI (segue) Libri obbligatori previsti dalla normativa CIVILISTICA (codice civile) per gli enti commerciali (CONTABILITA’ ORDINARIA): 1. Libro giornale 2. Libro inventari 3. Fascicoli della corrispondenza (lettere, telegrammi e fatture per ciascun affare, in originale se ricevuti ed in copia se inviati) 4. 5. Libri contabili ausiliari, richiesti dalla natura e dalle particolari dimensioni dell’ente: • Partitario dei crediti e dei debiti • Libro banca • Registro di cassa • Libro di magazzino Libri sociali (per le società di capitali) • Libro soci • Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea • Libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA LE RILEVAZIONI DEGLI ENTI I LIBRI CONTABILI (segue) Libri obbligatori previsti dalla normativa FISCALE per gli enti non commerciali che svolgono, anche occasionalmente, attività commerciale: 1. Libro giornale 2. Libro inventari 3. Registri Iva acquisti ed Iva vendite 4. Registro dei cespiti ammortizzabili 5. Libri relativi ai rapporti con i dipendenti 6. • Libro matricola • Libro paga • Registro degli infortuni Libri contabili ausiliari, richiesti dalla natura e dalle particolari dimensioni dell’ente: • Partitario dei crediti e dei debiti • Libro banca • Registro di cassa • Libro di magazzino LE RILEVAZIONI DEGLI ENTI I LIBRI CONTABILI: il libro giornale LE RILEVAZIONI DEGLI ENTI I LIBRI CONTABILI: il libro giornale (segue) LE RILEVAZIONI DEGLI ENTI I LIBRI CONTABILI: il libro soci LE RILEVAZIONI DEGLI ENTI I LIBRI CONTABILI: il libro inventari LE RILEVAZIONI DEGLI ENTI I LIBRI CONTABILI: il libro delle deliberazioni assembleari LE RILEVAZIONI DEGLI ENTI I LIBRI CONTABILI: il libro delle deliberazioni del CdA LE RILEVAZIONI DEGLI ENTI I LIBRI CONTABILI: il libro del collegio sindacale LE RILEVAZIONI DEGLI ENTI I LIBRI CONTABILI: il registro dei beni ammortizzabili LE RILEVAZIONI DEGLI ENTI I LIBRI CONTABILI: il registro delle fatture di vendita LE RILEVAZIONI DEGLI ENTI I LIBRI CONTABILI: il registro delle fatture di acquisto LE RILEVAZIONI DEGLI ENTI I LIBRI CONTABILI: il registro dei corrispettivi LE RILEVAZIONI DEGLI ENTI I LIBRI CONTABILI: i libri del lavoro Le disposizioni che regolano le assicurazioni obbligatorie degli operai e degli impiegati prescrivono la tenuta dei libri del lavoro: • libro matricola • libro paga • registro degli infortuni I tre libri, prima di essere utilizzati, devono essere numerati e vidimati dall’istituto assicuratore (INPS, INAIL). I datori di lavoro sono tenuti a conservare i libri matricola, paga ed infortuni per tutto il decennio successivo alla data dell’ultima registrazione. Ai fini delle imposte sul reddito i libri devono essere conservati dall’ente fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d i imposta. Libro matricola: riporta le informazioni di carattere generale relative a ciascun lavoratore che presta servizio presso l’ente, in particolare devono essere indicati: • il numero d’ordine di iscrizione e le generalità del lavoratore • il numero delle persone a carico per le quali sono applicate le detrazioni fiscali per carichi di famiglia • la data di assunzione e di licenziamento • la categoria professionale e la qualifica • la misura della retribuzione • il precedente datore di lavoro LE RILEVAZIONI DEGLI ENTI I LIBRI CONTABILI: i libri del lavoro Libro paga: riporta le informazioni retributive periodiche (settimana, quindicina, mese) relative a ciascun lavoratore che presta servizio presso l’ente, in particolare devono essere indicati: • le generalità • le ore di lavoro effettuate nel periodo • la retribuz ione complessiva soggetta a contributi distinta negli elementi che la compongono (lavoro ordinario, straordinario, cottimo, indennità, contingenza,…) • le trattenute per i contributi sociali e per le imposte sul reddito • le multe • gli acconti Registro degli infortuni: riporta cronologicamente tutti gli infortuni occorsi al personale dell’ente nell’esercizio delle proprie funzioni, in particolare devono essere indicati: • la data dell’infortunio • le generalità del lavoratore • il tipo di infortunio occorso e le modalità • i giorni di riposo indicati dal medico • la data di rientro in servizio LE RILEVAZIONI DEGLI ENTI I LIBRI CONTABILI: sintesi LE RILEVAZIONI DEGLI ENTI I LIBRI CONTABILI: sintesi (segue) LE RILEVAZIONI DEGLI ENTI I LIBRI CONTABILI: sintesi (segue) LE RILEVAZIONI DEGLI ENTI I LIBRI CONTABILI: sintesi (segue) LE RILEVAZIONI DEGLI ENTI I LIBRI CONTABILI: sintesi (segue) LE RILEVAZIONI DEGLI ENTI Il DPR 600/1973 (normativa fiscale) Soggetti vincolati alla tenuta delle scritture contabili ai fini fiscali: tutti gli enti, commerciali e non, devono tenere le scritture contabili relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate 1. Se non vi è esercizio di attività commerciale non vi è obbligo di tenuta delle scritture contabili 2. Se vi è esercizio sia di attività commerciale sia di attività non commerciale occorre tenere contabilità separate TIPI DI CONTABILITA’ Contabilità ordinaria Ambito di applicazione: enti con ricavi commerciali pari ad almeno 309.874,14 euro per le prestazioni di servizi o ad almeno 516.456,90 euro per altre attività Libri da tenere: tutti i libri previsti dalla normativa Contabilità semplificata Ambito di applicazione: enti con ricavi commerciali inferiori a 309.874,14 euro per le prestazioni di servizi od a 516.456,90 euro per altre attività Libri da tenere: solo i libri Iva, più operazioni per competenza Inoltre: Regimi forfettari (vedi oltre) LE RILEVAZIONI DEGLI ENTI CONTABILITA’ SEMPLIFICATA Taluni soggetti, qualora i ricavi conseguiti in un anno non abbiano superato i seguenti limiti: • 309.874,14 euro nel caso di prestazioni di servizi, oppure • 516.456,90 euro nel caso di esercizio di altre attività sono esonerati per l’anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili previste per gli enti in via normale (giornale, inventari, magazzino, cespiti ammortizzabili). Soggetti interessati • società di persone • persone fisiche che esercitano imprese commerciali • enti non commerciali relativamente alle attività commerciali esercitate Determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette: Ricavi conseguiti nell’esercizio + Rimanenze finali al 31 dicembre - Spese documentate dell’esercizio - Rimanenze iniziali al 1 gennaio = Utile imponibile CRITERIO DI COMPETENZA (variazioni di fine esercizio: ratei, risconti, fatture da emettere/ricevere, ammortamenti, accantonamenti) LE RILEVAZIONI DEGLI ENTI CONTABILITA’ SEMPLIFICATA (segue) Costi deducibili: • acquisto ed importazione di beni • acquisto dei beni ammortizzabili con costo unitario inferiore a 516 euro • quote di ammortamento dei beni ammortizzabili se tenuto il registro dei beni ammortizzabili • spese relative a più esercizi • costo del personale dipendente • compensi a terzi • canoni di locazione • interessi passivi • canoni di leasing • costi per energia, telefono, carburanti • oneri di utilità sociale • perdite di beni materiali e perdite su crediti • oneri fiscali e contributivi Adempimenti contabili: 1. Registri Iva (acquisti, vendite e corrispettivi) in cui andranno annotati tutti i componenti positivi e negativi di reddito, anche NO Iva 2. Inventario delle rimanenze di magazzino 3. Registro dei beni ammortizzabili LE RILEVAZIONI DEGLI ENTI REGIMI FORFETTARI di determinazione del reddito Esigenze di semplificazione degli adempimenti contabili e fiscali degli enti non commerciali Regimi forfettari • ex Legge 398/1991 – Associazioni sportive con ricavi fino a 51.160 euro • ex Legge 66/1992 – Associazioni senza fini di lucro e pro-loco • art. 109 bis TUIR - Tutti gli enti non commerciali Coefficiente di redditività Associazioni senza fini di lucro e pro-loco con proventi fino ad € 185.924,48 3% Enti non commerciali (prestazioni di servizi) con reddito fino a € 15.493,71 15% Enti non commerciali (prestazioni di servizi) con reddito tra € 15.493,71 ed € 185.924,48 25% Enti non commerciali (prestazioni di servizi) con reddito oltre € 185.924,48 - Enti non commerciali (altre attività) con reddito fino a € 25.822,84 10% Enti non commerciali (altre attività) con reddito tra € 25.822,84 ed € 516.456,90 15% Enti non commerciali (altre attività) con reddito oltre € 516.456,90 - LE RILEVAZIONI DEGLI ENTI REGIMI FORFETTARI di determinazione del reddito Determinazione del reddito imponibile Regimi forfettari Reddito * coefficiente + plusvalenze patrimoniali + sopravvenienze attive + dividendi + interessi attivi + proventi immobiliari Reddito imponibile Determinazione dell’imposta Reddito imponibile * aliquota d’imposta L’opzione per il regime forfettario: 1. È esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi 2. Ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta 3. È valida finché non è revocata ma deve esercitarsi per almeno un triennio Scritture contabili: valgono le regole delle imprese, ma in caso di ricavi inferiori a €15.493,71 (prestazioni di servizi) o € 25.822,44 è sufficiente: • Annotare entro il 15 di ogni mese i corrispettivi del mese precedente, distinti per aliquota • Registrare le fatture d’acquisto entro il termine per la liquidazione Iva • Effettuare le chiusure trimestrali Iva nel registro fatture o corrispettivi • Conservare la documentazione degli altri costi che si intendono dedurre LE RILEVAZIONI DEGLI ENTI REGIMI DI REDDITO - Riepilogo 25% Associazioni senza fini di lucro e pro-loco (L.398/1991 e L.66/1992) LE RILEVAZIONI DEGLI ENTI LA CONTABILITA’ SEPARATA La contabilità separata che distingue le attività commerciali da quelle non commerciali: 1. 2. 3. 4. È opportuna da adottare per tenere chiaramente distinte le due attività È obbligatoria ai fini fiscali, sia per ciò che concerne le imposte sui redditi sia in merito agli adempimenti Iva Può porre significativi problemi applicativi stante la difficoltà a distinguere le attività commerciali da quelle non commerciali È difficilmente attuabile per ciò che concerne la ripartizione oggettiva dei costi comuni (promiscui) È fatto divieto tenere una contabilità unica per gli enti che svolgono sia attività commerciali sia attività non commerciali LA CONTABILITA’ SEPARATA: i costi promiscui I costi promiscui tra le attività istituzionale e commerciale sono ripartibili secondo criteri differenti: • criterio proporzionale dei ricavi • attribuzione oggettiva mediante cost driver • separazione effettiva di tutte le attività (es. due linee telefoniche) •… LE RILEVAZIONI DEGLI ENTI LA CONTABILITA’ SEPARATA: i costi promiscui I criteri di ripartizione variano a seconda della destinazione finale, occorre quindi distinguere tra criteri di ripartizione per le imposte dirette sui redditi, per l’Irap e per l’Iva. Imposte sui redditi: ai fini delle imposte sui redditi le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi utilizzati promiscuamente sono deducibili per la parte del loro importo, che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Irap: anche gli enti non commerciali sono assoggettai ad Irap, ma la determinazione della base imponibile è differente rispetto agli enti commerciali, infatti la base imponibile per gli enti non profit è data dalla somma di retribuzioni del personale dipendente (escluse quelle dei sacerdoti), i compensi delle collaborazioni a progetto e di quelle occasionali. Se l’ente esercita anche attività commerciale per quest’ultima si applica la normativa Irap relativa agli enti commerciali. Nel caso di costi promiscui si utilizza il medesimo criterio adottato per le imposte sui redditi, salvo attribuire direttamente in modo oggettivo le quote di costo legate al personale. Iva: è ammessa la detrazione per la parte imputabile all’esercizio dell’attività commerciale senza alcun riferimento a criteri proporzionali, pertanto ciascun ente può individuare i criteri più appropriati. Con una circolare ministeriale è stato fissato un criterio proporzionale di ordine generale da utilizzare nei casi in cui vi è l’impossibilità ad attribuire i costi in modo oggettivo alle attività.