Versione 1.0
Aggiornato al 20 maggio 2009
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Società di Persone
RECESSO DI SOCIO “AD NUTUM”
ANAGRAFE ECONOMICA - REGISTRO IMPRESE
Guida alla presentazione della domanda di iscrizione del recesso di
socio “ad nutum” da società contratta a tempo indeterminato o per
tutta la vita di uno dei soci ex art. 2290 e 2300 c.c.
REGISTRO IMPRESE
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A cura di: E. C. Vocale
Con la collaborazione di: V. Nicoletti, V. Federico, N. Alemanno,
A. Baravaglio
Redazione: S. Marino
Coordinamento testi e contenuti : E. C. Vocale
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Recesso di socio “ad nutum”
INDICE DEI CONTENUTI
RECESSO DI SOCIO “AD NUTUM”........................................................................ 3
IL RECESSO: SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO
E MODIFICA DEL CONTRATTO SOCIALE ........................................................................ 3
NORMATIVA .................................................................................................................. 3
DICHIARAZIONE DI RECESSO: MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ UNILATERALE E
RECETTIZIA .................................................................................................................... 4
IL RECESSO “AD NUTUM” .............................................................................................. 5
REGIME PUBBLICITARIO: DOMANDA DI ISCRIZIONE DEL RECESSO “AD NUTUM” –
TERMINI E LEGITTIMAZIONE........................................................................................... 7
SCHEDA ADEMPIMENTO : RECESSO “AD NUTUM” ............................................... 9
AVVERTENZE E CASI PARTICOLARI ................................................................................ 14
ATTO NOTARILE CHE AGGIORNA I PATTI SOCIALI SUCCESSIVAMENTE AL RECESSO
DEL SOCIO .............................................................................................................. 14
CESSAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO ANCHE DALLE ALTRE CARICHE RIVESTITE NELLA
SOCIETA’ ................................................................................................................. 14
DOMANDA DI ISCRIZIONE DELLA CESSAZIONE DEL SOCIO PER RECESSO:
PRESUPPOSTI............................................................................................................ 15
EFFETTI DEL RECESSO............................................................................................... 15
MODELLO NOTE: DICHIARAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI.................................... 15
LE PROCEDURE PER LA NOTIFICA DELLA DICHIARAZIONE DI RECESSO..................... 16
POTERI ASSOCIATI ALLA PERSONA DEL SOCIO RECEDUTO RISULTANTI DALLA
VISURA..................................................................................................................... 17
REVOCA RECESSO: ATTO ATIPICO ........................................................................... 18
REVOCA RECESSO: ACCETTAZIONE DELLA REVOCA DA PARTE DEI SOCI RIMASTI IN
SOCIETA’ E RICOSTITUZIONE DEL VINCOLO SOCIALE ............................................. 18
ACCETTAZIONE DEL RECESSO DA PARTE DEI SOCI RIMASTI IN SOCIETA’ ................. 19
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Recesso di socio “ad nutum”
COMPILAZIONE DI UNA PRATICA RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI ISCRIZIONE DEL RECESSO “AD NUTUM” - CESSAZIONE DALLA
CARICA DI SOCIO ............................................................................................. 22
COMPILAZIONE DEL MODELLO S2 .............................................................................. 23
COMPILAZIONE DEL MODELLO INTERCALARE P ........................................................... 24
IL SOCIO RECEDUTO NON RIVESTE ALTRE CARICHE O QUALIFICHE NELLA SOCIETA’
OPPURE LE RIVESTE MA CESSA DA TUTTE LE CARICHE O QUALIFICHE ...................... 24
IL SOCIO RECEDUTO RIVESTE ALTRE CARICHE O QUALIFICHE NELLA SOCIETA’ MA
CESSA DALLA SOLA QUALIFICA DI SOCIO ............................................................... 26
COMPILAZIONE DEL MODELLO NOTE: SE LA DOMANDA E’ PRESENTATA DAGLI
AMMINISTRATORI ........................................................................................................ 28
LA NORMATIVA ................................................................................................. 30
GLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE ................................................................................ 30
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Recesso di socio “ad nutum”
RECESSO DI SOCIO “AD NUTUM”
IL RECESSO: SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD
UN SOCIO E MODIFICA DEL CONTRATTO SOCIALE
Il recesso del socio1 determina lo scioglimento del rapporto sociale fra il socio receduto e la
società. Con il perfezionarsi del recesso, infatti, il socio receduto esce dalla società e cessa
definitivamente di farne parte.
Conseguenza del recesso è anche la modificazione del contratto sociale relativo alla società di
cui il socio receduto faceva parte. La modificazione del contratto sociale delle società di
persone non è conseguenza della sola manifestazione di volontà dei soci2 che, all’unanimità o
con le maggioranze previste, decidono di eliminare o sostituire una o più clausole dell’atto
costitutivo: la modificazione del contratto sociale può essere determinata anche dal verificarsi
di fatti giuridicamente rilevanti3, per esempio la morte di un socio, oppure, può essere
determinata dalla manifestazione unilaterale di volontà del singolo socio come avviene nel
caso del recesso4.
Il contratto delle società di persone si configura, infatti, come un contratto “intuitu personae”,
cioè come un contratto rispetto al quale l’identità o le qualità personali di ciascuno dei
contraenti (soci) sono fondamentali, dunque determinanti il consenso degli altri soci: l’uscita o
l’entrata di un socio o la sua sostituzione è sempre causa della modificazione dell’atto
costitutivo della società.
NORMATIVA
Il recesso del socio è disciplinato per tutte le società di persone dall’articolo 22855 del codice
civile che prevede che ogni socio può recedere dalla società:
1
quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci
Come il decesso, l’esclusione e il fallimento in proprio del socio.
L’articolo 2300 c.c., relativo alle modificazioni dell’atto costitutivo di società di persone (società in nome collettivo
ma anche in accomandita semplice, in virtù del richiamo operato dall’art. 2315 c.c.), lo lascia chiaramente
intendere a contrario quando, al secondo comma, recita “Se la modificazione dell’atto costitutivo risulta dalla
deliberazione dei soci….”, facendo così intendere che la stessa possa essere determinata anche da cause diverse
dalla manifestazione di volontà dei soci.
2
Secondo la giurisprudenza, non pare dubitabile che tra le modificazioni di cui all’articolo 2300 c.c. debbano
essere inclusi anche tutti gli atti che comportano, nelle società di persone, lo scioglimento del rapporto sociale
limitatamente al singolo socio.
3
La modificazione del contratto sociale determinata dal recesso del socio può essere considerata come una
modificazione di carattere sostanziale: conseguentemente al perfezionarsi del recesso, la compagine sociale della
società interessata diminuisce del socio receduto soltanto “di fatto”. Dal punto di vista meramente formale, invece,
il contratto sociale continuerà ad elencare fra i soci della società anche il socio receduto fino a quando gli altri soci,
con atto notarile o, se trattasi di società semplice, anche con scrittura privata non autenticata oppure con contratto
verbale, non avranno aggiornato i previgenti patti sociali, diminuendo proporzionalmente il capitale sociale,
ovvero, sostituendo il socio receduto con un nuovo socio.
4
L’articolo 2285 c.c., dettato per le società semplici, si applica anche alle società in nome collettivo ed in
accomandita semplice in virtù del richiamo operato rispettivamente dagli articoli 2293 e 2315 c.c..
5
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Recesso di socio “ad nutum”
-
per giusta causa
-
nelle ipotesi previste dal contratto sociale.
Si tratta di una previsione normativa che le parti non possono annullare né limitare, neppure
con l’unanimità dei consensi, non essendo prevista dal testo di legge la possibilità di
derogarvi o di disporre degli interessi protetti dalla stessa norma.
A ciascun socio è riconosciuto dalla legge un vero e proprio diritto al recesso, quindi ad uscire
dalla società: il vincolo societario non è né assoluto né indissolubile, esso può sciogliersi
durante il corso della vita della società, per esempio, per volontà di tutti i soci (scioglimento
della società), ma anche per volontà del singolo socio (recesso)6. Nel primo caso la società
cessa di esistere, nel secondo caso, invece, salvo i soci abbiano stabilito diversamente nell’atto
costitutivo, la società continua ad esistere con i soci rimasti, venendo a modificarsi solo la sua
compagine sociale conseguentemente all’uscita del socio receduto.
Se, però, da una parte le norme di legge tutelano la libertà e il diritto del socio di uscire dalla
società, le stesse norme tutelano anche il diritto degli altri soci alla continuazione della
medesima società.
Il recesso, infatti, non può essere manifestato dal socio in modo arbitrario, cioè sempre e in
qualunque tempo, anche a danno della società: il diritto di recesso può essere esercitato
soltanto nei modi ed alle condizioni previste dalla legge7.
