Organizzazione del cantiere
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SOGGETTI E COMPITI
Il processo edilizio è caratterizzato dalla presenza di figure professionali
univocamente identificabili, con specifici compiti ben definiti le cui
responsabilità sono stabilite per legge.
Esistono chiaramente differenze se si lavora in ambito pubblico o privato.
UTENTE
E’ bene precisare che sono sempre più rari i casi in cui la figura del
committente coincide con quella dell'utente dell'opera; per questo motivo
l'utente viene individuato come figura distinta. La figura dell'utente rappresenta
l'insieme di coloro che fruiranno direttamente del bene prodotto, chiunque ne
sia stato il committente, pubblico o privato. Utenti sono: gli abitanti rispetto agli
alloggi di edilizia pubblica o privata; gli studenti rispetto alle scuole; i malati e
il personale medico rispetto agli ospedali; gli spettatori rispetto ad un cinema o
ad un teatro; gli atleti e gli spettatori rispetto ad un impianto sportivo; ecc. La
figura dell'utente, nel caso in cui non coincida con quella del committente,
appare poco considerata dalle norme che regolano il processo edilizio, anche
perché spesso assume una fisionomia concreta solo a cose fatte, quando il bene
- casa, scuola, ospedale, teatro o altro - è già stato realizzato. Tuttavia, si
sostiene, gli apparati normativi e regolamentari esistenti, dovrebbero
rappresentarne adeguatamente le istanze.
Elaborati di progetto che interessano l'utente: sono rare le occasioni in cui si
prospettano sedi di informazione e di interlocuzione diretta con l'utenza, fatti
salvi i casi di utente-committente, come quello di un privato che decide di
costruirsi la casa o la sede della propria attività produttiva. Una significativa
eccezione è rappresentata dalle normative europee in materia di impatto
ambientale, che prevedono specifici adempimenti in tema di pubblicizzazione
degli interventi e di acquisizione del parere della popolazione in qualche modo
interessata.
COMMITTENTE o STAZIONE APPALTANTE
E’ la persona fisica o giuridica che attribuisce l’incarico attraverso un contratto,
detto appalto, per la costruzione di un’opera ad una impresa, detta appaltatrice,
con la quale instaura un rapporto fiduciario.
La committenza indica le esigenze essenziali e specifiche alle quali l’opera
dovrà rispondere: il sito, la destinazione d’uso, riferimenti economici,
riferimento temporali per la progettazione ed esecuzione e quanto altro
necessario a definire l’opera. Per quanto riguarda le opere pubbliche alcune
caratteristiche sono definite da ordinamenti normativi e regolamentari
(condizioni di sicurezza, di benessere, di fruibilità degli spazi, ecc.). Tali
ordinamenti devono essere forniti al progettista o, in caso contrario, il
progettista stesso deve reperirli.
La committenza può chiedere modifiche al progetto purché il loro ammontare
non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto; può effettuare controlli e
le è riconosciuto il diritto di verificare che il prodotto sia eseguito a regola
d’arte. Tale diritto è riservato esclusivamente agli aspetti tecnici e non alla
libertà dell’appaltatore riguardo alla organizzazione del suo lavoro.
Nel caso di opere pubbliche la committenza viene coinvolta nella verifica degli
adempimenti relativi alla sicurezza poiché deve prevedere che a carico delle
imprese esecutrici vi sia l’obbligo di redigere il “piano operativo” per le misure
della sicurezza fisica dei lavoratori. Inoltre è prevista la nomina di un
responsabile del procedimento, che ha il compito di seguire la realizzazione
dell’opera in ogni fase, dalla progettazione, assegnazione, esecuzione. Ha
compiti tecnico-gestionali corrispondenti a quelli del project manager. Il
responsabile del procedimento agisce in accordo con il coordinatore unico, un
supervisore incaricato della formazione e attuazione dei piani di intervento
pubblico.
Al committente devono essere consegnati tutti gli elaborati relativi alle diverse
fasi di esplicazione del progetto, ed ogni altro elaborato - anche successivo - che
attenga alla esecuzione delle opere, varianti in corso d'opera, ecc.
In genere, soprattutto nel caso di opere di impegno e rilevanza non ordinarie è
buona norma predisporre un “progetto di larga massima” o quantomeno un
“progetto planovolumetrico” preliminare da sottoporre a verifica di congruenza
con il “programma” e alla preventiva approvazione del committente, prima di
procedere alle successive ed impegnative fasi di elaborazione.
Il committente nomina inoltre il direttore dei lavori, il direttore delle opere
strutturali, il collaudatore generale (nel caso di opere pubbliche), il collaudatore
delle opere strutturali.
Le stazioni appaltanti possono esercitare l’obbligo di richiedere la certificazione
di qualità per lavori superiori a 500.000 Euro
Il decreto 528/99 (oggi abrogato ed integrato nel TU) chiariva che il
committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli
obblighi, limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. Quindi
il committente è libero dalle responsabilità che il responsabile dei lavori prende
in carico.
Ma il committente o il responsabile dei lavori deve comunque verificare
l’idoneità tecnico professionale dell’impresa esecutrice, alla quale dovrà essere
richiesta una “dichiarazione dell’organico medio annuo annuo, distinto per
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qualifica, corredato dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate
all’INPS (Istituto nazionale previdenza sociale), all’INAIL (Istituto nazionale
assicurazioni infortuni sul lavoro) e alle casse edili, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Le leggi 109/94 e 216/95, per gli appalti pubblici, ed il successivo regolamento
rivedevano la tradizionale figura dell’ingegnere capo che comprendeva la
responsabilità della programmazione dell’appalto, la verifica del progetto, la
direzione lavori e redazione contabilità. Essa è sostituita da
- coordinatore unico delle fasi di formazione del programma dei lavori del
successivo triennio e di attuazione degli interventi oggetto del programma. Egli
coordina l’attività del responsabile del procedimento.
- responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento
per quanto riguarda le fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione dello
stesso (dotato di laurea o diploma tecnico). Questo, in particolare sostituisce
l’ingegnere capo in materia di direzione lavori, contabilità e collaudo.
Il responsabile del procedimento deve verificare la completezza e congruità dei
documenti, delle norme e informazioni fornite al progettista, nonché la verifica
della qualità del progetto redatto dal progettista.
Essi devono inoltre assicurare il controllo sui livelli di prestazione, qualità e
prezzo. E’ un concetto innovativo in quanto il committente deve verificare
appunto non solo qualità e prezzo, ma anche prestazione, che ovviamente deve
essere garantita dall’appaltatore.
Il responsabile del procedimento, incaricato dal committente deve, nella fase di
progettazione esecutiva dell’opera e al momento delle scelte tecniche,
nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere,
attenersi ai principi e alle misure di tutela del lavoratore; determina, al fine di
permettere la pianificazione del lavoro in sicurezza, la durata dei lavori o delle
fasi; nella fase di progettazione esecutiva deve valutare attentamente, in caso di
necessità, il piano di sicurezza e il fascicolo contenente le informazioni utili ai
fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
contestualmente all’affidamento dell’incarico della progettazione esecutiva
designa il coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione, con i
requisiti richiesti, nei seguenti casi:
-cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanee;
- cantieri con particolari rischi.
Deve inoltre verificare che ricorrano le condizioni di legge per consentire le
varianti in corso d’opera.
