ORDINANZA MINISTERIALE n. 26
del 15 03 2007
ISTRUZIONI E MODALITA’ ORGANIZZATIVE
E OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO
DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
NELLE SCUOLE STATALI E NON STATALI.
ANNO SCOLASTICO 2006/2007
INIZIO DELLA SESSIONE DI ESAME
La sessione degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria
superiore ha inizio, in ciascun anno scolastico,
nel giorno fissato dal Ministro della Pubblica
Istruzione.
Per l'anno scolastico 2006/2007, la sessione
inizia il giorno 20 giugno 2007
CANDIDATI INTERNI
• Ammessi i candidati che
— hanno conseguito una valutazione positiva in sede di
scrutinio finale (la legge 425/1997 prevedeva
l’ammissione in ogni caso)
— ammessi alla abbreviazione
— le stesse condizioni sono previste per gli alunni delle
scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali
funziona il corso di studi fino al suo completamento
— Per gli anni scolastici 2006/2007, 2007/2008 non si
applica la disciplina relativa ai debiti.
Sono ammessi alla abbreviazione gli
studenti iscritti alle penultime classi che
abbiano riportato in sede di scrutinio
finale non meno di 8/10 in ciascuna
materia, non meno di 7/10 nella
valutazione finale dei due anni
antecedenti il penultimo, senza essere
incorsi in ripetenze in tali anni.
In sede di scrutinio finale si procede ad una
valutazione dello studente che tenga conto:
– delle conoscenze e delle competenze acquisite
nell’ultimo anno del corso di studi;
– delle capacità critiche e espressive;
– degli sforzi compiuti per colmare eventuali
lacune e raggiungere una preparazione tale da
sostenere l’esame di Stato anche in presenza di
valutazioni non sufficienti nelle singole discipline
CANDIDATI INTERNI
Per tutti gli studenti, comunque, dovrà essere
formulato dal consiglio di classe un giudizio di
ammissione, che assolverà il compito di
fornire alla commissione di esame ogni utile
dato informativo sulla personalità e sulla
preparazione del candidato
– Entro il 15 maggio, per la Commissione d’esame, i
consigli di classe dell’ultimo anno elaborano un
apposito documento relativo all’azione educativa
e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso.
– Negli istituti professionali il documento deve
recare specifiche indicazioni sulla terza area
professionalizzante.
CANDIDATI ESTERNI
– I candidati esterni sono tenuti a presentare domanda
di ammissione all’esame, ed eventualmente a quelli
preliminari, solo in istituti statali o paritari del
comune di residenza (se l’indirizzo non è presente
nel comune di residenza i riferimenti successivi sono,
nell’ordine, la provincia e la regione) entro il 30
novembre 2006. Il requisito della residenza deve
essere comprovato.
– Le domande dei candidati detenuti devono essere
presentate al Direttore Generale dell’USR.
– Eventuali domande tardive possono essere prese in
considerazione esclusivamente dal Direttore
Generale dell’USR.
CANDIDATI ESTERNI
– Lo studente che, per situazioni personali, aventi
carattere di eccezionalità, abbia necessità di
sostenere l’esame in luogo diverso dal proprio
comune (o provincia o regione di residenza) dovrà
farne domanda al Direttore Generale dell’USR della
Regione ove ha la residenza anagrafica con unita
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Il
Direttore Generale valuterà le motivazione addotte
ed esprimerà il conseguente parere.