Il riconoscimento al singolo socio del diritto di recedere dalla società costituisce peraltro una
deroga al principio generale secondo il quale “il contratto…..non può essere sciolto che per
mutuo consenso8”. La deroga trova, tuttavia, la sua giustificazione nella necessità di tutelare la
libertà individuale del singolo socio: non soltanto la libertà di iniziativa economica, ma anche
quella di evitare la perpetuità del vincolo contrattuale.
DICHIARAZIONE DI RECESSO: MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ UNILATERALE
E RECETTIZIA
La dichiarazione di recesso:
- è costituita da una manifestazione di volontà unilaterale del solo socio che intende recedere
diretta a sciogliere ed interrompere il rapporto sociale tra il socio stesso e la società;
- non richiede, al fine di produrre i propri effetti, proprio perché trattasi di un atto unilaterale,
l’accettazione degli altri soci rimasti in società. Secondo parte della giurisprudenza però,
6
E ancora per effetto della dichiarazione di fallimento del socio, per morte o esclusione deliberata dagli altri soci.
La giurisprudenza ammette tuttavia che il recesso possa essere esercitato, stante il silenzio normativo al riguardo,
anche laddove la compagine sociale sia composta da due soci soltanto (naturalmente ad opera di uno soltanto di
essi) e questo perché lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad uno socio non determina
automaticamente anche lo scioglimento della società. L’articolo 2272, punto 4), del codice civile prevede, infatti,
che laddove la società sia rimasta con un unico socio, lo scioglimento si perfezioni soltanto quando siano decorsi
sei mesi dal momento in cui il socio medesimo sia rimasto unico senza che sia stata ricostituita nello stesso tempo
la pluralità dei soci.
7
8
Articolo 1272 c.c..
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Recesso di socio “ad nutum”
l’intervenuta accettazione integra, a parziale modifica del contratto sociale, una vera e propria
ipotesi di recesso convenzionale;
- non richiede forme particolari9: può essere manifestata per iscritto (lettera o comunicazione),
ma può essere manifestata anche verbalmente o essere rappresentata anche solo da
comportamenti10 incompatibili con la volontà di rimanere nella società purché diretta al
recesso e cioè allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente alla persona del socio e
non al diverso evento dello scioglimento della società;
- è un atto unilaterale recettizio11: si perfeziona e produce i suoi effetti, di regola, con la
conoscenza di esso da parte dei suoi destinatari. Quando, invece, è previsto un termine di
preavviso, il recesso produce i suoi effetti e diviene efficace una volta decorso il termine di
preavviso;
- deve essere rivolta a tutti gli altri soci e non alla società, agli amministratori o ad alcuni
soltanto degli altri soci. La norma12 fa espresso riferimento ai soci quali destinatari della
dichiarazione di recesso e non pare ammissibile, dato il carattere imperativo e non dispositivo
della stessa, che i soci possano escludere tale obbligo attraverso accordi convenzionali;
- è irrevocabile: quando il socio ha dichiarato e comunicato agli altri soci la propria volontà di
recedere dalla società non può più revocare il suo recesso; secondo parte della
giurisprudenza, la ricostituzione del vincolo sociale relativo al socio receduto sarebbe possibile
solo conseguentemente all’accettazione della revoca da parte degli altri soci.
IL RECESSO “AD NUTUM”13
Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o
per tutta la vita di uno dei soci14: in questo caso, il recesso deve essere comunicato agli altri
soci con un preavviso di almeno tre mesi.
Questa tipologia di recesso, in realtà, dovrebbe riguardare soltanto le società semplici, non
essendo possibile per le società in nome collettivo o in accomandita semplice non specificare
nel contratto sociale la durata della società. Vi sono alcune circostanze che rendono, tuttavia,
la durata della società “oggettivamente indeterminata” anche per le società in nome collettivo
e in accomandita semplice; esse si verificano per esempio quando:
Naturalmente, affinché il socio che recede possa avere prova sicura del verificarsi degli effetti del suo recesso e
affinché lo stesso possa essere pubblicizzato nel registro delle imprese perché i terzi possano averne conoscenza, si
rende necessario che il recesso sia manifestato per iscritto e comunicato agli altri soci mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno, oppure, tramite notifica a mezzo di ufficiale giudiziario presso la residenza di ciascun socio
comunicata dallo stesso alla società, oppure, presso la residenza indicata nell’atto costitutivo.
9
10
Per fatti concludenti.
11
Secondo quanto prevede l’art. 1334 c.c. (Efficacia degli atti unilaterali), gli atti unilaterali producono effetto dal
momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
12
Almeno con riguardo al recesso “ad nutum”.
13
O “immotivato”.
Questi sono i presupposti del recesso “ad nutum” che consentono al socio di recedere dalla società con un
preavviso di almeno tre mesi.
14
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Recesso di socio “ad nutum”
-
la durata della società, come previsto dal codice e dal contratto sociale, è stata
prorogata tacitamente;
-
la durata della società prevista dal contratto sociale sia tale da superare la durata
normale della vita di almeno uno dei soci;
-
la durata della società è stata fissata in funzione del verificarsi di un accadimento
futuro ma incerto.
Quando, invece, la società sia stata contratta a tempo determinato, il socio per poter recedere
deve far valere una giusta causa, la quale può essere fatta valere altrettanto anche nel caso la
società sia stata contratta a tempo indeterminato e questo affinché il recesso produca
immediatamente i suoi effetti.
Con riguardo al recesso “ad nutum” non sussistono dubbi circa il fatto che lo stesso sia
subordinato al solo onere del preavviso di tre mesi15, preavviso peraltro non derogabile
pattiziamente: non è richiesto, infatti, che la dichiarazione di recesso sia altresì motivata o
altrimenti giustificata da una qualsivoglia ragione. Ciò vuol dire che esso acquista efficacia
decorsi tre mesi dalla data della ricezione della dichiarazione di recesso da parte dei soci16
(effetto nei confronti dei soci e della società).
Se la ricezione avviene in giorni diversi, il recesso avrà effetto il giorno in cui l’ultimo degli altri
soci avrà ricevuto la dichiarazione di recesso (data di ricezione più recente).
Nella dichiarazione di recesso il socio receduto deve indicare il termine di preavviso allo
scadere del quale il recesso produrrà i suoi effetti. Se il termine di preavviso non è indicato, si
ritiene operante il periodo trimestrale minimo stabilito dal legislatore.
Non prevedendo la legge un termine massimo, il socio che recede unilateralmente o tutti i
soci possono contrattualmente stabilire anche un termine di preavviso più lungo, mentre in
generale si ritiene illecita la clausola contrattuale che preveda un periodo di preavviso più
breve di quello stabilito dalla legge o addirittura lo escluda del tutto. In questi casi, dottrina e
giurisprudenza considerano nulla una clausola siffatta, la quale deve intendersi pertanto
automaticamente sostituita dalla previsione legislativa.
Essendo obbligatorio un termine di preavviso, per cui gli effetti del recesso non sono
contestuali al momento della sua comunicazione agli altri soci, diventa naturale chiedersi se
sia legittima o meno una manifestazione di volontà successiva diretta a revocare la
dichiarazione di recesso. Secondo la giurisprudenza, poiché il recesso è espressione di una
manifestazione unilaterale di volontà che non richiede altra formalità se non quella della sua
comunicazione agli altri soci, il recesso non è revocabile: diversamente si toglierebbe agli altri
soci la libertà di scegliere se proseguire collettivamente l’attività economica oppure sciogliere
la società. Secondo questo orientamento, la ricostituzione del vincolo sociale sarebbe possibile
solo conseguentemente all’accettazione da parte degli altri soci della revoca del recesso
manifestata dal socio receduto.
Come già evidenziato ed espressamente previsto dall’articolo 2285 del codice civile, quando il recesso ha come
presupposto la durata indeterminata della società o il fatto che la stessa sia stata contratta per un tempo superiore
alla durata della vita di uno dei soci, questo deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre
mesi.
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16
Momento a partire dal quale decorre il termine di preavviso.
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REGIME PUBBLICITARIO: DOMANDA DI ISCRIZIONE DEL RECESSO “AD
NUTUM” – TERMINI E LEGITTIMAZIONE
L’articolo 2290 del codice civile prevede genericamente che lo scioglimento del rapporto
sociale limitatamente al singolo socio deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi
idonei, in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato (effetto nei
confronti dei terzi).
L’articolo 2300, invece, pone a carico degli amministratori l’obbligo di dare pubblicità a tutte
le modificazioni dei patti sociali e agli altri fatti modificativi di cui è obbligatoria l’iscrizione,
quindi anche al recesso17.
L’obbligo di dare pubblicità a tale evento non può invece dirsi posto anche a carico del socio
receduto poiché lo stesso, conseguentemente al recesso, ha perso ogni potere di gestione
della società essendone divenuto ormai estraneo, né è previsto specificamente da una norma
di legge.
