CONTRATTO INDIVIDUALE
CONTRIBUTI DI MOBILITÀ PER TRAINEESHIP ALL’ESTERO
NELL’AMBITO DI UN MOBILITY CONSORTIUM
A.A. 2014/2015
TRA
Istituzione di appartenenza:
Università di Pisa - I PISA01
Indirizzo:
Lungarno Pacinotti, 43/44 - 56100 Pisa
Numero di telefono e fax:
+39 050 2212009/010/011/592/207 Fax +39 050 2210645
Indirizzo e-mail:
[email protected]
Codice fiscale:
80003670504
in seguito denominata “l’Istituzione”, rappresentata per le finalità inerenti il presente accordo dalla
Dirigente della Direzione Ricerca e Internazionalizzazione, Dott.ssa Elena Perini
E
Il/la Sig./Sig.ra__________________________________________________ matricola _____________
nat_ a ____________________________________________________ il _________________________
e-mail ________________________________________________ telefono _______________________
nazionalità ________________________ codice fiscale / / / / / / / / / / / / / / / / /
neolaureat_ del/la1 ______________________________ in ___
______________________
Data di conseguimento del titolo ____________________________________________________________
Dipartimento di afferenza _
_________________________
in seguito denominato/a “il Beneficiario”
HANNO CONCORDATO
i seguenti allegati e le seguenti condizioni, che formano parte integrante di questo Contratto.
ALLEGATI
Allegato I: Condizioni generali del Contratto
Allegato II: Learning Agreement for Traineeship, sezione “Before the Mobility”,
l’Istituzione, il Beneficiario e la Struttura ospitante
concordato tra
Allegato III: Carta dello studente Erasmus.
CONDIZIONI
ART. 1 SCOPO DEL CONTRIBUTO
1.1
1
Il Consortium PR-T è costituito dall’Università degli studi di Padova (come Ente Promotore) e dalle
Università di Pisa, IUAV di Venezia, Ca’ Foscari di Venezia, degli Studi di Catania e degli Studi di
Trieste. L’Ente Promotore erogherà i contributi finanziari comunitari ai Beneficiari per svolgere un
Indicare se: Corso di Laurea, Corso di Laurea Magistrale, Master di I livello, Master di II livello, Scuola di Dottorato,
Scuola di Specializzazione.
1.2
traineeship all’estero nell’ambito del Progetto di Mobility Consortium denominato “PR_T3
Promotore di Relazioni Transnazionali”.
Il Beneficiario dichiara di aver compreso e accettato i termini e le condizioni del presente Contratto.
Qualsiasi emendamento o integrazione dovrà essere fatto per iscritto.
ART. 2 DURATA
2.1
2.2
2.3
2.4
Il Beneficiario si impegna a svolgere, da neolaureato, un periodo di tirocinio all’estero di n. mesi
_______, dal ____/__ /____ al ____/__ /____, presso la struttura (denominazione per esteso della
struttura
ospitante)
__________________________________
__________________________________________________________________________
con
sede in ___________________
___________________________________________________.
L’intera durata del periodo di mobilità, incluso il periodo (o i periodi) di mobilità eventualmente già
effettuato/i all’estero nell’ambito del Lifelong Learning Programme e/o del Programma Erasmus+,
non potrà essere superiore a 12 mesi per ciclo di studio.
Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate per
iscritto, utilizzando il modulo “Emendamento al Contratto” e la sezione “During the Mobility” del
Learning Agreement for Traineeship, almeno un mese prima della fine della mobilità stessa.
Le attività ammesse a contributo devono comunque concludersi improrogabilmente entro il 30
settembre 2015.
L’attestazione rilasciata dalla struttura ospitante al termine del periodo di mobilità all’estero
(Learning Agreement for Traineeship, sezione “After the Mobility”) dovrà certificare le date
effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità.
ART. 3 FINANZIAMENTO DEL TRAINEESHIP
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Al Beneficiario, per il periodo di studi di cui al precedente punto, sarà corrisposto un contributo
comunitario, nella misura stabilita dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ per l’a.a. 2014/2015.
La corresponsione del contributo di cui al precedente comma è subordinata all’effettiva erogazione
del relativo finanziamento da parte dell’Agenzia Nazionale.
L’Ateneo si riserva di finanziare 3 mensilità per studente, per dare la possibilità al maggior numero
di studenti di beneficiare del contributo. Eventuali periodi di stage svolti e non coperti dalla borsa
iniziale potranno essere sovvenzionati a fine progetto in caso di finanziamenti residui.
