CONTRATTO INDIVIDUALE CONTRIBUTI DI MOBILITÀ PER TRAINEESHIP ALL’ESTERO NELL’AMBITO DI UN MOBILITY CONSORTIUM A.A. 2014/2015 TRA Istituzione di appartenenza: Università di Pisa - I PISA01 Indirizzo: Lungarno Pacinotti, 43/44 - 56100 Pisa Numero di telefono e fax: +39 050 2212009/010/011/592/207 Fax +39 050 2210645 Indirizzo e-mail: [email protected] Codice fiscale: 80003670504 in seguito denominata “l’Istituzione”, rappresentata per le finalità inerenti il presente accordo dalla Dirigente della Direzione Ricerca e Internazionalizzazione, Dott.ssa Elena Perini E Il/la Sig./Sig.ra__________________________________________________ matricola _____________ nat_ a ____________________________________________________ il _________________________ e-mail ________________________________________________ telefono _______________________ nazionalità ________________________ codice fiscale / / / / / / / / / / / / / / / / / neolaureat_ del/la1 ______________________________ in ___ ______________________ Data di conseguimento del titolo ____________________________________________________________ Dipartimento di afferenza _ _________________________ in seguito denominato/a “il Beneficiario” HANNO CONCORDATO i seguenti allegati e le seguenti condizioni, che formano parte integrante di questo Contratto. ALLEGATI Allegato I: Condizioni generali del Contratto Allegato II: Learning Agreement for Traineeship, sezione “Before the Mobility”, l’Istituzione, il Beneficiario e la Struttura ospitante concordato tra Allegato III: Carta dello studente Erasmus. CONDIZIONI ART. 1 SCOPO DEL CONTRIBUTO 1.1 1 Il Consortium PR-T è costituito dall’Università degli studi di Padova (come Ente Promotore) e dalle Università di Pisa, IUAV di Venezia, Ca’ Foscari di Venezia, degli Studi di Catania e degli Studi di Trieste. L’Ente Promotore erogherà i contributi finanziari comunitari ai Beneficiari per svolgere un Indicare se: Corso di Laurea, Corso di Laurea Magistrale, Master di I livello, Master di II livello, Scuola di Dottorato, Scuola di Specializzazione. 1.2 traineeship all’estero nell’ambito del Progetto di Mobility Consortium denominato “PR_T3 Promotore di Relazioni Transnazionali”. Il Beneficiario dichiara di aver compreso e accettato i termini e le condizioni del presente Contratto. Qualsiasi emendamento o integrazione dovrà essere fatto per iscritto. ART. 2 DURATA 2.1 2.2 2.3 2.4 Il Beneficiario si impegna a svolgere, da neolaureato, un periodo di tirocinio all’estero di n. mesi _______, dal ____/__ /____ al ____/__ /____, presso la struttura (denominazione per esteso della struttura ospitante) __________________________________ __________________________________________________________________________ con sede in ___________________ ___________________________________________________. L’intera durata del periodo di mobilità, incluso il periodo (o i periodi) di mobilità eventualmente già effettuato/i all’estero nell’ambito del Lifelong Learning Programme e/o del Programma Erasmus+, non potrà essere superiore a 12 mesi per ciclo di studio. Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate per iscritto, utilizzando il modulo “Emendamento al Contratto” e la sezione “During the Mobility” del Learning Agreement for Traineeship, almeno un mese prima della fine della mobilità stessa. Le attività ammesse a contributo devono comunque concludersi improrogabilmente entro il 30 settembre 2015. L’attestazione rilasciata dalla struttura ospitante al termine del periodo di mobilità all’estero (Learning Agreement for Traineeship, sezione “After the Mobility”) dovrà certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità. ART. 3 FINANZIAMENTO DEL TRAINEESHIP 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Al Beneficiario, per il periodo di studi di cui al precedente punto, sarà corrisposto un contributo comunitario, nella misura stabilita dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ per l’a.a. 2014/2015. La corresponsione del contributo di cui al precedente comma è subordinata all’effettiva erogazione del relativo finanziamento da parte dell’Agenzia Nazionale. L’Ateneo si riserva di finanziare 3 mensilità per studente, per dare la possibilità al maggior numero di studenti di beneficiare del contributo. Eventuali periodi di stage svolti e non coperti dalla borsa iniziale potranno essere sovvenzionati a fine progetto in caso di finanziamenti residui. Il Beneficiario riceverà il contributo solo nel caso in cui abbia svolto un periodo di tirocinio della durata minima di 2 mesi: attività