Ma portare a conoscenza dei terzi, tramite il registro delle imprese, l’uscita del socio dalla
società conseguentemente al suo recesso, soddisfa contemporaneamente sia gli interessi dei
soci rimasti in società, sia gli interessi del socio receduto.
Se da una parte, infatti, ciò soddisfa l’interesse degli altri soci, in quanto evita che il socio
receduto possa continuare ad impegnare la società nei confronti dei terzi, dall’altra soddisfa
anche l’interesse del socio receduto, in quanto esclude ogni sua responsabilità verso i terzi per
le obbligazioni sociali successivamente contratte. Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie
limitatamente ad un socio, infatti, questi è responsabile verso i terzi per le obbligazioni sociali
fino al giorno in cui si è perfezionato il recesso. Peraltro, non si dimostra al riguardo
particolarmente importante anche quanto dispone l’articolo 10 della legge fallimentare,
secondo il quale gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un
anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata
anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo.
E’ per questa ragione che il socio receduto può essere qualificato anch’esso “soggetto
interessato”, quindi legittimato, alla presentazione della domanda di iscrizione del suo recesso
nel registro delle imprese. Ciò si può argomentare non soltanto facendo riferimento
all’articolo 229018, ma anche a quanto prevede l’articolo 2189 del codice civile in ragione del
quale le domande di iscrizione al registro delle imprese sono presentate dai soggetti
interessati.
Anzi, si potrebbe addirittura affermare che il socio receduto abbia un vero e proprio diritto a
presentare al registro delle imprese la domanda di iscrizione della sua uscita dalla società
conseguentemente al recesso. L’articolo 2290 c.c. stabilisce, infatti, che lo scioglimento del
rapporto sociale limitatamente al socio deve essere pubblicizzato con i mezzi più idonei, e il
registro delle imprese è senza dubbio il mezzo più idoneo!
Proprio perché il socio receduto non è obbligato alla presentazione della domanda di
iscrizione del suo recesso nel registro delle imprese, ma semplicemente legittimato, esso può
Per cui devono presentare la domanda di iscrizione della cessazione del socio per recesso entro il termine di 30
giorni dal momento in cui il recesso si è perfezionato.
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Che si può dire che lo legittimi almeno implicitamente.
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presentare la domanda in qualunque tempo purché successivamente al momento in cui il
recesso si è perfezionato ed ha prodotto i suoi effetti19.
Diversamente, gli amministratori della società, in quanto soggetti obbligati20, devono
richiedere l’iscrizione del recesso del socio nel registro delle imprese nel termine di trenta
giorni dal momento in cui il recesso stesso si è perfezionato, quindi sono soggetti a sanzione
amministrativa nel caso l’iscrizione sia stata richiesta oltre il termine previsto dalla legge.
Gli effetti della pubblicità legale nel registro delle imprese sono quelli della pubblicità
dichiarativa (art. 2193 c.c.): lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio
receduto, se non iscritto, non può essere opposto ai terzi da chi è obbligato o interessato a
richiederne l’iscrizione, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.
L’ignoranza del recesso non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è
avvenuta.
Ai sensi di quanto dispone l’articolo 2289 del codice civile, infine, il socio receduto ha diritto
soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota. La liquidazione della
quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato
lo scioglimento del rapporto sociale: il pagamento della quota spettante al socio receduto
deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si è perfezionato il recesso.
Decorsi tre mesi dal momento in cui la dichiarazione di recesso è giunta a conoscenza di tutti i soci rimasti (data
della ricezione della raccomandata a/r, oppure, della notificazione, se la comunicazione è avvenuta per il tramite
dell’ufficiale giudiziario). Se i soci rimasti non hanno ricevuto tutti lo stesso giorno la comunicazione o la
notificazione, a partire dal momento in cui si è perfezionata l’ultima delle comunicazioni (essendo la dichiarazione
di recesso pervenuta validamente nella sfera di conoscibilità dell’ultimo degli altri soci rimasti).
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Come prevede l’articolo 2300 c.c..
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SCHEDA ADEMPIMENTO : RECESSO “AD NUTUM”
Ufficio
competente
L’ufficio del registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la
sede legale della società
Riferimenti
normativi
Artt. 2285, 2289, 2290 c.c. e art. 18 D.P.R. 581/9521
Modalità di
presentazione
La domanda deve essere trasmessa telematicamente, oppure, presentata
su supporto informatico (floppy disk, cd rom)
Regime
pubblicitario
Pubblicità dichiarativa
• Se la domanda è presentata dal socio receduto:
non sono previsti termini
Termine
la domanda deve essere presentata successivamente al momento in cui il
recesso ha prodotto i suoi effetti22.
• Se la domanda è presentata dagli amministratori della società:
entro 30 giorni dal momento in cui il recesso ha prodotto i suoi effetti23.
Soggetti
obbligati
Amministratori
Soggetti
legittimati
Socio receduto24, procuratore, professionista incaricato25
• Se la domanda è presentata da un amministratore con CNS/smart card:
Intestazione/
firme distinta
Fedra
la distinta Fedra deve essere intestata allo stesso amministratore e da
questi firmata digitalmente.
• Se la domanda è presentata da un amministratore senza CNS/ smart
card:
la distinta Fedra deve essere intestata allo stesso amministratore; alla
domanda deve essere allegato il “modello firme” sul quale
l’amministratore deve apporre la propria firma autografa e deve esservi
21
Con riguardo alle società semplici.
22
Vedi AVVERTENZE E CASI PARTICOLARI: EFFETTI DEL RECESSO.
23
Vedi AVVERTENZE E CASI PARTICOLARI: EFFETTI DEL RECESSO.
Le norme non elencano il socio che recede fra i soggetti obbligati alla presentazione della domanda, si ritiene
tuttavia che la stessa possa essere presentata e sottoscritta anche da questo soggetto in quanto soggetto
interessato. Vedi l’art. 2189 c.c., primo comma, secondo il quale le iscrizioni nel registro delle imprese sono
eseguite su domanda sottoscritta dall’interessato.
24
25
Commercialista, ragioniere, perito commerciale regolarmente iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, come previsto dall’art. 31, comma 2-quater e quinquies, legge n.
340/2000.
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anche indicato il codice pratica corrispondente. Il modello firme deve poi
essere scansionato, trasformato in . pdf/A, .pdf o .tif, e sottoscritto
digitalmente dall’intermediario che provvede all’invio telematico della
domanda.
• Se la domanda è presentata dal socio receduto con CNS/smart card:
la distinta Fedra deve essere intestata allo stesso socio e da questi firmata
digitalmente.
• Se la domanda è presentata dal socio receduto senza CNS/smart card:
la distinta Fedra deve essere intestata allo stesso socio; alla domanda deve
essere allegato il “modello firme” sul quale il socio deve apporre la propria
firma autografa e deve esservi anche indicato il codice pratica
corrispondente. Il modello firme deve poi essere scansionato, trasformato
in .pdf/A., pdf o .tif, e sottoscritto digitalmente dall’intermediario che
provvede all’invio telematico della domanda.
• Se la domanda è presentata da un procuratore:
la distinta Fedra deve essere intestata al procuratore e da questi firmata
digitalmente; alla domanda deve essere allegata copia informatica della
procura sulla quale il socio receduto o l’amministratore che l’ha conferita
deve apporre la propria firma autografa e deve esservi anche indicato il
codice pratica corrispondente. La procura deve poi essere scansionata,
trasformata in pdf/A, .pdf o .tif, e sottoscritta digitalmente dal procuratore.
• Se la domanda è presentata da un professionista:
la distinta Fedra deve essere intestata al professionista e da questi firmata
digitalmente.
Modello base
S2
Intercalare P di cessazione o di modifica26 (obbligatorio).
e
Modello note27 (eventuale)
1. nel caso la domanda sia presentata dagli amministratori.
Modelli allegati Nel modello note l’amministratore che ha presentato la domanda dovrà
dichiarare:
Il sottoscritto Mario Rossi, in qualità di amministratore della società…….…,
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di false dichiarazioni
dagli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000, dichiara che tutti i soci rimasti in società
hanno ricevuto la dichiarazione di recesso del socio Paolo Bianchi in
data28…….
26
Nell’ipotesi in cui il socio che recede rivesta nella società anche altre cariche, per esempio di responsabile
tecnico che non vengono a cessare per effetto del recesso. Vedi anche, AVVERTENZE E CASI PARTICOLARI:
CESSAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO ANCHE DA ALTRE CARICHE RIVESTITE NELLA SOCIETA’.
27
Vedi AVVERTENZE E CASI PARTICOLARI: MODELLO NOTE-DICHIARAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI.
28
Occorre precisare la data per ciascuno dei soci, se diversa.