Il Beneficiario riceverà il contributo solo nel caso in cui abbia svolto un periodo di tirocinio della
durata minima di 2 mesi: attività inferiori ai 2 mesi - 60 giorni - non sono ammissibili.
L’ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità sarà determinato dal numero dei
giorni/mesi di effettiva durata della mobilità. Tale durata sarà certificata dal Learning Agreement
for Traineeship, sezione “After the Mobility”, debitamente compilato e presentato in originale. Nel
caso in cui lo studente svolga un periodo all'estero superiore a 2 mesi, ma non corrispondente ad
un numero intero di mensilità, al fine del pagamento della borsa il contributo finanziario verrà
calcolato moltiplicando il numero di giorni nel/i mese/i incompleto/i per 1/30 del costo unitario
mensile
Esempi con importo mensile pari a € 430,00:
1. Mobilità dal 01/03/2015 al 30/05/2015
Calcolo: 30 gg x 3 mesi interi (marzo - aprile - maggio)
gg totali = 3 x 30 = 90 gg
430,00 / 30 x 90 = € 1.290,00
2. Mobilità dal 16/03/2015 al 02/06/2015
Calcolo: 15 gg (dal 16/03 al 30/03) + 30 gg x 2 mesi interi (aprile - maggio) + 2 gg di giugno
gg totali = 15 + (30 x 2) + 2 = 77 gg
430,00 / 30 x 77 = € 1.104,00
ART. 4 MODALITÀ DI PAGAMENTO
4.1
Il contributo di mobilità verrà liquidato mediante accredito sul c/c bancario, intestato al
Beneficiario o a lui cointestato, di seguito indicato:
Codice IBAN 
N.B. compilare tutte le caselle senza inserire segni di punteggiatura (es. / - )
N.B. solo in caso di Banca estera indicare anche Codice BIC / SWIFT ________________________
4.2
4.3
L’erogazione avverrà per l’80% entro 30 gg. dal perfezionamento della documentazione
amministrativa necessaria per la partenza e dalla firma del presente Contratto da entrambe le parti.
Il rispetto della scadenza del pagamento è comunque subordinato ai tempi tecnici dipendenti dal
sistema contabile utilizzato dall’Ente Promotore.
Il saldo della borsa, pari al 20%, sarà liquidato al termine del traineeship, solo previa presentazione
della documentazione finale richiesta in originale e dopo l’invio online del Rapporto Narrativo (EU
SURVEY). In particolare, l’invio online del Rapporto Narrativo è considerato equivalente alla
richiesta, da parte del Beneficiario, del pagamento del saldo del contributo spettante. L’Ente
Promotore avrà 45 giorni di tempo per emettere l’ordine di pagamento del saldo o l’eventuale
richiesta di rimborso. Il rispetto della scadenza del pagamento è comunque subordinato ai tempi
tecnici dipendenti dal sistema contabile utilizzato dall’Ente Promotore.
Il Beneficiario dovrà restituire l’intero importo del contributo nel caso in cui, per qualunque
motivo, interrompa il tirocinio prima di aver portato a termine il periodo minimo di due mesi (60
giorni).
In caso di gravi e comprovate ragioni di forza maggiore, che devono comunque essere
documentate entro 10 giorni dal rientro in Italia alla Direzione Ricerca e Internazionalizzazione –
Unità Mobilità Internazionale, Lungarno Pacinotti 44, Pisa, la somma da restituire sarà calcolata in
proporzione al periodo di mancata permanenza all’estero.
ART. 5 ASSICURAZIONE
L’Università di Pisa garantisce a tutti i propri studenti una copertura assicurativa per gli infortuni e per la
responsabilità civile i cui estremi sono disponibili alla pagina web: http://www.unipi.it/index.php/servizi-eorientamento/item/1229-assicurazione-per-studenti.
ART. 6 SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE (OLS)
6.1
6.2
Al Beneficiario sarà richiesta una verifica online delle proprie competenze linguistiche prima e dopo
la mobilità, se la lingua di lavoro del periodo svolto all’estero è tra le seguenti: inglese, francese,
tedesco, spagnolo. Il Beneficiario dovrà informare tempestivamente l’Istituzione di appartenenza se
sia impossibilitato a sottoporsi alla verifica online.
Ove applicabile, il Beneficiario seguirà un corso di lingua __________ online, tra quelle indicate al
precedente punto 6.1, a seconda del Paese dell’Organizzazione Ospitante e ai fini della
preparazione per il periodo di mobilità all’estero, usufruendo di una apposita licenza OLS. Il
Beneficiario dovrà informare tempestivamente l’Istituzione di appartenenza, nel caso in cui sia
impossibilitato a seguire il corso online.