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Quando l’entità del cantiere, valutata con il parametro uomo/giorno (UG) è
superiore o uguale a 200 il committente o Responsabile dei lavori deve inviare
la Notifica preliminare alla Asl competente e all’ufficio territoriale di zona (art.
99 TU) ed effettuare la valutazione tecnico professionale delle imprese (art. 90
TU). Al di sotto di tale soglia la verifica è assolta purché le imprese e i
lavoratori autonomi presentino il certificato di iscrizione alla CCIAA (camera di
Commercio Industria e Artigianato), il DURC (Documento unico di regolarità
contributiva) e una autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti
all’art. 90.
Per uomo/giorno, come si è detto più volte, si intende il prodotto della durata
del cantiere, in termini di giorni lavorativi, per il numero dei lavoratori
impiegati ogni giorno. In genere di un’opera non si conosce il numero di
uomini/giorno, ma l’importo stimato e l’incidenza della manodopera per quella
particolare categoria di lavoro (vedi più avanti le tabelle inserite nel DM 11
dicembre 1978). In particolare per le opere edili l’incidenza della manodopera è
del 40% sull’importo totale dei lavori.
Un criterio approssimato, e ovviamente preventivo, per stimare il numero di
uomini/giorno può quindi fare riferimento all’importo netto dei lavori, alla
incidenza della manodopera e alla composizione della squadra di lavoro,
secondo la formula più volte illustrata:
UG =
di cui
=
=
x
= GL rappresenta la durata del cantiere in giorni
lavorativi.
C = importo netto dei lavori
M% = percentuale di incidenza della manodopera
CM = costo medio orario della squadra
T = numero di ore giornaliere
N = numero totale di operai
NQ = numero di operai di specifica qualifica
CQ = costo orario della qualifica dell’operaio
J = numero di qualifiche presenti nella squadra
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Prendiamo ad esempio un cantiere i cui lavori rientrano nella categoria di
“opere edili” quindi con una incidenza di manodopera del 40%. L’importo dei
lavori è stimato in € 345.000,00.
La squadra, secondo il DM 11 dicembre 1978, è composta da 2 operai
specializzati, 2 operai qualificati e 3 manovali specializzati. Il costo orario delle
singole qualifiche è (al 2011):
operai specializzati :
24,50 €/h
operai qualificati:
22,50 €/h
manovali specializzati
20,50 €/h
Riprendendo l’esempio già illustrato nell’argomento della Pianificazione, il
costo medio orario della squadra è dato da
CM = (2x24,50 €/h) + (2x24,50 €/h) + (3x20,50 €/h) = 155,50 €/h
Il costo netto dei lavori (escludendo quindi l’utile d’impresa valutato in questo
caso al 10% e le spese generali che possono variare in relazione al tipo di
impresa dal 10 al 15% e che in questo caso consideriamo il 12%)
C = 345.000,00 € x(1- 0,10 – 0,12) = 269.100,00 €
UG =
x7
=
x 7 = 605,69 = 606 UG
GL = 86,57 giorni = 87 giorni
Prima di affidare i lavori il responsabile del procedimento designa il
coordinatore in materia di sicurezza per l’esecuzione, con i requisiti richiesti. I
due coordinatori devono essere citati nel cartello di cantiere; il responsabile dei
lavori può svolgere le due funzioni e eventualmente sostituirli. Il responsabile
chiede inoltre l’iscrizione alla Camera di commercio industria e artigianato
delle imprese assicuratrici e gli obblighi contrattuali e previdenziali delle
imprese stesse verso i lavoratori.
RESPONSABILE DEI LAVORI
È il soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della
progettazione o della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera. Nel
caso di appalto di opera pubblica il responsabile dei lavori è il responsabile
unico del procedimento.
NUOVE FIGURE PROFESSIONALI PER LA SICUREZZA (introdotte dal
dlgs 494/1996 e modificate dal dlgs 528/99, oggi inserite nel TU):
Il decreto 494/96 introdusse due figure professionali specificatamente destinate
al controllo della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione. Esse
devono essere in possesso dell’attestato di frequenza ai corsi in materia di
sicurezza. Possono avere il diploma di laurea in ingegneria, architettura,
geologia, scienze agrarie e forestali, nonché l’attestazione comprovante
l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un
anno.
Possono avere il diploma universitario in ingegneria, architettura nonché
l’attestazione comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle
costruzioni per almeno due anni.
Possono avere il diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o
agrotecnico nonché l’attestazione comprovante l’espletamento di attività
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
Il coordinatore per la progettazione è incaricato dal committente, o dal
responsabile dei lavori; prima della progettazione esecutiva dell’opera e
comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, redige o fa
redigere il piano di sicurezza e coordinamento, e predispone il “fascicolo”
contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi
cui sono esposti i lavoratori (il fascicolo non è richiesto per lavori di
manutenzione ordinaria). (Nella versione del 494 il coordinatore per la
progettazione redigeva anche il piano generale di sicurezza, che era obbligatorio
per cantieri oltre i 30.000 uomini/giorno).
Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
provvede a assicurare l’applicazione dei piani di sicurezza e coordinamento
(Psc) e verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza (Pos) redatto da
ciascuna impresa in riferimento al singolo cantiere interessato (nuovo strumento
introdotto dal 528); accerta la coerenza tra Psc e Pos; adegua i suddetti piani e il
fascicolo in relazione alle evoluzioni dei lavori e modifiche avvenute; organizza
il coordinamento delle attività e la reciproca informazione; verifica che si attui
il coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori in materia
di sicurezza; propone al committente, in caso di inosservanze, la sospensione
dei lavori, l’allontanamento delle imprese o lavoratori dal cantiere; sospende, in
caso di pericolo grave, le singole lavorazioni sino alla comunicazione scritta
degli avvenuti adeguamenti affettati dalle imprese interessate, può infine, in
caso di inadempienza, segnalare il caso all’Azienda sanitaria locale. E’ superata
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quindi la situazione di stallo in cui questa figura si veniva trovare in caso di
inerzia congiunta di impresa e committente.
Deve essere persona diversa dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice ed è
incaricato dal committente o responsabile dei lavori. Si ribadisce il concetto che
controllore e controllato non possono essere la stessa persona
Nei primi tre anni di applicazione del decreto 494 si è prodotta una sorta di
“colpevolizzazione” del coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante
la realizzazione. Si è infatti spesso pretesa una sua presenza pressoché assidua
in cantiere, ritenendolo responsabile di tutti gli incidenti che si verificassero. In
realtà il suo compito è quello di coordinare le “fasi critiche” e non quello di
rispondere a specifici inadempimenti dei lavoratori, compito questo che spetta
al responsabile di cantiere dell’impresa. Il 528/99 in realtà riequilibrava questa
figura poiché limita le funzioni alla verifica e non più alla assicurazione
dell’applicazione delle disposizioni.
In sostanza il coordinatore per l’esecuzione non si deve sostituire al
responsabile di cantiere e allo stesso datore di lavoro dell’impresa appaltatrice.
L’IMPRESA
Con la dizione generale di “impresa” si indica il soggetto esecutore dell'opera,
vale a dire la struttura organizzativa-produttiva alla quale viene demandata la
esecuzione dei lavori. Tale conferimento avviene generalmente mediante
“contratti di appalto” di diverso tipo e a seguito dell'espletamento di diverse
procedure. A seconda del tipo di appalto, all'Impresa compete la responsabilità
della realizzazione dell'intero insieme delle opere necessarie per dare l'oggetto
edilizio finito ed agibile, o solo alcune parti o categorie di esse, mentre per altre
il committente provvede direttamente mediante altri rapporti contrattuali.