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Recesso di socio “ad nutum”
oppure,
2. nel caso in cui la domanda sia stata presentata da un professionista.
Nel modello note il professionista dovrà dichiarare:
-
se ha sottoscritto la domanda con un dispositivo di firma digitale
rilasciato da Certicom oppure per il tramite degli Ordini
convenzionati (solo incarico)
“Il sottoscritto …..dottore commercialista/ragioniere, consapevole delle
responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli
artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di presentare la domanda su
incarico degli amministratori/ socio receduto…
-
se ha sottoscritto la domanda con un dispositivo di firma digitale
che non è stato rilasciato da Certicom oppure per il tramite degli
Ordini convenzionati, quindi privo del certificato di ruolo (incarico e
iscrizione)
“Il sottoscritto …..dottore commercialista/ragioniere, consapevole delle
responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli
artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere iscritto nella sezione A
“Commercialisti” dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
di …………….. al numero ………..
Dichiara, inoltre, di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari
ostativi all’esercizio della professione e di presentare la domanda su incarico
degli amministratori/socio receduto….”
ALLEGATO 1 (obbligatorio)
copia informatica semplice, derivata da scansione ottica, della
dichiarazione di recesso datata e sottoscritta autografamente dal socio
receduto su supporto cartaceo, mediante la quale lo stesso ha manifestato
la volontà di non volere fare più parte della società e nella quale è stato
specificato altresì il termine di preavviso.
ALLEGATO 229
Atti/Documenti
da allegare
copia informatica semplice, derivata da scansione ottica, della ricevuta di
ritorno della raccomandata con la quale la dichiarazione di recesso è stata
notificata agli altri soci della società (una per ciascuno dei soci destinatari
rimasti),
oppure,
copia informatica semplice, derivata da scansione ottica, della relata di
notifica dell’ufficiale giudiziario che ha provveduto a notificare la
dichiarazione di recesso agli altri soci della società (una per ciascuno dei
soci destinatari rimasti).
Non richiesto quando la domanda è presentata da uno degli amministratori della società, in quanto sostituito
dalla dichiarazione resa dallo stesso amministratore nel modello note allegato al modello S2.
29
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Recesso di socio “ad nutum”
Formato file
contenente gli
atti/documenti
. Pdf/A30, .pdf o .tif
Codice atto
A04 (MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO/PATTI SOCIALI)
Codice forma
atto
X (altra forma)
Data atto
Data coincidente con il decorso dei 3 mesi (termine di preavviso) dal
ricevimento della raccomandata a/r o della notifica se la dichiarazione di
recesso é pervenuta a conoscenza di tutti i soci rimasti nello stesso giorno,
oppure,
data coincidente con il decorso del 3 mesi (termine di preavviso) dal
ricevimento della raccomandata o della notifica da parte dell’ultimo dei
soci destinatari rimasti, se i soci rimasti sono più di uno e la dichiarazione
di recesso è pervenuta loro in giorni diversi.
Euro 90,00 da pagarsi tramite il sistema di pagamento elettronico
Telemaco-pay (o altro sistema consentito), se la domanda è inviata
telematicamente
Diritti di
segreteria
Euro 18,00, in caso di società semplice.
Euro 120,00 da pagarsi tramite c.c.p. n. 311100, intestato alla C.C.I.A.A.
di Torino, se la domanda è presentata su supporto informatico
Euro 23,00, in caso di società semplice
Euro 59,0031 da pagarsi tramite il sistema di pagamento elettronico
Telemaco-pay (o altro sistema consentito) se la domanda è inviata
Imposta di bollo
telematicamente, o tramite c.c.p. n. 311100, intestato alla C.C.I.A.A. di
Torino, se la domanda è presentata su supporto informatico.
Registrazione
atto
Non prevista
• Se la domanda è presentata dal socio che recede:
Sanzioni
non sono applicabili sanzioni in quanto lo stesso non obbligato per legge
alla sua presentazione.
• Se la domanda è presentata dagli amministratori della società oltre il
termine di 30 giorni sarà applicabile la sanzione (in misura ridotta) come
Il formato .pdf/A non è obbligatorio per i documenti allegati a questa domanda (la dichiarazione di recesso, la
relata di notifica, l’avviso di ricevimento della raccomandata, la procura, il modello firme ecc….…) i quali possono
essere allegati anche in formato .pdf oppure .tif, in quanto l’art.6, comma 3, del D.P.C.M. del 10/12/2008,
prevede l’obbligo, nelle more della definizione delle specifiche XML, di utilizzare il formato .pdf/A solo per gli atti,
diversi dal bilancio d’esercizio, per i quali sussiste “l’obbligo di deposito nel registro imprese”, inteso come
deposito per l’iscrizione.
30
31
Se il professionista che presenta la domanda è titolare di una propria autorizzazione al pagamento dell’imposta
di bollo in modo virtuale, all’atto del deposito della domanda di iscrizione non dovrà versare l’importo di 59,00
euro, qualora l’abbia già versato all’Erario con propria autorizzazione. In questo caso, nella distinta Fedra dovrà
indicare gli estremi della propria autorizzazione. Lo stessa cosa vale nell’ipotesi in cui il professionista si avvalga
della dichiarazione contenente il numero presuntivo degli atti da presentare durante l’anno per pagare all’Agenzia
delle Entrate l’imposta di bollo in modo virtuale.
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Recesso di socio “ad nutum”
di seguito specificato:
- Norme: art. 2630 c.c.
- Soggetti sanzionati: ciascun amministratore
- Importo dovuto: Euro 412,00
A tale importo dovranno essere aggiunte 15,00 Euro di spese di notifica.
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente secondo le modalità
indicate nel verbale di notifica, non è possibile il pagamento elettronico.
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Recesso di socio “ad nutum”
AVVERTENZE E CASI PARTICOLARI
ATTO NOTARILE CHE AGGIORNA I PATTI SOCIALI SUCCESSIVAMENTE AL RECESSO
DEL SOCIO
Qualora né il socio receduto né gli amministratori abbiano ancora presentato la domanda di
iscrizione della cessazione del socio receduto e i soci, venuti a conoscenza del recesso,
abbiano provveduto con atto notarile al conseguente aggiornamento dell’atto costitutivo (per
esempio, riducendo il capitale sociale, oppure, sostituendo il socio receduto con altro socio):
-
per dare pubblicità alle modificazioni dell’atto costitutivo decise conseguentemente al
recesso occorre dare pubblicità anche a quest’ultimo fatto modificativo;
-
se la data effetto del recesso non coincide con la data dell’atto di modifica che
aggiorna l’atto costitutivo, devono essere presentate due distinte domande di
iscrizione, una per la cessazione del socio, l’altra per le conseguenti modifiche decise
dai soci rimasti32;
-
la domanda di iscrizione della cessazione del socio per recesso può essere presentata
dal notaio, quale notaio rogante o autenticante, soltanto se dall’atto notarile risulti che
il socio “X” ha manifestato la volontà di recedere, che la dichiarazione di recesso è
stata ricevuta da tutti i soci rimasti in società, il tipo di recesso (“ad nutum” o per
“giusta causa”) e la data in cui il recesso si è perfezionato. Diversamente la domanda
dovrà essere corredata dalla lettera di recesso e dalle ricevute di ritorno (oppure dalle
relate di notifica in caso di intervento dell’ufficiale giudiziario) che diano prova della
ricezione da parte degli altri soci rimasti. La domanda di iscrizione del socio per
recesso, nel caso in cui sia allegato l’atto notarile e questo risulti mancante dei punti
suindicati, potrebbe anche essere presentata dall’amministratore (o dal notaio
aggiungendo anche la firma digitale o autografa dell’amministratore) il quale dovrà
dichiarare nel modello note in quale data gli altri soci hanno ricevuto la
comunicazione di recesso. Alla stessa domanda dovrà essere allegata anche la lettera
di recesso.
CESSAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO ANCHE DALLE ALTRE CARICHE RIVESTITE
NELLA SOCIETA’
Se, contestualmente al recesso, il socio cessa anche dalle altre cariche rivestite nella società
(per esempio di responsabile tecnico ai sensi della l. 46/9033):
-
la domanda di cessazione del socio da tutte le cariche (S2 + int. P di cessazione) può
essere presentata soltanto dagli amministratori della società e non anche dal socio che
recede, poiché quest’ultimo è legittimato a presentare soltanto la domanda di
iscrizione della sua cessazione dalla qualifica di socio;
I due eventi modificativi hanno date effetto diverse, per questa ragione devono essere presentate due distinte
domande.
33
Secondo la circolare M.A.P. n° 3575/C del 20.4.2004 (circolare sulla compilazione della modulistica),
l’intercalare P deve essere utilizzato per la comunicazione al R.E.A. di dati sulle persone fisiche titolari di cariche
non soggette ad iscrizione nel R.I., nella sola ipotesi in cui tale obbligo sia espressamente previsto dalla legge,
come nel caso del responsabile tecnico di cui alle leggi 46/90 (impianti), 122/92 (autoriparazioni), 82/94 (pulizia),
57/2001 (facchinaggio).