ART. 7 RICONOSCIMENTO ACCADEMICO
7.1
7.2
L’Istituzione concorda con il Beneficiario e con la Struttura ospitante un programma di lavoro
(Learning Agreement for Traineeship, sezione “Before the Mobility”), che costituisce parte
integrante del presente Contratto.
Al termine del traineeship all’estero, la Struttura ospitante deve consegnare al Beneficiario il
Learning Agreement for Traineeship, sezione “After the Mobility”, debitamente compilato e
7.3
7.4
firmato, che certifichi le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità, l’effettivo
svolgimento del programma concordato e i risultati conseguiti.
L’Istituzione garantisce al Beneficiario il riconoscimento accademico del periodo di mobilità
all’estero come parte integrante del percorso di studio, a patto che il programma del traineeship sia
stato preventivamente definito nel Learning Agreement for Traineeship.
La mancata attuazione del programma di lavoro concordato può giustificare una richiesta di
rimborso parziale o totale del contributo individuale. La clausola non si applica nei confronti del
Beneficiario che si sia venuto a trovare nell'impossibilità di completare il proprio programma di
lavoro all'estero per cause di forza maggiore o circostanze attenuanti, attestate dal Coordinatore di
Area per l’Internazionalizzazione dell’Istituzione e riconosciute per iscritto dall'Agenzia Nazionale
Erasmus+.
ART. 8 DOCUMENTAZIONE FINALE
Il Beneficiario si impegna a far pervenire alla Direzione Ricerca e Internazionalizzazione - Unità Mobilità
Internazionale, Lungarno Pacinotti 44, 56126 Pisa, entro 15 giorni dal rientro in Italia, il Learning
Agreement for Traineeship, sezioni “During the Mobility” (se utilizzata) e “After the Mobility”,
debitamente compilato e firmato, che certifichi le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità e
che attesti l’effettivo svolgimento del programma concordato e i risultati conseguiti, come indicato al
precedente punto 6.2.
ART. 9 RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)
9.1
9.2
Alla fine del periodo di mobilità, il Beneficiario deve trasmettere online il Rapporto Narrativo
debitamente compilato, entro e non oltre i 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta di
compilazione. Il Beneficiario che non abbia completato e inviato il Rapporto narrativo può essere
tenuto al rimborso parziale o totale del contributo.
Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al Beneficiario per consentire all’Ente
Promotore di completare la raccolta delle informazioni relative al riconoscimento delle attività
svolte.
ART. 10 MODIFICHE AL PRESENTE ACCORDO
Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere stipulate per iscritto nelle stesse forme previste
per l’Accordo originale. Le parti non sono vincolate da accordi verbali a questo proposito.
ART. 11 LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
11.1
11.2
Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
Il tribunale competenze, secondo la legislazione nazionale applicabile, avrà giurisdizione esclusiva
per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituzione e il Beneficiario in merito
all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo nel caso in
cui non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
Il Beneficiario
Per l’Istituzione
Nome
Dott.ssa Elena Perini
Cognome
Dirigente Direzione Ricerca e Internazionalizzazione
Data
Data
Firma
Firma
ALLEGATO I
CONDIZIONI GENERALI
ART. 1 RESPONSABILITÀ
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni subiti da questa o dal
suo staff in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di
gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
L’Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di
reclami su quanto previsto dal Contratto, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza,
l’Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di
indennizzo o di rimborso per reclamo.
ART. 2 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso in cui il Beneficiario non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza
considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituzione è legalmente autorizzata a
risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Beneficiario non intraprenda
alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.
Se il Beneficiario risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti
dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato.
In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Beneficiario per cause di forza maggiore, ad esempio una
causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Beneficiario e non attribuibile a suo errore o
negligenza, questi potrà ricevere l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata della mobilità.
Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, eccetto nei casi in cui ci siano accordi differenti con
l’Istituto di appartenenza.
ART. 3 TUTELA DEI DATI
Tutti i dati personali contenuti nell’Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n.
45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli e della legislazione
nazionale (DLGS n. 196/2003), nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e
degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati
esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituzione di appartenenza, dall’Agenzia
Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi
responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio
Europeo Antifrode - OLAF).
Il Beneficiario può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle
informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei
propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il Beneficiario può presentare
ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati
personali da parte dell’Istituzione di appartenenza e/o dell’Agenzia Nazionale; può inoltre presentare
ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della
Commissione Europea.
ART. 4 CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI
Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea,
dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o
dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati
correttamente attuati.
Firma del Beneficiario per presa visione e accettazione ________________________________________
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contratto neolaureato - Università degli Studi di Pisa