L’organizzazione dei lavori necessari al compimento di un’opera è una attività
propria dell’appaltatore, il quale esplica la sua funzione imprenditoriale
stabilendone le modalità di attuazione.
L’imprenditore edile quindi deve organizzare i mezzi necessari e generalmente,
per obbligo contrattuale, si assume la conduzione dei lavori. Egli ha quindi la
massima autonomia decisionale nella organizzazione e svolgimento del
processo produttivo.
Elaborati di progetto che interessano l'impresa: all'impresa devono essere
consegnati tutti gli elaborati che costituiscono il progetto esecutivo delle opere
commissionate e contrattate, i relativi “dettagli” e “particolari”, i “capitolati
d'appalto”, i “computi metrici-estimativi”, nonché ogni altro elaborato o
documento necessario per la corretta esecuzione delle opere e per la loro
valutazione qualitativa, quantitativa ed economica. A tale fine si segnala
l'importanza della elaborazione e redazione grafica chiara e di univoca
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interpretazione degli elaborati di insieme e di coordinamento, con altrettanto
univoci riferimenti a tutti gli altri elaborati che analizzano parti, dettagli,
particolari o altro del progetto, secondo le normative grafiche. Nel caso di lavori
aggiudicati mediante gara per l'affidamento di una concessione di costruzione e
gestione, all'Impresa viene consegnato il “progetto definitivo” (i contenuti dei
diversi livelli di progetto sono stati definiti dalle leggi 109/94, L 163/2006 ed
ora dal DPR 5 ottobre 2010, n. 2010 che entrerà in vigore l’8 giugno 2011). Nel
caso di lavori aggiudicati mediante gara di appalto concorso, all'Impresa viene
consegnato ‘progetto preliminare’.
All'impresa deve essere consegnata in ogni caso anche copia del “progetto di
massima” o del “progetto definitivo”, approvato dalle autorità competenti, in
modo che sia in ogni momento verificabile la legittimità normativa delle opere
in esecuzione.
Compiti e diritti dell’imprenditore (appaltatore)
- assume la piena libertà di iniziativa, quindi di programmazione e
impostazione
- sostiene i costi generali dell’impostazione, in genere non espressamente
remunerati dal committente, ma rientrano nella voce “ spese generali di
cantiere”
- assume tutti i rischi connessi alla realizzazione del cantiere
- deve rispettare le normative di carattere tecnico e previdenziale stabilite
dalle leggi dello Stato in ordine alle opere provvisionali di cantiere
- ha l’obbligo di far rispettare la disciplina nel cantiere e di far osservare le
leggi e i regolamenti
- è sottoposto ai controlli di natura tecnica prestabiliti in sede contrattuale o
comunque ritenute necessarie dal committente
- scelta delle tecniche operative
- custodia del cantiere affidata a persone provviste della qualifica di “guardia
particolare giurata”
- osserva le misure generali di tutela
L’appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare
per mandato da una persona professionalmente competente, autorizzata
dall’appaltante, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l’esecuzione
dei lavori a norma del contratto. Egli rimane comunque responsabile
dell’operato del suo rappresentante.
L’appaltatore è tenuto ad eleggere a domicilio, per tutto quanto riguarda il
contratto, il luogo nel quale ha sede l’ufficio della Direzione lavori appaltati.
L’appaltatore, o il suo incaricato deve dimorare, per tutta la durata dei lavori, in
luogo prossimo al cantiere.
L’impresa delega quindi in genere al direttore di cantiere la responsabilità
gestionale ed esecutiva del cantiere. Nel caso di opere complesse l’impresa può
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avvalersi di subappaltatori, artigiani e ditte specializzate alle quali trasferisce
determinati lavori, compreso la fornitura di materiali specifici e l’impiego di
attrezzature e manodopera. E’ sempre più diffusa la pratica del subappalto, o
meglio il partner in una ATI, che in una ottica più aperta non rappresenta più il
tipico fornitore di manodopera e lavorazioni elementari, ma riveste un nuovo
ruolo nella cultura d’impresa, quello dello specialista. Si ha quindi un quadro di
alleanze per presenziare il mercato con minori oneri competitivi. E’ definita la
quota delle opere subappatabili a seconda delle categorie dei lavori, e comunque
non superiore al 30%.
Il controllo sulla attività dell’imprenditore può derivare da
- regolamentazione contrattuale
- da una prestabilita ingerenza della committenza (in genere tramite la figura
del direttore dei lavori).
La legge 109/1994, integrata dal DL 4420, introdusse una significativa
innovazione per i lavori pubblici: il sistema di qualificazione delle imprese,
conforme alle disposizione comunitarie. I lavori pubblici, a partire dal 1
gennaio del 2000, possono essere eseguiti esclusivamente da soggetto
qualificati. I soggetti esecutori devono pertanto essere qualificati e improntare
la loro attività ai principi della qualità, professionalità e correttezza. Anche i
prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali sono sottoposti a
certificazione. Tale sistema, per importi superiori a 150.000 Euro, è certificato
attraverso la presenza di enti e organismi di certificazione, e attesta:
-la presenza nelle imprese di sistemi di qualità conformi alle norme europee,
-requisiti tecnico organizzativi, economico finanziaria e morale, articolati
secondo importi e tipologie di lavori. La capacità tecnico organizzativa è
certificata sulla base dei titoli di studio e della professionalità dell’imprenditore
e dei dirigenti dell’impresa, sulla base delle opere e lavori eseguiti negli ultimi
anni con l’indicazione dei relativi importi, della tipologia e della buona
esecuzione, sulla base della disponibilità finanziaria, delle attrezzature e dei
mezzi d’opera, dell’organico medio annuo dettagliato per dirigenti, tecnici,
impiegati, operai, integrato alla certificazione relativa alle coperture assicurative
e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi anni. La capacità
economico finanziaria è attestata con i bilanci e la documentazione contabile
relativi agli ultimi tre esercizi. L’obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere
la certificazione di qualità non potranno essere esercitati per lavori inferiori a
500.000 Euro.
Negli appalti privati è sufficiente che l’appaltatore sia iscritto alla Camera di
Commercio.
L’impresa e la qualità
La qualità è “l’insieme delle caratteristiche di un prodotto che gli conferiscono
la capacità di soddisfare esigenze espresse o implicite” (norma UNI-ISO 80421995 ripresa dalla serie ISO 9000).
Per una costruzione, la qualità si identifica con un complesso di prestazioni tali
da soddisfare le esigenze della committenza e dell’utenza.
Strettamene legate alla qualità sono la sicurezza e la fidatezza. La sicurezza è
lo stato in cui il rischio di danno alle persone o alle cose è limitato ad un livello
accettabile. La fidatezza è l’insieme delle proprietà che descrivono la
disponibilità e i fattori che la condizionano: affidabilità, manutenubilità e
logistica della manutenzione.
Il concetto di qualità nel tempo ha subito diversi affinamenti. Prima dell’era
industriale la produzione era solo artigianale e il produttore conosceva il
cliente-utilizzatore. Le esigenze richieste ed il loro soddisfacimento trovavano
immediato riscontro del produttore che poteva verificare immediatamente la
“qualità” dei suoi prodotti.