– In caso di parere positivo, l’istanza sarà assegnata ad
un istituto nell’ambito della regione
CANDIDATI ESTERNI
– Il Dirigente scolastico ha l’obbligo di verificare
- la veridicità delle dichiarazioni sostitutive,
- che non venga superato il limite massimo del 50%
di candidati esterni rispetto al numero degli interni,
- che ad ogni classe/commissione non siano
assegnati più di 35 candidati,
- tutto quanto previsto dall’ordinanza in questione
all’art.4, comma 7;
CANDIDATI ESTERNI
• Nel caso in cui il numero di candidati esterni non
consenta il rispetto del predetto criterio di ripartizione,
il Direttore Generale può costituire commissioni con un
numero maggiore di candidati esterni, o di solo
candidati esterni, fino a un massimo di due commissioni
ed esclusivamente presso scuole statali;
• I candidati esterni possono sostenere gli esami
preliminari e di Stato negli istituti ove funzionano
indirizzi sperimentali di ordinamento o struttura,
compresi quelli con indirizzo linguistico con programmi
approvati con D.M. 31/07/1973; in tal caso i programmi
sono quelli dell’indirizzo sperimentale
CANDIDATI ESTERNI
– negli istituti che attuano sperimentazioni
autonome di solo ordinamento o non assistite,
devono dichiarare nella domanda se intendono
sostenere gli esami su programmi oggetto di
sperimentazione o su programmi ordinari;
– non possono sostenere gli esami di Stato nei
corsi sperimentali dove è attivato il c.d. “SIRIO”;
CANDIDATI ESTERNI
• non in possesso di promozione all’ultima classe,
sostengono un esame preliminare davanti al
consiglio di classe dell’istituto in cui sosterranno
l’esame di Stato, al quale sono ammessi solo con un
punteggio minimo di 6/10 in ciascuna delle prove
effettuate. Sono considerati eventuali crediti
formativi. L’ammissione all’esame di Stato è
subordinata al superamento dell’esame
preliminare.
CANDIDATI ESTERNI
– appartenenti a Paesi UE, non in possesso di
idoneità o promozione all’ultima classe, possono
sostenere l’esame di Stato previo superamento
dell’esame preliminare.
– non appartenenti ai Paesi dell’UE, che non
abbiano frequentato l’ultimo anno di corso in
Italia o presso istituzioni scolastiche italiane
all’estero, possono sostenere l’esame di Stato in
qualità di privatisti (art. 1, comma 7 – l.
11/1/2007 n. 1)
CANDIDATI ESTERNI
– degli istituti professionali devono documentare di avere
esperienze di formazione professionale o lavorative
coerenti con il corso di studi (dichiarazione del datore di
lavoro o autocertificazione per esperienze lavorative nella
Pubblica Amministrazione entro il 31/05);
– dell’I.T. per le Attività Sociali, indirizzo dirigenti di
comunità, e dell’I.T. per il turismo che, per documentati
impedimenti, non abbiano svolto i rispettivi tirocini,
possono sostenere l’esame di Stato, previa annotazione
nella certificazione integrativa del diploma prevista
all’art. 13 del DPR 323/1998. Tale carenza non è ammessa
per i candidati che devono sostenere l’esame preliminare
in relazione agli anni precedenti l’ultimo (terza e quarta);
CANDIDATI ESTERNI
– degli istituti tecnico – commerciali, in possesso di
idoneità o promozione alle classi terminali di
indirizzi non più esistenti (Amministrativo,
Mercantile, Amministrativo Industriale,
Commercio con l’estero) possono sostenere
l’esame unicamente per l’indirizzo giuridico –
economico – aziendale. Se in possesso di idoneità
o promozione a classe non terminale sostengono
l’esame preliminare nelle discipline degli anni per
i quali non hanno l’idoneità e su quelle previste
dal piano di studi dell’ultimo anno.
Sono ammessi i candidati esterni che:
– abbiano compiuto il 19° anno di età entro l’anno solare, purché
abbiano adempiuto l’obbligo scolastico;
– indipendentemente dall’età, siano in possesso del titolo di
licenza media da un numero di anni pari a quello del corso di
studi per il quale sostengono l’esame di Stato (per gli istituti
professionali e d’arte i possesso da almeno 1 anno del diploma
di qualifica o di licenza corrispondente);
– compiano il 23° anno di età entro l’anno solare in cui si svolge
l’esame di Stato (esentati dalla presentazione di qualsiasi
titolo);
– siano in possesso di altro titolo di scuola secondaria superiore
di durata quadriennale;
– abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno prima del 15
marzo.