inferiori ai 2 mesi - 60 giorni - non sono ammissibili. L’ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità sarà determinato dal numero dei giorni/mesi di effettiva durata della mobilità. Tale durata sarà certificata dal Learning Agreement for Traineeship, sezione “After the Mobility”, debitamente compilato e presentato in originale. Nel caso in cui lo studente svolga un periodo all'estero superiore a 2 mesi, ma non corrispondente ad un numero intero di mensilità, al fine del pagamento della borsa il contributo finanziario verrà calcolato moltiplicando il numero di giorni nel/i mese/i incompleto/i per 1/30 del costo unitario mensile Esempi con importo mensile pari a € 430,00: 1. Mobilità dal 01/03/2015 al 30/05/2015 Calcolo: 30 gg x 3 mesi interi (marzo - aprile - maggio) gg totali = 3 x 30 = 90 gg 430,00 / 30 x 90 = € 1.290,00 2. Mobilità dal 16/03/2015 al 02/06/2015 Calcolo: 15 gg (dal 16/03 al 30/03) + 30 gg x 2 mesi interi (aprile - maggio) + 2 gg di giugno gg totali = 15 + (30 x 2) + 2 = 77 gg 430,00 / 30 x 77 = € 1.104,00 ART. 4 MODALITÀ DI PAGAMENTO 4.1 Il contributo di mobilità verrà liquidato mediante accredito sul c/c bancario, intestato al Beneficiario o a lui cointestato, di seguito indicato: Codice IBAN N.B. compilare tutte le caselle senza inserire segni di punteggiatura (es. / - ) N.B. solo in caso di Banca estera indicare anche Codice BIC / SWIFT ________________________ 4.2 4.3 L’erogazione avverrà per l’80% entro 30 gg. dal perfezionamento della documentazione amministrativa necessaria per la partenza e dalla firma del presente Contratto da entrambe le parti. Il rispetto della scadenza del pagamento è comunque subordinato ai tempi tecnici dipendenti dal sistema contabile utilizzato dall’Ente Promotore. Il saldo della borsa, pari al 20%, sarà liquidato al termine del traineeship, solo previa presentazione della documentazione finale richiesta in originale e dopo l’invio online del Rapporto Narrativo (EU SURVEY). In particolare, l’invio online del Rapporto Narrativo è considerato equivalente alla richiesta, da parte del Beneficiario, del pagamento del saldo del contributo spettante. L’Ente Promotore avrà 45 giorni di tempo per emettere l’ordine di pagamento del saldo o l’eventuale richiesta di rimborso. Il rispetto della scadenza del pagamento è comunque subordinato ai tempi tecnici dipendenti dal sistema contabile utilizzato dall’Ente Promotore. Il Beneficiario dovrà restituire l’intero importo del contributo nel caso in cui, per qualunque motivo, interrompa il tirocinio prima di aver portato a termine il periodo minimo di due mesi (60 giorni). In caso di gravi e comprovate ragioni di forza maggiore, che devono comunque essere documentate entro 10 giorni dal rientro in Italia alla Direzione Ricerca e Internazionalizzazione – Unità Mobilità Internazionale, Lungarno Pacinotti 44, Pisa, la somma da restituire sarà calcolata in proporzione al periodo di mancata permanenza all’estero. ART. 5 ASSICURAZIONE L’Università di Pisa garantisce a tutti i propri studenti una copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile i cui estremi sono disponibili alla pagina web: http://www.unipi.it/index.php/servizi-eorientamento/item/1229-assicurazione-per-studenti. ART. 6 SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE (OLS) 6.1 6.2 Al Beneficiario sarà richiesta una verifica online delle proprie competenze linguistiche prima e dopo la mobilità, se la lingua di lavoro del periodo svolto all’estero è tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. Il Beneficiario dovrà informare tempestivamente l’Istituzione di appartenenza se sia impossibilitato a sottoporsi alla verifica online. Ove applicabile, il Beneficiario seguirà un corso di lingua __________ online, tra quelle indicate al precedente punto 6.1, a seconda del Paese dell’Organizzazione Ospitante e ai fini della preparazione per il periodo di mobilità all’estero, usufruendo di una apposita licenza OLS. Il Beneficiario dovrà informare tempestivamente l’Istituzione di appartenenza, nel caso in cui sia impossibilitato a seguire il corso online. ART. 7 RICONOSCIMENTO ACCADEMICO 7.1 7.2 L’Istituzione concorda con il Beneficiario e con la Struttura ospitante un programma di lavoro (Learning Agreement for Traineeship, sezione “Before the Mobility”), che costituisce parte integrante del presente Contratto. Al termine del traineeship all’estero, la Struttura ospitante deve consegnare al Beneficiario il Learning Agreement for Traineeship, sezione “After the Mobility”, debitamente compilato e 