Dall’industrializzazione alla prima guerra mondiale il rapporto tra produttore e
cliente si riduce. Sorgono le prime aziende produttrici e si sviluppano le teorie
di Taylor sull’aumento della produttività, considerata come elemento
fondamentale per contrastare la concorrenza.
Nel periodo tra le due guerre nascono le prime teorie sulla qualità. La necessità
di programmare e gestire la qualità nasce dall’esigenza di controllare e gestire
gli scarti e le difettosità non eliminabili durante i processi di produzione. Si
sviluppano metodi statistici che vengono ad interporsi tra produttore e cliente.
Vengono pubblicati numerosi studi e in molte università, dal 1943, si avviano
corsi sulla qualità. Negli anni del periodo bellico risulta sempre più evidente
come un guasto posa comportare conseguenze catastrofiche.
Si perviene quindi ad associare il concetto di qualità a quello di affidabilità,
cioè l’attitudine di un prodotto ad adempiere alle funzioni richieste nelle
condizioni fissate e nel periodo di tempo stabilito. Sono di questi anni le prime
Norme o Standard.
Negli anni immediatamente successivi la seconda guerra, non vi è sostanziale
sviluppo dell’argomento; la domanda di beni è tale da favorire qualunque
produzione indipendentemente dalla qualità.
Negli anni cinquanta si segnala una vigorosa ripresa delle teorie sulla qualità, a
Milano si fonda nel 1955 l’Associazione Italiana per il Controllo della Qualità,
e l’attenzione si concentra sulla individuazione delle problematiche e sulla
correzione sia dei prodotti stessi sia dei processi produttivi. È in questi anni che
si inizia a parlare di Qualità totale.
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Nel periodo attuale si assiste ad un vero e proprio boom della qualità. Numerosi
sono gli studi pubblicati e si inizia a parlare di Total Quality Management, cioè
di Gestione Totale della Qualità intesa come “modo di governo di una
organizzazione, incentrato sulla qualità, basato sulla partecipazione di tutti i
suoi membri, che mira al successo a lungo termine ottenuto attraverso la
soddisfazione del cliente, e comporta benefici per tutti i membri della
organizzazione e della collettività” (definizione UNI EN ISO 8402).
Negli anni ottanta è stata pubblicata una prima serie di norme della famiglia
“ISO 9000” di cui tuttora si discute ampiamente.
Nell’industria manifatturiera, le prestazioni di un prodotto sono quasi sempre
stabilite dal fabbricante, e dallo stesso fabbricante realizzate, in funzione di certi
obiettivi di soddisfacimento del mercato che egli si ripromette di raggiungere.
Nelle costruzioni invece e in particolare per le opere pubbliche, le prestazioni
delle opere sono, almeno in parte, stabilite prima che l’impresa appaltatrice
intervenga. Sono infatti stabilite dalla normativa tecnica nazionale ed europea
(sicurezza, benessere, igieniche, stabilità, ecc.), dal progetto e dal capitolato
speciale tecnico dove le scelte progettuali sono determinate in base alla
destinazione dell’opera e dalla committenza.
A questo punto, in un appalto tradizionale, interviene l’impresa aggiudicataria
che deve realizzare l’opera progettata. Per realizzarla con la qualità prevista,
cioè le prestazioni previste, con un grado elevato di affidabilità, l’impresa deve
adottare i criteri della “gestione della qualità” o “conduzione aziendale della
qualità”. Questi ultimi si concretizzano nel cosiddetto “sistema qualità”
dell’impresa, cioè di un complesso di “struttura organizzativa, responsabilità,
procedure, procedimenti e risorse messi in atto per la conduzione aziendale
della qualità” (UNI-EN 29000). Gestire la qualità, avere un sistema qualità,
significa per una impresa volere la qualità ed organizzarsi per essere certi di
ottenerla. Per sistema qualità si intende quell’insieme di procedure e operazioni
volte al raggiungimento della qualità all’interno di un determinato ambito.
L’impresa dovrà quindi, partendo dalla sua struttura esistente e dalle sue regole
operative e con il minor numero di cambiamenti possibile, rivedere l’assetto
organizzativo, le interfacce tre la varie attività e dotarsi di procedure che
traducano e documentino le regole di funzionamento aziendale e di cantiere.
E’ di fondamentale importanza, ai fini della qualità, avere sotto controllo istante
per istante, le diverse fasi delle lavorazioni e seguirne l’andamento al fine di
promuoverne variazioni temporali o logiche.
Tra i diversi metodi che aiutano a questo scopo (ma non sostituiscono il
Manuale della qualità) vi è il Work Breakdown Structure (WBS) che, come si è
detto, consiste in una scomposizione in fasi di lavoro elementari con eventuali
raggruppamenti (può coincidere con il cronoprogramma). La WBS non
necessariamente inserisce collegamenti temporali tra le fasi (come nel
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cronoprogramma), ma è un supporto per la gestione delle risorse, inclusa la
risorsa tempo, in quanto permette di avere l’insieme strutturato delle parti.
L’obiettivo è quello di non dimenticare niente ed avere un quadro chiaro sulle
attività da intraprendere.
Nell’ambito della qualità l’aspetto della documentazione scritta è fondamentale
perché:
- consente di tenere sotto controllo il processo produttivo da parte della
direzione ed è fondamentale strumento di miglioramento del processo stesso;
- fornisce alla committenza la prova che il sistema qualità esiste e funziona e
dimostra la capacità dell’impresa di garantire la qualità delle opere affidatele.
Si tratta di adottare una tecnica di management che, oltre che a garantire la
direzione aziendale e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, offre fiducia al
committente che l’appaltatore costruirà un’opera dotata dei requisiti richiesti.
La tecnica del project management è introdotta anche nella nuova Legge
Quadro sui lavori pubblici (L. 109/94) in ordine alla gestione dei procedimenti
all’interno delle Pubbliche Amministrazioni.
Il project management ha come obiettivo principale l’esecuzione di un
complesso concatenato di azioni per realizzare un progetto nel rispetto del
costo, del tempo e dei requisiti di idoneità e completezza prefissati. In edilizia il
ricorso a tale tecnica è motivato dalla necessità di trasparenza e controllo nella
gestione degli appalti pubblici.
Il project manager è una figura che segue un processo produttivo o l’erogazione
di una servizio dalle primissime fasi ideative fino alla gestione del bene: in
sostanza si identifica con il responsabile del procedimento.
Non ci sono rivoluzioni concettuali che modifichino in maniera sostanziale il
mondo delle costruzioni; la principale differenza riscontrabile nelle imprese e
nei cantieri operanti nel sistema qualità risiede nel fatto che le attività necessarie
a realizzare l’opera avvengono in maniera più formale, in accordo con istruzioni
e procedure scritte.
Un sistema qualità di impresa rappresenta un elemento indispensabile per
alcune esigenze:
- le committenze esigono dalle imprese la dimostrazione oggettiva di avere la
capacità di management per effettuare le opere pubbliche con i requisiti richiesti
nel tempo previsto e nel finanziamento previsto;
- le imprese devono essere messe in grado di rispondere alle gare europee che
richiedono la garanzia di qualità;
- le stesse imprese devono cercare miglioramenti della loro organizzazione e
della loro qualità interna.
Il sistema qualità aziendale dovrebbe essere certificato da un apposito
organismo riconosciuto in ambito europeo.