Non sono ammessi candidati che abbiano
sostenuto, o sostengano, nella stessa
sessione qualsiasi tipo di esame relativo allo
stesso corso di studi.
Candidati esterni agli esami per l’indirizzo
di Dirigente di Comunità
• I candidati presentano domanda ad un solo istituto,
statale o paritario del comune di residenza.
• Le commissioni con soli candidati esterni possono
essere istituite presso scuole statali con le modalità di
cui all’art. 17 dell’OM n. 26/2007.
• I dirigenti scolastici degli istituti statali o paritari, con
lo specifico indirizzo, assegnano i candidati esterni
alle classi terminali, osservando il limite invalicabile
del 50% rispetto ai candidati interni e di 35 candidati
per classe (priorità: ordine cronologico
dell’acquisizione agli atti)
Candidati esterni agli esami per
l’indirizzo di Dirigente di Comunità
Le domande eccedenti vengono trasmesse al
Direttore Generale dell’USR che provvede
alla loro distribuzione unicamente presso gli
istituti statali, rispettando i limiti di cui sopra
e nel numero massimo di 2 commissioni per
istituto
Programma d’esame
• Per i candidati esterni presso istituto con
apposito indirizzo il documento di
riferimento è quello del 15 maggio.
• Per i candidati esterni presso istituto che non
ha apposito indirizzo, il punto di riferimento è
costituito dal programma del MPI,
disponibile nel sito: http//www.istruzione.it,
area tematica: esami di Stato – quadro
normativo 1999/2000
Diplomi e certificazioni
• Per i candidati esterni presso un istituto che
non ha apposito indirizzo, i diplomi e le
relative certificazioni recheranno la dicitura:
“Solo sede d’esame”.
• Tutti i diplomi devono recare la dicitura:
“Diploma di Istituto Tecnico per attività
sociali – indirizzo: dirigente di comunità”
ESAMI PRELIMINARI
DEI CANDIDATI ESTERNI
Il dirigente scolastico:
– procede alla costituzione di apposite commissioni,
composte prioritariamente dai docenti dell’ultimo
anno;
– presiede i consigli di classe e predispone il calendario
degli esami preliminari;
– se occorre, comunica al Direttore Generale le
materie per le quali non è stato possibile procedere
ad alcuna designazione. Il Direttore Generale dovrà
reperire i commissari mancanti;
– rilascia la certificazione ad esame avvenuto
ESAMI PRELIMINARI DEI CANDIDATI ESTERNI
Le commissioni di esame preliminare sono presiedute
dal dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame
– L’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato è
subordinata al superamento dell’esame preliminare
attraverso prove scritte e/o orali, così come previsto dal
piano di studi.
– I candidati in possesso di altro titolo di durata
quadriennale, sostengono l’esame preliminare sulle
materie e sulle parti del programma non coincidenti con
quelle del corso già seguito, nonché su quelle dell’ultimo
anno di corso.
ESAMI PRELIMINARI DEI CANDIDATI ESTERNI
– I candidati provenienti dalla UE, in possesso di
promozione all’ultima classe del tipo di studi e di
livello equivalente, sostengono l’esame
preliminare con le modalità di cui sopra.
L’adempimento dell’obbligo scolastico si intende
soddisfatto con la frequenza di numero di anni di
istruzione almeno pari a quelli previsti
dall’ordinamento italiano per l’assolvimento
dell’obbligo scolastico.
ESAMI PRELIMINARI DEI CANDIDATI ESTERNI
– I candidati non appartenenti ai Paesi della UE,
che abbiano frequentato con esito positivo classi
in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane
all’estero, sostengono l’esame preliminare con le
modalità di cui sopra.
– I candidati esterni in possesso di precedente
idoneità o promozione all’ultima classe non
sostengono l’esame preliminare.
