ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI
M. MASINI
DPI: Requisiti essenziali di sicurezza
Camera di Commerci Ancona
7 aprile 2011
Relatore: Gabriele Lualdi
1
DPI - LEGISLAZIONE
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Disciplinata dal Decreto Legislativo 475 del 4
dicembre 1992:
“Attuazione della direttiva 89/686/CEE del
Consiglio del 21/12/89, in materia di
riavvicinamento delle legislazioni degli stati
membri relative ai dispositivi di protezione
individuale
D.L.vo n° 475
2
DPI - DEFINIZIONI (2)
.. Sono anche considerati DPI:
a) l'insieme costituito da prodotti diversi, collegati ad opera del costruttore,
destinato a tutelare la persona da uno o più rischi simultanei.
Esempio: maschera e filtro inattinico per la saldatura.
b) un DPI collegato, anche se separabile, ad un prodotto non
specificamente destinato alla protezione della persona che lo indossi o lo
porti con sé.
Esempio: indumenti ad alta visibilità+Indumenti per la protezione contro
aggressioni meccaniche i cui effetti sono superficiali.
D.L.vo n° 475 Art. 1 - Comma 3
3
DPI – IMMISSIONE SUL
MERCATO
.. SOLO SE:
a) Muniti della dichiarazione di conformità;
b) Muniti del marchio CE
PRESUPPOSTO DI TUTTO CIO’ IL RISPETTO DEI
RES
4
DPI – REQUISITI ESSENZIALI DI
SICUREZZA – Generali (1.1)
.. RIPORTATI NELL’ALLEGATO II DEL DL 475(’92):
1.1) Principi di progettazione
- Ergonomia (attività normale con elevato livello di protezione)
- Livelli e classi di protezione (conseguenti
dall’ergonomia – portabilità e max protezione)
- Classi di protezione adeguate al rischio
5
DPI – REQUISITI ESSENZIALI DI
SICUREZZA – Generali (1.2)
1.2) Innocuità dei DPI
- Uso privo di rischi o altri fattori endogeni
(assenza di rischi derivanti dal loro utilizzo)
- Materiali appropriati (idonei all’uso previsto e prevedibile)
- Ostacoli minimi (non debbono creare ostacolo nell’attività o
limitare i movimenti durante il loro uso)
6
DPI – REQUISITI ESSENZIALI DI
SICUREZZA – Generali (1.3)
1.3) Fattori di confort e di efficacia
- Adeguarsi alla morfologia dell’utilizzatore
- Leggerezza e solidità di costruzione
- Compatibilità tra DPI destinati ad essere
indossati simultaneamente dall’utilizzatore
7
DPI – REQUISITI ESSENZIALI DI
SICUREZZA – Generali (1.4)
1.4) Nota informativa nella lingua dello stato
membro, oltre a nome e indirizzo del fabbricante o
mandatario ogni informazione utile concernente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Istruzioni per il deposito, impiego, pulizia, manutenzione, revisione, disinfezione: I
prodotti consigliati per pulizia e disinfezione non debbono avere effetti
sull’utilizzatore e sul DPI
Le prestazioni (norme di riferimento)
Accessori utilizzabili e pezzi di ricambio indicati
Classi di protezione e limiti di utilizzo
La data di scadenza del DPI o di componenti
Il tipo di imballaggio adeguato
Il significato della marcatura (legenda simboli norme)
8
DPI – RES – Supplementari comuni
(2-1)
2.1) DPI dotati di sistemi di regolazione
(non modificabile durante l’uso)
2.2) DPI che avvolgono le parti del corpo da
proteggere
(sufficientemente aerati o con dispositivi per assorbire il sudore)
2.3) DPI del viso, degli occhi e delle vie respiratorie
(non limitare la visuale, neutri otticamente, se del caso
antiappannanti, compatibili con correzioni ottiche dell’utilizzatore)
9
DPI – RES – Supplementari comuni
(2-2)
2.4) DPI soggetti a invecchiamento