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Una serie di normative europee mirate alla liberalizzazione del mercato hanno
avviato ad un approccio di tipo prestazionale anche nell’edilizia. Infatti le
direttive europee non contengono più regole o norme tecniche (demandate ad
organismi comunitari e nazionali riconosciuti) ma solo requisiti essenziali di
sicurezza, salute, protezione del consumatore, salvaguardia ambientale. La
filosofia è mirata a realizzare nell’ambito del mercato europeo un minimo
garantito di qualità per prodotti, servizi, imprese e ad unificare le modalità di
certificazione.
Una impresa che intenda seguire il sistema qualità previsto dalla normativa
europea dovrà affiancare al proprio lavoro la redazione di una documentazione
aziendale del tipo seguente, al fine di descrivere il sistema qualità:
manuale della qualità, procedure gestionale, procedure operative, istruzioni di
lavoro, documenti di registrazione della qualità.
Solo per fare un esempio, relativamente alle procedure di lavorazione, queste
dovranno essere pianificate e le relative istruzioni di lavoro dovranno essere
documentate. Questo non è una novità (vedi norme tecniche e codici di pratica),
ma in un sistema qualità dovranno essere sistematicamente documentate e
scritte a priori, riprendendo anche i contenuti delle norme tecniche e dei codici
di pratica. Allo stesso modo saranno definiti le tecnologie di costruzione, l’uso
di impianti e attrezzature, i controlli che devono essere esercitati sulle
lavorazioni e sull’ambiente, le tolleranze e gli scostamenti accettabili rispetto
agli standards richiesti, i referenti circa le autorità e responsabilità, per le
funzioni di costruzione, ispezione e prove di controllo.
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 34/2000 ed ora con il DPR del 5 ottobre 2010
si sono aperti nuovi scenari per le imprese che operano nel settore dei lavori
pubblici. La normativa rende necessaria per tali imprese il possesso della
"Attestazione di Qualificazione" per poter partecipare a gare di affidamento di
LL.PP. La qualificazione e' obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici
affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro.
L'Attestazione viene rilasciata da apposite Società Organismo di Attestazione
(SOA) il cui compito è quello di garantire l'esistenza reale in capo all'Impresa
dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativi, economico-finanziari,
necessari per l'esecuzione dei LL.PP., così come previsti dal D.P.R. 34/2000.
Viene dunque definitivamente sostituito il vecchio modello di qualificazione
che vedeva l'Albo Nazionale Costruttori come perno della selezione dei soggetti
ammessi alle gare; ai sensi del D.P.R.
L'Attestazione definisce le categorie di lavori per i quali un'impresa è abilitata a
concorrere e l'importo massimo di bando cui essa può concorrere in virtù della
sua "cifra d'affari in lavori".
Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere
specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di
progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite,
secondo gli importi previsti dal DPR 5 ottobre 2010. La qualificazione in una
categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della
propria classifica incrementata di un quinto.
La cifra d'affari in lavori è un elemento fondamentale nella procedura di
attestazione. La sua determinazione è necessaria sia a dimostrare il volume
d'affari complessivo e a determinare parametri da esso dipendenti (ad es.
l'adeguato organico medio annuo), sia a determinare i lavori nelle singole
categorie di attestazione:
La cifra di affari in lavori è quella realizzata nel quinquennio antecedente la
data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
E' previsto un incremento della determinazione della cifra d'affari valevole
quale requisito speciale a favore delle imprese che abbiano
- un capitale netto maggiore o uguale al 5% della cifra d'affari media annuale;
- abbiano un indice di liquidità dell'ultimo bilancio maggiore o uguale a 0,5;
- abbiano un risultato di esercizio, positivo in almeno 2 esercizi, negli ultimi 3
(questo requisito è una novità assoluta rispetto alla vecchia normativa A.N.C.)
Categorie di lavori per i quali è prevista la qualificazione
CATEGORIE GENERALI
OG1 Edifici Civili e industriali
OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OG4 Opere di arte nel sottosuolo
OG5 Dighe
OG6 Acquedotti, gasdotti, eleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio
OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica
OG10 Impianti per la trasformazione alta-media tensione e per la distribuzione di energia
OG11 Impianti tecnologici
OG12 Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale
OG13 Opere di ingegneria naturalistica
CATEGORIE SPECIALIZZATE
OS1 Lavori in terra
OS2A Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico
OS2B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori
OS5 Impianti pneumatici e antintrusione
7
OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
OS8 Opere di impermeabilizzazione
OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza dle traffico
OS10 Segnaletica stradale non luminosa
OS11 Apparecchiature strutturali speciali
OS12A Barriere e protezioni stradali
OS 12B Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato
OS14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS16 Impianti per centrali produzione energia elettrica
OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS18A Componenti strutturali in acciaio o metallo
OS 18B Componenti per facciate continue
OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
OS20A Rilevamenti topografici
OS 20B Indagini geognostiche
OS21 Opere strutturali speciali
OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS23 Demolizioni di opere
OS24 Verde e arredo urbano
OS25 Scavi archeologici
OS26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS27 Impianti per la trazione elettrica
OS28 Impianti termici e di condizionamento
OS29 Armamento ferroviario
OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiofonici e televisivi
OS31 Impianti per la mobilità sospesa
OS32 Strutture in legno
OS33 Coperture speciali
OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS 35 Interventi a basso impatto ambientale
Il DM 11 dicembre 1978 “Nuove tabelle delle quote d'incidenza per le principali
categorie di lavori nonché la composizione delle rispettive squadre tipo, ai fini della
revisione prezzi contrattuali” stabilisce le 23 tabelle in cui sono riportate le quote
percentuali di incidenza del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei
noli sul costo complessivo di ciascuna delle principali categorie di opere considerate,
l'incidenza dei rispettivi e la composizione delle rispettive squadre-tipo.
Le categorie di opere sono: Opere stradali (tabella da 1-7); Opere edilizie (tabella 8);
Opere idrauliche (tabelle 9-10); Opere igieniche (tabelle 11-13; Opere marittime
(tabelle 14-16); Opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17); Opere speciali linee elettriche esterne a bassa e media tensione (tabella 18); Impianti tecnici per
l'edilizia (tabella 19-23). A titolo di esempio, si riporta la tabella 8, Opere edilizie:
A) Mano d'opera
B) Materiali:
8
40%
1) Cemento tipo 425
q.le7%
2) Sabbia
mc 5%
3) Lavabo
cad 2%
4) Ferro FeB 38K
kg 8%
5) Mattoni forati a 4 fori
n 1.000 8%
6) Legname abete per infissi
mc 7%
7) Marmettoni
mq 7%
44%
C) Trasporti:
8) Autocarro
D) Noli:
9) Betoniera
10) Gru
q.le/km 6%
ora 4%
ora 6%
TOTALE
10%
100%
Squadra tipo:
Operai specializzati
Operai qualificati
Manovali specializzati (operai comuni)
TOTALE
n. 2
n. 2
n. 3
n. 7
La composizione della squadra è quindi un dato definito per le diverse categorie
di lavori. Agli operai vanni comunque aggiunte le macchine (escavatore,
camion ecc.) Il numero delle squadre necessarie ad eseguire il lavoro entro i
termini contrattuali è funzione della quantità del lavoro.