– Il candidato è ammesso all’esame di Stato se
consegue un punteggio minimo di 6/10
ESAMI PRELIMINARI DEI CANDIDATI ESTERNI
L’esame preliminare è sostenuto nel mese di
maggio e comunque non oltre il termine delle
lezioni davanti al consiglio della classe
collegata alla commissione alla quale il
candidato è stato assegnato. Se occorre il
consiglio è integrato con docenti delle
materie insegnate negli anni precedenti
SEDI DEGLI ESAMI
• Per i candidati interni sono sede di esame gli
istituti statali, paritari e le scuole pareggiate e
legalmente riconosciute nelle quali
funzionano corsi di studi completi.
• Per i candidati esterni sono sede di esame gli
Istituti statali o paritari.
• Per i candidati non residenti in Italia, la sede
d’esame è individuata dal Direttore Generale
dell’USR
LE COMMISSIONI D’ESAME
• La commissione è composta di non più di 6
commissari, dei quali 50% esterni e 50% interni, più il
presidente esterno. I commissari interni sono
designati dal dirigente scolastico che, in caso di
assoluta necessità, può ricorrere a personale incluso
nelle graduatorie di istituto degli aspiranti a
supplenze.
• La commissione è nominata dal Direttore dell’USR, le
nomine sono effettuate, nell’ordine, nell’ambito
comunale o provinciale (in casi eccezionali, ambiti
regionali o interregionali); è tassativamente escluso
l’ambito distrettuale
LE COMMISSIONI D’ESAME
• Ogni 2 classi sono nominati un unico
presidente e i commissari esterni.
• Deve essere assicurata la presenza dei
commissari delle materie oggetto della prima
e della seconda prova scritta.
• Ad ogni classe non sono assegnati più di 35
studenti, i candidati esterni sono ripartiti tra
le diverse commissioni degli istituti e il loro
numero non può superare il 50%.
LE COMMISSIONI D’ESAME
• Solo in casi eccezionali, e solo presso istituti
statali, possono essere attivate commissioni con
un numero maggiore di candidati esterni, o con
soli candidati esterni
• È facoltà delle commissioni di provvedere alla
correzione delle prove scritte operando per aree
disciplinari
• Le decisioni finali sono assunte dalla
commissione a maggioranza assoluta
LE COMMISSIONI D’ESAME
• La misura dei compensi dovuti a presidenti e
commissari è fissata in sede di contrattazione
collettiva del comparto scuola.
• Presso il MPI è stata costituita una task force di
dirigenti tecnici con il compito di fornire alle
scuole la più ampia informazione circa le
novità dell’esame, nonché di provvedere, di
concerto con gli ispettori operanti nelle
regioni, all’attuazione di adeguate forme di
assistenza e di intervento.
LE COMMISSIONI D’ESAME
• Alla funzione ispettiva viene affidato il
compito di svolgere sul territorio di
riferimento sistematiche verifiche e
monitoraggi sul regolare funzionamento delle
operazioni di esame
Sostituzione dei componenti le commissioni
• La partecipazione ai lavori delle commissioni
rientra tra gli obblighi di servizio, non è
consentito rifiutare l’incarico.
• Eventuali sostituzioni sono disposte dal
Direttore Generale dell’USR.
PROVE E PUNTEGGI
• La finalità dell’esame di Stato è la stessa prevista
dall’art. 6 della L. 425/1996: l’esame di Stato è
finalizzato all’accertamento delle conoscenze e
delle competenze acquisite nell’ultimo anno di
corso di studi in relazione agli obiettivi generali
e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi
culturali generali di ciascun candidato, nonché
delle capacità critiche del candidato.
• Sono confermati i contenuti delle tre prove
scritte alle quali si aggiunge il colloquio.
PROVE E PUNTEGGI
• La seconda prova degli istituti tecnici,
professionali, d’arte e dei licei artistici tiene
conto della dimensione tecnico-pratica e
laboratoriste delle discipline coinvolte e può
essere articolata in più di una giornata.