(con scadenza o indicazione della quantità di uso o del numero di
pulizie ammesse, indicatore di funzionalità – traccianti odoriferi, )
2.5) DPI suscettibili di restare impigliati durante
l’impiego
(resistenza alla rottura definita per eliminare il pericolo)
2.6) DPI per impiego in atmosfere esplosive
(non provocare archi e scintille per campi elettrici o elettrostatici)
10
DPI – RES – Supplementari comuni
(2-3)
2.7) DPI destinati ad essere indossati o tolti
rapidamente
(chiusure ed aperture facilitate)
2.8) DPI d’intervento in situazioni estremamente
pericolose
(istruzioni in merito alla competenza di chi lo indossa e alle
caratteristiche dello stesso in merito alla funzionalità. Muniti se del
caso di indicatore di non adeguatezza)
2.9) DPI con componenti regolabili o smontabili
(regolabili o montabile in modo semplice)
11
DPI – RES – Supplementari comuni
(2-4)
2.10) DPI raccordabili ad altro DPI complementare
(esclusione di complementi non adatti)
2.11) DPI con sistema di circolazione di fluido
(assicurare una corretta circolazione del fluido in ogni condizione
d’uso e attività)
2.12) DPI indicazioni diverse riguardanti l’uso in
riferimento alla salute e sicurezza
(indicazioni - pref. pittogrammi- complete, precise e comprensibili)
12
DPI – RES – Supplementari comuni
(2-5)
2.13) indumenti DPI ad alta visibilità
(presenza di dispositivi o mezzi di segnalazione)
2.14) DPI multirischio
(assicurare una corretta protezione per ciascuno dei rischi per cui è
progettato)
13
DPI – RES – Supplementari specifici
(3-1)
3.1) Protezione contro i rischi meccanici
- Protezione da cadute e proiezioni di oggetti o di impatto del corpo contro
ostacoli (limitanti l’energia di impatto trasmessa)
- Caduta di persone (scivolamento o caduta)
- Vibrazioni
3.2) Protezione contro la compressione statica di
una parte del corpo
- per prevenire lesioni permanenti
3.3) Protezione aggressioni meccaniche superficiali
- sfregamento, punture, tagli, morsicature
14
DPI – RES – Supplementari specifici
(3-2)
3.4) Protezione contro l’annegamento
- gilet di sicurezza, giubbe o reti di salvataggio, sostegni di galleggiabilità
3.5) Protezione contro gli effetti del rumore
3.6) Protezione contro il calore o il fuoco
- isolamento, capacità riflettente se del caso, non infiammabili, inerzia
termica, capacità di proteggere contro la proiezioni di materiali caldi,
evitino il raggiungimento di temperature pericolose all’interno
(refrigerazione), o limitazione di esposizione o di uso
3.7) Protezione contro il freddo
15
DPI – RES – Supplementari specifici
(3-3)
3.8) Protezione contro gli shock elettrici
- isolamento, capacità di impedire nelle condizioni di impiego correnti di
dispersione pericolose, con indicazione dei controlli da effettuare prima
dell’uso in modo periodico
3.9) Protezione contro le radiazioni
- Radiazioni non ionizzanti
- Radiazioni ionizzanti
16
DPI – RES – Supplementari specifici
(3-4)
3.10) Protezione contro sostanze pericolose e agenti
infettivi (*)
- Protezione respiratoria
- Protezione contati epidermici o oculari
3.11) Dispositivi di sicurezza delle attrezzature per
l’immersione
- apparecchio respiratorio con dispositivo di allarme
- tute con protezione contro la pressione
- tuta di salvataggio
(*): è importante la distinzione rispetto ai Disp. med. che proteggono non
chi li indossa ma il paziente
17
Scarica

Classificazioni requisiti (pdf 472 Kb)