PRODUTTORI DI PARTI O COMPONENTI
Industrie, artigiani o altri produttori ai quali viene richiesta offerta o ordinata la
fornitura di parti o componenti dell'edificio, sulla base di diversi tipi di
commissione: in esecuzione di specifici elaborati di progetto; mediante la
scelta “da catalogo” di elementi ordinariamente prodotti, con o senza variazioni;
mediante la richiesta di elementi, serie di elementi, componenti o parti che
dovranno essere espressamente progettati e prodotti, sulla scorta della
prescrizione di alcuni requisiti qualitativi tecnici ed economici essenziali.
Elaborati di progetto che interessano i produttori di parti o componenti: Ai
produttori di parti o componenti devono essere consegnati gli elaborati specifici
del “progetto esecutivo” “particolari”, “dettagli”, “casellari”, “abachi”, ecc. relativi alle opere o forniture commissionate, le voci di capitolato e i dati
quantitativi e di stima corrispondenti, nonché elaborati di insieme dai quali
siano desumibili le collocazioni e le condizioni di applicazione degli elementi,
Organizzazione del cantiere
Appunti sommari
materiali o parti commissionate. Nel caso di elementi, componenti o parti
commissionati da "catalogo", deve essere indicata con chiarezza la voce di
classificazione dei tipi di prodotti selezionati, e devono essere richiamate le
caratteristiche prestazionali che si richiedono (esplicitate o meno che siano nel
catalogo).
LE MAESTRANZE
Sono l’insieme dei lavoratori che consente la realizzazione materiale
dell’oggetto edilizio ed è quindi particolarmente partecipe dell’opera da
realizzare; i rapporti con l’impresa sono regolati dal Contratto Collettivo
Nazionale del Lavoro per i lavoratori edili.
Il lavoro edile è caratterizzato dalla “squadra”, cioè un gruppo di maestranze
con diverse qualifiche e competenze che svolge un preciso ciclo di lavorazione
(squadra di muratori e manovali per l’ossatura muraria, la squadra dei
carpentieri, dei cementieri e dei ferraioli per le opere in c.a., la squadra dei
montatori e saldatori per le opere metalliche ecc.). Il lavoro dell’operaio, in
particolare di quello specializzato si colloca in una sfera artigianale di grande
competenza ed esperienza, la cui perizia artigianale è garanzia del suo successo:
un paragone può essere fatto con l’artefice dell’opus reticolatum in epoca
romana, o lo scalpellino stuccatore del periodo romano gotico, lo stuccatore
modellatore del periodo barocco, il voltarolo, il paramentista, il carpentiere
specializzato nel c.a. a faccia vista dei giorni nostri.
In passato era il lavoro artigianale a qualificare i lavoratori dell’edilizia a tutti i
livelli, dal semplice manovale all’apprendista, dal maestro al capomastro
dall’imprenditore all’architetto. La formazione avveniva senza soluzione di
continuità da un livello all’altro di competenze. Fino ad un determinato periodo
il progettista proveniva dalla bottega artigiana per provata qualificazione a
livello artistico. La struttura dell’artigianato era tale da porre le maestranze in
grado di assolvere a tutti i problemi connessi alla costruzione e alla
progettazione. Questa struttura organizzativa è ancora rintracciabile in imprese
di modesta entità dei piccoli centri.
Alla stagionalità del lavoro si accompagnava grande fatica fisica, condizioni
disagiate e scarsa sicurezza; il lavoro era prettamente manuale La
meccanizzazione ha creato nuove specializzazioni, come i conduttori e i
manovratori di mezzi meccanici, i prefabbricatori, i montatori ecc.. Attualmente
le diverse categorie dei lavoratori, a cui corrispondono diversi compensi, sono come si è detto in precedenza - le seguenti:
operaio specializzato
operaio qualificato
operaio comune/manovale specializzato
DIRETTORI OPERATIVI
DIRETTORE ARTISTICO
Qualora il direttore dei lavori sia persona diversa dal progettista, l'ente
committente può affidare al progettista l'incarico di direttore artistico delle
opere, allo scopo di garantirsi una fedele esecuzione del progetto, nonché la
conservazione della sostanza dell'impostazione progettuale in occasione di
adattamenti da apportare per rispondere ad obiettive e sopravvenute esigenze
costruttive o funzionali. Anche questa figura svolge solo funzioni di consulenza
per l'amministrazione e per il direttore dei lavori.
DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA
E’ la direzione tecnica dell'impresa, che può essere costituita da una o più
persone, una delle quali può anche coincidere con il rappresentante legale
dell'impresa. Ai fini dell'ammissione dell'impresa nell'Albo nazionale dei
costruttori, almeno una persona della direzione deve avere qualifica tecnica
(laurea in architettura, ingegneria o geologia, o diploma di geometra o titoli
equivalenti). La direzione tecnica è l'organo responsabile della conduzione
tecnica dell'impresa; svolge quindi una funzione di coordinamento generale
delle attività che si esplicano in gran parte nei cantieri che operano ciascuno
sotto la responsabilità di un direttore di cantiere.
IL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE
E’ delegato dall’impresa di costruzioni alla conduzione del cantiere; può
coincidere con la figura del capocantiere (nel caso di piccoli cantieri) o essere
un suo diretto superiore. Ha poteri decisionali sia in materia di programmazione
operativa sia di condotta esecutiva dei lavori. Può essere assistito da un
preposto o assistente, con funzioni esecutive di affiancamento e di sostituzione
del direttore tecnico di cantiere. Ha la responsabilità della sicurezza dei
lavoratori in cantiere.
I compiti del direttore tecnico di cantiere riguardano:
-l’organizzazione del cantiere, l’impiego di mezzi d’opera, la realizzazione delle
opere provvisionali;
-l’adozione dei mezzi richiesti dalle norme o suggeriti dalla pratica per evitare
danni ai lavoratori o ai terzi, rispetto della normativa antinfortunistica;
-la guida e sorveglianza delle maestranze
9
-il controllo delle fedele esecuzione del progetto e dell’osservanza delle
prescrizioni impartite dal direttore dei lavori ai lavoratori dell’impresa e alle
ditte subappaltatrici;
-il controllo dei materiali
-l’adozione di ogni accorgimento affinché l’opera risulti conforme alle
condizioni contrattuali, staticamente, funzionalmente ed esteticamente
accettabile e collaudabile;
-la contabilità dei lavori
Nel caso la figura coincida con quella del capocantiere, si aggiungono:
-assicurare che le strutture igienico sanitarie, i locali di servizio, le attrezzature,
i macchinari, i mezzi d’opera comuni alle imprese siano tenuti integri e in
buono stato;
-procedere all’aggiornamento del programma dei lavori
-curare che la documentazione necessaria alla costruzione sia tempestivamente
trasmessa ai responsabili delle singole squadre;
-compilare il giornale di cantiere e provvedere che sia vistato dal direttore dei
lavori;
-compilare lo stato di avanzamento lavori;
-conservare e aggiornare tutta la documentazione di cantiere.
In un appalto pubblico il direttore dei lavori assume in sé la responsabilità del
Direttore di cantiere solo nel momento in cui ordina all’impresa di fare lavori in
economia, ovvero dirige lavori in economia in una situazione provvisoria.
IL DIRETTORE DEI LAVORI
E’ una figura professionale nominata dal committente per tutelare i propri
interessi nei confronti dell’impresa costruttrice e dei terzi. Il direttore dei lavori
è normalmente unico rappresentante del committente nella gestione dell'appalto.