32
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Recesso di socio “ad nutum”
-
qualora, invece, la domanda di iscrizione della cessazione da tutte le cariche (S2 +
int. P di cessazione) fosse presentata dal socio receduto, la domanda dovrà essere
regolarizzata aggiungendo anche la firma di uno degli amministratori rimasti oppure
tramite un nuovo invio con il modello S2 al quale dovrà essere allegato l’intercalare P
di modifica per la sola cessazione dalla carica di socio della società. In quest’ultimo
caso potrà seguire il deposito di un ulteriore modello S2, sottoscritto e presentato da
un amministratore della società, allegando l’int P di cessazione.
DOMANDA DI ISCRIZIONE DELLA CESSAZIONE DEL SOCIO PER RECESSO:
PRESUPPOSTI
Presupposti fondamentali della presentazione della domanda di iscrizione della cessazione del
socio per recesso sono:
-
il ricevimento della dichiarazione di recesso da parte di tutti i soci rimasti;
-
il decorso del termine di preavviso.
Entrambi i presupposti devono sussistere al momento della presentazione della domanda di
iscrizione della cessazione del socio per recesso.
EFFETTI DEL RECESSO
Il recesso “ad nutum”, quale atto recettizio con obbligo di preavviso, produce i suoi effetti
decorsi tre mesi dal momento in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta a conoscenza di
tutti gli altri soci (data della ricezione della raccomandata a/r o della notificazione, se la
comunicazione è avvenuta per il tramite dell’ufficiale giudiziario).
Se i soci non hanno ricevuto tutti lo stesso giorno la raccomandata o la notificazione, il
recesso produce i suoi effetti decorsi tre mesi dal momento in cui la dichiarazione di recesso é
pervenuta nella sfera di conoscibilità dell’ultimo dei soci rimasti.
MODELLO NOTE: DICHIARAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
Come già evidenziato in precedenza, presupposti fondamentali della presentazione della
domanda di iscrizione della cessazione del socio a seguito di recesso sono:
-
il ricevimento della dichiarazione di recesso da parte di tutti i soci rimasti;
-
il decorso del termine di preavviso.
Con particolare riguardo al primo presupposto:
-
il socio che recede, il quale soltanto può dimostrarlo materialmente, deve allegare alla
domanda copia informatica semplice delle ricevute di ritorno delle raccomandate
inviate ai soci rimasti o delle relate di notifica attestanti il ricevimento della sua
dichiarazione da parte di tutti i soci rimasti in società;
-
l’amministratore che ha presentato la domanda, invece, non disponendo di tale
documentazione probatoria, deve rendere al riguardo, nella domanda stessa, una
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Recesso di socio “ad nutum”
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti che tutti i soci rimasti
hanno ricevuto la dichiarazione di recesso e la data in cui ciò è avvenuto per ciascuno
di essi.
Si propone, a titolo di esempio, il testo della dichiarazione che l’amministratore che ha
presentato la domanda, deve rendere nel modello note allegato al modello S2:
“Il sottoscritto Mario Rossi, in qualità di amministratore della società…….…, consapevole delle
responsabilità penali previste in caso di false dichiarazioni dagli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000, dichiara
che tutti i soci rimasti in società hanno ricevuto la dichiarazione di recesso del socio Paolo Bianchi in
data34……”.
Questa dichiarazione non può essere resa dal procuratore o dal professionista che
eventualmente abbiano presentato la domanda in luogo degli amministratori: la funzione di
questi intermediari è solo quella di presentare la domanda al registro delle imprese.
In questo caso, alla domanda dovrà essere allegata, in file a parte, copia della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà resa dall’amministratore che ha conferito la procura o l’incarico,
tenendo presente che:
-
se l’amministratore è sprovvisto di CNS/smart-card, la dichiarazione deve essere
datata e sottoscritta autografamente dall’amministratore, successivamente scansionata
e firmata digitalmente da chi ha presentato la domanda. Trattandosi di una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, occorrerà allegare alla domanda, in un
file a parte codificato con il codice E20, anche copia del documento di identità in
corso di validità dell’amministratore che ha reso la dichiarazione;
-
se l’amministratore ha la CNS/smart-card, la dichiarazione dovrà essere datata e
sottoscritta digitalmente dall’amministratore. Non occorre in questo secondo caso la
sottoscrizione digitale di chi ha presentato la domanda, né che alla stessa venga
allegata copia del documento di identità dell’amministratore che ha reso la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
LE PROCEDURE PER LA NOTIFICA DELLA DICHIARAZIONE DI RECESSO
La notifica é il procedimento con cui formalmente e legalmente si porta a conoscenza di uno
o più destinatari predeterminati l'esistenza di un determinato fatto od atto che lo/i riguarda.
La notifica deve essere effettuata da soggetto abilitato35: ufficiale giudiziario o agente postale
(quest'ultimo in caso di notifica a mezzo del servizio postale) i quali, nel consegnare l'atto,
rispettivamente stendono la relata di notifica o compilano l’avviso di ricevimento.
La relata di notifica dà luogo a presunzione legale di conoscenza e, pertanto, dalla data di
avvenuta notifica decorrono i termini per assolvere a determinati obblighi o far valere i propri
diritti (nel caso del recesso “ad nutum”, decorre il temine di preavviso allo scadere del quale il
recesso si intende perfezionato e diviene efficace). Essa ha natura di atto pubblico e costituisce
la prova dell’eseguita notificazione, dell’identità della persona cui è stato consegnato il plico
raccomandato e che ha sottoscritto l’avviso.
34
Occorre precisare la data per ciascuno dei soci, se diversa.
Non sono abilitati i “messi comunali” poiché la funzione notificatrice di questi pubblici ufficiali si estrinseca nella
notificazione degli atti delle sole pubbliche amministrazioni.
35
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Recesso di socio “ad nutum”
Lo stesso vale per l’avviso di ricevimento quando la notificazione sia stata eseguita per mezzo
del servizio postale. Anche l’avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico e fa piena prova
dell’eseguita notificazione, dell’identità della persona cui è stato consegnato il plico
raccomandato e che ha sottoscritto l’avviso stesso.
Di regola, la notifica è eseguita tramite l’ufficiale giudiziario il quale consegna copia dell'atto
nelle mani dell'interessato. Qualora ciò non sia possibile, l'atto può essere consegnato ad
altro soggetto (persona di famiglia, addetta alla casa, all'ufficio od azienda, al vicino di casa,
al portiere) o depositato nella Casa comunale secondo le modalità previste dagli articoli 139
e seguenti del codice di procedura civile. Esistono poi altre forme di notifica per casi e materie
particolari, la cui procedura, al pari delle precedenti, è disciplinata dalla legge.
Il procedimento finalizzato alla notifica degli atti giudiziari è disciplinato dagli articoli del
codice di procedura civile (da 137 a 151) e, per quanto riguarda alcune particolari forme di
notificazione, dall'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (notificazioni in materia
tributaria), dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 (per la notificazioni di atti giudiziaria
mezzo posta) e dalla legge 21 marzo 1983, n. 149 (per la notificazione all'estero
limitatamente ai paesi che hanno sottoscritto la convenzione di Strasburgo).
Quando, invece, la notificazione avviene per mezzo del servizio postale, la spedizione
dell’atto tramite raccomandata con avviso di ricevimento può essere eseguita:
-
dall’ufficiale giudiziario, che si avvale in questo caso della collaborazione dell’agente
postale (art. 149 c.p.c. e legge n. 890/82) - notificazione di atti giudiziari a mezzo del
servizio postale
-
dal socio receduto, ma in questo caso non si applica l’articolo 149 c.p.c. né la legge
n. 890/82. Per questa ragione questo tipo di notificazione può rivelarsi, talvolta, meno
efficace di quella eseguita dall’ufficiale giudiziario – notificazione a mezzo
raccomandata normale.
E’ importante evidenziare che il sistema delle notificazioni si ispira al principio della mera
“ricezione” della copia dell’atto, quindi al principio della “conoscibilità” e non a quello della
“effettiva conoscenza” del suo contenuto. L’efficacia della notificazione deriva, infatti, non
dalla conoscenza effettiva che il destinatario abbia dell’atto, ma dalla consegna della copia
dell’atto avvenuta in una delle forme stabilite dalla legge.
Per ulteriori approfondimenti si consiglia di consultare l’APPENDICE N.1 “LE PROCEDURE DI
NOTIFICA DEGLI ATTI: APPROFONDIMENTI”.