PROVE E PUNTEGGI
• Punteggi massimi (per l’a.s. 2007/2008):
– 15 punti per ciascuna delle tre prove scritte;
– 35 punti per il colloquio;
– 20 punti per il credito scolastico accumulato negli ultimi 3
anni;
– punteggio massimo complessivo: 100 punti
– nulla cambia per i 5 punti di cui dispone la Commissione
entro i 100 punti totali (da attribuire solo se il candidato
ha un credito di almeno 15 punti e un risultato
complessivo delle prove d’esame pari a 70)
– è ammessa l’attribuzione della lode per il candidato che,
senza aver usufruito dei 5 punti, abbia raggiunto 100
PROVE E PUNTEGGI
– Non ci sono novità per la predisposizione delle
prove: le prime due spettano al Ministero; la
terza alla commissione; nulla di nuovo per la
conduzione del colloquio.
– Abrogato l’art.1 del dl.gs 286/2004, istitutivo del
Servizio Nazionale di Valutazione, che affidava
all’INVALSI il compito di predisporre le prove –
anche per la scuola secondaria di 1° e 2° grado
PROVE E PUNTEGGI
– l’INVALSI predispone i modelli di prova da
proporre alle commissioni per l’elaborazione
della terza prova scritta
– l’INVALSI utilizzerà le prove scritte per valutare i
livelli di apprendimento conseguiti dai candidati,
secondo parametri applicati a livello
internazionale per assicurarne la comparabilità
CREDITO SCOLASTICO
• L’attribuzione del credito scolastico va
deliberata, motivata, verbalizzata e
pubblicata all’albo dell’istituto.
• I docenti di RC, e quelli delle attività
alternative alla RC, partecipano a pieno titolo
alle deliberazioni del consiglio di classe
CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni
• Il credito scolastico viene attribuito ai sensi della
tabella allegata al DPR n. 323 del 23/7/1998
• Nel caso di abbreviazione il credito scolastico è
attribuito dal consiglio della penultima classe ai
sensi del DPR 323/1998
• Agli alunni che nel penultimo e/o terzultimo
anno non siano in possesso di credito, lo stesso
viene attribuito dal consiglio di classe
dell’ultimo anno per idoneità (TAB. B) per
promozione (TAB. A)
CREDITO SCOLASTICO
Candidati esterni
• Il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe
di fronte al quale gli studenti sostengono l’esame
preliminare
• Se in possesso di idoneità o promozione all’ultimo
anno, il credito scolastico per l’ultimo anno è
attribuito dalla commissione nella misura ottenuta
nel penultimo anno
• Se lo studente è in possesso di titoli formativi la
commissione o il consiglio di classe possono
aumentare il punteggio di 2 punti
CREDITO SCOLASTICO
• Le esperienze professionali documentate possono
costituire credito formativo
• In caso di prove preliminari relative a più anni il
punteggio andrà moltiplicato per il numero degli anni
(tabella C DPR 323/1998)
• Ai candidati idonei all’ultima classe che, a seguito di
esame di Stato o idoneità, non devono sostenere
l’esame preliminare il credito scolastico è attribuito
dalla commissione nella misura di 2 punti sia per
l’ultimo che per il penultimo anno (Tab B per idoneità;
tab A per promozione; tab. C se il candidato ha
sostenuto esami preliminari)
CREDITO SCOLASTICO
• Qualora i candidati non rientrino in nessuno
dei casi previsti dalle tabelle di cui sopra il
credito scolastico è attribuito nella misura di
2 punti per anno
CREDITI FORMATIVI
• Per l’a.s. 2006/2007 valgono le disposizioni di
cui al DM 24/2/2000 n. 49
• La documentazione relativa deve pervenire
all’istituto entro il 15 maggio 2007; è
ammessa la certificazione
Sintesi a cura di Cinzia Buscherini
Trasposizione in diapositive di PowerPoint di Luciano Lelli
Scarica

OM 26/2007