In tale veste emana ordini di servizio, controlla la fedele esecuzione, verifica la
qualità dei materiali impiegati, compila gli stati d'avanzamento e tiene i rapporti
economici con l'impresa, compilando e sottoscrivendo i certificati di
pagamento. Esistono tuttavia casi di cantieri nei quali al direttore dei lavori
delle opere in generale vengono affiancati il direttore operativo per le opere
strutturali (ai sensi della legge 1086/71) e il direttore operativo per le opere
impiantistiche. Questi ultimi assumono normalmente funzioni di consulenza
dell'amministrazione committente con responsabilità limitate al campo di
competenza specifica, restando il direttore dei lavori vero e proprio l'unico
titolato a tenere i rapporti con l'impresa.
Ha le seguenti responsabilità e obblighi:
-verificare il progetto prima che l’opera sia iniziata
-verificare il terreno, sia sotto l’aspetto fisico (fondazioni) sia sotto l’aspetto
geometrico (tracciamento corrispondente ai dati di progetto). Se vi fossero
10
anomalie ha l’obbligo di informare il progettista e l’appaltatore e far sospendere
i lavori, in attesa di eventuali rettifiche
-verificare l’esistenza del piano di sicurezza dell’impresa e svolgere la funzione
di “coordinatore per l’esecuzione dei lavori”
-controllare la qualità e quantità dei materiali impiegati negli impasti e vigilanza
dei lavori affinché siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto e al
contratto
-emanare ordini e indicazioni particolareggiate per la realizzazione dell’opera,
quando impreviste situazioni di fatto lo richiedano
-fornire, per quanto riguarda le strutture cementizie, gli ordini relativi al loro
inizio, alle eventuali sospensioni e riprese e ai termini per il disarmo.
-autorizzare alla concessione di opere in subappalto
-controllare la contabilizzazione e la liquidazione finale delle opere eseguite
-vietare l’uso delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo e
assistenza all’eventuale collaudo
-allontanare operazioni e addetti che risultino non idonei alla esecuzione delle
opere.
- verificare, il termine dei lavori, la validità del programma di manutenzione,
dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione.
Al fine di evitare equivoci è opportuno che siano chiarite i limiti delle rispettive
competenze del direttore dei lavori e del direttore di cantiere (che sono le
controparti dirette) specialmente per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori.
Per dare inizio ai lavori deve essere disponibile il relativo progetto esecutivo
approvato, condizione che rappresenta per il direttore dei lavori un
miglioramento per il corretto espletamento delle proprie funzioni e dei relativi
compiti. A questo si aggiunge il “sistema qualità”, affrontato dalle norme UNI,
che gli consentirà di accertare oggettivamente la qualità dell’opera.
ISPETTORI DI CANTIERE
Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei
lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel
Capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola
persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a
tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono
controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali
manutenzioni. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti
compiti:
- la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per
Organizzazione del cantiere
Appunti sommari
assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di
controllo in qualità del fornitore;
- la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli
impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o
dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono
stati costruiti;
- il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle
specifiche tecniche contrattuali;
- l’assistenza alle prove di laboratorio;
- l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed
accettazione degli impianti;
- la predisposizione degli atti contabili quando siano stati incaricati dal direttore
dei lavori.
IL DIRETTORE DEI LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI
E’ nominato dal committente in merito al collaudo delle opere in cls normale o
precompresso e a struttura metallica.
I COLLAUDATORI
I collaudi sono le operazioni attraverso le quali il committente accerta che le
opere siano state realizzate in conformità al progetto. La legge prescrive di
nominare il collaudatore entro 30 giorni dalla ultimazione ed eseguire il
collaudo entro sei mesi; la legge prescrive inoltre il collaudo delle opere
strutturali di tutti gli edifici pubblici e, per costruzioni di carattere particolare è
previsto il collaudo delle opere edilizie e degli impianti. Ci sono quindi due
figure: il collaudatore generale e il collaudatore delle opere strutturali.
Il primo sottopone a verifica l’operato dell’impresa e del direttore dei lavori e,
in caso positivo, propone il pagamento delle somme trattenute a garanzia degli
obblighi contrattuali. Può anche essere chiamato per risolvere controversie tra le
parti. Possono essere previsti dal contratto i controlli in corso d’opera che può
fare o meno il collaudatore generale. Per le opere pubbliche il collaudo in corso
d’opera è obbligatorio:
-quando la direzione lavori non è svolta dalla amministrazione pubblica
responsabile dell’opera
-in caso di affidamento dei lavori in concessione
-in casi particolari.
Il collaudo tecnico amministrativo è invece sempre obbligatorio.
Il collaudatore delle opere strutturali si limita a verificare il rispetto delle norme
tecniche e emette il certificato di collaudo della struttura a seguito di prove di
carico. Questo deve essere nominato al momento della denuncia delle opere agli
uffici competenti, in modo che possa seguire i controlli durante il ciclo
produttivo e non solo a lavori ultimati.
INCOMBENZE CHE PRECEDONO L’INIZIO DEI LAVORI
L'ufficiale che dovrà poi assumere la direzione dei lavori, prima che si
esperiscano le procedure per l'appalto, è tenuto a verificare il progetto in
relazione al terreno e a quanto occorre per l'esecuzione dell'opera; anche il
responsabile del procedimento dispone che il direttore dei lavori effettui le
stesse verifiche:
- verifica della esistenza della autorizzazione comunale alla esecuzione dei
lavori (se necessaria) e delle eventuali autorizzazioni o nulla-osta di altre
autorità di controllo quali i vigili del fuoco, le soprintendenze ai monumenti,
all'archeologia, ai beni ambientali, e il Genio civile per opere in zona sismica;
- acquisizione del progetto dei lavori comprensivo di calcoli delle strutture
portanti e degli impianti tecnici, del contratto di appalto e della documentazione
allegata;
- acquisizione della documentazione relativa al contenimento dei consumi
energetici, della dichiarazione di conformità relativamente alle barriere
architettoniche, nonché dei sondaggi geognostici effettuati;
- acquisizione dei decreti di occupazione di urgenza e di occupazione
temporanea delle aree oggetto dei lavori da eseguire;
- verifica della disponibilità di personale da mettere alle dipendenze del
direttore dei lavori per compiti di assistenza ai lavori e di contabilità;
- acquisizione della nomina del direttore di cantiere da parte dell'appaltatore;
- verifica che la eventuale custodia del cantiere sia stata affidata dall'appaltatore
a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata;
- verifica del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di subappalto;
- acquisizione del piano quotato dell'area o, in caso di lavori su opere
preesistenti, rilevamento della situazione dei luoghi e dei manufatti;
- verifica che il costruttore abbia denunciato al Genio civile l'inizio di opere
strutturali;
- verifica dell'avvenuto deposito presso il Comune del progetto e della relazione
tecnica per il contenimento dei consumi energetici;
- verifica della disponibilità del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani
operativi di sicurezza ove necessario, e che il committente abbia nominato il
coordinatore dell'esecuzione dei lavori
- comunicazione al Comune della data di inizio dei lavori;
11
- verifica della apposizione del cartello di cantiere contenente, tra l'altro, il
nome dell'installatore degli impianti e, qualora richiesto, del progettista degli
impianti nonché i nomi dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione
dei lavori.
impedimenti e disfunzioni nella esecuzione dei lavori, affinché quest'ultimo
possa riferire al coordinatore unico sulla necessità di assumere provvedimenti
per impedire il verificarsi di danni, irregolarità o ritardi.