POTERI ASSOCIATI ALLA PERSONA DEL SOCIO RECEDUTO RISULTANTI DALLA
VISURA
I poteri associati alla persona del socio receduto e risultanti dalla visura relativa alla società di
cui il socio faceva parte, nel blocco “Informazioni da statuto, statuto depositato”, non
possono essere eliminati per il solo fatto del recesso del socio, seppure questo abbia
determinato “di fatto” lo scioglimento del rapporto sociale fra il socio stesso e la società e
conseguentemente la perdita dei poteri precedentemente rivestiti.
Dal punto di vista meramente formale, infatti, il contratto sociale continuerà a rappresentare
tutti i poteri, anche quelli associati alla persona del socio receduto e ciò, fino a quando gli
17
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altri soci non avranno provveduto con atto notarile (atto pubblico o scrittura privata
autenticata) o se trattasi di società semplice con scrittura privata non autenticata, oppure,
anche con contratto verbale, all’aggiornamento dei previgenti patti sociali, nella parte relativa
ai poteri.
L’aggiornamento della visura relativamente ai poteri potrà essere eseguito quindi solo
successivamente al deposito per l’iscrizione dell’atto modificativo del contratto sociale, con il
quale i soci rimasti avranno aggiornato i poteri dei soci amministratori della società.
REVOCA RECESSO: ATTO ATIPICO
Dichiarazione di revoca del recesso manifestata successivamente dal socio receduto
La dichiarazione di revoca del recesso manifestata successivamente dal socio receduto non è
iscrivibile nel registro delle imprese in quanto non previsto dalla legge. Secondo quanto
prevede la giurisprudenza, inoltre, poiché il recesso è espressione di una manifestazione
unilaterale di volontà che non richiede altra formalità se non quella della sua comunicazione
agli altri soci, il recesso non sarebbe revocabile. Sempre secondo questo orientamento, la
ricostituzione del vincolo sociale sarebbe possibile, invece, solo conseguentemente
all’accettazione della revoca del recesso manifestata dal socio receduto da parte degli altri
soci.
REVOCA RECESSO: ACCETTAZIONE DELLA REVOCA DA PARTE DEI SOCI RIMASTI IN
SOCIETA’ E RICOSTITUZIONE DEL VINCOLO SOCIALE
Qualora la revoca del recesso sia stata accettata da tutti i soci rimasti in società deve essere
presentta al registro delle imprese la domanda di iscrizione della ricostituzione del vincolo
sociale conseguente all’accettazione della revoca.
L’accettazione deve essere manifestata da parte di tutti i soci rimasti in società e, comportando
la modificazione del contratto sociale dovrà rivestire la forma dell’atto notarile (atto pubblico
o scrittura privata autenticata) nel caso il recesso riguardi una società in nome collettivo o una
società in accomandita semplice, o anche, della scrittura privata non autenticata o del
contratto verbale, nel caso il recesso riguardi una società semplice. Proprio perché si tratta si
un’ipotesi di modificazione dell’atto costitutivo, l’atto dovrà essere firmato anche dal socio
receduto che ha dichiarato di revocare il suo recesso.
La domanda dovrà essere presentata come segue:
-
modello S2 al quale deve essere allegato l’intercalare P (di nomina o di modifica, se il
socio aveva mantenuto in società anche dopo il recesso altre cariche precedentemente
rivestite);
-
quale data atto dovrà essere indicata nel riq. B/ESTREMI ATTO la data
dell’accettazione della revoca del recesso, la stessa data dovrà essere indicata quale
data effetto nell’intercalare P di nomina (o modifica);
-
la domanda deve essere presentata dagli amministratori della società nel termine di
30 giorni dall’accettazione della revoca così come prevede l’articolo 2300 c.c.;
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Recesso di socio “ad nutum”
-
alla domanda dovrà essere allegata copia dell’atto avente per oggetto l’accettazione
della revoca del recesso da parte dei soci rimasti in società e il quale, trattandosi di un
atto modificativo del contratto sociale, dovrà essere sottoscritto anche dal socio
receduto che ha revocato la propria dichiarazione di recesso;
-
l’atto dovrà essere allegato in copia conforme dichiarata e sottoscritta dal notaio,
qualora si tratti di atto pubblico, scrittura privata autenticata36o di scrittura privata non
autenticata37. In quest’ultimo caso la copia potrà essere dichiarata conforme anche dal
soggetto che presenta la domanda, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 445/200038,
essendo l’atto registrato, secondo la formula:
“Il sottoscritto ………….……... dichiara ai sensi e per gli effetti del comma 19 del
D.P.R.: n. 445/2000 che il presente documento è conforme all’originale depositato
presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di……, composto da n. …… pagine.
Luogo ……e data…….39
o ancora, ai sensi dell’art. 23, coma 4, del D.Lgs n. 82/200540, dal soggetto che detiene
stabilmente l’originale dell’atto secondo la formula
“Il sottoscritto ………….……..., quale detentore del documento originale cartaceo,
dichiara ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 che il
presente documento è conforme all’originale, composto da n. …… pagine.
Luogo ……e data…….41
Quando l’atto riguardi una società semplice, oltre alla forma della scrittura privata
autenticata lo stesso potrà rivestire anche la forma del contratto verbale. In entrambi i
casi, il modello S2 (domanda) dovrà essere sottoscritto da tutti i soci42.
ACCETTAZIONE DEL RECESSO DA PARTE DEI SOCI RIMASTI IN SOCIETA’
L’intervenuta accettazione della dichiarazione di recesso da parte dei soci rimasti in società
integra, a parziale modificazione del contratto sociale, una vera e propria ipotesi di recesso
convenzionale.
La stessa dovrà pertanto risultare da atto notarile (atto pubblico o scrittura privata
autenticata), qualora si tratti di soci di una società in nome collettivo o in accomandita
36
Forme obbligatoria quando l’atto riguardi una società in nome collettivo o una società in accomandita semplice.
37
Quando l’atto riguardi una società semplice.
38
Questa dichiarazione può essere coscientemente resa anche dal procuratore o dal professionista incaricato.
39
Che coincide con la data in cui il dichiarante ha sottoscritto la dichiarazione di conformità.
Attenzione: in caso di scrittura privata non autenticata è preferibile che la dichiarazione di conformità sia resa ai
sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000 o piuttosto da un notaio. E’ possibile la dichiarazione di conformità ai
sensi dell’art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005 nella sola ipotesi in cui siano stati prodotti puù originali dello
stesso atto; diversamente, trattandosi di un atto soggetto obbligatoriamente all’imposta di registro, l’unico originale
sarebbe quello depositato presso l’Agenzia delle Entrate.
40
41
Che coincide con la data in cui il dichiarante ha sottoscritto la dichiarazione di conformità.
42
Circolare Ministero Sviluppo Economico dell’8 febbraio 2008, n. 3615/C.
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semplice o anche, di scrittura privata non autenticata o di contratto verbale qualora si tratti di
soci di società semplice.
In questo caso, il recesso produrrà i suoi effetti non allo scadere del termine di preavviso,
bensì dalla data di accettazione della dichiarazione di recesso manifestata dagli altri soci,
sebbene anteriore al decorso del preavviso stesso.
Di solito, quando interviene l’accettazione del recesso:
-
l’atto nel quale i soci hanno formalizzato l’accettazione della dichiarazione di recesso,
rappresenta (quale atto ricognitivo) anche la dichiarazione di recesso medesima;
-
la domanda di iscrizione del recesso è presentata dagli amministratori della società e
non dal socio receduto se non è amministratore della società.
Non occorre pertanto che alla domanda di iscrizione del recesso del socio siano allegati:
-
copia della dichiarazione di recesso;
-
copia della documentazione comprovante il ricevimento della dichiarazione di recesso
da parte dei soci rimasti in società.
In luogo di questi documenti dovrà essere allegata, invece, copia dell’atto di accettazione
della dichiarazione di recesso:
-
l’atto dovrà essere allegato in copia conforme dichiarata e sottoscritta dal notaio,
qualora si tratti di atto pubblico, scrittura privata autenticata43o di scrittura privata non
autenticata44. In quest’ultimo caso la copia potrà essere dichiarata conforme anche dal
soggetto che presenta la domanda, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 445/200045,
essendo l’atto registrato, secondo la formula:
“Il sottoscritto ………….……... dichiara ai sensi e per gli effetti del comma 19 del D.P.R:
n. 445/2000 che il presente documento è conforme all’originale depositato presso
l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di……, composto da n. …… pagine.
Luogo ……e data…….46
o ancora, ai sensi dell’art. 23, coma 4, del D.Lgs n. 82/200547, dal soggetto che detiene
stabilmente l’originale dell’atto secondo la formula
“Il sottoscritto ………….……..., quale detentore del documento originale cartaceo,
dichiara ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 che il
presente documento è conforme all’originale, composto da n. …… pagine.