7.3 7.4 firmato, che certifichi le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità, l’effettivo svolgimento del programma concordato e i risultati conseguiti. L’Istituzione garantisce al Beneficiario il riconoscimento accademico del periodo di mobilità all’estero come parte integrante del percorso di studio, a patto che il programma del traineeship sia stato preventivamente definito nel Learning Agreement for Traineeship. La mancata attuazione del programma di lavoro concordato può giustificare una richiesta di rimborso parziale o totale del contributo individuale. La clausola non si applica nei confronti del Beneficiario che si sia venuto a trovare nell'impossibilità di completare il proprio programma di lavoro all'estero per cause di forza maggiore o circostanze attenuanti, attestate dal Coordinatore di Area per l’Internazionalizzazione dell’Istituzione e riconosciute per iscritto dall'Agenzia Nazionale Erasmus+. ART. 8 DOCUMENTAZIONE FINALE Il Beneficiario si impegna a far pervenire alla Direzione Ricerca e Internazionalizzazione - Unità Mobilità Internazionale, Lungarno Pacinotti 44, 56126 Pisa, entro 15 giorni dal rientro in Italia, il Learning Agreement for Traineeship, sezioni “During the Mobility” (se utilizzata) e “After the Mobility”, debitamente compilato e firmato, che certifichi le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità e che attesti l’effettivo svolgimento del programma concordato e i risultati conseguiti, come indicato al precedente punto 6.2. ART. 9 RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY) 9.1 9.2 Alla fine del periodo di mobilità, il Beneficiario deve trasmettere online il Rapporto Narrativo debitamente compilato, entro e non oltre i 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. Il Beneficiario che non abbia completato e inviato il Rapporto narrativo può essere tenuto al rimborso parziale o totale del contributo. Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al Beneficiario per consentire all’Ente Promotore di completare la raccolta delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte. ART. 10 MODIFICHE AL PRESENTE ACCORDO Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere stipulate per iscritto nelle stesse forme previste per l’Accordo originale. Le parti non sono vincolate da accordi verbali a questo proposito. ART. 11 LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE 11.1 11.2 Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana. Il tribunale competenze, secondo la legislazione nazionale applicabile, avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituzione e il Beneficiario in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo nel caso in cui non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole. Il Beneficiario Per l’Istituzione Nome Dott.ssa Elena Perini Cognome Dirigente Direzione Ricerca e Internazionalizzazione Data Data Firma Firma ALLEGATO I CONDIZIONI GENERALI ART. 1 RESPONSABILITÀ Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni subiti da questa o dal suo staff in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dal Contratto, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo. ART. 2 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Nel caso in cui il Beneficiario non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituzione è legalmente autorizzata a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Beneficiario non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata. Se il Beneficiario risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato. In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Beneficiario per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata della mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, eccetto nei casi in cui ci siano accordi differenti con l’Istituto di appartenenza. ART. 3 TUTELA DEI DATI Tutti i dati personali contenuti nell’Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli e della legislazione nazionale (DLGS n. 196/2003), nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituzione di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF). Il Beneficiario può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il Beneficiario può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati personali da parte dell’Istituzione di appartenenza e/o dell’Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea. ART. 4 CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati. Firma del Beneficiario per presa visione e accettazione ________________________________________