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
CONSEGNA DEI LAVORI
La consegna dei lavori consiste nella messa a disposizione dell'impresa dell'area
o del manufatto sul quale devono essere eseguiti i lavori oggetto dell'appalto.
Dal momento della consegna cominciano a decorrere i giorni a disposizione
dell'impresa per l'esecuzione dei lavori. Quando la natura e l'importanza
dell'opera lo richieda, ovvero si verifichi una temporanea indisponibilità delle
aree o degli immobili, il capitolato speciale prevede che la consegna dei lavori
possa farsi più volte con successivi verbali di consegna parziale. La data di
consegna agli effetti contrattuali è quella dell'ultimo verbale di consegna
parziale. È frequente il caso che l'ente appaltante intenda iniziare i lavori subito
dopo l'esito della gara di appalto, senza attendere il perfezionamento degli atti
di approvazione del contratto d'appalto. (In tale caso dovrà risultare dal verbale
di consegna che la stessa è effettuata sotto la riserva di cui all'art. 337 della
legge 20/3/1865 n. 2248). Nel verbale il direttore dei lavori deve indicare quali
lavori debbano essere eseguiti dall'impresa. In caso non intervenga
l'approvazione del contratto, spetta all'appaltatore il pagamento delle opere
effettuate a prezzi di mercato.
Il verbale di consegna lavori deve essere redatto in due copie, sottoscritto
dall'appaltatore e dal direttore dei lavori. Esso va inviato all'amministrazione
entro 5 giorni. Su formale richiesta dell'imprenditore il responsabile del
procedimento accerta e verbalizza, in contraddittorio, la data di effettivo inizio
dei lavori ai fini dell'erogazione della anticipazione del 10%. Tale anticipazione
è gradualmente recuperata in corso d’opera. A tale proposito si redige un
verbale di inizio lavori ai fini della anticipazione.
SVOLGIMENTO DEI LAVORI
Il direttore dei lavori assume l’iniziativa di ogni disposizione necessaria
affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al
contratto d'appalto. Egli trasmette le sue disposizioni all'impresa mediante
"ordini di servizio", che devono riportare, salvo casi d'urgenza, il visto del
responsabile del procedimento. Gli ordini di servizio devono essere segnati nel
manuale del direttore dei lavori.
Il direttore dei lavori ha il compito di informare il responsabile del
procedimento sullo stato di avanzamento dei lavori e sugli eventuali
12
Qualora cause di forza maggiore, condizioni avverse meteorologiche o simili
circostanze speciali impediscano temporaneamente lo svolgimento dei lavori, il
direttore dei lavori può ordinare la sospensione dei lavori stessi. La sospensione
può essere ordinata anche per motivi di pubblico interesse o necessità.
Sospensioni decise per motivi diversi, come la necessità di attendere
l'approvazione di una perizia suppletiva, possono dar luogo a richieste di
compensi da parte dell'impresa, in merito alle quali potrebbe emergere una
responsabilità del responsabile del procedimento o del direttore dei lavori,
qualora non abbia provveduto con adeguato anticipo di tempo a predisporre la
perizia. La formalizzazione avviene a mezzo di un verbale compilato dal
direttore e che entro tre giorni deve essere inoltrato all'amministrazione.
L'appaltatore può sottoscrivere il verbale con riserva. Anche il verbale di ripresa
dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore e inoltrato
all'amministrazione.
VARIANTI IN CORSO D'OPERA (d.lgs 163/06, Codice dei contratti pubblici
Le varianti possono essere intese come la naturale evoluzione del progetto in
fase esecutiva. Ma nessun mutamento può essere introdotto dall'appaltatore se
non è disposto dal direttore dei lavori e preventivamente approvato dalla
stazione appaltante e soprattutto non può snaturare il progetto.
L’Amministrazione può apportare varianti al progetto originario, che
comportino un aumento o una diminuzione dei lavori non superiore ad un
quinto dell’importo complessivo (il 20%, cosiddetto quinto d’obbligo e quindi
comportano un aumento dell’importo pari al sesto quinto) e l’appaltatore è
obbligato ad eseguirle.
Per le varianti che eccedono il sesto quinto l’appaltatore può recedere dal
contratto, e gli vanno riconosciuti i lavori eseguiti maggiorati del 10% di quelli
non eseguiti, fino a 4/5 dell’importo del contratto; se l’appaltatore intende
proseguire i lavori ne deve indicare le nuove condizioni economiche.
Le varianti sono ammesse, sentito il progettista e il direttore lavori,
esclusivamente per uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da nuove leggi e regolamenti;
b) per cause imprevedibili da accertare nei modi previsti nel Regolamento di
attuazione, o per la possibilità di utilizzare nuovi materiali e tecnologie
Organizzazione del cantiere
Appunti sommari
inesistenti al momento della progettazione e che, senza aumenti di costo,
migliorino l'opera senza alterarne l'impostazione progettuale;
b) bis per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali
si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non
prevedibili nella fase progettuale;
c) qualora si manifestino difficoltà di esecuzione non previste, derivanti da
cause geologiche, idriche,e simili;
d) per errori o omissioni nel progetto esecutivo che pregiudichino in tutto o in
parte l'esecuzione dell'opera o la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del
procedimento, informato dal direttore lavori, ne dà notizia all'Osservatorio e al
progettista. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni
subiti dall'amministrazione.
Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore
al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al
5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non
comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione
dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione,
le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera
e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano
motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento
relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del
contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione
dell'opera
In sintesi, i casi in cui sono ammesse le varianti si sono ampliati rispetto alla
precedente Legge Merloni, e di fatto la risoluzione del contratto è ammessa solo
quando le varianti che eccedano il quinto d’obbligo sono dovute ad errori di
progettazione. Sono considerati errori o omissioni di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali.
promuove la redazione di una perizia suppletiva. Gli ordini di variazione sono
dati per iscritto dal direttore dei lavori, con il richiamo della superiore
approvazione. Non occorre superiore approvazione nel caso in cui la modifica
non costituisce variante ed è pertanto nei poteri del direttore dei lavori.
NUOVI PREZZI
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ma se siano da eseguire
categorie di lavori non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non
risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi
prezzi. I nuovi prezzi si valutano:
- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili comprese nel contratto;
- quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente
da nuove analisi; queste vanno effettuate con riferimento a prezzi elementari di
manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e
l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino
maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono
approvati dalla stazione appaltante. Se i nuovi prezzi rientrano nelle categorie di
lavorazione previste nel contratto e l'importo conseguente alla loro applicazione
sia contenuto nei limiti del quinto delle stesse, sono soggetti al ribasso d'asta. Se
l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi, l'amministrazione ha facoltà di
ingiungergli l'esecuzione dei lavori sulla base di detti prezzi, ma l'appaltatore
può, entro 30 giorni, chiedere che si proceda alla risoluzione del contratto.
PERIZIE SUPPLETIVE
Qualora sia necessario, nei casi suindicati, introdurre variazioni o addizioni nel
corso dell'esecuzione, il responsabile del procedimento, su proposta del
direttore dei lavori che ne ordina la sospensione e sentito il progettista,
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I SOGGETTI DEL CANTIERE