Luogo ……e data…….48
Forme obbligatoria quando l’atto riguardi una società in nome collettivo o una società in accomandita semplice.
Quando l’atto riguardi una società semplice.
45
Questa dichiarazione può essere coscientemente resa anche dal procuratore o dal professionista incaricato.
46
Che coincide con la data in cui il dichiarante ha sottoscritto la dichiarazione di conformità.
47
Attenzione: in caso di scrittura privata non autenticata è preferibile che la dichiarazione di conformità sia resa ai
sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000 o piuttosto da un notaio. E’ possibile la dichiarazione di conformità ai
sensi dell’art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005 nella sola ipotesi in cui siano stati prodotti puù originali dello
stesso atto; diversamente, trattandosi di un atto soggetto obbligatoriamente all’imposta di registro, l’unico originale
sarebbe quello depositato presso l’Agenzia delle Entrate.
48
Che coincide con la data in cui il dichiarante ha sottoscritto la dichiarazione di conformità.
43
44
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Recesso di socio “ad nutum”
Quando l’atto riguardi una società semplice, oltre alla forma della scrittura privata
autenticata lo stesso potrà rivestire anche la forma del contratto verbale. In entrambi i
casi, il modello S2 (domanda) dovrà essere sottoscritto da tutti i soci49.
Quale data atto dovrà essere indicata nel riq. B/ESTREMI ATTO la data dell’accettazione
del recesso, la stessa data dovrà essere indicata quale data effetto nell’intercalare P di
cessazione (o modifica).
49
Circolare Ministero Sviluppo Economico dell’8 febbraio 2008, n. 3615/C.
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COMPILAZIONE DI UNA PRATICA RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE DEL RECESSO “AD NUTUM”
- CESSAZIONE DALLA CARICA DI SOCIO Prima di procedere alla compilazione della domanda, è opportuno stampare e
verificare la visura.
Esempio
Domanda di iscrizione del recesso “ad nutum”, del socio Verdi Maurizio, della società
Crocetta S.S., pervenuto a conoscenza dei soci in data 26/12/2008 (data di ricezione
dell’ultima comunicazione) con effetto50 dal 27/03/2009.
N.B. I soci rimasti hanno ricevuto la dichiarazione di recesso in giorni diversi e precisamente il
23/12/2008 e il 26/12/2008.
Selezionare la cartella
“Modello Base” e scegliere il
modello S2.
Cliccare sul pulsante Avanti
per proseguire.
50
Decorsi i tre mesi dal 26/12/2008.
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Dopo avere compilato, nelle maschere precedenti, i “Dati di intestazione della pratica”,
predisporre la domanda inserendo con il tasto “Aggiungi modulo” il modello
INTERCALARE P, nella sezione:
1. CESSAZIONE PERSONA, nel caso il socio receduto non rivesta altre cariche o qualifiche
nella società oppure le riveste ma cessa da tutte le cariche a decorrere dalla stessa data;
2. MODIFICA PERSONA, nel caso il socio receduto rivesta altre cariche o qualifiche nella
società ma cessi dalla sola qualifica di socio.
Valorizzare nella parte denominata “Modelli e Riquadri costituenti la pratica” della maschera
in alto: nella sezione sinistra, la riga corrispondente al modello S2. Il riq. B/ESTREMI
DELL’ATTO viene valorizzato automaticamente.
N.B. Non occorre più compilare il riquadro 13 del modello S2 in quanto come previsto dalla
nuova Circolare Ministeriale n. 3615/C (le nuove versioni Fedra non prevedono il campo
relativo) non deve più essere indicato il “numero dei soci”.
COMPILAZIONE DEL MODELLO S2
Selezionare la cartella
ESTREMI DELL’ATTO (B).
Cliccare sul tasto Aggiungi
per compilare tutti i campi
come nella maschera
riportata a lato.
- Forma atto: X;
- Codice atto: A04;
- Data atto: nel caso in
esempio 27/03/2009, data
coincidente con il decorso dei
tre mesi dal ricevimento della
dichiarazione di recesso da
parte dell’ultimo socio
destinatario.
23
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Inoltre, alla voce “Allegato statuto/patto integrale” selezionare, a seconda dei casi, la
casella SI oppure No. Nel caso in esempio selezionare No poiché la domanda non ha anche
per oggetto l’iscrizione di una deliberazione modificativa dell’atto costitutivo, né il deposito
del patto integrale della società.
COMPILAZIONE DEL MODELLO INTERCALARE P
IL SOCIO RECEDUTO NON RIVESTE ALTRE CARICHE O QUALIFICHE NELLA SOCIETA’
OPPURE LE RIVESTE MA CESSA DA TUTTE LE CARICHE O QUALIFICHE
Tornare alla maschera principale
e valorizzare nella parte
denominata “Modelli e Riquadri
costituenti la pratica” della
maschera a lato: nella sezione
sinistra, la riga corrispondente al
modello INTERCALARE P –
CESSAZIONE PERSONA.
Il riq.1/DATI ANAGRAFICI viene
valorizzato automaticamente.
Spuntare la voce persona fisica o
società a seconda del caso, nel
caso in esempio spuntare persona
fisica.
Compilare con i dati anagrafici
del socio receduto, selezionandoli
dall’Anagrafica Persone oppure
attivando il tasto “Compilazione
manuale”
per procedere
all’inserimento manuale degli
stessi.
Inserire la data effetto cessazione:
nel caso in esempio 27/03/2009,
data coincidente con il decorso dei
tre mesi dal ricevimento della
dichiarazione di recesso da parte
dell’ultimo socio destinatario.
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Nel riq.1/DATI ANAGRAFICI spuntare anche la casella corrispondente alla voce
“Rappresentante dell’impresa”51 (SI o NO) in base al dato presente in visura:
Se, in visura, accanto al nome del socio, compare la dicitura “Rappresentante dell’impresa”,
selezionare la casella Si;
Se, in visura, accanto al nome del socio, non compare la dicitura “Rappresentante
dell’impresa”, selezionare la casella No.52
Convalidare con il tasto Applica.
VISURA A QUADRI RISULTANTE DALLA CORRETTA COMPILAZIONE DEI MODELLI S2
E INT.P
51
Rappresentante dell’impresa: il soggetto cui spetta il potere di agire in nome e per conto della società.
52
Come nel caso in esempio.
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IL SOCIO RECEDUTO RIVESTE ALTRE CARICHE O QUALIFICHE NELLA SOCIETA’ MA
CESSA DALLA SOLA QUALIFICA DI SOCIO
Se il socio unico riveste altre
cariche o qualifiche nella
società, nella sezione sinistra,
della maschera “Modelli e
Riquadri costituenti la
pratica” valorizzare la riga
corrispondente al modello
INTERCALARE P – MODIFICA
PERSONA, e nella sezione
destra, il riq. 3/CARICA O
QUALIFICA.
Il riquadro 1/DATI
ANAGRAFICI viene
automaticamente valorizzato.
Selezionare la cartella la
cartella DATI GENERALI (1,2)
e compilare con i dati
anagrafici del socio receduto,
selezionandoli
dall’Anagrafica Persone
oppure attivando il tasto
Compilazione manuale”
per procedere
all’inserimento manuale degli
stessi.
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Nel riq.1/DATI ANAGRAFICI spuntare anche la casella corrispondente alla voce
“Rappresentante dell’impresa”53 (SI o NO) in base al dato presente in visura:
- Se, in visura, accanto al nome del socio, compare la dicitura “Rappresentante
dell’impresa”, selezionare la casella Si;
- Se, in visura, accanto al nome del socio, non compare la dicitura “Rappresentante
dell’impresa”, selezionare la casella No54;
- Se, il socio è anche rappresentante dell’impresa, ma in visura, non compare la dicitura
“Rappresentante dell’impresa”, selezionare la casella No; per aggiornare tale dato
occorrerà presentare una domanda a parte55 a rettifica della domanda già presentata per
chiedere l’iscrizione della nomina/poteri del soggetto dotato di legale rappresentanza,
indicando quale data atto, la data in cui il soggetto è divenuto rappresentante della
società.
Selezionare la cartella CARICHE
O QUALIFICHE (3).
Cliccare sul tasto Aggiungi per
compilare i campi come nella
maschera riportata a lato:
- Nel campo “Dal” indicare la
data di cessazione dalla
qualifica di socio: nel caso in
esempio 27/03/2009, data
coincidente con il decorso dei
tre mesi dal ricevimento della
dichiarazione di recesso da
parte dell’ultimo socio
destinatario;
- Selezionare la casella “è
cessata dalla”;
- Carica: SOA56.
Convalidare con il tasto
Applica.
53
Rappresentante dell’impresa: il soggetto cui spetta il potere di agire in nome e per conto della società.
54
Come nel caso in esempio.
55
Occorre presentare una domanda a parte poiché la data effetto delle due variazioni è diversa.
56
Come nel caso in esempio.
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VISURA A QUADRI RISULTANTE DALLA CORRETTA COMPILAZIONE DEI MODELLI S2
E INT.P
COMPILAZIONE DEL MODELLO NOTE: SE LA DOMANDA E’ PRESENTATA
DAGLI AMMINISTRATORI57
Tornare alla maschera
principale e valorizzare nella
parte denominata “Modelli
e Riquadri costituenti la
pratica” della maschera a
lato: nella sezione sinistra, la
riga corrispondente al
modello 2 – (XX) NOTE
DELLA PRATICA.
Vedi AVVERTENZE E CASI PARTICOLARI: MODELLO NOTE-DICHIARAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI.
57
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Inserire la dichiarazione
sostitutiva dell’atto di
notorietà dell’amministratore
che presenta la pratica.
L’amministratore dovrà
precisare per ciascun socio
la data di ricezione della
dichiarazione di recesso del
socio Verdi Maurizio, se
diversa.
Terminata la compilazione delle maschere cliccare sul tasto Chiudi per tornare alla
maschera principale e proseguire con le operazioni di completamento della pratica per lo
scarico ed invio della pratica.
VISURA A QUADRI RISULTANTE DALLA CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODELLO
NOTE
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LA NORMATIVA
GLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE
Art. 2285 (Recesso del socio)
Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo
indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.
Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste
una giusta causa.
Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci
con un preavviso di almeno tre mesi.
Art. 2289 (Liquidazione della quota del socio uscente)
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi
eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della
quota.
La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società
nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle
perdite inerenti alle operazioni medesime.
Salvo quanto è disposto nell'articolo 2270, il pagamento della quota spettante al
socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del
rapporto.
Art. 2290 (Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi)
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi
eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si
verifica lo scioglimento.
Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in
mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato.
Art. 138 c.p.c. (Notificazione in mani proprie)
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della
copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se
ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio
giudiziario al quale è addetto (1).
Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella
relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.
Art. 139 c.p.c. (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio)
Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve
essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di
abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio (1).
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Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario
consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o
all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata
al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il
portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l'ufficiale giudiziario dà notizia
al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera
raccomandata.
Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può
essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.
Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di
dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è
possibile le disposizioni precedenti.
Art. 140 c.p.c. (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia)
Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto
delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la
copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del
deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o
dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di
ricevimento.
Art. 141 c.p.c. (Notificazione presso il domiciliatario)
La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio
può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in
qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.
Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione
presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.
La consegna, a norma dell'articolo 138, della copia nelle mani della persona o del
capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani
proprie del destinatario.
La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal
domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione
di domicilio o è cessato l'ufficio.
Art. 142 c.p.c. (Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata
nella Repubblica)
Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza,
dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un
procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al
destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra
copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari
esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta
impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni
internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.
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Art. 143 c.p.c. (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti)
Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non
vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la
notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima
residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario [, e
mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si
procede].
Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale
giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo
precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a
quello in cui sono compiute le formalità prescritte.
Art. 145 c.p.c. (Notificazione alle persone giuridiche)
La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante
consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le
notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al
portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a
norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente
qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati
residenza, domicilio e dimora abituale.
La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non
riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 codice civile e seguenti si fa a norma
del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19 secondo comma, ovvero
alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia
indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la
notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere
eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.
Art. 149 c.p.c. (Notificazione a mezzo del servizio postale)
Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche
a mezzo del servizio postale.
In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e
sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale
spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento.
Quest'ultimo è allegato all'originale.
La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del
plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la
legale conoscenza dell'atto.
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L. 20 novembre 1982, n. 890
Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse
con la notificazione di atti giudiziari.
1. In materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio
postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte
richieda che la notificazione sia eseguita personalmente.
L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in
materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto
che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona.
2. Gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e per le
comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata connesse con la notificazione di atti
giudiziari, fanno uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore
verde, di cui debbono fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito
dall'Amministrazione postale. Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto.
3. L'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto,
facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in
piego raccomandato con avviso di ricevimento.
Presenta all'ufficio postale la copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su
quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del
destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone,
altresì, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio. Nei
casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi telematici, la
sottoscrizione è sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema
informatizzato del nominativo dell'ufficiale giudiziario stesso.
Presenta contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste
dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero del registro
cronologico.
Per le notificazioni di atti in materia civile e amministrativa effettuate prima dell'iscrizione a
ruolo della causa, o del deposito del ricorso, l'avviso di ricevimento deve indicare come
mittente la parte istante o il suo procuratore quando sia stato già nominato; per le
notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa, effettuate in
corso di procedimento, l'avviso deve indicare come mittente l'ufficio giudiziario e, quando
esiste, la sezione dello stesso ufficio e il numero del procedimento cui la notifica si riferisce.
Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta
notificazione di un atto di impugnazione o di opposizione, la ricevuta di ritorno deve indicare
come mittente l'ufficiale giudiziario tenuto a dare avviso dell'impugnazione o dell'opposizione.
L'ufficiale giudiziario corrisponde le tasse postali dovute, compresa quella per l'avviso di
ricevimento e della raccomandazione di essa, all'ufficio postale di partenza.
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4. L'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del
bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in
raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario.
L'avviso di ricevimento può essere trasmesso per telegrafo o in via telematica, quando
l'autorità giudiziaria o la parte interessata alla notificazione dell'atto ne faccia richiesta, purché
il mittente anticipi la spesa oltre il pagamento della tassa normale. Il telegramma deve essere
spedito a cura dell'agente postale e contenere le generalità del destinatario o della persona
abilitata che ha ricevuto il piego con l'indicazione della relativa qualifica, i quali, all'atto della
consegna del piego, debbono firmare il relativo registro.
L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione.
I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di
consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e se la data non risulti, ovvero sia
comunque incerta, dal bollo apposto sull'avviso medesimo dall'ufficio postale che lo
restituisce.
5. La ricevuta di spedizione della raccomandata è conservata dall'ufficiale giudiziario ed
annotata nel registro cronologico dove pure è annotato l'avviso di ricevimento nelle ipotesi di
cui all'ultima parte del quarto comma dell'articolo 3. In questi casi l'avviso di ricevimento è poi
consegnato al funzionario addetto all'autorità giudiziaria o alla parte richiedente insieme con
l'originale dell'atto, al quale deve rimanere allegato.
Negli altri casi previsti nel quarto comma dell'articolo 3, il funzionario addetto all'autorità
giudiziaria ovvero la parte richiedente, i quali abbiano ricevuto in restituzione l'avviso di
ricevimento, richiedono all'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto, al quale allegano la ricevuta
di ritorno.
In ogni caso, la parte può, anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, farsi consegnare
dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo o per
eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei giudizi di Cassazione; peraltro, la causa
non potrà essere messa in decisione se non sia allegato agli atti l'avviso di ricevimento, salvo
che il convenuto si costituisca.
6. Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità.
L'Amministrazione postale è però tenuta a rilasciare senza spesa un duplicato ed a farlo avere
al mittente nel più breve tempo possibile.
Per ogni piego smarrito l'Amministrazione postale paga l'indennità stabilita dalle norme di cui
all'articolo 48 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
Il pagamento dell'indennità è effettuato all'ufficiale giudiziario, il quale ne corrisponde
l'importo alla parte che ha richiesto la notificazione dell'atto, facendosene rilasciare ricevuta.
Quando la notificazione sia stata disposta dall'autorità giudiziaria, l'importo dell'indennità,
detratta a favore dell'ufficiale giudiziario la spesa della raccomandazione, è versata a favore
dell'erario.
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7. L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato
fallito.
Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel
luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva
anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario,
purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia
età inferiore a quattordici anni.
In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile
ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla
distribuzione della posta al destinatario.
L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla
quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal
destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla
specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare,
dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.
Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale fa
menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento,
apponendovi la data e la propria sottoscrizione.
Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà
notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera
raccomandata.
8. Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso
di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di
firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa
menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il
nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone,
quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in
raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La
notificazione si ha per eseguita alla data suddetta.
Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo,
ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per
mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo
stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza.
Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua
dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna,
mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che,
in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso
nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve
contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore,
dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro
cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della
sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario
a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il
termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per
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eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il
predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.
Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo
comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di
ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in
calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che
l'hanno determinato, dell'indicazione «atto non ritirato entro il termine di dieci giorni» e della
data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio
postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato
il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce,
sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno
determinato, dell'indicazione «non ritirato entro il termine di centottanta giorni» e della data di
restituzione.
La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera
raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.
Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale o una sua
dipendenza il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara
sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito
spedito al mittente, in raccomandazione.
Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque,
incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione
dell'avviso stesso.
……Omissis…….
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